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Bruxelles avvia le consultazioni sull'abrogazione delle esenzioni antitrust ai consorzi armatoriali
La proposta di regolamento della Commissione UE contempla il mantenimento degli accordi di cooperazione tra i vettori nell'ambito di un nuovo quadro legislativo ed economico. Prevista la concessione dell'esenzione solo ai consorzi con una quota di mercato inferiore al 30%
22 ottobre 2008
A qualche giorno dall'abrogazione delle esenzioni antitrust alle conference marittime che operano servizi con l'Europa, entrata in vigore il 18 ottobre scorso (inforMARE del 14 dicembre 2005 e 25 settembre 2006), oggi la Commissione Europea ha annunciato l'avvio di consultazioni sul progetto di regolamento in revisione dell'esenzione di cui godono attualmente i consorzi armatoriali rispetto all'interdizione dalle pratiche commerciali restrittive previste dall'articolo 81 del trattato della Comunità europea.

Il regolamento 823/2000 sull'esenzione per categoria concessa ai consorzi autorizza attualmente le compagnie di navigazione che operano servizi di linea a concludere accordi di cooperazione con l'obiettivo di fornire servizi in comune. Lo scorso anno Bruxelles ha avviato una revisione di questo tipo di esenzione ed ha precisato che la propria nuova proposta di regolamento prevede che tali accordi di cooperazione continuino ad essere autorizzati, però nell'ambito di un nuovo quadro legislativo ed economico. Le parti interessate potranno presentare le loro osservazioni entro il prossimo 21 novembre, mentre nel 2009 la Commissione consulterà gli Stati membri in vista dell'adozione del nuovo regolamento prima della scadenza del regolamento attualmente in vigore, che è prevista per il 25 aprile 2010 (inforMARE del 26 aprile 2005).

«È il momento - ha detto il commissario europeo alla Concorrenza, Neelie Kroes - di allineare l'esenzione per categoria di cui beneficiano i consorzi marittimi alle pratiche del mercato nel settore del trasporto marittimo di linea e alla legislazione antitrust attualmente in vigore».

La Commissione ha spiegato che le proposte di modifica al regolamento tengono conto dell'abrogazione delle esenzioni alle conference di linea stabilita nel 2006 e che hanno l'obiettivo di riflettere meglio le attuali pratiche del mercato attraverso una definizione più ampia di consorzio e aggregando, in presenza di specifiche circostanze, le quote di mercato di consorzi collegati. Inoltre, per allineare il regolamento per l'esenzione ai consorzi alle norme europee sulla concorrenza, la Commissione ha proposto che solo i consorzi con una quota di mercato inferiore al 30% possano beneficiare dell'esenzione.

Di seguito pubblichiamo la bozza di regolamento elaborata dalla Commissione Europea.


«PROGETTO PRELIMINARE

REGOLAMENTO (CE) N. … DELLA COMMISSIONE

del …

relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (“consorzi”)

(Testo rilevante ai fini del SEE)


LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CEE) n. 479/92 del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi) (1), in particolare l'articolo 1,

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento (2),

sentito il comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti nel settore dei trasporti marittimi,

considerando quando segue:

  1. Il regolamento (CEE) n. 479/92 conferisce alla Commissione il potere di applicare l'articolo 81, paragrafo 3, del trattato mediante regolamento a talune categorie di accordi, di decisioni o di pratiche concordate tra compagnie marittime di linea, riguardanti l'esercizio in comune di servizi di trasporto marittimo di linea (consorzi), i quali, tramite la cooperazione che determinano tra le compagnie marittime partecipanti, possono avere l'effetto di restringere la concorrenza all'interno del mercato comune e di pregiudicare il commercio tra gli Stati membri e possono pertanto incorrere nel divieto di cui all'articolo 81, paragrafo 1, del trattato.
    (1) GU L 55 del 29.2.1992, pag. 3.
    (2) […]
    (3) GU L 100 del 20.4.2000, pag. 24.
  1. La Commissione si è avvalsa di tale potere adottando il regolamento (CE) n. 823/2000 della Commissione, del 19 aprile 2000, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi) (3), che scadrà il 25 aprile 2010. Sulla base dell'esperienza finora acquisita dalla Commissione si può concludere che le giustificazioni per un'esenzione di categoria a favore dei consorzi marittimi sono tuttora valide in quanto ne è stato constatato il buon funzionamento a beneficio dei trasportatori e degli utenti dei servizi di trasporto. Tuttavia si devono apportare modifiche per sopprimere i riferimenti al regolamento (CEE) n. 4056/86, ormai abrogato, che conteneva un'esenzione per categoria a favore delle conferenze marittime la quale permetteva alle compagnie di trasporto marittimo di linea di fissare prezzi e capacità. Le modifiche mirano inoltre a rendere possibile una maggiore convergenza tra il regolamento (CE) n. 823/2000 e altri regolamenti in vigore di esenzione per categoria per la cooperazione orizzontale in vigore pur tenendo conto delle attuali pratiche di mercato nel settore del trasporto marittimo di linea.
  1. Esiste una grande varietà di accordi di consorzi diversi operanti sul mercato. Ai fini del presente regolamento un accordo di consorzio dovrebbe consistere di uno, o di una serie di accordi distinti, ma correlati, in base a cui le parti gestiscono il servizio in comune. La forma giuridica dei patti è considerata meno importante della realtà economica sulla cui si basano, ossia il fatto che le parti forniscono un servizio comune.
  1. Il presente regolamento non deve invece applicarsi agli accordi restrittivi della concorrenza conclusi da consorzi o da uno o più dei membridi un consorzio con altre compagnie di navigazione. Esso non deve contemplare neppure gli accordi restrittivi della concorrenza tra consorzi diversi operanti sullo stesso traffico o tra membri di detti consorzi.
  1. Il beneficio dell'esenzione per categoria dovrebbe limitarsi a quegli accordi per i quali si può supporre, con sufficiente certezza, che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3.
  1. I consorzi, quali definiti nel presente regolamento, contribuiscono in generale al miglioramento della produttività e della qualità dei servizi di linea offerti, grazie alla razionalizzazione indotta nelle attività delle compagnie consorziate e alle economie di scala che consentono di ottenere nell'esercizio delle navi e degli impianti portuali. Essi contribuiscono altresì a promuovere il progresso tecnico ed economico, agevolando ed incoraggiando lo sviluppo dell'utilizzazione dei “container” nonché un impiego più efficace della capacità delle navi. Al fine di organizzare e gestire un servizio in comune, una delle caratteristiche essenziali inerenti alla natura di un consorzio è quella di poter operare aggiustamenti di capacità in risposta a fluttuazioni della domanda e dell'offerta. È invece improbabile che una limitazione ingiustificata della produzione nonché la fissazione in comune dei noli oppure la ripartizione del mercato e della clientela consentano efficienze. Di conseguenza gli accordi di consorzi che comportano siffatte attività dovrebbero essere esclusi dal beneficio dell'applicazione del presente regolamento, a prescindere dal potere di mercato delle parti.
  1. Una congrua parte dei vantaggi risultanti dalle efficienze dovrebbe essere riservata agli utenti dei servizi di trasporto. Gli utenti dei servizi di trasporto forniti dai consorzi possono fruire dei vantaggi risultanti dalla maggior produttività e migliore qualità del servizio ottenute grazie al consorzio. Tali vantaggi possono consistere, tra l'altro, in un aumento della frequenza dei viaggi e degli scali o in una loro migliore organizzazione, nonché in una qualità più elevata ed in una maggiore personalizzazione dei servizi offerti, grazie all'impiego di unità navali e di attrezzature portuali o di altro genere più moderne.
  1. Tuttavia, gli utenti possono effettivamente trarre beneficio dai consorzi soltanto qualora esista una sufficiente concorrenza nei traffici che i consorzi gestiscono. Tale esigenza imposta dall'articolo 81, paragrafo 3, deve considerarsi soddisfatta quando un consorzio rimane al di sotto di una determinata soglia di quota di mercato e si può quindi presumere che sia esposto alla concorrenza effettiva, reale o potenziale di compagnie non consorziate. Per valutare le quote di mercato occorre prendere in considerazione non soltanto il traffico diretto fra i porti serviti da un consorzio, ma anche l'eventuale concorrenza di altri servizi marittimi di linea facenti capo a porti sostituibili a quelli serviti dal consorzio e, se del caso, di altri modi di trasporto.
  1. Il presente regolamento non deve esentare accordi contenenti restrizioni di concorrenza che non sono indispensabili al conseguimento degli obiettivi che giustificano la concessione dell'esenzione. A tal fine, le attività elencate all'articolo 4 devono essere escluse dall'ambito del presente regolamento.
  1. Inoltre, il beneficio della presente esenzione dipende dall'ottemperanza di talune condizioni. In particolare gli accordi di consorzio devono contenere una disposizione che attribuisca ad ogni compagnia marittima partecipante a tali accordi la facoltà di recedere dal consorzio dando adeguato preavviso. Tuttavia, per i consorzi fortemente integrati o con alto grado di investimenti, occorre prevedere un periodo di preavviso più lungo, per tener conto degli ingenti investimenti effettuati per costituirli e delle maggiori difficoltà di riorganizzazione in caso di recesso di uno dei membri. È inoltre ammissibile che i consorzi cerchino di assicurare la realizzazione di nuovi investimenti destinati a un servizio esistente. Pertanto, la possibilità per i consorziati di stipulare una clausola di “non recesso” dovrebbe anche sussistere qualora le parti, che hanno sottoscritto un accordo di consorzio esistente, abbiano deciso di effettuare nuovi investimenti ingenti e i costi di tali investimenti giustifichino una nuova clausola di “non recesso”.
  1. Sarebbe inoltre opportuno imporre una condizione intesa ad impedire che i consorzi nonché i loro membri applichino, su una determinata rotta, prezzi e condizioni di trasporto diversi, semplicemente in funzione del paese di origine o di destinazione dei prodotti trasportati, provocando in tal modo in seno alla Comunità sviamenti di traffico pregiudizievoli per determinati porti, caricatori, trasportatori o ausiliari di trasporto, a meno che tali prezzi o condizioni dissimili non possano giustificarsi sotto l'aspetto economico sulla base di differenze di costo.
  1. È altresì necessario subordinare l'esenzione a taluni obblighi. A questo proposito gli utenti dei servizi di trasporto devono in ogni momento poter avere conoscenza delle condizioni dei servizi di trasporto marittimo gestiti in comune dai consorziati. Deve essere prevista una procedura di consultazioni reali ed effettive tra i consorzi e gli utenti del servizio di trasporto sulle attività oggetto degli accordi. II presente regolamento deve inoltre precisare che cosa debba intendersi per “consultazioni reali ed effettive” e definire le principali fasi procedurali che debbono essere seguite nell'ambito di tali consultazioni.
  1. Le suddette consultazioni sono intese a garantire un funzionamento dei servizi di trasporto marittimo più efficace e che tenga conto delle esigenze degli utenti. Di conseguenza è opportuno esentare talune pratiche restrittive eventualmente risultanti da tali consultazioni. Tuttavia dette consultazioni dovrebbero limitarsi alle condizioni e alla qualità del servizio di trasporto marittimo di linea fornito dal consorzio o dai suoi membri ed esentato dal presente regolamento.
  1. La soglia di quota di mercato, l'esclusione di taluni comportamenti dal beneficio della presente esenzione nonché le altre condizioni e obblighi ad essa inerenti dovrebbero di norma garantire che gli accordi cui si applica l'esenzione per categoria non conferiscano alle compagnie interessate la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei traffici in questione.
  1. In casi particolari, nei quali gli accordi rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento producano ciononostante effetti incompatibili con l'articolo 81, paragrafo 3, la Commissione può revocare il beneficio dell'esenzione per categoria.
  1. Il presente regolamento fa salva l'applicazione dell'articolo 82 del trattato.
  1. Poiché il regolamento (CE) n. 823/2000 viene a scadenza, è opportuno adottare un nuovo regolamento che rinnovi l'esenzione per categoria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


CAPO I

CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI


Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento riguarda soltanto i consorzi che assicurano servizi di trasporto marittimo internazionali di linea in partenza da o a destinazione di uno o più porti della Comunità.


Articolo 2

Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, valgono le seguenti definizioni:

  1. “consorzio”, un accordo o una serie di accordi correlati conclusi tra due vettori esercenti una nave, che assicurano regolari servizi marittimi internazionali di linea per il trasporto di sole merci, principalmente in “container”, su uno o più traffici determinati e il cui oggetto è quello di instaurare una cooperazione per l'esercizio in comune di un servizio di trasporto marittimo che migliori il servizio che, in assenza di consorzi, sarebbe offerto individualmente da ciascuno dei suoi membri, razionalizzando le loro operazioni tramite accordi tecnici, operativi e/o commerciali;
  1. “trasporto marittimo di linea”, trasporto di merci eseguito regolarmente su una o più rotte specifiche tra diversi porti, con orari e date di viaggio preannunciati, ed accessibile, anche occasionalmente, a qualsiasi utente dietro corrispettivo;
  1. “patto sul servizio”, un patto contrattuale concluso tra uno o più utenti del servizio di trasporto ed un singolo consorziato o un consorzio, in base al quale, in contropartita dell'impegno dell'utente di far trasportare una certa quantità di merci durante un periodo determinato, il consorziato o il consorzio si obbligano a fornirgli un servizio di una qualità determinata e personalizzata, appositamente adattato alle sue esigenze;
  1. “utente del trasporto”, qualsiasi impresa (per esempio caricatori, consegnatari, spedizionieri) o le sue organizzazioni rappresentative che abbia concluso o manifesti l'intenzione di concludere un accordo contrattuale con un consorzio (o con uno dei suoi membri) per il trasporto di merci;
  1. “inizio del servizio”, la data alla quale la prima nave salpa per il servizio o, quando sia stato effettuato un nuovo investimento ingente, la data alla quale la prima nave salpa in base alle condizioni derivanti direttamente da detto nuovo investimento ingente;
  1. “nuovo investimento ingente”, un investimento che riguarda la costruzione, l'acquisto, o il nolo a lungo termine di navi, specificamente progettate, richieste e necessarie per fornire il servizio, e pari almeno a metà dell'investimento complessivo effettuato dai consorziati nel quadro del servizio di trasporto marittimo offerto dal consorzio.


CAPO II

ESENZIONI


Articolo 3

Accordi esentati

  1. In forza dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato e nel rispetto delle condizioni e degli obblighi di cui al presente regolamento, l'articolo 81, paragrafo 1, del trattato è dichiarato inapplicabile alle attività indicate al paragrafo 2 del presente articolo, che rientrino negli accordi di consorzio quali definiti agli articoli 1 e 2 del presente regolamento.
  1. La dichiarazione di inapplicabilità riguarda unicamente le seguenti attività:

    • le operazioni relative all'esercizio in comune di servizi di trasporto marittimo di linea, che includono le seguenti attività:

      1. il coordinamento e/o la fissazione comune degli orari di viaggio nonché la determinazione dei porti di scalo;

      1. lo scambio, la vendita o il nolo incrociato di spazi o posti/container sulle navi;

      1. l'utilizzazione in comune (“pooling”) di navi e/o di impianti portuali;

      1. l'utilizzazione di uno o più uffici di esercizio congiunto;

      1. la messa a disposizione di “container”, “chassis” e altre attrezzature e/o i contratti di locazione, di locazione finanziaria (“leasing”) o di acquisto di dette attrezzature;

      1. l'utilizzazione di un sistema di scambio di dati informatizzati e/o di un sistema di documentazione comune;

    • Aggiustamenti di capacità in risposta a fluttuazioni della domanda e dell'offerta;

    • l'esercizio o l'uso in comune dei terminali portuali e i servizi connessi (per esempio servizi di carico e scarico e servizi di stivaggio);

    • qualsiasi altra attività accessoria a quelle di cui alle lettere da a) a c) necessaria per il loro svolgimento.

  2. Le seguenti clausole sono, in particolare, da considerarsi attività accessorie ai sensi del paragrafo 2, lettera d):

    1. l'obbligo per i membri del consorzio di utilizzare, nel traffico o nei traffici in questione, le navi assegnate al consorzio, astenendosi dal noleggiare spazio su navi appartenenti a terzi;

    1. l'obbligo per i membri del consorzio di non cedere né noleggiare spazio ad altri trasportatori, operatori di navi nel traffico o nei traffici in questione, senza il previo consenso degli altri membri del consorzio.


Articolo 4

Accordi cui non si applica l'esenzione

L'esenzione di cui all'articolo 3 non si applica agli accordi che, direttamente o indirettamente, isolatamente o congiuntamente con altri fattori sotto il controllo delle parti, abbiano per oggetto:

  1. la fissazione dei prezzi in relazione alla vendita di servizi di linea a terzi;
  1. la limitazione della capacità o delle vendite ad eccezione degli aggiustamenti di capacità di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento;
  1. la ripartizione dei mercati o della clientela.



CAPO III

CONDIZIONI DELL'ESENZIONE


Articolo 5

Condizioni relative alla quota di mercato

  1. Per beneficiare dell'esenzione prevista dall'articolo 3, un consorzio deve detenere, su ciascuno dei mercati su cui opera, una quota di mercato inferiore al 30 %, calcolata con riferimento al volume delle merci trasportate (tonnellate di carico o unità equivalente venti piedi).
  1. Per determinare il rispetto di tale soglia:

    1. le quote di mercato di trasportatori che forniscono servizi sia individualmente che nell'ambito di un consorzio sullo stesso mercato rilevante devono essere aggregate;

    1. le quote di mercato di consorzi operanti sullo stesso mercato rilevante e con membri comuni devono essere aggregate.
  1. L'esenzione di cui all'articolo 3 continua ad applicarsi se, in un periodo di due anni civili consecutivi, la quota di mercato di cui al paragrafo 1 del presente articolo viene superata di non più di un decimo.
  1. Quando le soglie previste dai paragrafi 1 e 3 sono superate, l'esenzione di cui all'articolo 3 continua ad applicarsi durante un periodo di sei mesi dalla fine dell'anno civile nel cui corso è avvenuto il superamento. Tale periodo è di dodici mesi se il superamento è imputabile al ritiro dal mercato di un trasportatore marittimo non consorziato.


Articolo 6

Condizioni supplementari

Per poter beneficiare dell'esenzione prevista dall'articolo 3 deve essere soddisfatta una delle seguenti condizioni:

  1. il consorzio deve dare la possibilità a ciascuno dei suoi membri di offrire, mediante un contratto individuale, patti sul servizio propri;
  1. l'accordo di consorzio deve dare alle compagnie marittime che ne sono membri il diritto di recedere dal consorzio senza incorrere in alcuna penale finanziaria o di altra natura quale, in particolare, l'obbligo di cessare le loro attività di trasporto sul traffico o sui traffici in questione, abbinato o meno alla condizione di riprendere tali attività alla scadenza di un certo periodo. Il diritto di recesso è soggetto all'osservanza di un termine massimo di preavviso di sei mesi. L'accordo di consorzio può tuttavia stipulare che siffatto preavviso possa unicamente essere dato dopo un periodo iniziale massimo di 18 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di consorzio o dell'accordo di effettuare un nuovo investimento ingente nel servizio di trasporto marittimo gestito in comune. Se la data di entrata in vigore dell'accordo precede la data di inizio del servizio, il periodo iniziale non sarà superiore a ventiquattro mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di consorzio o dalla data di entrata in vigore dell'accordo di effettuare un nuovo investimento ingente nel servizio di trasporto marittimo gestito in comune. Per un consorzio fortemente integrato che implichi un grado di investimento molto elevato per l'acquisto o il nolo da parte dei suoi membri di navi appositamente per la sua costituzione, il periodo massimo di preavviso sarà, del pari, di sei mesi, ma l'accordo potrà stipulare che siffatto preavviso sia dato unicamente dopo un periodo iniziale massimo di trenta mesi a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo di consorzio o dell'accordo di effettuare un nuovo investimento ingente nel servizio di trasporto marittimo gestito in comune. Se la data di entrata in vigore dell'accordo precede quella di inizio del servizio, il periodo iniziale non sarà superiore a 36 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di consorzio o dalla data di entrata in vigore dell'accordo di effettuare un nuovo investimento ingente nel servizio di trasporto marittimo gestito in comune;
  1. né il consorzio, né i membri del consorzio arrecano pregiudizio, all'interno del mercato comune, a determinati porti, utenti o vettori, applicando per il trasporto di merci identiche, nella zona che rientra nell'accordo, prezzi e condizioni che differiscono a seconda del paese d'origine o di destinazione o a seconda del porto di carico o di scarico, a meno che siffatte differenze di prezzo o di condizioni possano giustificarsi sul piano economico sulla base di differenze dei costi di trasporto.


CAPO IV

OBBLIGHI


Articolo 7

Obbligo di consultare gli utenti del servizio di trasporto

  1. Le esenzioni di cui all'articolo 3 sono subordinate agli obblighi di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
  1. Tra gli utenti dei servizi di trasporto o le loro organizzazioni rappresentative e il consorzio si svolgono consultazioni reali ed effettive, al fine di trovare soluzioni su tutte le questioni importanti, a parte quelle di natura puramente operativa di minore importanza, relative alle condizioni e alla qualità dei servizi regolari di trasporto marittimo offerti dal consorzio o dai suoi membri.
  1. Tali consultazioni hanno luogo ogniqualvolta siano richieste da una qualunque delle suddette parti.
  1. Le consultazioni devono avere luogo, eccetto in casi di forza maggiore, prima dell'applicazione della misura che forma oggetto della consultazione. Se per motivi di forza maggiore, i membri del consorzio sono obbligati ad applicare una decisione prima che si svolgano le consultazioni, le eventuali consultazioni richieste hanno luogo entro dieci giorni lavorativi dalla data della richiesta. Non sarà data alcuna forma di pubblicità alla misura prima delle consultazioni, salvo nei suddetti casi di forza maggiore, ai quali sarà fatto espresso riferimento nel comunicato che annuncia la misura.
  1. Le consultazioni si svolgono secondo le seguenti fasi procedurali:

    1. il consorzio comunica per iscritto agli utenti del servizio di trasporto o alle loro organizzazioni rappresentative informazioni dettagliate sulla questione oggetto della consultazione, prima dello svolgimento di quest'ultima;

    1. si procede ad uno scambio di opinioni tra le parti, per iscritto o nell'ambito di riunioni in cui i rappresentanti delle compagnie marittime consorziate e degli utenti del servizio di trasporto o le loro organizzazioni rappresentative partecipanti avranno il potere di concordare una posizione comune; le parti s'impegnano a fare il possibile per raggiungere una posizione comune;

    1. qualora non possa essere raggiunta una posizione comune, nonostante la buona volontà di ambo le parti, si deve prendere atto del disaccordo e annunciarlo pubblicamente. Ciascuna delle parti può portare tale disaccordo a conoscenza della Commissione;

    1. se possibile, di comune accordo tra le due parti può essere stabilito un termine ragionevole entro cui concludere le consultazioni. Salvo in casi eccezionali o accordo tra le parti, tale termine non può essere inferiore ad un mese.
  1. Le condizioni dei servizi di trasporto marittimo offerti dal consorzio e dai suoi membri, ivi comprese quelle connesse alla qualità dei servizi ed ogni modifica ad esse relativa, devono essere fornite agli utenti che lo richiedano ad un prezzo ragionevole e devono poter essere prese in visione gratuitamente negli uffici delle compagnie di navigazione consorziate o del consorzio stesso e dei loro agenti.


Articolo 8

Obblighi ai quali è subordinata l'esenzione

Qualsiasi consorzio che richieda di beneficiare dell'applicazione del presente regolamento deve dimostrare, su richiesta della Commissione o dell'autorità garante della concorrenza di uno Stato membro, che sono soddisfatte le condizioni e gli obblighi imposti dagli articoli 5 a 7. A tal fine l'autorità richiedente determinerà caso per caso un limite di tempo che non sarà inferiore a tre mesi.


CAPO V

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 9

Segreto professionale

  1. Le informazioni raccolte in applicazione dell'articolo 8, sono utilizzate ai soli fini di cui al presente regolamento.

  1. La Commissione e le autorità degli Stati membri, nonché i loro funzionari e altri agenti, sono tenuti a non divulgare le informazioni da essi raccolte in applicazione del presente regolamento e che, per loro natura, sono coperte dal segreto professionale.

  1. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non ostano alla pubblicazione di informazioni generali o di studi che non comportano indicazioni individuali sulle imprese o associazioni di imprese.


Articolo 10

Revoca dell'esenzione in casi individuali

  1. In conformità dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1/2003 (1), la Commissione può revocare il beneficio dell'applicazione del presente regolamento qualora constati che, in un caso determinato, un accordo, una decisione di imprese o una pratica concordata, cui si applica l'articolo 3 del presente regolamento, provocano ciononostante taluni effetti incompatibili con l'articolo 81, paragrafo 3, del trattato, in particolare qualora:

    1. nel mercato rilevante nel quale opera il consorzio i membri dello stesso non sono esposti ad una concorrenza effettiva, reale o potenziale, da parte di compagnie non consorziate;

    1. i consumatori non ricevano una congrua parte dei benefici risultanti dal consorzio, in particolare qualora quest'ultimo ripetutamente non adempia gli obblighi di effettuare consultazioni previste all'articolo 7 del presente regolamento.
  1. Laddove, in un caso particolare, un accordo, decisione di associazioni di imprese o pratica concordata di cui al paragrafo 1 abbia effetti incompatibili con l'articolo 81, paragrafo 3, del trattato nel territorio di uno Stato membro o in una parte dello stesso, che abbia tutte le caratteristiche di un mercato geografico distinto, l'autorità garante della concorrenza di detto Stato membro può revocare il beneficio dell'applicazione del presente regolamento rispetto al territorio in questione.


Articolo 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 26 aprile 2010.

Esso si applica fino al 25 aprile 2015.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.»
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Roma
L'intervento è finanziato con 2,5 miliardi di euro provenienti da fondi PNRR
Positivi i risultati economici e commerciali trimestrali di Wärtsilä
Helsinki
La divisione Marine Electrical Systems sarà ceduta all'italiana VINCI Energies
Nel porto di Barcellona il numero di terminal crociere sarà ridotto da sette a cinque
Nel porto di Barcellona il numero di terminal crociere sarà ridotto da sette a cinque
Barcellona
Il sindaco: per la prima volta nella storia si pone un limite alla crescita delle crociere in città
Presentati gli impegni di MSC e Moby per rispondere alle prescrizioni dell'AGCM
Roma
Shipping Agencies Services cederà il 49% detenuto in Moby con rinuncia al corrispettivo a favore dell'azionista di maggioranza. Moby si impegna al completo abbattimento del debito nei confronti di SAS
Fincantieri conferma il suo interesse allo sviluppo della cantieristica navale americana
Fincantieri conferma il suo interesse allo sviluppo della cantieristica navale americana
Washington
Folgiero: impegno per fornire capacità di nuova generazione in pieno allineamento con le priorità strategiche degli USA
Via libera della Camera alla nomina di quattro presidenti di Autorità di Sistema Portuale italiane
Roma
Ok ai nomi proposti per le AdSP dell'Adriatico Meridionale, del Tirreno Centro-Settentrionale, della Liguria Occidentale e della Liguria Orientale. Rinviata la votazione relativa all'ente del Tirreno Settentrionale
Al via lo scambio informativo tra amministrazioni dello Stato per la digitalizzazione del settore marittimo
Roma
A Roma il primo incontro operativo presso il Comando Generale della Guardia Costiera
La Clean Maritime Fuels Platform suggerisce le misure per sostenere la produzione e distribuzione di fuel navali puliti
COSCO Shipping Ports segna nuovi record storici mensile e trimestrale di traffico dei container
Hong Kong
Nel periodo aprile-giugno sono stati movimentati 29,4 milioni di teu (+4,5%)
Forte aumento dei casi di abbandono dei marittimi
Londra
Dall'inizio del 2025 coinvolti 2.286 membri degli equipaggi di 222 navi
Nel primo trimestre di quest'anno il traffico mondiale delle merci ha registrato una forte crescita in vista dei nuovi dazi
Nel primo trimestre di quest'anno il traffico mondiale delle merci ha registrato una forte crescita in vista dei nuovi dazi
Ginevra
Il Nord America ha registrato la crescita congiunturale delle importazioni più consistente
Nel porto di Anversa-Bruges crescono i container e i rotabili e calano le altre tipologie di merci
Anversa
Perdura la congestione del traffico nello scalo, con una situazione lato terra che è diventata critica
Uno studio denuncia il ritardo dei porti europei nel dotarsi di impianti di cold ironing
Bruxelles/Pozzallo
Al via la gara per elettrificare le banchine del porto di Pozzallo
T&E propone di includere più porti di trasbordo extra-UE per evitare le rilocalizzazioni delle emissioni di carbonio
Bruxelles
L'associazione invita la Commissione UE a ridurre l'attuale soglia del 65% di traffico di transhipment
Federlogistica sollecita l'immediata istituzione di una cabina di regia sui dazi
Genova
Obiettivo anche l'eliminazione dei costi extra determinati dalla burocrazia
Nel secondo trimestre le merci containerizzate movimentate dal porto di Singapore sono calate del -2,9%
Singapore
Lo scorso maggio i transiti di navi nel canale di Suez sono diminuiti del -6,8%
Lo scorso maggio i transiti di navi nel canale di Suez sono diminuiti del -6,8%
Il Cairo
A giugno e all'inizio di luglio è proseguito il trend negativo
I terminalisti non sono affatto soddisfatti di una politica che sembra disinteressarsi dei porti
Roma
Cognolato: necessario che si chiudano i processi ancora aperti su più fronti
Al terminal MITO la nave più grande mai approdata al Porto Canale di Cagliari
Milano
Arrivata ieri la portacontenitori “MSC Venice” della capacità di 16.652 teu
Il 5 e 6 novembre a Lisbona un vertice convocato dall'ILA contro l'automazione nel settore marittimo-portuale
Il 5 e 6 novembre a Lisbona un vertice convocato dall'ILA contro l'automazione nel settore marittimo-portuale
North Bergen/Metzingen
La sudcoreana HD Hyundai, assieme alla tedesca NEURA Robotics, svilupperà e sperimenterà robot saldatori nei cantieri navali
Ancora incerto il bilancio del terribile attacco alla rinfusiera Eternity C nel Mar Rosso
Mandaluyong/Londra/Bruxelles
Dichiarazione congiunta di ICS, BIMCO, European Shipowners, Intercargo e Intertanko
Nel primo semestre del 2025 nel porto di Marsiglia-Fos sono cresciute le rinfuse e calate le merci varie
Marsiglia
Crocieristi in aumento del +5%
Il Senato ha approvato la proposta di legge quadro sugli interporti
Roma
UIR, dà al sistema interportuale italiano un assetto normativo moderno, ordinato e coerente
Carlo De Ruvo è stato eletto presidente della Confetra
Roma
Tra le sfide, l'espansione incontrollata dei grandi gruppi logistici e la loro concentrazione
Ancora elevato il numero di attacchi dei pirati alle navi nel secondo trimestre del 2025
Ancora elevato il numero di attacchi dei pirati alle navi nel secondo trimestre del 2025
Kuala Lumpur
In calo il numero di atti di violenza contro gli equipaggi
Accordo di fusione tra Telemar e TNL Group
Accordo di fusione tra Telemar e TNL Group
Oslo/Atene/Parigi
Nascerà uno dei primi tre operatori nel mercato dei servizi OT/IoT per il settore marittimo e dei superyacht
Gli attacchi alle navi nel Mar Rosso causano ancora morti tra i marittimi
Portsmouth
Presa di mira la portarinfuse di bandiera liberiana “Eternity C”
Seconda acquisizione della società canadese di cantieristica navale Davie in Finlandia
Helsinki/Pori
Comprerà il cantiere navale Enersense Offshore
Approvato l'emendamento sulle Agenzie per la somministrazione del lavoro in porto
Roma
Trasformazione immediata in Agenzie autorizzate alla fornitura del lavoro portuale temporaneo
Salvini designa un dirigente di una compagnia marittima privata campana alla presidenza dell'AdSP regionale
Roma
Si tratta di Eliseo Cuccaro, amministratore delegato della Alilauro
Estendere a livello globale l'applicazione del limite dello 0,1% del tenore di zolfo nei fuel navali
Estendere a livello globale l'applicazione del limite dello 0,1% del tenore di zolfo nei fuel navali
Berlino
Lo propone un'analisi dell'International Council on Clean Transportation
IMO e UE condannano la ripresa degli attacchi alle navi nel Mar Rosso
Londra/Bruxelles
Dominguez: nuova violazione del diritto internazionale e della libertà di navigazione
Nel primo semestre del 2025 il traffico dei container nel porto di Gioia Tauro è cresciuto del +10,5%
Gioia Tauro
Sono stati movimentati 2.186.211 teu
Una rinfusiera è stata attaccata nel Mar Rosso
Portsmouth
L'equipaggio ha abbandonato la nave che ha iniziato a imbarcare acqua
Il governo tedesco stanzia 400 milioni di euro per sostenere la transizione energetica nel settore marittimo-portuale
Oltre 78 milioni di euro ai porti di Augusta e Taranto per l'eolico offshore
Roma
Fondi distribuiti su tre annualità a partire dal 2025
Riaperto il bando PNRR per gli interporti
Roma
Disponibili risorse pari a 2,2 milioni di euro
Porto di Livorno, nella crisi della L.T.M. la priorità sono i lavoratori
Livorno
Calo delle performance economiche trimestrali di UPS
Atlanta
Nel trimestre aprile-giugno l'utile netto è stato di 1,28 miliardi di dollari (-8,9%)
Ok alla variazione di bilancio 2025 dell'AdSP dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio
Gioia Tauro
500mila euro per la quota del 49% in capo all'ente della società Port Agency
FHP Group acquisisce il restante 10% del capitale di Lotras
Milano/Foggia
Verrà avviata l'integrazione tra Lotras e CFI Intermodal per dare vita a FHP Intermodal
Documento scientifico dell'OITAF sulle buone pratiche nella logistica e nel trasporto di frutta e verdura fresca
Milano
L'AdSP del Mar Tirreno Settentrionale ha aderito alla PLIKA
Livorno
Piattaforma dedicata a formazione, innovazione e condivisione della conoscenza nei settori della logistica e dei porti
Firmata la nomina di Matteo Paroli a presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale
Roma
È laureato in giurisprudenza e specializzato in diritto amministrativo
In Haropa Port crescono i container e calano le rinfuse
Le Havre
Nella prima metà di quest'anno i contenitori sono stati 1,51 milioni di teu (+4%)
Bureau Veritas registra un incremento trimestrale del +9,8% dei ricavi nel segmento Marine & Offshore
Courbevoie
In crescita i nuovi ordini a Kalmar e Konecranes nel trimestre aprile-giugno
Helsinki
In lieve aumento i fatturati delle due aziende finlandesi
Nel secondo trimestre il traffico dei container nel porto di Barcellona è calato del -12,2%
Barcellona
Assiterminal minaccia una nuova ondata di ricorsi a fronte di norme che ritiene danneggino la portualità
Genova
2M Logistics sigla un accordo con la salernitana Gallozzi
Barendrecht
L'azienda olandese rappresenterà GF Logistics, filiale del gruppo italiano, nella regione del Benelux
In calo gli utili trimestrali dell'elvetica Kuehne+Nagel
Schindellegi
Nel periodo aprile-giugno di quest'anno il fatturato netto è cresciuto del +1,7%
Yang Ming ordina tre portacontainer da 8.000 teu ai cantieri Nihon Shipyard e Imabari Shipbuilding
Keelung/Imabari
Commessa del valore di 351,3-394,5 milioni di dollari
Italia Nostra ribadisce forti perplessità sulla realizzazione del porto di Fiumicino-Isola Sacra
Roma
Le città marittime europee, meta del turismo delle crociere - evidenzia l'associazione - denunciano il fenomeno croceristico dell'over-tourism
Nel porto di Port Said East è entrato in funzione il primo terminal per l'automotive dell'Egitto
East Port Said
Può ospitare contemporaneamente due car carrier
PROSSIME PARTENZE
Visual Sailing List
Porto di partenza
Porto di destinazione:
- per ordine alfabetico
- per nazione
- per zona geografica
Tepsa ha acquisito un terminal per rinfuse liquide nel porto di Rotterdam
Singapore/Rotterdam
È stato ceduto dalla Global Energy Storage Holdings
Il gruppo Spinelli ha approvato il bilancio di sostenibilità 2024
Genova
Dei 616 dipendenti diretti dell'azienda, il 49% ha meno di 50 anni
Nel secondo trimestre di quest'anno il traffico delle merci nei porti della Turchia è cresciuto del +1,6%
Ankara
I carichi da e per l'Italia sono ammontati a 12,7 milioni di tonnellate (+10,1%)
Estensione alle aree di Savona, Vado Ligure e Bergeggi della Zona Logistica Semplificata Porti e retroporti Genova
Genova
Ok del Comitato di indirizzo ZLS
Isotta Fraschini Motori ha inaugurato a Bari una nuova linea produttiva di sistemi fuel cell a idrogeno
Trieste
Saranno destinati a soluzioni navali e terrestri
Battezzata la Grande Shanghai, prima car carrier Ammonia Ready del gruppo Grimaldi
Napoli
Ha una capacità di carico pari a 9.000 ceu
Porto di Genova, Filt e Uilt hanno dichiarato cinque giorni di sciopero al Terminal Bettolo
Genova
Fit Cisl Liguria ha espresso solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori
Pubblicato il bando di gara per il dragaggio del bacino della darsena commerciale del porto di Ancona
Ancona
Prevista la rimozione di circa 730mila metri cubi di sedimenti
Gara per il ripristino e potenziamento delle banchine 32 e 33 nella Zona Alti Fondali del porto di Savona
Genova
Previsto un investimento di oltre 6,7 milioni di euro
Sono 1.100 i lavoratori a Palermo direttamente impiegati nel settore del turismo del mare
Palermo
Quest'anno è attesa una crescita del +9,4% del traffico crocieristico nel porto del capoluogo siciliano
Crescita semestrale del +9% delle merci sulla rotta marittima tra San Pietroburgo e India/Cina
Mosca
Nel servizio FESCO impiega sei navi
Porto di Trieste, il commissario straordinario Gurrieri indagato per riciclaggio
Trieste
Sono certo - ha dichiarato - di poter dimostrare di aver agito nella legalità, in piena trasparenza
Vard sigla un nuovo contratto per la costruzione di due CSOV
Trieste
Le navi saranno destinate a supportare le operazioni nel settore eolico offshore
UIR, bene la pubblicazione del bando per la digitalizzazione della catena logistica
Roma
Di Caterina (ALIS): strumento concreto che valorizza le esigenze delle imprese e rafforza il sistema logistico
GNV ha celebrato i primi dieci anni di attività sulla rotta Italia-Albania
Durazzo
Nel periodo le navi della compagnia hanno trasportato oltre 1,25 milioni di passeggeri
Sequestrato nel porto di Gioia Tauro un carico di oltre 1,2 tonnellate di marijuana
Reggio Calabria/Catanzaro
Arrestati membri di un'organizzazione criminale che importava stupefacenti dal Sud America attraverso porti e aeroporti europei
Yang Ming ordina a Hanwha Ocean la costruzione di sette portacontainer dual-fuel da 15.000 teu
Keelung
Saranno prese in consegna tra il 2028 e il 2029
Walden cederà le attività logistiche per il settore sanitario a Yusen Logistics
Parigi
Annunciato l'avvio di trattative esclusive
Solinas (Partito Sardo d'Azione) non è affatto soddisfatto dello stato della portualità sarda
Cagliari
Sollecitata l'immediata costituzione di una commissione speciale
ANSI, bene l'introduzione del Cruscotto informativo per la gestione dei contratti di appalto tra privati nella logistica
Roma
D'Angelo: permetterà di fare un ulteriore passo avanti al Paese
Russo (Confcommercio): miope aver escluso il trasporto stradale dai fondi del PNRR
Roma
Primo bollettino dell'Osservatorio Freight Insights realizzato dal Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile
Netta crescita delle performance finanziarie e commerciali trimestrali del gruppo ABB
Zurigo
Nel periodo aprile-giugno il valore dei nuovi ordini è cresciuto del +16,0%
Avviate consultazioni informali sulla proposta preliminare del nuovo Piano Regolatore Portuale di Ancona
Ancona
Undici incontri programmati a luglio
Accordo di programma per gli interventi propedeutici e funzionali alla realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina
Roma
È stato firmato oggi a Roma
Progetto per sviluppare una stazione ecologica per il trattamento delle acque reflue delle navi
Napoli
Iniziativa delle napoletane Gruppo Riunito Sbarco Cenere e Iello
Assiterminal invita a non portare nel porto di Napoli i sedimenti del dragaggio di Bagnoli
Genova
Cognolato e Ferrari: necessario salvaguardare la piena funzionalità delle attività dello scalo commerciale
Nel secondo trimestre il traffico dei container nel porto di Long Beach è calato del -3,4%
Long Beach
A giugno registrata una flessione del -16,4%
Paolo Pessina è stato nominato vicepresidente di Conftrasporto-Confcommercio
Roma
È presidente della federazione nazionale degli agenti e mediatori marittimi
Nel secondo trimestre il traffico dei container nel porto di Hong Kong è diminuito del -8,2%
Hong Kong
Nel mese di giugno è stata registrata una flessione del -13,7%
In crescita i risultati economici della società cuneese di logistica Nord Ovest
Cuneo
Nei primi mesi del 2026 si concluderanno i lavori per la costruzione di un nuovo deposito a Mondovì
Il traffico dei container nel porto di Los Angeles cresce trainato dai timori per i nuovi dazi
Los Angeles
A giugno movimentato il volume più elevato mai registrato in questo mese
Il Comitato di gestione dell'AdSP del Mare di Sardegna ha adottato il DPSS
Cagliari
Via libera alla concessione alla MITO e al ricorso contro il no al dragaggio di Olbia
A Genova tre eventi per altrettante nuove navi da crociera della Explora Journeys
Genova
Nel cantiere di Fincantieri sono stati effettuati un varo tecnico, una posa della moneta e il taglio di una prima lamiera
Grimaldi cede il 5% di Terminal Darsena Toscana alla Compagnia Portuale di Livorno
Napoli/Livorno
Opzione per l'acquisto di un ulteriore 5% del capitale sociale
Firmato il contratto di concessione che assegna a DP World la gestione del porto di Tartous
Damasco
Ha una durata di 30 anni
Matteo Gasparato designato alla presidenza dell'AdSP del Mare Adriatico Settentrionale
Roma
È stato nominato commissario straordinario dello stesso ente portuale
Incontro a Roma tra i vertici di ESPO e di Assoporti
Roma
Tra i temi affrontati, la competitività dei porti europei nel contesto globale attuale
Calo trimestrale dei ricavi generati dai servizi di linea della cinese OOCL
Hong Kong
In aumento i carichi trasportati dalle navi della compagnia
Collaborazione tra l'Ukrainian Sea Ports Authority e l'AdSP del Mar Ligure Occidentale
Roma
Accordo della durata iniziale di cinque anni
Sondaggio in Germania sulle prospettive delle società dei settori marittimo, portuale e cantieristico
Amburgo
Più preoccupati gli armatori. Positive prospettive per porti e cantieri navali
Porto di Augusta, al via i lavori per il terzo ponte che collegherà l'isola alla terraferma
Augusta
Opera del valore di oltre 20 milioni di euro
Vard firma un contratto con InkFish per una nuova nave da ricerca
Trieste
Il valore dell'accordo supera i 200 milioni di euro
Nel porto di Amburgo saranno investiti 1,1 miliardi di euro per potenziare il settore dei container
Amburgo
Miglioramento dell'accessibilità e delle infrastrutture portuali dell'area Waltershofer Hafen
Meyer Turku ha consegnato la nuova nave da crociera Star of the Seas alla Royal Caribbean
Turku
Ha una stazza lorda di 250.800 tonnellate
ESPO esorta ad aumentare i fondi per i porti nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale dell'UE
Bruxelles
I fondi del programma CEF si sono rivelati di gran lunga insufficienti
Fincantieri consegna la nuova nave da crociera Oceania Allura alla Oceania Cruises
Miami/Trieste
Trasformate in ordini le opzioni per due ulteriori navi di classe “Sonata”
PORTI
Porti italiani:
Ancona Genova Ravenna
Augusta Gioia Tauro Salerno
Bari La Spezia Savona
Brindisi Livorno Taranto
Cagliari Napoli Trapani
Carrara Palermo Trieste
Civitavecchia Piombino Venezia
Interporti italiani: elenco Porti del mondo: mappa
BANCA DATI
ArmatoriRiparatori e costruttori navali
SpedizionieriProvveditori e appaltatori navali
Agenzie marittimeAutotrasportatori
MEETINGS
Il 15 luglio a Roma l'evento di Confindustria sull'economia del mare
Roma
Il 2 luglio a Genova si terrà l'assemblea pubblica del Centro Internazionale Studi Containers
Genova
››› Archivio
RASSEGNA STAMPA
Why Malta is objecting to a new price cap on Russian oil
(timesofmalta.com)
US has its eye on Greek ports
(Kathimerini)
››› Archivio
FORUM dello Shipping
e della Logistica
Intervento del presidente Tomaso Cognolato
Roma, 19 giugno 2025
››› Archivio
Uniport, portare i detriti di Bagnoli nel porto di Napoli causerebbe il rinvio dei dragaggi attesi da anni
Roma
Legora de Feo, necessario individuare soluzioni alternative
In netto calo il fatturato trimestrale delle taiwanesi Evergreen, Yang Ming e WHL
Keelung/Taipei
Nel periodo aprile-giugno è sceso rispettivamente del -18,7%, -26,5% e -8,6%
Approvata l'istituzione del Cruscotto informativo per la gestione dei contratti di appalto tra privati nella logistica
A maggio il traffico delle merci nel porto di Ravenna è cresciuto del +1,4%
Ravenna
In aumento le rinfuse. Calo delle merci varie
Ok dell'UE all'acquisto congiunto di mezzi portuali da parte dei terminalisti
Bruxelles
Consentita anche la definizione congiunta delle specifiche tecniche minime delle attrezzature
Il gruppo energetico serbo EPS importerà carbone attraverso il porto montenegrino di Bar
Bar
Attualmente le importazioni dall'Indonesia passato attraverso il porto di Costanza
Fondazione Fincantieri e Luiss lanciano un progetto per rafforzare la sicurezza delle infrastrutture sottomarine
Trieste
Tra gli obiettivi, contribuire alla definizione di uno specifico quadro normativo
Ruote Libere, bene la retromarcia del governo sui controlli antimafia nel settore dell'autotrasporto
Modena
Franchini: se il governo ha capito di avere sbagliato è una buona notizia
Agostinelli (AdSP Tirreno Meridionale e Ionio): importantissimo l'emendamento che consente di anticipare la trasformazione della Gioia Tauro Port Agency
Il 15 luglio a Roma l'evento di Confindustria sull'economia del mare
Roma
Verrà presentato il documento strategico della confederazione sul settore
Il Kerala chiede a MSC 1,1 miliardi di dollari di danni causati dall'affondamento della MSC Elsa 3
Thiruvananthapuram
Accordato il fermo temporaneo della nave “MSC Akuteta II”
Trasportounito chiede l'annullamento del procedimento di rinnovo del Comitato Centrale dell'Albo degli Autotrasportatori
Roma
Nuovo sequestro di un carico di cocaina nel porto di Gioia Tauro
Reggio Calabria
In un container sono state rinvenute 16 sacche contenenti 417 chili di stupefacente
MOL e Kinetics realizzeranno il primo data center galleggiante al mondo
Tokyo
Verrà installato su una nave di 9.731 tonnellate di stazza lorda
Il Rijeka Gateway Terminal diventerà operativo ad inizio settembre
Copenaghen
La prima nave nel secondo container terminal dello scalo croato è attesa il 12 settembre
Falteri (Federlogistica) esorta a puntare allo sviluppo di una logistica “policentrica”
Genova
Cardine della strategia dovrebbe essere la Zona Logistica Semplificata
Tsuneishi Shipbuilding Co. ha acquisito la Mitsui E&S Shipbuilding Co.
Hiroshima/Tokyo
È stata ribattezzata con il nome di Tsuneishi Solutions Tokyobay Co.
Pessina (Federagenti): il sistema logistico nordeuropeo è in affanno. Approfittiamone!
Roma
Opportunità insperata - sottolinea - per i porti del Mediterraneo e italiani in particolare
MSC Crociere affianca Carnival e Royal Caribbean nel capitale di Grand Bahama Shipyard
Miami
Concluse positivamente le trattative in corso da fine 2024
Al The International Propeller Clubs il Premio Dorso per l'area mediterranea
Napoli
A riconoscimento del ruolo primario svolto dagli operatori della logistica nei traffici mediterranei
- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA
tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail
Partita iva: 03532950106
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