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Usclac-Uncdim, solo dopo la conclusione delle indagini si potrà giudicare l'operato del comandante Schettino
Accordo tra Costa Crociere e le associazioni dei consumatori sui risarcimenti ai passeggeri coinvolti nel naufragio di “Costa Concordia”
27 gennaio 2012
Che i comandanti di nave siano esperti di svariate materie e discipline tranne che di pubbliche relazioni e di comunicazione è di tutta evidenza per gli operatori della stampa che hanno rapporti con la loro categoria professionale. Che le notizie di disastri marittimi dalla risonanza internazionale suscitino l'interesse di cronisti che raramente o mai si occupano di shipping è altrettanto ovvio a chi frequenta il mondo del giornalismo.
Mischiate queste due categorie in occasione di un grave incidente come quello del naufragio della nave da crociera Costa Concordia avvenuto nella notte tra il 13 e 14 gennaio all'Isola del Giglio e la miscela risultante è esplosiva. Non si è giunti alla deflagrazione stamani alla conferenza stampa dedicata alla sciagura indetta dai sindacati U.S.C.L.A.C./U.N.C.Di.M. (Unione Sindacale Capitani di Lungo Corso al Comando/Unione Nazionale Capitani e Direttori di Macchina), ma è finita muro contro muro: da una parte coloro che parevano difendere a spada tratta e contro ogni evidenza l'operato del comandante della Costa Concordia, Francesco Schettino; dall'altra quelli che parevano imputare agli interlocutori di difendere una posizione indifendibile.
Impossibile muovere passi avanti quando lo scontro diventa guerra di posizione.
I rappresentanti dei sindacati hanno difeso la credibilità professionale dello Stato Maggiore della Marina Mercantile Italiana e la serietà dell'azienda armatoriale Costa Crociere ed hanno sollecitato la stampa ad attendere le risultanze delle inchieste in corso. Inevitabile però - pure per loro - non rendere note alcune personali opinioni sulla sciagura.
Secondo il presidente del sindacato Usclac-Uncdim, Antonino Nobile, è stata «eccellente» la manovra di appoggio della nave alla scogliera che Schettino avrebbe compiuto dopo l'urto sul fondale che ha provocato l'ampia falla nello scafo. «Una validissima manovra di spiaggiamento», ha concordato il consigliere dell'Unione, Pietro Gardella, che ha accusato il comandante della Capitaneria di Porto di Livorno, Gregorio De Falco, da lui definito «un megalomane affetto da protagonismo ed esibizionismo», di aver impartito nella conversazione con il comandante Schettino, avvenuta quando la nave era già adagiata e inclinata sulla scogliera e diffusa dai mezzi di comunicazione di tutto il mondo, disposizioni «cervellotiche e impraticabili» intimandogli di risalire sulla nave utilizzando l'unica biscaggina, dalla quale stavano scendendo i passeggeri, e ordinandogli di comunicare il numero e lo stato delle persone ancora presenti a bordo, compito irrealizzabile - ha spiegato Gardella - in considerazione dello stato della nave e della necessità di evacuare i naufraghi. Operazione quest'ultima - hanno sottolineato i rappresentanti di Usclac-Uncdim - che si è svolta tra l'altro in tempi rapidi in considerazione delle difficoltà causate dall'inclinazione della nave e dell'elevato numero di persone da portare in salvo.
Pur ribadendo l'attendibilità dell'operato di Costa Crociere, i rappresentanti di Usclac-Uncdim hanno tuttavia espresso perplessità sulla decisione della compagnia di sospendere il comandante della Costa Concordia. Nobile ha sottolineato che il comandante di una nave non può essere sospeso se non a seguito di una sentenza definitiva che condanna il suo operato, come stabilisce - ha precisato - l'articolo 56 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i capitani di lungo corso e capitani di macchina che - ricordiamo - definisce la responsabilità civile e/o penale connessa alla prestazione e sancisce che: “1 - Ogni responsabilità civile verso terzi per fatti commessi dal comandante o dal direttore di macchina nell'esercizio delle sue funzioni è a carico dell'armatore; 2 - Ove si apra procedimento penale nei confronti del comandante o direttore di macchina per fatti che siano direttamente connessi all'esercizio delle sue funzioni, ogni spesa per tutti i gradi di giudizio è a carico dell'armatore; 3 - È facoltà del comandante o direttore di macchina di farsi assistere da un legale di fiducia dell'armatore scelto dai comandante o direttore di macchina fra due nominativi indicati dall'armatore, con onere a carico di quest'ultimo; 4 - Il rinvio a giudizio per fatti direttamente attinenti all'esercizio delle sue funzioni può costituire giustificato motivo di cessazione della continuità del rapporto di lavoro, nel caso in cui la gravità dell'evento possa influire sul rapporto fiduciario; 5 - Le garanzie e le tutele di cui al paragrafo 2) del presente articolo si applicano anche successivamente alla estinzione del rapporto di lavoro, sempreché si tratti di fatti accaduti nel corso del rapporto stesso; 6 - Le garanzie e le tutele di cui ai paragrafi precedenti sono escluse nei casi di dolo o colpa grave, accertati con sentenza”.
Se oggi passi avanti non sono stati compiuti nei rapporti tra la categoria dei comandanti della Marina Mercantile e la categoria della stampa, ieri invece né è stato compiuto uno da parte delle associazioni dei consumatori e di Costa Crociere che, presso la sede di ASTOI Confindustria Viaggi, hanno raggiunto un accordo sui risarcimenti ai passeggeri coinvolti nel naufragio della Costa Concordia.
L'accordo prevede un importo forfettario di euro 11.000 a persona a titolo di indennizzo, a copertura di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, ivi inclusi quelli legati alla perdita del bagaglio e degli effetti personali, al disagio psicologico patito ed al danno da vacanza rovinata. Tale impegno non è diretto alle famiglie dei passeggeri deceduti o scomparsi ed ai passeggeri che hanno subito lesioni che hanno comportato ricovero ospedaliero, i cui risarcimenti saranno trattati in via autonoma. Inoltre è previsto il rimborso integrale del valore della crociera, comprensivo delle tasse portuali; il rimborso dei transfer aerei e bus, inclusi nella pratica crociera; il rimborso totale delle spese di viaggio sostenute per il rientro; il rimborso di eventuali spese mediche sostenute; il rimborso delle spese sostenute durante la crociera.
Costa Crociere ha precisato che l'importo forfettario concordato a titolo di risarcimento è superiore ai limiti risarcitori previsti dalle convenzioni internazionali e dalle leggi vigenti e che tale importo verrà riconosciuto indipendentemente dall'età del passeggero, considerando anche i bambini, sebbene non paganti. Inoltre Costa si è impegnata a non dedurre da tale cifra quanto eventualmente percepito dai clienti per rimborsi assicurativi legati a polizze individualmente stipulate.
Tra gli altri punti dell'accordo, Costa Crociere ha inoltre accettato di avviare uno specifico programma di assistenza psicologica nei confronti di tutti i passeggeri che ne facciano richiesta. È stato inoltre convenuto che la compagnia offra l'opportunità di cancellare senza penali le crociere prenotate prima del drammatico evento, su tutte le proprie rotte, entro il 7 febbraio.
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