Il sindacato internazionale dei lavoratori dei trasporti ITF ha
esortato gli armatori e i gestori di navi a non imbarcare marittimi
di nazionalità ucraina sulle unità navali dirette ai
porti russi. Ricordando che dopo lo scoppio della guerra in Ucraina
l'ITF e il Joint Negotiating Group (JNG), l'organismo che
rappresenta armatori, ship manager e agenti marittimi nel confronto
con il sindacato, hanno designato le aree del Mar Nero e del Mar
d'Azov quali aree a rischio di guerra, l'International Transport
Workers' Federation ha spiegato che ora sussiste un ulteriore
pericolo per i marittimi ucraini imbarcati sulle navi che entrano
nelle acque territoriali o nei porti russi nonostante queste aree
siano al di fuori di quelle identificate come a rischio di guerra.
Il sindacato ha specificato di aver esortato il JNG a
scoraggiare le compagnie associate dall'inviare marittimi ucraini
nei porti russi e, in ogni caso, a informare tutti i marittimi
ucraini se è previsto l'ingresso della loro nave nelle acque
territoriali o nei porti russi, riconoscendo loro il diritto di
rifiutare di imbarcarsi, con rimpatrio a spese della compagnia e, in
determinate circostanze, riconoscendo loro un risarcimento pari ad
un massimo di due mensilità del salario base.
A seguito di tale invito, e in applicazione delle disposizioni
internazionali individuate dall'International Bargaining Forum, ITF
e JNG hanno concordato che quando una nave è diretta verso i
porti o le acque territoriali russe un marittimo ucraino avrà
il diritto di chiedere il rimpatrio a spese della compagnia di
navigazione e riceverà il pagamento della retribuzione base
durante il rimpatrio e qualsiasi vitto e alloggio necessari fino al
suo ritorno a casa o fino al raggiungimento del luogo di originario
di arruolamento. Inoltre la compagnia dovrà compiere ogni
sforzo per ricollocare il marittimo rimpatriato entro 30 giorni
dalla data in cui il marittimo è tornato a casa o ha
raggiunto il porto di arruolamento originario, continuando a
lavorare sotto i termini e le condizioni del contratto originale o
di un nuovo contratto. Qualora il marittimo non venga reimpiegato
entro 30 giorni dalla data in cui ritorna a casa o raggiunge il
porto di imbarco originario, la compagnia dovrà versare un
indennizzo al marittimo che sarà pari a due mesi di
retribuzione base se mancano almeno due mesi alla scadenza del
contratto di arruolamento, mentre se mancano meno di due mesi al
termine del contratto il compenso sarà proporzionale al
livello della retribuzione base.