 Con il deposito presso l'International Maritime Organization da
parte di Belgio, Germania, Olanda e Svezia delle rispettive
ratifiche alla convenzione internazionale sulla responsabilità
e l'indennizzo per i danni causati dal trasporto via mare di
sostanze nocive e potenzialmente pericolose del 1996 (HNS), come
aggiornata dal protocollo del 2010, si avvicina l'entrata in vigore
di questo trattato, che mira a garantire un indennizzo adeguato,
tempestivo ed efficace per coloro che sono stati colpiti da
incidenti che coinvolgono sostanze pericolose e nocive trasportate
dalle navi.
Le sostanze nocive e pericolose coperte dalla convenzione
includono: oli; altre sostanze liquide definite nocive o pericolose;
gas liquefatti; sostanze liquide con punto di infiammabilità
non superiore a 60°C; materiali e sostanze pericolose, nocive e
dannose trasportate in confezioni o contenitori; materiali solidi
sfusi definiti come aventi rischi chimici. Si stima che circa 65.000
navi richiederanno i certificati di assicurazione HNS o altre
garanzie finanziarie.
Con la ratifica di queste quattro nazioni, avvenuta a margine
della 113ª sessione del Comitato giuridico dell'IMO tenutasi
dal 13 al 17 aprile, sale a 12 il numero degli Stati contraenti del
protocollo del 2010 alla convenzione HNS, soddisfacendo così
il criterio del numero di Stati per l'entrata in vigore. Il
trattato, infatti, richiede che almeno 12 Stati esprimano il proprio
consenso ad esservi vincolati, inclusi quattro Stati con una flotta
della stazza lorda complessiva non inferiore a due milioni di
tonnellate ciascuno. Cinque degli otto Stati (Canada, Danimarca,
Estonia, Francia, Norvegia, Slovacchia, Sudafrica e Turchia) che
avevano precedentemente ratificato il trattato avevano una stazza
lorda superiore a questa soglia.
Il protocollo richiede inoltre agli Stati di presentare al
segretario generale dell'IMO, al momento del deposito dello
strumento di ratifica e successivamente ogni anno entro il 31 maggio
(fino all'entrata in vigore del protocollo per quello Stato), i dati
relativi alle quantità totali di merci HNS soggette a
contributi ricevute in quello Stato durante l'anno solare
precedente.
Il protocollo HNS del 2010 entrerà in
vigore 18 mesi dopo che le parti contraenti avranno ricevuto,
durante l'anno solare precedente, una quantità totale di
almeno 40 milioni di tonnellate di merci contribuenti al conto
generale HNS. La quantità totale ricevuta nel 2025 da Belgio,
Germania, Olanda e Svezia ammonta a quasi 28 milioni di tonnellate
di merci HNS. Ciò significa che i dati relativi alle merci
HNS che contribuiscono all'accordo, ricevuti dagli otto Stati
contraenti nel 2025 che nel 2024 avevano ricevuto complessivamente
oltre 22 milioni di tonnellate di merci HNS, saranno valutati dopo
il 31 maggio 2026, al fine di confermare la data di entrata in
vigore 18 mesi dopo, ovvero non prima del 30 novembre 2027.
Una volta in vigore, la convenzione HNS del 2010 fornirà un
regime di responsabilità e risarcimento per i danni causati
da carichi HNS trasportati via mare, inclusi petrolio e prodotti
chimici, e coprirà non solo i danni da inquinamento, ma anche
i rischi di incendio ed esplosione, incluse le perdite di vite umane
o le lesioni personali, nonché la perdita o il danneggiamento
di beni.
La convenzione HNS del 2010 stabilisce il principio “chi
inquina paga”, garantendo che il settore del trasporto
marittimo e le industrie delle merci HNS forniscano un risarcimento
a coloro che hanno subito perdite o danni derivanti da un incidente
HNS. La convenzione prevede la creazione di un Fondo HNS per erogare
i risarcimenti una volta esaurita la responsabilità
dell'armatore, ritenuta in genere insufficiente a coprire i danni
causati dal trasporto di questo tipo di merci, e verrà
finanziato dagli Stati contraenti che ricevono una determinata
quantità minima di merci HNS durante un anno solare. Il Fondo
HNS, che sarà amministrato e gestito dagli Stati, interverrà
qualora non sussista alcuna responsabilità per il danno a
carico dell'armatore, oppure qualora l'armatore non fosse
finanziariamente in grado di adempiere pienamente agli obblighi
previsti dalla convenzione e qualsiasi garanzia finanziaria
eventualmente fornita non fosse sufficiente a coprire o a soddisfare
le richieste di risarcimento danni, oppure ancora qualora il danno
superi i limiti di responsabilità dell'armatore stabiliti
dalla convenzione.
Il risarcimento totale disponibile ai sensi della convenzione
HNS sarà limitato a 250 milioni di Diritti Speciali di
Prelievo del Fondo Monetario Internazionale (circa 360 milioni di
dollari USA al tasso di cambio attuale) per evento.
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