Quotidiano indipendente di economia e politica dei trasporti
07:37 GMT+1
Confitarma, i nuovi requisiti per il Super Green Pass tengano conto delle specificità del lavoro marittimo
Mattioli: si tratta di tutelare e individuare soluzioni ad hoc per lavoratori che rischiano pesanti penalizzazioni da tali misure
5 gennaio 2022
La Confederazione Italiana Armatori (Confitarma) ha avvertito che le nuove misure per ottenere la Certificazione Verde Covid-19 introdurranno nuove difficoltà per i lavoratori marittimi. «Nel confermare che Confitarma è sempre stata assolutamente favorevole alle misure che il governo ha adottato per fronteggiare la pandemia, anche quelle prese in questi giorni - ha spiegato il presidente dell'organizzazione armatoriale, Mario Mattioli - manifestiamo la viva preoccupazione dell'armamento nazionale per le conseguenze che tali norme potranno avere sui lavoratori marittimi e sull'operatività delle nostre navi se, nella loro pratica applicazione, non si terrà in debita considerazione la specificità del lavoro marittimo. Mi riferisco, in particolare - ha chiarito Mattioli - alle nuove disposizioni che impongono, dal 10 gennaio 2022, il possesso del Super Green Pass per viaggiare sui mezzi di trasporto e, dal primo febbraio 2022, la riduzione della durata della certificazione verde da nove a sei mesi».
Secondo Confitarma, è quindi assolutamente necessario tutelare specifici casi al fine di evitare notevoli problematiche a lavoratori marittimi e compagnie di navigazione, a partire da quei lavoratori marittimi italiani, comunitari e non comunitari vaccinati con vaccini approvati da EMA e AIFA o con quelli riconosciuti equivalenti dal Ministero della Salute a cui, dal primo febbraio 2022, in ragione della riduzione della validità da nove a sei mesi, scadrà la certificazione verde durante il loro imbarco. La Confederazione ha spiegato che tali marittimi, essendo imbarcati, non hanno quasi mai la possibilità di effettuare la terza dose ed è pertanto necessario che gli sia consentito di continuare a lavorare sulle navi di bandiera italiana fino al loro sbarco e, con riferimento ai marittimi residenti in Italia, di poter utilizzare gli usuali mezzi di trasporto per il loro rimpatrio e ritorno a casa, tutela che, come è noto - ha ricordato Confitarma - è anche prevista dalla Convenzione Internazionale del Lavoro Marittimo (MLC, 2006).
Un secondo caso è quello dei lavoratori marittimi non-comunitari che non sono vaccinati con vaccini approvati da EMA e AIFA o con quelli riconosciuti equivalenti dal Ministero della Salute. In molti Paesi non-UE, da cui proviene un numero molto consistente di marittimi imbarcati sulle navi di bandiera italiana - ha rilevato Confitarma - non è possibile accedere ai vaccini sopra citati, ma si utilizzano altri vaccini che, seppur riconosciuti dall'OMS, non consentono di ottenere la Certificazione Verde. Per Confitarma, sarebbe necessario consentire a tali marittimi, qualora sbarchino sul territorio italiano, di poter accedere agli usuali mezzi di trasporto, anche se vaccinati con vaccino non approvato da EMA e comunque con un tampone negativo, unicamente ai fini del loro rimpatrio nel Paese di residenza.
Ulteriori gravi problematiche - ha osservato ancora la Confederazione - potrebbero determinarsi qualora dovesse essere introdotto l'obbligo vaccinale ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, senza tenere debitamente conto delle peculiarità del lavoro marittimo. Per tale ragione, se verrà introdotto tale obbligo vaccinale, per Confitarma sarà assolutamente necessario prevedere adeguate soluzioni per le fattispecie sopra menzionate. In particolare: in analogia a quanto previsto con la circolare congiunta MIMS/Ministero della Salute del 14 ottobre 2021, l'obbligo vaccinale non dovrebbe riguardare i marittimi già imbarcati prima della data dell'eventuale entrata in vigore di tale obbligo, in ragione delle citate estreme difficoltà a effettuare la terza dose; ai marittimi non-comunitari non residenti nell'Unione Europea, che non possono accedere ai vaccini approvati da EMA e AIFA o con quelli riconosciuti equivalenti dal Ministero della Salute, bisognerà consentire di continuare a lavorare sulle navi di bandiera italiana anche con altri vaccini applicando le specifiche misure di prevenzione previste dall'Allegato 28 del DPCM 2 marzo 2021 il quale prevede sempre l'effettuazione di almeno un tampone molecolare prima dell'imbarco.
«Come è evidente - ha evidenziato Mattioli - si tratta di tutelare e individuare soluzioni ad hoc per lavoratori che rischiano pesanti penalizzazioni da tali misure dalle quali potrebbero derivare straordinarie difficoltà operative per le navi. Ciò, non perché tali marittimi scelgono consapevolmente di non vaccinarsi, ma semplicemente perché, in ragione della peculiarità del lavoro marittimo, hanno difficoltà obiettive ad effettuare le vaccinazioni e mantenere il Super Green Pass o non hanno la possibilità di accedere ai vaccini approvati da EMA e AIFA».
- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA
tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail
Partita iva: 03532950106
Registrazione Stampa 33/96 Tribunale di Genova
Direttore responsabile Bruno Bellio Vietata la riproduzione, anche parziale, senza l'esplicito consenso dell'editore