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Bruxelles avvia le consultazioni sull'abrogazione delle esenzioni antitrust ai consorzi armatoriali
La proposta di regolamento della Commissione UE contempla il mantenimento degli accordi di cooperazione tra i vettori nell'ambito di un nuovo quadro legislativo ed economico. Prevista la concessione dell'esenzione solo ai consorzi con una quota di mercato inferiore al 30%
22 ottobre 2008
A qualche giorno dall'abrogazione delle esenzioni antitrust alle conference marittime che operano servizi con l'Europa, entrata in vigore il 18 ottobre scorso (inforMARE del 14 dicembre 2005 e 25 settembre 2006), oggi la Commissione Europea ha annunciato l'avvio di consultazioni sul progetto di regolamento in revisione dell'esenzione di cui godono attualmente i consorzi armatoriali rispetto all'interdizione dalle pratiche commerciali restrittive previste dall'articolo 81 del trattato della Comunità europea.

Il regolamento 823/2000 sull'esenzione per categoria concessa ai consorzi autorizza attualmente le compagnie di navigazione che operano servizi di linea a concludere accordi di cooperazione con l'obiettivo di fornire servizi in comune. Lo scorso anno Bruxelles ha avviato una revisione di questo tipo di esenzione ed ha precisato che la propria nuova proposta di regolamento prevede che tali accordi di cooperazione continuino ad essere autorizzati, però nell'ambito di un nuovo quadro legislativo ed economico. Le parti interessate potranno presentare le loro osservazioni entro il prossimo 21 novembre, mentre nel 2009 la Commissione consulterà gli Stati membri in vista dell'adozione del nuovo regolamento prima della scadenza del regolamento attualmente in vigore, che è prevista per il 25 aprile 2010 (inforMARE del 26 aprile 2005).

«È il momento - ha detto il commissario europeo alla Concorrenza, Neelie Kroes - di allineare l'esenzione per categoria di cui beneficiano i consorzi marittimi alle pratiche del mercato nel settore del trasporto marittimo di linea e alla legislazione antitrust attualmente in vigore».

La Commissione ha spiegato che le proposte di modifica al regolamento tengono conto dell'abrogazione delle esenzioni alle conference di linea stabilita nel 2006 e che hanno l'obiettivo di riflettere meglio le attuali pratiche del mercato attraverso una definizione più ampia di consorzio e aggregando, in presenza di specifiche circostanze, le quote di mercato di consorzi collegati. Inoltre, per allineare il regolamento per l'esenzione ai consorzi alle norme europee sulla concorrenza, la Commissione ha proposto che solo i consorzi con una quota di mercato inferiore al 30% possano beneficiare dell'esenzione.

Di seguito pubblichiamo la bozza di regolamento elaborata dalla Commissione Europea.


«PROGETTO PRELIMINARE

REGOLAMENTO (CE) N. … DELLA COMMISSIONE

del …

relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (“consorzi”)

(Testo rilevante ai fini del SEE)


LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CEE) n. 479/92 del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi) (1), in particolare l'articolo 1,

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento (2),

sentito il comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti nel settore dei trasporti marittimi,

considerando quando segue:

  1. Il regolamento (CEE) n. 479/92 conferisce alla Commissione il potere di applicare l'articolo 81, paragrafo 3, del trattato mediante regolamento a talune categorie di accordi, di decisioni o di pratiche concordate tra compagnie marittime di linea, riguardanti l'esercizio in comune di servizi di trasporto marittimo di linea (consorzi), i quali, tramite la cooperazione che determinano tra le compagnie marittime partecipanti, possono avere l'effetto di restringere la concorrenza all'interno del mercato comune e di pregiudicare il commercio tra gli Stati membri e possono pertanto incorrere nel divieto di cui all'articolo 81, paragrafo 1, del trattato.
    (1) GU L 55 del 29.2.1992, pag. 3.
    (2) […]
    (3) GU L 100 del 20.4.2000, pag. 24.
  1. La Commissione si è avvalsa di tale potere adottando il regolamento (CE) n. 823/2000 della Commissione, del 19 aprile 2000, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi) (3), che scadrà il 25 aprile 2010. Sulla base dell'esperienza finora acquisita dalla Commissione si può concludere che le giustificazioni per un'esenzione di categoria a favore dei consorzi marittimi sono tuttora valide in quanto ne è stato constatato il buon funzionamento a beneficio dei trasportatori e degli utenti dei servizi di trasporto. Tuttavia si devono apportare modifiche per sopprimere i riferimenti al regolamento (CEE) n. 4056/86, ormai abrogato, che conteneva un'esenzione per categoria a favore delle conferenze marittime la quale permetteva alle compagnie di trasporto marittimo di linea di fissare prezzi e capacità. Le modifiche mirano inoltre a rendere possibile una maggiore convergenza tra il regolamento (CE) n. 823/2000 e altri regolamenti in vigore di esenzione per categoria per la cooperazione orizzontale in vigore pur tenendo conto delle attuali pratiche di mercato nel settore del trasporto marittimo di linea.
  1. Esiste una grande varietà di accordi di consorzi diversi operanti sul mercato. Ai fini del presente regolamento un accordo di consorzio dovrebbe consistere di uno, o di una serie di accordi distinti, ma correlati, in base a cui le parti gestiscono il servizio in comune. La forma giuridica dei patti è considerata meno importante della realtà economica sulla cui si basano, ossia il fatto che le parti forniscono un servizio comune.
  1. Il presente regolamento non deve invece applicarsi agli accordi restrittivi della concorrenza conclusi da consorzi o da uno o più dei membridi un consorzio con altre compagnie di navigazione. Esso non deve contemplare neppure gli accordi restrittivi della concorrenza tra consorzi diversi operanti sullo stesso traffico o tra membri di detti consorzi.
  1. Il beneficio dell'esenzione per categoria dovrebbe limitarsi a quegli accordi per i quali si può supporre, con sufficiente certezza, che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3.
  1. I consorzi, quali definiti nel presente regolamento, contribuiscono in generale al miglioramento della produttività e della qualità dei servizi di linea offerti, grazie alla razionalizzazione indotta nelle attività delle compagnie consorziate e alle economie di scala che consentono di ottenere nell'esercizio delle navi e degli impianti portuali. Essi contribuiscono altresì a promuovere il progresso tecnico ed economico, agevolando ed incoraggiando lo sviluppo dell'utilizzazione dei “container” nonché un impiego più efficace della capacità delle navi. Al fine di organizzare e gestire un servizio in comune, una delle caratteristiche essenziali inerenti alla natura di un consorzio è quella di poter operare aggiustamenti di capacità in risposta a fluttuazioni della domanda e dell'offerta. È invece improbabile che una limitazione ingiustificata della produzione nonché la fissazione in comune dei noli oppure la ripartizione del mercato e della clientela consentano efficienze. Di conseguenza gli accordi di consorzi che comportano siffatte attività dovrebbero essere esclusi dal beneficio dell'applicazione del presente regolamento, a prescindere dal potere di mercato delle parti.
  1. Una congrua parte dei vantaggi risultanti dalle efficienze dovrebbe essere riservata agli utenti dei servizi di trasporto. Gli utenti dei servizi di trasporto forniti dai consorzi possono fruire dei vantaggi risultanti dalla maggior produttività e migliore qualità del servizio ottenute grazie al consorzio. Tali vantaggi possono consistere, tra l'altro, in un aumento della frequenza dei viaggi e degli scali o in una loro migliore organizzazione, nonché in una qualità più elevata ed in una maggiore personalizzazione dei servizi offerti, grazie all'impiego di unità navali e di attrezzature portuali o di altro genere più moderne.
  1. Tuttavia, gli utenti possono effettivamente trarre beneficio dai consorzi soltanto qualora esista una sufficiente concorrenza nei traffici che i consorzi gestiscono. Tale esigenza imposta dall'articolo 81, paragrafo 3, deve considerarsi soddisfatta quando un consorzio rimane al di sotto di una determinata soglia di quota di mercato e si può quindi presumere che sia esposto alla concorrenza effettiva, reale o potenziale di compagnie non consorziate. Per valutare le quote di mercato occorre prendere in considerazione non soltanto il traffico diretto fra i porti serviti da un consorzio, ma anche l'eventuale concorrenza di altri servizi marittimi di linea facenti capo a porti sostituibili a quelli serviti dal consorzio e, se del caso, di altri modi di trasporto.
  1. Il presente regolamento non deve esentare accordi contenenti restrizioni di concorrenza che non sono indispensabili al conseguimento degli obiettivi che giustificano la concessione dell'esenzione. A tal fine, le attività elencate all'articolo 4 devono essere escluse dall'ambito del presente regolamento.
  1. Inoltre, il beneficio della presente esenzione dipende dall'ottemperanza di talune condizioni. In particolare gli accordi di consorzio devono contenere una disposizione che attribuisca ad ogni compagnia marittima partecipante a tali accordi la facoltà di recedere dal consorzio dando adeguato preavviso. Tuttavia, per i consorzi fortemente integrati o con alto grado di investimenti, occorre prevedere un periodo di preavviso più lungo, per tener conto degli ingenti investimenti effettuati per costituirli e delle maggiori difficoltà di riorganizzazione in caso di recesso di uno dei membri. È inoltre ammissibile che i consorzi cerchino di assicurare la realizzazione di nuovi investimenti destinati a un servizio esistente. Pertanto, la possibilità per i consorziati di stipulare una clausola di “non recesso” dovrebbe anche sussistere qualora le parti, che hanno sottoscritto un accordo di consorzio esistente, abbiano deciso di effettuare nuovi investimenti ingenti e i costi di tali investimenti giustifichino una nuova clausola di “non recesso”.
  1. Sarebbe inoltre opportuno imporre una condizione intesa ad impedire che i consorzi nonché i loro membri applichino, su una determinata rotta, prezzi e condizioni di trasporto diversi, semplicemente in funzione del paese di origine o di destinazione dei prodotti trasportati, provocando in tal modo in seno alla Comunità sviamenti di traffico pregiudizievoli per determinati porti, caricatori, trasportatori o ausiliari di trasporto, a meno che tali prezzi o condizioni dissimili non possano giustificarsi sotto l'aspetto economico sulla base di differenze di costo.
  1. È altresì necessario subordinare l'esenzione a taluni obblighi. A questo proposito gli utenti dei servizi di trasporto devono in ogni momento poter avere conoscenza delle condizioni dei servizi di trasporto marittimo gestiti in comune dai consorziati. Deve essere prevista una procedura di consultazioni reali ed effettive tra i consorzi e gli utenti del servizio di trasporto sulle attività oggetto degli accordi. II presente regolamento deve inoltre precisare che cosa debba intendersi per “consultazioni reali ed effettive” e definire le principali fasi procedurali che debbono essere seguite nell'ambito di tali consultazioni.
  1. Le suddette consultazioni sono intese a garantire un funzionamento dei servizi di trasporto marittimo più efficace e che tenga conto delle esigenze degli utenti. Di conseguenza è opportuno esentare talune pratiche restrittive eventualmente risultanti da tali consultazioni. Tuttavia dette consultazioni dovrebbero limitarsi alle condizioni e alla qualità del servizio di trasporto marittimo di linea fornito dal consorzio o dai suoi membri ed esentato dal presente regolamento.
  1. La soglia di quota di mercato, l'esclusione di taluni comportamenti dal beneficio della presente esenzione nonché le altre condizioni e obblighi ad essa inerenti dovrebbero di norma garantire che gli accordi cui si applica l'esenzione per categoria non conferiscano alle compagnie interessate la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei traffici in questione.
  1. In casi particolari, nei quali gli accordi rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento producano ciononostante effetti incompatibili con l'articolo 81, paragrafo 3, la Commissione può revocare il beneficio dell'esenzione per categoria.
  1. Il presente regolamento fa salva l'applicazione dell'articolo 82 del trattato.
  1. Poiché il regolamento (CE) n. 823/2000 viene a scadenza, è opportuno adottare un nuovo regolamento che rinnovi l'esenzione per categoria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


CAPO I

CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI


Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento riguarda soltanto i consorzi che assicurano servizi di trasporto marittimo internazionali di linea in partenza da o a destinazione di uno o più porti della Comunità.


Articolo 2

Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, valgono le seguenti definizioni:

  1. “consorzio”, un accordo o una serie di accordi correlati conclusi tra due vettori esercenti una nave, che assicurano regolari servizi marittimi internazionali di linea per il trasporto di sole merci, principalmente in “container”, su uno o più traffici determinati e il cui oggetto è quello di instaurare una cooperazione per l'esercizio in comune di un servizio di trasporto marittimo che migliori il servizio che, in assenza di consorzi, sarebbe offerto individualmente da ciascuno dei suoi membri, razionalizzando le loro operazioni tramite accordi tecnici, operativi e/o commerciali;
  1. “trasporto marittimo di linea”, trasporto di merci eseguito regolarmente su una o più rotte specifiche tra diversi porti, con orari e date di viaggio preannunciati, ed accessibile, anche occasionalmente, a qualsiasi utente dietro corrispettivo;
  1. “patto sul servizio”, un patto contrattuale concluso tra uno o più utenti del servizio di trasporto ed un singolo consorziato o un consorzio, in base al quale, in contropartita dell'impegno dell'utente di far trasportare una certa quantità di merci durante un periodo determinato, il consorziato o il consorzio si obbligano a fornirgli un servizio di una qualità determinata e personalizzata, appositamente adattato alle sue esigenze;
  1. “utente del trasporto”, qualsiasi impresa (per esempio caricatori, consegnatari, spedizionieri) o le sue organizzazioni rappresentative che abbia concluso o manifesti l'intenzione di concludere un accordo contrattuale con un consorzio (o con uno dei suoi membri) per il trasporto di merci;
  1. “inizio del servizio”, la data alla quale la prima nave salpa per il servizio o, quando sia stato effettuato un nuovo investimento ingente, la data alla quale la prima nave salpa in base alle condizioni derivanti direttamente da detto nuovo investimento ingente;
  1. “nuovo investimento ingente”, un investimento che riguarda la costruzione, l'acquisto, o il nolo a lungo termine di navi, specificamente progettate, richieste e necessarie per fornire il servizio, e pari almeno a metà dell'investimento complessivo effettuato dai consorziati nel quadro del servizio di trasporto marittimo offerto dal consorzio.


CAPO II

ESENZIONI


Articolo 3

Accordi esentati

  1. In forza dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato e nel rispetto delle condizioni e degli obblighi di cui al presente regolamento, l'articolo 81, paragrafo 1, del trattato è dichiarato inapplicabile alle attività indicate al paragrafo 2 del presente articolo, che rientrino negli accordi di consorzio quali definiti agli articoli 1 e 2 del presente regolamento.
  1. La dichiarazione di inapplicabilità riguarda unicamente le seguenti attività:

    • le operazioni relative all'esercizio in comune di servizi di trasporto marittimo di linea, che includono le seguenti attività:

      1. il coordinamento e/o la fissazione comune degli orari di viaggio nonché la determinazione dei porti di scalo;

      1. lo scambio, la vendita o il nolo incrociato di spazi o posti/container sulle navi;

      1. l'utilizzazione in comune (“pooling”) di navi e/o di impianti portuali;

      1. l'utilizzazione di uno o più uffici di esercizio congiunto;

      1. la messa a disposizione di “container”, “chassis” e altre attrezzature e/o i contratti di locazione, di locazione finanziaria (“leasing”) o di acquisto di dette attrezzature;

      1. l'utilizzazione di un sistema di scambio di dati informatizzati e/o di un sistema di documentazione comune;

    • Aggiustamenti di capacità in risposta a fluttuazioni della domanda e dell'offerta;

    • l'esercizio o l'uso in comune dei terminali portuali e i servizi connessi (per esempio servizi di carico e scarico e servizi di stivaggio);

    • qualsiasi altra attività accessoria a quelle di cui alle lettere da a) a c) necessaria per il loro svolgimento.

  2. Le seguenti clausole sono, in particolare, da considerarsi attività accessorie ai sensi del paragrafo 2, lettera d):

    1. l'obbligo per i membri del consorzio di utilizzare, nel traffico o nei traffici in questione, le navi assegnate al consorzio, astenendosi dal noleggiare spazio su navi appartenenti a terzi;

    1. l'obbligo per i membri del consorzio di non cedere né noleggiare spazio ad altri trasportatori, operatori di navi nel traffico o nei traffici in questione, senza il previo consenso degli altri membri del consorzio.


Articolo 4

Accordi cui non si applica l'esenzione

L'esenzione di cui all'articolo 3 non si applica agli accordi che, direttamente o indirettamente, isolatamente o congiuntamente con altri fattori sotto il controllo delle parti, abbiano per oggetto:

  1. la fissazione dei prezzi in relazione alla vendita di servizi di linea a terzi;
  1. la limitazione della capacità o delle vendite ad eccezione degli aggiustamenti di capacità di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento;
  1. la ripartizione dei mercati o della clientela.



CAPO III

CONDIZIONI DELL'ESENZIONE


Articolo 5

Condizioni relative alla quota di mercato

  1. Per beneficiare dell'esenzione prevista dall'articolo 3, un consorzio deve detenere, su ciascuno dei mercati su cui opera, una quota di mercato inferiore al 30 %, calcolata con riferimento al volume delle merci trasportate (tonnellate di carico o unità equivalente venti piedi).
  1. Per determinare il rispetto di tale soglia:

    1. le quote di mercato di trasportatori che forniscono servizi sia individualmente che nell'ambito di un consorzio sullo stesso mercato rilevante devono essere aggregate;

    1. le quote di mercato di consorzi operanti sullo stesso mercato rilevante e con membri comuni devono essere aggregate.
  1. L'esenzione di cui all'articolo 3 continua ad applicarsi se, in un periodo di due anni civili consecutivi, la quota di mercato di cui al paragrafo 1 del presente articolo viene superata di non più di un decimo.
  1. Quando le soglie previste dai paragrafi 1 e 3 sono superate, l'esenzione di cui all'articolo 3 continua ad applicarsi durante un periodo di sei mesi dalla fine dell'anno civile nel cui corso è avvenuto il superamento. Tale periodo è di dodici mesi se il superamento è imputabile al ritiro dal mercato di un trasportatore marittimo non consorziato.


Articolo 6

Condizioni supplementari

Per poter beneficiare dell'esenzione prevista dall'articolo 3 deve essere soddisfatta una delle seguenti condizioni:

  1. il consorzio deve dare la possibilità a ciascuno dei suoi membri di offrire, mediante un contratto individuale, patti sul servizio propri;
  1. l'accordo di consorzio deve dare alle compagnie marittime che ne sono membri il diritto di recedere dal consorzio senza incorrere in alcuna penale finanziaria o di altra natura quale, in particolare, l'obbligo di cessare le loro attività di trasporto sul traffico o sui traffici in questione, abbinato o meno alla condizione di riprendere tali attività alla scadenza di un certo periodo. Il diritto di recesso è soggetto all'osservanza di un termine massimo di preavviso di sei mesi. L'accordo di consorzio può tuttavia stipulare che siffatto preavviso possa unicamente essere dato dopo un periodo iniziale massimo di 18 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di consorzio o dell'accordo di effettuare un nuovo investimento ingente nel servizio di trasporto marittimo gestito in comune. Se la data di entrata in vigore dell'accordo precede la data di inizio del servizio, il periodo iniziale non sarà superiore a ventiquattro mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di consorzio o dalla data di entrata in vigore dell'accordo di effettuare un nuovo investimento ingente nel servizio di trasporto marittimo gestito in comune. Per un consorzio fortemente integrato che implichi un grado di investimento molto elevato per l'acquisto o il nolo da parte dei suoi membri di navi appositamente per la sua costituzione, il periodo massimo di preavviso sarà, del pari, di sei mesi, ma l'accordo potrà stipulare che siffatto preavviso sia dato unicamente dopo un periodo iniziale massimo di trenta mesi a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo di consorzio o dell'accordo di effettuare un nuovo investimento ingente nel servizio di trasporto marittimo gestito in comune. Se la data di entrata in vigore dell'accordo precede quella di inizio del servizio, il periodo iniziale non sarà superiore a 36 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di consorzio o dalla data di entrata in vigore dell'accordo di effettuare un nuovo investimento ingente nel servizio di trasporto marittimo gestito in comune;
  1. né il consorzio, né i membri del consorzio arrecano pregiudizio, all'interno del mercato comune, a determinati porti, utenti o vettori, applicando per il trasporto di merci identiche, nella zona che rientra nell'accordo, prezzi e condizioni che differiscono a seconda del paese d'origine o di destinazione o a seconda del porto di carico o di scarico, a meno che siffatte differenze di prezzo o di condizioni possano giustificarsi sul piano economico sulla base di differenze dei costi di trasporto.


CAPO IV

OBBLIGHI


Articolo 7

Obbligo di consultare gli utenti del servizio di trasporto

  1. Le esenzioni di cui all'articolo 3 sono subordinate agli obblighi di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
  1. Tra gli utenti dei servizi di trasporto o le loro organizzazioni rappresentative e il consorzio si svolgono consultazioni reali ed effettive, al fine di trovare soluzioni su tutte le questioni importanti, a parte quelle di natura puramente operativa di minore importanza, relative alle condizioni e alla qualità dei servizi regolari di trasporto marittimo offerti dal consorzio o dai suoi membri.
  1. Tali consultazioni hanno luogo ogniqualvolta siano richieste da una qualunque delle suddette parti.
  1. Le consultazioni devono avere luogo, eccetto in casi di forza maggiore, prima dell'applicazione della misura che forma oggetto della consultazione. Se per motivi di forza maggiore, i membri del consorzio sono obbligati ad applicare una decisione prima che si svolgano le consultazioni, le eventuali consultazioni richieste hanno luogo entro dieci giorni lavorativi dalla data della richiesta. Non sarà data alcuna forma di pubblicità alla misura prima delle consultazioni, salvo nei suddetti casi di forza maggiore, ai quali sarà fatto espresso riferimento nel comunicato che annuncia la misura.
  1. Le consultazioni si svolgono secondo le seguenti fasi procedurali:

    1. il consorzio comunica per iscritto agli utenti del servizio di trasporto o alle loro organizzazioni rappresentative informazioni dettagliate sulla questione oggetto della consultazione, prima dello svolgimento di quest'ultima;

    1. si procede ad uno scambio di opinioni tra le parti, per iscritto o nell'ambito di riunioni in cui i rappresentanti delle compagnie marittime consorziate e degli utenti del servizio di trasporto o le loro organizzazioni rappresentative partecipanti avranno il potere di concordare una posizione comune; le parti s'impegnano a fare il possibile per raggiungere una posizione comune;

    1. qualora non possa essere raggiunta una posizione comune, nonostante la buona volontà di ambo le parti, si deve prendere atto del disaccordo e annunciarlo pubblicamente. Ciascuna delle parti può portare tale disaccordo a conoscenza della Commissione;

    1. se possibile, di comune accordo tra le due parti può essere stabilito un termine ragionevole entro cui concludere le consultazioni. Salvo in casi eccezionali o accordo tra le parti, tale termine non può essere inferiore ad un mese.
  1. Le condizioni dei servizi di trasporto marittimo offerti dal consorzio e dai suoi membri, ivi comprese quelle connesse alla qualità dei servizi ed ogni modifica ad esse relativa, devono essere fornite agli utenti che lo richiedano ad un prezzo ragionevole e devono poter essere prese in visione gratuitamente negli uffici delle compagnie di navigazione consorziate o del consorzio stesso e dei loro agenti.


Articolo 8

Obblighi ai quali è subordinata l'esenzione

Qualsiasi consorzio che richieda di beneficiare dell'applicazione del presente regolamento deve dimostrare, su richiesta della Commissione o dell'autorità garante della concorrenza di uno Stato membro, che sono soddisfatte le condizioni e gli obblighi imposti dagli articoli 5 a 7. A tal fine l'autorità richiedente determinerà caso per caso un limite di tempo che non sarà inferiore a tre mesi.


CAPO V

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 9

Segreto professionale

  1. Le informazioni raccolte in applicazione dell'articolo 8, sono utilizzate ai soli fini di cui al presente regolamento.

  1. La Commissione e le autorità degli Stati membri, nonché i loro funzionari e altri agenti, sono tenuti a non divulgare le informazioni da essi raccolte in applicazione del presente regolamento e che, per loro natura, sono coperte dal segreto professionale.

  1. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non ostano alla pubblicazione di informazioni generali o di studi che non comportano indicazioni individuali sulle imprese o associazioni di imprese.


Articolo 10

Revoca dell'esenzione in casi individuali

  1. In conformità dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1/2003 (1), la Commissione può revocare il beneficio dell'applicazione del presente regolamento qualora constati che, in un caso determinato, un accordo, una decisione di imprese o una pratica concordata, cui si applica l'articolo 3 del presente regolamento, provocano ciononostante taluni effetti incompatibili con l'articolo 81, paragrafo 3, del trattato, in particolare qualora:

    1. nel mercato rilevante nel quale opera il consorzio i membri dello stesso non sono esposti ad una concorrenza effettiva, reale o potenziale, da parte di compagnie non consorziate;

    1. i consumatori non ricevano una congrua parte dei benefici risultanti dal consorzio, in particolare qualora quest'ultimo ripetutamente non adempia gli obblighi di effettuare consultazioni previste all'articolo 7 del presente regolamento.
  1. Laddove, in un caso particolare, un accordo, decisione di associazioni di imprese o pratica concordata di cui al paragrafo 1 abbia effetti incompatibili con l'articolo 81, paragrafo 3, del trattato nel territorio di uno Stato membro o in una parte dello stesso, che abbia tutte le caratteristiche di un mercato geografico distinto, l'autorità garante della concorrenza di detto Stato membro può revocare il beneficio dell'applicazione del presente regolamento rispetto al territorio in questione.


Articolo 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 26 aprile 2010.

Esso si applica fino al 25 aprile 2015.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.»
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Koper
A settembre l'ex stazione marittima ha registrato l'approdo della millesima nave da crociera
È necessario fare di più per promuovere i fuel scalabili a zero emissioni per la decarbonizzazione dello shipping
È necessario fare di più per promuovere i fuel scalabili a zero emissioni per la decarbonizzazione dello shipping
Copenaghen
Lo evidenzia un nuovo rapporto della Getting to Zero Coalition e del Global Maritime Forum
Approvato in Italia lo schema di regolamento portuale per operazioni di bunkeraggio GNL/bioGNL ship to ship
Roma
Carburante decisivo - sottolinea Assogasliquidi - per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione del trasporto marittimo
Se i rischi tradizionali per la navigazione si stanno attenuando, aumentano altri pericoli
Monaco di Baviera
Pubblicato il “Safety and Shipping Review 2025” di Allianz Commercial. Nel 2024 il minimo storico di perdite di navi
Pressioni del governo americano per subentrare alla Cina nella gestione di porti a Panama e in Australia
Arlington/Sydney
Sarebbero attuate attraverso società legate all'amministrazione Trump
Mercitalia Logistics diventa FS Logistix, una piattaforma digitale integrata per il trasporto merci end-to-end
Roma
Integrazione delle otto società che compongono il comparto logistico del gruppo FS
F2i integra FHP Holding Portuale e Compagnia Ferroviaria Italiana in FHP Group
Milano
L'obiettivo è di farne il principale operatore italiano di logistica integrata marittima-terrestre nel settore dry bulk e break-bulk
MOL conferma che le nuove tasse USA sulle navi cinesi potrebbero avere un impatto sui suoi prossimi ordini
Tokyo
La compagnia annuncia che assumerà decisioni all'insegna della cautela nella selezione dei cantieri navali
L'Unione Interporti Riuniti propone l'introduzione dei “terminal bonus”
Venezia
Sollecitati meccanismi di incentivazione per i terminal ferroviari che comprendano gli aspetti delle manovre ferroviarie, non solo portuali, e della terminalizzazione
L'ITF e il sindacato argentino CATT contro le nuove disposizioni per il settore marittimo del governo Milei
Buenos Aires/Londra
Cotton: queste misure innescheranno una corsa al ribasso dei salari e delle condizioni di lavoro
In crescita congiunturale il valore degli scambi commerciali del G20 nel primo trimestre del 2025
In crescita congiunturale il valore degli scambi commerciali del G20 nel primo trimestre del 2025
Parigi
Il commercio di servizi ha registrato un calo del -0,7% delle esportazioni e un aumento del +1,0% delle importazioni
Ad aprile i traffici delle merci nei porti di Barcellona e Algeciras sono aumentati. Calo a Valencia
Algeciras/Barcellona/Madrid/Valencia
Nel primo quadrimestre del 2025 i porti spagnoli hanno movimentato 182,0 milioni di tonnellate (-1,9%)
Firmata l'ipotesi di rinnovo del Ccnl attività ferroviarie e del contratto aziendale di FS Italiane
Roma
Riconosciuti incrementi salariali per un importo mensile medio a regime di 230 euro
La Commissione Europea ha pubblicato il “The EU Blue Economy Report 2025”
Bruxelles
Nel 2022 l'economia blu ha dato lavoro direttamente a 4,82 milioni di persone generando quasi 890 miliardi di euro di ricavi
Nel 2024 il numero di spedizioni di trasporto combinato in Europa è cresciuto del +5,2%
Bruxelles
Le performance in tonnellate-km sono aumentate del +8,4%
Nel primo trimestre il traffico delle merci nel porto di Napoli è cresciuto del +4,3%, mentre a Salerno è calato del -3,4%
Nel primo trimestre il traffico delle merci nel porto di Napoli è cresciuto del +4,3%, mentre a Salerno è calato del -3,4%
Napoli
Calo del -12,1% dei crocieristi nel capoluogo campano
Fallito il varo di un cacciatorpediniere in Corea del Nord
Pyongyang
L'incidente alla presenza del dittatore Kim Jong-un
La FMC indaga per appurare se attraverso lo Stato di bandiera delle navi si danneggia il commercio estero degli USA
Washington
Periodo iniziale di 90 giorni per l'invio di commenti pubblici
In attesa di risposte dalla giustizia, Hapag-Lloyd sollecita il governo italiano a riattivare la concessione al Genoa Port Terminal
Genova
Non possiamo portare avanti i piani di investimento - denuncia la compagnia - se la concessione viene improvvisamente considerata in scadenza a fine giugno
António Guterres: senza sicurezza marittima non può esserci sicurezza globale
New York
Travlos (Union of Greek Shipowners): se il sistema marittimo globale si ferma, l'economia mondiale crollerà in soli 90 giorni
Stonepeak (Textainer) ha stretto un accordo per comprare la Seaco
Hamilton
Concentrazione del valore di 1,75 miliardi di dollari nel mercato del noleggio dei container
SBB CFF FFS Cargo riorganizza l'attività di trasporto combinato con la cancellazione di servizi non redditizi e con esuberi
Berna
L'obiettivo è di ridurre i costi di 60 milioni di franchi all'anno entro il 2033
Nel primo trimestre del 2025 i ricavi del gruppo crocieristico Viking sono aumentati del +24,9%
Nel primo trimestre del 2025 i ricavi del gruppo crocieristico Viking sono aumentati del +24,9%
Los Angeles
Il periodo è stato archiviato con una perdita netta di -105,4 milioni di dollari
Le misure del governo per l'autotrasporto? Buone per Unatras/FAI-Conftrasporto. Pessime per Trasportounito
Roma
Uggè: ascoltate le istanze del settore. Longo: totalmente ignorate le richieste
Franchini (Ruote Libere): le misure del governo per l'autotrasporto lasciano immutati i problemi della categoria
Modena
Si finisce addirittura - denuncia - per peggiorare il quadro
Nei primi tre mesi del 2025 il traffico dei container nei terminal portuali di Eurokai è cresciuto del +11,0%
Amburgo
In Germania l'aumento è stato del +16,5%, in Italia del +4,0% e negli altri terminal esteri del +2,8%
Le aziende della logistica dell'automotive accusano un crollo dei volumi movimentati
Bruxelles
Göbel: dobbiamo urgentemente ricostruire la fiducia nel settore
Assai positive le performance trimestrali dell'israeliana ZIM
Assai positive le performance trimestrali dell'israeliana ZIM
Haifa
Nei primi tre mesi del 2025 i ricavi sono cresciuti del +28,5%. Le navi hanno trasportato 944mila container (+11,6%)
MSC Crociere ordina altre due navi da crociera di classe “World” a Chantiers de l'Atlantique
Parigi
Saranno prese in consegna nel 2029 e 2030
WSC, la decisione degli USA di tassare tutte le car carrier estere è sbagliata
Washington
L'associazione chiede all'USTR di avviare una consultazione pubblica
CMA CGM ha chiuso il primo trimestre 2025 con un utile netto di 1,12 miliardi di dollari (+42,8%)
Marsiglia
Ricavi in crescita del +12,1%
ECSA e SEA Europe spiegano come garantire e accrescere la competitività dell'industria marittima dell'UE
Stettino/Bruxelles
Nei primi tre mesi del 2025 il traffico delle merci nei porti di Genova e Savona-Vado è cresciuto del +1,4%
Nei primi tre mesi del 2025 il traffico delle merci nei porti di Genova e Savona-Vado è cresciuto del +1,4%
Genova
Nel settore dei container, deciso rialzo dei trasbordi (+107,3%) e lieve calo dell'import-export (-0,7%)
I porti di Brema e di Amburgo archiviano il primo trimestre con una crescita del +3% del traffico
I porti di Brema e di Amburgo archiviano il primo trimestre con una crescita del +3% del traffico
Brema/Amburgo
La società terminalista HHLA registra ricavi trimestrali record
Traffico mensile dei container record nei porti turchi
Ankara
A maggio sono stati movimentati quasi 1,4 milioni di teu (+17,6%)
Sergio Landolfi è stato eletto presidente dell'Associazione Doganalisti del Porto della Spezia
La Spezia
Rinnovato il consiglio direttivo
Ad ottobre a Salerno l'élite dell'industria dei traghetti parteciperà alla conferenza di Interferry
Victoria
Evento dal titolo “Connections”
Uniport avvia un'iniziativa a favore della ricerca sulla SLA
Roma
Raccolta fondi a favore del Centro Clinico NeMO Fondazione Serena Onlus
Il Propeller Club di Genova ha analizzato rischi e opportunità dell'uso dell'AI nei settori marittimo e assicurativo
Genova
Evidenziata l'importanza della formazione nell'impiego della tecnologia
Chantiers de l'Atlantique consegna lo yacht da crociera di lusso Luminara a The Ritz-Carlton Yacht Collection
Saint-Nazaire
La nave debutterà in Alaska
Il trasporto marittimo, con fornitori e appaltatori navali, è il cardine degli scambi commerciali dell'Italia
Porto Cervo
Congresso annuale dell'ANPAN in Sardegna
Uiltrasporti, rischio caos nei porti italiani per i ritardi nella nomina dei presidenti delle AdSP
Roma
Se si proseguirà a distribuire incarichi senza tenere conto delle competenze dei futuri presidenti - avverte il sindacato - saremo costretti alla mobilitazione
Giampieri (Assoporti): il procedimento di nomina dei presidenti delle AdSP trovi rapida soluzione
Roma
Audizione alla Camera dei deputati
MAN Energy Solutions cambia nome diventando Everllence
Augusta
Marchio nato dalla fusione dei termini inglesi ever ed excellence
Il ministero dell'Interno e Fincantieri sottoscrivono il nuovo protocollo di legalità
Roma
Vard consegna due navi CSOV dotate di cyber notation
Trieste
Presentano tutti i requisiti obbligatori in termini di cybersecurity
In Veneto verrà realizzata una tratta sperimentale del sistema di trasporto ultra veloce Hyper Transfer
Monaco di Baviera
Capsule con tecnologia a levitazione magnetica potranno trasportare 12 tonnellate di merci containerizzate o 38 passeggeri
SBB sollecita UFT ed ERA ad adottare misure per evitare incidenti ferroviari causati dai ceppi dei freni
Berna
La riapertura completa della galleria di base del San Gottardo è avvenuta dopo oltre un anno dal deragliamento di un treno
Nel primo quadrimestre del 2025 il traffico dei container nel porto di Augusta è cresciuto del +21,6%
Augusta
Di Sarcina: raccogliamo già i primi frutti dello spostamento dei contenitori da Catania
I porti italiani partecipano a Monaco all'ultima edizione di Transport Logistic
Monaco di Baviera
Inaugurato il Padiglione Italia
Un miliardo di euro per ripristinare le infrastrutture portuali dell'Ucraina danneggiate dagli attacchi russi
Odessa
Ingresso di 100 nuovi soci speciali nella compagnia portuale CULMV di Genova
Genova
Primo ingresso di 45 unità dal prossimo mese
Musolino è stato confermato all'unanimità presidente di MEDports
Tangeri
L'associazione raggruppa 33 autorità portuali del bacino del Mediterraneo
Nel 2024 la genovese Ente Bacini ha registrato ricavi record
Genova
Lo scorso anno nei cinque bacini di carenaggio gestiti sono state immesse 58 navi
PROSSIME PARTENZE
Visual Sailing List
Porto di partenza
Porto di destinazione:
- per ordine alfabetico
- per nazione
- per zona geografica
ALIS ha sottoscritto un protocollo d'intesa con la Rete delle Scuole Italiane della Logistica
Roma
L'obiettivo è di rafforzare il legame tra mondo della scuola e mondo del lavoro
Ogni euro investito nella Guardia Costiera genera un valore di 1,53 euro per l'economia nazionale
Roma
Presentato a Roma il rapporto economico sul Corpo
La logistica europea dell'automotive deve guardare al mondo
Bruxelles
Göbel (ECG): le sfide del nostro settore sono globali, e altrettanto devono essere le nostre risposte
Ad aprile il traffico delle merci nei porti di Genova e Savona-Vado è diminuito del -8,7%
Genova
Volumi stabili nel primo scalo, mentre nel secondo è stata registrata una flessione del -27,7%
Natilus valuta con Kuehne+Nagel l'impiego dei propri aerei ad ala mista nel trasporto cargo
Schindellegi
Sono progettati per ottenere una riduzione del 30% del consumo di fuel e un aumento del 40% della capacità di carico
Aggiudicata la gara per il potenziamento del Tuscan Port Community System
Livorno
Investimento di oltre 500mila euro per l'attività di sviluppo applicativo della durata di un anno
Convegno sull'impatto dell'intelligenza artificiale e dell'automazione sulla sicurezza e sul lavoro nei porti
Roma
Organizzato dalla Filt Cgil, si terrà giovedì e venerdì a Livorno
Fincantieri sigla un memorandum of understanding con Qatar Navigation
Trieste
Cooperazione in settori come i servizi marittimi, la gestione di progetti e l'integrazione tecnologica
Porto del Pireo, rimesso in attività il bacino di carenaggio galleggiante Piraeus II
Il Pireo
Ha una capacità di sollevamento di 4mila tonnellate
La Polonia finanzia l'ampliamento del terminal intermodale Euroterminal Slawków
Slawków
Da 285mila container teu all'anno, la capacità salirà a 530mila teu
Accordo CMA CGM - Saigon Newport Corporation per un nuovo container terminal ad Haiphong
Marsiglia
Diventerà operativo nel 2028 e avrà una capacità di 1,9 milioni di teu
Genova Industrie Navali acquisisce una partecipazione in Lagomarsino Anielli
Genova
Contestuale cessione della società Pitturazioni Navali Industriali
L'estone AS Tallink noleggia il cruise ferry Romantika all'algerina Madar Maritime Company
Tallinn
La compagnia di Algeri è stata fondata lo scorso anno
ANSI, bene le misure per la logistica del decreto Infrastrutture
Roma
D'Angelo: non mancano spinta innovativa, visione a lungo termine e attenzione a transizione e sostenibilità
Progetto per la realizzazione di una Comunità Energetica Rinnovabile del porto della Spezia
La Spezia
Nuova esercitazione anti-pirateria nel Golfo di Guinea
Roma
Ha coinvolto l'unità navale “Comandante Bettica” e il mercantile “Grande Angola”
Kuehne+Nagel comprerà la società spagnola di autotrasporto TDN
Schindellegi/Madrid
Ha 600 dipendenti e una flotta di oltre 700 veicoli
In calo i ricavi e gli utili trimestrali di MPC Container Ships
Oslo
Baack: il mercato dei container continua a mostrare resilienza
Accordo tra Fincantieri e SRSA per lo sviluppo marittimo e costiero nel Mar Rosso
Trieste
Inaugurata la sede di Fincantieri Arabia for Naval Services a Riad
Via libera alla cessione del 56% della Wilson Sons alla Shipping Agencies Services (gruppo MSC)
Londra
La transazione sarà completata all'inizio del prossimo mese
Avvio delle opere di rimozione dei relitti di 38 imbarcazioni nel porto di Catania
Catania
Intervento del valore oltre due milioni di euro
Si infiamma ad Ancona la questione della destinazione d'uso del Molo Clementino
Ancona
GNV ha ottenuto la certificazione ISO 14001
Genova
È stata rilasciata da LRQA - Lloyd's Register Quality Assurance
ABB ha stretto un accordo per comprare la francese BrightLoop
Zurigo
L'obiettivo dell'acquisizione è di accelerare la strategia di elettrificazione nei settori della mobilità industriale e della propulsione navale
Definiti i criteri di adeguamento agli indici inflattivi dei canoni delle concessioni portuali
Roma
MBS Logistics compra la casa di spedizioni elvetica Gerhard Wegmüller
Zurigo
La società ha sede a Zurigo
Venduto per 3,6 milioni di dollari il traghetto Kriti I destinato alla demolizione
Atene
Sarà smantellato da un cantiere autorizzato dall'UE
Ad aprile il traffico dei container nel porto di Los Angeles è aumentato del +9,4%
Los Angeles/New York
Nei primi tre mesi del 2025 il porto di New York ha movimentato 2,2 milioni di contenitori (+10,0%)
Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto-legge Infrastrutture
Rixi: provvedimento importante per l'autotrasporto
Nel primo trimestre i ricavi di Global Ship Lease sono aumentati del +6,4%
Atene
Utile netto di 123,4 milioni di dollari (+34,3%)
Filt, Fit e Uilt sollecitano un urgente superamento della fase commissariale per l'AdSP del Mar Tirreno Centrale
Napoli
Federlogistica, necessario un piano proattivo per rafforzare la cybersecurity di porti e logistica
Genova
Sollecitata la creazione di un fondo nazionale
Accordo Mercitalia Logistics - Logtainer
Roma
L'obiettivo è lo sviluppo di servizi di trasporto intermodale marittimo in Italia e in Europa
DP World gestirà un terminal multipurpose nel porto siriano di Tartous
Damasco
Previsto un investimento di 800 milioni di dollari
Il porto di Long Beach segna un nuovo record di traffico dei container per il mese di aprile
Long Beach/Hong Kong
Lo scalo portuale di Hong Kong ha movimentato 1,2 milioni di contenitori (+6,0%)
RINA chiude il 2024 con ricavi nuovamente ad un livello record
Genova
Nel primo trimestre il volume d'affari è cresciuto del +12% e i nuovi ordini del +16%
Il 23 maggio si terrà la quarta edizione del convegno nazionale “Interporti al centro”
Roma
Organizzato dalla UIR, è in programma presso l'Interporto Rivers di Venezia
Nel Regno Unito fusione tra la società di consegne espresso Evri e la divisione per l'e-commerce di DHL
Londra
PORTI
Porti italiani:
Ancona Genova Ravenna
Augusta Gioia Tauro Salerno
Bari La Spezia Savona
Brindisi Livorno Taranto
Cagliari Napoli Trapani
Carrara Palermo Trieste
Civitavecchia Piombino Venezia
Interporti italiani: elenco Porti del mondo: mappa
BANCA DATI
ArmatoriRiparatori e costruttori navali
SpedizionieriProvveditori e appaltatori navali
Agenzie marittimeAutotrasportatori
MEETINGS
Convegno sull'impatto dell'intelligenza artificiale e dell'automazione sulla sicurezza e sul lavoro nei porti
Roma
Organizzato dalla Filt Cgil, si terrà giovedì e venerdì a Livorno
Il 23 maggio si terrà la quarta edizione del convegno nazionale “Interporti al centro”
Roma
Organizzato dalla UIR, è in programma presso l'Interporto Rivers di Venezia
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RASSEGNA STAMPA
US has its eye on Greek ports
(Kathimerini)
Proposed 30% increase for port tariffs to be in phases, says Loke
(Free Malaysia Today)
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FORUM dello Shipping
e della Logistica
Relazione del presidente Vittorio Parmigiani
Porto Cervo, 30 maggio 2025
››› Archivio
In arrivo altri 20 trattori per la Hannibal del gruppo Contship
La Spezia
Saranno presi in consegna tra la fine di quest'anno e i primi mesi del 2026
Ad aprile il porto di Singapore ha movimentato oltre 3,6 milioni di container (+7,1%)
Singapore
In termini di peso il traffico containerizzato è diminuito del -2,5%
Assagenti suggerisce le priorità che dovranno essere affrontate dal prossimo presidente del porto di Genova
Genova
Stabili i ricavi trimestrali di Danaos Corporation
Atene
Utile netto in calo del -23,5%
Stabile il traffico delle merci nei porti del Montenegro nel primo trimestre
Podgorica
Crescita del +73,9% dei volumi da e per l'Italia
Prysmian ha inaugurato la nuova nave posacavi Prysmian Monna Lisa
Milano
Ampliato lo stabilimento finlandese che produce cavi sottomarini ad alta tensione
Inaugurato il secondo container terminal del porto camerunese di Kribi
Yaoundé
Ha una banchina di 715 metri lineari e una profondità del fondale di -16 metri
Eurogate Intermodal ha comprato la società di autotrasporto Deisser
Amburgo/Stoccarda
L'azienda di Stoccarda è specializzata nel segmento dei container
Annunciato uno sconto sulla tassa per il transito delle grandi portacontainer nel canale di Suez
Ismailia
Riduzione del 15% per le navi di almeno 130mila tonnellate SCNT
La Zona Logistica Semplificata Porto e retroporto della Spezia è pronta per esser resa operativa
Genova/La Spezia
Lo ha reso noto il consigliere regionale Piana
Porto di Genova, il TAR per il Lazio ha annullato la concentrazione Ignazio Messina-Terminal San Giorgio
Roma
Accolto il ricorso di Grimaldi Euromed
Fincantieri chiude il primo trimestre con un valore record dei nuovi ordini
Trieste
Forte crescita dei ricavi e dell'EBITDA
Fermerci, le altre Regioni seguano l'esempio dell'Abruzzo introducendo il ferrobonus regionale
Roma
Celebrata la posa del primo pilastro del parco logistico in costruzione a Tortona
Tortona
Il completamento del progetto è previsto per maggio 2026
La Zona Franca Doganale interclusa a Genova come opportunità per mitigare l'impatto dei dazi
Genova
Lo evidenzia Spediporto
Ad aprile sono diminuiti i ricavi delle taiwanesi Evergreen e Yang Ming
Keelung/Taipei
In crescita il volume d'affari della connazionale Wan Hai Lines
Nei primi tre mesi del 2025 le portacontainer della RCL hanno trasportato 658mila teu (+8,9%)
Bangkok
Ricavi in crescita del +37,6%
Avviato il percorso di preparazione del Piano Regolatore Portuale di Ancona
Ancona
Partita la verifica preliminare della Valutazione Ambientale Strategica
d'Amico International Shipping registra ricavi e utili trimestrali in calo
Lussemburgo
Balestra di Mottola: non prevediamo alcun impatto per noi da eventuali tariffe portuali applicate negli USA per le navi costruite in Cina
Verso l'ok finale alla nomina di Francesco Benevolo alla presidenza del porto di Ravenna
Roma
Il MIT ha trasmesso la proposta alla Commissione Trasporti della Camera
- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA
tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail
Partita iva: 03532950106
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