- La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha accolto con sentenza odierna il ricorso per inadempimento della Commissione Europea contro la Francia perché - ha spiegato la Corte - astenendosi dal recuperare l'aiuto di 220 milioni di euro concesso, a titolo di servizi di trasporto marittimo effettuati tra Marsiglia e la Corsica, alla compagnia di navigazione Société Nationale Corse-Méditerranée (SNCM), che attualmente è in amministrazione controllata, è venuta meno ai suoi obblighi.
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- La Corte ha ricordato che con decisione del 2 maggio 2013 la Commissione Europea ha qualificato come aiuti di Stato le compensazioni finanziarie versate alla SNCM e alla CMN (Compagnie Méridionale de Navigation) a titolo dei servizi di trasporto marittimo forniti tra Marsiglia e la Corsica per gli anni dal 2007 al 2013 nell'ambito di una convenzione di servizio pubblico ( del 2 maggio 2013). Sebbene le compensazioni versate alla SNCM e alla CMN per i servizi di trasporto forniti durante tutto l'anno (servizi cosiddetti “di base”) siano state ritenute compatibili con il mercato interno, la Commissione UE aveva giudicato incompatibili le compensazioni versate alla SNCM per i servizi forniti da tale società durante i periodi di punta di traffico (servizi cosiddetti “complementari”). La Commissione aveva quindi ordinato il recupero degli aiuti incompatibili, per un totale di 220 milioni di euro. Tale recupero doveva essere eseguito entro quattro mesi dalla data di notifica della decisione, ovvero al più tardi il 3 settembre 2013.
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- Durante l'estate del 2013 la Francia e la SNCM avevano quindi proposto ciascuna un ricorso dinanzi al Tribunale per ottenere l'annullamento di tale decisione e tali ricorsi sono ancora pendenti dinanzi al Tribunale. La Commissione Europea aveva ritenuto che, poiché i ricorsi dinanzi al Tribunale non hanno effetto sospensivo, la Francia fosse tenuta a conformarsi alla decisione del 2 maggio 2013. Constatando che la Francia si era astenuta dall'adottare nei termini previsti i provvedimenti necessari per il recupero dalla SNCM degli aiuti dichiarati illegittimi e incompatibili con il mercato interno, dall'annullare il versamento di tali aiuti dalla data della notifica della decisione, ovvero il 3 maggio 2013, e dall'informare la Commissione, entro i due mesi successivi alla notifica della decisione, dei provvedimenti adottati per conformarsi alla decisione, la Commissione Europea aveva proposto dinanzi alla Corte di Giustizia dell'UE un ricorso per inadempimento contro la Francia.
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- La Corte ricorda inoltre che la Francia sostiene che le era impossibile eseguire quanto imposto dalla Commissione UE altrimenti la SNCM sarebbe stata oggetto di liquidazione giudiziaria, il che avrebbe provocato gravi turbative dell'ordine pubblico (come avvenuto in passato con scioperi, un blocco del porto di Marsiglia e un rischio di difficoltà nell'approvvigionamento dell'isola di prodotti di prima necessità) e, pertanto un rischio di rottura della continuità territoriale con la Corsica. Inoltre la Francia sostiene che la scomparsa della SNCM renderebbe necessaria la conclusione di una nuova convezione per la concessione di servizio pubblico con un altro operatore economico che non disporrebbe necessariamente e immediatamente dei mezzi materiali e umani per soddisfare le esigenze della concessione, circostanza che potrebbe anch'essa costituire un rischio per la continuità territoriale.
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- Oggi la Corte di Giustizia ha ritenuto valide le argomentazioni addotte dalla Commissione Europea e ha accolto il suo ricorso constatando innanzitutto che la Francia non ha adottato, allo scadere del termine posto dalla Commissione, (3 settembre 2013), i provvedimenti necessari per recuperare gli aiuti illegittimi. Solo il 7 e il 19 novembre 2014 - ha spiegato la Corte - la Francia ha emesso due avvisi di pagamento nei confronti della SNCM, per un importo di circa 198 milioni di euro (inferiore ai 220 milioni accertati dalla Commissione), senza che tuttavia avesse luogo un recupero effettivo degli aiuti illegittimi. La Corte ha rilevato inoltre che la mera emissione di titoli esecutivi non può essere considerata come recupero dell'aiuto illegittimo.
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- La Corte di Giustizia dell'UE ha considerato inoltre che la Francia non si trovava nell'impossibilità assoluta di recuperare gli aiuti e, per quanto riguarda l'argomento relativo alla turbativa dell'ordine pubblico, che la Francia non ha dimostrato che essa non avrebbe potuto, eventualmente, far fronte, mediante i mezzi di cui dispone, a turbative del genere. Anche a supporre che si sarebbe prodotto un blocco duraturo dei collegamenti marittimi con la Corsica, in ragione di azioni illegittime - ha precisato la Corte - nessun elemento presentato dalla Francia consente di considerare che il collegamento della Corsica con il continente mediante altre vie marittime o per via aerea sarebbe stato impossibile, con la conseguenza che l'approvvigionamento di tale isola di prodotti di prima necessità avrebbe potuto essere garantito.
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- Inoltre, per quanto riguarda gli eventuali problemi derivanti dalla conclusione di una nuova convenzione per la concessione di servizio pubblico, la Corte ha osservato che la Francia non ha dimostrato l'esistenza di circostanze che consentano di concludere che una riduzione del traffico nei collegamenti marittimi tra Marsiglia e la Corsica avrebbe conseguenze di un'ampiezza tale da poter essere considerata come un'impossibilità assoluta di esecuzione della decisione della Commissione Europea.
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- Infine la Corte ha constatato che la Francia non ha sospeso il versamento degli aiuti illegittimi il 3 maggio 2013, ma solamente il 23 luglio 2013, e si è astenuta dall'informare la Commissione Europea dei provvedimenti adottati entro due mesi dalla notifica della decisione di Bruxelles.
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