- Dare vita a un unico regolamento sulle concessioni portuali e mettere in pratica i principi del riequilibrio economico-finanziario delle concessioni portuali. Lo sollecita l'Associazione Italiana Port & Terminal Operators (Assiterminal) facendo il punto sugli sviluppi delle normative in materia portuale, con il disegno di legge n. 2469 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”, in prima lettura al Senato, che all'articolo 3, che riportiamo di seguito, tratta delle concessioni delle aree demaniali portuali.
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- Riferendosi al Ddl e ricordando che è stato indicato il mese di maggio come deadline per la sua conversione in legge, il direttore di Assiterminal, Alessandro Ferrari, ha denunciato che «senza le idee chiare e uniformità si fa poca strada: il tempo per dare vita a un unico regolamento sulle concessioni portuali - ha sottolineato - ci sarebbe ancora» ed ha specificato che un impulso in questa direzione dovrebbe giungere dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, dicastero - ha osservato Ferrari - che dovrebbe riappropriarsi di «quel ruolo di regolatore e regista che negli anni sembra essersi disperso ma che tutti gli chiediamo di riprendersi nei fatti».
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- «Ripetutamente - ha lamentato il direttore di Assiterminal - assistiamo a diverse interpretazioni da parte di alcune Autorità di Sistema Portuale sull'applicazione delle norme in tema ad esempio di riduzione dei canoni concessori o sulle proroghe delle concessioni, o leggiamo di salti in avanti su regolamenti per il rinnovo o la ridistribuzione delle concessioni demaniali tailor made. Non riusciamo a comprendere il persistere, tra altri aspetti, delle difficoltà di accettare e mettere in pratica, i principi del riequilibrio economico-finanziario delle concessioni di fronte, tra l'altro, alle sfide che digitalizzazione e sostenibilità pongono sia al concessionario privato che al concedente Stato».
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- «Ciascuno - ha rilevato Ferrari - ha i suoi modelli, da Trieste a Genova, passando per Ravenna e Palermo: è pur vero che i kingmaker ormai cambiano di continuo ma - ha evidenziato il direttore di Assiterminal - i presupposti per realizzare un sistema logistico portuale efficace ci potrebbero ancora essere, attraverso un modello in cui i puzzle si tengano senza disperderne i pezzi».
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- Disegno di legge n. 2469
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- Art. 3.
(Concessione delle aree demaniali portuali)-
- 1. L'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:
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- « Art. 18. - (Concessione di aree e banchine) - 1. L'Autorità di sistema portuale e, dove non istituita, l'autorità marittima danno in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese di cui all'articolo 16, comma 3, per l'espletamento delle operazioni portuali, fatta salva l'utilizzazione degli immobili da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attività marittime e portuali. Sono altresì sottoposte a concessione da parte dell'Autorità di sistema portuale, e laddove non istituita, dall'autorità marittima, la realizzazione e la gestione di opere attinenti alle attività marittime e portuali collocate a mare nell'ambito degli specchi acquei esterni alle difese foranee anch'essi da considerare a tal fine ambito portuale, purché interessati dal traffico portuale e dalla prestazione dei servizi portuali anche per la realizzazione di impianti destinati ad operazioni di imbarco e sbarco rispondenti alle funzioni proprie dello scalo marittimo. Le concessioni sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni, anche commisurati all'entità dei traffici portuali ivi svolti, sulla base di procedure ad evidenza pubblica, avviate anche a istanza di parte, con pubblicazione di un avviso, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità, garantendo condizioni di concorrenza effettiva. Gli avvisi definiscono in modo chiaro, trasparente, proporzionato rispetto all'oggetto della concessione e non discriminatorio i requisiti soggettivi di partecipazione e i criteri di selezione delle domande, nonché la durata massima delle concessioni. Gli avvisi indicano altresì gli elementi riguardanti il trattamento di fine concessione, anche in relazione agli eventuali indennizzi da riconoscere al concessionario uscente. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso.
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- 2. Sono fatti salvi, fino alla scadenza del titolo concessorio, i canoni stabiliti dalle Autorità di sistema portuale relativi a concessioni già assentite alla data di entrata in vigore della presente legge.
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- 3. La riserva di spazi operativi funzionali allo svolgimento delle operazioni portuali da parte di altre imprese non titolari della concessione avviene nel rispetto dei princìpi di trasparenza, equità e parità di trattamento.
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- 4. Le concessioni per l'impianto e l'esercizio dei depositi e stabilimenti di cui all'articolo 52 del codice della navigazione e delle opere necessarie per l'approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239, hanno durata almeno decennale.
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- 5. Le concessioni possono comprendere anche la realizzazione di opere infrastrutturali.
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- 6. Ai fini del rilascio della concessione di cui al comma 1 è richiesto che i partecipanti alla procedura di affidamento:
- presentino, all'atto della domanda, un programma di attività, assistito da idonee garanzie, anche di tipo fideiussorio, volto all'incremento dei traffici e alla produttività del porto;
- possiedano adeguate attrezzature tecniche e organizzative, idonee anche dal punto di vista della sicurezza a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo e operativo a carattere continuativo e integrato per conto proprio e di terzi;
- prevedano un organico di lavoratori rapportato al programma di attività di cui alla lettera a).
- 7. In ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area demaniale deve esercitare direttamente l'attività per la quale ha ottenuto la concessione e non può essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso porto, a meno che l'attività per la quale richiede una nuova concessione sia differente da quella di cui alle concessioni già esistenti nella stessa area demaniale, e non può svolgere attività portuali in spazi diversi da quelli che le sono stati assegnati in concessione. Il divieto di cumulo di cui al primo periodo non si applica nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, individuati ai sensi dell'articolo 4, e in tale caso è vietato lo scambio di manodopera tra le diverse aree demaniali date in concessione alla stessa impresa o a soggetti comunque alla stessa riconducibili. Su motivata richiesta dell'impresa concessionaria, l'autorità concedente può autorizzare l'affidamento ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi dell'articolo 16, dell'esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo.
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- 8. L'Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima effettuano accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare il permanere dei requisiti posseduti dal concessionario al momento del rilascio della concessione e l'attuazione degli investimenti previsti nel programma di attività di cui al comma 6, lettera a).
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- 9. In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti da parte del concessionario, nonché di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma di attività di cui al comma 6, lettera a), senza giustificato motivo, l'Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima dichiarano la decadenza del rapporto concessorio.
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- 10. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato liquido, nonché di altri prodotti affini, siti in ambito portuale ».
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