- inforMARE - Oggi il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, con sentenza breve che pubblichiamo di seguito, ha accolto il ricorso proposto dall'ex presidente dell'Autorità Portuale di Livorno, Roberto Piccini, contro il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per chiedere l'annullamento della lettera inviata dal ministro Altero Matteoli per comunicare agli enti e alle istituzioni di Livorno la bocciatura della terna di nomi fra i quali scegliere il presidente dell'Autorità Portuale per il quadriennio 2011-2014. Piccini era stato candidato a presiedere nuovamente l'ente portuale dal sindaco di Livorno, Alessandro Cosimi.
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- Ricordiamo che ieri il ministro Matteoli ha nominato Giuliano Gallanti commissario straordinario dell'ente portuale di Livorno (inforMARE del 19 gennaio 2011). (iM)
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- N. 00113/2011 REG.PROV.COLL.
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N. 02264/2010 REG.RIC.
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- REPUBBLICA ITALIANA
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- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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- Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
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- (Sezione Prima)
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- ha pronunciato la presente
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SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 2264 del 2010, proposto da: Roberto Piccini, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Bassano e Giovanni Genta, con domicilio eletto presso il secondo in Firenze, via Giambologna n. 2/R;
contro
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la quale é domiciliato per legge in Firenze, via degli Arazzieri n. 4;
nei confronti di
la Provincia di Livorno in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Federico Barbensi e Serena Spizzamiglio, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Domenico Iaria in Firenze, via dei Rondinelli n. 2; il Comune di Livorno in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Macchia, Lucia Macchia e Maria Teresa Zenti, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli n. 40; il Comune di Capraia Isola in persona del Sindaco pro tempore, la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Livorno in persona del Presidente pro tempore e la Regione Toscana in persona del Presidente pro tempore della Giunta, nn.cc.;
per l'annullamento, previa sospensiva
della lettera del Ministro dei Trasporti n. 49902, inviata il 6.12.2010 via telefax (ai sensi dell'art. 6 comma 2° della L. 30.12.1991 n. 412) al Sindaco del Comune di Livorno, al Presidente della Provincia di Livorno, al Sindaco del Comune di Capraia Isola e al Presidente della C.C.I.A.A. di Livorno, che avevano espresso al Ministro una terna di nomi fra i quali il Ministro avrebbe dovuto scegliere, di intesa con il Presidente della Regione Toscana, il Presidente dell'Autorità Portuale di Livorno per il quadriennio 2011-2014.
Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della Provincia di Livorno e del Comune di Livorno; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; Ritenuto e considerato in fatto diritto quanto segue:
Premesso che:
- con il presente gravame il ricorrente, attuale presidente dell'Autorità portuale di Livorno ed inserito nella terna di nominativi proposta dagli enti locali al Ministero intimato al fine della nomina del nuovo presidente d'intesa con la Regione, ex art. 8 della l. 28 gennaio 1994, n. 84, impugna l'atto con cui il Ministero chiede agli enti interessati di formulare una nuova terna di candidati; - il ricorso deduce violazione del principio di leale collaborazione da parte del Ministero e difetto di motivazione dell'atto impugnato, - l'Avvocatura dello Stato, costituita per l'intimato Ministero, eccepisce inammissibilità del ricorso poiché quello gravato sarebbe un atto endoprocedimentale e per difetto di interesse del ricorrente;
Considerato che:
- la formulazione di una nuova terna di candidati da parte degli enti locali interessati comporterebbe un arresto procedimentale per il ricorrente con conseguente definitiva impossibilità di ottenere la presidenza dell'Autorità portuale in questione, e sotto questo profilo sussiste il suo interesse al mantenimento della relativa chance; - l'atto impugnato fonda la richiesta di una nuova terna in riferimento alla necessità di procedere ad una rotazione negli incarichi; - l'art. 8, comma 1, della l. 84/1994 prevede che il Ministro possa chiedere agli enti locali di comunicare una nuova terna di designati alla presidenza dell'Autorità portuale solo con atto motivato; - nel caso di specie la motivazione della richiesta é insufficiente perché la rotazione negli incarichi non è prevista alcuna delle norme che vengono in rilievo nel caso di specie e non rientra tra i principi generali della buona amministrazione, né la richiesta viene in altro modo giustificata; - l'atto di alta amministrazione comporta pur sempre un obbligo motivazionale, sia pur attenuato, in capo all'ente procedente (C.d.S. IV, 25 maggio 2005 n. 2706; 10 luglio 2007 n. 3893) e comunque, nel caso di specie, detto obbligo per chiedere agli enti locali una nuova designazione è espressamente previsto dalla legge; Ritenuto pertanto di accogliere il presente ricorso per difetto di motivazione dell'atto impugnato con conseguente annullamento del medesimo; Ritenuto inoltre di condannare il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al pagamento delle spese processuali nella misura di € 3.000,00 (tremila/00), maggiorate dei soli oneri per CPA e IVA, a favore del ricorrente e di compensare le spese nei confronti della Provincia di Livorno e del Comune di Livorno che hanno aderito alle posizioni del vincitore; nulla spese per i controinteressati non costituiti;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato. Condanna il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al pagamento delle spese processuali nella misura di € 3.000,00 (tremila/00), oltre IVA e CPA, e compensa le spese nei confronti della Provincia di Livorno e del Comune di Livorno; nulla spese per i controinteressati. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati: Paolo Buonvino, Presidente Carlo Testori, Consigliere Alessandro Cacciari, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
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IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/01/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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