Il BIMCO (The Baltic and International Maritime Council) ha approvato una revisione della sua General Ice Clause per i contratti di noleggio a viaggio, ritenendo l'attuale clausola carente sotto alcuni aspetti, in particolare in merito al fatto che alla nave non dovrebbe essere richiesto di seguire un rompighiaccio o di aprirsi la via attraverso i ghiacci.
Nella revisione - ha spiegato oggi il BIMCO - è stata aggiunta una clausola che prevede che la nave non sia costretta a forzare la via nei ghiacci, ma piuttosto - se ritenuto opportuno - a seguire i rompighiaccio dopo aver ottenuto l'approvazione dell'armatore proprietario della nave. Il documento contiene tra l'altro tre opzioni per i noleggiatori nel caso la nave non possa arrivare nel porto di carico a causa della presenza di ghiaccio: il noleggiatore può scegliere un porto alternativo accessibile alla nave, può acconsentire a calcolare il ritardo come se il porto fosse accessibile o può chiedere la rescissione del contratto di noleggio.
Il BIMCO ha revisionato anche la Cusdel Clause, che è stata ribattezzata Delay for Charterers' Purposes Clause. La precedente clausola garantiva al noleggiatore tre ore di franchigia, mentre nel nuovo documento l'intervallo è stato ridotto a due ore. La clausola prevede che, se tale intervallo viene superato, tutto il tempo (comprese le due ore) deve essere risarcito al proprietario della nave per un ammontare equivalente al premio di controstallia.