PARERE DELLA COMMISSIONE
a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante la proposta di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
sull'accesso al mercato dei servizi portuali
RECANTE MODIFICA DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE
2001/0047 (COD)
PARERE DELLA COMMISSIONE
a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante la proposta di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
sull'accesso al mercato dei servizi portuali
1. Introduzione
A norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE, la Commissione formula un parere sugli emendamenti proposti dal Parlamento europeo in seconda lettura. Il parere della Commissione sugli emendamenti proposti dal Parlamento è contenuto nel presente documento.
2. Iter procedurale
a) Il 13 febbraio 2001 la Commissione ha trasmesso al Consiglio e al Parlamento europeo la proposta di direttiva (COM(2001) 35 def. - 2001/047(COD)).
b) Il 29 novembre 2001 il Comitato economico e sociale europeo si è espresso a favore della proposta della Commissione.
c) Il 20 settembre 2001 il Comitato delle Regioni si è espresso a favore della proposta della Commissione.
d) Il 14 novembre 2001 il Parlamento europeo, in prima lettura, ha espresso un parere contenente 43 emendamenti alla proposta della Commissione.
e) Il 19 febbraio 2002 (COM(2002) 101 def.), la Commissione ha adottato, conformemente all'articolo 250, paragrafo 2 del trattato, una proposta modificata in cui accetta, integralmente o in parte, 25 emendamenti adottati dal Parlamento e ne respinge 18.
f) Il 5 novembre 2002 il Consiglio ha adottato la propria posizione comune.
g) L'11 marzo 2003 il Parlamento europeo ha adottato, in seconda lettura, una risoluzione contenente 39 emendamenti alla posizione comune.
3. Oggetto della proposta
La proposta della Commissione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso al mercato dei servizi portuali riguarda le misure di apertura del mercato relative a detti servizi. L'obiettivo è garantire condizioni eque di concorrenza a tutti i prestatori di servizi, definire norme chiare e istituire una procedura aperta e trasparente per l'accesso a tali servizi.
I servizi portuali interessati sono la movimentazione delle merci in tutte le sue forme, i servizi passeggeri e i servizi tecnico-nautici quali il rimorchio, l'ormeggio e il pilotaggio. Questi servizi possono essere prestati all'interno dell'area portuale o sulla via navigabile di accesso dal/al porto.
4. Parere della Commissione sugli emendamenti proposti dal Parlamento europeo
Il Parlamento ha adottato, in seconda lettura, 39 emendamenti alla posizione comune del Consiglio.
La Commissione accetta dieci emendamenti integralmente, tre in parte e quattro in linea di principio, a condizione che vengano riformulati.
Ha respinto 22 emendamenti integralmente e 3 in parte.
4.1. Emendamenti accettati dalla Commissione (10 integralmente - 3 in parte)
La Commissione ritiene che gli emendamenti 1, 2, 5, 7, 9, 11, 14, 27, 31, 32, 28 (1a parte), 33 (1a parte) e 51 (2a parte), costituiscono modifiche sostanziali positive e importanti, veri e propri miglioramenti e delucidazioni utili nel testo.
4.1.1. Modifiche sostanziali (2 emendamenti - 1 in parte)
L'emendamento 2 (che amplia il considerando n. 5) e l'emendamento 14 (che crea un nuovo articolo 4bis) applicano le disposizioni della direttiva della Commissione sulla trasparenza ai porti a cui si applica la direttiva "Servizi portuali", garantendone la reale attuazione.
Si rammenta che la Commissione ha sempre concordato con il principio contenuto in tali emendamenti, che propongono un orientamento soddisfacente.
L'emendamento 33 (1a parte) (articolo 22, paragrafo 3) stabilisce la durata uniforme delle autorizzazioni concesse in caso di porti nuovi e di altri porti.
Si rammenta che, nella posizione comune, la durata delle autorizzazioni per le due categorie di porti non è identica.
La Commissione concorda con il Parlamento sul fatto che non esiste una ragione obiettiva per prevedere durate di validità diverse per le autorizzazioni per i nuovi porti e quelle per i porti esistenti.
4.1.2. Miglioramenti veri e propri (3 emendamenti)
L'emendamento 11 (articolo 2, paragrafo 5) è volto ad allineare la periodicità della revisione e della notifica dell'elenco dei porti stagionali, esclusi dalla direttiva, con la periodicità della pubblicazione di altri elenchi pertinenti di porti.
L'emendamento 5 (considerando n. 28) e l'emendamento 27 (articolo 12, paragrafo 2, lettera b)) intendono specificare la natura di taluni beni mobili, enumerandoli in modo preciso. Per quanto riguarda la durata delle autorizzazioni, l'investimento in tali beni, dato il loro costo elevato, va considerato come l'investimento in beni immobili.
4.1.3. Delucidazioni utili (4 emendamenti integralmente - 2 in parte)
L'emendamento 1 (considerando n. 1) amplia il testo, specificando la necessità di citare, fra l'altro, le regole di tutela sociale tra i punti da rispettare nell'attuazione della direttiva.
Gli emendamenti 7 e 51 (2a parte) (considerando n. 32) ampliano il testo, chiarendo che le qualifiche professionali e le questioni ambientali potrebbero figurare tra i criteri valutati per autorizzare l'autoproduzione. Si rammenta che tali questioni costituiscono già criteri possibili per il rilascio dell'autorizzazione ai prestatori di servizi e che la posizione comune stabilisce che i criteri per gli autoproduttori e quelli per i prestatori di servizi dovrebbero essere gli stessi.
L'emendamento 9 (articolo 1, paragrafo 2) aggiunge gli obblighi in materia di tutela ambientale e servizio pubblico alle condizioni a cui possono essere forniti i servizi portuali, sempre rispettando la flessibilità della posizione comune al riguardo.
L'emendamento 28 (1a parte) (articolo 13, paragrafo 2) amplia il testo, specificando che l'applicazione della direttiva non dovrebbe interferire con le norme nazionali in materia di requisiti di formazione e qualifiche professionali.
L'emendamento 31 (articolo 21, paragrafo 2) e l'emendamento 32 (articolo 21, paragrafo 3) precisano che le regole relative ai periodi di transizione si applicano anche ai porti privati. Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 295 del trattato, la posizione comune non discriminava in base al regime di proprietà del porto.
4.2. Emendamenti accettati in linea di principio, a condizione che siano riformulati (4 emendamenti)
L'emendamento 12 (articolo 2, paragrafo 8) sopprime la clausola della posizione comune, in cui viene consentita l'esenzione di taluni servizi ai quali si applica l'articolo 296 del trattato.
Poiché tali servizi sono già esclusi dal campo di applicazione della direttiva in virtù dell'articolo 2, paragrafo 2, la clausola in questione sembra effettivamente essere superflua, a meno che il testo non rispecchi adeguatamente le intenzioni del Consiglio. In tal caso, è opportuna una riformulazione.
L'emendamento 17 (articolo 6, paragrafo 2, lettera d)) chiarisce che, ove il rispetto dei requisiti ambientali costituisca un criterio per il rilascio delle autorizzazioni, si tratta di requisiti a tutti i livelli, vale a dire locale, nazionale e internazionale. Ai fini di una maggiore uniformità del testo, si propone la seguente riformulazione: "requisiti ambientali locali, nazionali e internazionali".
L'emendamento 26 (articolo 11) e l'emendamento 4 (considerando n. 26) sopprimono la clausola della posizione comune che prevede che, se un porto non è aperto al traffico commerciale generale, il gestore del porto può essere autorizzato a prestare servizi tecnico-nautici conformemente a norme diverse da quelle della direttiva.
Per quanto, di primo acchito, la soppressione di tale clausola sembrerebbe giustificata in quanto tali porti esulano comunque dal campo di applicazione della direttiva (cfr. articolo 2, paragrafo 2), il testo potrebbe non riflettere adeguatamente le vere intenzioni del Consiglio. In tal caso, è opportuna una riformulazione.
4.3. Emendamenti respinti dalla Commissione (22 integralmente - 3 in parte)
La Commissione ritiene che gli emendamenti 6, 8, 10, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 34, 49, 53, 56, 57, 62, 28 (2a parte), 33 (2a parte) e 51 (1a parte) siano contrari ai principi fondamentali e alla filosofia della proposta iniziale.
4.3.1. Limitazioni delle regole di autoproduzione al personale stabile di terra (1 emendamento)
L'emendamento 13 (articolo 4, paragrafo 9) circoscrive l'applicazione della direttiva all'autoproduzione da parte del personale navigante. Per quanto, naturalmente, non impedisca l'applicazione delle norme del trattato all'autoproduzione da parte del personale stabile di terra, tale limitazione impedisce che l'autoproduzione da parte del personale stabile di terra sia disciplinata da norme chiare e specifiche. Non aiuterebbe peraltro gli operatori commerciali a valorizzare più adeguatamente le risorse esistenti, nonostante sarebbero tenuti ad ottemperare alle norme vigenti in diversi settori, compreso quello sociale.
4.3.2. Restrizioni relative all'autoproduzione (4 emendamenti - 1 in parte)
L'emendamento 6 (considerando n. 30), l'emendamento 51 (1a parte) (considerando n. 32), l'emendamento 56 (articolo 13, paragrafo 2ter) e l'emendamento 57 (articolo 13, paragrafo 3) modificano l'obiettivo della direttiva di consentire l'autoproduzione ogni qualvolta sia possibile, nell'esatto contrario, ostacolando l'autoproduzione in ogni modo.
L'emendamento 29 (articolo 13, paragrafo 2bis) circoscrive il vantaggio dell'autoproduzione alle navi dell'UE e ne restringe il campo di applicazione. Inoltre, ne va ulteriormente verificata la compatibilità con gli obblighi internazionali degli Stati membri e della Comunità.
4.3.3. Pilotaggio (3 emendamenti)
L'emendamento 8 (considerando n. 33), l'emendamento 30 (articolo 14) e l'emendamento 34 (Allegato) escludono il pilotaggio dal campo di applicazione della direttiva. La Commissione ritiene che il pilotaggio, in quanto tale, sia un servizio commerciale e che l'accesso alla prestazione di tale servizio debba quindi essere disciplinato dalla direttiva. Per questo motivo, la Commissione ha sostenuto l'intenzione espressa nella posizione comune di sottoporre il rilascio di autorizzazioni a criteri particolarmente severi correlati agli obblighi di servizio pubblico e alla sicurezza marittima. Questa soluzione consente l'adozione di soluzioni su misura per ogni porto.
Inoltre, l'autoproduzione per il pilotaggio, attraverso la concessione di certificati di esenzione dal pilotaggio (CEP), dovrebbe essere consentita a determinate condizioni. Gli emendamenti non prevedono più quest'opzione e ciò è inaccettabile.
4.3.4. Restrizioni e limitazioni per i prestatori di servizi portuali (11 emendamenti integralmente - due in parte)
L'emendamento 19 (articolo 6, paragrafo 2, secondo comma), l'emendamento 20 (articolo 6, paragrafo 3), l'emendamento 22 (articolo 6, paragrafo 6) e l'emendamento 28 (2a parte) (articolo 13, paragrafo 2) intendono trasformare l'obiettivo della direttiva dalla definizione di norme di accesso al mercato all'elaborazione di legislazione di ordine sociale. La direttiva si fonda sulla piena applicazione di norme sociali esistenti. Nuove regole potrebbero comportare restrizioni e limitazioni non auspicate della libertà di fornire servizi e della libertà di stabilimento, previste dal trattato.
L'emendamento 21 (articolo 6, paragrafo 5) restringe gravemente il diritto del prestatore di servizi ad impiegare personale di propria scelta.
L'emendamento 49 (considerando n. 16), l'emendamento 18 (articolo 6, paragrafo 2, lettera e)), l'emendamento 23 (articolo 7), l'emendamento 25 (articolo 11), l'emendamento 33 (2a parte) (articolo 22, paragrafo 3) e gli emendamenti 53 e 62 (articolo 6, paragrafo 1) sono volti a restringere, in diversi modi, il campo di applicazione della libertà di fornire i servizi e di limitare l'accesso alla relativa fornitura.
4.3.5. Questioni inerenti alla concorrenza tra porti (3 emendamenti)
L'emendamento 10 (nuovo articolo 1, paragrafo 3) indica che la direttiva mira anche ad istituire una concorrenza equa e trasparente tra i porti della Comunità. La Commissione non contesta questo principio, ma l'emendamento promette più di quanto la direttiva, con il suo attuale fondamento giuridico, possa mantenere.
L'emendamento 15 (nuovo articolo 4 ter) riguarda la questione della trasparenza degli aiuti di Stato nel contesto della concorrenza tra porti. La Commissione apprezza la preoccupazione. Il suo recente "Vademecum sulle regole comunitarie relative agli aiuti di Stato e al finanziamento delle infrastrutture portuali" conferma la sua volontà di trovare una soluzione al problema. La Commissione è pronta a continuare la propria azione in questa direzione.
Tuttavia, ciò deve essere effettuato nel quadro del disposto del trattato e il diritto di iniziativa della Commissione non deve essere compromesso. L'emendamento 15 comprometterebbe invece tale diritto.
L'emendamento 16 (nuovo articolo 4 quater) impone alla Commissione di fare realizzare uno studio sui finanziamenti pubblici diretti e indiretti, gli aiuti di Stato e la contabilità dei costi nei sistemi portuali e nei porti marittimi della Comunità. La Commissione desidera ricordare che un siffatto studio è già stato svolto per il "Pacchetto Servizi portuali" del 2001. La cooperazione da parte dei porti è stata limitata e non vi è motivo di ritenere che in futuro ciò cambi.
5. Conclusione
Ai sensi dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE, la Commissione modifica la propria proposta come indicato nei punti precedenti.
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