- Il nuovo decreto del presidente del Consiglio dei ministri per fronteggiare la crisi sanitaria causata dalla pandemia di Covid-19, che è stato firmato oggi dal premier Giuseppe Conte, prevede per il settore crocieristico provvedimenti analoghi a quelli adottati lo scorso agosto per rimettere in moto un settore che era stato fermato a marzo ( del 20 marzo e 10 agosto 2020). Le nuove disposizioni governative prevedono che i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana possono essere svolti solo nel rispetto di specifiche linee guida per la gestione dell'emergenza epidemiologica da coronavirus a bordo delle navi da crociera allegate al decreto.
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- Inoltre il decreto consente alle navi di bandiera estera impiegate in servizi di crociera l'ingresso nei porti italiani nel caso in cui queste ultime provengano da porti di scalo situati in Stati o territori di cui agli elenchi A, B e C dell'allegato 20 relativo agli spostamenti da e per l'estero. L'elenco A include Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano. L'elenco B comprende Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Slovacchia, Slovenia, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia (incluse isole Svalbard e Jan Mayen), Svizzera, Andorra e Principato di Monaco. Nell'elenco C figurano Belgio, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Repubblica Ceca, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (inclusi isole del Canale, Gibilterra, isola di Man e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori al di fuori del continente europeo).
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- Inoltre è previsto che tutti i passeggeri imbarcati sulle navi di bandiera estera non abbiano soggiornato o transitato nei quattordici giorni anteriori all'ingresso nel porto italiano in Stati o territori di cui agli elenchi D (Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Romania, Ruanda, Repubblica di Corea, Thailandia, Tunisia e Uruguay), E (tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco) ed F (a decorrere dal 9 luglio 2020: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana; a decorrere dal 16 luglio 2020: Kosovo, Montenegro; a decorrere dal 13 agosto 2020: Colombia). Inoltre gli scali sono consentiti solo negli Stati e territori di cui agli elenchi A, B e C e sono vietate le escursioni libere, per le quali i servizi della crociera non possono adottare specifiche misure di prevenzione dal contagio.
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