Il Comitato di Coordinamento degli Utenti e degli Operatori Portuali (Roma) interviene, in merito alle proposte formulate dal consigliere Giorgio Giaccardi sulla modifica dell'articolo 17 delle legge di riforma portuale (84/94), con una lettera a firma del presidente Ferrero Cafaro inviata al ministro dei Trasporti e della Navigazione Claudio Burlando e al consigliere ministeriale Giaccardi.
Il Comitato suggerisce una rivisitazione dell'articolo 17 e non la soppressione del comma 3, come era stato proposto dal consigliere Giaccardi nel corso del convegno internazionale di Genova del 19 giugno scorso ("La disciplina italiana dei traffici marittimi e il modello europeo").
Il Comitato, confermando le preoccupazioni formulate dal presidente degli agenti marittimi genovesi, Antonio Cosulich, in una lettera inviata al presidente dell'autorità portuale di Genova in merito all'assunzione di 70 persone da parte della locale Compagnia dei lavoratori portuali, richiama le considerazioni formulate dalla Commissione Europea nella lettera, datata 7 maggio, di messa in mora inviata al governo italiano, nella quale la Commissione riconosce l'esistenza nel settore portuale di tre distinti mercati, e precisamente:
- quello delle operazioni portuali svolte in regime di libera concorrenza da parte delle imprese;
- quello della fornitura del lavoro temporaneo alle imprese operanti in ambito portuale per far fronte ai picchi della domanda di manodopera;
- quello dei servizi ad alto contenuto di manodopera forniti in appalto alle imprese terminaliste per integrare stabilmente segmenti del ciclo operativo.
La Commissione, nell'individuare gli aspetti di incompatibilità della legislazione italiana con l'ordinamento comunitario, ha confermato la valenza giuridica di ognuno dei tre mercati.
Per quanto riguarda ad esempio la fornitura di lavoro temporaneo la Commissione sottolinea la necessità che la legislazione italiana non metta in grado le imprese portuali operanti in questo mercato (b) di poter, anche potenzialmente, abusare della propria posizione dominante, "abuso - scrive il Comitato dell'Utenza - che si determinerebbe ogni volta che un'impresa venisse autorizzata a svolgere contemporaneamente sia l'attività in libera concorrenza che la fornitura di lavoro temporaneo in regime di totale o parziale esclusiva. La commistione di queste due attività consentirebbe infatti di scaricare una parte delle spese di personale sulle imprese concorrenti quando queste ultime dovessero ricorrere alla manodopera temporanea".
Quanto al terzo aspetto del mercato (c), cioè quello degli appalti di servizi ad alto contenuto di manodopera (comma 3 dell'articolo 17 della legge 84/94) la Commissione Europea non contesta la possibilità che le imprese li forniscano ai terminalisti, bensì il fatto che la legge italiana riconosca questo diritto solamente alle sole ex Compagnie portuali, che in questo modo assumono una posizione monopolistica abusando della propria posizione dominante.
Abrogando il comma 3 dell'articolo 17 come ha proposto il consigliere Giaccardi, afferma il Comitato dell'Utenza, si affronta il problema da un solo punto di vista: la Commissione Europea infatti non ha chiesto la soppressione di questo mercato, ma solo che vi sia consentito l'accesso a tutte le imprese portuali autorizzate, comprese le ex Compagnie.
Inoltre l'affermazione secondo cui l'abolizione del comma 3 dell'articolo 17 eviterebbe lo scambio diretto di manodopera tra imprese terminaliste non corrisponde alla realtà: la Commissione Europea infatti ritiene l'appalto di questo servizio un contratto applicabile solo tra un'impresa terminalista e un'impresa portuale autorizzata, e non anche fra imprese terminaliste.
Il governo allora, suggerisce il Comitato dell'Utenza, non dovrebbe procedere alla soppressione del terzo comma dell'articolo 17 della legge 84/94, ma rivisitare tale articolo soddisfacendo le richieste della Commissione, anche alla luce della recente legge sul lavoro interinale. |
|