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2 ottobre 2024 - Anno XXVIII
Quotidiano indipendente di economia e politica dei trasporti
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Confitarma esprime soddisfazione per l'approvazione del ddl sull'industria cantieristica e armatoriale italiana
Gli armatori privati italiani auspicano che il disegno di legge, che ora passa al Senato, sia approvato in tempi brevi e diventi legge entro l'anno
17 novembre 1999
La Confederazione Italiana Armatori (Confitarma) ha espresso soddisfazione per l'approvazione da parte della Camera dei Deputati del disegno di legge A.C. 5753 che dispone interventi per l'industria cantieristica e armatoriale italiana, il cui testo redigente presentato il 9 novembre è riportato di seguito.

"Siamo soddisfatti - ha detto il presidente di Confitarma, Paolo Clerici - che questo primo passo sia stato compiuto dalla Camera dei Deputati. Se il ddl passerà celermente anche al Senato, come auspichiamo, potremo guardare al futuro delle nostre imprese di navigazione con maggiore serenità. Il disegno di legge in questione, infatti, contiene importanti norme volte a ridurre il gap di competitività della bandiera italiana rispetto alle altre bandiere dell'Unione Europea, ammesse dal 1° gennaio 1999 ad effettuare il trasporto marittimo in cabotaggio tra porti nazionali". "Inoltre - ha aggiunto Clerici - esso modifica la legge istituita del Registro Internazionale di Immatricolazione delle navi in modo da renderlo più funzionale ed efficace".



CAMERA DEI DEPUTATI
N. 5753-A/RED




REDIGENTE
TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO DALLA IX COMMISSIONE


PERMANENTE
(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)
IN SEDE REDIGENTE


(Articolo 96 del Regolamento)


(Relatore: DUCA)


DISEGNO DI LEGGE


presentato dal ministro dei trasporti e della
navigazione


(TREU)


di concerto con il ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato


(BERSANI)


con il ministro per le politiche comunitarie


(LETTA)


con il ministro del lavoro e della previdenza sociale


(BASSOLINO)


con il ministro della difesa


(SCOGNAMIGLIO PASINI)


con il ministro delle finanze


(VISCO)


con il ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica


(CIAMPI)


e con il ministro per gli affari regionali


(BELLILLO)



Misure di sostegno all'industria cantieristica ed
armatoriale
ed alla ricerca applicata nel settore navale



Presentato il 2 marzo 1999


Deferito, in sede redigente, alla IX Commissione
permanente
(Trasporti, poste e telecomunicazioni) il 9 novembre 1999




TESTO


degli articoli del disegno di legge
n. 5753 formulato dalla Commissione
in sede redigente



Misure di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale ed alla ricerca applicata nel settore navale.



Art. 1.


(Finalità).


1. Le disposizioni della presente legge sono intese alla realizzazione degli obiettivi di politica industriale di cui al Regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativo agli aiuti alla costruzione navale, di seguito denominato "Regolamento", ad accrescere il grado di competitività delle imprese nazionali impegnate nei servizi marittimi di cabotaggio, completamente liberalizzati a decorrere dal 1^ gennaio 1999 dal Regolamento (CE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, con la conseguente salvaguardia dei livelli occupazionali della gente di mare, nonché a sostenere ed accrescere, con interventi a favore del settore armatoriale, in particolare crocieristico, il grado di competitività internazionale delle imprese italiane che utilizzano navi iscritte nel Registro internazionale istituito con il decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.
Art. 2.


(Contributi per le costruzioni
e trasformazioni navali).


1. Le disposizioni di cui al decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, recante provvedimenti a favore dell'industria navalmeccanica e della ricerca nel settore navale, si applicano, nei limiti degli stanziamenti di cui al comma 3 del presente articolo, ai contratti di costruzione e trasformazione navale stipulati dal 1^ gennaio 1999 al 31 dicembre 2000 concernenti le unità navali di cui all'articolo 2 del decreto-legge medesimo aventi autonoma propulsione, con esclusione dei galleggianti, delle altre strutture e mezzi nautici indicati nello stesso articolo 2.
2. I contributi di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, sono concessi in misura non superiore, rispettivamente, al 9 per cento ed al 4,5 per cento del valore contrattuale prima dell'aiuto. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, recepisce le modifiche della misura delle aliquote di contribuzione disposte dall'Unione europea nei limiti degli stanziamenti autorizzati. 3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 28.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999.
Art. 3.


(Contributi per l'innovazione tecnologica
nel settore navale).


1. Nei limiti e per le finalità di cui all'articolo 6 del Regolamento e degli stanziamenti di cui al comma 4 del presente articolo, il Ministero dei trasporti e della navigazione può concedere alle imprese di costruzione, trasformazione e riparazione navale iscritte agli albi speciali di cui all'articolo 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234, un contributo non superiore al 10 per cento dell'investimento, per la realizzazione di progetti innovativi concernenti il prodotto ovvero il processo produttivo, sempre che il loro importo non sia inferiore a 5 milioni di ECU. 2. Per l'ottenimento del contributo di cui al comma 1 le imprese interessate presentano istanza al Ministero dei trasporti e della navigazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge allegando i relativi progetti. I progetti sono soggetti ad approvazione del Ministero dei trasporti e della navigazione previo parere favorevole del comitato tecnico-scientificodi cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 1976, n. 259, che si pronuncia sulla sussistenza o meno del carattere innovativo del prodotto o del processo produttivo. 3. Non sono ammesse al contributo le imprese che abbiano fruito o siano state ammesse a fruire, al medesimo titolo, di benefìci accordati dall'Unione europea, dallo Stato o dalle regioni. 4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999.
Art. 4.


(Contributi per investimenti volti al miglioramento della
produttività dei cantieri).


1. Il Ministero dei trasporti e della navigazione, nei limiti di cui all'articolo 7 del Regolamento e degli stanziamenti di cui al comma 9 del presente articolo, può concedere alle imprese navalmeccaniche iscritte agli albi speciali di cui all'articolo 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234, un contributo agli investimenti inteso ad accrescere la produttività dei cantieri esistenti mediante l'ammodernamento dei processi di officina navale o delle strutture di prefabbricazione ed assemblaggio dei blocchi, l'adeguamento dei mezzi di sollevamento o degli impianti di servizi destinati direttamente alla produzione, nonché la razionalizzazione delle attività di officina, sempreché gli investimenti non comportino aumenti della capacità produttiva conseguenti alla creazione di nuove strutture quali scali di varo, banchine e bacini. 2. Il contributo è accordato in misura non superiore al 22,5 per cento dell'investimento per i cantieri ubicati nelle regioni che soddisfano i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, ed al 12,5 per cento per i cantieri ubicati nelle regioni che soddisfano i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato medesimo. 3. Per l'ottenimento del contributo di cui al comma 2, le imprese interessate presentano istanza al Ministero dei tra sporti e della navigazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, pena l'irricevibilità della stessa, allegando la scheda analitica del piano d'investimento. I piani sono soggetti ad approvazione da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione previo parere del Comitato consultivo per l'industria cantieristica di cui all'articolo 23 della legge 14 giugno 1989, n. 234. 4. Non hanno titolo ad ottenere il contributo le imprese che siano state ammesse ai benefìci di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ovvero a benefìci dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni a sostegno degli investimenti di cui al comma 1 nel periodo di applicazione del Regolamento. 5. Le iniziative di investimento ammesse a contributo devono essere ultimate, a pena di decadenza, entro trenta mesi dalla approvazione del piano. Il termine di ultimazione può essere prorogato per non più di sei mesi, ove ne sia fatta richiesta prima di detta scadenza, sempreché la mancata ultimazione sia dovuta a cause non imputabili al beneficiario ovvero a sopravvenute ragioni di ordine tecnico. 6. La verifica della realizzazione dei programmi di investimento e dell'ammontare delle relative spese è effettuata dalla commissione di cui all'articolo 15, comma 3, del regolamento adottato con decreto del Ministro della marina mercantile 8 novembre 1990, n. 373. 7. Per quanto non previsto nel presente articolo, per la concessione del contributo di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le norme del titolo III del regolamento adottato con decreto del Ministro della marina mercantile 8 novembre 1990, n. 373. 8. I benefìci di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli previsti dall'articolo 3.
9. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 7.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999.


Art. 5.


(Contributi alla ricerca applicata
nel settore navale).


1. Le disposizioni dei commi da 1 a 6 dell'articolo 6 della legge 31 luglio 1997, n. 261, sono estese, nei limiti degli stanziamenti di cui al comma 2 del presente articolo, ai programmi di ricerca nel settore navale dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) di Roma e del Centro per gli studi di tecnica navale Spa (CETENA) di Genova relativi al periodo 1^ gennaio 2000-31 dicembre 2002. 2. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 7.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999.



Art. 6.


(Ristrutturazione dei cantieri).


1. Per far fronte a situazioni eccezionali di crisi del settore della cantieristica navale, alle imprese iscritte agli albi speciali di cui all'articolo 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234, che, nel periodo 1999-2003, pongono in atto piani di ristrutturazione del proprio apparato produttivo per far fronte a situazioni di difficoltà, anche a mezzo di effettive ed irreversibili chiusure parziali o totali dei propri stabilimenti, il Ministero dei trasporti e della navigazione può concedere, nei limiti degli stanziamenti di cui al comma 6 del presente articolo, a decorrere dall'anno 2000 un contributo una tantum non superiore al 50 per cento dei costi sostenuti per la realizzazione dei piani medesimi nei limiti di quanto previsto dal capo III del Regolamento. 2. Per ottenere il contributo di cui al comma 1 le imprese presentano, entro tre mesi dalla data in cui si determina la situazione di crisi aziendale, apposita istanza corredata dal piano di ristrutturazione e da una dettagliata relazione sul piano e sui suoi specifici obiettivi in rapporto alla situazione di difficoltà in cui versa l'impresa. 3. I piani presentati ai sensi del comma 2 sono approvati dal Ministero dei trasporti e della navigazione, sentito il Comitato consultivo per l'industria cantieristica di cui all'articolo 23 della legge 14 giugno 1989, n. 234. 4. La verifica della realizzazione dei piani ai fini della concessione del contributo è effettuata dalla commissione di cui all'articolo 15, comma 3, del regolamento adottato con decreto del Ministro della marina mercantile 8 novembre 1990, n. 373. 5. Ai contributi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del Regolamento, nel rispetto degli orientamenti comunitari in vigore sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 368 del 23 dicembre 1994. 6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000.
Art. 7.


(Progettazione di piattaforme per unità
navali di futura generazione).


1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, di intesa con il Ministro della difesa, autorizza la realizzazione di un programma concernente la progettazione di piattaforme per unità navali di futura generazione destinate a finalità analoghe a quelle di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), della legge 30 novembre 1998, n. 413, nonché alla sorveglianza ed al controllo delle linee di traffico alturiere. A tale fine è autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 5.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione. 2. Per le finalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 30 novembre 1998, n. 413, è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per l'anno 2000 e di lire 50 miliardi per l'anno 2001 cui si fa fronte mediante utilizzo delle proiezioni, per gli anni medesimi, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
Art. 8.


(Livelli dei canoni delle concessioni
demaniali marittime).


1. Le disposizioni di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595, devono ritenersi non applicabili alle concessioni demaniali marittime pluriennali rilasciate, anche nelle aree di competenza delle Autorità portuali, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 4 dicembre 1993, n. 494, alle imprese di costruzione e di riparazione navale iscritte agli Albi speciali di cui al Titolo IV della legge 14 giugno 1989, n. 234, fino alla loro scadenza.
2. Alle Autorità portuali che abbiano già iscritto in bilancio alla data del 31 dicembre 1998 l'importo dei relativi canoni demaniali nella misura stabilita dal decreto di cui al comma 1, il Ministero dei trasporti e della navigazione assegna un contributo compensativo entro la spesa massima di lire 20 miliardi.
3. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l'anno 2000 e di lire 10 miliardi per l'anno 2001 cui si fa fronte mediante utilizzo delle proiezioni, per gli anni medesimi, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.


Art. 9.


(Sgravi contributivi per le imprese
di cabotaggio marittimo).


1. Dal 1^ gennaio 1999 i benefìci previsti dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, con le modalità previste dalla stessa norma, sono estesi per il triennio 1999-2001, nel limite massimo dell'80 per cento, alle imprese impegnate nei servizi marittimi di cabotaggio, per gli oneri contributivi relativi al personale avente i requisiti di cui all'articolo 119 del codice della navigazione, ed imbarcato su navi di bandiera italiana che, per almeno il 50 per cento del loro impiego complessivo nell'anno, effettuano servizi di trasporto passeggeri, merci, misti o di crociera tra porti nazionali.
2. Le imprese armatoriali nei cui confronti sia stato accertato, dai competenti organi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il mancato rispetto dei contratti di lavoro del personale di bordo decadono dai benefìci concessi ai sensi del comma 1. Al fine di consentire il controllo del rispetto delle disposizioni del presente articolo, le imprese armatoriali che si avvalgono degli sgravi di cui al comma 1 devono corredare i prospetti di liquidazione dei contributi previdenziali con una certificazione, rilasciata dalla Capitaneria di porto ove le stesse imprese hanno costituito il turno particolare previsto dai contratti, la quale attesti i nominativi dei marittimi iscritti nel turno particolare secondo le norme previste dai contratti collettivi. La decadenza dai benefìci di cui al comma 1 consegue altresì alla violazione delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro, qualora dalla violazione stessa consegua condanna penale per il datore di lavoro.
3. Per le finalità di cui al presente articolo sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 41.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999 e di lire 23.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000 in favore della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58. 4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non è consentita l'iscrizione nelle matricole e nei registri nazionali di navi adibite al trasporto passeggeri provenienti da registri stranieri, costruite da oltre venti anni. 5. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, dopo le parole: "come sostituito dall'articolo 7" sono aggiunte le seguenti: "salvo che per le navi da carico di oltre 650 tonnellate di stazza lorda e nei limiti di un viaggio di cabotaggio mensile quando il viaggio di cabotaggio segua o preceda un viaggio in provenienza o diretto verso un altro Stato".



Art. 10.


(Modalità di corresponsione dei contributi).


1. I contributi di cui agli articoli 3, 4, 6 e 7 sono corrisposti secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 431, e successive modificazioni, nonché all'articolo 16, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132.
2. Alle imprese armatoriali che hanno ottenuto il contributo di cui all'articolo 9 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e all'articolo 10 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, per commesse di costruzione navale affidate a cantieri europei prima del 1992, con prezzo espresso in valuta di un paese dell'Unione europea, e per le quali il provvedimento di determinazione del contributo non aveva ancora prodotto effetti definitivi alla data del 31 dicembre 1998, il Ministero dei trasporti e della navigazione è autorizzato a rideterminare detto contributo nella valuta in cui è stato espresso il prezzo del contratto. Tale rideterminazione non ha effetto sualtri eventuali contributi connessi al provvedimento stesso. Al fine di assicurare la corresponsione, a titolo di conguaglio, delle eventuali sole differenze tra i due piani di ammortamento, facendo applicazione del tasso di cambio tra tale valuta e la lira italiana vigente alla data di decorrenza economica di ciascuna rata semestrale prevista nel provvedimento concessorio originario, è autorizzato il limite di impegno quindicennale in ragione di lire 1.700 milioni annue a decorrere dall'anno 1999. Si intende corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 30 novembre 1998, n. 413. 3. All'articolo 7, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 261, le parole: "e quale tasso d'interesse prime rate quello riportato dal" sono sostituite dalle seguenti: "e quale tasso di interesse l'ultimo prime rate disponibile alla data dei provvedimenti riportato dal".
Art. 11.


(Modifiche ed integrazioni alla normativa istitutiva
del Registro internazionale di immatricolazione delle navi ed
interventi a favore del settore armatoriale).


1. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, è aggiunto il seguente:

"2-ter. Gli utili di esercizio, le riserve e gli altri fondi formati con utili che non concorrono a formare il reddito ai sensi del comma 2, rilevano agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1) dello stesso comma".

2. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 9-quater del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, è sostituito dal seguente: "Nell'articolo 2, lettera A), della tariffa di cui all'allegato A annesso alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, l'aliquota è ridotta alla misura dello 0,05 per cento a decorrere dal 1^ gennaio 1998 per le assicurazioni contro i rischi di qualsiasi natura derivanti dalla navigazione marittima di navi immatricolate o registrate in Italia, ad eccezione dei prolungamenti di dette assicurazioni rilasciati per concedere garanzia per giacenze a terra che non superino la durata di sessanta giorni". 3. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, è inserito il seguente:

"2-bis. Le navi di cui al comma 1, lettera a), che operano in acque territoriali straniere per lavori in mare, assistenza e rifornimento a piattaforme di perforazione o per servizi nei porti e che siano per contratto obbligate dallo Stato rivierasco ad imbarcare una quota di marittimi di quella nazionalità, sono armate con un numero di membri dell'equipaggio aventi i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 318 del codice della navigazione, determinato da appositi accordi stipulati tra le organizzazioni imprenditoriali e sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale".

4. Il termine di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, è differito al 31 dicembre 2001, fermo restando il limite di spesa ivi indicato. A decorrere dal 1^ gennaio 1999 il contributo di cui al predetto articolo 1, comma 3, lettera c), è liquidato, nell'ambito del limite di spesa ivi indicato, in misura forfettaria per ciascuna tipologia di corso, negli importi di seguito indicati:

a) corso antincendio avanzato e familiarizzazione petroliere, chimichiere e gasiere: lire 1.000.000;

b) corso sopravvivenza e salvataggio e corso radar lire 2.000.000;

c) corso antincendio base e A.R.P.A. lire 2.500.000; d) corso sicurezza petroliere, chimichiere, gasiere e GMDSS: lire 4.000.000.

5. Al comma 4-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, introdotto dal comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, sono aggiunte, in fine, le parole: "nonché il contributo mensile per il periodo di imbarco, non superiore a ventiquattro mesi, pari a lire 3.500.000, per ciascun ufficiale radiotelegrafista imbarcato in soprannumero sulla tabella di armamento entro la data del 31 dicembre 2000".
6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5, nel limite massimo di lire 3,5 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 3.000 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
Art. 12.


(Contratti di servizio per il trasporto
pubblico marittimo).


1. E' demandato alle regioni litoranee a statuto ordinario il potere di emanare senza oneri per lo Stato e nei limiti delle risorse loro trasferite a norma del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, in armonia con le leggi statali e le direttive comunitarie, e in particolare nel rispetto di quanto previsto agli articoli 3, 10, 14 e 20 del citato decreto legislativo n. 422 del 1997, norme legislative concernenti il servizio di trasporto pubblico marittimo, entro sei miglia marine dalla costa, per il collegamento degli scali dei comuni costieri, da organizzare come metropolitana marittima. A tal fine le regioni a statuto ordinario, con proprie norme indirizzano e coordinano, attraverso contratti di servizio da esse stipulati con enti pubblici o aziende pubbliche e private che operano nel settore, gli interventi per la realizzazione, nei suddetti limiti territoriali, di un sistema di trasporto marittimo integrativo dei trasporti su strada e ferroviari, in armonia con le linee direttrici del piano nazionale dei trasporti. 2. Attraverso i contratti di servizio di cui al comma 1 le regioni devono assicurare:

a) la continuità, regolarità, capacità e qualità del servizio di trasporto, stabilendole caratteristiche e il tonnellaggio delle navi;

b) un numero adeguato di linee e la frequenza di ciascuna linea;

c) eventuali trasporti addizionali;

d) tariffe particolari per determinate categorie di passeggeri;

e) l'adattamento dei servizi alle effettive esigenze del traffico.

3. Restano salve ed impregiudicate le competenze degli organi statali in materia di polizia marittima e portuale e di sicurezza della navigazione.
Art. 13.


(Copertura finanziaria).


1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, con esclusione degliarticoli 7, comma 2, 8, 10, comma 2, e 11, determinato complessivamente in lire 85.000 milioni per l'anno 1999 e in lire 115.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nell'ambito dell'unità previsionale di base 4.2.1.2. (imprese navalmeccaniche ed armatoriali - capitolo 7706) dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1999, intendendosi corrispondentemente ridotte le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 31 luglio 1997, n. 261, per lire 75.000 milioni a decorrere dall'anno 1999, e di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 30 novembre 1998, n. 413, per lire 10.000 milioni a decorrere dall'anno 1999 e per lire 30.000 milioni a decorrere dall'anno 2000. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE


(Giustizia)



PARERE FAVOREVOLE



PARERI DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE


(Bilancio, tesoro e programmazione)



Il Comitato permanente per i pareri della Commissione ha adottato, in data odierna, la seguente decisione:

sugli emendamenti trasmessi dalla Commissione:


PARERE CONTRARIO


sugli emendamenti Becchetti 9.1 e 10.1 del relatore, in quanto originanti nuovi oneri la cui quantificazione non appare verificabile;


PARERE FAVOREVOLE


sull'emendamento 10.2 del relatore con la seguente condizione ai fini dell'osservanza dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

dopo le parole: "è liquidato" siano aggiunte le seguenti: ", nell'ambito del limite di spesa ivi indicato,";


PARERE FAVOREVOLE


sull'emendamento 10.3 del Governo con la seguente condizione ai fini dell'osservanza dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

al secondo periodo le parole: "valutato in" siano sostituite dalle seguenti: "nel limite massimo di";


NULLA OSTA


sugli emendamenti 7.01 e 8.3 del relatore.
Il Comitato permanente per i pareri della Commissione riconsiderando, su richiesta del rappresentante del Governo, il parere già espresso sugli emendamenti 7. 01 del relatore e Becchetti 9. 1 nella seduta pomeridiana di oggi, ha adottato, in data odierna, la seguente decisione:

sugli emendamenti trasmessi dalla Commissione:


PARERE FAVOREVOLE


sull'emendamento 7.01 del relatore con la seguente condizione:

al comma 3, le parole: "relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione" siano sostituite dalle seguenti: "relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica";


PARERE FAVOREVOLE


sull'emendamento Becchetti 9.1 con la seguente condizione ai fini dell'osservanza dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione;

l'ultimo periodo sia sostituito dai seguenti: "Al fine di assicurare la corresponsione, a titolo di conguaglio, delle eventuali sole differenze tra i due piani di ammortamento, facendo applicazione del tasso di cambio tra tale valuta e la lira italiana vigente alla data di decorrenza economica di ciascuna rata semestrale prevista nel provvedimento concessorio originario, è autorizzato il limite di impegno quindicennale in ragione di lire 1.700 milioni annui a decorrere dall'anno 1999. Si intende corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 30 novembre 1998, n. 413".
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE


(Lavoro pubblico e privato)



Parere favorevole con osservazione all'emendamento 10.1.

Riesamini la Commissione di merito l'emendamento per verificare l'entità dei lavoratori interessati, in rapporto al numero degli Stati con i quali l'Italia ha realizzato accordi bilaterali.
Si verifichi inoltre se la copertura finanziario è complessivamente sufficiente.

Parere favorevole sui restanti emendamenti.



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Il gruppo crocieristico Carnival colleziona un altro trimestre record
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Nel secondo trimestre il traffico dei container movimentato dai terminal portuali di Eurokai è cresciuto del +9,6%
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Rixi: con Montaresi garantiamo la continuità, in attesa della nomina del nuovo vertice della AdSP
La greca CCEC vende cinque portacontainer da 5.023 teu per 118,4 milioni di dollari
Atene
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Roma
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Alsea e Spediporto, l'export italiano potrebbe ulteriormente crescere migliorando l'accessibilità ai mercati europei
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Ostacoli e oneri aggiuntivi per superare la barriera delle Alpi
Assiterminal nomina i componenti delle commissioni e dei gruppi di lavoro
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Nell'imminenza dello sciopero nei porti della East Coast e del Golfo USA la FMC esorta carrier e terminalisti ad attenersi alle norme
North Bergen/Lyndhurst
Nessun passo avanti per scongiurare il fermo nonostante i contratti fra l'ILA e l'USMX
Giovedì in 11 porti italiani si terrà la presentazione del libro “Donne sul ponte di comando”
Milano
Il volume di Wista Italy verrà presentato anche al “Monaco Yacht Show”
Venerdì a Napoli un seminario sul tema “Salute e sicurezza in ambito portuale: la legislazione applicabile”
Napoli
Organizzato da Inail Campania e Assarmatori con l'Ateneo “Parthenope”
PROSSIME PARTENZE
Visual Sailing List
Porto di partenza
Porto di destinazione:
- per ordine alfabetico
- per nazione
- per zona geografica
Serve un confronto e non dichiarazioni unilaterali sui servizi ai camion nei porti liguri
Genova
Lo sottolinea Filt Cgil Genova evidenziando che la questione coinvolge diverse categorie di lavoratori
Realizzato a Venezia il varo della SDO-SuRS per la Marina Militare italiana
San Giorgio di Nogaro
Iniziato il trasferimento verso Genova dove nel cantiere T. Mariotti si procederà con l'imbarco delle sovrastrutture
Liquidata una filiale russa del gruppo Maersk
Mosca
La procedura di liquidazione di un'altra società russa del gruppo danese sarebbe stata annullata
Il vertice di Assiterminal ha incontrato il ministro Musumeci
Roma
Cognolato: ribadita l'importanza che il governo continui a tenere la marittimità al centro delle sue politiche
Gasparato (UIR): fare squadra con le istituzioni sulle norme di riforma degli interporti
Roma
Il testo di legge in esame - ha spiegato - rappresenta un punto di partenza importante
Rilasciata la concessione per il porto turistico per grandi yacht al molo Brin di Olbia
Cagliari
Diciassette i posti barca disponibili
A Mantova il gruppo Kuehne+Nagel ha inaugurato il centro di distribuzione Adidas Campus
A Mantova il gruppo Kuehne+Nagel ha inaugurato il centro di distribuzione Adidas Campus
Mantova
L'investimento di 350 milioni di euro è il più consistente mai realizzato dall'azienda elvetica
L'AdSP del Mar Ligure Orientale vince il premio “Smart Port” al RemTech Expo di Ferrara
La Spezia
Riconoscimento alla politica di innovazione e sostenibilità ambientale dell'ente
Il prossimo 11 ottobre a Lugano si terrà la settima edizione di “Un Mare di Svizzera”
Lugano
Forum internazionale sull'asse logistico fra i porti liguri e i mercati del centro Europa
Ad agosto i container nel porto di Valencia sono aumentati mentre ad Algeciras sono calati
Valencia/Algeciras
Movimentati rispettivamente 464mila teu (+19,1%) e 403mila teu (-5,2%)
Quindici milioni di euro al porto di Pozzallo per il cold ironing
Pozzallo
Ok del Ministero al finanziamento
PORTI
Porti italiani:
Ancona Genova Ravenna
Augusta Gioia Tauro Salerno
Bari La Spezia Savona
Brindisi Livorno Taranto
Cagliari Napoli Trapani
Carrara Palermo Trieste
Civitavecchia Piombino Venezia
Interporti italiani: elenco Porti del mondo: mappa
BANCA DATI
ArmatoriRiparatori e costruttori navali
SpedizionieriProvveditori e appaltatori navali
Agenzie marittimeAutotrasportatori
MEETINGS
Domani la Federazione del Mare celebra i suoi 30 anni con un convegno a Napoli
Roma
Tema dell'incontro: “Il Mediterraneo nella storia: da Mare a Medio Oceano”
Venerdì a Napoli un seminario sul tema “Salute e sicurezza in ambito portuale: la legislazione applicabile”
Napoli
Organizzato da Inail Campania e Assarmatori con l'Ateneo “Parthenope”
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RASSEGNA STAMPA
Is Pakistan's bid to kickstart Chinese-run Gwadar port putting 'cart before the horse'?
(South China Morning Post)
CVC urges Deutsche Bahn to reconsider Schenker sale to DSV, letter shows
(Reuters)
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FORUM dello Shipping
e della Logistica
Relazione del presidente Nicola Zaccheo
Roma, 18 settembre 2024
››› Archivio
Lo scorso mese il traffico dei contenitori nel porto di Los Angeles è aumentato del +16,0%
Los Angeles/New York/Savannah
Grimaldi completa l'acquisizione del 67% del capitale dell'Autorità Portuale di Heraklion
Heraklion
Investiti 80 milioni di euro
L'ART ha richiesto alle AdSP un elenco minimo di informazioni sul demanio marittimo gestito
Roma
Zaccheo: essenziale per esercitare le funzioni di regolazione sulle concessioni portuali
Accordo per consentire l'espansione della concessione di MCT nel porto di Gioia Tauro
Gioia Tauro
Accordo tra la società terminalista, l'AdSP e il Corap, enti che hanno in corso un contenzioso
Pubblicato il bando per l'assegnazione dei lotti del distretto della cantieristica del Porto Canale di Cagliari
Cagliari
Giunte 17 manifestazioni di interesse
La polacca Kotniz ha acquisito una quota di maggioranza dell'italiana Metalstyle
Genova
Consolidamento nel settore dei prodotti e componenti per la nautica
Federazione del Mare e Assocostieri firmano un protocollo d'intesa
Roma
Collaboreranno all'organizzazione di eventi, convegni e presentazioni delle rispettive associazioni
Sommariva: nessun impatto delle mie dimissioni sui procedimenti e progetti in corso nei porti della Spezia e di Carrara
La Spezia
- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA
tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail
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