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Il TAR ha respinto il nuovo ricorso di Toscana di Navigazione contro l'aggiudicazione di Toremar a Moby
Confermata la legittimità dell'aggiudicazione della procedura di gara
2 novembre 2015
La scorsa settimana il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana ha respinto il nuovo ricorso presentato da Toscana di Navigazione contro Regione Toscana e Moby per l'annullamento di due decreti regionali relativi al conferimento della proprietà della società di navigazione Toremar (Toscana Regionale Marittima).

Con il primo decreto del 29 settembre 2011 è stato deciso di aggiudicare definitivamente la gara bandita per la privatizzazione della Toremar alla compagnia armatoriale Moby, che il 2 gennaio 2012 ha sottoscritto con la Regione il contratto di passaggio di mano della partecipazione azionaria e il contratto di servizio per l'esercizio dei servizi marittimi.

Nel 2012 Toscana di Navigazione, società che è controllata dalla compagnia marittima Delcomar e partecipata da Alilauro e da BN di Navigazione (Blu Navy) e che è stata esclusa dalla procedura di gara per la privatizzazione di Toremar in quanto l'offerta economica presentata risultava difforme dall'offerta tecnica e dalle prescrizioni dell'amministrazione, ha proposto ricorso contro l'aggiudicazione definitiva della compagnia a Moby, ricorso che lo stesso TAR per la Toscana ha respinto.

Successivamente Toscana di Navigazione ha proposto appello e il Consiglio di Stato, con sentenza depositata il 16 gennaio 2015, ha accolto l'impugnativa e annullato il provvedimento di esclusione della Toscana di Navigazione condannando l'amministrazione regionale a disporre l'aggiudicazione della procedura di gara in favore di Toscana di Navigazione previo il controllo dei requisiti soggettivi.

La Regione Toscana - come ricorda il TAR per la Toscana nell'ultima sentenza - ha quindi avviato «il procedimento per la verifica delle dichiarazioni e delle autocertificazioni presentate in gara da Toscana di Navigazione, contestualmente chiedendo all'interessata di aggiornare le dichiarazioni inerenti il possesso dei requisiti di ordine generale e di comprovare la propria capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. All'esito della verifica, con decreto dirigenziale del 30 marzo 2015 (il secondo decreto di cui Toscana di Navigazione ha chiesto l'annullamento, ndr), la Regione ha disposto non potersi procedere all'aggiudicazione ritenendo indimostrato il possesso dei requisiti richiesti dalla legge di gara».

Con l'ultima sentenza depositata lo scorso 26 ottobre, che pubblichiamo di seguito, il TAR della Toscana ha respinto il nuovo ricorso di Toscana di Navigazione confermando così la legittimità dell'aggiudicazione disposta a favore di Moby.






N. 01446/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00778/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 778 del 2015, proposto da:
Toscana di Navigazione S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Enea Baronti, Marcello Vignolo e Massimo Massa, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Firenze, Via Maggio 30;

contro

Regione Toscana, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Lucia Bora e Luciana Caso, ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura regionale in Firenze, piazza dell'Unità Italiana 1;

nei confronti di

Moby S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Beniamino Caravita Di Toritto, Beniamino Carnevale, Saverio Sticchi Damiani e Natale Giallongo, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Firenze, Via Vittorio Alfieri 19;

per l'annullamento

del Decreto n. 1312 del 30 marzo 2015, con il quale il Dirigente della Direzione Generale Politiche Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale - Area di Coordinamento Trasporto Pubblico Locale - ha stabilito di non procedere all'aggiudicazione della gara bandita dalla Regione Toscana per la Privatizzazione della società Toremar S.p.A. (Toscana Regionale Marittima) e l'affidamento dei servizi pubblici di cabotaggio marittimi eserciti all'interno della Regione Toscana, per mancanza dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, richiesti per la partecipazione alla stessa;
nonché, in via subordinata e condizionata, per l'annullamento del Decreto n. 4098 del 29.9.2011, con il quale il dirigente delegato, responsabile del settore "Strategie e programmazione del trasporto pubblico locale di competenza regionale e relativa attuazione" della Regione Toscana, ha approvato tutti i verbali della commissione giudicatrice ed ha aggiudicato definitivamente la gara alla società Moby spa, con sede in Milano e, comunque, di tutti gli atti in virtù dei quali la gara è stata aggiudicata alla Moby spa, ovvero, ancora, nelle parti in cui non hanno escluso la Moby spa dalla gara stessa; e per il risarcimento di tutti i danno derivanti dall'esecuzione degli atti illegittimi, in forma specifica o, in alternativa, per equivalente, nella misura del mancato utile.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Toscana e della controinteressata Moby S.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 settembre 2015 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con sentenza n. 83/2015 il Consiglio di Stato, riformando la decisione in prime cure di questo T.A.R., ha condannato la Regione Toscana ad aggiudicare in favore della Toscana di Navigazione S.r.l., previo il necessario controllo dei requisiti soggettivi, la procedura indetta con lettera di invito del 17 gennaio 2011 per la privatizzazione della Toremar S.p.a. e per l'affidamento dei servizi pubblici di cabotaggio marittimo regionale. Dalla procedura la odierna ricorrente era stata esclusa, con provvedimenti poi annullati dal giudice d'appello, per asserita difformità dell'offerta economica dall'offerta tecnica e dalle prescrizioni dell'amministrazione, e la gara era stata aggiudicata alla Moby S.p.a..
In esecuzione della sentenza, nel gennaio del 2015 la Regione Toscana ha avviato il procedimento per la verifica delle dichiarazioni e delle autocertificazioni presentate in gara da Toscana di Navigazione, contestualmente chiedendo all'interessata di aggiornare le dichiarazioni inerenti il possesso dei requisiti di ordine generale e di comprovare la propria capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.
All'esito della verifica, con decreto dirigenziale del 30 marzo 2015, la Regione ha disposto non potersi procedere all'aggiudicazione ritenendo indimostrato il possesso dei requisiti richiesti dalla legge di gara. Ad avviso dell'amministrazione procedente, l'aggiudicazione sarebbe preclusa dall'assenza di prova in ordine al volume di servizi di trasporto marittimo passeggeri eseguiti nel periodo 30 novembre 2006 - 30 novembre 2009, integrante requisito di idoneità tecnica e professionale; nonché dalla circostanza che Toscana di Navigazione avrebbe inammissibilmente dichiarato di avvalersi di alcune imprese mai precedentemente menzionate negli atti di partecipazione alla gara ai fini della dimostrazione della capacità economico-finanziaria, requisito che non sarebbe raggiunto con il concorso delle sole imprese ausiliarie a suo tempo indicate ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 163/2006.
1.1. La presente controversia è proposta da Toscana di Navigazione S.r.l., con ricorso notificato il 30 aprile e depositato il 13 maggio 2015, per l'annullamento del citato decreto regionale del 30 marzo 2015 e, in subordine, del decreto n. 4098 del 29 settembre 2011 di approvazione di tutti i verbali della commissione di gara e dell'aggiudicazione disposta in favore della Moby S.p.a..
Costituitesi in giudizio la Regione Toscana e la società controinteressata, la causa è stata discussa e trattenuta per la decisione nella pubblica udienza del 23 settembre 2015, preceduta dal deposito di documenti, memorie difensive e repliche.
2. La società ricorrente, inizialmente esclusa dalla gara indetta dalla Regione Toscana per l'affidamento dei servizi pubblici di cabotaggio, vi è stata riammessa in forza della sentenza n. 83/2015 del Consiglio di Stato, il quale ha contestualmente annullato l'aggiudicazione disposta in favore della Moby S.p.a. e condannato la Regione ad aggiudicare la gara a Toscana di Navigazione.
Con il provvedimento qui impugnato, la Regione ha tuttavia negato potersi procedere all'aggiudicazione disposta dal giudice, stante la mancanza in capo a Toscana di Navigazione dei necessari requisiti minimi di capacità tecnica ed economico-finanziaria.
2.1. Con il primo, articolato motivo di gravame, sub a) la ricorrente deduce di aver tempestivamente trasmesso alla Regione - ai fini della verifica dei requisiti avviata a seguito della decisione del Consiglio di Stato - la nota del 27 gennaio 2015, con la quale la propria ausiliaria Alilauro aveva chiesto alla Capitaneria di Porto di Napoli la certificazione relativa alle miglia marine percorse per il trasporto passeggeri nel periodo indicato dalla lex specialis. Tale documentazione, inviata entro il termine perentorio all'uopo assegnato dalla Regione, dovrebbe reputarsi sufficiente a soddisfare gli oneri gravanti ai sensi dell'art. 48 co. 2 D.Lgs. n. 163/2006 sul concorrente, dal quale non potrebbe esigersi la produzione di documenti o attestazioni non ricadenti nella sua disponibilità perché, come nella specie, oggetto di rilascio da parte di una pubblica amministrazione. Si verserebbe, in sostanza, nell'ipotesi di oggettivo impedimento alla produzione dei documenti richiesti, tale da giustificare la sottrazione dell'impresa interessata alle conseguenze negative dell'inutile decorso del termine ex art. 48 co. 2 cit..
Sotto un diverso profilo, la ricorrente Toscana di Navigazione sostiene altresì che, a norma dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000, sarebbe stato onere della Regione di adoperarsi direttamente per acquisire da altra amministrazione il certificato attestante il possesso del requisito, ciò che confermerebbe l'assenza in capo al concorrente di oneri ulteriori rispetto a quello di fare richiesta del certificato medesimo alla competente Capitaneria di Porto. D'altro canto, si tratterebbe di una certificazione non richiesta dalla lettera di invito alla procedura, risultando perciò infondata l'affermazione - contenuta nel provvedimento impugnato - secondo cui la ricorrente avrebbe dovuto disporne sin dal momento della presentazione dell'offerta.
2.1.1. La doglianza è infondata.
2.1.2. Il termine di dieci giorni dalla richiesta della stazione appaltante, assegnato ai concorrenti primo e secondo classificato per la comprova dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dall'art. 48 comma secondo del D.lgs. n. 163/2006, ha natura perentoria, come chiarito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza 25 febbraio 2014, n. 10, a risoluzione del contrasto interpretativo cui la norma aveva dato luogo in giurisprudenza. Le ragioni della decisione, alla quale il collegio intende conformarsi, riposano sulle esigenze di tempestività e certezza delle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici, le quali diversamente rischierebbero di restare sospese a tempo indeterminato a fronte dell'inerzia delle imprese prima e seconda graduata: conclusione inammissibile, tenuto conto del fatto, per quanto qui rileva, che i documenti a conferma dei requisiti debbono trovarsi già nel possesso degli interessati, potenzialmente tenuti alla loro esibizione sin dalla fase della verifica a campione nella fase iniziale della gara, ai sensi del primo comma dello stesso art. 48 cit..
Nella specie, la società ricorrente ha dato seguito alla richiesta della Regione Toscana del 21 gennaio 2015 limitandosi a trasmettere l'istanza inoltrata il 27 gennaio 2015 dalla propria ausiliaria Alilauro S.p.a. alla Capitaneria di Porto di Napoli e diretta al rilascio di apposita dichiarazione attestante le miglia marine percorse nel servizio di trasporto passeggeri nel periodo considerato dalla legge di gara. Detta produzione non può tuttavia reputarsi idonea a soddisfare gli oneri dimostrativi gravanti su Toscana di Navigazione, né a legittimare la deroga al termine perentorio stabilito dalla legge per la comprova dei requisiti, avuto in primo luogo riguardo sia alla tempistica dell'istanza, indirizzata alla Capitaneria di Porto quando il termine perentorio decorrente dalla richiesta della Regione era già consumato per oltre la metà, sia al contenuto dell'istanza medesima, la quale non reca alcuna segnalazione circa la sua specifica finalità.
Il rigore con cui deve essere valutata l'inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 48 co. 2 del D.Lgs. n. 163/2006 può essere mitigato, infatti, solo in caso di oggettiva impossibilità per l'impresa di produrre la documentazione non rientrante nella sua disponibilità (giurisprudenza costante: per tutte, cfr. A.P. n. 10/2014, cit.), situazione che non ricorre laddove l'impresa interessata non abbia fatto tutto quanto in suo potere per procurarsi la documentazione richiesta dalla stazione appaltante, o altra documentazione equipollente. Ed è di tutta evidenza che, stante l'esiguo termine a disposizione, per andare esenti da colpa Toscana di Navigazione e l'ausiliaria Alilauro S.p.a. avrebbero dovuto quantomeno attivarsi immediatamente e, allo stesso modo, mettere la Capitaneria di Porto in grado di apprezzare l'urgenza dell'adempimento.
Del resto, come puntualmente rilevato dalle difese resistenti, già con la pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato in data 11 gennaio 2015 la ricorrente avrebbe dovuto maturare - secondo un criterio di ordinaria diligenza imprenditoriale - la consapevolezza della necessità di munirsi della documentazione a conferma del possesso dei requisiti per l'aggiudicazione del servizio; a questo dovendosi aggiungere che l'indisponibilità di un qualsivoglia riscontro di quei requisiti integra a sua volta un comportamento negligente che ben può farsi risalire alle fasi iniziali della procedura di gara, atteso che le imprese debbono essere pronte a dimostrare la propria capacità economica e tecnica sin dal momento del controllo a campione, e che, a monte, non pare verosimile che i concorrenti possano presentare dichiarazioni sostitutive attendibili se non sulla base di una preventiva verifica dei dati documentali di cui dispongono. E se pure Toscana di Navigazione lamenta che la specifica richiesta di un'attestazione rilasciata dalle competenti autorità marittime, assente nella legge di gara, sarebbe stata formulata dalla Regione solo con la nota del 20 gennaio 2015, rimane il fatto che - oltre quanto già osservato in ordine alla intempestività e inadeguatezza dell'istanza indirizzata alla Capitaneria di Porto napoletana - la ricorrente non ha offerto alla Regione neppure un principio di prova circa il possesso del requisito.
A sostegno dell'impugnazione non vale poi invocare l'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000, che, obbligando le amministrazioni pubbliche ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui ai successivi artt. 46 e 47, ovvero ad accettare le dichiarazioni sostitutive rese dall'interessato, stabilisce un'alternativa estranea alla fattispecie regolamentata dall'art. 48 D.Lgs. n. 163/2006. Quest'ultima norma presuppone infatti come già avvenuta - unitamente alla domanda di partecipazione alla gara - la presentazione delle dichiarazioni sostitutive ad opera dei concorrenti e la loro accettazione da parte della stazione appaltante, e detta una disciplina dei controlli (non tanto e non solo sulle dichiarazioni, quanto) sul possesso dei requisiti che, ponendosi in rapporto di specialità rispetto a quella del controllo sulle dichiarazioni contenuta nel citato D.P.R. n. 445/2000, onera della relativa dimostrazione le imprese partecipanti alle gare.
La certificazione richiesta da Alilauro alla Capitaneria di Porto di Napoli non rientra, peraltro, nell'elenco delle certificazioni che possono formare oggetto di dichiarazione sostitutiva e che, come tali, sono sottoposte a controllo e acquisizione d'ufficio a norma del combinato disposto degli artt. 46 e 71 del D.P.R. n. 445/2000 (e in ciò risiede la differenza fra il caso qui trattato e quello deciso dal Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza 11 giugno 2013, n. 3231, richiamata dalla ricorrente e relativa a un'ipotesi di esclusione per mancata presentazione del D.U.R.C., certificato cui espressamente si riferisce la lettera p) dell'art. 46).
2.2. Con le censure rubricate sub b), la ricorrente - premesso che la lettera di invito alla gara richiedeva che i partecipanti avessero conseguito negli anni 2006 - 2008 un volume d'affari per i servizi di trasporto marittimo non inferiore a 75 milioni di euro e un fatturato globale non inferiore a 150 milioni di euro - espone di aver dichiarato, relativamente agli anni considerati, un fatturato per servizi di trasporto marittimo di oltre 148 milioni di euro e un fatturato globale di oltre 231 milioni di euro, importi cui si perviene grazie al volume d'affari dell'ausiliaria Alilauro S.p.a. e di tutte le imprese da essa controllate e partecipate maggioritariamente, facenti parte di un unico gruppo imprenditoriale.
Nel contratto di avvalimento prodotto in gara, Alilauro si sarebbe del resto impegnata a fornire a Toscana di Navigazione tutte le risorse, nessuna esclusa, per consentire l'esecuzione del servizio, ivi comprese le risorse riferibili alle imprese appartenenti al gruppo da essa controllato. Avrebbe pertanto errato l'amministrazione procedente nel considerare irrilevanti i dati relativi al fatturato delle società controllate da Alilauro, perché non indicate al momento della presentazione dell'offerta: l'influenza dominante esercitata sul gruppo giustificherebbe infatti la riconducibilità dei fatturati di tutte le controllate a quello della capogruppo, come sarebbe confermato dal fatto che nel bilancio di quest'ultima sarebbero riportati, appunto, anche i dati desunti dai bilanci delle controllate.
La peculiare condizione di un'impresa appartenente a un determinato gruppo troverebbe conferma, ad avviso della ricorrente, nell'art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006, in forza del quale, ai fini dell'avvalimento fra imprese del gruppo, è sufficiente una dichiarazione unilaterale attestante il legame giuridico ed economico fra le imprese ausiliata e ausiliaria, e non il contratto ordinariamente richiesto per le ipotesi di avvalimento extragruppo.
2.2.1. Neppure tale censura coglie nel segno.
2.2.2. La ricorrente Toscana di Navigazione ha dichiarato di avvalersi, a integrazione del requisito di capacità finanziaria dato dal volume di affari globale e dal volume di affari per servizi di trasporto marittimo passeggeri nel triennio 2006 - 2008, della Ciano Trading Services C.T. & S. S.r.l. e della Alilauro S.p.a.. In sede di controllo ex art. 48 co. 2 D.Lgs. n. 163/2006, essa ha prodotto documentazione relativa non solo alle due imprese ausiliarie, ma anche ad altre tre imprese - Alilauro Gru.So.n. S.p.a., Alicost S.p.a. e Vola Viamare S.c. a r.l. - asseritamente appartenenti ad un medesimo gruppo imprenditoriale facente capo ad Alilauro S.p.a., la quale, sostiene Toscana di Navigazione, ben potrebbe mettere a disposizione di terzi i requisiti di capacità economico-finanziaria propri e delle proprie controllate.
In senso contrario, si osserva che l'istituto dell'avvalimento, pur rispondendo all'esigenza di ampliare la partecipazione alle gare anche ai concorrenti che siano privi dei requisiti richiesti dal bando, non consente di estendere all'infinito la catena dei possibili sub-ausiliari (avvalimento c.d. “a cascata”), e che va pertanto escluso dalla gara chi si avvale di impresa ausiliaria a sua volta priva del requisito richiesto dal bando nella misura sufficiente ad integrare il proprio requisito di qualificazione mancante. La giurisprudenza nazionale, sulla scia di quella europea, ha altresì chiaramente precisato che l'esistenza di un rapporto di partecipazione societaria, ovvero l'appartenenza a uno stesso gruppo di imprese, non permette di presumere che una delle imprese in rapporto di partecipazione o di appartenenza al gruppo possa per ciò solo disporre, ai fini della partecipazione a una procedura di affidamento di contratti pubblici, dei mezzi dell'impresa partecipata o delle altre imprese del gruppo; risultando perciò del tutto legittima la richiesta, da parte della legge e della stazione appaltante, di determinate modalità di comprova della disponibilità dei requisiti oggetto di avvalimento con riferimento specifico appalto e valido per tutta la durata della prestazione dedotta in gara, mentre non può ritenersi sufficiente la mera allegazione dei legami societari che avvincono due imprese, non foss'altro che per l'autonomia contrattuale di cui continuano a godere le singole società del gruppo (Cons. Stato, sez. IV, 24 maggio 2013, n. 2832; id., sez. V, 20 giugno 2011, n. 3670; id., sez. IV, 20 novembre 2008 n. 5742; Corte di Giustizia UE, 2 dicembre 1999, in causa C-176/98).
Per tali ragioni, deve escludersi in radice che il contratto di avvalimento stipulato con Alilauro S.p.a. consenta all'odierna ricorrente di avvalersi anche dei requisiti delle altre imprese appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa ausiliata, atteso che tale appartenenza comune di per sé non comporta, da parte di quelle imprese, l'assunzione di alcun obbligo o impegno in favore di Toscana di Navigazione. Conferma indiretta se ne trae dall'art. 49 co. 2 lett. g) del D.Lgs. n. 163/2006, pur invocato da Toscana di Navigazione, che per il caso di avvalimento infragruppo esige la presentazione in gara quantomeno di una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo: se il solo fatto di appartenere a un medesimo gruppo non basta per legittimare l'avvalimento nel rapporto diretto fra impresa concorrente e impresa ausiliaria, tantomeno può bastare nel caso in cui la concorrente intenda avvalersi (anche) dei requisiti di imprese terze, collegate non a sé, ma alla propria ausiliaria (questo in aggiunta, evidentemente, alla già rilevata inammissibilità ontologica dell'avvalimento “a cascata”).
2.3. Sub c), in via subordinata, è denunciata l'illegittimità dell'avviso di gara e della lettera di invito nella parte in cui prescrivono, per la partecipazione alla procedura, requisiti di fatturato specifico e globale che la ricorrente assume sproporzionati rispetto al valore del servizio oggetto dell'affidamento.
2.3.1. La censura, nella sua generica formulazione, è infondata.
2.3.2. A fronte di un valore complessivo dell'affidamento stimato al punto B.1) della lettera di invito in oltre 174 milioni di euro per dodici anni (cui corrisponde l'importo della cauzione provvisoria, fissato in euro 3.492.096,20), la richiesta di un fatturato triennale globale non inferiore 150 milioni di euro e di un volume di affari triennale nel trasporto passeggeri non inferiore a 75 milioni di euro non presenta alcun profilo di manifesta sproporzione o discriminatorietà e, in continuità con costante giurisprudenza e con i precedenti della Sezione, deve perciò reputarsi il frutto di una scelta sottratta al sindacato giurisdizionale (cfr. T.A.R. Toscana, sez. I, 27 maggio 2013, n. 844).
3. Con il secondo motivo, la Toscana di Navigazione - con riferimento alle operazioni di gara a suo tempo conclusesi con l'aggiudicazione in favore di Moby S.p.a. - lamenta la mancata esclusione della controinteressata, che sarebbe stata illegittimamente ammessa alla procedura pur avendo presentato l'impegno frazionato di due fideiussori a costituire la cauzione definitiva, anziché fornire una garanzia unitaria come richiesta dalla legge di gara e dall'art. 75 D.Lgs. n. 163/2006.
3.1.1. Il motivo è inammissibile e comunque irricevibile.
3.1.2. La mancata esclusione della controinteressata Moby dalla gara è stata a suo tempo impugnata dall'odierna ricorrente in seno al ricorso R.G. n. 1184/2011 definito dal T.A.R. con la sentenza n. 412/2012, poi riformata in appello. In quel giudizio Toscana di Navigazione ha infatti anche dedotto l'illegittimità dell'aggiudicazione disposta in favore di Moby, facendo valere fra l'altro, con il quarto motivo di cui al ricorso introduttivo e con il quarto motivo aggiunto, vizi della garanzia prestata dall'aggiudicataria nei medesimi termini che vengono oggi pedissequamente riproposti e sui quali il T.A.R. si è pronunciato, ciò che dà luogo oggi a un inammissibile bis in idem.
Oltretutto, con l'impugnazione della sentenza n. 412/2012 Toscana di Navigazione ha dichiarato espressamente di rinunciare alle censure in questione (v. pag. 26 del ricorso in appello), delle quali si rende a maggior ragione inammissibile l'odierna riproposizione, e questo a tacere della manifesta tardività della deduzione in questa sede di vizi che investono l'originaria aggiudicazione della gara.
4. Con la memoria difensiva depositata il 7 settembre 2015, la ricorrente formula istanza istruttoria volta a ottenere l'accesso ai documenti richiesti alla Regione Toscana con nota del 3 aprile 2015, rimasta inevasa.
4.1. L'istanza è inammissibile, non essendo stata proposta nel termine di trenta giorni dal diniego pronunciato dalla Regione con nota del 4 maggio 2015 e con il rispetto delle modalità previste dall'art. 116 c.p.a. comma secondo. Né ritiene il collegio di dover azionare i propri poteri istruttori officiosi, trattandosi di documentazione irrilevante ai fini del decidere.
5. In forza di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso non può trovare accoglimento.
5.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso e condanna la Toscana di Navigazione S.r.l. alla rifusione delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre agli accessori di legge, in favore di ciascuna delle controparti resistenti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2015 con l'intervento dei magistrati:
Armando Pozzi, Presidente
Alessandro Cacciari, Consigliere
Pierpaolo Grauso, Consigliere, Estensore



L'ESTENSORE


IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/10/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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Bruxelles
A favore dell'approccio “well-to-wheel” è invece l'IRU
UNCTAD, in calo il grado di connessione dei porti mediterranei al network mondiale dei servizi di trasporto marittimo containerizzato
Ginevra
Generalizzata la diminuzione dei collegamenti presenti nei porti italiani ad eccezione di La Spezia e Trieste
Inaugurato il container terminal di CMA CGM e AD Ports nel porto di Khalifa
Abu Dhabi
La prima fase ha una capacità di traffico di 1,8 milioni di teu
Castor Maritime acquisisce il controllo della MPC Capital
Limassol/Amburgo
Investimento del valore di 182,8 milioni di euro
Pronta la prima cabina del sistema di cold ironing al Molo Garibaldi del porto della Spezia
La Spezia
La statunitense FTV Capital presenta un'offerta per acquisire la Windward
Londra
L'azienda londinese sviluppa soluzioni tecnologiche per lo shipping
L'americana Halliburton compra la norvegese Optime Subsea
Notodden
L'azienda europea sviluppa tecnologie per le operazioni subacquee
Grimaldi ha preso in consegna la ro-ro multipurpose Great Cotonou
Napoli
Il prossimo mese sarà immessa in un nuovo servizio del gruppo tra Cina e Nigeria
Federagenti ha nominato 24 “ambasciatori”
Roma
Sono protagonisti da oltre 60 anni nella professione di agente marittimo
Porti della Spezia e Marina di Carrara, stanziati oltre cinque milioni per la transizione green
La Spezia
Fondi per l'acquisto di mezzi elettrici o a idrogeno
A novembre il traffico delle merci nei porti di Genova e Savona-Vado è cresciuto del +4,3%
Genova
Nei primi undici mesi del 2024 registrato un aumento del +1,1%
Nei primi 11 mesi del 2024 il traffico nel porto di Trieste è cresciuto del +6,4% grazie agli oli minerali
Trieste
Nello scalo portuale di Monfalcone registrata una flessione del -8,2%
Sequestrati nel porto di Genova oltre due quintali e mezzo di cocaina
Genova
La droga era all'interno di un contenitore frigo proveniente dall'Ecuador
Manca (Regione Sardegna): disattese le promesse di stanziamento di risorse per l'agenzia Kalport
Cagliari
Chiesto un incontro urgente alla ministra del Lavoro
Rincari degli importi degli diritti portuali nei porti di Bari e Brindisi
Bari
Leone: ci siamo impegnati per adottare misure che non impattassero su traffico e utenza
Sequestrato un ingente quantitativo di cocaina nel porto di Olbia
Sassari
Scoperti 39 chili di stupefacenti occultati in un minivan
Da gennaio Hupac intensificherà i collegamenti intermodali fra Belgio e Italia
Chiasso
Aumenterà anche la frequenza del treno shuttle fra Busto Arsizio e Padova
Porto di Ancona, rilascio della concessione provvisoria allo stabilimento della Fincantieri
Ancona
La nuova concessione avrà una durata di 40 anni
PROSSIME PARTENZE
Visual Sailing List
Porto di partenza
Porto di destinazione:
- per ordine alfabetico
- per nazione
- per zona geografica
A novembre il traffico delle merci nel porto di Barcellona è calato del -3,7%
Barcellona
In crescita la movimentazione di container (+6,3%), ma non il peso dei carichi containerizzati (-6,9%)
Saipem si è aggiudicata un nuovo contratto offshore da Shell in Nigeria
Milano
Per l'azienda italiana ha un valore di circa 900 milioni di dollari
Rixi illustra per sommi capi la riforma portuale
Roma
Creazione di una società a controllo pubblico per gestire gli investimenti e rappresentare il sistema portuale italiano
Accordo tra RFI e RSE per lo studio di un sistema di trasporto merci a levitazione magnetica
Milano
Sicurezza marittima, firmato al MIT un accordo per semplificare le procedure di verifica
Roma
Attività ispettive e di certificazione potranno essere svolte da organismi appositamente accreditati
Nei primi undici mesi del 2024 il traffico delle merci nei porti russi è diminuito del -2,0%
San Pietroburgo
In calo sia le merci secche (-2,1%) che le rinfuse liquide (-2,0%)
Log In acquista un'area di 19.600 metri quadri all'Interporto Toscano Amerigo Vespucci
Kansas City
È la quarta acquisizione in Italia della società del gruppo Theoreim
Prysmian ottiene dalla francese RTE due contratti EPCI del valore potenziale di 700 milioni di euro
Milano
Prevista la posa di circa 640 chilometri di cari terrestri e sottomarini
Sperimentazione di un trattore portuale autonomo nel porto di Wilhelmshaven
Wilhelmshaven
Sarà avviata il prossimo anno da Eurogate, MAFI, ICT Group ed Embotech
Intesa Fincantieri - Sparkle per la protezione e sorveglianza dei cavi sottomarini
Trieste
Le due aziende analizzeranno i requisiti per migliorare la sicurezza delle infrastrutture
La società terminalista BEST di Barcellona ha ordinato due nuove gru di banchina super post-Panamax
Barcellona/L'Aia
APM Terminals annuncia la conclusione dei lavori per incrementare la capacità del terminal MedPort Tangier
Wärstilä vende Automation, Navigation and Control System alla società svedese di investimenti Solix
Helsinki
Nel 2023 ANCS ha registrato ricavi pari a 200 milioni di euro
Cisl, accelerare la scelta del presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale
La Spezia
Necessario per dare attuazione alle opere e agli investimenti
Assegnati i lavori per l'ampliamento del container terminal del porto di Koper
Koper
I lavori saranno portati a termine entro la fine del 2027
Lo scorso mese il traffico dei container nel porto di Hong Kong è calato del -4,2%
Hong Kong
Nei primi undici mesi del 2024 la flessione è stata del -5,0%
Incidente a due petroliere russe nei pressi dello Stretto di Kerch
Mosca
Morto uno dei 27 marittimi dei due equipaggi
Calo del traffico mensile dei container nel porto di Singapore
Singapore
A novembre sono stati movimentati oltre 3,3 milioni di teu (-0,4%)
PORTI
Porti italiani:
Ancona Genova Ravenna
Augusta Gioia Tauro Salerno
Bari La Spezia Savona
Brindisi Livorno Taranto
Cagliari Napoli Trapani
Carrara Palermo Trieste
Civitavecchia Piombino Venezia
Interporti italiani: elenco Porti del mondo: mappa
BANCA DATI
ArmatoriRiparatori e costruttori navali
SpedizionieriProvveditori e appaltatori navali
Agenzie marittimeAutotrasportatori
MEETINGS
Giovedì a Venezia un convegno sulle implicazioni per porti e trasporti marittimi delle crisi geopolitiche
Convegno per il 30° compleanno di WISTA Italy
Genova
Si terrà domani a Palazzo San Giorgio a Genova
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RASSEGNA STAMPA
Iran signs over $1.8b investment contracts with private sector for ports development
(Tehran Times)
North Korean tankers transport over one million barrels of oil from Russia
(NK News)
››› Archivio
FORUM dello Shipping
e della Logistica
Relazione del presidente Nicola Zaccheo
Roma, 18 settembre 2024
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Contship Italia dedica una locomotiva alla memoria di Cecilia Eckelmann Battistello
Melzo
La speciale livrea ne commemora la vita e la carriera
Prestito della BERS per il potenziamento dei terminal multipurpose dei porti di Casablanca e Jorf Lasfar
Londra
Fondi sino a 65 milioni di euro
Report della Zero Emission Port Alliance sulla futura domanda di elettricità nei porti
L'Aia
Sottolineata l'importanza di potenziare le infrastrutture elettriche portuali
Paolo Potestà confermato presidente dell'ANGOPI
Roma
Vicepresidenti sono Giovanni D'Angelo, Marco Gorin, Ettore Rosalba, Mario Ciampaglia e Alessandro Serra
Archiviato un procedimento penale contro i vertici dell'AdSP dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio
Gioia Tauro
Riconosciuta l'assoluta infondatezza della notizia di reato
Nel trimestre luglio-settembre i ricavi della divisione crocieristica della TUI sono cresciuti del +8,9%
Hannover
Nell'intero esercizio finanziario 2024 l'aumento del volume d'affari è stato del +28,1%
MSC ha ordinato dieci nuove portacontainer da 24.000 teu a Hengli Heavy Industry
Dalian
Commessa del valore di oltre 2,3 miliardi di dollari
RINA realizzerà lo studio di pre-FEED di un progetto di carbon capture and storage in Malesia
Genova
Incarico assegnato da PETRONAS CCS Solutions
Rinnovato il direttivo dell'European Network of Maritime Clusters
Roma
Maire confermato presidente. Vicepresidenti sono Nathalie Mercier-Perrin, Javier Garat Pérez e Biagio Mazzotta
Nuovo passo per la costituzione dell'impresa portuale ex art. 17 nel porto di Gioia Tauro
Gioia Tauro
Riunione della Commissione consultiva locale
PSA Italy chiuderà il 2024 con una crescita del +3% del traffico dei container nei porti di Genova e Venezia
Genova
A novembre è proseguito il trend congiunturale negativo dei ricavi di Evergreen, Yang Ming e WHL
Taipei
InRail ha ampliato la propria area di esercizio al territorio francese
Genova
La società è diventata pienamente operativa sul Corridoio Mediterraneo
Giovedì a Venezia un convegno sulle implicazioni per porti e trasporti marittimi delle crisi geopolitiche
Venezia
Prosegue la moderata crescita del valore degli scambi mondiali di merci
Prosegue la moderata crescita del valore degli scambi mondiali di merci
Ginevra
L'incremento per l'intero 2024 dovrebbe attestarsi intorno al +2,7%
Attraverso il porto di Amburgo potrà passare il 47% delle importazioni marittime tedesche di idrogeno verde
Amburgo
Lo scalo sarà in grado di coprire il 10-18% della domanda nazionale totale entro il 2045
In Cina è stata effettuata per la prima volta l'erogazione da terra di metanolo ad una nave
Pechino
Caricate 79,5 tonnellate di combustibile in 2,5 ore
Siglato il contratto dei piloti di MSC Air Cargo
Roma
Uiltrasporti, dà particolare peso alla parte fissa delle retribuzioni
Evidenziata l'importanza del cold ironing per la riduzione delle emissioni nel porto di Marsiglia-Fos
Marsiglia
Rilevante anche l'effetto derivante dalla nuova zona SECA
A novembre il traffico delle merci nel porto di Ravenna è aumentato del +21,5%
Ravenna
Crocieristi in calo del -46,8%
- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA
tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail
Partita iva: 03532950106
Registrazione Stampa 33/96 Tribunale di Genova
Direttore responsabile Bruno Bellio
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