
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto il
ricorso proposto da comitati e associazioni (Comitato Tavoli del
Porto, Lipu ODV, Saifo, Unione Inquilini Fiumicino) e da 18
cittadini residenti a Fiumicino/Isola Sacra per l'annullamento del
decreto VIA con cui il Ministero dell'Ambiente, di concerto con il
Ministero della Cultura, aveva dato giudizio positivo di
compatibilità ambientale al progetto del porto
turistico-crocieristico di Fiumicino - Isola Sacra, proposto dal
Comune di Fiumicino in qualità di ente concedente e da
realizzarsi nell'ambito di una concessione di durata novantennale
dalla Fiumicino Waterfront, società controllata dalla Cruise
Terminals International Limited (CTI) a sua volta partecipata al 90%
da fondi assistiti da iCON Infrastructure e al 10% dal gruppo
crocieristico statunitense Royal Caribbean
(
del
24
febbraio 2022).
Il TAR per il Lazio ha accolto il primo motivo di impugnazione
del provvedimento in quanto il progetto è stato qualificato
come “porto turistico” ai sensi del Dpr 509/1997, il che
ha permesso al Comune di Fiumicino di presentarsi come soggetto
proponente della VIA, mentre questa qualificazione è ritenuta
errata in quanto il Dpr richiede che l'infrastruttura serva
“unicamente o precipuamente” la nautica da diporto,
mentre il progetto, pur parlando di funzione diportistica
“prevalente” prevede in realtà una componente
crocieristica molto significativa essendo previsto - specifica la
sentenza - un molo ad hoc per l'approdo da navi da crociera, che
sosteranno stabilmente nello scalo (in modalità home-port)
per circa 200 giorni l'anno, e che contribuiranno in maniera
decisiva al potenziale passaggio nell'area portuale di circa 1,3
milioni di turisti. La funzione crocieristica - spiega la sentenza -
va giuridicamente ricondotta al “servizio passeggeri” ai
sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera c) della legge n. 84 del
1994 e va tenuta ben distinta dalla funzione “turistica e da
diporto” di cui alla successiva lettera e). La sentenza rileva
che, trattandosi quindi non di un porto turistico ma di un porto
polifunzionale con rilevante componente crocieristica, il Comune di
Fiumicino non aveva titolo per agire come proponente della VIA,
competenza che spetta ad altri soggetti nel quadro della legge
84/1994.
Per la Filt Cgil nazionale e regionale di Roma e Lazio, il cui
intervento ad adiuvandum assieme a quello di ANCIP è stato
ammesso dal TAR, quella del tribunale costituisce «una
decisione che rappresenta un importante richiamo alla necessità
di garantire trasparenza, correttezza amministrativa e pieno
rispetto delle regole che disciplinano il settore portuale, nella
tutela dell'interesse pubblico e delle lavoratrici e dei lavoratori
coinvolti». Esprimendo «soddisfazione per le motivazioni
della sentenza», l'organizzazione sindacale ha rilevato che
«particolarmente significativo è il fatto che il TAR
abbia riconosciuto la piena legittimazione del nostro intervento,
rilevando l'interesse concreto della nostra organizzazione sindacale
rispetto alla corretta classificazione dello scalo e alle
conseguenti ricadute sul lavoro portuale e sull'assetto del sistema
dei porti. Le motivazioni della sentenza recepiscono quindi una
nostra lettura, sostenuta con determinazione durante tutto il
procedimento e che è stata condivisa anche dagli altri
soggetti intervenuti a sostegno del ricorso, confermando la
necessità di affrontare il tema dello sviluppo del porto di
Fiumicino nel rispetto delle norme, delle competenze istituzionali e
della corretta pianificazione portuale».
«Continueremo - ha aggiunto la Federazione dei Trasporti
della Cgil - a seguire con attenzione gli sviluppi della vicenda,
affinché le future scelte relative al porto di Fiumicino
siano assunte nel rispetto della legalità, della
programmazione del sistema portuale nazionale e delle esigenze
occupazionali del settore».