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Il Tar ha ordinato la sospensione dei limiti imposti ai transiti delle grandi navi da crociera a Venezia
L'Autorità Portuale: questa decisione non può distrarci dal trovare e realizzare entro il 2016 la via d'acqua alternativa per raggiungere la Marittima
17 marzo 2014
Oggi il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, con due ordinanze che pubblichiamo di seguito, ha accolto i ricorsi proposti da Venezia Terminal Passeggeri (VTP), Bassani Spa e Rimorchiatori Riuniti Panfido, con l'intervento del Comitato Cruise Venice e di alcune imprese portuali, per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell'ordinanza della Capitaneria di Porto di Venezia che limita nel 2014 il transito nel Canale della Giudecca di navi passeggeri di stazza lorda superiore a 40.000 tonnellate e vieta nel 2015 il transito nel Canale di San Marco e nel Canale della Giudecca di navi passeggeri di stazza lorda superiore a 96.000 tonnellate. Le ordinanze del Tar stabiliscono la sospensione di tali limiti, che erano stati fissati dalla Capitaneria in attuazione del decreto Clini-Passera ( del 5 novembre 2013), fino alle udienze per la trattazione di merito dei ricorsi fissate per il prossimo 12 giugno.

Commentando le decisioni dei magistrati della sede di Venezia del Tribunale Amministrativo Regionale, l'Autorità Portuale di Venezia ha sottolineato che «la decisione del Tar non può, né deve, assolutamente distrarci, o peggio fermarci, dal voler trovare e realizzare entro il 2016 la via d'acqua alternativa per raggiungere la Marittima e ovviare al passaggio davanti S. Marco. Il governo, anche su suggerimento del Senato - ha ricordato l'ente portuale - si è dato 120 giorni di tempo per valutare il Contorta Sant'Angelo o la sua alternativa ( del 6 febbraio 2014, ndr). Se la decisione verrà presa entro questi termini, e non abbiamo motivo di dubitarne - ha rilevato l'authority portuale - la sentenza odierna verrà nei fatti positivamente superata dalla soluzione che metterà insieme la salvaguardia di San Marco e quella dell'eccellenza crocieristica veneziana».



 
N. 00178/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00146/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 146 del 2014, proposto da:

Venezia Terminal Passeggeri S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Scuglia, M. Francesco Curato, Vittorio Domenichelli, con domicilio eletto presso Francesco M. Curato in Venezia, Piazzale Roma, 468/B;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrett. Stato, domiciliata in Venezia, San Marco, 63; Ministero Ambiente e della Tutela del Mare, Capitaneria di Porto Venezia;

nei confronti di

Autorità Portuale di Venezia, Magistrato delle Acque di Venezia, Ministero Difesa;

e con l'intervento di

ad opponendum:
Comune di Venezia, rappresentato e difeso per legge dagli avv. Antonio Iannotta, Giulio Gidoni, Marzia Masetto, domiciliata in Venezia, S. Marco, 4091;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,

dell'ordinanza della Capitaneria di Porto di Venezia n. 153/2013 ad oggetto, in pretesa esecuzione dell'art. 3 del D.M. n. 79/2013, la limitazione del transito nel canale della Giudecca di navi passeggeri di stazza lorda superiore a 40.000 GT (per l'anno 2014); nonché il divieto per l'anno 2015 del transito nel Canale di San Marco e nel Canale della Giudecca di navi passeggeri di stazza lorda superiori a 96.000 GT; delle direttive del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 20.11.2013 alla Capitaneria di Porto avente ad oggetto l'adozione delle misure di mitigazione per il periodo transitorio 2014 e 2015; nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2014 la dott.ssa Silvia Coppari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Il Collegio rileva che l'ordinanza n. 153/2013 della Capitaneria di Porto di Venezia ha disposto che “il numero massimo di transiti nel Canale di San Marco e nel Canale della Giudecca di navi passeggeri di stazza lorda superiore a 40.000 GT è stabilito, per l'anno 2014, in 708 transiti” (art. 1) e che “per l'anno 2015, è vietato il transito nel Canale di San Marco e nel Canale della Giudecca a navi passeggeri di stazza lorda superiore a 96.000 GT” (art. 3).

Tali limitazioni, benché formalmente previste per dare seguito a quanto disposto dal Decreto Interministeriale n. 79/2012, risultano stabilite in assenza dello specifico presupposto richiesto per la relativa adozione, dal momento che l'operatività del divieto di transito nel Canale di San Marco e nel Canale della Giudecca delle navi adibite al trasporto di merci e passeggeri superiori a 40.000 tonnellate di stazza lorda (di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) del citato D.M. n.79/2012) è ivi espressamente subordinata alla disponibilità di praticabili vie di navigazione alternative a quelle vietate, come individuate dall'Autorità marittima con proprio provvedimento (così l'art. 3, comma 1, del citato D.M., peraltro carente di orientamenti concreti).

Le misure in esame si pongono conseguentemente in contrasto con lo specifico principio di gradualità enunciato dal D.M. n.79/2012, in base al quale l'interdizione del transito può essere consentita solo a partire dal momento dell'effettiva disponibilità di una via alternativa, con ciò sostanzialmente anticipando quel divieto che invece, avrebbe dovuto essere preceduto da opportune, necessarie misure precauzionali, da adottarsi “in attesa di tale disponibilità”, al fine di “mitigare i rischi connessi al regime transitorio, perseguendo il massimo livello di tutela dell'ambiente lagunare”.

A ciò deve aggiungersi che l'ordinanza de qua non appare sostenuta da una adeguata attività istruttoria preliminare, volta all'identificazione dei rischi connessi ai traffici nei canali in questione e ai transiti delle navi con stazza superiore a 40.000 tonnellate, non potendosi evincere dal provvedimento, un'esauriente ponderazione né dei presupposti di fatto, né delle specifiche valutazioni dei rischi, assunti a fondamento delle misure “mitigatorie” in esame.

Tale carenza, oltre a concretare un difetto di motivazione, non consente altresì di valutare appieno l'idoneità la razionalità e la congruenza delle misure limitative in concreto adottate, le quali peraltro formano oggetto di contestazioni di segno opposto, ascrivibili alla ricorrente ed al Comune di Venezia, in modo sostanzialmente speculare, in quanto entrambe convergenti nella richiesta di annullamento dei provvedimenti impugnati (e ciò a prescindere da qualunque considerazione in ordine all'ammissibilità dell'intervento ad opponendum del Comune), e volte a dimostrarne, per un verso, la sproporzione rispetto agli obiettivi di tutela e salvaguardia dell'ambiente lagunare e, per l'altro, invece, l'assoluta insufficienza rispetto al medesimo obiettivo.

Del pari deve rilevarsi, con particolare evidenza, che le stesse Direttive del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 20.11.2013 alla Capitaneria di Porto, aventi ad oggetto l'adozione delle misure di mitigazione per il periodo transitorio 2014 e 2015, appaiono viziate dai medesimi difetti di genericità e indeterminatezza sopra evidenziati con riguardo all'ordinanza n. 153/2013, dal ché deriva la attuale critica situazione di carenza di disposizioni puntuali e idonee a contemperare, razionalmente, tutti gli interessi coinvolti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) Accoglie la domanda cautelare proposta e per l'effetto:
a) sospende tutti gli atti impugnati fino alla data di trattazione del merito;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 12 giugno 2014.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:
Bruno Amoroso, Presidente
Silvia Coppari, Referendario, Estensore
Enrico Mattei, Referendario



L'ESTENSORE


IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



 
N. 00179/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00171/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 171 del 2014, proposto da:

Bassani S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

Rimorchiatori Riuniti Panfido, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Roberto Longanesi Cattani, con domicilio eletto presso Roberto Longanesi Cattani in Venezia, Piazzale Roma, 466/B;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le Venezia, domiciliata in Venezia, San Marco, 63;
Ministero dell'Ambiente, del Territorio e della Tutela del Mare,
Capitaneria di Porto di Venezia,
Magistrato delle Acque di Venezia;

nei confronti di

Autorita' Portuale di Venezia;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Comitato Cruise Venice, Gruppo Ormeggiatori Porto Venezia Soc, Coop. Venice Ho.St. Rl, Conepo Servizi Soc. Coop. Arl, Tositti & Cambiaso - Risso Srl, Guardie Ai Fuochi Porto Venezia - Soc. Coop. Pa, Venice Shipping Services Srl, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Roberto Longanesi Cattani, con domicilio eletto presso Roberto Longanesi Cattani in Venezia, Piazzale Roma, 466/B;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,

dell'ordinanza della Capitaneria di Porto di Venezia n. 153/2013 ad oggetto, in pretesa esecuzione dell'art. 3 del D.M. n. 79/2012, la limitazione del transito nel canale della Giudecca di navi passeggeri di stazza lorda superiore a 40.000 GT per l'anno 2014;

nonché il divieto per l'anno 2015 del transito nel Canale di San Marco e nel Canale della Giudecca di navi passeggeri di stazza lorda superiori a 96.000 GT;

delle direttive del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 20.11.2013 alla Capitaneria di Porto avente ad oggetto l'adozione delle misure di mitigazione per il periodo transitorio 2014 e 2015; nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2014 la dott.ssa Silvia Coppari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Il Collegio rileva che l'ordinanza n. 153/2013 della Capitaneria di Porto di Venezia ha disposto che “il numero massimo di transiti nel Canale di San Marco e nel Canale della Giudecca di navi passeggeri di stazza lorda superiore a 40.000 GT è stabilito, per l'anno 2014, in 708 transiti” (art. 1) e che “per l'anno 2015, è vietato il transito nel Canale di San Marco e nel Canale della Giudecca a navi passeggeri di stazza lorda superiore a 96.000 GT” (art. 3).

Tali limitazioni, benché formalmente previste per dare seguito a quanto disposto dal Decreto Interministeriale n. 79/2012, risultano stabilite in assenza dello specifico presupposto richiesto per la relativa adozione, dal momento che l'operatività del divieto di transito nel Canale di San Marco e nel Canale della Giudecca delle navi adibite al trasporto di merci e passeggeri superiori a 40.000 tonnellate di stazza lorda (di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) del citato D.M. n.79/2012) è ivi espressamente subordinata alla disponibilità di praticabili vie di navigazione alternative a quelle vietate, come individuate dall'Autorità marittima con proprio provvedimento (così l'art. 3, comma 1, del citato D.M.).

Le misure in esame si pongono conseguentemente in contrasto con lo specifico principio di gradualità enunciato dal D.M. n.79/2012, in base al quale l'interdizione del transito può essere consentita solo a partire dal momento dell'effettiva disponibilità di una via alternativa, con ciò sostanzialmente anticipando quel divieto che invece, avrebbe dovuto essere preceduto da opportune, necessarie misure precauzionali, da adottarsi “in attesa di tale disponibilità”, al fine di “mitigare i rischi connessi al regime transitorio, perseguendo il massimo livello di tutela dell'ambiente lagunare”.

A ciò deve aggiungersi che l'ordinanza de qua non appare sostenuta da una adeguata attività istruttoria preliminare, volta all'identificazione dei rischi connessi ai traffici nei canali in questione e ai transiti delle navi con stazza superiore a 40.000 tonnellate, non potendosi evincere dal provvedimento, un'esauriente ponderazione né dei presupposti di fatto, né delle specifiche valutazioni dei rischi, assunti a fondamento delle misure “mitigatorie” in esame.

Tale carenza, oltre a concretare un difetto di motivazione, non consente altresì di valutare appieno l'idoneità la razionalità e la congruenza delle misure limitative in concreto adottate.

Del pari deve rilevarsi, con particolare evidenza , che le stesse Direttive del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 20.11.2013 alla Capitaneria di Porto, aventi ad oggetto l'adozione delle misure di mitigazione per il periodo transitorio 2014 e 2015, appaiono viziate dai medesimi difetti di genericità e indeterminatezza sopra evidenziati con riguardo all'ordinanza n. 153/2013, dal ché deriva la attuale critica situazione di carenza di disposizioni puntuali e idonee a contemperare, razionalmente, tutti gli interessi coinvolti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), accoglie la domanda cautelare proposta e per l'effetto
a) sospende tutti gli atti impugnati fino alla data di trattazione del merito;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 12 giugno 2014.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:
Bruno Amoroso, Presidente
Silvia Coppari, Referendario, Estensore
Enrico Mattei, Referendario



L'ESTENSORE


IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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