testata inforMARE
Cerca
19 juillet 2026 - Année XXX
Journal indépendant d'économie et de politique des transports
12:36 GMT+2
LinnkedInTwitterFacebook
Cette page a été automatiquement traduit par
Nouvelles originales
Le gouvernement a donné le feu vert au projet de loi sur la gouvernance portuaire
Au centre de la nouvelle structure, la naissance de Porti d’Italia Spa
Roma
22 Décembre 2025
Aujourd’hui, le Conseil des ministres a approuvé le projet loi pour la réorganisation de la loi n° 84 du 28 janvier 1994 sur la Gouvernance portuaire et sur la relance des investissements dans la Infrastructures stratégiques de transport maritime d’intérêt que nous rapportons ci-dessous. Insistant sur le fait que le gouvernement a approuva la réforme sans réserve, le ministère des Affaires étrangères Les infrastructures et les transports dirigés par Matteo Salvini ont A souligné que « Avec cette étape, nous commençons à une réforme attendue depuis des années, qui introduit une vision unitaire, Objectifs clairs et responsabilités définies, posant les bases pour un système de portage moderne, compétitif et entièrement intégré sur les grandes routes de la Méditerranée et de l’Europe. Au cœur de la nouvelle structure - le ministère spécifié dans une note - il existe la naissance de Porti d’Italia Spa, une société publique Appartenant au ministère de l’Économie et des Finances et supervisée par le ministère des Infrastructures et des Transports, appelée à jouer un rôle de direction nationale. La nouvelle société sera Responsable de la gestion des grands investissements en infrastructures activités stratégiques, maintenance extraordinaire, identification d’œuvres d’intérêt économique général et de promotion du système portuaire italien sur les marchés internationaux ».

« Les 16 Autorités du Système Portuaire - poursuivent le NOTE - rester pleinement opérationnel et maintenir la gestion territoire des aéroports, maintenance ordinaire et libération de concessions, mais sont soulagées par la charge financière de la Œuvres majeures. Le nouvel équilibre économique est garanti par le capitalisation de Porti d’Italia Spa par l’utilisation de des excédents administratifs non contraints du système, permettant les autorités de se concentrer sur l’efficacité opérationnelle et sur le développement local. La réforme introduit également un simplification significative des procédures, accélération l’approbation des plans directeurs portuaires, le rendant plus important dragage et encouragement à la réutilisation des matériaux dans Perspective économie circulaire, tout en renforçant les pouvoirs de la supervision du MIT pour garantir le respect des délais et règles ».

« Maintenant, » se souvenait le MIT, « la parole passe à la Le Parlement, appelé à examiner et à approuver définitivement un Réforme stratégique pour le pays. Le gouvernement - conclut la note - appelle à une discussion sérieuse et responsable, orientée vers le mérite et pour finalement équiper l’Italie d’un système portuaire à la hauteur des défis mondiaux. Il est temps de faire des choix dans l’intérêt de la compétitivité nationale, et la croissance ».


SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE DI RIORDINO DELLA LEGGE 28 GENNAIO 1994, N. 84 IN MATERIA DI GOVERNANCE PORTUALE E RILANCIO DEGLI INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE STRATEGICHE DI TRASPORTO MARITTIMO DI INTERESSE GENERALE


ART. 1 (Modifiche all'articolo 1 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo

1) dopo le parole “le attività portuali” sono inserite le seguenti: “, nonché la realizzazione di infrastrutture strategiche di trasporto marittimo di rilevanza internazionale e nazionale,”
2) dopo le parole “piani regionali dei trasporti” sono aggiunte, in fine, le seguenti “, e per promuovere lo sviluppo integrato del settore portuale anche rispetto agli obiettivi di connettività sostenibile connessi allo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) e per potenziale il sistema di trasporto e dell'intermodalità mediante il rilancio degli investimenti nelle infrastrutture portuali di interesse generale,”;

b) al secondo periodo, dopo le parole “i compiti e le funzioni” sono inserite le seguenti “della Porti di Italia S.p.A. (PdI),”.


ART. 2 (Inserimento dell'articolo 1-bis alla legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. Alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

“Art. 1-bis (Definizione degli interventi in ambito portuale)

1. Ai fini della presente legge, sono considerati:
a) opere infrastrutturali: le opere di grande infrastrutturazione, ivi incluse la costruzione di canali marittimi, di dighe foranee di difesa, di darsene, di bacini, di banchine e piazzali attrezzati e di opere di viabilità funzionali alle aree portuali, nonché le operazioni di dragaggio infrastrutturale dei fondali;

b) interventi di manutenzione straordinaria, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali delle opere infrastrutturali, per adeguarne le componenti, gli impianti e le opere connesse all'uso e alle prescrizioni vigenti e con la finalità di contrastare il rilevante degrado dovuto alla perdita di caratteristiche strutturali, tecnologiche e impiantistiche, anche al fine di migliorare le prestazioni, le caratteristiche strutturali, energetiche e di efficienza tipologica, nonché per incrementare il valore del bene e la sua funzionalità, ivi incluse le operazioni di dragaggio di bonifica dei fondali;

c) interventi di manutenzione ordinaria, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione necessarie per contrastare il degrado delle opere infrastrutturali, al fine di conservarne lo stato e la fruibilità di tutte le componenti, degli impianti e delle opere connesse, mantenendole in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza, senza che da ciò derivi una modificazione della consistenza, salvaguardando il valore del bene e la sua funzionalità, ivi incluse le operazioni di dragaggio di manutenzione dei fondali.”.


ART. 3 (Modifiche all'articolo 2 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 2 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: “3-bis. Ai sensi della presente legge, è ente nazionale per le infrastrutture di trasporto marittimo nelle aree demaniali marittime ricomprese nelle circoscrizioni delle Autorità di sistema portuale la società di cui all'articolo 5-ter.”

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: “(Organizzazioni portuali, autorità di sistema portuale, uffici territoriali portuali, autorità marittime e ente nazionale per le infrastrutture di trasporto marittimo)”;


ART. 4 (Modifiche all'articolo 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, la parola “nazionale” è soppressa;

b) al comma 1, lettera a), dopo le parole “dello Stato” sono inserite le seguenti “come individuati ai sensi del comma 2”;

c) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: “1-bis. I porti, o specifiche aree portuali, di cui all'Allegato A, ricadenti nella circoscrizione territoriale di una autorità di sistema portuale e ricompresi nella rete centrale TEN-T, appartengono alla categoria II, classe I. I porti, o specifiche aree portuali, ricadenti nella circoscrizione territoriale di una Autorità di sistema portuale e non ricompresi nella rete centrale TEN-T, appartengono alla categoria II, classe II. I porti, o specifiche aree portuali, non appartenenti alla categoria I né ricadenti nella circoscrizione territoriale di una Autorità di sistema portuale, appartengono alla categoria II, classe III.”;

d) al comma 3, l'alinea è sostituita dalla seguente: “Nei porti, o nelle specifiche aree portuali di cui alla categoria II, classi I, II e III, le aree sono assegnate ad una o più delle seguenti categorie funzionali:”

e) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

“3-bis. Le destinazioni d'uso ammesse per ciascuna categoria funzionale sono individuate ai sensi dell'articolo 5, comma 1-ter.

3-ter. Ai fini dell'adozione degli strumenti di pianificazione e programmazione di cui agli articoli 4- ter e 5.1, i porti di cui alla categoria II, classi I e II, sono integrati nella Rete italiana della portualità, il cui sviluppo e la cui promozione è affidata alla società di cui all'articolo 5-ter.

3-quater. Spettano allo Stato gli oneri per la realizzazione delle opere nei porti di cui alla categoria I.

3-quinquies. Lo Stato contribuisce al finanziamento degli oneri per la realizzazione di nuove opere infrastrutturali e per la manutenzione straordinaria nei porti di cui alla categoria II, classi I e II individuate dal decreto di cui all'articolo 4-ter e nei limiti delle risorse individuate nell'accordo di programma di cui all'articolo 5.1. Le regioni o il comune interessato possono comunque intervenire con proprie risorse, in concorso o in sostituzione dello Stato, per la realizzazione delle opere infrastrutturali nei porti di cui alla categoria II, classi I e II.

3-sexies. Spetta a ciascuna autorità di sistema portuale l'onere per la realizzazione delle opere infrastrutturali e degli interventi di manutenzione straordinaria non ricompresi nel decreto di cui all'articolo 4-ter, degli interventi di manutenzione ordinaria, nonché degli interventi di cui all'articolo 5-quater, comma 3, nei porti ricompresi nella propria circoscrizione. 3-septies. Spetta alla regione o alle regioni interessate l'onere per la realizzazione degli interventi per la realizzazione di nuove opere infrastrutturali, per la manutenzione straordinaria e manutenzione ordinaria nei porti di cui alla categoria II, classe III.”

f) i commi 4, 5 e 6 sono abrogati.


ART. 5 (Inserimento dell'articolo 4-ter alla legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. Alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo l'articolo 4-bis è inserito il seguente:

“Art. 4-ter (Individuazione delle infrastrutture strategiche del settore portuale da realizzare in via prioritaria)

1. Al fine di potenziare il sistema della Rete italiana della portualità e di valorizzare le aree e i beni del demanio marittimo secondo una visione unitaria e integrata, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale e il Comitato interministeriale per le politiche del mare, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa ricognizione dei fabbisogni in termini infrastrutturali evidenziati da ciascuna Autorità di sistema portuale, le infrastrutture strategiche di trasporto marittimo di interesse generale e di rilevanza internazionale e nazionale da realizzare in via prioritaria

2. Il decreto di cui al comma 1 definisce, in ordine di priorità, l'elenco degli interventi strategici di realizzazione di nuove opere infrastrutturali e di manutenzione straordinaria nelle aree ricomprese nella circoscrizione delle autorità di sistema portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, da affidare in concessione alla società di cui all'articolo 5-ter e finanziare, anche a stralcio, con le risorse del Fondo per le infrastrutture strategiche di trasporto marittimo di cui all'articolo 27-bis.

3. L'elenco di cui al comma 2 è trasmesso a ciascuna autorità di sistema portuale territorialmente competente per l'acquisizione dei pareri dell'autorità marittima, dell'ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF), dell'azienda sanitaria locale e del comando provinciale dei vigili del fuoco, prodromici all'approvazione ed esecuzione degli interventi affidati alla Porti di Italia S.p.A..

4. L'elenco delle infrastrutture strategiche di trasporto marittimo di interesse generale e di rilevanza internazionale e nazionale da realizzare in via prioritaria è aggiornato, almeno con cadenza quinquennale, con le modalità di cui al comma 1, tenuto conto dello stato di avanzamento degli interventi, nonché dei nuovi fabbisogni di sviluppo in rete del settore portuale. Per gli interventi di competenza delle regioni, da realizzare in conformità ai piani regionali dei trasporti o ai piani di sviluppo economico-produttivo, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti emana, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, direttive di coordinamento.”.


ART. 6 (Modifiche all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:

1) all'alinea, le parole “nonché con il Piano strategico nazionale della portualità e della logistica,” sono sostituite dalle seguenti: “con il Piano strategico nazionale della portualità e della logistica, nonché con l'accordo di programma di cui all'articolo 5.1”;

2) alla lettera b) le parole “che comprendono, oltre alla circoscrizione territoriale dell'Autorità di sistema portuale, le ulteriori aree, pubbliche e private, assoggettate alla giurisdizione dell'Autorità di sistema portuale” sono soppresse;

b) al comma 1-bis, le parole “dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, che si esprime sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale di cui all'articolo 11-ter della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che si esprime sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale di cui all'articolo 11-ter della presente legge. In caso di mancanza di accordo si applicano le disposizioni di cui all'art. 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 in quanto compatibili”;

c) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: “01.ter. Quando nell'accordo di programma di cui all'articolo 5-quater o nei suoi aggiornamenti annuali sono inclusi interventi che per la loro realizzazione richiedono una modifica delle scelte operate ai sensi del comma 1, lettere c) e d), le Autorità di sistema portuale procedono tempestivamente alla revisione del DPSS, mediante appositi atti aggiuntivi. Gli atti aggiuntivi sono adottati dal Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale ed approvati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.”;

d) al comma 1-ter le parole “(PRP), che individua analiticamente anche le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate” sono sostituite dalle seguenti: “(PRP). Il PRP individua, per ciascuna area ricompresa nell'ambito portuale, le destinazioni d'uso omogenee, in termini di carichi urbanistici ed ambientali, ammesse nell'ambito delle categorie funzionali di cui all'articolo 4, comma 3,” e il secondo periodo è soppresso;

e) al comma 1-quinquies:

1) al terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti: “, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”;

2) al quarto periodo, le parole “Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili” sono sostituite dalle seguenti: “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”;

f) il comma 1-sexies è sostituito dal seguente: “1-sexies. Nel caso in cui sia necessario realizzare opere incluse nell'accordo di programma di cui all'articolo 5.1 ovvero si ravvisi la necessità di realizzare opere in via d'urgenza e sia in vigore un PRP antecedente all'inserimento dell'opera nell'accordo di programma o comunque non coerente con le esigenze di realizzazione dell'intervento la determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui all'articolo 38, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che sancisce l'intesa tra gli enti interessati, ha effetto di variante al PRP.”;

g) il comma 1-septies è abrogato;

h) al comma 2, le parole “di grande infrastrutturazione” è sostituita dalla seguente: “infrastrutturali”;

i) al comma 2-bis, lettera b), dopo le parole “parere non ostativo, nonché” sono aggiunte le seguenti: “, contestualmente,”;

l) il comma 3 è abrogato;

m) al comma 3-bis, le parole “al comma 3, nei quali non è istituita l'Autorità di sistema portuale” sono sostituite dalle seguenti “alla categoria II, classe III”;

n) il comma 3-ter è sostituito dal seguente: “3-ter. I piani regolatori portuali adottati ai sensi del comma 2-bis, lettera a) sono sottoposti, contestualmente all'invio dei medesimi ai soggetti di cui al comma 2-bis, lettera b), ai sensi della normativa vigente in materia, alla procedura di VAS. Le varianti generali ai piani regolatori portuali sono sottoposte al procedimento previsto per l'approvazione del piano regolatore portuale, con riduzione dei termini di cui al comma 2-bis, lettera b) a trenta giorni, per il parere del comune e della regione interessati, e a quarantacinque giorni, per il parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Consiglio superiore dei lavori pubblici.”;

o) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Il Presidente dell'Autorità di sistema portuale, autonomamente o su richiesta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della regione o del comune interessato, può promuovere e proporre al Comitato di gestione, per la successiva adozione, varianti localizzate al piano regolatore portuale concernenti le categorie funzionali assegnate alle aree portuali e retroportuali, nonché i beni sottoposti al vincolo preordinato all'esproprio.”;

p) il comma 4-bis è sostituito dal seguente: “4-bis. Le varianti localizzate al piano regolatore portuale di cui al comma 4 sono sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; per gli ulteriori aspetti, si applica il procedimento previsto per l'approvazione delle varianti generali di cui al comma 3-ter.”

q) il comma 4-ter è abrogato;

r) al comma 5:

1) al primo periodo, dopo le parole “delle aree portuali” sono inserite le seguenti: “e retroportuali”;

2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Il mutamento di destinazione d'uso nell'ambito della medesima categoria funzionale costituisce modifica che non altera in modo sostanziale la struttura del PRP ai sensi del primo periodo”;

s) al comma 5-bis:

1) al primo periodo, dopo le parole “della Autorità di sistema portuale” sono inserite le seguenti: “, per gli interventi di manutenzione ordinaria, e della società di cui all'articolo 5-ter, per gli interventi di manutenzione straordinaria o per le nuove opere infrastrutturali,”;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, nonché dalle norme vigenti in materia di autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche, nonché di opere ad essi connesse, l'esecuzione di lavori nei porti è autorizzata, sotto tutti i profili rilevanti, in esito ad apposita conferenza di servizi convocata dalla autorità di sistema portuale per gli interventi di cui all'articolo 5-quater, comma 3, e dalla società di cui all'articolo 5-ter per gli interventi di cui all'articolo 5-ter, comma 2, lettera a), ai sensi dell'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, cui sono chiamate tutte le amministrazioni competenti”;

t) al comma 5-ter, le parole “dell'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” sono sostituite dalle seguenti “dell'articolo 38 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36” e le parole “all'articolo 27 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016” sono sostituite dalle seguenti “all'articolo 38 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”;

u) al comma 7, le parole “classe II e III” sono sostituite dalle seguenti “classe III”;

v) i commi 8, 9, 10 e 11 sono abrogati.


ART. 7 (Inserimento dell'articolo 5.1 alla legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. Alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

“Art. 5.1 (Accordo di programma)

1.Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti definisce con la Porti d'Italia S.p.a. un accordo di programma di durata quinquennale quale strumento attuativo del decreto adottato ai sensi dell'articolo 4-ter, nel rispetto delle priorità ivi indicate e della dotazione finanziaria annuale del Fondo per le infrastrutture strategiche di trasporto marittimo di cui all'articolo 27-bis.

2. L'accordo di programma, per ciascun intervento, indica il relativo codice unico di progetto (CUP) ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e stabilisce il cronoprogramma di approvazione, affidamento ed esecuzione dei lavori e le relative modalità di verifica e monitoraggio da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché la stima del costo dell'opera, con l'indicazione della misura del concorso dello Stato al relativo finanziamento, nei limiti della dotazione del Fondo per le infrastrutture strategiche di trasporto marittimo di cui all'articolo 27-bis. I progetti relativi agli interventi inclusi nell'accordo di programma sono corredati dal documento di fattibilità delle alternative progettuali di cui all'articolo 2, Allegato I.7, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. L'erogazione dei finanziamenti relativi ai singoli interventi di cui al comma 2 è subordinata alla verifica del rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Per gli interventi che non soddisfano le condizioni di esenzione dall'obbligo di notifica previste dai regolamenti europei applicabili, l'erogazione delle risorse è sospesa fino all'avvenuta autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3. Lo schema di accordo di programma è sottoposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), che adotta la relativa delibera entro trenta giorni. La delibera del CIPESS è sottoposta al controllo di legittimità da parte della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 41, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Al fine di consentire una più celere realizzazione degli interventi, è ammessa la registrazione anche parziale della delibera, che diviene efficace limitatamente a quanto oggetto di registrazione. In tal caso, il CIPESS può adottare, su richiesta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, una delibera integrativa o modificativa delle parti non registrate.

4. Lo schema di accordo di programma è sottoscritto tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Porti d'Italia S.p.A. entro quindici giorni dalla registrazione da parte della Corte dei conti della delibera di approvazione. L'accordo di programma è trasmesso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, alle Camere, al Ministero dell'economia e delle finanze e al CIPESS.

5. Entro il 30 settembre di ciascun anno la Porti d'Italia S.p.A. trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sullo stato di attuazione dell'accordo di programma, ivi compreso lo stato di avanzamento delle opere e degli interventi sulla base delle informazioni desumibili dal sistema di monitoraggio ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

6. L'accordo di programma può essere sottoposto ad aggiornamenti annuali, tenuto conto dello stato di avanzamento degli interventi, nonché delle risorse disponibili. Gli aggiornamenti di importo pari o inferiore a 2 miliardi di euro, al netto delle risorse finalizzate per legge a specifici interventi, sono approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa informativa al CIPESS. Per gli aggiornamenti di importo superiore a 2 miliardi di euro, al netto delle risorse finalizzate per legge a specifici interventi, si applica la procedura di cui ai commi 3 e 4.

7. L'accordo di programma è trasmesso a ciascuna Autorità di sistema portuale territorialmente competente per l'acquisizione dei pareri dell'autorità marittima, dell'ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF), dell'azienda sanitaria locale e del comando provinciale dei vigili del fuoco, prodromici all'approvazione ed esecuzione degli interventi affidati alla Porti d'Italia S.p.a.”.


ART. 8 (Modifiche all'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 è premesso il seguente: “01. Il presente articolo disciplina le modalità di svolgimento delle operazioni di dragaggio nelle aree portuali e marino costiere, da realizzare in siti di bonifica di interesse nazionale, ai sensi dei commi da 1 a 6, o anche al di fuori di siti di bonifica di interesse nazionale, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 8-bis a 8-sexies.”;

b) i commi 1-bis e 8 sono abrogati;

c) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

“8-bis. Per le operazioni di dragaggio nelle aree portuali e marino costiere, oltre che nei bacini idrici, anche se non posto in siti di interesse nazionale, si utilizzano le modalità e le migliori tecnologie disponibili finalizzate a mitigare i rischi di propagazione di contaminanti, ove presenti. Le attività di dragaggio nelle infrastrutture portuali del territorio nazionale e nelle acque marinocostiere, anche al di fuori dei siti di bonifica di interesse nazionale, sono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e costituiscono, ove necessario, variante al piano regolatore portuale. 8-ter. L'autorizzazione alle attività di dragaggio è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il rilascio dell'autorizzazione avviene con provvedimento conclusivo della conferenza di servizi di cui all'articolo 14-ter della citata legge n. 241 del 1990, da convocare da parte dell'autorità competente individuata ai sensi del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e costituisce titolo alla realizzazione dei lavori, in conformità al progetto approvato. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a novanta giorni. Resta ferma la disciplina del procedimento di valutazione di impatto ambientale, laddove richiesta. Le amministrazioni interessate nell'ambito del nuovo procedimento autorizzativo svolgono le proprie attività con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. 8-quater. Al fine di promuovere, fuori dei siti di bonifica di interesse nazionale, politiche di sostenibilità ed economia circolare, incentivando operazioni di recupero dei rifiuti e di riutilizzo dei materiali provenienti dalla realizzazione degli interventi infrastrutturali, nonché di quelli provenienti dalle operazioni di dragaggio, le Autorità di sistema portuale, acquisiti i pareri vincolanti della regione, dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), dell'ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF) e dell'azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competenti, da rendere entro quindici giorni dalla richiesta, approvano il Progetto per la gestione integrata e circolare dei rifiuti e materiali che ne garantisca il miglior utilizzo, anche in siti diversi da quello di origine, secondo i criteri e le condizioni di cui agli articoli 109, comma 1, e 184-quater, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea e nazionale in materia di gestione dei rifiuti. Il Progetto di cui al primo periodo prevede, altresì, l'individuazione dei siti di stoccaggio provvisorio o di deposito temporaneo, ivi compresa la eventuale realizzazione di casse di colmata in mare. Il Progetto di cui al primo periodo, previo accertamento mediante apposite indagini analitiche delle caratteristiche dei materiali e dei rifiuti, prevede l'utilizzo:
a) dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, ai sensi dell'articolo 109, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 luglio 2016, n. 173;
b) di inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità e l'innocuità ambientale ai sensi dell'articolo 109, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006;
c) di sottoprodotti che soddisfano le condizioni e i criteri di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, comprensivi dei materiali geologici naturali e inorganici, idonei in termini di caratteristiche qualitative e granulometriche, derivanti da scavi in roccia oppure dall'escavo di substrati naturali appartenenti all'originale litorale o al fondale sottostante di pertinenza demaniale;
d) di inerti e materiali geologici inorganici che cessano di essere rifiuto a seguito di un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 184-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, oppure nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 184- quater, commi 1 e 2, del medesimo decreto.
8-quinquies. Il progetto di cui al comma 8-quater contiene un cronoprogramma delle attività finalizzate al deposito temporaneo dei materiali, al recupero dei rifiuti e al riutilizzo dei materiali provenienti dalla realizzazione degli interventi, con l'indicazione dei quantitativi massimi dei rifiuti recuperati e dei materiali di cui è previsto il riutilizzo, suddivisi per opera, tipologia di materiale e caratteristiche, nonché le dichiarazioni di conformità di ciascun produttore, detentore o utilizzatore dei materiali, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il rispetto delle condizioni di cui al comma 8-quater. Le dichiarazioni di conformità di cui al primo periodo includono la tipologia e la quantità dei materiali oggetto di ogni utilizzo, le attività di gestione necessarie, il sito di origine e di destinazione e le modalità di impiego previste. Il progetto comprende, altresì, i risultati e le procedure di campionamento e caratterizzazione dei materiali e dei rifiuti di cui al comma 8-quater. 8-sexies. L'approvazione del progetto di cui al comma 8-quater sostituisce tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi contenuti nel medesimo progetto, ivi incluse le autorizzazioni di cui all'articolo 109 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Eventuali interventi contenuti nel progetto da assoggettare a valutazioni di compatibilità ambientale restano sottoposti alla disciplina di cui alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. Le Autorità di sistema portuale, laddove necessario, provvedono all'aggiornamento del Progetto con le modalità di cui ai commi 8- quater e 8-quinquies.”


ART. 9 (Inserimento degli articoli 5-ter, 5-quater, 5-quinquies, 5-sexies e 5-septies alla legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. Alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:

“Art. 5-ter (Porti d'Italia S.p.A.)

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è costituita la società per azioni “Porti d'Italia S.p.A.” (di seguito la “società”) titolare di diritti speciali ed esclusivi di cui alla presente legge. Con lo stesso provvedimento sono definiti l'atto costitutivo e lo statuto sociale, sono nominati gli organi sociali per il primo periodo di durata in carica, sono stabilite le remunerazioni degli stessi organi ai sensi dell'articolo 2389, primo comma, del codice civile, sono definiti i criteri, in riferimento al mercato, per la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche da parte del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, in deroga all'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ed è individuata la data di avvio dell'operatività della società medesima. Le successive modifiche allo statuto e le successive nomine dei componenti degli organi sociali sono deliberate a norma del codice civile.

2. La società ha come oggetto sociale è lo sviluppo e la promozione della Rete italiana della portualità di cui all'articolo 4, comma 3-bis attraverso:
a) lo svolgimento, in regime di concessione, ai sensi dell'articolo 5-quater, dei servizi di interesse pubblico generale connessi alla realizzazione di investimenti strategici di rilevanza internazionale e nazionale in opere infrastrutturali e in interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettere a) e b) individuate dal decreto di cui all'articolo 4-ter, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 56-ter del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 nei porti della categoria II, classi I e II, nonché delle attività strumentali all'efficiente erogazione di tali servizi, anche mediante la stipula di convenzioni con le autorità di sistema portuale per il coordinamento delle attività di comune interesse;
b) lo svolgimento, in regime di mercato, all'estero o in Italia, di attività di progettazione e realizzazione di opere infrastrutturali attinenti alle attività marittime e portuali, nonché la realizzazione di consulenze, studi, ricerche, servizi anche di ingegneria nel settore delle infrastrutture portuali, compresi gli interventi intermodali, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 5-quinquies.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a partecipare al capitale sociale e a rafforzare la dotazione patrimoniale della società di cui al presente articolo , fino alla concorrenza massima di 500 milioni di euro, a valere sull'avanzo di amministrazione disponibile delle autorità di sistema portuale, da sottoscrivere e versare anche in più fasi e per successivi aumenti di capitale o della dotazione patrimoniale. L'utilizzo delle risorse di cui al primo periodo ai fini della sottoscrizione del capitale è subordinato all'autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, da rilasciarsi nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Successivi apporti al capitale sociale sono stabiliti, tenuto conto del piano industriale della società, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al quale ultimo sono attribuite funzioni di controllo, vigilanza tecnica e operativa sulla società in ordine alle attività di cui al comma 2, lettera a).

4. Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri, di cui due designati dal Ministero dell'economia e delle finanze, due designati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e uno designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il presidente è nominato tra i membri designati dal Ministero dell'economia e delle finanze e l'amministratore delegato è nominato tra i membri designati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Il Collegio sindacale è composto da cinque membri, di cui tre membri effettivi e due supplenti. Due membri effettivi, di cui uno in qualità di presidente del collegio sindacale, e un membro supplente sono designati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un membro effettivo e un supplente sono designati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

6. Alla società Porti d'Italia S.p.A. non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012 n.95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135.


Art. 5-quater (Attività della Porti d'Italia S.p.A. svolta in regime di concessione)

1. Alla società sono attribuiti con concessione, per la durata di novantanove anni, i compiti di cui all'articolo 5-ter, comma 2, lettera a). Tutte le attività, nonché i diritti, attribuiti o riservati per legge o con atti amministrativi alle autorità di sistema portuale in relazione ai compiti di cui al primo periodo sono conferiti a titolo di concessione alla società.

2. Nello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 5-ter, comma 2, lettera a), la società provvede a:
a) realizzare il progressivo miglioramento e lo sviluppo della Rete italiana della portualità, nell'ottica della piena integrazione della medesima nella rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) e nei circuiti transnazionali della logistica portuale, nonché della promozione delle connessioni interportuali e intermodali, attraverso l'attuazione dell'accordo di programma di cui all'articolo 5.1;
b) progettare e realizzare, sia direttamente che in appalto o concessione, ai sensi del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nel rispetto del regolamento di cui al decreto 28 dicembre 2022, n. 202, interventi di costruzione di opere infrastrutturali e di manutenzione straordinaria, di cui all'articolo 5-ter, comma 2, lettera a), nei porti portualità inclusi nelle circoscrizioni delle autorità di sistema portuale; nell'ambito di tale attività, la società approva i progetti dei lavori e ad essa compete l'emanazione di tutti gli atti del procedimento espropriativo ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;
c) stipulare convenzioni con le autorità di sistema portuale ai sensi dell'articolo 5-sexies;
d) vigilare sull'esecuzione dei lavori;
e) realizzare e partecipare a studi, ricerche e sperimentazioni in materia di viabilità, traffico e circolazione;
f) curare le strategie di marketing e di promozione della Rete italiana della portualità.

3. Sono esclusi dalle attività affidate in concessione alla Porti d'Italia S.p.A. le attività infrastrutturali non connesse al trasporto, inclusa la realizzazione di impianti di produzione industriale che operano nell'area portuale, gli uffici o i negozi, e per le sovrastrutture portuali.

4. La concessione è assentita con decreto entro il 31 luglio 2026 dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di intesa, per quanto attiene agli aspetti finanziari, con il Ministro dell'economia e delle finanze. La disciplina della concessione è stabilita nella convenzione di concessione che prevede, tra l'altro:
a) le modalità di realizzazione da parte della società degli interventi individuati ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 2, lettera a), secondo le disposizioni e le procedure previste a legislazione vigente, ivi compreso il ricorso ai contratti di concessione a terzi, per la manutenzione, il miglioramento e l'adeguamento dei porti della Rete italiana della portualità e per la realizzazione di nuove opere portuali, nonché le modalità e i termini per il collaudo dei nuovi interventi;
b) le modalità di sottoposizione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica relativi agli interventi affidati in concessione ai sensi del presente articolo al Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'espressione del parere obbligatorio ai sensi dell'articolo 47, comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
c) le modalità di svolgimento, in relazione agli interventi di cui alla lettera a), dell'attività di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e di riconsegna delle opere realizzate e delle relative pertinenze alle autorità di sistema portuale dopo il collaudo;
d) le modalità di esercizio da parte del concedente dei poteri di vigilanza sull'attività del concessionario;
e) le penali e le ipotesi di decadenza dalla concessione, con le relative procedure, nonché i criteri e le modalità per l'acquisizione allo Stato delle opere in corso di realizzazione;
f) le modalità per l'erogazione delle risorse finanziarie occorrenti per l'espletamento dei compiti affidati in concessione, in coerenza con quanto previsto dall'accordo di programma di cui all'articolo 5.1 nonché dall'articolo 27-bis;
g) l'assunzione da parte della società di tutti i costi di progettazione, costruzione e di manutenzione straordinaria degli interventi e delle opere alla medesima affidate ai sensi dell'articolo 4-ter, nel rispetto di quanto previsto dall''accordo di programma;
h) le modalità di definizione e revisione periodica del piano economico-finanziario e il contributo, definito ai sensi dell'articolo 5.1, comma 2;
i) le modalità di reperimento, da parte della società, degli ulteriori mezzi finanziari occorrenti per la realizzazione delle prestazioni affidate.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto attiene agli aspetti finanziari, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è approvato lo schema della convenzione di concessione. Con le medesime modalità sono approvate le eventuali successive modifiche della convenzione di concessione.

6. La Porti d'Italia S.p.A. adotta sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi previste dal presente articolo. È fatto divieto alla società di utilizzare risorse pubbliche per finanziare, direttamente o indirettamente, le attività svolte in regime di mercato di cui all'articolo 5- quinquies. A tal fine, la società adotta un modello di separazione organizzativa e funzionale idoneo a garantire la netta distinzione tra le strutture dedicate alle funzioni di interesse pubblico e quelle dedicate alle attività di mercato, assicurando l'assenza di trasferimenti incrociati di risorse.


Art. 5-quinquies (Attività della Porti d'Italia S.p.A. svolta in regime di mercato)

1. La Porti d'Italia S.p.A. può, al di fuori del perimetro della concessione di cui all'articolo 5-quater, operare, direttamente o attraverso società, consorzi o imprese partecipate, per la progettazione e la realizzazione di opere infrastrutturali attinenti alle attività marittime e portuali, nonché effettuare consulenze, studi, ricerche, servizi anche di ingegneria nel settore delle infrastrutture portuali, anche intermodali.

2. È fatto divieto alla società di svolgere le attività di cui al comma 1 qualora esse determinino, anche potenzialmente, un conflitto di interessi con i compiti e le funzioni esercitati in regime di concessione ai sensi dell'articolo 5-quater, ovvero qualora tali attività possano alterare le condizioni di parità concorrenziale nel mercato di riferimento in ragione della titolarità dei diritti speciali o esclusivi.


Art. 5-sexies (Coordinamento tra la Porti d'Italia S.p.A. e le Autorità di sistema portuale per le attività di comune interesse)

1. La Porti d'Italia S.p.A. stipula con la Conferenza nazionale di coordinamento delle autorità di sistema portuale una convenzione-quadro per la definizione delle modalità di svolgimento delle attività di comune interesse relative, in particolare:
a) al rilascio, da parte dell'Autorità di sistema portuale territorialmente competente, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'avvio dei lavori da parte della Porti d'Italia S.p.A., degli atti di assenso, concerto o nulla osta propedeutici all'esecuzione di un intervento ricompreso nell'accordo di programma di cui all'articolo 5.1., compresa l'esenzione dal pagamento del canone di occupazione delle aree di cantiere;
b) alla realizzazione, da parte della Porti d'Italia S.p.A., degli interventi inclusi nell'accordo di programma di cui all'articolo 5.1., al fine di regolare le interferenze sulla gestione dei servizi portuali di competenza delle autorità di sistema portuale;
c) alla regolazione delle eventuali interferenze tra la realizzazione degli interventi infrastrutturali affidati alla Porti d'Italia S.p.A. in attuazione dell'accordo di programma di cui all'articolo 5.1. e gli interventi, autorizzati, anche mediante affidamento in concessione, dalle autorità di sistema portuale; d) alle modalità di affidamento congiunto da parte della Porti d'Italia S.p.A. e delle autorità di sistema portuali territorialmente competenti, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e in coerenza con quanto previsto dal regolamento di cui al decreto ministeriale 28 dicembre 2022, n. 202, delle concessioni di lavori e servizi aventi ad oggetto la realizzazione di un intervento incluso nell'accordo di programma di cui all'articolo 5.1. e la gestione dei servizi portuali nella medesima area e nelle relative pertinenze; le predette concessioni possono essere affidate anche mediante ricorso alla finanza di progetto;
e) alla stipula tra la Porti d'Italia S.p.A. e le autorità di sistema portuale territorialmente competenti di contratti di comodato ai sensi dell'articolo 1803 del Codice civile aventi ad oggetto la consegna alla Porti d'Italia S.p.A. di locali e immobili compresi nell'ambito portuale per lo svolgimento dell'attività alla medesima affidata in concessione ai sensi dell'articolo 5-quater;
f) al trasferimento del personale ai sensi dell'articolo 23, commi 6-bis e 6-ter;
g) alla definizione delle modalità e dei criteri con cui, a titolo di avvalimento, la Porti d'Italia S.p.A. e le autorità di sistema portuale possono impegnarsi a mettere reciprocamente a disposizione le dotazioni tecniche e le risorse umane e strumentali di cui necessitano per lo svolgimento delle attività di comune interesse.

2. In sede di sottoscrizione della convenzione-quadro di cui al comma 1, le parti si impegnano ad attuare le relative attività con le risorse umane, tecniche e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. La convenzione-quadro è trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'acquisizione di un parere preventivo, di natura vincolante, da esprimere entro trenta giorni dalla trasmissione dell'atto.

4. La Porti d'Italia S.p.a. sottoscrive, entro novanta giorni dalla data della stipula della convenzione-quadro di cui al comma 1, convenzioni attuative con ciascuna Autorità di sistema portuale in conformità a quanto previsto dalla predetta convenzione-quadro. Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo, alla Direzione generale per i porti, la logistica e l'intermodalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è attribuito, in via sostitutiva, il potere di sottoscrivere le convenzioni attuative con la Porti d'Italia S.p.a., in luogo delle Autorità di sistema portuale.

5. In caso inadempimento della convenzione attuativa di cui al comma 4 da parte dell'Autorità di sistema portuale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può nominare un commissario ad acta, al quale attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o i provvedimenti comunque necessari all'esecuzione della predetta convenzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Art. 5-septies (Rapporti di lavoro, controlli e procedure di competenza della Porti d'Italia S.p.A.)

1. Per le sue esigenze, la Porti d'Italia S.p.A. può stipulare contratti di lavoro autonomo e di lavoro subordinato.

2. La società può avvalersi del personale delle società partecipate dallo Stato, in regime di distacco ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per l'espletamento delle attività tecniche e scientifiche e dell'attività di direzione dei lavori funzionali alla realizzazione delle attività di cui all'articolo 5-ter, comma 2, lettera a), fino a un contingente massimo di centocinquanta unità di personale. Il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale di cui al presente comma è a carico della società.

3. La Porti d'Italia S.p.A. può, nei limiti delle risorse disponibili, stipulare, anche in deroga alla disciplina del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, a eccezione delle norme che costituiscono attuazione delle disposizioni delle direttive 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, apposite convenzioni, anche a titolo oneroso, con società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato ai fini dell'assistenza tecnica, operativa e gestionale.

4. La Porti d'Italia S.p.A. è iscritta di diritto nell'elenco di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle opere e degli interventi alla medesima affidati.

5. Il controllo della Corte dei conti si svolge con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

6. La Porti d'Italia S.p.A. può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.

7. Alle controversie relative alle procedure di espropriazione, con esclusione di quelle relative alla determinazione delle indennità espropriative, e alle procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi inclusi nell'accordo di programma di cui all'articolo 5.1, si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”.


ART. 10 (Modifiche all'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, la parola “quindici” è sostituita dalla seguente “sedici”;
b) al comma 2-bis, lettera a), le parole “di rilevanza economica regionale o di un porto di rilevanza economica nazionale la cui gestione è stata trasferita alla regione” sono sostituite dalle seguenti: “di categoria II, classe III”;
c) al comma 4:
1) alla lettera b) le parole “ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali” sono sostituite dalle seguenti: “ivi comprese le operazioni di dragaggio di manutenzione dei fondali, ferme restando le prerogative della società di cui all'articolo 5-ter ”;
2) alla lettera d) sono aggiunte, infine, le seguenti: “, ferme restando le prerogative della società di cui all'articolo 5-ter”;
d) il comma 9-ter è sostituito dal seguente “9-ter. Non costituisce esercizio di attività commerciali, in quanto esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici, l'attività di prelievo autoritativa delle tasse di ancoraggio, delle tasse portuali sulle merci sbarcate e imbarcate e delle tasse per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 16 della presente legge. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i limiti minimi e massimi stabiliti per ciascuna tipologia dei prelievi, nonché i criteri per la determinazione degli stessi. Ciascuna Autorità di sistema portuale determina l'importo delle predette tasse all'interno dei limiti previsti, destinando le percentuali di relativa spettanza alla copertura dei costi per la manutenzione ordinaria e lo sviluppo delle parti comuni dell'ambito portuale destinate alla difesa del territorio, al controllo e alla tutela della sicurezza del traffico marittimo e del lavoro in ambito portuale, alla viabilità generale e ad attività che si connotino come estrinsecazione di potestà pubbliche, nonché alle operazioni di dragaggio di mantenimento dei fondali, oltre che alla copertura di quota parte dei costi generali. Le Autorità di sistema portuale sono tenute alla rendicontazione dei predetti costi con le modalità stabilite con il decreto di cui al secondo periodo. Tale rendicontazione è trasmessa tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini dell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'articolo 12. Le percentuali delle tasse di cui al primo periodo destinate al Fondo per le infrastrutture strategiche di trasporto marittimo, sono vincolate alla realizzazione degli interventi inclusi nel medesimo accordo di programma.”;
e) il 9-quater è sostituito dal seguente “9-quater. Gli introiti relativi alla quota dei canoni di spettanza delle Autorità di sistema portuale in relazione alle concessioni demaniali, comprese quelle di cui all'articolo 18 della presente legge e di cui all'articolo 36 del codice della navigazione, nonché alle autorizzazioni all'uso di zone e pertinenze demaniali di cui all'articolo 39 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono considerati redditi diversi e concorrono a formare il reddito complessivo per l'ammontare percepito nel periodo d'imposta, ridotto del 50 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese. Il risparmio fiscale derivante dalla deduzione di cui al primo periodo confluisce nell'avanzo di amministrazione vincolato di ciascuna Autorità di sistema portuale ed è destinato alla copertura dei costi di cui al comma 9-ter, terzo periodo, tenendone apposita rendicontazione ai sensi del comma 9-ter, quarto e quinto periodo.”;
f) al comma 10, le parole “mediante procedura di evidenza pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” sono sostituite dalle seguenti: “nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 28 dicembre 2022, n. 202”;
g) al comma 14, le parole “Decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124,” sono soppresse;
h) dopo il comma 14 è inserito il seguente:
“14-bis. Al verificarsi, per la terza volta nell'arco di un quadriennio, di un risultato di competenza dell'esercizio negativo, asseverato dal Collegio dei revisori dei conti nell'ambito delle attività di cui all'articolo 11, comma 3, lettera c), con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, può essere disposta la soppressione dell'autorità di sistema portuale e il trasferimento delle relative funzioni e delle relative risorse umane e strumentali ad altra autorità di sistema portuale, che subentra nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'autorità soppressa.”.


ART. 11 (Modifiche all'articolo 6-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 6-bis, comma 1, lettera c-bis), della legge 28 gennaio 1994, n. 84 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 18”.


ART. 12 (Modifiche all'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 8, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera f) dopo le parole “Comitato di gestione,” sono inserite le seguenti: “nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 18,”;
b) la lettera h) è soppressa;
c) alla lettera l), le parole “per lo sviluppo del” sono sostituite dalle seguenti: “di competenza delle autorità di”;
d) alla lettera m), dopo le parole “Comitato di gestione” sono inserite le seguenti: “e fermo restando quanto previsto dagli articoli 5-ter e 5-quater”;
e) alla lettera o), dopo le parole “articoli 5 e 5-bis” sono inserite le seguenti “e ferme restando le prerogative della società di cui all'articolo 5-ter”;
f) dopo la lettera r) è inserita la seguente: “r-bis) assicura l'attuazione degli impegni assunti dall'Autorità di sistema portuale in sede di sottoscrizione delle convenzioni di cui all'articolo 5- sexies, comma 4;”;


ART. 13 (Modifiche all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente: “a-bis) da un componente designato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che partecipa a titolo gratuito;”;
b) al comma 1-bis, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Alle sedute del Comitato partecipa altresì, a titolo gratuito, un rappresentante della società di cui all'articolo 5-ter, che ha diritto di voto limitatamente alle decisioni di cui al comma 5, lettere a), f) e g) di rispettivo interesse”;
c) al comma 2, quinto periodo, le parole “comma 1, lettere, b), c) e d)” sono sostituite dalle seguenti:
“comma 1, lettere, a-bis) b), c) e d)”;
d) il comma 3 è abrogato;
e) al comma 5:
alla lettera g), le parole “nei decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui, rispettivamente, all'articolo 16, comma 4, ed all'articolo 18, commi 1 e 3” sono sostituite dalle seguenti: “nell'articolo 18, nonché nei decreti di cui all'articolo 16, comma 4, e all'articolo 18, commi 1 e 3.”;


ART. 14 (Modifiche all'articolo 10 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 10, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo le parole “dell'Autorità di sistema portuale” sono inserite le seguenti: “, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.


ART. 15 (Modifiche all'articolo 11-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 11-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo le parole “dell'Autorità di sistema portuale,” sono inserite le seguenti: “e da un rappresentante della società di cui all'articolo 5- ter,”.


ART. 16 (Modifiche all'articolo 11-ter della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 11-ter, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo è sostituito dal seguente: “Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, con il compito di coordinare e armonizzare, a livello nazionale, le scelte di pianificazione urbanistica in ambito portuale, nonché le strategie di attuazione delle politiche concessorie del demanio marittimo.”;
b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Alle riunioni della Conferenza partecipa, senza diritto di voto, un rappresentante della società di cui all'articolo 5-ter.”.


ART. 17 (Modifiche all'articolo 12 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 12 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis. L'avvio delle procedure di evidenza pubblica relative al rilascio delle concessioni di cui all'articolo 18 da parte dell'autorità di sistema portuale di durata superiore a venti anni, è subordinato al parere vincolante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.”;
b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
“4-bis. A decorrere dall'esercizio di bilancio 2027, le autorità di sistema portuale adottano il proprio bilancio in osservanza dei principi e delle regole del sistema di contabilità economicopatrimoniale unico definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.”.


ART. 18 (Modifiche all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 13 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:

1) l'alinea è sostituita dalla seguente: “Fermo restando l'obbligo in capo alle Autorità di sistema portuale di riversamento delle risorse destinate al Fondo per le infrastrutture strategiche di trasporto marittimo nonché al Fondo di funzionamento di cui all'articolo 27-bis, Le entrate delle Autorità di sistema portuale sono costituite:”;

2) la lettera a) è sostituita dalla seguente: “dalla quota dei canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine comprese nell'ambito portuale, di cui all'articolo 18, e delle aree demaniali comprese nelle circoscrizioni territoriali di spettanza delle Autorità di sistema portuale”;

3) dopo la lettera b) è interita la seguente: “b-bis) dalla quota dei proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'articolo 16, di spettanza delle Autorità di sistema portuale;”;

4) la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) salvo quanto previsto all'articolo 28, comma 6, dalla quota del gettito delle tasse sulle merci sbarcate e imbarcate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, di spettanza dell'Autorità di sistema portuale;”
b) il comma 2 è soppresso.


ART. 19 (Inserimento dell'articolo 13-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. Dopo l'articolo 13 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 è inserito il seguente:

“Art. 13-bis (Risorse finanziarie della Porti di Italia S.p.A.)

1. Gli interventi inclusi nell'accordo di programma di cui all'articolo 5 sono finanziati dalla Porti d'Italia S.p.a. a valere sui contributi statali derivanti dal trasferimento delle risorse del Fondo per le infrastrutture strategiche di trasporto marittimo di cui all'articolo 27-bis, nonché sulle entrate proprie attivate dalla società medesima.

2. Per lo svolgimento delle funzioni connesse alla realizzazione degli interventi affidati in concessione, sono attribuite alla Porti d'Italia S.p.A.:
a) le risorse del Fondo di funzionamento ai sensi dell'articolo 27-bis, comma 3;
b) le somme previste alla voce «oneri di investimento» compresa nel quadro economico di ciascun progetto delle opere incluse nell'accordo di programma di cui all'articolo 5.1. Tale ammontare è commisurato sino al limite massimo del 12,5 per cento dell'importo complessivo lordo dei lavori ed è desunto dal quadro economico inserito nel sistema di monitoraggio ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Le somme previste nei quadri economici destinate ai servizi di ingegneria e architettura restano nella disponibilità della Porti d'Italia S.p.A., che può svolgere direttamente i suddetti servizi o affidarli a soggetti terzi, secondo le procedure previste dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

3. Resta ferma la possibilità di erogare a favore della Porti d'Italia S.p.a. ulteriori contributi pubblici, al di fuori delle risorse stanziate nel Fondo per le infrastrutture strategiche di trasporto marittimo di cui all'articolo 27-bis, per la realizzazione per interventi di somma urgenza di interesse generale finalizzati a far fronte ad eventuali eventi calamitosi o situazioni di emergenza.”.


ART. 20 (Modifiche all'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 14, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 le parole “e, per i soli compiti di programmazione, coordinamento e promozione nonché nell'ambito della pianificazione delle opere portuali, alla formulazione ed elaborazione di piani triennali da proporre al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, alle aziende speciali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, istituite ai sensi dell'articolo 32 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 , ove non ricomprese nella circoscrizione delle Autorità di sistema portuale” sono soppresse.


ART. 21 (Modifiche all'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, le parole “o, laddove non istituita, l'autorità marittima sono tenute” sono sostituite dalle seguenti: “è tenuta”;
b) al comma 7, le parole “o, laddove non istituita, l'autorità marittima” sono soppresse;
c) al comma 7-ter le parole “o, laddove non istituita, l'autorità marittima, devono” sono sostituite dalle seguenti: “deve”


ART. 22 (Modifiche all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 17, comma 4, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 le parole “o, laddove non istituita, l'autorità marittima” sono soppresse.


ART. 23 (Modifiche all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole “o, laddove non istituita, l'autorità marittima”, ovunque ricorrano, sono soppresse;
2) al secondo periodo dopo le parole “sono affidate” sono inserite le seguenti “, in coerenza con quanto previsto dal regolamento di cui al decreto 28 dicembre 2022, n. 202,”;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Ove le concessioni di cui al comma 1 siano affidate sulla base di procedure ad evidenza pubblica avviate su istanza di parte, l'Autorità di sistema portuale dà notizia nella sezione «Amministrazione trasparente» del proprio sito istituzionale della presentazione della proposta relativa alla realizzazione in concessione di lavori o servizi e provvede, altresì, ad indicare un termine, non inferiore a sessanta giorni, commisurato alla complessità del progetto, per la presentazione da parte di altri operatori economici, di proposte relative al medesimo intervento. Le autorità di sistema portuale danno altresì notizia nella sezione «Amministrazione trasparente» del proprio sito istituzionale dell'avvio delle procedure di evidenza pubblica relative al rilascio delle concessioni di cui all'articolo 18. Le autorità di sistema portuale trasmettono, entro il 30 settembre di ciascun anno, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i calendari delle procedure di evidenza pubblica relativi alle concessioni in scadenza, secondo il modello definito con decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I calendari di cui al terzo periodo sono pubblicati nel sito internet istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro i successivi due mesi. In sede di prima applicazione della presente disposizione, i calendari recano evidenza dell'elenco degli affidamenti programmati fino al 2033; all'aggiornamento dei predetti calendari si provvede con le comunicazioni annuali di cui al terzo periodo.”;
c) al comma 6 le parole “o, laddove non istituita, l'autorità marittima” sono soppresse;
d) il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. Le concessioni possono comprendere anche la realizzazione di opere infrastrutturali nei limiti di quanto previsto dall'articolo 5-sexies, comma 1, lettera d).”
e) al comma 10 le parole “o, laddove non istituita, l'autorità marittima effettuano” sono sostituite dalla seguente “effettua” e le parole “e l'attuazione degli investimenti previsti nel programma di attività di cui al comma 8, lettera a)” sono soppresse;
f) al comma 11, le parole: “o, laddove non istituita, l'autorità marittima” sono soppresse e la parola “dichiarano” è sostituita dalla seguente: “dichiara”;
g) dopo il comma 12 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
“12-bis. Le autorità di sistema portuale non possono determinare canoni di concessione demaniale marittima per scopi turistico-ricreativi, fatta eccezione per i canoni di concessione di aree destinate a porti turistici, in misura più elevata di quanto stabilito dalle autorità marittime per aree contigue e concesse allo stesso fine.
12-ter. Le procedure per l'affidamento delle concessioni di cui al presente articolo sono avviate almeno dodici mesi prima della scadenza di ciascuna concessione.”.


ART. 24 (Modifiche all'articolo 18-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 18-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole “delle opere previste nei rispettivi piani regolatori portuali e nei piani operativi triennali e per il potenziamento della rete infrastrutturale e dei servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti e gli investimenti necessari alla messa in sicurezza, alla manutenzione e alla riqualificazione strutturale degli ambiti portuali” sono sostituite dalle seguenti: “da parte delle Autorità di sistema portuale degli interventi di propria competenza”.


ART. 25 (Modifiche all'articolo 23 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 23 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: “6-bis. Tenuto conto della specificità delle attività attribuite alla società di cui all'articolo 5-ter e delle competenze tecniche necessarie al loro svolgimento, è autorizzato il trasferimento alla Porti d'Italia S.p.a. di una percentuale di personale delle autorità di sistema portuale non superiore al venticinque per cento e il contestuale trasferimento delle risorse finanziarie corrispondenti al trattamento retributivo del medesimo personale. Il trasferimento del personale avviene senza soluzione di continuità e con la garanzia della conservazione della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data del trasferimento, previa ricognizione delle competenze possedute, ai fini di una collocazione organizzativa coerente e funzionale alle esigenze della medesima società. A tale personale si applica l'articolo 2112 del codice civile e le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

6.ter. La convenzione-quadro di cui all'articolo 5-sexies individua il contingente complessivo delle unità professionali e le relative risorse finanziarie da trasferire ai sensi del comma 6-bis e ne definisce il riparto tra le singole autorità di sistema portuale, tenuto conto:

a) delle qualifiche professionali, dei ruoli in organico e dell'anzianità del personale da trasferire, nonché dei fabbisogni della Porti d'Italia S.p.a. in termini di professionalità ed esperienza nell'attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di appalti e concessioni di lavori in ambito portuale;

b) delle esigenze territoriali, fermo restando che in caso di trasferimento ad un ufficio territoriale sito a più di cinquanta chilometri da quello in cui il lavoratore è adibito, il trasferimento può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative o produttive.”.


ART. 26 (Abrogazione dell'articolo 26 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. L'articolo 26 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 è abrogato.


ART. 27 (Inserimento dell'articolo 27-bis alla legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. Dopo l'articolo 27 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è inserito il seguente:

“ART. 27-bis
(Disposizioni finanziarie)

1. Al fine di promuovere la realizzazione degli interventi inclusi nell'accordo di programma di cui all'articolo 5.1., è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo denominato “Fondo per le infrastrutture strategiche di trasporto marittimo”. Nel Fondo di cui al primo periodo confluiscono annualmente, a decorrere dalla data di avvio dell'operatività della Porti di Italia S.p.A., individuata ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 1:

a) la quota relativa alla componente investimenti dei canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine comprese nell'ambito portuale, , nonché delle aree demaniali comprese nelle circoscrizioni territoriali, individuata ai sensi del comma 2, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, relativa alla componente investimenti, finalizzata al recupero dei costi di costruzione, manutenzione, esercizio e sviluppo dell'infrastruttura portuale sostenuti direttamente o indirettamente dallo Stato;

b) una percentuale delle tasse di ancoraggio, delle tasse portuali sulle merci sbarcate e imbarcate e delle tasse per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 16 compresa tra il 15 e il 25% del gettito complessivo riscosso, determinata ai sensi del comma 4.

2. La quota dei canoni concessori relativa alla componente investimenti di cui al comma 1, lettera a), è individuata con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) per le concessioni affidate prima dell'entrata in vigore del regolamento di cui al decreto 28 dicembre misura comunque non superiore all'85% dell'ammontare complessivo del canone;
2022, n. 202, la predetta quota è definita, previo parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti, in

b) per le concessioni affidate ai sensi del regolamento di cui al decreto 28 dicembre 2022, n. 202, la predetta quota è definita, nella misura della componente fissa di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a) del medesimo decreto n. 202 del 2022.

3. Al fine di garantire il funzionamento della Porti di Italia S.p.A. è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo, denominato “Fondo di funzionamento”. Con il decreto di cui all'articolo 5-ter, comma 1, è definita, in sede di prima applicazione, la percentuale delle risorse, individuate ai sensi del comma 2 da iscrivere nel Fondo di cui al primo periodo, tenuto conto del personale trasferito ai sensi dell'articolo 23, commi 6-bis e 6-ter e delle spese generali di funzionamento della società. Tale percentuale può essere aggiornata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto delle risorse assegnate alla società ai sensi del comma 7.

4. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è determinata, nell'ambito delle soglie individuate dal comma 1, lettera b), la percentuale delle tasse da assegnare per il successivo esercizio finanziario al Fondo per le infrastrutture strategiche di trasporto marittimo per garantire idonei livelli di finanziamento agli interventi inclusi nell'accordo di programma, al netto delle entrate derivanti, ai sensi del comma 1, lettera a), dal versamento di una quota dei canoni di concessione. Ai fini della determinazione della percentuale di cui al primo periodo sono assunte come parametro di riferimento le previsioni di gettito elaborate sulla base delle risultanze contabili derivanti dagli ultimi bilanci consuntivi presentati dalle Autorità di sistema portuale, tenuto conto altresì di eventuali conguagli tra le entrate stimate e le entrate effettivamente versate nel precedente esercizio finanziario nel fondo di cui al comma 1. In sede di prima applicazione della presente disposizione, il decreto di cui al primo periodo garantisce in ogni caso, attraverso la determinazione della percentuale di cui al comma 1, lettera b), una dotazione del Fondo per le infrastrutture strategiche di trasporto marittimo non inferiore a 197 milioni di euro annui, comprensivi della quota dei canoni concessori di cui al medesimo comma 1, lettera a).

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, la quota del canone relativa alla componente investimenti, individuata ai sensi del comma 2, nonché la percentuale delle tasse di ancoraggio, delle tasse portuali sulle merci sbarcate e imbarcate e delle tasse per il rilascio delle autorizzazioni riscosse dalle autorità di sistema portuale, definita ai sensi del comma 4, sono accantonate annualmente nel bilancio di esercizio delle medesime autorità in un fondo vincolato. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di spettanza del canone, ciascuna autorità di sistema portuale è tenuta a riversare le risorse accantonate di cui al primo periodo al Ministero dell'economia e delle finanze per la relativa iscrizione nel Fondo per le infrastrutture strategiche di trasporto marittimo.

6. Nel Fondo per le infrastrutture strategiche di trasporto marittimo confluiscono le risorse disponibili attualmente iscritte nei fondi destinati allo sviluppo delle infrastrutture portuali, fatta eccezione per le risorse autorizzate a favore degli interventi in corso di realizzazione per i quali non sia disposto il subentro della società di cui all'articolo 5-ter alle competenti autorità di sistema portuale. Per l'attuazione della previsione di cui al primo periodo il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio previa ricognizione delle risorse disponibili accertate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

7. Le risorse iscritte nel Fondo per le infrastrutture strategiche di trasporto marittimo ai sensi dei commi 5 e 6 determinano il limite annuo di concorso dello Stato al finanziamento degli interventi inclusi nell'accordo di programma di cui all'articolo 5.1. Le predette risorse sono trasferite in apposita contabilità separata intestata alla Porti di Italia S.p.a., con destinazione vincolata alla realizzazione dei predetti interventi, secondo quanto previsto dall'accordo di programma di cui all'articolo 5.1. Le risorse di cui al comma 3 sono trasferite annualmente alla Porti di Italia S.p.a. per le spese di funzionamento e i costi di gestione della stessa.”.


ART. 28 (Modifiche all'articolo 28 dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. L'articolo 28, comma 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente: “5. Nei porti di cui alla categoria II, classe III, il gettito della tassa di ancoraggio di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, è acquisito al bilancio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dal comma 10 del medesimo articolo 1 per la Regione siciliana.”


ART. 29 (Norme finali e di coordinamento)

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, le autorità di sistema portuale trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le informazioni e i documenti necessari alla predisposizione del decreto di cui all'articolo 4-ter della legge 28 gennaio 1994, n. 84, inclusi i fabbisogni infrastrutturali e le relative priorità di investimento, l'elenco dei progetti in corso di valutazione o di realizzazione, con indicazione del relativo codice unico di progetto (CUP) ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 ove disponibile, e i rispettivi finanziamenti eventualmente già disposti o erogati, i dati tecnici di traffico suddivisi per tipologia, nonché le caratteristiche tecnico-nautiche di ciascun porto.

2. Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le autorità di sistema portuale provvedono, ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, all'approvazione dei PRP dei porti, inclusi nelle rispettive circoscrizioni territoriali, in cui siano tuttora in vigore piani regolatori portuali approvati antecedentemente all'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nomina un commissario ad acta, al quale attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o i provvedimenti necessari, anche avvalendosi delle strutture dell'autorità di sistema portuale interessata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Sino all'aggiornamento dei PRP alle disposizioni di cui all'articolo 6 della presente legge, la funzione caratterizzante delle aree portuali e retro-portuali di cui all'articolo 5, comma 1-ter, primo periodo della legge 28 gennaio 1994, n. 94, comunque denominate all'interno dei singoli PRP, si intende riferita alle aree o agli ambiti complessivamente considerati, come disegnati e specificati nel PRP, e non alle singole porzioni dei medesimi né ai singoli compendi affidati in concessione. Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano nei procedimenti pendenti al 20 luglio 2025.

4. Gli investimenti relativi alle opere di grande infrastrutturazione autorizzati e finanziati da specifiche disposizioni di legge sono inseriti di diritto nell'accordo di programma e ne costituiscono parte integrante. Gli aggiornamenti di cui all'articolo 5.1, comma 6, della legge 28 gennaio 1994, n. 94 danno evidenza di tali investimenti e dei relativi finanziamenti che vi rimangono vincolati ai sensi delle disposizioni di legge.

5. Nelle more della piena operatività della società di cui all'articolo 5-ter della legge 28 gennaio 1994, n. 84, la cui data è determinata con il decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, le funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi del presente articolo, continuano ad essere svolte dalle autorità di sistema portuale.

6. In sede di prima adozione del decreto di cui all'articolo 4-ter, comma 1, della legge n. 84 del 1994, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua le opere di grande infrastrutturazione, di opere infrastrutturali e di interventi di manutenzione straordinaria in corso di realizzazione da parte delle autorità di sistema portuale per il cui completamento si rende necessario disporre il subentro della società di cui all'articolo 5-ter della legge 28 gennaio 1994, n. 84 in qualità di stazione appaltante. In relazione ai predetti interventi, la società di cui all'articolo 5-ter della legge n. 84 del 1994 subentra all'autorità di sistema portuale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi sorti in relazione all'intervento di cui al primo periodo, nonché nei relativi procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo.

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 27-bis, commi 2 e 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono fatti salvi, fino alla scadenza del titolo concessorio, i contenuti e le pattuizioni degli atti concessori in essere relativi a concessioni già assentite alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

8. L'articolo 6-bis del decreto- legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è abrogato.

9. Al fine di promuovere un costante monitoraggio sull'attuazione della Milestone M1C2-2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito dei poteri di vigilanza di cui all'articolo 12 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, verifica, in contraddittorio con l'autorità di sistema portuale interessata, che i contenuti e le pattuizioni degli atti concessori stipulati all'esito delle procedure di affidamento di cui all'articolo 18 della medesima legge siano coerenti con quanto previsto dal regolamento di cui al decreto 28 dicembre 2022, n. 202. Nel caso in cui dal monitoraggio di cui al primo periodo emergano incongruenze rispetto alle modalità di attuazione del predetto regolamento il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attiva, in contraddittorio con l'autorità di sistema portuale, un procedimento finalizzato alla modifica, da effettuarsi mediante apposito atto aggiuntivo, delle clausole degli atti concessori al fine di garantirne la piena conformità al quadro regolatorio esistente, nel rispetto dell'articolo 43 della Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014. In caso di mancata stipula dell'atto aggiuntivo entro sei mesi dall'adozione del provvedimento di conclusione del procedimento di cui al secondo periodo da parte dell'autorità di sistema portuale, alla Direzione generale per i porti, la logistica e l'intermodalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è attribuito, in via sostitutiva, il potere di adottare, sentita l'Autorità di regolazione dei trasporti, gli atti o i provvedimenti comunque necessari garantirne la piena conformità dell'atto concessorio al quadro regolatorio esistente, in luogo delle autorità di sistema portuale. Nel caso in cui non possa essere garantita la piena conformità al quadro regolatorio esistente, la Direzione generale per i porti, la logistica e l'intermodalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito dei poteri sostituivi di cui al presente comma, dispone la revoca della concessione.

10. Al fine di garantire la piena trasparenza e l'efficace monitoraggio delle concessioni portuali, le autorità di sistema portuale, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, aggiornano i dati e le informazioni relativi alle concessioni dalle stesse rilasciate nel Sistema informativo del Demanio marittimo SID - il Portale del Mare. Ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera e), i dati e le informazioni di cui al primo periodo sono costantemente aggiornate e accessibili, senza limitazioni o ritardi, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'Autorità di Regolazione dei Trasporti. In caso di accertata inosservanza degli obblighi di cui al primo e secondo periodo, ovvero di trasmissione di dati incompleti, non veritieri o non aggiornati, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche su iniziativa dell'Autorità di Regolazione dei trasporti, avvia un procedimento di contestazione nei confronti dell'autorità di sistema portuale inadempiente. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente comma rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance, individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

11. Entro il 30 giugno 2026, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adotta, con proprio decreto, previo parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti, le linee guida nazionali per la determinazione del canone demaniale. Le linee guida di cui al primo periodo sono elaborate in conformità ai criteri e ai requisiti disciplinati dal regolamento emanato con decreto 28 dicembre 2022, n. 202.

12. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 94, i componenti del Comitato di Gestione già nominati e in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, mantengono la propria carica fino alla scadenza naturale del rispettivo mandato, senza necessità di alcuna nuova nomina o conferma. In sede di prima applicazione della disposizione di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 94, come modificata dalla presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla designazione del componente del comitato di gestione in rappresentanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
››› Archives
DÈS LA PREMIÈRE PAGE
L’ECSA considère la révision proposée du SEQE-UE comme une première étape, mais beaucoup d’autres devraient suivre.
Bruxelles
Raptis : C’est une bonne idée d’allouer les recettes du système aux niveaux européen et national pour soutenir les carburants durables.
ESPO : Non à l’abaissement du seuil d’application du système d’échange de quotas d’émission de l’UE de 5 000 à 400 tonneaux de jauge brute.
Bruxelles
Nous saluons les mesures visant à réduire les escales d'évitement.
T&E salue certaines nouvelles propositions de Bruxelles concernant le système d'échange de quotas d'émission maritime de l'UE.
Bruxelles
L'association est plus critique à l'égard des mesures étudiées par la Commission européenne pour le secteur de l'aviation
Pour Assarmatori, la proposition de la Commission concernant le système d'échange de quotas d'émission de l'UE est timide, alors que des mesures plus courageuses étaient attendues.
Bruxelles
Système d'échange de quotas d'émission de l'UE pour les navires : La Commission européenne accepte partiellement les demandes des armateurs.
Bruxelles
Un nouveau fonds de 110 millions d'euros pour les carburants propres, des exemptions non permanentes prolongées jusqu'en 2035, un mécanisme de déduction de l'OMI et des mesures de répression contre les ports de transbordement « évasifs ».
Un autre navire a été touché par un obus dans le détroit d'Ormuz.
Southampton/Tampa
Des Marines américains ont mené une inspection à bord d'un pétrolier sous sanctions.
Port de Gioia Tauro : Premier raccordement d'un grand porte-conteneurs au système d'amarrage à quai.
Gioia Tauro
Le navire « MSC Mirja » est propulsé par une puissance totale d'environ sept MW.
Au deuxième trimestre 2026, le trafic de marchandises dans le port d'Anvers-Bruges a diminué de 2 %.
Anvers
Les volumes de vrac sec récupérés et le matériel roulant ont augmenté. D'autres secteurs ont connu un recul.
COSCO Shipping Ports établit de nouveaux records trimestriels et semestriels de trafic de conteneurs
Hong Kong
Les forces américaines ont attaqué le VLCC Belma qui faisait route vers l'île iranienne de Kharg.
Tampa
Elle est exploitée par la société émiratie Max Maritime Solutions, qui est soumise à des sanctions américaines.
En mai, le trafic de marchandises dans le port de Gênes est resté stable, tandis qu'à Savone-Vado, il a diminué.
Gênes
Au cours des cinq premiers mois de 2026, le nombre de conteneurs s'est élevé à 1 199 914 EVP (-2,8 %), dont 999 228 (-1,4 %) et 200 686 (-9,2 %) ont été traités respectivement par les deux ports.
Le groupe turc GIH acquiert les participations de Royal Caribbean dans les terminaux de croisière de Kusadasi et de Lisbonne.
Istanbul
Les participations sont passées respectivement à 99,99 % et 60 %.
Au cours du premier semestre, les ports russes ont traité 451,5 millions de tonnes de marchandises (+5,8%).
Saint-Pétersbourg
Trafic record au deuxième trimestre
Trump revient sur sa décision d'imposer une taxe de 20 % sur les navires transitant par le détroit d'Ormuz sous protection américaine.
Trump revient sur sa décision d'imposer une taxe de 20 % sur les navires transitant par le détroit d'Ormuz sous protection américaine.
Washington/Southampton/Rotterdam
Par ailleurs, un autre pétrolier, le « Stolt Magnesium », a été touché par un missile près d'Oman.
Les armateurs européens réclament des dérogations permanentes au système d'échange de quotas d'émission maritimes de l'UE après 2030.
Bruxelles
Des exemptions sont prévues pour les liaisons avec les îles et les régions ultrapériphériques, pour les navires polaires, pour les obligations de service public transnationales et pour les activités de recherche et de sauvetage.
Le secteur ferroviaire demande la reconnaissance de sa contribution à la décarbonation dans le cadre de la révision du système d'échange de quotas d'émission de l'UE (SEQE-UE).
Bruxelles
Deux très grands porte-conteneurs (VLCC) exploités par la compagnie ADNOC des Émirats arabes unis ont été attaqués dans le détroit d'Ormuz.
Abou Dabi/Tampa
Le commandement central américain annonce le rétablissement du blocus du trafic maritime à destination et en provenance des ports iraniens.
Trump annonce une taxe sur les marchandises transitant par le détroit d'Ormuz protégé par les États-Unis.
Washington/Portsmouth
On prévoit que ce montant sera égal à 20 % de la valeur des chargements transportés.
Le trafic maritime semestriel dans les détroits de Malacca et de Singapour a augmenté de 3,7 %.
Port Klang
Au cours du seul deuxième trimestre de cette année, une baisse de -0,5 % a été enregistrée.
En mai, le trafic maritime dans le canal de Suez a augmenté de 15 %.
Caire
Au cours des cinq premiers mois de 2026, 5 696 navires ont transité par le port (+12,7 %).
OOCL enregistre une forte augmentation du nombre de conteneurs transportés par sa flotte
Hong Kong
Au cours du trimestre avril-juin, les revenus générés par cette activité ont progressé de 19,8 %.
Dans le détroit d'Ormuz, un porte-conteneurs a été attaqué près des côtes d'Oman.
Mascate/Portsmouth/New Delhi/Tampa
Incendie à bord. Un membre d'équipage porté disparu. 23 autres marins secourus.
Au port de Marseille-Fos, le trafic de marchandises diverses augmente tandis que celui des marchandises en vrac diminue.
Marseille
Au cours du premier semestre 2026, le nombre de passagers de croisière a augmenté de 5 %.
Le gouvernement suédois demande que le système d'échange de quotas d'émission maritime de l'UE soit étendu à un plus grand nombre de navires.
Stockholm
Stockholm souligne la nécessité pour le système d'échange de quotas d'émission (SEQE) de demeurer un pilier de la politique climatique de l'UE.
Assiterminal portera les questions de redevances de concession, d'investissements et d'intermodalité à l'attention des politiciens.
Gênes
Proposition visant à accorder une réduction sur les frais de concession aux terminaux qui augmentent le trafic ferroviaire.
Les attaques de pirates contre les navires continuent de diminuer.
Londres
Au cours du premier semestre de cette année, 38 accidents se sont produits, contre 90 au cours des six premiers mois de 2025.
Il y a encore six mille marins bloqués dans la région du détroit d'Ormuz
Londres
Dominguez (IMO) : Je reste convaincu que le plan d'évacuation peut être repris.
Une étude met en lumière les coûts importants et les effets contre-productifs de l'application du système d'échange de quotas d'émission de l'UE (SEQE-UE) aux liaisons maritimes avec la Sicile occidentale.
Palerme
Pour les liaisons Naples-Palerme et Gênes-Palerme, le coût annuel varie entre 2,9 millions et 19,9 millions d'euros.
Fincantieri construira un troisième paquebot de croisière ultra-luxueux pour Four Seasons Yachts.
Trieste
L'unité sera construite dans l'usine d'Ancône et sera livrée en 2031.
Fermerci insiste sur la nécessité de rechercher des ressources pour soutenir le transport ferroviaire de marchandises.
Rome
Document : suite à la remodulation du PNRR, nous espérons que des ressources seront enfin allouées pour compenser les dommages subis par les opérateurs.
Un autre pétrolier touché par un drone dans le détroit d'Ormuz
Southampton
L'appareil a causé des dommages structurels limités.
Nouvelle attaque contre un navire dans le détroit d'Ormuz
Southampton
Un camion-citerne a été touché par un obus, ce qui a provoqué un incendie.
Le fils du fondateur d'Evergreen fait l'objet d'une enquête pour délit d'initié.
Taipei
Il a été libéré sous caution aujourd'hui
ECSA : Le transport maritime perçoit une part des paiements du système d'échange de quotas d'émission (SEQE) maritime de l'UE.
Bruxelles
L'Italie, troisième en Europe, perçoit entre 669 et 787 millions d'euros. Seules la France et l'Estonie allouent une part spécifique de ces recettes au secteur maritime.
Fincantieri acquiert Next Geosolutions, WSense, Graal Tech et Defcomm pour développer le segment sous-marin.
Trieste
La première phase des opérations implique un investissement d'environ 600 millions d'euros.
Une nouvelle attaque contre un navire en mer Rouge fait craindre une possible reprise des actions des Houthis.
Portsmouth
L'accident s'est produit à 30 milles nautiques au sud-ouest du port d'Hodeidah.
Le Tribunal administratif régional (TAR) a confirmé l'appel visant à annuler le décret d'évaluation d'impact environnemental du port touristique et de croisière de Fiumicino.
Rome
Le projet – explique la décision – bien qu’évoquant une fonction récréative « prédominante », prévoit en réalité un volet croisière très important.
Transport & Environment appelle à l'instauration de taxes nationales sur les croisières et à de nouvelles mesures de l'UE pour atténuer leur impact.
Bruxelles
Les propositions d'Assiterminal visant à modifier le projet de loi sur les ports portent sur les travaux portuaires.
Gênes
Selon l'association, la distinction entre opérations et services portuaires doit être surmontée.
Assologistica et Assoporti demandent également des modifications au Porti d'Italia Spa.
Rome
Les deux associations soulignent le rôle central des autorités du système portuaire.
Le pouvoir judiciaire péruvien statue que le port privé de Chancay, exploité par COSCO, doit être soumis à un contrôle public.
Déposer
Les corrections proposées par Confitarma, l'ANCI, les autorités portuaires et l'Autorité italienne de la concurrence (AGCM) à la réforme de la gouvernance portuaire
Rome
AP Møller Holding va acquérir la société norvégienne de location de navires Ocean Yield
Copenhague/Londres/Oslo
Détient des participations dans une flotte de plus de 70 navires de charge.
CMA CGM va investir 1,4 milliard de dollars pour acquérir FedEx Supply Chain.
Memphis/Marseille
L'entreprise américaine compte près de 10 000 employés
Brittany Ferries annonce un plan de réduction de ses activités
Roscoff
L'entreprise indique que les difficultés causées par la pandémie de Covid et la concurrence déloyale ont été aggravées par les effets du système d'échange de quotas d'émission de l'UE (SEQE-UE).
L'ITF et la JNG conviennent de maintenir la désignation du détroit d'Ormuz comme zone d'opérations de guerre jusqu'au 9 juillet.
Londres
Elle offre aux marins une meilleure protection et une indemnisation plus adéquate.
Assiterminal souligne la difficulté d'intégrer Porti d'Italia, tel que proposé par le gouvernement, au sein du système portuaire italien et dans le droit communautaire.
Rome
Le trafic de marchandises dans les ports maritimes chinois a diminué de 0,4 % en mai.
Pékin
Le volume de conteneurs s'élevait à 27,5 millions d'EVP (+2,9%).
Le processus administratif relatif au nouveau plan directeur du port d'Augusta a débuté.
Augusta
TiL (groupe MSC) acquiert une participation de 49 % dans le port indien de Vizhinjam.
Mumbai
Adani Ports a vendu cette participation pour 1,4 milliard de dollars.
Hanseatic Global Terminals (groupe Hapag-Lloyd) va acquérir 20 % du terminal à conteneurs Eurogate de Hambourg.
Hambourg
Le groupe maritime allemand augmentera également sa participation dans l'alliance marocaine Tanger.
La Spezia figure parmi les ports italiens qui développent le plus leurs liaisons avec les lignes de transport maritime de conteneurs.
Genève
Parmi les autres grands aéroports nationaux, Vado Ligure et Ravenne perdent des liaisons.
Les armateurs espagnols demandent que les recettes du système d'échange de quotas d'émission maritime de l'UE soient réinvesties dans le transport maritime.
Madrid
Boluda : Les entreprises espagnoles injecteront plus de cinq milliards d'euros dans le système d'ici 2030.
Les États membres du Conseil de coopération du Golfe du Moyen-Orient appellent à la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz
Les États membres du Conseil de coopération du Golfe du Moyen-Orient appellent à la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz
Manama
Rejet de tout péage, taxe ou tentative d'exercer un contrôle sur le détroit
L'OMI suspend les opérations d'évacuation des navires en attente de transit dans le détroit d'Ormuz
Londres/Taipei
Evergreen affirme que son porte-conteneurs a été heurté alors qu'il suivait l'itinéraire recommandé par l'UKMTO.
Quatre entités ont été présélectionnées pour la concession des terminaux de fret du port ukrainien de Chornomorsk.
Gdansk
Il s'agit d'APM Terminals, Mariner/TAS, Yilport Holding et AD Ports/SKF Holdings UK.
Nouvelle attaque contre un navire traversant le détroit d'Ormuz
Southampton
Le porte-conteneurs Ever Lovely a été touché par un obus au large des côtes d'Oman.
En 2025, 1 478 conteneurs ont été perdus en mer sur un total de 280 millions transportés par voie maritime.
Washington
Le 1er janvier, le règlement de l'OMI est entré en vigueur, rendant obligatoire le signalement des conteneurs perdus en mer.
Le dernier rapport de BIMCO et ICS sur les effectifs maritimes tire la sonnette d'alarme concernant la pénurie d'officiers.
Londres/Bagsværd
En 2026, on constatera une pénurie de 39 100 officiers certifiés STCW.
En 2025, le trafic intermodal géré par Kombiverkehr a diminué de 13,5 %.
Francfort-sur-le-Main
Les revenus annuels ont baissé de 8,3 %.
La proposition du gouvernement de moderniser les règles de gouvernance portuaire soulève plus d'un doute
Rome
Costa : Le manque de planification des infrastructures ne peut être résolu par une société par actions.
MSC Croisières et Meyer Werft n'ont pas encore signé de contrats pour quatre nouveaux navires de croisière plus deux options.
Papenburg/Genève
Les entreprises se sont déclarées confiantes de pouvoir conclure avec succès les négociations dans les semaines à venir.
L'indice LSCI mesurant la connexion de l'Italie au réseau mondial des services maritimes conteneurisés continue de croître.
L'indice LSCI mesurant la connexion de l'Italie au réseau mondial des services maritimes conteneurisés continue de croître.
Genève
Au deuxième trimestre 2026, il était égal à 290,0 (+2,3%)
AD Ports a finalisé l'acquisition d'une participation de 81 % dans Global Feeder Shipping.
Abou Dhabi
En 2025, les navires de la compagnie ont transporté 2,8 millions de conteneurs.
Un plan d'évacuation a été établi pour les navires qui attendent encore de traverser le détroit d'Ormuz.
Londres/Mascate
Dominguez (OMI) : L'opération sera menée en étroite coopération avec l'Iran, Oman, tous les autres États côtiers de la région, les États-Unis et l'industrie maritime.
Carnival Cruise Line annonce des revenus records pour le trimestre de mars à mai.
Carnival Cruise Line annonce des revenus records pour le trimestre de mars à mai.
Miami
Le prix des carburants atteint des niveaux quasi records en 2022.
Réduire la vitesse des navires et optimiser les escales portuaires sont essentiels pour décarboner le transport maritime.
Copenhague
C’est ce que révèle une nouvelle étude du Forum maritime mondial.
L’ECSA et A4E réaffirment la nécessité d’allouer les recettes du système d’échange de quotas d’émission de l’UE à la décarbonation des navires et des aéronefs.
Bruxelles
Essentiel pour combler l'écart de prix entre les carburants durables et les carburants conventionnels
La nouvelle tentative d'AD Ports pour prendre le contrôle de l'ALCN égyptienne a été rejetée.
Caire
Une nouvelle proposition d'une valeur d'environ 580 millions de dollars a été soumise.
John Denholm est le nouveau président de la Chambre internationale de la marine marchande
Rome
Il succède à Emanuele Grimaldi, dont le mandat de quatre ans est arrivé à son terme.
Un navire a été touché par un drone en mer Noire
Odessa
Un des neuf membres d'équipage est décédé
Port de La Spezia : Début du dragage du troisième bassin portuaire et du canal navigable.
La Spezia
Hier, 25 navires ont transité par le port d'Ormuz, soit le nombre quotidien le plus élevé depuis le 18 avril.
Singapour
Depuis mars, la moyenne est de 7,6 transits par jour.
Interferry appelle l'UE à mettre en œuvre le système économique européen (SEE) de manière pragmatique, ou à le suspendre.
Victoria
La haute saison estivale à venir, a dénoncé l'association, risque de subir de sérieux désagréments.
Confitarma se dit déçue par la proposition de la Commission de réviser le SEQE-UE.
Rome
Zanetti : Le grand absent est la compétitivité du secteur maritime italien et européen.
ALIS : Les propositions de la Commission concernant le SEQE-UE sont positives, mais de sérieux problèmes subsistent.
Rome
Le MIT adopte des directives sur le repassage à froid
Rome
L’objectif est de garantir des critères clairs, uniformes et transparents pour toutes les autorités portuaires.
Au cours du premier semestre, le trafic de croisière aux terminaux portuaires de GPH a augmenté de 10,1 %.
Istanbul
Au cours du seul deuxième trimestre, la hausse a été de +2,8%.
L'Autorité portuaire de Ligurie occidentale approuve la mise à jour du budget 2026
Gênes
Assiterminal clarifie ses doutes concernant les responsabilités attribuées à Porti d'Italia Spa.
Gênes
ABB rachète le Rotork britannique
Zurich/Londres
Cette entreprise basée à Bath est spécialisée dans le contrôle des fluides et l'automatisation industrielle.
L'Autorité portuaire de l'Adriatique centrale refinance 100 millions d'euros provenant du décret sur les infrastructures
Ancône
Les fonds concernent sept interventions stratégiques du système portuaire
Le trafic de conteneurs au port de Los Angeles a augmenté de 3,4 % au premier semestre 2026.
Los Angeles
Au deuxième trimestre, la croissance a été de +11,5%.
L'OMI et l'ITF appellent à la fin des attaques contre les marins et les travailleurs des transports.
Londres
Résurgence des incidents dans la région de la mer Noire, de la mer d'Azov et du détroit d'Ormuz
Le trafic de conteneurs dans le port de Hong Kong a augmenté de 0,2 % au deuxième trimestre 2026.
Hong Kong
Une augmentation de +6,5 % a été enregistrée en juin.
Uiltrasporti s'oppose fermement à la création de Porti d'Italia Spa.
Rome
Verzari et Gulli : les AdSP doivent être coordonnés par un organisme public capable de protéger les travailleurs portuaires
CMPort établit de nouveaux records mensuels, trimestriels et semestriels de trafic de conteneurs
Hong Kong
Au cours du premier semestre 2026, 78,3 millions de personnes ont déménagé (+4,6 %).
Au cours du premier semestre de cette année, le port de Singapour a traité 22,7 millions de conteneurs (+4,7 %).
Singapour
Record historique pour les ventes de bunkers semestrielles
Le trafic de conteneurs au port de Long Beach a augmenté de 10,3 % au deuxième trimestre.
Long Beach
Une croissance de +1,7 % a été enregistrée au premier semestre 2026.
Le nouveau conseil d'administration de Ferrovie dello Stato Italiane a été nommé.
Rome
Tommaso Tanzilli confirmé comme président. Gianpiero Strisciuglio est le nouveau PDG.
Port de Gioia Tauro : appel d'offres lancé pour l'achèvement des travaux de dragage
Gioia Tauro
La durée prévue du contrat est de 60 jours.
Au premier semestre 2026, le trafic de marchandises dans les ports turcs s'élevait à 279,1 millions de tonnes (+1,5 %).
Ankara
Les cargaisons à destination de l'Italie seulement s'élevaient à 23,4 millions de tonnes (-2,5 %).
Première découpe d'acier du navire de croisière Carnival Destiny .
Monfalcone
Fincantieri et Carnival célèbrent le trentième anniversaire de leur collaboration
NatPower Marine acquiert Aqua superPower pour accélérer l'électrification des ports et des marinas.
Moine
Elle exploite le plus grand réseau international de bornes de recharge électrique en Europe.
L'Observatoire européen de la logistique a été créé.
Bruxelles
L’objectif est de renforcer la compétitivité, la résilience et la durabilité de la logistique européenne.
Accord conclu à Mimit avec JSW pour relancer l'aciérie de Piombino
Rome/Livourne
Gariglio : Renforcer l'intégration entre les quais portuaires et les zones industrielles
Accord entre Fincantieri et les chantiers navals croates Brodotrogir Cruise et Iskra Shipyard
Trieste
Initiative s'inscrivant dans le cadre du programme de deux corvettes promu par le ministère croate de la Défense.
Evergreen, Yang Ming et WHL renouent avec la croissance trimestrielle de leurs revenus.
Keelung/Taipei
Quatre trimestres consécutifs de baisse derrière nous
Projet de liaison ferroviaire directe entre le port de Gioia Tauro et l'Interporto d'Abruzzo
Pescara
PSA Genova Pra', l'état d'agitation a été levé suite à la réussite de la procédure de refroidissement.
Gênes
Fraude fiscale sur le travail dans le secteur de la logistique
Milan
28 millions d'euros saisis à quatre entreprises milanaises
ZPMC livre de nouvelles grues portuaires ultra-résistantes au vent
Shanghai
Les plus hauts chariots élévateurs à portée latérale sur rails au monde pour conteneurs vides ont également été construits.
Peninsula et Itochu forment une coentreprise pour fournir du soutage d'ammoniac aux ports européens
Gibraltar
Cette initiative répond à la demande croissante de carburants zéro carbone.
Konecranes a annoncé son entrée au Japon.
Helsinki/Tokyo
Acquisition de 70 % de Mitsubishi Electric FA Industrial Products
Saipem décroche un contrat de 2 milliards de dollars en Indonésie
Milan
Sept coordinateurs régionaux de l'OMI ont été nommés ; ils apporteront un soutien technique aux États membres de l'organisation.
Londres
Jadrolinija a inauguré son nouveau service maritime rapide Ancône-Zadar
Ancône/Zara
Il propose cinq départs par semaine et une traversée d'environ quatre heures.
Hapag-Lloyd va réorganiser ses services en Adriatique
Hambourg
Le port d'Ancône, retiré de la ligne ADX, continuera d'être desservi par le service IAS.
Onze nominations pour la dix-huitième édition du prix ESPO
Bruxelles
Le thème de cette année est celui des projets de villes portuaires à double usage.
LES DÉPARTS
Visual Sailing List
Départ
Destination:
- liste alphabétique
- liste des nations
- zones géographiques
Jotun COSCO Marine Coatings signe un accord avec COSCO Shipping Bulk pour 125 nouveaux navires
Sandefjord
Des solutions avancées de performance de coque seront mises en œuvre
Maersk passe sa première commande de nouveaux conteneurs produits en Inde
Copenhague
La production locale a été stimulée par l'introduction de mesures incitatives.
En mai dernier, le trafic de marchandises dans le port de Ravenne a augmenté de 3,4 %.
Ravenne
Une hausse de 10,6 % est attendue en juin.
L'autorité portuaire de Sardaigne a dépensé environ 157 millions d'euros de fonds PNRR
Cagliari
Atteinte des objectifs prévue d'ici le 30 juin 2026
Hannibal inaugurera un nouveau service intermodal reliant Melzo à Rotterdam Europoort le 8 juillet.
Melzo
Six trains hebdomadaires sont prévus, pouvant transporter jusqu'à 38 unités de fret.
PSA construira et exploitera un terminal à conteneurs au port de Lach Huyen, au Vietnam.
Singapour
Accord avec le parc logistique et industriel international de Lach Huyen
Sandro Bucchioni et Andrea Fontana confirmés présidents de la société de transitaires et d'agents maritimes de La Spezia.
La Spezia
Nouveau mandat de deux ans
Konecranes a acquis les activités nucléaires et portuaires de l'entreprise espagnole Coapsa.
Hyvinkää
L'entreprise réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ quatre millions d'euros.
PSA Italie a présenté son rapport de développement durable 2025
Gênes
Le document met notamment en lumière les données sur l'emploi et l'impact économique sur le territoire.
L’Autorité portuaire de l’Adriatique centrale et septentrionale confirme l’achèvement des projets financés par le PNRR
Ravenne
Mirco Carloni a pris ses fonctions de président de l'Autorité du système portuaire de l'Adriatique centrale.
Ancône
Le groupe Grimaldi a pris livraison du nouveau PCTC Grande Oriente
Naples
Il sera placé sur la route Asie-Europe
Port de La Spezia : 60 ouvriers de Sea Log réembauchés par d’autres entreprises portuaires
La Spezia
Pisano (AdSP) : très satisfait de l'issue positive de ce litige
L’Autorité portuaire de l’Adriatique centrale annonce avoir atteint ses objectifs dans le cadre du PNRR
Ancône
Les fonds provenant du plan financé par l'Union européenne s'élevaient à 39,6 millions d'euros.
Un atelier sur le travail à froid et les risques associés, ainsi que sur les solutions d'assurance, se tiendra à Londres.
Londres
Rossi (ADVANT-Nctm) : un développement efficace des infrastructures doit nécessairement prendre en compte les aspects juridiques et d'assurance
Fincantieri signe un accord en Albanie pour la formation à la construction navale.
Trieste
Développement des compétences pour la croissance du nouveau pôle industriel naval de Pashaliman
Réorganisation des zones de trafic ro-pax dans le port de Catane
Catane
Les ferries ne seront plus amarrés sur la jetée centrale ni le long de la digue est.
Maersk relève ses prévisions pour l'exercice 2026
Copenhague
Croissance continue de la demande de transport maritime conteneurisé et hausse des taux spot
Feu vert pour l'attribution des services de manœuvre ferroviaire dans les ports de Savone et de Vado
Nouvelle zone de chargement pour camions dans le port de Gênes
L'Association italienne des ports tiendra son assemblée à Naples mercredi.
Rome
Le débat sur la réforme de la gouvernance portuaire sera au cœur des travaux.
L'inscription aux registres des gens de mer est désormais ouverte aux citoyens non européens résidant en Italie.
Gênes
Vidotto (Fondation de l'Académie italienne de la marine marchande) : un pas vers la civilisation
Le projet de construction d'un chantier naval dans le port de Tartous devrait s'accélérer.
Damas
Rencontre entre une délégation du chantier naval Kuzey Star et les dirigeants de l'Autorité générale syrienne des ports et des douanes
Port de Gioia Tauro : Les travaux de réactivation des opérations de halage et de mise à l'eau sont terminés.
Gioia Tauro
Ces opérations étaient au point mort depuis 2024.
La conférence « Accord UE-Mercosur : le rôle de l'économie maritime » se tiendra à Gênes le 1er juillet.
Gênes
PORTS
Ports Italiens:
Ancône Gênes Ravenne
Augusta Gioia Tauro Salerne
Bari La Spezia Savone
Brindisi Livourne Taranto
Cagliari Naples Trapani
Carrara Palerme Trieste
Civitavecchia Piombino Venise
Interports Italiens: liste Ports du Monde: Carte
BANQUE DES DONNÉES
Armateurs Réparateurs et Constructeurs de Navires
Transitaires Fournisseurs de Navires
Agences Maritimes Transporteurs routiers
MEETINGS
La conférence « Accord UE-Mercosur : le rôle de l'économie maritime » se tiendra à Gênes le 1er juillet.
Gênes
Elle est organisée par la Fondation Casa America ETS et l'Autorité portuaire de Ligurie occidentale
L'assemblée de la Fédération se tiendra à Civitavecchia le 3 juillet.
Rome
Pessina : Nous n’aborderons pas les réglementations, les relations avec la communauté, ni la poursuite de théories et la bureaucratie, mais plutôt les défis que pose l’infrastructure portuaire italienne.
››› Archives
REVUE DE LA PRESSE
Govt does not interfere in port management appointments - Loke
(Bernama)
World's first floating fusion reactor-powered vessel could become reality with new project
(Interesting Engineering)
››› Index Revue de la Presse
FORUM des opérateurs maritimes
et de la logistique
Intervento del presidente Tomaso Cognolato
Roma, 19 giugno 2025
››› Archives
En Espagne, 11,8 millions d'euros d'éco-incitations ont été alloués à l'utilisation des autoroutes maritimes.
Madrid
163 672 expéditions effectuées par 32 entreprises subventionnées
ABB a signé un accord pour racheter la société norvégienne d'automatisation marine Høglund.
Zurich
Le système d'automatisation intégré de cette entreprise basée à Tønsberg est actuellement installé sur plus de 600 navires.
Port de Gioia Tauro : appel d'offres lancé pour la rénovation des quais rouliers
Gioia Tauro
D'un coût de 5,6 millions d'euros, les travaux dureront 210 jours.
Grimaldi confirme le rôle important du port de Catane dans ses stratégies
Catane
L'objectif est d'accroître les services et de rendre ceux qui existent déjà encore plus efficaces.
Une croissance annuelle de +6 % du trafic de croisière et de +2 % du trafic de ferries est prévue en Adriatique.
Venise
C'est la seule région méditerranéenne à avoir enregistré un déclin des croisières sur la période 2019-2025.
PSA Padova a été créée pour développer et gérer le terminal intermodal de Padoue.
Padoue
Les actionnaires d'Interporto Padova et de Padova Hall ont approuvé le projet de fusion.
L'assemblée de la Fédération se tiendra à Civitavecchia le 3 juillet.
Rome
Pessina : Nous n’aborderons pas les réglementations, les relations avec la communauté, ni la poursuite de théories et la bureaucratie, mais plutôt les défis que pose l’infrastructure portuaire italienne.
Spediporto a ouvert son propre bureau de représentation à Hong Kong.
Gênes
Giachero : l'ouverture de ce bureau est aussi une opportunité pour les jeunes.
Arcese, Conti et Cosulich créent une entreprise spécialisée dans la logistique portuaire des véhicules finis.
Livourne
HMM commande huit vraquiers et deux méthaniers.
Séoul
Investissement d'environ 1,1 milliard de dollars
MPC Container Ships a acheté quatre porte-conteneurs de 7 000 EVP construits entre 2023 et 2024.
Oslo
Investissement de 340 millions de dollars
FedEx enregistre des revenus trimestriels et annuels records
Memphis
Les revenus totaux de l'exercice 2026 se sont élevés à 94,7 milliards de dollars (+7,7 %).
L'incertitude géopolitique est devenue le principal risque pour le transport maritime.
Munich
Evergreen achète 140 500 nouveaux conteneurs en Chine
Taipei
Investissements totalisant 358,9 millions de dollars
Hier, le détroit d'Ormuz a été traversé par 42 navires commerciaux.
Paris
Pour la première fois depuis le début du conflit, plusieurs méthaniers sont entrés dans le golfe Persique.
Protocole d'entente relatif au lancement de l'utilisation de drones dans le port de Palerme
Palerme
Soumission de la demande de création de l'espace U
Saipem décroche un nouveau contrat offshore d'un milliard de dollars en Angola
Milan
Ce contrat a été attribué par Azule Energy pour le projet Greater PAJ.
Port d'Ancône : Les travaux de dragage ont commencé sur le fond marin du quai 22.
Ancône
Environ six mille mètres cubes de sédiments seront retirés.
Confitarma accueille favorablement toute clarification concernant la gestion de la collecte des déchets des navires.
Rome
La nécessité d'une application uniforme de la législation dans tout le pays a été soulignée.
Le Fonds de coopération et de développement toscan investit dans Uniport Livourne.
Livourne
Opération d'un montant total de 880 000 euros réalisée en partenariat avec le co-investisseur Coopfond.
Fit-Cisl, reconnaissant que le travail sur les quais est ardu, est une priorité
Gênes
Pagnotta : Il ne s’agit pas d’une revendication d’entreprise, mais d’une question de justice sociale.
Hupac augmente à quatre le nombre de rotations hebdomadaires entre Anvers et Busto Arsizio via la France.
Bruit
Deux départs supplémentaires du service intermodal ont été introduits.
À compter de juillet, le tarif du transit maritime à travers les détroits turcs augmentera de 14,9 %.
Istanbul
Il sera porté à 6,70 $ la tonne nette
Fincantieri et Republikorp signent un accord pour la construction de navires de guerre polyvalents en Indonésie.
Paris
La création d'une coentreprise est prévue
Étude sur les divergences entre le règlement de l'UE sur le recyclage des navires et la Convention de Hong Kong
Bruxelles/Londres
Ce document a été publié par l'ECSA et l'ICS.
Le plan de transport opérationnel (POT) 2026-2028 de l'Autorité portuaire de la mer Tyrrhénienne méridionale et Ionienne a été approuvé.
Gioia Tauro
L'approbation a également été accordée à la modification des prévisions budgétaires pour 2026 et à la mise à jour du plan de dotation en personnel du port.
Navigation autonome : ABS, Polaris Shipping, HHI et AVIKUS signent un accord
Athènes
Il sera testé sur un VLOC dans certaines conditions à faible risque.
Demain à Sant'Agnello (Naples) aura lieu l'inauguration de la branche italienne de l'Institut nautique.
Londres
Les sujets abordés incluront la transition énergétique dans l'industrie maritime, ainsi que l'éducation et la formation maritimes.
La municipalité de Bologne reconsidère la cession de sa participation dans Interporto Bologna.
Bologne/Bentivoglio
Une délégation institutionnelle flamande a visité l'interport.
Eni et Fincantieri signent un accord pour développer des technologies innovantes de surveillance sous-marine.
Milan/Trieste
L'accord porte sur la technologie « Clean Sea » d'Eni.
En 2025, la consommation de GNL en Italie a progressé de 11 %, portée par l'industrie et de nouveaux usages, notamment son introduction dans le secteur naval.
Rome
Amadei (Groupe Federchimica LNG) : Utiliser les recettes du système d'échange de quotas d'émission (ETS) et de FuelEU pour soutenir les investissements et le déploiement de carburants à faible teneur en carbone.
RT&L s'associe à Guangzhou Salvage (Chine) pour renforcer son segment de transport de marchandises hors gabarit.
Gênes
Bizzarri : le secteur se caractérise par de larges marges de développement et de rentabilité.
L'an dernier, le trafic de marchandises dans les ports grecs s'est élevé à 140,8 millions de tonnes (-1,5 %).
Le Pirée
Les volumes de marchandises sont restés inchangés au quatrième trimestre seulement.
Le conseil d'administration et l'organe directeur du Centre international d'études sur les conteneurs ont été renouvelés.
Gênes
Filippo Gallo confirmé comme président et Paolo Pessina comme vice-président
Catani (GNV) : allouer les recettes du SEQE au développement des chaînes de production de carburants synthétiques.
Rome
Il a précisé que les ressources étaient également destinées aux infrastructures portuaires et à la réduction de l'écart de coût par rapport aux carburants traditionnels.
Consultation publique lancée sur les projets d'extension des zones portuaires de Fos
Marseille
L'objectif est d'impliquer les résidents et les acteurs locaux.
Somec signe un contrat de 60 millions d'euros avec un chantier naval finlandais.
Saint Vendemiano
L'une des interventions les plus complexes jamais confiées à la division Horizons
Daniele Rossi, ancien président du port de Ravenne, est décédé.
Rome
Il a dirigé l'autorité portuaire pendant plus de huit ans
- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Gênes - ITALIE
tél.: +39.010.2462122, fax: +39.010.2516768, e-mail
Numéro de TVA: 03532950106
Presse engistrement: 33/96 Tribunal de Gênes
Direction: Bruno Bellio
Tous droits de reproduction, même partielle, sont réservés pour tous les pays
Cherche sur inforMARE Présentation
Feed RSS Places publicitaires

inforMARE en Pdf
Mobile