- Il Tribunale Amministrativo Regionale di Salerno, con sentenze depositate martedì scorso, ha accolto una serie di ricorsi contro l'Autorità Portuale di Salerno e il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti presentati dalle aziende Centro Nautico Diemme Srl, Astra Sub di Antonio Lamberti & C. Snc, Nautica Salerno Mare Srl, Ormeggio Autuori Srl, Nautica Ventura di Ventura Silvio & C. Snc, Società Cantiere Navale Ventura Snc di Silvio Ventura &C., Società Pontile Ventura di Ventura Antonino e Silvio Snc, Tuttonautica Srl, Consorzio Costa Sud e Società Luigi Soriente Srl che avevano presentato richieste di proroga automatica al 31 dicembre 2015 delle concessioni in scadenza al 31 dicembre 2010 per il mantenimento di specchi acquei, pontili e sistemi di ormeggio nonché delle concessioni ad esse complementari ed accessorie nel porto campano. Tali richieste erano state respinte con delibera del presidente dell'Autorità Portuale n.196/2010 ritenendole in contrasto con il diritto comunitario (Direttiva Servizi 06/123/CE) che impone procedure selettive a garanzia della libera concorrenza e della libertà di stabilimento.
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- Il TAR Salerno ha stabilito che si applica la norma nazionale che concede la proroga al 2015. Secondo i giudici, infatti, l'intento dell'Europa di eliminare qualsiasi vantaggio al concessionario uscente e garantire un'ampia concorrenza a parità di condizioni è stato rispettato dalla norma nazionale italiana, pur se ha concesso alle concessioni turistico-ricreative in scadenza la “mera proroga” al 2015, ritenuta dal TAR “ragionevole”, quale beneficio “una tantum” e “transitorio”.
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- L'Autorità Portuale di Salerno ha sottolineato come tuttavia nelle sentenze si riconosca la coerenza delle intenzioni dell'ente portuale rispetto all'orientamento europeo e se ne evidenzi “l'encomiabile intento di garantire, attraverso nuove procedure di evidenza pubblica la più alta redditività del bene demaniale e, dunque, maggiori introiti per l'amministrazione, oltre la piena realizzazione del principio di concorrenzialità”, pur non potendo il TAR Salerno disapplicare la norma nazionale di proroga, invero disapplicata da altri Tribunali Amministrativi nazionali, rendendo la questione giuridica “complessa ed opinabile”.
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- L'Autorità Portuale di Salerno ha sottolineato come i giudici non abbiano ravvisato, pertanto, nell'operato dell'ente alcuna “colpevole violazione di legge” né “eccesso di potere”, evidenziando, peraltro, che la circolare ministeriale MIT n. 6105/2010 “non è atto vincolante per l'Autorità Portuale”. Inoltre, circa il rilievo mosso dalla “puntuale e accorta” difesa dell'ente portuale sulla mancanza del carattere turistico-ricreativo delle concessioni demaniali per i pontili - che in tal caso non avrebbero comunque il diritto alla proroga al 2015 espressamente riservata alle sole concessioni con quella specifica natura - fanno salve le ulteriori determinazioni che l'ente intendesse eventualmente assumere in merito alla verifica fattuale ed amministrativa della specifica natura di ciascuna delle concessioni coinvolte nei giudizi.
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