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Il TAR Liguria respinge i ricorsi Thermocar e Angelo Pastorino per l'annullamento della gara per l'affidamento del Multipurpose
Merlo: la Port Authority non teme alcun ricorso; i promotori «ne pagheranno le conseguenze»
22 marzo 2010
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, con sentenze depositate oggi che pubblichiamo di seguito, ha respinto i ricorsi presentati dalle società Thermocar Srl e Angelo Pastorino Srl contro l'Autorità Portuale di Genova e nei confronti delle società Ignazio Messina Spa, Centro Servizi Derna Srl e Genoa Distriport Scarl per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del bando di gara per l'affidamento in concessione del compendio portuale del Multipurpose.

Intervenendo oggi all'assemblea dell'associazione degli spedizionieri genovesi (inforMARE del 22 marzo 2010), il presidente dell'Autorità Portuale di Genova, Luigi Merlo, si è espresso senza mezzi termini sui ricorsi in atto e su quelli annunciati contro l'esito della gara per l'assegnazione del Multipurpose, procedura che ha visto la commissione tecnica assegnare il maggior punteggio alla proposta presentata dai gruppi Messina e Gavio (inforMARE del 18 marzo 2010). Merlo ha evidenziato la regolarità e trasparenza delle procedure messe in atto dall'Autorità Portuale e, criticando il fatto che la presentazione dei ricorsi viene ventilata come una «minaccia», ha sottolineato che l'ente non teme alcun ricorso ed ha precisato che, al più, i promotori «ne pagheranno le conseguenze».





N. 01214/2010 REG.SEN.
N. 00009/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 9 del 2010, proposto da:
Societa' Thermocar Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Gerbi, Francesco Massa, con domicilio eletto presso Francesco Massa in Genova, via Roma 11/1;

contro

Autorita' Portuale di Genova, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandra Busnelli, Antonella Traverso, con domicilio eletto presso Alessandra Busnelli in Genova, via della Mercanzia, 2;

nei confronti di

Soc. Ignazio Messina Spa, Soc. Centro Servizi Derna Srl, Soc. Genoa Distriport Scarl;


per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

bando di gara per affidamento in concessione compendio demaniale, datato 26\10\2009 e publlicato il 30\10\2009.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorita' Portuale di Genova;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2010 il dott. Davide Ponte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in epigrafe parte ricorrente, società operante nell’ambito del porto di Genova, esponeva di aver a suo tempo formulato istanza di assegnazione di una porzione pari a 6.000 mq del compendio multiporpose in base al noto avviso 23\10\2003. Successivamente rinunciava a tale istanza (in data 1\4\2004) contestualmente all’accordo di spartizione dell’area tra altri operatori portuali, confidando nella disponibilità rappresentata dall’Autorità portuale di trovare soluzioni alternative. Successivamente, dopo ben tre anni otteneva concessione, con scadenza 31\12\2010, per un’area di mq. 3750 in fregio a viale Africa, quindi confinante lato nord con il compendio Multiporpose. Peraltro, in seguito all’annullamento del precedente accordo da parte del Tar e l’adozione di misure di sequestro in sede di procedimento penale, l’intimata Autorità portuale indiceva un nuovo procedimento con il bando oggetto di impugnazione, per l’assegnazione dell’intero compendio multiporpose comprensivo anche della piccola area di mq 3750 in attuale concessione alla stessa esponente.

Avverso gli atti impugnati venivano dedotte le seguenti censure:

- violazione dell’art. 18 l. 84\1994, difetto di istruttoria e motivazione, contraddittorietà, violazione delle regole di buona amministrazione e imparzialità, travisamento di fatto, illogicità e sviamento, avendo immotivatamente ricompresso ex novo nel compendio generale anche la piccola area data in concessione alla ricorrente;

- violazione dello stesso art. 18, eccesso di potere per difetto di presupposto e violazione dei principi generali comunitari su concorrenza e libera prestazione dei servizi, a fronte della concessione in unico contesto di un’area estremamente rilevante ed ampia;

- violazione degli artt. 18 cit. e 47 cod nav e dei principi comunitari in tema di concorrenza, sviamento, per illegittimità della clausola che subordina, incidendo ulteriormente il novero dei possibili beneficiari, il rilascio anticipato ai possibili eventi conseguenti alla vertenza giudiziaria in corso relativamente al precedente accordo, che potrebbe ritornare efficaci per gli originari concessionari.

L’amministrazione portuale si costituiva in giudizio chiedendo la declaratoria di inammissibilità ed il rigetto del gravame.

Alla pubblica udienza del 18\3\2010 la causa passava in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente, appaiono infondati i rilievi formulati in termini di inammissibilità del gravame per difetto di interesse. Infatti, quale operatore portuale autorizzato ad operare nel contesto del Porto di Genova, l’odierna ricorrente è titolare di un interesse giuridicamente tutelato a contestare le determinazioni inerenti l’affidamento delle aree portuali; in proposito, nel settore in esame il noto concetto di interesse strumentale, proprio delle imprese di settore, si specifica ancor di più con riferimento agli operatori autorizzati ex art. 16 l. 84\1994.

Peraltro, il ricorso nel merito non appare fondato nei termini dedotti.

Con il primo motivo di gravame parte ricorrente contesta l’estensione del compendio multiporpose messo gara alla limitata area attualmente in concessione alla stessa odierna istante.

Premesso che la determinazione in ordine alle aree da mettere a gara per l’affidamento in concessione rientra negli ambiti di discrezionalità propri dell’amministrazione titolare del potere di regolazione della zona portuale (l’Autorità portuale), nel caso di specie l’individuazione ha ragionevolmente riguardato quelle aree oggetto di precedente messa a gara e che, a partire dalla data prevista per l’inizio dell’affidamento (1\1\2011), si renderanno libere. Sul punto, assume preminente rilievo la previa messa a gara nel 2003 piuttosto che la comprensione o meno nel noto accordo del 2004 (tra l’altro dichiarato illegittimo in sede di impugnativa di primo grado, annullata unicamente per una presunta carenza di interesse in capo ad un’impresa del settore specifico, quale autorizzata ad operare nel porto).

Inoltre, le contestazioni concernenti il presunto difetto di istruttoria e di motivazione circa la modifica dell’estensione del compendio appaiono superate sulla scorta dell’analisi della documentazione versata in atti, da cui emerge come l’area sia la stessa già messa a gara nel 2003. Conseguentemente, trattandosi di aree libere all’epoca in cui diverrà efficace l’affidamento bandito con l’atto impugnato, nonché già oggetto di messa a gara nella precedente procedura, prive di pregio restano le deduzioni svolte, invero ammissibili, a fronte della natura delle determinazioni contestate, nella misura in cui si contesti un travisamento di fatto od una manifesta irragionevolezza, non dimostrate nella specie.

Con il secondo ordine di rilievi parte ricorrente contesta la eccessiva estensione dell’area messa a gara, concernente l’intero compendio che nella precedente gara poteva invece essere oggetto di frazionamento, in quanto ciò contrasterebbe con i principi in tema di tutela della concorrenza e la libera prestazione dei servizi.

Invero, se per un verso la normativa vigente non pone alcuna limitazione nella individuazione delle aree da mettere a gara, per un altro verso non possono che valere gli ordinari principi tesi a regolare l’esercizio della discrezionalità amministrativa. Nel caso in esame, a fronte della rilevanza del porto di Genova nonché della consistenza, collocazione e conformazione del compendio interessato, la determinazione contestata non pare né basata su di un travisamento dei dati di fatto né su elementi o considerazioni viziati di manifesta irragionevolezza.

La giurisprudenza invocata da parte ricorrente, se da un lato appare pienamente condivisibile in quanto ribadisce quanto sostenuto da questo tribunale in varie statuizioni degli ultimi anni in ordine alla valenza dei principi concorrenziali in tema di concessioni anche portuali (CdS 362\2007 che non a caso confermava una pronuncia di questo Tar), per un altro verso nessun rilievo assume ai fini auspicati, in quanto la messa a gara di un compendio esteso ma ragionevolmente modulato rispetto alla rilevanza del porto ed alla sua conformazione, appare pienamente rispettoso dei principi richiamati. Tutti gli operatori portuali autorizzati, eventualmente raggruppati, hanno la possibilità quantomeno teorica di partecipare alla gara; inoltre, l’Autorità portuale deve svolgere le proprie considerazioni in ordine alla individuazione e delimitazione delle aree nel primario interesse non tanto delle imprese quanto del miglior funzionamento e resa, sia economica che sociale a fronte della pluralità di interessi pubblici coinvolti, del porto e delle relative attività.

Né appare viziata la prevista possibilità di affidare aree in estensione ad altra concessionaria limitrofa, secondo una facoltà consentita nella misura in cui non si deroghi, come non si deroga nella specie, alla regola del confronto concorrenziale ed alla necessità di possesso dei necessari requisiti.

Infine, non è suscettibile di accoglimento, in specie laddove proposta da un soggetto che non avendo partecipato alla gara non può dolersi degli effetti della clausola, l’ultimo ordine di censure con cui parte ricorrente contesta la legittimità della clausola con cui l’efficacia dell’affidamento viene subordinata agli esiti delle vicende giudiziarie concernenti il precedente affidamento. Se è pur vero che tale clausola presenta profili di dubbio in merito alla relativa logicità, nella specie la mancata partecipazione alla gara ne esclude la rilevanza per gli operatori che non abbiano partecipato alla gara; inoltre, a fronte di una situazione ancora non definita, appare ragionevole che l’Autorità portuale adotti delle precauzioni, come già riconosciuto su analoga clausola dal giudice amministrativo (cfr. CdS n. 4413\2009).

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sez. int. II, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso di cui in epigrafe.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione di spese ed onorari di giudizio in favore di parte resistente, liquidate in complessivi euro 4.000,00 (quattromila\00), oltre accessori dovuti per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2010 con l'intervento dei Signori:
Enzo Di Sciascio, Presidente
Antonio Bianchi, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere, Estensore



L'ESTENSORE


IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/03/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO








N. 01215/2010 REG.SEN.
N. 00010/2010 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 10 del 2010, proposto da:
Soc. Angelo Pastorino Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Gerbi, Francesco Massa, con domicilio eletto presso Francesco Massa in Genova, via Roma 11/1;

contro

Autorita' Portuale di Genova, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandra Busnelli, Antonella Traverso, con domicilio eletto presso Alessandra Busnelli in Genova, via della Mercanzia, 2;

nei confronti di

Societa' Ignazio Messina & C. Spa, Societa' Centro Servizi Derna, Societa' Genoa Distriport Scarl;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

bando di gara per affidamento in concessione del compendio demaniale compreso tra ponte canepa e calata tripoli, datato 26\10\2009 e pubblicato il 30\10\2009.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorita' Portuale di Genova;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2010 il dott. Davide Ponte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in epigrafe parte ricorrente, società operante nell’ambito del porto di Genova, esponeva di aver a suo tempo formulato istanza di assegnazione di alcune aree compendio multiporpose in base al noto avviso 23\10\2003. Successivamente al rigetto di tale istanza contestualmente all’accordo di spartizione dell’area tra altri operatori portuali, otteneva otteneva concessione, con scadenza 31\12\2010, per alcune aree di mq. totali pari a 3750 in viale Africa. Peraltro, in seguito all’annullamento del precedente accordo da parte del Tar e l’adozione di misure di sequestro in sede di procedimento penale, l’intimata Autorità portuale indiceva un nuovo procedimento con il bando oggetto di impugnazione, per l’assegnazione dell’intero compendio multiporpose comprensivo anche della piccola area di mq 2250 in attuale concessione alla stessa esponente.

Avverso gli atti impugnati venivano dedotte le seguenti censure:

- violazione dell’art. 18 l. 84\1994, difetto di istruttoria e motivazione, contraddittorietà, violazione delle regole di buona amministrazione e imparzialità, travisamento di fatto, illogicità e sviamento, avendo immotivatamente ricompresso ex novo nel compendio generale anche la piccola area data in concessione alla ricorrente;

- violazione dello stesso art. 18, eccesso di potere per difetto di presupposto e violazione dei principi generali comunitari su concorrenza e libera prestazione dei servizi, a fronte della concessione in unico contesto di un’area estremamente rilevante ed ampia;

- violazione degli artt. 18 cit. e 47 cod nav e dei principi comunitari in tema di concorrenza, sviamento, per illegittimità della clausola che subordina, incidendo ulteriormente il novero dei possibili beneficiari, il rilascio anticipato ai possibili eventi conseguenti alla vertenza giudiziaria in corso relativamente al precedente accordo, che potrebbe ritornare efficaci per gli originari concessionari.

L’amministrazione portuale si costituiva in giudizio chiedendo la declaratoria di inammissibilità ed il rigetto del gravame.

Alla pubblica udienza del 18\3\2010 la causa passava in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente, appaiono infondati i rilievi formulati in termini di inammissibilità del gravame per difetto di interesse. Infatti, quale operatore portuale autorizzato ad operare nel contesto del Porto di Genova, l’odierna ricorrente è titolare di un interesse giuridicamente tutelato a contestare le determinazioni inerenti l’affidamento delle aree portuali; in proposito, nel settore in esame il noto concetto di interesse strumentale, proprio delle imprese di settore, si specifica ancor di più con riferimento agli operatori autorizzati ex art. 16 l. 84\1994.

Peraltro, il ricorso nel merito non appare fondato nei termini dedotti.

Con il primo motivo di gravame parte ricorrente contesta l’estensione del compendio multiporpose messo gara alla limitata area attualmente in concessione alla stessa odierna istante.

Premesso che la determinazione in ordine alle aree da mettere a gara per l’affidamento in concessione rientra negli ambiti di discrezionalità propri dell’amministrazione titolare del potere di regolazione della zona portuale (l’Autorità portuale), nel caso di specie l’individuazione ha ragionevolmente riguardato quelle aree oggetto di precedente messa a gara e che, a partire dalla data prevista per l’inizio dell’affidamento (1\1\2011), si renderanno libere. Sul punto, assume preminente rilievo la previa messa a gara nel 2003 piuttosto che la comprensione o meno nel noto accordo del 2004 (tra l’altro dichiarato illegittimo in sede di impugnativa di primo grado, annullata unicamente per una presunta carenza di interesse in capo ad un’impresa del settore specifico, quale autorizzata ad operare nel porto).

Inoltre, le contestazioni concernenti il presunto difetto di istruttoria e di motivazione circa la modifica dell’estensione del compendio appaiono superate sulla scorta dell’analisi della documentazione versata in atti, da cui emerge come l’area sia la stessa già messa a gara nel 2003. Conseguentemente, trattandosi di aree libere all’epoca in cui diverrà efficace l’affidamento bandito con l’atto impugnato, nonché già oggetto di messa a gara nella precedente procedura, prive di pregio restano le deduzioni svolte, invero ammissibili, a fronte della natura delle determinazioni contestate, nella misura in cui si contesti un travisamento di fatto od una manifesta irragionevolezza, non dimostrate nella specie.

Con il secondo ordine di rilievi parte ricorrente contesta la eccessiva estensione dell’area messa a gara, concernente l’intero compendio che nella precedente gara poteva invece essere oggetto di frazionamento, in quanto ciò contrasterebbe con i principi in tema di tutela della concorrenza e la libera prestazione dei servizi.

Invero, se per un verso la normativa vigente non pone alcuna limitazione nella individuazione delle aree da mettere a gara, per un altro verso non possono che valere gli ordinari principi tesi a regolare l’esercizio della discrezionalità amministrativa. Nel caso in esame, a fronte della rilevanza del porto di Genova nonché della consistenza, collocazione e conformazione del compendio interessato, la determinazione contestata non pare né basata su di un travisamento dei dati di fatto né su elementi o considerazioni viziati di manifesta irragionevolezza.

La giurisprudenza invocata da parte ricorrente, se da un lato appare pienamente condivisibile in quanto ribadisce quanto sostenuto da questo tribunale in varie statuizioni degli ultimi anni in ordine alla valenza dei principi concorrenziali in tema di concessioni anche portuali (CdS 362\2007 che non a caso confermava una pronuncia di questo Tar), per un altro verso nessun rilievo assume ai fini auspicati, in quanto la messa a gara di un compendio esteso ma ragionevolmente modulato rispetto alla rilevanza del porto ed alla sua conformazione, appare pienamente rispettoso dei principi richiamati. Tutti gli operatori portuali autorizzati, eventualmente raggruppati, hanno la possibilità quantomeno teorica di partecipare alla gara; inoltre, l’Autorità portuale deve svolgere le proprie considerazioni in ordine alla individuazione e delimitazione delle aree nel primario interesse non tanto delle imprese quanto del miglior funzionamento e resa, sia economica che sociale a fronte della pluralità di interessi pubblici coinvolti, del porto e delle relative attività.

Né appare viziata la prevista possibilità di affidare aree in estensione ad altra concessionaria limitrofa, secondo una facoltà consentita nella misura in cui non si deroghi, come non si deroga nella specie, alla regola del confronto concorrenziale ed alla necessità di possesso dei necessari requisiti.

Infine, non è suscettibile di accoglimento, in specie laddove proposta da un soggetto che non avendo partecipato alla gara non può dolersi degli effetti della clausola, l’ultimo ordine di censure con cui parte ricorrente contesta la legittimità della clausola con cui l’efficacia dell’affidamento viene subordinata agli esiti delle vicende giudiziarie concernenti il precedente affidamento. Se è pur vero che tale clausola presenta profili di dubbio in merito alla relativa logicità, nella specie la mancata partecipazione alla gara ne esclude la rilevanza per gli operatori che non abbiano partecipato alla gara; inoltre, a fronte di una situazione ancora non definita, appare ragionevole che l’Autorità portuale adotti delle precauzioni, come già riconosciuto su analoga clausola dal giudice amministrativo (cfr. CdS n. 4413\2009).

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sez. int. II, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso di cui in epigrafe.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione di spese ed onorari di giudizio in favore di parte resistente, liquidate in complessivi euro 4.000,00 (quattromila\00), oltre accessori dovuti per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2010 con l'intervento dei Signori:
Enzo Di Sciascio, Presidente
Antonio Bianchi, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere, Estensore




L'ESTENSORE


IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/03/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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Nel 2024 a Malta è stato registrato un traffico crocieristico record
Floriana
Approdi di 357 navi per un totale di oltre 940mila passeggeri
Cavotec fornirà sistemi e tecnologie di elettrificazione per i porti italiani
Lugano
Acquisiti tre ordini del valore complessivo di sette milioni di euro
Lo scorso anno gli attacchi dei pirati alle navi sono diminuiti del -3%
Londra
Nell'ultimo trimestre è stato registrato un aumento del +76%
COSCO Shipping Ports segna nuovi record di traffico annuale e trimestrale dei container
Hong Kong
Nell'intero 2024 sono stati movimentati 111,9 milioni di teu (+5,7%)
Alberto Maestrini (VARD) è stato eletto presidente della SEA Europe
Bruxelles
L'associazione rappresenta la cantieristica navale europea
Consegnate le aree del Molo Brin ad Olbia alla Quay Royal
In programma la realizzazione di una marina per mega yacht
Nel 2024 il porto di Singapore ha stabilito nuovi record dei container e delle rinfuse non petrolifere
Singapore
Lo scalo asiatico ha movimentato complessivamente 622,7 milioni di tonnellate di merci (+5,2%)
L'Italian Maritime Academy Technologies si è dotata di una nuova sede tecnica
Castel Volturno
Include un ponte di comando da 37 metri e 100 tonnellate di peso con ambienti operativi in scala 1:1
Sequestrato nel porto di Gioia Tauro un ingente carico di 110 chilogrammi di cocaina
Reggio Calabria
Immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare alle organizzazioni criminali 20 milioni di euro
Unifeeder ha triplicato la propria quota di mercato dei servizi containerizzati intra-mediterranei
Dubai
Fincantieri completa l'acquisizione del business subacqueo UAS di Leonardo
Trieste
Pagati oggi i 287 milioni di euro della componente fissa del prezzo di acquisto
Wallenius Wilhelmsen gestirà il terminal ro-ro del porto di Goteborg
Oslo/Goteborg
Contratto di concessione della durata di 12 anni
L'associazione degli armatori bulgari ha aderito alla European Community Shipowners' Associations
Bruxelles
BSA è il ventiduesimo membro dell'associazione armatoriale europea
Sospeso lo sciopero del personale dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale
Napoli
Positivo l'esito dell'incontro fra i sindacati e il segretario generale dell'ente portuale
Mercitalia Rail inizia il trasporto ferroviario da Reggio Calabria di convogli per la Metro di Milano
Reggio Calabria
Hanno una lunghezza di circa 106 metri e un peso di oltre 180 tonnellate
PSA Venice - Vecon ottiene la certificazione di parità di genere
Genova
È il primo container terminal italiano ad ottenere l'attestazione
È deceduta Maria Teresa Di Matteo, capo del Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione
Roma/Gioia Tauro
Mattioli: è stata un importante punto di riferimento per tutto il cluster marittimo italiano
Logistica green, l'AdSP del Tirreno Settentrionale proroga la scadenza del bando
Livorno
Attribuisce sovvenzioni a fondo perduto fino ad un importo massimo di 300.000 euro
Medcenter Container Terminal ha ordinato 20 nuove struddle carrier ibride alla Kalmar
Helsinki
Verranno prese in consegna entro il primo trimestre del 2026
Avviato il servizio intermodale che collega il terminal italiano di Melzo con quello olandese di Moerdijk
Melzo
Operate tre circolazioni settimanali che saliranno a quattro da aprile
COSCO prevede di chiudere il 2024 con una crescita del +95% dell'utile netto
Shanghai
Atteso un EBIT di 69,9 miliardi di yuan (+90,7%)
La catanese F.lli Di Martino ha acquisito 160 nuove unità di carico prodotte dalla piemontese SICOM
Cherasco
Quest'anno l'azienda di Cherasco celebra i 50 anni dalla fondazione
PORTI
Porti italiani:
Ancona Genova Ravenna
Augusta Gioia Tauro Salerno
Bari La Spezia Savona
Brindisi Livorno Taranto
Cagliari Napoli Trapani
Carrara Palermo Trieste
Civitavecchia Piombino Venezia
Interporti italiani: elenco Porti del mondo: mappa
BANCA DATI
ArmatoriRiparatori e costruttori navali
SpedizionieriProvveditori e appaltatori navali
Agenzie marittimeAutotrasportatori
MEETINGS
Il 21 gennaio a Roma si terrà l'assemblea annuale di Federlogistica
Roma
Il tema è: “Le logistiche intelligenti. Se l'intelligenza artificiale irrompe nel mondo della logistica”
Giovedì a Venezia un convegno sulle implicazioni per porti e trasporti marittimi delle crisi geopolitiche
Venezia
È organizzato dall'Università Ca' Foscari e dall'AdSP dell'Adriatico Settentrionale
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RASSEGNA STAMPA
Kuwait approves Chinese company for port operations
(AGBI - Arabian Gulf Business Insight)
Iran signs over $1.8b investment contracts with private sector for ports development
(Tehran Times)
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FORUM dello Shipping
e della Logistica
Relazione del presidente Nicola Zaccheo
Roma, 18 settembre 2024
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Uiltrasporti Campania accusa i vertici dell'AdSP del Tirreno Centrale di aver assunto un atteggiamento provocatorio e di chiusura totale
Napoli
Tentativo - denuncia il sindacato - di sminuire le reali ragioni dello sciopero
Medlog sigla un accordo di partenariato per realizzare un porto secco e un'area logistica in Egitto
Il Cairo
L'area interessata è di circa 102 ettari
Nell'ultimo trimestre del 2024 i ricavi della OOCL sono cresciuti del +55,0%
Hong Kong
I container trasportati dalla flotta sono aumentati del +6,1%
Filt Cgil esorta a buttare nel cestino la proposta sul lavoro portuale dell'Autorità Antitrust
Roma
D'Alessio: l'AGCM non ha minimamente analizzato i reali pericoli per l'integrità del principio della concorrenza
Forte crescita del fatturato annuale delle compagnie Evergreen, Yang Ming e WHL
Taipei/Keelung
Accentuato anche l'aumento dei ricavi nel solo quarto trimestre del 2024
A breve l'avvio dei lavori di riconversione industriale del sito “ex Yard Belleli” nel porto di Taranto
Taranto
L'intervento ha un valore di 135,3 milioni di euro
Quella del Tirreno Settentrionale è la prima AdSP a dotarsi del Piano Strategico Antiviolenza
Livorno
L'obiettivo è di prevenire fenomeni discriminatori e violenti all'interno dell'ente
La greca Navarino ha acquisito l'olandese Castor Marine
Londra
Entrambe le aziende sviluppano soluzioni di information technology e di comunicazione per il settore marittimo
Il 21 gennaio a Roma si terrà l'assemblea annuale di Federlogistica
Roma
Il tema è: “Le logistiche intelligenti. Se l'intelligenza artificiale irrompe nel mondo della logistica”
Missione commerciale in Vietnam di Spediporto, AdSP e Comune di Genova
Genova
Incontri in programma a Ho Chi Minh City e Danang
Nel 2024 Interporto Padova ha registrato un traffico intermodale record di quasi 412mila teu (+6,5%)
Padova
Gara per lo sviluppo di attività crocieristiche nei porti greci di Katakolon, Patrasso e Kavala
Atene
Previsto il rilascio di concessioni della durata minima di 30 anni
Il comandante Emanuele Bergamini è il nuovo presidente di USCLAC
Genova
Gianni Badino è stato eletto presidente del sindacato unitario USCLAC-UNCDiM-SMACD
Al via l'intervento di elettrificazione di quattro ormeggi nei porti di Bari e Brindisi
Bari
Appalto del valore di oltre 28 milioni di euro
Circle si è aggiudicata il bando per i servizi di digitalizzazione dell'AdSP dell'Adriatico Orientale
Milano
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Partita iva: 03532950106
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