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COUNCIL OF INTERMODAL SHIPPING CONSULTANTS
ANNO XXXI - Numero 15/31 AGOSTO 2013
LEGISLAZIONE
UN PIANO PER I PORTI EUROPEI
Allo scopo di far fronte alle sempre più numerose domande
del mercato riguardo ai porti europei, la Commissione Europea ha
pubblicato la sua nuova iniziativa normativa al riguardo.
Questa revisione va ad integrare l'attuale politica dell'Unione
Europea e comprende un regolamento ed una comunicazione introduttiva
di otto azioni comunitarie.
Il regolamento istituirà un quadro normativo sull'accesso
del mercato ai servizi portuali e richiederà una maggiore
autonomia finanziaria e trasparenza nell'ambito di 319 porti-chiave.
Fra i punti maggiormente problematici identificati dalla
Commissione vi sono le attuali operazioni portuali a livello
sub-ottimale e le questioni amministrative dei porti.
Le attuali lacune strutturali nelle prestazioni, in cui il
livello di efficienza fra i porti varia notevolmente, comportano
quali conseguenze congestioni e costi aggiuntivi.
Ciò è esacerbato dalle crescenti domande da parte
del settore marittimo di migliori infrastrutture tecnologiche e
logistiche.
La seconda problematica in ordine di importanza riguarda la
concorrenza sleale espletata mediante pratiche restrittive, le
barriere all'ingresso nel mercato e la mancanza di trasparenza
nell'uso dei fondi pubblici.
Il regolamento affronta tali problemi per mezzo di nuove regole
su come i porti dell'Unione Europea opereranno in termini di
servizi, amministrazione e supervisione generale.
La disparità dei modelli inerenti alla proprietà
dei porti europei è da lungo tempo controversa.
Mentre molti porti dell'Europa continentale appartengono ad enti
pubblici e/o ad imprese private, alcuni stati, come il Regno Unito,
effettuano operazioni per lo più con porti finanziati dai
privati.
Tale disparità ha ingenerato preoccupazioni circa la
distorsione della concorrenza mediante aiuti di stato sleali.
Una regola
Le nuove regole cercano di creare un campo di gioco livellato
mediante la richiesta che gli oneri di servizio pubblico vengano
chiaramente definiti in modo trasparente, non discriminatorio e
verificabile.
Il regolamento richiede inoltre che gli organismi di gestione
dei finanziamenti pubblici assicurino che vengano istituiti sistemi
di contabilità efficienti al fine di dimostrare l'effettivo
ed appropriato uso dei fondi statali.
Parallelamente a tali misure, la comunicazione stabilisce una
specifica azione finalizzata all'ammodernamento della normativa
degli aiuti di stato in tutti i settori economici, in particolare
riguardo al finanziamento delle infrastrutture.
Il regolamento impone un certo numero di controlli in ordine
alle modalità con cui gli enti di gestione designano i
fornitori di servizi portuali.
Agli enti di gestione sarà ora permesso solo di imporre
determinati requisiti minimi al fine di impedire l'uso di barriere
di mercato implicite.
Allo stesso modo, ogni limitazione al numero dei fornitori di
servizi dev'essere dovuta a limiti di spazio formalmente documentati
o all'imposizione di oneri pubblici di servizio in relazione ai
quali vi sia stata un'intenzione documentata chiara e pubblicamente
disponibile.
Oltre a queste obbligazioni, agli enti di gestione sarà
concessa la libertà di imporre oneri relativi alle
infrastrutture.
Questi ultimi devono essere determinati in modo del tutto
autonomo e possono essere modificati solo in conformità con
pratiche commerciali leali.
Possono essere applicati anche oneri sui servizi portuali, una
volta assicurato che essi siano trasparenti, non discriminatori e
proporzionati.
Promozione del monitoraggio
L'adeguamento degli oneri sarà supervisionato da un
organismo indipendente nominato da ciascuno stato membro allo scopo
di monitorare l'applicazione del regolamento.
Tale organismo può far parte di una commissione già
esistente e deve collaborare strettamente con le sue controparti
europee per scopi di condivisione delle informazioni e di mutua
assistenza.
Vengono introdotti meccanismi consultivi aggiuntivi mediante
un'apposita commissione degli utenti portuali situata in ciascun
porto, che comprenda i rappresentanti dei proprietari della merce,
degli armatori e degli altri utenti portuali soggetti al pagamento
di oneri portuali.
La suddetta commissione richiederà consultazioni sul
livello e la struttura degli oneri imposti.
La definizione dei dettagli relativi all'implementazione sarà
lasciata alle comunità portuali locali per consentire una
maggiore flessibilità, riducendo tutti gli oneri
ammnistrativi.
I critici della proposta hanno espresso la preoccupazione che
questi provvedimenti porteranno ad un incremento della burocrazia.
La ESPO (Organizzazione dei Porti Marittimi Europei) teme che le
competenze e le procedure ampliate ai sensi del regolamento possano
avere un impatto negativo sulla libertà commerciale di un
porto e sulla sua capacità di effettuare investimenti.
Questa opinione è stata contrastata dalla Commissione che
insiste sul fatto che le nuove regole al contrario ridurranno la
burocrazia e miglioreranno le prospettive di investimento per mezzo
di procedure più trasparenti ed aperte.
La Commissione stima che entro il 2030 i porti possano trarre
vantaggio da risparmi per 10 miliardi di euro e dalla riduzione dei
costi portuali sino al 7%.
La proposta dovrà essere approvata dal Parlamento Europeo
e dagli stati membri prima di essere adottata ai sensi della normale
procedura normativa.
Se si otterrà l'approvazione ed il regolamento verrà
adottato, esso entrerà in vigore a luglio del 2015.
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