Rispondendo ad un'istanza di interpello presentata dal gruppo armatoriale Grimaldi, l'Agenzia delle Entrate ha concordato sulla soluzione proposta dall'instante di assoggettare i componenti positivi di reddito originati dall'iscrizione in bilancio dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE), i cosiddetti “certificati bianchi”, al regime forfetario della Tonnage Tax, «in quanto - ha spiegato ieri l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 196/2023 - direttamente connessi ad operazioni riconducibili all'attività agevolata di trasporto marittimo».
Nell'istanza il gruppo armatoriale napoletano ha ricordato il proprio consistente piano di investimenti in atto finalizzati all'efficientamento energetico e alla riduzione delle emissioni nocive, con un programma di rinnovo e potenziamento della flotta che include commesse per l'acquisizione di navi ultra-tecnologiche ed eco-friendly che prevede investimenti per un importo complessivo di oltre un miliardo di euro. Intendendo implementare nuovi progetti volti alla dimostrazione dell'efficienza energetica delle nuove navi per l'ottenimento dei Titoli di Efficienza Energetica, il gruppo ha chiesto all'Agenzia delle Entrate «di conoscere il corretto inquadramento fiscale dei cosiddetti “certificati bianchi”, ed in particolare, di sapere se i componenti positivi di reddito originati dall'iscrizione in bilancio dei titoli di efficienza energetica (TEE) - inclusi nella voce A5 del conto economico tra “Altri ricavi e proventi'” - rappresentino a tutti gli effetti componenti positivi derivanti da operazioni riconducibili all'attività agevolata di trasporto marittimo e se, di conseguenza, siano da assoggettare al regime forfetario della “tonnage tax”».
Confermando tale soluzione, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, «considerato, peraltro, che la monetizzazione dei TEE avviene esclusivamente attraverso la loro vendita - sulla piattaforma di mercato gestita dal Gestore Mercati Energetici o attraverso contrattazioni bilaterali - si ritiene, in linea con la soluzione proposta, che l'eventuale rilevazione di un differenziale di reddito positivo o negativo sia qualificabile come un componente originato da una mera attività di gestione del credito, che non assume natura finanziaria».