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Pronunciamento del Consiglio di Stato sul ricorso dell'Autorità Portuale di Bari contro Bari Porto Mediterraneo
L'appello è stato respinto, ma è stata fissata una cauzione di circa sette milioni di euro a carico di BPM
10 novembre 2010
Con due ordinanze depositate in data odierna il Consiglio di Stato ha respinto i ricorsi presentati dall'Autorità Portuale di Bari in merito alla rideterminazione del canone di concessione a carico della Bari Porto Mediterraneo Srl (BPM) per la gestione delle stazioni marittime dello scalo portuale pugliese (inforMARE del 7 agosto 2009). Nelle due ordinanze gemelle, che pubblichiamo di seguito insieme con l'ordinanza di sospensiva del TAR per la Puglia depositata lo scorso luglio con la quale era stata accolto il ricorso della BPM contro l'Autorità Portuale per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia degli atti di rideterminazione del canone contrattuale, il Consiglio di Stato ha condizionato il permanere della sospensione del provvedimento impugnato di rideterminazione del canone alla prestazione, nel termine di trenta giorni, ad opera della BPM di una cauzione mediante fideiussione bancaria per un importo pari a quello dell'atto impugnato (circa sette milioni di euro).

Da parte sua l'Autorità Portuale, esprimendo «soddisfazione per la decisione che in tal modo tutela gli interessi erariali dell'ente», ha sottolineato che tale rideterminazione «era scaturita dalla evidente sproporzione fra le superfici effettivamente concesse e godute da BPM (24mila metri quadrati) rispetto a quelle, di gran lunga inferiori (2.727 metri quadrati), prese a base, a suo tempo, per il calcolo del canone».






N. 05126/2010
N. 08674/2010

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8674 del 2010, proposto da:

Autorita' Portuale di Bari, rappresentata e difesa dagli avv. Ignazio Fulvio Mezzina, Ugo Patroni Griffi, con domicilio eletto presso Ugo Patroni Griffi in Roma, piazza Barberini n. 12;

contro

Bari Porto Mediterraneo S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Caputi Jambreghi, con domicilio eletto presso Vincenzo Caputi Jambrenghi in Roma, via Vincenzo Picardi n. 4/B;

per la riforma

dell'ordinanza sospensiva del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE I n. 00552/2010, resa tra le parti, concernente RIDETERMINAZIONE CANONI SERVIZIO GESTIONE STAZIONI MARITTIME E SERVIZI DI SUPPORTO AI PASSEGGERI

Visti gli artt. 55, co. 2, e 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Bari Porto Mediterraneo Srl;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2010 il Cons. Roberto Garofoli e uditi per le parti gli avvocati Mezzina, Sticchi Damiani per delega di Patroni Griffi, e Caputi Jambrenghi;

Rilevato che, ferma la necessità di una sollecita definizione nel merito della vicenda contenziosa (per la quale risulta già fissata udienza nel giudizio di primo grado), merita allo stato conferma la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato come disposta dal primo giudice, attesa la condivisibilità delle ragioni dallo stesso poste a fondamento della ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari prospettate dalla società oggi appellata;

ritenuto, tuttavia, che non è consentito non darsi carico delle esigenze erariali prospettate dall'Autorità nell'atto di gravame;

osservato che, a tal fine, è necessario disporre che la società odierna appellata presti, pena la automatica perdita di efficacia dell'ordinanza gravata, idonea cauzione, per l'importo, con le modalità e entro i termini indicati in dispositivo;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge subordinatamente alla prestazione, ad opera della società Bari Porto Mediterraneo S.r.l., di cauzione mediante fideiussione bancaria, per l'importo indicato nell'atto impugnato in primo grado ed entro trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Coraggio, Presidente
Paolo Buonvino, Consigliere
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Roberto Garofoli, Consigliere, Estensore
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere



L'ESTENSORE


L'ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/11/2010
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)








N. 05127/2010
N. 08677/2010

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8677 del 2010, proposto da:

Autorita' Portuale di Bari, rappresentata e difesa dagli avv. Ignazio Fulvio Mezzana e Ugo Patroni Griffi, con domicilio eletto presso Ugo Patroni Griffi in Roma, piazza Barberini n. 12;

contro

Bari Porto Mediterraneo S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Elio Lanave, Fabrizio Lofoco, Vania Romano, con domicilio eletto presso Fabrizio Lofoco in Roma, viale G. Mazzini, 6;

per la riforma

dell'ordinanza sospensiva del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE I n. 00553/2010, resa tra le parti, concernente RIDETERMINAZIONE CANONI SERVIZIO GESTIONE STAZIONI MARITTIME E SERVIZI DI SUPPORTO AI PASSEGGERI

Visto gli artt. 55, co. 2, e 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Bari Porto Mediterraneo S.r.l.;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2010 il Cons. Roberto Garofoli e uditi per le parti gli avvocati Mezzina, Sticchi Damiani per delega di Patroni Griffi, Lofoco, e Vania Romano;

Rilevato che, ferma la necessità di una sollecita definizione nel merito della vicenda contenziosa (per la quale risulta già fissata udienza nel giudizio di primo grado), merita allo stato conferma la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato come disposta dal primo giudice, attesa la condivisibilità delle ragioni dallo stesso poste a fondamento della ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari prospettate dalla società oggi appellata;

ritenuto, tuttavia, che non è consentito non darsi carico delle esigenze erariali prospettate dall'Autorità nell'atto di gravame;

osservato che, a tal fine, è necessario disporre che la società odierna appellata presti, pena la automatica perdita di efficacia dell'ordinanza gravata, idonea cauzione, per l'importo, con le modalità e entro i termini indicati in dispositivo;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge subordinatamente alla prestazione, ad opera della società Bari Porto Mediterraneo S.r.l., di cauzione mediante fideiussione bancaria, per l'importo indicato nell'atto impugnato in primo grado ed entro trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Coraggio, Presidente
Paolo Buonvino, Consigliere
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Roberto Garofoli, Consigliere, Estensore
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere



L'ESTENSORE


L'ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/11/2010
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)








N. 00552/2010 REG.ORD.SOSP.
N. 00212/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 212 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla Bari Porto Mediterraneo S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Caputi Jambrenghi, con domicilio eletto in Bari – Marina di S. Giorgio, via Abate Eustasio, 5;

contro

l’Autorità portuale del Levante di Bari, rappresentata e difesa dall'avv. Ignazio Fulvio Mezzina, con domicilio eletto in Bari, piazzale C. Colombo n. 1, presso l’Autorità portuale;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,

1) delle determinazioni contenute nella nota a firma del Presidente dell’Autorità portuale di Bari in data 11.12.2009, prot. n. 8085 U/09, recante la rideterminazione del canone contrattuale per la gestione dei beni e servizi portuali del 2009;

2) della nota in data 11.12.2009, prot. n. 8084 U/09 contenente istanza di risarcimento di presunti danni che sarebbero stati cagionati dalla ricorrente all’Autorità Portuale, con riserva di quantificazione;

3) ove occorra, nella denegata ipotesi che siano ritenute applicabili nella specie, delle tariffe del “canone fisso” per la gestione, approvate dall’Autorità Portuale di Bari con deliberazione presidenziale n. 64/2007;

nonché con motivi aggiunti

del provvedimento assunto dal Presidente dell'Autorità portuale del Levante del I.6.2010, prot. n. 0004466/2010, recante la "Rideterminazione Canone parte fissa dal 1° Gennaio 2005 al 31 dicembre 2008";

delle delibere presidenziali n. 80 del 30.9.2004 e n. 64 del 24.7.2007;

di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte istante con i motivi aggiunti;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità portuale del Levante di Bari;

Visti gli artt. 19 e 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2010 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv.ti Francesco Caputi Jambrenghi, per delega dell'avv. Vincenzo Caputi Jambrenghi, e Ignazio Fulvio Mezzina;

Considerato che, alla stregua delle censure dedotte, la legittimità del provvedimento I.6.2010, prot. n. 0004466/2010 dev’essere valutata in riferimento alle pronunce di questo Tribunale, III Sezione, 2 marzo 2009 n. 440 e del Consiglio di Stato, sesta Sezione, 30 luglio 2009 n. 4812;

considerato che pertanto la controversia, prima facie, sembra appartenere alla giurisdzione amministrativa, ai sensi dell’art. 21 septies, secondo comma, della legge 7 agosto 1990 n. 241, inserito dall’art. 14, primo comma, della legge 11 febbraio 2005 n. 15;

considerato che il Consiglio di Stato ha individuato, quale illegittimità giustificativa dell’autoannullamento delle deliberazioni del Comitato portuale n. 5 del 16 giugno 2004 e n. 6 del 28 luglio 2004 (affidamento alla Bari Porto Mediterraneo s.r.l. della concessione della stazione marittima, del terminal crociere e dei servizi ai passeggeri) e dell’atto formale di concessione demaniale marittima n. 3/2004 del 21 dicembre 2004, la “violazione dell’obbligo di procedere con gara pubblica, previsto dall’art. 6, comma 5, della legge n. 84/94 e senza che ricorressero le condizioni per l’applicazione dell’unica norma derogatoria di tale obbligo (art. 23, comma 5)”;

considerato che la medesima decisione, nel valutare la motivazione dell’atto di ritiro con riguardo all’interesse pubblico concreto, anche in raffronto con gli interessi dei destinatari e dei controinteressati rispetto agli atti da rimuovere, ha affermato: “l’Autorità portuale ha fornito plausibili elementi idonei a dimostrare la maggiore convenienza di un affidamento con gara anche procedendo separatamente tra le parti delle stazioni marittime passeggeri necessarie allo svolgimento dei servizi di accoglienza ai passeggeri ad uso indifferenziato e indivisibile e i servizi a domanda individuale inerenti anche i locali commerciali; sotto altro profilo, è evidente che la reale consistenza della convenienza economica potrà essere dimostrata ed esattamente quantificata in sede di svolgimento della gara per l’individuazione del nuovo gestore (o dei nuovi gestori o concessionari) e la stessa gara potrà essere impostata dall’Autorità in modo tale da garantire tale convenienza.

Gli elementi in atti consentono di ritenere attendibile la previsione di una maggiore redditività per l’Autorità derivante dalla diverse modalità di affidamento”;

considerato perciò che una nuova determinazione del canone non è legittimata né dalla concessione già annullata con atto ormai consolidatosi, né dalle pronunce sovra citate che non contengono alcun accertamento relativo al canone praticato negli anni alla società ricorrente, rispetto al quale anche il Consiglio di Stato sottolinea la mancata indicazione negli atti autoannullati di qualsiasi criterio di calcolo;

considerato che la determinazione contestata (con la quale peraltro a posteriori sarebbero in sostanza eliminati i pregiudizi economici che l’Autorità aveva posto a fondamento della deliberazione 19 febbraio 2009 n. 1) non può neppure configurarsi come un’automatica applicazione delle tariffe fissate dalle delibere presidenziali n. 80 del 30 settembre 2004 e n. 64 del 24 luglio 2007, visto che i criteri di calcolo del canone originario nella parte fissa non sono mai stati precisati, né tantomeno è stato chiarito come nell’atto convenzionale interagivano il canone fisso con la parte variabile, nella misura all’epoca stabilita;

considerata l’entità della somma pretesa, tale da compromettere il funzionamento e la stessa sopravvivenza della società ricorrente;

considerato dunque che devono ritenersi sussistenti i presupposti per la concessione della misura cautelare;

P.Q.M.

accoglie la suindicata domanda di sospensiva.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Doris Durante, Consigliere
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore




L'ESTENSORE


L'ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/07/2010
IL SEGRETARIO
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