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Il TAR ha respinto il nuovo ricorso di Toscana di Navigazione contro l'aggiudicazione di Toremar a Moby
Confermata la legittimità dell'aggiudicazione della procedura di gara
2 novembre 2015
La scorsa settimana il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana ha respinto il nuovo ricorso presentato da Toscana di Navigazione contro Regione Toscana e Moby per l'annullamento di due decreti regionali relativi al conferimento della proprietà della società di navigazione Toremar (Toscana Regionale Marittima).

Con il primo decreto del 29 settembre 2011 è stato deciso di aggiudicare definitivamente la gara bandita per la privatizzazione della Toremar alla compagnia armatoriale Moby, che il 2 gennaio 2012 ha sottoscritto con la Regione il contratto di passaggio di mano della partecipazione azionaria e il contratto di servizio per l'esercizio dei servizi marittimi.

Nel 2012 Toscana di Navigazione, società che è controllata dalla compagnia marittima Delcomar e partecipata da Alilauro e da BN di Navigazione (Blu Navy) e che è stata esclusa dalla procedura di gara per la privatizzazione di Toremar in quanto l'offerta economica presentata risultava difforme dall'offerta tecnica e dalle prescrizioni dell'amministrazione, ha proposto ricorso contro l'aggiudicazione definitiva della compagnia a Moby, ricorso che lo stesso TAR per la Toscana ha respinto.

Successivamente Toscana di Navigazione ha proposto appello e il Consiglio di Stato, con sentenza depositata il 16 gennaio 2015, ha accolto l'impugnativa e annullato il provvedimento di esclusione della Toscana di Navigazione condannando l'amministrazione regionale a disporre l'aggiudicazione della procedura di gara in favore di Toscana di Navigazione previo il controllo dei requisiti soggettivi.

La Regione Toscana - come ricorda il TAR per la Toscana nell'ultima sentenza - ha quindi avviato «il procedimento per la verifica delle dichiarazioni e delle autocertificazioni presentate in gara da Toscana di Navigazione, contestualmente chiedendo all'interessata di aggiornare le dichiarazioni inerenti il possesso dei requisiti di ordine generale e di comprovare la propria capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. All'esito della verifica, con decreto dirigenziale del 30 marzo 2015 (il secondo decreto di cui Toscana di Navigazione ha chiesto l'annullamento, ndr), la Regione ha disposto non potersi procedere all'aggiudicazione ritenendo indimostrato il possesso dei requisiti richiesti dalla legge di gara».

Con l'ultima sentenza depositata lo scorso 26 ottobre, che pubblichiamo di seguito, il TAR della Toscana ha respinto il nuovo ricorso di Toscana di Navigazione confermando così la legittimità dell'aggiudicazione disposta a favore di Moby.






N. 01446/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00778/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 778 del 2015, proposto da:
Toscana di Navigazione S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Enea Baronti, Marcello Vignolo e Massimo Massa, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Firenze, Via Maggio 30;

contro

Regione Toscana, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Lucia Bora e Luciana Caso, ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura regionale in Firenze, piazza dell'Unità Italiana 1;

nei confronti di

Moby S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Beniamino Caravita Di Toritto, Beniamino Carnevale, Saverio Sticchi Damiani e Natale Giallongo, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Firenze, Via Vittorio Alfieri 19;

per l'annullamento

del Decreto n. 1312 del 30 marzo 2015, con il quale il Dirigente della Direzione Generale Politiche Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale - Area di Coordinamento Trasporto Pubblico Locale - ha stabilito di non procedere all'aggiudicazione della gara bandita dalla Regione Toscana per la Privatizzazione della società Toremar S.p.A. (Toscana Regionale Marittima) e l'affidamento dei servizi pubblici di cabotaggio marittimi eserciti all'interno della Regione Toscana, per mancanza dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, richiesti per la partecipazione alla stessa;
nonché, in via subordinata e condizionata, per l'annullamento del Decreto n. 4098 del 29.9.2011, con il quale il dirigente delegato, responsabile del settore "Strategie e programmazione del trasporto pubblico locale di competenza regionale e relativa attuazione" della Regione Toscana, ha approvato tutti i verbali della commissione giudicatrice ed ha aggiudicato definitivamente la gara alla società Moby spa, con sede in Milano e, comunque, di tutti gli atti in virtù dei quali la gara è stata aggiudicata alla Moby spa, ovvero, ancora, nelle parti in cui non hanno escluso la Moby spa dalla gara stessa; e per il risarcimento di tutti i danno derivanti dall'esecuzione degli atti illegittimi, in forma specifica o, in alternativa, per equivalente, nella misura del mancato utile.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Toscana e della controinteressata Moby S.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 settembre 2015 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con sentenza n. 83/2015 il Consiglio di Stato, riformando la decisione in prime cure di questo T.A.R., ha condannato la Regione Toscana ad aggiudicare in favore della Toscana di Navigazione S.r.l., previo il necessario controllo dei requisiti soggettivi, la procedura indetta con lettera di invito del 17 gennaio 2011 per la privatizzazione della Toremar S.p.a. e per l'affidamento dei servizi pubblici di cabotaggio marittimo regionale. Dalla procedura la odierna ricorrente era stata esclusa, con provvedimenti poi annullati dal giudice d'appello, per asserita difformità dell'offerta economica dall'offerta tecnica e dalle prescrizioni dell'amministrazione, e la gara era stata aggiudicata alla Moby S.p.a..
In esecuzione della sentenza, nel gennaio del 2015 la Regione Toscana ha avviato il procedimento per la verifica delle dichiarazioni e delle autocertificazioni presentate in gara da Toscana di Navigazione, contestualmente chiedendo all'interessata di aggiornare le dichiarazioni inerenti il possesso dei requisiti di ordine generale e di comprovare la propria capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.
All'esito della verifica, con decreto dirigenziale del 30 marzo 2015, la Regione ha disposto non potersi procedere all'aggiudicazione ritenendo indimostrato il possesso dei requisiti richiesti dalla legge di gara. Ad avviso dell'amministrazione procedente, l'aggiudicazione sarebbe preclusa dall'assenza di prova in ordine al volume di servizi di trasporto marittimo passeggeri eseguiti nel periodo 30 novembre 2006 - 30 novembre 2009, integrante requisito di idoneità tecnica e professionale; nonché dalla circostanza che Toscana di Navigazione avrebbe inammissibilmente dichiarato di avvalersi di alcune imprese mai precedentemente menzionate negli atti di partecipazione alla gara ai fini della dimostrazione della capacità economico-finanziaria, requisito che non sarebbe raggiunto con il concorso delle sole imprese ausiliarie a suo tempo indicate ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 163/2006.
1.1. La presente controversia è proposta da Toscana di Navigazione S.r.l., con ricorso notificato il 30 aprile e depositato il 13 maggio 2015, per l'annullamento del citato decreto regionale del 30 marzo 2015 e, in subordine, del decreto n. 4098 del 29 settembre 2011 di approvazione di tutti i verbali della commissione di gara e dell'aggiudicazione disposta in favore della Moby S.p.a..
Costituitesi in giudizio la Regione Toscana e la società controinteressata, la causa è stata discussa e trattenuta per la decisione nella pubblica udienza del 23 settembre 2015, preceduta dal deposito di documenti, memorie difensive e repliche.
2. La società ricorrente, inizialmente esclusa dalla gara indetta dalla Regione Toscana per l'affidamento dei servizi pubblici di cabotaggio, vi è stata riammessa in forza della sentenza n. 83/2015 del Consiglio di Stato, il quale ha contestualmente annullato l'aggiudicazione disposta in favore della Moby S.p.a. e condannato la Regione ad aggiudicare la gara a Toscana di Navigazione.
Con il provvedimento qui impugnato, la Regione ha tuttavia negato potersi procedere all'aggiudicazione disposta dal giudice, stante la mancanza in capo a Toscana di Navigazione dei necessari requisiti minimi di capacità tecnica ed economico-finanziaria.
2.1. Con il primo, articolato motivo di gravame, sub a) la ricorrente deduce di aver tempestivamente trasmesso alla Regione - ai fini della verifica dei requisiti avviata a seguito della decisione del Consiglio di Stato - la nota del 27 gennaio 2015, con la quale la propria ausiliaria Alilauro aveva chiesto alla Capitaneria di Porto di Napoli la certificazione relativa alle miglia marine percorse per il trasporto passeggeri nel periodo indicato dalla lex specialis. Tale documentazione, inviata entro il termine perentorio all'uopo assegnato dalla Regione, dovrebbe reputarsi sufficiente a soddisfare gli oneri gravanti ai sensi dell'art. 48 co. 2 D.Lgs. n. 163/2006 sul concorrente, dal quale non potrebbe esigersi la produzione di documenti o attestazioni non ricadenti nella sua disponibilità perché, come nella specie, oggetto di rilascio da parte di una pubblica amministrazione. Si verserebbe, in sostanza, nell'ipotesi di oggettivo impedimento alla produzione dei documenti richiesti, tale da giustificare la sottrazione dell'impresa interessata alle conseguenze negative dell'inutile decorso del termine ex art. 48 co. 2 cit..
Sotto un diverso profilo, la ricorrente Toscana di Navigazione sostiene altresì che, a norma dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000, sarebbe stato onere della Regione di adoperarsi direttamente per acquisire da altra amministrazione il certificato attestante il possesso del requisito, ciò che confermerebbe l'assenza in capo al concorrente di oneri ulteriori rispetto a quello di fare richiesta del certificato medesimo alla competente Capitaneria di Porto. D'altro canto, si tratterebbe di una certificazione non richiesta dalla lettera di invito alla procedura, risultando perciò infondata l'affermazione - contenuta nel provvedimento impugnato - secondo cui la ricorrente avrebbe dovuto disporne sin dal momento della presentazione dell'offerta.
2.1.1. La doglianza è infondata.
2.1.2. Il termine di dieci giorni dalla richiesta della stazione appaltante, assegnato ai concorrenti primo e secondo classificato per la comprova dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dall'art. 48 comma secondo del D.lgs. n. 163/2006, ha natura perentoria, come chiarito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza 25 febbraio 2014, n. 10, a risoluzione del contrasto interpretativo cui la norma aveva dato luogo in giurisprudenza. Le ragioni della decisione, alla quale il collegio intende conformarsi, riposano sulle esigenze di tempestività e certezza delle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici, le quali diversamente rischierebbero di restare sospese a tempo indeterminato a fronte dell'inerzia delle imprese prima e seconda graduata: conclusione inammissibile, tenuto conto del fatto, per quanto qui rileva, che i documenti a conferma dei requisiti debbono trovarsi già nel possesso degli interessati, potenzialmente tenuti alla loro esibizione sin dalla fase della verifica a campione nella fase iniziale della gara, ai sensi del primo comma dello stesso art. 48 cit..
Nella specie, la società ricorrente ha dato seguito alla richiesta della Regione Toscana del 21 gennaio 2015 limitandosi a trasmettere l'istanza inoltrata il 27 gennaio 2015 dalla propria ausiliaria Alilauro S.p.a. alla Capitaneria di Porto di Napoli e diretta al rilascio di apposita dichiarazione attestante le miglia marine percorse nel servizio di trasporto passeggeri nel periodo considerato dalla legge di gara. Detta produzione non può tuttavia reputarsi idonea a soddisfare gli oneri dimostrativi gravanti su Toscana di Navigazione, né a legittimare la deroga al termine perentorio stabilito dalla legge per la comprova dei requisiti, avuto in primo luogo riguardo sia alla tempistica dell'istanza, indirizzata alla Capitaneria di Porto quando il termine perentorio decorrente dalla richiesta della Regione era già consumato per oltre la metà, sia al contenuto dell'istanza medesima, la quale non reca alcuna segnalazione circa la sua specifica finalità.
Il rigore con cui deve essere valutata l'inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 48 co. 2 del D.Lgs. n. 163/2006 può essere mitigato, infatti, solo in caso di oggettiva impossibilità per l'impresa di produrre la documentazione non rientrante nella sua disponibilità (giurisprudenza costante: per tutte, cfr. A.P. n. 10/2014, cit.), situazione che non ricorre laddove l'impresa interessata non abbia fatto tutto quanto in suo potere per procurarsi la documentazione richiesta dalla stazione appaltante, o altra documentazione equipollente. Ed è di tutta evidenza che, stante l'esiguo termine a disposizione, per andare esenti da colpa Toscana di Navigazione e l'ausiliaria Alilauro S.p.a. avrebbero dovuto quantomeno attivarsi immediatamente e, allo stesso modo, mettere la Capitaneria di Porto in grado di apprezzare l'urgenza dell'adempimento.
Del resto, come puntualmente rilevato dalle difese resistenti, già con la pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato in data 11 gennaio 2015 la ricorrente avrebbe dovuto maturare - secondo un criterio di ordinaria diligenza imprenditoriale - la consapevolezza della necessità di munirsi della documentazione a conferma del possesso dei requisiti per l'aggiudicazione del servizio; a questo dovendosi aggiungere che l'indisponibilità di un qualsivoglia riscontro di quei requisiti integra a sua volta un comportamento negligente che ben può farsi risalire alle fasi iniziali della procedura di gara, atteso che le imprese debbono essere pronte a dimostrare la propria capacità economica e tecnica sin dal momento del controllo a campione, e che, a monte, non pare verosimile che i concorrenti possano presentare dichiarazioni sostitutive attendibili se non sulla base di una preventiva verifica dei dati documentali di cui dispongono. E se pure Toscana di Navigazione lamenta che la specifica richiesta di un'attestazione rilasciata dalle competenti autorità marittime, assente nella legge di gara, sarebbe stata formulata dalla Regione solo con la nota del 20 gennaio 2015, rimane il fatto che - oltre quanto già osservato in ordine alla intempestività e inadeguatezza dell'istanza indirizzata alla Capitaneria di Porto napoletana - la ricorrente non ha offerto alla Regione neppure un principio di prova circa il possesso del requisito.
A sostegno dell'impugnazione non vale poi invocare l'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000, che, obbligando le amministrazioni pubbliche ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui ai successivi artt. 46 e 47, ovvero ad accettare le dichiarazioni sostitutive rese dall'interessato, stabilisce un'alternativa estranea alla fattispecie regolamentata dall'art. 48 D.Lgs. n. 163/2006. Quest'ultima norma presuppone infatti come già avvenuta - unitamente alla domanda di partecipazione alla gara - la presentazione delle dichiarazioni sostitutive ad opera dei concorrenti e la loro accettazione da parte della stazione appaltante, e detta una disciplina dei controlli (non tanto e non solo sulle dichiarazioni, quanto) sul possesso dei requisiti che, ponendosi in rapporto di specialità rispetto a quella del controllo sulle dichiarazioni contenuta nel citato D.P.R. n. 445/2000, onera della relativa dimostrazione le imprese partecipanti alle gare.
La certificazione richiesta da Alilauro alla Capitaneria di Porto di Napoli non rientra, peraltro, nell'elenco delle certificazioni che possono formare oggetto di dichiarazione sostitutiva e che, come tali, sono sottoposte a controllo e acquisizione d'ufficio a norma del combinato disposto degli artt. 46 e 71 del D.P.R. n. 445/2000 (e in ciò risiede la differenza fra il caso qui trattato e quello deciso dal Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza 11 giugno 2013, n. 3231, richiamata dalla ricorrente e relativa a un'ipotesi di esclusione per mancata presentazione del D.U.R.C., certificato cui espressamente si riferisce la lettera p) dell'art. 46).
2.2. Con le censure rubricate sub b), la ricorrente - premesso che la lettera di invito alla gara richiedeva che i partecipanti avessero conseguito negli anni 2006 - 2008 un volume d'affari per i servizi di trasporto marittimo non inferiore a 75 milioni di euro e un fatturato globale non inferiore a 150 milioni di euro - espone di aver dichiarato, relativamente agli anni considerati, un fatturato per servizi di trasporto marittimo di oltre 148 milioni di euro e un fatturato globale di oltre 231 milioni di euro, importi cui si perviene grazie al volume d'affari dell'ausiliaria Alilauro S.p.a. e di tutte le imprese da essa controllate e partecipate maggioritariamente, facenti parte di un unico gruppo imprenditoriale.
Nel contratto di avvalimento prodotto in gara, Alilauro si sarebbe del resto impegnata a fornire a Toscana di Navigazione tutte le risorse, nessuna esclusa, per consentire l'esecuzione del servizio, ivi comprese le risorse riferibili alle imprese appartenenti al gruppo da essa controllato. Avrebbe pertanto errato l'amministrazione procedente nel considerare irrilevanti i dati relativi al fatturato delle società controllate da Alilauro, perché non indicate al momento della presentazione dell'offerta: l'influenza dominante esercitata sul gruppo giustificherebbe infatti la riconducibilità dei fatturati di tutte le controllate a quello della capogruppo, come sarebbe confermato dal fatto che nel bilancio di quest'ultima sarebbero riportati, appunto, anche i dati desunti dai bilanci delle controllate.
La peculiare condizione di un'impresa appartenente a un determinato gruppo troverebbe conferma, ad avviso della ricorrente, nell'art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006, in forza del quale, ai fini dell'avvalimento fra imprese del gruppo, è sufficiente una dichiarazione unilaterale attestante il legame giuridico ed economico fra le imprese ausiliata e ausiliaria, e non il contratto ordinariamente richiesto per le ipotesi di avvalimento extragruppo.
2.2.1. Neppure tale censura coglie nel segno.
2.2.2. La ricorrente Toscana di Navigazione ha dichiarato di avvalersi, a integrazione del requisito di capacità finanziaria dato dal volume di affari globale e dal volume di affari per servizi di trasporto marittimo passeggeri nel triennio 2006 - 2008, della Ciano Trading Services C.T. & S. S.r.l. e della Alilauro S.p.a.. In sede di controllo ex art. 48 co. 2 D.Lgs. n. 163/2006, essa ha prodotto documentazione relativa non solo alle due imprese ausiliarie, ma anche ad altre tre imprese - Alilauro Gru.So.n. S.p.a., Alicost S.p.a. e Vola Viamare S.c. a r.l. - asseritamente appartenenti ad un medesimo gruppo imprenditoriale facente capo ad Alilauro S.p.a., la quale, sostiene Toscana di Navigazione, ben potrebbe mettere a disposizione di terzi i requisiti di capacità economico-finanziaria propri e delle proprie controllate.
In senso contrario, si osserva che l'istituto dell'avvalimento, pur rispondendo all'esigenza di ampliare la partecipazione alle gare anche ai concorrenti che siano privi dei requisiti richiesti dal bando, non consente di estendere all'infinito la catena dei possibili sub-ausiliari (avvalimento c.d. “a cascata”), e che va pertanto escluso dalla gara chi si avvale di impresa ausiliaria a sua volta priva del requisito richiesto dal bando nella misura sufficiente ad integrare il proprio requisito di qualificazione mancante. La giurisprudenza nazionale, sulla scia di quella europea, ha altresì chiaramente precisato che l'esistenza di un rapporto di partecipazione societaria, ovvero l'appartenenza a uno stesso gruppo di imprese, non permette di presumere che una delle imprese in rapporto di partecipazione o di appartenenza al gruppo possa per ciò solo disporre, ai fini della partecipazione a una procedura di affidamento di contratti pubblici, dei mezzi dell'impresa partecipata o delle altre imprese del gruppo; risultando perciò del tutto legittima la richiesta, da parte della legge e della stazione appaltante, di determinate modalità di comprova della disponibilità dei requisiti oggetto di avvalimento con riferimento specifico appalto e valido per tutta la durata della prestazione dedotta in gara, mentre non può ritenersi sufficiente la mera allegazione dei legami societari che avvincono due imprese, non foss'altro che per l'autonomia contrattuale di cui continuano a godere le singole società del gruppo (Cons. Stato, sez. IV, 24 maggio 2013, n. 2832; id., sez. V, 20 giugno 2011, n. 3670; id., sez. IV, 20 novembre 2008 n. 5742; Corte di Giustizia UE, 2 dicembre 1999, in causa C-176/98).
Per tali ragioni, deve escludersi in radice che il contratto di avvalimento stipulato con Alilauro S.p.a. consenta all'odierna ricorrente di avvalersi anche dei requisiti delle altre imprese appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa ausiliata, atteso che tale appartenenza comune di per sé non comporta, da parte di quelle imprese, l'assunzione di alcun obbligo o impegno in favore di Toscana di Navigazione. Conferma indiretta se ne trae dall'art. 49 co. 2 lett. g) del D.Lgs. n. 163/2006, pur invocato da Toscana di Navigazione, che per il caso di avvalimento infragruppo esige la presentazione in gara quantomeno di una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo: se il solo fatto di appartenere a un medesimo gruppo non basta per legittimare l'avvalimento nel rapporto diretto fra impresa concorrente e impresa ausiliaria, tantomeno può bastare nel caso in cui la concorrente intenda avvalersi (anche) dei requisiti di imprese terze, collegate non a sé, ma alla propria ausiliaria (questo in aggiunta, evidentemente, alla già rilevata inammissibilità ontologica dell'avvalimento “a cascata”).
2.3. Sub c), in via subordinata, è denunciata l'illegittimità dell'avviso di gara e della lettera di invito nella parte in cui prescrivono, per la partecipazione alla procedura, requisiti di fatturato specifico e globale che la ricorrente assume sproporzionati rispetto al valore del servizio oggetto dell'affidamento.
2.3.1. La censura, nella sua generica formulazione, è infondata.
2.3.2. A fronte di un valore complessivo dell'affidamento stimato al punto B.1) della lettera di invito in oltre 174 milioni di euro per dodici anni (cui corrisponde l'importo della cauzione provvisoria, fissato in euro 3.492.096,20), la richiesta di un fatturato triennale globale non inferiore 150 milioni di euro e di un volume di affari triennale nel trasporto passeggeri non inferiore a 75 milioni di euro non presenta alcun profilo di manifesta sproporzione o discriminatorietà e, in continuità con costante giurisprudenza e con i precedenti della Sezione, deve perciò reputarsi il frutto di una scelta sottratta al sindacato giurisdizionale (cfr. T.A.R. Toscana, sez. I, 27 maggio 2013, n. 844).
3. Con il secondo motivo, la Toscana di Navigazione - con riferimento alle operazioni di gara a suo tempo conclusesi con l'aggiudicazione in favore di Moby S.p.a. - lamenta la mancata esclusione della controinteressata, che sarebbe stata illegittimamente ammessa alla procedura pur avendo presentato l'impegno frazionato di due fideiussori a costituire la cauzione definitiva, anziché fornire una garanzia unitaria come richiesta dalla legge di gara e dall'art. 75 D.Lgs. n. 163/2006.
3.1.1. Il motivo è inammissibile e comunque irricevibile.
3.1.2. La mancata esclusione della controinteressata Moby dalla gara è stata a suo tempo impugnata dall'odierna ricorrente in seno al ricorso R.G. n. 1184/2011 definito dal T.A.R. con la sentenza n. 412/2012, poi riformata in appello. In quel giudizio Toscana di Navigazione ha infatti anche dedotto l'illegittimità dell'aggiudicazione disposta in favore di Moby, facendo valere fra l'altro, con il quarto motivo di cui al ricorso introduttivo e con il quarto motivo aggiunto, vizi della garanzia prestata dall'aggiudicataria nei medesimi termini che vengono oggi pedissequamente riproposti e sui quali il T.A.R. si è pronunciato, ciò che dà luogo oggi a un inammissibile bis in idem.
Oltretutto, con l'impugnazione della sentenza n. 412/2012 Toscana di Navigazione ha dichiarato espressamente di rinunciare alle censure in questione (v. pag. 26 del ricorso in appello), delle quali si rende a maggior ragione inammissibile l'odierna riproposizione, e questo a tacere della manifesta tardività della deduzione in questa sede di vizi che investono l'originaria aggiudicazione della gara.
4. Con la memoria difensiva depositata il 7 settembre 2015, la ricorrente formula istanza istruttoria volta a ottenere l'accesso ai documenti richiesti alla Regione Toscana con nota del 3 aprile 2015, rimasta inevasa.
4.1. L'istanza è inammissibile, non essendo stata proposta nel termine di trenta giorni dal diniego pronunciato dalla Regione con nota del 4 maggio 2015 e con il rispetto delle modalità previste dall'art. 116 c.p.a. comma secondo. Né ritiene il collegio di dover azionare i propri poteri istruttori officiosi, trattandosi di documentazione irrilevante ai fini del decidere.
5. In forza di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso non può trovare accoglimento.
5.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso e condanna la Toscana di Navigazione S.r.l. alla rifusione delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre agli accessori di legge, in favore di ciascuna delle controparti resistenti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2015 con l'intervento dei magistrati:
Armando Pozzi, Presidente
Alessandro Cacciari, Consigliere
Pierpaolo Grauso, Consigliere, Estensore



L'ESTENSORE


IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/10/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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Londra
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Per la sicurezza non bastano le navi militari, ma sono essenziali anche quelle mercantili
Londra
TUI in trattative con i cantieri navali per due nuove navi da crociera per Marella
Hannover
Slot disponibili a partire dall'esercizio finanziario 2031
ANESCO, con i Centri per l'Impiego Portuale sono diminuiti gli infortuni nei tre principali porti spagnoli
Madrid
Calo del 67% dei giorni di lavoro persi all'anno
Filt, Fit e Uilt, no alla trasformazione da “articolo 18” a “16” dell'azienda portuale livornese LTM
Livorno
I sindacati chiedono all'authority portuale di bloccare la proliferazione di nuovi soggetti economici
Lo scorso anno Fincantieri ha registrato valori record dei ricavi e dei nuovi ordini
Lo scorso anno Fincantieri ha registrato valori record dei ricavi e dei nuovi ordini
Trieste
Folgiero: raccolti i primi i frutti della nostra strategia e visione industriale
Nel quarto trimestre del 2024 i ricavi di COSCO Shipping Holdings sono aumentati del +44,8%
Nel quarto trimestre del 2024 i ricavi di COSCO Shipping Holdings sono aumentati del +44,8%
Shanghai
Nel periodo le portacontainer della flotta del gruppo cinese hanno trasportato 6,9 milioni di teu (+13,1%). In calo i contenitori sulle rotte Asia-Europa/Med
Porto Marghera, rinnovo della concessione a Terminal Rinfuse Venezia
Venezia
Nuovo contratto della durata di 25 anni. Previsti investimenti pari ad oltre 53 milioni di euro
Carnival segna nuovi record relativi al trimestre di bassa stagione dicembre-febbraio
Carnival segna nuovi record relativi al trimestre di bassa stagione dicembre-febbraio
Miami
Positive le prospettive per la parte restante dell'esercizio 2025
Nell'ultimo trimestre del 2024 nei porti francesi è cresciuto il solo traffico dei container
Parigi
Le Aziende informanoSponsored Article
AAL Shipping sceglie il sistema di consulenza marina di ABB per ottimizzare la flotta Super B-Class
La ferrovia perde terreno nel traffico transalpino delle merci attraverso la Svizzera
Berna
Nel 2024 i treni hanno trasportato 25,7 milioni di tonnellate di carichi (-3,7%)
Lo scorso anno i ricavi della divisione portuale di CK Hutchison sono cresciuti del +10,8%
Hong Kong
Nel 2024 i ricavi di Hapag-Lloyd sono cresciuti del +6,5%. Utile netto in calo del -18,9%
Nel 2024 i ricavi di Hapag-Lloyd sono cresciuti del +6,5%. Utile netto in calo del -18,9%
Amburgo
Nuovo record storico dei container trasportati dalla flotta
L'OPS serve anche per caricare le batterie delle navi mentre sostano in porto
L'OPS serve anche per caricare le batterie delle navi mentre sostano in porto
Bruxelles
Lo ricordano le compagnie di traghetti evidenziando la necessità di poter disporre di un'adeguata fornitura di energia elettrica
L'estensione dell'EU ETS al settore del trasporto marittimo non ha determinato importanti cambiamenti nel mercato dello shipping
Bruxelles
Lo afferma un rapporto adottato dalla Commissione Europea, che non ha rilevato prove di tendenze all'evasione o all'elusione della norma
A febbraio il traffico delle merci nel porto di Barcellona è diminuito del -4,2%
Barcellona
Container in calo del -4,2% a causa della riduzione del -18,8% dei box trasbordati
Presentata una denuncia per frode e corruzione contro il gruppo Bolloré
Parigi
Accuse relative ad attività realizzate nell'ambito delle operazioni logistiche e portuali in Africa cedute nel 2022
La statunitense FMC mette sotto indagine i sette principali corridoi marittimi mondiali
Washington
L'agenzia federale minaccia il bando dai porti americani delle navi di bandiera panamense
Lo scorso anno il traffico delle merci nei porti tedeschi è tornato a crescere (+2,3%)
Wiesbaden
Risulta ancora inferiore al livello pre-Covid, così come il solo traffico dei container che è stato pari a 13,3 milioni di teu (+4,9%)
Liebherr registra un fatturato annuale record nel segmento delle gru per il settore marittimo-portuale
Bulle
Forte domanda di mezzi per l'industria offshore e per la movimentazione dei container
A Genova il convegno annuale “Programmazione, Esercizio e Gestione di Reti di Trasporto”
Genova
È dedicato al settore dei trasporti e della mobilità
Lo scorso anno sono state 656 le navi sottoposte a lavori di riparazione in Grecia
Il Pireo
Incremento di cinque unità rispetto al 2023
Porto della Spezia, completate le simulazioni di accosto delle navi da crociera al molo Garibaldi Ovest
La Spezia
Convegno di Assagenti sul futuro della professione di agente e mediatore marittimo
Genova
Si terrà domani a Genova
Stena Line presenta il progetto di una nave ro-ro in grado di ridurre il consumo di energia di almeno il 20%
Goteborg
Francesco Beltrano è il nuovo segretario generale di Uniport
Roma
Subentra a Paolo Ferrandino, che continuerà a collaborare come consulente
Saipem si è aggiudicata nuovi contratti in Medio Oriente e in Guyana
Milano
L'importo complessivo delle commesse è di circa 720 milioni di dollari
Convegno a Genova per il centenario di Ente Bacini
Genova
La società è stata istituita il 19 febbraio 1925
Rinnovato il consiglio di amministrazione di Interporto Bologna
Bentivoglio
Stefano Caliandro nominato presidente. Perdita di 1,7 milioni di euro nel 2024
NYK investe 76 miliardi di yen nella NYK Energy Ocean Corporation
Tokyo
La newco ha rilevato le attività della ENEOS Ocean
La decarbonizzazione del trasporto marittimo sarà più rapida nell'UE e negli Stati Uniti
DHL ha acquisito la CRYOPDP
Bonn/Nashville
La società fornisce servizi di corriere per cliniche e per l'assistenza sanitaria
Oltre un milione alle imprese portuali di Livorno e Piombino per acquisire mezzi green
Livorno
Pubblicata la graduatoria di ammissione ai contributi del PNRR-Next Gen Eu
Nel 2024 le vendite dei container della COSCO Shipping Development Co. sono aumentate del +204,1%
Shanghai
Il relativo fatturato è cresciuto del +124,0%
Pubblicato il bando di finanziamento per l'acquisto di mezzi elettrici nei porti di Genova e Savona-Vado
Genova
Yang Ming acquista tre nuove portacontainer da 8.000 teu
Keelung
Saranno prese in consegna fra il 2028 e il 2029
Avviata a Marghera la costruzione di una nave da crociera per Regent Seven Seas Cruises
Trieste
Fincantieri consegnerà l'unità nel 2026
Federlogistica istituisce sedi operative in Spagna e Brasile
Genova
L'obiettivo è di andare oltre i teorici rapporti di cooperazione
Sequestrata oltre una tonnellata di cocaina nel porto di Gioia Tauro
Reggio Calabria
Se immessa sul mercato avrebbe fruttato oltre 187 milioni di euro
Nel 2024 i risultati economici di Interporto Padova hanno raggiunto valori record
Padova
Ricavi in crescita del +17%
Tre cerimonie nel cantiere navale di Saint-Nazaire per altrettante nuove navi di MSC Crociere
Ginevra
Consegnata la nuova ammiraglia “MSC World America”
Nel 2024 la società ferroviaria tedesca DB Cargo ha ridotto le perdite
Berlino
Ricavi nuovamente in calo. Flessione del -9,0% dei volumi di merci trasportate
NovaAlgoma ordina in Cina una seconda nave cementiera da 38.000 tpl
Lugano
Sarà presa in consegna nel 2027
Intesa doganale Italia-Brasile per facilitare gli scambi commerciali
Brasilia
Missione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nella nazione sudamericana
Un team di La Spezia Container Terminal a Rotterdam per testare tecnologie avanzate
La Spezia
Visitato il centro formazione di ECT Hutchinson Ports
Lunedì l'assemblea degli spedizionieri genovesi
Genova
Si terrà al Palazzo della Borsa di Genova
Assarmatori, in Italia il segmento dei traghetti non può sopportare l'onere dell'EU ETS in una situazione di mercato molto fragile
Bruxelles
Messina: tutelare lo shipping dagli eccessi ideologici del Green Deal
Rinnovato il sito web del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera
Roma
È diventato un unico punto di accesso digitale ai documenti e ai servizi
Nel 2024 i trasporti fluviali di merci in Germania sono aumentati del +1,2%
Wiesbaden
Il volume, pari a 173,8 milioni di tonnellate, è il secondo più basso dal 1990
Ad APM Terminals concesso il rinnovo della concessione nel porto di New York - New Jersey
New York
Contratto della durata di 33 anni. Previsti investimenti pari a 500 milioni di dollari
Avviata la sperimentazione dell'automazione delle gru nel terminal di Interporto Padova
Padova
La società interportuale insignita del “Premio Industria Felix 2025”
A febbraio il traffico dei container nel porto di Algeciras è calato del -17,0%
Algeciras
In riduzione sia i volumi in import-export che il transhipment
A Miami è stata costituita la nuova compagnia crocieristica Crescent Seas
Miami
La flotta, inizialmente formata da una nave della Regent Seven Seas Cruises, salirà a cinque unità entro i prossimi cinque anni
Nel 2024 il volume di veicoli trasportato dalla flotta di Wallenius Wilhelmsen è calato del -9,7%
Oslo
Flessione dei traffici sulla quasi totalità delle rotte mondiali
PROSSIME PARTENZE
Visual Sailing List
Porto di partenza
Porto di destinazione:
- per ordine alfabetico
- per nazione
- per zona geografica
Accordo tra Assoporti e Assologistica e le authority di commercio, trasporti e porti della Florida
Roma
È stato siglato oggi
Ad aprile una missione in Albania del The International Propeller Clubs - Italia
Genova
Si svolgerà i giorni 9 e 10 a Tirana e Durazzo
Nel 2024 i ricavi della COSCO Shipping Ports sono saliti alla quota record di 1,5 miliardi di dollari (+3,3%)
Hong Kong
Nel solo quarto trimestre calo del -3,0%
A SO.RI.MA. (gruppo FHP) in concessione un'area di 125mila metri quadri nel porto di Chioggia
Venezia
Previsti investimenti pari a 11,5 milioni di euro nell'arco di 25 anni
Lo scorso mese il traffico dei container nel porto di Valencia è cresciuto del +15,2%
Valencia
Il volume complessivo delle merci movimentate è aumentato del +6,8%
Il network intermodale di Contship Italia è stato esteso al Terminal del Golfo di La Spezia
Melzo
Connessioni con gli inland terminal di Milano, Modena e Padova
L'AdSP del Mar Tirreno Settentrionale ottiene la certificazione per la parità di genere
Livorno
È la prima port authority italiana ad ottenere questo riconoscimento
Si indebolisce la crescita del traffico dei container nei porti di Los Angeles e Long Beach
Los Angeles/Long Beach
Lo scorso mese registrati incrementi rispettivamente del +2,6% e +13,4%
Assarmatori, bene la posizione del governo italiano sull'impatto dell'EU ETS su shipping e porti
Roma
Messina: compresi appieno i rischi e le storture della regolazione climatica europea
Conferita ai terminal portuali genovesi di PSA Italy la certificazione anticorruzione
Genova
La norma UNI EN ISO 37001 definisce i requisiti per un sistema di gestione anticorruzione efficace
Assiterminal presenta tre progetti per la transizione sostenibile del settore portuale italiano
Roma
Ultimati i lavori alle banchine 33 e 34 del porto di Civitavecchia
Civitavecchia
Approntati 50.000 metri quadri di piazzali
Il completamento e raddoppio della Pontremolese è il sogno-incubo della community portuale spezzina
La Spezia
Fontana: non si trovano i soldi quando risorse enormi sono convogliate su linee ferroviarie di dubbia utilità
Hanwha ha acquisito il 9,9% del capitale della società navalmeccanica Austal
Sydney
Investimento del valore di circa 116 milioni di dollari USA
La flotta europea è in crescita ma le flotte concorrenti crescono ad un ritmo più sostenuto
Bruxelles
Raptis (European Shipowners): investire i ricavi dell'ETS in tecnologie e combustibili puliti per lo shipping
Trasportounito ha confermato il fermo nazionale dell'autotrasporto di merci
Roma
Proclamato per la durata di cinque giorni dal 31 marzo al 4 aprile
PORTI
Porti italiani:
Ancona Genova Ravenna
Augusta Gioia Tauro Salerno
Bari La Spezia Savona
Brindisi Livorno Taranto
Cagliari Napoli Trapani
Carrara Palermo Trieste
Civitavecchia Piombino Venezia
Interporti italiani: elenco Porti del mondo: mappa
BANCA DATI
ArmatoriRiparatori e costruttori navali
SpedizionieriProvveditori e appaltatori navali
Agenzie marittimeAutotrasportatori
MEETINGS
Convegno di Assagenti sul futuro della professione di agente e mediatore marittimo
Genova
Si terrà domani a Genova
A Genova il convegno annuale “Programmazione, Esercizio e Gestione di Reti di Trasporto”
Genova
È dedicato al settore dei trasporti e della mobilità
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RASSEGNA STAMPA
Damen Mangalia Unionists Protest Friday Against Possible Closure
(The Romania Journal)
Govt. to woo top ten shipping liners in world for Colombo port expansion
(Daily Mirror)
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FORUM dello Shipping
e della Logistica
Relazione del presidente Nicola Zaccheo
Roma, 18 settembre 2024
››› Archivio
A febbraio il traffico dei container nel porto di Hong Kong è cresciuto del +9,1%
Hong Kong
Tuttavia, per la seconda volta negli ultimi 25 anni, il volume di carichi è stato inferiore al milione di teu
Stabile il traffico delle merci nei porti greci nel terzo trimestre del 2024
Pireo
L'aumento dei volumi trasportati sulle rotte nazionali ha compensato il calo del traffico con l'estero
Al container terminal di Vado Ligure una portacontainer da 21.000 teu a pieno carico
Vado Ligure
Approdata la Cosco Shipping Nebula che è lunga 400 metri
UIR propone un tavolo permanente per lo sviluppo dell'intermodalità
Verona
Compito principale, quello di costruire un programma di finanziamento dei progetti
Approvato il piano di ristrutturazione della compagnia spagnola Armas Trasmediterránea
Las Palmas de Gran Canaria
Respinto il ricorso dei creditori
A febbraio si è accentuata la flessione del traffico delle merci nel porto di Singapore
Singapore
I carichi containerizzati sono ammontati a 27,4 milioni di tonnellate (-3,6%)
Nel 2024 i ricavi di Accelleron hanno superato per la prima volta il miliardo di dollari
Baden
Utile netto in crescita del +63,1%
Fincantieri ha consegnato la nuova nave Norwegian Aqua alla Norwegian Cruise Line
Trieste
Ha una stazza lorda di 156.300 tonnellate
Parte la gara per il primo lotto della nuova rete di distribuzione dell'energia elettrica nel porto della Spezia
La Spezia
Intervento del valore di 36,9 milioni di euro
Nel 2024 d'Amico International Shipping ha registrato un calo dei ricavi base time charter
Lussemburgo
Flessione del -7,6% sull'anno record precedente
Nel 2024 i terminal portuali di Global Ports Holding hanno movimentato un traffico crociere record
Istanbul
I ricavi della società sono aumentati del +21%
Nel primo bimestre del 2025 il traffico delle merci nei porti russi è diminuito del -5,7%
San Pietroburgo
In crescita solo i carichi in importazione
Segna variabile tendente al bello l'ultima lettura del Goods Trade Barometer della WTO
Ginevra
- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA
tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail
Partita iva: 03532950106
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