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Bruxelles avvia le consultazioni sull'abrogazione delle esenzioni antitrust ai consorzi armatoriali
La proposta di regolamento della Commissione UE contempla il mantenimento degli accordi di cooperazione tra i vettori nell'ambito di un nuovo quadro legislativo ed economico. Prevista la concessione dell'esenzione solo ai consorzi con una quota di mercato inferiore al 30%
22 ottobre 2008
A qualche giorno dall'abrogazione delle esenzioni antitrust alle conference marittime che operano servizi con l'Europa, entrata in vigore il 18 ottobre scorso (inforMARE del 14 dicembre 2005 e 25 settembre 2006), oggi la Commissione Europea ha annunciato l'avvio di consultazioni sul progetto di regolamento in revisione dell'esenzione di cui godono attualmente i consorzi armatoriali rispetto all'interdizione dalle pratiche commerciali restrittive previste dall'articolo 81 del trattato della Comunità europea.

Il regolamento 823/2000 sull'esenzione per categoria concessa ai consorzi autorizza attualmente le compagnie di navigazione che operano servizi di linea a concludere accordi di cooperazione con l'obiettivo di fornire servizi in comune. Lo scorso anno Bruxelles ha avviato una revisione di questo tipo di esenzione ed ha precisato che la propria nuova proposta di regolamento prevede che tali accordi di cooperazione continuino ad essere autorizzati, però nell'ambito di un nuovo quadro legislativo ed economico. Le parti interessate potranno presentare le loro osservazioni entro il prossimo 21 novembre, mentre nel 2009 la Commissione consulterà gli Stati membri in vista dell'adozione del nuovo regolamento prima della scadenza del regolamento attualmente in vigore, che è prevista per il 25 aprile 2010 (inforMARE del 26 aprile 2005).

«È il momento - ha detto il commissario europeo alla Concorrenza, Neelie Kroes - di allineare l'esenzione per categoria di cui beneficiano i consorzi marittimi alle pratiche del mercato nel settore del trasporto marittimo di linea e alla legislazione antitrust attualmente in vigore».

La Commissione ha spiegato che le proposte di modifica al regolamento tengono conto dell'abrogazione delle esenzioni alle conference di linea stabilita nel 2006 e che hanno l'obiettivo di riflettere meglio le attuali pratiche del mercato attraverso una definizione più ampia di consorzio e aggregando, in presenza di specifiche circostanze, le quote di mercato di consorzi collegati. Inoltre, per allineare il regolamento per l'esenzione ai consorzi alle norme europee sulla concorrenza, la Commissione ha proposto che solo i consorzi con una quota di mercato inferiore al 30% possano beneficiare dell'esenzione.

Di seguito pubblichiamo la bozza di regolamento elaborata dalla Commissione Europea.


«PROGETTO PRELIMINARE

REGOLAMENTO (CE) N. … DELLA COMMISSIONE

del …

relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (“consorzi”)

(Testo rilevante ai fini del SEE)


LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CEE) n. 479/92 del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi) (1), in particolare l'articolo 1,

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento (2),

sentito il comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti nel settore dei trasporti marittimi,

considerando quando segue:

  1. Il regolamento (CEE) n. 479/92 conferisce alla Commissione il potere di applicare l'articolo 81, paragrafo 3, del trattato mediante regolamento a talune categorie di accordi, di decisioni o di pratiche concordate tra compagnie marittime di linea, riguardanti l'esercizio in comune di servizi di trasporto marittimo di linea (consorzi), i quali, tramite la cooperazione che determinano tra le compagnie marittime partecipanti, possono avere l'effetto di restringere la concorrenza all'interno del mercato comune e di pregiudicare il commercio tra gli Stati membri e possono pertanto incorrere nel divieto di cui all'articolo 81, paragrafo 1, del trattato.
    (1) GU L 55 del 29.2.1992, pag. 3.
    (2) […]
    (3) GU L 100 del 20.4.2000, pag. 24.
  1. La Commissione si è avvalsa di tale potere adottando il regolamento (CE) n. 823/2000 della Commissione, del 19 aprile 2000, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi) (3), che scadrà il 25 aprile 2010. Sulla base dell'esperienza finora acquisita dalla Commissione si può concludere che le giustificazioni per un'esenzione di categoria a favore dei consorzi marittimi sono tuttora valide in quanto ne è stato constatato il buon funzionamento a beneficio dei trasportatori e degli utenti dei servizi di trasporto. Tuttavia si devono apportare modifiche per sopprimere i riferimenti al regolamento (CEE) n. 4056/86, ormai abrogato, che conteneva un'esenzione per categoria a favore delle conferenze marittime la quale permetteva alle compagnie di trasporto marittimo di linea di fissare prezzi e capacità. Le modifiche mirano inoltre a rendere possibile una maggiore convergenza tra il regolamento (CE) n. 823/2000 e altri regolamenti in vigore di esenzione per categoria per la cooperazione orizzontale in vigore pur tenendo conto delle attuali pratiche di mercato nel settore del trasporto marittimo di linea.
  1. Esiste una grande varietà di accordi di consorzi diversi operanti sul mercato. Ai fini del presente regolamento un accordo di consorzio dovrebbe consistere di uno, o di una serie di accordi distinti, ma correlati, in base a cui le parti gestiscono il servizio in comune. La forma giuridica dei patti è considerata meno importante della realtà economica sulla cui si basano, ossia il fatto che le parti forniscono un servizio comune.
  1. Il presente regolamento non deve invece applicarsi agli accordi restrittivi della concorrenza conclusi da consorzi o da uno o più dei membridi un consorzio con altre compagnie di navigazione. Esso non deve contemplare neppure gli accordi restrittivi della concorrenza tra consorzi diversi operanti sullo stesso traffico o tra membri di detti consorzi.
  1. Il beneficio dell'esenzione per categoria dovrebbe limitarsi a quegli accordi per i quali si può supporre, con sufficiente certezza, che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3.
  1. I consorzi, quali definiti nel presente regolamento, contribuiscono in generale al miglioramento della produttività e della qualità dei servizi di linea offerti, grazie alla razionalizzazione indotta nelle attività delle compagnie consorziate e alle economie di scala che consentono di ottenere nell'esercizio delle navi e degli impianti portuali. Essi contribuiscono altresì a promuovere il progresso tecnico ed economico, agevolando ed incoraggiando lo sviluppo dell'utilizzazione dei “container” nonché un impiego più efficace della capacità delle navi. Al fine di organizzare e gestire un servizio in comune, una delle caratteristiche essenziali inerenti alla natura di un consorzio è quella di poter operare aggiustamenti di capacità in risposta a fluttuazioni della domanda e dell'offerta. È invece improbabile che una limitazione ingiustificata della produzione nonché la fissazione in comune dei noli oppure la ripartizione del mercato e della clientela consentano efficienze. Di conseguenza gli accordi di consorzi che comportano siffatte attività dovrebbero essere esclusi dal beneficio dell'applicazione del presente regolamento, a prescindere dal potere di mercato delle parti.
  1. Una congrua parte dei vantaggi risultanti dalle efficienze dovrebbe essere riservata agli utenti dei servizi di trasporto. Gli utenti dei servizi di trasporto forniti dai consorzi possono fruire dei vantaggi risultanti dalla maggior produttività e migliore qualità del servizio ottenute grazie al consorzio. Tali vantaggi possono consistere, tra l'altro, in un aumento della frequenza dei viaggi e degli scali o in una loro migliore organizzazione, nonché in una qualità più elevata ed in una maggiore personalizzazione dei servizi offerti, grazie all'impiego di unità navali e di attrezzature portuali o di altro genere più moderne.
  1. Tuttavia, gli utenti possono effettivamente trarre beneficio dai consorzi soltanto qualora esista una sufficiente concorrenza nei traffici che i consorzi gestiscono. Tale esigenza imposta dall'articolo 81, paragrafo 3, deve considerarsi soddisfatta quando un consorzio rimane al di sotto di una determinata soglia di quota di mercato e si può quindi presumere che sia esposto alla concorrenza effettiva, reale o potenziale di compagnie non consorziate. Per valutare le quote di mercato occorre prendere in considerazione non soltanto il traffico diretto fra i porti serviti da un consorzio, ma anche l'eventuale concorrenza di altri servizi marittimi di linea facenti capo a porti sostituibili a quelli serviti dal consorzio e, se del caso, di altri modi di trasporto.
  1. Il presente regolamento non deve esentare accordi contenenti restrizioni di concorrenza che non sono indispensabili al conseguimento degli obiettivi che giustificano la concessione dell'esenzione. A tal fine, le attività elencate all'articolo 4 devono essere escluse dall'ambito del presente regolamento.
  1. Inoltre, il beneficio della presente esenzione dipende dall'ottemperanza di talune condizioni. In particolare gli accordi di consorzio devono contenere una disposizione che attribuisca ad ogni compagnia marittima partecipante a tali accordi la facoltà di recedere dal consorzio dando adeguato preavviso. Tuttavia, per i consorzi fortemente integrati o con alto grado di investimenti, occorre prevedere un periodo di preavviso più lungo, per tener conto degli ingenti investimenti effettuati per costituirli e delle maggiori difficoltà di riorganizzazione in caso di recesso di uno dei membri. È inoltre ammissibile che i consorzi cerchino di assicurare la realizzazione di nuovi investimenti destinati a un servizio esistente. Pertanto, la possibilità per i consorziati di stipulare una clausola di “non recesso” dovrebbe anche sussistere qualora le parti, che hanno sottoscritto un accordo di consorzio esistente, abbiano deciso di effettuare nuovi investimenti ingenti e i costi di tali investimenti giustifichino una nuova clausola di “non recesso”.
  1. Sarebbe inoltre opportuno imporre una condizione intesa ad impedire che i consorzi nonché i loro membri applichino, su una determinata rotta, prezzi e condizioni di trasporto diversi, semplicemente in funzione del paese di origine o di destinazione dei prodotti trasportati, provocando in tal modo in seno alla Comunità sviamenti di traffico pregiudizievoli per determinati porti, caricatori, trasportatori o ausiliari di trasporto, a meno che tali prezzi o condizioni dissimili non possano giustificarsi sotto l'aspetto economico sulla base di differenze di costo.
  1. È altresì necessario subordinare l'esenzione a taluni obblighi. A questo proposito gli utenti dei servizi di trasporto devono in ogni momento poter avere conoscenza delle condizioni dei servizi di trasporto marittimo gestiti in comune dai consorziati. Deve essere prevista una procedura di consultazioni reali ed effettive tra i consorzi e gli utenti del servizio di trasporto sulle attività oggetto degli accordi. II presente regolamento deve inoltre precisare che cosa debba intendersi per “consultazioni reali ed effettive” e definire le principali fasi procedurali che debbono essere seguite nell'ambito di tali consultazioni.
  1. Le suddette consultazioni sono intese a garantire un funzionamento dei servizi di trasporto marittimo più efficace e che tenga conto delle esigenze degli utenti. Di conseguenza è opportuno esentare talune pratiche restrittive eventualmente risultanti da tali consultazioni. Tuttavia dette consultazioni dovrebbero limitarsi alle condizioni e alla qualità del servizio di trasporto marittimo di linea fornito dal consorzio o dai suoi membri ed esentato dal presente regolamento.
  1. La soglia di quota di mercato, l'esclusione di taluni comportamenti dal beneficio della presente esenzione nonché le altre condizioni e obblighi ad essa inerenti dovrebbero di norma garantire che gli accordi cui si applica l'esenzione per categoria non conferiscano alle compagnie interessate la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei traffici in questione.
  1. In casi particolari, nei quali gli accordi rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento producano ciononostante effetti incompatibili con l'articolo 81, paragrafo 3, la Commissione può revocare il beneficio dell'esenzione per categoria.
  1. Il presente regolamento fa salva l'applicazione dell'articolo 82 del trattato.
  1. Poiché il regolamento (CE) n. 823/2000 viene a scadenza, è opportuno adottare un nuovo regolamento che rinnovi l'esenzione per categoria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


CAPO I

CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI


Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento riguarda soltanto i consorzi che assicurano servizi di trasporto marittimo internazionali di linea in partenza da o a destinazione di uno o più porti della Comunità.


Articolo 2

Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, valgono le seguenti definizioni:

  1. “consorzio”, un accordo o una serie di accordi correlati conclusi tra due vettori esercenti una nave, che assicurano regolari servizi marittimi internazionali di linea per il trasporto di sole merci, principalmente in “container”, su uno o più traffici determinati e il cui oggetto è quello di instaurare una cooperazione per l'esercizio in comune di un servizio di trasporto marittimo che migliori il servizio che, in assenza di consorzi, sarebbe offerto individualmente da ciascuno dei suoi membri, razionalizzando le loro operazioni tramite accordi tecnici, operativi e/o commerciali;
  1. “trasporto marittimo di linea”, trasporto di merci eseguito regolarmente su una o più rotte specifiche tra diversi porti, con orari e date di viaggio preannunciati, ed accessibile, anche occasionalmente, a qualsiasi utente dietro corrispettivo;
  1. “patto sul servizio”, un patto contrattuale concluso tra uno o più utenti del servizio di trasporto ed un singolo consorziato o un consorzio, in base al quale, in contropartita dell'impegno dell'utente di far trasportare una certa quantità di merci durante un periodo determinato, il consorziato o il consorzio si obbligano a fornirgli un servizio di una qualità determinata e personalizzata, appositamente adattato alle sue esigenze;
  1. “utente del trasporto”, qualsiasi impresa (per esempio caricatori, consegnatari, spedizionieri) o le sue organizzazioni rappresentative che abbia concluso o manifesti l'intenzione di concludere un accordo contrattuale con un consorzio (o con uno dei suoi membri) per il trasporto di merci;
  1. “inizio del servizio”, la data alla quale la prima nave salpa per il servizio o, quando sia stato effettuato un nuovo investimento ingente, la data alla quale la prima nave salpa in base alle condizioni derivanti direttamente da detto nuovo investimento ingente;
  1. “nuovo investimento ingente”, un investimento che riguarda la costruzione, l'acquisto, o il nolo a lungo termine di navi, specificamente progettate, richieste e necessarie per fornire il servizio, e pari almeno a metà dell'investimento complessivo effettuato dai consorziati nel quadro del servizio di trasporto marittimo offerto dal consorzio.


CAPO II

ESENZIONI


Articolo 3

Accordi esentati

  1. In forza dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato e nel rispetto delle condizioni e degli obblighi di cui al presente regolamento, l'articolo 81, paragrafo 1, del trattato è dichiarato inapplicabile alle attività indicate al paragrafo 2 del presente articolo, che rientrino negli accordi di consorzio quali definiti agli articoli 1 e 2 del presente regolamento.
  1. La dichiarazione di inapplicabilità riguarda unicamente le seguenti attività:

    • le operazioni relative all'esercizio in comune di servizi di trasporto marittimo di linea, che includono le seguenti attività:

      1. il coordinamento e/o la fissazione comune degli orari di viaggio nonché la determinazione dei porti di scalo;

      1. lo scambio, la vendita o il nolo incrociato di spazi o posti/container sulle navi;

      1. l'utilizzazione in comune (“pooling”) di navi e/o di impianti portuali;

      1. l'utilizzazione di uno o più uffici di esercizio congiunto;

      1. la messa a disposizione di “container”, “chassis” e altre attrezzature e/o i contratti di locazione, di locazione finanziaria (“leasing”) o di acquisto di dette attrezzature;

      1. l'utilizzazione di un sistema di scambio di dati informatizzati e/o di un sistema di documentazione comune;

    • Aggiustamenti di capacità in risposta a fluttuazioni della domanda e dell'offerta;

    • l'esercizio o l'uso in comune dei terminali portuali e i servizi connessi (per esempio servizi di carico e scarico e servizi di stivaggio);

    • qualsiasi altra attività accessoria a quelle di cui alle lettere da a) a c) necessaria per il loro svolgimento.

  2. Le seguenti clausole sono, in particolare, da considerarsi attività accessorie ai sensi del paragrafo 2, lettera d):

    1. l'obbligo per i membri del consorzio di utilizzare, nel traffico o nei traffici in questione, le navi assegnate al consorzio, astenendosi dal noleggiare spazio su navi appartenenti a terzi;

    1. l'obbligo per i membri del consorzio di non cedere né noleggiare spazio ad altri trasportatori, operatori di navi nel traffico o nei traffici in questione, senza il previo consenso degli altri membri del consorzio.


Articolo 4

Accordi cui non si applica l'esenzione

L'esenzione di cui all'articolo 3 non si applica agli accordi che, direttamente o indirettamente, isolatamente o congiuntamente con altri fattori sotto il controllo delle parti, abbiano per oggetto:

  1. la fissazione dei prezzi in relazione alla vendita di servizi di linea a terzi;
  1. la limitazione della capacità o delle vendite ad eccezione degli aggiustamenti di capacità di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento;
  1. la ripartizione dei mercati o della clientela.



CAPO III

CONDIZIONI DELL'ESENZIONE


Articolo 5

Condizioni relative alla quota di mercato

  1. Per beneficiare dell'esenzione prevista dall'articolo 3, un consorzio deve detenere, su ciascuno dei mercati su cui opera, una quota di mercato inferiore al 30 %, calcolata con riferimento al volume delle merci trasportate (tonnellate di carico o unità equivalente venti piedi).
  1. Per determinare il rispetto di tale soglia:

    1. le quote di mercato di trasportatori che forniscono servizi sia individualmente che nell'ambito di un consorzio sullo stesso mercato rilevante devono essere aggregate;

    1. le quote di mercato di consorzi operanti sullo stesso mercato rilevante e con membri comuni devono essere aggregate.
  1. L'esenzione di cui all'articolo 3 continua ad applicarsi se, in un periodo di due anni civili consecutivi, la quota di mercato di cui al paragrafo 1 del presente articolo viene superata di non più di un decimo.
  1. Quando le soglie previste dai paragrafi 1 e 3 sono superate, l'esenzione di cui all'articolo 3 continua ad applicarsi durante un periodo di sei mesi dalla fine dell'anno civile nel cui corso è avvenuto il superamento. Tale periodo è di dodici mesi se il superamento è imputabile al ritiro dal mercato di un trasportatore marittimo non consorziato.


Articolo 6

Condizioni supplementari

Per poter beneficiare dell'esenzione prevista dall'articolo 3 deve essere soddisfatta una delle seguenti condizioni:

  1. il consorzio deve dare la possibilità a ciascuno dei suoi membri di offrire, mediante un contratto individuale, patti sul servizio propri;
  1. l'accordo di consorzio deve dare alle compagnie marittime che ne sono membri il diritto di recedere dal consorzio senza incorrere in alcuna penale finanziaria o di altra natura quale, in particolare, l'obbligo di cessare le loro attività di trasporto sul traffico o sui traffici in questione, abbinato o meno alla condizione di riprendere tali attività alla scadenza di un certo periodo. Il diritto di recesso è soggetto all'osservanza di un termine massimo di preavviso di sei mesi. L'accordo di consorzio può tuttavia stipulare che siffatto preavviso possa unicamente essere dato dopo un periodo iniziale massimo di 18 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di consorzio o dell'accordo di effettuare un nuovo investimento ingente nel servizio di trasporto marittimo gestito in comune. Se la data di entrata in vigore dell'accordo precede la data di inizio del servizio, il periodo iniziale non sarà superiore a ventiquattro mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di consorzio o dalla data di entrata in vigore dell'accordo di effettuare un nuovo investimento ingente nel servizio di trasporto marittimo gestito in comune. Per un consorzio fortemente integrato che implichi un grado di investimento molto elevato per l'acquisto o il nolo da parte dei suoi membri di navi appositamente per la sua costituzione, il periodo massimo di preavviso sarà, del pari, di sei mesi, ma l'accordo potrà stipulare che siffatto preavviso sia dato unicamente dopo un periodo iniziale massimo di trenta mesi a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo di consorzio o dell'accordo di effettuare un nuovo investimento ingente nel servizio di trasporto marittimo gestito in comune. Se la data di entrata in vigore dell'accordo precede quella di inizio del servizio, il periodo iniziale non sarà superiore a 36 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di consorzio o dalla data di entrata in vigore dell'accordo di effettuare un nuovo investimento ingente nel servizio di trasporto marittimo gestito in comune;
  1. né il consorzio, né i membri del consorzio arrecano pregiudizio, all'interno del mercato comune, a determinati porti, utenti o vettori, applicando per il trasporto di merci identiche, nella zona che rientra nell'accordo, prezzi e condizioni che differiscono a seconda del paese d'origine o di destinazione o a seconda del porto di carico o di scarico, a meno che siffatte differenze di prezzo o di condizioni possano giustificarsi sul piano economico sulla base di differenze dei costi di trasporto.


CAPO IV

OBBLIGHI


Articolo 7

Obbligo di consultare gli utenti del servizio di trasporto

  1. Le esenzioni di cui all'articolo 3 sono subordinate agli obblighi di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
  1. Tra gli utenti dei servizi di trasporto o le loro organizzazioni rappresentative e il consorzio si svolgono consultazioni reali ed effettive, al fine di trovare soluzioni su tutte le questioni importanti, a parte quelle di natura puramente operativa di minore importanza, relative alle condizioni e alla qualità dei servizi regolari di trasporto marittimo offerti dal consorzio o dai suoi membri.
  1. Tali consultazioni hanno luogo ogniqualvolta siano richieste da una qualunque delle suddette parti.
  1. Le consultazioni devono avere luogo, eccetto in casi di forza maggiore, prima dell'applicazione della misura che forma oggetto della consultazione. Se per motivi di forza maggiore, i membri del consorzio sono obbligati ad applicare una decisione prima che si svolgano le consultazioni, le eventuali consultazioni richieste hanno luogo entro dieci giorni lavorativi dalla data della richiesta. Non sarà data alcuna forma di pubblicità alla misura prima delle consultazioni, salvo nei suddetti casi di forza maggiore, ai quali sarà fatto espresso riferimento nel comunicato che annuncia la misura.
  1. Le consultazioni si svolgono secondo le seguenti fasi procedurali:

    1. il consorzio comunica per iscritto agli utenti del servizio di trasporto o alle loro organizzazioni rappresentative informazioni dettagliate sulla questione oggetto della consultazione, prima dello svolgimento di quest'ultima;

    1. si procede ad uno scambio di opinioni tra le parti, per iscritto o nell'ambito di riunioni in cui i rappresentanti delle compagnie marittime consorziate e degli utenti del servizio di trasporto o le loro organizzazioni rappresentative partecipanti avranno il potere di concordare una posizione comune; le parti s'impegnano a fare il possibile per raggiungere una posizione comune;

    1. qualora non possa essere raggiunta una posizione comune, nonostante la buona volontà di ambo le parti, si deve prendere atto del disaccordo e annunciarlo pubblicamente. Ciascuna delle parti può portare tale disaccordo a conoscenza della Commissione;

    1. se possibile, di comune accordo tra le due parti può essere stabilito un termine ragionevole entro cui concludere le consultazioni. Salvo in casi eccezionali o accordo tra le parti, tale termine non può essere inferiore ad un mese.
  1. Le condizioni dei servizi di trasporto marittimo offerti dal consorzio e dai suoi membri, ivi comprese quelle connesse alla qualità dei servizi ed ogni modifica ad esse relativa, devono essere fornite agli utenti che lo richiedano ad un prezzo ragionevole e devono poter essere prese in visione gratuitamente negli uffici delle compagnie di navigazione consorziate o del consorzio stesso e dei loro agenti.


Articolo 8

Obblighi ai quali è subordinata l'esenzione

Qualsiasi consorzio che richieda di beneficiare dell'applicazione del presente regolamento deve dimostrare, su richiesta della Commissione o dell'autorità garante della concorrenza di uno Stato membro, che sono soddisfatte le condizioni e gli obblighi imposti dagli articoli 5 a 7. A tal fine l'autorità richiedente determinerà caso per caso un limite di tempo che non sarà inferiore a tre mesi.


CAPO V

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 9

Segreto professionale

  1. Le informazioni raccolte in applicazione dell'articolo 8, sono utilizzate ai soli fini di cui al presente regolamento.

  1. La Commissione e le autorità degli Stati membri, nonché i loro funzionari e altri agenti, sono tenuti a non divulgare le informazioni da essi raccolte in applicazione del presente regolamento e che, per loro natura, sono coperte dal segreto professionale.

  1. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non ostano alla pubblicazione di informazioni generali o di studi che non comportano indicazioni individuali sulle imprese o associazioni di imprese.


Articolo 10

Revoca dell'esenzione in casi individuali

  1. In conformità dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1/2003 (1), la Commissione può revocare il beneficio dell'applicazione del presente regolamento qualora constati che, in un caso determinato, un accordo, una decisione di imprese o una pratica concordata, cui si applica l'articolo 3 del presente regolamento, provocano ciononostante taluni effetti incompatibili con l'articolo 81, paragrafo 3, del trattato, in particolare qualora:

    1. nel mercato rilevante nel quale opera il consorzio i membri dello stesso non sono esposti ad una concorrenza effettiva, reale o potenziale, da parte di compagnie non consorziate;

    1. i consumatori non ricevano una congrua parte dei benefici risultanti dal consorzio, in particolare qualora quest'ultimo ripetutamente non adempia gli obblighi di effettuare consultazioni previste all'articolo 7 del presente regolamento.
  1. Laddove, in un caso particolare, un accordo, decisione di associazioni di imprese o pratica concordata di cui al paragrafo 1 abbia effetti incompatibili con l'articolo 81, paragrafo 3, del trattato nel territorio di uno Stato membro o in una parte dello stesso, che abbia tutte le caratteristiche di un mercato geografico distinto, l'autorità garante della concorrenza di detto Stato membro può revocare il beneficio dell'applicazione del presente regolamento rispetto al territorio in questione.


Articolo 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 26 aprile 2010.

Esso si applica fino al 25 aprile 2015.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.»
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Victoria/Pireo
L'associazione degli armatori greci delusa per il mancato riconoscimento del ruolo essenziale dei combustibili di transizione come il GNL
L'International Labour Organization riconosce i marittimi come lavoratori chiave
Londra
ITF e ICS: momento storico
CMA CGM acquisirà il 35% dell'egiziana October Dry Port
Il Cairo
La società gestisce un porto secco nella zona industriale e logistica nei pressi del Cairo
Alla TiL del gruppo MSC l'intero controllo dei terminal di Hutchison Ports
New York
Lo scrive “Bloomberg”, specificando che i terminal panamensi sarebbero gestiti congiuntamente con BlackRock
La bozza di regolamento sulla decarbonizzazione dello shipping approvata dal MEPC include uno standard obbligatorio per il fuel e una tariffazione delle emissioni di gas serra
Londra/Washington/Bruxelles
Prevista l'istituzione di un Fondo per raccogliere le risorse derivanti dalla prezzatura delle emissioni
Il MIT indica Matteo Paroli quale nuovo presidente dei porti di Genova e Savona-Vado
Roma/La Spezia
La community portuale spezzina sollecita un nome anche per l'AdSP della Liguria orientale
Task force di cinque associazioni per il rilancio del cargo ferroviario italiano
Roma
Iniziativa di Agens, Assoferr, Assologistica, Fercargo e Fermerci
Confitarma sottolinea l'importanza che la strategia di decarbonizzazione dello shipping sia definita in sede IMO
Roma
La Confederazione italiana precisa di condividere alcune preoccupazioni degli USA
Il WSC ribadisce che le misure di Trump per l'industria marittima nazionale non fanno bene all'economia americana
Washington
Kramek: pronti a supportare l'amministrazione con proposte costruttive
Fincantieri e Accenture istituiscono la joint venture Fincantieri Ingenium
Trieste/Milano
L'obiettivo è di guidare la trasformazione digitale del prodotto nave e della logistica portuale
Meyer Werft ha consegnato la nuova nave da crociera di lusso Asuka III alla NYK Cruises
Papenburg/Emden
Ha una capacità di 744 passeggeri e 470 membri dell'equipaggio
Mentre Trump ufficializza le misure per rivitalizzare l'industria marittima americana, per i porti nazionali si prospetta un drastico calo del traffico
Washington/Ginevra
Okonjo-Iweala (WTO): con l'escalation delle tensioni commerciali tra USA e Cina lo scambio di merci tra le due economie potrebbe diminuire fino all'80%
CK Hutchison respinge le accuse di violazione del contratto di concessione dei porti panamensi di Cristóbal e Balboa
Panama
Panama Ports Company sottolinea di aver rispettato tutti gli obblighi di legge e gli impegni contrattuali
Gli USA non partecipano ai negoziati IMO sulla decarbonizzazione dello shipping e minacciano misure reciproche
Londra
Espressa contrarietà a qualsiasi tentativo di imporre misure economiche sulle navi basate sulle emissioni di gas ad effetto serra o sulla scelta del fuel
T&E sollecita il MEPC a concordare misure chiare e ambiziose per la decarbonizzazione dello shipping
Bruxelles
È necessario - sottolinea l'associazione - fissare obiettivi vincolanti
Meyer Yachts costruirà un mega yacht residenziale ultra-lusso per Ulyssia Residences
Miami
La nave sarà lunga 320 metri e verrà realizzata nel cantiere di Papenburg
Le Aziende informano
Il retrofit ibrido-elettrico di ABB guida i traghetti dei laghi italiani verso un futuro più sostenibile
Commessa da 1,3 miliardi di dollari del gruppo partenopeo Grimaldi per la costruzione di nove navi ro-pax
Commessa da 1,3 miliardi di dollari del gruppo partenopeo Grimaldi per la costruzione di nove navi ro-pax
Helsinki/Napoli
Ordine al cantiere China Merchants Jinling Shipyard (Weihai)
Viking ordina a Fincantieri due navi da crociera con opzione per ulteriori due unità
Los Angeles/Trieste
Le due navi in costruzione ad Ancona per il marchio americano saranno le prime al mondo alimentate a idrogeno stoccato a bordo
Federlogistica, il possibile collasso dell'autotrasporto è un rischio per il Paese
Genova/Modena
Ruote Libere denuncia che al governo basta stanziare un po' di fondi per non dover affrontare i veri problemi degli autotrasportatori
Pubblicata la seconda edizione dell'European Maritime Transport Environmental Report
Lisbona/Copenaghen
Il nuovo rapporto indica che sono stati compiuti promettenti progressi in diversi ambiti
WSC, questa settimana il MEPC deve fornire chiare misure per decarbonizzare lo shipping
Washington
Wood-Thomas: non è possibile che queste decisioni siano rinviate a linee guida sviluppate fra due anni
Nei primi tre mesi del 2025 i ricavi di Konecranes sono aumentati del +7,7%
Helsinki
343 milioni di euro di nuovi ordini di mezzi portuali (+37,5%)
Primo trimestre di crescita per Kuehne+Nagel
Schindellegi
Il fatturato netto del gruppo logistico è ammontato a 6,33 miliardi di franchi svizzeri (+14,9%)
Istanza della TDT (gruppo Grimaldi) per la costruzione e gestione del 50% del Terminal Darsena Europa di Livorno
Livorno
La società ha chiesto l'estensione della durata dell'attuale concessione
Nel 2024 investiti 58 milioni per l'ammodernamento dei porti di Livorno, Piombino e dell'isola d'Elba
Livorno
Approvati il bilancio consuntivo e la relazione annuale dell'AdSP
Consulenza della BEI per rafforzare la resilienza climatica dei porti di Volos, Alessandropoli e Patrasso
Lussemburgo
Assisterà le autorità portuali nell'individuazione e nella gestione dei rischi climatici
Nel primo trimestre il porto di Valencia ha movimentato 1,3 milioni di container (+3,4%)
Valencia
Calo del traffico di transhipment
Il Comitato di gestione dell'AdSP del Tirreno Centrale ha approvato all'unanimità il bilancio consuntivo 2024
Napoli
SOS LOGistica acquisirà la qualifica di Ente del Terzo Settore
Milano
L'associazione conta oggi su 74 soci
Nei primi tre mesi del 2025 in calo il traffico delle merci nei porti di Barcellona e Algeciras
Barcellona/Algeciras
Hupac trasferisce su Novara il servizio intermodale con Padova
Chiasso
Sinora l'altro terminal era quello di Busto Arsizio
PSA SECH ha operato il primo treno da 400 metri al Parco Ferroviario Rugna
Genova
Capacità sino a 20 coppie di treni al giorno
Approvato all'unanimità il rendiconto di esercizio 2024 dell'AdSP della Liguria Orientale
La Spezia
In ultimazione la bonifica bellica propedeutica all'ampliamento del Terminal Ravano della Spezia
La Spezia
L'AdSP vi ha investito oltre 600mila euro
Francesco Rizzo designato alla presidenza dell'AdSP dello Stretto
Roma
Ha più volte denunciato l'inutilità della costruzione del ponte sullo Stretto
Aerei statunitensi hanno attaccato il porto yemenita di Ras Isa
Tampa/Beirut
38 morti e oltre cento feriti
Nel 2025 Stazioni Marittime prevede un rialzo del traffico dei traghetti e delle crociere nel porto di Genova
Rapporto del MIT sulla mobilità evidenzia un aumento della domanda sia passeggeri che merci
Roma
Nel primo trimestre il traffico delle merci nei porti russi è diminuito del -5,6%
San Pietroburgo
In calo sia le merci secche (-5,3%) che le rinfuse liquide (-5,8%)
Andrea Giachero è stato confermato presidente di Spediporto
Genova
Rinnovato anche il consiglio direttivo dell'associazione degli spedizionieri genovesi per il triennio 2025-2028
Studio per il monitoraggio del traffico veicolare nei porti di Venezia e Chioggia
Milano
Commessa aggiudicata a Circle e Arelogik
In Italia il settore del trasporto ferroviario delle merci è in profonda sofferenza
Ginevra
Fermerci invita a rendere strutturali e aumentare gli incentivi al traffico e a rifinanziare l'incentivo per l'acquisto di locomotive e carri
Rapporto del Global Maritime Forum sull'ottimizzazione degli scali delle navi per ridurre le emissioni
Copenaghen
Proposti gli approcci dell'arrivo virtuale e l'arrivo just-in-time
Nel primo trimestre di quest'anno il traffico dei container nel porto di Gioia Tauro è cresciuto del +15,5%
Gioia Tauro
Avviata la costruzione della “casa del portuale”
GNV ha preso in consegna in Cina la seconda di quattro nuove navi ro-pax
Genova
“GNV Orion” potrà ospitare 1.700 passeggeri e trasportare fino a 3.080 metri lineari di carico
Dopo dieci trimestri di flessione il traffico dei container nel porto di Hong Kong torna a crescere
Hong Kong
Nei primi tre mesi di quest'anno movimentati 3,39 milioni di teu (+2,1%)
Fincantieri acquisisce una quota in WSense
Roma
Consegnata alla Marina Militare italiana la nona unità FREMM “Spartaco Schergat”
Presentata la nuova edizione del Manuale pratico dei traffici marittimi
Genova
Redatto da Assagenti, compie cinquant'anni
Nel primo trimestre il traffico dei container nei porti di Long Beach e Los Angeles è aumentato del +26,6% e +5,2%
Long Beach/Los Angeles
Prossimo l'impatto dei dazi introdotti da Trump
Nei primi tre mesi del 2025 il porto di Singapore ha movimentato 10,5 milioni di container (+5,8%)
Singapore
In peso il traffico containerizzato ha registrato un calo del -1,4%
Firmato il regolamento per il bunkeraggio di GNL presso lo stabilimento Fincantieri di Genova
Genova
Definite le modalità di trasferimento del carburante da nave a nave
Gli storici marchi cantieristici Uljanik e 3.Maj verso l'estinzione
Zagabria
Lo Stato conferma l'intenzione di cedere le attività navalmeccaniche nei due siti di Pola e Fiume
Cambiaso Risso ha concluso l'acquisizione della francese Somecassur
Genova
L'azienda transalpina è specializzata nell'assicurazione di super e mega yacht
Nuovo servizio ferroviario settimanale tra il porto di Gioia Tauro e Verona
Gioia Tauro/Verona
Operato da Medlog per il trasporto di merci refrigerate
LA BERS alla ricerca di un partner strategico per lo sviluppo del porto fluviale moldavo di Giurgiulesti
Londra
Lanciata una gara internazionale
PROSSIME PARTENZE
Visual Sailing List
Porto di partenza
Porto di destinazione:
- per ordine alfabetico
- per nazione
- per zona geografica
I porti turchi hanno segnato il nuovo record di traffico delle merci relativo al primo trimestre
Ankara
Picco storico dei carichi importati dall'estero
Nel primo trimestre del 2025 il traffico delle merci nel porto di Taranto è cresciuto del +37,6%
Taranto
Aumento di 854mila tonnellate delle rinfuse solide e di 265mila tonnellate delle merci convenzionali
DEME compra la Havfram, società che installa parchi eolici offshore
Zwijndrecht/Washington
Transazione del valore di circa 900 milioni di euro
Avviati da Reggio Calabria i trasporti ferroviari dei convogli per la Metro di Roma
Roma
Commessa aggiudicata da Hitachi Rail a Mercitalia Rail
Nel 2024 i volumi movimentati da Magli Intermodal Service sono diminuiti del -2%
Rezzato
Stabile il fatturato
A marzo Yang Ming registra la prima flessione del fatturato dopo 14 mesi di crescita
Keelung/Taipei
Prosegue l'aumento dei ricavi di Evergreen e WHL
La Commissione Europea ha approvato l'acquisizione della tedesca Schenker da parte della danese DSV
Bruxelles
L'impatto sulla concorrenza nei mercati in cui le due aziende operano è ritenuto limitato
Accordo Fincantieri - Kayo per promuovere lo sviluppo dell'industria cantieristica e navale in Albania
Trieste
Possibile creazione di un polo per la costruzione e il refitting navale nella regione
Recente lieve riduzione dei costi della logistica degli autoveicoli nuovi di fabbrica
Bruxelles
Montaresi (AdSP Liguria Orientale) premiata con l'“Oscar dei Porti”
Miami
L'evento è giunto alla diciottesima edizione
Nei primi tre mesi del 2025 i container trasportati dalle navi della OOCL sono aumentati del +9,3%
Hong Kong
Ricavi in crescita del +16,8%
L'AdSP dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio vince in appello contro la Zen Yacht
Gioia Tauro
L'azienda condannata al pagamento dei canoni arretrati
Nel porto di Livorno è stato sequestrato un ingente carico di cocaina
Livorno
Due tonnellate di droga individuate dal personale delle Dogane e della Guardia di Finanza
Navantia rinnova l'accordo con il gruppo crocieristico americano Royal Caribbean
Miami
Sinora il cantiere di Cadice ha effettuato lavori di manutenzione, riparazione e ristrutturazione su 45 navi del gruppo
Quest'anno è atteso un traffico record delle crociere nei porti italiani
Miami
Cemar ritiene che la crescita non si arresterà neanche nel 2026
Accordo HII-HHI per accelerare la produzione navale americana e sudcoreana
National Harbor
L'obiettivo è di rafforzare la base industriale navale delle due nazioni
La Panama Ports Company accusata di aver violato i termini del contratto di concessione
Panama
Il revisore generale dei conti panamense ha annunciato la presentazione di accuse penali
È diventato operativo il Colombo West International Terminal
Ahmedabad
Ha una capacità di traffico pari a 3,2 milioni di teu
Lunedì a Genova si terrà il convegno “I nuovi combustibili marini sostenibili - Decarbonize Shipping”
Genova
Completata nel porto di Gioia Tauro la nuova struttura polifunzionale di controllo frontaliera PCF - Punto PED/PDI
Gioia Tauro
Venerdì a Roma il convegno “L'Intelligenza Artificiale arriva in porto”
Roma
È promosso dall'Unione Nazionale Imprese Portuali
Inaugurato a Miami il nuovo terminal crociere del gruppo MSC
Miami
Può ospitare in contemporanea tre navi di grandi dimensioni
A febbraio il traffico nel porto di Ravenna è cresciuto del +2,1%
Ravenna
Aumento delle rinfuse e calo delle merci varie
Nel 2024 Ferrovie dello Stato Italiane ha registrato una perdita netta di -208 milioni di euro
Roma
Ricavi in crescita del +11,7%. In aumento le merci trasportate dal gruppo grazie all'acquisizione di Exploris
Porto di Genova, Ente Bacini chiede nuovi spazi e il rinnovo della concessione
Genova
Convegno per celebrare il centenario della società
Il 19 giugno a Roma si terrà l'assemblea pubblica dell'Associazione Italiana Terminalisti Portuali
Genova
VARD costruirà una nave per operazioni subacquee offshore per Dong Fang Offshore
Ålesund/Trieste
Il contratto ha un valore di 113,5 milioni di euro
PORTI
Porti italiani:
Ancona Genova Ravenna
Augusta Gioia Tauro Salerno
Bari La Spezia Savona
Brindisi Livorno Taranto
Cagliari Napoli Trapani
Carrara Palermo Trieste
Civitavecchia Piombino Venezia
Interporti italiani: elenco Porti del mondo: mappa
BANCA DATI
ArmatoriRiparatori e costruttori navali
SpedizionieriProvveditori e appaltatori navali
Agenzie marittimeAutotrasportatori
MEETINGS
Lunedì a Genova si terrà il convegno “I nuovi combustibili marini sostenibili - Decarbonize Shipping”
Genova
Si svolgerà nella sede della Capitaneria di Porto di Genova
Venerdì a Roma il convegno “L'Intelligenza Artificiale arriva in porto”
Roma
È promosso dall'Unione Nazionale Imprese Portuali
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RASSEGNA STAMPA
Proposed 30% increase for port tariffs to be in phases, says Loke
(Free Malaysia Today)
Damen Mangalia Unionists Protest Friday Against Possible Closure
(The Romania Journal)
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FORUM dello Shipping
e della Logistica
Relazione del presidente Nicola Zaccheo
Roma, 18 settembre 2024
››› Archivio
La settimana prossima i porti italiani parteciperanno alla Seatrade Cruise Global
Roma
Marchio dell'iniziativa: “CruiseItaly - One Country, Many Destinations”
Inaugurato ufficialmente il terminal crociere del gruppo MSC nel porto di Barcellona
Barcellona
Nel 2027 sarà dotato di un impianto di cold ironing
Marcegaglia e Nova Marine Carriers costituiscono la joint venture NovaMar Logistic
Lugano/Gazoldo degli Ippoliti
Una general cargo trasporterà le materie prime agli stabilimenti del gruppo siderurgico
Liebherr registra un fatturato annuale record nel segmento delle gru per il settore marittimo-portuale
Bulle
Forte domanda di mezzi per l'industria offshore e per la movimentazione dei container
A Genova il convegno annuale “Programmazione, Esercizio e Gestione di Reti di Trasporto”
Genova
È dedicato al settore dei trasporti e della mobilità
Lo scorso anno sono state 656 le navi sottoposte a lavori di riparazione in Grecia
Il Pireo
Incremento di cinque unità rispetto al 2023
Porto della Spezia, completate le simulazioni di accosto delle navi da crociera al molo Garibaldi Ovest
La Spezia
Convegno di Assagenti sul futuro della professione di agente e mediatore marittimo
Genova
Si terrà domani a Genova
Stena Line presenta il progetto di una nave ro-ro in grado di ridurre il consumo di energia di almeno il 20%
Goteborg
Introdotte gran parte delle tecnologie innovative attualmente disponibili
Francesco Beltrano è il nuovo segretario generale di Uniport
Roma
Subentra a Paolo Ferrandino, che continuerà a collaborare come consulente
Saipem si è aggiudicata nuovi contratti in Medio Oriente e in Guyana
Milano
L'importo complessivo delle commesse è di circa 720 milioni di dollari
Convegno a Genova per il centenario di Ente Bacini
Genova
La società è stata istituita il 19 febbraio 1925
Rinnovato il consiglio di amministrazione di Interporto Bologna
Bentivoglio
Stefano Caliandro nominato presidente. Perdita di 1,7 milioni di euro nel 2024
NYK investe 76 miliardi di yen nella NYK Energy Ocean Corporation
Tokyo
La newco ha rilevato le attività della ENEOS Ocean
- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA
tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail
Partita iva: 03532950106
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