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Sentenza del TAR per la Puglia sul ricorso presentato dalla Bari Porto Mediterraneo
È stato in parte respinto, in parte accolto e in parte dichiarato improcedibile. Soddisfazione dell'Autorità Portuale di Bari
17 maggio 2011
Con sentenza odierna, che pubblichiamo di seguito, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Bari ha in parte respinto, in parte accolto e in parte dichiarato improcedibile il ricorso proposto dalla società Bari Porto Mediterraneo Srl (BPM) contro l'Autorità Portuale di Bari e nei confronti della società consortile G.S.A. (Gruppo Servizi Associati) per l'annullamento dei provvedimenti che hanno condotto all'affidamento della gestione delle stazioni marittime del porto di Bari alla G.S.A.

L'Autorità Portuale di Bari ha accolto con soddisfazione la sentenza sottolineando che conferma la legittimità dell'operato dell'ente. «L'unico profilo accolto, a cui peraltro già l'Autorità Portuale aveva prestato ottemperanza sin dal dicembre 2009 - ha precisato la port authority - era relativo alla restituzione immediata delle aree destinate ai servizi a domanda individuale, che potevano invece continuare essere detenute dalla BPM Srl sino all'espletamento delle gare. Tale profilo è attualmente irrilevante in quanto nello scorso mese di aprile l'inadempimento di BPM all'obbligo di pagare il canone di concessione pacificamente dovuto ha comportato la decadenza della medesima dalla gestione transitoria».

L'ente portuale di Bari ha concluso considerando che «la riconsegna delle aree all'Autorità Portuale, che sta provvedendo alle procedure ad evidenza pubblica per il relativo affidamento, appare del resto in linea, anche con l'interesse della stessa Bari Porto Mediterraneo, che si trova in liquidazione e che si graverebbe dei costi relativi ad una gestione economicamente svantaggiosa, a danno dei creditori sociali».







N. 00744/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01929/2009 REG.RIC.




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente



SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1929 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da Bari Porto Mediterraneo s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Caputi Jambrenghi, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Abate Eustasio, 5;



contro

Autorità Portuale di Bari, rappresentata e difesa dall'avv. Ignazio Fulvio Mezzina, con domicilio eletto presso la sede legale in Bari, piazzale Cristoforo Colombo, 1;



nei confronti di

G.S.A. Gruppo Servizi Associati società consortile, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Colella, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Quintino Sella, 120;



e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Giorgia Giuseppina Barbara D'Amelio, Antonio Lopez, Nicola Gelao, Oronzo Matarrese, Luigia Sabatelli Melibeo, Caterina Angiulli, Francesca Minutillo, Brunella Aurisicchio, Pietro Munno, rappresentati e difesi dall'avv. Antonio De Feo, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, corso Vittorio Emanuele, 143;



per l'annullamento

della deliberazione del Comitato Portuale n. 9 del 30 ottobre 2009 e di tutti gli atti ad essa allegati (in parte non conosciuti), tra cui le linee di indirizzo per l'individuazione delle nuove modalità di gestione delle stazioni marittime e dei servizi di supporto ai passeggeri, lo schema di bando di gara e di capitolato speciale, lo schema di ordinanza sulla divisione dei diritti per oneri di security ed altri servizi d'interesse generale;
del bando di gara inviato per la pubblicazione nella G.U.U.E. in data 4 novembre 2009, del capitolato speciale e di tutti gli atti costituenti la lex specialis;
della nota dell'Autorità Portuale di Bari prot. 7117-U/09 del 3 novembre 2009;
dell'aggiudicazione definitiva, disposta con deliberazione del Presidente dell'Autorità Portuale di Bari n. 61 del 15 aprile 2010, e di tutti i verbali di gara, nonché del contratto stipulato con G.S.A. Gruppo Servizi Associati società consortile;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2011 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Vincenzo Caputi Jambrenghi, Ignazio Fulvio Mezzina, Domenico Colella, Antonio De Feo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

La Bari Porto Mediterraneo s.r.l. impugna gli atti indicati in epigrafe, con i quali l'Autorità Portuale di Bari ha dapprima approvato il bando di gara e successivamente disposto l'aggiudicazione alla controinteressata G.S.A. Gruppo Servizi Associati, per la concessione triennale delle stazioni marittime “San Vito” e “Terminal Crociere” del Porto di Bari e dei cosiddetti servizi di supporto ai passeggeri “ad uso indifferenziato ed indivisibile”, stabilendo altresì la destinazione transitoria di altre strutture portuali e dei cosiddetti servizi “a domanda individuale” e degli altri beni aventi potenzialità remunerative (agenzie marittime, esercizi commerciali, parcheggi, beni ed impianti amovibili di proprietà della ricorrente, Stazione marittima ausiliaria).

Deduce motivi così rubricati:

A) in relazione alla decisione di accelerare i termini per la partecipazione: violazione del giudicato di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4812 del 2009; violazione delle norme e dei principi regolanti la procedura ristretta accelerata (art. 6 della legge n. 84 del 1994 e artt. 70 e 227 del d. lgs. n. 163 del 2006; violazione delle norme del Trattato CE in tema di non discriminazione, pubblicità e trasparenza; violazione dell'autovincolo e del principio di buon andamento; sviamento ed eccesso di potere sotto molteplici profili;

B) in relazione alla decisione di estromettere immediatamente la società ricorrente dalla gestione dei servizi “a domanda individuale”: violazione del giudicato di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4812 del 2009; violazione delle norme e dei principi regolanti l'affidamento degli appalti e delle concessioni; violazione dell'autovincolo e del principio di buon andamento; sviamento ed eccesso di potere sotto molteplici profili;

C) in relazione alla decisione di separare la concessione dei cosiddetti servizi di supporto ai passeggeri “ad uso indifferenziato ed indivisibile” da quelli “a domanda individuale”: violazione del giudicato di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4812 del 2009; violazione delle norme e dei principi regolanti l'affidamento degli appalti e delle concessioni; violazione della legge n. 84 del 1994 e del regolamento approvato con d.m. 14 novembre 1994; violazione dell'art. 3 del r.d. n. 2440 del 1923 e dell'art. 37 del r.d. n. 827 del 1924, violazione dell'art. 36 cod. nav., violazione del principio di buon andamento, sviamento ed eccesso di potere sotto molteplici profili;

D) in relazione alla tipologia di iscrizione camerale richiesta dal bando di gara: violazione degli artt. 41 e 42 del d. lgs. n. 163 del 2006, violazione delle norme e dei principi in tema di qualificazione per l'affidamento degli appalti e delle concessioni; violazione del principio di buon andamento; sviamento ed eccesso di potere sotto molteplici profili.

Si sono costituite l'Autorità Portuale di Bari e G.S.A. Gruppo Servizi Associati società consortile, eccependo l'inammissibilità del ricorso e chiedendone in ogni caso il rigetto.

Hanno depositato atto d'intervento ad adiuvandum i dipendenti della Bari Porto Mediterraneo s.r.l. nominati in epigrafe.

L'istanza cautelare è stata parzialmente accolta con ordinanza di questa Sezione n. 791 del 16 dicembre 2009, che ha sospeso l'efficacia della delibera n. 9 del 30 ottobre 2009, nella parte in cui dispone il rilascio dal 1 gennaio 2010 delle agenzie marittime, degli esercizi commerciali, dei parcheggi, dei beni ed impianti amovibili di proprietà della ricorrente e della Stazione marittima ausiliaria.

Infine, le parti hanno svolto difese conclusive in vista della pubblica udienza del 9 marzo 2011, nella quale la causa è passata in decisione.



DIRITTO

1. Brevemente, i fatti.

Con deliberazione n. 1 del 19 febbraio 2009, l'Autorità Portuale di Bari ha annullato in autotutela, perché illegittime, le proprie precedenti deliberazioni n. 5 del 16 giugno 2004 e n. 6 del 28 luglio 2004, aventi ad oggetto l'affidamento diretto ventennale, all'odierna ricorrente Bari Porto Mediterraneo s.r.l., della gestione della stazione marittima, del terminal crociere e dei servizi ai passeggeri.

In sintesi, il vizio è stato ravvisato nel fatto che l'affidamento alla Bari Porto Mediterraneo s.r.l. (società mista, di cui l'Autorità Portuale tuttora detiene il 30% del capitale) non è stato preceduto da una vera e propria gara per la scelta dei soci privati, ma solo da un avviso pubblico per le manifestazioni di interesse, privo non solo di puntuali criteri di scelta dei soci, ma soprattutto della necessaria delimitazione dell'attività da svolgere e della durata dell'affidamento.

Nella stessa data, il Presidente dell'Autorità Portuale ha adottato il provvedimento n. 1237, con cui ha intimato alla società la restituzione dei beni oggetto della concessione entro dieci giorni, oltre ad una serie di prescrizioni dirette all'immediata interruzione dei servizi svolti.

Il ricorso proposto dalla Bari Porto Mediterraneo s.r.l. avverso i suddetti atti è stato integralmente respinto dalla Terza Sezione di questo Tribunale, con sentenza n. 440 del 2009, parzialmente riformata in appello dalla Sesta Sezione del Consiglio di Stato, con decisione n. 4812 del 2009.

Quest'ultima, in particolare, ha confermato la legittimità dell'annullamento in autotutela deciso dall'Autorità, ma ha viceversa accolto le doglianze della società in ordine all'atto presidenziale n. 1237 del 19 febbraio 2009 (erroneamente ritenute assorbite nella sentenza di rigetto di primo grado).

L'ordine di rilascio pressoché immediato dei beni e delle attività contrasta, secondo la decisione d'appello, con i principi di ragionevolezza e proporzionalità, considerato che l'annullamento d'ufficio dell'affidamento è stato disposto dall'Autorità al fine di procedere attraverso una o più gare che aprano alla concorrenza, e non per assumere in via diretta la gestione delle strutture portuali e dei servizi.

Né l'immediatezza del rilascio dei beni è imposta dal provvedimento di autotutela, che nulla ha rilevato al riguardo, ed anzi, secondo il giudice d'appello, la possibilità di attendere il subentro dei nuovi soggetti è compatibile con i tipici effetti dell'annullamento d'ufficio, tenuto anche conto che in alcun modo l'art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990 preclude di adattare l'efficacia temporale dell'atto di autotutela alla concreta situazione di fatto, che nel caso di specie richiede il subentro di altri imprenditori individuati con una o più gare ad evidenza pubblica, ciò anche allo scopo di tutelare, in modo più efficace, l'affidamento ingenerato nel beneficiario dell'atto annullato e la certezza dei rapporti giuridici in essere.

Con la citata pronuncia, dunque, il Consiglio di Stato ha, da un lato, definitivamente confermato la legittimità dell'annullamento in autotutela della concessione ventennale all'odierna ricorrente e, dall'altro, ha annullato il provvedimento del Presidente dell'Autorità Portuale, facendone discendere “…l'obbligo conformativo per l'Autorità di programmare tempestivamente l'individuazione delle nuove modalità di gestione, procedendo con pubblica gara e di pianificare il subentro a BPM del nuovo soggetto o dei nuovi soggetti, potendo nel frattempo esercitare ogni controllo sull'attività di BPM ed anche dettare prescrizioni idonee ad evitare l'instaurarsi di rapporti incompatibili con il carattere transitorio dell'attività di BPM”.

2. Con il ricorso in esame, la Bari Porto Mediterraneo s.r.l. impugna la deliberazione del Comitato Portuale n. 9 del 30 ottobre 2009 e tutti gli atti ad essa allegati, tra cui le linee di indirizzo per l'individuazione delle nuove modalità di gestione delle stazioni marittime e dei servizi di supporto ai passeggeri, il bando di gara ed il capitolato speciale, lo schema di ordinanza sulla divisione dei diritti per oneri di security ed altri servizi d'interesse generale.

Esperita la gara (cui la società ricorrente ha partecipato in a.t.i. con La Lucente s.p.a. e Schiavone Salvatore & C. s.n.c., classificandosi quarta), è stata definitivamente aggiudicata alla controinteressata G.S.A. Gruppo Servizi Associati la concessione triennale delle stazioni marittime “San Vito” e “Terminal Crociere” e dei servizi di supporto ai passeggeri “ad uso indifferenziato ed indivisibile”, con deliberazione gravata mediante motivi aggiunti ed in via di illegittimità derivata.

3. Preliminarmente, va dichiarato inammissibile l'atto di intervento ad adiuvandum depositato in occasione della camera di consiglio del 16 dicembre 2009 da alcuni dipendenti della Bari Porto Mediterraneo s.r.l. (D'Amelio ed altri, elencati in epigrafe), sia per la circostanza della sua omessa notifica a tutte le parti del giudizio, posto che la giurisprudenza ha costantemente ritenuto l'inammissibilità di un atto di intervento in causa contenuto in una semplice memoria non notificata alle controparti (cfr. Cons. Stato, sez. V, 25 febbraio 1997 n.199), sia perché in esso vengono dedotti motivi nuovi e diversi da quelli contenuti nel ricorso principale, volti ad ampliare irritualmente l'oggetto del giudizio (cfr., tra molte, TAR Lazio, sez. II, 19 febbraio 2001 n. 1301; TAR Campania, Napoli, sez. V, 13 giugno 2000 n. 2063).

4. Passando al merito, deve procedersi con ordine all'esame delle censure avanzate dalla ricorrente, che attingono aspetti distinti dei provvedimenti impugnati (da una parte: il bando di gara e l'aggiudicazione dei servizi “ad uso indifferenziato ed indivisibile”; dall'altra, la regolazione transitoria dei servizi “a domanda individuale”).

4.1. Iniziando dal primo dei profili in contestazione, è infondato e va respinto il motivo sub A), con cui parte ricorrente lamenta l'illegittimità dell'abbreviazione dei termini della procedura ristretta, indetta dall'Autorità Portuale con il bando inviato per la pubblicazione nella G.U.U.E. in data 4 novembre 2009.

Considerando la motivazione della delibera impugnata nel suo complesso, sono prive di rilevanza le considerazioni svolte dalla ricorrente sulle asserite inadempienze imputabili alla Bari Porto Mediterraneo s.r.l., che avrebbero concorso a giustificare la scelta della procedura accelerata.

Mentre è priva di pregio la tesi della ricorrente secondo cui il titolo concessorio, annullato in autotutela dall'Autorità Portuale, conserverebbe efficacia in ossequio a quanto statuito dal Consiglio di Stato. Deve infatti escludersi che le delibere di affidamento del 2004 siano in qualche modo sopravvissute all'esercizio dell'autotutela amministrativa ovvero serbino provvisoria efficacia. La deliberazione n. 1 del 19 febbraio 2009, che anche per tale parte è uscita indenne dalle impugnative proposte dinanzi a questo Tribunale ed al Consiglio di Stato, disponeva con estrema chiarezza, tra l'altro, proprio la caducazione delle precedenti deliberazioni n. 5 del 16 giugno 2004 e n. 6 del 28 luglio 2004, aventi ad oggetto la concessione ventennale all'odierna ricorrente Bari Porto Mediterraneo s.r.l. della gestione della stazione marittima, del terminal crociere e dei servizi ai passeggeri, nonché la caducazione dell'atto formale di concessione demaniale n. 3/2004.

Del resto, l'abbreviazione del termine a quindici giorni era riferita alla sola presentazione delle domande di partecipazione, ai fini della pre-qualificazione, fase che la Bari Porto Mediterraneo s.r.l. è riuscita a superare senza ostacoli. La gara, inoltre, ha visto confrontarsi quattro concorrenti, sicché deve escludersi che l'accelerazione abbia concretamente precluso lo svolgimento di un confronto competitivo.

E' vero che, secondo un principio generale applicabile anche alle procedure di concessione di beni e servizi pubblici, l'Amministrazione è tenuta a dare conto delle ragioni di urgenza che giustificano la riduzione dei termini, trattandosi pur sempre dell'esercizio di una potestà discrezionale direttamente incidente sull'assetto di gara e potenzialmente pregiudizievole per la posizione delle imprese del settore interessate all'affidamento (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. I, 21 giugno 2005 n. 8391).

Ma nella fattispecie, ad avviso del Collegio, la giustificazione del ricorso alla procedura accelerata (che si legge a pag. 8 del bando di gara) è congrua ed immune dai vizi denunciati dalla ricorrente.

L'Autorità Portuale ha infatti deciso di ridurre i termini per la presentazione delle domande, in considerazione del protrarsi dei pregiudizi economici legati alla fase transitoria, risultante dalla citata sentenza del Consiglio di Stato n. 4812 del 2009, al dichiarato fine di conseguire in tempi più rapidi le migliori condizioni contrattuali ed economiche offerte dal nuovo affidatario dei servizi.

La persistenza di una gestione provvisoria, a seguito dell'annullamento in autotutela del precedente illegittimo affidamento diretto dei servizi, rappresenta di per sé un presupposto dotato di sicura e manifesta rilevanza, tale da giustificare l'abbreviazione del procedimento di gara.

Discende da quanto detto l'infondatezza della censura.

4.2. Ugualmente infondato è il motivo sub C), con il quale la Bari Porto Mediterraneo s.r.l. contesta la scelta gestionale assunta dall'Autorità Portuale ed ampiamente illustrata nella deliberazione n. 9 del 30 ottobre 2009, vale a dire la separazione dei cosiddetti servizi di supporto ai passeggeri “ad uso indifferenziato ed indivisibile” (aggiudicati alla G.S.A. Gruppo Servizi Associati, con gli atti qui impugnati) da quelli “a domanda individuale” aventi maggiori potenzialità remunerative (agenzie marittime, esercizi commerciali, parcheggi, ristorazione), destinati ad essere affidati con una o più gare successive.

Nella premessa della delibera (pag. 3), la decisione è giustificata da considerazioni sulla convenienza economica e sulla qualità dei servizi.

La ricorrente, invero, pare adombrare il sospetto che anche in futuro le strutture adibite a servizi “a domanda individuale” saranno concesse in uso dall'Autorità Portuale senza il rispetto delle regole dell'evidenza pubblica, ma tanto costituisce un'affermazione priva di riscontro, poiché la deliberazione n. 9 del 2009 si limita, sotto tale profilo, ad approvare il bando di gara per i restanti servizi indivisibili.

L'infondatezza della censura è peraltro confermata dai successivi eventi, documentati in prossimità dell'udienza pubblica dalla difesa dell'Autorità Portuale. Quest'ultima ha infatti dato corso, proprio nei primi mesi del 2011, alle procedure di gara per l'assegnazione delle concessioni relative ai locali destinati alle agenzie marittime, agli esercizi commerciali, ai parcheggi.

Per il resto, le contestazioni articolate dalla ricorrente in ordine alla pretesa irrazionalità della separazione tra i servizi indivisibili ed i servizi maggiormente remunerativi involgono profili di mera opportunità dell'azione amministrativa, confinati nella sfera del merito e sottratti al sindacato del giudice amministrativo.

Il ricorso, per tale parte, deve pertanto essere respinto.

4.3. E' viceversa improcedibile il motivo sub D), con cui viene censurata la previsione del bando di gara (pag. 6), relativa all'iscrizione camerale prescritta per la partecipazione.

La Bari Porto Mediterraneo s.r.l. è stata infatti ammessa alla procedura ristretta (in a.t.i. con altre imprese) e, per tale profilo, non ha interesse a coltivare l'impugnativa.

4.4. Infine, confermando l'avviso già sommariamente espresso nella fase cautelare, deve essere accolto il motivo sub B), rivolto avverso la deliberazione n. 9 del 30 ottobre 2009, nella parte in cui dispone che la società ricorrente abbandoni entro il 1 gennaio 2010 la gestione delle agenzie marittime, degli esercizi commerciali, dei parcheggi, dei beni ed impianti amovibili di sua proprietà e della Stazione marittima ausiliaria.

L'immediata riappropriazione disposta dall'Autorità Portuale non risulta, infatti, giustificata da quelle esigenze di ripristino della legalità, che sono state poste a base dell'annullamento in autotutela della concessione ventennale in favore della ricorrente e che sono state giudicate meritevoli di tutela dal Giudice d'appello (si veda la citata sentenza n. 4812 del 2009 del Consiglio di Stato), in vista della necessaria apertura alla concorrenza dei servizi portuali mediante una o più gare ad evidenza pubblica.

Ed anzi, cadendo in contraddittorietà e sviamento, con la delibera impugnata l'Autorità Portuale ne decide la contestuale riattribuzione diretta ai sub-concessionari che attualmente ne beneficiano, così ponendo nel nulla (almeno nell'immediato) le legittime istanze di ripristino della concorrenza che l'avevano indotta ad annullare in autotutela il precedente affidamento diretto ventennale.

Proprio la decisione d'appello più volte richiamata aveva chiarito che l'immediatezza del rilascio dei beni non è affatto imposta dal provvedimento di autotutela, che nulla ha rilevato al riguardo, ed anzi, la conservazione della gestione esistente nelle more del subentro dei nuovi soggetti è compatibile con i tipici effetti dell'annullamento d'ufficio, tenuto conto che l'art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990 consente di adattare l'efficacia temporale dell'atto di autotutela alla concreta situazione di fatto.

Nel caso di specie, dovranno subentrare nell'utilizzo dei beni e nella gestione dei servizi all'utenza altri imprenditori individuati con una o più gare ad evidenza pubblica, e fino a quel momento deve trovare adeguata tutela l'affidamento ingenerato nell'odierna ricorrente, non essendovi apprezzabili ragioni per consentire all'Autorità Portuale di riappropriarsi delle strutture solo per riassegnarle al di fuori delle regole della concorrenza.

Per quanto detto, la posizione della società ricorrente deve essere tenuta ferma fino all'effettiva conclusione delle procedure di gara per l'affidamento dei beni e dei servizi portuali “a domanda individuale”.

La deliberazione n. 9 del 30 ottobre 2009 è annullata in parte qua, laddove dispone (pagg. 7 e 8, punti da a) a f) del dispositivo) che la società ricorrente abbandoni entro il 1 gennaio 2010 la gestione delle agenzie marittime, degli esercizi commerciali, dei parcheggi, dei beni ed impianti amovibili di sua proprietà e della Stazione marittima ausiliaria.

5. Le spese processuali possono essere integralmente compensate, vista la reciproca soccombenza.



P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione, in parte lo respinge ed in parte lo dichiara improcedibile.

Dichiara inammissibile l'atto di intervento di D'Amelio ed altri.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:

Corrado Allegretta, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Savio Picone, Referendario, Estensore




L'ESTENSORE


IL PRESIDENTE



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/05/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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Trieste
Folgiero: raccolti i primi i frutti della nostra strategia e visione industriale
Nel quarto trimestre del 2024 i ricavi di COSCO Shipping Holdings sono aumentati del +44,8%
Nel quarto trimestre del 2024 i ricavi di COSCO Shipping Holdings sono aumentati del +44,8%
Shanghai
Nel periodo le portacontainer della flotta del gruppo cinese hanno trasportato 6,9 milioni di teu (+13,1%). In calo i contenitori sulle rotte Asia-Europa/Med
Porto Marghera, rinnovo della concessione a Terminal Rinfuse Venezia
Venezia
Nuovo contratto della durata di 25 anni. Previsti investimenti pari ad oltre 53 milioni di euro
Nell'ultimo trimestre del 2024 nei porti francesi è cresciuto il solo traffico dei container
Parigi
Nell'intero anno i contenitori sono stati pari ad oltre 5,3 milioni di teu (+11,5%)
Carnival segna nuovi record relativi al trimestre di bassa stagione dicembre-febbraio
Carnival segna nuovi record relativi al trimestre di bassa stagione dicembre-febbraio
Miami
Positive le prospettive per la parte restante dell'esercizio 2025
La ferrovia perde terreno nel traffico transalpino delle merci attraverso la Svizzera
Berna
Nel 2024 i treni hanno trasportato 25,7 milioni di tonnellate di carichi (-3,7%)
Lo scorso anno i ricavi della divisione portuale di CK Hutchison sono cresciuti del +10,8%
Hong Kong
Nel 2024 Ferrovie dello Stato Italiane ha registrato una perdita netta di -208 milioni di euro
Roma
Ricavi in crescita del +11,7%. In aumento le merci trasportate dal gruppo grazie all'acquisizione di Exploris
Porto di Genova, Ente Bacini chiede nuovi spazi e il rinnovo della concessione
Genova
Convegno per celebrare il centenario della società
Il 19 giugno a Roma si terrà l'assemblea pubblica dell'Associazione Italiana Terminalisti Portuali
Genova
VARD costruirà una nave per operazioni subacquee offshore per Dong Fang Offshore
Ålesund/Trieste
Il contratto ha un valore di 113,5 milioni di euro
La settimana prossima i porti italiani parteciperanno alla Seatrade Cruise Global
Roma
Marchio dell'iniziativa: “CruiseItaly - One Country, Many Destinations”
Inaugurato ufficialmente il terminal crociere del gruppo MSC nel porto di Barcellona
Barcellona
Nel 2027 sarà dotato di un impianto di cold ironing
Marcegaglia e Nova Marine Carriers costituiscono la joint venture NovaMar Logistic
Lugano/Gazoldo degli Ippoliti
Una general cargo trasporterà le materie prime agli stabilimenti del gruppo siderurgico
Liebherr registra un fatturato annuale record nel segmento delle gru per il settore marittimo-portuale
Bulle
Forte domanda di mezzi per l'industria offshore e per la movimentazione dei container
A Genova il convegno annuale “Programmazione, Esercizio e Gestione di Reti di Trasporto”
Genova
È dedicato al settore dei trasporti e della mobilità
Lo scorso anno sono state 656 le navi sottoposte a lavori di riparazione in Grecia
Il Pireo
Incremento di cinque unità rispetto al 2023
Porto della Spezia, completate le simulazioni di accosto delle navi da crociera al molo Garibaldi Ovest
La Spezia
Convegno di Assagenti sul futuro della professione di agente e mediatore marittimo
Genova
Si terrà domani a Genova
Francesco Beltrano è il nuovo segretario generale di Uniport
Roma
Subentra a Paolo Ferrandino, che continuerà a collaborare come consulente
Stena Line presenta il progetto di una nave ro-ro in grado di ridurre il consumo di energia di almeno il 20%
Goteborg
Introdotte gran parte delle tecnologie innovative attualmente disponibili
Saipem si è aggiudicata nuovi contratti in Medio Oriente e in Guyana
Milano
L'importo complessivo delle commesse è di circa 720 milioni di dollari
Convegno a Genova per il centenario di Ente Bacini
Genova
La società è stata istituita il 19 febbraio 1925
Rinnovato il consiglio di amministrazione di Interporto Bologna
Bentivoglio
Stefano Caliandro nominato presidente. Perdita di 1,7 milioni di euro nel 2024
NYK investe 76 miliardi di yen nella NYK Energy Ocean Corporation
Tokyo
La newco ha rilevato le attività della ENEOS Ocean
La decarbonizzazione del trasporto marittimo sarà più rapida nell'UE e negli Stati Uniti
DHL ha acquisito la CRYOPDP
Bonn/Nashville
La società fornisce servizi di corriere per cliniche e per l'assistenza sanitaria
PROSSIME PARTENZE
Visual Sailing List
Porto di partenza
Porto di destinazione:
- per ordine alfabetico
- per nazione
- per zona geografica
Oltre un milione alle imprese portuali di Livorno e Piombino per acquisire mezzi green
Livorno
Pubblicata la graduatoria di ammissione ai contributi del PNRR-Next Gen Eu
Nel 2024 le vendite dei container della COSCO Shipping Development Co. sono aumentate del +204,1%
Shanghai
Il relativo fatturato è cresciuto del +124,0%
Pubblicato il bando di finanziamento per l'acquisto di mezzi elettrici nei porti di Genova e Savona-Vado
Genova
Yang Ming acquista tre nuove portacontainer da 8.000 teu
Keelung
Saranno prese in consegna fra il 2028 e il 2029
Avviata a Marghera la costruzione di una nave da crociera per Regent Seven Seas Cruises
Trieste
Fincantieri consegnerà l'unità nel 2026
Federlogistica istituisce sedi operative in Spagna e Brasile
Genova
L'obiettivo è di andare oltre i teorici rapporti di cooperazione
Sequestrata oltre una tonnellata di cocaina nel porto di Gioia Tauro
Reggio Calabria
Se immessa sul mercato avrebbe fruttato oltre 187 milioni di euro
Nel 2024 i risultati economici di Interporto Padova hanno raggiunto valori record
Padova
Ricavi in crescita del +17%
Tre cerimonie nel cantiere navale di Saint-Nazaire per altrettante nuove navi di MSC Crociere
Ginevra
Consegnata la nuova ammiraglia “MSC World America”
Nel 2024 la società ferroviaria tedesca DB Cargo ha ridotto le perdite
Berlino
Ricavi nuovamente in calo. Flessione del -9,0% dei volumi di merci trasportate
NovaAlgoma ordina in Cina una seconda nave cementiera da 38.000 tpl
Lugano
Sarà presa in consegna nel 2027
Intesa doganale Italia-Brasile per facilitare gli scambi commerciali
Brasilia
Missione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nella nazione sudamericana
Un team di La Spezia Container Terminal a Rotterdam per testare tecnologie avanzate
La Spezia
Visitato il centro formazione di ECT Hutchinson Ports
Lunedì l'assemblea degli spedizionieri genovesi
Genova
Si terrà al Palazzo della Borsa di Genova
Assarmatori, in Italia il segmento dei traghetti non può sopportare l'onere dell'EU ETS in una situazione di mercato molto fragile
Bruxelles
Messina: tutelare lo shipping dagli eccessi ideologici del Green Deal
Rinnovato il sito web del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera
Roma
È diventato un unico punto di accesso digitale ai documenti e ai servizi
Nel 2024 i trasporti fluviali di merci in Germania sono aumentati del +1,2%
Wiesbaden
Il volume, pari a 173,8 milioni di tonnellate, è il secondo più basso dal 1990
Ad APM Terminals concesso il rinnovo della concessione nel porto di New York - New Jersey
New York
Contratto della durata di 33 anni. Previsti investimenti pari a 500 milioni di dollari
Avviata la sperimentazione dell'automazione delle gru nel terminal di Interporto Padova
Padova
La società interportuale insignita del “Premio Industria Felix 2025”
A febbraio il traffico dei container nel porto di Algeciras è calato del -17,0%
Algeciras
In riduzione sia i volumi in import-export che il transhipment
A Miami è stata costituita la nuova compagnia crocieristica Crescent Seas
Miami
La flotta, inizialmente formata da una nave della Regent Seven Seas Cruises, salirà a cinque unità entro i prossimi cinque anni
Nel 2024 il volume di veicoli trasportato dalla flotta di Wallenius Wilhelmsen è calato del -9,7%
Oslo
Flessione dei traffici sulla quasi totalità delle rotte mondiali
Accordo tra Assoporti e Assologistica e le authority di commercio, trasporti e porti della Florida
Roma
È stato siglato oggi
Ad aprile una missione in Albania del The International Propeller Clubs - Italia
Genova
Si svolgerà i giorni 9 e 10 a Tirana e Durazzo
Nel 2024 i ricavi della COSCO Shipping Ports sono saliti alla quota record di 1,5 miliardi di dollari (+3,3%)
Hong Kong
Nel solo quarto trimestre calo del -3,0%
A SO.RI.MA. (gruppo FHP) in concessione un'area di 125mila metri quadri nel porto di Chioggia
Venezia
Previsti investimenti pari a 11,5 milioni di euro nell'arco di 25 anni
PORTI
Porti italiani:
Ancona Genova Ravenna
Augusta Gioia Tauro Salerno
Bari La Spezia Savona
Brindisi Livorno Taranto
Cagliari Napoli Trapani
Carrara Palermo Trieste
Civitavecchia Piombino Venezia
Interporti italiani: elenco Porti del mondo: mappa
BANCA DATI
ArmatoriRiparatori e costruttori navali
SpedizionieriProvveditori e appaltatori navali
Agenzie marittimeAutotrasportatori
MEETINGS
Il 19 giugno a Roma si terrà l'assemblea pubblica dell'Associazione Italiana Terminalisti Portuali
Genova
A Genova il convegno annuale “Programmazione, Esercizio e Gestione di Reti di Trasporto”
Genova
È dedicato al settore dei trasporti e della mobilità
››› Archivio
RASSEGNA STAMPA
Damen Mangalia Unionists Protest Friday Against Possible Closure
(The Romania Journal)
Govt. to woo top ten shipping liners in world for Colombo port expansion
(Daily Mirror)
››› Archivio
FORUM dello Shipping
e della Logistica
Relazione del presidente Nicola Zaccheo
Roma, 18 settembre 2024
››› Archivio
Il network intermodale di Contship Italia è stato esteso al Terminal del Golfo di La Spezia
Melzo
Connessioni con gli inland terminal di Milano, Modena e Padova
Lo scorso mese il traffico dei container nel porto di Valencia è cresciuto del +15,2%
Valencia
Il volume complessivo delle merci movimentate è aumentato del +6,8%
L'AdSP del Mar Tirreno Settentrionale ottiene la certificazione per la parità di genere
Livorno
È la prima port authority italiana ad ottenere questo riconoscimento
Si indebolisce la crescita del traffico dei container nei porti di Los Angeles e Long Beach
Los Angeles/Long Beach
Lo scorso mese registrati incrementi rispettivamente del +2,6% e +13,4%
Assarmatori, bene la posizione del governo italiano sull'impatto dell'EU ETS su shipping e porti
Roma
Messina: compresi appieno i rischi e le storture della regolazione climatica europea
Conferita ai terminal portuali genovesi di PSA Italy la certificazione anticorruzione
Genova
La norma UNI EN ISO 37001 definisce i requisiti per un sistema di gestione anticorruzione efficace
Assiterminal presenta tre progetti per la transizione sostenibile del settore portuale italiano
Roma
Ultimati i lavori alle banchine 33 e 34 del porto di Civitavecchia
Civitavecchia
Approntati 50.000 metri quadri di piazzali
Il completamento e raddoppio della Pontremolese è il sogno-incubo della community portuale spezzina
La Spezia
Fontana: non si trovano i soldi quando risorse enormi sono convogliate su linee ferroviarie di dubbia utilità
Hanwha ha acquisito il 9,9% del capitale della società navalmeccanica Austal
Sydney
Investimento del valore di circa 116 milioni di dollari USA
La flotta europea è in crescita ma le flotte concorrenti crescono ad un ritmo più sostenuto
Bruxelles
Raptis (European Shipowners): investire i ricavi dell'ETS in tecnologie e combustibili puliti per lo shipping
Trasportounito ha confermato il fermo nazionale dell'autotrasporto di merci
Roma
Proclamato per la durata di cinque giorni dal 31 marzo al 4 aprile
A febbraio il traffico dei container nel porto di Hong Kong è cresciuto del +9,1%
Hong Kong
Tuttavia, per la seconda volta negli ultimi 25 anni, il volume di carichi è stato inferiore al milione di teu
Stabile il traffico delle merci nei porti greci nel terzo trimestre del 2024
Pireo
L'aumento dei volumi trasportati sulle rotte nazionali ha compensato il calo del traffico con l'estero
Al container terminal di Vado Ligure una portacontainer da 21.000 teu a pieno carico
Vado Ligure
Approdata la Cosco Shipping Nebula che è lunga 400 metri
UIR propone un tavolo permanente per lo sviluppo dell'intermodalità
Verona
Compito principale, quello di costruire un programma di finanziamento dei progetti
Approvato il piano di ristrutturazione della compagnia spagnola Armas Trasmediterránea
Las Palmas de Gran Canaria
Respinto il ricorso dei creditori
A febbraio si è accentuata la flessione del traffico delle merci nel porto di Singapore
Singapore
I carichi containerizzati sono ammontati a 27,4 milioni di tonnellate (-3,6%)
- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA
tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail
Partita iva: 03532950106
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