- Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, con sentenze depositate oggi che pubblichiamo di seguito, ha respinto i ricorsi presentati dalle società Thermocar Srl e Angelo Pastorino Srl contro l'Autorità Portuale di Genova e nei confronti delle società Ignazio Messina Spa, Centro Servizi Derna Srl e Genoa Distriport Scarl per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del bando di gara per l'affidamento in concessione del compendio portuale del Multipurpose.
-
- Intervenendo oggi all'assemblea dell'associazione degli spedizionieri genovesi (inforMARE del 22 marzo 2010), il presidente dell'Autorità Portuale di Genova, Luigi Merlo, si è espresso senza mezzi termini sui ricorsi in atto e su quelli annunciati contro l'esito della gara per l'assegnazione del Multipurpose, procedura che ha visto la commissione tecnica assegnare il maggior punteggio alla proposta presentata dai gruppi Messina e Gavio (inforMARE del 18 marzo 2010). Merlo ha evidenziato la regolarità e trasparenza delle procedure messe in atto dall'Autorità Portuale e, criticando il fatto che la presentazione dei ricorsi viene ventilata come una «minaccia», ha sottolineato che l'ente non teme alcun ricorso ed ha precisato che, al più, i promotori «ne pagheranno le conseguenze».
-
|
- N. 01214/2010 REG.SEN.
-
N. 00009/2010 REG.RIC.
|
- REPUBBLICA ITALIANA
-
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-
- Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
-
- (Sezione Seconda)
-
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 9 del 2010, proposto da: Societa' Thermocar Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Gerbi, Francesco Massa, con domicilio eletto presso Francesco Massa in Genova, via Roma 11/1;
contro
Autorita' Portuale di Genova, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandra Busnelli, Antonella Traverso, con domicilio eletto presso Alessandra Busnelli in Genova, via della Mercanzia, 2;
nei confronti di
Soc. Ignazio Messina Spa, Soc. Centro Servizi Derna Srl, Soc. Genoa Distriport Scarl;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
bando di gara per affidamento in concessione compendio demaniale, datato 26\10\2009 e publlicato il 30\10\2009.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorita' Portuale di Genova;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2010 il dott. Davide Ponte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe parte ricorrente, società operante nell’ambito del porto di Genova, esponeva di aver a suo tempo formulato istanza di assegnazione di una porzione pari a 6.000 mq del compendio multiporpose in base al noto avviso 23\10\2003. Successivamente rinunciava a tale istanza (in data 1\4\2004) contestualmente all’accordo di spartizione dell’area tra altri operatori portuali, confidando nella disponibilità rappresentata dall’Autorità portuale di trovare soluzioni alternative. Successivamente, dopo ben tre anni otteneva concessione, con scadenza 31\12\2010, per un’area di mq. 3750 in fregio a viale Africa, quindi confinante lato nord con il compendio Multiporpose. Peraltro, in seguito all’annullamento del precedente accordo da parte del Tar e l’adozione di misure di sequestro in sede di procedimento penale, l’intimata Autorità portuale indiceva un nuovo procedimento con il bando oggetto di impugnazione, per l’assegnazione dell’intero compendio multiporpose comprensivo anche della piccola area di mq 3750 in attuale concessione alla stessa esponente.
Avverso gli atti impugnati venivano dedotte le seguenti censure:
- violazione dell’art. 18 l. 84\1994, difetto di istruttoria e motivazione, contraddittorietà, violazione delle regole di buona amministrazione e imparzialità, travisamento di fatto, illogicità e sviamento, avendo immotivatamente ricompresso ex novo nel compendio generale anche la piccola area data in concessione alla ricorrente;
- violazione dello stesso art. 18, eccesso di potere per difetto di presupposto e violazione dei principi generali comunitari su concorrenza e libera prestazione dei servizi, a fronte della concessione in unico contesto di un’area estremamente rilevante ed ampia;
- violazione degli artt. 18 cit. e 47 cod nav e dei principi comunitari in tema di concorrenza, sviamento, per illegittimità della clausola che subordina, incidendo ulteriormente il novero dei possibili beneficiari, il rilascio anticipato ai possibili eventi conseguenti alla vertenza giudiziaria in corso relativamente al precedente accordo, che potrebbe ritornare efficaci per gli originari concessionari.
L’amministrazione portuale si costituiva in giudizio chiedendo la declaratoria di inammissibilità ed il rigetto del gravame.
Alla pubblica udienza del 18\3\2010 la causa passava in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente, appaiono infondati i rilievi formulati in termini di inammissibilità del gravame per difetto di interesse. Infatti, quale operatore portuale autorizzato ad operare nel contesto del Porto di Genova, l’odierna ricorrente è titolare di un interesse giuridicamente tutelato a contestare le determinazioni inerenti l’affidamento delle aree portuali; in proposito, nel settore in esame il noto concetto di interesse strumentale, proprio delle imprese di settore, si specifica ancor di più con riferimento agli operatori autorizzati ex art. 16 l. 84\1994.
Peraltro, il ricorso nel merito non appare fondato nei termini dedotti.
Con il primo motivo di gravame parte ricorrente contesta l’estensione del compendio multiporpose messo gara alla limitata area attualmente in concessione alla stessa odierna istante.
Premesso che la determinazione in ordine alle aree da mettere a gara per l’affidamento in concessione rientra negli ambiti di discrezionalità propri dell’amministrazione titolare del potere di regolazione della zona portuale (l’Autorità portuale), nel caso di specie l’individuazione ha ragionevolmente riguardato quelle aree oggetto di precedente messa a gara e che, a partire dalla data prevista per l’inizio dell’affidamento (1\1\2011), si renderanno libere. Sul punto, assume preminente rilievo la previa messa a gara nel 2003 piuttosto che la comprensione o meno nel noto accordo del 2004 (tra l’altro dichiarato illegittimo in sede di impugnativa di primo grado, annullata unicamente per una presunta carenza di interesse in capo ad un’impresa del settore specifico, quale autorizzata ad operare nel porto).
Inoltre, le contestazioni concernenti il presunto difetto di istruttoria e di motivazione circa la modifica dell’estensione del compendio appaiono superate sulla scorta dell’analisi della documentazione versata in atti, da cui emerge come l’area sia la stessa già messa a gara nel 2003. Conseguentemente, trattandosi di aree libere all’epoca in cui diverrà efficace l’affidamento bandito con l’atto impugnato, nonché già oggetto di messa a gara nella precedente procedura, prive di pregio restano le deduzioni svolte, invero ammissibili, a fronte della natura delle determinazioni contestate, nella misura in cui si contesti un travisamento di fatto od una manifesta irragionevolezza, non dimostrate nella specie.
Con il secondo ordine di rilievi parte ricorrente contesta la eccessiva estensione dell’area messa a gara, concernente l’intero compendio che nella precedente gara poteva invece essere oggetto di frazionamento, in quanto ciò contrasterebbe con i principi in tema di tutela della concorrenza e la libera prestazione dei servizi.
Invero, se per un verso la normativa vigente non pone alcuna limitazione nella individuazione delle aree da mettere a gara, per un altro verso non possono che valere gli ordinari principi tesi a regolare l’esercizio della discrezionalità amministrativa. Nel caso in esame, a fronte della rilevanza del porto di Genova nonché della consistenza, collocazione e conformazione del compendio interessato, la determinazione contestata non pare né basata su di un travisamento dei dati di fatto né su elementi o considerazioni viziati di manifesta irragionevolezza.
La giurisprudenza invocata da parte ricorrente, se da un lato appare pienamente condivisibile in quanto ribadisce quanto sostenuto da questo tribunale in varie statuizioni degli ultimi anni in ordine alla valenza dei principi concorrenziali in tema di concessioni anche portuali (CdS 362\2007 che non a caso confermava una pronuncia di questo Tar), per un altro verso nessun rilievo assume ai fini auspicati, in quanto la messa a gara di un compendio esteso ma ragionevolmente modulato rispetto alla rilevanza del porto ed alla sua conformazione, appare pienamente rispettoso dei principi richiamati. Tutti gli operatori portuali autorizzati, eventualmente raggruppati, hanno la possibilità quantomeno teorica di partecipare alla gara; inoltre, l’Autorità portuale deve svolgere le proprie considerazioni in ordine alla individuazione e delimitazione delle aree nel primario interesse non tanto delle imprese quanto del miglior funzionamento e resa, sia economica che sociale a fronte della pluralità di interessi pubblici coinvolti, del porto e delle relative attività.
Né appare viziata la prevista possibilità di affidare aree in estensione ad altra concessionaria limitrofa, secondo una facoltà consentita nella misura in cui non si deroghi, come non si deroga nella specie, alla regola del confronto concorrenziale ed alla necessità di possesso dei necessari requisiti.
Infine, non è suscettibile di accoglimento, in specie laddove proposta da un soggetto che non avendo partecipato alla gara non può dolersi degli effetti della clausola, l’ultimo ordine di censure con cui parte ricorrente contesta la legittimità della clausola con cui l’efficacia dell’affidamento viene subordinata agli esiti delle vicende giudiziarie concernenti il precedente affidamento. Se è pur vero che tale clausola presenta profili di dubbio in merito alla relativa logicità, nella specie la mancata partecipazione alla gara ne esclude la rilevanza per gli operatori che non abbiano partecipato alla gara; inoltre, a fronte di una situazione ancora non definita, appare ragionevole che l’Autorità portuale adotti delle precauzioni, come già riconosciuto su analoga clausola dal giudice amministrativo (cfr. CdS n. 4413\2009).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sez. int. II, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso di cui in epigrafe.
Condanna la parte ricorrente alla rifusione di spese ed onorari di giudizio in favore di parte resistente, liquidate in complessivi euro 4.000,00 (quattromila\00), oltre accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2010 con l'intervento dei Signori: Enzo Di Sciascio, Presidente Antonio Bianchi, Consigliere Davide Ponte, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE |
IL PRESIDENTE |
- DEPOSITATA IN SEGRETERIA
- Il 22/03/2010
- (Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
- IL SEGRETARIO
-
|
|
- N. 01215/2010 REG.SEN.
-
N. 00010/2010 REG.RIC.
|
- REPUBBLICA ITALIANA
-
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-
- Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
-
- (Sezione Seconda)
-
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 10 del 2010, proposto da: Soc. Angelo Pastorino Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Gerbi, Francesco Massa, con domicilio eletto presso Francesco Massa in Genova, via Roma 11/1;
contro
Autorita' Portuale di Genova, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandra Busnelli, Antonella Traverso, con domicilio eletto presso Alessandra Busnelli in Genova, via della Mercanzia, 2;
nei confronti di
Societa' Ignazio Messina & C. Spa, Societa' Centro Servizi Derna, Societa' Genoa Distriport Scarl;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
bando di gara per affidamento in concessione del compendio demaniale compreso tra ponte canepa e calata tripoli, datato 26\10\2009 e pubblicato il 30\10\2009.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorita' Portuale di Genova;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2010 il dott. Davide Ponte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe parte ricorrente, società operante nell’ambito del porto di Genova, esponeva di aver a suo tempo formulato istanza di assegnazione di alcune aree compendio multiporpose in base al noto avviso 23\10\2003. Successivamente al rigetto di tale istanza contestualmente all’accordo di spartizione dell’area tra altri operatori portuali, otteneva otteneva concessione, con scadenza 31\12\2010, per alcune aree di mq. totali pari a 3750 in viale Africa. Peraltro, in seguito all’annullamento del precedente accordo da parte del Tar e l’adozione di misure di sequestro in sede di procedimento penale, l’intimata Autorità portuale indiceva un nuovo procedimento con il bando oggetto di impugnazione, per l’assegnazione dell’intero compendio multiporpose comprensivo anche della piccola area di mq 2250 in attuale concessione alla stessa esponente.
Avverso gli atti impugnati venivano dedotte le seguenti censure:
- violazione dell’art. 18 l. 84\1994, difetto di istruttoria e motivazione, contraddittorietà, violazione delle regole di buona amministrazione e imparzialità, travisamento di fatto, illogicità e sviamento, avendo immotivatamente ricompresso ex novo nel compendio generale anche la piccola area data in concessione alla ricorrente;
- violazione dello stesso art. 18, eccesso di potere per difetto di presupposto e violazione dei principi generali comunitari su concorrenza e libera prestazione dei servizi, a fronte della concessione in unico contesto di un’area estremamente rilevante ed ampia;
- violazione degli artt. 18 cit. e 47 cod nav e dei principi comunitari in tema di concorrenza, sviamento, per illegittimità della clausola che subordina, incidendo ulteriormente il novero dei possibili beneficiari, il rilascio anticipato ai possibili eventi conseguenti alla vertenza giudiziaria in corso relativamente al precedente accordo, che potrebbe ritornare efficaci per gli originari concessionari.
L’amministrazione portuale si costituiva in giudizio chiedendo la declaratoria di inammissibilità ed il rigetto del gravame.
Alla pubblica udienza del 18\3\2010 la causa passava in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente, appaiono infondati i rilievi formulati in termini di inammissibilità del gravame per difetto di interesse. Infatti, quale operatore portuale autorizzato ad operare nel contesto del Porto di Genova, l’odierna ricorrente è titolare di un interesse giuridicamente tutelato a contestare le determinazioni inerenti l’affidamento delle aree portuali; in proposito, nel settore in esame il noto concetto di interesse strumentale, proprio delle imprese di settore, si specifica ancor di più con riferimento agli operatori autorizzati ex art. 16 l. 84\1994.
Peraltro, il ricorso nel merito non appare fondato nei termini dedotti.
Con il primo motivo di gravame parte ricorrente contesta l’estensione del compendio multiporpose messo gara alla limitata area attualmente in concessione alla stessa odierna istante.
Premesso che la determinazione in ordine alle aree da mettere a gara per l’affidamento in concessione rientra negli ambiti di discrezionalità propri dell’amministrazione titolare del potere di regolazione della zona portuale (l’Autorità portuale), nel caso di specie l’individuazione ha ragionevolmente riguardato quelle aree oggetto di precedente messa a gara e che, a partire dalla data prevista per l’inizio dell’affidamento (1\1\2011), si renderanno libere. Sul punto, assume preminente rilievo la previa messa a gara nel 2003 piuttosto che la comprensione o meno nel noto accordo del 2004 (tra l’altro dichiarato illegittimo in sede di impugnativa di primo grado, annullata unicamente per una presunta carenza di interesse in capo ad un’impresa del settore specifico, quale autorizzata ad operare nel porto).
Inoltre, le contestazioni concernenti il presunto difetto di istruttoria e di motivazione circa la modifica dell’estensione del compendio appaiono superate sulla scorta dell’analisi della documentazione versata in atti, da cui emerge come l’area sia la stessa già messa a gara nel 2003. Conseguentemente, trattandosi di aree libere all’epoca in cui diverrà efficace l’affidamento bandito con l’atto impugnato, nonché già oggetto di messa a gara nella precedente procedura, prive di pregio restano le deduzioni svolte, invero ammissibili, a fronte della natura delle determinazioni contestate, nella misura in cui si contesti un travisamento di fatto od una manifesta irragionevolezza, non dimostrate nella specie.
Con il secondo ordine di rilievi parte ricorrente contesta la eccessiva estensione dell’area messa a gara, concernente l’intero compendio che nella precedente gara poteva invece essere oggetto di frazionamento, in quanto ciò contrasterebbe con i principi in tema di tutela della concorrenza e la libera prestazione dei servizi.
Invero, se per un verso la normativa vigente non pone alcuna limitazione nella individuazione delle aree da mettere a gara, per un altro verso non possono che valere gli ordinari principi tesi a regolare l’esercizio della discrezionalità amministrativa. Nel caso in esame, a fronte della rilevanza del porto di Genova nonché della consistenza, collocazione e conformazione del compendio interessato, la determinazione contestata non pare né basata su di un travisamento dei dati di fatto né su elementi o considerazioni viziati di manifesta irragionevolezza.
La giurisprudenza invocata da parte ricorrente, se da un lato appare pienamente condivisibile in quanto ribadisce quanto sostenuto da questo tribunale in varie statuizioni degli ultimi anni in ordine alla valenza dei principi concorrenziali in tema di concessioni anche portuali (CdS 362\2007 che non a caso confermava una pronuncia di questo Tar), per un altro verso nessun rilievo assume ai fini auspicati, in quanto la messa a gara di un compendio esteso ma ragionevolmente modulato rispetto alla rilevanza del porto ed alla sua conformazione, appare pienamente rispettoso dei principi richiamati. Tutti gli operatori portuali autorizzati, eventualmente raggruppati, hanno la possibilità quantomeno teorica di partecipare alla gara; inoltre, l’Autorità portuale deve svolgere le proprie considerazioni in ordine alla individuazione e delimitazione delle aree nel primario interesse non tanto delle imprese quanto del miglior funzionamento e resa, sia economica che sociale a fronte della pluralità di interessi pubblici coinvolti, del porto e delle relative attività.
Né appare viziata la prevista possibilità di affidare aree in estensione ad altra concessionaria limitrofa, secondo una facoltà consentita nella misura in cui non si deroghi, come non si deroga nella specie, alla regola del confronto concorrenziale ed alla necessità di possesso dei necessari requisiti.
Infine, non è suscettibile di accoglimento, in specie laddove proposta da un soggetto che non avendo partecipato alla gara non può dolersi degli effetti della clausola, l’ultimo ordine di censure con cui parte ricorrente contesta la legittimità della clausola con cui l’efficacia dell’affidamento viene subordinata agli esiti delle vicende giudiziarie concernenti il precedente affidamento. Se è pur vero che tale clausola presenta profili di dubbio in merito alla relativa logicità, nella specie la mancata partecipazione alla gara ne esclude la rilevanza per gli operatori che non abbiano partecipato alla gara; inoltre, a fronte di una situazione ancora non definita, appare ragionevole che l’Autorità portuale adotti delle precauzioni, come già riconosciuto su analoga clausola dal giudice amministrativo (cfr. CdS n. 4413\2009).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sez. int. II, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso di cui in epigrafe.
Condanna la parte ricorrente alla rifusione di spese ed onorari di giudizio in favore di parte resistente, liquidate in complessivi euro 4.000,00 (quattromila\00), oltre accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2010 con l'intervento dei Signori: Enzo Di Sciascio, Presidente Antonio Bianchi, Consigliere Davide Ponte, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE |
IL PRESIDENTE |
-
- DEPOSITATA IN SEGRETERIA
- Il 22/03/2010
- (Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
- IL SEGRETARIO
|
|