Quotidiano indipendente di economia e politica dei trasporti
04:27 GMT+1
BPM contesta l'interpretazione dell'ordinanza del Consiglio di Stato da parte dell'Autorità Portuale del Levante
Siamo soddisfatti della pronuncia - spiega Guadagnuolo - «che ci consente di continuare a gestire a pieno titolo, contrariamente ai desiderata dell'Autorità Portuale, le Stazioni Marittime ed i servizi di supporto ai passeggeri nel porto di Bari»
15 maggio 2009
Un'ordinanza, anche se pronunciata da una delle più importanti istituzioni repubblicane quale il Consiglio di Stato, può essere soggetta ad interpretazioni. Così è stato per l'ordinanza ordinaria emessa dall'organo della giustizia amministrativa italiana sull'appello presentato dalla Bari Porto Mediterraneo Srl (BPM) per l'annullamento della recente sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sull'affidamento alla BPM della concessione delle stazioni marittime e dei servizi ai passeggeri del porto di Bari (inforMARE del 2 marzo 2009).
Affinché il lettore possa esprimere una propria opinione, riportiamo di seguito il testo del pronunciamento del Consiglio di Stato.
Da parte sua la Bari Porto Mediterraneo respinge in toto le interpretazioni dell'Autorità Portuale del Levante (inforMARE del 13 maggio 2009) che - secondo BPM - «non corrispondono ai contenuti della stessa, bensì forse frutto delle particolari “doti celesti” dei vertici della stessa Autorità Portuale, capaci di presagire i contenuti della sentenza che il collegio della Sesta Sezione del Consiglio di Stato (costituito dal presidente Ruoppolo, dal relatore Chieppa e dai consiglieri Garofoli, De Nictolis e Polito) dovrà pronunciare sulle valutazioni di merito della stessa controversia». «Nell'Ordinanza, difatti - rileva BPM - non vi è alcun cenno sulla presunta “conferma, da parte del Consiglio di Stato”, come sostenuto dalla stessa Autorità Portuale, “dell'annullamento della concessione rilasciata alla BPM”, affermazioni che, ribadiamo, possono essere rilasciate solo qualora la futura sentenza dovesse esprimersi in tal senso».
È quindi positiva la valutazione dell'amministratore delegato della Bari Porto Mediterraneo, Manlio Guadagnuolo: siamo soddisfatti della pronuncia del Consiglio di Stato - dichiara - «che ci consente di continuare a gestire a pieno titolo, contrariamente ai desiderata dell'Autorità Portuale, le Stazioni Marittime ed i servizi di supporto ai passeggeri nel porto di Bari e restiamo in attesa della sentenza definitiva per le valutazioni conseguenti».
Bari Porto Mediterraneo osserva che l'ordinanza del Consiglio di Stato conferma «la decisione “inaudita altera parte” del presidente del Consiglio di Stato - sezione sesta - che in data 10 marzo 2009 aveva sospeso la sentenza del TAR Bari che aveva rigettato il ricorso proposto dalla Bari Porto Mediterraneo contro l'annullamento in autotutela della concessione demaniale con la quale è stata affidata dalla stessa Autorità Portuale alla BPM, nel 2004, la gestione delle Stazioni Marittime (traghetti e crociere) e dei servizi di supporto ai passeggeri nel porto di Bari».
«Nell'ambito della stessa ordinanza - sottolinea Bari Porto Mediterraneo - il Consiglio di Stato ha bacchettato l'Autorità Portuale del Levante per aver disposto, il 19 febbraio scorso, l'immediato rilascio dei beni e la cessazione delle attività oggetto di affidamento alla BPM, censura questa già stigmatizzata il 4 maggio scorso nella relazione conclusiva della commissione ministeriale istituita dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Altero Matteoli, nella quale è stata evidenziata la necessità di effettuare il commissariamento dell'Autorità Portuale del Levante “in modo che la stessa eserciti il corretto ruolo nell'interesse del porto di Bari».
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Registro Ordinanza:2359/2009
Registro Generale:1873/2009
Sezione Sesta
composto dai Signori:
Pres. Giovanni Ruoppolo
Cons. Rosanna De Nictolis
Cons. Roberto Chieppa Est.
Cons. Roberto Garofoli
Cons. Bruno Rosario Polito
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 12 Maggio 2009
Visto l'art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visto l'appello proposto da:
BARI PORTO MEDITERRANEO SRL
rappresentato e difeso da:
Avv. ALBERTO ROMANO
Avv. VINCENZO JAMBRENGHI CAPUTI
con domicilio eletto in Roma
VIA VINCENZO PICARDI 4/B presso VINCENZO JAMBRENGHI CAPUTI
contro
AUTORITA' PORTUALE DEL LEVANTE
rappresentato e difeso da:
Avv. ANGELO CLARIZIA
con domicilio eletto in Roma
VIA PRINCIPESSA CLOTILDE, 2 presso ANGELO CLARIZIA
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della sentenza del TAR PUGLIA- BARI : SEZIONE III 440/2009, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO CONCESSIONE DELLE STAZIONI MARITTIME ESERVIZIAIPASSEGGERI.
Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;
Vista la domanda di sospensione dell' efficacia della sentenza appellata, presentata in via incidentale dalla parte appellante.
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
AUTORITA' PORTUALE DEL LEVANTE , SOCIETA' IMPRESA LOGISTICA PORTUALE SRL , SOCIETA' SERVIZI INTEGRATI DI LOGISTICA SRL
Udito il relatore Cons. Roberto Chieppa e uditi, altresì, per le parti l'Avv.to Caputi Jambrenghi, l'Avv.to Romano, l'Avv.to Clarizia, l'Avv.to Chiappetti e l'Avv.to Florenzano.
Ritenuto di doversi pronunciare sull'istanza cautelare, provvisoriamente decisa con decreto presidenziale del 10.3.2009 e la cui trattazione è stata rinviata all'odierna udienza di merito;
Ritenuto di dover accogliere in parte la domanda cautelare, limitatamente alla sospensione del provvedimento del Presidente dell'Autorità portuale prot. n. 1237 del 19.2.2009 per aver disposto l'immediato rilascio dei beni e la cessazione delle attività, oggetto di affidamento alla B.P.M. srl, anzichè limitarsi a dettare le misure organizzative idonee a regolare il subentro del nuovo soggetto (o dei nuovi soggetti), da individuare con gara;
Ritenuto, pertanto, di dover confermare la misura cautelare, concessa con decreto Presidenziale, nei limiti di cui sopra, in modo da evitare l'estromissione di B.P.M. srl dalle attività in corso fino all'effettivo subentro del nuovo soggetto affidatario (o dei nuovi soggetti), respingendo la domanda cautelare proposta in relazione alla deliberazione di annullamento d'ufficio del Comitato portuale del 19.2.2009;
P.Q.M.
Accoglie in parte l'istanza cautelare (Ricorso numero: 1873/2009 ) e, per l'effetto, sospende l'efficacia della sentenza impugnata nei sensi e nei limiti di cui in parte motiva.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Roma, 12 Maggio 2009
L'ESTENSORE Roberto Chieppa
IL PRESIDENTE Giovanni Ruoppolo
IL SEGRETARIO Giovanni Ceci
******************
Copia conforme alla presente ordinanza (relativa al ricorso numero 1873/2009 ) è stata trasmessa al
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17/08/1907 n. 642.
- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA
tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail
Partita iva: 03532950106
Registrazione Stampa 33/96 Tribunale di Genova
Direttore responsabile Bruno Bellio Vietata la riproduzione, anche parziale, senza l'esplicito consenso dell'editore