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Bruxelles avvia le consultazioni sull'abrogazione delle esenzioni antitrust ai consorzi armatoriali
La proposta di regolamento della Commissione UE contempla il mantenimento degli accordi di cooperazione tra i vettori nell'ambito di un nuovo quadro legislativo ed economico. Prevista la concessione dell'esenzione solo ai consorzi con una quota di mercato inferiore al 30%
22 ottobre 2008
A qualche giorno dall'abrogazione delle esenzioni antitrust alle conference marittime che operano servizi con l'Europa, entrata in vigore il 18 ottobre scorso (inforMARE del 14 dicembre 2005 e 25 settembre 2006), oggi la Commissione Europea ha annunciato l'avvio di consultazioni sul progetto di regolamento in revisione dell'esenzione di cui godono attualmente i consorzi armatoriali rispetto all'interdizione dalle pratiche commerciali restrittive previste dall'articolo 81 del trattato della Comunità europea.

Il regolamento 823/2000 sull'esenzione per categoria concessa ai consorzi autorizza attualmente le compagnie di navigazione che operano servizi di linea a concludere accordi di cooperazione con l'obiettivo di fornire servizi in comune. Lo scorso anno Bruxelles ha avviato una revisione di questo tipo di esenzione ed ha precisato che la propria nuova proposta di regolamento prevede che tali accordi di cooperazione continuino ad essere autorizzati, però nell'ambito di un nuovo quadro legislativo ed economico. Le parti interessate potranno presentare le loro osservazioni entro il prossimo 21 novembre, mentre nel 2009 la Commissione consulterà gli Stati membri in vista dell'adozione del nuovo regolamento prima della scadenza del regolamento attualmente in vigore, che è prevista per il 25 aprile 2010 (inforMARE del 26 aprile 2005).

«È il momento - ha detto il commissario europeo alla Concorrenza, Neelie Kroes - di allineare l'esenzione per categoria di cui beneficiano i consorzi marittimi alle pratiche del mercato nel settore del trasporto marittimo di linea e alla legislazione antitrust attualmente in vigore».

La Commissione ha spiegato che le proposte di modifica al regolamento tengono conto dell'abrogazione delle esenzioni alle conference di linea stabilita nel 2006 e che hanno l'obiettivo di riflettere meglio le attuali pratiche del mercato attraverso una definizione più ampia di consorzio e aggregando, in presenza di specifiche circostanze, le quote di mercato di consorzi collegati. Inoltre, per allineare il regolamento per l'esenzione ai consorzi alle norme europee sulla concorrenza, la Commissione ha proposto che solo i consorzi con una quota di mercato inferiore al 30% possano beneficiare dell'esenzione.

Di seguito pubblichiamo la bozza di regolamento elaborata dalla Commissione Europea.


«PROGETTO PRELIMINARE

REGOLAMENTO (CE) N. … DELLA COMMISSIONE

del …

relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (“consorzi”)

(Testo rilevante ai fini del SEE)


LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CEE) n. 479/92 del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi) (1), in particolare l'articolo 1,

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento (2),

sentito il comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti nel settore dei trasporti marittimi,

considerando quando segue:

  1. Il regolamento (CEE) n. 479/92 conferisce alla Commissione il potere di applicare l'articolo 81, paragrafo 3, del trattato mediante regolamento a talune categorie di accordi, di decisioni o di pratiche concordate tra compagnie marittime di linea, riguardanti l'esercizio in comune di servizi di trasporto marittimo di linea (consorzi), i quali, tramite la cooperazione che determinano tra le compagnie marittime partecipanti, possono avere l'effetto di restringere la concorrenza all'interno del mercato comune e di pregiudicare il commercio tra gli Stati membri e possono pertanto incorrere nel divieto di cui all'articolo 81, paragrafo 1, del trattato.
    (1) GU L 55 del 29.2.1992, pag. 3.
    (2) […]
    (3) GU L 100 del 20.4.2000, pag. 24.
  1. La Commissione si è avvalsa di tale potere adottando il regolamento (CE) n. 823/2000 della Commissione, del 19 aprile 2000, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi) (3), che scadrà il 25 aprile 2010. Sulla base dell'esperienza finora acquisita dalla Commissione si può concludere che le giustificazioni per un'esenzione di categoria a favore dei consorzi marittimi sono tuttora valide in quanto ne è stato constatato il buon funzionamento a beneficio dei trasportatori e degli utenti dei servizi di trasporto. Tuttavia si devono apportare modifiche per sopprimere i riferimenti al regolamento (CEE) n. 4056/86, ormai abrogato, che conteneva un'esenzione per categoria a favore delle conferenze marittime la quale permetteva alle compagnie di trasporto marittimo di linea di fissare prezzi e capacità. Le modifiche mirano inoltre a rendere possibile una maggiore convergenza tra il regolamento (CE) n. 823/2000 e altri regolamenti in vigore di esenzione per categoria per la cooperazione orizzontale in vigore pur tenendo conto delle attuali pratiche di mercato nel settore del trasporto marittimo di linea.
  1. Esiste una grande varietà di accordi di consorzi diversi operanti sul mercato. Ai fini del presente regolamento un accordo di consorzio dovrebbe consistere di uno, o di una serie di accordi distinti, ma correlati, in base a cui le parti gestiscono il servizio in comune. La forma giuridica dei patti è considerata meno importante della realtà economica sulla cui si basano, ossia il fatto che le parti forniscono un servizio comune.
  1. Il presente regolamento non deve invece applicarsi agli accordi restrittivi della concorrenza conclusi da consorzi o da uno o più dei membridi un consorzio con altre compagnie di navigazione. Esso non deve contemplare neppure gli accordi restrittivi della concorrenza tra consorzi diversi operanti sullo stesso traffico o tra membri di detti consorzi.
  1. Il beneficio dell'esenzione per categoria dovrebbe limitarsi a quegli accordi per i quali si può supporre, con sufficiente certezza, che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3.
  1. I consorzi, quali definiti nel presente regolamento, contribuiscono in generale al miglioramento della produttività e della qualità dei servizi di linea offerti, grazie alla razionalizzazione indotta nelle attività delle compagnie consorziate e alle economie di scala che consentono di ottenere nell'esercizio delle navi e degli impianti portuali. Essi contribuiscono altresì a promuovere il progresso tecnico ed economico, agevolando ed incoraggiando lo sviluppo dell'utilizzazione dei “container” nonché un impiego più efficace della capacità delle navi. Al fine di organizzare e gestire un servizio in comune, una delle caratteristiche essenziali inerenti alla natura di un consorzio è quella di poter operare aggiustamenti di capacità in risposta a fluttuazioni della domanda e dell'offerta. È invece improbabile che una limitazione ingiustificata della produzione nonché la fissazione in comune dei noli oppure la ripartizione del mercato e della clientela consentano efficienze. Di conseguenza gli accordi di consorzi che comportano siffatte attività dovrebbero essere esclusi dal beneficio dell'applicazione del presente regolamento, a prescindere dal potere di mercato delle parti.
  1. Una congrua parte dei vantaggi risultanti dalle efficienze dovrebbe essere riservata agli utenti dei servizi di trasporto. Gli utenti dei servizi di trasporto forniti dai consorzi possono fruire dei vantaggi risultanti dalla maggior produttività e migliore qualità del servizio ottenute grazie al consorzio. Tali vantaggi possono consistere, tra l'altro, in un aumento della frequenza dei viaggi e degli scali o in una loro migliore organizzazione, nonché in una qualità più elevata ed in una maggiore personalizzazione dei servizi offerti, grazie all'impiego di unità navali e di attrezzature portuali o di altro genere più moderne.
  1. Tuttavia, gli utenti possono effettivamente trarre beneficio dai consorzi soltanto qualora esista una sufficiente concorrenza nei traffici che i consorzi gestiscono. Tale esigenza imposta dall'articolo 81, paragrafo 3, deve considerarsi soddisfatta quando un consorzio rimane al di sotto di una determinata soglia di quota di mercato e si può quindi presumere che sia esposto alla concorrenza effettiva, reale o potenziale di compagnie non consorziate. Per valutare le quote di mercato occorre prendere in considerazione non soltanto il traffico diretto fra i porti serviti da un consorzio, ma anche l'eventuale concorrenza di altri servizi marittimi di linea facenti capo a porti sostituibili a quelli serviti dal consorzio e, se del caso, di altri modi di trasporto.
  1. Il presente regolamento non deve esentare accordi contenenti restrizioni di concorrenza che non sono indispensabili al conseguimento degli obiettivi che giustificano la concessione dell'esenzione. A tal fine, le attività elencate all'articolo 4 devono essere escluse dall'ambito del presente regolamento.
  1. Inoltre, il beneficio della presente esenzione dipende dall'ottemperanza di talune condizioni. In particolare gli accordi di consorzio devono contenere una disposizione che attribuisca ad ogni compagnia marittima partecipante a tali accordi la facoltà di recedere dal consorzio dando adeguato preavviso. Tuttavia, per i consorzi fortemente integrati o con alto grado di investimenti, occorre prevedere un periodo di preavviso più lungo, per tener conto degli ingenti investimenti effettuati per costituirli e delle maggiori difficoltà di riorganizzazione in caso di recesso di uno dei membri. È inoltre ammissibile che i consorzi cerchino di assicurare la realizzazione di nuovi investimenti destinati a un servizio esistente. Pertanto, la possibilità per i consorziati di stipulare una clausola di “non recesso” dovrebbe anche sussistere qualora le parti, che hanno sottoscritto un accordo di consorzio esistente, abbiano deciso di effettuare nuovi investimenti ingenti e i costi di tali investimenti giustifichino una nuova clausola di “non recesso”.
  1. Sarebbe inoltre opportuno imporre una condizione intesa ad impedire che i consorzi nonché i loro membri applichino, su una determinata rotta, prezzi e condizioni di trasporto diversi, semplicemente in funzione del paese di origine o di destinazione dei prodotti trasportati, provocando in tal modo in seno alla Comunità sviamenti di traffico pregiudizievoli per determinati porti, caricatori, trasportatori o ausiliari di trasporto, a meno che tali prezzi o condizioni dissimili non possano giustificarsi sotto l'aspetto economico sulla base di differenze di costo.
  1. È altresì necessario subordinare l'esenzione a taluni obblighi. A questo proposito gli utenti dei servizi di trasporto devono in ogni momento poter avere conoscenza delle condizioni dei servizi di trasporto marittimo gestiti in comune dai consorziati. Deve essere prevista una procedura di consultazioni reali ed effettive tra i consorzi e gli utenti del servizio di trasporto sulle attività oggetto degli accordi. II presente regolamento deve inoltre precisare che cosa debba intendersi per “consultazioni reali ed effettive” e definire le principali fasi procedurali che debbono essere seguite nell'ambito di tali consultazioni.
  1. Le suddette consultazioni sono intese a garantire un funzionamento dei servizi di trasporto marittimo più efficace e che tenga conto delle esigenze degli utenti. Di conseguenza è opportuno esentare talune pratiche restrittive eventualmente risultanti da tali consultazioni. Tuttavia dette consultazioni dovrebbero limitarsi alle condizioni e alla qualità del servizio di trasporto marittimo di linea fornito dal consorzio o dai suoi membri ed esentato dal presente regolamento.
  1. La soglia di quota di mercato, l'esclusione di taluni comportamenti dal beneficio della presente esenzione nonché le altre condizioni e obblighi ad essa inerenti dovrebbero di norma garantire che gli accordi cui si applica l'esenzione per categoria non conferiscano alle compagnie interessate la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei traffici in questione.
  1. In casi particolari, nei quali gli accordi rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento producano ciononostante effetti incompatibili con l'articolo 81, paragrafo 3, la Commissione può revocare il beneficio dell'esenzione per categoria.
  1. Il presente regolamento fa salva l'applicazione dell'articolo 82 del trattato.
  1. Poiché il regolamento (CE) n. 823/2000 viene a scadenza, è opportuno adottare un nuovo regolamento che rinnovi l'esenzione per categoria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


CAPO I

CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI


Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento riguarda soltanto i consorzi che assicurano servizi di trasporto marittimo internazionali di linea in partenza da o a destinazione di uno o più porti della Comunità.


Articolo 2

Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, valgono le seguenti definizioni:

  1. “consorzio”, un accordo o una serie di accordi correlati conclusi tra due vettori esercenti una nave, che assicurano regolari servizi marittimi internazionali di linea per il trasporto di sole merci, principalmente in “container”, su uno o più traffici determinati e il cui oggetto è quello di instaurare una cooperazione per l'esercizio in comune di un servizio di trasporto marittimo che migliori il servizio che, in assenza di consorzi, sarebbe offerto individualmente da ciascuno dei suoi membri, razionalizzando le loro operazioni tramite accordi tecnici, operativi e/o commerciali;
  1. “trasporto marittimo di linea”, trasporto di merci eseguito regolarmente su una o più rotte specifiche tra diversi porti, con orari e date di viaggio preannunciati, ed accessibile, anche occasionalmente, a qualsiasi utente dietro corrispettivo;
  1. “patto sul servizio”, un patto contrattuale concluso tra uno o più utenti del servizio di trasporto ed un singolo consorziato o un consorzio, in base al quale, in contropartita dell'impegno dell'utente di far trasportare una certa quantità di merci durante un periodo determinato, il consorziato o il consorzio si obbligano a fornirgli un servizio di una qualità determinata e personalizzata, appositamente adattato alle sue esigenze;
  1. “utente del trasporto”, qualsiasi impresa (per esempio caricatori, consegnatari, spedizionieri) o le sue organizzazioni rappresentative che abbia concluso o manifesti l'intenzione di concludere un accordo contrattuale con un consorzio (o con uno dei suoi membri) per il trasporto di merci;
  1. “inizio del servizio”, la data alla quale la prima nave salpa per il servizio o, quando sia stato effettuato un nuovo investimento ingente, la data alla quale la prima nave salpa in base alle condizioni derivanti direttamente da detto nuovo investimento ingente;
  1. “nuovo investimento ingente”, un investimento che riguarda la costruzione, l'acquisto, o il nolo a lungo termine di navi, specificamente progettate, richieste e necessarie per fornire il servizio, e pari almeno a metà dell'investimento complessivo effettuato dai consorziati nel quadro del servizio di trasporto marittimo offerto dal consorzio.


CAPO II

ESENZIONI


Articolo 3

Accordi esentati

  1. In forza dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato e nel rispetto delle condizioni e degli obblighi di cui al presente regolamento, l'articolo 81, paragrafo 1, del trattato è dichiarato inapplicabile alle attività indicate al paragrafo 2 del presente articolo, che rientrino negli accordi di consorzio quali definiti agli articoli 1 e 2 del presente regolamento.
  1. La dichiarazione di inapplicabilità riguarda unicamente le seguenti attività:

    • le operazioni relative all'esercizio in comune di servizi di trasporto marittimo di linea, che includono le seguenti attività:

      1. il coordinamento e/o la fissazione comune degli orari di viaggio nonché la determinazione dei porti di scalo;

      1. lo scambio, la vendita o il nolo incrociato di spazi o posti/container sulle navi;

      1. l'utilizzazione in comune (“pooling”) di navi e/o di impianti portuali;

      1. l'utilizzazione di uno o più uffici di esercizio congiunto;

      1. la messa a disposizione di “container”, “chassis” e altre attrezzature e/o i contratti di locazione, di locazione finanziaria (“leasing”) o di acquisto di dette attrezzature;

      1. l'utilizzazione di un sistema di scambio di dati informatizzati e/o di un sistema di documentazione comune;

    • Aggiustamenti di capacità in risposta a fluttuazioni della domanda e dell'offerta;

    • l'esercizio o l'uso in comune dei terminali portuali e i servizi connessi (per esempio servizi di carico e scarico e servizi di stivaggio);

    • qualsiasi altra attività accessoria a quelle di cui alle lettere da a) a c) necessaria per il loro svolgimento.

  2. Le seguenti clausole sono, in particolare, da considerarsi attività accessorie ai sensi del paragrafo 2, lettera d):

    1. l'obbligo per i membri del consorzio di utilizzare, nel traffico o nei traffici in questione, le navi assegnate al consorzio, astenendosi dal noleggiare spazio su navi appartenenti a terzi;

    1. l'obbligo per i membri del consorzio di non cedere né noleggiare spazio ad altri trasportatori, operatori di navi nel traffico o nei traffici in questione, senza il previo consenso degli altri membri del consorzio.


Articolo 4

Accordi cui non si applica l'esenzione

L'esenzione di cui all'articolo 3 non si applica agli accordi che, direttamente o indirettamente, isolatamente o congiuntamente con altri fattori sotto il controllo delle parti, abbiano per oggetto:

  1. la fissazione dei prezzi in relazione alla vendita di servizi di linea a terzi;
  1. la limitazione della capacità o delle vendite ad eccezione degli aggiustamenti di capacità di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento;
  1. la ripartizione dei mercati o della clientela.



CAPO III

CONDIZIONI DELL'ESENZIONE


Articolo 5

Condizioni relative alla quota di mercato

  1. Per beneficiare dell'esenzione prevista dall'articolo 3, un consorzio deve detenere, su ciascuno dei mercati su cui opera, una quota di mercato inferiore al 30 %, calcolata con riferimento al volume delle merci trasportate (tonnellate di carico o unità equivalente venti piedi).
  1. Per determinare il rispetto di tale soglia:

    1. le quote di mercato di trasportatori che forniscono servizi sia individualmente che nell'ambito di un consorzio sullo stesso mercato rilevante devono essere aggregate;

    1. le quote di mercato di consorzi operanti sullo stesso mercato rilevante e con membri comuni devono essere aggregate.
  1. L'esenzione di cui all'articolo 3 continua ad applicarsi se, in un periodo di due anni civili consecutivi, la quota di mercato di cui al paragrafo 1 del presente articolo viene superata di non più di un decimo.
  1. Quando le soglie previste dai paragrafi 1 e 3 sono superate, l'esenzione di cui all'articolo 3 continua ad applicarsi durante un periodo di sei mesi dalla fine dell'anno civile nel cui corso è avvenuto il superamento. Tale periodo è di dodici mesi se il superamento è imputabile al ritiro dal mercato di un trasportatore marittimo non consorziato.


Articolo 6

Condizioni supplementari

Per poter beneficiare dell'esenzione prevista dall'articolo 3 deve essere soddisfatta una delle seguenti condizioni:

  1. il consorzio deve dare la possibilità a ciascuno dei suoi membri di offrire, mediante un contratto individuale, patti sul servizio propri;
  1. l'accordo di consorzio deve dare alle compagnie marittime che ne sono membri il diritto di recedere dal consorzio senza incorrere in alcuna penale finanziaria o di altra natura quale, in particolare, l'obbligo di cessare le loro attività di trasporto sul traffico o sui traffici in questione, abbinato o meno alla condizione di riprendere tali attività alla scadenza di un certo periodo. Il diritto di recesso è soggetto all'osservanza di un termine massimo di preavviso di sei mesi. L'accordo di consorzio può tuttavia stipulare che siffatto preavviso possa unicamente essere dato dopo un periodo iniziale massimo di 18 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di consorzio o dell'accordo di effettuare un nuovo investimento ingente nel servizio di trasporto marittimo gestito in comune. Se la data di entrata in vigore dell'accordo precede la data di inizio del servizio, il periodo iniziale non sarà superiore a ventiquattro mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di consorzio o dalla data di entrata in vigore dell'accordo di effettuare un nuovo investimento ingente nel servizio di trasporto marittimo gestito in comune. Per un consorzio fortemente integrato che implichi un grado di investimento molto elevato per l'acquisto o il nolo da parte dei suoi membri di navi appositamente per la sua costituzione, il periodo massimo di preavviso sarà, del pari, di sei mesi, ma l'accordo potrà stipulare che siffatto preavviso sia dato unicamente dopo un periodo iniziale massimo di trenta mesi a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo di consorzio o dell'accordo di effettuare un nuovo investimento ingente nel servizio di trasporto marittimo gestito in comune. Se la data di entrata in vigore dell'accordo precede quella di inizio del servizio, il periodo iniziale non sarà superiore a 36 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di consorzio o dalla data di entrata in vigore dell'accordo di effettuare un nuovo investimento ingente nel servizio di trasporto marittimo gestito in comune;
  1. né il consorzio, né i membri del consorzio arrecano pregiudizio, all'interno del mercato comune, a determinati porti, utenti o vettori, applicando per il trasporto di merci identiche, nella zona che rientra nell'accordo, prezzi e condizioni che differiscono a seconda del paese d'origine o di destinazione o a seconda del porto di carico o di scarico, a meno che siffatte differenze di prezzo o di condizioni possano giustificarsi sul piano economico sulla base di differenze dei costi di trasporto.


CAPO IV

OBBLIGHI


Articolo 7

Obbligo di consultare gli utenti del servizio di trasporto

  1. Le esenzioni di cui all'articolo 3 sono subordinate agli obblighi di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
  1. Tra gli utenti dei servizi di trasporto o le loro organizzazioni rappresentative e il consorzio si svolgono consultazioni reali ed effettive, al fine di trovare soluzioni su tutte le questioni importanti, a parte quelle di natura puramente operativa di minore importanza, relative alle condizioni e alla qualità dei servizi regolari di trasporto marittimo offerti dal consorzio o dai suoi membri.
  1. Tali consultazioni hanno luogo ogniqualvolta siano richieste da una qualunque delle suddette parti.
  1. Le consultazioni devono avere luogo, eccetto in casi di forza maggiore, prima dell'applicazione della misura che forma oggetto della consultazione. Se per motivi di forza maggiore, i membri del consorzio sono obbligati ad applicare una decisione prima che si svolgano le consultazioni, le eventuali consultazioni richieste hanno luogo entro dieci giorni lavorativi dalla data della richiesta. Non sarà data alcuna forma di pubblicità alla misura prima delle consultazioni, salvo nei suddetti casi di forza maggiore, ai quali sarà fatto espresso riferimento nel comunicato che annuncia la misura.
  1. Le consultazioni si svolgono secondo le seguenti fasi procedurali:

    1. il consorzio comunica per iscritto agli utenti del servizio di trasporto o alle loro organizzazioni rappresentative informazioni dettagliate sulla questione oggetto della consultazione, prima dello svolgimento di quest'ultima;

    1. si procede ad uno scambio di opinioni tra le parti, per iscritto o nell'ambito di riunioni in cui i rappresentanti delle compagnie marittime consorziate e degli utenti del servizio di trasporto o le loro organizzazioni rappresentative partecipanti avranno il potere di concordare una posizione comune; le parti s'impegnano a fare il possibile per raggiungere una posizione comune;

    1. qualora non possa essere raggiunta una posizione comune, nonostante la buona volontà di ambo le parti, si deve prendere atto del disaccordo e annunciarlo pubblicamente. Ciascuna delle parti può portare tale disaccordo a conoscenza della Commissione;

    1. se possibile, di comune accordo tra le due parti può essere stabilito un termine ragionevole entro cui concludere le consultazioni. Salvo in casi eccezionali o accordo tra le parti, tale termine non può essere inferiore ad un mese.
  1. Le condizioni dei servizi di trasporto marittimo offerti dal consorzio e dai suoi membri, ivi comprese quelle connesse alla qualità dei servizi ed ogni modifica ad esse relativa, devono essere fornite agli utenti che lo richiedano ad un prezzo ragionevole e devono poter essere prese in visione gratuitamente negli uffici delle compagnie di navigazione consorziate o del consorzio stesso e dei loro agenti.


Articolo 8

Obblighi ai quali è subordinata l'esenzione

Qualsiasi consorzio che richieda di beneficiare dell'applicazione del presente regolamento deve dimostrare, su richiesta della Commissione o dell'autorità garante della concorrenza di uno Stato membro, che sono soddisfatte le condizioni e gli obblighi imposti dagli articoli 5 a 7. A tal fine l'autorità richiedente determinerà caso per caso un limite di tempo che non sarà inferiore a tre mesi.


CAPO V

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 9

Segreto professionale

  1. Le informazioni raccolte in applicazione dell'articolo 8, sono utilizzate ai soli fini di cui al presente regolamento.

  1. La Commissione e le autorità degli Stati membri, nonché i loro funzionari e altri agenti, sono tenuti a non divulgare le informazioni da essi raccolte in applicazione del presente regolamento e che, per loro natura, sono coperte dal segreto professionale.

  1. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non ostano alla pubblicazione di informazioni generali o di studi che non comportano indicazioni individuali sulle imprese o associazioni di imprese.


Articolo 10

Revoca dell'esenzione in casi individuali

  1. In conformità dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1/2003 (1), la Commissione può revocare il beneficio dell'applicazione del presente regolamento qualora constati che, in un caso determinato, un accordo, una decisione di imprese o una pratica concordata, cui si applica l'articolo 3 del presente regolamento, provocano ciononostante taluni effetti incompatibili con l'articolo 81, paragrafo 3, del trattato, in particolare qualora:

    1. nel mercato rilevante nel quale opera il consorzio i membri dello stesso non sono esposti ad una concorrenza effettiva, reale o potenziale, da parte di compagnie non consorziate;

    1. i consumatori non ricevano una congrua parte dei benefici risultanti dal consorzio, in particolare qualora quest'ultimo ripetutamente non adempia gli obblighi di effettuare consultazioni previste all'articolo 7 del presente regolamento.
  1. Laddove, in un caso particolare, un accordo, decisione di associazioni di imprese o pratica concordata di cui al paragrafo 1 abbia effetti incompatibili con l'articolo 81, paragrafo 3, del trattato nel territorio di uno Stato membro o in una parte dello stesso, che abbia tutte le caratteristiche di un mercato geografico distinto, l'autorità garante della concorrenza di detto Stato membro può revocare il beneficio dell'applicazione del presente regolamento rispetto al territorio in questione.


Articolo 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 26 aprile 2010.

Esso si applica fino al 25 aprile 2015.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.»
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Bruxelles
A favore dell'approccio “well-to-wheel” è invece l'IRU
UNCTAD, in calo il grado di connessione dei porti mediterranei al network mondiale dei servizi di trasporto marittimo containerizzato
Ginevra
Generalizzata la diminuzione dei collegamenti presenti nei porti italiani ad eccezione di La Spezia e Trieste
Inaugurato il container terminal di CMA CGM e AD Ports nel porto di Khalifa
Abu Dhabi
La prima fase ha una capacità di traffico di 1,8 milioni di teu
Castor Maritime acquisisce il controllo della MPC Capital
Limassol/Amburgo
Investimento del valore di 182,8 milioni di euro
Pronta la prima cabina del sistema di cold ironing al Molo Garibaldi del porto della Spezia
La Spezia
La statunitense FTV Capital presenta un'offerta per acquisire la Windward
Londra
L'azienda londinese sviluppa soluzioni tecnologiche per lo shipping
L'americana Halliburton compra la norvegese Optime Subsea
Notodden
L'azienda europea sviluppa tecnologie per le operazioni subacquee
Grimaldi ha preso in consegna la ro-ro multipurpose Great Cotonou
Napoli
Il prossimo mese sarà immessa in un nuovo servizio del gruppo tra Cina e Nigeria
Federagenti ha nominato 24 “ambasciatori”
Roma
Sono protagonisti da oltre 60 anni nella professione di agente marittimo
Porti della Spezia e Marina di Carrara, stanziati oltre cinque milioni per la transizione green
La Spezia
Fondi per l'acquisto di mezzi elettrici o a idrogeno
A novembre il traffico delle merci nei porti di Genova e Savona-Vado è cresciuto del +4,3%
Genova
Nei primi undici mesi del 2024 registrato un aumento del +1,1%
Nei primi 11 mesi del 2024 il traffico nel porto di Trieste è cresciuto del +6,4% grazie agli oli minerali
Trieste
Nello scalo portuale di Monfalcone registrata una flessione del -8,2%
Sequestrati nel porto di Genova oltre due quintali e mezzo di cocaina
Genova
La droga era all'interno di un contenitore frigo proveniente dall'Ecuador
Manca (Regione Sardegna): disattese le promesse di stanziamento di risorse per l'agenzia Kalport
Cagliari
Chiesto un incontro urgente alla ministra del Lavoro
Rincari degli importi degli diritti portuali nei porti di Bari e Brindisi
Bari
Leone: ci siamo impegnati per adottare misure che non impattassero su traffico e utenza
Sequestrato un ingente quantitativo di cocaina nel porto di Olbia
Sassari
Scoperti 39 chili di stupefacenti occultati in un minivan
Da gennaio Hupac intensificherà i collegamenti intermodali fra Belgio e Italia
Chiasso
Aumenterà anche la frequenza del treno shuttle fra Busto Arsizio e Padova
Porto di Ancona, rilascio della concessione provvisoria allo stabilimento della Fincantieri
Ancona
La nuova concessione avrà una durata di 40 anni
PROSSIME PARTENZE
Visual Sailing List
Porto di partenza
Porto di destinazione:
- per ordine alfabetico
- per nazione
- per zona geografica
A novembre il traffico delle merci nel porto di Barcellona è calato del -3,7%
Barcellona
In crescita la movimentazione di container (+6,3%), ma non il peso dei carichi containerizzati (-6,9%)
Saipem si è aggiudicata un nuovo contratto offshore da Shell in Nigeria
Milano
Per l'azienda italiana ha un valore di circa 900 milioni di dollari
Rixi illustra per sommi capi la riforma portuale
Roma
Creazione di una società a controllo pubblico per gestire gli investimenti e rappresentare il sistema portuale italiano
Accordo tra RFI e RSE per lo studio di un sistema di trasporto merci a levitazione magnetica
Milano
Sicurezza marittima, firmato al MIT un accordo per semplificare le procedure di verifica
Roma
Attività ispettive e di certificazione potranno essere svolte da organismi appositamente accreditati
Nei primi undici mesi del 2024 il traffico delle merci nei porti russi è diminuito del -2,0%
San Pietroburgo
In calo sia le merci secche (-2,1%) che le rinfuse liquide (-2,0%)
Log In acquista un'area di 19.600 metri quadri all'Interporto Toscano Amerigo Vespucci
Kansas City
È la quarta acquisizione in Italia della società del gruppo Theoreim
Prysmian ottiene dalla francese RTE due contratti EPCI del valore potenziale di 700 milioni di euro
Milano
Prevista la posa di circa 640 chilometri di cari terrestri e sottomarini
Sperimentazione di un trattore portuale autonomo nel porto di Wilhelmshaven
Wilhelmshaven
Sarà avviata il prossimo anno da Eurogate, MAFI, ICT Group ed Embotech
Intesa Fincantieri - Sparkle per la protezione e sorveglianza dei cavi sottomarini
Trieste
Le due aziende analizzeranno i requisiti per migliorare la sicurezza delle infrastrutture
La società terminalista BEST di Barcellona ha ordinato due nuove gru di banchina super post-Panamax
Barcellona/L'Aia
APM Terminals annuncia la conclusione dei lavori per incrementare la capacità del terminal MedPort Tangier
Wärstilä vende Automation, Navigation and Control System alla società svedese di investimenti Solix
Helsinki
Nel 2023 ANCS ha registrato ricavi pari a 200 milioni di euro
Cisl, accelerare la scelta del presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale
La Spezia
Necessario per dare attuazione alle opere e agli investimenti
Assegnati i lavori per l'ampliamento del container terminal del porto di Koper
Koper
I lavori saranno portati a termine entro la fine del 2027
Lo scorso mese il traffico dei container nel porto di Hong Kong è calato del -4,2%
Hong Kong
Nei primi undici mesi del 2024 la flessione è stata del -5,0%
Incidente a due petroliere russe nei pressi dello Stretto di Kerch
Mosca
Morto uno dei 27 marittimi dei due equipaggi
Calo del traffico mensile dei container nel porto di Singapore
Singapore
A novembre sono stati movimentati oltre 3,3 milioni di teu (-0,4%)
PORTI
Porti italiani:
Ancona Genova Ravenna
Augusta Gioia Tauro Salerno
Bari La Spezia Savona
Brindisi Livorno Taranto
Cagliari Napoli Trapani
Carrara Palermo Trieste
Civitavecchia Piombino Venezia
Interporti italiani: elenco Porti del mondo: mappa
BANCA DATI
ArmatoriRiparatori e costruttori navali
SpedizionieriProvveditori e appaltatori navali
Agenzie marittimeAutotrasportatori
MEETINGS
Giovedì a Venezia un convegno sulle implicazioni per porti e trasporti marittimi delle crisi geopolitiche
Convegno per il 30° compleanno di WISTA Italy
Genova
Si terrà domani a Palazzo San Giorgio a Genova
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RASSEGNA STAMPA
Iran signs over $1.8b investment contracts with private sector for ports development
(Tehran Times)
North Korean tankers transport over one million barrels of oil from Russia
(NK News)
››› Archivio
FORUM dello Shipping
e della Logistica
Relazione del presidente Nicola Zaccheo
Roma, 18 settembre 2024
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Contship Italia dedica una locomotiva alla memoria di Cecilia Eckelmann Battistello
Melzo
La speciale livrea ne commemora la vita e la carriera
Prestito della BERS per il potenziamento dei terminal multipurpose dei porti di Casablanca e Jorf Lasfar
Londra
Fondi sino a 65 milioni di euro
Report della Zero Emission Port Alliance sulla futura domanda di elettricità nei porti
L'Aia
Sottolineata l'importanza di potenziare le infrastrutture elettriche portuali
Paolo Potestà confermato presidente dell'ANGOPI
Roma
Vicepresidenti sono Giovanni D'Angelo, Marco Gorin, Ettore Rosalba, Mario Ciampaglia e Alessandro Serra
Archiviato un procedimento penale contro i vertici dell'AdSP dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio
Gioia Tauro
Riconosciuta l'assoluta infondatezza della notizia di reato
Nel trimestre luglio-settembre i ricavi della divisione crocieristica della TUI sono cresciuti del +8,9%
Hannover
Nell'intero esercizio finanziario 2024 l'aumento del volume d'affari è stato del +28,1%
MSC ha ordinato dieci nuove portacontainer da 24.000 teu a Hengli Heavy Industry
Dalian
Commessa del valore di oltre 2,3 miliardi di dollari
RINA realizzerà lo studio di pre-FEED di un progetto di carbon capture and storage in Malesia
Genova
Incarico assegnato da PETRONAS CCS Solutions
Rinnovato il direttivo dell'European Network of Maritime Clusters
Roma
Maire confermato presidente. Vicepresidenti sono Nathalie Mercier-Perrin, Javier Garat Pérez e Biagio Mazzotta
Nuovo passo per la costituzione dell'impresa portuale ex art. 17 nel porto di Gioia Tauro
Gioia Tauro
Riunione della Commissione consultiva locale
PSA Italy chiuderà il 2024 con una crescita del +3% del traffico dei container nei porti di Genova e Venezia
Genova
A novembre è proseguito il trend congiunturale negativo dei ricavi di Evergreen, Yang Ming e WHL
Taipei
InRail ha ampliato la propria area di esercizio al territorio francese
Genova
La società è diventata pienamente operativa sul Corridoio Mediterraneo
Giovedì a Venezia un convegno sulle implicazioni per porti e trasporti marittimi delle crisi geopolitiche
Venezia
Prosegue la moderata crescita del valore degli scambi mondiali di merci
Prosegue la moderata crescita del valore degli scambi mondiali di merci
Ginevra
L'incremento per l'intero 2024 dovrebbe attestarsi intorno al +2,7%
Attraverso il porto di Amburgo potrà passare il 47% delle importazioni marittime tedesche di idrogeno verde
Amburgo
Lo scalo sarà in grado di coprire il 10-18% della domanda nazionale totale entro il 2045
In Cina è stata effettuata per la prima volta l'erogazione da terra di metanolo ad una nave
Pechino
Caricate 79,5 tonnellate di combustibile in 2,5 ore
Siglato il contratto dei piloti di MSC Air Cargo
Roma
Uiltrasporti, dà particolare peso alla parte fissa delle retribuzioni
Evidenziata l'importanza del cold ironing per la riduzione delle emissioni nel porto di Marsiglia-Fos
Marsiglia
Rilevante anche l'effetto derivante dalla nuova zona SECA
A novembre il traffico delle merci nel porto di Ravenna è aumentato del +21,5%
Ravenna
Crocieristi in calo del -46,8%
- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA
tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail
Partita iva: 03532950106
Registrazione Stampa 33/96 Tribunale di Genova
Direttore responsabile Bruno Bellio
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