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Il TAR Sardegna ha respinto il ricorso di GNV contro l'Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci
Negata alla compagnia l'autorizzazione all'esercizio di operazioni portuali ex art. 16 della legge 84/94
10 novembre 2009
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna ha respinto il ricorso presentato la scorsa primavera dalla Grandi Navi Veloci (GNV) per l'annullamento del provvedimento con il quale l'Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci aveva negato alla compagnia di navigazione l'autorizzazione all'esercizio di operazioni portuali ex articolo 16 della legge 84/94 (inforMARE del 22 aprile 2009).

Nella sentenza, che pubblichiamo di seguito, il TAR Sardegna ha rilevato, tra l'altro, come, nel richiedere l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni portuali di cui all'art. 16 , GNV si sia «limitata a presentare un'istanza assolutamente generica nella quale, in particolare, non era specificato né l'anno (o gli anni), né le operazioni portuali a cui la richiesta si riferiva. L'istanza era, inoltre, priva di tutta la documentazione indicata nel riportato art. 4 del “regolamento per l'esercizio delle operazioni portuali e dei servizi specialistici nei porti di Olbia e Golfo Aranci”, essendo stata corredata unicamente da un documento, denominato prospetto Cerved contenente, soltanto, indicazioni varie sulla società istante».



N. 01625/2009 REG.SEN.
N. 00514/2009 REG.RIC.
R E P U B B L I C A      I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 514 del 2009, proposto da:
Grandi Navi Veloci Sardegna s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nico Moravia, Alessandra Giordano e Luca Piso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Cagliari, viale Diaz n. 29;

contro

Autorità Portuale Olbia e Golfo Aranci, in persona del Presidente in carica e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Cagliari, via Dante n. 23, sono legalmente domiciliati;

nei confronti di

Impresa Compagnia Portuale Porto Torres s.r.l., in persona del legale rappresentante, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento 16/3/2009 n. 0001832 con cui l'Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci ha negato alla ricorrente l'autorizzazione all'esercizio di operazioni portuali ex articolo 16 della L. 84/94;

dell'atto con cui l'intimata Autorità Portuale ha determinato il numero delle autorizzazioni rilasciabili nel porto di Porto Torres;

dell'art. 5 del D.M. 31/3/1995 n° 585 e degli artt. 3, 5 e 8 del regolamento per l'esercizio delle operazioni portuali approvato con ordinanza 23/7/2007 n° 5/07 dall'Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci.

Visto il ricorso con i relativi allegati.

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate.

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese.

Visti gli atti tutti della causa.

Nominato relatore per la pubblica udienza del 21/10/2009 il Consigliere Alessandro Maggio e uditi l'avvocato N. Moravia per la ricorrente e l'avvocato dello stato A. Bonomo, per le amministrazioni resistenti.

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO

Con istanza in data 23/2/2009 la Grandi Navi Veloci Sardegna s.r.l. (d'ora in avanti GNV) ha chiesto all'Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, nel porto di Porto Torres, delle operazioni portuali di cui all'art. 16 della L. n. 84/1994.

La suddetta Autorità Portuale, con provvedimento 16/3/2009 n. 0001832, ha, peraltro, disposto l'archiviazione della domanda, rilevando che avrebbe potuto "prendere in considerazione solo istanze autorizzative di cui all'oggetto esclusivamente nei modi e termini previsti dal vigente regolamento per l'esercizio delle operazioni e servizi portuali specialistici nei porti di Olbia e Golfo Aranci, la cui validità è estesa anche al porto di Porto Torres" e richiamando, inoltre, l'attenzione dell'istante su quanto stabilito dall'"art. 3 del suddetto regolamento in relazione al termine entro cui presentare l'istanza e all'anno/anni cui la medesima deve essere riferita ...".

Ritenendo provvedimento di diniego e ulteriori atti meglio indicati in epigrafe illegittimi, la GNV li ha impugnati chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi.

1) Il provvedimento di diniego è illegittimo perché non preceduto dal preavviso di rigetto, richiesto dall'art. 10 bis della L. n. 241/1990.

2) L'intimata Autorità Portuale ha giudicato "fuori termine" l'istanza presentata dalla GNV in data 23/2/2009, ritenendo che le richieste di autorizzazione ex art. 16 della L. n. 84/1994 debbano essere presentate entro il 1 dicembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce la domanda.

Il termine, però, opera (a tutela della par condicio fra richiedenti) solo nell'ipotesi in cui sia stato fissato un contingente massimo di autorizzazioni rilasciabili e le richieste superino tale contingente.

Non è noto, nel caso di specie, se il detto contingente sia stato fissato e in caso positivo se le autorizzazioni assentibili siano state tutte rilasciate, ma il provvedimento risulterebbe, in ogni caso, viziato.

Laddove il contingente non fosse stato fissato, ovvero le autorizzazioni rilasciate non lo esaurissero, non potrebbe essere legittimamente opposto alcun termine preclusivo alla presentazione di ulteriori domande di autorizzazione ed al loro accoglimento, in quanto il medesimo non assolverebbe più alla funzione che gli è propria.

Ove poi, si dovesse ritenere che il termine operi anche in siffatte ipotesi, allora sarebbe illegittima la sua stessa previsione da parte degli artt. 5 del D.M. 31/3/1995 n. 585 e 3 e 5 del regolamento dell'Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci, che per tale ipotesi si impugnano.

Ove, invece, l'intimata autorità avesse fissato un contingente di autorizzazioni ex art. 16 L. n. 84/1994 e queste fossero state tutte rilasciate, sarebbe viziata la determinazione del contingente risultando la stessa non motivata e comunque non è avvenuta nel rispetto di quanto stabilito dagli art. 16, comma 7, della citata L. n. 84/1994 e 5, comma 1, del D.M. n. 585/1995.

A prescindere da ciò, occorre rilevare che è, in ogni caso, incostituzionale la norma (citato art. 16, comma 7) che consente il contingentamento delle autorizzazioni per lo svolgimento delle operazioni portuali, essendo la medesima in contrasto con gli artt. 3, 41 e 117 cost.

3) Anche laddove l'istanza della ricorrente non fosse stata accoglibile per l'anno 2009, l'Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci non avrebbe potuto archiviarla, ma avrebbe dovuto esaminarla in relazione all'anno successivo, atteso che gli artt. 5, comma 2, del D.M. n. 585/1995 e 3 e 5 del regolamento delle operazioni portuali emanato dall'intimata amministrazione portuale, stabiliscono solo un termine finale per la presentazione delle domande, ma non un termine iniziale a partire dal quale le stesse possono essere presentate.

4) Il provvedimento impugnato è stato emesso in attuazione di un regolamento relativo ai porti di Olbia e Golfo Aranci non applicabile al porto di Porto Torres.

Si sono costituite in giudizio le amministrazioni intimate, che con separate memorie si sono opposte all'accoglimento del ricorso.

Con memoria difensiva depositata in data 9/10/2009, la ricorrente, visti gli atti acquisiti successivamente al ricorso a seguito di accesso, ha dichiarato il venir meno dell'interesse al quarto motivo e limitato l'oggetto della censura prospettata col secondo motivo alle deduzioni dirette contro il contingentamento delle autorizzazioni rilasciabili.

Alla pubblica udienza del 21/10/2009 la causa, su richiesta delle parti, è stata posta in decisione.

DIRITTO

Il primo motivo e il terzo motivo di gravame possono essere trattati in un unico contesto.

Ai sensi dell'art. 3 del "regolamento per l'esercizio delle operazioni portuali e dei servizi specialistici nei porti di Olbia e Golfo Aranci", approvato con ordinanza del Presidente dell'Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci, 23/7/2007 n.5 ed esteso al porto di Porto Torres con ordinanza della medesima autorità 29/4/2008 n. 6, i soggetti interessati ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni portuali di cui all'art. 16 comma 7, della L. 28/1/1994, n. 84, devono presentare, entro il 1 dicembre dell'anno precedente a quello cui la richiesta si riferisce, apposita istanza contenente:

a) "indicazione dell'ambito portuale per cui è richiesta autorizzazione ...";

b) "indicazione delle attività per cui è richiesta autorizzazione con specifica concernente l'organizzazione dell'attività in conto proprio e/o terzi e la durata per cui è avanzata la richiesta rapportata al programma operativo di cui al n. 5 dell'art. 4 del presente regolamento ...";

c) "indicazione delle quote di capitale effettivamente versato";

d) "dichiarazione che la società è regolarmente costituita e non versa in stato di liquidazione, fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altra procedura equipollente e che nessuna di dette situazioni si è verificata nel triennio precedente ...";

e) "dichiarazione attestante il fatturato riferito all'attività di impresa portuale ..."

f) "dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali ...".
In virtù del successivo art. 4 del medesimo regolamento alla domanda devono essere allegati:
1) "documentazione relativa all'idoneità personale e professionale all'esercizio delle attività di imprenditore portuale (specificamente elencata) ...";
2) "certificazione relativa alla capacità tecnica ...";
3) "certificazione relativa alla capacità organizzativa ...";
4) "certificazione relativa alla capacità finanziaria ...";
5) "programma operativo ...";
6) "organigramma dei dipendenti ...";
7) "contratto assicurativo ...";
8) "dichiarazione attestante l'avvenuta iscrizione presso le sedi provinciali INPS e INAIL e l'avvenuto regolare versamento dei contributi e del premio prescritti ..."
9) "piano della sicurezza ...";
10) "dichiarazione concernente l'impegno a costituire ... apposita garanzia mediante fideiussione ...";
11) "tariffario delle prestazioni ...";
12) ulteriore documentazione "in caso di movimentazione di merci alla rinfusa ...".

Orbene, la ricorrente si è limitata a presentare un'istanza assolutamente generica nella quale, in particolare, non era specificato né l'anno (o gli anni), né le operazioni portuali a cui la richiesta si riferiva. L'istanza era, inoltre, priva di tutta la documentazione indicata nel riportato art. 4 del "regolamento per l'esercizio delle operazioni portuali e dei servizi specialistici nei porti di Olbia e Golfo Aranci", essendo stata corredata unicamente da un documento, denominato prospetto Cerved contenente, soltanto, indicazioni varie sulla società istante.

Nel descritto contesto l'istanza, non poteva trovare accoglimento né con riferimento all'anno 2009, né con riguardo all'anno successivo.

In relazione al primo, la richiesta risultava tardiva e, comunque, come emerge dalla documentazione depositata in giudizio, il contingente fissato per il detto anno (tre autorizzazioni), al momento della presentazione della domanda, era già esaurito.

Relativamente al secondo, nessun elemento dell'istanza consentiva di ritenere che la richiesta si riferisse all'anno 2010, mentre in base al menzionato art. 3 del "regolamento per l'esercizio delle operazioni portuali e dei servizi specialistici nei porti di Olbia e Golfo Aranci", era onere del richiedente fornire siffatta specificazione. La domanda, risultava inoltre, assolutamente incompleta in quanto priva di tutta la documentazione necessaria, in base alla ricordata normativa regolamentare, per consentire all'amministrazione di esprimersi su di essa.

Alla luce delle esposte considerazioni l'atto impugnato non avrebbe potuto avere, nel caso di specie, differente contenuto.

E com'è noto, quando il provvedimento conclusivo di un procedimento non possa avere contenuti diversi da quelli in concreto assunti, la mancata comunicazione del preavviso di rigetto, non ne consente l'annullamento in sede giurisdizionale, trovando applicazione il disposto dell'art. 21 octies, comma 2, della L 7/8/1990 n. 241 e succ. mod. ed int. (cfr., fra le tante, Cons. Stato, IV Sez., 13/3/2008 n°1098).

Conformemente a quanto richiesto dal ricorrente con la memoria difensiva depositata in giudizio in data 9/10/2009, l'esame del secondo motivo va limitato alle censure dirette contro il provvedimento di contingentamento delle autorizzazioni rilasciabili nel porto di Porto Torres adottato dalla competente Autorità Portuale (deliberazione 25/11/2008 n°27).

Sul punto va preliminarmente osservato che la difesa erariale ha eccepito l'inammissibilità del motivo e quindi dell'impugnazione del detto provvedimento, sul rilievo che il medesimo non sarebbe stato espressamente fatto oggetto di gravame, che, comunque, le censure risultavano dedotte solo in modo ipotetico, e che, in ogni caso, il contraddittorio avrebbe dovuto essere esteso anche a coloro che avevano ottenuto l'autorizzazione negata alla ricorrente.

Dall'esame dell'eccezione, peraltro, si può prescindere non essendo il motivo meritevole di accoglimento.

La doglianza diretta a dedurre il difetto di motivazione dell'atto è infondata, atteso che dal medesimo (che fa riferimento alla proposta della Commissione Consultiva Locale del 13/11/2008) emergono le ragioni della scelta operata.

La ricorrente, alla luce delle acquisizioni al riguardo, ha articolato la detta censura con profili ulteriori nella ricordata memoria difensiva, ma non essendo stata quest'ultima notificata alle controparti, le nuove prospettazioni in essa contenute non possono essere prese in considerazione.

Manifestamente infondata risulta, poi, la dedotta questione di costituzionalità dell'art. 16, comma 7, della L. 28/1/1994 n. 84, formalmente sollevata in riferimento ai parametri di cui agli artt. 3, 41 e 117, commi 1 e 2, lett. e), ma in concreto argomentata soltanto con riguardo alla violazione della libertà di iniziativa economica privata ed alla tutela della concorrenza.

In particolare si afferma che il potere di fissare il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili "in relazione alle esigenze di funzionalità del porto e del traffico assicurando comunque il massimo della concorrenza nel settore", attribuito all'Autorità Portuale dalla ricordata norma ordinaria, sarebbe lesivo della libertà di iniziativa economica. Ciò in quanto le limitazioni contemplate dalla norma costituzionale potrebbero intervenire solo laddove dettate dall'esigenza di salvaguardare altri valori costituzionali di pari livello.

Le conclusioni della ricorrente non possono essere condivise.

Il comma 3 dell'invocato art. 41 cost. prevede, infatti, esplicitamente che la "legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali".

Ammette, quindi, che l'iniziativa economica privata possa subire limitazioni dirette al perseguimento di "fini sociali", che, se non incongrue né irragionevoli, devono ritenersi compatibili con il dettato costituzionale, rientrando la loro concreta determinazione nella discrezionalità del legislatore ordinario. E quest'ultima si estende certamente alla possibilità di ipotizzare, in un certo settore, la presenza di un numero massimo di operatori.

Contrariamente, poi, a quanto la ricorrente sostiene il contingentamento delle autorizzazioni previsto dall'art. 16, comma 7, della L. n. 84/1994, non è né incongruo, nè irragionevole, ma risponde, anzi, all'esigenza di una corretta programmazione e organizzazione delle attività imprenditoriali esercitabili nell'ambito portuale, che, come è noto, è un contesto spaziale e funzionale ristretto.

In conformità a quanto dichiarato dalla ricorrente nella memoria difensiva depositata in giudizio, il Collegio dà atto della sopravvenuta carenza di interesse all'esame del quarto motivo di gravame.

In definitiva il ricorso va respinto.

Spese ed onorari di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidati come in dispositivo, nei confronti dell'Autorità Portuale, mentre possono essere compensati nei riguardi del Ministero.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso in epigrafe.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci, liquidandole forfettariamente in complessivi € 5.000/00 (cinquemila). Compensa le suddette spese nei riguardi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 21/10/2009 con l'intervento dei Magistrati:
   Paolo Numerico, Presidente
   Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore
   Grazia Flaim, Consigliere




L'ESTENSORE


IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/11/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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Ginevra
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Nel 2024 la società ferroviaria tedesca DB Cargo ha ridotto le perdite
Berlino
Ricavi nuovamente in calo. Flessione del -9,0% dei volumi di merci trasportate
NovaAlgoma ordina in Cina una seconda nave cementiera da 38.000 tpl
Lugano
Sarà presa in consegna nel 2027
Intesa doganale Italia-Brasile per facilitare gli scambi commerciali
Brasilia
Missione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nella nazione sudamericana
Un team di La Spezia Container Terminal a Rotterdam per testare tecnologie avanzate
La Spezia
Visitato il centro formazione di ECT Hutchinson Ports
Lunedì l'assemblea degli spedizionieri genovesi
Genova
Si terrà al Palazzo della Borsa di Genova
Assarmatori, in Italia il segmento dei traghetti non può sopportare l'onere dell'EU ETS in una situazione di mercato molto fragile
Bruxelles
Messina: tutelare lo shipping dagli eccessi ideologici del Green Deal
Rinnovato il sito web del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera
Roma
È diventato un unico punto di accesso digitale ai documenti e ai servizi
Nel 2024 i trasporti fluviali di merci in Germania sono aumentati del +1,2%
Wiesbaden
Il volume, pari a 173,8 milioni di tonnellate, è il secondo più basso dal 1990
Ad APM Terminals concesso il rinnovo della concessione nel porto di New York - New Jersey
New York
Contratto della durata di 33 anni. Previsti investimenti pari a 500 milioni di dollari
Avviata la sperimentazione dell'automazione delle gru nel terminal di Interporto Padova
Padova
La società interportuale insignita del “Premio Industria Felix 2025”
A febbraio il traffico dei container nel porto di Algeciras è calato del -17,0%
Algeciras
In riduzione sia i volumi in import-export che il transhipment
A Miami è stata costituita la nuova compagnia crocieristica Crescent Seas
Miami
La flotta, inizialmente formata da una nave della Regent Seven Seas Cruises, salirà a cinque unità entro i prossimi cinque anni
Nel 2024 il volume di veicoli trasportato dalla flotta di Wallenius Wilhelmsen è calato del -9,7%
Oslo
Flessione dei traffici sulla quasi totalità delle rotte mondiali
Accordo tra Assoporti e Assologistica e le authority di commercio, trasporti e porti della Florida
Roma
È stato siglato oggi
Ad aprile una missione in Albania del The International Propeller Clubs - Italia
Genova
Si svolgerà i giorni 9 e 10 a Tirana e Durazzo
Nel 2024 i ricavi della COSCO Shipping Ports sono saliti alla quota record di 1,5 miliardi di dollari (+3,3%)
Hong Kong
Nel solo quarto trimestre calo del -3,0%
A SO.RI.MA. (gruppo FHP) in concessione un'area di 125mila metri quadri nel porto di Chioggia
Venezia
Previsti investimenti pari a 11,5 milioni di euro nell'arco di 25 anni
PORTI
Porti italiani:
Ancona Genova Ravenna
Augusta Gioia Tauro Salerno
Bari La Spezia Savona
Brindisi Livorno Taranto
Cagliari Napoli Trapani
Carrara Palermo Trieste
Civitavecchia Piombino Venezia
Interporti italiani: elenco Porti del mondo: mappa
BANCA DATI
ArmatoriRiparatori e costruttori navali
SpedizionieriProvveditori e appaltatori navali
Agenzie marittimeAutotrasportatori
MEETINGS
Il 19 giugno a Roma si terrà l'assemblea pubblica dell'Associazione Italiana Terminalisti Portuali
Genova
A Genova il convegno annuale “Programmazione, Esercizio e Gestione di Reti di Trasporto”
Genova
È dedicato al settore dei trasporti e della mobilità
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RASSEGNA STAMPA
Damen Mangalia Unionists Protest Friday Against Possible Closure
(The Romania Journal)
Govt. to woo top ten shipping liners in world for Colombo port expansion
(Daily Mirror)
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FORUM dello Shipping
e della Logistica
Relazione del presidente Nicola Zaccheo
Roma, 18 settembre 2024
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Il network intermodale di Contship Italia è stato esteso al Terminal del Golfo di La Spezia
Melzo
Connessioni con gli inland terminal di Milano, Modena e Padova
Lo scorso mese il traffico dei container nel porto di Valencia è cresciuto del +15,2%
Valencia
Il volume complessivo delle merci movimentate è aumentato del +6,8%
L'AdSP del Mar Tirreno Settentrionale ottiene la certificazione per la parità di genere
Livorno
È la prima port authority italiana ad ottenere questo riconoscimento
Si indebolisce la crescita del traffico dei container nei porti di Los Angeles e Long Beach
Los Angeles/Long Beach
Lo scorso mese registrati incrementi rispettivamente del +2,6% e +13,4%
Assarmatori, bene la posizione del governo italiano sull'impatto dell'EU ETS su shipping e porti
Roma
Messina: compresi appieno i rischi e le storture della regolazione climatica europea
Conferita ai terminal portuali genovesi di PSA Italy la certificazione anticorruzione
Genova
La norma UNI EN ISO 37001 definisce i requisiti per un sistema di gestione anticorruzione efficace
Assiterminal presenta tre progetti per la transizione sostenibile del settore portuale italiano
Roma
Ultimati i lavori alle banchine 33 e 34 del porto di Civitavecchia
Civitavecchia
Approntati 50.000 metri quadri di piazzali
Il completamento e raddoppio della Pontremolese è il sogno-incubo della community portuale spezzina
La Spezia
Fontana: non si trovano i soldi quando risorse enormi sono convogliate su linee ferroviarie di dubbia utilità
Hanwha ha acquisito il 9,9% del capitale della società navalmeccanica Austal
Sydney
Investimento del valore di circa 116 milioni di dollari USA
La flotta europea è in crescita ma le flotte concorrenti crescono ad un ritmo più sostenuto
Bruxelles
Raptis (European Shipowners): investire i ricavi dell'ETS in tecnologie e combustibili puliti per lo shipping
Trasportounito ha confermato il fermo nazionale dell'autotrasporto di merci
Roma
Proclamato per la durata di cinque giorni dal 31 marzo al 4 aprile
A febbraio il traffico dei container nel porto di Hong Kong è cresciuto del +9,1%
Hong Kong
Tuttavia, per la seconda volta negli ultimi 25 anni, il volume di carichi è stato inferiore al milione di teu
Stabile il traffico delle merci nei porti greci nel terzo trimestre del 2024
Pireo
L'aumento dei volumi trasportati sulle rotte nazionali ha compensato il calo del traffico con l'estero
Al container terminal di Vado Ligure una portacontainer da 21.000 teu a pieno carico
Vado Ligure
Approdata la Cosco Shipping Nebula che è lunga 400 metri
UIR propone un tavolo permanente per lo sviluppo dell'intermodalità
Verona
Compito principale, quello di costruire un programma di finanziamento dei progetti
Approvato il piano di ristrutturazione della compagnia spagnola Armas Trasmediterránea
Las Palmas de Gran Canaria
Respinto il ricorso dei creditori
A febbraio si è accentuata la flessione del traffico delle merci nel porto di Singapore
Singapore
I carichi containerizzati sono ammontati a 27,4 milioni di tonnellate (-3,6%)
- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA
tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail
Partita iva: 03532950106
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Direttore responsabile Bruno Bellio
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