Il regolamento applicativo della legge 186/2000 che modifica la legge 84/94 in materia di operazioni portuali e di fornitura del lavoro portuale temporaneo è prossimo ad essere pubblicato. Il Comitato nazionale dell'utenza portuale - nella missiva che pubblichiamo di seguito inviata al ministero dei Trasporti e della Navigazione, all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e alla Commissione Europea - spiega i timori legati ad una possibile diversa lettura della normativa in alcune realtà portuali. Differenti interpretazioni che - spiega il Comitato presieduto da Giorgio Fanfani - in alcuni casi potrebbero «restringere - ovvero escludere - l'accesso al mercato delle operazioni portuali a favore di imprese che non si candidino per lo svolgimento dell'intero "ciclo", bensì per una parte soltanto dello stesso».
Gli utenti portuali chiedono quindi conferma in merito al fatto che - come affermato dallo stesso ministero - il ciclo delle operazioni portuali possa essere svolto interamente da una sola impresa o frazionatamente da più imprese.
COMITATO NAZIONALE DI COORDINAMENTO DEGLI UTENTI E DEGLI OPERATORI PORTUALI
Antep Assocostieri Assologistica Confetra Confindustria Confitarma Fedarlinea Federagenti Unione Petrolifera
Roma, 21 febbraio 2001
Spettabili:
| Autorità Portuali e Autorità Marittime Loro sedi
Ministero dei Trasporti e della Navigazione Direzione Generale Unità di Gestione Infrastrutture per la Navigazione ed il Demanio Marittimo Viale dell'Arte, 16 00144 Roma
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato c.a. del Segretario Generale, dott.ssa Rita Ciccone Via Liguria, 26 00187 Roma |
e p.c. | |
| Commissione Europea DG Tren - c.a. Commissario sig.ra Loyola De Palacio DG Concorrenza - c.a. Commissario prof. Mario Monti Rue de la Loi 200, B 1049 Bruxelles |
Oggetto legge n. 186/2000 e Regolamento di attuazione.
Applicazione dell'art. 16 della legge n. 84/94 come modificato dalla legge n. 186/2000.
Nei giorni scorsi il Ministero dei Trasporti e della Navigazione ha presentato allo scrivente Comitato il testo del Regolamento applicativo dell'art. 16, nuovo testo, della legge n. 84/94, vertente com'è noto in tema di disciplina dei servizi portuali.
Abbiamo esaminato, avvalendoci anche dell'assistenza dei nostri consulenti legali, il testo del Regolamento e la sua relazione di accompagnamento per il rituale parere del Consiglio di Stato.
Secondo quanto dichiarato anche nei giorni scorsi da fonti del Ministero stesso, è prevista la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Regolamento per il prossimo mese di marzo, una volta superato l'adempimento relativo alla registrazione da parte della Corte dei Conti. Si può quindi affermare che anche la normativa di secondo grado riguardante operazioni e servizi portuali di cui all'art. 16 della legge n. 84/94 appare ormai in via di consolidamento.
Ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 186/2000, le Autorità Portuali e, nei porti in cui esse non sono istituite, le Autorità Marittime, provvedono alla revisione delle autorizzazioni e concessioni esistenti. Il termine per provvedere a tale revisione è indicato al successivo comma 3, ed è posteriore a quello dell'adozione della normativa di secondo grado in fase di pubblicazione. E' quindi ragionevole ritenere che, nei prossimi mesi, le Autorità Portuali e Marittime in indirizzo provvederanno agli adempimenti di cui al citato art. 2, della legge n. 186/2000.
In relazione all'assoluta necessità, per le imprese nostre associate attualmente in possesso di autorizzazioni o concessioni rispettivamente ex articoli 16 e 18 della legge n. 84/94, di procedere alle rilevanti scelte organizzative scaturenti dal nuovo assetto legislativo e regolamentare ormai definito, ed avuto riguardo a taluni orientamenti - sia pur preliminari - che parrebbero svilupparsi in modo non omogeneo su scala nazionale, questo Comitato fa richiesta di talune precisazioni, conferme e segnalazioni relativamente alle modalità con le quali, in conformità al Regolamento in via di pubblicazione, si provvederà alla concreta applicazione dell'art. 16 della legge n. 84/94 post-revisione.
E' infatti certo che, avendo optato per una definizione dei "servizi portuali" come «attività distinte da quelle facenti parte del ciclo» (art. 2.4 del Regolamento), è giocoforza ritenere che siano "operazioni portuali" tutte le attività del ciclo, e cioè «l'insieme delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito, movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, rese in ambito portuale...» (art. 2.2 del Regolamento, identico peraltro all'art. 16.1 della L. n. 84/94).
Il "ciclo delle operazioni portuali" può quindi comprendere varie fasi e prestazioni tra loro distinte - i cosiddetti "segmenti" - cui corrispondono, o possono corrispondere, assetti imprenditoriali ed aziendali distinti.
In tal senso, appare inevitabile che più imprese possano concorrere allo svolgimento del "ciclo delle operazioni portuali", essendo ciascuna autorizzata ex art. 16 per una parte delle prestazioni che tale ciclo compongono.
Tale lettura appare chiara ed è confermata dallo stesso Ministero dei Trasporti e della Navigazione, il quale, nella citata Relazione di accompagnamento al testo del Regolamento inviato al Consiglio di Stato (p. 2, in calce), ed in coerenza peraltro con le altre prese di posizioni al riguardo già assunte relativamente a specifiche realtà portuali, non ha esitazioni nel precisare esplicitamente che «il ciclo può essere svolto interamente da una sola impresa oppure frazionatamente da più imprese».
Questa interpretazione della normativa appare del resto l'unica compatibile con le regole di concorrenza, così come precisate non solo in varie occasioni dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ma anche, sul piano comunitario, dalla Commissione Europea (cfr. ad esempio la nota Decisione del 21 ottobre 1997), e dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee.
Per altro verso, detto assetto organizzativo è imposto dai principi in tema di libera circolazione dei servizi, essendo evidentemente incompatibile con tali principi una paventata lettura del "nuovo" art. 16 in forza della quale imprese autorizzate ex articolo 16 non possano erogare i propri servizi a favore di imprese concessionarie ex art. 18 (ovvero, e se del caso, di altre imprese autorizzate ex art. 16).
Nonostante quanto sopra, e come si osservava, in alcune realtà locali parrebbero affacciarsi letture diverse della normativa di cui trattasi, volte a restringere - ovvero escludere - l'accesso al mercato delle operazioni portuali a favore di imprese che non si candidino per lo svolgimento dell'intero "ciclo", bensì per una parte soltanto dello stesso. A quanto parrebbe, inoltre, tale assetto sarebbe associato ad una lettura dell'art. 17 nuovo testo, in forza del quale imprese ex art. 16 o 18 potrebbero rivolgersi soltanto all'impresa individuata ex art. 17 per completare o integrare il ciclo delle operazioni portuali.
Tali impostazioni chiaramente preoccupano molti dei nostri associati, e questo stesso Comitato, per le possibili conseguenze gravemente negative che potrebbero profilarsi in taluni porti a seguito del prevalere di interpretazioni - si ripete, inaccettabili - quali quella poc'anzi paventata.
Per altro verso, le distorsioni che, nel mercato di cui trattasi, potrebbero aver luogo a motivo di differenziate impostazioni seguite dalle Autorità Portuali e Marittime interessate relativamente ai profili qui in esame, sarebbero certamente indesiderabili, non solo per le imprese destinatarie di provvedimenti restrittivi del loro diritto di accesso al mercato, ma anche, e in generale, per l'intero assetto portuale.
Si è ritenuto necessario richiedere, quale Comitato rappresentativo di tutte le imprese operanti nei porti, una generale conferma della lettura dell'art. 16 come sopra evidenziata anche a motivo delle difficoltà che, sul piano locale, singoli operatori potrebbero incontrare nell'affermazione dei propri diritti, essendo peraltro interesse e compito di questo Comitato garantire un'uniforme applicazione su scala nazionale delle regole di cui trattasi.
Quanto precede tanto più a fronte di contatti e colloqui avuti in ambito comunitario coi competenti uffici della Commissione, i quali uffici, se da un lato hanno fornito risposte tranquillizzanti sulla base della lettura delle norme, dall'altro lato appaiono certamente interessati a conoscere - e vedersi confermato - che, sul piano applicativo concreto, l'assetto delineato dalla normativa di cui trattasi è coerente con le norme del Trattato CE.
Si chiede, infine, all'Autorità Garante, di volere cortesemente utilizzare i propri poteri di segnalazione ex art. 21 della legge n. 287/90 onde confermare che una pluralità di imprese che (insieme, e ciascuna per le prestazioni per le quali è stata autorizzata) possono concorrere allo svolgimento del medesimo "ciclo delle operazioni portuali", è scelta non solo coerente con le regole di concorrenza, ma è addirittura imposta dalle medesime.
Si segnala che per moltissimi nostri associati è fondamentale poter avere in tempi brevi le precisazioni e conferme richieste. Sotto questo profilo, non si può non rilevare che l'assenza di un ragionevolmente tempestivo riscontro alla presente desterebbe gravi preoccupazioni e riserve sull'effettiva volontà, in tutti i porti, di dare attuazione coerente e uniforme alle regole di concorrenza e di libera circolazione dei servizi più volte affermati, ed alla base invero dell'intera riforma della legislazione portuale. Il che ci imporrebbe l'assunzione di ulteriori iniziative a tutela degli interessi dei nostri associati, che auspichiamo vivamente non dover neppure considerare.
Si resta in attesa di un riscontro da parte dei soggetti in indirizzo.
Con osservanza,
Il Presidente Giorgio Fanfani |
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