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Il 9 novembre entrerà in vigore la direttiva europea per lo sviluppo del trasporto ferroviario delle merci
Il testo è stato pubblicato oggi sulla “Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea”
20 ottobre 2010
inforMARE - Nell'edizione odierna della “Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea” è stata pubblicata la nuova direttiva che ha l'obiettivo di rendere competitivo il trasporto delle merci sulla rete ferroviaria europea ed è basata sulla creazione di nove corridoi internazionali per le merci. «Nella mia visione delle ferrovie per il 2050 - ha dichiarato il vicepresidente della Commissione Europea, Siim Kallas, responsabile dei trasporti - le ferrovie saranno dominanti nel trasporto delle merci su distanze superiori ai 300 chilometri. I corridoi, gli sportelli unici e una maggiore cooperazione previsti da questa normativa consentiranno ai fornitori di trasporto ferroviario merci di attirare ulteriori clienti a questa modalità di trasporto ecologica. È un altro passo verso la realizzazione del sogno».

La nuova direttiva, di cui di seguito pubblichiamo il testo, ha l'obiettivo di promuovere il coordinamento tra gli Stati membri e i gestori dell'infrastruttura ferroviaria, di assegnare una priorità sufficiente al traffico delle merci, di istituire collegamenti efficaci ed adeguati con le altre modalità di trasporto e di stabilire condizioni favorevoli allo sviluppo della concorrenza tra gli operatori del trasporto merci ferroviario.

L'articolo tre della direttiva prevede la creazione dei primi nove corridoi ferroviari per le merci, elencati in allegato, che collegheranno le principali regioni industriali dell'UE.

La nuova legge entrerà in vigore il prossimo 9 novembre. (iM)



REGOLAMENTO (UE) N. 913/2010 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 22 settembre 2010

relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo

(Testo rilevante ai fini del SEE)


IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),



(1)


GU C 317 del 23.12.2009, pag. 94.


(2)


GU C 79 del 27.3.2010, pag. 45.


(3)


Posizione del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 (GU C 184 E dell'8.7.2010, pag. 354), posizione del Consiglio in prima lettura del 22 febbraio 2010 (GU C 114 E del 4.5.2010, pag. 1), posizione del Parlamento europeo del 15 giugno 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 settembre 2010.


(4)


GU L 237 del 24.8.1991, pag. 25.


(5)


GU L 75 del 15.3.2001, pag. 29.
visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:


  1. Nell'ambito della nuova strategia dell'Unione europea per la crescita e l'occupazione, la realizzazione di un mercato ferroviario interno, in particolare per il trasporto merci, è un elemento essenziale per conseguire l'obiettivo di una mobilità sostenibile.

  1. La direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (4) e la direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria (5), hanno rappresentato tappe importanti nella realizzazione del mercato ferroviario interno.

  1. Per essere competitivi rispetto agli altri modi di trasporto, i servizi ferroviari nazionali e internazionali di trasporto merci, che sono stati aperti alla concorrenza dal 1 o gennaio 2007, devono poter beneficiare di un'infrastruttura ferroviaria di buona qualità e sufficientemente finanziata, che garantisca, in particolare, la fornitura di servizi di trasporto merci in buone condizioni per quanto riguarda la velocità commerciale e i tempi di percorrenza e sia affidabile, ovverosia che il servizio fornito corrisponda effettivamente agli impegni contrattuali sottoscritti con gli operatori ferroviari.

  1. Sebbene l'apertura del mercato del trasporto merci per ferrovia abbia permesso l'accesso di nuovi operatori alla rete del trasporto per ferrovia, i meccanismi di mercato non sono stati e non sono a tutt'oggi sufficienti per organizzare, disciplinare e rendere sicuro il traffico merci per ferrovia. Per usare al meglio la rete e assicurarne l'affidabilità è utile introdurre ulteriori procedure volte a rafforzare la cooperazione sulla ripartizione delle tracce ferroviarie internazionali per i treni merci tra i gestori dell'infrastruttura.

  1. Viste queste premesse, la realizzazione di corridoi ferroviari internazionali per una rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo sulla quale i treni merci possano circolare in buone condizioni e transitare agevolmente da una rete nazionale all'altra permetterebbe di migliorare le condizioni d'uso dell'infrastruttura.

  1. Per realizzare corridoi ferroviari internazionali per una rete europea per un trasporto merci competitivo, le iniziative già adottate in materia di infrastruttura ferroviaria dimostrano che la realizzazione di corridoi internazionali rispondenti alle esigenze specifiche di uno o più segmenti del trasporto merci chiaramente identificati rappresenta il metodo più adatto.

  1. Il presente regolamento, salvo altrimenti disposto, non dovrebbe pregiudicare i diritti e gli obblighi dei gestori dell'infrastruttura stabiliti nella direttiva 91/440/CEE e nella direttiva 2001/14/CE e, ove pertinente, degli organismi preposti all'assegnazione della capacità di cui all'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2001/14/CE. Tali atti rimangono in vigore anche per quanto riguarda le disposizioni che disciplinano i corridoi merci.

  1. La realizzazione di un corridoio merci dovrebbe tenere conto, se del caso, della necessità di migliori interconnessioni con le infrastrutture ferroviarie di paesi terzi europei.

  1. La progettazione di corridoi merci dovrebbe essere finalizzata a garantire la continuità interna lungo i corridoi, attivando le interconnessioni necessarie tra le infrastrutture ferroviarie esistenti.

  1. L'attivazione di corridoi ferroviari merci internazionali che formino una rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo dovrebbe essere condotta in modo coerente con la rete transeuropea di trasporto (RTE-T) e/o con i corridoi del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS). A tal fine, è necessario lo sviluppo coordinato delle reti, in particolare per quanto riguarda l'integrazione dei corridoi internazionali per il trasporto ferroviario delle merci nella rete RTE-T esistente e nei corridoi ERTMS. Inoltre, è opportuno stabilire a livello di Unione regole armonizzate relative a tali corridoi merci. È opportuno incentivare i progetti intesi a ridurre la rumorosità dei treni merci. Se necessario, la realizzazione di tali corridoi dovrebbe essere sostenuta finanziariamente nel quadro dei programmi RTE-T, di ricerca e Marco Polo e di altre politiche e fondi dell'Unione, quali la Banca europea per gli investimenti, il Fondo europeo di sviluppo regionale o il Fondo di coesione, nonché la Banca europea per gli investimenti.

  1. Nell'ambito di un corridoio merci è opportuno assicurare un buon coordinamento fra gli Stati membri e i gestori dell'infrastruttura interessati, assegnare una priorità sufficiente al traffico merci, istituire collegamenti efficaci ed adeguati con gli altri modi di trasporto e stabilire condizioni propizie allo sviluppo della concorrenza tra i fornitori di trasporto merci per ferrovia.

  1. Oltre ai corridoi merci istituiti conformemente all'articolo 3, la realizzazione di altri corridoi merci dovrebbe essere esaminata e approvata a livello di Unione secondo una procedura e criteri trasparenti chiaramente definiti che lascino agli Stati membri e ai gestori dell'infrastruttura un margine di decisione e di gestione sufficiente perché possano tener conto delle iniziative in essere per i corridoi speciali, ad esempio ERTMS, RailNetEurope («RNE») e RTE-T, e adottare misure adeguate alle loro esigenze specifiche.

  1. Al fine di incentivare il coordinamento fra gli Stati membri e i gestori dell'infrastruttura e assicurare continuità lungo il corridoio, è opportuno istituire una struttura di gestione appropriata per ciascun corridoio merci, tenendo conto della necessità di evitare duplicazioni con strutture di gestione già esistenti.

  1. Al fine di rispondere alle esigenze del mercato, i metodi per la realizzazione di un corridoio merci dovrebbero essere presentati in un piano di attuazione che dovrebbe comprendere l'identificazione e il calendario della realizzazione delle misure suscettibili di migliorare le prestazioni del trasporto merci per ferrovia. Inoltre, per garantire che le misure previste o attuate per la realizzazione di un corridoio merci rispondano alle esigenze o alle aspettative di tutti gli utilizzatori del corridoio merci, i richiedenti che si prevede ne faranno uso devono essere consultati con regolarità, secondo procedure definite dal comitato di gestione.

  1. Lo sviluppo di terminali per il trasporto merci intermodale dovrebbe essere considerato necessario per sostenere la realizzazione di corridoi merci ferroviari nell'Unione.

  1. Al fine di assicurare la coerenza e la continuità delle capacità di infrastruttura disponibili lungo il corridoio merci, è opportuno coordinare gli investimenti a favore del corridoio fra gli Stati membri e i gestori dell'infrastruttura interessati nonché, ove opportuno, fra gli Stati membri e i paesi terzi europei, e pianificarli secondo modalità, purché economicamente sostenibili, che rispondano alle esigenze del corridoio merci. Il programma di realizzazione degli investimenti dovrebbe essere pubblicato per garantire la buona informazione dei candidati che possono operare lungo il corridoio. Gli investimenti dovrebbero includere progetti relativi allo sviluppo di sistemi interoperabili e all'aumento della capacità dei treni.

  1. Per le stesse ragioni, tutti i lavori sull'infrastruttura e sulle relative attrezzature che limitino la capacità disponibile del corridoio merci dovrebbero essere coordinati a livello del corridoio merci ed essere oggetto di pubblicazioni aggiornate.

  1. Al fine di agevolare le domande di capacità di infrastruttura per i servizi internazionali di trasporto merci per ferrovia, è opportuno designare o istituire uno sportello unico per ogni corridoio merci. A tal fine, è opportuno basarsi sulle iniziative esistenti, in particolare quelle avviate da RNE, un organismo che costituisce uno strumento di coordinamento dei gestori dell'infrastruttura e fornisce vari servizi alle imprese di trasporto merci internazionale.

  1. La gestione dei corridoi merci dovrebbe altresì comprendere le procedure di assegnazione della capacità di infrastruttura per i treni merci internazionali che circolano su tali corridoi. Tali procedure dovrebbero riconoscere l'esigenza di capacità di altri tipi di trasporto, compreso il trasporto passeggeri.

  1. Per assicurare un migliore uso dell'infrastruttura ferroviaria è necessario coordinare la gestione di tale infrastruttura e dei terminali strategici situati lungo il corridoio merci.

  1. Le regole di priorità possono anche coincidere con gli obiettivi di priorità, secondo la situazione esistente nei rispettivi Stati membri.

  1. In caso di perturbazione, i treni merci che circolano sul corridoio merci dovrebbero poter beneficiare, per quanto possibile, di puntualità sufficiente rispetto alle esigenze di tutti i tipi di trasporto.

  1. Allo scopo di promuovere lo sviluppo della concorrenza tra i fornitori di servizi di trasporto merci per ferrovia lungo il corridoio merci, i richiedenti diversi dalle imprese ferroviarie o dai loro gruppi dovrebbero poter richiedere capacità di infrastruttura lungo i corridoi merci.

  1. Al fine di valutare obiettivamente i benefici delle misure volte a realizzare il corridoio merci, è opportuno controllare le prestazioni dei servizi merci per ferrovia lungo il corridoio merci e pubblicare periodicamente relazioni sulla qualità. La valutazione delle prestazioni dovrebbe comprendere i risultati delle indagini sulla soddisfazione degli utilizzatori del corridoio merci.

  1. Al fine di assicurare un accesso non discriminatorio ai servizi ferroviari internazionali, è necessario garantire un buon coordinamento fra gli organi di controllo riguardo alle varie reti comprese nel corridoio merci.

  1. Per agevolare l'accesso alle informazioni sull'uso delle principali infrastrutture lungo il corridoio merci e assicurare un accesso non discriminatorio a tale corridoio, il comitato di gestione dovrebbe redigere, aggiornare periodicamente e rendere pubblico un documento che raccoglie tutte queste informazioni.

  1. Poiché l'obiettivo del presente regolamento, segnatamente la realizzazione di una rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo composta da corridoi merci, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

  1. Per il coordinamento degli investimenti e la gestione delle capacità e del traffico è opportuno prevedere regole eque, fondate su una cooperazione fra i gestori dell'infrastruttura che devono fornire un servizio di qualità alle imprese di trasporto merci nel contesto di un corridoio ferroviario internazionale.

  1. Poiché i treni internazionali devono percorrere itinerari che combinano più corridoi, nella definizione di cui al presente regolamento, i gestori dell'infrastruttura di più corridoi possono anche coordinare le loro attività in modo da assicurare, nei corridoi interessati, la disponibilità di capacità, fluidità di movimento e applicazione coerente delle regole di priorità ai diversi tipi di traffico in caso di perturbazione.

  1. L'obiettivo del presente regolamento consiste nel migliorare l'efficienza del trasporto merci per ferrovia rispetto ad altre modalità di trasporto. Dovrebbe essere garantito il coordinamento fra gli Stati membri e i gestori dell'infrastruttura al fine di assicurare il più efficiente funzionamento possibile dei corridoi merci. A tal fine, parallelamente agli investimenti nelle infrastrutture e nelle attrezzature tecniche come l'ERTMS, è opportuno adottare misure operative intese a potenziare la capacità e l'efficienza del trasporto merci su ferrovia.



(1)


GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
  1. L'esecuzione delle norme sulla realizzazione e la modifica dei corridoi merci e sulle esenzioni concesse agli Stati membri deve avvenire in condizioni uniformi al fine di garantire la conformità delle proposte sulla realizzazione di corridoi merci ai criteri previsti dal presente regolamento e dovrebbe pertanto essere attribuita alla Commissione. Conformemente all'articolo 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione sono stabilite preventivamente mediante un regolamento adottato secondo la procedura legislativa ordinaria. In attesa dell'adozione di tale regolamento, continua ad applicarsi la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (1), fatta eccezione per la procedura di regolamentazione con controllo, che non si applica,




HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


CAPO I


ASPETTI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

  1. Il presente regolamento stabilisce le regole per la realizzazione e l'organizzazione di corridoi ferroviari internazionali per un trasporto merci competitivo in vista dello sviluppo di una rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo. Esso stabilisce le regole per la selezione, l'organizzazione e la gestione e la pianificazione indicativa degli investimenti dei corridoi merci.

  1. Il presente regolamento si applica alla gestione e all'uso dell'infrastruttura ferroviaria compresa nei corridoi merci.


Articolo 2

Definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2001/14/CE.

  1. In aggiunta alle definizioni di cui al paragrafo 1, si intende per:

  1. «corridoio merci», l'insieme delle linee ferroviarie designate, comprese le linee ferrovia-traghetto, nel territorio degli Stati membri o tra Stati membri e, ove opportuno, paesi terzi europei, che collegano due o più terminali lungo un tracciato principale e, se del caso, rotte e sezioni alternative che li collegano, ivi compresi le infrastrutture ferroviarie e le relative attrezzature nonché i pertinenti servizi ferroviari, conformemente all'articolo 5 della direttiva 2001/14/CE;

  1. «piano di attuazione», il documento che presenta i mezzi e la strategia che le parti interessate intendono attuare per sviluppare, nel corso di un determinato periodo, le azioni necessarie e sufficienti per realizzare il corridoio merci;

  1. «terminale», l'impianto situato lungo il corridoio merci appositamente attrezzato per permettere di effettuare operazioni di carico e/o scarico di merci sui/dai treni merci e l'integrazione dei servizi ferroviari di merci con i servizi stradali, marittimi, fluviali e aerei, oppure la formazione o la modifica della composizione dei treni merci, e, ove necessario, l'espletamento di procedure frontaliere alle frontiere con paesi terzi europei.



CAPO II

PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI CORRIDOI FERROVIARI INTERNAZIONALI PER UN TRASPORTO MERCI COMPETITIVO


Articolo 3

Designazione dei primi corridoi merci

Gli Stati membri di cui all'allegato rendono operativi entro le date ivi indicate i primi corridoi merci elencati nell'allegato. Gli Stati membri interessati informano la Commissione della realizzazione dei corridoi merci.


Articolo 4

Criteri per ulteriori corridoi merci

L'individuazione di ulteriori corridoi merci di cui all'articolo 5 e la modifica dei corridoi merci di cui all'articolo 6 tiene conto dei seguenti criteri:

  1. l'attraversamento da parte del corridoio merci del territorio di almeno tre Stati membri, o di due Stati membri se la distanza fra i terminali serviti dal corridoio è superiore a 500 km;

  1. la coerenza del corridoio merci con la RTE-T, i corridoi ERTMS e/o i corridoi definiti da RNE;



(1)


Cfr. allegato III della decisione n. 661/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (GU L 204 del 5.8.2010, pag. 1).
  1. l'integrazione dei progetti prioritari della rete RTE-T (1) nel corridoio merci;

  1. l'equilibrio fra costi e benefici socioeconomici risultanti dalla realizzazione del corridoio merci;

  1. la coerenza di tutti i corridoi merci proposti dagli Stati membri per realizzare una rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo;

  1. lo sviluppo del traffico merci su ferrovia e dei principali flussi commerciali e mercantili lungo il corridoio merci;

  1. ove applicabile, migliori interconnessioni tra Stati membri e paesi terzi europei;

  1. l'interesse dei richiedenti per il corridoio merci;

  1. l'esistenza di buone interconnessioni con gli altri modi di trasporto, soprattutto mediante una rete adeguata di terminali, ivi inclusi i porti marittimi e di navigazione interna.





Articolo 5

Individuazione di ulteriori corridoi merci

  1. Ciascuno Stato membro che ha una frontiera ferroviaria con un altro Stato membro partecipa alla realizzazione di almeno un corridoio merci, a meno che quest'obbligo non sia già stato assolto a norma dell'articolo 3.

  1. Nonostante il paragrafo 1, su richiesta di uno Stato membro gli Stati membri partecipano alla realizzazione del corridoio merci di cui a tale paragrafo, o al prolungamento di un corridoio esistente, al fine di consentire a uno Stato membro limitrofo di assolvere l'obbligo che ad esso incombe a norma di tale paragrafo.

  1. Fatti salvi gli obblighi degli Stati membri a norma dell'articolo 7 della direttiva 91/440/CEE, se uno Stato membro, previa presentazione di un'analisi socio-economica, ritiene che la realizzazione di un corridoio merci non sia nell'interesse dei richiedenti che si prevede lo utilizzeranno, o non apporti benefici socioeconomici rilevanti o comporti un onere sproporzionato, lo Stato membro interessato non è tenuto a partecipare ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, con riserva di una decisione della Commissione che delibera conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

  1. Uno Stato membro non è tenuto a partecipare ai sensi dei paragrafi 1 e 2 se dispone di una rete ferroviaria con uno scartamento diverso da quello della rete ferroviaria principale nell'Unione.

  1. La realizzazione di un corridoio merci è proposta dagli Stati membri interessati. A tal fine, essi inviano di concerto alla Commissione una lettera d'intenti recante una proposta elaborata previa consultazione dei gestori dell'infrastruttura e dei richiedenti interessati e tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 4.

    Al fine di conformarsi all'obbligo di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri interessati trasmettono di concerto una lettera di intenti alla Commissione entro il 10 novembre 2012.

  1. La Commissione esamina le proposte di realizzazione di un corridoio merci di cui al paragrafo 5 e, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 21, paragrafo 3, adotta una decisione sulla conformità di una tale proposta al presente articolo entro nove mesi dalla presentazione della proposta.

  1. Gli Stati membri interessati realizzano il corridoio merci entro due anni dalla decisione della Commissione di cui al paragrafo 6.


Articolo 6

Modifica degli ulteriori corridoi merci

  1. I corridoi merci di cui all'articolo 5 possono essere modificati su proposta congiunta degli Stati membri interessati alla Commissione, previa consultazione dei gestori dell'infrastruttura e dei richiedenti interessati.

  1. La Commissione adotta una decisione sulla proposta secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 21, paragrafo 3, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 4.


Articolo 7

Conciliazione

Qualora due o più Stati membri interessati non concordino circa la realizzazione o la modifica di un corridoio merci e riguardo all'infrastruttura ferroviaria situata sul loro territorio, la Commissione, su domanda di uno degli Stati membri interessati, consulta in materia il comitato di cui all'articolo 21. Il parere della Commissione è comunicato agli Stati membri interessati. Gli Stati membri interessati tengono conto di questo parere per trovare una soluzione e giungono ad una decisione di comune accordo.


Articolo 8

Gestione dei corridoi merci

  1. Gli Stati membri interessati istituiscono, per ciascun corridoio merci, un comitato esecutivo incaricato di fissarne gli obiettivi generali, di assicurare la supervisione e di adottare le misure espressamente previste al paragrafo 7 del presente articolo, nonché agli articoli 9 e 11, all'articolo 14, paragrafo 1, e all'articolo 22. Il comitato esecutivo è composto di rappresentanti delle autorità degli Stati membri interessati.

  1. I gestori dell'infrastruttura interessati e, se del caso, gli organismi preposti all'assegnazione della capacità di cui all'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2001/14/CE istituiscono, per ciascun corridoio merci, un comitato di gestione incaricato di adottare le misure espressamente previste ai paragrafi 5, 7, 8 e 9 del presente articolo, agli articoli da 9 a 12, all'articolo 13, paragrafo 1, all'articolo 14, paragrafi 2, 6 e 9, all'articolo 16, paragrafo 1, all'articolo 17, paragrafo 1, e agli articoli 18 e 19 del presente regolamento. Il comitato di gestione è composto dai rappresentanti dei gestori dell'infrastruttura.

  1. Gli Stati membri e i gestori dell'infrastruttura interessati da un corridoio merci cooperano in seno ai comitati di cui ai paragrafi 1 e 2, al fine di garantire lo sviluppo del corridoio merci conformemente al suo piano di attuazione.

  1. Il comitato esecutivo adotta le proprie decisioni di comune accordo fra i rappresentanti delle autorità degli Stati membri interessati.



(1)


GU L 199 del 31.7.1985, pag. 1.
  1. Il comitato di gestione adotta le proprie decisioni, ivi incluse le decisioni in merito alla propria personalità giuridica, all'instaurazione della propria struttura organizzativa, alle proprie risorse e al proprio personale, di comune accordo fra i gestori dell'infrastruttura interessati. Il comitato di gestione può essere un'entità giuridica indipendente. Esso può assumere la forma di un gruppo europeo di interesse economico ai sensi del regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativo all'istituzione di un gruppo europeo di interesse economico (GEIE)(1).

  1. Le competenze del comitato esecutivo e del comitato di gestione lasciano impregiudicata l'indipendenza dei gestori dell'infrastruttura prevista all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 91/440/CEE.

  1. Il comitato di gestione istituisce un gruppo consultivo composto dai gestori e proprietari dei terminali del corridoio merci, compresi, se necessario, porti marittimi e di navigazione interna. Tale gruppo consultivo può emettere un parere sulle proposte presentate dal comitato di gestione che hanno conseguenze dirette sugli investimenti e la gestione dei terminali. Esso può altresì emettere pareri di propria iniziativa. Il comitato di gestione tiene conto di detti pareri. In caso di divergenze tra il comitato di gestione e il gruppo consultivo, quest'ultimo può rivolgersi al comitato esecutivo. Il comitato esecutivo agisce da mediatore e comunica tempestivamente la propria posizione. La decisione finale spetta tuttavia al comitato di gestione.

  1. Il comitato di gestione istituisce un ulteriore gruppo consultivo composto da imprese ferroviarie interessate all'uso del corridoio merci. Detto gruppo consultivo può emettere un parere su qualsiasi proposta presentata dal comitato di gestione che abbia incidenze su tali imprese. Esso può altresì emettere pareri di propria iniziativa. Il comitato di gestione tiene conto di tutti questi pareri.

  1. Il comitato di gestione provvede al coordinamento, conformemente ai piani nazionali ed europei di installazione, dell'impiego delle applicazioni IT interoperabili o di soluzioni alternative che possono rendersi disponibili in futuro per gestire le richieste di tracce ferroviarie internazionali e il funzionamento del traffico internazionale sul corridoio merci.


Articolo 9

Misure di attuazione del piano relativo al corridoio merci

  1. Non oltre sei mesi prima di rendere operativo il corridoio merci, il comitato di gestione elabora un piano di attuazione e lo sottopone al comitato esecutivo per approvazione. Il piano comprende:

  1. una descrizione delle caratteristiche del corridoio merci, incluse le strozzature e il programma di misure necessarie per la realizzazione del corridoio merci;

  1. gli elementi essenziali dello studio di cui al paragrafo 3;

  1. gli obiettivi dei corridoi merci, segnatamente in termini di prestazioni del corridoio merci, espresse sotto forma di qualità di servizio e capacità del corridoio merci in conformità delle disposizioni dell'articolo 19;

  1. il piano degli investimenti di cui all'articolo 11; e

  1. le misure di attuazione delle disposizioni degli articoli da 12 a 19.

  1. Il comitato di gestione riesamina periodicamente il piano di attuazione tenendo conto dell'evoluzione della sua attuazione, del mercato del trasporto merci per ferrovia lungo il corridoio e delle prestazioni misurate secondo gli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettera c).

  1. Il comitato di gestione esegue e aggiorna periodicamente uno studio sul mercato dei trasporti riguardante l'evoluzione del traffico registrata e prevista lungo il corridoio merci, come conseguenza della sua creazione, e inerente ai vari tipi di traffico, in relazione sia al trasporto merci che al trasporto passeggeri. Tale studio esamina, se necessario, anche i costi e i benefici socioeconomici derivanti dalla realizzazione del corridoio merci.

  1. Il piano di attuazione tiene conto dello sviluppo dei terminali per rispondere alle esigenze del trasporto merci per ferrovia che circola lungo il corridoio merci, in particolare quali nodi intermodali lungo i corridoi merci.

  1. Se del caso, il comitato di gestione adotta misure ai fini della cooperazione con le amministrazioni regionali e/o locali riguardo al piano di attuazione.


Articolo 10

Consultazione dei richiedenti

Il comitato di gestione instaura meccanismi di consultazione per favorire una partecipazione adeguata dei richiedenti che si prevede utilizzeranno il corridoio merci. Esso garantisce, in particolare, che i richiedenti siano consultati prima che il piano di attuazione di cui all'articolo 9 sia presentato al comitato esecutivo.



CAPO III

INVESTIMENTI NEL CORRIDOIO MERCI


Articolo 11

Programmazione degli investimenti

  1. Il comitato di gestione elabora e riesamina periodicamente un piano degli investimenti, che comprende dettagli di investimenti infrastrutturali indicativi a medio e lungo termine nel corridoio merci, e lo sottopone al comitato esecutivo per approvazione. Il piano comprende:

  1. l'elenco dei progetti previsti per l'estensione, il rinnovo o la risistemazione delle infrastrutture ferroviarie e delle loro attrezzature lungo il corridoio merci e delle relative esigenze finanziarie e fonti di finanziamento;



(1)


GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1.
  1. un piano di installazione relativo ai sistemi interoperabili lungo il corridoio merci, che soddisfi i requisiti essenziali e le specifiche tecniche di interoperabilità applicabili alla rete definiti dalla direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (1). Il piano di installazione si basa sull'analisi del rapporto costo/benefici dell'uso di sistemi interoperabili;

  1. un piano relativo alla gestione della capacità dei treni merci che possono circolare lungo il corridoio merci, che comprenda l'eliminazione delle strozzature individuate. Il piano può fondarsi sul miglioramento della gestione della velocità e sull'aumento della lunghezza, del profilo di carico e del carico trasportato o del carico per asse autorizzati per i treni che circolano lungo il corridoio; e

  1. ove pertinente, i riferimenti al contributo dell'Unione previsto a titolo di programmi di finanziamento dell'Unione.

  1. L'applicazione del presente regolamento lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri riguardo alla pianificazione e al finanziamento delle infrastrutture ferroviarie.


Articolo 12

Coordinamento dei lavori

Il comitato di gestione coordina e provvede alla pubblicazione in un'unica sede, secondo modalità e calendario idonei, della programmazione di tutti i lavori sull'infrastruttura e sulle relative attrezzature che limitino la capacità disponibile del corridoio merci.



CAPO IV

GESTIONE DEL CORRIDOIO MERCI


Articolo 13

Sportello unico per le domande di capacità di infrastruttura

  1. Il comitato di gestione di un corridoio merci designa o istituisce un organismo comune che permetta ai richiedenti di richiedere e ricevere risposte, in un'unica sede e con un'unica operazione, riguardo alla capacità di infrastruttura per i treni merci che attraversano almeno una frontiera lungo il corridoio merci (in prosieguo «sportello unico»).

  1. Lo sportello unico, in quanto strumento di coordinamento, fornisce altresì informazioni di base sull'assegnazione della capacità di infrastruttura, comprese le informazioni di cui all'articolo 18. Esso presenta la capacità di infrastruttura disponibile al momento della richiesta e le sue caratteristiche conformemente a parametri predefiniti quali la velocità, la lunghezza, il profilo di carico o il carico per asse autorizzati per i treni che circolano lungo il corridoio.

  1. Lo sportello unico adotta una decisione riguardo alle domande di tracce ferroviarie prestabilite di cui all'articolo 14, paragrafo 3, e di capacità di riserva di cui all'articolo 14, paragrafo 5. Esso assegna la capacità conformemente alle norme in materia di assegnazione di capacità di cui alla direttiva 2001/14/CE. Esso informa senza indugio i gestori dell'infrastruttura competenti in merito a tali domande e alla decisione adottata.

  1. Per qualsiasi richiesta di capacità di infrastruttura che non possa essere soddisfatta a norma del paragrafo 3, lo sportello unico inoltra senza indugio la domanda di capacità di infrastruttura ai gestori dell'infrastruttura competenti e, ove pertinente, agli organismi preposti all'assegnazione della capacità di cui all'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2001/14/CE, i quali decidono in merito a tale domanda in conformità dell'articolo 13 e del capo III di tale direttiva e comunicano tale decisione allo sportello unico per ulteriore trattamento.

  1. Le attività dello sportello unico sono esercitate in maniera trasparente e non discriminatoria. A tal fine è tenuto un registro, messo gratuitamente a disposizione di tutti gli interessati. Vi figurano le date delle domande, i nomi dei richiedenti, i dettagli della documentazione fornita e di eventuali incidenti che si sono verificati. Tali attività sono sottoposte al controllo degli organismi di regolamentazione in conformità dell'articolo 20.


Articolo 14

Capacità assegnata ai treni merci

  1. Il comitato esecutivo definisce il quadro relativo all'assegnazione della capacità di infrastruttura lungo il corridoio merci conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2001/14/CE.

  1. Il comitato di gestione valuta la necessità di assegnare capacità ai treni merci che circolano sul corridoio merci, tenendo conto dello studio sul mercato dei trasporti e sul traffico di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del presente regolamento, delle domande di capacità di infrastruttura connesse all'orario di servizio passato e presente e degli accordi quadro.

  1. Sulla scorta della valutazione menzionata al paragrafo 2 del presente articolo, i gestori dell'infrastruttura del corridoio merci determinano e organizzano di concerto tracce ferroviarie internazionali prestabilite per i treni merci secondo la procedura di cui all'articolo 15 della direttiva 2001/14/CE, riconoscendo la necessità di capacità di altri tipi di trasporto, compreso il trasporto passeggeri. Essi facilitano i tempi di percorrenza, la frequenza, gli orari di partenza e di destinazione e gli itinerari adatti per i servizi di trasporto merci, al fine di incrementare il trasporto di merci su treni in circolazione sul corridoio merci. Tali tracce ferroviarie prestabilite sono pubblicate al massimo tre mesi prima del termine per la presentazione delle domande di capacità di cui all'allegato III della direttiva 2001/14/CE. I gestori dell'infrastruttura di più corridoi merci possono, se necessario, coordinare tracce ferroviarie internazionali prestabilite che offrono capacità nei corridoi merci in questione.

  1. Tali tracce ferroviarie prestabilite sono assegnate in primo luogo ai treni merci che attraversano almeno una frontiera.

  1. I gestori dell'infrastruttura, se lo giustificano la necessità del mercato e la valutazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, determinano di concerto la capacità di riserva per i treni merci internazionali che circolano sui corridoi merci, riconoscendo la necessità di capacità di altri tipi di trasporto, compreso il trasporto passeggeri, e lasciano tale riserva disponibile nell'orario di servizio definitivo, per permettere una risposta rapida ed adeguata alle richieste ad hoc di capacità di cui all'articolo 23 della direttiva 2001/14/CE. Tale capacità è tenuta in riserva fino al termine, precedente l'orario previsto, fissato dal comitato di gestione. Il termine non può essere superiore a sessanta giorni.

  1. Il comitato di gestione promuove il coordinamento delle regole di priorità inerenti all'assegnazione di capacità nel corridoio merci.

  1. I gestori dell'infrastruttura possono includere nelle condizioni di uso una tariffa per le tracce ferroviarie che sono assegnate ma alla fine non utilizzate. Il livello di tale tariffa è adeguato, dissuasivo ed efficace.

  1. Salvo casi di forza maggiore, tra cui lavori urgenti e imprevisti per la messa in sicurezza, una traccia ferroviaria assegnata a un'operazione di traffico merci a norma del presente articolo non può essere annullata meno di due mesi prima dell'orario di servizio, se il richiedente interessato non dà il proprio consenso a tale annullamento. In tal caso, il gestore dell'infrastruttura interessato si adopera per proporre al richiedente una traccia ferroviaria di qualità e affidabilità equivalenti, che il richiedente ha diritto di accettare o rifiutare. La presente disposizione lascia impregiudicati eventuali diritti del richiedente in virtù dell'accordo di cui all'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2001/14/CE. Il richiedente può in ogni caso deferire la questione all'organismo di regolamentazione di cui all'articolo 20 del presente regolamento.

  1. Il comitato di gestione del corridoio merci e i gruppi consultivi di cui all'articolo 8, paragrafo 7, istituiscono procedure per assicurare il coordinamento ottimale dell'assegnazione della capacità fra i gestori dell'infrastruttura, sia per le domande di cui all'articolo 13, paragrafo 1, sia per le domande presentate ai gestori dell'infrastruttura interessati. È tenuto altresì conto dell'accesso ai terminali.

  1. Ai paragrafi 4 e 9 del presente articolo, i riferimenti ai gestori dell'infrastruttura includono, ove pertinente, gli organismi preposti all'assegnazione della capacità di cui all'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2001/14/CE.


Articolo 15

Richiedenti autorizzati

In deroga all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2001/14/CE, i richiedenti diversi dalle imprese ferroviarie o dai gruppi internazionali di cui fanno parte, quali caricatori, spedizionieri e operatori del trasporto combinato, possono richiedere tracce ferroviarie internazionali prestabilite di cui all'articolo 14, paragrafo 3, e la capacità di riserva di cui all'articolo 14, paragrafo 5. Per utilizzare tale traccia ferroviaria per il trasporto merci lungo il corridoio merci, i richiedenti in questione incaricano un'impresa ferroviaria di stipulare un accordo con il gestore dell'infrastruttura conformemente all'articolo 10, paragrafo 5, della direttiva 91/440/CEE.


Articolo 16

Gestione del traffico

  1. Il comitato di gestione del corridoio merci istituisce procedure di coordinamento della gestione del traffico lungo il corridoio merci. Il comitato di gestione dei corridoi merci collegati istituisce procedure di coordinamento del traffico lungo tali corridoi merci.

  1. I gestori dell'infrastruttura del corridoio merci e il gruppo consultivo di cui all'articolo 8, paragrafo 7, istituiscono procedure per assicurare il coordinamento ottimale fra l'esercizio dell'infrastruttura ferroviaria e i terminali.


Articolo 17

Gestione del traffico in caso di perturbazione

  1. Il comitato di gestione adotta obiettivi comuni in termini di puntualità e/o orientamenti per la gestione del traffico in caso di perturbazione della circolazione ferroviaria nel corridoio merci.

  1. Ciascun gestore dell'infrastruttura interessato stabilisce regole di priorità per la gestione tra i vari tipi di traffico nella parte dei corridoi merci di cui è responsabile secondo gli obiettivi comuni e/o gli orientamenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali regole di priorità sono pubblicate nel prospetto informativo della rete di cui all'articolo 3 della direttiva 2001/14/CE.

  1. I principi per stabilire le regole di priorità prevedono almeno che non si modifichino, per quanto possibile, le tracce ferroviarie di cui all'articolo 14, paragrafi 3 e 4, assegnate ai treni merci che viaggiano puntualmente secondo l'orario di servizio. I principi per stabilire le regole di priorità mirano a ridurre al minimo il tempo di recupero complessivo sulla rete tenuto conto delle esigenze di tutti i tipi di trasporto. A tal fine, i gestori dell'infrastruttura possono coordinare la gestione tra i vari tipi di traffico lungo più corridoi merci.


Articolo 18

Informazioni sulle condizioni di utilizzo del corridoio merci

Il comitato di gestione redige, aggiorna periodicamente e pubblica un documento che riporta:

  1. tutte le informazioni contenute nel prospetto informativo delle reti nazionali che riguardano il corridoio merci, elaborato conformemente alla procedura di cui all'articolo 3 della direttiva 2001/14/CE;

  1. l'elenco e le caratteristiche dei terminali, in particolare le informazioni riguardanti le condizioni e modalità di accesso ai terminali;

  1. le informazioni concernenti le procedure di cui agli articoli da 13 a 17 del presente regolamento; e

  1. il piano di attuazione.


Articolo 19

Qualità del servizio lungo il corridoio merci

  1. Il comitato di gestione del corridoio merci promuove la compatibilità fra i sistemi di prestazioni lungo il corridoio merci di cui all'articolo 11 della direttiva 2001/14/CE.

  1. Il comitato di gestione monitora le prestazioni dei servizi di trasporto merci per ferrovia lungo il corridoio merci e pubblica i risultati del monitoraggio una volta all'anno.

  1. Il comitato di gestione organizza un'indagine sulla soddisfazione degli utilizzatori del corridoio merci e ne pubblica i risultati una volta all'anno.


Articolo 20

Organismi di regolamentazione

  1. Gli organismi di regolamentazione di cui all'articolo 30 della direttiva 2001/14/CE cooperano nel monitoraggio della concorrenza nel corridoio merci ferroviario. Essi assicurano, in particolare, l'accesso non discriminatorio al corridoio e fungono da organismo di ricorso ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, di tale direttiva. Essi si scambiano le necessarie informazioni ottenute dai gestori dell'infrastruttura e da altri soggetti pertinenti.

  1. Onde favorire la concorrenza libera e leale sui corridoi merci, gli Stati membri si adoperano per instaurare un livello comparabile di regolamentazione. Le autorità di regolamentazione sono facilmente accessibili per i partecipanti al mercato e sono in grado di adottare decisioni in modo indipendente ed efficace.

  1. In caso di reclamo presentato ad un organismo di regolamentazione da un richiedente in materia di servizi internazionali di trasporto merci per ferrovia o nell'ambito di un'indagine avviata di propria iniziativa da parte di un organismo di regolamentazione, tale organismo consulta gli organismi di regolamentazione di tutti gli altri Stati membri attraversati dalla traccia ferroviaria internazionale per il trasporto merci in questione e chiede loro tutte le informazioni necessarie prima di prendere una decisione.

  1. Gli organismi di regolamentazione consultati a norma del paragrafo 3 forniscono all'organismo di regolamentazione interessato tutte le informazioni che essi stessi hanno il diritto di chiedere in virtù della rispettiva legislazione nazionale. Tali informazioni possono essere usate soltanto ai fini della trattazione del reclamo o dell'indagine di cui al paragrafo 3.

  1. L'organismo di regolamentazione che ha ricevuto il reclamo o che ha avviato l'indagine di propria iniziativa trasferisce le informazioni utili all'organismo di regolamentazione competente affinché questo adotti misure nei confronti dei soggetti interessati.

  1. I rappresentanti associati dei gestori dell'infrastruttura di cui all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2001/14/CE, forniscono senza indugio tutte le informazioni necessarie ai fini della trattazione del reclamo o dell'indagine di cui al paragrafo 3 del presente articolo richieste dall'organismo di regolamentazione dello Stato membro in cui è ubicato il rappresentante associato. Detto organismo di regolamentazione è abilitato a trasferire le informazioni sulla traccia ferroviaria internazionale in questione agli organismi di regolamentazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo.



CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI


Articolo 21

Procedura di comitato

  1. La Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 11 bis della direttiva 91/440/CEE.

  1. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

  1. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

    Il termine stabilito dall'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.


Articolo 22

Controllo dell'attuazione

Ogni due anni a partire dalla realizzazione di un corridoio merci, il comitato esecutivo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, presenta alla Commissione i risultati relativi all'attuazione del piano relativo a tale corridoio. La Commissione analizza tali risultati e informa il comitato di cui all'articolo 21 della sua analisi.


Articolo 23

Relazione

La Commissione esamina periodicamente l'applicazione del presente regolamento. Essa trasmette una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, la prima volta entro il 10 novembre 2015, e successivamente ogni tre anni.


Articolo 24

Disposizioni transitorie

Il presente regolamento non si applica alla Repubblica di Cipro e a Malta fintantoché non è istituito un sistema ferroviario all'interno del loro territorio.


Articolo 25

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 22 settembre 2010.



Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BUZEK


Per il Consiglio
Il presidente
O. CHASTEL





ALLEGATO

Elenco dei primi corridoi merci






Stati membri


Tracciati principali (1)


Istituzione dei corridoi merci


1.


NL, BE, DE, IT


Zeebrugge-Anversa/Rotterdam-Duisburg-[Basilea]-Milano- Genova


Entro il 10 novembre 2013


2.


NL, BE, LU, FR


Rotterdam-Anversa-Lussemburgo-Metz-Digione-Lione/ [Basilea]


Entro il 10 novembre 2013


3.


SE, DK, DE, AT, IT


Stoccolma-Malmö-Copenaghen-Amburgo-Innsbruck- Verona-Palermo


Entro il 10 novembre 2015


4.


PT, ES, FR


Sines-Lisbona/Leixões- Madrid-Medina del Campo/ Bilbao/San Sebastian-Irun-Bordeaux-Parigi/Le Havre/Metz Sines-Elvas/Algeciras


Entro il 10 novembre 2013


5.


PL, CZ, SK, AT, IT, SI


Gdynia-Katowice-Ostrava/'ilina-Bratislava/Vienna/ Klagenfurt-Udine- Venezia/Trieste/Bologna/Ravenna/ Graz-Maribor-Lubiana-Capodistria/Trieste


Entro il 10 novembre 2015


6.


ES, FR, IT, SI, HU


Almería-Valencia/Madrid-Saragozza/Barcellona-Marsiglia- Lione-Torino-Milano-Verona-Padova/Venezia-Trieste/ Capodistria-Lubiana-Budapest-Zahony (confine tra Ungheria e Ucraina)


Entro il 10 novembre 2013


7.


CZ, AT, SK, HU, RO, BG, EL


- Bucharest-Costanza Praga-Vienna/Bratislava-Budapest - Vidin-Sofia-Salonicco-Atene


Entro il 10 novembre 2013


8.


DE, NL, BE, PL, LT


Bremerhaven/Rotterdam/Anversa-Aquisgrana/Berlino- Varsavia-Terespol (confine tra Polonia e Bielorussia)/ Kaunas


Entro il 10 novembre 2015


9.


CZ, SK


Praga-Horní Lidec-Zilina-Košice-Cierna nad Tisou- (confine tra Slovacchia e Ucraina)


Entro il 10 novembre 2013




(1)


«/» indica tracciati alternativi. Coerentemente con i progetti prioritari RTE-T, i tracciati 4 e 6 dovrebbero essere completati in futuro dal progetto n. 16, l'asse ferroviario per il trasporto merci Sines/Algeciras-Madrid-Parigi che include l'attraversamento centrale dei Pirenei mediante un tunnel di bassa altitudine.
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Barcellona
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Nel secondo trimestre del 2025 il traffico delle merci nel porto di Amburgo è cresciuto del +4%
Nel secondo trimestre del 2025 il traffico delle merci nel porto di Amburgo è cresciuto del +4%
Amburgo
Forte aumento dei volumi dei container in trasbordo (+26%)
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Entrambe le aziende forniscono dati e informazioni per l'ottimizzazione del trasporto marittimo containerizzato
Nel trimestre aprile-giugno il traffico delle merci nei porti tunisini è diminuito del -3,8%
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Nei primi sei mesi del 2025 sono state movimentate 13,8 milioni di tonnellate (-3,2%)
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Nel periodo aprile-giugno sono state movimentate 5,6 milioni di tonnellate di merci (-4,1%)
Nuovo record storico mensile del traffico dei container nel porto di Los Angeles
Los Angeles
A luglio sono stati movimentati oltre un milione di teu (+8,5%)
Hapag-Lloyd, secondo trimestre con aumenti del +2,0% dei ricavi e del +12,4% dei container trasportati dalla flotta
Hapag-Lloyd, secondo trimestre con aumenti del +2,0% dei ricavi e del +12,4% dei container trasportati dalla flotta
Amburgo
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Evergreen accusa un calo del -18,7% dei ricavi trimestrali
Taipei
Il periodo aprile-giugno è stato chiuso con un utile netto in diminuzione del -62,9%
Nel secondo trimestre i ricavi della sudcoreana HMM sono diminuiti del -1,5%
Seul
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Negativo il secondo trimestre delle taiwanesi Yang Ming e Wan Hai Lines
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Keelung/Taipei
Nel periodo aprile-giugno i ricavi sono diminuiti rispettivamente del -26,5% e -8,7%
Nel secondo trimestre il traffico crocieristico nei terminal di Global Ports Holding è cresciuto del +6,0%
Istanbul
Nei primi sei mesi del 2025 registrato un aumento del +16,7%
Nel periodo aprile-giugno il traffico delle merci nei porti croati è diminuito del -4,0%
Zagabria
Crocieristi in crescita del +5,4%
Nel secondo semestre di quest'anno è atteso un crollo del traffico dei container nei porti USA
Washington/Long Beach
A luglio il porto di Long Beach ha movimentato 944mila teu (+7,0%)
L'assemblea di ThyssenKrupp ha deliberato lo spin-off di ThyssenKrupp Marine Systems
Essen
La società sarà quotata alla Borsa di Francoforte
WTO, risposte misurate hanno attenuato l'impatto dei dazi nel 2025, ma il rischio è elevato per il 2026
WTO, risposte misurate hanno attenuato l'impatto dei dazi nel 2025, ma il rischio è elevato per il 2026
Ginevra
Quest'anno è previsto un aumento del +0,9% degli scambi mondiali di merci
Hupac incrementerà da cinque ad otto le rotazioni settimanali del servizio tra Busto Arsizio e Basilea
Chiasso
Aumento della frequenza dal primo settembre
Dal primo gennaio nei porti di Rotterdam e Anversa le nuove norme per il bunkeraggio
Rotterdam
Le bettoline dovranno essere dotate di misuratori di flusso
Maersk registra un aumento del fatturato trimestrale e un calo degli utili
Maersk registra un aumento del fatturato trimestrale e un calo degli utili
Copenaghen
Positivo l'apporto di terminal e logistica. Lo shipping containerizzato beneficia dei ricavi derivanti dalle controstallie
Il Cipess ha approvato il progetto definitivo del ponte sullo Stretto di Messina
Roma
Avvio dei cantieri entro quest'anno e completamento dell'opera nel 2032
Nel secondo trimestre i ricavi del gruppo DHL sono calati del -3,9%
Nel secondo trimestre i ricavi del gruppo DHL sono calati del -3,9%
Bonn
Notevole riduzione delle spedizioni dalla Cina e Hong Kong agli USA a causa dell'abolizione del regime de minimis decisa da Trump
Il gruppo Grendi ha acquisito il 70% di Dario Perioli Spa
Il gruppo Grendi ha acquisito il 70% di Dario Perioli Spa
Milano
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Amsterdam
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Amburgo
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Genova
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Genova
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Genova
Ferrari: i mercati internazionali sono profondamente cambiati
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Marsiglia
Dal 14 ottobre saranno applicate le tariffe annunciate ad aprile dall'USTR
Ordini alla sudcoreana HJ Shipbuilding per quattro portacontainer da 8.850 teu
Busan
Commesse del valore complessivo di circa 461 milioni di dollari
Convegno “Attese e ritardi per l'autotrasporto: la logistica finisce sotto scacco”
Genova
Organizzato da Trasportounito, si terrà il 26 settembre a Genova
GNV ha inaugurato una nuova sede a Barcellona
Barcellona
Attualmente la compagnia ha 52 dipendenti in tutta la Spagna
Porto di Trieste, finanziamenti dall'UE per due nuovi progetti
Trieste
Risorse del valore complessivo di 1,7 milioni di euro
Filt Cgil, grave quanto accaduto a Flotilla. Pronti a mobilitare i portuali
Roma
Il sindacato annuncia azioni se non si permetterà agli aiuti di raggiungere Gaza
PROSSIME PARTENZE
Visual Sailing List
Porto di partenza
Porto di destinazione:
- per ordine alfabetico
- per nazione
- per zona geografica
Nei primi otto mesi del 2025 il traffico dei container nel porto di Gioia Tauro è cresciuto del +10,6%
Gioia Tauro
Sono stati movimentati 2.912.943 teu
Stena Line comprerà l'operatore portuale lettone Terrabalt
Göteborg
Movimenta traffici di rotabili, rinfuse e merci varie nel porto di Liepaja
Meyer Turku avvia la costruzione della quarta nave da crociera di classe “Icon” della Royal Caribbean
Miami/Turku
Sarà consegnata nel 2027
Più di una spedizione marittima su dieci presenza carenze
Washington
Lo rileva un rapporto del World Shipping Council che evidenzia i rischi per la sicurezza
Lo scorso luglio il traffico nel porto di Ravenna è aumentato del +3,8%
Ravenna
Nei primi sette mesi del 2025 la crescita è stata del +5,4%
Nel primo trimestre del 2025 il traffico delle merci nei porti belgi è calato del -3,2%
Bruxelles
Sbarchi in diminuzione del -1,3% e imbarchi in flessione del 5,4%
La product tanker High Fidelity salva 38 migranti su un gommone alla deriva
Roma
Intervento a sud dell'isola di Creta
Accordo GES - RINA per la realizzazione del prototipo di una nuova batteria a idrogeno
Rovereto/Genova
Inaugurato l'avvio della seconda fase del container terminal di PSA nel porto di Mumbai
Singapore
La capacità di traffico annua salirà a 4,8 milioni di teu
A Palermo il convegno “EU ETS - Prospettive e opportunità per la decarbonizzazione nel settore marittimo”
Roma
Si terrà il 18 e 19 settembre
Fincantieri e PGZ firmano un accordo per sostenere l'ammodernamento della Marina Militare polacca
Trieste
Varato a Castellammare il troncone della terza LSS per Chantiers de l'Atlantique
Negli USA taglio dei fondi destinati a progetti per lo sviluppo dell'energia eolica nei porti
Washington
Risorse per 679 milioni di dollari saranno ridistribuite per ammodernamenti delle infrastrutture portuali
Dal primo gennaio Kombiverkehr gestirà il terminal intermodale di PKV nel porto di Duisburg
Francoforte sul Meno
Ha una capacità di traffico di circa 200mila unità intermodali all'anno
Wallenius Marine e ABB costituiscono la joint venture Oversea
Stoccolma
Lo scopo è accelerare il lancio dell'omonima piattaforma per il miglioramento delle prestazioni delle flotte
DHL eCommerce ha acquisito una quota di minoranza nella saudita AJEX Logistics Services
Bonn/Riyadh
La società mediorientale ha duemila dipendenti
Il MIT ha chiesto alla Regione l'intesa per la nomina di Bagalà a presidente dell'AdSP della Sardegna
Roma
Attualmente è commissario straordinario dello stesso ente
Nel secondo trimestre i terminal portuali di CMPort hanno movimentato un traffico dei container record
Hong Kong
Nei primi sei mesi del 2025 il totale è stato di 78,8 milioni di teu (+4,3%)
Confitarma, bene il decreto sull'addestramento avanzato dei marittimi del comparto cisterniero
Roma
Plauso al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto
In crescita il traffico trimestrale delle merci nei porti marocchini
Tangeri/Casablanca
A Tanger Med la crescita è stata del +17%
Rinnovato il consiglio di amministrazione della genovese Ente Bacini
Genova
Presidente Alessandro Arvigo e Maurizio Anselmo amministratore delegato
Nel secondo trimestre le vendite di dry container prodotti dalla CIMC sono calate del -33%
Hong Kong
In aumento del +57% i reefer
Il gruppo Grimaldi ha preso in consegna la Grande Shanghai
Napoli
Sarà destinata al trasporto di veicoli tra Asia Orientale e Nord Europa
L'ART sollecita a verificare che il piano di investimenti ed il relativo periodo di ammortamento risultino coerenti con la durata delle concessioni portuali
Torino
La casa automobilistica cinese FAW spedisce componenti in Europa via treno
Changchun
Transit time ridotto a 18 giorni rispetto ai 45 giorni del trasporto marittimo
Attività e flotta della spagnola Armas Trasmediterránea saranno cedute a Baleària e a DFDS
Las Palmas/Dénia/Copenaghen
Siglati due accordi del valore rispettivamente di 215 milioni e 40 milioni di euro
Ferrovie dello Stato Italiane, investimento di 70 milioni per l'installazione del sistema ERTMS
Roma
Completati i lavori su 382 convogli di Trenitalia, mentre è in corso l'adeguamento di 60 locomotori di Mercitalia Rail, società di FS Logistix
I ricavi trimestrali di MPC Container Ships tornano a crescere
Il secondo trimestre del 2025 è stato archiviato con un utile netto di 78,1 milioni di dollari (+20,5%)
Progetti per realizzare due aree doganali per container a nord e a sud del canale di Suez
Il Cairo
Rimossi 14 dei 48 relitti di imbarcazioni abbandonate nel porto di Catania
Catania
L'attività sarà replicata nel porto di Augusta
Il TAR ha confermato la validità della gara per il nuovo Terminal Ravano del porto della Spezia
La Spezia
I terminal portuali di DP World movimentato un traffico trimestrale dei container record
Dubai
Nel primo semestre del 2025 i ricavi sono cresciuti del +22,2%
Nel trimestre aprile-giugno il volume di rotabili trasportato da Höegh Autoliners è aumentato del +9,0%
Oslo
Deciso aumento (+46,6%) dei veicoli dall'Asia
La sudcoreana HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering compra la vietnamita Doosan Enerbility
Seongnam
Gestisce un'area industriale dotata di una propria struttura portuale
A luglio il traffico dei container nel porto di Algeciras è cresciuto del +6,6%
Algeciras
Nei primi sette mesi del 2025 è stata registrata una diminuzione del -2,9%
A luglio il porto di Valencia ha movimentato 488mila container (+6,7%)
Valencia
Incremento determinato dalla crescita dei contenitori vuoti
Salvini ha nominato Annalisa Tardino commissario straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale
Roma/Palermo
Il presidente della Regione Siciliana annuncia l'impugnazione del provvedimento
I materiali dragati nei porti della Spezia e di Carrara saranno usati per la costruzione della nuova diga foranea di Genova
Genova/La Spezia
Intesa fra le due Autorità di Sistema Portuale liguri
X-Press Feeders denuncia il mancato riconoscimento delle responsabilità delle autorità nell'incidente alla X-Press Pearl
Singapore
Secondo la compagnia, la sentenza della Corte Suprema ignora il diritto marittimo internazionale
A luglio il traffico dei container nel porto di Hong Kong è diminuito del -6,5%
Hong Kong
Nei primi sette mesi del 2025 registrata una flessione del -3,7%
Stabile il traffico delle merci nei porti russi a luglio
San Pietroburgo
Nei primi sette mesi del 2025 i carichi sono diminuiti del -4,6%
A luglio, con 3,9 milioni di teu, il porto di Singapore segna il nuovo record storico di traffico mensile dei container
Singapore
In termini di peso i carichi containerizzati sono diminuiti del -3,6%
Fissato a 1,5 milioni il risarcimento a carico dell'AdSP di Civitavecchia nella causa Fincosit
Civitavecchia
Latrofa: la sentenza permette di svincolare somme accantonate che per anni hanno congelato il bilancio
La tedesca HHLA registra ricavi trimestrali record
Amburgo
Nel secondo trimestre i terminal portuali del gruppo hanno movimentato 3,2 milioni di container (+7,9%)
Nel primo semestre del 2025 i terminal portuali di CK Hutchison hanno movimentato 44 milioni di container (+4,0%)
Hong Kong
Nel trimestre aprile-giugno la flotta di Wallenius Wilhelmsen ha trasportato 14,8 milioni di metri cubi di rotabili (-0,5%)
Lysaker
Ricavi in diminuzione del -0,7%
Nel secondo trimestre i porti del Montenegro hanno movimentato 670mila tonnellate di merci (+0,6%)
Podgorica
I volumi con l'Italia sono ammontati a 154mila tonnellate (+53,1%)
PORTI
Porti italiani:
Ancona Genova Ravenna
Augusta Gioia Tauro Salerno
Bari La Spezia Savona
Brindisi Livorno Taranto
Cagliari Napoli Trapani
Carrara Palermo Trieste
Civitavecchia Piombino Venezia
Interporti italiani: elenco Porti del mondo: mappa
BANCA DATI
ArmatoriRiparatori e costruttori navali
SpedizionieriProvveditori e appaltatori navali
Agenzie marittimeAutotrasportatori
MEETINGS
Convegno “Attese e ritardi per l'autotrasporto: la logistica finisce sotto scacco”
Genova
Organizzato da Trasportounito, si terrà il 26 settembre a Genova
A Palermo il convegno “EU ETS - Prospettive e opportunità per la decarbonizzazione nel settore marittimo”
Roma
Si terrà il 18 e 19 settembre
››› Archivio
RASSEGNA STAMPA
Korean Firms Reassess U.S. Investments After Mass Immigration Raid
(The Korea Bizwire)
Russia's infrastructure development plan aims to build 17 marine terminals by 2036
(Interfax)
››› Archivio
FORUM dello Shipping
e della Logistica
Intervento del presidente Tomaso Cognolato
Roma, 19 giugno 2025
››› Archivio
Con l'arrivo di una prima portacontainer inizia la sperimentazione delle procedure operative al Rijeka Gateway
L'Aia
La prima nave commerciale è attesa per il prossimo 12 settembre
La proposta per riportare il porto di Taranto sulle rotte containerizzate mondiali? Avviare un tavolo di confronto
Taranto
Riunione sullo stato del traffico delle merci
Porto di Ancona, gara per la demolizione dei capannoni Tubimar danneggiati dall'incendio
Ancona
La durata prevista dei lavori è di quattro mesi e mezzo
Fusione delle tedesche MACS e Hugo Stinnes attive entrambe nel segmento delle navi MPP
Amburgo/Rostock
Il quartier generale della Stinnes a Rostock sarà chiuso entro il 31 dicembre
Nel secondo trimestre il traffico delle merci nei porti albanesi è cresciuto del +2,9%
Tirana
I passeggeri sono stati 331mila (+13,6%)
A.SPE.DO, rendere operativo lo Smart Terminal per incrementare la competitività del porto della Spezia
La Spezia
Finanziamenti di ING a Premuda per oltre 100 milioni di dollari
Milano
Fondi per l'operazione di management buy-out e per l'acquisto di due product tanker
Sallaum Lines ha preso in consegna la prima di sei PCTC dual-fuel di classe “Ocean”
Rotterdam
La nave è stata ultimata con quattro mesi di anticipo
Prima riunione del nuovo Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale
Genova
Approvate diversi provvedimenti, inclusi quelli per il personale della CULMV e della CULP
Euroports gestirà un nuovo terminal per rinfuse liquide nel porto francese di Port-La Nouvelle
Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht
Secondo le previsioni, diventerà operativo nel 2026
Nel secondo trimestre il traffico delle merci nel porto di Ravenna è aumentato del +2,6%
Ravenna
A giugno registrata una crescita del +0,6%. A luglio atteso un incremento del +4,8%
OsserMare presenta cinque report sull'economia del mare
Roma
Sono incentrati su una filiera specifica del settore o su un suo aspetto
Porto di Napoli, ripartono le attività di autotrasporto
Napoli
Riunione risolutiva tra istituzioni, operatori e associazioni di categoria
ICTSI registra nuovamente risultati economici e operativi trimestrali record
Manila
Ricavi trimestrali record per Global Ship Lease
Atene
Nel periodo aprile-giugno l'utile netto è stato di 95,4 milioni di dollari (+8,4%)
Vard riceve un nuovo ordine da North Star per due SOV ibride
Trieste
Commessa del valore compreso tra 100 e 200 milioni di euro
Il Registro Navale di Panama non accetterà più l'iscrizione di petroliere e rinfusiere dell'età di oltre 15 anni
Panama
Misura per contrastare l'impiego della flotta ombra
Danaos Corporation registra ricavi trimestrali record
Atene
Il periodo aprile-giugno è stato archiviato con un utile netto di 130,9 milioni (-7,3%)
Nuovo fast corridor doganale tra il porto di La Spezia e Interporto Padova
Padova
Si aggiunge agli altri tre già attivi sulla stessa direttrice
ICTSI gestirà il terminal per contenitori indonesiano Batu Ampar Container Terminal
Manila
È situato sull'isola di Batam
Pino Musolino è stato nominato amministratore delegato della compagnia di navigazione Alilauro
Napoli
Subentra al dimissionario Eliseo Cuccaro
Nel secondo trimestre i ricavi base time charter della DIS sono calati del -37,1%
Lussemburgo
L'utile netto è stato di 19,6 milioni di dollari (-70,5%)
Wista Italy denuncia l'esclusione delle donne dalle nomine dei presidenti delle autorità portuali
Milano
Musso: permane il tetto di cristallo che impedisce alle donne di accedere a ruoli di leadership
L'austriaca Rail Cargo Group punta sullo sviluppo del terminal intermodale di Sommacampagna-Sona
Vienna
Accordo decennale
Nel secondo trimestre il traffico marittimo nello Stretto del Bosforo è diminuito del -6,0%
Ankara
Flessione del -18,1% delle navi lunghe oltre 200 metri
Sequestro di 50 chili di cocaina nel porto di Civitavecchia
Roma
Erano occultati all'interno di un container reefer in arrivo dall'Ecuador
Trump ha eliminato per tutte le nazioni l'esenzione dal pagamento di dazi per i beni a basso costo
Washington
Saranno soggette anch le merci di valore inferiore a 800 dollari
Nel cantiere navale di Ancona della Fincantieri è stata varata Viking Mira
Trieste
Nello stabilimento di Muggiano è stata consegnata la fregata multiruolo “Emilio Bianchi”
L'AdSP del Mare Adriatico Centro-Settentrionale ha ottenuto la registrazione EMAS
Ravenna
Certifica l'impegno per la gestione ambientale e la sostenibilità
MSC Crociere riduce le emissioni con il supporto di un piano di transizione energetica
Ginevra
Presentato il rapporto di sostenibilità 2024
DSV registra una forte crescita dei risultati economici e operativi grazie all'acquisizione della Schenker
Hedehusene
Record trimestrale dei volumi di spedizioni aeree e marittime
Nel 2024 i ricavi del gruppo Fratelli Cosulich sono aumentati del +12,8%
Genova
Risultato d'esercizio in calo del -31,7%
- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA
tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail
Partita iva: 03532950106
Registrazione Stampa 33/96 Tribunale di Genova
Direttore responsabile Bruno Bellio
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