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Soddisfazione del CESA per il pronunciamento del Parlamento europeo contro la condotta della cantieristica sudcoreana
Strasburgo ha deplorato il fatto che «la Corea non abbia mantenuto i suoi impegni in materia di trasparenza dei prezzi» ed ha insistito perché la Commissione UE « adotti urgentemente misure concrete, reali ed efficaci per garantire la sopravvivenza dell'industria navale europea»
21 dicembre 2000
I cantieri navali europei del CESA (Committee of E.U. Shipbuilding Associations) hanno accolto con soddisfazione il pronunciamento del Parlamento europeo sulla situazione della cantieristica mondiale. Il CESA ha infatti sottolineato come la sessione plenaria del Parlamento, in difesa del settore navalmeccanico europeo, abbia assunto una forte presa di posizione sulle azioni dannose condotte dall'industria cantieristica sudcoreana.
Pur riconoscendo che le "Agreed Minutes relating to the world shipbuilding market" abbiano rappresentato un passo in avanti nelle trattative Europa - Corea del Sud (inforMARE dell'11 aprile), il Parlamento ha infatti deplorato il fatto che «la Corea non abbia mantenuto i suoi impegni in materia di trasparenza dei prezzi, come dimostra il fallimento della missione in loco compiuta nel settembre 2000 dagli esperti anti-dumping della Commissione» e ha chiesto alla Commissione UE di «prendere misure anti-dumping contro le importazioni dalla Repubblica di Corea».
Il CESA ha rilevato inoltre come il Parlamento abbia insistito «affinché la Commissione, oltre ad elaborare relazioni sulla situazione del settore, adotti urgentemente misure concrete, reali ed efficaci per garantire la sopravvivenza dell'industria navale europea».
Recentemente le industrie sudcoreane della Korean Shipbuilders' Association (KSA) hanno attaccato duramente i cantieri europei. La KSA - ha ricordato il CESA - ha infatti affermato che «l'iniziativa dell'UE è ancora guidata da nazioni con cantieri inefficienti, che continuano a contare sulle sovvenzioni». Il KSA non ha però spiegato - ha risposto l'associazione cantieristica europea - «come i cantieri coreani in bancarotta siano mantenuti in vita e siano messi in grado di continuare a distorcere il mercato».
Risoluzione del Parlamento europeo sulla seconda relazione della Commissione al Consiglio sulla situazione della cantieristica navale mondiale (COM(2000) 263 - C5-0436/2000 - 2000/2213(COS))
Il Parlamento europeo,
- vista la seconda relazione della Commissione (COM(2000) 263 - C5-0436/2000),
- vista la prima relazione della Commissione al Consiglio sulla situazione della cantieristica navale mondiale del 13 ottobre 1999 (COM(1999) 474),
- visto il regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio del 29 giugno 1998 relativo agli aiuti alla costruzione navale (1),
- visti gli articoli 87, 133 e 157 del trattato CE,
- visto l'articolo 47, paragrafo 1, del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0371/2000),
A. considerando che il mercato mondiale delle navi mercantili continua ad essere in crisi a causa delle pratiche di dumping dei cantieri coreani che hanno per conseguenza logica la dislocazione delle quote di mercato a favore della Corea e ai danni dell'Unione europea e di altri paesi,
B. considerando che l'UE ha risanato con successo la cantieristica nel quadro di un adattamento quantitativo e qualitativo;
C. considerando che occorre garantire la competitività dei cantieri navali esistenti nell'Unione europea e l'esistenza di pari opportunità nel mercato mondiale,
Seconda relazione della Commissione al Consiglio
1. accoglie con favore la seconda relazione della Commissione sulla situazione della cantieristica mondiale e avalla globalmente le conclusioni e le raccomandazioni della Commissione;
2. parte dal presupposto che la terza relazione annunciata dalla Commissione sia disponibile agli inizi di novembre 2000 e che la Commissione avvierà misure concrete;
3. deplora il fatto che la Commissione non abbia preso misure concrete per incoraggiare la cantieristica comunitaria a migliorare ulteriormente la sua competitività internazionale;
4. auspica che, nel corso del secondo semestre del 2000, la Presidenza francese del Consiglio proponga e imponga misure concrete, conformemente a quanto annunciato nel suo programma;
5. insiste affinché la Commissione, oltre ad elaborare relazioni sulla situazione del settore, adotti urgentemente misure concrete, reali ed efficaci per garantire la sopravvivenza dell'industria navale europea;
Politiche interne
6. ricorda che l'Unione europea ha già drasticamente risanato la sua industria navale, con le conseguenze sociali che si conoscono, nel quadro di una progressiva riduzione delle capacità di produzione;
7. sottolinea che, nel quadro dell'adattamento qualitativo, si è riusciti a ottenere un aumento di produttività e un miglioramento della competitività, in modo particolare per colmare la lacuna che esiste nella nicchia di mercato europeo della costruzione di navi da crociera e di naviglio specialistico;
8. sottolinea che la cantieristica è un'industria ad alta tecnologia e che i costruttori europei hanno ampiamente dimostrato la loro capacità di concorrere in tutti i settori in cui una concorrenza leale ha lasciato loro un'opportunità;
9. richiama l'attenzione della Commissione sugli innumerevoli vantaggi della cooperazione tra Stati membri in ordine alla specializzazione e, tenendo conto dello sviluppo tecnologico, sulle conseguenze socio-economiche per le regioni con tradizioni cantieristiche, nonché sulla necessità di mettere punto una strategia per far fronte alle nuove sfide ambientali;
10. deplora la decisione della Commissione, del 29 novembre 2000, e la decisione del Consiglio, del 5 dicembre 2000, di non prorogare gli aiuti al funzionamento connessi al contratto a favore dell'industria navale europea; approva la chiara posizione assunta dalla Commissione e dal Consiglio in relazione alle pratiche di distorsione della concorrenza messe in atto dall'industria navale coreana; rileva con preoccupazione il fatto che, in presenza di condizioni immutate di distorsione della concorrenza a livello internazionale, la Commissione e il Consiglio lasceranno la cantieristica comunitaria senza alcuna protezione e in una fase di incertezza, per lo meno nel periodo che va dal gennaio al maggio 2001;
11. invita la Commissione a procedere tempestivamente a un esame congiunto delle misure perseguite, che devono garantire lo stesso livello di protezione delle disposizioni in vigore finora;
12. chiede alla Commissione di presentare entro quest'anno una proposta volta a prolungare di due anni gli aiuti alla produzione connessi ai contratti di costruzione, di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio, che introduce nuove norme in materia di aiuti alla costruzione navale (2);
13. chiede, inoltre, in tale contesto, una verifica delle restrizioni di capacità imposte ai cantieri della Comunità, nonché un adeguamento flessibile alla domanda, in particolare nel settore del naviglio specialistico;
Questioni di commercio estero
14. ricorda che il gruppo di lavoro dell'OCSE ha deciso, nella sua riunione del 6/7 luglio 2000, di intensificare gli sforzi volti a impedire un ulteriore peggioramento della situazione della cantieristica mondiale;
15. esorta la Commissione a collaborare in modo proficuo con altri paesi colpiti dalla crisi della cantieristica, sia in seno all'OCSE che a livello internazionale appropriato, per imporre condizioni concorrenziali eque su scala mondiale;
16. chiede con insistenza alla Commissione di adoperarsi, nell'ambito dell'OCSE, per una revisione dell'accordo OCSE del 21 dicembre 1994 sul rispetto di normali condizioni di concorrenza nell'industria cantieristica commerciale, per far sì che gli Stati aderenti all'OCSE si orientino verso il principio del costo economico integrale;
Necessità di agire a livello bilaterale
17. richiama l'attenzione sull'articolo 8 dell'accordo quadro del 28 ottobre 1996 sul commercio e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra;
18. chiede alla Commissione di prendere misure anti-dumping contro le importazioni dalla Repubblica di Corea;
19. riconosce che il "Verbale concordato relativo al mercato cantieristico mondiale" , firmato il 22 giugno 2000 dall'UE e dalla Corea, ha costituito un progresso nei negoziati con tale paese; deplora tuttavia che la Corea non abbia mantenuto i suoi impegni in materia di trasparenza dei prezzi, come dimostra il fallimento della missione in loco compiuta nel settembre 2000 dagli esperti anti-dumping della Commissione;
20. invita vivamente la Repubblica di Corea a rispettare integralmente gli obblighi previsti nel "verbale concordato" ;
Necessità di commerciare a livello multilaterale
21. fa osservare che il reclamo presentato in base al regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio del 22 dicembre 1994 relativo agli ostacoli al commercio non può essere considerato una misura sufficiente e efficace data la peculiarità del prodotto "nave" ;
22. chiede con insistenza alla Commissione di avviare una procedura di composizione delle controversie contro la Repubblica di Corea nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC);
23. chiede alla Commissione di informarlo prima di adottare una decisione relativa all'avvio della procedura di risoluzione delle controversie, di tenerlo regolarmente al corrente sull'andamento di tale procedura e di proporgli ulteriori misure adeguate;
24. invita la Commissione ad analizzare altresì le conseguenze, per la cantieristica europea, dell'ingresso sul mercato di nuovi concorrenti, come la Repubblica popolare cinese;
25. esorta la Presidenza del Consiglio a informarlo sullo stato di avanzamento dei negoziati bilaterali con la Repubblica di Corea;
26. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, nonché agli Stati membri.
(1) GU L 202 del 18.7.1998, pag. 1. (2) GU L 202, del 18.7.1998, pag. 1.
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