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Il TAR ha respinto il ricorso dell'AP di Venezia per bloccare il progetto di terminal crociere di Duferco e DP Consulting
Il tribunale ha stabilito tra l'altro che le società erano legittimate, in qualità di soggetti privati proponenti, ad attivare la procedura VIA
10 maggio 2018
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto ha respinto il ricorso proposto dall'Autorità Portuale di Venezia (ora Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale) nei confronti di Duferco Sviluppo, Duferco Engineering e DP Consulting con lo scopo di ottenere l'annullamento del parere positivo con prescrizioni espresso il 25 novembre 2016 dalla Commissione Tecnica VIA del Ministero dell'Ambiente sul progetto Venis Cruise 2.0, che è stato presentato da queste società nel 2014 e che prevede la realizzazione di un nuovo terminal crociere presso la Bocca di Lido, da cui i passeggeri verrebbero poi portati alla Stazione Marittima di Venezia a bordo di motonavi.
L'iniziativa di Duferco e DP Consulting era nata con l'obiettivo di superare i vincoli al traffico crocieristico a Venezia imposti con il decreto Clini-Passera del 2012, con il conseguente divieto di transito nel Bacino di San Marco per le navi da crociera di oltre 40mila tonnellate di stazza lorda, e quindi di realizzare un approdo utile ad evitare l'ingresso delle navi da crociera all'interno della Laguna di Venezia. Secondo le previsioni, il progetto comporta un investimento di 127,4 milioni di euro per realizzare il terminal e gli interventi accessori e costruire un approdo in grado di ospitare contemporaneamente cinque grandi navi da crociera e tre navi di minori dimensioni e di movimentare annualmente un traffico di due milioni di passeggeri.
Tra le contestazioni formulate nel ricorso dall'Autorità Portuale - si legge nella sentenza del TAR - si denunciava «la radicale carenza, sotto molteplici profili, dei presupposti legittimanti l'avvio del procedimento di VIA da parte di tali società, così come una “serie di gravi carenze ed omissioni contenutistiche” del progetto stesso».
Nella sentenza il TAR del Veneto sottolinea tra l'altro che se la Struttura Tecnica di Missione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti evidenziava che «l'Autorità portuale doveva senz'altro ritenersi soggetto attuatore dell'intervento denominato “adeguamento del Canale Contorta”, ma ciò - specifica la sentenza - non escludeva che vi potessero essere “distinte proposte progettuali” per la realizzazione del medesimo obiettivo strategico infrastrutturale di cui all'“Allegato XI Infrastrutture approvato dal CIPE in data 1 agosto .2014”, oggetto di intesa “in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni avvenuta il 16 aprile 2014».
«Ebbene - osservano i giudici del TAR - il soggetto incaricato della valutazione comparativa di tutte le soluzioni progettuali “presentate dai vari soggetti, pubblici e privati” per la “realizzazione della via navigabile alternativa al passaggio davanti San Marco delle navi di stazza superiore alle 40.000 tsl” è, invero, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, investito di tale ruolo direttamente dal Senato della Repubblica, il quale aveva impegnato il governo ad “avviare le valutazioni comparative delle soluzioni presentate entro 30 giorni” e di “concluderle entro tre mesi (…)” (cfr. ordine del giorno del Senato della Repubblica, del 6 febbraio 2014)».
«In esecuzione di tale ordine del giorno - prosegue la sentenza - il MIT, con nota del 14 febbraio 2014 diretta alla Capitaneria di Porto di Venezia, aveva quindi sollecitato l'acquisizione delle soluzioni progettuali alternative da sottoporre alla propria valutazione comparativa. In questa prospettiva il progetto Venis Cruise 2.0 veniva sottoposto dai proponenti a una nuova valutazione della competente CTVIA, la quale indicava nel dettaglio i contenuti dello studio di impatto ambientale (“SIA”) da approfondire e sviluppare ai fini della proposizione dell'istanza “ex artt. 165, 167, comma 3, e 183 del d.lgs. n. 163/2006” (parere n. 1689 del 19 dicembre 2014). Duferco Sviluppo e DP Consulting presentavano, quindi, in data 9 aprile 2015 l'istanza per la valutazione di impatto ambientale al MATTM che si concludeva con il parere “positivo con prescrizioni” in data 25 novembre 2016, oggetto di impugnazione».
«Dalla ricostruzione della sequenza procedurale appena svolta - puntualizza il TAR del Veneto - risulta dunque evidente che le società odierne controinteressate erano legittimate, in qualità di soggetti privati proponenti, ad attivare la procedura VIA speciale di cui agli artt. 165 e 183 del d.lgs. n. 163/2006, e ciò in attuazione degli atti presupposti sopra richiamati che individuano nel MIT il soggetto destinatario del relativo progetto».
Ricordiamo che lo scorso novembre a Roma il Comitato interministeriale di indirizzo, coordinamento e controllo sulla Laguna di Venezia aveva concordato di individuare a Porto Marghera gli approdi delle navi da crociera che hanno come destinazione Venezia ( dell'8 novembre 2017).
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