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Il TAR sblocca i lavori per la riqualificazione del Molo Polisettoriale del porto di Taranto
Respinto il ricorso presentato da Nuove Frontiere Lavoro sulla fornitura di lavoro temporaneo nel porto di Brindisi
10 ottobre 2014
Con ordinanza emessa ieri i giudici della sede di Lecce del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia hanno respinto il ricorso presentato da CCC Cantieri Costruzioni Cemento per la sospensione dell'efficacia del provvedimento con cui in agosto l'Autorità Portuale di Taranto aveva annullato l'aggiudicazione della gara per l'assegnazione dei lavori di riqualificazione del Molo Polisettoriale del porto pugliese in favore del raggruppamento d'imprese CCC/Matarrese/Icotekne per difetto del requisito di regolarità contributiva. L'ente portuale aveva aggiudicato l'appalto al costituendo RTI Consorzio Stabile Grandi Lavori Scrl, secondo classificato nella gara ( del 29 agosto 2014).

Inoltre il Tar per la Puglia ha pronunciato anche una sentenza, che pubblichiamo di seguito, con cui ha respinto il ricorso presentato dall'agenzia per il lavoro Nuove Frontiere Lavoro Spa contro l'Autorità Portuale di Brindisi e l'atto di intervento ad opponendum chiesto dalla Compagnia Portuale Nicola e Salvatore Briamo Soc Coop Arl per l'annullamento del bando di gara per procedura ristretta indetto dall'Autorità Portuale per l'individuazione dell'impresa da autorizzare alla fornitura di lavoro temporaneo a favore delle imprese portuali operanti nel porto di Brindisi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 84/94.





N. 02449/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00575/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 575 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Nuove Frontiere Lavoro Spa, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Caiulo, con domicilio eletto presso Giancarlo Caiaffa in Lecce, via B Ravenna, 2;

contro

Autorita' Portuale di Brindisi, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distr.le Lecce, domiciliata in Lecce, via Rubichi;

e con l'intervento di

ad opponendum:
Compagnia Portuale Nicola e Salvatore Briamo Soc Coop Arl, rappresentata e difesa dagli avv. Michele Muscillo, Tiziana Stefanelli, con domicilio eletto presso Antonio Guglielmo in Lecce, via Filippo Bacile, 3;

per l'annullamento

del Bando di Gara per procedura ristretta, indetto dall'Autorità Portuale di Brindisi per la individuazione della impresa da autorizzare alla fornitura di lavoro temporaneo ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 28/1/1994 n. 84 (prestazione di manodopera portuale temporanea a favore delle imprese portuali operanti nel porto di Brindisi), di cui all'invito ad offrire inviato dalla stessa Autorità Portuale alla ricorrente con racc. a.r. prot. n. 2166 del 2/3/2009, nella parte in cui, nella lettera "l" del bando di gara, prevede a pena di esclusione che la impresa concorrente deve avere una dotazione di personale in possesso di una professionalità complessiva non inferiore a 60 anni di lavoro/uomo conseguita nel settore delle operazioni portuali calcolata sul 50% del personale e conseguentemente laddove nell'invito ad offrire stabilisce che nella busta "B-Offerta tecnica" deve essere inserito, a pena di esclusione, la seguente documentazione: dimostrazione documentale del requisito di cui alla lettera l) del Bando di gara, vale a dire di avere una dotazione di personale in possesso di una professionalità complessiva non inferiore a 60 anni di lavoro/uomo conseguita nel settore delle operazioni portuali, come definite dall'art. 16 della legge n. 84/1994, calcolata sul 50%

del personale. Tale requisito potrà essere comprovato con l'esibizione di copia dei registri dei lavoratori portuali rilasciato dalle Autorità portuali e/o Marittime ove i lavoratori sono stati iscritti; è ammessa la presentazione dell'elenco nominativo dei lavoratori in possesso del requisito, con l'indicazione dei rispettivi dati anagrafici e del periodo e dei porti in cui gli stessi hanno ricoperto la qualifica di lavoratori portuali, tale elenco dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente secondo le forme di cui al D.P.R. n. 445/2000; nonché del medesimo bando nella parte in cui, prevedendo l'obbligo per l'impresa aggiudicataria di assumere in continuità di contratto di lavoro tutto il personale in dotazione al soggetto di cui all'art. 21, comma 1, lett. B) della L. 84/94 operante nel Porto di Brindisi, non specifica quanti e quali siano questi lavoratori, la loro anzianità e le loro mansioni e quant'altro necessario a permettere alle concorrenti un calcolo di costi e convenienza; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ed in particolare il Regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 comma 10 della legge 84/94 e le Linee Guida per l'individuazione dell'impresa da autorizzare alla fornitura di lavoro temporaneo, nei limiti dell'interesse della ricorrente;

nonché, per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del verbale di commissione di gara del 31/3/2009 di apertura plichi con contestuale aggiudicazione provvisoria, la cui emanazione è stata comunicata alla ricorrente con racc. prot. 4448 datata 24/4/2009, ricevuta in data 4/5/2009, mentre la copia del verbale medesimo è stata consegnata dopo formale richiesta di accesso agli atti, in data 7/5/2009;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Autorità Portuale di Brindisi;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2014 la dott.ssa Patrizia Moro e udita l'avv. dello Stato Simona Libertini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. E' impugnato l'epigrafato bando di gara per procedura ristretta indetto dall'Autorità Portuale di Brindisi per l'individuazione dell'impresa da autorizzare alla fornitura di lavoro temporaneo ai sensi dell'art.17 comma 2 della L. 28.1.1994 n.84 (prestazione di manodopera portuale temporanea a favore delle imprese portuali operanti nel Porto di Brindisi) per i seguenti motivi:

Grave violazione della normativa di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003 n.276 di attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003 n.30, finalizzati, anche per adeguarsi alla normativa europea, alla realizzazione di un sistema efficace e coerente di strumenti intesi a garantire trasparenza ed efficienza al mercato del lavoro e a migliorare le capacità di inserimento dei disoccupati e di quanti sono in cerca di una prima occupazione con snellimento e semplificazione delle procedure di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Eccesso di potere per irrazionalità e irragionevolezza oltre che per contrasto logico tra prescrizioni contenute nello stesso bando in particolare tra la lettera L dell'art. V e la lettera F dell'art. VIII – disparità di trattamento – inintelligibilità, equivocità, incongruità, incertezza e altri motivi.

1.1. Con motivi aggiunti depositati in data 19 maggio 2009 la ricorrente ha anche impugnato il verbale della commissione di gara del 31.3.2009, di apertura dei plichi con contestuale aggiudicazione provvisoria per i seguenti motivi:

Eccesso di potere anche in via autonoma per l'erroneo presupposto di fatto e di diritto e avere proceduto all'apertura dei plichi.

In data 23 aprile 2009 si è costituita in giudizio l'Autorità Portuale.

Con atto depositato in data 4 maggio 2009 la Compagnia Portuale Nicola e Salvatore Briamo ha proposto atto di intervento ad opponendum chiedendo la reiezione del ricorso.

Con ordinanza cautelare 575/2009 la Sezione ha respinto l'istanza cautelare.

Nella pubblica udienza del 10 luglio 2014 la causa è stata introitata per la decisione.

2. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

2.1.Con un primo ordine di censure, la ricorrente impugna la lex specialis nella parte in cui la stessa prevede, a pena di esclusione, che l'impresa concorrente debba avere una dotazione di personale in possesso di professionalità complessiva non inferiore a 60 anni di lavoro/uomo conseguita nel settore delle operazioni portuali, calcolata sul 50% del personale.

Secondo tale progettazione, ne deriverebbe la violazione del d.lgs.276/2003 la quale persegue lo scopo di “ adeguarsi alla normativa europea, alla realizzazione di un sistema efficace e coerente di strumenti intesi a garantire trasparenza ed efficacia del mercato del lavoro e a migliorare le capacità le capacità di inserimento dei disoccupati e di quanti sono in cerca di una prima occupazione con snellimento e semplificazione delle procedure di incontro tra domanda e offerta di lavoro”, razionalizzando il sistema di collocamento “assegnando a società come quella ricorrente, il compito di fornire professionalmente manodopera necessaria per lo svolgimento delle più svariate attività, ivi compresa quella del lavoro portuale”.

2.2. La materia delle operazioni portuali è regolata dalla L. 84/1994, la quale, in particolare all'art.16 , disciplina la fornitura di lavoro temporaneo, precisando che lo stesso è fornito, anche in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, alle imprese di cui agli articoli 16 e 18 per l'esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali autorizzati ai sensi dell'articolo 16, comma 3, rilevando, al comma 2 che le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime, autorizzano l'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1 da parte di una impresa (la cui attività deve essere esclusivamente rivolta alla fornitura di lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali) da individuare secondo una procedura accessibile ad imprese italiane e comunitarie. Detta impresa, che deve essere dotata di adeguato personale e risorse proprie con specifica caratterizzazione di professionalità nell'esecuzione delle operazioni portuali, non deve esercitare direttamente o indirettamente le attività di cui agli articoli 16 e 18 e le attività svolte dalle società di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a) , né deve essere detenuta direttamente o indirettamente da una o più imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a) , e neppure deve detenere partecipazioni anche di minoranza in una o più imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a) ; in caso contrario, si deve impegnare a dismettere dette attività e partecipazioni prima del rilascio dell'autorizzazione.

Il successivo art.17 disciplina la fornitura di lavoro portuale temporaneo alle imprese, di cui gli artt. 16 e 18, per l'esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali autorizzati ai sensi dell'art. 16, comma 315.

Il comma 2 prevede che l'erogazione delle prestazioni temporanee, da un'impresa italiana o comunitaria, è autorizzata dalle autorità portuali o, laddove non istituite, dalle autorità marittime.

L'attività di detta impresa, esclusivamente rivolta alla fornitura di lavoro temporaneo, deve essere individuata secondo una procedura accessibile ad imprese italiane e comunitarie.

L'impresa, inoltre: - deve essere dotata di adeguato personale e risorse proprie con specifica caratterizzazione di professionalità nell'esecuzione delle operazioni portuali; - non deve esercitare né direttamente né indirettamente una delle attività di cui agli artt.16 (Operazioni portuali) e 18 (Concessione di aree e banchine) della Legge n. 84 del 1994; - non deve esercitare le attività svolte dalle società di cui all'art. 21, comma 1, lettera a) (ossia secondo i tipi di società previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile); - non deve essere detenuta, né direttamente, né indirettamente, da una o più imprese di cui agli artt. 16, 18, e 21, comma 1, lettera a), così come non deve detenere partecipazioni, anche di minoranza..

Tali disposizioni sono quindi potenzialmente volte a favorire il proliferare delle così dette stabili organizzazioni nelle aree portuali, quali realtà giuridiche di matrice convenzionale che coinvolgono interessi pubblici di particolare interesse, atteso che le prestazioni richieste sono di tipo specialistico con specifica qualificazione e direzione degli addetti alle prestazioni, con assunzioni delle conseguenti responsabilità verso il committente.

Invero, l'art. 2 del D.M. 6 febbraio 2001, n. 132, di attuazione dell'art 16, primo comma della legge n. 84 del 94, prevede che i servizi portuali comprendono “le attività imprenditoriali consistenti nelle prestazioni specialistiche, che siano complementari ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali, da rendersi su richiesta di soggetti autorizzati allo svolgimento anche in autoproduzione delle operazioni portuali” e che “il carattere specialistico delle prestazioni da ammettere come servizi portuali è costituito dalla particolare competenza tecnica del fornitore, rappresentata anche dalla disponibilità di attrezzature e/o macchinari specificatamente dedicati alla fornitura del servizio”.

L'art. 2 in menzione precisa altresì che “il carattere complementare ed accessorio delle prestazioni da ammettere come servizi portuali è costituito dalla circostanza che, pur trattandosi di attività distinte da quelle facenti parte del ciclo delle operazioni portuali, siano funzionali al proficuo svolgimento del medesimo e che contribuiscano a migliorare la qualità di quest'ultimo in termini di produttività, celerità e snellezza”.

In tale quadro normativo, legittimamente l'Autorità Portuale, nell'individuare il requisito dell'anzianità necessaria, a dimostrazione proprio del requisito inerente il possesso di personale dotato della professionalità e capacità richieste dalla legislazione richiamata, ha richiesto quale requisito minimo per partecipare alla gara, quello dell'anzianità di 60 anni di lavoro/uomo da calcolarsi sul 50°% del personale.

Tale prescrizione, oltre che logica e coerente con il dettato normativo citato, non risulta eccessivamente onerosa e pregiudizievole per le imprese partecipanti dato che, come efficacemente rilevato dall'Autorità portuale, risulta sufficiente che le partecipanti dimostrino di possedere una dotazione organica di 6 dipendenti di cui 3 in possesso di 20 anni di lavoro portuale.

Ne deriva che la scelta dell'Amministrazione appare pienamente rispettosa dei limiti funzionali della logicità e ragionevolezza, della sua pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito e dell'assenza di contraddittorietà interna, e non arreca alcun pregiudizio ai principi di imparzialità e di par condicio, in quanto non restringe, oltre lo stretto indispensabile ed oltre le esigenze organizzative dettate dalla specificità del servizio, la platea dei potenziali concorrenti.

2.3. Non coglie nel segno neppure la censura con la quale la ricorrente impugna gli atti di gara nella parte in cui gli stessi prevedono la necessità di assumere il personale di cui all'art.21 c.1 lett.b della l.84/1994.

Invero, tale prescrizione risulta conforme e fedele all'art.17 c.c della L.84/1994 il quale prevede che “l'autorità portuale e, laddove non istituita, l'autorità marittima individua le procedure per garantire la continuità del rapporto di lavoro a favore dei soci e dei dipendenti dell'impresa di cui all'art.21, comma 1 lett.b) nei confronti dell'impresa autorizzata”.

Tale disposizione coniuga la necessità di garantire la specializzazione e tipicità del personale operante nei servizi portuali con la continuità lavorativa, allo scopo di assicurare che le prestazioni necessarie vengano svolte da soggetti che abbiano maturato una certa esperienza e professionalità.

Né può fondatamente sostenersi l'assenza di sufficiente determinatezza circa i relativi costi, atteso che gli stessi potevano essere facilmente evincibili dai registri dei lavoratori dell'impresa uscente, registri dei quali la ricorrente non ha chiesto l'ostensione a suo tempo.

2.4. Del pari infondate sono le censure espresse nei motivi aggiunti, con le quali la ricorrente sostiene che la commissione di gara, nelle more della decisione del presente ricorso, non avrebbe dovuto procedere all'apertura delle buste e alla conseguente aggiudicazione provvisoria.

In disparte la genericità del motivo, deve rivelarsi che non sussistono ragione legislative ostative al prosieguo delle operazioni di gara pur in presenza di un ricorso avverso la lex concorsualis, spettando all'Amministrazione pur sempre una valutazione in ordine alle censure ivi espresse e alla verosimile fondatezza/ammissibilità o meno delle stesse.

Nella specie, l'acclarata infondatezza del ricorso principale legittima la valutazione effettuata dall'A.P. circa il prosieguo delle operazioni di gara.

In conclusione il ricorso deve essere respinto, pur sussistendo giustificati motivi che consentono la compensazione delle spese di lite.


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Referendario




L'ESTENSORE


IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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