- Nell'edizione dello scorso 6 ottobre della “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” è stato pubblicato il decreto legislativo n. 165 del 6 settembre scorso che, in attuazione della direttiva 2009/18/CE, stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica le direttive 1999/35/CE e 2002/59/CE.
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- Obiettivo del decreto è “il miglioramento della sicurezza della navigazione marittima e della prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi, mediante inchieste di sicurezza sui sinistri ed incidenti marittimi, affidate ad una struttura investigativa in grado di assicurare, in autonomia ed indipendenza di giudizio, l'efficace esecuzione delle attività di investigazione tecnica di sicurezza e la corretta analisi delle cause e delle circostanze che hanno determinato i sinistri e gli incidenti marittimi, allo scopo di ridurre, in tal modo, potenziali analoghi rischi futuri”.
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- L'articolo 4 del provvedimento prevede che la commissione centrale d'indagine sui sinistri marittimi, di cui all'articolo 466-bis del regolamento per la navigazione marittima, venga posta alle dirette dipendenze del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ed assuma il ruolo e la denominazione di Organismo investigativo sui sinistri marittimi operando quale organo di investigazione tecnica di sicurezza per l'accertamento e la verifica delle cause e delle circostanze relative ai sinistri ed incidenti marittimi. L'Organismo svolgerà anche funzioni di osservatorio per la raccolta e analisi dei dati relativi alla sicurezza marittima, nonché un'attività di studio e ricerca per lo sviluppo delle tecniche investigative e di valorizzazione delle risultanze delle indagini al fine di delineare nuove proposte di previsioni tecniche rivolte ad accrescere e migliorare le condizioni generali di sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo.
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- L'Organismo investigativo potrà avvalersi anche dei corpi tecnici dello Stato e di altre organizzazioni pubbliche specializzate e istituirà un elenco di esperti, sia sul piano tecnico che sul piano della disciplina, in materia di sicurezza della navigazione marittima, adeguatamente qualificati e competenti nel settore dei sinistri ed incidenti marittimi, indipendenti dalle industrie navali e dalle imprese armatoriali, anche esterni all'amministrazione dello Stato, che, in caso di sinistri marittimi, possano essere individuati per svolgere il ruolo di consulente.
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- L'ambito di applicazione del decreto è relativo ai sinistri ed agli incidenti marittimi che coinvolgono navi di bandiera nazionale ovunque si trovino, che si verificano nel mare territoriale o nelle acque marittime interne oppure che incidono su altri interessi rilevanti dello Stato. Il provvedimento non si applica ai sinistri ed agli incidenti marittimi che interessano alcune tipologie di naviglio, tra cui navi militari, navi senza mezzi di propulsione meccanica, navi in legno di costruzione primitiva, navi ed imbarcazioni da diporto non adibite al traffico commerciale salvo che siano dotate di equipaggio e trasportino più di 12 passeggeri a fini commerciali, navi per la navigazione interna utilizzate nelle acque interne, navi da pesca di lunghezza inferiore a 15 metri e unità fisse di perforazione.
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