Nella seguente lettera datata 2 novembre, inviata al vice presidente della Commissione Europea e commissario europeo ai Trasporti ed Energia Loyola de Palacio e al commissario europeo alla Concorrenza Mario Monti, il Comitato nazionale di coordinamento degli utenti e degli operatori portuali richiama l'attenzione dell'UE sul contenuto della bozza del regolamento attuativo della legge n. 186/2000 di modifica alla normativa sulle operazioni portuali e sulla fornitura del lavoro portuale temporaneo che - spiegano gli utenti portuali - escludendo l'esistenza di un mercato delle prestazioni specialistiche all'interno del ciclo delle operazioni portuali, non è conforme alla stessa legge n. 186 e alla decisione della Commissione Europea del 21.10.1997.
Considerazioni sullo schema di Regolamento attuativo della legge 30.06.2000 n. 186
Facciamo riferimento al Regolamento attuativo della legge 30.06.2000 n. 186 contenente modifiche alla legge n. 84/94 in materia di operazioni portuali e fornitura del lavoro portuale temporaneo che il Ministero dei Trasporti e della Navigazione ha recentemente elaborato e che per pronto riferimento si allega.
Su tale Regolamento riteniamo doveroso segnalare alcuni rilievi critici che prendono spunto dalle disposizioni contenute nella Decisione della Commissione Europea del 21.10.1997.
Sia la citata Decisione che le successive precisazioni fornite dalla Direzione della Concorrenza della Commissione Europea hanno costantemente affermato che i servizi portuali costituiscono parte integrante del ciclo delle operazioni portuali e che possono essere resi dalle imprese portuali in regime di appalto, nell'ambito di uno specifico mercato di riferimento.
Peraltro, nella stessa Decisione si legge che "le operazioni portuali sono complementari le une rispetto alle altre e che ciascuna di tali prestazioni può essere fornita da un operatore differente".
La nozione di servizio portuale, così come concepita dalla Commissione Europea si identifica, pertanto, con una o più operazioni portuali rientranti nel ciclo operativo dell'impresa.
Il servizio portuale costituisce, quindi, un segmento del ciclo operativo che altre imprese portuali possono svolgere in regime di appalto.
I principi sopraelencati, formalmente recepiti dalla legge n. 186/2000, hanno consentito ai Ministri dei Trasporti e della Navigazione che si sono succeduti, di poter affermare che, con la predetta legge, la normativa nazionale in materia portuale veniva adeguata alle disposizioni comunitarie.
Gli stessi principi, che non possono essere ignorati dall'Amministrazione, risultano invece disattesi nell'allegata bozza del Regolamento attuativo della legge 186/2000, ove i servizi portuali non sono più definiti come "quelli riferiti a prestazioni specialistiche, complementari ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali" ma come "prestazioni specialistiche, che siano complementari ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali" (all'art. 2, comma 2).
Ad aggravare ulteriormente la difformità del Regolamento rispetto al testo della legge n. 186/2000, interviene il comma 4 dello stesso articolo, dove si afferma che i servizi portuali consistono in "attività distinte da quelle facenti parte del ciclo delle operazioni portuali".
Ne deriva quindi che detti servizi portuali finiscono per essere estranei al ciclo delle operazioni portuali e collegati ad esso solo in un rapporto di complementarietà ed accessorietà.
In conclusione, mentre la legge n. 186/2000 ammette l'esistenza di un mercato delle prestazioni specialistiche all'interno del ciclo, il Regolamento, escludendo tale possibilità, non è conforme alla legge e, quindi, a maggior ragione alla succitata Decisione.
Quanto sopra salvo non voler ritenere che le "operazioni portuali", di cui alla legge n. 84/94 comprendano, alla luce della n. 186/2000, anche i servizi portuali, di cui alla Decisione del 21.10.1997, e che la legge n. 186/2000 abbia introdotto un'ulteriore categoria di "servizi portuali" (esterni al ciclo portuale), la cui disciplina, fino ad oggi, è rimasta sostanzialmente sullo sfondo per la sua rilevanza tutto sommato secondaria.
Il che potrebbe rendere opportuno un intervento della Commissione presso le competenti Autorità governative italiane.
Nel ringraziarVi per l'attenzione, restiamo a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento che potrà essere fornito, anche direttamente, qualora riteneste opportuno fissare un incontro presso i Vostri uffici.
Vogliate gradire i sensi della nostra stima.
Il Presidente Giorgio Fanfani |
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