Ieri presso l'Ottava Commissione del Senato è stato dato
avvio all'esame del disegno di legge, depositato dal senatore Lucio
Malan quale primo firmatario, che apporta modifiche al Codice della
Navigazione. Esprimendo soddisfazione per l'approdo del testo alla
Commissione Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori
pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, Assarmatori ha
sottolineato che il disegno di legge rappresenta «un'opera di
semplificazione necessaria e non più rinviabile, anche per
contribuire ad arginare il fenomeno del flagging out, ovvero la
dismissione della bandiera italiana».
«L'eccessiva burocrazia del comparto marittimo - ha
evidenziato il presidente dell'associazione armatoriale, Stefano
Messina - è la causa principale della perdita di
competitività e attrattività del nostro Paese nel
settore. Il Codice della Navigazione ha più di 80 anni e una
sua revisione è ormai urgente e indifferibile. Il disegno di
legge scritto dal senatore Malan contiene diversi elementi che vanno
nel senso da noi auspicato, cioè quello di una
semplificazione che tocca il lavoro marittimo, favorendo
l'occupazione, la gestione e la competitività della nave,
prevedendo la digitalizzazione di diverse procedure e la
smaterializzazione di buona parte della documentazione».
«Il Ddl Malan - ha aggiunto Messina - tiene conto di
svariate esigenze di tutto il comparto marittimo e rappresenta un
primo concreto passo nella direzione di una maggiore competitività
del segmento nel nostro Paese. Sarà anche strumento
necessario per il rilancio dell'occupazione marittima nazionale in
grave crisi di vocazione. Per questo ci auguriamo che il percorso
legislativo sia rapido e senza intoppi che ne ritarderebbero
l'entrata in vigore».
Disegno di legge n. 673
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI LAVORO MARITTIMO
Art. 1.
(Esenzione dall'annotazione di imbarco
e sbarco)
1. All'articolo 172-bis del codice della navigazione sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
« 1. Per i marittimi arruolati con il patto di cui al
secondo comma dell'articolo 327 su navi e galleggianti dello stesso
tipo, appartenenti al medesimo armatore e adibiti al servizio
nell'ambito dei porti e delle rade o a servizi pubblici di linea o
privati di carattere locale e nazionale, l'autorità marittima
competente per il porto di partenza o nel quale si svolge il
servizio può autorizzare che, in caso di trasbordo, non si
faccia luogo all'annotazione di imbarco e sbarco sul ruolo di
equipaggio o sulla licenza, qualora, per la particolare
organizzazione del lavoro a bordo, vi sia necessità di far
ruotare il personale tra le navi e i galleggianti medesimi. Tale
autorizzazione è valida nell'ambito dei porti e delle rade
nazionali oggetto dei servizi sopra indicati anche se ricompresi
nella competenza di altre autorità marittime »;
b) al comma 2, dopo le parole: « all'autorità
marittima » sono inserite le seguenti: « che
ha rilasciato l'autorizzazione »;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
« 4. Nei casi previsti dal comma 3 la comunicazione di
cui al comma 2 deve essere effettuata settimanalmente con apposita
nota riepilogativa, previa comunicazione giornaliera scritta, anche
in formato digitale, all'autorità marittima che ha rilasciato
l'autorizzazione dell'effettiva composizione dell'equipaggio di
ciascuna nave o galleggiante ».
Art. 2.
(Forma del contratto)
1. All'articolo 328 del codice della navigazione sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
« I contratti di arruolamento dei membri
dell'equipaggio e del personale addetto ai servizi complementari di
bordo devono, a pena di nullità, essere stipulati per
iscritto dal comandante della nave ovvero dall'armatore o da un suo
procuratore, alla presenza di due testimoni, i quali vi appongono la
propria sottoscrizione, fermo restando l'obbligo di procedere, quale
atto pubblico, alle annotazioni e alle convalide previste
dall'articolo 357, terzo comma, del regolamento per l'esecuzione del
presente codice (navigazione marittima). Il contratto è
conservato fra i documenti di bordo »;
b) al secondo comma le parole: « dalle autorità
predette » sono sostituite dalle seguenti: « dal
comandante della nave ».
2. L'articolo 329 del codice della navigazione è abrogato.
Art. 3.
(Annotazioni dei movimenti di imbarco e sbarco)
1. Al primo comma dell'articolo 223 del regolamento per
l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima),
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952,
n. 328, di seguito denominato « regolamento per la
navigazione marittima », sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo le parole: « essere effettuate »
sono inserite le seguenti: « , ove possibile, »;
b) dopo le parole: « imbarca o sbarca »
sono aggiunte le seguenti: « oppure dopo lo sbarco
all'ufficio di iscrizione del marittimo alle matricole della gente
di mare ».
2. L'articolo 236 del regolamento per la navigazione marittima è
abrogato.
Art. 4.
(Annotazioni relative alle persone arruolate)
1. Al terzo comma dell'articolo 357 del regolamento per la
navigazione marittima sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: « stipulati in località estera
dove non sia autorità consolare » sono
sostituite dalle seguenti: « stipulati ai sensi
dell'articolo 328 del codice »;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La
convalida del contratto di arruolamento può essere effettuata
anche in formato digitale ».
Art. 5.
(Arruolamento del comandante in luogo
ove non si trova l'armatore)
1. All'articolo 331 del codice della navigazione sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, la parola: « telegraficamente »
è sostituita dalle seguenti: « in formato
elettronico »;
b) al terzo comma, dopo le parole: « porto d'imbarco »
sono inserite le seguenti: « , anche in formato
digitale, ».
Art. 6.
(Anagrafe digitale unica della gente di mare)
1. Al fine di garantire agli utenti la possibilità di
gestire in modo rapido, sicuro ed efficiente gli adempimenti
relativi allo svolgimento del lavoro marittimo, entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito delle risorse
disponibili a legislazione vigente, istituisce una piattaforma
digitale, denominata « Anagrafe digitale unica della
gente di mare », tramite la digitalizzazione e
l'integrazione dell'esistente anagrafe della gente di mare prevista
dall'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231.
2. La piattaforma di cui al comma 1 è integrata con le banche
di dati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e
dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, è
gestita dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di
porto-Guardia costiera ed è accessibile alle capitanerie di
porto, alla gente di mare e agli armatori per le parti di rispettiva
competenza.
Art. 7.
(Anticipi della retribuzione ai marittimi)
1. Al comma 913 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.
205, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Le
disposizioni di cui ai commi 910 e 911 non si applicano altresì
agli anticipi della retribuzione corrisposti al personale marittimo
a bordo di navi impiegate in traffico internazionale secondo quanto
previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il settore
privato dell'industria armatoriale stipulati dalle organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative a livello
nazionale e, in ogni caso, in misura non superiore a 500 euro
mensili ».
Capo II
SEMPLIFICAZIONE DELLE PRATICHE DI BORDO
Art. 8.
(Carte, libri e altri documenti)
1. All'articolo 169 del codice della navigazione è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
« Le carte, i libri e gli altri documenti di cui al
presente articolo sono esenti dall'obbligo del rigoroso
rendiconto ».
Art. 9.
(Giornale nautico, giornale di carico)
1. All'articolo 174 del codice della navigazione sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, le parole: « sono annotate le
entrate e le spese riguardanti la nave e l'equipaggio, gli
adempimenti prescritti dalle leggi e dai regolamenti per la
sicurezza della navigazione, i prestiti contratti »
sono sostituite dalle seguenti: « sono annotati gli
adempimenti prescritti dalle leggi e dai regolamenti per la
sicurezza della navigazione »;
b) al quarto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
« Le navi adibite al trasporto esclusivo di passeggeri
non sono soggette all'obbligo della tenuta del giornale di carico ».
Art. 10.
(Giornale radiotelegrafico)
1. Al secondo comma dell'articolo 175 del codice della
navigazione, dopo le parole: « del giornale
radiotelegrafico » sono aggiunte in fine le seguenti:
« o, per le navi che hanno l'obbligo della dotazione
degli impianti previsti dal “sistema globale di soccorso e
sicurezza in mare” (GMDSS), del giornale di bordo GMDSS ».
Art. 11.
(Nota di informazioni all'autorità marittima)
1. All'articolo 179 del codice della navigazione sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al quarto comma, dopo le parole: « il comandante
della nave » sono inserite le seguenti: « o
il raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona
autorizzata dal comandante »;
b) al quinto comma, dopo le parole: « il comandante
della nave » sono inserite le seguenti: « o
il raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona
autorizzata dal comandante »;
c) al sesto comma, dopo le parole: « il comandante di
una nave diretta in un porto estero » sono inserite le
seguenti: « o il raccomandatario marittimo o altro
funzionario o persona autorizzata dal comandante ».
Art. 12.
(Certificato di iscrizione, libri di bordo)
1. Al regolamento per la navigazione marittima sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 315:
1) al secondo comma, il numero 5) è abrogato;
2) al terzo comma, le parole: « versare la somma e »
sono soppresse;
3) al quarto comma, le parole: « e nei casi previsti
dagli articoli 143 e 144 del codice il certificato di iscrizione
nell'apposito elenco o il decreto ministeriale di equiparazione, di
cui agli articoli stessi » sono soppresse;
b) all'articolo 363 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
« Fatte salve le disposizioni derivanti da obblighi
internazionali, la compilazione dei libri di bordo e di tutti gli
altri documenti di bordo può essere effettuata in italiano o
nella lingua parlata a bordo ad eccezione delle annotazioni aventi
carattere di scrittura pubblica per le quali è obbligatorio
l'uso della lingua italiana »;
c) all'articolo 365:
1) al primo comma, le parole: « l'autorità
marittima mercantile o quella consolare del luogo in cui si trova la
nave ritira e trasmette i libri di bordo, per la custodia,
all'ufficio di iscrizione della nave » sono sostituite
dalle seguenti: « l'armatore assume l'incarico di
custodire i libri di bordo compilati per un periodo di cinque anni,
inviando all'ufficio di iscrizione della nave l'elenco dei libri di
bordo custoditi »;
2) il secondo comma è sostituito dal seguente:
« Quando i libri sono esauriti o resi inservibili, il
comandante della nave li consegna all'armatore, redigendo un verbale
di consegna che è inviato in copia all'ufficio di iscrizione
della nave. Decorsi cinque anni dalla data di consegna, l'armatore
può distruggere i libri inviando una comunicazione
all'ufficio di iscrizione della nave »;
d) l'articolo 374 è abrogato.
Art. 13.
(Formato digitale delle carte, dei libri e dei documenti di bordo)
1. Dopo l'articolo 169 del codice della navigazione sono
inseriti i seguenti:
« Art. 169-bis. – (Formato digitale delle carte,
dei libri e dei documenti di bordo) – Le carte, i libri e i
documenti di bordo elencati di seguito possono essere formati e
conservati anche in formato digitale e su supporti informatici, in
conformità alle disposizioni e secondo le regole tecniche
stabilite dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dalla normativa vigente
in materia:
a) giornale nautico e giornale di macchina di cui agli articoli 169,
da 173 a 177 e 182 del presente codice, agli articoli da 362 a 374
del regolamento per l'esecuzione del presente codice (navigazione
marittima) e al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti 2 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203
del 1° settembre 2011;
b) ruolo di equipaggio, di cui agli articoli 169, 170 e 171 del
presente codice e agli articoli da 349 a 361 del regolamento per
l'esecuzione del presente codice (navigazione marittima);
c) registro di carico per le navi che trasportano sostanze liquide
nocive alla rinfusa previsto dalla norma 9 dell'allegato II alla
Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento
causato da navi, adottata a Londra il 2 novembre 1973, di cui alla
legge 29 settembre 1980, n. 662, e dal decreto del Ministro della
marina mercantile 3 aprile 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 101 del 4 maggio 1987;
d) registro degli idrocarburi di cui all'articolo 19 della legge 31
dicembre 1982, n. 979, e al decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2012;
e) registro dell'orario di lavoro a bordo delle navi mercantili, di
cui all'articolo 4 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108;
f) registro degli infortuni di cui all'articolo 25, comma 2, del
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, e al decreto del
Ministero dei trasporti e della navigazione 30 maggio 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2000;
g) giornale radiotelegrafico di cui all'articolo 175 del presente
codice;
h) giornale di bordo GMDSS di cui all'articolo 175 del presente
codice e all'articolo 32, comma 1, lettera h), del regolamento di
cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 15 aprile 2003, n.
130;
i) registro di carico e scarico dei medicinali soggetti alla
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope previsto
dall'articolo 46 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, e dal decreto del Ministro della sanità 3 agosto 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 3 settembre 2001.
Art. 169-ter. – (Requisiti e specifiche) – Fatto salvo
quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dalle norme vigenti in
materia, i requisiti e le specifiche del formato digitale di
ciascuno delle carte, dei libri e dei documenti di bordo di cui
all'articolo 169-bis nonché della loro formazione,
aggiornamento, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione,
estrazione e validazione temporale, nonché dei software e
degli hardware per la loro gestione, ivi compreso il supporto alle
competenze ispettive e conservative delle autorità
competenti, sono approvati con uno o più decreti del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 169-quater. – (Norme fiscali) – Ai fini
dell'assolvimento degli obblighi fiscali relativi alle carte, ai
libri e ai documenti di bordo di cui all'articolo 169-bis in formato
digitale si provvede ai sensi del decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 146 del 26 giugno 2014.
Art. 169-quinquies. – (Strumenti di pagamento) – Il
pagamento dell'imposta di bollo e dei tributi previsti avviene anche
mediante gli strumenti di pagamento previsti dall'articolo 5 del
codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82 ».
2. Nell'allegato A al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 23 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305
del 31 dicembre 2013, i punti 83 e 84 sono soppressi.
Capo III
REGIME AMMINISTRATIVO DELLA NAVE
Art. 14.
(Dismissione della bandiera e sospensione temporanea
dell'abilitazione alla navigazione)
1. All'articolo 156 del codice della navigazione sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, primo periodo, le parole: « bancaria a
garanzia di eventuali diritti non trascritti » sono
sostituite dalle seguenti: « rilasciata da aziende di
credito o da imprese debitamente autorizzate all'esercizio del ramo
cauzioni ai sensi dell'articolo 13 del codice delle assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, a
garanzia di eventuali diritti non trascritti anche di natura
previdenziale »;
b) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ,
entro il termine stabilito dall'articolo 67-bis del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27, per il quale si applica quanto previsto
dall'articolo 17-bis, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 »;
c) al comma 8, dopo le parole: « qualora la nave venga
iscritta nel registro di uno Stato » sono inserite le
seguenti: « che non sia membro dell'Unione europea e »;
d) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
« 8-bis. Nei casi di locazione della nave a scafo nudo
a straniero, qualora la nave sia iscritta nel registro di uno Stato
membro dell'Unione europea che consente la temporanea iscrizione di
nave straniera limitatamente al periodo di locazione, la sospensione
dell'abilitazione alla navigazione di cui all'articolo 149 è
consentita, previa autorizzazione del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, secondo le disposizioni dell'articolo 145 e della
lettera d) del primo comma dell'articolo 163 del presente codice,
nonché dell'articolo 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e
delle relative norme applicative. L'ufficio di iscrizione della
nave, constatato che sono state soddisfatte le condizioni di cui
all'articolo 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e delle relative
norme applicative, procede alla cancellazione della nave previo
ritiro dei documenti di bordo e dismissione della bandiera.
Dell'avvenuta cancellazione deve essere data immediata comunicazione
all'Istituto nazionale della previdenza sociale, nonché
pubblicità mediante affissione negli uffici del porto ».
Art. 15.
(Iscrizione Provvisoria)
1. Dopo l'articolo 152 del codice della navigazione è
inserito il seguente:
« Art. 152-bis. – (Iscrizione provvisoria) –
Una volta rilasciato il passavanti provvisorio secondo quanto
previsto dall'articolo 152 del presente codice e dall'articolo 315
del regolamento per l'esecuzione del presente codice (navigazione
marittima), l'ufficio di iscrizione su richiesta del proprietario
iscrive la nave in via provvisoria previa consegna della seguente
documentazione:
a) copia del titolo di proprietà;
b) copia del passavanti provvisorio;
c) copia del certificato di stazza;
d) copia del certificato di attestazione di assenza di vincoli e
gravami;
e) copia del certificato di cancellazione, definitiva o provvisoria,
dal registro straniero
f) impegno a presentare entro sei mesi gli originali o le copie
autentiche dei documenti di cui alle lettere a), b), c) e d), nonché
l'originale o la copia autentica del certificato di cancellazione
definitiva, al fine di conseguire la definitiva iscrizione della
nave. Nel caso in cui il proprietario non adempia a tale impegno,
l'iscrizione provvisoria perde ogni efficacia.
La provvisorietà dell'iscrizione e l'avvenuto deposito dei
documenti di cui alla lettera f) del precedente comma sono annotati,
nelle matricole o nei registri, dall'ufficio di iscrizione ».
Capo IV
COMPETITIVITÀ
Art. 16.
(Tipi di visite)
1. All'articolo 18 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n.
271, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
« 4-bis. Le navi rientranti nel campo di applicazione
del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 32, non sono sottoposte
alle visite di cui al presente articolo e alle visite di cui agli
articoli 83 e 84 della legge 16 giugno 1939, n. 1045, ferma
restando, in occasione delle visite di cui al decreto legislativo 15
febbraio 2016, n. 32, l'applicazione dei contenuti tecnici di cui al
presente decreto e alla legge 16 giugno 1939, n. 1045. Le navi che
non rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 15
febbraio 2016, n. 32, sono sottoposte esclusivamente alle visite di
cui al comma 1 del presente articolo, in occasione delle quali si
verifica anche il rispetto della legge 16 giugno 1939, n. 1045 ».
Art. 17.
(Collaudi e ispezioni)
1. All'articolo 176 del codice delle comunicazioni elettroniche,
di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è abrogato;
b) al comma 2:
1) all'alinea, le parole: « Il collaudo, salvo diverse
indicazioni della normativa vigente in materia, è
necessario » sono sostituite dalle seguenti: « Il
Ministero delle imprese e del made in Italy effettua, a mezzo di
propri funzionari, la sorveglianza sugli apparati radioelettrici di
bordo mediante collaudi e ispezioni ai fini dei servizi di sicurezza
e di corrispondenza pubblica »;
2) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ai
fini del rilascio della licenza di cui agli articoli 160 e 183 »;
3) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
« d-bis) ispezioni straordinarie quando se ne verifichi
la necessità »;
c) i commi 3 e 5 sono abrogati;
d) al comma 6, dopo le parole: « ordinarie e
straordinarie » sono inserite le seguenti: « di
cui al comma 2 »;
e) il comma 7 è abrogato.
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