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COUNCIL OF INTERMODAL SHIPPING CONSULTANTS
ANNO XXXVI - Numero 31 OTTOBRE 2018
LEGISLAZIONE
REGOLAMENTO U.E. 2017/352 SUI SERVIZI PORTUALI E LA
TRASPARENZA FINANZIARIA: PRINCIPI GENERALI SULLA TRASPARENZA
FINANZIARIA E GLI ADDEBITI PER LE INFRASTRUTTURE PORTUALI
In questo articolo lo studio legale associato Nctm esamina il
Regolamento dell'Unione Europea 2017/352 analizzando i considerando
da cui emergono i principi generali sulla trasparenza finanziaria e
gli addebiti per le infrastrutture portuali.
In riferimento alla prima questione, subito si nota come il
legislatore europeo apparentemente si sia fissato l'obiettivo di
"impedire la concorrenza sleale fra i porti nell'Unione".
Ciò anche considerato che il Regolamento dell'Unione
Europea n. 1316/2013 che "istituisce lo Strumento per Collegare
l'Europa" stabilisce, in particolare, che i porti della
cosiddetta "Rete Trans-Europea" possano usufruire di
finanziamenti comunitari per la promozione di progetti
infrastrutturali di comune interesse nel campo delle
telecomunicazioni, dell'energia e, per quanto attiene il presente
contesto, dei trasporti.
Alla luce di quanto detto sopra, esiste una reale necessità
di tener traccia di ogni forma di finanziamento proveniente (anche)
dall'Unione Europea e di verificare che nessun finanziamento possa
compromettere la necessaria protezione della libera concorrenza.
Il legislatore ha pertanto scelto di tener conto delle attuali
relazioni finanziarie, a livello nazionale e nei singoli porti, fra
i soggetti del mercato di competenza, segnatamente le autorità
pubbliche nazionali da un lato ed i porti marittimi che ricevono
fondi pubblici dall'altro.
Queste relazioni devono essere "rese trasparenti, allo
scopo di assicurare regole uguali per tutti ed evitare distorsioni
di mercato".
A tal fine, ai sensi del considerando 41, il legislatore europeo
stabilisce che dovrebbe essere presa in considerazione la
possibilità di ampliare, per mezzo della nuova
regolamentazione, i destinatari delle specifiche obbligazioni di
trasparenza finanziaria sanciti nella Direttiva della Commissione
Europea n. 111/2006, che ora si riferisce solo alle relazioni fra
stati membri e società pubbliche.
In particolare, la suddetta direttiva prevede l'obbligazione per
gli stati membri di assicurare la trasparenza delle relazioni
finanziarie fra autorità pubbliche ed imprese pubbliche, ad
esempio nel caso de: 1) i fondi pubblici messi a disposizione dalle
prime alle seconde; 2) il modo in cui questi fondi pubblici vengono
concretamente utilizzati.
I considerando del regolamento poi si occupano del caso in cui
l'organo di gestione del porto, che riceve i fondi pubblici,
assicura i servizi portuali o il dragaggio stesso.
In quell'eventualità, l'organo di gestione del porto ha
l'obbligo di tener conto delle attività finanziate
pubblicamente e portate avanti nella propria veste di organo di
gestione "distintamente dal punto di vista contabile rispetto
alle attività portate avanti su base concorrenziale".
Proprio perché l'organo di gestione del porto potrebbe
operare nell'ambito di un mercato dove la libera concorrenza
dovrebbe essere garantita, il legislatore europeo non perde
l'occasione di osservare che, in riferimento ai servizi portuali ed
al dragaggio verosimilmente espletati dall'organo di gestione del
porto, le competenti autorità nazionali dovrebbero assicurare
i controlli al fine di verificare la conformità alle regole
sugli aiuti di stato.
Riguardo agli addebiti per le strutture portuali, il regolamento
stabilisce in generale che "allo scopo di essere efficiente,
gli addebiti per le strutture portuali di ciascun singolo porto
dovrebbero essere fissati in modo trasparente" e dovrebbero
essere coerenti con la strategia commerciale ed i programmi di
investimento propri del porto.
Ma le disposizioni successive, che lasciano un certo spazio di
manovra agli organi di gestione del porto, fungono da contrappeso
alle rigorose disposizioni generali.
In primo luogo, il legislatore europeo stabilisce che le
disposizioni del regolamento non dovrebbero comportare conseguenze
per il diritto degli organi di gestione dei porti e dei loro clienti
di concordare "sconti" riservati a livello commerciale.
Tuttavia, in questo caso, l'organo di gestione del porto
dovrebbe "almeno pubblicare gli addebiti standard prima di
qualsiasi modifica dei prezzi".
Questo principio, certamente finalizzato a proteggere le
pratiche positive che non comportano conseguenze per la libera
concorrenza, a prima vista sembra difficile da interpretare e da
applicare dal momento che non viene fornito alcun parametro per
valutare la legittimità dei summenzionati "sconti"
rispetto alla necessaria conformità con il regime di libera
concorrenza.
Il regolamento stabilisce altresì che le "variazioni"
(riguardo agli addebiti standard) degli addebiti per le
infrastrutture portuali dovrebbero essere consentite laddove esse
perseguano obiettivi di politica ambientale e lo sviluppo
sostenibile dal punto di vista ambientale delle aree circostanti,
con l'intenzione - pertanto - di ridurre l'impronta ambientale delle
navi che scalano ill porto o vi sostano.
Così, in questi termini, sembra possibile realizzare una
politica che promuova il cabotaggio marittimo così come
l'obiettivo di attirare le navi che abbiano prestazioni ambientali,
efficienza energetica ed inerente al carbonio delle operazioni di
trasporto superiori alla media.
Il regolamento stabilisce poi che la variazione degli addebiti
per le infrastrutture portuali "possa comportare la fissazione
di nessuna tariffa per certe categorie di utenti".
Gli utenti a cui ci si riferisce sono, fra gli altri, le navi
ospedale, le navi in missione scientifica, culturale od umanitaria,
i rimorchiatori e le strutture galleggianti del porto.
Ci sono pertanto, da un lato, ipotesi che possiamo considerare
come "eccezionali" (vedi le navi ospedale), ma dall'altro
ipotesi "fisiologiche" (basti pensare al riferimento del
regolamento ai rimorchiatori).
Inoltre, nei considerando del regolamento, si fa riferimento
agli oneri imposti sui servizi portuali effettuati ai sensi degli
adempimenti di pubblico servizio ed agli addebiti per i servizi di
pilotaggio.
Poiché essi non sono "soggetti ad una effettiva
concorrenza, potrebbero implicare un rischio più elevato di
abuso dei prezzi nei casi in cui esista un monopolio".
Perciò, il regolamento suggerisce (per quanto in via
generale) che dovrebbero essere concertati accordi per far sì
che gli addebiti vengano stabiliti "in modo trasparente,
obiettivo ed indiscriminato e che siano proporzionali al costo del
servizio fornito".
Lo studio Nctm ritiene che quest'ultima disposizione rifletta un
principio importante e comunemente accettato, in particolare dove
esso sottolinea la necessità che gli addebiti per le
infrastrutture portuali - nella loro trasparenza - siano
proporzionali al reale costo del servizio offerto e non discriminino
i diversi operatori portuali.
Come correttamente si nota nel regolamento, una condotta abusiva
potrebbe "celarsi" proprio nella sfera dei servizi
assicurati ai sensi dell'obbligazione di servizio pubblico.
In conclusione, lo studio Nctm ritiene appropriato sostenere
ancora una volta che il regolamento stabilisce che è
necessario far sì che gli utenti portuali e le altre parti
interessate siano consultati in ordine alle "questioni
essenziali correlate al corretto sviluppo del porto, alla
definizione degli addebiti, alle sue prestazioni ed alla sua
capacità di attirare e generare attività economiche".
Questo considerando richiama non solo il principio di
trasparenza, ma prima di tutto quello della partecipazione, del
ruolo e, pertanto, del dialogo fra organi di gestione ed utenti
portuali secondo una prospettiva collaborativa che mira ad
assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico nello sviluppo
di attività portuali.
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