- Al porto di Venezia le portacontainer ora possono approdare anche nelle ore notturne. Con ordinanza n. 144/2011, che pubblichiamo di seguito, la locale Capitaneria di Porto ha infatti stabilito che le navi portacontenitori fino a 300 metri di lunghezza fuori tutto con un pescaggio massimo di 9,60 metri possano accedere alle banchine anche durante la notte grazie agli sforzi compiuti dall'Autorità Portuale di Venezia nell'escavo dei canali portuali, alla collaborazione di piloti e rimorchiatori nonché all'installazione di un sentiero luminoso lungo il canale di accesso al porto.
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- L'obiettivo è di raggiungere un pescaggio di 11,40 metri entro il prossimo autunno.
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- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
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CAPITANERIA DI PORTO
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VENEZIA
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- Ordinanza n. 144/11
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- Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Venezia
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- VISTO il “Regolamento per il servizio marittimo e la sicurezza della navigazione nel porto di Venezia” approvato con la propria Ordinanza n. 175/09 in data 28 dicembre 2009 e successive modificazioni ed integrazioni;
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- VISTA la propria ordinanza n. 82/10 in data 14.7.20l0 - e successive modificazioni ed integrazioni con cui sono stati resi noti i limiti di pescaggio a livello di medio mare - delle navi che debbono accedere al porto di Venezia;
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- VISTA la nota prot. APV/37200-CAN-DTEC/14190 in data 25 ottobre 2011 dell'Autorità Portuale di Venezia e la successiva comunicazione datata 24 novembre 2011;
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- ACCERTATO che i lavori di sistemazione dei nuovi punti luce lungo il canale Malamocco - Marghera e nel bacino di evoluzione n. 3 risultano conclusi ed il sistema è funzionante;
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- PRESO ATTO del parere espresso dalla Corporazione Piloti Estuario Veneto nel corso della riunione tenutasi in data 30 novembre 2011 presso questa Capitaneria di Porto cui hanno preso parte anche i rappresentanti dell'Autorità Portuale di Venezia;
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- RITENUTO necessario provvedere ad un aggiornamento delle norme che disciplinano l'accesso notturno delle navi nel canale Malarnocco - Marghera e nel bacino di evoluzione n. 3;
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- VISTI gli artt. 17, 62, 63 ed 81 del Codice della Navigazione e gli artt. 59, 64, 66 del Regolamento di Esecuzione;
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- VISTA la legge 28 gennaio 1994 n, 84, riordino della legislazione in materia portuale e successive modificazioni ed integrazioni;
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- ORDINA
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- Art. 1
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- L'articolo 25 del “Regolamento per il servizio marittimo e la sicurezza della navigazione nel porto di Venezia” approvato con la l'Ordinanza 175/09 in data 28 dicembre 2009, in premessa citata è abrogato e sostituito dai seguente:
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- ART. 25 Limitazioni di carattere generale
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- Nelle ore notturne (dal tramonto all'alba), nel Canale Malamocco – Marghera è consentita la navigazione con le seguenti limitazioni, fermo restando la disponibilità di rimorchiatori in assistenza e fatte salve le limitazioni di cui ai successivi articoli 26, 27, 28, 29 e 30, purché il passaggio delle navi non dia luogo allo spostamento delle altre navi ormeggiate:
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25.1 |
navi da carico secco di lunghezza non superiore ai 300 mt. E con pescaggio non superiore a 9,60, e, qualora l'ormeggio ME 36/L sia occupato, nei limiti notturni di cui all'allegato diagramma (All. 1). Le suddette navi da carico di lunghezza superiore a 220 mt. (tolleranza del 2%) e con un pescaggio superiore a 9,20 mt., debbono essere dotata di idoneo bow thruster;
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25.2 |
navi con liquidi corrosivi di lunghezza non superiore ai 150 mt. (tolleranza del 2%) e di pescaggio non superiore a 9,20 mt.;
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25.3 |
navi cisterna vuote di olio combustibile o di prodotti derivati dalla combustione (es. bitume) e navi cisterna degassificate di lunghezza non superiore a 220 mt. (tolleranza del 2%);
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25.4 |
navi per il trasporto di liquidi infiammabili, di liquidi combustibili (eccezion fatta per l'olio combustibile al quale si applica il precedente punto 25.3) e di gas alla rinfusa vuote o non degassificate, di lunghezza non superiore ai 180 mt. (tolleranza del 2%);
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25.5 |
navi con a bordo liquidi tossici, infiammabili, combustibili (ad esclusione dei prodotti derivati dalla combustione) o gas alla rinfusa di stazza lorda non superiore a 6.000 tonnellate;
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- Art. 2
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- L'articolo 27 del “Regolamento per il servizio marittimo e la sicurezza della navigazione nel porto di Venezia” approvato con la l'Ordinanza. 175/09 in data 28 dicembre 2009, in premessa citata è abrogato e sostituito dal seguente:
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- ART. 27 – Limitazioni specifiche per il canale ovest
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- Nelle ore notturne (dal tramonto all'alba) nel Canale Industriale Ovest, è consentita la navigazione alle navi di stazza non superiore a 3.000 tonnellate. Per le navi superiori al limite predetto, si applicano i seguenti criteri:
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27.1 |
nel tratto di canale antistante alle banchine Emilia e Liguria (accosti dal 22 al 29 incluso) è consentita la navigazione a navi da carico secco di lunghezza non superiore ai 300 mt. e con pescaggio non superiore a 9,60 mt. Le predette navi da carico secco di lunghezza superiore a 220 mt. (tolleranza del 2%) e con un pescaggio superiore a 9,20 mt., debbono essere dotate di idoneo bow thruster.
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27.2 |
nel tratto di canale a monte della banchina Liguria (accosto 29 escluso) e fino all'accosto ENEL 1/W (compreso), la navigazione è consentita a condizione che la nave non sia di lunghezza superiore a 150 mt. (tolleranza del 2%), pescaggio massimo non superiore a 7,95 mt. e non debba effettuare una evoluzione superiore a 180°. In ogni caso è vietata la navigazione in retromarcia.
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27.3 |
nel tratto di canale tra l'accosto ENEL 1/W e gli accosti C.I.A. (1/W-4/W) compresi, la navigazione è consentita alle seguenti condizioni:- la nave non sia di lunghezza superiore a 150 mt. (tolleranza del 2%), pescaggio massimo non superiore a metri 7,95 e non debba effettuare una evoluzione superiore a 180°. In ogni caso è vietata la navigazione in retromarcia.
- il pontile ENEL 2/W sia completamente sgombro di navi ed al pontile ENEL 1/W non siano ormeggiate navi di lunghezza superiore a 130 mt. e larghezza maggiore a 20 mt.;
- l'altezza di marea sia almeno al medio mare per tutto il transito;
- le banchine siano ben illuminate e non vi siano fonti di luce di forte intensità rivolte verso il canale;
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27.4 |
nel tratto di canale compreso tra l'ormeggio CIA (1/W-4/W) e la darsena terminale, la navigazione è consentita a condizione che la nave non abbia lunghezza superiore a 120 mt. (tolleranza del 2%) e non debba effettuare una evoluzione superiore a 180°. In ogni caso è vietata la navigazione in retromarcia.
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- Art.. 3
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- La presente ordinanza entra in vigore il giorno della sua emanazione.
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- Venezia, li 01 dicembre 2011
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- IL COMANDANTE
C.A. (CP) Tiberio PIATTELLI |
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