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24 febbraio 2025 - Anno XXIX
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Bruxelles avvia le consultazioni sull'abrogazione delle esenzioni antitrust ai consorzi armatoriali
La proposta di regolamento della Commissione UE contempla il mantenimento degli accordi di cooperazione tra i vettori nell'ambito di un nuovo quadro legislativo ed economico. Prevista la concessione dell'esenzione solo ai consorzi con una quota di mercato inferiore al 30%
22 ottobre 2008
A qualche giorno dall'abrogazione delle esenzioni antitrust alle conference marittime che operano servizi con l'Europa, entrata in vigore il 18 ottobre scorso (inforMARE del 14 dicembre 2005 e 25 settembre 2006), oggi la Commissione Europea ha annunciato l'avvio di consultazioni sul progetto di regolamento in revisione dell'esenzione di cui godono attualmente i consorzi armatoriali rispetto all'interdizione dalle pratiche commerciali restrittive previste dall'articolo 81 del trattato della Comunità europea.

Il regolamento 823/2000 sull'esenzione per categoria concessa ai consorzi autorizza attualmente le compagnie di navigazione che operano servizi di linea a concludere accordi di cooperazione con l'obiettivo di fornire servizi in comune. Lo scorso anno Bruxelles ha avviato una revisione di questo tipo di esenzione ed ha precisato che la propria nuova proposta di regolamento prevede che tali accordi di cooperazione continuino ad essere autorizzati, però nell'ambito di un nuovo quadro legislativo ed economico. Le parti interessate potranno presentare le loro osservazioni entro il prossimo 21 novembre, mentre nel 2009 la Commissione consulterà gli Stati membri in vista dell'adozione del nuovo regolamento prima della scadenza del regolamento attualmente in vigore, che è prevista per il 25 aprile 2010 (inforMARE del 26 aprile 2005).

«È il momento - ha detto il commissario europeo alla Concorrenza, Neelie Kroes - di allineare l'esenzione per categoria di cui beneficiano i consorzi marittimi alle pratiche del mercato nel settore del trasporto marittimo di linea e alla legislazione antitrust attualmente in vigore».

La Commissione ha spiegato che le proposte di modifica al regolamento tengono conto dell'abrogazione delle esenzioni alle conference di linea stabilita nel 2006 e che hanno l'obiettivo di riflettere meglio le attuali pratiche del mercato attraverso una definizione più ampia di consorzio e aggregando, in presenza di specifiche circostanze, le quote di mercato di consorzi collegati. Inoltre, per allineare il regolamento per l'esenzione ai consorzi alle norme europee sulla concorrenza, la Commissione ha proposto che solo i consorzi con una quota di mercato inferiore al 30% possano beneficiare dell'esenzione.

Di seguito pubblichiamo la bozza di regolamento elaborata dalla Commissione Europea.


«PROGETTO PRELIMINARE

REGOLAMENTO (CE) N. … DELLA COMMISSIONE

del …

relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (“consorzi”)

(Testo rilevante ai fini del SEE)


LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CEE) n. 479/92 del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi) (1), in particolare l'articolo 1,

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento (2),

sentito il comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti nel settore dei trasporti marittimi,

considerando quando segue:

  1. Il regolamento (CEE) n. 479/92 conferisce alla Commissione il potere di applicare l'articolo 81, paragrafo 3, del trattato mediante regolamento a talune categorie di accordi, di decisioni o di pratiche concordate tra compagnie marittime di linea, riguardanti l'esercizio in comune di servizi di trasporto marittimo di linea (consorzi), i quali, tramite la cooperazione che determinano tra le compagnie marittime partecipanti, possono avere l'effetto di restringere la concorrenza all'interno del mercato comune e di pregiudicare il commercio tra gli Stati membri e possono pertanto incorrere nel divieto di cui all'articolo 81, paragrafo 1, del trattato.
    (1) GU L 55 del 29.2.1992, pag. 3.
    (2) […]
    (3) GU L 100 del 20.4.2000, pag. 24.
  1. La Commissione si è avvalsa di tale potere adottando il regolamento (CE) n. 823/2000 della Commissione, del 19 aprile 2000, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi) (3), che scadrà il 25 aprile 2010. Sulla base dell'esperienza finora acquisita dalla Commissione si può concludere che le giustificazioni per un'esenzione di categoria a favore dei consorzi marittimi sono tuttora valide in quanto ne è stato constatato il buon funzionamento a beneficio dei trasportatori e degli utenti dei servizi di trasporto. Tuttavia si devono apportare modifiche per sopprimere i riferimenti al regolamento (CEE) n. 4056/86, ormai abrogato, che conteneva un'esenzione per categoria a favore delle conferenze marittime la quale permetteva alle compagnie di trasporto marittimo di linea di fissare prezzi e capacità. Le modifiche mirano inoltre a rendere possibile una maggiore convergenza tra il regolamento (CE) n. 823/2000 e altri regolamenti in vigore di esenzione per categoria per la cooperazione orizzontale in vigore pur tenendo conto delle attuali pratiche di mercato nel settore del trasporto marittimo di linea.
  1. Esiste una grande varietà di accordi di consorzi diversi operanti sul mercato. Ai fini del presente regolamento un accordo di consorzio dovrebbe consistere di uno, o di una serie di accordi distinti, ma correlati, in base a cui le parti gestiscono il servizio in comune. La forma giuridica dei patti è considerata meno importante della realtà economica sulla cui si basano, ossia il fatto che le parti forniscono un servizio comune.
  1. Il presente regolamento non deve invece applicarsi agli accordi restrittivi della concorrenza conclusi da consorzi o da uno o più dei membridi un consorzio con altre compagnie di navigazione. Esso non deve contemplare neppure gli accordi restrittivi della concorrenza tra consorzi diversi operanti sullo stesso traffico o tra membri di detti consorzi.
  1. Il beneficio dell'esenzione per categoria dovrebbe limitarsi a quegli accordi per i quali si può supporre, con sufficiente certezza, che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3.
  1. I consorzi, quali definiti nel presente regolamento, contribuiscono in generale al miglioramento della produttività e della qualità dei servizi di linea offerti, grazie alla razionalizzazione indotta nelle attività delle compagnie consorziate e alle economie di scala che consentono di ottenere nell'esercizio delle navi e degli impianti portuali. Essi contribuiscono altresì a promuovere il progresso tecnico ed economico, agevolando ed incoraggiando lo sviluppo dell'utilizzazione dei “container” nonché un impiego più efficace della capacità delle navi. Al fine di organizzare e gestire un servizio in comune, una delle caratteristiche essenziali inerenti alla natura di un consorzio è quella di poter operare aggiustamenti di capacità in risposta a fluttuazioni della domanda e dell'offerta. È invece improbabile che una limitazione ingiustificata della produzione nonché la fissazione in comune dei noli oppure la ripartizione del mercato e della clientela consentano efficienze. Di conseguenza gli accordi di consorzi che comportano siffatte attività dovrebbero essere esclusi dal beneficio dell'applicazione del presente regolamento, a prescindere dal potere di mercato delle parti.
  1. Una congrua parte dei vantaggi risultanti dalle efficienze dovrebbe essere riservata agli utenti dei servizi di trasporto. Gli utenti dei servizi di trasporto forniti dai consorzi possono fruire dei vantaggi risultanti dalla maggior produttività e migliore qualità del servizio ottenute grazie al consorzio. Tali vantaggi possono consistere, tra l'altro, in un aumento della frequenza dei viaggi e degli scali o in una loro migliore organizzazione, nonché in una qualità più elevata ed in una maggiore personalizzazione dei servizi offerti, grazie all'impiego di unità navali e di attrezzature portuali o di altro genere più moderne.
  1. Tuttavia, gli utenti possono effettivamente trarre beneficio dai consorzi soltanto qualora esista una sufficiente concorrenza nei traffici che i consorzi gestiscono. Tale esigenza imposta dall'articolo 81, paragrafo 3, deve considerarsi soddisfatta quando un consorzio rimane al di sotto di una determinata soglia di quota di mercato e si può quindi presumere che sia esposto alla concorrenza effettiva, reale o potenziale di compagnie non consorziate. Per valutare le quote di mercato occorre prendere in considerazione non soltanto il traffico diretto fra i porti serviti da un consorzio, ma anche l'eventuale concorrenza di altri servizi marittimi di linea facenti capo a porti sostituibili a quelli serviti dal consorzio e, se del caso, di altri modi di trasporto.
  1. Il presente regolamento non deve esentare accordi contenenti restrizioni di concorrenza che non sono indispensabili al conseguimento degli obiettivi che giustificano la concessione dell'esenzione. A tal fine, le attività elencate all'articolo 4 devono essere escluse dall'ambito del presente regolamento.
  1. Inoltre, il beneficio della presente esenzione dipende dall'ottemperanza di talune condizioni. In particolare gli accordi di consorzio devono contenere una disposizione che attribuisca ad ogni compagnia marittima partecipante a tali accordi la facoltà di recedere dal consorzio dando adeguato preavviso. Tuttavia, per i consorzi fortemente integrati o con alto grado di investimenti, occorre prevedere un periodo di preavviso più lungo, per tener conto degli ingenti investimenti effettuati per costituirli e delle maggiori difficoltà di riorganizzazione in caso di recesso di uno dei membri. È inoltre ammissibile che i consorzi cerchino di assicurare la realizzazione di nuovi investimenti destinati a un servizio esistente. Pertanto, la possibilità per i consorziati di stipulare una clausola di “non recesso” dovrebbe anche sussistere qualora le parti, che hanno sottoscritto un accordo di consorzio esistente, abbiano deciso di effettuare nuovi investimenti ingenti e i costi di tali investimenti giustifichino una nuova clausola di “non recesso”.
  1. Sarebbe inoltre opportuno imporre una condizione intesa ad impedire che i consorzi nonché i loro membri applichino, su una determinata rotta, prezzi e condizioni di trasporto diversi, semplicemente in funzione del paese di origine o di destinazione dei prodotti trasportati, provocando in tal modo in seno alla Comunità sviamenti di traffico pregiudizievoli per determinati porti, caricatori, trasportatori o ausiliari di trasporto, a meno che tali prezzi o condizioni dissimili non possano giustificarsi sotto l'aspetto economico sulla base di differenze di costo.
  1. È altresì necessario subordinare l'esenzione a taluni obblighi. A questo proposito gli utenti dei servizi di trasporto devono in ogni momento poter avere conoscenza delle condizioni dei servizi di trasporto marittimo gestiti in comune dai consorziati. Deve essere prevista una procedura di consultazioni reali ed effettive tra i consorzi e gli utenti del servizio di trasporto sulle attività oggetto degli accordi. II presente regolamento deve inoltre precisare che cosa debba intendersi per “consultazioni reali ed effettive” e definire le principali fasi procedurali che debbono essere seguite nell'ambito di tali consultazioni.
  1. Le suddette consultazioni sono intese a garantire un funzionamento dei servizi di trasporto marittimo più efficace e che tenga conto delle esigenze degli utenti. Di conseguenza è opportuno esentare talune pratiche restrittive eventualmente risultanti da tali consultazioni. Tuttavia dette consultazioni dovrebbero limitarsi alle condizioni e alla qualità del servizio di trasporto marittimo di linea fornito dal consorzio o dai suoi membri ed esentato dal presente regolamento.
  1. La soglia di quota di mercato, l'esclusione di taluni comportamenti dal beneficio della presente esenzione nonché le altre condizioni e obblighi ad essa inerenti dovrebbero di norma garantire che gli accordi cui si applica l'esenzione per categoria non conferiscano alle compagnie interessate la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei traffici in questione.
  1. In casi particolari, nei quali gli accordi rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento producano ciononostante effetti incompatibili con l'articolo 81, paragrafo 3, la Commissione può revocare il beneficio dell'esenzione per categoria.
  1. Il presente regolamento fa salva l'applicazione dell'articolo 82 del trattato.
  1. Poiché il regolamento (CE) n. 823/2000 viene a scadenza, è opportuno adottare un nuovo regolamento che rinnovi l'esenzione per categoria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


CAPO I

CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI


Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento riguarda soltanto i consorzi che assicurano servizi di trasporto marittimo internazionali di linea in partenza da o a destinazione di uno o più porti della Comunità.


Articolo 2

Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, valgono le seguenti definizioni:

  1. “consorzio”, un accordo o una serie di accordi correlati conclusi tra due vettori esercenti una nave, che assicurano regolari servizi marittimi internazionali di linea per il trasporto di sole merci, principalmente in “container”, su uno o più traffici determinati e il cui oggetto è quello di instaurare una cooperazione per l'esercizio in comune di un servizio di trasporto marittimo che migliori il servizio che, in assenza di consorzi, sarebbe offerto individualmente da ciascuno dei suoi membri, razionalizzando le loro operazioni tramite accordi tecnici, operativi e/o commerciali;
  1. “trasporto marittimo di linea”, trasporto di merci eseguito regolarmente su una o più rotte specifiche tra diversi porti, con orari e date di viaggio preannunciati, ed accessibile, anche occasionalmente, a qualsiasi utente dietro corrispettivo;
  1. “patto sul servizio”, un patto contrattuale concluso tra uno o più utenti del servizio di trasporto ed un singolo consorziato o un consorzio, in base al quale, in contropartita dell'impegno dell'utente di far trasportare una certa quantità di merci durante un periodo determinato, il consorziato o il consorzio si obbligano a fornirgli un servizio di una qualità determinata e personalizzata, appositamente adattato alle sue esigenze;
  1. “utente del trasporto”, qualsiasi impresa (per esempio caricatori, consegnatari, spedizionieri) o le sue organizzazioni rappresentative che abbia concluso o manifesti l'intenzione di concludere un accordo contrattuale con un consorzio (o con uno dei suoi membri) per il trasporto di merci;
  1. “inizio del servizio”, la data alla quale la prima nave salpa per il servizio o, quando sia stato effettuato un nuovo investimento ingente, la data alla quale la prima nave salpa in base alle condizioni derivanti direttamente da detto nuovo investimento ingente;
  1. “nuovo investimento ingente”, un investimento che riguarda la costruzione, l'acquisto, o il nolo a lungo termine di navi, specificamente progettate, richieste e necessarie per fornire il servizio, e pari almeno a metà dell'investimento complessivo effettuato dai consorziati nel quadro del servizio di trasporto marittimo offerto dal consorzio.


CAPO II

ESENZIONI


Articolo 3

Accordi esentati

  1. In forza dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato e nel rispetto delle condizioni e degli obblighi di cui al presente regolamento, l'articolo 81, paragrafo 1, del trattato è dichiarato inapplicabile alle attività indicate al paragrafo 2 del presente articolo, che rientrino negli accordi di consorzio quali definiti agli articoli 1 e 2 del presente regolamento.
  1. La dichiarazione di inapplicabilità riguarda unicamente le seguenti attività:

    • le operazioni relative all'esercizio in comune di servizi di trasporto marittimo di linea, che includono le seguenti attività:

      1. il coordinamento e/o la fissazione comune degli orari di viaggio nonché la determinazione dei porti di scalo;

      1. lo scambio, la vendita o il nolo incrociato di spazi o posti/container sulle navi;

      1. l'utilizzazione in comune (“pooling”) di navi e/o di impianti portuali;

      1. l'utilizzazione di uno o più uffici di esercizio congiunto;

      1. la messa a disposizione di “container”, “chassis” e altre attrezzature e/o i contratti di locazione, di locazione finanziaria (“leasing”) o di acquisto di dette attrezzature;

      1. l'utilizzazione di un sistema di scambio di dati informatizzati e/o di un sistema di documentazione comune;

    • Aggiustamenti di capacità in risposta a fluttuazioni della domanda e dell'offerta;

    • l'esercizio o l'uso in comune dei terminali portuali e i servizi connessi (per esempio servizi di carico e scarico e servizi di stivaggio);

    • qualsiasi altra attività accessoria a quelle di cui alle lettere da a) a c) necessaria per il loro svolgimento.

  2. Le seguenti clausole sono, in particolare, da considerarsi attività accessorie ai sensi del paragrafo 2, lettera d):

    1. l'obbligo per i membri del consorzio di utilizzare, nel traffico o nei traffici in questione, le navi assegnate al consorzio, astenendosi dal noleggiare spazio su navi appartenenti a terzi;

    1. l'obbligo per i membri del consorzio di non cedere né noleggiare spazio ad altri trasportatori, operatori di navi nel traffico o nei traffici in questione, senza il previo consenso degli altri membri del consorzio.


Articolo 4

Accordi cui non si applica l'esenzione

L'esenzione di cui all'articolo 3 non si applica agli accordi che, direttamente o indirettamente, isolatamente o congiuntamente con altri fattori sotto il controllo delle parti, abbiano per oggetto:

  1. la fissazione dei prezzi in relazione alla vendita di servizi di linea a terzi;
  1. la limitazione della capacità o delle vendite ad eccezione degli aggiustamenti di capacità di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento;
  1. la ripartizione dei mercati o della clientela.



CAPO III

CONDIZIONI DELL'ESENZIONE


Articolo 5

Condizioni relative alla quota di mercato

  1. Per beneficiare dell'esenzione prevista dall'articolo 3, un consorzio deve detenere, su ciascuno dei mercati su cui opera, una quota di mercato inferiore al 30 %, calcolata con riferimento al volume delle merci trasportate (tonnellate di carico o unità equivalente venti piedi).
  1. Per determinare il rispetto di tale soglia:

    1. le quote di mercato di trasportatori che forniscono servizi sia individualmente che nell'ambito di un consorzio sullo stesso mercato rilevante devono essere aggregate;

    1. le quote di mercato di consorzi operanti sullo stesso mercato rilevante e con membri comuni devono essere aggregate.
  1. L'esenzione di cui all'articolo 3 continua ad applicarsi se, in un periodo di due anni civili consecutivi, la quota di mercato di cui al paragrafo 1 del presente articolo viene superata di non più di un decimo.
  1. Quando le soglie previste dai paragrafi 1 e 3 sono superate, l'esenzione di cui all'articolo 3 continua ad applicarsi durante un periodo di sei mesi dalla fine dell'anno civile nel cui corso è avvenuto il superamento. Tale periodo è di dodici mesi se il superamento è imputabile al ritiro dal mercato di un trasportatore marittimo non consorziato.


Articolo 6

Condizioni supplementari

Per poter beneficiare dell'esenzione prevista dall'articolo 3 deve essere soddisfatta una delle seguenti condizioni:

  1. il consorzio deve dare la possibilità a ciascuno dei suoi membri di offrire, mediante un contratto individuale, patti sul servizio propri;
  1. l'accordo di consorzio deve dare alle compagnie marittime che ne sono membri il diritto di recedere dal consorzio senza incorrere in alcuna penale finanziaria o di altra natura quale, in particolare, l'obbligo di cessare le loro attività di trasporto sul traffico o sui traffici in questione, abbinato o meno alla condizione di riprendere tali attività alla scadenza di un certo periodo. Il diritto di recesso è soggetto all'osservanza di un termine massimo di preavviso di sei mesi. L'accordo di consorzio può tuttavia stipulare che siffatto preavviso possa unicamente essere dato dopo un periodo iniziale massimo di 18 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di consorzio o dell'accordo di effettuare un nuovo investimento ingente nel servizio di trasporto marittimo gestito in comune. Se la data di entrata in vigore dell'accordo precede la data di inizio del servizio, il periodo iniziale non sarà superiore a ventiquattro mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di consorzio o dalla data di entrata in vigore dell'accordo di effettuare un nuovo investimento ingente nel servizio di trasporto marittimo gestito in comune. Per un consorzio fortemente integrato che implichi un grado di investimento molto elevato per l'acquisto o il nolo da parte dei suoi membri di navi appositamente per la sua costituzione, il periodo massimo di preavviso sarà, del pari, di sei mesi, ma l'accordo potrà stipulare che siffatto preavviso sia dato unicamente dopo un periodo iniziale massimo di trenta mesi a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo di consorzio o dell'accordo di effettuare un nuovo investimento ingente nel servizio di trasporto marittimo gestito in comune. Se la data di entrata in vigore dell'accordo precede quella di inizio del servizio, il periodo iniziale non sarà superiore a 36 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di consorzio o dalla data di entrata in vigore dell'accordo di effettuare un nuovo investimento ingente nel servizio di trasporto marittimo gestito in comune;
  1. né il consorzio, né i membri del consorzio arrecano pregiudizio, all'interno del mercato comune, a determinati porti, utenti o vettori, applicando per il trasporto di merci identiche, nella zona che rientra nell'accordo, prezzi e condizioni che differiscono a seconda del paese d'origine o di destinazione o a seconda del porto di carico o di scarico, a meno che siffatte differenze di prezzo o di condizioni possano giustificarsi sul piano economico sulla base di differenze dei costi di trasporto.


CAPO IV

OBBLIGHI


Articolo 7

Obbligo di consultare gli utenti del servizio di trasporto

  1. Le esenzioni di cui all'articolo 3 sono subordinate agli obblighi di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
  1. Tra gli utenti dei servizi di trasporto o le loro organizzazioni rappresentative e il consorzio si svolgono consultazioni reali ed effettive, al fine di trovare soluzioni su tutte le questioni importanti, a parte quelle di natura puramente operativa di minore importanza, relative alle condizioni e alla qualità dei servizi regolari di trasporto marittimo offerti dal consorzio o dai suoi membri.
  1. Tali consultazioni hanno luogo ogniqualvolta siano richieste da una qualunque delle suddette parti.
  1. Le consultazioni devono avere luogo, eccetto in casi di forza maggiore, prima dell'applicazione della misura che forma oggetto della consultazione. Se per motivi di forza maggiore, i membri del consorzio sono obbligati ad applicare una decisione prima che si svolgano le consultazioni, le eventuali consultazioni richieste hanno luogo entro dieci giorni lavorativi dalla data della richiesta. Non sarà data alcuna forma di pubblicità alla misura prima delle consultazioni, salvo nei suddetti casi di forza maggiore, ai quali sarà fatto espresso riferimento nel comunicato che annuncia la misura.
  1. Le consultazioni si svolgono secondo le seguenti fasi procedurali:

    1. il consorzio comunica per iscritto agli utenti del servizio di trasporto o alle loro organizzazioni rappresentative informazioni dettagliate sulla questione oggetto della consultazione, prima dello svolgimento di quest'ultima;

    1. si procede ad uno scambio di opinioni tra le parti, per iscritto o nell'ambito di riunioni in cui i rappresentanti delle compagnie marittime consorziate e degli utenti del servizio di trasporto o le loro organizzazioni rappresentative partecipanti avranno il potere di concordare una posizione comune; le parti s'impegnano a fare il possibile per raggiungere una posizione comune;

    1. qualora non possa essere raggiunta una posizione comune, nonostante la buona volontà di ambo le parti, si deve prendere atto del disaccordo e annunciarlo pubblicamente. Ciascuna delle parti può portare tale disaccordo a conoscenza della Commissione;

    1. se possibile, di comune accordo tra le due parti può essere stabilito un termine ragionevole entro cui concludere le consultazioni. Salvo in casi eccezionali o accordo tra le parti, tale termine non può essere inferiore ad un mese.
  1. Le condizioni dei servizi di trasporto marittimo offerti dal consorzio e dai suoi membri, ivi comprese quelle connesse alla qualità dei servizi ed ogni modifica ad esse relativa, devono essere fornite agli utenti che lo richiedano ad un prezzo ragionevole e devono poter essere prese in visione gratuitamente negli uffici delle compagnie di navigazione consorziate o del consorzio stesso e dei loro agenti.


Articolo 8

Obblighi ai quali è subordinata l'esenzione

Qualsiasi consorzio che richieda di beneficiare dell'applicazione del presente regolamento deve dimostrare, su richiesta della Commissione o dell'autorità garante della concorrenza di uno Stato membro, che sono soddisfatte le condizioni e gli obblighi imposti dagli articoli 5 a 7. A tal fine l'autorità richiedente determinerà caso per caso un limite di tempo che non sarà inferiore a tre mesi.


CAPO V

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 9

Segreto professionale

  1. Le informazioni raccolte in applicazione dell'articolo 8, sono utilizzate ai soli fini di cui al presente regolamento.

  1. La Commissione e le autorità degli Stati membri, nonché i loro funzionari e altri agenti, sono tenuti a non divulgare le informazioni da essi raccolte in applicazione del presente regolamento e che, per loro natura, sono coperte dal segreto professionale.

  1. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non ostano alla pubblicazione di informazioni generali o di studi che non comportano indicazioni individuali sulle imprese o associazioni di imprese.


Articolo 10

Revoca dell'esenzione in casi individuali

  1. In conformità dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1/2003 (1), la Commissione può revocare il beneficio dell'applicazione del presente regolamento qualora constati che, in un caso determinato, un accordo, una decisione di imprese o una pratica concordata, cui si applica l'articolo 3 del presente regolamento, provocano ciononostante taluni effetti incompatibili con l'articolo 81, paragrafo 3, del trattato, in particolare qualora:

    1. nel mercato rilevante nel quale opera il consorzio i membri dello stesso non sono esposti ad una concorrenza effettiva, reale o potenziale, da parte di compagnie non consorziate;

    1. i consumatori non ricevano una congrua parte dei benefici risultanti dal consorzio, in particolare qualora quest'ultimo ripetutamente non adempia gli obblighi di effettuare consultazioni previste all'articolo 7 del presente regolamento.
  1. Laddove, in un caso particolare, un accordo, decisione di associazioni di imprese o pratica concordata di cui al paragrafo 1 abbia effetti incompatibili con l'articolo 81, paragrafo 3, del trattato nel territorio di uno Stato membro o in una parte dello stesso, che abbia tutte le caratteristiche di un mercato geografico distinto, l'autorità garante della concorrenza di detto Stato membro può revocare il beneficio dell'applicazione del presente regolamento rispetto al territorio in questione.


Articolo 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 26 aprile 2010.

Esso si applica fino al 25 aprile 2015.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.»
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Casablanca
Picco storico dei container con 2.898.779 teu (+13)
ECSA, A4E e T&E scongiurano la Commissione UE a promuovere la produzione di fuel puliti per il trasporto marittimo ed aereo
Bruxelles
Raptis: abbiamo bisogno di ingenti investimenti, certezze e semplificazione dell'accesso ai finanziamenti pubblici e privati
Flessione dei risultati economici e commerciali annuali della Kalmar
Helsinki
Deciso rialzo dei nuovi ordini nell'ultimo trimestre del 2024
Nel quarto trimestre del 2024 il traffico navale nel canale di Suez è diminuito del -53,5%
Il Cairo
Le tanker sono calate del -42,9% e le navi di altro tipo del -58,1%
Evergreen investe circa tre miliardi di dollari in 11 nuove portacontainer da 24.000 teu
Taipei/Keelung
Prosegue la crescita del fatturato delle tre principali compagnie di navigazione containerizzate taiwanesi
Confitarma, l'attuale assetto normativo del servizio di rimorchio portuale va più che bene
Roma
Circolare ministeriale del 19 marzo 2019 pienamente idonea a gestire le gare
Lo scorso anno il traffico delle merci nei porti croati è diminuito del -10,1%
Zagabria
Record di passeggeri di linea e crocieristi
MSC riorganizza due servizi transatlantici fra Mediterraneo ed East Coast USA
Ginevra
Transit time di nove giorni tra il porto di Genova e quello di New York
Nel 2024 i ricavi della Danaos Corporation hanno superato per la prima volta il miliardo di dollari
Atene
L'utile netto annuale è diminuito del -8,0%
Il traffico ro-ro e le rotte regionali sempre più importanti per lo sviluppo del porto di Ancona
Ancona
Presentata una ricerca sulle potenzialità dello scalo marchigiano
Nel 2024 i ricavi di HMM sono cresciuti del +39%
Seul
Nel solo quarto trimestre l'incremento è stato del +53%
Accordo A.P. Moller Capital - Bergé y Compañía per investire nel settore portuale in Spagna e America Latina
Kongens Lyngby/Madrid
Investimenti attraverso un fondo a gestione separata sostenuto dalla società danese
HHLA sigla un contratto collettivo di lavoro con ver.di
Amburgo
Il sindacato si era opposto alla cessione di quote di capitale sociale alla MSC
L'AdSP del Tirreno Settentrionale sospende le variazioni Istat sui canoni concessori
Livorno
Maestripieri (CISL Liguria): ai porti di Genova e Savona-Vado serve un presidente
Genova
Gli scali - ha denunciato - sono costretti a operare in regime di assoluta emergenza
Nova Marine Carriers, Aug. Bolten ed Ership hanno acquisito Maja Stuwadoors Groep
Lugano
La società olandese opera un terminal rinfuse nel porto di Amsterdam
Nel 2024 il traffico dei container nel porto di Algeciras è diminuito del -0,5%
Algeciras/Valencia
Lo scorso mese il trend negativo è proseguito
Confitarma, bene il mantenimento della procedura semplificata per l'arruolamento dei marittimi
Roma
Scomparsa a 83 anni la giornalista napoletana Bianca D'Antonio
Napoli
Punto di riferimento per cortesia e professionalità anche per il settore dello shipping
L'AdSP del Mar Ligure Orientale ha aderito all'Osservatorio Nazionale Tutela del Mare
Roma
L'ente promuove la valorizzazione della risorsa mare
Domani a Napoli un convegno di studi sul contrasto ai traffici illeciti via mare
Napoli
Si terrà presso l'Università degli Studi “Parthenope”
Il porto di Los Angeles raggiunge un nuovo picco di traffico containerizzato per gennaio
Los Angeles
Porto di Livorno, nel 2024 il traffico ferroviario è cresciuto del +10,4%
Livorno
La quota rail dei volumi di merci movimentate è salita al 19%
Appalto per l'immersione nella vasca di colmata di Ancona dei sedimenti di dragaggio dei porti di Fano e Numana
Ancona
Federlogistica, la chiusura del casello autostradale di Busalla può mettere in crisi la logistica nel Nord Ovest
Genova
Lo scorso anno il traffico delle merci nei porti montenegrini è cresciuto del +2,2%
Podgorica
I passeggeri sono aumentati del +16,1%
Investimenti pari a 1,4 miliardi di euro per lo sviluppo del Polo Logistica del gruppo FS Italiane
Roma
Gli investimenti per nuovi asset fisici e digitali sono previsti dal Piano Strategico 2025-2029
Il gruppo Grimaldi estende il suo network marittimo all'India
Napoli
Il 20 febbraio il primo scalo al porto di Mumbai con la PCTC “Grande California”
Un milione di euro per la riduzione dell'importo delle tasse di ancoraggio nel porto di Gioia Tauro
Gioia Tauro
Ok all'ampliamento del terminal auto di Automar
L'AdSP della Liguria Orientale concorda sulla necessità di aree buffer per i porti di La Spezia e Marina di Carrara
La Spezia
Aree individuate dall'ente in prossimità del porto e del retroporto di Santo Stefano di Magra
Convegno “Ferro-gomma-acqua: l'intermodalità e il porto di Genova”
Genova
Si terrà venerdì presso la Stazione Marittima di Genova
Fratelli Cosulich ha acquisito una quota di controllo del 62% del capitale della Femo Bunker
Genova
Ha un fatturato annuo di oltre 70 milioni di euro
PROSSIME PARTENZE
Visual Sailing List
Porto di partenza
Porto di destinazione:
- per ordine alfabetico
- per nazione
- per zona geografica
Interporto di Nola, nel 2024 il traffico intermodale è cresciuto del +18%
Nola
Stabile il traffico di merce su gomma
È diventato operativo il nuovo terminal crociere di MSC nel porto di Barcellona
Barcellona
Sarà inaugurato ufficialmente nei prossimi mesi
A gennaio il porto di Singapore ha movimentato 3,5 milioni di container (+5,8%)
Singapore/Hong Kong
Il traffico containerizzato nel porto di Hong Kong è diminuito del -10,5%
Arrivata nel porto di Genova la “talpa” per la galleria dello scolmatore del torrente Bisagno
Genova
È composta da tre pezzi principali di 196 tonnellate
Prosegue l'eccezionale crescita del traffico dei container nel porto di Long Beach
Long Beach
A gennaio ne sono stati movimentati 953mila (+41,4%)
Mercitalia Intermodal si accorda con PJM per la digitalizzazione di 600 carri intermodali
Roma
Tra il 2025 e il 2027 saranno equipaggiati con il sistema digitale WaggonTracker dell'azienda austriaca
Domani CMA CGM attiverà un nuovo servizio fra Italia, Spagna ed Egitto
Marsiglia
Riorganizzazione della linea Bora Med Service con l'inclusione di scali in Siria
Assoporti alla fiera Fruit Logistica a sostegno del settore ortofrutticolo italiano
Roma
Nel 2024 valore record delle esportazioni di 6,1 miliardi di euro
A gennaio il traffico delle merci nei porti russi è calato del -1,6%
San Pietroburgo
In crescita i soli carichi in importazione
Battezzata la prima portacontainer di nuova costruzione di proprietà della ONE
Singapore
Ha una capacità di circa 13.800 teu
Bando per il potenziamento del Tuscan Port Community System
Livorno
Paroli: il TPCS è utilizzato con profitto non soltanto dalla nostra AdSP, ma anche da quelle di Napoli, Venezia e Cagliari
D'Angelo (ANSI): necessari passi avanti anche nella cybersicurezza per il settore portuale
Roma
Le minacce possono paralizzare una componente altamente strategica per il Sistema Paese
UBV Group compra International Services and Logistics Nardi
Milano
La società milanese opera dal 1949 nel settore delle spedizioni e della logistica integrata
Nuova area logistica nell'hinterland milanese
Londra/Milano
Joint venture tra SFO Capital Partners, Edmond de Rothschild REIM e GARBE
Nel 2024 il traffico dei container nel porto di Valencia è aumentato del +14,1%
Valencia
Forte crescita del transhipment (+18,8%)
L'olandese Raben Group ha acquisito la connazionale DGO Express
Milano
L'azienda fornisce servizi di trasporto groupage su strada e di logistica
Musso (gruppo Grendi): scappare da Genova? Per noi è stata una fortuna
Genova
Tra le iniziative previste nel 2025, il rilancio del porto container di Cagliari
Quest'anno l'associazione degli agenti marittimi genovesi compie ottant'anni
Genova
In programma una serie di eventi celebrativi
MPC Capital acquisice il 50% del capitale della concittadina BestShip
Amburgo
Attualmente la società di Amburgo offre servizi a circa 450 navi
PORTI
Porti italiani:
Ancona Genova Ravenna
Augusta Gioia Tauro Salerno
Bari La Spezia Savona
Brindisi Livorno Taranto
Cagliari Napoli Trapani
Carrara Palermo Trieste
Civitavecchia Piombino Venezia
Interporti italiani: elenco Porti del mondo: mappa
BANCA DATI
ArmatoriRiparatori e costruttori navali
SpedizionieriProvveditori e appaltatori navali
Agenzie marittimeAutotrasportatori
MEETINGS
Domani a Napoli un convegno di studi sul contrasto ai traffici illeciti via mare
Napoli
Si terrà presso l'Università degli Studi “Parthenope”
Ad Ancona il convegno “Il porto come polo di sviluppo strategico del territorio”
Ancona
È in programma l'11 febbraio
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RASSEGNA STAMPA
Türkiye's largest shipping company moves to Greece, while tourism giant exits
(Türkiye Today)
Billions lost at sea: over-reliance on foreign shipping drains economy
(The News International, Pakistan)
››› Archivio
FORUM dello Shipping
e della Logistica
Relazione del presidente Nicola Zaccheo
Roma, 18 settembre 2024
››› Archivio
Porto di Chioggia, pubblicato il bando per l'affidamento del servizio di lavoro portuale temporaneo
Venezia
L'organico operativo ottimale dell'impresa autorizzata è fissato in 20 unità
Ordine a Hyundai Mipo la costruzione di quattro navi per il bunkeraggio di GNL
Ulsan/Tokyo/Oslo
Yara prenderà a noleggio da NYK una nuova gasiera per il trasporto di ammoniaca
Ad Ancona il convegno “Il porto come polo di sviluppo strategico del territorio”
Ancona
È in programma l'11 febbraio
Il miglioramento nell'ultima parte dell'anno non basta ad Eimskip per chiudere positivamente il 2024
Reykjavík
Lo scorso anno il traffico dei container nei terminal di HPH Trust è cresciuto del +4,8%
Singapore
Ricavi in aumento del +8,8%
Konecranes registra ricavi annuali e trimestrali record
Helsinki
Nel 2024 il valore dei nuovi ordini è calato del -3,9%
Accordo AD Ports - CMA Terminals per gestire il nuovo terminal multipurpose del porto di Pointe-Noire
L'Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile rinnova le commissioni tecniche
Roma
Francesca Fiorini confermata segretario generale. Accolti 30 nuovi soci
Tarros attiva un nuovo collegamento ferroviario tra il porto di La Spezia e l'Interporto di Padova
La Spezia
La frequenza è settimanale
CMA CGM continuerà a gestire il container terminal del porto siriano di Lattakia
Beirut
Nuovo contratto con la General Authority for Land and Sea Ports
Costamare registra ricavi annuali e trimestrali record
Monaco
Lo scorso anno il volume d'affari è cresciuto del +37,9%
Incidente mortale nell'area delle riparazioni navali del porto di Genova
Genova
Sciopero immediato dei lavoratori del comparto
Proseguono spediti gli interventi per l'elettrificazione delle banchine portuali di La Spezia
La Spezia
Federlogistica sollecita una sospensione temporanea della misura sui nuovi criteri di classificazione degli uffici doganali
Wärtsilä chiude il 2024 con risultati economici e commerciali record
Helsinki
Il valore dei nuovi ordini acquisiti nell'anno è cresciuto del +14%
Nel 2024 sono cresciuti i ricavi del gruppo DSV ma non gli utili
Hedehusene
Le spedizioni aeree e marittime movimentate dall'azienda danese sono aumentate del +7,1% e del +6,6%
Ok alla concessione per il terminal automotive di Vezzani a Porto Marghera
Venezia
Contratto della durata di 25 anni
Porto di Ravenna, stimata una crescita del +12,9% del traffico a gennaio
Ravenna
Movimentate oltre 1,9 milioni di tonnellate di merci
A gennaio il traffico dei container nel porto di Gioia Tauro è cresciuto del +12,5%
Gioia Tauro
Sono stati movimentati 347.917 teu
L'Interporto di Jesi rientra nell'Unione Interporti Riuniti
Roma
I terminal di Melzo e Rubiera nuovi partner aggregati dell'associazione
Cisl FP Liguria, il declassamento delle sedi delle Dogane di Genova, Spezia e Savona è assolutamente ingiustificato
- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA
tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail
Partita iva: 03532950106
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Direttore responsabile Bruno Bellio
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