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Il TAR sblocca i lavori per la riqualificazione del Molo Polisettoriale del porto di Taranto
Respinto il ricorso presentato da Nuove Frontiere Lavoro sulla fornitura di lavoro temporaneo nel porto di Brindisi
10 ottobre 2014
Con ordinanza emessa ieri i giudici della sede di Lecce del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia hanno respinto il ricorso presentato da CCC Cantieri Costruzioni Cemento per la sospensione dell'efficacia del provvedimento con cui in agosto l'Autorità Portuale di Taranto aveva annullato l'aggiudicazione della gara per l'assegnazione dei lavori di riqualificazione del Molo Polisettoriale del porto pugliese in favore del raggruppamento d'imprese CCC/Matarrese/Icotekne per difetto del requisito di regolarità contributiva. L'ente portuale aveva aggiudicato l'appalto al costituendo RTI Consorzio Stabile Grandi Lavori Scrl, secondo classificato nella gara ( del 29 agosto 2014).

Inoltre il Tar per la Puglia ha pronunciato anche una sentenza, che pubblichiamo di seguito, con cui ha respinto il ricorso presentato dall'agenzia per il lavoro Nuove Frontiere Lavoro Spa contro l'Autorità Portuale di Brindisi e l'atto di intervento ad opponendum chiesto dalla Compagnia Portuale Nicola e Salvatore Briamo Soc Coop Arl per l'annullamento del bando di gara per procedura ristretta indetto dall'Autorità Portuale per l'individuazione dell'impresa da autorizzare alla fornitura di lavoro temporaneo a favore delle imprese portuali operanti nel porto di Brindisi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 84/94.





N. 02449/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00575/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 575 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Nuove Frontiere Lavoro Spa, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Caiulo, con domicilio eletto presso Giancarlo Caiaffa in Lecce, via B Ravenna, 2;

contro

Autorita' Portuale di Brindisi, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distr.le Lecce, domiciliata in Lecce, via Rubichi;

e con l'intervento di

ad opponendum:
Compagnia Portuale Nicola e Salvatore Briamo Soc Coop Arl, rappresentata e difesa dagli avv. Michele Muscillo, Tiziana Stefanelli, con domicilio eletto presso Antonio Guglielmo in Lecce, via Filippo Bacile, 3;

per l'annullamento

del Bando di Gara per procedura ristretta, indetto dall'Autorità Portuale di Brindisi per la individuazione della impresa da autorizzare alla fornitura di lavoro temporaneo ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 28/1/1994 n. 84 (prestazione di manodopera portuale temporanea a favore delle imprese portuali operanti nel porto di Brindisi), di cui all'invito ad offrire inviato dalla stessa Autorità Portuale alla ricorrente con racc. a.r. prot. n. 2166 del 2/3/2009, nella parte in cui, nella lettera "l" del bando di gara, prevede a pena di esclusione che la impresa concorrente deve avere una dotazione di personale in possesso di una professionalità complessiva non inferiore a 60 anni di lavoro/uomo conseguita nel settore delle operazioni portuali calcolata sul 50% del personale e conseguentemente laddove nell'invito ad offrire stabilisce che nella busta "B-Offerta tecnica" deve essere inserito, a pena di esclusione, la seguente documentazione: dimostrazione documentale del requisito di cui alla lettera l) del Bando di gara, vale a dire di avere una dotazione di personale in possesso di una professionalità complessiva non inferiore a 60 anni di lavoro/uomo conseguita nel settore delle operazioni portuali, come definite dall'art. 16 della legge n. 84/1994, calcolata sul 50%

del personale. Tale requisito potrà essere comprovato con l'esibizione di copia dei registri dei lavoratori portuali rilasciato dalle Autorità portuali e/o Marittime ove i lavoratori sono stati iscritti; è ammessa la presentazione dell'elenco nominativo dei lavoratori in possesso del requisito, con l'indicazione dei rispettivi dati anagrafici e del periodo e dei porti in cui gli stessi hanno ricoperto la qualifica di lavoratori portuali, tale elenco dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente secondo le forme di cui al D.P.R. n. 445/2000; nonché del medesimo bando nella parte in cui, prevedendo l'obbligo per l'impresa aggiudicataria di assumere in continuità di contratto di lavoro tutto il personale in dotazione al soggetto di cui all'art. 21, comma 1, lett. B) della L. 84/94 operante nel Porto di Brindisi, non specifica quanti e quali siano questi lavoratori, la loro anzianità e le loro mansioni e quant'altro necessario a permettere alle concorrenti un calcolo di costi e convenienza; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ed in particolare il Regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 comma 10 della legge 84/94 e le Linee Guida per l'individuazione dell'impresa da autorizzare alla fornitura di lavoro temporaneo, nei limiti dell'interesse della ricorrente;

nonché, per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del verbale di commissione di gara del 31/3/2009 di apertura plichi con contestuale aggiudicazione provvisoria, la cui emanazione è stata comunicata alla ricorrente con racc. prot. 4448 datata 24/4/2009, ricevuta in data 4/5/2009, mentre la copia del verbale medesimo è stata consegnata dopo formale richiesta di accesso agli atti, in data 7/5/2009;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Autorità Portuale di Brindisi;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2014 la dott.ssa Patrizia Moro e udita l'avv. dello Stato Simona Libertini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. E' impugnato l'epigrafato bando di gara per procedura ristretta indetto dall'Autorità Portuale di Brindisi per l'individuazione dell'impresa da autorizzare alla fornitura di lavoro temporaneo ai sensi dell'art.17 comma 2 della L. 28.1.1994 n.84 (prestazione di manodopera portuale temporanea a favore delle imprese portuali operanti nel Porto di Brindisi) per i seguenti motivi:

Grave violazione della normativa di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003 n.276 di attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003 n.30, finalizzati, anche per adeguarsi alla normativa europea, alla realizzazione di un sistema efficace e coerente di strumenti intesi a garantire trasparenza ed efficienza al mercato del lavoro e a migliorare le capacità di inserimento dei disoccupati e di quanti sono in cerca di una prima occupazione con snellimento e semplificazione delle procedure di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Eccesso di potere per irrazionalità e irragionevolezza oltre che per contrasto logico tra prescrizioni contenute nello stesso bando in particolare tra la lettera L dell'art. V e la lettera F dell'art. VIII – disparità di trattamento – inintelligibilità, equivocità, incongruità, incertezza e altri motivi.

1.1. Con motivi aggiunti depositati in data 19 maggio 2009 la ricorrente ha anche impugnato il verbale della commissione di gara del 31.3.2009, di apertura dei plichi con contestuale aggiudicazione provvisoria per i seguenti motivi:

Eccesso di potere anche in via autonoma per l'erroneo presupposto di fatto e di diritto e avere proceduto all'apertura dei plichi.

In data 23 aprile 2009 si è costituita in giudizio l'Autorità Portuale.

Con atto depositato in data 4 maggio 2009 la Compagnia Portuale Nicola e Salvatore Briamo ha proposto atto di intervento ad opponendum chiedendo la reiezione del ricorso.

Con ordinanza cautelare 575/2009 la Sezione ha respinto l'istanza cautelare.

Nella pubblica udienza del 10 luglio 2014 la causa è stata introitata per la decisione.

2. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

2.1.Con un primo ordine di censure, la ricorrente impugna la lex specialis nella parte in cui la stessa prevede, a pena di esclusione, che l'impresa concorrente debba avere una dotazione di personale in possesso di professionalità complessiva non inferiore a 60 anni di lavoro/uomo conseguita nel settore delle operazioni portuali, calcolata sul 50% del personale.

Secondo tale progettazione, ne deriverebbe la violazione del d.lgs.276/2003 la quale persegue lo scopo di “ adeguarsi alla normativa europea, alla realizzazione di un sistema efficace e coerente di strumenti intesi a garantire trasparenza ed efficacia del mercato del lavoro e a migliorare le capacità le capacità di inserimento dei disoccupati e di quanti sono in cerca di una prima occupazione con snellimento e semplificazione delle procedure di incontro tra domanda e offerta di lavoro”, razionalizzando il sistema di collocamento “assegnando a società come quella ricorrente, il compito di fornire professionalmente manodopera necessaria per lo svolgimento delle più svariate attività, ivi compresa quella del lavoro portuale”.

2.2. La materia delle operazioni portuali è regolata dalla L. 84/1994, la quale, in particolare all'art.16 , disciplina la fornitura di lavoro temporaneo, precisando che lo stesso è fornito, anche in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, alle imprese di cui agli articoli 16 e 18 per l'esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali autorizzati ai sensi dell'articolo 16, comma 3, rilevando, al comma 2 che le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime, autorizzano l'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1 da parte di una impresa (la cui attività deve essere esclusivamente rivolta alla fornitura di lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali) da individuare secondo una procedura accessibile ad imprese italiane e comunitarie. Detta impresa, che deve essere dotata di adeguato personale e risorse proprie con specifica caratterizzazione di professionalità nell'esecuzione delle operazioni portuali, non deve esercitare direttamente o indirettamente le attività di cui agli articoli 16 e 18 e le attività svolte dalle società di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a) , né deve essere detenuta direttamente o indirettamente da una o più imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a) , e neppure deve detenere partecipazioni anche di minoranza in una o più imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a) ; in caso contrario, si deve impegnare a dismettere dette attività e partecipazioni prima del rilascio dell'autorizzazione.

Il successivo art.17 disciplina la fornitura di lavoro portuale temporaneo alle imprese, di cui gli artt. 16 e 18, per l'esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali autorizzati ai sensi dell'art. 16, comma 315.

Il comma 2 prevede che l'erogazione delle prestazioni temporanee, da un'impresa italiana o comunitaria, è autorizzata dalle autorità portuali o, laddove non istituite, dalle autorità marittime.

L'attività di detta impresa, esclusivamente rivolta alla fornitura di lavoro temporaneo, deve essere individuata secondo una procedura accessibile ad imprese italiane e comunitarie.

L'impresa, inoltre: - deve essere dotata di adeguato personale e risorse proprie con specifica caratterizzazione di professionalità nell'esecuzione delle operazioni portuali; - non deve esercitare né direttamente né indirettamente una delle attività di cui agli artt.16 (Operazioni portuali) e 18 (Concessione di aree e banchine) della Legge n. 84 del 1994; - non deve esercitare le attività svolte dalle società di cui all'art. 21, comma 1, lettera a) (ossia secondo i tipi di società previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile); - non deve essere detenuta, né direttamente, né indirettamente, da una o più imprese di cui agli artt. 16, 18, e 21, comma 1, lettera a), così come non deve detenere partecipazioni, anche di minoranza..

Tali disposizioni sono quindi potenzialmente volte a favorire il proliferare delle così dette stabili organizzazioni nelle aree portuali, quali realtà giuridiche di matrice convenzionale che coinvolgono interessi pubblici di particolare interesse, atteso che le prestazioni richieste sono di tipo specialistico con specifica qualificazione e direzione degli addetti alle prestazioni, con assunzioni delle conseguenti responsabilità verso il committente.

Invero, l'art. 2 del D.M. 6 febbraio 2001, n. 132, di attuazione dell'art 16, primo comma della legge n. 84 del 94, prevede che i servizi portuali comprendono “le attività imprenditoriali consistenti nelle prestazioni specialistiche, che siano complementari ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali, da rendersi su richiesta di soggetti autorizzati allo svolgimento anche in autoproduzione delle operazioni portuali” e che “il carattere specialistico delle prestazioni da ammettere come servizi portuali è costituito dalla particolare competenza tecnica del fornitore, rappresentata anche dalla disponibilità di attrezzature e/o macchinari specificatamente dedicati alla fornitura del servizio”.

L'art. 2 in menzione precisa altresì che “il carattere complementare ed accessorio delle prestazioni da ammettere come servizi portuali è costituito dalla circostanza che, pur trattandosi di attività distinte da quelle facenti parte del ciclo delle operazioni portuali, siano funzionali al proficuo svolgimento del medesimo e che contribuiscano a migliorare la qualità di quest'ultimo in termini di produttività, celerità e snellezza”.

In tale quadro normativo, legittimamente l'Autorità Portuale, nell'individuare il requisito dell'anzianità necessaria, a dimostrazione proprio del requisito inerente il possesso di personale dotato della professionalità e capacità richieste dalla legislazione richiamata, ha richiesto quale requisito minimo per partecipare alla gara, quello dell'anzianità di 60 anni di lavoro/uomo da calcolarsi sul 50°% del personale.

Tale prescrizione, oltre che logica e coerente con il dettato normativo citato, non risulta eccessivamente onerosa e pregiudizievole per le imprese partecipanti dato che, come efficacemente rilevato dall'Autorità portuale, risulta sufficiente che le partecipanti dimostrino di possedere una dotazione organica di 6 dipendenti di cui 3 in possesso di 20 anni di lavoro portuale.

Ne deriva che la scelta dell'Amministrazione appare pienamente rispettosa dei limiti funzionali della logicità e ragionevolezza, della sua pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito e dell'assenza di contraddittorietà interna, e non arreca alcun pregiudizio ai principi di imparzialità e di par condicio, in quanto non restringe, oltre lo stretto indispensabile ed oltre le esigenze organizzative dettate dalla specificità del servizio, la platea dei potenziali concorrenti.

2.3. Non coglie nel segno neppure la censura con la quale la ricorrente impugna gli atti di gara nella parte in cui gli stessi prevedono la necessità di assumere il personale di cui all'art.21 c.1 lett.b della l.84/1994.

Invero, tale prescrizione risulta conforme e fedele all'art.17 c.c della L.84/1994 il quale prevede che “l'autorità portuale e, laddove non istituita, l'autorità marittima individua le procedure per garantire la continuità del rapporto di lavoro a favore dei soci e dei dipendenti dell'impresa di cui all'art.21, comma 1 lett.b) nei confronti dell'impresa autorizzata”.

Tale disposizione coniuga la necessità di garantire la specializzazione e tipicità del personale operante nei servizi portuali con la continuità lavorativa, allo scopo di assicurare che le prestazioni necessarie vengano svolte da soggetti che abbiano maturato una certa esperienza e professionalità.

Né può fondatamente sostenersi l'assenza di sufficiente determinatezza circa i relativi costi, atteso che gli stessi potevano essere facilmente evincibili dai registri dei lavoratori dell'impresa uscente, registri dei quali la ricorrente non ha chiesto l'ostensione a suo tempo.

2.4. Del pari infondate sono le censure espresse nei motivi aggiunti, con le quali la ricorrente sostiene che la commissione di gara, nelle more della decisione del presente ricorso, non avrebbe dovuto procedere all'apertura delle buste e alla conseguente aggiudicazione provvisoria.

In disparte la genericità del motivo, deve rivelarsi che non sussistono ragione legislative ostative al prosieguo delle operazioni di gara pur in presenza di un ricorso avverso la lex concorsualis, spettando all'Amministrazione pur sempre una valutazione in ordine alle censure ivi espresse e alla verosimile fondatezza/ammissibilità o meno delle stesse.

Nella specie, l'acclarata infondatezza del ricorso principale legittima la valutazione effettuata dall'A.P. circa il prosieguo delle operazioni di gara.

In conclusione il ricorso deve essere respinto, pur sussistendo giustificati motivi che consentono la compensazione delle spese di lite.


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Referendario




L'ESTENSORE


IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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Visitato il centro formazione di ECT Hutchinson Ports
Lunedì l'assemblea degli spedizionieri genovesi
Genova
Si terrà al Palazzo della Borsa di Genova
Assarmatori, in Italia il segmento dei traghetti non può sopportare l'onere dell'EU ETS in una situazione di mercato molto fragile
Bruxelles
Messina: tutelare lo shipping dagli eccessi ideologici del Green Deal
Rinnovato il sito web del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera
Roma
È diventato un unico punto di accesso digitale ai documenti e ai servizi
Nel 2024 i trasporti fluviali di merci in Germania sono aumentati del +1,2%
Wiesbaden
Il volume, pari a 173,8 milioni di tonnellate, è il secondo più basso dal 1990
Ad APM Terminals concesso il rinnovo della concessione nel porto di New York - New Jersey
New York
Contratto della durata di 33 anni. Previsti investimenti pari a 500 milioni di dollari
Avviata la sperimentazione dell'automazione delle gru nel terminal di Interporto Padova
Padova
La società interportuale insignita del “Premio Industria Felix 2025”
A febbraio il traffico dei container nel porto di Algeciras è calato del -17,0%
Algeciras
In riduzione sia i volumi in import-export che il transhipment
A Miami è stata costituita la nuova compagnia crocieristica Crescent Seas
Miami
La flotta, inizialmente formata da una nave della Regent Seven Seas Cruises, salirà a cinque unità entro i prossimi cinque anni
Nel 2024 il volume di veicoli trasportato dalla flotta di Wallenius Wilhelmsen è calato del -9,7%
Oslo
Flessione dei traffici sulla quasi totalità delle rotte mondiali
Accordo tra Assoporti e Assologistica e le authority di commercio, trasporti e porti della Florida
Roma
È stato siglato oggi
Ad aprile una missione in Albania del The International Propeller Clubs - Italia
Genova
Si svolgerà i giorni 9 e 10 a Tirana e Durazzo
Nel 2024 i ricavi della COSCO Shipping Ports sono saliti alla quota record di 1,5 miliardi di dollari (+3,3%)
Hong Kong
Nel solo quarto trimestre calo del -3,0%
A SO.RI.MA. (gruppo FHP) in concessione un'area di 125mila metri quadri nel porto di Chioggia
Venezia
Previsti investimenti pari a 11,5 milioni di euro nell'arco di 25 anni
PORTI
Porti italiani:
Ancona Genova Ravenna
Augusta Gioia Tauro Salerno
Bari La Spezia Savona
Brindisi Livorno Taranto
Cagliari Napoli Trapani
Carrara Palermo Trieste
Civitavecchia Piombino Venezia
Interporti italiani: elenco Porti del mondo: mappa
BANCA DATI
ArmatoriRiparatori e costruttori navali
SpedizionieriProvveditori e appaltatori navali
Agenzie marittimeAutotrasportatori
MEETINGS
Il 19 giugno a Roma si terrà l'assemblea pubblica dell'Associazione Italiana Terminalisti Portuali
Genova
A Genova il convegno annuale “Programmazione, Esercizio e Gestione di Reti di Trasporto”
Genova
È dedicato al settore dei trasporti e della mobilità
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RASSEGNA STAMPA
Damen Mangalia Unionists Protest Friday Against Possible Closure
(The Romania Journal)
Govt. to woo top ten shipping liners in world for Colombo port expansion
(Daily Mirror)
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FORUM dello Shipping
e della Logistica
Relazione del presidente Nicola Zaccheo
Roma, 18 settembre 2024
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Il network intermodale di Contship Italia è stato esteso al Terminal del Golfo di La Spezia
Melzo
Connessioni con gli inland terminal di Milano, Modena e Padova
Lo scorso mese il traffico dei container nel porto di Valencia è cresciuto del +15,2%
Valencia
Il volume complessivo delle merci movimentate è aumentato del +6,8%
L'AdSP del Mar Tirreno Settentrionale ottiene la certificazione per la parità di genere
Livorno
È la prima port authority italiana ad ottenere questo riconoscimento
Si indebolisce la crescita del traffico dei container nei porti di Los Angeles e Long Beach
Los Angeles/Long Beach
Lo scorso mese registrati incrementi rispettivamente del +2,6% e +13,4%
Assarmatori, bene la posizione del governo italiano sull'impatto dell'EU ETS su shipping e porti
Roma
Messina: compresi appieno i rischi e le storture della regolazione climatica europea
Conferita ai terminal portuali genovesi di PSA Italy la certificazione anticorruzione
Genova
La norma UNI EN ISO 37001 definisce i requisiti per un sistema di gestione anticorruzione efficace
Assiterminal presenta tre progetti per la transizione sostenibile del settore portuale italiano
Roma
Ultimati i lavori alle banchine 33 e 34 del porto di Civitavecchia
Civitavecchia
Approntati 50.000 metri quadri di piazzali
Il completamento e raddoppio della Pontremolese è il sogno-incubo della community portuale spezzina
La Spezia
Fontana: non si trovano i soldi quando risorse enormi sono convogliate su linee ferroviarie di dubbia utilità
Hanwha ha acquisito il 9,9% del capitale della società navalmeccanica Austal
Sydney
Investimento del valore di circa 116 milioni di dollari USA
La flotta europea è in crescita ma le flotte concorrenti crescono ad un ritmo più sostenuto
Bruxelles
Raptis (European Shipowners): investire i ricavi dell'ETS in tecnologie e combustibili puliti per lo shipping
Trasportounito ha confermato il fermo nazionale dell'autotrasporto di merci
Roma
Proclamato per la durata di cinque giorni dal 31 marzo al 4 aprile
A febbraio il traffico dei container nel porto di Hong Kong è cresciuto del +9,1%
Hong Kong
Tuttavia, per la seconda volta negli ultimi 25 anni, il volume di carichi è stato inferiore al milione di teu
Stabile il traffico delle merci nei porti greci nel terzo trimestre del 2024
Pireo
L'aumento dei volumi trasportati sulle rotte nazionali ha compensato il calo del traffico con l'estero
Al container terminal di Vado Ligure una portacontainer da 21.000 teu a pieno carico
Vado Ligure
Approdata la Cosco Shipping Nebula che è lunga 400 metri
UIR propone un tavolo permanente per lo sviluppo dell'intermodalità
Verona
Compito principale, quello di costruire un programma di finanziamento dei progetti
Approvato il piano di ristrutturazione della compagnia spagnola Armas Trasmediterránea
Las Palmas de Gran Canaria
Respinto il ricorso dei creditori
A febbraio si è accentuata la flessione del traffico delle merci nel porto di Singapore
Singapore
I carichi containerizzati sono ammontati a 27,4 milioni di tonnellate (-3,6%)
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tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail
Partita iva: 03532950106
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Direttore responsabile Bruno Bellio
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