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COUNCIL OF INTERMODAL SHIPPING CONSULTANTS
ANNO XXVI - Numero 6/2008 - GIUGNO 2008
Legislazione
I vettori marittimi ed il nuovo scenario europeo anti-trust
Nel mese di febbraio del 2006, un gran numero di vettori aerei
in Europa, negli Stati Uniti ed in Asia ricevettero visite sgradite
da parte della Commissione Europea, del Dipartimento della Giustizia
e dal FBI degli Stati Uniti, nonché dalla Commissione
sudcoreana sulla concorrenza commerciale leale.
Lo scopo delle irruzioni coordinate era quello di portare alla
luce le prove inerenti al sospetto di iniziative di cartello nel
settore del trasporto merci aereo.
Le indagini nel settore del trasporto merci aereo rappresentano
un importante promemoria sullo scenario normativo inerente alla
concorrenza di cui le linee di navigazione dovranno tener conto a
partire dal prossimo mese di ottobre, allorquando verrà
abolita l'immunità anti-trust per le conferenze di linea
marittima nell'Unione Europea.
Ciò, peraltro, non sta a significare che qualsiasi forma
di cooperazione fra concorrenti comporterà tremende
conseguenze.
Il settore, infatti, sotto gli auspici dell'Associazione
Europea Affari di Linea, si è impegnato in approfondite
discussioni con la Commissione Europea allo scopo di garantirsi un
sistema di scambio di informazioni che sia compatibile con la
normativa sulla concorrenza.
Le linee-guida della Commissione Europea di prossima
pubblicazione sull'applicazione della normativa sulla concorrenza
con riferimento al settore marittimo faranno ulteriore luce
sull'argomento.
Tuttavia, è importante essere vigili sui limiti posti
dalla normativa sulla concorrenza per far sì che la
cooperazione legale fra soggetti del mercato che comporta servizi
sia più numerosi che migliori per i clienti non oltrepassi i
limiti trasformandosi in comportamenti illegali di cartello,
assoggettando così i vettori marittimi ad indagini
approfondite e costose in termini sia di denaro che di tempo.
Coloro che sono addetti a far rispettare le regole vigileranno
con molta attenzione.
Nel caso dei vettori aerei, le autorità avevano ricevuto
informazioni - da quel che si dice, da un vettore che collaborava
con le autorità ai sensi dei cosiddetti programmi di clemenza
od amnistia - secondo cui alcune società stavano colludendo
in ordine all'applicazione di sovrapprezzi, come quelli che
bilanciavano l'aumento dei prezzi del carburante, le misure di
sicurezza ed i premi assicurativi.
Le potenziali conseguenze sarebbero gravi.
La British Airways e la Korean Air hanno già concordato
il pagamento di multe di 200 milioni di dollari USA ciascuna
nell'ambito dei procedimenti statunitensi, e si trattava solo
dell'inizio.
Numerose indagini in diversi mercati e le conseguenti cause da
parte dei clienti per danni rischiano di causare guai ancora
maggiori alle già finanziariamente disastrate linee aeree.
Al centro delle indagini delle autorità sulla
concorrenza vi sono i sospetti sul fatto che le società in
questione abbiano coordinato l'introduzione, il metodo di calcolo e
la programmazione dei tempi dei conseguenti incrementi e decrementi
di tali sovrapprezzi.
Subito dopo divenuta pubblica la notizia secondo cui gli uffici
dei vettori aerei di merci erano stati visitati per sospetta
"cartellizzazione" dei sovrapprezzi sui carichi, i
caricatori di tutto il mondo diedero il via ad azioni legali contro
le linee aeree, reclamando la compensazione per i danni sofferti in
conseguenza delle presunte attività illegali di coordinamento
dei prezzi.
In via di principio, la normativa sulla concorrenza dell'Unione
Europea proibisce gli accordi che abbiano quale proprio obiettivo
qualsivoglia limitazione della concorrenza (come la fissazione di
prezzi) o abbiano un effetto restrittivo, anche se l'obiettivo
dell'accordo sia del tutto legittimo.
Tuttavia, come avviene per tutti i principi, esistono delle
eccezioni.
In particolare, un accordo che non sia mirato a limitare la
concorrenza ma abbia un effetto restrittivo può sfuggire al
divieto se si può dimostrare che esso induca importanti
vantaggi per il cliente, come nel caso di nuovi, maggiori o migliori
servizi che non possano essere offerti in mancanza dell'accordo.
Nondimeno, non era questo il caso degli accordi illegali che
secondo le competenti autorità esistevano nel settore del
trasporto aereo di merci, dove l'obiettivo era quello di coordinare
i sovrapprezzi allo scopo di evitare che i vettori vendessero
reciprocamente sottoprezzo in quel campo.
Pertanto, che cosa può apprendere il settore della
navigazione di linea dalle indagini in corso?
La risposta può essere così riassunta:
la proibizione della fissazione dei prezzi fra concorrenti non
si riferisce solo alle tariffe di nolo vere e proprie, ma copre
anche tutte le altre componenti che fanno il prezzo complessivo,
come i CAF, BAF e THC;
non è necessario alcun accordo scritto e nemmeno orale in
relazione ai comportamenti che possono ricadere sotto la scure della
Commissione Europea; è sufficiente una semplice intesa;
lo scambio di informazioni è spesso una parte-chiave
delle operazioni di qualsiasi cartello; ovviamente, lo scambio di
informazioni sensibili per le attività o di informazioni
riservate è chiaramente anticoncorrenziale, poiché si
tratta di informazioni che un soggetto del mercato non vorrebbe che
i suoi concorrenti avessero in circostanze normali.
Lo scopo
di tale scambio è, perciò, quasi certamente quello di
consentire che il concorrente adatti il proprio comportamento
concorrenziale nel mercato in modo che sia reciprocamente
vantaggioso;
lo scambio di informazioni pubbliche così come proposto
dai vettori marittimi appartenenti all'Associazione Europea Affari
di Linea, al contrario, è in via di principio consentito ai
sensi della normativa sulla concorrenza, a meno che non faccia parte
di un più ampio accordo anticoncorrenza.
Questo caso
mostra come le modifiche normative debbano essere attentamente
implementate a tutti i livelli di una società, per timore che
ci sia il grosso rischio che uno o pochi "peccatori"
finiscano per coinvolgere l'intera società;
infine, una società scoperta a partecipare ad un cartello
illegale può essere assoggettata a multe di importo
rilevante, sino al 10% del proprio fatturato globale nella sola
Unione Europea.
Tuttavia, le conseguenze di un coinvolgimento in attività
di cartello non finiscono qui.
Un verdetto di condanna per attività di cartello
invariabilmente inducono a liti con i clienti che reclamano
indennità per i danni subiti in conseguenza del comportamento
illegale.
L'eliminazione dei cartelli riceve particolare attenzione da
parte delle autorità per la concorrenza di tutto il mondo;
esse collaborano allo scopo di portare alla luce gli accordi
collusivi in modo sempre più professionale - alcuni direbbero
aggressivo - al fine di conseguire la propria meta comune.
I programmi di clemenza, ai sensi dei quali al primo membro di
un cartello che avvisa le autorità dell'esistenza del
cartello medesimo viene concessa l'immunità dalle sanzioni,
si sono dimostrati strumenti assai efficaci ai fini della scoperta
delle attività di cartello.
Ed una volta che le attività di cartello in un
determinato settore sono giunte all'attenzione delle autorità,
è probabile che queste ultime mantengano sotto stretto
controllo il settore medesimo. (da: Containerisation
International, maggio 2008, pag. 37)
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