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Soddisfazione di Confitarma per le nuove misure antipirateria decise dal governo
Prevista la possibilità di imbarcare Nuclei Militari di Protezione della Marina Militare o, in caso di indisponibilità delle forze armate, di impiegare contractor privati
13 luglio 2011
La Confederazione Italiana Armatori (Confitarma) ha espresso soddisfazione per le nuove misure decise dal governo per contrastare la pirateria marittima. Oggi il consiglio della confederazione armatoriale, riunitosi a Verona presso la sede Unicredit, ha espresso vivo apprezzamento per l'azione del ministro della Difesa, Ignazio La Russa, grazie alla quale sono state approvate le misure per la difesa attiva delle navi contro gli atti di pirateria, da tempo sollecitate da Confitarma, che sono state inserite nel decreto legge n. 107 del 12 luglio 2011, approvato lo scorso 7 luglio dal Consiglio dei ministri.
All'articolo 5 il decreto legge prevede che, nell'ambito delle attività internazionali di contrasto alla pirateria, al fine di garantire la libertà di navigazione del naviglio mercantile italiano, su richiesta e a carico degli armatori, la possibilità di imbarcare Nuclei Militari di Protezione (NMP) della Marina Militare, la quale può avvalersi anche di personale delle altre Forze Armate, e del relativo armamento previsto per la difesa delle navi e dei loro equipaggi. A tal fine il ministero della Difesa può stipulare con l'armamento privato italiano convenzioni per la protezione delle navi battenti bandiera nazionale in transito negli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria individuati con decreto del ministro della Difesa, sentiti il ministro degli Affari Esteri e il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, tenuto conto dei rapporti periodici dell'International Maritime Organization (IMO). In caso di indisponibilità delle forze armate è prevista la possibilità di imbarcare contractor privati.
«La difesa attiva delle nostre navi - ha rilevato il presidente di Confitarma, Paolo d'Amico - è diventata indispensabile per la salvaguardia dei nostri equipaggi. Siamo grati al governo e al ministro La Russa per aver compreso l'urgenza delle nostre richieste, peraltro condivise anche da tutti gli schieramenti politici in Parlamento. Auspichiamo ora un rapido iter di conversione in legge del provvedimento ed un altrettanto rapido approntamento dei decreti interministeriali previsti per la concreta applicazione delle misure».
L'articolo 5 del decreto legge 12 luglio 2011, n. 107, “Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria”.
Art. 5
Ulteriori misure di contrasto alla pirateria
1. Il Ministero della difesa, nell'ambito delle attività internazionali di contrasto alla pirateria al fine di garantire la libertà di navigazione del naviglio commerciale nazionale, può stipulare con l'armatoria privata italiana e con altri soggetti dotati di specifico potere di rappresentanza della citata categoria convenzioni per la protezione delle navi battenti bandiera italiana in transito negli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria individuati con decreto del Ministro della difesa, sentiti il Ministro degli affari esteri e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dei rapporti periodici dell'International Maritime Organization (IMO), mediante l'imbarco, a richiesta e con oneri a carico degli armatori, di Nuclei militari di protezione (NMP) della Marina, che può avvalersi anche di personale delle altre Forze armate, e del relativo armamento previsto per l'espletamento del servizio.
2. Il personale militare componente i nuclei di cui al comma 1 opera in conformità alle direttive e alle regole di ingaggio emanate dal Ministero della difesa. Al comandante di ciascun nucleo, al quale fa capo la responsabilità esclusiva dell'attività di contrasto militare alla pirateria, e al personale da esso dipendente sono attribuite le funzioni, rispettivamente, di ufficiale e di agente di polizia giudiziaria riguardo ai reati di cui agli articoli 1135 e 1136 del codice della navigazione e a quelli ad essi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale. Al medesimo personale sono corrisposti, previa riassegnazione delle relative risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del successivo comma 3, il compenso forfetario di impiego e le indennità previste per i militari imbarcati sulle unità della Marina negli spazi marittimi internazionali e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e all'articolo 4, commi 1-sexsies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, sostituita alla necessità delle operazioni militari la necessità di proteggere il naviglio di cui al comma 1.
3. Gli armatori che fruiscono dei servizi di protezione di cui al comma 1 provvedono al ristoro dei corrispondenti oneri, comprensivi delle spese per il personale di cui al comma 2 e delle spese di funzionamento, come definiti nelle convenzioni di cui al comma 1, mediante versamenti all'entrata del bilancio dello Stato, integralmente riassegnati, entro sessanta giorni, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, in deroga alle previsioni dell'articolo 2, commi 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. Nei casi in cui non sono previsti i servizi di protezione di cui al comma 1, i servizi di vigilanza privata, disciplinati dagli articoli 133 e seguenti del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e dagli articoli 249 e seguenti del relativo regolamento di esecuzione, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, possono essere svolti con l'impiego di particolari guardie giurate armate, a protezione delle merci e dei valori sulle navi mercantili e sulle navi da pesca battenti bandiera italiana negli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria.
5. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti le caratteristiche, le condizioni e i requisiti per il possesso, l'utilizzo, l'acquisizione e il trasporto delle armi e delle munizioni il cui porto è autorizzato per la prestazione dei servizi di protezione di cui al comma 4.
6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 2 a 6, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009, e successive modificazioni, riferite alle navi e alle aree in cui si svolgono i servizi di cui ai commi 1 e 4.
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