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FISCO
Sollecitate linee guida sull'esenzione dall'IVA sul trasporto di merci esportate dall'UE più pragmatiche e coerenti
Dichiarazione congiunta delle associazioni europee del settore marittimo-portuale, aereo e logistico
Bruxelles
6 luglio 2023
Le principali associazioni europee del settore
marittimo-portuale, aereo e logistico e diverse organizzazioni
nazionali del comparto hanno manifestato oggi pieno sostegno alla
petizione n. 0276/2022 sull'esenzione dall'IVA sul trasporto di
merci esportate presentata a metà dello scorso anno al
Parlamento europeo dalla belga Ine Lejeune a nome dell'associazione
armatoriale danese Danish Shipping. Con la richiesta si è
invitato il Parlamento a chiedere alla Commissione Europea e a tutti
gli Stati membri di non riscuotere l'IVA sul trasporto di merci
esportate fuori dal territorio dell'UE lungo tutta la catena
commerciale, in applicazione dell'esenzione “economica”,
e di abolire gli orientamenti del comitato IVA e quelli degli Stati
membri che violerebbero l'articolo 146, paragrafo 1, lettera e), e
l'articolo 153, della direttiva IVA, nonché - precisa la
petizione - la pratica in disuso di accettare solo una dichiarazione
in dogana e non qualsiasi elemento di prova da cui le autorità
competenti possano dedurre con un grado di probabilità
sufficientemente elevato che le merci trasportate siano state
esportate dall'UE.
Evidenziando che l'applicazione dell'IVA ai servizi di trasporto
per l'esportazione di merci riguarda non solo le aziende di
trasporto e i porti e gli aeroporti, ma anche le aziende che
organizzano la loro catena di approvvigionamento globale da uno
degli Stati membri attraverso un centro di servizi logistici
condiviso, con la petizione si intende sottolineare che questa
applicazione risulta contraria al principio di neutralità e
si traduce in costi aggiuntivi che vengono trasferiti a ogni anello
della supply chain.
All'inizio di quest'anno la Commissione Europea aveva inviato le
proprie osservazioni in merito al Parlamento, ricordando che - con
riferimento a sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea
citate dalla Lejeune - l'effetto dei pronunciamenti è che le
prestazioni di servizi di trasporto e le operazioni accessorie
effettuate da un subappaltatore del contraente principale che
fornisce tali servizi allo speditore o al destinatario dei beni non
possono essere esenti e sono soggette all'IVA ai sensi dell'articolo
2, paragrafo 1, lettera c), dell'articolo 44 e dell'articolo 196
della direttiva IVA, e ciò significa che sono soggetti
all'IVA quando viene stabilito il contraente principale che ordina i
servizi del subappaltatore: se il contraente principale è
stabilito in uno Stato membro diverso da quello del subappaltatore -
specificava la Commissione - l'IVA è dovuta dal contraente
principale nella sua dichiarazione periodica IVA; se il contraente
principale è stabilito al di fuori dell'UE (ad esempio
un'impresa di trasporti stabilita in un paese terzo che agisce per
conto del destinatario), la prestazione dei servizi da parte del
subappaltatore non rientra nel campo di applicazione e pertanto non
è soggetta all'IVA nell'UE.
In una dichiarazione congiunta pubblicata oggi, le associazioni
del settore marittimo-portuale, aereo e logistico chiedono
orientamenti dell'UE «pragmatici e coerenti». La
dichiarazione è stata firmata da European Community
Shipowners' Associations (ECSA), International VAT Association
(IVA), International Air Transport Association (IATA), Federation of
European Private Port Companies and Terminals (FEPORT), European
Shippers' Council (ESC), European Community Association of Ship
Brokers and Agents (ECASBA), European Sea Ports Organisation (ESPO),
European Association for Forwarding, Transport, Logistics and
Customs Services (CLECAT), Danish Shipping, Swedish Shipowners'
Association, Royal Association of Netherlands' Shipowners,
Assarmatori, Confederation of Danish Industry, Danish Chamber of
Commerce, Danish Shipbrokers and Port Operators, Danske Speditører,
Nordic Logistics Association e ITD.
Nella dichiarazione si rileva che, a seguito dei una delle
sentenze emesse dalla Corte di Giustizia dell'UE citata nella
petizione (causa L.C.' IK, C-288/16 del 29 giugno 2017), alcuni
Stati membri hanno iniziato a limitare l'esenzione IVA per i servizi
di trasporto quando si esportano merci se i servizi non sono
fatturati né all'esportatore né all'importatore.
«Riteniamo - spiegano i 18 firmatari - che questa
interpretazione di quegli Stati membri e della Commissione Europea
sia giuridicamente inesatta. Non solo è stata superata dalla
giurisprudenza più recente, ma è anche in contrasto
con altre norme comunitarie, in particolare con il codice doganale
dell'Unione. In realtà, l'errata interpretazione della
sentenza, degli orientamenti dell'UE e l'attuazione disarmonica tra
gli Stati membri crea non solo oneri amministrativi e costi
sproporzionati per tutte le parti della supply chain dei trasporti e
per le autorità fiscali degli Stati membri, ma anche notevole
incertezza giuridica, in particolare per molte PMI coinvolte in
questo settore».
Nella dichiarazione i firmatari esprimono il proprio sostegno al
dialogo della commissione per le petizioni del Parlamento europeo
con la Direzione Generale Fiscalità e Unione Doganale della
Commissione Europea al fine «di avviare un dialogo costruttivo
con il settore dei trasporti e stabilire linee guida più
pragmatiche che ripristinino la piena applicazione dell'esenzione
economica e uniformino le condizioni di concorrenza globali per
questo settore dell'UE».
Inoltre nella dichiarazione le associazioni sollecitano tra
l'altro gli Stati membri e la Commissione Europea a tenere conto
della giurisprudenza più recente e a non addebitare l'IVA sul
trasporto di beni e altri servizi direttamente collegati ad un
servizio di esportazione lungo l'intera catena commerciale,
limitando così l'esenzione dall'IVA alla parte finale della
catena, con l'imposta sul valore aggiunto che verrebbe riscossa
nella nazione in cui la merce viene esportata, e quindi sulla sola
base di questioni contrattuali e non su chi è il vettore.
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