testata inforMARE
Cerca
15 mars 2026 - Année XXX
Journal indépendant d'économie et de politique des transports
16:35 GMT+1
LinnkedInTwitterFacebook
Cette page a été automatiquement traduit par
Nouvelles originales
Le gouvernement a donné le feu vert au projet de loi sur la gouvernance portuaire
Au centre de la nouvelle structure, la naissance de Porti d’Italia Spa
Roma
22 Décembre 2025
Aujourd’hui, le Conseil des ministres a approuvé le projet loi pour la réorganisation de la loi n° 84 du 28 janvier 1994 sur la Gouvernance portuaire et sur la relance des investissements dans la Infrastructures stratégiques de transport maritime d’intérêt que nous rapportons ci-dessous. Insistant sur le fait que le gouvernement a approuva la réforme sans réserve, le ministère des Affaires étrangères Les infrastructures et les transports dirigés par Matteo Salvini ont A souligné que « Avec cette étape, nous commençons à une réforme attendue depuis des années, qui introduit une vision unitaire, Objectifs clairs et responsabilités définies, posant les bases pour un système de portage moderne, compétitif et entièrement intégré sur les grandes routes de la Méditerranée et de l’Europe. Au cœur de la nouvelle structure - le ministère spécifié dans une note - il existe la naissance de Porti d’Italia Spa, une société publique Appartenant au ministère de l’Économie et des Finances et supervisée par le ministère des Infrastructures et des Transports, appelée à jouer un rôle de direction nationale. La nouvelle société sera Responsable de la gestion des grands investissements en infrastructures activités stratégiques, maintenance extraordinaire, identification d’œuvres d’intérêt économique général et de promotion du système portuaire italien sur les marchés internationaux ».

« Les 16 Autorités du Système Portuaire - poursuivent le NOTE - rester pleinement opérationnel et maintenir la gestion territoire des aéroports, maintenance ordinaire et libération de concessions, mais sont soulagées par la charge financière de la Œuvres majeures. Le nouvel équilibre économique est garanti par le capitalisation de Porti d’Italia Spa par l’utilisation de des excédents administratifs non contraints du système, permettant les autorités de se concentrer sur l’efficacité opérationnelle et sur le développement local. La réforme introduit également un simplification significative des procédures, accélération l’approbation des plans directeurs portuaires, le rendant plus important dragage et encouragement à la réutilisation des matériaux dans Perspective économie circulaire, tout en renforçant les pouvoirs de la supervision du MIT pour garantir le respect des délais et règles ».

« Maintenant, » se souvenait le MIT, « la parole passe à la Le Parlement, appelé à examiner et à approuver définitivement un Réforme stratégique pour le pays. Le gouvernement - conclut la note - appelle à une discussion sérieuse et responsable, orientée vers le mérite et pour finalement équiper l’Italie d’un système portuaire à la hauteur des défis mondiaux. Il est temps de faire des choix dans l’intérêt de la compétitivité nationale, et la croissance ».


SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE DI RIORDINO DELLA LEGGE 28 GENNAIO 1994, N. 84 IN MATERIA DI GOVERNANCE PORTUALE E RILANCIO DEGLI INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE STRATEGICHE DI TRASPORTO MARITTIMO DI INTERESSE GENERALE


ART. 1 (Modifiche all'articolo 1 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo

1) dopo le parole “le attività portuali” sono inserite le seguenti: “, nonché la realizzazione di infrastrutture strategiche di trasporto marittimo di rilevanza internazionale e nazionale,”
2) dopo le parole “piani regionali dei trasporti” sono aggiunte, in fine, le seguenti “, e per promuovere lo sviluppo integrato del settore portuale anche rispetto agli obiettivi di connettività sostenibile connessi allo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) e per potenziale il sistema di trasporto e dell'intermodalità mediante il rilancio degli investimenti nelle infrastrutture portuali di interesse generale,”;

b) al secondo periodo, dopo le parole “i compiti e le funzioni” sono inserite le seguenti “della Porti di Italia S.p.A. (PdI),”.


ART. 2 (Inserimento dell'articolo 1-bis alla legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. Alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

“Art. 1-bis (Definizione degli interventi in ambito portuale)

1. Ai fini della presente legge, sono considerati:
a) opere infrastrutturali: le opere di grande infrastrutturazione, ivi incluse la costruzione di canali marittimi, di dighe foranee di difesa, di darsene, di bacini, di banchine e piazzali attrezzati e di opere di viabilità funzionali alle aree portuali, nonché le operazioni di dragaggio infrastrutturale dei fondali;

b) interventi di manutenzione straordinaria, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali delle opere infrastrutturali, per adeguarne le componenti, gli impianti e le opere connesse all'uso e alle prescrizioni vigenti e con la finalità di contrastare il rilevante degrado dovuto alla perdita di caratteristiche strutturali, tecnologiche e impiantistiche, anche al fine di migliorare le prestazioni, le caratteristiche strutturali, energetiche e di efficienza tipologica, nonché per incrementare il valore del bene e la sua funzionalità, ivi incluse le operazioni di dragaggio di bonifica dei fondali;

c) interventi di manutenzione ordinaria, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione necessarie per contrastare il degrado delle opere infrastrutturali, al fine di conservarne lo stato e la fruibilità di tutte le componenti, degli impianti e delle opere connesse, mantenendole in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza, senza che da ciò derivi una modificazione della consistenza, salvaguardando il valore del bene e la sua funzionalità, ivi incluse le operazioni di dragaggio di manutenzione dei fondali.”.


ART. 3 (Modifiche all'articolo 2 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 2 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: “3-bis. Ai sensi della presente legge, è ente nazionale per le infrastrutture di trasporto marittimo nelle aree demaniali marittime ricomprese nelle circoscrizioni delle Autorità di sistema portuale la società di cui all'articolo 5-ter.”

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: “(Organizzazioni portuali, autorità di sistema portuale, uffici territoriali portuali, autorità marittime e ente nazionale per le infrastrutture di trasporto marittimo)”;


ART. 4 (Modifiche all'articolo 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, la parola “nazionale” è soppressa;

b) al comma 1, lettera a), dopo le parole “dello Stato” sono inserite le seguenti “come individuati ai sensi del comma 2”;

c) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: “1-bis. I porti, o specifiche aree portuali, di cui all'Allegato A, ricadenti nella circoscrizione territoriale di una autorità di sistema portuale e ricompresi nella rete centrale TEN-T, appartengono alla categoria II, classe I. I porti, o specifiche aree portuali, ricadenti nella circoscrizione territoriale di una Autorità di sistema portuale e non ricompresi nella rete centrale TEN-T, appartengono alla categoria II, classe II. I porti, o specifiche aree portuali, non appartenenti alla categoria I né ricadenti nella circoscrizione territoriale di una Autorità di sistema portuale, appartengono alla categoria II, classe III.”;

d) al comma 3, l'alinea è sostituita dalla seguente: “Nei porti, o nelle specifiche aree portuali di cui alla categoria II, classi I, II e III, le aree sono assegnate ad una o più delle seguenti categorie funzionali:”

e) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

“3-bis. Le destinazioni d'uso ammesse per ciascuna categoria funzionale sono individuate ai sensi dell'articolo 5, comma 1-ter.

3-ter. Ai fini dell'adozione degli strumenti di pianificazione e programmazione di cui agli articoli 4- ter e 5.1, i porti di cui alla categoria II, classi I e II, sono integrati nella Rete italiana della portualità, il cui sviluppo e la cui promozione è affidata alla società di cui all'articolo 5-ter.

3-quater. Spettano allo Stato gli oneri per la realizzazione delle opere nei porti di cui alla categoria I.

3-quinquies. Lo Stato contribuisce al finanziamento degli oneri per la realizzazione di nuove opere infrastrutturali e per la manutenzione straordinaria nei porti di cui alla categoria II, classi I e II individuate dal decreto di cui all'articolo 4-ter e nei limiti delle risorse individuate nell'accordo di programma di cui all'articolo 5.1. Le regioni o il comune interessato possono comunque intervenire con proprie risorse, in concorso o in sostituzione dello Stato, per la realizzazione delle opere infrastrutturali nei porti di cui alla categoria II, classi I e II.

3-sexies. Spetta a ciascuna autorità di sistema portuale l'onere per la realizzazione delle opere infrastrutturali e degli interventi di manutenzione straordinaria non ricompresi nel decreto di cui all'articolo 4-ter, degli interventi di manutenzione ordinaria, nonché degli interventi di cui all'articolo 5-quater, comma 3, nei porti ricompresi nella propria circoscrizione. 3-septies. Spetta alla regione o alle regioni interessate l'onere per la realizzazione degli interventi per la realizzazione di nuove opere infrastrutturali, per la manutenzione straordinaria e manutenzione ordinaria nei porti di cui alla categoria II, classe III.”

f) i commi 4, 5 e 6 sono abrogati.


ART. 5 (Inserimento dell'articolo 4-ter alla legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. Alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo l'articolo 4-bis è inserito il seguente:

“Art. 4-ter (Individuazione delle infrastrutture strategiche del settore portuale da realizzare in via prioritaria)

1. Al fine di potenziare il sistema della Rete italiana della portualità e di valorizzare le aree e i beni del demanio marittimo secondo una visione unitaria e integrata, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale e il Comitato interministeriale per le politiche del mare, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa ricognizione dei fabbisogni in termini infrastrutturali evidenziati da ciascuna Autorità di sistema portuale, le infrastrutture strategiche di trasporto marittimo di interesse generale e di rilevanza internazionale e nazionale da realizzare in via prioritaria

2. Il decreto di cui al comma 1 definisce, in ordine di priorità, l'elenco degli interventi strategici di realizzazione di nuove opere infrastrutturali e di manutenzione straordinaria nelle aree ricomprese nella circoscrizione delle autorità di sistema portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, da affidare in concessione alla società di cui all'articolo 5-ter e finanziare, anche a stralcio, con le risorse del Fondo per le infrastrutture strategiche di trasporto marittimo di cui all'articolo 27-bis.

3. L'elenco di cui al comma 2 è trasmesso a ciascuna autorità di sistema portuale territorialmente competente per l'acquisizione dei pareri dell'autorità marittima, dell'ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF), dell'azienda sanitaria locale e del comando provinciale dei vigili del fuoco, prodromici all'approvazione ed esecuzione degli interventi affidati alla Porti di Italia S.p.A..

4. L'elenco delle infrastrutture strategiche di trasporto marittimo di interesse generale e di rilevanza internazionale e nazionale da realizzare in via prioritaria è aggiornato, almeno con cadenza quinquennale, con le modalità di cui al comma 1, tenuto conto dello stato di avanzamento degli interventi, nonché dei nuovi fabbisogni di sviluppo in rete del settore portuale. Per gli interventi di competenza delle regioni, da realizzare in conformità ai piani regionali dei trasporti o ai piani di sviluppo economico-produttivo, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti emana, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, direttive di coordinamento.”.


ART. 6 (Modifiche all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:

1) all'alinea, le parole “nonché con il Piano strategico nazionale della portualità e della logistica,” sono sostituite dalle seguenti: “con il Piano strategico nazionale della portualità e della logistica, nonché con l'accordo di programma di cui all'articolo 5.1”;

2) alla lettera b) le parole “che comprendono, oltre alla circoscrizione territoriale dell'Autorità di sistema portuale, le ulteriori aree, pubbliche e private, assoggettate alla giurisdizione dell'Autorità di sistema portuale” sono soppresse;

b) al comma 1-bis, le parole “dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, che si esprime sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale di cui all'articolo 11-ter della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che si esprime sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale di cui all'articolo 11-ter della presente legge. In caso di mancanza di accordo si applicano le disposizioni di cui all'art. 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 in quanto compatibili”;

c) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: “01.ter. Quando nell'accordo di programma di cui all'articolo 5-quater o nei suoi aggiornamenti annuali sono inclusi interventi che per la loro realizzazione richiedono una modifica delle scelte operate ai sensi del comma 1, lettere c) e d), le Autorità di sistema portuale procedono tempestivamente alla revisione del DPSS, mediante appositi atti aggiuntivi. Gli atti aggiuntivi sono adottati dal Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale ed approvati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.”;

d) al comma 1-ter le parole “(PRP), che individua analiticamente anche le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate” sono sostituite dalle seguenti: “(PRP). Il PRP individua, per ciascuna area ricompresa nell'ambito portuale, le destinazioni d'uso omogenee, in termini di carichi urbanistici ed ambientali, ammesse nell'ambito delle categorie funzionali di cui all'articolo 4, comma 3,” e il secondo periodo è soppresso;

e) al comma 1-quinquies:

1) al terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti: “, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”;

2) al quarto periodo, le parole “Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili” sono sostituite dalle seguenti: “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”;

f) il comma 1-sexies è sostituito dal seguente: “1-sexies. Nel caso in cui sia necessario realizzare opere incluse nell'accordo di programma di cui all'articolo 5.1 ovvero si ravvisi la necessità di realizzare opere in via d'urgenza e sia in vigore un PRP antecedente all'inserimento dell'opera nell'accordo di programma o comunque non coerente con le esigenze di realizzazione dell'intervento la determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui all'articolo 38, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che sancisce l'intesa tra gli enti interessati, ha effetto di variante al PRP.”;

g) il comma 1-septies è abrogato;

h) al comma 2, le parole “di grande infrastrutturazione” è sostituita dalla seguente: “infrastrutturali”;

i) al comma 2-bis, lettera b), dopo le parole “parere non ostativo, nonché” sono aggiunte le seguenti: “, contestualmente,”;

l) il comma 3 è abrogato;

m) al comma 3-bis, le parole “al comma 3, nei quali non è istituita l'Autorità di sistema portuale” sono sostituite dalle seguenti “alla categoria II, classe III”;

n) il comma 3-ter è sostituito dal seguente: “3-ter. I piani regolatori portuali adottati ai sensi del comma 2-bis, lettera a) sono sottoposti, contestualmente all'invio dei medesimi ai soggetti di cui al comma 2-bis, lettera b), ai sensi della normativa vigente in materia, alla procedura di VAS. Le varianti generali ai piani regolatori portuali sono sottoposte al procedimento previsto per l'approvazione del piano regolatore portuale, con riduzione dei termini di cui al comma 2-bis, lettera b) a trenta giorni, per il parere del comune e della regione interessati, e a quarantacinque giorni, per il parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Consiglio superiore dei lavori pubblici.”;

o) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Il Presidente dell'Autorità di sistema portuale, autonomamente o su richiesta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della regione o del comune interessato, può promuovere e proporre al Comitato di gestione, per la successiva adozione, varianti localizzate al piano regolatore portuale concernenti le categorie funzionali assegnate alle aree portuali e retroportuali, nonché i beni sottoposti al vincolo preordinato all'esproprio.”;

p) il comma 4-bis è sostituito dal seguente: “4-bis. Le varianti localizzate al piano regolatore portuale di cui al comma 4 sono sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; per gli ulteriori aspetti, si applica il procedimento previsto per l'approvazione delle varianti generali di cui al comma 3-ter.”

q) il comma 4-ter è abrogato;

r) al comma 5:

1) al primo periodo, dopo le parole “delle aree portuali” sono inserite le seguenti: “e retroportuali”;

2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Il mutamento di destinazione d'uso nell'ambito della medesima categoria funzionale costituisce modifica che non altera in modo sostanziale la struttura del PRP ai sensi del primo periodo”;

s) al comma 5-bis:

1) al primo periodo, dopo le parole “della Autorità di sistema portuale” sono inserite le seguenti: “, per gli interventi di manutenzione ordinaria, e della società di cui all'articolo 5-ter, per gli interventi di manutenzione straordinaria o per le nuove opere infrastrutturali,”;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, nonché dalle norme vigenti in materia di autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche, nonché di opere ad essi connesse, l'esecuzione di lavori nei porti è autorizzata, sotto tutti i profili rilevanti, in esito ad apposita conferenza di servizi convocata dalla autorità di sistema portuale per gli interventi di cui all'articolo 5-quater, comma 3, e dalla società di cui all'articolo 5-ter per gli interventi di cui all'articolo 5-ter, comma 2, lettera a), ai sensi dell'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, cui sono chiamate tutte le amministrazioni competenti”;

t) al comma 5-ter, le parole “dell'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” sono sostituite dalle seguenti “dell'articolo 38 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36” e le parole “all'articolo 27 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016” sono sostituite dalle seguenti “all'articolo 38 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”;

u) al comma 7, le parole “classe II e III” sono sostituite dalle seguenti “classe III”;

v) i commi 8, 9, 10 e 11 sono abrogati.


ART. 7 (Inserimento dell'articolo 5.1 alla legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. Alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

“Art. 5.1 (Accordo di programma)

1.Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti definisce con la Porti d'Italia S.p.a. un accordo di programma di durata quinquennale quale strumento attuativo del decreto adottato ai sensi dell'articolo 4-ter, nel rispetto delle priorità ivi indicate e della dotazione finanziaria annuale del Fondo per le infrastrutture strategiche di trasporto marittimo di cui all'articolo 27-bis.

2. L'accordo di programma, per ciascun intervento, indica il relativo codice unico di progetto (CUP) ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e stabilisce il cronoprogramma di approvazione, affidamento ed esecuzione dei lavori e le relative modalità di verifica e monitoraggio da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché la stima del costo dell'opera, con l'indicazione della misura del concorso dello Stato al relativo finanziamento, nei limiti della dotazione del Fondo per le infrastrutture strategiche di trasporto marittimo di cui all'articolo 27-bis. I progetti relativi agli interventi inclusi nell'accordo di programma sono corredati dal documento di fattibilità delle alternative progettuali di cui all'articolo 2, Allegato I.7, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. L'erogazione dei finanziamenti relativi ai singoli interventi di cui al comma 2 è subordinata alla verifica del rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Per gli interventi che non soddisfano le condizioni di esenzione dall'obbligo di notifica previste dai regolamenti europei applicabili, l'erogazione delle risorse è sospesa fino all'avvenuta autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3. Lo schema di accordo di programma è sottoposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), che adotta la relativa delibera entro trenta giorni. La delibera del CIPESS è sottoposta al controllo di legittimità da parte della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 41, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Al fine di consentire una più celere realizzazione degli interventi, è ammessa la registrazione anche parziale della delibera, che diviene efficace limitatamente a quanto oggetto di registrazione. In tal caso, il CIPESS può adottare, su richiesta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, una delibera integrativa o modificativa delle parti non registrate.

4. Lo schema di accordo di programma è sottoscritto tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Porti d'Italia S.p.A. entro quindici giorni dalla registrazione da parte della Corte dei conti della delibera di approvazione. L'accordo di programma è trasmesso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, alle Camere, al Ministero dell'economia e delle finanze e al CIPESS.

5. Entro il 30 settembre di ciascun anno la Porti d'Italia S.p.A. trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sullo stato di attuazione dell'accordo di programma, ivi compreso lo stato di avanzamento delle opere e degli interventi sulla base delle informazioni desumibili dal sistema di monitoraggio ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

6. L'accordo di programma può essere sottoposto ad aggiornamenti annuali, tenuto conto dello stato di avanzamento degli interventi, nonché delle risorse disponibili. Gli aggiornamenti di importo pari o inferiore a 2 miliardi di euro, al netto delle risorse finalizzate per legge a specifici interventi, sono approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa informativa al CIPESS. Per gli aggiornamenti di importo superiore a 2 miliardi di euro, al netto delle risorse finalizzate per legge a specifici interventi, si applica la procedura di cui ai commi 3 e 4.

7. L'accordo di programma è trasmesso a ciascuna Autorità di sistema portuale territorialmente competente per l'acquisizione dei pareri dell'autorità marittima, dell'ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF), dell'azienda sanitaria locale e del comando provinciale dei vigili del fuoco, prodromici all'approvazione ed esecuzione degli interventi affidati alla Porti d'Italia S.p.a.”.


ART. 8 (Modifiche all'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 è premesso il seguente: “01. Il presente articolo disciplina le modalità di svolgimento delle operazioni di dragaggio nelle aree portuali e marino costiere, da realizzare in siti di bonifica di interesse nazionale, ai sensi dei commi da 1 a 6, o anche al di fuori di siti di bonifica di interesse nazionale, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 8-bis a 8-sexies.”;

b) i commi 1-bis e 8 sono abrogati;

c) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

“8-bis. Per le operazioni di dragaggio nelle aree portuali e marino costiere, oltre che nei bacini idrici, anche se non posto in siti di interesse nazionale, si utilizzano le modalità e le migliori tecnologie disponibili finalizzate a mitigare i rischi di propagazione di contaminanti, ove presenti. Le attività di dragaggio nelle infrastrutture portuali del territorio nazionale e nelle acque marinocostiere, anche al di fuori dei siti di bonifica di interesse nazionale, sono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e costituiscono, ove necessario, variante al piano regolatore portuale. 8-ter. L'autorizzazione alle attività di dragaggio è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il rilascio dell'autorizzazione avviene con provvedimento conclusivo della conferenza di servizi di cui all'articolo 14-ter della citata legge n. 241 del 1990, da convocare da parte dell'autorità competente individuata ai sensi del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e costituisce titolo alla realizzazione dei lavori, in conformità al progetto approvato. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a novanta giorni. Resta ferma la disciplina del procedimento di valutazione di impatto ambientale, laddove richiesta. Le amministrazioni interessate nell'ambito del nuovo procedimento autorizzativo svolgono le proprie attività con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. 8-quater. Al fine di promuovere, fuori dei siti di bonifica di interesse nazionale, politiche di sostenibilità ed economia circolare, incentivando operazioni di recupero dei rifiuti e di riutilizzo dei materiali provenienti dalla realizzazione degli interventi infrastrutturali, nonché di quelli provenienti dalle operazioni di dragaggio, le Autorità di sistema portuale, acquisiti i pareri vincolanti della regione, dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), dell'ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF) e dell'azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competenti, da rendere entro quindici giorni dalla richiesta, approvano il Progetto per la gestione integrata e circolare dei rifiuti e materiali che ne garantisca il miglior utilizzo, anche in siti diversi da quello di origine, secondo i criteri e le condizioni di cui agli articoli 109, comma 1, e 184-quater, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea e nazionale in materia di gestione dei rifiuti. Il Progetto di cui al primo periodo prevede, altresì, l'individuazione dei siti di stoccaggio provvisorio o di deposito temporaneo, ivi compresa la eventuale realizzazione di casse di colmata in mare. Il Progetto di cui al primo periodo, previo accertamento mediante apposite indagini analitiche delle caratteristiche dei materiali e dei rifiuti, prevede l'utilizzo:
a) dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, ai sensi dell'articolo 109, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 luglio 2016, n. 173;
b) di inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità e l'innocuità ambientale ai sensi dell'articolo 109, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006;
c) di sottoprodotti che soddisfano le condizioni e i criteri di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, comprensivi dei materiali geologici naturali e inorganici, idonei in termini di caratteristiche qualitative e granulometriche, derivanti da scavi in roccia oppure dall'escavo di substrati naturali appartenenti all'originale litorale o al fondale sottostante di pertinenza demaniale;
d) di inerti e materiali geologici inorganici che cessano di essere rifiuto a seguito di un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 184-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, oppure nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 184- quater, commi 1 e 2, del medesimo decreto.
8-quinquies. Il progetto di cui al comma 8-quater contiene un cronoprogramma delle attività finalizzate al deposito temporaneo dei materiali, al recupero dei rifiuti e al riutilizzo dei materiali provenienti dalla realizzazione degli interventi, con l'indicazione dei quantitativi massimi dei rifiuti recuperati e dei materiali di cui è previsto il riutilizzo, suddivisi per opera, tipologia di materiale e caratteristiche, nonché le dichiarazioni di conformità di ciascun produttore, detentore o utilizzatore dei materiali, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il rispetto delle condizioni di cui al comma 8-quater. Le dichiarazioni di conformità di cui al primo periodo includono la tipologia e la quantità dei materiali oggetto di ogni utilizzo, le attività di gestione necessarie, il sito di origine e di destinazione e le modalità di impiego previste. Il progetto comprende, altresì, i risultati e le procedure di campionamento e caratterizzazione dei materiali e dei rifiuti di cui al comma 8-quater. 8-sexies. L'approvazione del progetto di cui al comma 8-quater sostituisce tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi contenuti nel medesimo progetto, ivi incluse le autorizzazioni di cui all'articolo 109 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Eventuali interventi contenuti nel progetto da assoggettare a valutazioni di compatibilità ambientale restano sottoposti alla disciplina di cui alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. Le Autorità di sistema portuale, laddove necessario, provvedono all'aggiornamento del Progetto con le modalità di cui ai commi 8- quater e 8-quinquies.”


ART. 9 (Inserimento degli articoli 5-ter, 5-quater, 5-quinquies, 5-sexies e 5-septies alla legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. Alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:

“Art. 5-ter (Porti d'Italia S.p.A.)

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è costituita la società per azioni “Porti d'Italia S.p.A.” (di seguito la “società”) titolare di diritti speciali ed esclusivi di cui alla presente legge. Con lo stesso provvedimento sono definiti l'atto costitutivo e lo statuto sociale, sono nominati gli organi sociali per il primo periodo di durata in carica, sono stabilite le remunerazioni degli stessi organi ai sensi dell'articolo 2389, primo comma, del codice civile, sono definiti i criteri, in riferimento al mercato, per la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche da parte del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, in deroga all'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ed è individuata la data di avvio dell'operatività della società medesima. Le successive modifiche allo statuto e le successive nomine dei componenti degli organi sociali sono deliberate a norma del codice civile.

2. La società ha come oggetto sociale è lo sviluppo e la promozione della Rete italiana della portualità di cui all'articolo 4, comma 3-bis attraverso:
a) lo svolgimento, in regime di concessione, ai sensi dell'articolo 5-quater, dei servizi di interesse pubblico generale connessi alla realizzazione di investimenti strategici di rilevanza internazionale e nazionale in opere infrastrutturali e in interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettere a) e b) individuate dal decreto di cui all'articolo 4-ter, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 56-ter del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 nei porti della categoria II, classi I e II, nonché delle attività strumentali all'efficiente erogazione di tali servizi, anche mediante la stipula di convenzioni con le autorità di sistema portuale per il coordinamento delle attività di comune interesse;
b) lo svolgimento, in regime di mercato, all'estero o in Italia, di attività di progettazione e realizzazione di opere infrastrutturali attinenti alle attività marittime e portuali, nonché la realizzazione di consulenze, studi, ricerche, servizi anche di ingegneria nel settore delle infrastrutture portuali, compresi gli interventi intermodali, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 5-quinquies.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a partecipare al capitale sociale e a rafforzare la dotazione patrimoniale della società di cui al presente articolo , fino alla concorrenza massima di 500 milioni di euro, a valere sull'avanzo di amministrazione disponibile delle autorità di sistema portuale, da sottoscrivere e versare anche in più fasi e per successivi aumenti di capitale o della dotazione patrimoniale. L'utilizzo delle risorse di cui al primo periodo ai fini della sottoscrizione del capitale è subordinato all'autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, da rilasciarsi nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Successivi apporti al capitale sociale sono stabiliti, tenuto conto del piano industriale della società, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al quale ultimo sono attribuite funzioni di controllo, vigilanza tecnica e operativa sulla società in ordine alle attività di cui al comma 2, lettera a).

4. Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri, di cui due designati dal Ministero dell'economia e delle finanze, due designati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e uno designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il presidente è nominato tra i membri designati dal Ministero dell'economia e delle finanze e l'amministratore delegato è nominato tra i membri designati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Il Collegio sindacale è composto da cinque membri, di cui tre membri effettivi e due supplenti. Due membri effettivi, di cui uno in qualità di presidente del collegio sindacale, e un membro supplente sono designati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un membro effettivo e un supplente sono designati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

6. Alla società Porti d'Italia S.p.A. non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012 n.95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135.


Art. 5-quater (Attività della Porti d'Italia S.p.A. svolta in regime di concessione)

1. Alla società sono attribuiti con concessione, per la durata di novantanove anni, i compiti di cui all'articolo 5-ter, comma 2, lettera a). Tutte le attività, nonché i diritti, attribuiti o riservati per legge o con atti amministrativi alle autorità di sistema portuale in relazione ai compiti di cui al primo periodo sono conferiti a titolo di concessione alla società.

2. Nello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 5-ter, comma 2, lettera a), la società provvede a:
a) realizzare il progressivo miglioramento e lo sviluppo della Rete italiana della portualità, nell'ottica della piena integrazione della medesima nella rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) e nei circuiti transnazionali della logistica portuale, nonché della promozione delle connessioni interportuali e intermodali, attraverso l'attuazione dell'accordo di programma di cui all'articolo 5.1;
b) progettare e realizzare, sia direttamente che in appalto o concessione, ai sensi del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nel rispetto del regolamento di cui al decreto 28 dicembre 2022, n. 202, interventi di costruzione di opere infrastrutturali e di manutenzione straordinaria, di cui all'articolo 5-ter, comma 2, lettera a), nei porti portualità inclusi nelle circoscrizioni delle autorità di sistema portuale; nell'ambito di tale attività, la società approva i progetti dei lavori e ad essa compete l'emanazione di tutti gli atti del procedimento espropriativo ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;
c) stipulare convenzioni con le autorità di sistema portuale ai sensi dell'articolo 5-sexies;
d) vigilare sull'esecuzione dei lavori;
e) realizzare e partecipare a studi, ricerche e sperimentazioni in materia di viabilità, traffico e circolazione;
f) curare le strategie di marketing e di promozione della Rete italiana della portualità.

3. Sono esclusi dalle attività affidate in concessione alla Porti d'Italia S.p.A. le attività infrastrutturali non connesse al trasporto, inclusa la realizzazione di impianti di produzione industriale che operano nell'area portuale, gli uffici o i negozi, e per le sovrastrutture portuali.

4. La concessione è assentita con decreto entro il 31 luglio 2026 dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di intesa, per quanto attiene agli aspetti finanziari, con il Ministro dell'economia e delle finanze. La disciplina della concessione è stabilita nella convenzione di concessione che prevede, tra l'altro:
a) le modalità di realizzazione da parte della società degli interventi individuati ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 2, lettera a), secondo le disposizioni e le procedure previste a legislazione vigente, ivi compreso il ricorso ai contratti di concessione a terzi, per la manutenzione, il miglioramento e l'adeguamento dei porti della Rete italiana della portualità e per la realizzazione di nuove opere portuali, nonché le modalità e i termini per il collaudo dei nuovi interventi;
b) le modalità di sottoposizione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica relativi agli interventi affidati in concessione ai sensi del presente articolo al Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'espressione del parere obbligatorio ai sensi dell'articolo 47, comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
c) le modalità di svolgimento, in relazione agli interventi di cui alla lettera a), dell'attività di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e di riconsegna delle opere realizzate e delle relative pertinenze alle autorità di sistema portuale dopo il collaudo;
d) le modalità di esercizio da parte del concedente dei poteri di vigilanza sull'attività del concessionario;
e) le penali e le ipotesi di decadenza dalla concessione, con le relative procedure, nonché i criteri e le modalità per l'acquisizione allo Stato delle opere in corso di realizzazione;
f) le modalità per l'erogazione delle risorse finanziarie occorrenti per l'espletamento dei compiti affidati in concessione, in coerenza con quanto previsto dall'accordo di programma di cui all'articolo 5.1 nonché dall'articolo 27-bis;
g) l'assunzione da parte della società di tutti i costi di progettazione, costruzione e di manutenzione straordinaria degli interventi e delle opere alla medesima affidate ai sensi dell'articolo 4-ter, nel rispetto di quanto previsto dall''accordo di programma;
h) le modalità di definizione e revisione periodica del piano economico-finanziario e il contributo, definito ai sensi dell'articolo 5.1, comma 2;
i) le modalità di reperimento, da parte della società, degli ulteriori mezzi finanziari occorrenti per la realizzazione delle prestazioni affidate.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto attiene agli aspetti finanziari, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è approvato lo schema della convenzione di concessione. Con le medesime modalità sono approvate le eventuali successive modifiche della convenzione di concessione.

6. La Porti d'Italia S.p.A. adotta sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi previste dal presente articolo. È fatto divieto alla società di utilizzare risorse pubbliche per finanziare, direttamente o indirettamente, le attività svolte in regime di mercato di cui all'articolo 5- quinquies. A tal fine, la società adotta un modello di separazione organizzativa e funzionale idoneo a garantire la netta distinzione tra le strutture dedicate alle funzioni di interesse pubblico e quelle dedicate alle attività di mercato, assicurando l'assenza di trasferimenti incrociati di risorse.


Art. 5-quinquies (Attività della Porti d'Italia S.p.A. svolta in regime di mercato)

1. La Porti d'Italia S.p.A. può, al di fuori del perimetro della concessione di cui all'articolo 5-quater, operare, direttamente o attraverso società, consorzi o imprese partecipate, per la progettazione e la realizzazione di opere infrastrutturali attinenti alle attività marittime e portuali, nonché effettuare consulenze, studi, ricerche, servizi anche di ingegneria nel settore delle infrastrutture portuali, anche intermodali.

2. È fatto divieto alla società di svolgere le attività di cui al comma 1 qualora esse determinino, anche potenzialmente, un conflitto di interessi con i compiti e le funzioni esercitati in regime di concessione ai sensi dell'articolo 5-quater, ovvero qualora tali attività possano alterare le condizioni di parità concorrenziale nel mercato di riferimento in ragione della titolarità dei diritti speciali o esclusivi.


Art. 5-sexies (Coordinamento tra la Porti d'Italia S.p.A. e le Autorità di sistema portuale per le attività di comune interesse)

1. La Porti d'Italia S.p.A. stipula con la Conferenza nazionale di coordinamento delle autorità di sistema portuale una convenzione-quadro per la definizione delle modalità di svolgimento delle attività di comune interesse relative, in particolare:
a) al rilascio, da parte dell'Autorità di sistema portuale territorialmente competente, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'avvio dei lavori da parte della Porti d'Italia S.p.A., degli atti di assenso, concerto o nulla osta propedeutici all'esecuzione di un intervento ricompreso nell'accordo di programma di cui all'articolo 5.1., compresa l'esenzione dal pagamento del canone di occupazione delle aree di cantiere;
b) alla realizzazione, da parte della Porti d'Italia S.p.A., degli interventi inclusi nell'accordo di programma di cui all'articolo 5.1., al fine di regolare le interferenze sulla gestione dei servizi portuali di competenza delle autorità di sistema portuale;
c) alla regolazione delle eventuali interferenze tra la realizzazione degli interventi infrastrutturali affidati alla Porti d'Italia S.p.A. in attuazione dell'accordo di programma di cui all'articolo 5.1. e gli interventi, autorizzati, anche mediante affidamento in concessione, dalle autorità di sistema portuale; d) alle modalità di affidamento congiunto da parte della Porti d'Italia S.p.A. e delle autorità di sistema portuali territorialmente competenti, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e in coerenza con quanto previsto dal regolamento di cui al decreto ministeriale 28 dicembre 2022, n. 202, delle concessioni di lavori e servizi aventi ad oggetto la realizzazione di un intervento incluso nell'accordo di programma di cui all'articolo 5.1. e la gestione dei servizi portuali nella medesima area e nelle relative pertinenze; le predette concessioni possono essere affidate anche mediante ricorso alla finanza di progetto;
e) alla stipula tra la Porti d'Italia S.p.A. e le autorità di sistema portuale territorialmente competenti di contratti di comodato ai sensi dell'articolo 1803 del Codice civile aventi ad oggetto la consegna alla Porti d'Italia S.p.A. di locali e immobili compresi nell'ambito portuale per lo svolgimento dell'attività alla medesima affidata in concessione ai sensi dell'articolo 5-quater;
f) al trasferimento del personale ai sensi dell'articolo 23, commi 6-bis e 6-ter;
g) alla definizione delle modalità e dei criteri con cui, a titolo di avvalimento, la Porti d'Italia S.p.A. e le autorità di sistema portuale possono impegnarsi a mettere reciprocamente a disposizione le dotazioni tecniche e le risorse umane e strumentali di cui necessitano per lo svolgimento delle attività di comune interesse.

2. In sede di sottoscrizione della convenzione-quadro di cui al comma 1, le parti si impegnano ad attuare le relative attività con le risorse umane, tecniche e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. La convenzione-quadro è trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'acquisizione di un parere preventivo, di natura vincolante, da esprimere entro trenta giorni dalla trasmissione dell'atto.

4. La Porti d'Italia S.p.a. sottoscrive, entro novanta giorni dalla data della stipula della convenzione-quadro di cui al comma 1, convenzioni attuative con ciascuna Autorità di sistema portuale in conformità a quanto previsto dalla predetta convenzione-quadro. Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo, alla Direzione generale per i porti, la logistica e l'intermodalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è attribuito, in via sostitutiva, il potere di sottoscrivere le convenzioni attuative con la Porti d'Italia S.p.a., in luogo delle Autorità di sistema portuale.

5. In caso inadempimento della convenzione attuativa di cui al comma 4 da parte dell'Autorità di sistema portuale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può nominare un commissario ad acta, al quale attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o i provvedimenti comunque necessari all'esecuzione della predetta convenzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Art. 5-septies (Rapporti di lavoro, controlli e procedure di competenza della Porti d'Italia S.p.A.)

1. Per le sue esigenze, la Porti d'Italia S.p.A. può stipulare contratti di lavoro autonomo e di lavoro subordinato.

2. La società può avvalersi del personale delle società partecipate dallo Stato, in regime di distacco ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per l'espletamento delle attività tecniche e scientifiche e dell'attività di direzione dei lavori funzionali alla realizzazione delle attività di cui all'articolo 5-ter, comma 2, lettera a), fino a un contingente massimo di centocinquanta unità di personale. Il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale di cui al presente comma è a carico della società.

3. La Porti d'Italia S.p.A. può, nei limiti delle risorse disponibili, stipulare, anche in deroga alla disciplina del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, a eccezione delle norme che costituiscono attuazione delle disposizioni delle direttive 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, apposite convenzioni, anche a titolo oneroso, con società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato ai fini dell'assistenza tecnica, operativa e gestionale.

4. La Porti d'Italia S.p.A. è iscritta di diritto nell'elenco di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle opere e degli interventi alla medesima affidati.

5. Il controllo della Corte dei conti si svolge con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

6. La Porti d'Italia S.p.A. può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.

7. Alle controversie relative alle procedure di espropriazione, con esclusione di quelle relative alla determinazione delle indennità espropriative, e alle procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi inclusi nell'accordo di programma di cui all'articolo 5.1, si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”.


ART. 10 (Modifiche all'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, la parola “quindici” è sostituita dalla seguente “sedici”;
b) al comma 2-bis, lettera a), le parole “di rilevanza economica regionale o di un porto di rilevanza economica nazionale la cui gestione è stata trasferita alla regione” sono sostituite dalle seguenti: “di categoria II, classe III”;
c) al comma 4:
1) alla lettera b) le parole “ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali” sono sostituite dalle seguenti: “ivi comprese le operazioni di dragaggio di manutenzione dei fondali, ferme restando le prerogative della società di cui all'articolo 5-ter ”;
2) alla lettera d) sono aggiunte, infine, le seguenti: “, ferme restando le prerogative della società di cui all'articolo 5-ter”;
d) il comma 9-ter è sostituito dal seguente “9-ter. Non costituisce esercizio di attività commerciali, in quanto esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici, l'attività di prelievo autoritativa delle tasse di ancoraggio, delle tasse portuali sulle merci sbarcate e imbarcate e delle tasse per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 16 della presente legge. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i limiti minimi e massimi stabiliti per ciascuna tipologia dei prelievi, nonché i criteri per la determinazione degli stessi. Ciascuna Autorità di sistema portuale determina l'importo delle predette tasse all'interno dei limiti previsti, destinando le percentuali di relativa spettanza alla copertura dei costi per la manutenzione ordinaria e lo sviluppo delle parti comuni dell'ambito portuale destinate alla difesa del territorio, al controllo e alla tutela della sicurezza del traffico marittimo e del lavoro in ambito portuale, alla viabilità generale e ad attività che si connotino come estrinsecazione di potestà pubbliche, nonché alle operazioni di dragaggio di mantenimento dei fondali, oltre che alla copertura di quota parte dei costi generali. Le Autorità di sistema portuale sono tenute alla rendicontazione dei predetti costi con le modalità stabilite con il decreto di cui al secondo periodo. Tale rendicontazione è trasmessa tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini dell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'articolo 12. Le percentuali delle tasse di cui al primo periodo destinate al Fondo per le infrastrutture strategiche di trasporto marittimo, sono vincolate alla realizzazione degli interventi inclusi nel medesimo accordo di programma.”;
e) il 9-quater è sostituito dal seguente “9-quater. Gli introiti relativi alla quota dei canoni di spettanza delle Autorità di sistema portuale in relazione alle concessioni demaniali, comprese quelle di cui all'articolo 18 della presente legge e di cui all'articolo 36 del codice della navigazione, nonché alle autorizzazioni all'uso di zone e pertinenze demaniali di cui all'articolo 39 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono considerati redditi diversi e concorrono a formare il reddito complessivo per l'ammontare percepito nel periodo d'imposta, ridotto del 50 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese. Il risparmio fiscale derivante dalla deduzione di cui al primo periodo confluisce nell'avanzo di amministrazione vincolato di ciascuna Autorità di sistema portuale ed è destinato alla copertura dei costi di cui al comma 9-ter, terzo periodo, tenendone apposita rendicontazione ai sensi del comma 9-ter, quarto e quinto periodo.”;
f) al comma 10, le parole “mediante procedura di evidenza pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” sono sostituite dalle seguenti: “nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 28 dicembre 2022, n. 202”;
g) al comma 14, le parole “Decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124,” sono soppresse;
h) dopo il comma 14 è inserito il seguente:
“14-bis. Al verificarsi, per la terza volta nell'arco di un quadriennio, di un risultato di competenza dell'esercizio negativo, asseverato dal Collegio dei revisori dei conti nell'ambito delle attività di cui all'articolo 11, comma 3, lettera c), con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, può essere disposta la soppressione dell'autorità di sistema portuale e il trasferimento delle relative funzioni e delle relative risorse umane e strumentali ad altra autorità di sistema portuale, che subentra nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'autorità soppressa.”.


ART. 11 (Modifiche all'articolo 6-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 6-bis, comma 1, lettera c-bis), della legge 28 gennaio 1994, n. 84 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 18”.


ART. 12 (Modifiche all'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 8, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera f) dopo le parole “Comitato di gestione,” sono inserite le seguenti: “nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 18,”;
b) la lettera h) è soppressa;
c) alla lettera l), le parole “per lo sviluppo del” sono sostituite dalle seguenti: “di competenza delle autorità di”;
d) alla lettera m), dopo le parole “Comitato di gestione” sono inserite le seguenti: “e fermo restando quanto previsto dagli articoli 5-ter e 5-quater”;
e) alla lettera o), dopo le parole “articoli 5 e 5-bis” sono inserite le seguenti “e ferme restando le prerogative della società di cui all'articolo 5-ter”;
f) dopo la lettera r) è inserita la seguente: “r-bis) assicura l'attuazione degli impegni assunti dall'Autorità di sistema portuale in sede di sottoscrizione delle convenzioni di cui all'articolo 5- sexies, comma 4;”;


ART. 13 (Modifiche all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente: “a-bis) da un componente designato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che partecipa a titolo gratuito;”;
b) al comma 1-bis, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Alle sedute del Comitato partecipa altresì, a titolo gratuito, un rappresentante della società di cui all'articolo 5-ter, che ha diritto di voto limitatamente alle decisioni di cui al comma 5, lettere a), f) e g) di rispettivo interesse”;
c) al comma 2, quinto periodo, le parole “comma 1, lettere, b), c) e d)” sono sostituite dalle seguenti:
“comma 1, lettere, a-bis) b), c) e d)”;
d) il comma 3 è abrogato;
e) al comma 5:
alla lettera g), le parole “nei decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui, rispettivamente, all'articolo 16, comma 4, ed all'articolo 18, commi 1 e 3” sono sostituite dalle seguenti: “nell'articolo 18, nonché nei decreti di cui all'articolo 16, comma 4, e all'articolo 18, commi 1 e 3.”;


ART. 14 (Modifiche all'articolo 10 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 10, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo le parole “dell'Autorità di sistema portuale” sono inserite le seguenti: “, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.


ART. 15 (Modifiche all'articolo 11-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 11-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo le parole “dell'Autorità di sistema portuale,” sono inserite le seguenti: “e da un rappresentante della società di cui all'articolo 5- ter,”.


ART. 16 (Modifiche all'articolo 11-ter della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 11-ter, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo è sostituito dal seguente: “Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, con il compito di coordinare e armonizzare, a livello nazionale, le scelte di pianificazione urbanistica in ambito portuale, nonché le strategie di attuazione delle politiche concessorie del demanio marittimo.”;
b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Alle riunioni della Conferenza partecipa, senza diritto di voto, un rappresentante della società di cui all'articolo 5-ter.”.


ART. 17 (Modifiche all'articolo 12 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 12 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis. L'avvio delle procedure di evidenza pubblica relative al rilascio delle concessioni di cui all'articolo 18 da parte dell'autorità di sistema portuale di durata superiore a venti anni, è subordinato al parere vincolante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.”;
b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
“4-bis. A decorrere dall'esercizio di bilancio 2027, le autorità di sistema portuale adottano il proprio bilancio in osservanza dei principi e delle regole del sistema di contabilità economicopatrimoniale unico definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.”.


ART. 18 (Modifiche all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 13 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:

1) l'alinea è sostituita dalla seguente: “Fermo restando l'obbligo in capo alle Autorità di sistema portuale di riversamento delle risorse destinate al Fondo per le infrastrutture strategiche di trasporto marittimo nonché al Fondo di funzionamento di cui all'articolo 27-bis, Le entrate delle Autorità di sistema portuale sono costituite:”;

2) la lettera a) è sostituita dalla seguente: “dalla quota dei canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine comprese nell'ambito portuale, di cui all'articolo 18, e delle aree demaniali comprese nelle circoscrizioni territoriali di spettanza delle Autorità di sistema portuale”;

3) dopo la lettera b) è interita la seguente: “b-bis) dalla quota dei proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'articolo 16, di spettanza delle Autorità di sistema portuale;”;

4) la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) salvo quanto previsto all'articolo 28, comma 6, dalla quota del gettito delle tasse sulle merci sbarcate e imbarcate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, di spettanza dell'Autorità di sistema portuale;”
b) il comma 2 è soppresso.


ART. 19 (Inserimento dell'articolo 13-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. Dopo l'articolo 13 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 è inserito il seguente:

“Art. 13-bis (Risorse finanziarie della Porti di Italia S.p.A.)

1. Gli interventi inclusi nell'accordo di programma di cui all'articolo 5 sono finanziati dalla Porti d'Italia S.p.a. a valere sui contributi statali derivanti dal trasferimento delle risorse del Fondo per le infrastrutture strategiche di trasporto marittimo di cui all'articolo 27-bis, nonché sulle entrate proprie attivate dalla società medesima.

2. Per lo svolgimento delle funzioni connesse alla realizzazione degli interventi affidati in concessione, sono attribuite alla Porti d'Italia S.p.A.:
a) le risorse del Fondo di funzionamento ai sensi dell'articolo 27-bis, comma 3;
b) le somme previste alla voce «oneri di investimento» compresa nel quadro economico di ciascun progetto delle opere incluse nell'accordo di programma di cui all'articolo 5.1. Tale ammontare è commisurato sino al limite massimo del 12,5 per cento dell'importo complessivo lordo dei lavori ed è desunto dal quadro economico inserito nel sistema di monitoraggio ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Le somme previste nei quadri economici destinate ai servizi di ingegneria e architettura restano nella disponibilità della Porti d'Italia S.p.A., che può svolgere direttamente i suddetti servizi o affidarli a soggetti terzi, secondo le procedure previste dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

3. Resta ferma la possibilità di erogare a favore della Porti d'Italia S.p.a. ulteriori contributi pubblici, al di fuori delle risorse stanziate nel Fondo per le infrastrutture strategiche di trasporto marittimo di cui all'articolo 27-bis, per la realizzazione per interventi di somma urgenza di interesse generale finalizzati a far fronte ad eventuali eventi calamitosi o situazioni di emergenza.”.


ART. 20 (Modifiche all'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 14, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 le parole “e, per i soli compiti di programmazione, coordinamento e promozione nonché nell'ambito della pianificazione delle opere portuali, alla formulazione ed elaborazione di piani triennali da proporre al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, alle aziende speciali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, istituite ai sensi dell'articolo 32 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 , ove non ricomprese nella circoscrizione delle Autorità di sistema portuale” sono soppresse.


ART. 21 (Modifiche all'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, le parole “o, laddove non istituita, l'autorità marittima sono tenute” sono sostituite dalle seguenti: “è tenuta”;
b) al comma 7, le parole “o, laddove non istituita, l'autorità marittima” sono soppresse;
c) al comma 7-ter le parole “o, laddove non istituita, l'autorità marittima, devono” sono sostituite dalle seguenti: “deve”


ART. 22 (Modifiche all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 17, comma 4, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 le parole “o, laddove non istituita, l'autorità marittima” sono soppresse.


ART. 23 (Modifiche all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole “o, laddove non istituita, l'autorità marittima”, ovunque ricorrano, sono soppresse;
2) al secondo periodo dopo le parole “sono affidate” sono inserite le seguenti “, in coerenza con quanto previsto dal regolamento di cui al decreto 28 dicembre 2022, n. 202,”;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Ove le concessioni di cui al comma 1 siano affidate sulla base di procedure ad evidenza pubblica avviate su istanza di parte, l'Autorità di sistema portuale dà notizia nella sezione «Amministrazione trasparente» del proprio sito istituzionale della presentazione della proposta relativa alla realizzazione in concessione di lavori o servizi e provvede, altresì, ad indicare un termine, non inferiore a sessanta giorni, commisurato alla complessità del progetto, per la presentazione da parte di altri operatori economici, di proposte relative al medesimo intervento. Le autorità di sistema portuale danno altresì notizia nella sezione «Amministrazione trasparente» del proprio sito istituzionale dell'avvio delle procedure di evidenza pubblica relative al rilascio delle concessioni di cui all'articolo 18. Le autorità di sistema portuale trasmettono, entro il 30 settembre di ciascun anno, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i calendari delle procedure di evidenza pubblica relativi alle concessioni in scadenza, secondo il modello definito con decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I calendari di cui al terzo periodo sono pubblicati nel sito internet istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro i successivi due mesi. In sede di prima applicazione della presente disposizione, i calendari recano evidenza dell'elenco degli affidamenti programmati fino al 2033; all'aggiornamento dei predetti calendari si provvede con le comunicazioni annuali di cui al terzo periodo.”;
c) al comma 6 le parole “o, laddove non istituita, l'autorità marittima” sono soppresse;
d) il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. Le concessioni possono comprendere anche la realizzazione di opere infrastrutturali nei limiti di quanto previsto dall'articolo 5-sexies, comma 1, lettera d).”
e) al comma 10 le parole “o, laddove non istituita, l'autorità marittima effettuano” sono sostituite dalla seguente “effettua” e le parole “e l'attuazione degli investimenti previsti nel programma di attività di cui al comma 8, lettera a)” sono soppresse;
f) al comma 11, le parole: “o, laddove non istituita, l'autorità marittima” sono soppresse e la parola “dichiarano” è sostituita dalla seguente: “dichiara”;
g) dopo il comma 12 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
“12-bis. Le autorità di sistema portuale non possono determinare canoni di concessione demaniale marittima per scopi turistico-ricreativi, fatta eccezione per i canoni di concessione di aree destinate a porti turistici, in misura più elevata di quanto stabilito dalle autorità marittime per aree contigue e concesse allo stesso fine.
12-ter. Le procedure per l'affidamento delle concessioni di cui al presente articolo sono avviate almeno dodici mesi prima della scadenza di ciascuna concessione.”.


ART. 24 (Modifiche all'articolo 18-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 18-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole “delle opere previste nei rispettivi piani regolatori portuali e nei piani operativi triennali e per il potenziamento della rete infrastrutturale e dei servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti e gli investimenti necessari alla messa in sicurezza, alla manutenzione e alla riqualificazione strutturale degli ambiti portuali” sono sostituite dalle seguenti: “da parte delle Autorità di sistema portuale degli interventi di propria competenza”.


ART. 25 (Modifiche all'articolo 23 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 23 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: “6-bis. Tenuto conto della specificità delle attività attribuite alla società di cui all'articolo 5-ter e delle competenze tecniche necessarie al loro svolgimento, è autorizzato il trasferimento alla Porti d'Italia S.p.a. di una percentuale di personale delle autorità di sistema portuale non superiore al venticinque per cento e il contestuale trasferimento delle risorse finanziarie corrispondenti al trattamento retributivo del medesimo personale. Il trasferimento del personale avviene senza soluzione di continuità e con la garanzia della conservazione della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data del trasferimento, previa ricognizione delle competenze possedute, ai fini di una collocazione organizzativa coerente e funzionale alle esigenze della medesima società. A tale personale si applica l'articolo 2112 del codice civile e le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

6.ter. La convenzione-quadro di cui all'articolo 5-sexies individua il contingente complessivo delle unità professionali e le relative risorse finanziarie da trasferire ai sensi del comma 6-bis e ne definisce il riparto tra le singole autorità di sistema portuale, tenuto conto:

a) delle qualifiche professionali, dei ruoli in organico e dell'anzianità del personale da trasferire, nonché dei fabbisogni della Porti d'Italia S.p.a. in termini di professionalità ed esperienza nell'attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di appalti e concessioni di lavori in ambito portuale;

b) delle esigenze territoriali, fermo restando che in caso di trasferimento ad un ufficio territoriale sito a più di cinquanta chilometri da quello in cui il lavoratore è adibito, il trasferimento può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative o produttive.”.


ART. 26 (Abrogazione dell'articolo 26 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. L'articolo 26 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 è abrogato.


ART. 27 (Inserimento dell'articolo 27-bis alla legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. Dopo l'articolo 27 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è inserito il seguente:

“ART. 27-bis
(Disposizioni finanziarie)

1. Al fine di promuovere la realizzazione degli interventi inclusi nell'accordo di programma di cui all'articolo 5.1., è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo denominato “Fondo per le infrastrutture strategiche di trasporto marittimo”. Nel Fondo di cui al primo periodo confluiscono annualmente, a decorrere dalla data di avvio dell'operatività della Porti di Italia S.p.A., individuata ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 1:

a) la quota relativa alla componente investimenti dei canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine comprese nell'ambito portuale, , nonché delle aree demaniali comprese nelle circoscrizioni territoriali, individuata ai sensi del comma 2, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, relativa alla componente investimenti, finalizzata al recupero dei costi di costruzione, manutenzione, esercizio e sviluppo dell'infrastruttura portuale sostenuti direttamente o indirettamente dallo Stato;

b) una percentuale delle tasse di ancoraggio, delle tasse portuali sulle merci sbarcate e imbarcate e delle tasse per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 16 compresa tra il 15 e il 25% del gettito complessivo riscosso, determinata ai sensi del comma 4.

2. La quota dei canoni concessori relativa alla componente investimenti di cui al comma 1, lettera a), è individuata con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) per le concessioni affidate prima dell'entrata in vigore del regolamento di cui al decreto 28 dicembre misura comunque non superiore all'85% dell'ammontare complessivo del canone;
2022, n. 202, la predetta quota è definita, previo parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti, in

b) per le concessioni affidate ai sensi del regolamento di cui al decreto 28 dicembre 2022, n. 202, la predetta quota è definita, nella misura della componente fissa di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a) del medesimo decreto n. 202 del 2022.

3. Al fine di garantire il funzionamento della Porti di Italia S.p.A. è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo, denominato “Fondo di funzionamento”. Con il decreto di cui all'articolo 5-ter, comma 1, è definita, in sede di prima applicazione, la percentuale delle risorse, individuate ai sensi del comma 2 da iscrivere nel Fondo di cui al primo periodo, tenuto conto del personale trasferito ai sensi dell'articolo 23, commi 6-bis e 6-ter e delle spese generali di funzionamento della società. Tale percentuale può essere aggiornata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto delle risorse assegnate alla società ai sensi del comma 7.

4. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è determinata, nell'ambito delle soglie individuate dal comma 1, lettera b), la percentuale delle tasse da assegnare per il successivo esercizio finanziario al Fondo per le infrastrutture strategiche di trasporto marittimo per garantire idonei livelli di finanziamento agli interventi inclusi nell'accordo di programma, al netto delle entrate derivanti, ai sensi del comma 1, lettera a), dal versamento di una quota dei canoni di concessione. Ai fini della determinazione della percentuale di cui al primo periodo sono assunte come parametro di riferimento le previsioni di gettito elaborate sulla base delle risultanze contabili derivanti dagli ultimi bilanci consuntivi presentati dalle Autorità di sistema portuale, tenuto conto altresì di eventuali conguagli tra le entrate stimate e le entrate effettivamente versate nel precedente esercizio finanziario nel fondo di cui al comma 1. In sede di prima applicazione della presente disposizione, il decreto di cui al primo periodo garantisce in ogni caso, attraverso la determinazione della percentuale di cui al comma 1, lettera b), una dotazione del Fondo per le infrastrutture strategiche di trasporto marittimo non inferiore a 197 milioni di euro annui, comprensivi della quota dei canoni concessori di cui al medesimo comma 1, lettera a).

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, la quota del canone relativa alla componente investimenti, individuata ai sensi del comma 2, nonché la percentuale delle tasse di ancoraggio, delle tasse portuali sulle merci sbarcate e imbarcate e delle tasse per il rilascio delle autorizzazioni riscosse dalle autorità di sistema portuale, definita ai sensi del comma 4, sono accantonate annualmente nel bilancio di esercizio delle medesime autorità in un fondo vincolato. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di spettanza del canone, ciascuna autorità di sistema portuale è tenuta a riversare le risorse accantonate di cui al primo periodo al Ministero dell'economia e delle finanze per la relativa iscrizione nel Fondo per le infrastrutture strategiche di trasporto marittimo.

6. Nel Fondo per le infrastrutture strategiche di trasporto marittimo confluiscono le risorse disponibili attualmente iscritte nei fondi destinati allo sviluppo delle infrastrutture portuali, fatta eccezione per le risorse autorizzate a favore degli interventi in corso di realizzazione per i quali non sia disposto il subentro della società di cui all'articolo 5-ter alle competenti autorità di sistema portuale. Per l'attuazione della previsione di cui al primo periodo il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio previa ricognizione delle risorse disponibili accertate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

7. Le risorse iscritte nel Fondo per le infrastrutture strategiche di trasporto marittimo ai sensi dei commi 5 e 6 determinano il limite annuo di concorso dello Stato al finanziamento degli interventi inclusi nell'accordo di programma di cui all'articolo 5.1. Le predette risorse sono trasferite in apposita contabilità separata intestata alla Porti di Italia S.p.a., con destinazione vincolata alla realizzazione dei predetti interventi, secondo quanto previsto dall'accordo di programma di cui all'articolo 5.1. Le risorse di cui al comma 3 sono trasferite annualmente alla Porti di Italia S.p.a. per le spese di funzionamento e i costi di gestione della stessa.”.


ART. 28 (Modifiche all'articolo 28 dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. L'articolo 28, comma 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente: “5. Nei porti di cui alla categoria II, classe III, il gettito della tassa di ancoraggio di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, è acquisito al bilancio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dal comma 10 del medesimo articolo 1 per la Regione siciliana.”


ART. 29 (Norme finali e di coordinamento)

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, le autorità di sistema portuale trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le informazioni e i documenti necessari alla predisposizione del decreto di cui all'articolo 4-ter della legge 28 gennaio 1994, n. 84, inclusi i fabbisogni infrastrutturali e le relative priorità di investimento, l'elenco dei progetti in corso di valutazione o di realizzazione, con indicazione del relativo codice unico di progetto (CUP) ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 ove disponibile, e i rispettivi finanziamenti eventualmente già disposti o erogati, i dati tecnici di traffico suddivisi per tipologia, nonché le caratteristiche tecnico-nautiche di ciascun porto.

2. Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le autorità di sistema portuale provvedono, ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, all'approvazione dei PRP dei porti, inclusi nelle rispettive circoscrizioni territoriali, in cui siano tuttora in vigore piani regolatori portuali approvati antecedentemente all'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nomina un commissario ad acta, al quale attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o i provvedimenti necessari, anche avvalendosi delle strutture dell'autorità di sistema portuale interessata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Sino all'aggiornamento dei PRP alle disposizioni di cui all'articolo 6 della presente legge, la funzione caratterizzante delle aree portuali e retro-portuali di cui all'articolo 5, comma 1-ter, primo periodo della legge 28 gennaio 1994, n. 94, comunque denominate all'interno dei singoli PRP, si intende riferita alle aree o agli ambiti complessivamente considerati, come disegnati e specificati nel PRP, e non alle singole porzioni dei medesimi né ai singoli compendi affidati in concessione. Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano nei procedimenti pendenti al 20 luglio 2025.

4. Gli investimenti relativi alle opere di grande infrastrutturazione autorizzati e finanziati da specifiche disposizioni di legge sono inseriti di diritto nell'accordo di programma e ne costituiscono parte integrante. Gli aggiornamenti di cui all'articolo 5.1, comma 6, della legge 28 gennaio 1994, n. 94 danno evidenza di tali investimenti e dei relativi finanziamenti che vi rimangono vincolati ai sensi delle disposizioni di legge.

5. Nelle more della piena operatività della società di cui all'articolo 5-ter della legge 28 gennaio 1994, n. 84, la cui data è determinata con il decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, le funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi del presente articolo, continuano ad essere svolte dalle autorità di sistema portuale.

6. In sede di prima adozione del decreto di cui all'articolo 4-ter, comma 1, della legge n. 84 del 1994, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua le opere di grande infrastrutturazione, di opere infrastrutturali e di interventi di manutenzione straordinaria in corso di realizzazione da parte delle autorità di sistema portuale per il cui completamento si rende necessario disporre il subentro della società di cui all'articolo 5-ter della legge 28 gennaio 1994, n. 84 in qualità di stazione appaltante. In relazione ai predetti interventi, la società di cui all'articolo 5-ter della legge n. 84 del 1994 subentra all'autorità di sistema portuale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi sorti in relazione all'intervento di cui al primo periodo, nonché nei relativi procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo.

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 27-bis, commi 2 e 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono fatti salvi, fino alla scadenza del titolo concessorio, i contenuti e le pattuizioni degli atti concessori in essere relativi a concessioni già assentite alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

8. L'articolo 6-bis del decreto- legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è abrogato.

9. Al fine di promuovere un costante monitoraggio sull'attuazione della Milestone M1C2-2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito dei poteri di vigilanza di cui all'articolo 12 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, verifica, in contraddittorio con l'autorità di sistema portuale interessata, che i contenuti e le pattuizioni degli atti concessori stipulati all'esito delle procedure di affidamento di cui all'articolo 18 della medesima legge siano coerenti con quanto previsto dal regolamento di cui al decreto 28 dicembre 2022, n. 202. Nel caso in cui dal monitoraggio di cui al primo periodo emergano incongruenze rispetto alle modalità di attuazione del predetto regolamento il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attiva, in contraddittorio con l'autorità di sistema portuale, un procedimento finalizzato alla modifica, da effettuarsi mediante apposito atto aggiuntivo, delle clausole degli atti concessori al fine di garantirne la piena conformità al quadro regolatorio esistente, nel rispetto dell'articolo 43 della Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014. In caso di mancata stipula dell'atto aggiuntivo entro sei mesi dall'adozione del provvedimento di conclusione del procedimento di cui al secondo periodo da parte dell'autorità di sistema portuale, alla Direzione generale per i porti, la logistica e l'intermodalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è attribuito, in via sostitutiva, il potere di adottare, sentita l'Autorità di regolazione dei trasporti, gli atti o i provvedimenti comunque necessari garantirne la piena conformità dell'atto concessorio al quadro regolatorio esistente, in luogo delle autorità di sistema portuale. Nel caso in cui non possa essere garantita la piena conformità al quadro regolatorio esistente, la Direzione generale per i porti, la logistica e l'intermodalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito dei poteri sostituivi di cui al presente comma, dispone la revoca della concessione.

10. Al fine di garantire la piena trasparenza e l'efficace monitoraggio delle concessioni portuali, le autorità di sistema portuale, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, aggiornano i dati e le informazioni relativi alle concessioni dalle stesse rilasciate nel Sistema informativo del Demanio marittimo SID - il Portale del Mare. Ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera e), i dati e le informazioni di cui al primo periodo sono costantemente aggiornate e accessibili, senza limitazioni o ritardi, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'Autorità di Regolazione dei Trasporti. In caso di accertata inosservanza degli obblighi di cui al primo e secondo periodo, ovvero di trasmissione di dati incompleti, non veritieri o non aggiornati, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche su iniziativa dell'Autorità di Regolazione dei trasporti, avvia un procedimento di contestazione nei confronti dell'autorità di sistema portuale inadempiente. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente comma rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance, individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

11. Entro il 30 giugno 2026, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adotta, con proprio decreto, previo parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti, le linee guida nazionali per la determinazione del canone demaniale. Le linee guida di cui al primo periodo sono elaborate in conformità ai criteri e ai requisiti disciplinati dal regolamento emanato con decreto 28 dicembre 2022, n. 202.

12. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 94, i componenti del Comitato di Gestione già nominati e in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, mantengono la propria carica fino alla scadenza naturale del rispettivo mandato, senza necessità di alcuna nuova nomina o conferma. In sede di prima applicazione della disposizione di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 94, come modificata dalla presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla designazione del componente del comitato di gestione in rappresentanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
››› Archives
DÈS LA PREMIÈRE PAGE
La côte orientale d'Israël en Méditerranée a été désignée zone à haut risque pour la sécurité des navires et de leurs équipages.
Londres
Résolution du Forum international de négociation
Les revenus d'Evergreen Marine Corporation ont diminué de 26,0 % au quatrième trimestre 2025.
Taipei
Le bénéfice net trimestriel a chuté de 71,8 %.
Soutien de la Commission européenne et de la BEI aux projets d'investissement dans les petits et moyens ports
Au cours du second semestre 2025, les revenus d'OOIL ont diminué de 20,0 %.
Hong Kong
Le bénéfice net a baissé de 67,9 %
Dans le transport de marchandises transalpin à travers la Suisse, le rail perd de plus en plus de parts de marché au profit du transport routier.
Bern
Évolution spectaculaire – souligne un rapport – du point de vue des politiques suisses de report modal.
Un conseil extraordinaire de l'OMI se tiendra les 18 et 19 mars pour discuter de la situation au Moyen-Orient.
Londres
Hier, les attaques contre les navires ont fait huit morts et dix blessés parmi les marins, et trois disparus sont portés disparus.
En 2025, le trafic routier et ferroviaire combiné géré par Hupac a augmenté de 4,3 %.
Bruit
La nécessité d'étendre l'application des contributions au transport combiné transalpin au-delà de 2030 a été réaffirmée.
Yang Ming va commander six nouveaux porte-conteneurs bicarburants GNL de 13 000 EVP
Keelung
Le quatrième trimestre 2025 s'est clôturé avec un bénéfice net en baisse de 81,2 %.
La reprise du trafic maritime via Suez ne semble pas être affectée par le blocus du détroit d'Ormuz.
Le Caire/Southampton/Washington/Gênes
Alors que le nombre de navires a augmenté de 1,9 % en janvier, la croissance dans le canal s'est depuis lors avérée plus soutenue. Du matériel de guerre a été saisi dans le port de Gênes.
Les États-Unis se préparent à attaquer les ports iraniens
Tampa/Mascate
Le Centcom ordonne à la population d'éviter immédiatement toutes les installations portuaires. Des drones survolent le port de Salalah.
MSC construira un terminal à conteneurs au port de Snake Island à Lagos.
Genève
Accord de concession de 45 ans avec Nigerdock
Les attaques contre les navires dans le détroit d'Ormuz reprennent.
Southampton/Genève
Un porte-conteneurs a été endommagé. Un incendie s'est déclaré à bord d'un autre navire. La CNUCED s'est alarmée des conséquences de ces perturbations sur le trafic maritime dans la région.
Trois membres d'équipage d'un vraquier en détresse dans le détroit d'Ormuz sont portés disparus.
Bangkok
Vingt marins ont débarqué à Oman
La participation de ONE dans Poseidon (Seaspan Corporation) passera à 48,9 %.
Singapour/Toronto
Investissement d'une valeur de 1,07 milliard de dollars
FS Logistix et Grimaldi Euromed signent un accord pour développer des solutions de transport intégrées mer-rail.
Vérone
Confitarma demande le déploiement éventuel d'unités de la marine italienne dans la région du golfe Persique et du détroit d'Ormuz.
Rome
Zanetti : Un signe concret d'attention portée à la protection des intérêts stratégiques du pays.
L'Écosse débat de la taxation des navires de croisière
Les trois cinquièmes des personnes interrogées se sont déclarées favorables à ce que les autorités locales soient habilitées à instaurer une taxe
L'an dernier, le trafic de marchandises dans les ports allemands s'est élevé à 284,4 millions de tonnes (+3,8 %).
Wiesbaden
Les importations ont augmenté de 5,3 %.
En janvier, le trafic de marchandises dans les ports de Gênes et de Savone-Vado Ligure a chuté de 4,9 %.
Gênes/Ravenne
Le port de Ravenne a enregistré une croissance de +12,5 %.
En 2025, les revenus de ZIM ont chuté de 18,1 %.
En 2025, les revenus de ZIM ont chuté de 18,1 %.
Haïfa
Le recul a été plus marqué au quatrième trimestre (-31,5 %). Glickman : la fusion avec Hapag-Lloyd est très positive pour les actionnaires.
L'an dernier, le trafic de marchandises dans le port de Brême a augmenté de 5,4 %.
L'an dernier, le trafic de marchandises dans le port de Brême a augmenté de 5,4 %.
Brême
Au cours du seul quatrième trimestre, la croissance a été de +5,4 %, les chargements de conteneurs ayant augmenté de 11,8 %.
En 2025, le port de La Spezia a traité 12,6 millions de tonnes de marchandises (+3,3%).
En 2025, le port de La Spezia a traité 12,6 millions de tonnes de marchandises (+3,3%).
La Spezia
Au port de Marina di Carrara, le trafic s'est élevé à 4,8 millions de tonnes (-0,7%).
PPC et CK Hutchison avertissent qu'ils feront valoir tous leurs droits et réclameront une indemnisation complète au Panama.
Hong Kong
En 2025, le groupe d'exploitants de terminaux PSA a enregistré des revenus records.
Singapour
Le résultat d'exploitation a augmenté de 19,0 % et le bénéfice net de 0,5 %.
En 2025, le bénéfice des actionnaires du groupe CMA CGM a chuté de 58,1 %.
Marseille
Chiffre d'affaires en baisse de 2,0 % (de 5,2 % pour le seul quatrième trimestre)
2025 a été la meilleure année de Global Ship Lease à ce jour.
Athènes
Tendance positive également au quatrième trimestre
Au quatrième trimestre 2025, le trafic de marchandises dans les ports de Naples et de Salerne a augmenté de 2,0 %.
Naples
Le recul de 1,0 % enregistré à l'aéroport de la capitale régionale a été plus que compensé par la croissance de 6,3 % à Salerne.
La Fédération maritime soutient pleinement les nouvelles stratégies de l'UE pour les secteurs maritime et portuaire.
Rome
Mattili : Nous sommes prêts à contribuer à l’Alliance européenne des chaînes de valeur industrielles et maritimes.
Le cabinet CK Hutchison annonce avoir intensifié ses actions en justice contre la République du Panama.
Hong Kong
Addendum à la notification de différend déposée auprès de la CCI
Les terminaux de croisière de Global Ports Holding enregistrent un trafic record
Istanbul
L'année dernière, on a dénombré 18,1 millions de passagers (+8,5 %).
Interferry : La voie empruntée par la Commission européenne pour décarboner le transport par ferry est la bonne.
Victoria
Roos : Il est judicieux de recommander que les fonds du SEQE soient utilisés exactement là où ils sont collectés.
CLECAT promeut la stratégie de l'UE pour le système européen maritime, portuaire et logistique
Bruxelles
L'accent est également mis sur la nécessité d'empêcher les opérateurs intégrés de limiter l'accès de leurs concurrents aux infrastructures, aux services ou aux clients.
ESPO approuve la nouvelle stratégie portuaire de l'UE
Bruxelles
Parmi les éléments les plus appréciés, on note l'engagement à mettre en œuvre une révision du système d'échange de quotas d'émission de l'UE (SEQE-UE) et du règlement maritime FuelEU.
Un pétrolier heurté près des côtes du Koweït
Ville de Southampton/Koweït
Un obus a également touché un porte-conteneurs dans le détroit d'Ormuz.
Les armateurs et les chantiers navals européens saluent la stratégie de l'UE pour le secteur. Les exploitants portuaires allemands sont moins convaincus par cette proposition.
Bruxelles/Rome/Hambourg
WSC salue les stratégies proposées par la Commission européenne pour l'industrie maritime et les ports.
Washington
Toutefois, selon l'association, ils ne sont pas suffisamment attentifs à la simplification des échanges commerciaux.
La Commission européenne présente deux stratégies visant à promouvoir la compétitivité, la durabilité, la sécurité et la résilience des ports, du transport maritime et de la construction navale de l'UE.
Bruxelles
Un conseil de haut niveau sera mis en place.
Explosions et incendie à bord d'un navire russe qui a coulé près de la Libye
Moscou/Tripoli
En décembre, l'Ukraine a revendiqué la responsabilité d'une attaque contre un pétrolier russe dans la même région.
Les attaques contre les navires dans la région du détroit d'Ormuz se poursuivent
Southampton/Battaramulla
Trois navires de guerre ont signalé des tirs d'artillerie et des dégâts. Une frégate iranienne a été touchée au large du Sri Lanka.
Viking commande deux nouveaux navires de croisière d'expédition à Fincantieri et obtient une option pour deux navires océaniques.
Trieste
La valeur des accords dépasse deux milliards d'euros
Le trafic de conteneurs au port maltais de Marsaxlokk est resté stable en 2025.
Kalafrana/Hong Kong
La société chinoise CMPort a signé un contrat pour l'acquisition d'une participation de 70 % dans le terminal pétrolier brésilien Vast Infraestrutura.
T&E : Plus de la moitié des ferries européens pourraient devenir électriques d'ici 2035
T&E : Plus de la moitié des ferries européens pourraient devenir électriques d'ici 2035
Bruxelles
Klann : Les ferries électriques sont déjà moins chers sur de nombreux trajets et le deviendront encore davantage dans les années à venir.
L'ITF, le JNG et l'IBF ont désigné le détroit d'Ormuz et ses eaux environnantes comme une zone à haut risque.
L'ITF, le JNG et l'IBF ont désigné le détroit d'Ormuz et ses eaux environnantes comme une zone à haut risque.
Londres
La zone pourrait bientôt être transformée en zone d'opérations militaires.
Nautilus International exhorte les États et les opérateurs maritimes à garantir la sécurité et les droits des gens de mer.
Londres/Bruxelles
La Confédération syndicale internationale exhorte toutes les parties à un cessez-le-feu immédiat.
Détroit d'Ormuz : Un marin d'un navire attaqué par un drone décède.
Muscat
Vingt-et-un membres d'équipage ont été évacués.
Norwegian Cruise Line Holdings clôture l'année 2025 en beauté, mais doit faire face à des difficultés liées aux coûts non opérationnels.
Miami
La crise de guerre au Moyen-Orient affecte également les ports
Dubaï/Mascate/Washington
Kramek (WSC) : Le transport maritime régulier a démontré sa capacité à réagir aux situations d'urgence, comme celle survenue en mer Rouge.
L'ICS, l'ECSA et l'ASA s'inquiètent de la sécurité des marins au Moyen-Orient.
Londres/Bruxelles/Singapour
Ils ont souligné qu'il s'agit d'une situation en évolution rapide et imprévisible.
Hapag-Lloyd et Maersk ont été les premières à pressentir les troubles au Moyen-Orient. Un pétrolier sous sanctions américaines a été touché.
Hambourg/Copenhague/Southampton/
Washington/Mascate
Vendredi, les deux entreprises ont informé leurs clients de modifications apportées à leurs services dans la région. Quatre membres d'équipage de Skylight ont été blessés.
Liste européenne des installations de recyclage des navires mise à jour
Bruxelles
Y compris, pour la première fois, un chantier naval allemand, celui d'Emden
Confitarma exhorte l'UE à renforcer l'attractivité de ses pavillons maritimes.
Rome
Un arbitrage d'une valeur de plus de 1,5 milliard de dollars permettra de régler le différend entre PPC et la République du Panama.
Panama
Procédure à la Chambre de commerce internationale de New York
Appel d'offres pour le terminal polyvalent du quai Príncep d'Espanya dans le port de Barcelone
Barcelone
Le contrat de concession aura une durée de 16 ans.
Fincantieri et Navantia conviennent de coordonner et d'exécuter conjointement le projet de corvette de patrouille européenne.
Triste/Madrid
Ils formeront une coentreprise ouverte à la participation des autres partenaires du projet.
En 2025, le port de Rotterdam a traité 14,2 millions de conteneurs (+3,1%).
En 2025, le port de Rotterdam a traité 14,2 millions de conteneurs (+3,1%).
Rotterdam
Au cours du seul quatrième trimestre, le nombre de conteneurs s'est élevé à 3,5 millions d'EVP (+3%).
PSA annonce un plan d'investissement d'un milliard de dollars dans le port de Gênes
PSA annonce un plan d'investissement d'un milliard de dollars dans le port de Gênes
Rome/Singapour
La première phase est axée sur la mise en œuvre technologique et l'adaptation infrastructurelle du terminal PSA Genova Pra'.
Un nouveau hub logistique à Londres pour dynamiser le fret ferroviaire via le tunnel sous la Manche
Londres
Un investissement d'environ 15 millions de livres sterling est prévu.
Jeremy Nixon cédera son poste de PDG d'Ocean Network Express à Till Ole Barrelet le 1er juillet.
Singapour
Le manager allemand vient d'Emirates Shipping Lines.
Les trois premières grues portiques électriques ont été installées au nouveau terminal intermodal de Milan Smistamento.
Milan
À pleine capacité, il pourra traiter jusqu'à 44 trains par jour.
Le gouvernement de Hong Kong proteste contre le retrait de PPC des ports panaméens
Hong Kong/Pékin
La porte-parole du gouvernement de Pékin a souligné que la Chine protégera fermement les droits et les intérêts légitimes de ses entreprises.
Les associations européennes de transport demandent l'allocation d'au moins 100 milliards d'euros au CEF.
Bruxelles
On déplore le sous-financement chronique et les déficits financiers.
Le gouvernement panaméen confie la gestion transitoire du port de Balboa à APM Terminals et celle du port de Cristóbal à TiL.
Hong Kong/Panama
CK Hutchison Holdings dénonce l'illégalité de la saisie du terminal et confirme la possibilité d'une action en justice.
Le gouvernement panaméen saisit des biens et du matériel dans les ports de Balboa et de Cristóbal.
Panama
La Panama Ports Company, filiale du groupe CK Hutchison, a été retirée de la gestion des deux ports.
Déclaration des associations de transport ferroviaire et intermodal contre les gigaliners sur les routes européennes
Bruxelles
Les positions actuelles des institutions de l'UE, dénoncent-ils, comportent toutes des éléments qui risquent d'ouvrir la porte à une large diffusion de ces véhicules.
Le mandat de la mission EuNavFor Aspides a été prolongé jusqu'au 28 février 2027.
Bruxelles
Un budget de près de 15 millions d'euros a été approuvé.
L'Observatoire des ports d'État du SEQE-UE confirme le risque de perte de part de marché des ports européens dans le trafic de conteneurs.
L'Observatoire des ports d'État du SEQE-UE confirme le risque de perte de part de marché des ports européens dans le trafic de conteneurs.
Madrid
Santana : Nous pensons que certains aspects du SEQE devraient être surveillés et, le cas échéant, révisés.
Tidewater acquiert la société brésilienne Wilson Sons Ultratug Participações pour 500 millions de dollars.
Houston
Elle dispose d'une flotte de 22 navires de ravitaillement de plateformes.
Trump tente de contourner la décision de la Cour suprême en instaurant des droits de douane temporaires.
Trump tente de contourner la décision de la Cour suprême en instaurant des droits de douane temporaires.
Washington/Suitland
Un décret confirmant la suspension du régime « de minimis » a également été signé.
Légère croissance du trafic de marchandises dans le port d'Ancône en 2025
Ancône
Le matériel roulant est légèrement en baisse. Le nombre de passagers est en forte baisse.
La construction du terminal de croisière de Molo San Cataldo à Tarente débutera en octobre.
Londres
Global Ports Holding investit plus de 4,5 millions d'euros
Un mort et quatre blessés à bord du navire de croisière World Legacy (anciennement Moby Zaza )
Singapour
Un incendie s'est déclaré dans l'unité
SBB CFF FFS Cargo a vendu 31 locomotives à Nordic Re-Finance
Bern
L'entreprise suisse prévoit de s'équiper exclusivement de véhicules produits par Stadler Rail Valencia d'ici 2035.
L'an dernier, le trafic de marchandises dans le port de Hambourg a augmenté de 2,6 %.
L'an dernier, le trafic de marchandises dans le port de Hambourg a augmenté de 2,6 %.
Hambourg
Le transport de conteneurs a stimulé la croissance. Les volumes sont restés stables au cours du seul quatrième trimestre.
Au quatrième trimestre 2025, le groupe DFDS a enregistré une perte nette de 286 millions de couronnes danoises.
Copenhague
L'an dernier, le trafic de marchandises dans les ports du Monténégro a augmenté de 1,6 %.
Podgorica
Les cargaisons à destination et en provenance d'Italie ont augmenté de 64,6 %.
APM Terminals le 37,5% du terminal de conteneurs du sud du port de Jeddah
La Haye/Dubai
DP Monde gardera les 62,5% restants
Continue la flexion du trafic des conteneurs dans le port de Los Angeles
Los Angeles
En janvier diminution de -12,1%. Bown: l'état des exportations vers la Chine semble mauvais
Dans le quatrième trimestre du 2025 le trafic des marchandises dans le port de Civitavecchia est augmenté du +8,6%
Civitavecchia
La croissance de l'année entière était de +3,1%
Samskip vend des services maritimes et logistiques avec le Royaume-Uni et l'Irlande au CLdN
Luxembourg/Rotterdam
L'accord comprend des accords de location pour plus de 5 000 unités de charge multimodale
L'Antitrust a rouvert la procédure sur la concentration entre l'Ignazio Messina & C. et le Terminal San Giorgio
Rome
La Chambre Internationale de Livraison contre les nouvelles taxes portuaires programmées par le gouvernement américain
Washington
Nécessaire - l'association souligne - solutions politiques soigneusement coordonnées
Norwegian Cruise Line Holdings commande trois nouveaux bateaux de croisière à Fincantieri
Miami/Trieste
Ils sont destinés aux compagnies Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises et Regent Seven Seas Cruises
Costa annule les croisières initialement prévues au Moyen-Orient
Gênes
La compagnie n'exploite actuellement aucun navire dans la région.
En 2025, les revenus d'affrètement à temps de d'Amico International Shipping ont diminué de 29,0 %.
Luxembourg
Le repli du quatrième trimestre s'atténue
NYK deviendra l'unique propriétaire de Saga Welco, société norvégienne.
Tokyo/Tønsberg
La société Tønsberg possède une flotte de 48 navires à écoutilles ouvertes
La société Valencia Terminal Europa du groupe Grimaldi gérera le nouveau terminal automobile du port de Sagunto.
Valence
Grimaldi a pris livraison du nouveau PCTC Grande Seoul.
Naples
Il s'agit de la neuvième unité du groupe maritime napolitain capable de fonctionner à l'ammoniac.
Le service Cagliari-Algérie opéré par Maersk et Grendi accostera prochainement à l'embarcadère de Giammoro di Milazzo.
Messine
Elle se tiendra chaque semaine.
Falteri (Federlogistica) : Les conséquences de la guerre en Iran n'en sont qu'à leurs débuts.
Gênes
Il a souligné la congestion dramatique des produits périssables dans les principaux aéroports du Golfe.
DP World a annoncé des résultats d'exploitation et financiers annuels records.
Dubaï
En 2025, le trafic de conteneurs a augmenté de +5,8 % et les revenus de +22,0 %.
Deux nouveaux pétroliers de moyenne portée 2 supplémentaires pour d'Amico Tankers
Luxembourg
Options exercées auprès du chantier naval chinois Jiangsu New Yangzi Shipbuilding Co.
Le groupe japonais MOL a acquis 25 % de V.Ships France.
Tokyo/Londres
Les 75 % restants du capital demeurent la propriété de V.Ships.
ICTSI annonce des performances financières et opérationnelles annuelles et trimestrielles record
Manille
L'an dernier, les terminaux portuaires du groupe ont traité 14,5 millions de conteneurs (+11,0 %).
Les revenus de Wan Hai Lines ont diminué de 13,3 % en 2025.
Taipei
L'entreprise achètera quatre nouveaux porte-conteneurs de 6 000 EVP et deux porte-conteneurs de 9 200 EVP.
Observatoire sur la présence des femmes dans le secteur de l'économie bleue
Milan
Initiative de WISTA Italie et de la Fédération maritime
Le premier train partira de l'Interport de Pordenone le 2 avril.
Pordenone
Ausserdorfer (InRail) : Nous avons déjà reçu de nouvelles demandes et des contrats pour augmenter le nombre de liaisons.
Triple cérémonie pour Explora Journeys au chantier naval Sestri Ponente de Fincantieri
Gênes
Lancement technique d’« Explora IV », cérémonie de lancement de la pièce d’or d’« Explora V » et début de la construction d’« Explora VI »
Le Propeller Club des ports de La Spezia et de Marina di Carrara a renouvelé son conseil d'administration.
La Spezia
Gianluca Agostinelli et Federica Maggiani confirmés comme président et vice-président
Le gouvernement tunisien décide de lancer la construction du port d'Enfidha
Tunis
On prévoit la création de 52 000 emplois.
Des centaines de conteneurs de produits alimentaires végétaux à température contrôlée sont bloqués dans le port de Gênes.
Gênes
Spediporto rapporte que
L'Association des transitaires de La Spezia a créé une section de transitaires terminaux.
La Spezia
L’objectif est de renforcer la représentation et d’accroître la valeur de la logistique intérieure.
FHP Intermodal lance un service ferroviaire reliant le nord de l'Italie à Bari et Catane
Foggia
Dans un premier temps, deux paires de trains sont prévues par semaine.
Gérer les expéditions maritimes dans un contexte rendu extrêmement complexe par la crise au Moyen-Orient
Gênes
Botta (Spediporto) et l'avocat Guidi proposent des solutions pour gérer les difficultés
Le nouveau navire de croisière Norwegian Luna sera livré à Marghera.
Trieste
Il s'agit de la deuxième unité de la classe « Prima Plus » construite par Fincantieri.
LES DÉPARTS
Visual Sailing List
Départ
Destination:
- liste alphabétique
- liste des nations
- zones géographiques
Assiterminal : La stratégie portuaire de l'UE est un succès.
Gênes/Bruxelles
Les organisations Seas At Risk, One Planet Port et IFAW s'inquiètent de la référence, dans le règlement proposé, à l'accélération des évaluations d'impact environnemental.
La première cabine électrique dédiée au système d'alimentation à quai a été achevée dans le port de Gioia Tauro.
Gioia Tauro
En avril, première connexion d'un porte-conteneurs à une prise mobile
Les revenus de Konecranes sont restés stables en 2025.
Helsinki
La valeur des nouvelles commandes a progressé de 9,7 %, avec une hausse de 21,3 % pour les véhicules portuaires.
Le bénéfice net de Finnlines a augmenté de 50,7 % en 2025.
Helsinki
Chiffre d'affaires en hausse de 2,0 %
Importante cargaison de munitions et de détonateurs saisie dans le port d'Ancône
Ancône
Il était sur le point d'embarquer sur un ferry destiné exclusivement au transport de passagers.
Ravenne a été désignée Capitale de la Mer 2026
Rome
Petri (Assoporti) : son port est un nœud stratégique pour l'économie nationale
Record 2025 pour le groupe de croisières américain Viking Holdings
Los Angeles
Les revenus ont augmenté de +21,9%
UECC a ordonné à China Merchants Jinling de construire deux PCTC.
Oslo
Elles auront une capacité de 3 000 EPC et seront livrées en 2028.
Kuehne+Nagel prévoit des réductions d'effectifs plus importantes.
Schindellegi
Détérioration des résultats économiques au quatrième trimestre 2025
Avis public de l'Autorité portuaire de la mer Tyrrhénienne septentrionale concernant la sélection du nouveau secrétaire général
Livourne
La procédure n'est pas compétitive et aucun processus de sélection n'est prévu.
KKCG Maritime publie une offre publique d'achat partielle visant à augmenter sa participation dans Ferretti de 14,5 % à 29,9 %.
Milan/Hong Kong/Prague
L'offre ne vise pas à radier les actions de la cote.
Épidémie de norovirus sur un deuxième navire de croisière de la compagnie Holland America Line
Hong Kong
65 passagers et 11 membres d'équipage du « Westerdam » ont été blessés.
Le choix de SOS LOGistica de n'allouer que 10 % des 590 millions d'euros destinés au transport routier aux véhicules zéro émission est autodestructeur.
Rome/Milan
Textes : parler aujourd’hui d’un marché des véhicules électriques à batterie (VEB) florissant qui « décolle » reste un mirage.
Le premier sous-marin U212NFS est en cours de construction au chantier naval Fincantieri de Muggiano.
Trieste
La livraison de la première unité est prévue pour 2029.
Le nouvel appel d'offres pour les manœuvres ferroviaires dans les ports de Savone et de Vado Ligure a été publié.
Gênes
Le prix de départ du contrat est de 14,8 millions d'euros.
Le transporteur chinois LC Logistics commande deux nouveaux porte-conteneurs de 11 000 EVP.
Hong Kong
Commande d'une valeur totale de 236 millions de dollars
Palumbo Superyachts va construire un nouveau centre de construction navale métallique à Ortona.
Ortona
Zone de concession dans le port des Abruzzes
Kuehne+Nagel acquiert l'activité de transport routier de l'entreprise allemande Lohmöller
Schindellegi
En 2024, ils avaient généré un chiffre d'affaires d'environ 23,5 millions d'euros.
Rolls-Royce affiche des résultats financiers annuels records
Londres
Les revenus ont augmenté de 12,2 % l'année dernière
Fincantieri a livré le yacht de croisière ultra-luxueux Four Seasons I à Ancône.
Trieste
Le programme Navis Sapiens fait également ses débuts avec le navire
Près de 12 millions de tonnes de CO2 évitées en 2025 pour les navires revêtus de produits Jotun
Muggia
Les économies estimées sur les coûts de carburant s'élèvent à environ 2 milliards de dollars.
En 2025, le trafic intermodal géré par Interporto Padova s'élevait à 381 031 EVP (-7,5 %).
Padoue
Valeur de production record enregistrée
En 2025, le terminal interurbain de La Nouvelle-Orléans a géré 2 000 trains.
Nola
Une augmentation de 50 % est prévue en 2026.
Un pilote du port de Livourne perd la vie dans une collision
Livourne
Les circonstances de l'accident font toujours l'objet d'une enquête.
Étude sur les carburants marins alternatifs en tant que polluants marins potentiels et sur l'efficacité des mesures d'intervention
Lisbonne
Elle a été commandée par l'Agence européenne pour la sécurité maritime
La première réunion en présentiel du groupe de travail international « Croisières et villes portuaires » aura lieu à Tarente.
Tarente/La Spezia
Pisano (AdSP Ligurie Orientale) : la relation entre la ville et le port est stratégique, notamment en ce qui concerne le trafic de croisière.
Les échanges commerciaux de marchandises du G20 devraient fluctuer au quatrième trimestre 2025.
Paris
Le commerce des services est en pleine croissance.
Prolongation des incitations au triage ferroviaire de marchandises dans les ports
Rome
Papier (Fermerci) : le secteur continue cependant de souffrir, comme le démontrent les données globales pour 2025.
Saipem a obtenu un nouveau contrat offshore en Arabie saoudite.
Milan
Commande d'une valeur d'environ 500 millions de dollars
Les revenus de MPC Container Ships ont diminué de 4,3 % en 2025.
Oslo
Le bénéfice net s'est élevé à 236,4 millions de dollars (-11,4 %).
Les nouveaux bureaux de l'Autorité portuaire de Sicile orientale ont été inaugurés dans le port de Pozzallo.
Pozzallo
Contrat d'une valeur d'environ 750 000 euros
Finmar a été nommé agent en Italie pour United Global Ro-Ro.
Gênes
Deux services sont prévus avec escale au port de Gênes.
Contrat attribué pour l'agrandissement du quai San Cataldo dans le port de Bari
Bari
Elles seront réalisées par Rti Fincantieri Infrastructure Opere Marittime, Boskalis Italia, Zeta et e-Marine
Le registre numérique des travailleurs maritimes et le livret de navigation numérique sont obligatoires.
Gênes
L'article 11 du décret législatif 19/2026 institue AGEMAR
DB Cargo prévoit de supprimer environ 6 000 emplois
Berlin
Les négociations avec les représentants des employés débuteront prochainement.
En 2025, le nombre de conteneurs transportés par la flotte de RCL a augmenté de 8,8 %.
Bangkok
Les revenus issus de cette activité ont augmenté de 5,2 %.
Concernant la nomination de Tardini à la présidence de l'Autorité portuaire de Sicile occidentale, Salvini et Schifani ont (pour l'instant) enterré la hache de guerre.
Palerme
Le trafic annuel de conteneurs augmente de 5,4 % aux terminaux portuaires de HHLA.
Hambourg
Des recettes record sont attendues à 1,76 milliard d'euros (+9,9 %).
Le trafic de conteneurs au port de New York devrait croître de 2,3 % en 2025.
New York
Augmentation significative du nombre de conteneurs pleins destinés à l'exportation
Politics et Assiterminal célèbrent la prolongation du bonus portuaire
Rome/Gênes
Ferrari : a compris l'importance de la planification qui sous-tend la reformulation de la loi
Le trafic de conteneurs au port de Hong Kong a diminué de 3,2 % en janvier.
Hong Kong
1,13 million d'EVP ont été manutentionnés
Costamare encaisse 940 millions de dollars de recettes grâce à l'affrètement de 12 porte-conteneurs.
Moine
Le trafic de marchandises au port de Singapour a augmenté de 13,0 % le mois dernier.
Singapour
Le nombre de conteneurs s'élevait à 3 892 370 EVP (+11,3 %).
CMA CGM a commandé six porte-conteneurs GNL de 1 700 EVP au chantier naval de Cochin.
Marseille
D’ici la fin de l’année, le nombre de marins indiens à bord des navires du groupe français atteindra 1 500.
Filt Cgil, réunion sur l'importance de l'article 17 de la loi 84/94
Rome
Elle se tiendra demain à Rome, au Centre des congrès Frentani.
Britta Weber a été nommée nouvelle directrice générale du groupe Hupac.
Bruit
Il est actuellement vice-président de UPS Healthcare pour l'Europe et l'Asie.
Saipem va acquérir une unité de forage mobile en mer pour 272,5 millions de dollars.
Milan
Accord avec un foreur norvégien spécialisé dans les forages en eaux profondes
La 59e édition du prix San Giorgio se tiendra à Gênes le 20 février.
Gênes
La Targa San Giorgio sera remise à Gian Enzo Duci
Filt Cgil fait appel de l'autorisation accordée à Cartour d'effectuer des opérations d'arrimage et de désarrimage.
Medlog inaugure un parc logistique au port Roi Abdulaziz de Dammam
Genève
Elle occupe une superficie de plus de 100 000 mètres carrés
Manageritalia et Assologistica signent le renouvellement des gestionnaires Ccnl de la logistique
Rome
Augmentation mensuelle des gains bruts à 750 euros en trois tranches
A signé un accord contraignant pour l'acquisition de Qube par Macquarie Asset Management
Sydney
Il a été approuvé à l'unanimité par le groupe logistique australien Cda
Meyer Turku a terminé la conception d'un navire de croisière à zéro émission nette
Turku
Le carburant principal est le biomethanol
L'an passé le chiffre d'affaires de Kalmar a augmenté de +1%
Helsinki
Revenu de fonctionnement, bénéfice net et nouvelles commandes en augmentation respectivement de +26%, +28% et +8%
Investissement terminal Limitée met les mains sur le port péruvienne de Pisco
Lima
Acquérir le terminal Portuario de Paracas
Assagenti exhorte une information plus constante et en temps opportun sur l'avancement des travaux du nouveau barrage de Gênes
Grimaldi a pris livraison du Grande Michigan
Naples
Il s'agit du huitième transporteur d'ammoniac Pure Car and Truck Carrier du groupe napolitain
Réunion entre les présidents de la Fédération maritime et d'Assoporti
Rome
Mario Mattioli et Roberto Petri ont abordé les principaux enjeux du groupement maritime.
La société marocaine Marsa Maroc participe au développement du port de Monrovia.
Casablanca
Contrat pour la gestion de deux quais et la construction d'un terminal polyvalent
La compagnie sud-coréenne Pan Ocean acquiert dix VLCC auprès de son compatriote SK Shipping.
Séoul
Transaction évaluée à environ 668 millions de dollars
Stefano Messina a été confirmé président d'Assarmatori
Rome
Il dirigera également l'association des armateurs pendant la période de quatre ans 2026-2030.
Roberto Mantovanelli a été nommé secrétaire général de l'Autorité portuaire de l'Adriatique Nord.
Venise
Le plan opérationnel triennal 2026-2028 des ports de Venise et de Chioggia a été approuvé.
En 2025, les ports albanais ont traité un trafic record de 8,2 millions de tonnes de marchandises (+6,2 %).
Tirana
Un nouveau pic de passagers a également été enregistré, s'élevant à 1,7 million d'unités (+6,4%).
La société WASS (Fincantieri) a remporté un contrat auprès de l'Arabie saoudite pour la fourniture de torpilles légères.
Trieste
La commande représente une valeur de plus de 200 millions d'euros.
Oxin (Somec) a remporté un important contrat pour la construction de cuisines, d'offices, d'espaces de restauration et de bars pour deux navires de croisière.
Saint Vendemiano
La valeur de la commande est de 53 millions d'euros.
Sogedim inaugure une liaison quotidienne entre Carpi et Campogalliano/Angleterre
Carpi
Navette quotidienne au départ des plateformes logistiques de Campogalliano, Carpi et Prato
PORTS
Ports Italiens:
Ancône Gênes Ravenne
Augusta Gioia Tauro Salerne
Bari La Spezia Savone
Brindisi Livourne Taranto
Cagliari Naples Trapani
Carrara Palerme Trieste
Civitavecchia Piombino Venise
Interports Italiens: liste Ports du Monde: Carte
BANQUE DES DONNÉES
Armateurs Réparateurs et Constructeurs de Navires
Transitaires Fournisseurs de Navires
Agences Maritimes Transporteurs routiers
MEETINGS
Filt Cgil, réunion sur l'importance de l'article 17 de la loi 84/94
Rome
Elle se tiendra demain à Rome, au Centre des congrès Frentani.
Une conférence sur la congestion du système logistique du Nord-Ouest se tiendra à Gênes le 19 janvier.
Gênes
Elle se tiendra dans la salle de la transparence de la région de Ligurie.
››› Archives
REVUE DE LA PRESSE
Russian shipbuilding holding USC designing high ice-class container ship for Rosatom for Northern Sea Route
(Interfax)
Auction of megaterminal in Santos may be postponed due to deadlock within the Federal Government
(A Tribuna)
››› Index Revue de la Presse
FORUM des opérateurs maritimes
et de la logistique
Intervento del presidente Tomaso Cognolato
Roma, 19 giugno 2025
››› Archives
La société Danaos Corporation annonce des revenus trimestriels et annuels records.
Athènes
Les bénéfices sont en baisse
CPPIB et OMERS envisagent de vendre leur participation de 67 % dans Associated British Ports.
Londres
Maersk commande huit porte-conteneurs à double carburant de 18 600 EVP
Copenhague
Construits par New Times Shipbuilding Co., ils seront livrés entre 2029 et 2030.
PaxOcean inaugure un nouveau chantier naval à Singapour
Singapour
Il occupe une superficie de 17,3 hectares
Le plus grand porte-conteneurs jamais arrivé au port de Trieste
Trieste
Port d'escale du « MSC Diana », d'une capacité d'environ 19 000 EVP.
Antin Infrastructure Partners acquiert le constructeur naval américain Vigor Marine Group.
New York
Elle possède des chantiers navals à Seattle, Portland, Vancouver, San Diego et Norfolk.
En 2025, les ports marocains ont traité un trafic record de 262,6 millions de tonnes de marchandises (+8,9%).
Rabat
Transbordement égal à 50,5 % du total
Yang Ming déploie le premier de ses cinq navires GNL bicarburant de 15 500 EVP sur la route Asie-Méditerranée
Keelung
Il sera utilisé dans le service MD2
L'étude met en lumière les défis que doivent relever les porte-conteneurs de GNL pour se conformer aux futures exigences de raccordement à l'alimentation électrique à froid.
Berlin/Hambourg
Fincantieri et Wsense concluent un accord pour proposer des systèmes sous-marins de pointe.
Trieste
Codéveloppement de solutions technologiques sans fil avancées prévu
Une étude révèle des niveaux élevés de polluants organiques persistants causés par les activités de démantèlement des navires.
Bruxelles
Port de Livourne : lancement de l'appel d'offres pour la gestion des déchets produits par les navires
Livourne
La valeur attendue du contrat est supérieure à 40 millions d'euros.
Le chiffre d'affaires et les bénéfices de DSV ont été impactés par l'acquisition de Schenker.
Copenhague
En 2025, le chiffre d'affaires a progressé de +48,0 %.
Wärtsilä annonce une croissance significative de ses résultats trimestriels et annuels pour le segment Marine.
Helsinki
Les nouvelles commandes enregistrées par le groupe finlandais en 2025 restent stables.
La société néerlandaise Portwise a été rachetée par son compatriote Haskoning.
Rijswijk
L'entreprise propose des solutions pour optimiser les opérations des terminaux grâce à l'automatisation et à l'électrification.
La construction du premier des six porte-conteneurs destinés à Italia Marittima a débuté en Chine.
Trieste
Ces navires, qui pourront utiliser du carburant traditionnel et du méthanol, auront une capacité de 2 400 EVP.
Dans le détroit d'Ormuz, des navires armés ont ordonné à un pétrolier américain de s'arrêter.
Southampton/Londres
GTS annonce de nouveaux services ferroviaires entre le port de Gênes et le centre et le sud de l'Italie.
Bari
Correspondances via le terminal de Segrate Milan
- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Gênes - ITALIE
tél.: +39.010.2462122, fax: +39.010.2516768, e-mail
Numéro de TVA: 03532950106
Presse engistrement: 33/96 Tribunal de Gênes
Direction: Bruno Bellio
Tous droits de reproduction, même partielle, sont réservés pour tous les pays
Cherche sur inforMARE Présentation
Feed RSS Places publicitaires

inforMARE en Pdf
Mobile