testata inforMARE
Cerca
15. März 2026 - Jahr XXX
Unabhängige Zeitung zu Wirtschaft und Verkehrspolitik
16:35 GMT+1
LinnkedInTwitterFacebook
Diese Seite wurde automatisch übersetzt von
Originaltexte
Die Regierung hat grünes Licht für den Gesetzentwurf zur Hafenverwaltung gegeben
Im Zentrum der neuen Struktur entstand die Geburt von Porti d'Italia Spa
Roma
22 Dezember 2025
Heute hat der Ministerrat den Entwurf genehmigt Gesetz zur Neuordnung des Gesetzes Nr. 84 vom 28. Januar 1994 über das Hafenverwaltung und die Wiederbelebung von Investitionen in die Strategische maritime Transportinfrastrukturen von Interesse Das berichten wir unten. Er betont, dass die Regierung Die Reform ohne Vorbehalt genehmigte, das Außenministerium Infrastruktur und Verkehr unter der Leitung von Matteo Salvini hat Hervorgehoben, dass "mit diesem Schritt beginnen wir zu Eine seit Jahren erwartete Reform, die eine einheitliche Vision einführt, klare Ziele und definierte Verantwortlichkeiten, die die Grundlagen legen für ein modernes, wettbewerbsfähiges und vollständig integriertes Hafensystem auf den großen Routen des Mittelmeerraums und Europas. Im Zentrum der Neue Struktur – das in einer Notiz angegebene Ministerium – es gibt die Gründung von Porti d'Italia Spa, einer börsennotierten Gesellschaft im Besitz des Wirtschafts- und Finanzministeriums und unter Aufsicht vom Ministerium für Infrastruktur und Verkehr, aufgefordert zu eine Rolle der nationalen Ausrichtung zu übernehmen. Die neue Firma wird verantwortlich für das Management großer Infrastrukturinvestitionen Strategische Aktivitäten, außergewöhnliche Wartung, Identifikation von Werken von allgemein wirtschaftlichem Interesse und der Förderung des italienischen Hafensystems auf internationalen Märkten".

"Die 16 Hafensystembehörden – setzen die Fortsetzung des HINWEIS – Bleiben Sie voll funktionsfähig und halten Sie das Management aufrechterhalten territoriale Regelung der Flughäfen, reguläre Wartung und Freigabe von Zugeständnisse, aber durch die finanzielle Belastung der Hauptwerke. Das neue wirtschaftliche Gleichgewicht wird durch die Kapitalisierung von Porti d'Italia Spa durch die Verwendung von uneingeschränkte Verwaltungsüberschüsse des Systems ermöglichen die Behörden konzentrieren sich auf operative Effizienz und zur lokalen Entwicklung. Die Reform führt außerdem eine Erhebliche Vereinfachung der Verfahren, Beschleunigung die Genehmigung der Hafen-Masterpläne, was es mehr macht Baggerung und Förderung der Wiederverwendung von Materialien in Perspektive der Kreislaufwirtschaft, während gleichzeitig die Macht von Aufsicht über das MIT zur Sicherstellung der Einhaltung der Fristen und Regeln".

"Jetzt", erinnerte sich das MIT, "geht die Etage an die Parlament, aufgefordert, ein Parlament, ein Mandat zu prüfen und endgültig zu genehmigen Strategische Reformen für das Land. Die Regierung – schließt die Notiz ab – fordert eine ernsthafte und verantwortungsvolle Diskussion, die auf Verdienste ausgerichtet ist und Ergebnis, Italien schließlich mit einem Hafensystem auszustatten Auf globale Herausforderungen vorbereitet. Es ist Zeit, Entscheidungen zu treffen Im Interesse der nationalen Wettbewerbsfähigkeit, und Wachstum".


SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE DI RIORDINO DELLA LEGGE 28 GENNAIO 1994, N. 84 IN MATERIA DI GOVERNANCE PORTUALE E RILANCIO DEGLI INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE STRATEGICHE DI TRASPORTO MARITTIMO DI INTERESSE GENERALE


ART. 1 (Modifiche all'articolo 1 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo

1) dopo le parole “le attività portuali” sono inserite le seguenti: “, nonché la realizzazione di infrastrutture strategiche di trasporto marittimo di rilevanza internazionale e nazionale,”
2) dopo le parole “piani regionali dei trasporti” sono aggiunte, in fine, le seguenti “, e per promuovere lo sviluppo integrato del settore portuale anche rispetto agli obiettivi di connettività sostenibile connessi allo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) e per potenziale il sistema di trasporto e dell'intermodalità mediante il rilancio degli investimenti nelle infrastrutture portuali di interesse generale,”;

b) al secondo periodo, dopo le parole “i compiti e le funzioni” sono inserite le seguenti “della Porti di Italia S.p.A. (PdI),”.


ART. 2 (Inserimento dell'articolo 1-bis alla legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. Alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

“Art. 1-bis (Definizione degli interventi in ambito portuale)

1. Ai fini della presente legge, sono considerati:
a) opere infrastrutturali: le opere di grande infrastrutturazione, ivi incluse la costruzione di canali marittimi, di dighe foranee di difesa, di darsene, di bacini, di banchine e piazzali attrezzati e di opere di viabilità funzionali alle aree portuali, nonché le operazioni di dragaggio infrastrutturale dei fondali;

b) interventi di manutenzione straordinaria, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali delle opere infrastrutturali, per adeguarne le componenti, gli impianti e le opere connesse all'uso e alle prescrizioni vigenti e con la finalità di contrastare il rilevante degrado dovuto alla perdita di caratteristiche strutturali, tecnologiche e impiantistiche, anche al fine di migliorare le prestazioni, le caratteristiche strutturali, energetiche e di efficienza tipologica, nonché per incrementare il valore del bene e la sua funzionalità, ivi incluse le operazioni di dragaggio di bonifica dei fondali;

c) interventi di manutenzione ordinaria, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione necessarie per contrastare il degrado delle opere infrastrutturali, al fine di conservarne lo stato e la fruibilità di tutte le componenti, degli impianti e delle opere connesse, mantenendole in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza, senza che da ciò derivi una modificazione della consistenza, salvaguardando il valore del bene e la sua funzionalità, ivi incluse le operazioni di dragaggio di manutenzione dei fondali.”.


ART. 3 (Modifiche all'articolo 2 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 2 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: “3-bis. Ai sensi della presente legge, è ente nazionale per le infrastrutture di trasporto marittimo nelle aree demaniali marittime ricomprese nelle circoscrizioni delle Autorità di sistema portuale la società di cui all'articolo 5-ter.”

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: “(Organizzazioni portuali, autorità di sistema portuale, uffici territoriali portuali, autorità marittime e ente nazionale per le infrastrutture di trasporto marittimo)”;


ART. 4 (Modifiche all'articolo 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, la parola “nazionale” è soppressa;

b) al comma 1, lettera a), dopo le parole “dello Stato” sono inserite le seguenti “come individuati ai sensi del comma 2”;

c) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: “1-bis. I porti, o specifiche aree portuali, di cui all'Allegato A, ricadenti nella circoscrizione territoriale di una autorità di sistema portuale e ricompresi nella rete centrale TEN-T, appartengono alla categoria II, classe I. I porti, o specifiche aree portuali, ricadenti nella circoscrizione territoriale di una Autorità di sistema portuale e non ricompresi nella rete centrale TEN-T, appartengono alla categoria II, classe II. I porti, o specifiche aree portuali, non appartenenti alla categoria I né ricadenti nella circoscrizione territoriale di una Autorità di sistema portuale, appartengono alla categoria II, classe III.”;

d) al comma 3, l'alinea è sostituita dalla seguente: “Nei porti, o nelle specifiche aree portuali di cui alla categoria II, classi I, II e III, le aree sono assegnate ad una o più delle seguenti categorie funzionali:”

e) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

“3-bis. Le destinazioni d'uso ammesse per ciascuna categoria funzionale sono individuate ai sensi dell'articolo 5, comma 1-ter.

3-ter. Ai fini dell'adozione degli strumenti di pianificazione e programmazione di cui agli articoli 4- ter e 5.1, i porti di cui alla categoria II, classi I e II, sono integrati nella Rete italiana della portualità, il cui sviluppo e la cui promozione è affidata alla società di cui all'articolo 5-ter.

3-quater. Spettano allo Stato gli oneri per la realizzazione delle opere nei porti di cui alla categoria I.

3-quinquies. Lo Stato contribuisce al finanziamento degli oneri per la realizzazione di nuove opere infrastrutturali e per la manutenzione straordinaria nei porti di cui alla categoria II, classi I e II individuate dal decreto di cui all'articolo 4-ter e nei limiti delle risorse individuate nell'accordo di programma di cui all'articolo 5.1. Le regioni o il comune interessato possono comunque intervenire con proprie risorse, in concorso o in sostituzione dello Stato, per la realizzazione delle opere infrastrutturali nei porti di cui alla categoria II, classi I e II.

3-sexies. Spetta a ciascuna autorità di sistema portuale l'onere per la realizzazione delle opere infrastrutturali e degli interventi di manutenzione straordinaria non ricompresi nel decreto di cui all'articolo 4-ter, degli interventi di manutenzione ordinaria, nonché degli interventi di cui all'articolo 5-quater, comma 3, nei porti ricompresi nella propria circoscrizione. 3-septies. Spetta alla regione o alle regioni interessate l'onere per la realizzazione degli interventi per la realizzazione di nuove opere infrastrutturali, per la manutenzione straordinaria e manutenzione ordinaria nei porti di cui alla categoria II, classe III.”

f) i commi 4, 5 e 6 sono abrogati.


ART. 5 (Inserimento dell'articolo 4-ter alla legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. Alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo l'articolo 4-bis è inserito il seguente:

“Art. 4-ter (Individuazione delle infrastrutture strategiche del settore portuale da realizzare in via prioritaria)

1. Al fine di potenziare il sistema della Rete italiana della portualità e di valorizzare le aree e i beni del demanio marittimo secondo una visione unitaria e integrata, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale e il Comitato interministeriale per le politiche del mare, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa ricognizione dei fabbisogni in termini infrastrutturali evidenziati da ciascuna Autorità di sistema portuale, le infrastrutture strategiche di trasporto marittimo di interesse generale e di rilevanza internazionale e nazionale da realizzare in via prioritaria

2. Il decreto di cui al comma 1 definisce, in ordine di priorità, l'elenco degli interventi strategici di realizzazione di nuove opere infrastrutturali e di manutenzione straordinaria nelle aree ricomprese nella circoscrizione delle autorità di sistema portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, da affidare in concessione alla società di cui all'articolo 5-ter e finanziare, anche a stralcio, con le risorse del Fondo per le infrastrutture strategiche di trasporto marittimo di cui all'articolo 27-bis.

3. L'elenco di cui al comma 2 è trasmesso a ciascuna autorità di sistema portuale territorialmente competente per l'acquisizione dei pareri dell'autorità marittima, dell'ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF), dell'azienda sanitaria locale e del comando provinciale dei vigili del fuoco, prodromici all'approvazione ed esecuzione degli interventi affidati alla Porti di Italia S.p.A..

4. L'elenco delle infrastrutture strategiche di trasporto marittimo di interesse generale e di rilevanza internazionale e nazionale da realizzare in via prioritaria è aggiornato, almeno con cadenza quinquennale, con le modalità di cui al comma 1, tenuto conto dello stato di avanzamento degli interventi, nonché dei nuovi fabbisogni di sviluppo in rete del settore portuale. Per gli interventi di competenza delle regioni, da realizzare in conformità ai piani regionali dei trasporti o ai piani di sviluppo economico-produttivo, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti emana, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, direttive di coordinamento.”.


ART. 6 (Modifiche all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:

1) all'alinea, le parole “nonché con il Piano strategico nazionale della portualità e della logistica,” sono sostituite dalle seguenti: “con il Piano strategico nazionale della portualità e della logistica, nonché con l'accordo di programma di cui all'articolo 5.1”;

2) alla lettera b) le parole “che comprendono, oltre alla circoscrizione territoriale dell'Autorità di sistema portuale, le ulteriori aree, pubbliche e private, assoggettate alla giurisdizione dell'Autorità di sistema portuale” sono soppresse;

b) al comma 1-bis, le parole “dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, che si esprime sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale di cui all'articolo 11-ter della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che si esprime sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale di cui all'articolo 11-ter della presente legge. In caso di mancanza di accordo si applicano le disposizioni di cui all'art. 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 in quanto compatibili”;

c) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: “01.ter. Quando nell'accordo di programma di cui all'articolo 5-quater o nei suoi aggiornamenti annuali sono inclusi interventi che per la loro realizzazione richiedono una modifica delle scelte operate ai sensi del comma 1, lettere c) e d), le Autorità di sistema portuale procedono tempestivamente alla revisione del DPSS, mediante appositi atti aggiuntivi. Gli atti aggiuntivi sono adottati dal Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale ed approvati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.”;

d) al comma 1-ter le parole “(PRP), che individua analiticamente anche le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate” sono sostituite dalle seguenti: “(PRP). Il PRP individua, per ciascuna area ricompresa nell'ambito portuale, le destinazioni d'uso omogenee, in termini di carichi urbanistici ed ambientali, ammesse nell'ambito delle categorie funzionali di cui all'articolo 4, comma 3,” e il secondo periodo è soppresso;

e) al comma 1-quinquies:

1) al terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti: “, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”;

2) al quarto periodo, le parole “Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili” sono sostituite dalle seguenti: “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”;

f) il comma 1-sexies è sostituito dal seguente: “1-sexies. Nel caso in cui sia necessario realizzare opere incluse nell'accordo di programma di cui all'articolo 5.1 ovvero si ravvisi la necessità di realizzare opere in via d'urgenza e sia in vigore un PRP antecedente all'inserimento dell'opera nell'accordo di programma o comunque non coerente con le esigenze di realizzazione dell'intervento la determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui all'articolo 38, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che sancisce l'intesa tra gli enti interessati, ha effetto di variante al PRP.”;

g) il comma 1-septies è abrogato;

h) al comma 2, le parole “di grande infrastrutturazione” è sostituita dalla seguente: “infrastrutturali”;

i) al comma 2-bis, lettera b), dopo le parole “parere non ostativo, nonché” sono aggiunte le seguenti: “, contestualmente,”;

l) il comma 3 è abrogato;

m) al comma 3-bis, le parole “al comma 3, nei quali non è istituita l'Autorità di sistema portuale” sono sostituite dalle seguenti “alla categoria II, classe III”;

n) il comma 3-ter è sostituito dal seguente: “3-ter. I piani regolatori portuali adottati ai sensi del comma 2-bis, lettera a) sono sottoposti, contestualmente all'invio dei medesimi ai soggetti di cui al comma 2-bis, lettera b), ai sensi della normativa vigente in materia, alla procedura di VAS. Le varianti generali ai piani regolatori portuali sono sottoposte al procedimento previsto per l'approvazione del piano regolatore portuale, con riduzione dei termini di cui al comma 2-bis, lettera b) a trenta giorni, per il parere del comune e della regione interessati, e a quarantacinque giorni, per il parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Consiglio superiore dei lavori pubblici.”;

o) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Il Presidente dell'Autorità di sistema portuale, autonomamente o su richiesta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della regione o del comune interessato, può promuovere e proporre al Comitato di gestione, per la successiva adozione, varianti localizzate al piano regolatore portuale concernenti le categorie funzionali assegnate alle aree portuali e retroportuali, nonché i beni sottoposti al vincolo preordinato all'esproprio.”;

p) il comma 4-bis è sostituito dal seguente: “4-bis. Le varianti localizzate al piano regolatore portuale di cui al comma 4 sono sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; per gli ulteriori aspetti, si applica il procedimento previsto per l'approvazione delle varianti generali di cui al comma 3-ter.”

q) il comma 4-ter è abrogato;

r) al comma 5:

1) al primo periodo, dopo le parole “delle aree portuali” sono inserite le seguenti: “e retroportuali”;

2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Il mutamento di destinazione d'uso nell'ambito della medesima categoria funzionale costituisce modifica che non altera in modo sostanziale la struttura del PRP ai sensi del primo periodo”;

s) al comma 5-bis:

1) al primo periodo, dopo le parole “della Autorità di sistema portuale” sono inserite le seguenti: “, per gli interventi di manutenzione ordinaria, e della società di cui all'articolo 5-ter, per gli interventi di manutenzione straordinaria o per le nuove opere infrastrutturali,”;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, nonché dalle norme vigenti in materia di autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche, nonché di opere ad essi connesse, l'esecuzione di lavori nei porti è autorizzata, sotto tutti i profili rilevanti, in esito ad apposita conferenza di servizi convocata dalla autorità di sistema portuale per gli interventi di cui all'articolo 5-quater, comma 3, e dalla società di cui all'articolo 5-ter per gli interventi di cui all'articolo 5-ter, comma 2, lettera a), ai sensi dell'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, cui sono chiamate tutte le amministrazioni competenti”;

t) al comma 5-ter, le parole “dell'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” sono sostituite dalle seguenti “dell'articolo 38 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36” e le parole “all'articolo 27 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016” sono sostituite dalle seguenti “all'articolo 38 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”;

u) al comma 7, le parole “classe II e III” sono sostituite dalle seguenti “classe III”;

v) i commi 8, 9, 10 e 11 sono abrogati.


ART. 7 (Inserimento dell'articolo 5.1 alla legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. Alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

“Art. 5.1 (Accordo di programma)

1.Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti definisce con la Porti d'Italia S.p.a. un accordo di programma di durata quinquennale quale strumento attuativo del decreto adottato ai sensi dell'articolo 4-ter, nel rispetto delle priorità ivi indicate e della dotazione finanziaria annuale del Fondo per le infrastrutture strategiche di trasporto marittimo di cui all'articolo 27-bis.

2. L'accordo di programma, per ciascun intervento, indica il relativo codice unico di progetto (CUP) ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e stabilisce il cronoprogramma di approvazione, affidamento ed esecuzione dei lavori e le relative modalità di verifica e monitoraggio da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché la stima del costo dell'opera, con l'indicazione della misura del concorso dello Stato al relativo finanziamento, nei limiti della dotazione del Fondo per le infrastrutture strategiche di trasporto marittimo di cui all'articolo 27-bis. I progetti relativi agli interventi inclusi nell'accordo di programma sono corredati dal documento di fattibilità delle alternative progettuali di cui all'articolo 2, Allegato I.7, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. L'erogazione dei finanziamenti relativi ai singoli interventi di cui al comma 2 è subordinata alla verifica del rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Per gli interventi che non soddisfano le condizioni di esenzione dall'obbligo di notifica previste dai regolamenti europei applicabili, l'erogazione delle risorse è sospesa fino all'avvenuta autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3. Lo schema di accordo di programma è sottoposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), che adotta la relativa delibera entro trenta giorni. La delibera del CIPESS è sottoposta al controllo di legittimità da parte della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 41, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Al fine di consentire una più celere realizzazione degli interventi, è ammessa la registrazione anche parziale della delibera, che diviene efficace limitatamente a quanto oggetto di registrazione. In tal caso, il CIPESS può adottare, su richiesta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, una delibera integrativa o modificativa delle parti non registrate.

4. Lo schema di accordo di programma è sottoscritto tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Porti d'Italia S.p.A. entro quindici giorni dalla registrazione da parte della Corte dei conti della delibera di approvazione. L'accordo di programma è trasmesso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, alle Camere, al Ministero dell'economia e delle finanze e al CIPESS.

5. Entro il 30 settembre di ciascun anno la Porti d'Italia S.p.A. trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sullo stato di attuazione dell'accordo di programma, ivi compreso lo stato di avanzamento delle opere e degli interventi sulla base delle informazioni desumibili dal sistema di monitoraggio ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

6. L'accordo di programma può essere sottoposto ad aggiornamenti annuali, tenuto conto dello stato di avanzamento degli interventi, nonché delle risorse disponibili. Gli aggiornamenti di importo pari o inferiore a 2 miliardi di euro, al netto delle risorse finalizzate per legge a specifici interventi, sono approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa informativa al CIPESS. Per gli aggiornamenti di importo superiore a 2 miliardi di euro, al netto delle risorse finalizzate per legge a specifici interventi, si applica la procedura di cui ai commi 3 e 4.

7. L'accordo di programma è trasmesso a ciascuna Autorità di sistema portuale territorialmente competente per l'acquisizione dei pareri dell'autorità marittima, dell'ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF), dell'azienda sanitaria locale e del comando provinciale dei vigili del fuoco, prodromici all'approvazione ed esecuzione degli interventi affidati alla Porti d'Italia S.p.a.”.


ART. 8 (Modifiche all'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 è premesso il seguente: “01. Il presente articolo disciplina le modalità di svolgimento delle operazioni di dragaggio nelle aree portuali e marino costiere, da realizzare in siti di bonifica di interesse nazionale, ai sensi dei commi da 1 a 6, o anche al di fuori di siti di bonifica di interesse nazionale, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 8-bis a 8-sexies.”;

b) i commi 1-bis e 8 sono abrogati;

c) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

“8-bis. Per le operazioni di dragaggio nelle aree portuali e marino costiere, oltre che nei bacini idrici, anche se non posto in siti di interesse nazionale, si utilizzano le modalità e le migliori tecnologie disponibili finalizzate a mitigare i rischi di propagazione di contaminanti, ove presenti. Le attività di dragaggio nelle infrastrutture portuali del territorio nazionale e nelle acque marinocostiere, anche al di fuori dei siti di bonifica di interesse nazionale, sono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e costituiscono, ove necessario, variante al piano regolatore portuale. 8-ter. L'autorizzazione alle attività di dragaggio è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il rilascio dell'autorizzazione avviene con provvedimento conclusivo della conferenza di servizi di cui all'articolo 14-ter della citata legge n. 241 del 1990, da convocare da parte dell'autorità competente individuata ai sensi del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e costituisce titolo alla realizzazione dei lavori, in conformità al progetto approvato. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a novanta giorni. Resta ferma la disciplina del procedimento di valutazione di impatto ambientale, laddove richiesta. Le amministrazioni interessate nell'ambito del nuovo procedimento autorizzativo svolgono le proprie attività con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. 8-quater. Al fine di promuovere, fuori dei siti di bonifica di interesse nazionale, politiche di sostenibilità ed economia circolare, incentivando operazioni di recupero dei rifiuti e di riutilizzo dei materiali provenienti dalla realizzazione degli interventi infrastrutturali, nonché di quelli provenienti dalle operazioni di dragaggio, le Autorità di sistema portuale, acquisiti i pareri vincolanti della regione, dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), dell'ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF) e dell'azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competenti, da rendere entro quindici giorni dalla richiesta, approvano il Progetto per la gestione integrata e circolare dei rifiuti e materiali che ne garantisca il miglior utilizzo, anche in siti diversi da quello di origine, secondo i criteri e le condizioni di cui agli articoli 109, comma 1, e 184-quater, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea e nazionale in materia di gestione dei rifiuti. Il Progetto di cui al primo periodo prevede, altresì, l'individuazione dei siti di stoccaggio provvisorio o di deposito temporaneo, ivi compresa la eventuale realizzazione di casse di colmata in mare. Il Progetto di cui al primo periodo, previo accertamento mediante apposite indagini analitiche delle caratteristiche dei materiali e dei rifiuti, prevede l'utilizzo:
a) dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, ai sensi dell'articolo 109, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 luglio 2016, n. 173;
b) di inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità e l'innocuità ambientale ai sensi dell'articolo 109, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006;
c) di sottoprodotti che soddisfano le condizioni e i criteri di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, comprensivi dei materiali geologici naturali e inorganici, idonei in termini di caratteristiche qualitative e granulometriche, derivanti da scavi in roccia oppure dall'escavo di substrati naturali appartenenti all'originale litorale o al fondale sottostante di pertinenza demaniale;
d) di inerti e materiali geologici inorganici che cessano di essere rifiuto a seguito di un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 184-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, oppure nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 184- quater, commi 1 e 2, del medesimo decreto.
8-quinquies. Il progetto di cui al comma 8-quater contiene un cronoprogramma delle attività finalizzate al deposito temporaneo dei materiali, al recupero dei rifiuti e al riutilizzo dei materiali provenienti dalla realizzazione degli interventi, con l'indicazione dei quantitativi massimi dei rifiuti recuperati e dei materiali di cui è previsto il riutilizzo, suddivisi per opera, tipologia di materiale e caratteristiche, nonché le dichiarazioni di conformità di ciascun produttore, detentore o utilizzatore dei materiali, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il rispetto delle condizioni di cui al comma 8-quater. Le dichiarazioni di conformità di cui al primo periodo includono la tipologia e la quantità dei materiali oggetto di ogni utilizzo, le attività di gestione necessarie, il sito di origine e di destinazione e le modalità di impiego previste. Il progetto comprende, altresì, i risultati e le procedure di campionamento e caratterizzazione dei materiali e dei rifiuti di cui al comma 8-quater. 8-sexies. L'approvazione del progetto di cui al comma 8-quater sostituisce tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi contenuti nel medesimo progetto, ivi incluse le autorizzazioni di cui all'articolo 109 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Eventuali interventi contenuti nel progetto da assoggettare a valutazioni di compatibilità ambientale restano sottoposti alla disciplina di cui alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. Le Autorità di sistema portuale, laddove necessario, provvedono all'aggiornamento del Progetto con le modalità di cui ai commi 8- quater e 8-quinquies.”


ART. 9 (Inserimento degli articoli 5-ter, 5-quater, 5-quinquies, 5-sexies e 5-septies alla legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. Alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:

“Art. 5-ter (Porti d'Italia S.p.A.)

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è costituita la società per azioni “Porti d'Italia S.p.A.” (di seguito la “società”) titolare di diritti speciali ed esclusivi di cui alla presente legge. Con lo stesso provvedimento sono definiti l'atto costitutivo e lo statuto sociale, sono nominati gli organi sociali per il primo periodo di durata in carica, sono stabilite le remunerazioni degli stessi organi ai sensi dell'articolo 2389, primo comma, del codice civile, sono definiti i criteri, in riferimento al mercato, per la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche da parte del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, in deroga all'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ed è individuata la data di avvio dell'operatività della società medesima. Le successive modifiche allo statuto e le successive nomine dei componenti degli organi sociali sono deliberate a norma del codice civile.

2. La società ha come oggetto sociale è lo sviluppo e la promozione della Rete italiana della portualità di cui all'articolo 4, comma 3-bis attraverso:
a) lo svolgimento, in regime di concessione, ai sensi dell'articolo 5-quater, dei servizi di interesse pubblico generale connessi alla realizzazione di investimenti strategici di rilevanza internazionale e nazionale in opere infrastrutturali e in interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettere a) e b) individuate dal decreto di cui all'articolo 4-ter, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 56-ter del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 nei porti della categoria II, classi I e II, nonché delle attività strumentali all'efficiente erogazione di tali servizi, anche mediante la stipula di convenzioni con le autorità di sistema portuale per il coordinamento delle attività di comune interesse;
b) lo svolgimento, in regime di mercato, all'estero o in Italia, di attività di progettazione e realizzazione di opere infrastrutturali attinenti alle attività marittime e portuali, nonché la realizzazione di consulenze, studi, ricerche, servizi anche di ingegneria nel settore delle infrastrutture portuali, compresi gli interventi intermodali, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 5-quinquies.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a partecipare al capitale sociale e a rafforzare la dotazione patrimoniale della società di cui al presente articolo , fino alla concorrenza massima di 500 milioni di euro, a valere sull'avanzo di amministrazione disponibile delle autorità di sistema portuale, da sottoscrivere e versare anche in più fasi e per successivi aumenti di capitale o della dotazione patrimoniale. L'utilizzo delle risorse di cui al primo periodo ai fini della sottoscrizione del capitale è subordinato all'autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, da rilasciarsi nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Successivi apporti al capitale sociale sono stabiliti, tenuto conto del piano industriale della società, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al quale ultimo sono attribuite funzioni di controllo, vigilanza tecnica e operativa sulla società in ordine alle attività di cui al comma 2, lettera a).

4. Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri, di cui due designati dal Ministero dell'economia e delle finanze, due designati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e uno designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il presidente è nominato tra i membri designati dal Ministero dell'economia e delle finanze e l'amministratore delegato è nominato tra i membri designati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Il Collegio sindacale è composto da cinque membri, di cui tre membri effettivi e due supplenti. Due membri effettivi, di cui uno in qualità di presidente del collegio sindacale, e un membro supplente sono designati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un membro effettivo e un supplente sono designati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

6. Alla società Porti d'Italia S.p.A. non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012 n.95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135.


Art. 5-quater (Attività della Porti d'Italia S.p.A. svolta in regime di concessione)

1. Alla società sono attribuiti con concessione, per la durata di novantanove anni, i compiti di cui all'articolo 5-ter, comma 2, lettera a). Tutte le attività, nonché i diritti, attribuiti o riservati per legge o con atti amministrativi alle autorità di sistema portuale in relazione ai compiti di cui al primo periodo sono conferiti a titolo di concessione alla società.

2. Nello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 5-ter, comma 2, lettera a), la società provvede a:
a) realizzare il progressivo miglioramento e lo sviluppo della Rete italiana della portualità, nell'ottica della piena integrazione della medesima nella rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) e nei circuiti transnazionali della logistica portuale, nonché della promozione delle connessioni interportuali e intermodali, attraverso l'attuazione dell'accordo di programma di cui all'articolo 5.1;
b) progettare e realizzare, sia direttamente che in appalto o concessione, ai sensi del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nel rispetto del regolamento di cui al decreto 28 dicembre 2022, n. 202, interventi di costruzione di opere infrastrutturali e di manutenzione straordinaria, di cui all'articolo 5-ter, comma 2, lettera a), nei porti portualità inclusi nelle circoscrizioni delle autorità di sistema portuale; nell'ambito di tale attività, la società approva i progetti dei lavori e ad essa compete l'emanazione di tutti gli atti del procedimento espropriativo ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;
c) stipulare convenzioni con le autorità di sistema portuale ai sensi dell'articolo 5-sexies;
d) vigilare sull'esecuzione dei lavori;
e) realizzare e partecipare a studi, ricerche e sperimentazioni in materia di viabilità, traffico e circolazione;
f) curare le strategie di marketing e di promozione della Rete italiana della portualità.

3. Sono esclusi dalle attività affidate in concessione alla Porti d'Italia S.p.A. le attività infrastrutturali non connesse al trasporto, inclusa la realizzazione di impianti di produzione industriale che operano nell'area portuale, gli uffici o i negozi, e per le sovrastrutture portuali.

4. La concessione è assentita con decreto entro il 31 luglio 2026 dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di intesa, per quanto attiene agli aspetti finanziari, con il Ministro dell'economia e delle finanze. La disciplina della concessione è stabilita nella convenzione di concessione che prevede, tra l'altro:
a) le modalità di realizzazione da parte della società degli interventi individuati ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 2, lettera a), secondo le disposizioni e le procedure previste a legislazione vigente, ivi compreso il ricorso ai contratti di concessione a terzi, per la manutenzione, il miglioramento e l'adeguamento dei porti della Rete italiana della portualità e per la realizzazione di nuove opere portuali, nonché le modalità e i termini per il collaudo dei nuovi interventi;
b) le modalità di sottoposizione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica relativi agli interventi affidati in concessione ai sensi del presente articolo al Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'espressione del parere obbligatorio ai sensi dell'articolo 47, comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
c) le modalità di svolgimento, in relazione agli interventi di cui alla lettera a), dell'attività di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e di riconsegna delle opere realizzate e delle relative pertinenze alle autorità di sistema portuale dopo il collaudo;
d) le modalità di esercizio da parte del concedente dei poteri di vigilanza sull'attività del concessionario;
e) le penali e le ipotesi di decadenza dalla concessione, con le relative procedure, nonché i criteri e le modalità per l'acquisizione allo Stato delle opere in corso di realizzazione;
f) le modalità per l'erogazione delle risorse finanziarie occorrenti per l'espletamento dei compiti affidati in concessione, in coerenza con quanto previsto dall'accordo di programma di cui all'articolo 5.1 nonché dall'articolo 27-bis;
g) l'assunzione da parte della società di tutti i costi di progettazione, costruzione e di manutenzione straordinaria degli interventi e delle opere alla medesima affidate ai sensi dell'articolo 4-ter, nel rispetto di quanto previsto dall''accordo di programma;
h) le modalità di definizione e revisione periodica del piano economico-finanziario e il contributo, definito ai sensi dell'articolo 5.1, comma 2;
i) le modalità di reperimento, da parte della società, degli ulteriori mezzi finanziari occorrenti per la realizzazione delle prestazioni affidate.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto attiene agli aspetti finanziari, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è approvato lo schema della convenzione di concessione. Con le medesime modalità sono approvate le eventuali successive modifiche della convenzione di concessione.

6. La Porti d'Italia S.p.A. adotta sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi previste dal presente articolo. È fatto divieto alla società di utilizzare risorse pubbliche per finanziare, direttamente o indirettamente, le attività svolte in regime di mercato di cui all'articolo 5- quinquies. A tal fine, la società adotta un modello di separazione organizzativa e funzionale idoneo a garantire la netta distinzione tra le strutture dedicate alle funzioni di interesse pubblico e quelle dedicate alle attività di mercato, assicurando l'assenza di trasferimenti incrociati di risorse.


Art. 5-quinquies (Attività della Porti d'Italia S.p.A. svolta in regime di mercato)

1. La Porti d'Italia S.p.A. può, al di fuori del perimetro della concessione di cui all'articolo 5-quater, operare, direttamente o attraverso società, consorzi o imprese partecipate, per la progettazione e la realizzazione di opere infrastrutturali attinenti alle attività marittime e portuali, nonché effettuare consulenze, studi, ricerche, servizi anche di ingegneria nel settore delle infrastrutture portuali, anche intermodali.

2. È fatto divieto alla società di svolgere le attività di cui al comma 1 qualora esse determinino, anche potenzialmente, un conflitto di interessi con i compiti e le funzioni esercitati in regime di concessione ai sensi dell'articolo 5-quater, ovvero qualora tali attività possano alterare le condizioni di parità concorrenziale nel mercato di riferimento in ragione della titolarità dei diritti speciali o esclusivi.


Art. 5-sexies (Coordinamento tra la Porti d'Italia S.p.A. e le Autorità di sistema portuale per le attività di comune interesse)

1. La Porti d'Italia S.p.A. stipula con la Conferenza nazionale di coordinamento delle autorità di sistema portuale una convenzione-quadro per la definizione delle modalità di svolgimento delle attività di comune interesse relative, in particolare:
a) al rilascio, da parte dell'Autorità di sistema portuale territorialmente competente, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'avvio dei lavori da parte della Porti d'Italia S.p.A., degli atti di assenso, concerto o nulla osta propedeutici all'esecuzione di un intervento ricompreso nell'accordo di programma di cui all'articolo 5.1., compresa l'esenzione dal pagamento del canone di occupazione delle aree di cantiere;
b) alla realizzazione, da parte della Porti d'Italia S.p.A., degli interventi inclusi nell'accordo di programma di cui all'articolo 5.1., al fine di regolare le interferenze sulla gestione dei servizi portuali di competenza delle autorità di sistema portuale;
c) alla regolazione delle eventuali interferenze tra la realizzazione degli interventi infrastrutturali affidati alla Porti d'Italia S.p.A. in attuazione dell'accordo di programma di cui all'articolo 5.1. e gli interventi, autorizzati, anche mediante affidamento in concessione, dalle autorità di sistema portuale; d) alle modalità di affidamento congiunto da parte della Porti d'Italia S.p.A. e delle autorità di sistema portuali territorialmente competenti, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e in coerenza con quanto previsto dal regolamento di cui al decreto ministeriale 28 dicembre 2022, n. 202, delle concessioni di lavori e servizi aventi ad oggetto la realizzazione di un intervento incluso nell'accordo di programma di cui all'articolo 5.1. e la gestione dei servizi portuali nella medesima area e nelle relative pertinenze; le predette concessioni possono essere affidate anche mediante ricorso alla finanza di progetto;
e) alla stipula tra la Porti d'Italia S.p.A. e le autorità di sistema portuale territorialmente competenti di contratti di comodato ai sensi dell'articolo 1803 del Codice civile aventi ad oggetto la consegna alla Porti d'Italia S.p.A. di locali e immobili compresi nell'ambito portuale per lo svolgimento dell'attività alla medesima affidata in concessione ai sensi dell'articolo 5-quater;
f) al trasferimento del personale ai sensi dell'articolo 23, commi 6-bis e 6-ter;
g) alla definizione delle modalità e dei criteri con cui, a titolo di avvalimento, la Porti d'Italia S.p.A. e le autorità di sistema portuale possono impegnarsi a mettere reciprocamente a disposizione le dotazioni tecniche e le risorse umane e strumentali di cui necessitano per lo svolgimento delle attività di comune interesse.

2. In sede di sottoscrizione della convenzione-quadro di cui al comma 1, le parti si impegnano ad attuare le relative attività con le risorse umane, tecniche e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. La convenzione-quadro è trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'acquisizione di un parere preventivo, di natura vincolante, da esprimere entro trenta giorni dalla trasmissione dell'atto.

4. La Porti d'Italia S.p.a. sottoscrive, entro novanta giorni dalla data della stipula della convenzione-quadro di cui al comma 1, convenzioni attuative con ciascuna Autorità di sistema portuale in conformità a quanto previsto dalla predetta convenzione-quadro. Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo, alla Direzione generale per i porti, la logistica e l'intermodalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è attribuito, in via sostitutiva, il potere di sottoscrivere le convenzioni attuative con la Porti d'Italia S.p.a., in luogo delle Autorità di sistema portuale.

5. In caso inadempimento della convenzione attuativa di cui al comma 4 da parte dell'Autorità di sistema portuale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può nominare un commissario ad acta, al quale attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o i provvedimenti comunque necessari all'esecuzione della predetta convenzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Art. 5-septies (Rapporti di lavoro, controlli e procedure di competenza della Porti d'Italia S.p.A.)

1. Per le sue esigenze, la Porti d'Italia S.p.A. può stipulare contratti di lavoro autonomo e di lavoro subordinato.

2. La società può avvalersi del personale delle società partecipate dallo Stato, in regime di distacco ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per l'espletamento delle attività tecniche e scientifiche e dell'attività di direzione dei lavori funzionali alla realizzazione delle attività di cui all'articolo 5-ter, comma 2, lettera a), fino a un contingente massimo di centocinquanta unità di personale. Il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale di cui al presente comma è a carico della società.

3. La Porti d'Italia S.p.A. può, nei limiti delle risorse disponibili, stipulare, anche in deroga alla disciplina del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, a eccezione delle norme che costituiscono attuazione delle disposizioni delle direttive 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, apposite convenzioni, anche a titolo oneroso, con società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato ai fini dell'assistenza tecnica, operativa e gestionale.

4. La Porti d'Italia S.p.A. è iscritta di diritto nell'elenco di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle opere e degli interventi alla medesima affidati.

5. Il controllo della Corte dei conti si svolge con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

6. La Porti d'Italia S.p.A. può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.

7. Alle controversie relative alle procedure di espropriazione, con esclusione di quelle relative alla determinazione delle indennità espropriative, e alle procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi inclusi nell'accordo di programma di cui all'articolo 5.1, si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”.


ART. 10 (Modifiche all'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, la parola “quindici” è sostituita dalla seguente “sedici”;
b) al comma 2-bis, lettera a), le parole “di rilevanza economica regionale o di un porto di rilevanza economica nazionale la cui gestione è stata trasferita alla regione” sono sostituite dalle seguenti: “di categoria II, classe III”;
c) al comma 4:
1) alla lettera b) le parole “ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali” sono sostituite dalle seguenti: “ivi comprese le operazioni di dragaggio di manutenzione dei fondali, ferme restando le prerogative della società di cui all'articolo 5-ter ”;
2) alla lettera d) sono aggiunte, infine, le seguenti: “, ferme restando le prerogative della società di cui all'articolo 5-ter”;
d) il comma 9-ter è sostituito dal seguente “9-ter. Non costituisce esercizio di attività commerciali, in quanto esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici, l'attività di prelievo autoritativa delle tasse di ancoraggio, delle tasse portuali sulle merci sbarcate e imbarcate e delle tasse per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 16 della presente legge. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i limiti minimi e massimi stabiliti per ciascuna tipologia dei prelievi, nonché i criteri per la determinazione degli stessi. Ciascuna Autorità di sistema portuale determina l'importo delle predette tasse all'interno dei limiti previsti, destinando le percentuali di relativa spettanza alla copertura dei costi per la manutenzione ordinaria e lo sviluppo delle parti comuni dell'ambito portuale destinate alla difesa del territorio, al controllo e alla tutela della sicurezza del traffico marittimo e del lavoro in ambito portuale, alla viabilità generale e ad attività che si connotino come estrinsecazione di potestà pubbliche, nonché alle operazioni di dragaggio di mantenimento dei fondali, oltre che alla copertura di quota parte dei costi generali. Le Autorità di sistema portuale sono tenute alla rendicontazione dei predetti costi con le modalità stabilite con il decreto di cui al secondo periodo. Tale rendicontazione è trasmessa tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini dell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'articolo 12. Le percentuali delle tasse di cui al primo periodo destinate al Fondo per le infrastrutture strategiche di trasporto marittimo, sono vincolate alla realizzazione degli interventi inclusi nel medesimo accordo di programma.”;
e) il 9-quater è sostituito dal seguente “9-quater. Gli introiti relativi alla quota dei canoni di spettanza delle Autorità di sistema portuale in relazione alle concessioni demaniali, comprese quelle di cui all'articolo 18 della presente legge e di cui all'articolo 36 del codice della navigazione, nonché alle autorizzazioni all'uso di zone e pertinenze demaniali di cui all'articolo 39 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono considerati redditi diversi e concorrono a formare il reddito complessivo per l'ammontare percepito nel periodo d'imposta, ridotto del 50 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese. Il risparmio fiscale derivante dalla deduzione di cui al primo periodo confluisce nell'avanzo di amministrazione vincolato di ciascuna Autorità di sistema portuale ed è destinato alla copertura dei costi di cui al comma 9-ter, terzo periodo, tenendone apposita rendicontazione ai sensi del comma 9-ter, quarto e quinto periodo.”;
f) al comma 10, le parole “mediante procedura di evidenza pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” sono sostituite dalle seguenti: “nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 28 dicembre 2022, n. 202”;
g) al comma 14, le parole “Decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124,” sono soppresse;
h) dopo il comma 14 è inserito il seguente:
“14-bis. Al verificarsi, per la terza volta nell'arco di un quadriennio, di un risultato di competenza dell'esercizio negativo, asseverato dal Collegio dei revisori dei conti nell'ambito delle attività di cui all'articolo 11, comma 3, lettera c), con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, può essere disposta la soppressione dell'autorità di sistema portuale e il trasferimento delle relative funzioni e delle relative risorse umane e strumentali ad altra autorità di sistema portuale, che subentra nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'autorità soppressa.”.


ART. 11 (Modifiche all'articolo 6-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 6-bis, comma 1, lettera c-bis), della legge 28 gennaio 1994, n. 84 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 18”.


ART. 12 (Modifiche all'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 8, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera f) dopo le parole “Comitato di gestione,” sono inserite le seguenti: “nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 18,”;
b) la lettera h) è soppressa;
c) alla lettera l), le parole “per lo sviluppo del” sono sostituite dalle seguenti: “di competenza delle autorità di”;
d) alla lettera m), dopo le parole “Comitato di gestione” sono inserite le seguenti: “e fermo restando quanto previsto dagli articoli 5-ter e 5-quater”;
e) alla lettera o), dopo le parole “articoli 5 e 5-bis” sono inserite le seguenti “e ferme restando le prerogative della società di cui all'articolo 5-ter”;
f) dopo la lettera r) è inserita la seguente: “r-bis) assicura l'attuazione degli impegni assunti dall'Autorità di sistema portuale in sede di sottoscrizione delle convenzioni di cui all'articolo 5- sexies, comma 4;”;


ART. 13 (Modifiche all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente: “a-bis) da un componente designato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che partecipa a titolo gratuito;”;
b) al comma 1-bis, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Alle sedute del Comitato partecipa altresì, a titolo gratuito, un rappresentante della società di cui all'articolo 5-ter, che ha diritto di voto limitatamente alle decisioni di cui al comma 5, lettere a), f) e g) di rispettivo interesse”;
c) al comma 2, quinto periodo, le parole “comma 1, lettere, b), c) e d)” sono sostituite dalle seguenti:
“comma 1, lettere, a-bis) b), c) e d)”;
d) il comma 3 è abrogato;
e) al comma 5:
alla lettera g), le parole “nei decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui, rispettivamente, all'articolo 16, comma 4, ed all'articolo 18, commi 1 e 3” sono sostituite dalle seguenti: “nell'articolo 18, nonché nei decreti di cui all'articolo 16, comma 4, e all'articolo 18, commi 1 e 3.”;


ART. 14 (Modifiche all'articolo 10 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 10, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo le parole “dell'Autorità di sistema portuale” sono inserite le seguenti: “, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.


ART. 15 (Modifiche all'articolo 11-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 11-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo le parole “dell'Autorità di sistema portuale,” sono inserite le seguenti: “e da un rappresentante della società di cui all'articolo 5- ter,”.


ART. 16 (Modifiche all'articolo 11-ter della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 11-ter, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo è sostituito dal seguente: “Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, con il compito di coordinare e armonizzare, a livello nazionale, le scelte di pianificazione urbanistica in ambito portuale, nonché le strategie di attuazione delle politiche concessorie del demanio marittimo.”;
b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Alle riunioni della Conferenza partecipa, senza diritto di voto, un rappresentante della società di cui all'articolo 5-ter.”.


ART. 17 (Modifiche all'articolo 12 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 12 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis. L'avvio delle procedure di evidenza pubblica relative al rilascio delle concessioni di cui all'articolo 18 da parte dell'autorità di sistema portuale di durata superiore a venti anni, è subordinato al parere vincolante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.”;
b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
“4-bis. A decorrere dall'esercizio di bilancio 2027, le autorità di sistema portuale adottano il proprio bilancio in osservanza dei principi e delle regole del sistema di contabilità economicopatrimoniale unico definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.”.


ART. 18 (Modifiche all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 13 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:

1) l'alinea è sostituita dalla seguente: “Fermo restando l'obbligo in capo alle Autorità di sistema portuale di riversamento delle risorse destinate al Fondo per le infrastrutture strategiche di trasporto marittimo nonché al Fondo di funzionamento di cui all'articolo 27-bis, Le entrate delle Autorità di sistema portuale sono costituite:”;

2) la lettera a) è sostituita dalla seguente: “dalla quota dei canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine comprese nell'ambito portuale, di cui all'articolo 18, e delle aree demaniali comprese nelle circoscrizioni territoriali di spettanza delle Autorità di sistema portuale”;

3) dopo la lettera b) è interita la seguente: “b-bis) dalla quota dei proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'articolo 16, di spettanza delle Autorità di sistema portuale;”;

4) la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) salvo quanto previsto all'articolo 28, comma 6, dalla quota del gettito delle tasse sulle merci sbarcate e imbarcate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, di spettanza dell'Autorità di sistema portuale;”
b) il comma 2 è soppresso.


ART. 19 (Inserimento dell'articolo 13-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. Dopo l'articolo 13 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 è inserito il seguente:

“Art. 13-bis (Risorse finanziarie della Porti di Italia S.p.A.)

1. Gli interventi inclusi nell'accordo di programma di cui all'articolo 5 sono finanziati dalla Porti d'Italia S.p.a. a valere sui contributi statali derivanti dal trasferimento delle risorse del Fondo per le infrastrutture strategiche di trasporto marittimo di cui all'articolo 27-bis, nonché sulle entrate proprie attivate dalla società medesima.

2. Per lo svolgimento delle funzioni connesse alla realizzazione degli interventi affidati in concessione, sono attribuite alla Porti d'Italia S.p.A.:
a) le risorse del Fondo di funzionamento ai sensi dell'articolo 27-bis, comma 3;
b) le somme previste alla voce «oneri di investimento» compresa nel quadro economico di ciascun progetto delle opere incluse nell'accordo di programma di cui all'articolo 5.1. Tale ammontare è commisurato sino al limite massimo del 12,5 per cento dell'importo complessivo lordo dei lavori ed è desunto dal quadro economico inserito nel sistema di monitoraggio ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Le somme previste nei quadri economici destinate ai servizi di ingegneria e architettura restano nella disponibilità della Porti d'Italia S.p.A., che può svolgere direttamente i suddetti servizi o affidarli a soggetti terzi, secondo le procedure previste dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

3. Resta ferma la possibilità di erogare a favore della Porti d'Italia S.p.a. ulteriori contributi pubblici, al di fuori delle risorse stanziate nel Fondo per le infrastrutture strategiche di trasporto marittimo di cui all'articolo 27-bis, per la realizzazione per interventi di somma urgenza di interesse generale finalizzati a far fronte ad eventuali eventi calamitosi o situazioni di emergenza.”.


ART. 20 (Modifiche all'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 14, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 le parole “e, per i soli compiti di programmazione, coordinamento e promozione nonché nell'ambito della pianificazione delle opere portuali, alla formulazione ed elaborazione di piani triennali da proporre al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, alle aziende speciali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, istituite ai sensi dell'articolo 32 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 , ove non ricomprese nella circoscrizione delle Autorità di sistema portuale” sono soppresse.


ART. 21 (Modifiche all'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, le parole “o, laddove non istituita, l'autorità marittima sono tenute” sono sostituite dalle seguenti: “è tenuta”;
b) al comma 7, le parole “o, laddove non istituita, l'autorità marittima” sono soppresse;
c) al comma 7-ter le parole “o, laddove non istituita, l'autorità marittima, devono” sono sostituite dalle seguenti: “deve”


ART. 22 (Modifiche all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 17, comma 4, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 le parole “o, laddove non istituita, l'autorità marittima” sono soppresse.


ART. 23 (Modifiche all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole “o, laddove non istituita, l'autorità marittima”, ovunque ricorrano, sono soppresse;
2) al secondo periodo dopo le parole “sono affidate” sono inserite le seguenti “, in coerenza con quanto previsto dal regolamento di cui al decreto 28 dicembre 2022, n. 202,”;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Ove le concessioni di cui al comma 1 siano affidate sulla base di procedure ad evidenza pubblica avviate su istanza di parte, l'Autorità di sistema portuale dà notizia nella sezione «Amministrazione trasparente» del proprio sito istituzionale della presentazione della proposta relativa alla realizzazione in concessione di lavori o servizi e provvede, altresì, ad indicare un termine, non inferiore a sessanta giorni, commisurato alla complessità del progetto, per la presentazione da parte di altri operatori economici, di proposte relative al medesimo intervento. Le autorità di sistema portuale danno altresì notizia nella sezione «Amministrazione trasparente» del proprio sito istituzionale dell'avvio delle procedure di evidenza pubblica relative al rilascio delle concessioni di cui all'articolo 18. Le autorità di sistema portuale trasmettono, entro il 30 settembre di ciascun anno, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i calendari delle procedure di evidenza pubblica relativi alle concessioni in scadenza, secondo il modello definito con decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I calendari di cui al terzo periodo sono pubblicati nel sito internet istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro i successivi due mesi. In sede di prima applicazione della presente disposizione, i calendari recano evidenza dell'elenco degli affidamenti programmati fino al 2033; all'aggiornamento dei predetti calendari si provvede con le comunicazioni annuali di cui al terzo periodo.”;
c) al comma 6 le parole “o, laddove non istituita, l'autorità marittima” sono soppresse;
d) il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. Le concessioni possono comprendere anche la realizzazione di opere infrastrutturali nei limiti di quanto previsto dall'articolo 5-sexies, comma 1, lettera d).”
e) al comma 10 le parole “o, laddove non istituita, l'autorità marittima effettuano” sono sostituite dalla seguente “effettua” e le parole “e l'attuazione degli investimenti previsti nel programma di attività di cui al comma 8, lettera a)” sono soppresse;
f) al comma 11, le parole: “o, laddove non istituita, l'autorità marittima” sono soppresse e la parola “dichiarano” è sostituita dalla seguente: “dichiara”;
g) dopo il comma 12 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
“12-bis. Le autorità di sistema portuale non possono determinare canoni di concessione demaniale marittima per scopi turistico-ricreativi, fatta eccezione per i canoni di concessione di aree destinate a porti turistici, in misura più elevata di quanto stabilito dalle autorità marittime per aree contigue e concesse allo stesso fine.
12-ter. Le procedure per l'affidamento delle concessioni di cui al presente articolo sono avviate almeno dodici mesi prima della scadenza di ciascuna concessione.”.


ART. 24 (Modifiche all'articolo 18-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 18-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole “delle opere previste nei rispettivi piani regolatori portuali e nei piani operativi triennali e per il potenziamento della rete infrastrutturale e dei servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti e gli investimenti necessari alla messa in sicurezza, alla manutenzione e alla riqualificazione strutturale degli ambiti portuali” sono sostituite dalle seguenti: “da parte delle Autorità di sistema portuale degli interventi di propria competenza”.


ART. 25 (Modifiche all'articolo 23 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 23 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: “6-bis. Tenuto conto della specificità delle attività attribuite alla società di cui all'articolo 5-ter e delle competenze tecniche necessarie al loro svolgimento, è autorizzato il trasferimento alla Porti d'Italia S.p.a. di una percentuale di personale delle autorità di sistema portuale non superiore al venticinque per cento e il contestuale trasferimento delle risorse finanziarie corrispondenti al trattamento retributivo del medesimo personale. Il trasferimento del personale avviene senza soluzione di continuità e con la garanzia della conservazione della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data del trasferimento, previa ricognizione delle competenze possedute, ai fini di una collocazione organizzativa coerente e funzionale alle esigenze della medesima società. A tale personale si applica l'articolo 2112 del codice civile e le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

6.ter. La convenzione-quadro di cui all'articolo 5-sexies individua il contingente complessivo delle unità professionali e le relative risorse finanziarie da trasferire ai sensi del comma 6-bis e ne definisce il riparto tra le singole autorità di sistema portuale, tenuto conto:

a) delle qualifiche professionali, dei ruoli in organico e dell'anzianità del personale da trasferire, nonché dei fabbisogni della Porti d'Italia S.p.a. in termini di professionalità ed esperienza nell'attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di appalti e concessioni di lavori in ambito portuale;

b) delle esigenze territoriali, fermo restando che in caso di trasferimento ad un ufficio territoriale sito a più di cinquanta chilometri da quello in cui il lavoratore è adibito, il trasferimento può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative o produttive.”.


ART. 26 (Abrogazione dell'articolo 26 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. L'articolo 26 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 è abrogato.


ART. 27 (Inserimento dell'articolo 27-bis alla legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. Dopo l'articolo 27 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è inserito il seguente:

“ART. 27-bis
(Disposizioni finanziarie)

1. Al fine di promuovere la realizzazione degli interventi inclusi nell'accordo di programma di cui all'articolo 5.1., è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo denominato “Fondo per le infrastrutture strategiche di trasporto marittimo”. Nel Fondo di cui al primo periodo confluiscono annualmente, a decorrere dalla data di avvio dell'operatività della Porti di Italia S.p.A., individuata ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 1:

a) la quota relativa alla componente investimenti dei canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine comprese nell'ambito portuale, , nonché delle aree demaniali comprese nelle circoscrizioni territoriali, individuata ai sensi del comma 2, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, relativa alla componente investimenti, finalizzata al recupero dei costi di costruzione, manutenzione, esercizio e sviluppo dell'infrastruttura portuale sostenuti direttamente o indirettamente dallo Stato;

b) una percentuale delle tasse di ancoraggio, delle tasse portuali sulle merci sbarcate e imbarcate e delle tasse per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 16 compresa tra il 15 e il 25% del gettito complessivo riscosso, determinata ai sensi del comma 4.

2. La quota dei canoni concessori relativa alla componente investimenti di cui al comma 1, lettera a), è individuata con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) per le concessioni affidate prima dell'entrata in vigore del regolamento di cui al decreto 28 dicembre misura comunque non superiore all'85% dell'ammontare complessivo del canone;
2022, n. 202, la predetta quota è definita, previo parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti, in

b) per le concessioni affidate ai sensi del regolamento di cui al decreto 28 dicembre 2022, n. 202, la predetta quota è definita, nella misura della componente fissa di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a) del medesimo decreto n. 202 del 2022.

3. Al fine di garantire il funzionamento della Porti di Italia S.p.A. è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo, denominato “Fondo di funzionamento”. Con il decreto di cui all'articolo 5-ter, comma 1, è definita, in sede di prima applicazione, la percentuale delle risorse, individuate ai sensi del comma 2 da iscrivere nel Fondo di cui al primo periodo, tenuto conto del personale trasferito ai sensi dell'articolo 23, commi 6-bis e 6-ter e delle spese generali di funzionamento della società. Tale percentuale può essere aggiornata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto delle risorse assegnate alla società ai sensi del comma 7.

4. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è determinata, nell'ambito delle soglie individuate dal comma 1, lettera b), la percentuale delle tasse da assegnare per il successivo esercizio finanziario al Fondo per le infrastrutture strategiche di trasporto marittimo per garantire idonei livelli di finanziamento agli interventi inclusi nell'accordo di programma, al netto delle entrate derivanti, ai sensi del comma 1, lettera a), dal versamento di una quota dei canoni di concessione. Ai fini della determinazione della percentuale di cui al primo periodo sono assunte come parametro di riferimento le previsioni di gettito elaborate sulla base delle risultanze contabili derivanti dagli ultimi bilanci consuntivi presentati dalle Autorità di sistema portuale, tenuto conto altresì di eventuali conguagli tra le entrate stimate e le entrate effettivamente versate nel precedente esercizio finanziario nel fondo di cui al comma 1. In sede di prima applicazione della presente disposizione, il decreto di cui al primo periodo garantisce in ogni caso, attraverso la determinazione della percentuale di cui al comma 1, lettera b), una dotazione del Fondo per le infrastrutture strategiche di trasporto marittimo non inferiore a 197 milioni di euro annui, comprensivi della quota dei canoni concessori di cui al medesimo comma 1, lettera a).

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, la quota del canone relativa alla componente investimenti, individuata ai sensi del comma 2, nonché la percentuale delle tasse di ancoraggio, delle tasse portuali sulle merci sbarcate e imbarcate e delle tasse per il rilascio delle autorizzazioni riscosse dalle autorità di sistema portuale, definita ai sensi del comma 4, sono accantonate annualmente nel bilancio di esercizio delle medesime autorità in un fondo vincolato. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di spettanza del canone, ciascuna autorità di sistema portuale è tenuta a riversare le risorse accantonate di cui al primo periodo al Ministero dell'economia e delle finanze per la relativa iscrizione nel Fondo per le infrastrutture strategiche di trasporto marittimo.

6. Nel Fondo per le infrastrutture strategiche di trasporto marittimo confluiscono le risorse disponibili attualmente iscritte nei fondi destinati allo sviluppo delle infrastrutture portuali, fatta eccezione per le risorse autorizzate a favore degli interventi in corso di realizzazione per i quali non sia disposto il subentro della società di cui all'articolo 5-ter alle competenti autorità di sistema portuale. Per l'attuazione della previsione di cui al primo periodo il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio previa ricognizione delle risorse disponibili accertate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

7. Le risorse iscritte nel Fondo per le infrastrutture strategiche di trasporto marittimo ai sensi dei commi 5 e 6 determinano il limite annuo di concorso dello Stato al finanziamento degli interventi inclusi nell'accordo di programma di cui all'articolo 5.1. Le predette risorse sono trasferite in apposita contabilità separata intestata alla Porti di Italia S.p.a., con destinazione vincolata alla realizzazione dei predetti interventi, secondo quanto previsto dall'accordo di programma di cui all'articolo 5.1. Le risorse di cui al comma 3 sono trasferite annualmente alla Porti di Italia S.p.a. per le spese di funzionamento e i costi di gestione della stessa.”.


ART. 28 (Modifiche all'articolo 28 dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. L'articolo 28, comma 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente: “5. Nei porti di cui alla categoria II, classe III, il gettito della tassa di ancoraggio di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, è acquisito al bilancio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dal comma 10 del medesimo articolo 1 per la Regione siciliana.”


ART. 29 (Norme finali e di coordinamento)

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, le autorità di sistema portuale trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le informazioni e i documenti necessari alla predisposizione del decreto di cui all'articolo 4-ter della legge 28 gennaio 1994, n. 84, inclusi i fabbisogni infrastrutturali e le relative priorità di investimento, l'elenco dei progetti in corso di valutazione o di realizzazione, con indicazione del relativo codice unico di progetto (CUP) ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 ove disponibile, e i rispettivi finanziamenti eventualmente già disposti o erogati, i dati tecnici di traffico suddivisi per tipologia, nonché le caratteristiche tecnico-nautiche di ciascun porto.

2. Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le autorità di sistema portuale provvedono, ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, all'approvazione dei PRP dei porti, inclusi nelle rispettive circoscrizioni territoriali, in cui siano tuttora in vigore piani regolatori portuali approvati antecedentemente all'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nomina un commissario ad acta, al quale attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o i provvedimenti necessari, anche avvalendosi delle strutture dell'autorità di sistema portuale interessata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Sino all'aggiornamento dei PRP alle disposizioni di cui all'articolo 6 della presente legge, la funzione caratterizzante delle aree portuali e retro-portuali di cui all'articolo 5, comma 1-ter, primo periodo della legge 28 gennaio 1994, n. 94, comunque denominate all'interno dei singoli PRP, si intende riferita alle aree o agli ambiti complessivamente considerati, come disegnati e specificati nel PRP, e non alle singole porzioni dei medesimi né ai singoli compendi affidati in concessione. Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano nei procedimenti pendenti al 20 luglio 2025.

4. Gli investimenti relativi alle opere di grande infrastrutturazione autorizzati e finanziati da specifiche disposizioni di legge sono inseriti di diritto nell'accordo di programma e ne costituiscono parte integrante. Gli aggiornamenti di cui all'articolo 5.1, comma 6, della legge 28 gennaio 1994, n. 94 danno evidenza di tali investimenti e dei relativi finanziamenti che vi rimangono vincolati ai sensi delle disposizioni di legge.

5. Nelle more della piena operatività della società di cui all'articolo 5-ter della legge 28 gennaio 1994, n. 84, la cui data è determinata con il decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, le funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi del presente articolo, continuano ad essere svolte dalle autorità di sistema portuale.

6. In sede di prima adozione del decreto di cui all'articolo 4-ter, comma 1, della legge n. 84 del 1994, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua le opere di grande infrastrutturazione, di opere infrastrutturali e di interventi di manutenzione straordinaria in corso di realizzazione da parte delle autorità di sistema portuale per il cui completamento si rende necessario disporre il subentro della società di cui all'articolo 5-ter della legge 28 gennaio 1994, n. 84 in qualità di stazione appaltante. In relazione ai predetti interventi, la società di cui all'articolo 5-ter della legge n. 84 del 1994 subentra all'autorità di sistema portuale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi sorti in relazione all'intervento di cui al primo periodo, nonché nei relativi procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo.

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 27-bis, commi 2 e 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono fatti salvi, fino alla scadenza del titolo concessorio, i contenuti e le pattuizioni degli atti concessori in essere relativi a concessioni già assentite alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

8. L'articolo 6-bis del decreto- legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è abrogato.

9. Al fine di promuovere un costante monitoraggio sull'attuazione della Milestone M1C2-2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito dei poteri di vigilanza di cui all'articolo 12 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, verifica, in contraddittorio con l'autorità di sistema portuale interessata, che i contenuti e le pattuizioni degli atti concessori stipulati all'esito delle procedure di affidamento di cui all'articolo 18 della medesima legge siano coerenti con quanto previsto dal regolamento di cui al decreto 28 dicembre 2022, n. 202. Nel caso in cui dal monitoraggio di cui al primo periodo emergano incongruenze rispetto alle modalità di attuazione del predetto regolamento il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attiva, in contraddittorio con l'autorità di sistema portuale, un procedimento finalizzato alla modifica, da effettuarsi mediante apposito atto aggiuntivo, delle clausole degli atti concessori al fine di garantirne la piena conformità al quadro regolatorio esistente, nel rispetto dell'articolo 43 della Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014. In caso di mancata stipula dell'atto aggiuntivo entro sei mesi dall'adozione del provvedimento di conclusione del procedimento di cui al secondo periodo da parte dell'autorità di sistema portuale, alla Direzione generale per i porti, la logistica e l'intermodalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è attribuito, in via sostitutiva, il potere di adottare, sentita l'Autorità di regolazione dei trasporti, gli atti o i provvedimenti comunque necessari garantirne la piena conformità dell'atto concessorio al quadro regolatorio esistente, in luogo delle autorità di sistema portuale. Nel caso in cui non possa essere garantita la piena conformità al quadro regolatorio esistente, la Direzione generale per i porti, la logistica e l'intermodalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito dei poteri sostituivi di cui al presente comma, dispone la revoca della concessione.

10. Al fine di garantire la piena trasparenza e l'efficace monitoraggio delle concessioni portuali, le autorità di sistema portuale, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, aggiornano i dati e le informazioni relativi alle concessioni dalle stesse rilasciate nel Sistema informativo del Demanio marittimo SID - il Portale del Mare. Ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera e), i dati e le informazioni di cui al primo periodo sono costantemente aggiornate e accessibili, senza limitazioni o ritardi, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'Autorità di Regolazione dei Trasporti. In caso di accertata inosservanza degli obblighi di cui al primo e secondo periodo, ovvero di trasmissione di dati incompleti, non veritieri o non aggiornati, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche su iniziativa dell'Autorità di Regolazione dei trasporti, avvia un procedimento di contestazione nei confronti dell'autorità di sistema portuale inadempiente. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente comma rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance, individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

11. Entro il 30 giugno 2026, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adotta, con proprio decreto, previo parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti, le linee guida nazionali per la determinazione del canone demaniale. Le linee guida di cui al primo periodo sono elaborate in conformità ai criteri e ai requisiti disciplinati dal regolamento emanato con decreto 28 dicembre 2022, n. 202.

12. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 94, i componenti del Comitato di Gestione già nominati e in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, mantengono la propria carica fino alla scadenza naturale del rispettivo mandato, senza necessità di alcuna nuova nomina o conferma. In sede di prima applicazione della disposizione di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 94, come modificata dalla presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla designazione del componente del comitato di gestione in rappresentanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
››› Archiv
AB DER ERSTE SEITE
Israels östliche Mittelmeerküste wurde zum Hochrisikogebiet für die Sicherheit von Schiffen und Besatzungen erklärt.
London
Resolution des Internationalen Verhandlungsforums
Die Umsätze der Evergreen Marine Corporation sanken im vierten Quartal 2025 um 26,0 %.
Taipeh
Quartalsnettogewinn um 71,8 % gesunken
Unterstützung der EU-Kommission und der EIB für Investitionsprojekte in kleinen und mittleren Häfen
Im zweiten Halbjahr 2025 sanken die Umsätze von OOIL um -20,0 %.
Hongkong
Nettogewinn um 67,9 % gesunken
Im transalpinen Güterverkehr durch die Schweiz verliert die Schiene weiter Marktanteile an die Straße.
Bern
Dramatische Entwicklung – so unterstreicht ein Bericht – aus Sicht der Schweizer Verkehrspolitik
Am 18. und 19. März findet eine außerordentliche IMO-Ratssitzung statt, um die Lage im Nahen Osten zu erörtern.
London
Bis gestern haben die Angriffe auf Schiffe zum Tod von acht Seeleuten und zur Verwundung von zehn weiteren geführt, drei werden noch vermisst.
Im Jahr 2025 wuchs der von Hupac abgewickelte kombinierte Straßen- und Schienenverkehr um 4,3 %.
Lärm
Die Notwendigkeit, die Anwendung der Beiträge zum kombinierten Verkehr über die Alpen hinaus bis über das Jahr 2030 hinaus zu verlängern, wurde erneut bekräftigt.
Yang Ming bestellt sechs neue 13.000-TEU-LNG-Dual-Fuel-Containerschiffe.
Keelung
Das vierte Quartal 2025 wurde mit einem um 81,2 % gesunkenen Nettogewinn abgeschlossen.
Die Wiederaufnahme des Schiffsverkehrs durch den Suezkanal scheint von der Blockade in der Straße von Hormuz nicht beeinträchtigt zu sein.
Kairo/Southampton/Washington/Genua
Während die Schiffszahlen im Januar um 1,9 % zunahmen, hat sich das Wachstum im Kanal seither nachhaltiger gestaltet. Im Hafen von Genua wurden Kriegsmaterialien beschlagnahmt.
Die USA bereiten einen Angriff auf iranische Häfen vor
Tampa/Muscat
Centcom warnt die Zivilbevölkerung, sich unverzüglich von allen Hafenanlagen fernzuhalten. Drohnen kreisen über dem Hafen von Salalah.
MSC wird im Hafen von Snake Island in Lagos ein Containerterminal errichten.
Genf
45-jährige Konzessionsvereinbarung mit Nigerdock
Die Angriffe auf Schiffe in der Straße von Hormuz werden wieder aufgenommen
Southampton/Genf
Ein Containerschiff wurde beschädigt. Auf einem anderen Schiff brach ein Feuer aus. Die UNCTAD äußerte sich besorgt über die Auswirkungen der Störungen des Schiffsverkehrs in der Region.
Drei Besatzungsmitglieder eines in der Straße von Hormuz havarierten Massengutfrachters werden vermisst.
Bangkok
Zwanzig Seeleute wurden im Oman von Bord gebracht.
ONEs Anteil an Poseidon (Seaspan Corporation) wird auf 48,9 % steigen.
Singapur/Toronto
Investitionen im Wert von 1,07 Milliarden US-Dollar
FS Logistix und Grimaldi Euromed unterzeichnen eine Vereinbarung zur Entwicklung integrierter See-Schiene-Transportlösungen.
Verona
Confitarma bittet um die mögliche Entsendung von Einheiten der italienischen Marine in den Persischen Golf und die Straße von Hormuz.
Rom
Zanetti: Ein konkretes Zeichen für das Bestreben, die strategischen Interessen des Landes zu schützen.
Schottland debattiert über die Besteuerung von Kreuzfahrtschiffen
Drei Fünftel der Befragten gaben an, dafür zu sein, den lokalen Behörden die Befugnis zur Einführung einer Steuer zu erteilen.
Im vergangenen Jahr betrug der Güterverkehr in den deutschen Häfen 284,4 Millionen Tonnen (+3,8 %).
Wiesbaden
Die Importe stiegen um 5,3 %.
Im Januar ging der Güterverkehr in den Häfen von Genua und Savona-Vado Ligure um 4,9 % zurück.
Genua/Ravenna
Im Hafen von Ravenna wurde ein Wachstum von +12,5 % verzeichnet.
Im Jahr 2025 sanken die Umsätze von ZIM um -18,1 %.
Im Jahr 2025 sanken die Umsätze von ZIM um -18,1 %.
Haifa
Der Rückgang fiel im vierten Quartal deutlicher aus (-31,5 %). Glickman: Die Fusion mit Hapag-Lloyd ist sehr positiv für die Aktionäre.
Im vergangenen Jahr stieg der Güterverkehr im Hafen von Bremen um 5,4 Prozent.
Im vergangenen Jahr stieg der Güterverkehr im Hafen von Bremen um 5,4 Prozent.
Bremen
Allein im vierten Quartal betrug das Wachstum +5,4 %, wobei die Containerladungen um 11,8 % zunahmen.
Im Jahr 2025 wurden im Hafen von La Spezia 12,6 Millionen Tonnen Güter umgeschlagen (+3,3 %).
Im Jahr 2025 wurden im Hafen von La Spezia 12,6 Millionen Tonnen Güter umgeschlagen (+3,3 %).
La Spezia
Im Hafen von Marina di Carrara betrug der Güterverkehr 4,8 Millionen Tonnen (-0,7 %).
PPC und CK Hutchison warnen, dass sie alle ihre Rechte geltend machen und von Panama eine vollständige Entschädigung fordern werden.
Hongkong
Im Jahr 2025 verzeichnete die PSA-Terminalbetreibergruppe Rekordumsätze.
Singapur
Das operative Ergebnis stieg um 19,0 % und der Nettogewinn um 0,5 %.
Im Jahr 2025 sank der Aktionärsgewinn der CMA CGM-Gruppe um -58,1 %.
Marseille
Umsatzrückgang um 2,0 % (-5,2 % allein im vierten Quartal)
2025 war das bisher beste Jahr für Global Ship Lease.
Athen
Positiver Trend auch im vierten Quartal
Im vierten Quartal 2025 wuchs der Güterverkehr in den Häfen von Neapel und Salerno um 2,0 %.
Neapel
Der Rückgang von -1,0 % am Flughafen der regionalen Hauptstadt wurde durch das Wachstum von +6,3 % in Salerno mehr als ausgeglichen.
Der Schifffahrtsverband unterstützt die neuen EU-Strategien für den Schifffahrts- und Hafensektor uneingeschränkt.
Rom
Mattili: Wir stehen zur Verfügung, um einen Beitrag zur EU Industrial Maritime Value Chains Alliance zu leisten.
CK Hutchison gibt bekannt, die rechtlichen Schritte gegen die Republik Panama intensiviert zu haben.
Hongkong
Nachtrag zur Streitbeilegungsmitteilung, die bei der ICC eingereicht wurde.
Die Kreuzfahrtterminals von Global Ports Holding verzeichnen Rekordbesucherzahlen
Istanbul
Im vergangenen Jahr wurden 18,1 Millionen Passagiere befördert (+8,5 %).
Interferry: Der Weg der EU-Kommission zur Dekarbonisierung des Fährverkehrs ist der richtige.
Victoria
Roos: Es ist gut, zu empfehlen, dass ETS-Gelder genau dort eingesetzt werden, wo sie gesammelt werden.
CLECAT fördert die EU-Strategie für das europäische See-, Hafen- und Logistiksystem
Brüssel
Besonderes Augenmerk wird auch auf die Notwendigkeit gelegt, zu verhindern, dass integrierte Betreiber den Zugang von Wettbewerbern zu Infrastruktur, Dienstleistungen oder Kunden einschränken.
ESPO billigt neue EU-Hafenstrategie
Brüssel
Zu den am meisten begrüßten Elementen zählt die Zusage, eine Überprüfung des EU-ETS und der FuelEU-Seeschifffahrtsverordnung durchzuführen.
Tanker vor der Küste Kuwaits gerammt
Southampton/Kuwait City
Eine Granate traf auch ein Containerschiff in der Straße von Hormuz.
Europäische Reeder und Schiffbauer begrüßen die EU-Strategie für den Schiffbausektor. Deutsche Hafenbetreiber sind von dem Vorschlag weniger überzeugt.
Brüssel/Rom/Hamburg
Der WSC begrüßt die von der Europäischen Kommission vorgeschlagenen Strategien für die maritime Wirtschaft und die Häfen.
Washington
Laut dem Verband schenken sie der Vereinfachung des Warenaustauschs jedoch nicht genügend Aufmerksamkeit.
Die Europäische Kommission stellt zwei Strategien zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit, Nachhaltigkeit, Sicherheit und Widerstandsfähigkeit der Häfen, des Seeverkehrs und des Schiffbaus in der EU vor.
Brüssel
Es wird ein hochrangiger Rat eingerichtet
Explosionen und ein Brand auf einem russischen Schiff, das in der Nähe von Libyen gesunken ist
Moskau/Tripolis
Im Dezember bekannte sich die Ukraine zu einem Angriff auf einen russischen Öltanker in derselben Region.
Die Angriffe auf Schiffe in der Straße von Hormus dauern an
Southampton/Battaramulla
Drei Marineschiffe meldeten Beschuss und Schäden. Eine iranische Fregatte wurde in Sri Lanka getroffen.
Viking bestellt zwei neue Expeditionskreuzfahrtschiffe bei Fincantieri und sichert sich eine Option auf zwei Hochseeschiffe.
Triest
Der Wert der Vereinbarungen übersteigt zwei Milliarden Euro.
Der Containerverkehr im maltesischen Hafen von Marsaxlokk blieb im Jahr 2025 stabil.
Kalafrana/Hongkong
Das chinesische Unternehmen CMPort hat eine 70-prozentige Beteiligung am brasilianischen Ölterminal Vast Infraestrutura erworben.
T&E: Mehr als die Hälfte der europäischen Fähren könnten bis 2035 elektrisch betrieben werden.
T&E: Mehr als die Hälfte der europäischen Fähren könnten bis 2035 elektrisch betrieben werden.
Brüssel
Klann: Elektrische Fähren sind auf vielen Strecken bereits günstiger und werden in den kommenden Jahren noch günstiger werden.
ITF, JNG und IBF haben die Straße von Hormuz und die umliegenden Gewässer als Hochrisikogebiet eingestuft.
ITF, JNG und IBF haben die Straße von Hormuz und die umliegenden Gewässer als Hochrisikogebiet eingestuft.
London
Das Gebiet könnte schon bald in ein Kriegsgebiet umgewandelt werden.
Nautilus International fordert Staaten und Schifffahrtsunternehmen dringend auf, die Sicherheit und die Rechte von Seeleuten zu gewährleisten.
London/Brüssel
Der Internationale Gewerkschaftsbund fordert alle Parteien zu einem sofortigen Waffenstillstand auf.
Straße von Hormuz: Ein Matrose eines von einem Drohnenschiff angegriffenen Schiffes stirbt.
Muskat
Einundzwanzig Besatzungsmitglieder wurden evakuiert.
Norwegian Cruise Line Holdings schließt das Jahr 2025 mit einem Rekordergebnis ab, steht aber vor Herausforderungen durch nicht-operative Kosten.
Miami
Die Kriegskrise im Nahen Osten betrifft auch die Häfen
Dubai/Muscat/Washington
Kramek (WSC): Die Linienschifffahrt hat ihre Fähigkeit unter Beweis gestellt, auf Notfallsituationen wie die im Roten Meer zu reagieren.
ICS, ECSA und ASA besorgt über die Sicherheit von Seeleuten im Nahen Osten
London/Brüssel/Singapur
Dies sei – so betonten sie – eine sich rasch entwickelnde und unvorhersehbare Situation.
Hapag-Lloyd und Maersk erkannten als erste die drohende Gefahr im Nahen Osten. Ein von den USA sanktionierter Tanker wurde getroffen.
Hamburg/Kopenhagen/Southampton/
Washington/Muscat
Am Freitag informierten die beiden Unternehmen ihre Kunden über Änderungen ihrer Dienstleistungen in der Region. Vier Mitarbeiter von Skylight wurden verletzt.
Aktualisierte europäische Liste der Schiffsrecyclinganlagen
Brüssel
Darunter erstmals auch eine deutsche Werft, nämlich die von Emden.
Confitarma fordert die EU auf, die Attraktivität ihrer Seeflaggen zu stärken.
Rom
Ein Schiedsverfahren mit einem Streitwert von über 1,5 Milliarden Dollar wird den Streit zwischen PPC und der Republik Panama beilegen.
Panama
Verfahren bei der Internationalen Handelskammer in New York
Ausschreibung für das Mehrzweckterminal am Pier Príncep d'Espanya im Hafen von Barcelona
Barcelona
Der Konzessionsvertrag hat eine Laufzeit von 16 Jahren.
Fincantieri und Navantia vereinbaren, das Projekt der europäischen Patrouillenkorvette gemeinsam zu koordinieren und durchzuführen.
Sad/Madrid
Sie werden ein Joint Venture gründen, an dem sich auch andere Projektpartner beteiligen können.
Im Jahr 2025 wurden im Rotterdamer Hafen 14,2 Millionen Container umgeschlagen (+3,1 %).
Im Jahr 2025 wurden im Rotterdamer Hafen 14,2 Millionen Container umgeschlagen (+3,1 %).
Rotterdam
Allein im vierten Quartal belief sich das Containeraufkommen auf 3,5 Millionen TEU (+3 %).
PSA kündigt einen Investitionsplan in Höhe von einer Milliarde Dollar für den Hafen von Genua an
PSA kündigt einen Investitionsplan in Höhe von einer Milliarde Dollar für den Hafen von Genua an
Rom/Singapur
Die erste Phase konzentriert sich auf die technologische Umsetzung und die infrastrukturelle Anpassung des PSA Genova Pra'-Terminals.
Neues Logistikzentrum in London soll den Schienengüterverkehr durch den Kanaltunnel ankurbeln
London
Es wird mit einer Investition von rund 15 Millionen Pfund gerechnet.
Jeremy Nixon wird seine Position als CEO von Ocean Network Express am 1. Juli an Till Ole Barrelet übergeben.
Singapur
Der deutsche Manager kommt von Emirates Shipping Lines.
Die ersten drei elektrischen Portalkrane wurden am neuen intermodalen Terminal in Mailand-Smistamento installiert.
Mailand
Bei voller Auslastung kann die Anlage bis zu 44 Züge pro Tag abfertigen.
Die Regierung Hongkongs protestiert gegen den Abzug der PPC aus den panamaischen Häfen.
Hongkong/Peking
Eine Sprecherin der Pekinger Regierung betonte, dass China die Rechte und legitimen Interessen seiner Unternehmen entschieden schützen werde.
Europäische Verkehrsverbände fordern, dass dem CEF mindestens 100 Milliarden Euro zugewiesen werden.
Brüssel
Chronische Unterfinanzierung und finanzielle Engpässe werden beklagt.
Die panamaische Regierung überträgt APM Terminals die Übergangsverwaltung des Hafens von Balboa und TiL die des Hafens von Cristóbal.
Hongkong/Panama
CK Hutchison Holdings verurteilt die Rechtswidrigkeit der Terminalbeschlagnahme und bestätigt die Möglichkeit rechtlicher Schritte.
Die panamaische Regierung beschlagnahmt Vermögenswerte und Ausrüstung in den Häfen von Balboa und Cristóbal
Panama
Die Panama Ports Company der CK Hutchison-Gruppe wurde von der Verwaltung der beiden Häfen abberufen.
Stellungnahme von Eisenbahn- und intermodalen Verkehrsverbänden gegen Gigaliner auf europäischen Straßen
Brüssel
Die gegenwärtigen Positionen der EU-Institutionen – so die Kritik – beinhalten allesamt Elemente, die die Gefahr bergen, dass diese Fahrzeuge weit verbreitet werden.
Das Mandat der EuNavFor-Mission Aspides wurde bis zum 28. Februar 2027 verlängert.
Brüssel
Ein Budget von fast 15 Millionen Euro wurde genehmigt.
Die EU-ETS-Beobachtungsstelle für Häfen in Puertos del Estado bestätigt das Risiko eines Verlusts des Marktanteils europäischer Häfen im Containerverkehr.
Die EU-ETS-Beobachtungsstelle für Häfen in Puertos del Estado bestätigt das Risiko eines Verlusts des Marktanteils europäischer Häfen im Containerverkehr.
Madrid
Santana: Wir sind der Ansicht, dass einige Aspekte des Emissionshandelssystems überwacht und gegebenenfalls überarbeitet werden sollten.
Tidewater übernimmt den brasilianischen Schlepperbetreiber Wilson Sons Ultratug Participações für 500 Millionen Dollar.
Houston
Es verfügt über eine Flotte von 22 Plattformversorgungsschiffen.
Trump versucht, das Urteil des Obersten Gerichtshofs durch die Einführung vorübergehender Zölle zu umgehen.
Trump versucht, das Urteil des Obersten Gerichtshofs durch die Einführung vorübergehender Zölle zu umgehen.
Washington/Suitland
Es wurde auch eine Exekutivverordnung unterzeichnet, die die Aussetzung der "De-minimis"-Regelung bestätigt.
Geringes Wachstum des Güterverkehrs im Hafen von Ancona im Jahr 2025
Ancona
Der Fahrzeugbestand ist leicht zurückgegangen. Die Fahrgastzahlen sind deutlich gesunken.
Der Bau des Kreuzfahrtterminals am Molo San Cataldo in Taranto beginnt im Oktober.
London
Global Ports Holding investiert über 4,5 Millionen Euro
Ein Toter und vier Verletzte an Bord des Kreuzfahrtschiffs World Legacy (ehemals Moby Zaza ).
Singapur
In der Wohnung brach ein Feuer aus.
SBB CFF FFS Cargo hat 31 Lokomotiven an Nordic Re-Finance verkauft.
Bern
Das Schweizer Unternehmen plant, sich bis 2035 ausschließlich mit Fahrzeugen des Herstellers Stadler Rail Valencia auszustatten.
Im vergangenen Jahr stieg der Güterverkehr im Hamburger Hafen um 2,6 Prozent.
Im vergangenen Jahr stieg der Güterverkehr im Hamburger Hafen um 2,6 Prozent.
Hamburg
Container kurbelten das Wachstum an. Allein im vierten Quartal blieben die Mengen stabil.
Im vierten Quartal 2025 verzeichnete die DFDS-Gruppe einen Nettoverlust von -286 Millionen DKK.
Kopenhagen
Im vergangenen Jahr stieg der Güterverkehr in den Häfen Montenegros um 1,6 %.
Podgorica
Der Güterverkehr von und nach Italien allein stieg um +64,6 %.
Zu APM Terminals die 37.5% von dem südlichen Container Terminal von dem Hafen von Jeddah
Den Haag/Dubai
DP Die Welt wird die restlichen 62,5% halten
Weiter die Biegung des Verkehrs des Containers im Hafen von Los Angeles
Los Angeles
Im Januar Rückgang von -12,1%. Bown: der Exportzustand nach China scheint schlecht
Im vierten Quartal von 2025 wird der Verkehr von den Waren im Hafen von Civitavecchia von +8.6% erhöht
Civitavecchia
Das Wachstum des gesamten Jahres lag bei +3,1%
Samskip verkauft maritime und logistische Dienstleistungen mit dem Vereinigten Königreich und Irland an die CLdN
Luxemburg/Rotterdam
Die Vereinbarung umfasst Mietverträge für über 5.000 multimodale Lasteinheiten
Das Kartell hat das Verfahren zur Konzentration zwischen der Ignazio Messina und dem Terminal San Giorgio wiedereröffnet.
Rom
Die International Chamber of Shipping gegen die neuen hafen Steuern von der US-Regierung programmiert
Washington
Notwendig - betont der Verein - sorgfältig koordinierte politische Lösungen
Norwegian Cruise Line Holdings bestellt drei neue Schiffe von der Kreuzfahrt nach Fincantieri
Miami/Triest
Sie sind zu den Unternehmen Norwegische Cruise Line, Oceania Cruises und Regent Seven Seas Cruises bestimmt
Costa storniert Kreuzfahrten, die ursprünglich in den Nahen Osten führen sollten
Genua
Das Unternehmen betreibt derzeit keine Schiffe in der Region.
Im Jahr 2025 sanken die Einnahmen aus Zeitchartergeschäften von d'Amico International Shipping um -29,0%.
Luxemburg
Der Rückgang im vierten Quartal flacht ab.
NYK wird alleiniger Eigentümer des norwegischen Unternehmens Saga Welco
Tokio/Tønsberg
Das Unternehmen Tønsberg verfügt über eine Flotte von 48 offenen Lukenbooten
Die Valencia Terminal Europa der Grimaldi Group wird das neue Autoterminal im Hafen von Sagunto betreiben.
Valencia
Grimaldi hat den neuen PCTC Grande Seoul in Empfang genommen.
Neapel
Es handelt sich um die neunte Ammoniak-fähige Anlage der neapolitanischen Schifffahrtsgruppe.
Der von Maersk und Grendi betriebene Dienst Cagliari-Algerien wird in Kürze am Pier von Giammoro di Milazzo anlegen.
Messina
Es findet wöchentlich statt.
Falteri (Federlogistica): Die Folgen des Krieges im Iran stehen noch ganz am Anfang.
Genua
Er betonte, dass es in den Drehkreuzflughäfen des Golfs zu einer dramatischen Überlastung mit verderblichen Waren komme.
DP World meldete Rekord-Betriebs- und Finanzergebnisse.
Dubai
Im Jahr 2025 stieg der Containerverkehr um 5,8 % und die Einnahmen um 22,0 %.
Zwei weitere neue Tanker der mittleren Reichweite 2 für d'Amico Tankers
Luxemburg
Ausgeübte Optionen bei der chinesischen Werft Jiangsu New Yangzi Shipbuilding Co.
Das japanische Unternehmen MOL hat 25 % der französischen V.Ships erworben.
Tokio/London
Die restlichen 75 % des Kapitals verbleiben bei V.Ships.
ICTSI meldet Rekord-Jahres- und Quartalsfinanz- und Betriebsergebnisse
Manila
Im vergangenen Jahr wurden in den Hafenterminals der Gruppe 14,5 Millionen Container umgeschlagen (+11,0 %).
Die Einnahmen von Wan Hai Lines sanken im Jahr 2025 um 13,3 %.
Taipeh
Das Unternehmen wird vier neue Containerschiffe mit einer Kapazität von 6.000 TEU und zwei Containerschiffe mit einer Kapazität von 9.200 TEU kaufen.
Beobachtungsstelle zur Präsenz von Frauen im Bereich der blauen Wirtschaft
Mailand
Initiative von WISTA Italien und dem Seeschifffahrtsverband
Der erste Zug fährt am 2. April vom Pordenone Interport ab.
Pordenon
Ausserdorfer (InRail): Wir haben bereits neue Anfragen und Verträge zur Erweiterung der Verbindungen erhalten.
Dreifache Zeremonie für Explora Journeys auf der Fincantieri-Werft in Sestri Ponente
Genua
Technische Inbetriebnahme der "Explora IV", Münzzeremonie der "Explora V" und Baubeginn der "Explora VI"
Der Propeller Club der Häfen von La Spezia und Marina di Carrara hat seinen Vorstand erneuert.
La Spezia
Gianluca Agostinelli und Federica Maggiani als Präsident und Vizepräsident bestätigt
Die tunesische Regierung beschließt, mit dem Bau des Hafens von Enfidha zu beginnen.
Tunis
Es werden voraussichtlich 52.000 Arbeitsplätze geschaffen
Hunderte Container mit temperaturgeführten, pflanzlichen Lebensmitteln lagern im Hafen von Genua.
Genua
Spediporto berichtet es
Der Speditionsverband von La Spezia hat eine Abteilung für Terminalspediteure eingerichtet.
La Spezia
Ziel ist es, die Repräsentation und den Wert der Binnenlogistik zu stärken.
FHP Intermodal nimmt Bahnverkehr von Norditalien nach Bari und Catania auf
Foggia
Zunächst sollen wöchentlich zwei Zugpaare abfahren.
Die Abwicklung von Seetransporten in einem durch die Krise im Nahen Osten extrem komplexen Szenario.
Genua
Botta (Spediporto) und Anwalt Guidi geben Tipps zum Umgang mit Schwierigkeiten
Das neue Kreuzfahrtschiff Norwegian Luna wird in Marghera ausgeliefert.
Triest
Es handelt sich um die zweite Einheit der von Fincantieri gebauten "Prima Plus"-Klasse.
NÄCHSTE ABFAHRSTERMINE
Visual Sailing List
Abfahrt
Ankunft:
- Alphabetische Liste
- Nationen
- Geographische Lage
Assiterminal: Die Hafenstrategie der EU ist ein Erfolg.
Genua/Brüssel
Seas At Risk, One Planet Port und IFAW sind besorgt über die in der vorgeschlagenen Verordnung enthaltene Bezugnahme auf eine Beschleunigung von Umweltverträglichkeitsprüfungen.
Im Hafen von Gioia Tauro wurde die erste elektrische Kabine für das Kaltbügelsystem fertiggestellt.
Gioia Tauro
Im April wurde erstmals ein Containerschiff an eine mobile Steckdose angeschlossen.
Die Umsätze von Konecranes blieben im Jahr 2025 stabil.
Helsinki
Der Wert der Neuaufträge stieg um 9,7 %, wobei Hafenfahrzeuge einen Zuwachs von 21,3 % verzeichneten.
Der Nettogewinn von Finnlines stieg im Jahr 2025 um 50,7 %.
Helsinki
Umsatzanstieg um 2,0 %
Große Ladung Munition und Zünder im Hafen von Ancona beschlagnahmt
Ancona
Er sollte gerade eine Fähre besteigen, die ausschließlich für den Transport von Passagieren bestimmt war.
Ravenna wurde zur Hauptstadt des Meeres 2026 ernannt.
Rom
Petri (Assoporti): Sein Hafen ist ein strategischer Knotenpunkt für die nationale Wirtschaft
Rekordjahr 2025 für den amerikanischen Kreuzfahrtkonzern Viking Holdings
Los Angeles
Der Umsatz stieg um 21,9 %.
UECC hat China Merchants Jinling mit dem Bau von zwei PCTCs beauftragt.
Oslo
Sie werden eine Kapazität von 3.000 CEUs haben und im Jahr 2028 in Betrieb genommen.
Kühne+Nagel plant weitere, umfangreichere Personalreduzierungen.
Schindellegi
Verschlechterung der Wirtschaftsergebnisse im vierten Quartal 2025
Öffentliche Bekanntmachung der Hafenbehörde des nördlichen Tyrrhenischen Meeres zur Wahl des neuen Generalsekretärs
Livorno
Das Verfahren ist nicht wettbewerbsorientiert und es ist kein Auswahlprozess vorgesehen.
KKCG Maritime veröffentlicht ein Teilübernahmeangebot zur Erhöhung ihrer Beteiligung an Ferretti von 14,5 % auf 29,9 %.
Mailand/Hongkong/Prag
Das Angebot zielt nicht auf ein Delisting der Aktien ab.
Norovirus-Ausbruch auf dem zweiten Kreuzfahrtschiff der Holland America Line
Hongkong
65 Passagiere und 11 Besatzungsmitglieder der "Westerdam" wurden verletzt.
SOS LOGistica ist selbstzerstörerisch, da sie nur 10 % der 590 Millionen Euro für den Straßentransport für emissionsfreie Fahrzeuge bereitstellt.
Rom/Mailand
Texte: Die heutige Rede von einem starken Markt für batterieelektrische Fahrzeuge, der "durchstartet", bleibt eine Illusion.
Das erste U-Boot der Klasse U212NFS wird auf der Fincantieri-Werft in Muggiano auf Kiel gelegt.
Triest
Die Auslieferung der ersten Einheit ist für 2029 geplant.
Die neue Ausschreibung für Rangierarbeiten im Eisenbahnverkehr in den Häfen von Savona und Vado Ligure wurde veröffentlicht.
Genua
Der Startpreis des Vertrags beträgt 14,8 Millionen Euro.
Chinas LC Logistics bestellt zwei neue Containerschiffe mit je 11.000 TEU Kapazität.
Hongkong
Auftrag mit einem Gesamtwert von 236 Millionen Dollar
Palumbo Superyachts plant Bau eines neuen Metallschiffbauzentrums in Ortona
Ortona
Konzessionsgebiet im Hafen von Abruzzen
Kühne+Nagel übernimmt das Straßentransportgeschäft des deutschen Unternehmens Lohmöller
Schindellegi
Im Jahr 2024 hatten sie einen Umsatz von rund 23,5 Millionen Euro erwirtschaftet.
Rolls-Royce erzielt Rekordjahresfinanzleistung
London
Die Umsätze stiegen im vergangenen Jahr um 12,2 %.
Fincantieri lieferte die Ultra-Luxus-Kreuzfahrtyacht Four Seasons I nach Ancona.
Triest
Das Navis Sapiens-Programm feiert mit dem Schiff ebenfalls Premiere.
Durch die Beschichtung von Schiffen mit Jotun-Produkten werden im Jahr 2025 fast 12 Millionen Tonnen CO2 vermieden.
Muggia
Die geschätzten Treibstoffkosteneinsparungen belaufen sich auf rund 2 Milliarden US-Dollar.
Im Jahr 2025 belief sich der intermodale Güterverkehr, der vom Interporto Padova abgewickelt wurde, auf 381.031 TEU (-7,5 %).
Padua
Rekordproduktionswert erzielt
Im Jahr 2025 wurden im Nola-Interport 2.000 Züge abgefertigt.
Nola
Für 2026 wird ein Anstieg um 50 % erwartet.
Ein Lotse im Hafen von Livorno kommt bei einer Kollision ums Leben.
Livorno
Die genauen Umstände des Unfalls werden noch untersucht.
Studie über alternative Schiffskraftstoffe als potenzielle Meeresverschmutzer und die Wirksamkeit von Gegenmaßnahmen
Lissabon
Es wurde von der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs in Auftrag gegeben.
Das erste Präsenztreffen der internationalen Arbeitsgruppe "Kreuzfahrten & Hafenstädte" findet in Taranto statt.
Taranto/La Spezia
Pisano (AdSP Liguria Orientale): Die Beziehung zwischen der Stadt und dem Hafen ist strategisch, insbesondere im Hinblick auf den Kreuzfahrtverkehr.
Der Warenhandel der G20 wird im vierten Quartal 2025 voraussichtlich Schwankungen unterliegen.
Paris
Der Dienstleistungshandel wächst
Ausweitung der Anreize für das Rangieren von Schienengüterverkehr in Häfen
Rom
Papier (Fermerci): Der Sektor leidet jedoch weiterhin, wie die Gesamtdaten für 2025 zeigen.
Saipem hat einen weiteren Offshore-Auftrag in Saudi-Arabien erhalten.
Mailand
Auftrag im Wert von ca. 500 Millionen Dollar
Die Umsätze von MPC Container Ships sanken im Jahr 2025 um -4,3 %.
Oslo
Der Nettogewinn betrug 236,4 Millionen US-Dollar (-11,4 %).
Die neuen Büros der Hafenbehörde Ostsiziliens wurden im Hafen von Pozzallo eingeweiht.
Pozzallo
Vertrag im Wert von ca. 750.000 Euro
Finmar wurde zum Agenten von United Global Ro-Ro in Italien ernannt.
Genua
Zwei Verbindungen mit planmäßigen Haltestellen im Hafen von Genua
Auftrag für die Erweiterung des San Cataldo Piers im Hafen von Bari vergeben
Bari
Sie werden von Rti Fincantieri Infrastructure Opere Marittime, Boskalis Italia, Zeta und e-Marine durchgeführt.
Das digitale Register der Seeleute und das digitale Navigationsheft sind gesetzlich vorgeschrieben.
Genua
Artikel 11 des Gesetzesdekrets 19/2026 legt AGEMAR fest.
DB Cargo plant den Abbau von rund 6.000 Stellen
Berlin
Die Verhandlungen mit den Arbeitnehmervertretern sollen in Kürze beginnen.
Im Jahr 2025 stieg die Anzahl der von der RCL-Flotte transportierten Container um 8,8 %.
Bangkok
Die Einnahmen aus dieser Aktivität stiegen um 5,2 %.
Was Tardinis Nominierung zum Präsidenten der Hafenbehörde von Westsizilien betrifft, haben Salvini und Schifani (vorerst) ihren Streit beigelegt.
Palermo
Der jährliche Containerverkehr an den HHLA-Hafenterminals wächst um 5,4 %.
Hamburg
Rekordumsätze von 1,76 Milliarden Euro (+9,9 %) erwartet
Für das Jahr 2025 wird ein Wachstum des Containerverkehrs im Hafen von New York um 2,3 % erwartet.
New York
Deutlicher Anstieg der vollen Container für den Export
Politik und Assiterminal feiern die Verlängerung des Hafenbonus
Rom/Genua
Ferrari: verstand den Wert der Planung hinter der Neuformulierung des Gesetzes
Der Containerverkehr im Hafen von Hongkong ging im Januar um 3,2 % zurück.
Hongkong
1,13 Millionen TEU wurden umgeschlagen
Costamare sichert sich 940 Millionen Dollar Umsatz aus der Charter von 12 Containerschiffen
Mönch
Der Güterverkehr im Hafen von Singapur stieg im letzten Monat um 13,0 %.
Singapur
Die Containermenge betrug 3.892.370 TEU (+11,3 %).
CMA CGM hat sechs LNG-Containerschiffe mit einer Kapazität von je 1.700 TEU bei der Cochin Shipyard bestellt.
Marseille
Bis Ende des Jahres wird die Zahl der indischen Seeleute an Bord der Schiffe des französischen Konzerns auf 1.500 steigen.
Filt Cgil, Treffen zur Bedeutung von Artikel 17 des Gesetzes 84/94
Rom
Es findet morgen im Frentani Congress Center in Rom statt.
Britta Weber wurde zur neuen Vorstandsvorsitzenden der Hupac-Gruppe ernannt.
Lärm
Er ist derzeit Vizepräsident von UPS Healthcare für Europa und Asien.
Saipem übernimmt mobile Offshore-Bohranlage für 272,5 Millionen US-Dollar
Mailand
Vereinbarung mit norwegischem Tiefseebohrunternehmen
Die 59. Verleihung des San-Giorgio-Preises findet am 20. Februar in Genua statt.
Genua
Die Targa San Giorgio wird an Gian Enzo Duci verliehen.
Filt Cgil legt Berufung gegen die Genehmigung von Cartour zur Durchführung von Verzurr- und Entzurrarbeiten ein.
Medlog eröffnet einen Logistikpark im König-Abdulaziz-Hafen von Dammam
Genf
Es erstreckt sich über eine Fläche von mehr als 100.000 Quadratmetern.
Manageritalia und Assologistica unterzeichnen die Erneuerung der Ccnl-Manager der Logistik
Rom
Monatlicher Bruttoverdienstanstieg bei 750 Euro in drei Tranche
Abonnieren Sie eine verbindliche Vereinbarung für den Erwerb von Qube durch Macquarie Asset Management
Sydney
Es wurde einstimmig von der australischen logistischen Gruppe Cda genehmigt
Meyer Turku hat das Design eines Kreuzfahrtschiffs auf Null-Netto-Emissionen abgeschlossen
Turku
Der Hauptbrennstoff ist Biomethanol
Letztes Jahr stieg der Umsatz von Kalmar um +1%
Helsinki
Betriebsergebnis, Nettogewinn und Neuaufträge steigen jeweils um +26%, +28% und +8%
Terminal Investment Limitierte Hände auf den peruanischen Hafen von Pisco
Lima
Erworben das Portuario de Paracas Terminal
Assagenti fordert eine konstantere und rechtzeitigere Information über den Fortschritt der Arbeit des neuen Damms von Genua
Grimaldi hat den Grande Michigan in Empfang genommen.
Neapel
Es handelt sich um das achte Ammoniakprodukt der Neapolitanischen Gruppe für Pkw- und Lkw-Transporte.
Treffen zwischen den Präsidenten des Seefahrtsverbandes und von Assoporti
Rom
Mario Mattioli und Roberto Petri sprachen die Hauptthemen des maritimen Clusters an.
Marsa Maroc aus Marokko beteiligt sich an der Entwicklung des Hafens von Monrovia.
Casablanca
Vertrag über die Verwaltung zweier Docks und den Bau eines Mehrzweckterminals
Die südkoreanische Reederei Pan Ocean kauft zehn VLCCs vom Landsmann SK Shipping.
Seoul
Die Transaktion hat einen Wert von ca. 668 Millionen US-Dollar.
Stefano Messina wurde als Präsident von Assarmatori bestätigt.
Rom
Er wird auch den Verband der Reeder im Vierjahreszeitraum 2026-2030 leiten.
Roberto Mantovanelli wurde zum Generalsekretär der Hafenbehörde der nördlichen Adria ernannt.
Venedig
Der Dreijahres-Betriebsplan 2026-2028 für die Häfen von Venedig und Chioggia wurde genehmigt.
Im Jahr 2025 verzeichneten die albanischen Häfen einen Rekordumschlag von 8,2 Millionen Tonnen Gütern (+6,2 %).
Tirana
Ein neuer Höchststand bei den Passagierzahlen wurde ebenfalls erreicht: 1,7 Millionen Einheiten (+6,4 %).
WASS (Fincantieri) hat von Saudi-Arabien einen Auftrag zur Lieferung von leichten Torpedos erhalten.
Triest
Der Auftrag hat einen Wert von über 200 Millionen Euro.
Oxin (Somec) erhielt einen Großauftrag für den Bau von Küchen-, Vorrats-, Catering- und Barbereichen für zwei Kreuzfahrtschiffe.
San Vendemiano
Der Auftragswert beträgt 53 Millionen Euro.
Sogedim nimmt einen täglichen Fuhrpark zwischen Carpi und Campogalliano/England auf
Carpi
Täglicher Shuttlebus ab den Logistikzentren Campogalliano, Carpi und Prato
HÄFEN
Italienische Häfen:
Ancona Genua Ravenna
Augusta Gioia Tauro Salerno
Bari La Spezia Savona
Brindisi Livorno Taranto
Cagliari Neapel Trapani
Carrara Palermo Triest
Civitavecchia Piombino Venedig
Italienische Logistik-zentren: Liste Häfen der Welt: Landkarte
DATEN-BANK
ReedereienWerften
SpediteureSchiffs-ausrüster
agenturenGüterkraft-verkehrs-unternehmer
MEETINGS
Filt Cgil, Treffen zur Bedeutung von Artikel 17 des Gesetzes 84/94
Rom
Es findet morgen im Frentani Congress Center in Rom statt.
Am 19. Januar findet in Genua eine Konferenz zum Thema Engpässe im Logistiksystem Nordwest statt.
Genua
Sie wird in der Transparenzhalle der Region Ligurien stattfinden.
››› Archiv
NACHRICHTENÜBERBLICK INHALTSVERZEICHNIS
Russian shipbuilding holding USC designing high ice-class container ship for Rosatom for Northern Sea Route
(Interfax)
Auction of megaterminal in Santos may be postponed due to deadlock within the Federal Government
(A Tribuna)
››› Nachrichtenüberblick Archiv
FORUM über Shipping
und Logistik
Intervento del presidente Tomaso Cognolato
Roma, 19 giugno 2025
››› Archiv
Danaos Corporation meldet Rekordumsätze im Quartal und im Geschäftsjahr.
Athen
Die Gewinne sinken
CPPIB und OMERS erwägen den Verkauf ihrer 67%igen Beteiligung an Associated British Ports.
London
Maersk bestellt acht Dual-Fuel-Containerschiffe mit einer Kapazität von je 18.600 TEU.
Kopenhagen
Die von New Times Shipbuilding Co. gebauten Schiffe werden zwischen 2029 und 2030 ausgeliefert.
PaxOcean eröffnet neue Werft in Singapur
Singapur
Es umfasst eine Fläche von 17,3 Hektar.
Das größte Containerschiff, das jemals im Hafen von Triest angekommen ist
Triest
Anlaufhafen der "MSC Diana", die eine Kapazität von ca. 19.000 TEU hat.
Antin Infrastructure Partners übernimmt den US-amerikanischen Schiffbauer Vigor Marine Group
New York
Es verfügt über Werften in Seattle, Portland, Vancouver, San Diego und Norfolk.
Im Jahr 2025 verzeichneten die marokkanischen Häfen einen Rekordumschlag von 262,6 Millionen Tonnen Gütern (+8,9 %).
Rabat
Umladungen in Höhe von 50,5 % des Gesamtbetrags
Yang Ming setzt das erste von fünf 15.500-TEU-LNG-Dual-Fuel-Schiffen auf der Asien-Mittelmeer-Route ein.
Keelung
Es wird im MD2-Dienst verwendet.
Studie hebt Herausforderungen für LNG-Containerschiffe bei der Einhaltung zukünftiger Anforderungen an Kaltwasseranschlüsse hervor.
Berlin/Hamburg
Fincantieri und Wsense erzielen Einigung zur Bereitstellung modernster Unterwassersysteme
Triest
Gemeinsame Entwicklung fortschrittlicher drahtloser Technologielösungen geplant
Eine Studie belegt hohe Konzentrationen persistenter organischer Schadstoffe, die durch Schiffsabwrackaktivitäten verursacht werden.
Brüssel
Hafen von Livorno: Ausschreibung für die Entsorgung von Schiffsabfällen beginnt
Livorno
Der erwartete Vertragswert liegt bei über 40 Millionen Euro.
Umsatz und Gewinn von DSV durch Schenker-Übernahme beeinträchtigt
Kopenhagen
Im Jahr 2025 stieg der Umsatz um +48,0 %.
Wärtsilä meldet ein signifikantes Wachstum der Quartals- und Jahresergebnisse im Marinesegment
Helsinki
Die im Jahr 2025 akquirierten Neuaufträge des finnischen Konzerns bleiben stabil.
Das niederländische Unternehmen Portwise wurde von seinem Landsmann Haskoning übernommen.
Rijswijk
Das Unternehmen bietet Lösungen zur Optimierung des Terminalbetriebs durch Automatisierung und Elektrifizierung an.
Der Bau des ersten von sechs Containerschiffen für Italia Marittima hat in China begonnen.
Triest
Die Schiffe, die sowohl mit herkömmlichem Treibstoff als auch mit Methanol betrieben werden können, werden eine Kapazität von 2.400 TEU haben.
In der Straße von Hormuz befahlen bewaffnete Schiffe einem US-Tanker anzuhalten.
Southampton/London
GTS kündigt neue Bahnverbindungen zwischen dem Hafen von Genua und Mittel- und Süditalien an.
Bari
Verbindungen über das Segrate-Terminal in Mailand
- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genua - ITALIEN
tel.: +39.010.2462122, fax: +39.010.2516768, e-mail
Umsatzsteuernummer: 03532950106
Registrazione Stampa 33/96 Tribunale di Genova
Verantwortlicher Direktor: Bruno Bellio
Jede Reproduktion, ohne die ausdrückliche Erlaubnis des Herausgebers, ist verboten
Suche in inforMARE Einführung
Feed RSS Werbeflächen

inforMARE in Pdf
Handy