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Il TAR Liguria respinge i ricorsi Thermocar e Angelo Pastorino per l'annullamento della gara per l'affidamento del Multipurpose
Merlo: la Port Authority non teme alcun ricorso; i promotori «ne pagheranno le conseguenze»
22 marzo 2010
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, con sentenze depositate oggi che pubblichiamo di seguito, ha respinto i ricorsi presentati dalle società Thermocar Srl e Angelo Pastorino Srl contro l'Autorità Portuale di Genova e nei confronti delle società Ignazio Messina Spa, Centro Servizi Derna Srl e Genoa Distriport Scarl per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del bando di gara per l'affidamento in concessione del compendio portuale del Multipurpose.

Intervenendo oggi all'assemblea dell'associazione degli spedizionieri genovesi (inforMARE del 22 marzo 2010), il presidente dell'Autorità Portuale di Genova, Luigi Merlo, si è espresso senza mezzi termini sui ricorsi in atto e su quelli annunciati contro l'esito della gara per l'assegnazione del Multipurpose, procedura che ha visto la commissione tecnica assegnare il maggior punteggio alla proposta presentata dai gruppi Messina e Gavio (inforMARE del 18 marzo 2010). Merlo ha evidenziato la regolarità e trasparenza delle procedure messe in atto dall'Autorità Portuale e, criticando il fatto che la presentazione dei ricorsi viene ventilata come una «minaccia», ha sottolineato che l'ente non teme alcun ricorso ed ha precisato che, al più, i promotori «ne pagheranno le conseguenze».





N. 01214/2010 REG.SEN.
N. 00009/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 9 del 2010, proposto da:
Societa' Thermocar Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Gerbi, Francesco Massa, con domicilio eletto presso Francesco Massa in Genova, via Roma 11/1;

contro

Autorita' Portuale di Genova, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandra Busnelli, Antonella Traverso, con domicilio eletto presso Alessandra Busnelli in Genova, via della Mercanzia, 2;

nei confronti di

Soc. Ignazio Messina Spa, Soc. Centro Servizi Derna Srl, Soc. Genoa Distriport Scarl;


per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

bando di gara per affidamento in concessione compendio demaniale, datato 26\10\2009 e publlicato il 30\10\2009.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorita' Portuale di Genova;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2010 il dott. Davide Ponte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in epigrafe parte ricorrente, società operante nell’ambito del porto di Genova, esponeva di aver a suo tempo formulato istanza di assegnazione di una porzione pari a 6.000 mq del compendio multiporpose in base al noto avviso 23\10\2003. Successivamente rinunciava a tale istanza (in data 1\4\2004) contestualmente all’accordo di spartizione dell’area tra altri operatori portuali, confidando nella disponibilità rappresentata dall’Autorità portuale di trovare soluzioni alternative. Successivamente, dopo ben tre anni otteneva concessione, con scadenza 31\12\2010, per un’area di mq. 3750 in fregio a viale Africa, quindi confinante lato nord con il compendio Multiporpose. Peraltro, in seguito all’annullamento del precedente accordo da parte del Tar e l’adozione di misure di sequestro in sede di procedimento penale, l’intimata Autorità portuale indiceva un nuovo procedimento con il bando oggetto di impugnazione, per l’assegnazione dell’intero compendio multiporpose comprensivo anche della piccola area di mq 3750 in attuale concessione alla stessa esponente.

Avverso gli atti impugnati venivano dedotte le seguenti censure:

- violazione dell’art. 18 l. 84\1994, difetto di istruttoria e motivazione, contraddittorietà, violazione delle regole di buona amministrazione e imparzialità, travisamento di fatto, illogicità e sviamento, avendo immotivatamente ricompresso ex novo nel compendio generale anche la piccola area data in concessione alla ricorrente;

- violazione dello stesso art. 18, eccesso di potere per difetto di presupposto e violazione dei principi generali comunitari su concorrenza e libera prestazione dei servizi, a fronte della concessione in unico contesto di un’area estremamente rilevante ed ampia;

- violazione degli artt. 18 cit. e 47 cod nav e dei principi comunitari in tema di concorrenza, sviamento, per illegittimità della clausola che subordina, incidendo ulteriormente il novero dei possibili beneficiari, il rilascio anticipato ai possibili eventi conseguenti alla vertenza giudiziaria in corso relativamente al precedente accordo, che potrebbe ritornare efficaci per gli originari concessionari.

L’amministrazione portuale si costituiva in giudizio chiedendo la declaratoria di inammissibilità ed il rigetto del gravame.

Alla pubblica udienza del 18\3\2010 la causa passava in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente, appaiono infondati i rilievi formulati in termini di inammissibilità del gravame per difetto di interesse. Infatti, quale operatore portuale autorizzato ad operare nel contesto del Porto di Genova, l’odierna ricorrente è titolare di un interesse giuridicamente tutelato a contestare le determinazioni inerenti l’affidamento delle aree portuali; in proposito, nel settore in esame il noto concetto di interesse strumentale, proprio delle imprese di settore, si specifica ancor di più con riferimento agli operatori autorizzati ex art. 16 l. 84\1994.

Peraltro, il ricorso nel merito non appare fondato nei termini dedotti.

Con il primo motivo di gravame parte ricorrente contesta l’estensione del compendio multiporpose messo gara alla limitata area attualmente in concessione alla stessa odierna istante.

Premesso che la determinazione in ordine alle aree da mettere a gara per l’affidamento in concessione rientra negli ambiti di discrezionalità propri dell’amministrazione titolare del potere di regolazione della zona portuale (l’Autorità portuale), nel caso di specie l’individuazione ha ragionevolmente riguardato quelle aree oggetto di precedente messa a gara e che, a partire dalla data prevista per l’inizio dell’affidamento (1\1\2011), si renderanno libere. Sul punto, assume preminente rilievo la previa messa a gara nel 2003 piuttosto che la comprensione o meno nel noto accordo del 2004 (tra l’altro dichiarato illegittimo in sede di impugnativa di primo grado, annullata unicamente per una presunta carenza di interesse in capo ad un’impresa del settore specifico, quale autorizzata ad operare nel porto).

Inoltre, le contestazioni concernenti il presunto difetto di istruttoria e di motivazione circa la modifica dell’estensione del compendio appaiono superate sulla scorta dell’analisi della documentazione versata in atti, da cui emerge come l’area sia la stessa già messa a gara nel 2003. Conseguentemente, trattandosi di aree libere all’epoca in cui diverrà efficace l’affidamento bandito con l’atto impugnato, nonché già oggetto di messa a gara nella precedente procedura, prive di pregio restano le deduzioni svolte, invero ammissibili, a fronte della natura delle determinazioni contestate, nella misura in cui si contesti un travisamento di fatto od una manifesta irragionevolezza, non dimostrate nella specie.

Con il secondo ordine di rilievi parte ricorrente contesta la eccessiva estensione dell’area messa a gara, concernente l’intero compendio che nella precedente gara poteva invece essere oggetto di frazionamento, in quanto ciò contrasterebbe con i principi in tema di tutela della concorrenza e la libera prestazione dei servizi.

Invero, se per un verso la normativa vigente non pone alcuna limitazione nella individuazione delle aree da mettere a gara, per un altro verso non possono che valere gli ordinari principi tesi a regolare l’esercizio della discrezionalità amministrativa. Nel caso in esame, a fronte della rilevanza del porto di Genova nonché della consistenza, collocazione e conformazione del compendio interessato, la determinazione contestata non pare né basata su di un travisamento dei dati di fatto né su elementi o considerazioni viziati di manifesta irragionevolezza.

La giurisprudenza invocata da parte ricorrente, se da un lato appare pienamente condivisibile in quanto ribadisce quanto sostenuto da questo tribunale in varie statuizioni degli ultimi anni in ordine alla valenza dei principi concorrenziali in tema di concessioni anche portuali (CdS 362\2007 che non a caso confermava una pronuncia di questo Tar), per un altro verso nessun rilievo assume ai fini auspicati, in quanto la messa a gara di un compendio esteso ma ragionevolmente modulato rispetto alla rilevanza del porto ed alla sua conformazione, appare pienamente rispettoso dei principi richiamati. Tutti gli operatori portuali autorizzati, eventualmente raggruppati, hanno la possibilità quantomeno teorica di partecipare alla gara; inoltre, l’Autorità portuale deve svolgere le proprie considerazioni in ordine alla individuazione e delimitazione delle aree nel primario interesse non tanto delle imprese quanto del miglior funzionamento e resa, sia economica che sociale a fronte della pluralità di interessi pubblici coinvolti, del porto e delle relative attività.

Né appare viziata la prevista possibilità di affidare aree in estensione ad altra concessionaria limitrofa, secondo una facoltà consentita nella misura in cui non si deroghi, come non si deroga nella specie, alla regola del confronto concorrenziale ed alla necessità di possesso dei necessari requisiti.

Infine, non è suscettibile di accoglimento, in specie laddove proposta da un soggetto che non avendo partecipato alla gara non può dolersi degli effetti della clausola, l’ultimo ordine di censure con cui parte ricorrente contesta la legittimità della clausola con cui l’efficacia dell’affidamento viene subordinata agli esiti delle vicende giudiziarie concernenti il precedente affidamento. Se è pur vero che tale clausola presenta profili di dubbio in merito alla relativa logicità, nella specie la mancata partecipazione alla gara ne esclude la rilevanza per gli operatori che non abbiano partecipato alla gara; inoltre, a fronte di una situazione ancora non definita, appare ragionevole che l’Autorità portuale adotti delle precauzioni, come già riconosciuto su analoga clausola dal giudice amministrativo (cfr. CdS n. 4413\2009).

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sez. int. II, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso di cui in epigrafe.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione di spese ed onorari di giudizio in favore di parte resistente, liquidate in complessivi euro 4.000,00 (quattromila\00), oltre accessori dovuti per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2010 con l'intervento dei Signori:
Enzo Di Sciascio, Presidente
Antonio Bianchi, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere, Estensore



L'ESTENSORE


IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/03/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO








N. 01215/2010 REG.SEN.
N. 00010/2010 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 10 del 2010, proposto da:
Soc. Angelo Pastorino Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Gerbi, Francesco Massa, con domicilio eletto presso Francesco Massa in Genova, via Roma 11/1;

contro

Autorita' Portuale di Genova, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandra Busnelli, Antonella Traverso, con domicilio eletto presso Alessandra Busnelli in Genova, via della Mercanzia, 2;

nei confronti di

Societa' Ignazio Messina & C. Spa, Societa' Centro Servizi Derna, Societa' Genoa Distriport Scarl;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

bando di gara per affidamento in concessione del compendio demaniale compreso tra ponte canepa e calata tripoli, datato 26\10\2009 e pubblicato il 30\10\2009.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorita' Portuale di Genova;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2010 il dott. Davide Ponte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in epigrafe parte ricorrente, società operante nell’ambito del porto di Genova, esponeva di aver a suo tempo formulato istanza di assegnazione di alcune aree compendio multiporpose in base al noto avviso 23\10\2003. Successivamente al rigetto di tale istanza contestualmente all’accordo di spartizione dell’area tra altri operatori portuali, otteneva otteneva concessione, con scadenza 31\12\2010, per alcune aree di mq. totali pari a 3750 in viale Africa. Peraltro, in seguito all’annullamento del precedente accordo da parte del Tar e l’adozione di misure di sequestro in sede di procedimento penale, l’intimata Autorità portuale indiceva un nuovo procedimento con il bando oggetto di impugnazione, per l’assegnazione dell’intero compendio multiporpose comprensivo anche della piccola area di mq 2250 in attuale concessione alla stessa esponente.

Avverso gli atti impugnati venivano dedotte le seguenti censure:

- violazione dell’art. 18 l. 84\1994, difetto di istruttoria e motivazione, contraddittorietà, violazione delle regole di buona amministrazione e imparzialità, travisamento di fatto, illogicità e sviamento, avendo immotivatamente ricompresso ex novo nel compendio generale anche la piccola area data in concessione alla ricorrente;

- violazione dello stesso art. 18, eccesso di potere per difetto di presupposto e violazione dei principi generali comunitari su concorrenza e libera prestazione dei servizi, a fronte della concessione in unico contesto di un’area estremamente rilevante ed ampia;

- violazione degli artt. 18 cit. e 47 cod nav e dei principi comunitari in tema di concorrenza, sviamento, per illegittimità della clausola che subordina, incidendo ulteriormente il novero dei possibili beneficiari, il rilascio anticipato ai possibili eventi conseguenti alla vertenza giudiziaria in corso relativamente al precedente accordo, che potrebbe ritornare efficaci per gli originari concessionari.

L’amministrazione portuale si costituiva in giudizio chiedendo la declaratoria di inammissibilità ed il rigetto del gravame.

Alla pubblica udienza del 18\3\2010 la causa passava in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente, appaiono infondati i rilievi formulati in termini di inammissibilità del gravame per difetto di interesse. Infatti, quale operatore portuale autorizzato ad operare nel contesto del Porto di Genova, l’odierna ricorrente è titolare di un interesse giuridicamente tutelato a contestare le determinazioni inerenti l’affidamento delle aree portuali; in proposito, nel settore in esame il noto concetto di interesse strumentale, proprio delle imprese di settore, si specifica ancor di più con riferimento agli operatori autorizzati ex art. 16 l. 84\1994.

Peraltro, il ricorso nel merito non appare fondato nei termini dedotti.

Con il primo motivo di gravame parte ricorrente contesta l’estensione del compendio multiporpose messo gara alla limitata area attualmente in concessione alla stessa odierna istante.

Premesso che la determinazione in ordine alle aree da mettere a gara per l’affidamento in concessione rientra negli ambiti di discrezionalità propri dell’amministrazione titolare del potere di regolazione della zona portuale (l’Autorità portuale), nel caso di specie l’individuazione ha ragionevolmente riguardato quelle aree oggetto di precedente messa a gara e che, a partire dalla data prevista per l’inizio dell’affidamento (1\1\2011), si renderanno libere. Sul punto, assume preminente rilievo la previa messa a gara nel 2003 piuttosto che la comprensione o meno nel noto accordo del 2004 (tra l’altro dichiarato illegittimo in sede di impugnativa di primo grado, annullata unicamente per una presunta carenza di interesse in capo ad un’impresa del settore specifico, quale autorizzata ad operare nel porto).

Inoltre, le contestazioni concernenti il presunto difetto di istruttoria e di motivazione circa la modifica dell’estensione del compendio appaiono superate sulla scorta dell’analisi della documentazione versata in atti, da cui emerge come l’area sia la stessa già messa a gara nel 2003. Conseguentemente, trattandosi di aree libere all’epoca in cui diverrà efficace l’affidamento bandito con l’atto impugnato, nonché già oggetto di messa a gara nella precedente procedura, prive di pregio restano le deduzioni svolte, invero ammissibili, a fronte della natura delle determinazioni contestate, nella misura in cui si contesti un travisamento di fatto od una manifesta irragionevolezza, non dimostrate nella specie.

Con il secondo ordine di rilievi parte ricorrente contesta la eccessiva estensione dell’area messa a gara, concernente l’intero compendio che nella precedente gara poteva invece essere oggetto di frazionamento, in quanto ciò contrasterebbe con i principi in tema di tutela della concorrenza e la libera prestazione dei servizi.

Invero, se per un verso la normativa vigente non pone alcuna limitazione nella individuazione delle aree da mettere a gara, per un altro verso non possono che valere gli ordinari principi tesi a regolare l’esercizio della discrezionalità amministrativa. Nel caso in esame, a fronte della rilevanza del porto di Genova nonché della consistenza, collocazione e conformazione del compendio interessato, la determinazione contestata non pare né basata su di un travisamento dei dati di fatto né su elementi o considerazioni viziati di manifesta irragionevolezza.

La giurisprudenza invocata da parte ricorrente, se da un lato appare pienamente condivisibile in quanto ribadisce quanto sostenuto da questo tribunale in varie statuizioni degli ultimi anni in ordine alla valenza dei principi concorrenziali in tema di concessioni anche portuali (CdS 362\2007 che non a caso confermava una pronuncia di questo Tar), per un altro verso nessun rilievo assume ai fini auspicati, in quanto la messa a gara di un compendio esteso ma ragionevolmente modulato rispetto alla rilevanza del porto ed alla sua conformazione, appare pienamente rispettoso dei principi richiamati. Tutti gli operatori portuali autorizzati, eventualmente raggruppati, hanno la possibilità quantomeno teorica di partecipare alla gara; inoltre, l’Autorità portuale deve svolgere le proprie considerazioni in ordine alla individuazione e delimitazione delle aree nel primario interesse non tanto delle imprese quanto del miglior funzionamento e resa, sia economica che sociale a fronte della pluralità di interessi pubblici coinvolti, del porto e delle relative attività.

Né appare viziata la prevista possibilità di affidare aree in estensione ad altra concessionaria limitrofa, secondo una facoltà consentita nella misura in cui non si deroghi, come non si deroga nella specie, alla regola del confronto concorrenziale ed alla necessità di possesso dei necessari requisiti.

Infine, non è suscettibile di accoglimento, in specie laddove proposta da un soggetto che non avendo partecipato alla gara non può dolersi degli effetti della clausola, l’ultimo ordine di censure con cui parte ricorrente contesta la legittimità della clausola con cui l’efficacia dell’affidamento viene subordinata agli esiti delle vicende giudiziarie concernenti il precedente affidamento. Se è pur vero che tale clausola presenta profili di dubbio in merito alla relativa logicità, nella specie la mancata partecipazione alla gara ne esclude la rilevanza per gli operatori che non abbiano partecipato alla gara; inoltre, a fronte di una situazione ancora non definita, appare ragionevole che l’Autorità portuale adotti delle precauzioni, come già riconosciuto su analoga clausola dal giudice amministrativo (cfr. CdS n. 4413\2009).

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sez. int. II, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso di cui in epigrafe.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione di spese ed onorari di giudizio in favore di parte resistente, liquidate in complessivi euro 4.000,00 (quattromila\00), oltre accessori dovuti per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2010 con l'intervento dei Signori:
Enzo Di Sciascio, Presidente
Antonio Bianchi, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere, Estensore




L'ESTENSORE


IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/03/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
›››Archivio notizie
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Mosca
Morto uno dei 27 marittimi dei due equipaggi
Calo del traffico mensile dei container nel porto di Singapore
Singapore
A novembre sono stati movimentati oltre 3,3 milioni di teu (-0,4%)
PORTI
Porti italiani:
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Interporti italiani: elenco Porti del mondo: mappa
BANCA DATI
ArmatoriRiparatori e costruttori navali
SpedizionieriProvveditori e appaltatori navali
Agenzie marittimeAutotrasportatori
MEETINGS
Giovedì a Venezia un convegno sulle implicazioni per porti e trasporti marittimi delle crisi geopolitiche
Convegno per il 30° compleanno di WISTA Italy
Genova
Si terrà domani a Palazzo San Giorgio a Genova
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RASSEGNA STAMPA
Iran signs over $1.8b investment contracts with private sector for ports development
(Tehran Times)
North Korean tankers transport over one million barrels of oil from Russia
(NK News)
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FORUM dello Shipping
e della Logistica
Relazione del presidente Nicola Zaccheo
Roma, 18 settembre 2024
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Contship Italia dedica una locomotiva alla memoria di Cecilia Eckelmann Battistello
Melzo
La speciale livrea ne commemora la vita e la carriera
Prestito della BERS per il potenziamento dei terminal multipurpose dei porti di Casablanca e Jorf Lasfar
Londra
Fondi sino a 65 milioni di euro
Report della Zero Emission Port Alliance sulla futura domanda di elettricità nei porti
L'Aia
Sottolineata l'importanza di potenziare le infrastrutture elettriche portuali
Paolo Potestà confermato presidente dell'ANGOPI
Roma
Vicepresidenti sono Giovanni D'Angelo, Marco Gorin, Ettore Rosalba, Mario Ciampaglia e Alessandro Serra
Archiviato un procedimento penale contro i vertici dell'AdSP dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio
Gioia Tauro
Riconosciuta l'assoluta infondatezza della notizia di reato
Nel trimestre luglio-settembre i ricavi della divisione crocieristica della TUI sono cresciuti del +8,9%
Hannover
Nell'intero esercizio finanziario 2024 l'aumento del volume d'affari è stato del +28,1%
MSC ha ordinato dieci nuove portacontainer da 24.000 teu a Hengli Heavy Industry
Dalian
Commessa del valore di oltre 2,3 miliardi di dollari
RINA realizzerà lo studio di pre-FEED di un progetto di carbon capture and storage in Malesia
Genova
Incarico assegnato da PETRONAS CCS Solutions
Rinnovato il direttivo dell'European Network of Maritime Clusters
Roma
Maire confermato presidente. Vicepresidenti sono Nathalie Mercier-Perrin, Javier Garat Pérez e Biagio Mazzotta
Nuovo passo per la costituzione dell'impresa portuale ex art. 17 nel porto di Gioia Tauro
Gioia Tauro
Riunione della Commissione consultiva locale
PSA Italy chiuderà il 2024 con una crescita del +3% del traffico dei container nei porti di Genova e Venezia
Genova
A novembre è proseguito il trend congiunturale negativo dei ricavi di Evergreen, Yang Ming e WHL
Taipei
InRail ha ampliato la propria area di esercizio al territorio francese
Genova
La società è diventata pienamente operativa sul Corridoio Mediterraneo
Giovedì a Venezia un convegno sulle implicazioni per porti e trasporti marittimi delle crisi geopolitiche
Venezia
Prosegue la moderata crescita del valore degli scambi mondiali di merci
Prosegue la moderata crescita del valore degli scambi mondiali di merci
Ginevra
L'incremento per l'intero 2024 dovrebbe attestarsi intorno al +2,7%
Attraverso il porto di Amburgo potrà passare il 47% delle importazioni marittime tedesche di idrogeno verde
Amburgo
Lo scalo sarà in grado di coprire il 10-18% della domanda nazionale totale entro il 2045
In Cina è stata effettuata per la prima volta l'erogazione da terra di metanolo ad una nave
Pechino
Caricate 79,5 tonnellate di combustibile in 2,5 ore
Siglato il contratto dei piloti di MSC Air Cargo
Roma
Uiltrasporti, dà particolare peso alla parte fissa delle retribuzioni
Evidenziata l'importanza del cold ironing per la riduzione delle emissioni nel porto di Marsiglia-Fos
Marsiglia
Rilevante anche l'effetto derivante dalla nuova zona SECA
A novembre il traffico delle merci nel porto di Ravenna è aumentato del +21,5%
Ravenna
Crocieristi in calo del -46,8%
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tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail
Partita iva: 03532950106
Registrazione Stampa 33/96 Tribunale di Genova
Direttore responsabile Bruno Bellio
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