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- Con l'ordinanza emessa ieri, che pubblichiamo di seguito, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato da Hercules Haralambides per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia che lo scorso giugno aveva annullato la nomina di Haralambides a presidente dell'Autorità Portuale di Brindisi ( del 27 giugno 2012). L'ordinanza sospende l'esecutività della sentenza del TAR e reinsedia Haralambides alla guida dell'ente portuale pugliese sinora governato dall'ammiraglio Ferdinando Lolli in qualità di commissario straordinario.
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- REPUBBLICA ITALIANA
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- Il Consiglio di Stato
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in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
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- ha pronunciato la presente
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- ORDINANZA
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- sul ricorso numero di registro generale 5478 del 2012, proposto da:
- Hatalambidis Iraklis, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe M. Giacomini, dall'Avv. Roberto Damonte e dall'Avv. Maria Alessandra Sandulli, con elezione di domicilio presso il suo studio in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 349;
- contro
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- Casilli Calogero, rappresentato e difeso dall'Avv. Romeo Russo, dall'Avv. Luigi Mariano e dall'Avv. Fabio Patarnello, con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell'Avv. Alfredo Placidi, via Cosseria, 2;
- nei confronti di
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- Autorità Portuale di Brindisi e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Regione Puglia, Provincia di Brindisi, Comune di Brindisi, Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Brindisi;
- per la riforma
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- della sentenza del T.A.R. per la Puglia, Sede di Lecce, Sez. I, n. 1138 dd. 26 giugno 2012 resa tra le parti, concernente la nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Brindisi
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- Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
- Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
- Visti gli atti di costituzione in giudizio di Calogero Casilli, dell'Autorità Portuale di Brindisi e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- Viste le memorie difensive;
- Visti tutti gli atti della causa;
- Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
- Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2013 il Cons. Fulvio Rocco e uditi per l'appellante Iraklis Hatalambidis l'Avv. Roberto Damonte e l'Avv. Giuseppe Giacomini, per l'Autorità Portuale di Brindisi e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l'Avvocato dello Stato Anna Colabolletta, nonché per l'appellato Calogero Casilli l'Avv. Fabio Patarnello
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- Ritenuto di dover disporre la sospensione interinale dell'efficacia della sentenza impugnata nelle more della definizione del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ex art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) deliberato dal Collegio in data odierna nella presente causa con riguardo all'art. 8 della L. 28 gennaio 1994 n. 84 e successive modifiche.
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- P.Q.M.
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- Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
- accoglie in via interinale l'istanza cautelare (Ricorso numero: 5478/2012) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata sino alla definizione dell'incidente pregiudiziale ex art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
- Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari della presente fase cautelare del giudizio.
- La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
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- Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:
- Paolo Numerico, Presidente
- Sergio De Felice, Consigliere
- Fabio Taormina, Consigliere
- Raffaele Potenza, Consigliere
- Fulvio Rocco, Consigliere, Estensore
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L'ESTENSORE
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IL PRESIDENTE |
- DEPOSITATA IN SEGRETERIA
- Il 09/01/2013
- IL SEGRETARIO
- (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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