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Il TAR ha respinto il nuovo ricorso di Toscana di Navigazione contro l'aggiudicazione di Toremar a Moby
Confermata la legittimità dell'aggiudicazione della procedura di gara
2 novembre 2015
La scorsa settimana il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana ha respinto il nuovo ricorso presentato da Toscana di Navigazione contro Regione Toscana e Moby per l'annullamento di due decreti regionali relativi al conferimento della proprietà della società di navigazione Toremar (Toscana Regionale Marittima).

Con il primo decreto del 29 settembre 2011 è stato deciso di aggiudicare definitivamente la gara bandita per la privatizzazione della Toremar alla compagnia armatoriale Moby, che il 2 gennaio 2012 ha sottoscritto con la Regione il contratto di passaggio di mano della partecipazione azionaria e il contratto di servizio per l'esercizio dei servizi marittimi.

Nel 2012 Toscana di Navigazione, società che è controllata dalla compagnia marittima Delcomar e partecipata da Alilauro e da BN di Navigazione (Blu Navy) e che è stata esclusa dalla procedura di gara per la privatizzazione di Toremar in quanto l'offerta economica presentata risultava difforme dall'offerta tecnica e dalle prescrizioni dell'amministrazione, ha proposto ricorso contro l'aggiudicazione definitiva della compagnia a Moby, ricorso che lo stesso TAR per la Toscana ha respinto.

Successivamente Toscana di Navigazione ha proposto appello e il Consiglio di Stato, con sentenza depositata il 16 gennaio 2015, ha accolto l'impugnativa e annullato il provvedimento di esclusione della Toscana di Navigazione condannando l'amministrazione regionale a disporre l'aggiudicazione della procedura di gara in favore di Toscana di Navigazione previo il controllo dei requisiti soggettivi.

La Regione Toscana - come ricorda il TAR per la Toscana nell'ultima sentenza - ha quindi avviato «il procedimento per la verifica delle dichiarazioni e delle autocertificazioni presentate in gara da Toscana di Navigazione, contestualmente chiedendo all'interessata di aggiornare le dichiarazioni inerenti il possesso dei requisiti di ordine generale e di comprovare la propria capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. All'esito della verifica, con decreto dirigenziale del 30 marzo 2015 (il secondo decreto di cui Toscana di Navigazione ha chiesto l'annullamento, ndr), la Regione ha disposto non potersi procedere all'aggiudicazione ritenendo indimostrato il possesso dei requisiti richiesti dalla legge di gara».

Con l'ultima sentenza depositata lo scorso 26 ottobre, che pubblichiamo di seguito, il TAR della Toscana ha respinto il nuovo ricorso di Toscana di Navigazione confermando così la legittimità dell'aggiudicazione disposta a favore di Moby.






N. 01446/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00778/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 778 del 2015, proposto da:
Toscana di Navigazione S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Enea Baronti, Marcello Vignolo e Massimo Massa, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Firenze, Via Maggio 30;

contro

Regione Toscana, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Lucia Bora e Luciana Caso, ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura regionale in Firenze, piazza dell'Unità Italiana 1;

nei confronti di

Moby S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Beniamino Caravita Di Toritto, Beniamino Carnevale, Saverio Sticchi Damiani e Natale Giallongo, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Firenze, Via Vittorio Alfieri 19;

per l'annullamento

del Decreto n. 1312 del 30 marzo 2015, con il quale il Dirigente della Direzione Generale Politiche Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale - Area di Coordinamento Trasporto Pubblico Locale - ha stabilito di non procedere all'aggiudicazione della gara bandita dalla Regione Toscana per la Privatizzazione della società Toremar S.p.A. (Toscana Regionale Marittima) e l'affidamento dei servizi pubblici di cabotaggio marittimi eserciti all'interno della Regione Toscana, per mancanza dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, richiesti per la partecipazione alla stessa;
nonché, in via subordinata e condizionata, per l'annullamento del Decreto n. 4098 del 29.9.2011, con il quale il dirigente delegato, responsabile del settore "Strategie e programmazione del trasporto pubblico locale di competenza regionale e relativa attuazione" della Regione Toscana, ha approvato tutti i verbali della commissione giudicatrice ed ha aggiudicato definitivamente la gara alla società Moby spa, con sede in Milano e, comunque, di tutti gli atti in virtù dei quali la gara è stata aggiudicata alla Moby spa, ovvero, ancora, nelle parti in cui non hanno escluso la Moby spa dalla gara stessa; e per il risarcimento di tutti i danno derivanti dall'esecuzione degli atti illegittimi, in forma specifica o, in alternativa, per equivalente, nella misura del mancato utile.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Toscana e della controinteressata Moby S.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 settembre 2015 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con sentenza n. 83/2015 il Consiglio di Stato, riformando la decisione in prime cure di questo T.A.R., ha condannato la Regione Toscana ad aggiudicare in favore della Toscana di Navigazione S.r.l., previo il necessario controllo dei requisiti soggettivi, la procedura indetta con lettera di invito del 17 gennaio 2011 per la privatizzazione della Toremar S.p.a. e per l'affidamento dei servizi pubblici di cabotaggio marittimo regionale. Dalla procedura la odierna ricorrente era stata esclusa, con provvedimenti poi annullati dal giudice d'appello, per asserita difformità dell'offerta economica dall'offerta tecnica e dalle prescrizioni dell'amministrazione, e la gara era stata aggiudicata alla Moby S.p.a..
In esecuzione della sentenza, nel gennaio del 2015 la Regione Toscana ha avviato il procedimento per la verifica delle dichiarazioni e delle autocertificazioni presentate in gara da Toscana di Navigazione, contestualmente chiedendo all'interessata di aggiornare le dichiarazioni inerenti il possesso dei requisiti di ordine generale e di comprovare la propria capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.
All'esito della verifica, con decreto dirigenziale del 30 marzo 2015, la Regione ha disposto non potersi procedere all'aggiudicazione ritenendo indimostrato il possesso dei requisiti richiesti dalla legge di gara. Ad avviso dell'amministrazione procedente, l'aggiudicazione sarebbe preclusa dall'assenza di prova in ordine al volume di servizi di trasporto marittimo passeggeri eseguiti nel periodo 30 novembre 2006 - 30 novembre 2009, integrante requisito di idoneità tecnica e professionale; nonché dalla circostanza che Toscana di Navigazione avrebbe inammissibilmente dichiarato di avvalersi di alcune imprese mai precedentemente menzionate negli atti di partecipazione alla gara ai fini della dimostrazione della capacità economico-finanziaria, requisito che non sarebbe raggiunto con il concorso delle sole imprese ausiliarie a suo tempo indicate ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 163/2006.
1.1. La presente controversia è proposta da Toscana di Navigazione S.r.l., con ricorso notificato il 30 aprile e depositato il 13 maggio 2015, per l'annullamento del citato decreto regionale del 30 marzo 2015 e, in subordine, del decreto n. 4098 del 29 settembre 2011 di approvazione di tutti i verbali della commissione di gara e dell'aggiudicazione disposta in favore della Moby S.p.a..
Costituitesi in giudizio la Regione Toscana e la società controinteressata, la causa è stata discussa e trattenuta per la decisione nella pubblica udienza del 23 settembre 2015, preceduta dal deposito di documenti, memorie difensive e repliche.
2. La società ricorrente, inizialmente esclusa dalla gara indetta dalla Regione Toscana per l'affidamento dei servizi pubblici di cabotaggio, vi è stata riammessa in forza della sentenza n. 83/2015 del Consiglio di Stato, il quale ha contestualmente annullato l'aggiudicazione disposta in favore della Moby S.p.a. e condannato la Regione ad aggiudicare la gara a Toscana di Navigazione.
Con il provvedimento qui impugnato, la Regione ha tuttavia negato potersi procedere all'aggiudicazione disposta dal giudice, stante la mancanza in capo a Toscana di Navigazione dei necessari requisiti minimi di capacità tecnica ed economico-finanziaria.
2.1. Con il primo, articolato motivo di gravame, sub a) la ricorrente deduce di aver tempestivamente trasmesso alla Regione - ai fini della verifica dei requisiti avviata a seguito della decisione del Consiglio di Stato - la nota del 27 gennaio 2015, con la quale la propria ausiliaria Alilauro aveva chiesto alla Capitaneria di Porto di Napoli la certificazione relativa alle miglia marine percorse per il trasporto passeggeri nel periodo indicato dalla lex specialis. Tale documentazione, inviata entro il termine perentorio all'uopo assegnato dalla Regione, dovrebbe reputarsi sufficiente a soddisfare gli oneri gravanti ai sensi dell'art. 48 co. 2 D.Lgs. n. 163/2006 sul concorrente, dal quale non potrebbe esigersi la produzione di documenti o attestazioni non ricadenti nella sua disponibilità perché, come nella specie, oggetto di rilascio da parte di una pubblica amministrazione. Si verserebbe, in sostanza, nell'ipotesi di oggettivo impedimento alla produzione dei documenti richiesti, tale da giustificare la sottrazione dell'impresa interessata alle conseguenze negative dell'inutile decorso del termine ex art. 48 co. 2 cit..
Sotto un diverso profilo, la ricorrente Toscana di Navigazione sostiene altresì che, a norma dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000, sarebbe stato onere della Regione di adoperarsi direttamente per acquisire da altra amministrazione il certificato attestante il possesso del requisito, ciò che confermerebbe l'assenza in capo al concorrente di oneri ulteriori rispetto a quello di fare richiesta del certificato medesimo alla competente Capitaneria di Porto. D'altro canto, si tratterebbe di una certificazione non richiesta dalla lettera di invito alla procedura, risultando perciò infondata l'affermazione - contenuta nel provvedimento impugnato - secondo cui la ricorrente avrebbe dovuto disporne sin dal momento della presentazione dell'offerta.
2.1.1. La doglianza è infondata.
2.1.2. Il termine di dieci giorni dalla richiesta della stazione appaltante, assegnato ai concorrenti primo e secondo classificato per la comprova dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dall'art. 48 comma secondo del D.lgs. n. 163/2006, ha natura perentoria, come chiarito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza 25 febbraio 2014, n. 10, a risoluzione del contrasto interpretativo cui la norma aveva dato luogo in giurisprudenza. Le ragioni della decisione, alla quale il collegio intende conformarsi, riposano sulle esigenze di tempestività e certezza delle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici, le quali diversamente rischierebbero di restare sospese a tempo indeterminato a fronte dell'inerzia delle imprese prima e seconda graduata: conclusione inammissibile, tenuto conto del fatto, per quanto qui rileva, che i documenti a conferma dei requisiti debbono trovarsi già nel possesso degli interessati, potenzialmente tenuti alla loro esibizione sin dalla fase della verifica a campione nella fase iniziale della gara, ai sensi del primo comma dello stesso art. 48 cit..
Nella specie, la società ricorrente ha dato seguito alla richiesta della Regione Toscana del 21 gennaio 2015 limitandosi a trasmettere l'istanza inoltrata il 27 gennaio 2015 dalla propria ausiliaria Alilauro S.p.a. alla Capitaneria di Porto di Napoli e diretta al rilascio di apposita dichiarazione attestante le miglia marine percorse nel servizio di trasporto passeggeri nel periodo considerato dalla legge di gara. Detta produzione non può tuttavia reputarsi idonea a soddisfare gli oneri dimostrativi gravanti su Toscana di Navigazione, né a legittimare la deroga al termine perentorio stabilito dalla legge per la comprova dei requisiti, avuto in primo luogo riguardo sia alla tempistica dell'istanza, indirizzata alla Capitaneria di Porto quando il termine perentorio decorrente dalla richiesta della Regione era già consumato per oltre la metà, sia al contenuto dell'istanza medesima, la quale non reca alcuna segnalazione circa la sua specifica finalità.
Il rigore con cui deve essere valutata l'inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 48 co. 2 del D.Lgs. n. 163/2006 può essere mitigato, infatti, solo in caso di oggettiva impossibilità per l'impresa di produrre la documentazione non rientrante nella sua disponibilità (giurisprudenza costante: per tutte, cfr. A.P. n. 10/2014, cit.), situazione che non ricorre laddove l'impresa interessata non abbia fatto tutto quanto in suo potere per procurarsi la documentazione richiesta dalla stazione appaltante, o altra documentazione equipollente. Ed è di tutta evidenza che, stante l'esiguo termine a disposizione, per andare esenti da colpa Toscana di Navigazione e l'ausiliaria Alilauro S.p.a. avrebbero dovuto quantomeno attivarsi immediatamente e, allo stesso modo, mettere la Capitaneria di Porto in grado di apprezzare l'urgenza dell'adempimento.
Del resto, come puntualmente rilevato dalle difese resistenti, già con la pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato in data 11 gennaio 2015 la ricorrente avrebbe dovuto maturare - secondo un criterio di ordinaria diligenza imprenditoriale - la consapevolezza della necessità di munirsi della documentazione a conferma del possesso dei requisiti per l'aggiudicazione del servizio; a questo dovendosi aggiungere che l'indisponibilità di un qualsivoglia riscontro di quei requisiti integra a sua volta un comportamento negligente che ben può farsi risalire alle fasi iniziali della procedura di gara, atteso che le imprese debbono essere pronte a dimostrare la propria capacità economica e tecnica sin dal momento del controllo a campione, e che, a monte, non pare verosimile che i concorrenti possano presentare dichiarazioni sostitutive attendibili se non sulla base di una preventiva verifica dei dati documentali di cui dispongono. E se pure Toscana di Navigazione lamenta che la specifica richiesta di un'attestazione rilasciata dalle competenti autorità marittime, assente nella legge di gara, sarebbe stata formulata dalla Regione solo con la nota del 20 gennaio 2015, rimane il fatto che - oltre quanto già osservato in ordine alla intempestività e inadeguatezza dell'istanza indirizzata alla Capitaneria di Porto napoletana - la ricorrente non ha offerto alla Regione neppure un principio di prova circa il possesso del requisito.
A sostegno dell'impugnazione non vale poi invocare l'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000, che, obbligando le amministrazioni pubbliche ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui ai successivi artt. 46 e 47, ovvero ad accettare le dichiarazioni sostitutive rese dall'interessato, stabilisce un'alternativa estranea alla fattispecie regolamentata dall'art. 48 D.Lgs. n. 163/2006. Quest'ultima norma presuppone infatti come già avvenuta - unitamente alla domanda di partecipazione alla gara - la presentazione delle dichiarazioni sostitutive ad opera dei concorrenti e la loro accettazione da parte della stazione appaltante, e detta una disciplina dei controlli (non tanto e non solo sulle dichiarazioni, quanto) sul possesso dei requisiti che, ponendosi in rapporto di specialità rispetto a quella del controllo sulle dichiarazioni contenuta nel citato D.P.R. n. 445/2000, onera della relativa dimostrazione le imprese partecipanti alle gare.
La certificazione richiesta da Alilauro alla Capitaneria di Porto di Napoli non rientra, peraltro, nell'elenco delle certificazioni che possono formare oggetto di dichiarazione sostitutiva e che, come tali, sono sottoposte a controllo e acquisizione d'ufficio a norma del combinato disposto degli artt. 46 e 71 del D.P.R. n. 445/2000 (e in ciò risiede la differenza fra il caso qui trattato e quello deciso dal Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza 11 giugno 2013, n. 3231, richiamata dalla ricorrente e relativa a un'ipotesi di esclusione per mancata presentazione del D.U.R.C., certificato cui espressamente si riferisce la lettera p) dell'art. 46).
2.2. Con le censure rubricate sub b), la ricorrente - premesso che la lettera di invito alla gara richiedeva che i partecipanti avessero conseguito negli anni 2006 - 2008 un volume d'affari per i servizi di trasporto marittimo non inferiore a 75 milioni di euro e un fatturato globale non inferiore a 150 milioni di euro - espone di aver dichiarato, relativamente agli anni considerati, un fatturato per servizi di trasporto marittimo di oltre 148 milioni di euro e un fatturato globale di oltre 231 milioni di euro, importi cui si perviene grazie al volume d'affari dell'ausiliaria Alilauro S.p.a. e di tutte le imprese da essa controllate e partecipate maggioritariamente, facenti parte di un unico gruppo imprenditoriale.
Nel contratto di avvalimento prodotto in gara, Alilauro si sarebbe del resto impegnata a fornire a Toscana di Navigazione tutte le risorse, nessuna esclusa, per consentire l'esecuzione del servizio, ivi comprese le risorse riferibili alle imprese appartenenti al gruppo da essa controllato. Avrebbe pertanto errato l'amministrazione procedente nel considerare irrilevanti i dati relativi al fatturato delle società controllate da Alilauro, perché non indicate al momento della presentazione dell'offerta: l'influenza dominante esercitata sul gruppo giustificherebbe infatti la riconducibilità dei fatturati di tutte le controllate a quello della capogruppo, come sarebbe confermato dal fatto che nel bilancio di quest'ultima sarebbero riportati, appunto, anche i dati desunti dai bilanci delle controllate.
La peculiare condizione di un'impresa appartenente a un determinato gruppo troverebbe conferma, ad avviso della ricorrente, nell'art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006, in forza del quale, ai fini dell'avvalimento fra imprese del gruppo, è sufficiente una dichiarazione unilaterale attestante il legame giuridico ed economico fra le imprese ausiliata e ausiliaria, e non il contratto ordinariamente richiesto per le ipotesi di avvalimento extragruppo.
2.2.1. Neppure tale censura coglie nel segno.
2.2.2. La ricorrente Toscana di Navigazione ha dichiarato di avvalersi, a integrazione del requisito di capacità finanziaria dato dal volume di affari globale e dal volume di affari per servizi di trasporto marittimo passeggeri nel triennio 2006 - 2008, della Ciano Trading Services C.T. & S. S.r.l. e della Alilauro S.p.a.. In sede di controllo ex art. 48 co. 2 D.Lgs. n. 163/2006, essa ha prodotto documentazione relativa non solo alle due imprese ausiliarie, ma anche ad altre tre imprese - Alilauro Gru.So.n. S.p.a., Alicost S.p.a. e Vola Viamare S.c. a r.l. - asseritamente appartenenti ad un medesimo gruppo imprenditoriale facente capo ad Alilauro S.p.a., la quale, sostiene Toscana di Navigazione, ben potrebbe mettere a disposizione di terzi i requisiti di capacità economico-finanziaria propri e delle proprie controllate.
In senso contrario, si osserva che l'istituto dell'avvalimento, pur rispondendo all'esigenza di ampliare la partecipazione alle gare anche ai concorrenti che siano privi dei requisiti richiesti dal bando, non consente di estendere all'infinito la catena dei possibili sub-ausiliari (avvalimento c.d. “a cascata”), e che va pertanto escluso dalla gara chi si avvale di impresa ausiliaria a sua volta priva del requisito richiesto dal bando nella misura sufficiente ad integrare il proprio requisito di qualificazione mancante. La giurisprudenza nazionale, sulla scia di quella europea, ha altresì chiaramente precisato che l'esistenza di un rapporto di partecipazione societaria, ovvero l'appartenenza a uno stesso gruppo di imprese, non permette di presumere che una delle imprese in rapporto di partecipazione o di appartenenza al gruppo possa per ciò solo disporre, ai fini della partecipazione a una procedura di affidamento di contratti pubblici, dei mezzi dell'impresa partecipata o delle altre imprese del gruppo; risultando perciò del tutto legittima la richiesta, da parte della legge e della stazione appaltante, di determinate modalità di comprova della disponibilità dei requisiti oggetto di avvalimento con riferimento specifico appalto e valido per tutta la durata della prestazione dedotta in gara, mentre non può ritenersi sufficiente la mera allegazione dei legami societari che avvincono due imprese, non foss'altro che per l'autonomia contrattuale di cui continuano a godere le singole società del gruppo (Cons. Stato, sez. IV, 24 maggio 2013, n. 2832; id., sez. V, 20 giugno 2011, n. 3670; id., sez. IV, 20 novembre 2008 n. 5742; Corte di Giustizia UE, 2 dicembre 1999, in causa C-176/98).
Per tali ragioni, deve escludersi in radice che il contratto di avvalimento stipulato con Alilauro S.p.a. consenta all'odierna ricorrente di avvalersi anche dei requisiti delle altre imprese appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa ausiliata, atteso che tale appartenenza comune di per sé non comporta, da parte di quelle imprese, l'assunzione di alcun obbligo o impegno in favore di Toscana di Navigazione. Conferma indiretta se ne trae dall'art. 49 co. 2 lett. g) del D.Lgs. n. 163/2006, pur invocato da Toscana di Navigazione, che per il caso di avvalimento infragruppo esige la presentazione in gara quantomeno di una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo: se il solo fatto di appartenere a un medesimo gruppo non basta per legittimare l'avvalimento nel rapporto diretto fra impresa concorrente e impresa ausiliaria, tantomeno può bastare nel caso in cui la concorrente intenda avvalersi (anche) dei requisiti di imprese terze, collegate non a sé, ma alla propria ausiliaria (questo in aggiunta, evidentemente, alla già rilevata inammissibilità ontologica dell'avvalimento “a cascata”).
2.3. Sub c), in via subordinata, è denunciata l'illegittimità dell'avviso di gara e della lettera di invito nella parte in cui prescrivono, per la partecipazione alla procedura, requisiti di fatturato specifico e globale che la ricorrente assume sproporzionati rispetto al valore del servizio oggetto dell'affidamento.
2.3.1. La censura, nella sua generica formulazione, è infondata.
2.3.2. A fronte di un valore complessivo dell'affidamento stimato al punto B.1) della lettera di invito in oltre 174 milioni di euro per dodici anni (cui corrisponde l'importo della cauzione provvisoria, fissato in euro 3.492.096,20), la richiesta di un fatturato triennale globale non inferiore 150 milioni di euro e di un volume di affari triennale nel trasporto passeggeri non inferiore a 75 milioni di euro non presenta alcun profilo di manifesta sproporzione o discriminatorietà e, in continuità con costante giurisprudenza e con i precedenti della Sezione, deve perciò reputarsi il frutto di una scelta sottratta al sindacato giurisdizionale (cfr. T.A.R. Toscana, sez. I, 27 maggio 2013, n. 844).
3. Con il secondo motivo, la Toscana di Navigazione - con riferimento alle operazioni di gara a suo tempo conclusesi con l'aggiudicazione in favore di Moby S.p.a. - lamenta la mancata esclusione della controinteressata, che sarebbe stata illegittimamente ammessa alla procedura pur avendo presentato l'impegno frazionato di due fideiussori a costituire la cauzione definitiva, anziché fornire una garanzia unitaria come richiesta dalla legge di gara e dall'art. 75 D.Lgs. n. 163/2006.
3.1.1. Il motivo è inammissibile e comunque irricevibile.
3.1.2. La mancata esclusione della controinteressata Moby dalla gara è stata a suo tempo impugnata dall'odierna ricorrente in seno al ricorso R.G. n. 1184/2011 definito dal T.A.R. con la sentenza n. 412/2012, poi riformata in appello. In quel giudizio Toscana di Navigazione ha infatti anche dedotto l'illegittimità dell'aggiudicazione disposta in favore di Moby, facendo valere fra l'altro, con il quarto motivo di cui al ricorso introduttivo e con il quarto motivo aggiunto, vizi della garanzia prestata dall'aggiudicataria nei medesimi termini che vengono oggi pedissequamente riproposti e sui quali il T.A.R. si è pronunciato, ciò che dà luogo oggi a un inammissibile bis in idem.
Oltretutto, con l'impugnazione della sentenza n. 412/2012 Toscana di Navigazione ha dichiarato espressamente di rinunciare alle censure in questione (v. pag. 26 del ricorso in appello), delle quali si rende a maggior ragione inammissibile l'odierna riproposizione, e questo a tacere della manifesta tardività della deduzione in questa sede di vizi che investono l'originaria aggiudicazione della gara.
4. Con la memoria difensiva depositata il 7 settembre 2015, la ricorrente formula istanza istruttoria volta a ottenere l'accesso ai documenti richiesti alla Regione Toscana con nota del 3 aprile 2015, rimasta inevasa.
4.1. L'istanza è inammissibile, non essendo stata proposta nel termine di trenta giorni dal diniego pronunciato dalla Regione con nota del 4 maggio 2015 e con il rispetto delle modalità previste dall'art. 116 c.p.a. comma secondo. Né ritiene il collegio di dover azionare i propri poteri istruttori officiosi, trattandosi di documentazione irrilevante ai fini del decidere.
5. In forza di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso non può trovare accoglimento.
5.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso e condanna la Toscana di Navigazione S.r.l. alla rifusione delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre agli accessori di legge, in favore di ciascuna delle controparti resistenti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2015 con l'intervento dei magistrati:
Armando Pozzi, Presidente
Alessandro Cacciari, Consigliere
Pierpaolo Grauso, Consigliere, Estensore



L'ESTENSORE


IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/10/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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Amburgo
In Germania (Eurogate) l'aumento è stato del +13,6%. In Italia (Contship Italia) del +6,8%). Rallentamento della crescita a Tanger Med. Il terminal di Damietta diventerà operativo ad aprile
Danaos registra un nuovo calo dei ricavi trimestrali generati dalla flotta di portacontenitori
Atene
Coustas: con l'amministrazione Trump, che ha promesso nuovi dazi, è possibile una futura riduzione del traffico dei container
Nei primi dieci mesi del 2024 il traffico delle merci nei porti russi è diminuito del -3,2%
San Pietroburgo
Le merci secche sono ammontate a 370,8 milioni di tonnellate (-3,5%), quelle liquide a 372,2 milioni di tonnellate (-2,9%)
Vard costruirà cinque navi appoggio a servizio dell'industria offshore
Trieste
Progettate per ospitare fino a 190 persone, verranno realizzate in Vietnam
Alpe Adria attiva nuovo servizio ferroviario tra il porto di Trieste e il terminal di Malpensa Intermodale a Sacconago
Trieste
Euroseas ordina in Cina la costruzione di due portacontenitori feeder da 4.300 teu
Atene
Ricavi trimestrali dai noleggi inj crescita del +5,8%
L'analisi del Centro Studi Fedespedi su performance economiche e operative dei container terminal italiani
Milano
GNV rafforza il proprio reparto commerciale con due nomine
Genova
Nuovo direttore commerciale e nuovo direttore generale della compagnia in Spagna
Sull'ex Carbonile del porto di Genova i cantieri della diga foranea e del tunnel subportuale
Genova
Lo ha deliberato ieri il Comitato di gestione dell'AdSP
A Genova il “Graduation Day” dell'Accademia Italiana della Marina Mercantile
Genova
Consegnati 50 diplomi al termine del percorso formativo biennale e triennale
Il 27 novembre a Roma si terrà l'assemblea pubblica di UNIPORT
Roma
Incontro sul tema “Porti italiani, una rete di imprese al servizio del Paese e dell'Europa”
È deceduto Roberto Nappi, fondatore e direttore per 40 anni del “Corriere Marittimo”
Genova
La sua carriera era iniziata alla redazione del “Telegrafo” nel 1958
Nuove sanzioni dell'UE per proibire l'uso di navi e porti per il trasporto di droni e missili prodotti dall'Iran
Bruxelles
Masucci confermato presidente dei Propeller Clubs italiani
Genova
Nuovo mandato per il triennio 2024-2027
I marittimi della Galaxy Leader sono in ostaggio da un anno
Londra/Hong Kong
Platten (ICS): è inaccettabile; l'umanità prevalga e vengano immediatamente rilasciati
MSC applicherà un rincaro dei noli per i trasporti marittimi dal Far East al Mediterraneo
Ginevra
Aumenti del +25% e del +18% per i container da 20' e 40' diretti nel Mediterraneo occidentale e in Adriatico
Completato il retrofit dual-fuel di una grande portacontainer della Maersk
Copenaghen
Potrà navigare a metanolo. Incrementata la capacità di stiva
Autorizzazione ambientale della Regione al dragaggio delle banchine dalla 19 alla 26 del porto di Ancona
Ancona
L'intervento costerà complessivamente 16,5 milioni di euro
PROSSIME PARTENZE
Visual Sailing List
Porto di partenza
Porto di destinazione:
- per ordine alfabetico
- per nazione
- per zona geografica
Convegno del CNEL sulla sostenibilità del trasporto marittimo
Roma
Si terrà il 27 novembre a Roma
In crescita le spedizioni intermodali tra il porto di Trieste e la Slovacchia
Trieste
Nel terzo trimestre il traffico dei container movimentato da HHLA è calato del -2%
Amburgo
A Trieste i volumi trattati da PLT Italy nei primi nove mesi del 2024 sono diminuiti
Ad ottobre il traffico dei container nel porto di Hong Kong è cresciuto del +0,7%
Hong Kong
Nei primi dieci mesi del 2024 registrato un calo del -5,2%
Nel trimestre luglio-settembre il traffico delle merci nel porto di Civitavecchia è calato del -11,8%
Civitavecchia
I crocieristi sono aumentati del +2,7%
Lo scorso mese il porto di Singapore ha movimentato 3,5 milioni di container (+8,1%)
Singapore
Nei primi dieci mesi del 2024 la crescita è stata del +6,2%
MSC ha completato l'acquisizione della maggioranza della società logistica MVN
Ginevra/Milano
L'azienda milanese prevede di chiudere il 2024 con un fatturato di 100 milioni di euro
Convegno di Assiterminal dal titolo “Porti in connessione - ESG, IA, CSRD”
Genova
Si terrà il 5 dicembre a Roma
Nel trimestre estivo il traffico dei passeggeri nei terminal crociere di Global Ports Holding è cresciuto del +27,5%
Istanbul
Ricavi in aumento del +23%
Lo spedizioniere SDC ha introdotto l'intelligenza artificiale nella gestione delle pratiche doganali
Venezia
Annualmente le pratiche seguite superano le 15mila unità
Perfezionata la cessione della società di spedizioni Santandrea dalla Pacorini alla Aprile
Trieste
L'azienda è stata fondata nel 1989 a Trieste
Porto di Gioia Tauro, protocollo d'intesa per la sicurezza negli ambienti di lavoro e delle operazioni portuali
Gioia Tauro
Avrà una durata di tre anni
PORTI
Porti italiani:
Ancona Genova Ravenna
Augusta Gioia Tauro Salerno
Bari La Spezia Savona
Brindisi Livorno Taranto
Cagliari Napoli Trapani
Carrara Palermo Trieste
Civitavecchia Piombino Venezia
Interporti italiani: elenco Porti del mondo: mappa
BANCA DATI
ArmatoriRiparatori e costruttori navali
SpedizionieriProvveditori e appaltatori navali
Agenzie marittimeAutotrasportatori
MEETINGS
Convegno del CNEL sulla sostenibilità del trasporto marittimo
Roma
Si terrà il 27 novembre a Roma
Convegno di Assiterminal dal titolo “Porti in connessione - ESG, IA, CSRD”
Genova
Si terrà il 5 dicembre a Roma
››› Archivio
RASSEGNA STAMPA
Sudan govt scraps $6bn Red Sea port deal with UAE
(The North Africa Post)
Argentina enfrenta tarifas portuarias hasta 500% más altas que otros países de la región
(Pescare)
››› Archivio
FORUM dello Shipping
e della Logistica
Relazione del presidente Nicola Zaccheo
Roma, 18 settembre 2024
››› Archivio
Paola Piraccini nominata collaboratore tecnico giuridico della Spininvest
Genova
Entrata in magistratura nel 1981, è consigliere di cassazione in pensione
Incontro a Roma tra i rappresentanti dei porti italiani e dei porti della Florida
Roma
Previsto un confronto per trovare temi comuni su cui impostare un'attività di benchmarking
Quest'anno i crocieristi nel porto di Ancona sono cresciuti del +18,9%
Ancona
Aumento del +25,1% dei transiti e calo del -5,1% degli sbarchi e imbarchi
Cambiaso Risso costituisce una joint venture a Cagliari
Cagliari/Genova
Partnership al 50% con Fausto Saba e Riccardo Vargiu
Ok al bilancio di previsione 2025 dell'AdSP del Mar Tirreno Centro Settentrionale
Civitavecchia
Presenta un avanzo di oltre 2,5 milioni di euro
A Palermo il taglio della prima lamiera del nuovo traghetto per la Regione Siciliana
Trieste/Palermo
La consegna della nave è prevista per il 2026
I ricavi trimestrali di Global Ship Lease registrano la prima diminuzione dalla fine del 2018
Atene
La società ritiene che la propria flotta di portacontainer abbia ottime prospettive future di impiego
DP World sigla un accordo per comprare l'australiana Silk Logistics
Dubai/Melbourne
Il valore previsto della transazione è di circa 115 milioni di dollari
Un lavoratore è deceduto nel porto di Crotone
Gioia Tauro
Si sarebbe improvvisamente accasciato al suolo mentre parlava con alcuni colleghi
Torbianelli: bene l'ok del CIPESS al finanziamento del futuro Molo VIII del porto di Trieste
Trieste
Dei 315 milioni di euro previsti, 206,9 sono attesi dallo Stato
- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA
tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail
Partita iva: 03532950106
Registrazione Stampa 33/96 Tribunale di Genova
Direttore responsabile Bruno Bellio
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