- Il Senato ha approvato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107 sulla proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione che introduce tra l'altro, specificatamente all'articolo 5 che pubblichiamo di seguito, misure urgenti per contrastare la pirateria marittima. .
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- In particolare il provvedimento prevede la possibilità di impiegare nuclei militari di protezione della Marina Militare o servizi di vigilanza privata armata a bordo delle navi commerciali battenti bandiera italiana per la protezione delle navi in transito negli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria.
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- Esprimendo soddisfazione per l'approvazione in Senato del disegno di legge, il presidente della Confederazione Italiana Armatori (Confitarma), Paolo d'Amico, ha espresso l'auspicio che il provvedimento «venga approvato in via definitiva in tempi brevi, prima della pausa estiva». «Parallelamente - ha aggiunto - auspico il completamento dell'intero quadro di riferimento normativo con l'adozione dei decreti interministeriali necessari per la completa attuazione delle misure che, sottolineo, non sono ancora operative». «Rispondo così - ha spiegato d'Amico - alle affermazioni che hanno messo in evidenza il mancato ricorso a tali forme di difesa attiva da parte degli armatori, nel recente caso dell'attacco di pirati alla petroliera italiana RBD Anema e Core nel Golfo di Nigeria». «Fiducioso nel rapido iter parlamentare - ha concluso il presidente di Confitarma - colgo l'occasione per ringraziare ancora il ministro La Russa, che ha sostenuto il provvedimento, e tutte le forze politiche che, anche nella diversità delle loro posizioni, hanno ben compreso l'urgenza di tale provvedimento che si rende necessario in un momento così particolare della vita del nostro Paese».
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- L'articolo 5 del disegno di legge “Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche´ delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia e disposizioni per l’attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria”
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- Articolo 5.
- (Ulteriori misure di contrasto alla pirateria)
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- 1. Il Ministero della difesa, nell'ambito delle attività internazionali di contrasto alla pirateria al fine di garantire la libertà di navigazione del naviglio commerciale nazionale, può stipulare con l'armatoria privata italiana e con altri soggetti dotati di specifico potere di rappresentanza della citata categoria convenzioni per la protezione delle navi battenti bandiera italiana in transito negli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria individuati con decreto del Ministro della difesa, sentiti il Ministro degli affari esteri e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dei rapporti periodici dell'International Maritime Organization (IMO), mediante l'imbarco, a richiesta e con oneri a carico degli armatori, di Nuclei militari di protezione (NMP) della Marina, che può avvalersi anche di personale delle altre Forze armate, e del relativo armamento previsto per l'espletamento del servizio.
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- 2. Il personale militare componente i nuclei di cui al comma 1 opera in conformità alle direttive e alle regole di ingaggio emanate dal Ministero della difesa. Al comandante di ciascun nucleo, al quale fa capo la responsabilità esclusiva dell'attività di contrasto militare alla pirateria, e al personale da esso dipendente sono attribuite le funzioni, rispettivamente, di ufficiale e di agente di polizia giudiziaria riguardo ai reati di cui agli articoli 1135 e 1136 del codice della navigazione e a quelli ad essi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale. Al medesimo personale sono corrisposti, previa riassegnazione delle relative risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del successivo comma 3, il compenso forfetario di impiego e le indennità previste per i militari imbarcati sulle unità della Marina negli spazi marittimi internazionali e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, sostituita alla necessità delle operazioni militari la necessità di proteggere il naviglio di cui al comma 1.
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- 3. Gli armatori che fruiscono dei servizi di protezione di cui al comma 1 provvedono al ristoro dei corrispondenti oneri, comprensivi delle spese per il personale di cui al comma 2 e delle spese di funzionamento, come definiti nelle convenzioni di cui al comma 1, mediante versamenti all'entrata del bilancio dello Stato, integralmente riassegnati, entro sessanta giorni, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, in deroga alle previsioni dell'articolo 2, commi 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
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- 4. Nei casi in cui non sono previsti i servizi di protezione di cui al comma 1, i servizi di vigilanza privata, disciplinati dagli articoli 133 e seguenti del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e dagli articoli 249 e seguenti del relativo regolamento di esecuzione, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, possono essere svolti con l'impiego di particolari guardie giurate armate, a protezione delle merci e dei valori sulle navi mercantili e sulle navi da pesca battenti bandiera italiana negli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria.
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- 5. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti le caratteristiche, le condizioni e i requisiti per il possesso, l'utilizzo, l'acquisizione e il trasporto delle armi e delle munizioni il cui porto è autorizzato per la prestazione dei servizi di protezione di cui al comma 4.
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- 6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 2 a 6, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009, e successive modificazioni, riferite alle navi e alle aree in cui si svolgono i servizi di cui ai commi 1 e 4.
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