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PORTI
Soddisfazione di Assoporti, Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti per l'ipotesi di accordo sul contratto dei lavoratori portuali
Permette - sottolineano i sindacati - il recupero del potere d'acquisto del salario
Roma
8 ottobre 2024
L'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto dei lavoratori
portuali siglata stamani, che pubblichiamo di seguito, è
stata accolta con soddisfazione per la parte datoriale, tra gli
altri, dall'Associazione dei Porti Italiani: «siamo lieti - ha
spiegato il presidente di Assoporti, Rodolfo Giampieri, a margine
della firma - della soluzione che finalmente è stata trovata,
grazie ad un responsabile e intenso lavoro tra le parti firmatarie.
È prevalso il senso di appartenenza ad un comparto sempre più
strategico che sta vivendo una profonda trasformazione, come abbiamo
avuto modo di sottolineare in diverse occasioni, e siamo fiduciosi
del buon esito anche degli ultimi passaggi deliberanti di ciascuna
part. L'importanza del valore e della centralità delle
lavoratrici e dei lavoratori dei porti - ha sottolineato Giampieri -
è stato l'elemento caratterizzante della trattativa tra
organizzazioni sindacali e associazioni datoriali».
«L'ipotesi di rinnovo - hanno specificato per la parte
sindacale Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti - con un aumento a
regime di 200 euro sulla parte retributiva e 120 euro annue di
welfare con 600 euro di vacanza contrattuale, permette il recupero
del potere d'acquisto del salario delle lavoratrici e dei lavoratori
fortemente eroso in questi ultimi anni dove si è registrata
un'alta inflazione. Inoltre, è stata riconosciuta una
giornata di ferie a partire dal 2025 e una rivalutazione degli
scatti di anzianità. A valorizzare ancor più il
contratto - hanno evidenziato i tre sindacati - è stato
inserito l'elemento di salvaguardia retributivo da riconoscersi dal
2027 qualora il prossimo rinnovo non avvenisse nei tempi
prestabiliti. Ora, come da consuetudine, la parola passa alle
lavoratrici ed ai lavoratori chiamati a ratificare la suddetta
intesa».
IPOTESI ACCORDO RINNOVO CCNL 2024 - 2026
Addì 08/10/2024 le segreterie nazionali delle OOSS Filt
CGIL, Fit CISL, UIL Trasporti con le rispettive delegazioni e le
Associazioni datoriali Assoporti, Assiterminal, Assologistica e Fise
Uniport alla presenza della Ancip quale uditore convengono quanto
segue:
Per la parte economica verranno riconosciuti, a regime, i
seguenti elementi retributivi:
150,00€ lordi (centocinquanta,00) euro mensili minimo
conglobato (per i livelli diversi dal IV il Minimo Conglobato - MC -
varia nella misura come da tabella A che segue);
50,00 lordi (cinquanta,00) euro per 13 mensilità Elemento
Distinto della Retribuzione - EDR come da articolo 15 CCNL;
120,00 {centoventi,00) euro annuali di “welfare” da
distribuirsi in misura da convenire tra le parti tra polizza
sanitaria ed EBN;
Una Taittum di 600,00€ (seicento,00) (di cui 350,00€ lordi
parte retributiva e 250,00€ welfare - nel rispetto della
normativa vigente). I Lavoratori potranno chiedere di destinare, su
base volontaria, la corresponsione dell'intero importo come welfare;
A decorrere dal 1/11/2026, fermo rimanendo il valore degli scatti di
anzianità previsti all'art. 16 lett. A. del vigente CCNL,
adeguare la rivalutazione degli scatti maturati in azienda con lo
stesso meccanismo previsto per il personale delle ADSP all'art. 16
lett. B. ultimo comma del CCNL del lavoratori dei porti.
Gli elementi di cui sopra saranno corrisposti al lordo ed
attribuiti nelle seguenti tempistiche:
prima tranche 90,00€ (40,00€ MC +50,00€ EDR) da
corrispondersi a Novembre 2024;
seconda tranche 50,00€ da corrispondersi a Dicembre 2025;
terza tranche 60,00€ da corrispondersi a Dicembre 2026;
Una tantum di 600,00€ uguale per tutti i livelli che non
avrà incidenza su qualsiasi altro istituto contrattuale, da
corrispondersi in 3 tranches:
la prima (150,00€ quota retributiva + 50,00€ welfare)
a Novembre 2024;
la seconda (100,00€ retribuzione + 100,00€ welfare) a
Luglio 2025;
la terza (100,00€ retribuzione + 100,00€ welfare) a Luglio
2026;
introduzione per questa vigenza contrattuale di un elemento di
anticipo del futuro rinnovo (A.F.R.), da corrispondersi a decorrere
dal periodo di paga di luglio 2027, interamente riassorbibile dagli
aumenti del successivo rinnova (2027/2029), da corrispondersi solo
in caso in cui il successivo rinnovo del CCNL non avvenisse entro il
1° luglio 2027. L'importo di tale elemento, qualora maturassero
le suddette condizioni, sarà pari al 40% della variazione
dell'indice IPCA prevista per l'anno 2027. Da Gennaio 2028,
qualora non sia nel frattempo intervenuto il rinnovo contrattuale,
la suddetta percentuale passerà dal 40% al 60% della
variazione dell'indice IPCA prevista per l'anno 2027. La Base di
calcolo per la determinazione degli importi di cui al presente punto
sarà parametrato al minimo conglobato del livello di
riferimento: a titolo esemplificativo, per il quarto livello, il
minimo conglobato è pari a 1.955,00€.
Resta inteso che anche in caso di rinnovo contrattuale
antecedente al mese di luglio 2027, non maturerà alcun
elemento economico per il periodo dal 1/1/2027 al 30/6/2027.
Tabella A
Livelli
Valori retribuzione 2023
Minimo conglobato
Totale
EDR
7°
1.460,01 €
141 €
1.601 €
50 €
6°
1.625,20 €
144 €
1.769 €
50 €
5°
1.703,44 €
147 €
1.850 €
50 €
4°
1.804,96 €
150 €
1.955 €
50 €
3°
1.920,84 €
153 €
2.074 €
50 €
2°
2.076,80 €
156 €
2.233 €
50 €
1°
2.229,03 €
159 €
2.388 €
50 €
Quadri imprese
2.383,74 €
162 €
2.546 €
50 €
Quadro B Adsp
2.432,94 €
166 €
2.599 €
50 €
Quadro A Adsp
2.681,80 €
169 €
2.851 €
50 €
Per la parte normativa, le parti convengono su quanto segue:
valenza delle sanzioni disciplinari: inserire nel testo
dell'accordo di rinnovo la previsione che «all'art. 33 nel
periodo “non si terrà conto a nessun effetto dei
provvedimenti disciplinari decorso un anno dalla loro comminazione”
si aggiungono le parole “salvo che per i provvedimenti
disciplinari comminati per comportamenti in contrasto cori le
previsioni normative (D.lgs. 81/08) e contrattuali in materia di
salute, sicurezza ed igiene sul lavoro dei quali si terrà
conto per due anni dalla loro comminazione”». In fase di
prima applicazione di questa previsione si procederà, su
richiesta di una delle parti, ad un monitoraggio;
Micromorbilità: entro 90 giorni dalla stipula del rinnovo
CCNL attuare, attraverso apposito gruppo di lavoro paritetico, un
monitoraggio bilaterale continuo, con l'incarico di analizzare
l'incidenza degli eventi morbosi brevi (da 1 a 5 giorni), rispetto
al totale degli eventi morbosi, al fine di individuare eventuali
misure attive idonee a ridurre il fenomeno in questione;
Incremento di due notti utili a determinare il passaggio dalle 38
alle 36 ore (cfr. norma integrativa art. 5);
Aumento delle ore di formazione obbligatoria in ingresso di 2 ore
per tutte le categorie contemplate in materia di sicurezza sul
lavoro;
Chiarimenti a verbale su art.52 “contrattazione di II livello”
per le sole AdSP, come da allegato;
Attribuzione di una giornata di ferie aggiuntiva a decorrere
dall'anno 2025;
Apprendistato: ampliamento delle fattispecie ai sensi del D.lgs,
81/2015;
Adozione di un protocollo condiviso sulla parità e contro la
violenza di genere;
Entro 90 giorni dalla stipula del rinnovo CCNL le parti istituiranno
un apposito gruppo di lavoro paritetico finalizzato all'analisi
propedeutica all'eventuale revisione del protocollo RLS di sito.
Dichiarazioni delle OOSS e delle parti datoriali
La presente ipotesi di accordo sarò sottoposta alla
consultazione entro il 25 ottobre 2024 secondo quanto previsto dagli
accordi Interconfederali con le modalità che le OOSS
definiranno tra le lavoratrici ed i lavoratori interessati.
Le associazioni datoriali si riservano di sottoporre la presente
ipotesi di accordo ai propri organismi deliberanti.
Successivamente, nel caso di esito positivo delle consultazioni,
si procederà alla sottoscrizione formale dell'accordo.
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