testata inforMARE
Cerca
1. Februar 2026 - Jahr XXX
Unabhängige Zeitung zu Wirtschaft und Verkehrspolitik
16:13 GMT+1
LinnkedInTwitterFacebook
Diese Seite wurde automatisch übersetzt von
Originaltexte
Die Regierung hat grünes Licht für den Gesetzentwurf zur Hafenverwaltung gegeben
Im Zentrum der neuen Struktur entstand die Geburt von Porti d'Italia Spa
Roma
22 Dezember 2025
Heute hat der Ministerrat den Entwurf genehmigt Gesetz zur Neuordnung des Gesetzes Nr. 84 vom 28. Januar 1994 über das Hafenverwaltung und die Wiederbelebung von Investitionen in die Strategische maritime Transportinfrastrukturen von Interesse Das berichten wir unten. Er betont, dass die Regierung Die Reform ohne Vorbehalt genehmigte, das Außenministerium Infrastruktur und Verkehr unter der Leitung von Matteo Salvini hat Hervorgehoben, dass "mit diesem Schritt beginnen wir zu Eine seit Jahren erwartete Reform, die eine einheitliche Vision einführt, klare Ziele und definierte Verantwortlichkeiten, die die Grundlagen legen für ein modernes, wettbewerbsfähiges und vollständig integriertes Hafensystem auf den großen Routen des Mittelmeerraums und Europas. Im Zentrum der Neue Struktur – das in einer Notiz angegebene Ministerium – es gibt die Gründung von Porti d'Italia Spa, einer börsennotierten Gesellschaft im Besitz des Wirtschafts- und Finanzministeriums und unter Aufsicht vom Ministerium für Infrastruktur und Verkehr, aufgefordert zu eine Rolle der nationalen Ausrichtung zu übernehmen. Die neue Firma wird verantwortlich für das Management großer Infrastrukturinvestitionen Strategische Aktivitäten, außergewöhnliche Wartung, Identifikation von Werken von allgemein wirtschaftlichem Interesse und der Förderung des italienischen Hafensystems auf internationalen Märkten".

"Die 16 Hafensystembehörden – setzen die Fortsetzung des HINWEIS – Bleiben Sie voll funktionsfähig und halten Sie das Management aufrechterhalten territoriale Regelung der Flughäfen, reguläre Wartung und Freigabe von Zugeständnisse, aber durch die finanzielle Belastung der Hauptwerke. Das neue wirtschaftliche Gleichgewicht wird durch die Kapitalisierung von Porti d'Italia Spa durch die Verwendung von uneingeschränkte Verwaltungsüberschüsse des Systems ermöglichen die Behörden konzentrieren sich auf operative Effizienz und zur lokalen Entwicklung. Die Reform führt außerdem eine Erhebliche Vereinfachung der Verfahren, Beschleunigung die Genehmigung der Hafen-Masterpläne, was es mehr macht Baggerung und Förderung der Wiederverwendung von Materialien in Perspektive der Kreislaufwirtschaft, während gleichzeitig die Macht von Aufsicht über das MIT zur Sicherstellung der Einhaltung der Fristen und Regeln".

"Jetzt", erinnerte sich das MIT, "geht die Etage an die Parlament, aufgefordert, ein Parlament, ein Mandat zu prüfen und endgültig zu genehmigen Strategische Reformen für das Land. Die Regierung – schließt die Notiz ab – fordert eine ernsthafte und verantwortungsvolle Diskussion, die auf Verdienste ausgerichtet ist und Ergebnis, Italien schließlich mit einem Hafensystem auszustatten Auf globale Herausforderungen vorbereitet. Es ist Zeit, Entscheidungen zu treffen Im Interesse der nationalen Wettbewerbsfähigkeit, und Wachstum".


SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE DI RIORDINO DELLA LEGGE 28 GENNAIO 1994, N. 84 IN MATERIA DI GOVERNANCE PORTUALE E RILANCIO DEGLI INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE STRATEGICHE DI TRASPORTO MARITTIMO DI INTERESSE GENERALE


ART. 1 (Modifiche all'articolo 1 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo

1) dopo le parole “le attività portuali” sono inserite le seguenti: “, nonché la realizzazione di infrastrutture strategiche di trasporto marittimo di rilevanza internazionale e nazionale,”
2) dopo le parole “piani regionali dei trasporti” sono aggiunte, in fine, le seguenti “, e per promuovere lo sviluppo integrato del settore portuale anche rispetto agli obiettivi di connettività sostenibile connessi allo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) e per potenziale il sistema di trasporto e dell'intermodalità mediante il rilancio degli investimenti nelle infrastrutture portuali di interesse generale,”;

b) al secondo periodo, dopo le parole “i compiti e le funzioni” sono inserite le seguenti “della Porti di Italia S.p.A. (PdI),”.


ART. 2 (Inserimento dell'articolo 1-bis alla legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. Alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

“Art. 1-bis (Definizione degli interventi in ambito portuale)

1. Ai fini della presente legge, sono considerati:
a) opere infrastrutturali: le opere di grande infrastrutturazione, ivi incluse la costruzione di canali marittimi, di dighe foranee di difesa, di darsene, di bacini, di banchine e piazzali attrezzati e di opere di viabilità funzionali alle aree portuali, nonché le operazioni di dragaggio infrastrutturale dei fondali;

b) interventi di manutenzione straordinaria, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali delle opere infrastrutturali, per adeguarne le componenti, gli impianti e le opere connesse all'uso e alle prescrizioni vigenti e con la finalità di contrastare il rilevante degrado dovuto alla perdita di caratteristiche strutturali, tecnologiche e impiantistiche, anche al fine di migliorare le prestazioni, le caratteristiche strutturali, energetiche e di efficienza tipologica, nonché per incrementare il valore del bene e la sua funzionalità, ivi incluse le operazioni di dragaggio di bonifica dei fondali;

c) interventi di manutenzione ordinaria, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione necessarie per contrastare il degrado delle opere infrastrutturali, al fine di conservarne lo stato e la fruibilità di tutte le componenti, degli impianti e delle opere connesse, mantenendole in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza, senza che da ciò derivi una modificazione della consistenza, salvaguardando il valore del bene e la sua funzionalità, ivi incluse le operazioni di dragaggio di manutenzione dei fondali.”.


ART. 3 (Modifiche all'articolo 2 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 2 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: “3-bis. Ai sensi della presente legge, è ente nazionale per le infrastrutture di trasporto marittimo nelle aree demaniali marittime ricomprese nelle circoscrizioni delle Autorità di sistema portuale la società di cui all'articolo 5-ter.”

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: “(Organizzazioni portuali, autorità di sistema portuale, uffici territoriali portuali, autorità marittime e ente nazionale per le infrastrutture di trasporto marittimo)”;


ART. 4 (Modifiche all'articolo 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, la parola “nazionale” è soppressa;

b) al comma 1, lettera a), dopo le parole “dello Stato” sono inserite le seguenti “come individuati ai sensi del comma 2”;

c) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: “1-bis. I porti, o specifiche aree portuali, di cui all'Allegato A, ricadenti nella circoscrizione territoriale di una autorità di sistema portuale e ricompresi nella rete centrale TEN-T, appartengono alla categoria II, classe I. I porti, o specifiche aree portuali, ricadenti nella circoscrizione territoriale di una Autorità di sistema portuale e non ricompresi nella rete centrale TEN-T, appartengono alla categoria II, classe II. I porti, o specifiche aree portuali, non appartenenti alla categoria I né ricadenti nella circoscrizione territoriale di una Autorità di sistema portuale, appartengono alla categoria II, classe III.”;

d) al comma 3, l'alinea è sostituita dalla seguente: “Nei porti, o nelle specifiche aree portuali di cui alla categoria II, classi I, II e III, le aree sono assegnate ad una o più delle seguenti categorie funzionali:”

e) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

“3-bis. Le destinazioni d'uso ammesse per ciascuna categoria funzionale sono individuate ai sensi dell'articolo 5, comma 1-ter.

3-ter. Ai fini dell'adozione degli strumenti di pianificazione e programmazione di cui agli articoli 4- ter e 5.1, i porti di cui alla categoria II, classi I e II, sono integrati nella Rete italiana della portualità, il cui sviluppo e la cui promozione è affidata alla società di cui all'articolo 5-ter.

3-quater. Spettano allo Stato gli oneri per la realizzazione delle opere nei porti di cui alla categoria I.

3-quinquies. Lo Stato contribuisce al finanziamento degli oneri per la realizzazione di nuove opere infrastrutturali e per la manutenzione straordinaria nei porti di cui alla categoria II, classi I e II individuate dal decreto di cui all'articolo 4-ter e nei limiti delle risorse individuate nell'accordo di programma di cui all'articolo 5.1. Le regioni o il comune interessato possono comunque intervenire con proprie risorse, in concorso o in sostituzione dello Stato, per la realizzazione delle opere infrastrutturali nei porti di cui alla categoria II, classi I e II.

3-sexies. Spetta a ciascuna autorità di sistema portuale l'onere per la realizzazione delle opere infrastrutturali e degli interventi di manutenzione straordinaria non ricompresi nel decreto di cui all'articolo 4-ter, degli interventi di manutenzione ordinaria, nonché degli interventi di cui all'articolo 5-quater, comma 3, nei porti ricompresi nella propria circoscrizione. 3-septies. Spetta alla regione o alle regioni interessate l'onere per la realizzazione degli interventi per la realizzazione di nuove opere infrastrutturali, per la manutenzione straordinaria e manutenzione ordinaria nei porti di cui alla categoria II, classe III.”

f) i commi 4, 5 e 6 sono abrogati.


ART. 5 (Inserimento dell'articolo 4-ter alla legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. Alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo l'articolo 4-bis è inserito il seguente:

“Art. 4-ter (Individuazione delle infrastrutture strategiche del settore portuale da realizzare in via prioritaria)

1. Al fine di potenziare il sistema della Rete italiana della portualità e di valorizzare le aree e i beni del demanio marittimo secondo una visione unitaria e integrata, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale e il Comitato interministeriale per le politiche del mare, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa ricognizione dei fabbisogni in termini infrastrutturali evidenziati da ciascuna Autorità di sistema portuale, le infrastrutture strategiche di trasporto marittimo di interesse generale e di rilevanza internazionale e nazionale da realizzare in via prioritaria

2. Il decreto di cui al comma 1 definisce, in ordine di priorità, l'elenco degli interventi strategici di realizzazione di nuove opere infrastrutturali e di manutenzione straordinaria nelle aree ricomprese nella circoscrizione delle autorità di sistema portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, da affidare in concessione alla società di cui all'articolo 5-ter e finanziare, anche a stralcio, con le risorse del Fondo per le infrastrutture strategiche di trasporto marittimo di cui all'articolo 27-bis.

3. L'elenco di cui al comma 2 è trasmesso a ciascuna autorità di sistema portuale territorialmente competente per l'acquisizione dei pareri dell'autorità marittima, dell'ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF), dell'azienda sanitaria locale e del comando provinciale dei vigili del fuoco, prodromici all'approvazione ed esecuzione degli interventi affidati alla Porti di Italia S.p.A..

4. L'elenco delle infrastrutture strategiche di trasporto marittimo di interesse generale e di rilevanza internazionale e nazionale da realizzare in via prioritaria è aggiornato, almeno con cadenza quinquennale, con le modalità di cui al comma 1, tenuto conto dello stato di avanzamento degli interventi, nonché dei nuovi fabbisogni di sviluppo in rete del settore portuale. Per gli interventi di competenza delle regioni, da realizzare in conformità ai piani regionali dei trasporti o ai piani di sviluppo economico-produttivo, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti emana, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, direttive di coordinamento.”.


ART. 6 (Modifiche all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:

1) all'alinea, le parole “nonché con il Piano strategico nazionale della portualità e della logistica,” sono sostituite dalle seguenti: “con il Piano strategico nazionale della portualità e della logistica, nonché con l'accordo di programma di cui all'articolo 5.1”;

2) alla lettera b) le parole “che comprendono, oltre alla circoscrizione territoriale dell'Autorità di sistema portuale, le ulteriori aree, pubbliche e private, assoggettate alla giurisdizione dell'Autorità di sistema portuale” sono soppresse;

b) al comma 1-bis, le parole “dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, che si esprime sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale di cui all'articolo 11-ter della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che si esprime sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale di cui all'articolo 11-ter della presente legge. In caso di mancanza di accordo si applicano le disposizioni di cui all'art. 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 in quanto compatibili”;

c) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: “01.ter. Quando nell'accordo di programma di cui all'articolo 5-quater o nei suoi aggiornamenti annuali sono inclusi interventi che per la loro realizzazione richiedono una modifica delle scelte operate ai sensi del comma 1, lettere c) e d), le Autorità di sistema portuale procedono tempestivamente alla revisione del DPSS, mediante appositi atti aggiuntivi. Gli atti aggiuntivi sono adottati dal Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale ed approvati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.”;

d) al comma 1-ter le parole “(PRP), che individua analiticamente anche le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate” sono sostituite dalle seguenti: “(PRP). Il PRP individua, per ciascuna area ricompresa nell'ambito portuale, le destinazioni d'uso omogenee, in termini di carichi urbanistici ed ambientali, ammesse nell'ambito delle categorie funzionali di cui all'articolo 4, comma 3,” e il secondo periodo è soppresso;

e) al comma 1-quinquies:

1) al terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti: “, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”;

2) al quarto periodo, le parole “Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili” sono sostituite dalle seguenti: “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”;

f) il comma 1-sexies è sostituito dal seguente: “1-sexies. Nel caso in cui sia necessario realizzare opere incluse nell'accordo di programma di cui all'articolo 5.1 ovvero si ravvisi la necessità di realizzare opere in via d'urgenza e sia in vigore un PRP antecedente all'inserimento dell'opera nell'accordo di programma o comunque non coerente con le esigenze di realizzazione dell'intervento la determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui all'articolo 38, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che sancisce l'intesa tra gli enti interessati, ha effetto di variante al PRP.”;

g) il comma 1-septies è abrogato;

h) al comma 2, le parole “di grande infrastrutturazione” è sostituita dalla seguente: “infrastrutturali”;

i) al comma 2-bis, lettera b), dopo le parole “parere non ostativo, nonché” sono aggiunte le seguenti: “, contestualmente,”;

l) il comma 3 è abrogato;

m) al comma 3-bis, le parole “al comma 3, nei quali non è istituita l'Autorità di sistema portuale” sono sostituite dalle seguenti “alla categoria II, classe III”;

n) il comma 3-ter è sostituito dal seguente: “3-ter. I piani regolatori portuali adottati ai sensi del comma 2-bis, lettera a) sono sottoposti, contestualmente all'invio dei medesimi ai soggetti di cui al comma 2-bis, lettera b), ai sensi della normativa vigente in materia, alla procedura di VAS. Le varianti generali ai piani regolatori portuali sono sottoposte al procedimento previsto per l'approvazione del piano regolatore portuale, con riduzione dei termini di cui al comma 2-bis, lettera b) a trenta giorni, per il parere del comune e della regione interessati, e a quarantacinque giorni, per il parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Consiglio superiore dei lavori pubblici.”;

o) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Il Presidente dell'Autorità di sistema portuale, autonomamente o su richiesta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della regione o del comune interessato, può promuovere e proporre al Comitato di gestione, per la successiva adozione, varianti localizzate al piano regolatore portuale concernenti le categorie funzionali assegnate alle aree portuali e retroportuali, nonché i beni sottoposti al vincolo preordinato all'esproprio.”;

p) il comma 4-bis è sostituito dal seguente: “4-bis. Le varianti localizzate al piano regolatore portuale di cui al comma 4 sono sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; per gli ulteriori aspetti, si applica il procedimento previsto per l'approvazione delle varianti generali di cui al comma 3-ter.”

q) il comma 4-ter è abrogato;

r) al comma 5:

1) al primo periodo, dopo le parole “delle aree portuali” sono inserite le seguenti: “e retroportuali”;

2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Il mutamento di destinazione d'uso nell'ambito della medesima categoria funzionale costituisce modifica che non altera in modo sostanziale la struttura del PRP ai sensi del primo periodo”;

s) al comma 5-bis:

1) al primo periodo, dopo le parole “della Autorità di sistema portuale” sono inserite le seguenti: “, per gli interventi di manutenzione ordinaria, e della società di cui all'articolo 5-ter, per gli interventi di manutenzione straordinaria o per le nuove opere infrastrutturali,”;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, nonché dalle norme vigenti in materia di autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche, nonché di opere ad essi connesse, l'esecuzione di lavori nei porti è autorizzata, sotto tutti i profili rilevanti, in esito ad apposita conferenza di servizi convocata dalla autorità di sistema portuale per gli interventi di cui all'articolo 5-quater, comma 3, e dalla società di cui all'articolo 5-ter per gli interventi di cui all'articolo 5-ter, comma 2, lettera a), ai sensi dell'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, cui sono chiamate tutte le amministrazioni competenti”;

t) al comma 5-ter, le parole “dell'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” sono sostituite dalle seguenti “dell'articolo 38 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36” e le parole “all'articolo 27 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016” sono sostituite dalle seguenti “all'articolo 38 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”;

u) al comma 7, le parole “classe II e III” sono sostituite dalle seguenti “classe III”;

v) i commi 8, 9, 10 e 11 sono abrogati.


ART. 7 (Inserimento dell'articolo 5.1 alla legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. Alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

“Art. 5.1 (Accordo di programma)

1.Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti definisce con la Porti d'Italia S.p.a. un accordo di programma di durata quinquennale quale strumento attuativo del decreto adottato ai sensi dell'articolo 4-ter, nel rispetto delle priorità ivi indicate e della dotazione finanziaria annuale del Fondo per le infrastrutture strategiche di trasporto marittimo di cui all'articolo 27-bis.

2. L'accordo di programma, per ciascun intervento, indica il relativo codice unico di progetto (CUP) ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e stabilisce il cronoprogramma di approvazione, affidamento ed esecuzione dei lavori e le relative modalità di verifica e monitoraggio da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché la stima del costo dell'opera, con l'indicazione della misura del concorso dello Stato al relativo finanziamento, nei limiti della dotazione del Fondo per le infrastrutture strategiche di trasporto marittimo di cui all'articolo 27-bis. I progetti relativi agli interventi inclusi nell'accordo di programma sono corredati dal documento di fattibilità delle alternative progettuali di cui all'articolo 2, Allegato I.7, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. L'erogazione dei finanziamenti relativi ai singoli interventi di cui al comma 2 è subordinata alla verifica del rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Per gli interventi che non soddisfano le condizioni di esenzione dall'obbligo di notifica previste dai regolamenti europei applicabili, l'erogazione delle risorse è sospesa fino all'avvenuta autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3. Lo schema di accordo di programma è sottoposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), che adotta la relativa delibera entro trenta giorni. La delibera del CIPESS è sottoposta al controllo di legittimità da parte della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 41, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Al fine di consentire una più celere realizzazione degli interventi, è ammessa la registrazione anche parziale della delibera, che diviene efficace limitatamente a quanto oggetto di registrazione. In tal caso, il CIPESS può adottare, su richiesta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, una delibera integrativa o modificativa delle parti non registrate.

4. Lo schema di accordo di programma è sottoscritto tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Porti d'Italia S.p.A. entro quindici giorni dalla registrazione da parte della Corte dei conti della delibera di approvazione. L'accordo di programma è trasmesso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, alle Camere, al Ministero dell'economia e delle finanze e al CIPESS.

5. Entro il 30 settembre di ciascun anno la Porti d'Italia S.p.A. trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sullo stato di attuazione dell'accordo di programma, ivi compreso lo stato di avanzamento delle opere e degli interventi sulla base delle informazioni desumibili dal sistema di monitoraggio ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

6. L'accordo di programma può essere sottoposto ad aggiornamenti annuali, tenuto conto dello stato di avanzamento degli interventi, nonché delle risorse disponibili. Gli aggiornamenti di importo pari o inferiore a 2 miliardi di euro, al netto delle risorse finalizzate per legge a specifici interventi, sono approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa informativa al CIPESS. Per gli aggiornamenti di importo superiore a 2 miliardi di euro, al netto delle risorse finalizzate per legge a specifici interventi, si applica la procedura di cui ai commi 3 e 4.

7. L'accordo di programma è trasmesso a ciascuna Autorità di sistema portuale territorialmente competente per l'acquisizione dei pareri dell'autorità marittima, dell'ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF), dell'azienda sanitaria locale e del comando provinciale dei vigili del fuoco, prodromici all'approvazione ed esecuzione degli interventi affidati alla Porti d'Italia S.p.a.”.


ART. 8 (Modifiche all'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 è premesso il seguente: “01. Il presente articolo disciplina le modalità di svolgimento delle operazioni di dragaggio nelle aree portuali e marino costiere, da realizzare in siti di bonifica di interesse nazionale, ai sensi dei commi da 1 a 6, o anche al di fuori di siti di bonifica di interesse nazionale, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 8-bis a 8-sexies.”;

b) i commi 1-bis e 8 sono abrogati;

c) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

“8-bis. Per le operazioni di dragaggio nelle aree portuali e marino costiere, oltre che nei bacini idrici, anche se non posto in siti di interesse nazionale, si utilizzano le modalità e le migliori tecnologie disponibili finalizzate a mitigare i rischi di propagazione di contaminanti, ove presenti. Le attività di dragaggio nelle infrastrutture portuali del territorio nazionale e nelle acque marinocostiere, anche al di fuori dei siti di bonifica di interesse nazionale, sono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e costituiscono, ove necessario, variante al piano regolatore portuale. 8-ter. L'autorizzazione alle attività di dragaggio è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il rilascio dell'autorizzazione avviene con provvedimento conclusivo della conferenza di servizi di cui all'articolo 14-ter della citata legge n. 241 del 1990, da convocare da parte dell'autorità competente individuata ai sensi del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e costituisce titolo alla realizzazione dei lavori, in conformità al progetto approvato. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a novanta giorni. Resta ferma la disciplina del procedimento di valutazione di impatto ambientale, laddove richiesta. Le amministrazioni interessate nell'ambito del nuovo procedimento autorizzativo svolgono le proprie attività con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. 8-quater. Al fine di promuovere, fuori dei siti di bonifica di interesse nazionale, politiche di sostenibilità ed economia circolare, incentivando operazioni di recupero dei rifiuti e di riutilizzo dei materiali provenienti dalla realizzazione degli interventi infrastrutturali, nonché di quelli provenienti dalle operazioni di dragaggio, le Autorità di sistema portuale, acquisiti i pareri vincolanti della regione, dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), dell'ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF) e dell'azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competenti, da rendere entro quindici giorni dalla richiesta, approvano il Progetto per la gestione integrata e circolare dei rifiuti e materiali che ne garantisca il miglior utilizzo, anche in siti diversi da quello di origine, secondo i criteri e le condizioni di cui agli articoli 109, comma 1, e 184-quater, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea e nazionale in materia di gestione dei rifiuti. Il Progetto di cui al primo periodo prevede, altresì, l'individuazione dei siti di stoccaggio provvisorio o di deposito temporaneo, ivi compresa la eventuale realizzazione di casse di colmata in mare. Il Progetto di cui al primo periodo, previo accertamento mediante apposite indagini analitiche delle caratteristiche dei materiali e dei rifiuti, prevede l'utilizzo:
a) dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, ai sensi dell'articolo 109, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 luglio 2016, n. 173;
b) di inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità e l'innocuità ambientale ai sensi dell'articolo 109, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006;
c) di sottoprodotti che soddisfano le condizioni e i criteri di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, comprensivi dei materiali geologici naturali e inorganici, idonei in termini di caratteristiche qualitative e granulometriche, derivanti da scavi in roccia oppure dall'escavo di substrati naturali appartenenti all'originale litorale o al fondale sottostante di pertinenza demaniale;
d) di inerti e materiali geologici inorganici che cessano di essere rifiuto a seguito di un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 184-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, oppure nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 184- quater, commi 1 e 2, del medesimo decreto.
8-quinquies. Il progetto di cui al comma 8-quater contiene un cronoprogramma delle attività finalizzate al deposito temporaneo dei materiali, al recupero dei rifiuti e al riutilizzo dei materiali provenienti dalla realizzazione degli interventi, con l'indicazione dei quantitativi massimi dei rifiuti recuperati e dei materiali di cui è previsto il riutilizzo, suddivisi per opera, tipologia di materiale e caratteristiche, nonché le dichiarazioni di conformità di ciascun produttore, detentore o utilizzatore dei materiali, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il rispetto delle condizioni di cui al comma 8-quater. Le dichiarazioni di conformità di cui al primo periodo includono la tipologia e la quantità dei materiali oggetto di ogni utilizzo, le attività di gestione necessarie, il sito di origine e di destinazione e le modalità di impiego previste. Il progetto comprende, altresì, i risultati e le procedure di campionamento e caratterizzazione dei materiali e dei rifiuti di cui al comma 8-quater. 8-sexies. L'approvazione del progetto di cui al comma 8-quater sostituisce tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi contenuti nel medesimo progetto, ivi incluse le autorizzazioni di cui all'articolo 109 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Eventuali interventi contenuti nel progetto da assoggettare a valutazioni di compatibilità ambientale restano sottoposti alla disciplina di cui alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. Le Autorità di sistema portuale, laddove necessario, provvedono all'aggiornamento del Progetto con le modalità di cui ai commi 8- quater e 8-quinquies.”


ART. 9 (Inserimento degli articoli 5-ter, 5-quater, 5-quinquies, 5-sexies e 5-septies alla legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. Alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:

“Art. 5-ter (Porti d'Italia S.p.A.)

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è costituita la società per azioni “Porti d'Italia S.p.A.” (di seguito la “società”) titolare di diritti speciali ed esclusivi di cui alla presente legge. Con lo stesso provvedimento sono definiti l'atto costitutivo e lo statuto sociale, sono nominati gli organi sociali per il primo periodo di durata in carica, sono stabilite le remunerazioni degli stessi organi ai sensi dell'articolo 2389, primo comma, del codice civile, sono definiti i criteri, in riferimento al mercato, per la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche da parte del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, in deroga all'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ed è individuata la data di avvio dell'operatività della società medesima. Le successive modifiche allo statuto e le successive nomine dei componenti degli organi sociali sono deliberate a norma del codice civile.

2. La società ha come oggetto sociale è lo sviluppo e la promozione della Rete italiana della portualità di cui all'articolo 4, comma 3-bis attraverso:
a) lo svolgimento, in regime di concessione, ai sensi dell'articolo 5-quater, dei servizi di interesse pubblico generale connessi alla realizzazione di investimenti strategici di rilevanza internazionale e nazionale in opere infrastrutturali e in interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettere a) e b) individuate dal decreto di cui all'articolo 4-ter, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 56-ter del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 nei porti della categoria II, classi I e II, nonché delle attività strumentali all'efficiente erogazione di tali servizi, anche mediante la stipula di convenzioni con le autorità di sistema portuale per il coordinamento delle attività di comune interesse;
b) lo svolgimento, in regime di mercato, all'estero o in Italia, di attività di progettazione e realizzazione di opere infrastrutturali attinenti alle attività marittime e portuali, nonché la realizzazione di consulenze, studi, ricerche, servizi anche di ingegneria nel settore delle infrastrutture portuali, compresi gli interventi intermodali, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 5-quinquies.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a partecipare al capitale sociale e a rafforzare la dotazione patrimoniale della società di cui al presente articolo , fino alla concorrenza massima di 500 milioni di euro, a valere sull'avanzo di amministrazione disponibile delle autorità di sistema portuale, da sottoscrivere e versare anche in più fasi e per successivi aumenti di capitale o della dotazione patrimoniale. L'utilizzo delle risorse di cui al primo periodo ai fini della sottoscrizione del capitale è subordinato all'autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, da rilasciarsi nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Successivi apporti al capitale sociale sono stabiliti, tenuto conto del piano industriale della società, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al quale ultimo sono attribuite funzioni di controllo, vigilanza tecnica e operativa sulla società in ordine alle attività di cui al comma 2, lettera a).

4. Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri, di cui due designati dal Ministero dell'economia e delle finanze, due designati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e uno designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il presidente è nominato tra i membri designati dal Ministero dell'economia e delle finanze e l'amministratore delegato è nominato tra i membri designati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Il Collegio sindacale è composto da cinque membri, di cui tre membri effettivi e due supplenti. Due membri effettivi, di cui uno in qualità di presidente del collegio sindacale, e un membro supplente sono designati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un membro effettivo e un supplente sono designati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

6. Alla società Porti d'Italia S.p.A. non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012 n.95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135.


Art. 5-quater (Attività della Porti d'Italia S.p.A. svolta in regime di concessione)

1. Alla società sono attribuiti con concessione, per la durata di novantanove anni, i compiti di cui all'articolo 5-ter, comma 2, lettera a). Tutte le attività, nonché i diritti, attribuiti o riservati per legge o con atti amministrativi alle autorità di sistema portuale in relazione ai compiti di cui al primo periodo sono conferiti a titolo di concessione alla società.

2. Nello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 5-ter, comma 2, lettera a), la società provvede a:
a) realizzare il progressivo miglioramento e lo sviluppo della Rete italiana della portualità, nell'ottica della piena integrazione della medesima nella rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) e nei circuiti transnazionali della logistica portuale, nonché della promozione delle connessioni interportuali e intermodali, attraverso l'attuazione dell'accordo di programma di cui all'articolo 5.1;
b) progettare e realizzare, sia direttamente che in appalto o concessione, ai sensi del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nel rispetto del regolamento di cui al decreto 28 dicembre 2022, n. 202, interventi di costruzione di opere infrastrutturali e di manutenzione straordinaria, di cui all'articolo 5-ter, comma 2, lettera a), nei porti portualità inclusi nelle circoscrizioni delle autorità di sistema portuale; nell'ambito di tale attività, la società approva i progetti dei lavori e ad essa compete l'emanazione di tutti gli atti del procedimento espropriativo ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;
c) stipulare convenzioni con le autorità di sistema portuale ai sensi dell'articolo 5-sexies;
d) vigilare sull'esecuzione dei lavori;
e) realizzare e partecipare a studi, ricerche e sperimentazioni in materia di viabilità, traffico e circolazione;
f) curare le strategie di marketing e di promozione della Rete italiana della portualità.

3. Sono esclusi dalle attività affidate in concessione alla Porti d'Italia S.p.A. le attività infrastrutturali non connesse al trasporto, inclusa la realizzazione di impianti di produzione industriale che operano nell'area portuale, gli uffici o i negozi, e per le sovrastrutture portuali.

4. La concessione è assentita con decreto entro il 31 luglio 2026 dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di intesa, per quanto attiene agli aspetti finanziari, con il Ministro dell'economia e delle finanze. La disciplina della concessione è stabilita nella convenzione di concessione che prevede, tra l'altro:
a) le modalità di realizzazione da parte della società degli interventi individuati ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 2, lettera a), secondo le disposizioni e le procedure previste a legislazione vigente, ivi compreso il ricorso ai contratti di concessione a terzi, per la manutenzione, il miglioramento e l'adeguamento dei porti della Rete italiana della portualità e per la realizzazione di nuove opere portuali, nonché le modalità e i termini per il collaudo dei nuovi interventi;
b) le modalità di sottoposizione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica relativi agli interventi affidati in concessione ai sensi del presente articolo al Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'espressione del parere obbligatorio ai sensi dell'articolo 47, comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
c) le modalità di svolgimento, in relazione agli interventi di cui alla lettera a), dell'attività di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e di riconsegna delle opere realizzate e delle relative pertinenze alle autorità di sistema portuale dopo il collaudo;
d) le modalità di esercizio da parte del concedente dei poteri di vigilanza sull'attività del concessionario;
e) le penali e le ipotesi di decadenza dalla concessione, con le relative procedure, nonché i criteri e le modalità per l'acquisizione allo Stato delle opere in corso di realizzazione;
f) le modalità per l'erogazione delle risorse finanziarie occorrenti per l'espletamento dei compiti affidati in concessione, in coerenza con quanto previsto dall'accordo di programma di cui all'articolo 5.1 nonché dall'articolo 27-bis;
g) l'assunzione da parte della società di tutti i costi di progettazione, costruzione e di manutenzione straordinaria degli interventi e delle opere alla medesima affidate ai sensi dell'articolo 4-ter, nel rispetto di quanto previsto dall''accordo di programma;
h) le modalità di definizione e revisione periodica del piano economico-finanziario e il contributo, definito ai sensi dell'articolo 5.1, comma 2;
i) le modalità di reperimento, da parte della società, degli ulteriori mezzi finanziari occorrenti per la realizzazione delle prestazioni affidate.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto attiene agli aspetti finanziari, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è approvato lo schema della convenzione di concessione. Con le medesime modalità sono approvate le eventuali successive modifiche della convenzione di concessione.

6. La Porti d'Italia S.p.A. adotta sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi previste dal presente articolo. È fatto divieto alla società di utilizzare risorse pubbliche per finanziare, direttamente o indirettamente, le attività svolte in regime di mercato di cui all'articolo 5- quinquies. A tal fine, la società adotta un modello di separazione organizzativa e funzionale idoneo a garantire la netta distinzione tra le strutture dedicate alle funzioni di interesse pubblico e quelle dedicate alle attività di mercato, assicurando l'assenza di trasferimenti incrociati di risorse.


Art. 5-quinquies (Attività della Porti d'Italia S.p.A. svolta in regime di mercato)

1. La Porti d'Italia S.p.A. può, al di fuori del perimetro della concessione di cui all'articolo 5-quater, operare, direttamente o attraverso società, consorzi o imprese partecipate, per la progettazione e la realizzazione di opere infrastrutturali attinenti alle attività marittime e portuali, nonché effettuare consulenze, studi, ricerche, servizi anche di ingegneria nel settore delle infrastrutture portuali, anche intermodali.

2. È fatto divieto alla società di svolgere le attività di cui al comma 1 qualora esse determinino, anche potenzialmente, un conflitto di interessi con i compiti e le funzioni esercitati in regime di concessione ai sensi dell'articolo 5-quater, ovvero qualora tali attività possano alterare le condizioni di parità concorrenziale nel mercato di riferimento in ragione della titolarità dei diritti speciali o esclusivi.


Art. 5-sexies (Coordinamento tra la Porti d'Italia S.p.A. e le Autorità di sistema portuale per le attività di comune interesse)

1. La Porti d'Italia S.p.A. stipula con la Conferenza nazionale di coordinamento delle autorità di sistema portuale una convenzione-quadro per la definizione delle modalità di svolgimento delle attività di comune interesse relative, in particolare:
a) al rilascio, da parte dell'Autorità di sistema portuale territorialmente competente, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'avvio dei lavori da parte della Porti d'Italia S.p.A., degli atti di assenso, concerto o nulla osta propedeutici all'esecuzione di un intervento ricompreso nell'accordo di programma di cui all'articolo 5.1., compresa l'esenzione dal pagamento del canone di occupazione delle aree di cantiere;
b) alla realizzazione, da parte della Porti d'Italia S.p.A., degli interventi inclusi nell'accordo di programma di cui all'articolo 5.1., al fine di regolare le interferenze sulla gestione dei servizi portuali di competenza delle autorità di sistema portuale;
c) alla regolazione delle eventuali interferenze tra la realizzazione degli interventi infrastrutturali affidati alla Porti d'Italia S.p.A. in attuazione dell'accordo di programma di cui all'articolo 5.1. e gli interventi, autorizzati, anche mediante affidamento in concessione, dalle autorità di sistema portuale; d) alle modalità di affidamento congiunto da parte della Porti d'Italia S.p.A. e delle autorità di sistema portuali territorialmente competenti, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e in coerenza con quanto previsto dal regolamento di cui al decreto ministeriale 28 dicembre 2022, n. 202, delle concessioni di lavori e servizi aventi ad oggetto la realizzazione di un intervento incluso nell'accordo di programma di cui all'articolo 5.1. e la gestione dei servizi portuali nella medesima area e nelle relative pertinenze; le predette concessioni possono essere affidate anche mediante ricorso alla finanza di progetto;
e) alla stipula tra la Porti d'Italia S.p.A. e le autorità di sistema portuale territorialmente competenti di contratti di comodato ai sensi dell'articolo 1803 del Codice civile aventi ad oggetto la consegna alla Porti d'Italia S.p.A. di locali e immobili compresi nell'ambito portuale per lo svolgimento dell'attività alla medesima affidata in concessione ai sensi dell'articolo 5-quater;
f) al trasferimento del personale ai sensi dell'articolo 23, commi 6-bis e 6-ter;
g) alla definizione delle modalità e dei criteri con cui, a titolo di avvalimento, la Porti d'Italia S.p.A. e le autorità di sistema portuale possono impegnarsi a mettere reciprocamente a disposizione le dotazioni tecniche e le risorse umane e strumentali di cui necessitano per lo svolgimento delle attività di comune interesse.

2. In sede di sottoscrizione della convenzione-quadro di cui al comma 1, le parti si impegnano ad attuare le relative attività con le risorse umane, tecniche e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. La convenzione-quadro è trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'acquisizione di un parere preventivo, di natura vincolante, da esprimere entro trenta giorni dalla trasmissione dell'atto.

4. La Porti d'Italia S.p.a. sottoscrive, entro novanta giorni dalla data della stipula della convenzione-quadro di cui al comma 1, convenzioni attuative con ciascuna Autorità di sistema portuale in conformità a quanto previsto dalla predetta convenzione-quadro. Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo, alla Direzione generale per i porti, la logistica e l'intermodalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è attribuito, in via sostitutiva, il potere di sottoscrivere le convenzioni attuative con la Porti d'Italia S.p.a., in luogo delle Autorità di sistema portuale.

5. In caso inadempimento della convenzione attuativa di cui al comma 4 da parte dell'Autorità di sistema portuale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può nominare un commissario ad acta, al quale attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o i provvedimenti comunque necessari all'esecuzione della predetta convenzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Art. 5-septies (Rapporti di lavoro, controlli e procedure di competenza della Porti d'Italia S.p.A.)

1. Per le sue esigenze, la Porti d'Italia S.p.A. può stipulare contratti di lavoro autonomo e di lavoro subordinato.

2. La società può avvalersi del personale delle società partecipate dallo Stato, in regime di distacco ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per l'espletamento delle attività tecniche e scientifiche e dell'attività di direzione dei lavori funzionali alla realizzazione delle attività di cui all'articolo 5-ter, comma 2, lettera a), fino a un contingente massimo di centocinquanta unità di personale. Il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale di cui al presente comma è a carico della società.

3. La Porti d'Italia S.p.A. può, nei limiti delle risorse disponibili, stipulare, anche in deroga alla disciplina del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, a eccezione delle norme che costituiscono attuazione delle disposizioni delle direttive 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, apposite convenzioni, anche a titolo oneroso, con società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato ai fini dell'assistenza tecnica, operativa e gestionale.

4. La Porti d'Italia S.p.A. è iscritta di diritto nell'elenco di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle opere e degli interventi alla medesima affidati.

5. Il controllo della Corte dei conti si svolge con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

6. La Porti d'Italia S.p.A. può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.

7. Alle controversie relative alle procedure di espropriazione, con esclusione di quelle relative alla determinazione delle indennità espropriative, e alle procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi inclusi nell'accordo di programma di cui all'articolo 5.1, si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”.


ART. 10 (Modifiche all'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, la parola “quindici” è sostituita dalla seguente “sedici”;
b) al comma 2-bis, lettera a), le parole “di rilevanza economica regionale o di un porto di rilevanza economica nazionale la cui gestione è stata trasferita alla regione” sono sostituite dalle seguenti: “di categoria II, classe III”;
c) al comma 4:
1) alla lettera b) le parole “ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali” sono sostituite dalle seguenti: “ivi comprese le operazioni di dragaggio di manutenzione dei fondali, ferme restando le prerogative della società di cui all'articolo 5-ter ”;
2) alla lettera d) sono aggiunte, infine, le seguenti: “, ferme restando le prerogative della società di cui all'articolo 5-ter”;
d) il comma 9-ter è sostituito dal seguente “9-ter. Non costituisce esercizio di attività commerciali, in quanto esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici, l'attività di prelievo autoritativa delle tasse di ancoraggio, delle tasse portuali sulle merci sbarcate e imbarcate e delle tasse per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 16 della presente legge. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i limiti minimi e massimi stabiliti per ciascuna tipologia dei prelievi, nonché i criteri per la determinazione degli stessi. Ciascuna Autorità di sistema portuale determina l'importo delle predette tasse all'interno dei limiti previsti, destinando le percentuali di relativa spettanza alla copertura dei costi per la manutenzione ordinaria e lo sviluppo delle parti comuni dell'ambito portuale destinate alla difesa del territorio, al controllo e alla tutela della sicurezza del traffico marittimo e del lavoro in ambito portuale, alla viabilità generale e ad attività che si connotino come estrinsecazione di potestà pubbliche, nonché alle operazioni di dragaggio di mantenimento dei fondali, oltre che alla copertura di quota parte dei costi generali. Le Autorità di sistema portuale sono tenute alla rendicontazione dei predetti costi con le modalità stabilite con il decreto di cui al secondo periodo. Tale rendicontazione è trasmessa tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini dell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'articolo 12. Le percentuali delle tasse di cui al primo periodo destinate al Fondo per le infrastrutture strategiche di trasporto marittimo, sono vincolate alla realizzazione degli interventi inclusi nel medesimo accordo di programma.”;
e) il 9-quater è sostituito dal seguente “9-quater. Gli introiti relativi alla quota dei canoni di spettanza delle Autorità di sistema portuale in relazione alle concessioni demaniali, comprese quelle di cui all'articolo 18 della presente legge e di cui all'articolo 36 del codice della navigazione, nonché alle autorizzazioni all'uso di zone e pertinenze demaniali di cui all'articolo 39 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono considerati redditi diversi e concorrono a formare il reddito complessivo per l'ammontare percepito nel periodo d'imposta, ridotto del 50 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese. Il risparmio fiscale derivante dalla deduzione di cui al primo periodo confluisce nell'avanzo di amministrazione vincolato di ciascuna Autorità di sistema portuale ed è destinato alla copertura dei costi di cui al comma 9-ter, terzo periodo, tenendone apposita rendicontazione ai sensi del comma 9-ter, quarto e quinto periodo.”;
f) al comma 10, le parole “mediante procedura di evidenza pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” sono sostituite dalle seguenti: “nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 28 dicembre 2022, n. 202”;
g) al comma 14, le parole “Decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124,” sono soppresse;
h) dopo il comma 14 è inserito il seguente:
“14-bis. Al verificarsi, per la terza volta nell'arco di un quadriennio, di un risultato di competenza dell'esercizio negativo, asseverato dal Collegio dei revisori dei conti nell'ambito delle attività di cui all'articolo 11, comma 3, lettera c), con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, può essere disposta la soppressione dell'autorità di sistema portuale e il trasferimento delle relative funzioni e delle relative risorse umane e strumentali ad altra autorità di sistema portuale, che subentra nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'autorità soppressa.”.


ART. 11 (Modifiche all'articolo 6-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 6-bis, comma 1, lettera c-bis), della legge 28 gennaio 1994, n. 84 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 18”.


ART. 12 (Modifiche all'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 8, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera f) dopo le parole “Comitato di gestione,” sono inserite le seguenti: “nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 18,”;
b) la lettera h) è soppressa;
c) alla lettera l), le parole “per lo sviluppo del” sono sostituite dalle seguenti: “di competenza delle autorità di”;
d) alla lettera m), dopo le parole “Comitato di gestione” sono inserite le seguenti: “e fermo restando quanto previsto dagli articoli 5-ter e 5-quater”;
e) alla lettera o), dopo le parole “articoli 5 e 5-bis” sono inserite le seguenti “e ferme restando le prerogative della società di cui all'articolo 5-ter”;
f) dopo la lettera r) è inserita la seguente: “r-bis) assicura l'attuazione degli impegni assunti dall'Autorità di sistema portuale in sede di sottoscrizione delle convenzioni di cui all'articolo 5- sexies, comma 4;”;


ART. 13 (Modifiche all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente: “a-bis) da un componente designato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che partecipa a titolo gratuito;”;
b) al comma 1-bis, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Alle sedute del Comitato partecipa altresì, a titolo gratuito, un rappresentante della società di cui all'articolo 5-ter, che ha diritto di voto limitatamente alle decisioni di cui al comma 5, lettere a), f) e g) di rispettivo interesse”;
c) al comma 2, quinto periodo, le parole “comma 1, lettere, b), c) e d)” sono sostituite dalle seguenti:
“comma 1, lettere, a-bis) b), c) e d)”;
d) il comma 3 è abrogato;
e) al comma 5:
alla lettera g), le parole “nei decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui, rispettivamente, all'articolo 16, comma 4, ed all'articolo 18, commi 1 e 3” sono sostituite dalle seguenti: “nell'articolo 18, nonché nei decreti di cui all'articolo 16, comma 4, e all'articolo 18, commi 1 e 3.”;


ART. 14 (Modifiche all'articolo 10 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 10, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo le parole “dell'Autorità di sistema portuale” sono inserite le seguenti: “, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.


ART. 15 (Modifiche all'articolo 11-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 11-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo le parole “dell'Autorità di sistema portuale,” sono inserite le seguenti: “e da un rappresentante della società di cui all'articolo 5- ter,”.


ART. 16 (Modifiche all'articolo 11-ter della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 11-ter, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo è sostituito dal seguente: “Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, con il compito di coordinare e armonizzare, a livello nazionale, le scelte di pianificazione urbanistica in ambito portuale, nonché le strategie di attuazione delle politiche concessorie del demanio marittimo.”;
b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Alle riunioni della Conferenza partecipa, senza diritto di voto, un rappresentante della società di cui all'articolo 5-ter.”.


ART. 17 (Modifiche all'articolo 12 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 12 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis. L'avvio delle procedure di evidenza pubblica relative al rilascio delle concessioni di cui all'articolo 18 da parte dell'autorità di sistema portuale di durata superiore a venti anni, è subordinato al parere vincolante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.”;
b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
“4-bis. A decorrere dall'esercizio di bilancio 2027, le autorità di sistema portuale adottano il proprio bilancio in osservanza dei principi e delle regole del sistema di contabilità economicopatrimoniale unico definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.”.


ART. 18 (Modifiche all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 13 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:

1) l'alinea è sostituita dalla seguente: “Fermo restando l'obbligo in capo alle Autorità di sistema portuale di riversamento delle risorse destinate al Fondo per le infrastrutture strategiche di trasporto marittimo nonché al Fondo di funzionamento di cui all'articolo 27-bis, Le entrate delle Autorità di sistema portuale sono costituite:”;

2) la lettera a) è sostituita dalla seguente: “dalla quota dei canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine comprese nell'ambito portuale, di cui all'articolo 18, e delle aree demaniali comprese nelle circoscrizioni territoriali di spettanza delle Autorità di sistema portuale”;

3) dopo la lettera b) è interita la seguente: “b-bis) dalla quota dei proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'articolo 16, di spettanza delle Autorità di sistema portuale;”;

4) la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) salvo quanto previsto all'articolo 28, comma 6, dalla quota del gettito delle tasse sulle merci sbarcate e imbarcate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, di spettanza dell'Autorità di sistema portuale;”
b) il comma 2 è soppresso.


ART. 19 (Inserimento dell'articolo 13-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. Dopo l'articolo 13 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 è inserito il seguente:

“Art. 13-bis (Risorse finanziarie della Porti di Italia S.p.A.)

1. Gli interventi inclusi nell'accordo di programma di cui all'articolo 5 sono finanziati dalla Porti d'Italia S.p.a. a valere sui contributi statali derivanti dal trasferimento delle risorse del Fondo per le infrastrutture strategiche di trasporto marittimo di cui all'articolo 27-bis, nonché sulle entrate proprie attivate dalla società medesima.

2. Per lo svolgimento delle funzioni connesse alla realizzazione degli interventi affidati in concessione, sono attribuite alla Porti d'Italia S.p.A.:
a) le risorse del Fondo di funzionamento ai sensi dell'articolo 27-bis, comma 3;
b) le somme previste alla voce «oneri di investimento» compresa nel quadro economico di ciascun progetto delle opere incluse nell'accordo di programma di cui all'articolo 5.1. Tale ammontare è commisurato sino al limite massimo del 12,5 per cento dell'importo complessivo lordo dei lavori ed è desunto dal quadro economico inserito nel sistema di monitoraggio ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Le somme previste nei quadri economici destinate ai servizi di ingegneria e architettura restano nella disponibilità della Porti d'Italia S.p.A., che può svolgere direttamente i suddetti servizi o affidarli a soggetti terzi, secondo le procedure previste dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

3. Resta ferma la possibilità di erogare a favore della Porti d'Italia S.p.a. ulteriori contributi pubblici, al di fuori delle risorse stanziate nel Fondo per le infrastrutture strategiche di trasporto marittimo di cui all'articolo 27-bis, per la realizzazione per interventi di somma urgenza di interesse generale finalizzati a far fronte ad eventuali eventi calamitosi o situazioni di emergenza.”.


ART. 20 (Modifiche all'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 14, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 le parole “e, per i soli compiti di programmazione, coordinamento e promozione nonché nell'ambito della pianificazione delle opere portuali, alla formulazione ed elaborazione di piani triennali da proporre al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, alle aziende speciali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, istituite ai sensi dell'articolo 32 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 , ove non ricomprese nella circoscrizione delle Autorità di sistema portuale” sono soppresse.


ART. 21 (Modifiche all'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, le parole “o, laddove non istituita, l'autorità marittima sono tenute” sono sostituite dalle seguenti: “è tenuta”;
b) al comma 7, le parole “o, laddove non istituita, l'autorità marittima” sono soppresse;
c) al comma 7-ter le parole “o, laddove non istituita, l'autorità marittima, devono” sono sostituite dalle seguenti: “deve”


ART. 22 (Modifiche all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 17, comma 4, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 le parole “o, laddove non istituita, l'autorità marittima” sono soppresse.


ART. 23 (Modifiche all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole “o, laddove non istituita, l'autorità marittima”, ovunque ricorrano, sono soppresse;
2) al secondo periodo dopo le parole “sono affidate” sono inserite le seguenti “, in coerenza con quanto previsto dal regolamento di cui al decreto 28 dicembre 2022, n. 202,”;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Ove le concessioni di cui al comma 1 siano affidate sulla base di procedure ad evidenza pubblica avviate su istanza di parte, l'Autorità di sistema portuale dà notizia nella sezione «Amministrazione trasparente» del proprio sito istituzionale della presentazione della proposta relativa alla realizzazione in concessione di lavori o servizi e provvede, altresì, ad indicare un termine, non inferiore a sessanta giorni, commisurato alla complessità del progetto, per la presentazione da parte di altri operatori economici, di proposte relative al medesimo intervento. Le autorità di sistema portuale danno altresì notizia nella sezione «Amministrazione trasparente» del proprio sito istituzionale dell'avvio delle procedure di evidenza pubblica relative al rilascio delle concessioni di cui all'articolo 18. Le autorità di sistema portuale trasmettono, entro il 30 settembre di ciascun anno, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i calendari delle procedure di evidenza pubblica relativi alle concessioni in scadenza, secondo il modello definito con decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I calendari di cui al terzo periodo sono pubblicati nel sito internet istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro i successivi due mesi. In sede di prima applicazione della presente disposizione, i calendari recano evidenza dell'elenco degli affidamenti programmati fino al 2033; all'aggiornamento dei predetti calendari si provvede con le comunicazioni annuali di cui al terzo periodo.”;
c) al comma 6 le parole “o, laddove non istituita, l'autorità marittima” sono soppresse;
d) il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. Le concessioni possono comprendere anche la realizzazione di opere infrastrutturali nei limiti di quanto previsto dall'articolo 5-sexies, comma 1, lettera d).”
e) al comma 10 le parole “o, laddove non istituita, l'autorità marittima effettuano” sono sostituite dalla seguente “effettua” e le parole “e l'attuazione degli investimenti previsti nel programma di attività di cui al comma 8, lettera a)” sono soppresse;
f) al comma 11, le parole: “o, laddove non istituita, l'autorità marittima” sono soppresse e la parola “dichiarano” è sostituita dalla seguente: “dichiara”;
g) dopo il comma 12 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
“12-bis. Le autorità di sistema portuale non possono determinare canoni di concessione demaniale marittima per scopi turistico-ricreativi, fatta eccezione per i canoni di concessione di aree destinate a porti turistici, in misura più elevata di quanto stabilito dalle autorità marittime per aree contigue e concesse allo stesso fine.
12-ter. Le procedure per l'affidamento delle concessioni di cui al presente articolo sono avviate almeno dodici mesi prima della scadenza di ciascuna concessione.”.


ART. 24 (Modifiche all'articolo 18-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 18-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole “delle opere previste nei rispettivi piani regolatori portuali e nei piani operativi triennali e per il potenziamento della rete infrastrutturale e dei servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti e gli investimenti necessari alla messa in sicurezza, alla manutenzione e alla riqualificazione strutturale degli ambiti portuali” sono sostituite dalle seguenti: “da parte delle Autorità di sistema portuale degli interventi di propria competenza”.


ART. 25 (Modifiche all'articolo 23 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 23 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: “6-bis. Tenuto conto della specificità delle attività attribuite alla società di cui all'articolo 5-ter e delle competenze tecniche necessarie al loro svolgimento, è autorizzato il trasferimento alla Porti d'Italia S.p.a. di una percentuale di personale delle autorità di sistema portuale non superiore al venticinque per cento e il contestuale trasferimento delle risorse finanziarie corrispondenti al trattamento retributivo del medesimo personale. Il trasferimento del personale avviene senza soluzione di continuità e con la garanzia della conservazione della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data del trasferimento, previa ricognizione delle competenze possedute, ai fini di una collocazione organizzativa coerente e funzionale alle esigenze della medesima società. A tale personale si applica l'articolo 2112 del codice civile e le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

6.ter. La convenzione-quadro di cui all'articolo 5-sexies individua il contingente complessivo delle unità professionali e le relative risorse finanziarie da trasferire ai sensi del comma 6-bis e ne definisce il riparto tra le singole autorità di sistema portuale, tenuto conto:

a) delle qualifiche professionali, dei ruoli in organico e dell'anzianità del personale da trasferire, nonché dei fabbisogni della Porti d'Italia S.p.a. in termini di professionalità ed esperienza nell'attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di appalti e concessioni di lavori in ambito portuale;

b) delle esigenze territoriali, fermo restando che in caso di trasferimento ad un ufficio territoriale sito a più di cinquanta chilometri da quello in cui il lavoratore è adibito, il trasferimento può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative o produttive.”.


ART. 26 (Abrogazione dell'articolo 26 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. L'articolo 26 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 è abrogato.


ART. 27 (Inserimento dell'articolo 27-bis alla legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. Dopo l'articolo 27 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è inserito il seguente:

“ART. 27-bis
(Disposizioni finanziarie)

1. Al fine di promuovere la realizzazione degli interventi inclusi nell'accordo di programma di cui all'articolo 5.1., è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo denominato “Fondo per le infrastrutture strategiche di trasporto marittimo”. Nel Fondo di cui al primo periodo confluiscono annualmente, a decorrere dalla data di avvio dell'operatività della Porti di Italia S.p.A., individuata ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 1:

a) la quota relativa alla componente investimenti dei canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine comprese nell'ambito portuale, , nonché delle aree demaniali comprese nelle circoscrizioni territoriali, individuata ai sensi del comma 2, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, relativa alla componente investimenti, finalizzata al recupero dei costi di costruzione, manutenzione, esercizio e sviluppo dell'infrastruttura portuale sostenuti direttamente o indirettamente dallo Stato;

b) una percentuale delle tasse di ancoraggio, delle tasse portuali sulle merci sbarcate e imbarcate e delle tasse per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 16 compresa tra il 15 e il 25% del gettito complessivo riscosso, determinata ai sensi del comma 4.

2. La quota dei canoni concessori relativa alla componente investimenti di cui al comma 1, lettera a), è individuata con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) per le concessioni affidate prima dell'entrata in vigore del regolamento di cui al decreto 28 dicembre misura comunque non superiore all'85% dell'ammontare complessivo del canone;
2022, n. 202, la predetta quota è definita, previo parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti, in

b) per le concessioni affidate ai sensi del regolamento di cui al decreto 28 dicembre 2022, n. 202, la predetta quota è definita, nella misura della componente fissa di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a) del medesimo decreto n. 202 del 2022.

3. Al fine di garantire il funzionamento della Porti di Italia S.p.A. è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo, denominato “Fondo di funzionamento”. Con il decreto di cui all'articolo 5-ter, comma 1, è definita, in sede di prima applicazione, la percentuale delle risorse, individuate ai sensi del comma 2 da iscrivere nel Fondo di cui al primo periodo, tenuto conto del personale trasferito ai sensi dell'articolo 23, commi 6-bis e 6-ter e delle spese generali di funzionamento della società. Tale percentuale può essere aggiornata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto delle risorse assegnate alla società ai sensi del comma 7.

4. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è determinata, nell'ambito delle soglie individuate dal comma 1, lettera b), la percentuale delle tasse da assegnare per il successivo esercizio finanziario al Fondo per le infrastrutture strategiche di trasporto marittimo per garantire idonei livelli di finanziamento agli interventi inclusi nell'accordo di programma, al netto delle entrate derivanti, ai sensi del comma 1, lettera a), dal versamento di una quota dei canoni di concessione. Ai fini della determinazione della percentuale di cui al primo periodo sono assunte come parametro di riferimento le previsioni di gettito elaborate sulla base delle risultanze contabili derivanti dagli ultimi bilanci consuntivi presentati dalle Autorità di sistema portuale, tenuto conto altresì di eventuali conguagli tra le entrate stimate e le entrate effettivamente versate nel precedente esercizio finanziario nel fondo di cui al comma 1. In sede di prima applicazione della presente disposizione, il decreto di cui al primo periodo garantisce in ogni caso, attraverso la determinazione della percentuale di cui al comma 1, lettera b), una dotazione del Fondo per le infrastrutture strategiche di trasporto marittimo non inferiore a 197 milioni di euro annui, comprensivi della quota dei canoni concessori di cui al medesimo comma 1, lettera a).

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, la quota del canone relativa alla componente investimenti, individuata ai sensi del comma 2, nonché la percentuale delle tasse di ancoraggio, delle tasse portuali sulle merci sbarcate e imbarcate e delle tasse per il rilascio delle autorizzazioni riscosse dalle autorità di sistema portuale, definita ai sensi del comma 4, sono accantonate annualmente nel bilancio di esercizio delle medesime autorità in un fondo vincolato. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di spettanza del canone, ciascuna autorità di sistema portuale è tenuta a riversare le risorse accantonate di cui al primo periodo al Ministero dell'economia e delle finanze per la relativa iscrizione nel Fondo per le infrastrutture strategiche di trasporto marittimo.

6. Nel Fondo per le infrastrutture strategiche di trasporto marittimo confluiscono le risorse disponibili attualmente iscritte nei fondi destinati allo sviluppo delle infrastrutture portuali, fatta eccezione per le risorse autorizzate a favore degli interventi in corso di realizzazione per i quali non sia disposto il subentro della società di cui all'articolo 5-ter alle competenti autorità di sistema portuale. Per l'attuazione della previsione di cui al primo periodo il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio previa ricognizione delle risorse disponibili accertate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

7. Le risorse iscritte nel Fondo per le infrastrutture strategiche di trasporto marittimo ai sensi dei commi 5 e 6 determinano il limite annuo di concorso dello Stato al finanziamento degli interventi inclusi nell'accordo di programma di cui all'articolo 5.1. Le predette risorse sono trasferite in apposita contabilità separata intestata alla Porti di Italia S.p.a., con destinazione vincolata alla realizzazione dei predetti interventi, secondo quanto previsto dall'accordo di programma di cui all'articolo 5.1. Le risorse di cui al comma 3 sono trasferite annualmente alla Porti di Italia S.p.a. per le spese di funzionamento e i costi di gestione della stessa.”.


ART. 28 (Modifiche all'articolo 28 dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. L'articolo 28, comma 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente: “5. Nei porti di cui alla categoria II, classe III, il gettito della tassa di ancoraggio di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, è acquisito al bilancio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dal comma 10 del medesimo articolo 1 per la Regione siciliana.”


ART. 29 (Norme finali e di coordinamento)

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, le autorità di sistema portuale trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le informazioni e i documenti necessari alla predisposizione del decreto di cui all'articolo 4-ter della legge 28 gennaio 1994, n. 84, inclusi i fabbisogni infrastrutturali e le relative priorità di investimento, l'elenco dei progetti in corso di valutazione o di realizzazione, con indicazione del relativo codice unico di progetto (CUP) ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 ove disponibile, e i rispettivi finanziamenti eventualmente già disposti o erogati, i dati tecnici di traffico suddivisi per tipologia, nonché le caratteristiche tecnico-nautiche di ciascun porto.

2. Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le autorità di sistema portuale provvedono, ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, all'approvazione dei PRP dei porti, inclusi nelle rispettive circoscrizioni territoriali, in cui siano tuttora in vigore piani regolatori portuali approvati antecedentemente all'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nomina un commissario ad acta, al quale attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o i provvedimenti necessari, anche avvalendosi delle strutture dell'autorità di sistema portuale interessata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Sino all'aggiornamento dei PRP alle disposizioni di cui all'articolo 6 della presente legge, la funzione caratterizzante delle aree portuali e retro-portuali di cui all'articolo 5, comma 1-ter, primo periodo della legge 28 gennaio 1994, n. 94, comunque denominate all'interno dei singoli PRP, si intende riferita alle aree o agli ambiti complessivamente considerati, come disegnati e specificati nel PRP, e non alle singole porzioni dei medesimi né ai singoli compendi affidati in concessione. Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano nei procedimenti pendenti al 20 luglio 2025.

4. Gli investimenti relativi alle opere di grande infrastrutturazione autorizzati e finanziati da specifiche disposizioni di legge sono inseriti di diritto nell'accordo di programma e ne costituiscono parte integrante. Gli aggiornamenti di cui all'articolo 5.1, comma 6, della legge 28 gennaio 1994, n. 94 danno evidenza di tali investimenti e dei relativi finanziamenti che vi rimangono vincolati ai sensi delle disposizioni di legge.

5. Nelle more della piena operatività della società di cui all'articolo 5-ter della legge 28 gennaio 1994, n. 84, la cui data è determinata con il decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, le funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi del presente articolo, continuano ad essere svolte dalle autorità di sistema portuale.

6. In sede di prima adozione del decreto di cui all'articolo 4-ter, comma 1, della legge n. 84 del 1994, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua le opere di grande infrastrutturazione, di opere infrastrutturali e di interventi di manutenzione straordinaria in corso di realizzazione da parte delle autorità di sistema portuale per il cui completamento si rende necessario disporre il subentro della società di cui all'articolo 5-ter della legge 28 gennaio 1994, n. 84 in qualità di stazione appaltante. In relazione ai predetti interventi, la società di cui all'articolo 5-ter della legge n. 84 del 1994 subentra all'autorità di sistema portuale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi sorti in relazione all'intervento di cui al primo periodo, nonché nei relativi procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo.

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 27-bis, commi 2 e 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono fatti salvi, fino alla scadenza del titolo concessorio, i contenuti e le pattuizioni degli atti concessori in essere relativi a concessioni già assentite alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

8. L'articolo 6-bis del decreto- legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è abrogato.

9. Al fine di promuovere un costante monitoraggio sull'attuazione della Milestone M1C2-2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito dei poteri di vigilanza di cui all'articolo 12 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, verifica, in contraddittorio con l'autorità di sistema portuale interessata, che i contenuti e le pattuizioni degli atti concessori stipulati all'esito delle procedure di affidamento di cui all'articolo 18 della medesima legge siano coerenti con quanto previsto dal regolamento di cui al decreto 28 dicembre 2022, n. 202. Nel caso in cui dal monitoraggio di cui al primo periodo emergano incongruenze rispetto alle modalità di attuazione del predetto regolamento il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attiva, in contraddittorio con l'autorità di sistema portuale, un procedimento finalizzato alla modifica, da effettuarsi mediante apposito atto aggiuntivo, delle clausole degli atti concessori al fine di garantirne la piena conformità al quadro regolatorio esistente, nel rispetto dell'articolo 43 della Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014. In caso di mancata stipula dell'atto aggiuntivo entro sei mesi dall'adozione del provvedimento di conclusione del procedimento di cui al secondo periodo da parte dell'autorità di sistema portuale, alla Direzione generale per i porti, la logistica e l'intermodalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è attribuito, in via sostitutiva, il potere di adottare, sentita l'Autorità di regolazione dei trasporti, gli atti o i provvedimenti comunque necessari garantirne la piena conformità dell'atto concessorio al quadro regolatorio esistente, in luogo delle autorità di sistema portuale. Nel caso in cui non possa essere garantita la piena conformità al quadro regolatorio esistente, la Direzione generale per i porti, la logistica e l'intermodalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito dei poteri sostituivi di cui al presente comma, dispone la revoca della concessione.

10. Al fine di garantire la piena trasparenza e l'efficace monitoraggio delle concessioni portuali, le autorità di sistema portuale, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, aggiornano i dati e le informazioni relativi alle concessioni dalle stesse rilasciate nel Sistema informativo del Demanio marittimo SID - il Portale del Mare. Ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera e), i dati e le informazioni di cui al primo periodo sono costantemente aggiornate e accessibili, senza limitazioni o ritardi, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'Autorità di Regolazione dei Trasporti. In caso di accertata inosservanza degli obblighi di cui al primo e secondo periodo, ovvero di trasmissione di dati incompleti, non veritieri o non aggiornati, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche su iniziativa dell'Autorità di Regolazione dei trasporti, avvia un procedimento di contestazione nei confronti dell'autorità di sistema portuale inadempiente. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente comma rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance, individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

11. Entro il 30 giugno 2026, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adotta, con proprio decreto, previo parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti, le linee guida nazionali per la determinazione del canone demaniale. Le linee guida di cui al primo periodo sono elaborate in conformità ai criteri e ai requisiti disciplinati dal regolamento emanato con decreto 28 dicembre 2022, n. 202.

12. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 94, i componenti del Comitato di Gestione già nominati e in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, mantengono la propria carica fino alla scadenza naturale del rispettivo mandato, senza necessità di alcuna nuova nomina o conferma. In sede di prima applicazione della disposizione di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 94, come modificata dalla presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla designazione del componente del comitato di gestione in rappresentanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
››› Archiv
AB DER ERSTE SEITE
Neue Sammlung historischer Aufzeichnungen von chinesischen Häfen
Neue Sammlung historischer Aufzeichnungen von chinesischen Häfen
Peking
Im Jahr 2025 wurden in den Seehäfen 11,63 Milliarden Tonnen Güter umgeschlagen (+3,7 %).
PPC verurteilt den widersprüchlichen Charakter des Urteils des Obersten Gerichtshofs von Panama im Hinblick auf den geltenden Rechtsrahmen.
Balboa
Das Unternehmen schließt die Möglichkeit nationaler und internationaler Rechtsstreitigkeiten nicht aus.
Lukoil unterzeichnet Vereinbarung mit dem US-amerikanischen Unternehmen Carlyle zum Verkauf der internationalen Vermögenswerte des russischen Konzerns
Fliegen
Die Transaktion muss vom US-amerikanischen Office of Foreign Assets Control genehmigt werden.
Der Oberste Gerichtshof Panamas erklärt das Gesetz über den Konzessionsvertrag mit der Panama Ports Company für verfassungswidrig.
Panama
Im vergangenen Jahr wurden in den Hafenterminals von PPC 3,9 Millionen Container umgeschlagen.
Royal Caribbean Cruises hat zwei neue Kreuzfahrtschiffe bei Chantiers de l'Atlantique bestellt und Optionen für vier weitere Schiffe.
Royal Caribbean Cruises hat zwei neue Kreuzfahrtschiffe bei Chantiers de l'Atlantique bestellt und Optionen für vier weitere Schiffe.
Miami
Es sind neue Aufträge für zehn neue Flussschiffe geplant. Ein Rekordjahr.
CMA CGM gründet ein Joint Venture mit Stonepeak, zu dem es zehn Containerterminals beisteuern wird.
New York/Los Angeles
Das amerikanische Unternehmen wird 75 % bzw. 25 % der Anteile besitzen. Es wird 2,4 Milliarden Dollar investieren.
Deutsche Eisenbahngüterverkehrsunternehmen lehnen eine 37-prozentige Preiserhöhung für Bahntrassen ab
Berlin
Die Güterbahnen fordern den Verkehrsminister auf, die versprochene Reform des Tarifsystems vorzulegen.
FS Logistix erhöht die wöchentlichen Rotationen auf der Bahnstrecke Duisburg-Mailand von sechs auf zehn.
Mailand
Es gibt täglich zwei Verbindungen in jede Richtung
Im vierten Quartal 2025 ging der Güterverkehr im Hafen von Antwerpen-Zeebrugge um 4,9 % zurück.
Antwerpen
Für das Gesamtjahr betrug der Rückgang -4,1 %.
Der Kreuzfahrthafen von Valletta verzeichnet einen Rekord an jährlichen Kreuzfahrtpassagieren
London
Im Jahr 2025 wurden 963.000 Passagiere gezählt (+2,3 %).
Evergreen investiert bis zu fast 1,5 Milliarden Dollar in den Bau von 23 Containerschiffen
Taipeh
Sieben Schiffe mit einer Kapazität von je 5.900 TEU wurden bei Jiangsu New Yangzi Shipbuilding und 16 Schiffe mit einer Kapazität von je 3.100 TEU bei CSSC Huangpu Wenchong Shipbuilding bestellt.
Im Jahr 2025 verzeichneten die spanischen Häfen einen Rekordumschlag von fast 19 Millionen TEU Containern.
Madrid
Neue historische Höchststände auch bei konventionellen Gütern und Passagieren
Erste Containerumschlagoperation in einem algerischen Hafen
Erste Containerumschlagoperation in einem algerischen Hafen
Algier
Es geschah am Sonntag im Hafen von Djen Djen.
Lkw-Fahrer aus Serbien, Bosnien und Herzegowina, Montenegro und Nordmazedonien blockieren die Grenzen.
Belgrad
Einwöchiger Protest gegen das neue Ein-/Ausreisesystem der EU
Wiederaufnahme der Angriffe auf Schiffe in der Region des Roten Meeres droht
Teheran
Sie würden als Reaktion auf eine Eskalation der militärischen Aktionen der USA und ihrer Verbündeten in der Region umgesetzt.
Neuer Jahresrekord für den Schiffsverkehr in der Straße von Malakka und Singapur
Neuer Jahresrekord für den Schiffsverkehr in der Straße von Malakka und Singapur
Port Klang
Im vergangenen Jahr passierten zum ersten Mal über 100.000 Schiffe den Hafen.
Neuer Rekord an Seeleuten, die von ihren Reedern im Stich gelassen wurden
London
Im Jahr 2025 wurden 6.223 Besatzungsmitglieder von 410 Schiffen zurückgelassen.
Zwei FMC-Kommissare fordern die US-Regierung auf, gegen kanadische und mexikanische Häfen vorzugehen.
Washington
Die Durchsetzung der Bestimmung zur Verhinderung der Umgehung der Hafenwartungsgebühr durch Frachtführer wurde dringend gefordert.
Der jährliche Containerumschlag im Hafen von Algeciras bleibt stabil.
Algeciras
Es wurde ein Rückgang des Warengewichts in den Containern um 6,2 % verzeichnet.
Die EU-Kommission ermächtigt Italien, finanzielle Unterstützung für den Eisenbahnbetrieb in Häfen bereitzustellen.
Rom
Anreize in Höhe von maximal 30 Millionen Euro über fünf Jahre
Die Schifffahrtsunternehmen fordern weitere Anreize, um die Wiederherstellung der Durchfahrten durch den Suezkanal zu beschleunigen.
Die Schifffahrtsunternehmen fordern weitere Anreize, um die Wiederherstellung der Durchfahrten durch den Suezkanal zu beschleunigen.
Ismailia
Hervorgehoben wurde auch die Notwendigkeit, die Versicherungsprämien für Schiffe, die die Region des Roten Meeres durchfahren, zu senken.
3,1 Millionen Euro an unbezahlten regionalen Seegrundstücksgebühren in kampanischen Häfen eingetrieben
Neapel
422 Mahnungen an nicht konforme Händler
Im November 2025 ging der Güterverkehr in den Häfen von Genua und Savona-Vado um 5,5 % zurück.
Genua
Die beiden Flughäfen verzeichneten prozentuale Abweichungen von -7,5 % bzw. +0,6 %.
EU-ETS: Interferry fordert einen Stopp der 100-prozentigen Gebühr für Fähremissionen im Jahr 2026.
Victoria
Der Verband prangert an, dass der überwiegende Teil der Einnahmen aus dem maritimen Emissionshandelssystem in die nationalen Haushalte der Mitgliedstaaten umgeleitet wird.
Die neue Konfiguration des Servicenetzes der Ocean Alliance bestätigt sieben Anläufe italienischer Häfen.
Hongkong/Taipeh
Zwei im Hafen von Genua, zwei im Hafen von La Spezia und jeweils ein Halt in den Häfen von Vado Ligure, Triest und Salerno.
Im vergangenen Jahr stieg der Güterverkehr im Hafen von Marseille-Fos um 5 %.
Im vergangenen Jahr stieg der Güterverkehr im Hafen von Marseille-Fos um 5 %.
Marseille
Die Zahl der Kreuzfahrtpassagiere stieg um 7 %.
AD Ports hat die spanische Werft Astilleros Balenciaga übernommen.
Abu Dhabi
Transaktion im Wert von 11,2 Millionen Euro
CMA CGM meldet drei Verbindungen auf der Route um das Kap der Guten Hoffnung
Marseille
Das internationale Szenario – erklärt das französische Unternehmen – sei komplex und unsicher.
Die Terminals von COSCO Shipping Ports verzeichneten im vergangenen Jahr einen Rekord-Containerverkehr.
Hongkong
Wachstum von +6,2 % gegenüber 2024
Im vierten Quartal 2025 wuchs der Güterverkehr im Hafen von Venedig um 13,5 %.
Venedig
Für das Gesamtjahr wurde ein Anstieg von +4,9 % verzeichnet.
Pufferzonen zur Entlastung des Logistiksystems im Nordwesten
Genua
Der Vorschlag stammt von Connect. Palenzona mahnt jedoch, dass das italienische System auf den Straßengüterverkehr angewiesen ist.
Im Jahr 2025 wurden in den russischen Häfen 884,5 Millionen Tonnen Fracht umgeschlagen (-0,4 %).
Im Jahr 2025 wurden in den russischen Häfen 884,5 Millionen Tonnen Fracht umgeschlagen (-0,4 %).
St. Petersburg
Allein im vierten Quartal betrug das Verkehrsaufkommen 231,1 Millionen Tonnen (+6 %).
Der Hafen von Civitavecchia hat einen neuen jährlichen Kreuzfahrtverkehrsrekord aufgestellt.
Civitavecchia
Ein Anstieg der Transitpassagiere um 5,4 %. Die Zahl der ein- und aussteigenden Passagiere blieb stabil.
Ein aus Russland kommendes Schiff wurde im Hafen von Brindisi beschlagnahmt.
Toasts
mutmaßlicher Verstoß gegen die Sanktionen gegen die Russische Föderation
FS Logistix übernimmt den Eisenbahnbetrieb im Bereich 6A des Hafens von Antwerpen.
Antwerpen
Es werden Hybridlokomotiven der neuen Generation eingesetzt.
Griechischer Reederverband fordert die EU auf, Maßnahmen zum Schutz von Schiffen und Besatzungen zu ergreifen.
Piräus
Aufforderung zur Interessenbekundung für die Sanierung und das Management des Kreuzfahrtterminals im Hafen von Gibraltar
Gibraltar
Bewerber müssen bereit sein, die Arbeiten vollständig zu finanzieren.
Im Jahr 2025 nahmen die Piraterieangriffe auf Schiffe um 18 % zu.
Im Jahr 2025 nahmen die Piraterieangriffe auf Schiffe um 18 % zu.
Kuala Lumpur
Im letzten Quartal wurde ein Rückgang der Unfälle um 43 % verzeichnet.
InRail wird das Intermodalterminal Interporto Pordenone für ein Jahr betreiben.
Pordenon
Vorübergehende Lösung im Hinblick auf die Gründung einer öffentlich-privaten Gesellschaft
Die türkische Werft Kuzey Star plant den Bau einer Werft im syrischen Hafen von Tartous.
Damaskus
Es wird mit Investitionen von mindestens 190 Millionen Dollar über einen Zeitraum von fünf Jahren gerechnet.
Im Jahr 2025 ging der Güterverkehr in den ukrainischen Häfen um 15 % zurück.
Kiew
Der Containerverkehr wächst um 66 %
Der Containerverkehr im Hafen von Hongkong ging im vergangenen Jahr um 5,7 % zurück.
Hongkong
Allein im vierten Quartal betrug der Rückgang -8,0 %.
Im Jahr 2025 verzeichneten die Hafenterminals der PSA einen Rekordumschlag an Containern.
Singapur
Neue Höchststände beim Abfertigungsvolumen in Singapur und den ausländischen Terminals des Konzerns
Die Hafenterminals des chinesischen CMPort verzeichneten im vergangenen Jahr einen Rekordumschlag an Containern.
Hongkong
Die Gesamtzahl betrug 151,5 Millionen TEU, ein Anstieg von +4,0 % gegenüber 2024.
COSCO bestellt zwölf neue 18.000-TEU- und sechs 3.000-TEU-Containerschiffe
Hongkong
Jiangnan Shipyard, China Shipbuilding Trading und COSCO Shipping Heavy Industry erhalten Aufträge im Wert von 2,7 Milliarden US-Dollar.
Der Hafen von Triest schloss das Jahr 2025 mit einem Wachstum des Güterverkehrs von 0,7 % ab, was auf den Anstieg der Rohölpreise zurückzuführen ist.
Triest
Der Hafen von Gioia Tauro hat erneut einen neuen Containerumschlagsrekord aufgestellt.
Der Hafen von Gioia Tauro hat erneut einen neuen Containerumschlagsrekord aufgestellt.
Gioia Tauro
Im Jahr 2025 wird der im Vorjahr verzeichnete Höchststand um 14 % steigen.
Der Hafen von Singapur verzeichnet einen neuen Rekord beim Containerumschlag.
Der Hafen von Singapur verzeichnet einen neuen Rekord beim Containerumschlag.
Singapur
Der Hafen bestätigt seine Position als zweitgrößter Containerhafen der Welt.
Das Güterverkehrsaufkommen im Hafen von Koper wird im Jahr 2025 unverändert bleiben.
Koper
Zunahme bei Containern und Schienenfahrzeugen. Rückgang bei anderen Güterarten.
Die taiwanesischen Unternehmen Evergreen, Yang Ming und WHL schließen das Jahr 2025 mit zweistelligen Umsatzrückgängen ab.
Taipei/Keelung
Im Jahr 2025 nahmen die Piratenangriffe auf Schiffe in Asien um 23 % zu.
Singapur
Die Schwere der Unfälle hat abgenommen
Die Demokratische Partei wirft der Regierung vor, Investitionen in Häfen zu blockieren und die Hafenbehörden einer Sonderverwaltung zu unterstellen.
Rom/Genua
Nova Marine Carriers, Bolten und Ership haben die vollständige Kontrolle über VCK Port Logistics übernommen.
Lugano
Amsterdam hat als einziges Land ein überdachtes Terminal entwickelt, das bei allen Wetterbedingungen betrieben werden kann.
Im vierten Quartal 2025 sanken die Einnahmen der Containerschiffflotte von OOCL um 17,2 %.
Hongkong
Die transportierten Mengen stiegen um 0,8 %.
TKMS unterbreitet unverbindliches Angebot zum Kauf der deutschen Marinewerften
TKMS unterbreitet unverbindliches Angebot zum Kauf der deutschen Marinewerften
Kiel
Das in Kiel ansässige Unternehmen baut Marineschiffe und Luxusyachten.
Mehr als zwei Tonnen Kokain im Hafen von Genua beschlagnahmt
Genua
Nach der Markteinführung hätte die Droge kriminellen Organisationen rund 1,5 Milliarden Euro eingebracht.
Seatrade erwirbt strategische Beteiligung an JR Shipping
Harlingen
Das niederländische Unternehmen wird weiterhin als unabhängige und autonome Organisation agieren.
Im Jahr 2025 bestätigte Ningbo-Zhoushan seine Position als weltweit führender Hafen in Bezug auf den gesamten Güterverkehr.
Im Jahr 2025 bestätigte Ningbo-Zhoushan seine Position als weltweit führender Hafen in Bezug auf den gesamten Güterverkehr.
Ningbo
Mehr als 1,4 Milliarden Tonnen Fracht wurden umgeschlagen. Rund 43 Millionen Container wurden transportiert.
Im Jahr 2025 verzeichnete der Hafen von Ravenna einen neuen historischen Rekord beim jährlichen Güterverkehr.
Ravenna
Ein noch nie dagewesenes Frachtaufkommen wurde allein im vierten Quartal abgefertigt.
Die sardische Hafenbehörde nutzt die KI-gestützte Beratung der Financial Times, um zu verstehen, welche Strategien, Projekte und Infrastrukturen umgesetzt werden sollen.
Cagliari
Direkte Prämie in Höhe von schätzungsweise 140.000 Euro
Die Entsorgung von Sedimenten aus den Baggerarbeiten im Hafen von La Spezia am neuen Wellenbrecher in Genua wurde genehmigt.
La Spezia
Die Genehmigung für den Transfer von 282.000 Kubikmetern, der im Laufe des Jahres 2026 erfolgen soll, wurde erteilt.
Im November stieg der Schiffsverkehr im Suezkanal um 16,0 %.
Kairo
In den ersten elf Monaten des Jahres 2025 passierten 11.620 Schiffe den Hafen (-4,8 %).
ABB wird an drei Containerterminals im Hafen von Rotterdam Landstromsysteme errichten.
Rotterdam/Zürich
Sie werden in der Lage sein, bis zu 32 Containerschiffe gleichzeitig aufzuladen.
Der Güterverkehr in den chinesischen Seehäfen stieg im letzten Monat um 5,8 %.
Der Güterverkehr in den chinesischen Seehäfen stieg im letzten Monat um 5,8 %.
Peking
Die Importe ausländischer Güter stiegen um 8,2 %. Die Containerumsätze stiegen um 8,9 %.
Die ungezügelte Erhöhung der Autobahngebühren beweist das Scheitern der Straßengüterverkehrspolitik der Regierung und von Minister Salvini.
Modena
Franchini: Erst die Verbrauchssteuern, jetzt die Mautgebühren; ein doppelter Schlag, der kleine Unternehmen direkt trifft.
Trasportounito macht das Verfassungsgericht und die ART für die Erhöhungen der Autobahngebühren verantwortlich.
Genua/Rom
Casu und Simiani (PD): Aber ist es die Schuld der Richter, wenn Salvini nicht Minister werden kann?
Xtera Topco wird von einem Joint Venture übernommen, das sich zu 80 % im Besitz von Prysmian und zu 20 % im Besitz von Fincantieri befindet.
Mailand/Triest
Die Transaktion umfasst einen Unternehmenswert von 65 Millionen US-Dollar.
China startet Übung zum Test der Unterbrechung der maritimen Verbindungen Taiwans
Peking
Manöver in der Nähe der Haupthafengebiete
Im Oktober ging der Güterverkehr in den Häfen von Genua und Savona-Vado um 1,8 % zurück.
Genua
In den ersten zehn Monaten des Jahres 2025 wurden 52,9 Millionen Tonnen umgeschlagen (-1,0 %).
Am 1. Januar übernimmt Jürgen Albersmann die Präsidentschaft der UIRR.
Brüssel
Er ist Vizepräsident und CEO von Contargo.
Ein Schiff der Maersk Line ist zurückgekehrt, um den Suezkanal zu durchfahren.
Ein Schiff der Maersk Line ist zurückgekehrt, um den Suezkanal zu durchfahren.
Ismailia
Tollwut: Normales Verkehrsaufkommen wird in der Region in der zweiten Hälfte des Jahres 2026 erreicht sein.
Hanseatic Global Terminals erwirbt 50% der Anteile an dem Unternehmen, das den neuen brasilianischen Hafen von Imetame entwickelt.
Hanseatic Global Terminals erwirbt 50% der Anteile an dem Unternehmen, das den neuen brasilianischen Hafen von Imetame entwickelt.
Hamburg
Es wird ein Containerterminal gebaut, das Mitte 2028 in Betrieb genommen wird.
Im dritten Quartal ging der Güterverkehr im Hafen von Civitavecchia um -3,0 % zurück.
Civitavecchia
Der Massengutverkehr ging zurück, der Rollgutverkehr nahm zu. Die Umschlagmengen in den Häfen von Fiumicino und Gaeta stiegen.
Der Verwaltungsrat von ZIM lehnt ein zweites Kaufangebot von Glickman und Ungar ab.
Haifa
Der Vorstand prüft weitere Vorschläge.
Die Regierung hat den Gesetzentwurf zur Hafenverwaltung gebilligt.
Rom
Im Zentrum der neuen Struktur steht die Schaffung des Porti d'Italia Spa.
FMC erwägt die Möglichkeit, US-Häfen für spanische Schiffe zu schließen
Washington
Die amerikanische Behörde gibt die Fortsetzung der Untersuchung der US-Schiffe bekannt, denen Madrid die Einfahrt in seine Häfen verweigert hat.
Global Ports Holding und Ocean Platform Marinas werden ein neues Kreuzfahrtterminal im Hafen von Sevilla bauen.
Sevilla/London
Der Konzessionsvertrag hat eine Laufzeit von 25 Jahren.
Africa Global Logistics wird drei Docks im neuen Hafen von Bagamoyo in Tansania entwerfen und bauen.
Africa Global Logistics wird drei Docks im neuen Hafen von Bagamoyo in Tansania entwerfen und bauen.
Dar es Salaam
Das Unternehmen der MSC-Gruppe hat eine Vereinbarung mit der tansanischen Hafenbehörde unterzeichnet.
Confitarma: Die Position der italienischen Steuerbehörde birgt die Gefahr, schwerwiegende Folgen für die Beschäftigung italienischer Seeleute zu haben.
Rom
Der Bund verurteilte, dass die bisher geltenden, einheitlichen Antragskriterien in Frage gestellt worden seien.
Bucchioni wurde zum Interimspräsidenten des Verbandes der Spediteure des Hafens von La Spezia ernannt.
La Spezia
Die Ausschreibung für die Entwicklung des Schiffbauzentrums im Hafen von Ancona hat begonnen.
Ancona
Der AdSP-Verwaltungsausschuss hat die Ausschreibung genehmigt.
Die vierteljährliche Finanzperformance von ONE verschlechtert sich weiter
Singapur
Das von der Flotte transportierte Containerfrachtvolumen bleibt stabil
Laura DiBellas Nominierung für die FMC-Präsidentschaft wurde unterzeichnet.
Washington
Seine Amtszeit endet am 30. Juni 2028.
Der Hafen von Singapur verzeichnete 2025 Rekordlieferungen von Bunkeröl.
Singapur
Das Joint Venture von PSA und MOL wird ein neues Ro-Ro-Terminal betreiben.
Der Hafen von Taranto wurde von einer Delegation des japanischen Unternehmens FLOWRA besucht.
Taranto
Der Verband vereint 21 der wichtigsten japanischen Energieunternehmen.
Die neuen Aufträge von ABB überstiegen in einem Quartal erstmals 10 Milliarden Dollar.
Zürich
Wachsende Nachfrage in den Bereichen Schifffahrt, Häfen und Eisenbahn
In den Vereinigten Staaten wurde MSC mit einer Geldstrafe von insgesamt 22,67 Millionen Dollar belegt.
Washington
Die Bundesseebehörde hat die Ergebnisse einer Untersuchung veröffentlicht.
CSC Vespucci und Livorno Reefer werden eine gemeinsame Plattform für Obst, Gemüse und exotische Produkte im Hafen von Livorno bilden.
Signal Ocean hat AXSMarine übernommen
Paris/London
Das Unternehmen bietet Webplattformen zur Unterstützung des Schiffschartersektors an.
Stena RoRo hat in China eine Bestellung über zwei Ro-Ro-Schiffe aufgegeben, mit Optionen für vier weitere.
Göteborg
Sie wurden in Zusammenarbeit mit dem italienischen Unternehmen Naos entworfen.
Shanghai Zhonggu Logistics Co. bestellt vier neue 6.000-TEU-Containerschiffe
Shanghai
Die Bestellung beinhaltet Optionen für zwei weitere Schiffe
Die Umsätze von UPS sanken im Jahr 2025 um 2,6 %.
Allein im letzten Quartal wurde ein Rückgang von -3,2 % verzeichnet.
ICS hat seine regelmäßige Analyse der Leistung von Flaggenstaaten veröffentlicht.
London
Michail Stahlhut wird im Mai als CEO von Hupac zurücktreten.
Lärm
Bertschi: Unter seiner Führung wurde die Position des Unternehmens als führender Anbieter kombinierter Straßen-/Schienentransporte in Europa gestärkt.
Die Mitglieder des Ravenna Marine Resource Partnership Body wurden ernannt.
Ravenna
Es tritt am 4. Februar zu seiner ersten Sitzung zusammen und bleibt vier Jahre im Amt.
Messina (Assarmatori): Die Verordnung des MIT zum Kaltbügeln ist eine gute Sache.
Rom
Dies sei ein grundlegender Schritt, betonte er, um sicherzustellen, dass die Elektrifizierung der Bahnsteige auch tatsächlich nutzbar sei.
Contship ist dem DCSA+-Programm der Digital Container Shipping Association beigetreten.
Melzo
Zu den Zielen gehören die Verbesserung der Effizienz des Terminalbetriebs, die Genauigkeit der Planung und die Zusammenarbeit mit Reedereien.
Der argentinische Hafenarbeiterverband droht mit einem Streik in den nationalen Häfen.
Das Silber
Aktion zur Unterstützung der Arbeiter im Hafen von Concepción del Uruguay
Im Jahr 2025 wuchs der Güterverkehr im Hafen von Taranto um 0,8 %.
Taranto
Allein im letzten Quartal wurde ein Rückgang von -22,6 % verzeichnet.
Im vergangenen Jahr wuchs der Containerverkehr im Hafen von Valencia um 3,4 %.
Valencia
5.662.661 TEU wurden abgefertigt
Fincantieri erhält Auftrag der italienischen Marine zur Verbesserung der Cybersicherheit von Marineschiffen
Neue Anlage in Charleston für die Produktion und Prüfung von Schiffsantriebssystemen
Arlington
Es wurde von Leonardo DRS, einer Tochtergesellschaft des italienischen Unternehmens Leonardo, eingeweiht.
Projekt zur Stärkung der Cybersicherheit in der Schifffahrt und in Häfen
Brest/Brüssel/Rom
Die Partner sind France Cyber Maritime, FEPORT und die Fédération des Sea
NÄCHSTE ABFAHRSTERMINE
Visual Sailing List
Abfahrt
Ankunft:
- Alphabetische Liste
- Nationen
- Geographische Lage
Der Containerumschlag im Hafen von Los Angeles ging im letzten Quartal 2025 um 10,6 % zurück.
Los Angeles
Für das Gesamtjahr wurde ein Rückgang von -0,6 % verzeichnet.
In den ersten sechs Monaten des Betriebs produzierte InnoWay Triest 170 Eisenbahnwaggons.
Triest
In Bagnoli della Rosandra ist der Bau von 600 Wohneinheiten im Jahr 2026 geplant.
Die Ferretti Group lehnt das teilweise und bedingte Übernahmeangebot von KKCG Maritime ab.
Mailand
Das starke Vertrauen in die langfristige Strategie des Unternehmens wurde bekräftigt.
Der Hafen von Haropa verzeichnet einen neuen Rekord im Containerumschlag
Le Havre
Im vergangenen Jahr stieg der gesamte Güterverkehr um 2 %.
Decio Lucano, der Doyen der Schifffahrtsjournalisten, ist verstorben.
Genua
Seine Veröffentlichungen in gedruckter Form sind unzählig, darunter "Vita e Mare" und "TMM", aber auch digital mit "DL News".
Marsa Maroc bestellt 106 elektrische Terminalzugmaschinen bei Terberg
Benschop
Sie werden im Hafen von Nador West Med beschäftigt sein.
Ein verbindliches Angebot aus Dubai für den Kauf des Ro-Ports Venedig Mos
Venedig
Das Unternehmen betreibt das Terminal für die Fährverbindungen und Kreuzfahrten in Fusina.
Contargo erwirbt 50 % der Cargo-Center-Graz Logistik
Mannheim
Das deutsche Unternehmen erweitert sein intermodales Netzwerk auf die Adriahäfen Koper und Rijeka.
Der Hafen von Long Beach verzeichnete im Jahr 2025 einen Rekordumschlag an Containern.
Long Beach
Im letzten Quartal wurde ein Rückgang von -8,8 % verzeichnet.
HMM wird KI-basierte autonome Navigationslösungen auf 40 Schiffen einführen
Seoul
Vertrag mit Avikus und Vereinbarung mit KSOE
Zwei neue Bahnverbindungen nach Deutschland vom Interport Padua
Padua
Sie werden von InRail und LTE Italia betrieben.
Intersea ist zum Generalagenten der portugiesischen GS Lines in Italien geworden.
Genua
Die Reederei gehört zur Grupo Sousa.
MSC und das katarische Unternehmen Maha werden den libyschen Hafen von Misurata entwickeln und betreiben.
Paris/Misurata
Es wird mit einer Investition von 1,5 Milliarden Dollar gerechnet.
F2i hat die Konzession für den Touristenhafen Lavagna erhalten.
Mailand
Der Konzessionsvertrag hat eine Laufzeit von 50 Jahren.
Eni lässt den Rumpf der Coral North FLNG vom Stapel laufen.
Geoje/San Donato Milanese
Es wird vor der Küste von Cabo Delgado, nördlich von Mosambik, eingesetzt.
Laghezza hat ein Logistiklager in Sarzana erworben.
La Spezia
Ziel ist es, ein lokales Zentrum für lokale Produktionsaktivitäten zu etablieren.
Das Containerterminal am Roten Meer im ägyptischen Hafen Sokhna wurde eingeweiht.
Sokhna
Es wird von einem Joint Venture von Hutchison Ports, COSCO und CMA Terminals betrieben.
Die Fähre GNV Altair ist nun Teil der GNV-Flotte.
Genua
Es bietet Platz für 2.700 Fahrgäste und verfügt über 915 laufende Meter Rollmaterial.
Maersk bestätigt die Wiederaufnahme der MECL-Transits durch den Suezkanal
Kopenhagen
Die Linie verbindet Indien und den Nahen Osten mit der Ostküste der USA.
Ignazio Messina & C. hat die vollständige Kontrolle über Thermocar übernommen.
Genua
Das Genueser Unternehmen ist im Bereich der temperaturgeführten Kühlcontainerlogistik tätig.
Der Verwaltungsrat von Genco hat den Übernahmevorschlag von Diana Shipping abgelehnt.
New York/Athen
Das amerikanische Unternehmen lässt jedoch einen Hoffnungsschimmer offen, indem es die Gültigkeit der Fusion bestätigt.
MSC wird den Hafen von Triest in den Dragon-Service Italien-USA einbeziehen.
Genf
Der Hafen von Julian wird ab der zweiten Februarhälfte erreichbar sein.
Die De Wave Group hat das französische Unternehmen DL Services übernommen.
Genua
Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Planung von Industrieküchen und die Lieferung von technischen Komponenten und Ersatzteilen an Bord.
Der transatlantische TUX-Dienst von CMA CGM wird den Hafen von Salerno anlaufen.
Marseille
Die Linie verbindet die Türkei mit der Ostküste der USA.
Neue intermodale Verbindungen zwischen Norditalien und Belgien durch GTS Rail und CargoBeamer
Bari/Leipzig
Aktiviert auf den Linien Padua-Zeebrugge und Lüttich-Domodossola
Der Kreuzfahrtverkehr im Hafen von Piräus stieg im vergangenen Jahr um 9 %.
Piräus
Rund 1,85 Millionen Passagiere wurden befördert.
Im Jahr 2025 wuchs der Kreuzfahrtverkehr im Hafen von Genua um 6,5 %.
Genua
Fährpassagiere um 3,6 % gesunken
Grimaldi nahm den PCTC Grande Manila in Empfang.
Neapel
Das Schiff hat eine Gesamtkapazität von 9.241 CEUs.
Das Expeditionskreuzfahrtschiff Exploris One wird versteigert
Nantes
Es bietet Platz für 144 Passagiere und 102 Besatzungsmitglieder.
SeaCube Container Leasing hat Martin Container übernommen.
Montvale
Das Unternehmen ist auf das Segment der Kühlcontainer spezialisiert.
Pisano: Die vereinfachte Logistikzone ist von großer strategischer Bedeutung für den Hafen von La Spezia.
La Spezia
RINA und HPC starten Projekt zur Förderung umweltfreundlicher Häfen in der Kaspischen Region
Genua
Fünfjahresvertrag mit der OSZE
Vard baut vier Mehrzweck-Roboterschiffe für Ocean Infinity
Triest
Der Vertrag hat einen Gesamtwert von über 200 Millionen Euro.
Hanseatic Global Terminals wird alleiniger Eigentümer des Florida International Terminals
Rotterdam
Am 19. Januar findet in Genua eine Konferenz zum Thema Engpässe im Logistiksystem Nordwest statt.
Genua
Sie wird in der Transparenzhalle der Region Ligurien stattfinden.
Der Transportsektor steht mit der Einführung künstlicher Intelligenz an einem Wendepunkt.
Ulm
Die meisten Unternehmen befinden sich jedoch noch in einem frühen Stadium dieses Prozesses.
Die Arbeiten zur Verbreiterung des Zufahrtskanals zum Hafen von Livorno sind abgeschlossen.
Livorno
Die Breite zwischen den beiden Ufern wird von 70 auf 120 Meter vergrößert.
Nexans stellt einen Rekord für die Verlegetiefe eines Hochspannungs-Unterseekabels auf der Tyrrhenischen Brücke auf.
Paris
Installation bei -2.150 Metern
Mittel für spanische Häfen zur Anpassung an die Nutzung von Windenergie und anderen erneuerbaren Meeresenergiequellen
Madrid
Programm mit einem Gesamtwert von 212 Millionen Euro
CMD – Costruzoni Motori Diesel kehrt in vollständig italienischen Besitz zurück
Atella
Giorgio und Mariano Negri haben 67 % des Kapitals der chinesischen Loncin Motor Co. erworben.
Intesa Sanpaolo finanziert den Bau von drei PCTCs für Grimaldi Euromed.
Mailand
Die neuen Schiffe werden im Laufe dieses Jahres ausgeliefert.
Medlog übernimmt die australischen intermodalen Aktivitäten von Seaway
Fremantle
Die Transaktion wird im ersten Quartal dieses Jahres abgeschlossen sein.
Das MIT hat die Cybersicherheitsmaßnahmen für nationale Schiffe, Häfen und Hafenanlagen aktualisiert.
Rom
Es wurde ein Rundschreiben veröffentlicht, das unter anderem die Mitarbeiterschulung vorstellt.
V.Group hat das dänische Unternehmen Njord gekauft.
London
Das Unternehmen bietet der Schifffahrtsindustrie Lösungen für Energieeffizienz und Dekarbonisierung an.
Feuer an Bord der Fähre Majestic im Hafen von Genua
Genua
Die Flammen wurden durch das Eingreifen der Bordfeuerwehr gelöscht und verursachten keine Verletzungen.
COSCO übernimmt die Kontrolle über das deutsche Logistikunternehmen Zippel
Hamburg
Vereinbarung zur Übernahme von 80 % des Kapitals
Der Hafen von Colombo verzeichnet einen neuen jährlichen Rekord im Containerumschlag.
Kolumbus
Die Hafenbehörde von Sri Lanka unterzeichnet ein Abkommen mit der französischen Schifffahrtsgruppe CMA CGM.
Viasat wird aus dem Kapital des britischen Unternehmens Navarino aussteigen
London
ICG wird die Brüder Tsikopoulos bei der Reinvestition in das Unternehmen unterstützen.
Die Regierung von Palau gewährleistet den uneingeschränkten Betrieb des Schiffsregisters.
Koror
Moses (BMT): Die Dienstleistungen werden weiterhin gemäß internationalen Verfahren und Standards erbracht.
In den ersten neun Monaten des Jahres 2025 stieg der Gütertransport im österreichischen Schienennetz um 1,4 %.
Wien
Allein im dritten Quartal wurde ein Wachstum von +4,9 % verzeichnet.
Saipem erhält 425 Millionen Dollar schweren Offshore-Auftrag zur Erschließung des Sakarya-Gasfelds.
Der Erlass zur Verteilung der PNRR-Mittel an die Interporthäfen wurde unterzeichnet.
Rom
Die Auszahlung von 1,9 Millionen Euro wird erwartet.
Messina, ein genuesisches Unternehmen, startet einen neuen Service nach Algerien.
Genua
Die Rotation umfasst die Häfen von Fos, Genua, Barcelona, Algier und Fos.
FS Logistix ist das erste Unternehmen in Europa, das seinen CO2-Fußabdruck für den Gütertransport zertifizieren lässt.
Rom
Das Unternehmen der FS-Gruppe hat die ISO 14067-Zertifizierung erhalten.
WASS (Fincantieri-Gruppe) gewinnt Torpedoliefervertrag für die indische Marine
Triest
Vertrag mit einem Gesamtwert von über 200 Millionen Euro
FHP Intermodal wird am 1. Januar den Betrieb aufnehmen.
Mailand
Die FHP-Gruppe schließt den Integrationsprozess zwischen ihren Tochtergesellschaften CFI Intermodal und Lotras ab.
Das Kreuzfahrtschiff Coral Adventurer ist in Papua-Neuguinea auf Grund gelaufen.
Port Moresby
Es entstand keine Gefahr für die Personen an Bord.
d'Amico International Shipping bestellt zwei neue MR1-Produktentanker bei Guangzhou Shipyard International.
Hafen von Gioia Tauro: Senkung der Ankergebühr erneut genehmigt
Gioia Tauro
Insgesamt wurden 1,5 Millionen Euro bereitgestellt.
Der Staatsrat hat die Rechtmäßigkeit der Ausschreibung für den neuen Ravano-Pier in La Spezia bestätigt.
Rom/La Spezia
Die Entscheidung der TAR für Ligurien wurde bestätigt.
Hupac wird einen neuen Shuttle-Zugverkehr zwischen Duisburg und Novara einrichten.
Lärm
Planen Sie sechs Rotationen pro Woche ein.
Die Fähranlegestellen für Piombino und die Insel Elba im Jahr 2026 wurden vergeben.
Livorno
Projektfinanzierungsprozess für die erste Wasserstoffproduktionsanlage im Hafen von La Spezia
La Spezia
Projekt zur Bereitstellung von "mobilen" Versorgungsgütern für Fahrzeuge wie Lokomotiven und Boote
Das neue Tragflügelbootterminal im Hafen von Messina wird nach einem Opfer eines Femizids benannt.
Messina
Die Initiative zum Gedenken an Omayma Benghaloum
Drei neue e-RTG-Hofkräne sind am PSA Venice-Vecon-Terminal eingetroffen.
Venedig
Investition von 8,5 Millionen Euro
Fincantieri liefert zweites Mehrzweckkampfschiff an die indonesische Marine
Triest
Zeremonie auf der Muggiano-Werft
Im Juni wird sich die Grendi-Gruppe mit einem fünften Ro-Ro-Schiff ausstatten.
Genua
Es wird eine Tragfähigkeit von 3.000 laufenden Metern haben.
Die Verlängerung der Arbeitsverträge für die Manager von Transport- und Logistikunternehmen wurde unterzeichnet.
Rom
Heute von Manageritalia und Confetra unterzeichnet
Brüssel hat den Kredit zur Rettung des Schienengüterverkehrsunternehmens Lineas genehmigt.
Brüssel
61 Millionen Euro, gewährt von der belgischen Regierung
Green Mobility Partners und KKR schließen sich zusammen, um eine europäische Plattform für Schienenleasing zu schaffen.
Frankfurt
Amerikanisches Unternehmen investiert in GMP
Saipem erhält Offshore-EPCI-Vertrag in Katar
Mailand
Der Vertrag hat einen Wert von rund 3,1 Milliarden Dollar.
Wärtsilä verkauft seine Sparte Gas Solutions an die deutsche Private-Equity-Gesellschaft Mutares.
Helsinki/München
Die Bank of China finanziert den Kauf von Grimaldi Euromeds Grande Melbourne
Betrag von 57 Millionen Euro
GeneSYS Informatica (Fratelli Cosulich) hat 51 % des Kapitals von Navimeteo erworben.
HÄFEN
Italienische Häfen:
Ancona Genua Ravenna
Augusta Gioia Tauro Salerno
Bari La Spezia Savona
Brindisi Livorno Taranto
Cagliari Neapel Trapani
Carrara Palermo Triest
Civitavecchia Piombino Venedig
Italienische Logistik-zentren: Liste Häfen der Welt: Landkarte
DATEN-BANK
ReedereienWerften
SpediteureSchiffs-ausrüster
agenturenGüterkraft-verkehrs-unternehmer
MEETINGS
Am 19. Januar findet in Genua eine Konferenz zum Thema Engpässe im Logistiksystem Nordwest statt.
Genua
Sie wird in der Transparenzhalle der Region Ligurien stattfinden.
Die Konferenz von Spediporto mit dem Titel "Chancen in Zeiten von Handelsspannungen nutzen" findet am 1. und 2. Dezember in Genua statt.
Genua
Es wird im Konferenzsaal der Banca Bper stattfinden.
››› Archiv
NACHRICHTENÜBERBLICK INHALTSVERZEICHNIS
Bulgarian court rejects extradition of Russian owner of a ship linked to Beirut port blast
(ABCNEWS.com)
Three UAE Firms Eye Investment In Kenya's Port, Renewable Energy, And Shipping Projects
(Capital FM Kenya)
››› Nachrichtenüberblick Archiv
FORUM über Shipping
und Logistik
Intervento del presidente Tomaso Cognolato
Roma, 19 giugno 2025
››› Archiv
KSOE erhält Auftrag über 466 Millionen Dollar für vier Containerschiffe
Lysaker/Seongnam
NYK und Ocean Yield vergeben Auftrag für vier neue LNG-Tanker
Der Adria-Service 1 von ONE wird auch im Hafen von Ancona Halt machen.
Singapur
Die Bahnlinie nach Damietta verkehrt wöchentlich.
Die Konsolidierungsarbeiten am Riva-Kai im Hafen von Ortona sind abgeschlossen.
Ancona
Dreizehn Millionen sind die Kosten für die Anpassung der Infrastruktur.
Vard hat ein Kooperationsabkommen mit dem norwegischen Forschungsinstitut Norce unterzeichnet.
Ålesund
Es betrifft alle Forschungs- und Innovationsbereiche im Marinesektor.
Energiewende, Vereinfachung der Regulierung, Wettbewerbsfähigkeit der maritimen Wirtschaft und Hafengovernance sind die Prioritäten von Confitarma.
Rom
Federlogistica meldet, dass die Projektladung nicht auf den Autobahnen im Nordwesten transportiert werden kann.
Genua
Falteri: Wir stehen vor einer echten Systemkrise.
ZIM-Aktionäre erzielen erneut Einigung
Haifa
Einigung über Kandidaten für die Neubesetzung des Aufsichtsrats erzielt
Fusion durch Eingliederung von Degrosolutions in CLS
Mailand
Castelli: Wir wollen unseren Wachstumskurs auf dem italienischen Gabelstaplermarkt weiter stärken.
Die Maßnahmen zur Unterstützung der Wiedereingliederung von Arbeitnehmern der Firma Pippo Rebagliati in Savona-Vado wurden genehmigt.
Genua
Es wurden Verwaltungsverfahren wegen Kaltbügelns am Kreuzfahrtterminal im Hafen von Savona eingeleitet.
Assiterminal meldet einen Angriff auf einen Mitarbeiter am Vado Gateway Terminal.
Genua
Es ist nicht hinnehmbar – so die Hervorhebung durch den Verband –, dass ähnliche Vorfälle auftreten.
Der Verwaltungsausschuss der Hafenbehörde der zentral-nördlichen Adria wurde eingerichtet.
Ravenna
Es besteht aus Francesco Benevolo, Luca Coffari, Tomaso Triossi und Maurizio Tattoli
Stonepeak (Textainer) schließt die Übernahme von Seaco ab
Hamilton
Es wurde von der chinesischen Bohai Leasing Co. verkauft.
Im zweiten Quartal 2025 ging der Güterverkehr in den griechischen Häfen um 3,9 % zurück.
Piräus
Die Passagierzahl stieg um 0,9 %.
AD Ports ist an der Entwicklung des Containerverkehrs im Hafen von Shuaiba beteiligt.
Abu Dhabi
Vereinbarung mit der Hafenbehörde von Kuwait
Die EU weitet den Kampf gegen die russische Schattenflotte auf Betreiber aus, die deren Stationierung ermöglichen.
Brüssel
Fünf weitere Personen und vier Unternehmen wurden mit Geldstrafen belegt
Im November wurden im Hafen von Barcelona 296.000 Container umgeschlagen (+1,0 %).
Barcelona
Die Anzahl der Import- und Exportcontainer nimmt zu, die der Transitcontainer ab.
- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genua - ITALIEN
tel.: +39.010.2462122, fax: +39.010.2516768, e-mail
Umsatzsteuernummer: 03532950106
Registrazione Stampa 33/96 Tribunale di Genova
Verantwortlicher Direktor: Bruno Bellio
Jede Reproduktion, ohne die ausdrückliche Erlaubnis des Herausgebers, ist verboten
Suche in inforMARE Einführung
Feed RSS Werbeflächen

inforMARE in Pdf
Handy