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L'International Chamber of Shipping difende il ruolo dei consorzi armatoriali per la stabilità dei mercati
Ribadendo di non sostenere la decisione unilaterale dell'UE di vietare le conference marittime, l'organizzazione armatoriale auspica che la Commissione Europea mantenga in vigore almeno il regolamento di esenzione per categoria per i consorzi di trasporto marittimo di linea
17 luglio 2012
Rispondendo alla consultazione che si concluderà il prossimo 27 luglio sulle future linee direttrici sull'applicazione delle regole della concorrenza ai trasporti marittimi, che sono state adottate il 1° luglio 2008 dalla Commissione Europea ( del 1° luglio 2008) e che pubblichiamo di seguito, l'organizzazione armatoriale mondiale International Chamber of Shipping (ICS), precisando che la propria posizione in merito è allineata con quelle espresse dall'European Community Shipowners' Associations (ECSA) e dal World Shipping Council, ha sottolineato di non aver alcuna obiezione rispetto alla scadenza a partire dal settembre 2013 delle linee guida antitrust specifiche per il comparto marittimo che riguardano lo scambio di informazioni tra compagnie concorrenti che operano nel settore del trasporto di linea. «Tuttavia - ha precisato l'ICS - tale affermazione non deve essere considerata come un'indicazione della futura posizione di ICS rispetto al mantenimento in vigore dopo il 2015 del regolamento di esenzione per categoria per i consorzi di trasporto marittimo di linea, essendo l'attuale posizione dell'ICS - ha sottolineato il responsabile delle relazioni esterne dell'organizzazione armatoriale, Simon Bennett - quella che questa specifica esenzione per categoria dovrebbe essere rinnovata».

«Anche se costituiscono una forma molto più flessibile di cooperazione rispetto alle conference - ha spiegato l'International Chamber of Shipping - i consorzi offrono stabilità ai mercati contribuendo a garantire il mantenimento dei servizi di linea verso le destinazioni più remote e consentendo efficienze come quella della condivisione di slot sulle portacontainer».

Inoltre l'organizzazione armatoriale internazionale ha rilevato che «se, per di più, la Commissione Europea dovesse decidere di non estendere le linee direttrici sull'applicazione delle regole della concorrenza ai trasporti marittimi dopo il settembre 2013, ICS ritiene pure che sarebbe utile se la Commissione potesse mantenere gli orientamenti sulla concorrenza marittima relativi agli accordi di pool nel settore del trasporto marittimo tramp, dato che questi offrono linee guida molto utili per gli operatori marittimi al fine di realizzare un'autovalutazione degli accordi di pool secondo le normative generali sulla concorrenza dell'UE». «Qualora la Commissione Europea dovesse decidere di non estendere queste linee guida per il settore non di linea dopo il settembre 2013 - ha precisato Simon Bennett - ci permettiamo di suggerire che i paragrafi 62 e 63 di queste linee guida vengano mantenuti nel contesto delle linee direttrici generali antitrust, magari tramite un allegato o una nota, come suggerito dall'ECSA». L'ICS ha ricordato che le linee direttrici in materia di trasporto tramp, cioè non di linea, non sono state adottate per gestire la transizione da un regime specifico per il settore alla piena applicazione delle norme generali sulla concorrenza dell'UE, come è stato il caso per il trasporto di linea nel 2008 quando le conference armatoriali sono state vietate; piuttosto - ha osservato l'ICS - sono state adottate per offrire una guida agli operatori del trasporto tramp al fine di effettuare un'autovalutazione degli accordi di pool necessaria a causa della mancanza di qualsiasi giurisprudenza o di qualche altra linea guida per il settore tramp».

L'ICS ha quindi ribadito che, in linea generale, non sostiene la decisione unilaterale dell'UE di vietare le conference marittime entrata in vigore nel 2008, che pertanto continua ad incoraggiare i partner commerciali dell'UE a mantenere lo status quo per quanto riguarda le esenzioni antitrust che essi possono continuare ad autorizzare per quanto riguarda tra l'altro, le conference marittime e gli accordi di discussione, e che sostiene anche le linee guida dell'APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) relative al trasporto di linea adottate nel giugno 2011, che riguardano l'applicazione delle regole sulla concorrenza agli accordi che non prevedono rate di nolo concordate.

L'ICS ha concluso evidenziando che anche il recente studio della statunitense Federal Maritime Commission (FMC), pubblicato nel gennaio 2012, ha rimarcato che l'abrogazione del regolamento UE sulle esenzioni per categoria non ha evidentemente determinato alcun calo relativo dei noli per le merci dell'Unione Europea rispetto a quelli per gli scambi Far East-USA. In altre parole - ha rilevato l'ICS - gli spedizionieri che si occupano di traffici europei sembrano non essere stati avvantaggiati dal nuovo regime dell'UE rispetto agli spedizionieri che operano nel mercato Estremo Oriente-USA nel quale il divieto dell'UE non viene applicato. La statunitense FMC - ha osservato ancora l'ICS - ha rilevato inoltre che sembra essersi verificato un aumento della volatilità dei noli relativi ai traffici europei rispetto a quelli Far East-USA e che le attività relative agli accordi di discussione che sono ancora consentite nei traffici extracomunitari potrebbe aver avuto un effetto di attenuazione rispetto ala volatilità dei noli.



Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 81 del trattato CE ai servizi di trasporto marittimo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 245/02)

1. INTRODUZIONE

1. Le presenti linee direttrici fissano i principi a cui la Commissione delle Comunità europee aderirà nella definizione dei mercati e nella valutazione degli accordi di cooperazione nell'ambito dei servizi di trasporto marittimo direttamente interessati dai cambiamenti introdotti dal regolamento (CE) n. 1419/2006 del Consiglio, del 25 settembre 2006, ovverosia dei servizi marittimi di linea, dei servizi di cabotaggio e dei servizi di trasporto con navi da carico non regolari [1].

2. Lo scopo delle linee direttrici è aiutare le imprese e le associazioni di imprese che offrono tali servizi, soprattutto verso e/o da un porto o porti dell'Unione europea, a valutare se gli accordi che sottoscrivono [2] sono compatibili con l'articolo 81 del trattato che istituisce le Comunità europee (in appresso, il trattato). Le linee direttrici non si applicano ad altri settori.

3. Il regolamento (CE) n. 1419/2006 ha esteso al cabotaggio e ai servizi internazionali di trasporto con navi da carico non regolari il campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato CE [3] e del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti della Commissione in applicazione degli articoli 81 ed 82 del trattato CE [4]. Pertanto, dal 18 ottobre 2006, tutti i servizi di trasporto marittimo sono soggetti alle disposizioni procedurali generali.

4. Il regolamento (CE) n. 1419/2006 ha inoltre abrogato il regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, sulle modalità di applicazione degli articoli 85 e 86 (gli attuali articoli 81 e 82) del trattato ai trasporti marittimi [5] contenente l'esenzione di categoria a favore delle conferenze di compagnie marittime di linea che permetteva alle compagnie marittime di linea, riunite in conferenze, di fissare prezzi e altre condizioni di trasporto, in quanto il sistema delle conferenze non è più conforme ai criteri di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato. L'abrogazione dell'esenzione per categoria ha effetto a partire dal 18 ottobre 2008. Dopo tale data, le compagnie marittime di linea che operano verso o da un porto o porti dell'Unione europea devono sospendere tutte le attività relative alle conferenze marittime contrarie all'articolo 81 del trattato, indipendentemente dal fatto che altre giurisdizioni permettano, esplicitamente o tacitamente, che, nel quadro di conferenze marittime o di accordi di discussione, vengano fissati i prezzi. Inoltre, i membri delle conferenze devono garantire che tutti gli eventuali accordi conclusi nell'ambito del sistema delle conferenze sia conforme all'articolo 81 a partire dal 18 ottobre 2008.

5. Le presenti linee direttrici integrano gli orientamenti che la Commissione ha già pubblicato in altre comunicazioni. Poiché i servizi di trasporto marittimi sono caratterizzati da ampi accordi di cooperazione tra operatori concorrenti, le linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 81 del trattato agli accordi di cooperazione orizzontale (in appresso, le linee direttrici sulla cooperazione orizzontale) [6] e le linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato [7] assumono particolare rilevanza.

6. Gli accordi di cooperazione orizzontale tra compagnie di trasporto marittimo di linea relativi alla fornitura di servizi comuni rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 823/2000 della Commissione, del 19 aprile 2000, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi) [8], che stabilisce le condizioni, ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato, soddisfatte le quali il divieto di cui all'articolo 81, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi tra due o più vettori esercenti una nave (consorzi). Il regolamento sarà modificato alla luce dei cambiamenti introdotti dal regolamento (CE) n. 1419/2006 [9].

7. Le presenti linee direttrici non pregiudicano l'interpretazione dell'articolo 81 del trattato da parte della Corte di giustizia o del Tribunale di primo grado delle Comunità europee. I principi enunciati nelle presenti linee direttrici devono essere applicati tenendo conto delle circostanze caratteristiche di ogni singolo caso.

8. La Commissione applicherà le presenti linee direttrici per un periodo di cinque anni.


2. SERVIZI DI TRASPORTO MARITTIMO

2.1. Campo d'applicazione

9. I servizi marittimi di linea, i servizi di cabotaggio e i servizi di trasporto con navi da carico non regolari sono i settori del trasporto marittimo direttamente interessati dai cambiamenti introdotti con il regolamento (CE) n. 1419/2006.

10. I trasporti marittimi di linea comportano il trasporto regolare di merci, tipicamente contenute in container, verso i porti di una determinata rotta geografica (trade). In generale, i trasporti marittimi di linea sono inoltre caratterizzati dal fatto che gli orari e le date di partenza sono pubblicati in anticipo e che il servizio è aperto a tutti gli utenti.

11. L'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CEE) n. 4056/86 definisce i servizi di trasporto con navi da carico non regolari (tramps) come servizi di trasporto di merci alla rinfusa o di "break-bulk", mediante una nave totalmente o parzialmente noleggiata ad uno o più caricatori sulla base di un noleggio a viaggio o a tempo o di qualsiasi altro tipo di contratto, su linee non regolari o non pubblicate allorché le tariffe di nolo siano liberamente negoziate caso per caso conformemente alle condizioni dell'offerta e della domanda. Tipicamente, si tratta del trasporto non regolare di una sola merce che occupa tutta la nave [10].

12. Il cabotaggio consiste nella fornitura di un servizio di trasporto marittimo, compresi i servizi di linea e i servizi con navi da carico non regolari, che collega due o più porti dello stesso Stato membro [11]. Sebbene le presenti linee direttrici non riguardino specificamente i servizi di cabotaggio, esse si applicano a tali servizi nella misura in cui essi sono forniti sotto forma di trasporto di linea o con navi da carico non regolari.

2.2. Incidenza sugli scambi tra gli Stati membri

13. L'articolo 81 del trattato si applica a tutti gli accordi che possono avere un'incidenza rilevante sugli scambi tra Stati membri. Affinché venga soddisfatta la condizione relativa agli effetti sugli scambi, deve essere possibile prevedere, con un sufficiente margine di probabilità e sulla base di una serie di fattori oggettivi di diritto o di fatto, che l'accordo o la condotta possano avere un'incidenza, diretta o indiretta, effettiva o potenziale, sulla configurazione degli scambi tra Stati membri [12]. Nelle sue linee direttrici sulla nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 del trattato [13], la Commissione ha pubblicato indicazioni sul modo in cui applicherà il concetto di incidenza sugli scambi.

14. I servizi di trasporto offerti dalle compagnie di linea e dagli operatori di navi da carico non regolari hanno spesso carattere internazionale, in quanto collegano porti comunitari con paesi terzi e/o prevedono operazioni di esportazione o importazione tra due o più Stati membri (ovvero scambi intracomunitari) [14]. Nella maggior parte dei casi, è probabile che essi incidano sugli scambi tra Stati membri, tra l'altro a causa dell'impatto esercitato sui mercati della fornitura di servizi di trasporto e di intermediazione [15].

15. Gli effetti sugli scambi tra Stati membri rivestono una particolare importanza per i servizi di cabotaggio nella misura in cui determinano il campo di applicazione dell'articolo 81 del trattato e la sua interazione con le legislazioni nazionali in materia di concorrenza ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1/2003 concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato. La misura in cui tali servizi possono avere un'incidenza sugli scambi tra Stati membri deve essere valutata caso per caso [16].

2.3. Il mercato rilevante

16. Per valutare l'incidenza sulla concorrenza di un accordo ai sensi dell'articolo 81 del trattato, è necessario definire il prodotto rilevante e i mercati geografici. Scopo principale della definizione del mercato è individuare in modo sistematico i vincoli concorrenziali ai quali sono soggette le imprese. Indicazioni in materia sono reperibili nella comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza [17]. Tali indicazioni sono importanti anche per la definizione del mercato relativamente ai servizi di trasporto marittimo.

17. Il mercato del prodotto rilevante comprende tutti i prodotti e/o servizi che sono considerati intercambiabili o sostituibili dal consumatore, in ragione delle caratteristiche dei prodotti, dei loro prezzi e dell'uso al quale sono destinati. Il mercato geografico rilevante comprende l'area nella quale le imprese in causa forniscono o domandano i prodotti o servizi di cui trattasi, nella quale le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee e che può essere tenuta distinta dalle zone geografiche contigue perché in queste ultime le condizioni di concorrenza sono sensibilmente diverse [18]. Il trasportatore o i trasportatori non possono esercitare un'incidenza significativa sulle condizioni prevalenti del mercato se i clienti sono in grado di passare facilmente a nuovi fornitori [19].

2.3.1. Trasporto marittimo di linea

18. Numerose decisioni della Commissione e sentenze della Corte hanno individuato nei servizi di trasporto marittimo di linea con container il mercato del prodotto rilevante [20]. Tali decisioni e sentenze si riferiscono a trasporti marittimi lungo rotte d'alto mare (deep sea trades). Altre modalità di trasporto non sono state inserite nello stesso mercato dei servizi, anche se, in alcuni casi e in misura marginale, tali servizi possono essere intercambiabili. Ciò è dipeso dal fatto che soltanto una percentuale insufficiente delle merci trasportate in container può essere facilmente convogliata verso altri mezzi di trasporto, per esempio il trasporto aereo [21].

19. In determinate circostanze, può risultare appropriato definire un mercato dei prodotti più ristretto, limitato ad un particolare tipo di prodotto trasportato via mare. Per esempio, il trasporto di merci deperibili si potrebbe limitare ai container frigoriferi o comprendere il trasporto tramite navi frigorifere tradizionali. Sebbene sia possibile, in circostanze eccezionali, che possano avvenire sostituzioni tra trasporto in container e trasporto convenzionale (break bulk) [22], non è emersa una tendenza durevole al passaggio dal primo al secondo. Per la grande maggioranza di categorie di merci e utilizzatori di merci containerizzate, il trasporto convenzionale (break bulk) non rappresenta un'alternativa valida al trasporto di linea in container [23]. Se le merci vengono regolarmente containerizzate, è improbabile che esse vengano mai più trasportate senza container [24]. Attualmente, il trasporto marittimo di linea con container risulta quindi soprattutto soggetto ad una sostituibilità a senso unico [25].

20. Il mercato geografico rilevante è costituito dall'area in cui sono commercializzati i servizi, tipicamente rappresentata da una serie di porti alle estremità del servizio, delimitata dalla sovrapposizione dei bacini di utenza dei porti. Per quanto riguarda la parte europea del servizio, l'attuale mercato geografico si compone, per quanto riguarda i trasporti di linea, di una serie di porti in Europa del Nord e/o nel Mediterraneo. Poiché i servizi di trasporto di linea del Mediterraneo sono solo marginalmente sostituibili con quelli offerti dall'Europa del Nord, le due aree costituiscono due mercati distinti [26].

2.3.2. Servizi di trasporto con navi da carico non regolari

21. Finora, la Commissione non ha applicato l'articolo 81 del trattato al trasporto con navi da carico non regolari. Le imprese sono invitate a tenere conto dei seguenti elementi in fase di valutazione, nella misura in cui essi sono pertinenti ai servizi di trasporto con navi da carico non regolari che essi forniscono.

Elementi di cui tenere conto nella determinazione del mercato dei prodotti rilevante dal punto di vista della domanda (sostituzione da parte della domanda)

22. Le condizioni (main terms) della singola richiesta di trasporto rappresentano un punto di partenza per definire i mercati di servizi rilevanti per il trasporto con navi da carico non regolari poiché essi generalmente riportano gli elementi essenziali [27] della richiesta di trasporto in questione. Sulla base dei bisogni specifici dell'utente del servizio di trasporto, esse comprenderanno elementi negoziabili e non negoziabili. Una volta individuato, un elemento negoziabile delle condizioni essenziali - il tipo o la grandezza della nave - può indicare, a titolo di esempio, che il mercato rilevante rispetto a tale elemento specifico è più ampio di quanto previsto dalla richiesta di trasporto iniziale.

23. La natura del servizio di trasporto con navi da carico non regolari può variare e esistono diversi tipi di contratti di trasporto. Per questo motivo, può risultare necessario verificare se gli utenti ritengono che i servizi forniti nel quadro di contratti di noleggio a tempo (time charter contracts), di contratti di noleggio a viaggio (voyage charter contracts) o di contratti di trasporto marittimo (contracts of affreightment) siano sostituibili. In caso affermativo, essi potrebbero far parte dello stesso mercato rilevante.

24. Le navi si suddividono tipicamente in una serie di categorie caratterizzate da grandezze industriali standard [28]. A causa del ruolo importante delle economie di scala, un servizio caratterizzato da un notevole squilibrio tra il volume del carico e la grandezza può non essere offerto ad una rata di nolo concorrenziale. Pertanto, è necessario valutare caso per caso la sostituibilità tra le diverse grandezze di navi, in modo da stabilire se ogni grandezza costituisce un distinto mercato rilevante.

Elementi di cui tenere conto nella determinazione del mercato dei prodotti rilevante dal punto di vista dell'offerta (sostituzione da parte dell'offerta)

25. Le caratteristiche fisiche e tecniche delle merci da trasportare e il tipo di nave rappresentano le prime indicazioni relative al mercato rilevante dal punto di vista dell'offerta [29]. Se le navi possono essere adattate al trasporto di un particolare tipo di merci a costi trascurabili e a breve termine [30], diversi fornitori di servizi di trasporto con navi da carico non regolari possono competere per il trasporto di tali merci. In tali casi, il mercato rilevante dalla parte dell'offerta comprenderà più di un tipo di nave.

26. Tuttavia, esistono navi di diversi tipi che vengono modificate dal punto di vista tecnico e/o sono appositamente costruite per fornire servizi di trasporto specializzati. Sebbene le navi speciali possano trasportare anche altri tipi di merci, esse lo fanno in generale a condizioni svantaggiose dal punto di vista della concorrenza. La capacità dei fornitori di servizi specializzati di competere per il trasporto di merci diverse ne risulta quindi limitata.

27. Nell'ambito dei trasporti con navi non regolari, gli scali vengono effettuati sulla base delle singole richieste. La mobilità delle navi può tuttavia essere limitata dalla presenza di restrizioni legate al tipo di terminal, al pescaggio o alle norme ambientali che si applicano a determinate categorie di navi in alcuni porti o regioni.

Ulteriori elementi di cui tenere conto nella determinazione del mercato dei prodotti rilevante

28. È inoltre opportuno verificare l'esistenza di catene di sostituzione tra grandezze di navi nel settore del trasporto con navi da carico non regolari. In alcuni mercati del settore, le grandezze situate alle estremità del mercato non risultano direttamente sostituibili. Le sostituzioni a catena possono tuttavia esercitare una pressione sui prezzi praticati alle estremità del mercato e portare al loro inserimento in una definizione più ampia di mercato.

29. In alcuni mercati del settore dei trasporti con navi da carico non regolari, è necessario stabilire caso per caso se le navi possono essere considerate capacità vincolata e se quindi non se ne deve tenere conto nella valutazione del mercato rilevante.

30. Altri fattori, quali l'affidabilità del fornitore del servizio, la sicurezza e le disposizioni regolamentari - per esempio, l'obbligo di doppio scafo per le petroliere nelle acque comunitarie - possono influenzare la sostituibilità a livello di offerta e di domanda [31].

Dimensione geografica

31. Le richieste di trasporto contengono solitamente elementi geografici, quali i porti o le regioni di carico e scarico. Tali porti forniscono un primo orientamento per la definizione di mercato geografico rilevante a livello di domanda, fermo restante il fatto che la definizione finale di tale mercato può essere diversa.

32. Alcuni mercati geografici possono essere definiti in base alla direzione o possono essere periodici, per esempio nei casi in cui le condizioni climatiche o i periodi di raccolta condizionano la domanda di trasporto di carichi particolari. In tale contesto, per delimitare i mercati geografici rilevanti, è opportuno tenere conto del riposizionamento delle navi, dei viaggi in zavorra e degli squilibri commerciali.

2.4. Quote di mercato

33. Le quote di mercato offrono una prima utile indicazione sulla struttura del mercato e sull'importanza concorrenziale tanto delle parti che dei rispettivi concorrenti. La Commissione interpreta caso per caso le quote di mercato alla luce delle condizioni di mercato. Per quanto riguarda i trasporti di linea, numerose decisioni della Commissione e sentenze della Corte hanno utilizzato i dati relativi al volume e/o alla capacità come base del calcolo delle quote di mercato [32].

34. Nei mercati del trasporto con navi da carico non regolari, i fornitori di servizi si fanno concorrenza per ottenere contratti di trasporto, in altri termini essi vendono traversate o capacità di trasporto. In base agli specifici servizi in questione, i diversi dati possono permettere agli operatori di calcolare le quote di mercato annuali [33], per esempio:

  1. il numero delle traversate;
  1. la quota di volume o di valore detenuta dalle parti rispetto ai trasporti complessivi di una specifica merce (tra due o più porti);
  1. la quota di mercato detenuta dalle parti sul mercato dei contratti di noleggio a tempo;
  1. le quote detenute dalle parti a livello di capacità nella flotta in questione (per tipo e grandezza delle navi).


3. ACCORDI ORIZZONTALI NEL SETTORE DEI TRASPORTI MARITTIMI

35. Gli accordi di cooperazione sono una caratteristica comune dei mercati dei trasporti marittimi. Considerando che tali accordi possono essere sottoscritti da concorrenti effettivi o potenziali e che possono incidere negativamente sui parametri della concorrenza, le imprese devono procedere con particolare cautela e garantire che essi siano conformi alle regole di concorrenza. Nei mercati dei servizi, quali i trasporti marittimi, i seguenti elementi sono particolarmente importanti per valutare l'incidenza che un accordo può avere sul mercato rilevante: prezzi, costi, qualità, frequenza e differenziazione del servizio prestato, innovazione e commercializzazione del servizio.

36. Per i servizi a cui sono destinate le presenti linee direttrici, gli elementi particolarmente rilevanti sono tre: gli accordi tecnici, gli scambi di informazioni e i pool.

3.1. Accordi tecnici

37. Alcuni tipi di accordi tecnici possono non rientrare nel divieto di cui all'articolo 81 del trattato in quanto essi non limitano la concorrenza, come nel caso, per esempio, degli accordi orizzontali il cui unico obiettivo e effetto è applicare miglioramenti tecnici o realizzare una cooperazione tecnica. A questa categoria si ritiene che appartengano anche gli accordi relativi all'applicazione delle norme ambientali. Gli accordi tra concorrenti relativi a prezzi, capacità o altri parametri della concorrenza non rientrano, in linea di principio, in questa categoria [34].

3.2. Scambi di informazioni tra concorrenti nel trasporto marittimo di linea

38. Un sistema di scambio di informazioni presuppone un accordo in base al quale le imprese si scambiano informazioni o forniscono informazioni ad un'agenzia comune incaricata di centralizzarle, ordinarle ed elaborarle prima di ritrasmetterle ai partecipanti nella forma e con la frequenza concordata.

39. In numerosi settori, è pratica comune raccogliere, scambiare e pubblicare statistiche aggregate e informazioni generali sul mercato. La pubblicazione di tali informazioni rappresenta uno strumento efficace per aumentare la trasparenza del mercato e le conoscenze a disposizione degli utenti e può pertanto generare efficienze. Tuttavia, lo scambio di informazioni commerciali sensibili e di dati individuali può, in certe circostanze, violare l'articolo 81 del trattato. Le presenti linee direttrici sono destinate ad aiutare i fornitori di servizi di trasporti marittimi di linea a valutare in quali casi tali scambi violino le regole della concorrenza.

40. Nel settore del trasporto marittimo di linea, gli scambi di informazioni tra le compagnie di linea che appartengono ad un consorzio, che altrimenti rientrerebbero nel campo di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato, sono autorizzati nella misura in cui essi sono subordinati e necessari alla gestione comune dei servizi di trasporto di linea e di altre forme di cooperazione che rientrano nel campo di applicazione del regolamento di esenzione per categoria (CE) n. 823/2000 [35]. Le presenti linee direttrici non riguardano tali scambi di informazioni.

3.2.1. In generale

41. Per la valutazione dei sistemi di scambio di informazioni alla luce del diritto comunitario della concorrenza, è necessario procedere alle seguenti distinzioni.

42. Lo scambio di informazioni può costituire uno strumento che agevola l'attuazione di pratiche anticoncorrenziali, per esempio il controllo del rispetto di un cartello; se lo scambio di informazioni è funzionale ad una pratica anticoncorrenziale, la sua valutazione deve essere effettuata congiuntamente alla valutazione di tale pratica. Lo scambio di informazioni può anche essere finalizzato alla restrizione della concorrenza [36]. Le presenti linee direttrici non riguardano tali scambi di informazioni.

43. Tuttavia, uno scambio di informazioni può costituire, in quanto tale, una violazione dell'articolo 81 del trattato in virtù degli effetti che produce. Tale situazione si verifica se lo scambio di informazioni riduce o elimina il margine di incertezza relativo al funzionamento del mercato in questione, con conseguente restrizione della concorrenza tra imprese [37]. Ogni operatore economico deve determinare in autonomia le strategie che intende adottare sul mercato. La Corte ha inoltre concluso che le imprese non possono avere con altri operatori contatti diretti o indiretti che influiscano sul comportamento di un concorrente o rivelino il proprio comportamento (programmato) se l'obiettivo o l'effetto di tali contatti è limitare la concorrenza, ovvero produrre condizioni di concorrenza che non corrispondono alle normali condizioni del mercato in questione, tenendo conto della natura dei prodotti o dei servizi forniti, le dimensioni e il numero delle imprese e il volume del mercato [38]. Al contrario, per quanto riguarda il mercato della pasta di legno, la Corte ha concluso che il sistema degli annunci unilaterali di prezzo trimestrali effettuati in modo indipendente dai produttori ai consumatori costituisce in quanto tale un'azione sul mercato che non è atta a ridurre le incertezze di ciascuna impresa circa il futuro atteggiamento dei suoi concorrenti e che pertanto, in assenza di pratiche concordate preliminarmente tra produttori, non costituisce una violazione dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato [39].

44. La giurisprudenza comunitaria fornisce orientamenti generali per l'esame dei probabili effetti di uno scambio di informazioni. La Corte ha concluso che in un mercato veramente concorrenziale, la trasparenza tra operatori produce generalmente l'intensificazione della concorrenza tra fornitori [40]. Tuttavia, in un mercato fortemente concentrato e oligopolistico in cui la concorrenza risulta già notevolmente ridotta, gli scambi di informazioni dettagliate relative alle vendite individuali che avvengono a brevi intervalli tra concorrenti e che escludono gli altri fornitori e i consumatori possono verosimilmente alterare sensibilmente la concorrenza che sussiste tra fornitori. In tali circostanze, la condivisione regolare e frequente di informazioni relative al funzionamento del mercato ha l'effetto di rivelare periodicamente a tutti i concorrenti le posizioni sul mercato e le strategie dei singoli concorrenti [41]. La Corte ha inoltre concluso che un sistema di scambi di informazioni può costituire una violazione delle regole di concorrenza anche se il mercato non è fortemente concentrato, ma vi sia una restrizione dell'autonomia decisionale delle imprese per effetto della pressione generata nel corso di una serie di discussioni con i concorrenti [42].

45. Ne consegue che gli effetti esistenti o potenziali di uno scambio di informazioni devono essere valutati su base individuale, poiché i risultati della valutazione dipendono da una combinazione di fattori caratteristici del caso in oggetto. Due elementi chiave che la Commissione esamina nella valutazione di uno scambio di informazioni sono la struttura del mercato in cui avviene lo scambio e le caratteristiche delle informazioni scambiate. Nella valutazione si deve tenere conto anche degli effetti concreti o potenziali dello scambio di informazioni rispetto alla situazione concorrenziale che si verrebbe a creare in assenza dell'accordo di scambio di informazioni [43]. Per rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato, lo scambio deve esercitare un effetto negativo sensibile sui parametri della concorrenza [44].

46. Gli orientamenti che seguono si applicano soprattutto all'analisi di una restrizione della concorrenza ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato. Gli orientamenti relativi all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato si trovano al paragrafo 58 e nella comunicazione generale in materia [45].

3.2.2. Struttura del mercato

47. Il livello di concentrazione e la struttura dell'offerta e della domanda in un dato mercato sono elementi essenziali per valutare se uno scambio rientra nel campo di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato [46].

48. Il livello di concentrazione è particolarmente importante poiché nei mercati fortemente concentrati e oligopolistici gli effetti restrittivi tendono a manifestarsi maggiormente e ad avere una maggiore durata, rispetto ai mercati meno concentrati. Una maggiore trasparenza in un mercato concentrato può consolidare l'interdipendenza delle imprese e ridurre l'intensità della concorrenza.

49. Anche la struttura della domanda e dell'offerta è importante, in particolare il numero di operatori concorrenti e la simmetria e la stabilità delle rispettive quote di mercato, nonché i legami strutturali che esistono tra concorrenti [47]. La Commissione può inoltre tenere conto di altri fattori, quali l'omogeneità dei servizi e la trasparenza generale sul mercato.

3.2.3. Caratteristiche delle informazioni scambiate

50. Lo scambio tra concorrenti di dati commerciali sensibili relativi ai parametri della concorrenza, quali il prezzo, la capacità o i costi, rientra più facilmente nel campo di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato rispetto allo scambio di informazioni di altro tipo. La sensibilità commerciale delle informazioni va valutata tenendo conto dei criteri esposti nelle presenti linee direttrici.

51. Lo scambio di informazioni che sono già di dominio pubblico non costituisce in linea di principio una violazione dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato [48]. È tuttavia importante determinare il livello di trasparenza del mercato e la misura in cui lo scambio migliora le informazioni rendendole più accessibili e/o combina le informazioni disponibili al pubblico con altre informazioni. Le informazioni oggetto dello scambio potrebbero diventare commercialmente sensibili e il loro scambio potenzialmente restrittivo della concorrenza.

52. Le informazioni possono essere individuali o aggregate. I dati individuali riguardano un'impresa esplicitamente nominata o identificabile. I dati aggregati uniscono i dati provenienti da un numero di imprese indipendenti sufficientemente alto da rendere impossibile il riconoscimento dei dati individuali. Lo scambio di informazioni individuali tra concorrenti rischia maggiormente di rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato [49] rispetto allo scambio di informazioni aggregate, che, in linea di principio, non vi rientra. La Commissione valuterà con particolare attenzione il livello dell'aggregazione. Esso deve infatti essere tale che le informazioni non possano essere disaggregate, permettendo alle imprese di identificare, direttamente o indirettamente, le strategie concorrenziali dei concorrenti.

53. Tuttavia, per quanto riguarda i trasporti di linea, è opportuno usare cautela nella valutazione degli scambi relativi alle previsioni in materia di capacità, soprattutto se gli scambi avvengono in mercati concentrati. Nei mercati dei trasporti di linea, i dati sulla capacità rappresentano il parametro più importante per coordinare il comportamento dal punto di vista della concorrenza ed hanno un effetto diretto sui prezzi. Lo scambio di previsioni sulla capacità in forma aggregata che indicano su quali rotte (trades) verrà utilizzata la capacità possono risultare anticoncorrenziali nella misura in cui può condurre all'adozione di una strategia comune da parte di numerosi o di tutti i trasportatori e ad una fornitura di servizi a prezzi superiori ai prezzi concorrenziali. Inoltre, esiste un rischio di disaggregazione dei dati, in quanto questi possono combinarsi con le notizie fornite dalle compagnie di linea. Ciò permetterebbe alle imprese di individuare le posizioni sul mercato e le strategie dei concorrenti.

54. Anche l'attualità delle informazioni e il periodo a cui si riferiscono rappresentano fattori importanti. Le informazioni possono essere datate, recenti o riguardare il futuro. Generalmente si ritiene che lo scambio di informazioni datate non rientri nel campo di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato, in quanto esso non può avere alcuna incidenza effettiva sul comportamento futuro delle imprese. In casi già trattati, la Commissione ha considerato datate le informazioni che avevano più di un anno [50], mentre le informazioni di meno di un anno sono state ritenute recenti [51]. Il carattere datato o recente delle informazioni dovrebbe essere valutato con una certa flessibilità, tenendo conto della misura in cui, nel mercato rilevante, le informazioni diventano obsolete. Il lasso di tempo a partire dal quale i dati diventano obsoleti è probabilmente più corto se i dati sono aggregati piuttosto che individuali. Analogamente, anche gli scambi di dati recenti sul volume e sulla capacità non rischiano di essere restrittivi della concorrenza se i dati sono aggregati ad un livello tale che le transazioni dei singoli caricatori o trasportatori non possano essere identificate né direttamente né indirettamente. I dati futuri si riferiscono al parere di un'impresa in merito al modo in cui si evolverà il mercato o alla strategia che essa intende adottare su tale mercato. Gli scambi di dati relativi al futuro rischiano di essere particolarmente problematico, soprattutto se i dati si riferiscono ai prezzi o alla produzione, e possono quindi rivelare la strategia commerciale che un'impresa intende adottare sul mercato. Ciò può ridurre sensibilmente la rivalità tra gli operatori che partecipano allo scambio e risultare quindi potenzialmente restrittivo della concorrenza.

55. Anche la frequenza degli scambi va presa in considerazione. Più frequentemente vengono scambiati i dati, tanto più rapidamente i concorrenti possono reagire. Ciò facilita le ritorsioni e in ultima analisi riduce gli incentivi ad intraprendere azioni concorrenziali sul mercato e limita inoltre la cosiddetta concorrenza nascosta.

56. Anche le modalità di diffusione dei dati vanno prese in considerazione per valutare gli effetti sui mercati. Più sono le informazioni condivise con i clienti, meno esse rischiano di porre problemi. Al contrario, se la trasparenza del mercato aumenta ad esclusivo vantaggio dei fornitori, i clienti possono vedersi privati della possibilità di beneficiare dell'aumento della cosiddetta concorrenza nascosta.

57. Nel trasporto marittimo di linea, l'andamento dei prezzi medi relativo al trasporto di un container per uso marittimo è indicato tramite un indice dei prezzi. È improbabile che un indice dei prezzi basato su dati sui prezzi opportunamente aggregati possa violare l'articolo 81, paragrafo 1, del trattato, a condizione che il livello di aggregazione sia tale che le informazioni non possano essere disaggregate, permettendo alle imprese di identificare, direttamente o indirettamente, le strategie concorrenziali dei loro concorrenti. Se l'indice dei prezzi riduce o elimina il margine di incertezza relativo al funzionamento del mercato, con conseguente riduzione della concorrenza tra imprese, vi è violazione dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato. Nel valutare il probabile effetto di un tale indice dei prezzi su un dato mercato rilevante, si dovrebbe tener conto del livello di aggregazione dei dati, della loro natura storica o recente e della frequenza di pubblicazione dell'indice. In generale, è importante valutare insieme tutti i singoli elementi dei sistemi di scambio delle informazioni al fine di tener conto delle potenziali interazioni, ad esempio tra lo scambio di dati sulla capacità e il volume da una parte e dell'indice dei prezzi dall'altra.

58. Uno scambio di informazioni tra vettori che ha effetti restrittivi sulla concorrenza può tuttavia generare efficienze, come ad esempio una migliore pianificazione degli investimenti e un impiego più efficiente della capacità. Tali efficienze dovranno essere concretizzate e trasferite sui clienti e dovranno compensare gli effetti anticoncorrenziali dello scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato. In tale contesto, va ricordato che una delle condizioni dell'articolo 81, paragrafo 3, è che i consumatori partecipino equamente ai benefici generati dall'accordo restrittivo. Se sono soddisfatte tutte quattro le condizioni cumulative di cui all'articolo 81, paragrafo 3, il divieto previsto dall'articolo 81, paragrafo 1, non si applica [52].

3.2.4. Associazioni commerciali

59. Nel settore dei trasporti marittimi di linea, come in qualsiasi altro settore, le discussioni e gli scambi possono avvenire in seno ad una associazione commerciale a condizione che questa non venga utilizzata come a) luogo di riunioni di cartello [53]; b) struttura che adotta decisioni o raccomandazioni anticoncorrenziali destinate ai propri membri [54]; ovvero c) un mezzo di scambio di informazioni che riduce o elimina il margine di incertezza relativo al funzionamento del mercato in questione, con conseguente restrizione della concorrenza tra imprese, che non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3 [55]. Diverse sono le discussioni che si svolgono legittimamente nell'ambito delle associazioni commerciali, per esempio le discussioni relative alle norme tecniche ed ambientali.

3.3. Accordi di pool nel settore del trasporto con navi da carico non regolari

60. La forma più diffusa di cooperazione orizzontale nel settore del trasporto con navi da carico non regolari è il pool di trasporti marittimi. Non esiste un modello unico di pool, ma alcune caratteristiche sembrano essere comuni alla maggior parte dei pool presenti nei diversi segmenti di mercato.

61. Un tipico pool di trasporti marittimi riunisce un certo numero di navi simili [56] appartenenti a proprietari diversi, ma gestite da una sola amministrazione. Il gestore del pool è solitamente responsabile della gestione commerciale [e si occupa, per esempio, di commercializzazione in comune [57], negoziazione delle rate di nolo e centralizzazione delle entrate e dei costi delle traversate [58]] e del funzionamento del pool (pianificazione dei movimenti delle navi e comunicazione delle istruzioni alle navi, nomina di agenti nei porti, informazioni ai clienti, rilascio di fatture di carico, ordinazione di carburante, raccolta delle entrate delle navi e ridistribuzione secondo una ponderazione predefinita, ecc.). Il gestore del pool agisce spesso sotto la supervisione di un comitato esecutivo in cui sono rappresentati i proprietari delle navi. La funzionalità tecnica delle navi è solitamente di competenza dei proprietari (sicurezza, equipaggio, riparazioni, manutenzione, ecc.). Sebbene commercializzino i servizi in comune, i membri del pool effettuano servizi i servizi individualmente.

62. Tale descrizione evidenzia che l'aspetto fondamentale dei pool di trasporto marittimo standard è la vendita in comune associata ad elementi di produzione in comune. Gli orientamenti in materia di vendita in comune, come variante di un accordo di commercializzazione in comune, e di produzione in comune, di cui alle linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 81 del trattato agli accordi di cooperazione orizzontale [59], risultano pertanto pertinenti. Vista la varietà delle caratteristiche dei pool, per determinare, facendo riferimento al suo centro di gravità [60], se rientra nel campo di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, e, in caso affermativo, se soddisfa le quattro condizioni cumulative di cui all'articolo 81, paragrafo 3, ogni pool deve essere esaminato individualmente.

63. I pool che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio [61] in quanto costituiti come imprese comuni che esercitano stabilmente tutte le funzioni di un'entità economica autonoma [le cosiddette imprese comuni a pieno titolo, cfr. articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 139/2004] non sono direttamente interessati dalle modifiche introdotte dal regolamento (CE) n. 1419/2006 e non vengono trattati in questa sede. Indicazioni in materia si possono trovare anche nella comunicazione consolidata sui criteri di competenza giurisdizionale della Commissione sul regolamento (CE) n. 139/2004 relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese [62]. Nella misura in cui tali pool hanno come obiettivo o effetto il coordinamento del comportamento concorrenziale delle imprese che li compongono, tale coordinamento sarà valutato alla luce dei criteri di cui all'articolo 81, paragrafi 1 e 3, del trattato, al fine di stabilire se l'operazione è compatibile con il mercato comune oppure no [63].

3.3.1. Pool che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato

64. Gli accordi di pool non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato se i partecipanti al pool non sono concorrenti effettivi o potenziali. Ciò avviene per esempio se due o più proprietari di navi creano un pool di trasporti marittimi allo scopo di ottenere ed eseguire contratti di noleggio di navi che non potrebbero ottenere o eseguire come singoli operatori. Tale conclusione non è smentita dai casi in cui tali pool trasportano occasionalmente altre merci che rappresentano una porzione limitata del volume complessivo.

65. I pool le cui attività non incidono sui parametri pertinenti della concorrenza in quanto sono di importanza minore e/o non hanno ripercussioni sensibili sugli scambi tra Stati membri [64] non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato.

3.3.2. Pool che generalmente rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato

66. Gli accordi di pool tra concorrenti che riguardano soltanto la vendita in comune hanno tipicamente come oggetto ed effetto il coordinamento delle politiche dei prezzi adottate dai concorrenti in questione [65].

3.3.3. Pool che generalmente rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato

67. Se il pool non si pone come obiettivo la restrizione della concorrenza, è necessario procedere ad un'analisi della sua incidenza sul mercato interessato. Gli accordi rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato quando possono verosimilmente esercitare un'incidenza negativa sensibile sui parametri della concorrenza nel mercato, quali prezzi, costi, differenziazione dei servizi, qualità dei servizi, e innovazione. Gli accordi possono produrre tali effetti quando riducono sensibilmente la rivalità tra le parti dell'accordo o tra queste e terzi [66].

68. Alcuni pool di trasporto con navi da carico non regolari non svolgono attività di vendita comune, ma implicano un certo livello di coordinamento relativo ai parametri della concorrenza (per esempio, programmazione comune o acquisti in comune). Tali casi rientrano nell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato esclusivamente se le parti che hanno sottoscritto l'accordo detengono un certo grado di potere di mercato [67].

69. La capacità del pool di produrre sensibili effetti negativi sul mercato dipende dal contesto economico, tenuto conto del potere di mercato combinato delle parti e della natura dell'accordo, unitamente ad altri fattori strutturali che caratterizzano il mercato rilevante. È inoltre necessario valutare se l'accordo di pool ha ripercussioni sul comportamento delle parti nei mercati vicini strettamente legati al mercato che subisce direttamente le conseguenze della cooperazione [68]. Ciò può verificarsi per esempio se il mercato in cui opera il pool è il mercato del trasporto di prodotti forestali su navi speciali a forma di parallelepipedo (mercato A) e i membri del pool gestiscono anche navi che operano nel mercato del trasporto di rinfuse solide (mercato B).

70. Per quanto riguarda i fattori strutturali del mercato rilevante, se il pool detiene una quota di mercato bassa, è improbabile che esso produca effetti restrittivi. Anche la concentrazione del mercato, la posizione e il numero dei concorrenti, la stabilità nel tempo delle quote di mercato, l'appartenenza a più pool, la presenza di barriere all'ingresso del mercato e le probabilità di altri ingressi, la trasparenza del mercato, il potere di contrattazione degli utenti dei servizi di trasporto e la natura dei servizi (ad esempio, servizi omogenei o differenziati) vanno presi in considerazione come ulteriori elementi utili a valutare l'incidenza di un determinato pool sul mercato rilevante.

71. Per quanto riguarda la natura dell'accordo, è opportuno tenere conto delle clausole che hanno un'incidenza sul comportamento concorrenziale del pool o dei suoi membri, per esempio le clausole che vietano ai membri di operare sullo stesso mercato al di fuori del pool (clausole di non concorrenza), i periodi di blocco e i termini di preavviso (clausole di uscita) e gli scambi di informazioni commerciali sensibili. Inoltre, va tenuto conto di tutti i possibili legami esistenti tra i pool, a livello di gestione o di membri, nonché di condivisione di costi e entrate.

3.3.4. Applicabilità dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato

72. Se i pool rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato, le imprese coinvolte devono assicurarsi di soddisfare le quattro condizioni cumulative di cui all'articolo 81, paragrafo 3 [69]. L'articolo 81, paragrafo 3, non esclude a priori certi tipi di accordi dal suo campo di applicazione. In linea di principio, tutti gli accordi restrittivi che soddisfano le quattro condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3, possono beneficiare della deroga. Tale analisi si basa su una scala variabile: maggiore è la restrizione della concorrenza riscontrata ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, maggiori devono essere gli incrementi di efficienza e il trasferimento agli utilizzatori.

73. Spetta alle imprese coinvolte dimostrare che il pool migliora i servizi di trasporto o promuove il progresso tecnico o economico tramite incrementi di efficienza. Gli incrementi di efficienza non possono consistere nel risparmio sui costi che sono parte integrante della riduzione della concorrenza, ma devono risultare dall'integrazione di attività economiche.

74. Gli incrementi di efficienza resi possibili dai pool possono per esempio derivare dal miglioramento dei tassi di utilizzo e delle economie di scala. I pool di trasporto con navi da carico non regolari prevedono solitamente la pianificazione in comune dei movimenti delle navi, allo scopo di ripartire le flotte geograficamente. Tale ripartizione può ridurre il numero dei viaggi in zavorra, con possibile miglioramento dell'utilizzo della capacità complessiva da parte del pool e conseguenti economie di scala.

75. Agli utilizzatori deve essere riservata una congrua parte delle efficienze che ne derivano. Ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato, è necessario prendere in considerazione il carattere favorevole degli effetti sull'insieme dei consumatori nei mercati rilevanti, e non l'impatto su ciascun membro di tale categoria di consumatori [70]. Il trasferimento dei benefici deve almeno compensare gli utilizzatori degli effetti negativi, effettivi o possibili, determinati nei loro confronti dalla restrizione della concorrenza constatata ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1 [71]. Per valutare la probabilità del trasferimento, è necessario prendere in considerazione in questo contesto anche la struttura del mercato dei trasporti con navi da carico non regolari e l'elasticità della domanda.

76. Il pool non deve imporre restrizioni non indispensabili al raggiungimento delle efficienze. A fini di verifica, è necessario esaminare se le parti avrebbero potuto ottenuto gli incrementi di efficienza da sole. Nell'effettuare tale valutazione, è importante considerare, tra l'altro, la dimensione minima efficiente per fornire vari tipi di servizi nel settore del trasporto con navi da carico non regolari. Inoltre, ogni clausola restrittiva inserita in un accordo di pool deve risultare ragionevolmente necessaria ad ottenere i presunti incrementi di efficienza. Le clausole restrittive possono essere giustificate per un periodo di lunga durata, per l'intera durata di vita del pool o per un periodo transitorio.

77. Infine, l'accordo non deve dare alle parti interessate la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti o dei servizi di cui trattasi.






[1]


Regolamento (CE) n. 1419/2006 del Consiglio, del 25 settembre 2006, che abroga il regolamento (CEE) n. 4056/86, che determina le modalità di applicazione degli articoli 85 e 86 (gli attuali articoli 81 e 82) del trattato ai trasporti marittimi, e che modifica il regolamento (CE) n. 1/2003 estendendone il campo di applicazione al cabotaggio e ai servizi internazionali di trasporto con navi da carico non regolari (GU L 269 del 28.9.2006, pag. 1).


[2]


Il termine "accordo" è utilizzato per gli accordi, le decisioni di associazioni di imprese e le pratiche concordate.


[3]


GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.


[4]


GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18.


[5]


GU L 378 del 31.12.1986, pag. 4.


[6]


GU C 3 del 6.1.2001, pag. 2.


[7]


GU C 101 del 27.4.2004, pag. 97.


[8]


GU L 100 del 20.4.2000, pag. 24.


[9]


Considerando 3 del regolamento (CE) n. 611/2005 della Commissione, citato alla nota 8.


[10]


La Commissione ha individuato una serie di caratteristiche specifiche del trasporto specializzato che lo distingue dai servizi di linea e dai servizi su navi non regolari. Tali caratteristiche comprendono la fornitura di servizi regolari per un determinato tipo di merce. La fornitura del servizio rientra tipicamente nel quadro di un contratto di noleggio di nave (contract of affreightment) e prevede l'impiego di navi speciali modificate tecnicamente o costruite per trasportare merci specifiche. Decisione 94/980/CE della Commissione, del 19 ottobre 1994, relativa alla causa IV/34.446 - Trans-Atlantic Agreement (GU L 376 del 31.12.1994, pag. 1) (in appresso, la decisione TAA), punti da 47 a 49.


[11]


Articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) (GU L 364 del 12.12.1992, pag. 7).


[12]


Causa 42/84, Remia BV e altri/Commissione, Racc. 1985, pag. 2545, punto 22. Causa 319/82 Ciments et Bétons de l'Est/Kerpen & Kerpen, Racc. 1983, pag. 4173, paragrafo 9.


[13]


GU C 101 del 27.4.2004, pag. 81.


[14]


Il fatto che il servizio sia effettuato verso o da un porto non UE non impedisce che risultino interessati gli scambi tra Stati membri. Per stabilire se gli effetti sui clienti e sugli altri operatori comunitari che si avvalgono di tali servizi rientrino nella giurisdizione comunitaria è necessario procedere ad un'analisi attenta. A tal fine, cfr. le linee direttrici sulla nozione di pregiudizio al commercio di cui agli articoli 81 e 82 del trattato, citate alla nota 13.


[15]


Decisione 93/82/CEE della Commissione, del 23 dicembre 1992 (cause IV/32.448 e IV/32.450, Cewal) (GU L 34 del 10.2.1993, pag. 1), punto 90, confermata dal Tribunale di primo grado nelle cause riunite da T-24/93 a T-26/93 e T-28/93, Compagnie Maritime Belge e altri/Commissione delle Comunità europee, Racc. 1996, pag. II-1201, punto 205; decisione TAA, di cui alla nota 10, punti da 288 a 296, confermata dalla sentenza del Tribunale di primo grado, del 28 febbraio 2002, nella causa T-395/94, Atlantic Container Line e altri/Commissione (in appresso, la sentenza TAA), punti da 72 a 74; decisione 1999/243/CE della Commissione, del 16 settembre 1998 (IV/35.134 - Trans-Atlantic Conference Agreement) (in appresso, la decisione TACA) (GU L 95 del 9.4.1999, pag. 1), punti da 386 a 396 decisione 2003/68/CE della Commissione, del 14 novembre 2002 (caso COMP/35.134 - TACA riveduta) (in appresso, la decisione TACA riveduta) (GU L 26 del 31.1.2003, pag. 53), punto 73.


[16]


Per un orientamento sull'applicazione dell'incidenza sugli scambi, cfr. le linee direttrici della Commissione di cui alla nota 13.


[17]


GU C 372 del 9.12.1997, pag. 5.


[18]


Comunicazione sulla definizione del mercato, di cui alla nota 17, punto 8.


[19]


Comunicazione sulla definizione del mercato, di cui alla nota 17, punto 13.


[20]


Decisione 1999/485/CE della Commissione, del 30 aprile 1999 (causa IV/34.250 - Europe Asia Trade Agreement) (GU L 193 del 26.7.1999, pag. 23); decisione TAA, di cui alla nota 10 e decisione TACA, di cui alla nota 15, punti da 60 a 84. La definizione di mercato di cui alla decisione TACA è stata confermata dal Tribunale di primo grado nella sentenza sulle cause riunite T-191/98 e da T-212/98 a T-214/98, Atlantic Container Line AB e altri/Commissione, Racc. 2003, pag. II-3275 (in appresso, la sentenza TACA), punti da 781 a 883.


[21]


Il paragrafo 62 della decisione TACA, di cui alla nota 15, e i punti da 783 a 789 della sentenza TACA, di cui alla nota 20.


[22]


Decisione TACA, di cui alla nota 15, punto 71.


[23]


Sentenza TAA, di cui alla nota 15, punto 273 e sentenza TACA, di cui alla nota 20, punto 809.


[24]


Sentenza TAA, di cui alla nota 15, punto 281. Decisione della Commissione relativa al caso COMP/M.3829 - MAERSK/PONL, del 29 luglio 2005, punto 13.


[25]


Decisione TACA, di cui alla nota 15, punti da 62 a 75; sentenza TACA, di cui alla nota 21, punto 795, e decisione della Commissione nel caso MAERSK/PONL, di cui alla nota 23, punti 13 e da 112 a 117.


[26]


Decisione TACA, di cui alla nota 15, punti da 76 a 83, e decisione TACA riveduta, di cui alla nota 15, punto 39.


[27]


Per il noleggio a viaggio (voyage charter), per esempio, gli elementi essenziali di una richiesta di trasporto sono le merci da trasportare, il volume, i porti di carico e scarico, i giorni in cui la nave rimane ormeggiata o la data entro cui le merci devono arrivare e i dettagli tecnici relativi alla nave richiesta.


[28]


Dal punto di vista dell'industria, le grandezze delle navi corrispondono a mercati distinti. La stampa specializzata e il Baltic Exchange pubblicano indici dei prezzi per ogni dimensione standard delle navi e le relazioni dei consulenti dividono il mercato in base alla grandezza delle navi.


[29]


Per esempio, un carico liquido alla rinfusa non può essere trasportato su una nave adibita al trasporto di rinfuse solide, mentre un carico refrigerato non può essere trasportato su una nave adibita al trasporto di automobili. Molte petroliere possono trasportare prodotti petroliferi neri (dirty) e bianchi (clean), ma non possono trasportare prodotti bianchi subito dopo avere trasportato prodotti neri.


[30]


Per una nave adibita al trasporto di rinfuse solide, passare dal trasporto di carbone al trasporto di granaglie può richiedere un processo di pulizia della durata di un solo giorno, che può essere effettuato durante un viaggio in zavorra. In altri mercati dei trasporti di questo tipo, l'operazione può richiedere più tempo.


[31]


Regolamento (CE) n. 417/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo e che abroga il regolamento (CE) n. 2978/94 del Consiglio (GU L 64 del 7.3.2002).


[32]


Decisione TACA, di cui alla nota 15, punto 85; decisione TACA riveduta, di cui alla nota 15, punti 85 e 86, e sentenza TACA, di cui alla nota 20, punti 924, 925 e 927.


[33]


In base alle peculiarità dei mercati rilevanti di trasporto con navi da carico non regolari si possono prevedere periodi più brevi, per esempio nei mercati in cui i contratti di noleggio di navi durano meno di un anno.


[34]


Decisione 2000/627/CE della Commissione, del 16 maggio 2000 [caso IV/34.108 - Far East Trade Tariff Charges and Surcharges Agreement (FETTCSA)] (GU L 268 del 20.10.2000, pag. 1), punto 153. Sentenza del Tribunale di primo grado, del 21 ottobre 1997, nella causa T-229/94, Deutsche Bahn AG/Commissione, Racc. 1997, pag. II-1689, punto 37.


[35]


Il regolamento (CE) n. 823/2000 di cui alla nota 8 si applica ai servizi di trasporto marittimo internazionali di linea in partenza da o a destinazione di uno o più porti della Comunità per il trasporto di sole merci, principalmente in container - cfr. articoli 1, 2 e 3, paragrafo 2, lettera g).


[36]


Sentenza del Tribunale di primo grado nella causa C-49/92 P, Commissione/Anic Partecipazioni, Racc. 1999, pag. I-4125, punti da 121 a 126.


[37]


Sentenza della Corte di giustizia, causa C-7/95 P, John Deere/Commissione, Racc. 1998, pag. I-3111, punto 90, e sentenza della Corte di giustizia, causa C-194/99 P, Thyssen Stahl/Commissione, Racc. 2003, pag. I-10821, punto 81.


[38]


Sentenza della Corte di giustizia, del 23 novembre 2006, causa C-238/05, Asnef-Equifax/Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), Racc. 2006, pag. I-11125, punto 52, e sentenza della Corte di giustizia, causa C-49/92 P, Commissione/Anic Partecipazioni, di cui alla nota 36, punti 116 e 117.


[39]


Sentenza della Corte di giustizia, cause riunite C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85 e da C-125/85 a C-129/85, A. Ahlström Osakeyhtiö e altri/Commissione, Racc. 1993, pag. I-01307, punti da 59 a 65.


[40]


Sentenza relativa alla causa John Deere/Commissione, C-7/95 P, di cui alla nota 37, punto 88.


[41]


Sentenza del Tribunale di primo grado, causa T-35/92 John Deere Ltd/Commissione, Racc. 1994, pag. II-957, punto 51, confermata in appello dalla sentenza relativa alla causa John Deere Ltd/Commissione, causa C-7/95 P, di cui alla nota 37, punto 89, e più recentemente, sentenza relativa alla causa Asnef-Equifax/Ausbanc, di cui alla nota 38.


[42]


Sentenza del Tribunale di primo grado, causa T-141/94, Thyssen Stahl AG/Commissione, Racc. 1999, pag. II-347, punti 402 e 403.


[43]


Sentenza relativa alla causa John Deere Ltd/Commissione, C-7/95 P, di cui alla nota 37, punti da 75 a 77.


[44]


Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, di cui alla nota 7, paragrafo 16.


[45]


Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, di cui alla nota 7.


[46]


Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, di cui alla nota 7, paragrafo 25.


[47]


Nei trasporti marittimi di linea esistono legami operativi e/o strutturali tra concorrenti, per esempio l'adesione a accordi di consorzi che permettono alle compagnie marittime di scambiare informazioni allo scopo di fornire un servizio comune. Nella valutazione dell'incidenza sul mercato in questione di un nuovo scambio di informazioni, dovrà essere presa in considerazione, caso per caso, l'esistenza di un tale legame.


[48]


Sentenza TACA, di cui alla nota 20, punto 1154.


[49]


Decisione 78/252/CEE della Commissione, del 23 dicembre 1977, causa IV/34.983 - Vegetable parchment (GU L 70 del 13.3.1978, pag. 54).


[50]


Decisione 92/157/CEE della Commissione, del 17 febbraio 1992, causa IV/31.370 - UK Agricultural Tractor Registration Exchange (GU L 68 del 13.3.1992, pag. 19), punto 50.


[51]


Decisione 98/4/CECA della Commissione, del 26 novembre 1997, causa IV/36.069 - Wirtschaftsvereiningung Stahl (GU L 1 del 3.1.1998, pag. 10), punto 17.


[52]


Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, di cui alla nota 7.


[53]


Decisione 2004/421/CECA della Commissione, del 16 dicembre 2003, causa COMP/36.240 - Industrial tubes (GU L 125 del 28.4.2004, pag. 50).


[54]


Decisione 82/896/CEE della Commissione, del 15 dicembre 1982 - IV/29.883 - AROW/BNIC (GU L 379 del 31.12.1982, pag. 1); decisione 96/438/CE della Commissione, del 5 giugno 1996, causa IV/34.983 - Fenex (GU L 181 del 20.7.1996, pag. 28).


[55]


Decisione 92/157/CEE (UK Agricultural Tractor Registration Exchange), di cui alla nota 50.


[56]


In questo modo, il pool riesce ad aggiudicarsi grossi contratti di noleggio, combinare diversi contratti di questo tipo e ridurre il numero di viaggi in zavorra grazie ad una programmazione accurata.


[57]


Per esempio, le navi del pool sono commercializzate nel quadro di una sola entità commerciale che offre soluzioni di trasporto indipendentemente dalla nave che assicurerà la traversata.


[58]


Per esempio, le entrate del pool sono raccolte dall'amministrazione centrale e i guadagni sono distribuiti ai partecipanti sulla base di un complesso sistema di ponderazione.


[59]


Rispettivamente alla sezione 5 e 3 delle linee direttrici, citate alla nota 6.


[60]


Linee direttrici sugli accordi di cooperazione orizzontale, di cui alla nota 6, punto 12.


[61]


Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (il regolamento comunitario sulle concentrazioni) (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).


[62]


GU C 95 del 16.4.2008, pag. 1.


[63]


Articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio.


[64]


Comunicazione della Commissione relativa agli accordi di importanza minore che non determinano restrizioni sensibili della concorrenza ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato (GU C 368 del 22.12.2001, pag. 13) e linee direttrici sulla nozione di pregiudizio al commercio, di cui alla nota 13.


[65]


Linee direttrici sugli accordi di cooperazione orizzontale, di cui alla nota 6, punto 5. Le attività degli agenti marittimi indipendenti che "sistemano una nave" non rientrano in questa categoria.


[66]


Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, di cui alla nota 7.


[67]


Linee direttrici sugli accordi di cooperazione orizzontale, di cui alla nota 6, punto 149.


[68]


Linee direttrici sugli accordi di cooperazione orizzontale, di cui alla nota 6, punto 142.


[69]


Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, di cui alla nota 7.


[70]


Sentenza relativa alla causa Asnef-Equifax/Ausbanc, di cui alla nota 38, punto 70.


[71]


Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, di cui alla nota 7, paragrafo 24.
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DALLA PRIMA PAGINA
Via libera al nuovo sito per i sedimenti derivanti dagli escavi nella Laguna di Venezia
Venezia
Nuovo potenziamento in vista per il cantiere navale greco di Eleusi
Atene
Supporto finanziario dell'US International Development Finance Corporation
Nel terzo trimestre il traffico delle merci nel porto di Amburgo è cresciuto del +3%
Amburgo
In aumento il traffico dei container grazie all'incremento dei trasbordi
Nel trimestre luglio-settembre i ricavi della CMA CGM sono diminuiti del -11,3%
Marsiglia
Record dei volumi di merci trasportati dalla flotta di portacontenitori
BIMCO, le controversie legali rischiano di ostacolare i progressi del settore del riciclaggio navale
Londra
Nel prossimo decennio dovranno essere demolite 16.000 navi oceaniche, più del doppio di quelle del decennio che si sta per chiudere
L'UE cancellerà l'esenzione dai dazi doganali per le merci di valore inferiore a 150 euro
Bruxelles
Allo studio una soluzione temporanea per rendere esecutiva la misura già nel 2026
Ingenti risorse per l'espansione del porto di Bremerhaven, anche per scopi militari
Brema
Approvato un finanziamento di circa 1,35 miliardi di euro
Nel trimestre luglio-settembre il traffico delle merci nel porto di Koper è calato del -4,9%
Lubiana
Crescita dei contenitori
HMM accusa un calo del -23,8% dei ricavi trimestrali
HMM accusa un calo del -23,8% dei ricavi trimestrali
Seul
Nel periodo luglio-settembre la flotta della compagnia sudcoreana ha trasportato oltre un milione di teu (+3,7%)
Nel terzo trimestre i ricavi della Hapag-Lloyd sono diminuiti del -11,3%
Nel terzo trimestre i ricavi della Hapag-Lloyd sono diminuiti del -11,3%
Amburgo
La flotta ha trasportato più di 3,4 milioni di container (+6,1%). Nel periodo il traffico movimentato dai terminal portuali di HHLA è cresciuto del +4,5%
Salvini firma la nomina di altri otto presidenti di Autorità di Sistema Portuale
Roma
Ok della Camera alla nomina di Consalvo a presidente dell'AdSP dell'Adriatico Orientale
Evergreen ordina 14 portacontainer dual-fuel da 14.000 teu
Taipei
Serie di commesse anche per otto gru ship-to-shore e altri mezzi portuali e per 90.500 container
Nel terzo trimestre il valore dei nuovi ordini acquisiti da Fincantieri è cresciuto del +44%
Trieste
MSC Crociere ordina altre due navi di classe “World” a Chantiers de l'Atlantique
MSC Crociere ordina altre due navi di classe “World” a Chantiers de l'Atlantique
Ginevra
Commessa del valore di 3,5 miliardi di euro. Saranno prese in consegna nel 2030 e nel 2031
Negative le performance finanziarie trimestrali di Evergreen, Yang Ming e WHL
Taipei/Keelung
Nel periodo luglio-settembre i ricavi sono calati rispettivamente del -36,6%, -42,2% e -35,7%
Nel trimestre luglio-settembre il traffico delle merci nei porti croati è diminuito del -4,4%
Zagabria
Passeggeri dei servizi di linea in calo del -1,5%. Crocieristi +7,8%
Nel terzo trimestre i terminal portuali di Eurogate e Contship Italia hanno movimentato 3,6 milioni di teu (+15,6%)
Nel terzo trimestre i terminal portuali di Eurogate e Contship Italia hanno movimentato 3,6 milioni di teu (+15,6%)
Amburgo
Record storico di traffico a Wilhelmshaven
Nei primi nove mesi del 2025 le merci nel porto di La Spezia sono aumentate del +4,5%
La Spezia
Crescita del +6,9% nello scalo portuale di Marina di Carrara
Nel periodo luglio-settembre i ricavi di Finnlines sono cresciuti del +3,2%
Helsinki
Record di passeggeri imbarcati sulle navi della flotta. Calo delle merci
Le milizie Houthi annunciano la cessazione degli attacchi contro le navi nel Mar Rosso
Riyadh
Lettera del capo di stato maggiore alle Brigate Qassam di Hamas
Nel terzo trimestre il traffico nel porto di Venezia è diminuito del -2,2%
Fincantieri costruirà una nave da crociera ultra-lusso per Regent Seven Seas Cruises
Trieste
Commessa da NCLH del valore compreso tra 500 milioni e un miliardo di euro
Oggi Washington e Pechino hanno sospeso le reciproche misure contro le navi
Pechino/Washington
Rinviata di un anno l'applicazione di ulteriori tasse
Il canale di Suez è stato attraversato dalla più grande portacontainer degli ultimi due anni
Ismailia
Sabato il transito della “CMA CGM Benjamin Franklin”
Le emissioni prodotte dallo shipping nell'UE hanno raggiunto livelli record, denuncia T&E
Bruxelles
L'associazione ribadisce la proposta di estendere l'ETS alle navi più piccole
A settembre il traffico delle merci nel porto di Ravenna è aumentato del +18,3%
Ravenna
Nel terzo trimestre del 2025 la crescita è stata del +10,6%. Atteso nel 2026 un rialzo del +58% delle crociere
Nei primi nove mesi del 2025 il traffico delle merci nei porti del sistema dell'Adriatico Meridionale è diminuito del -7%
Sea-Intelligence, marcato deterioramento del mercato delle spedizioni marittime transatlantiche westbound
Singapore
Lo scorso anno sono stati 13 i marittimi morti in incidenti che hanno coinvolto navi dell'UE
Lussemburgo
Nove decessi sono avvenuti a bordo di pescherecci
Parlamento e Consiglio UE hanno raggiunto un accordo sul calcolo delle emissioni di gas serra prodotte dai trasporti
Bruxelles
Previste facilitazioni per le piccole e medie imprese
Il porto inglese di Shoreham ha vinto il Premio ESPO sull'Integrazione Sociale dei Porti
Bruxelles/Roma
Assoporti, ricevuta una menzione speciale per il progetto sulle disuguaglianze di genere
Nel terzo trimestre la divisione Ocean del gruppo Maersk ha registrato un calo dei ricavi del -17,4%
Nel terzo trimestre la divisione Ocean del gruppo Maersk ha registrato un calo dei ricavi del -17,4%
Copenaghen
In crescita del +7,0% i volumi trasportati dalle portacontainer. L'azienda danese evidenzia i benefici apportati dal VSA Gemini Cooperation
La Camera ha approvato il testo definitivo della proposta di legge sugli interporti
ECSA e T&E accolgono con favore il piano STIP presentato dalla Commissione Europea
Bruxelles
Plauso della CER per le misure per accelerare lo sviluppo dell'alta velocità ferroviaria
Una sola proposta ammessa al concorso per la realizzazione di punti di attracco fuori dalle acque protette della laguna di Venezia
Venezia
Dovrà ora essere sviluppata dal soggetto proponente
La Commissione Europea presenta il piano per assicurare la sostenibilità del trasporto marittimo e aereo garantendo la produzione dei necessari fuel alternativi
Bruxelles
Pronto anche quello per accelerare lo sviluppo dell'alta velocità ferroviaria
Nel terzo trimestre il traffico navale nel canale di Suez è cresciuto del +2,5%
Nel terzo trimestre il traffico navale nel canale di Suez è cresciuto del +2,5%
Il Cairo/Ismailia
Rialzo del +10,6% dei transiti a settembre
Il primo treno merci inaugura la nuova linea ferroviaria austriaca Koralm
Villach
L'infrastruttura fa parte del corridoio europeo Baltico-Adriatico
Norwegian Cruise Line Holdings registra ricavi trimestrali record
Miami
Calo dei passeggeri imbarcati
Nel terzo trimestre il traffico delle merci nel porto di Palermo è cresciuto del +3,1%
Palermo
Crocieristi in aumento del +8,8%. Calo del -2,7% dei passeggeri dei traghetti
L'italiana De Wave Group compra le connazionali IVM, Electrical Marine, O.M. Project e Cantieri Navali San Carlo
L'italiana De Wave Group compra le connazionali IVM, Electrical Marine, O.M. Project e Cantieri Navali San Carlo
Genova
Pompili: la nostra strategia è volta a creare l'hub nazionale della filiera cantieristica
Nel trimestre luglio-settembre i ricavi della ONE sono diminuiti del -24%
Nel trimestre luglio-settembre i ricavi della ONE sono diminuiti del -24%
Singapore
La flotta della compagnia ha trasportato più di 3,3 milioni di container (+1%)
Stena Line compra la compagnia di navigazione finlandese Wasaline
Stena Line compra la compagnia di navigazione finlandese Wasaline
Goteborg/Vaasa
Il traghetto “Aurora Botnia” rimarrà di proprietà delle città di Vaasa e Umeå
Global Ports Holding costruirà e gestirà un terminal crociere nel porto di Ferrol
Londra/Ferrol
Contratto di concessione della durata di 30 anni
Nuova iniziativa di HD Hyundai, in partnership con Siemens, per rivitalizzare la cantieristica navale USA
Seongnam/San Francisco
Nel trimestre luglio-settembre il traffico navale nello Stretto del Bosforo è diminuito del -0,5%
Ankara
Nei primi nove mesi del 2025 la flessione è stata del -4,7%
Nel terzo trimestre il traffico navale nel canale di Panama è cresciuto del +7,0%
Panamá
Trasportavano complessivamente 62,6 milioni di tonnellate di merci (-0,4%)
Nel terzo trimestre il traffico con l'estero nei porti marittimi cinesi ha raggiunto un record storico
Pechino
Picco massimo anche dei contenitori
Concluso l'iter di approvazione del Piano Regolatore del porto di Catania
Catania
Di Sarcina: avvieremo immediatamente tutte le azioni in programma
Nel terzo trimestre i ricavi di COSCO Shipping Holdings sono diminuiti del -20,4%
Hong Kong
I carichi containerizzati trasportati dalla flotta del gruppo cinese sono aumentati del +4,9%
USA e Cina sospenderanno per un anno le tasse reciproche sulle rispettive navi
Washington/Pechino
Riduzione dei dazi introdotti per colpire le esportazioni cinesi in cambio di una serrata lotta di Pechino contro il fentanyl
Operatori e associazioni del trasporto intermodale sollecitano il governo tedesco ad adottare misure per salvare il settore
Bruxelles
Lettera aperta al ministro dei Trasporti e all'amministratore delegato del gruppo DB
COSCO Shipping Ports registra ricavi trimestrali record
Hong Kong
Il periodo luglio-settembre è stato archiviato con un utile netto di 99,2 milioni di dollari (-3,6%)
Nel terzo trimestre le vendite di container della CIMC sono diminuite del -36,0%
Hong Kong
La riduzione è dovuta alla minor domanda di contenitori per carichi secchi
Accordo tra IDS (Fincantieri) e Next Geosolutions per lo sviluppo di Unmanned Surface Vehicles
Trieste/Napoli
Saranno impiegati per impieghi civili nei settori Oil & Gas e delle energie rinnovabili
In definizione un accordo di cooperazione tra i sistemi portuali italiani e indiani
Roma
Rixi ha incontrato il ministro indiano dei Porti e dello Shipping
Partnership CMA CGM - RSGT per gestire un nuovo container terminal nel porto di Jeddah
Marsiglia
Previsto un investimento di 450 milioni di dollari
L'arenamento di una nave non ha interrotto il traffico navale nel canale di Suez
Ismailia
Incidente alla petroliera sanzionata “Komander”
Royal Caribbean Cruises colleziona nuovi record finanziari e operativi trimestrali
Royal Caribbean Cruises colleziona nuovi record finanziari e operativi trimestrali
Miami
Buone prospettive anche per la stagione 2026
Stabile il traffico delle merci movimentato nel terzo trimestre dal porto di Rotterdam
Stabile il traffico delle merci movimentato nel terzo trimestre dal porto di Rotterdam
Rotterdam
Invariato il volume dei carichi in container. Lieve aumento delle rinfuse e calo dei rotabili e delle merci convenzionali
Il Pakistan offre al Bangladesh l'uso del porto di Karachi per il suo commercio con l'estero
Il Pakistan offre al Bangladesh l'uso del porto di Karachi per il suo commercio con l'estero
Dacca
In programma l'istituzione di un collegamento aereo diretto tra le due nazioni
World Shipping Council e China Shipowners' Association si sono confrontate sulle tasse reciproche sulle navi di USA e Cina
Shanghai
Pechino avrebbe introdotto esenzioni per le navi USA costruite in Cina
L'associazione tedesca del trasporto merci su rotaia denuncia il fallimento del piano di ampliamento della rete ferroviaria nazionale
Berlino
Westenberger: in questi anni i governi federali hanno invece fornito cemento per le strade
Si rinsaldano ulteriormente i legami tra le industrie navalmeccaniche di USA e Corea del Sud
Si rinsaldano ulteriormente i legami tra le industrie navalmeccaniche di USA e Corea del Sud
Gyeongju
Accordo di cooperazione produttiva tra HD Hyundai e Huntington Ingalls Industries
Marsa Maroc e CMA CGM hanno formalizzato l'accordo per la gestione del nuovo Terminal Ovest del porto di Nador West Med
Parigi
Diventerà operativo nel 2027
SAS (gruppo MSC) uscirà da Moby cedendo il 49% del capitale ad Onorato Armatori
Roma
L'AGCM rende noto che gli impegni presentati sciolgono i legami strutturali e finanziari che avevano motivato l'avvio dell'istruttoria
A Trieste ipotizzato lo spostamento del terminal crociere
Trieste
Madriz (Trieste Terminal Passeggeri): pronti a fornire i servizi dovunque si scelga di far attraccare le grandi navi
Delusione della UIRR per l'intenzione dei commissari europei di ritirare la proposta di modifica alla direttiva sul trasporto combinato
Bruxelles
Scintille tra Lega e Fratelli d'Italia sulle nomine dei presidenti delle Autorità di Sistema Portuale
Roma
Salvini accusa il partito di maggioranza di ostacolarle, manlevando Giorgia Meloni da qualsiasi responsabilità
Nel terzo trimestre il traffico delle merci nel porto di Taranto è diminuito del -22,9%
Nel terzo trimestre il traffico delle merci nel porto di Taranto è diminuito del -22,9%
Taranto
Calo in tutti i principali segmento merceologici ad eccezione delle rinfuse liquide
Kuehne+Nagel annuncia un programma di riduzione dei costi
Schindellegi
Nel terzo trimestre di quest'anno il fatturato netto è calato del -6,8%
Nel terzo trimestre DSV ha registrato un utile netto di 2,2 miliardi di corone danesi (-24,1%)
Hedehusene
I ricavi sono saliti del +63,2% alla quota record di 72 miliardi
Fedespedi e Assiterminal chiedono al MIT chiarimenti e modifiche alla disciplina delle attese dei camion al carico e scarico
Milano
Federlogistica, prima di varare la riforma portuale è necessario un confronto con gli operatori
Genova
Falteri: nessuna riforma può funzionare se non nasce da un confronto vero, strutturato e continuativo
Nel terzo trimestre il traffico delle merci nei porti spagnoli è aumentato del +0,7%
Madrid
In calo i volumi dei carichi in container e delle rinfuse secche
ESPO invita a continuare ad impegnarsi per una soluzione globale sulle emissioni delle navi nonostante il rinvio all'IMO
Nel terzo trimestre il traffico delle merci nel porto di Anversa-Bruges è calato del -2,8%
Nel terzo trimestre il traffico delle merci nel porto di Anversa-Bruges è calato del -2,8%
Anversa
Oltre alle rinfuse, sono diminuiti anche i container
Joint venture di Luka Koper e CEVA Logistics per il traffico delle auto nel porto sloveno
Koper
CMA CGM ha firmato una dichiarazione d'intenti
Greer (USTR): le misure di ritorsione cinesi non impediranno agli USA di ricostruire la propria base cantieristica
Domenica è stato inaugurato l'ampliamento del Suez Canal Container Terminal
Port Said
Incremento della capacità pari a 2,2 milioni di teu all'anno
Katoen Natie acquisirà l'80% della francese Bils-Deroo Solutions
Lussemburgo
L'azienda logistica che ha quasi 1.500 dipendenti
Danaos Corporation ha chiuso il terzo trimestre con un utile netto di 130,6 milioni di dollari (+6,2%)
Atene
Ricavi in aumento del +1,8%
Nei primi nove mesi del 2025 il valore della produzione di Circle è aumentato del +80%
Milano
Al 30 settembre il valore del backlog pluriennale del gruppo aveva segnato una crescita del +66%
APM Terminals realizzerà e gestirà il Laldia Container Terminal del porto di Chittagong
Dacca/L'Aia
Firmato il contratto di concessione della durata di 30 anni
MPCC ordina in Cina quattro nuove portacontainer da 4.500 teu
Oslo
Il prezzo unitario contrattuale è di 58 milioni di dollari
Ad ottobre il porto di Singapore ha movimentato 31,2 milioni di tonnellate di merci in container (+1,0%)
Singapore/Hong Kong
Nel porto di Hong Kong il traffico è stato pari a 1,1 milioni di teu (-6,9%)
Nel terzo trimestre i ricavi del gruppo DHL sono diminuiti del -2,3%
Bonn
L'utile netto è stato di 888 milioni di euro (+9,5%)
Fincantieri, accordo con KAYO per la costruzione e manutenzione di navi militari in Albania
Trieste
Il Comune di Civitavecchia denuncia che il progetto del porto crocieristico di Fiumicino mina le basi della legge sui porti
CMA Terminals (gruppo CMA CGM) acquisirà il 20% di Container Terminal Hamburg
Marsiglia/Amburgo
Accordo con la tedesca Eurogate
Sequestrati oltre 175 chili di cocaina al porto di Gioia Tauro
Reggio Calabria/Cagliari
Oltre 8.500 articoli contraffatti intercettati al Porto Canale di Cagliari
Global Ship Lease registra nuovamente ricavi trimestrali record
Atene
Youroukos sottolinea la solidità e le ottime prospettive del mercato delle portacontainer di piccole e medie dimensioni
PROSSIME PARTENZE
Visual Sailing List
Porto di partenza
Porto di destinazione:
- per ordine alfabetico
- per nazione
- per zona geografica
Nel terzo trimestre i porti del Montenegro hanno movimentato 675mila tonnellate di merci (+4,1%)
Podgorica
Crescita del +80,0% dei carichi con l'Italia
Svitzer acquisisce il 66,6% della società di rimorchio norvegese Buksér og Berging
Copenaghen
Ha una flotta di circa 35 rimorchiatori e 25 pilotine
A Piombino la cerimonia di posa della chiglia della nuova nave oceanografica Arcadia
Piombino
Costruzione affidata a T. Mariotti
Il Comitato di gestione dell'AdSP dell'Adriatico Centrale ha approvato il bilancio di previsione 2026
Ancona
Previsto un avanzo di amministrazione di 32,2 milioni
Il 19 novembre a Roma si terrà l'assemblea pubblica di UNIPORT
Roma
Tra gli argomenti al centro dell'incontro quello del progetto di riforma dell'ordinamento portuale
Stabile il traffico dei crocieristi nei terminal della GPH nel trimestre estivo
Istanbul
Registrati 1.503 scali (+9,6%) per un totale di 4,66 milioni di passeggeri (+0,8%)
Ocean Network Express istituisce una propria agenzia marittima in Grecia
Singapore
Rileverà le attività della E.N.A Shipping Agency
Regional Container Lines ordina due nuove portacontainer da 14.000 teu alla KSOE
Bangkok/Seongnam
MSC include scali a Bremerhaven, Limassol e Beirut nel servizio Levante Express
Ginevra
La linea collega il Nord Europa con il Mediterraneo
AD Ports acquisirà il 20% della Latakia International Container Terminal
Abu Dhabi
Accordo con il gruppo armatoriale CMA CGM
L'AdSP della Liguria Orientale approva il bilancio di previsione 2026 e la programmazione triennale
La Spezia
Firmato il decreto per l'avvio dei lavori della nuova rete dell'energia elettrica in alta tensione nel porto della Spezia
Inaugurato un nuovo magazzino di SDC Servizio Doganale Containers a Porto Marghera
Venezia
Servirà per lo stoccaggio e movimentazione di merci a temperatura ambiente
Moby pone in vendita cinque traghetti al prezzo base di 229,9 milioni di euro
Vicenza
Previsto un accordo di sale and lease-back per due delle navi
Flessione dei risultati finanziari trimestrali di d'Amico International Shipping
Lussemburgo
Balestra di Mottola: i fondamentali dell'industria delle navi cisterna rimangono solidi
ICTSI registra performance finanziarie e operative trimestrali record
Manila
Nel periodo luglio-settembre il traffico dei container nei terminal del gruppo è cresciuto del +12,3%
La danese DFDS taglierà 400 posti di lavoro
Copenaghen
Il gruppo alla ricerca di un nuovo CEO. Nel trimestre luglio-settembre registrati ricavi record
CEVA Logistics ha completato l'acquisizione della turca Borusan Lojistik
Marsiglia
Operazione del valore di 383 milioni di dollari
Nel porto di Livorno sono state sbarcate 1.100 auto della casa automobilistica cinese Dongfeng
Livorno
Il traffico è gestito attraverso l'area logistica “Il Faldo” operata da XCA
Assiterminal, la nota del MIT chiarisce che i 90 minuti di franchigia si applicano solo ai tempi di attesa
Roma/Genova
Ferrari: la Conferenza dei Presidenti delle AdSP potrebbe valutare una sorta di accordo di programma nazionale
Harren assegna un unico marchio alle proprie compagnie del segmento heavy lift
Brema
La flotta di 80 navi sarà operata sotto l'unico brand SAL
Nel terzo trimestre i ricavi di Wallenius Wilhelmsen sono calati del -2%
Lysaker
L'utile netto è stato di 280 milioni di dollari (+8%)
ESPO ha presentato il proprio nuovo rapporto ambientale annuale
Bruxelles
Il cambiamento climatico è sempre la principale priorità da affrontare per i porti europei
Oltre 60 milioni di euro dal PNRR per i porti di Napoli e Salerno
Roma
Rixi: rendiamo più efficace l'utilizzo delle risorse europee e acceleriamo la realizzazione di opere strategiche
Accordo tra Escola Europea e DLTM per promuovere la mobilità internazionale e la formazione marittima
La Spezia
Sinergie tra il cluster marittimo ligure e la comunità portuale e formativa di Barcellona
UPS ha completato l'acquisizione della canadese Andlauer Healthcare Group
Atlanta/Toronto
Operazione del valore di 1,6 miliardi di dollari
CMA CGM iscriverà dieci nuove portacontainer da 24.212 teu nel Registro Internazionale Francese
Marsiglia/Copenaghen
La compagnia le prenderà in consegna a partire dal 2026
Il Fondo Nazionale Marittimi ha organizzato un incontro con gli ITS Mare e i centri di addestramento marittimi
Roma
Si terrà il 3 dicembre a Roma
Due navi da crociera di classe “Musica” di MSC Crociere in ristrutturazione a Malta
Ginevra
I lavori presso Palumbo Malta Shipyard includono la realizzazione di nuove suite
Aumento del traffico semestrale delle merci nei porti toscani
Livorno
Nei primi sei mesi del 2025 a Livorno è stata registrata una crescita del +2,0% e a Piombino del +4,9%
Kalmar archivia il terzo trimestre con un rialzo dei risultati finanziari e un calo degli ordini
Helsinki
L'apporto del segmento dei servizi ha compensato le minori performance delle vendite di attrezzature
COSCO rafforza la sua flotta per il trasporto di rinfuse con ordini per 29 navi
Shanghai
Commesse del valore complessivo di oltre 1,7 miliardi di dollari per 23 bulk carrier e sei VLCC
Tito Vespasiani è stato nominato segretario generale dell'AdSP del Mar Ligure Occidentale
Genova
Approvati il bilancio previsionale 2026 e il Piano Operativo Triennale 2026-2028
Assiterminal, bene il tavolo tecnico sul turismo crocieristico
Genova
Passo importante - ha evidenziato Cognolato - per valorizzare i territori e promuovere una visione integrata del settore
Fincantieri, accordo per lo sviluppo dell'ecosistema marittimo dell'Arabia Saudita
Trieste
È stato siglato con il Ministero dell'Industria e delle Risorse Minerarie di Riyadh
Yang Ming sottoscrive contratti per sei nuove portacontenitori da 8.000 teu
Keelung
Saranno prese in consegna dal 2028 e rimpiazzeranno navi da 5.500 teu
Inaugurato ufficialmente il Rijeka Gateway Terminal
Fiume
È gestito dalla joint venture formata da APM Terminals ed Enna Logic
Nuovi record storici di traffico trimestrale delle merci e dei passeggeri nei porti albanesi
Tirana
Movimentate 2,25 milioni di tonnellate di carichi (+16,7%) e 1,01 milioni di persone (+6,4%)
Prende forma il Comitato di gestione dell'AdSP dell'Adriatico Meridionale
Bari
Mancano ancora le designazioni di alcune amministrazioni locali
Ok della VIII Commissione del Senato alle nomine di otto presidenti di AdSP
Roma
Completato l'iter parlamentare
Carole Montarsolo è stata nominata direttore generale di GNV Marocco
Genova
Know-how di oltre dieci anni di relazioni e presenza diretta sul territorio
Estesa la durata della concessione a Metal Carpenteria nel porto di Crotone
Gioia Tauro
La scadenza è stata portata al 14 novembre 2033
Nel periodo luglio-settembre il traffico delle merci nei porti della Tunisia è cresciuto del +5,4%
La Goulette
I crocieristi sono diminuiti del -10,5%
Wärstilä Corporation ha chiuso il terzo trimestre con un fatturato di oltre 1,6 miliardi di euro (-5,0%)
Helsinki
In calo le ultime performance finanziarie trimestrali della UPS
Atlanta
Ricavi in flessione del -3,7%
Götz Becker è stato nominato chairman di Interferry
Victoria
Presidente è Supapan Pichaironarongsongkram, che subentra a Guido Grimaldi
Accordo tra Accelleron e LAB021 nel campo delle soluzioni digitali per incrementare l'efficienza operativa delle flotte
Approvato il bilancio di previsione 2026 dell'AdSP del Mare di Sardegna
Cagliari
Tra gli obiettivi, il potenziamento delle infrastrutture operative a terra e i dragaggi
Convegno sulla cultura della prevenzione nella filiera logistica italiana
Roma
Organizzato da Sanilog, si terrà il 13 novembre a Roma
In Cina il battesimo e la consegna al gruppo Grimaldi della PCTC Grande Melbourne
Napoli
Ha una capacità di 9.241 ceu
Nel 2026 è atteso un nuovo record del traffico delle crociere nei porti italiani
Catania
A Catania Risposte Turismo ha presentato la nuova edizione del rapporto “Italian Cruise Watch”
Crescita del traffico trimestrale delle merci nel porto di Barcellona. Calo ad Algeciras
Barcellona/Algeciras
Nel periodo luglio-settembre registrate variazioni percentuali rispettivamente del +1,8% e -4,1%
Fincantieri mette in acqua il primo sistema integrato di droni subacquei
Trieste
Sperimentato presso il Centro di Supporto e Sperimentazione Navale della Spezia
Filt Cgil, inaccettabile il metodo adottato per definire la riforma portuale
Roma
Il sindacato denuncia il mancato coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori e svolgimento di un confronto preventivo
Stati Generali della Logistica: rinnovata l'alleanza del Nord Ovest
Torino
Regioni Liguria, Lombardia e Piemonte, MIT, RFI e Ferrovienord firmano l'intesa
Konecranes, in calo i ricavi trimestrali mentre crescono gli ordini
Helsinki
Nel periodo luglio-settembre acquisite commesse per 1,15 miliardi di euro (+20,1%)
GNV ha preso in consegna in Cina la nuova ro-pax GNV Virgo
Genova
È la prima nave alimentata a gas naturale liquefatto della flotta della compagnia
Al Reefer Terminal di Vado Ligure un nuovo servizio marittimo per rotabili con il Nord Africa
Vado Ligure
Collegamento con il porto libico di Misurata
Accordo di cooperazione tra Grimaldi e China Merchants Shenzhen RoRo Shipping
Napoli
Prevista l'offerta di maggiore capacità e una rete di servizi più ampia ed efficiente a supporto delle esportazioni cinesi
Adottati il bilancio di previsione 2026 e il POT dell'AdSP dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio
Gioia Tauro
Piacenza: il cold ironing importante anche per non dover affrontare sanzioni molto importanti
Porto della Spezia, effettuati i primi test del sistema di cold ironing al Molo Garibaldi
La Spezia
La cabina di trasformazione in banchina è stata collegata alla nave da crociera “MSC Seaview”
Global Ports Holding ha firmato il contratto per la gestione del terminal crociere di Casablanca
Istanbul
Accordo della durata di 15 anni con opzione per una proroga di 20 anni
Alla LIUC un convegno sui resi nell'e-commerce
Castellanza
Nel settore fashion rappresentano oltre il 30% degli ordini on-line in Europa
Accordo Fincantieri-Defcomm per lo sviluppo di droni di superficie
Trieste
Co-investimento per accelerarne l'industrializzazione
L'australiano Scott McKay è il nuovo presidente dell'International Cargo Handling Association
Londra
È subentrato a John Beckett
A settembre il traffico containerizzato nel porto di Valencia è calato del -11,6%
Valencia
Nel terzo trimestre del 2025 il traffico complessivo delle merci è diminuito del -3,2%
Nel terzo trimestre il traffico dei container nel porto di Long Beach è aumentato del +0,7%
Long Beach
In crescita i vuoti. Pieni allo sbarco e all'imbarco in calo del -1,0% e -8,5%
Piacenza: il porto di Gioia Tauro punta ai sette milioni di container entro il 2029
Genova
Il transhipment - ha sottolineato - rappresenta un'essenziale porta d'ingresso della merce internazionale nel mercato nazionale
Nuovo servizio diretto di Arkas Line collega il Mediterraneo orientale e l'Italia con l'Africa occidentale
Izmir
Avrà frequenza settimanale
Assocostieri esorta a rilanciare la competitività del settore nazionale del bunkeraggio
Genova
Tra le proposte, rendere possibile l'utilizzo delle bettoline come depositi galleggianti per combustibili alternativi
Dal MIT la richiesta di intesa per Consalvo a presidente dell'AdSP dell'Adriatico Orientale
Roma/Trieste
Fedriga: la Regione Friuli Venezia Giulia esprimerà la propria intesa
Federmar-Cisal propone una nuova ripartizione dei benefici fiscali del regime della tonnage tax
Roma
Pico: per il personale marittimo il riconoscimento economico non è sempre proporzionato al ruolo essenziale che svolge
P&O Maritime Logistics completa l'acquisizione della quota di controllo in NovaAlgoma Cement Carriers
Lugano
Ottenute le necessarie approvazioni regolamentari
Incidente mortale nel porto di Ravenna
Ravenna
Un camionista di 67 ha perso la vita al terminal Sapir
Una delegazione norvegese in visita all'AdSP del Tirreno Settentrionale
Livorno
PORTI
Porti italiani:
Ancona Genova Ravenna
Augusta Gioia Tauro Salerno
Bari La Spezia Savona
Brindisi Livorno Taranto
Cagliari Napoli Trapani
Carrara Palermo Trieste
Civitavecchia Piombino Venezia
Interporti italiani: elenco Porti del mondo: mappa
BANCA DATI
ArmatoriRiparatori e costruttori navali
SpedizionieriProvveditori e appaltatori navali
Agenzie marittimeAutotrasportatori
MEETINGS
Il 19 novembre a Roma si terrà l'assemblea pubblica di UNIPORT
Roma
Tra gli argomenti al centro dell'incontro quello del progetto di riforma dell'ordinamento portuale
Il Fondo Nazionale Marittimi ha organizzato un incontro con gli ITS Mare e i centri di addestramento marittimi
Roma
Si terrà il 3 dicembre a Roma
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RASSEGNA STAMPA
Three UAE Firms Eye Investment In Kenya's Port, Renewable Energy, And Shipping Projects
(Capital FM Kenya)
Foreign firms to operate 3 terminals under Ctg Port for up to 30 years; deals by December
(The Business Standard)
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FORUM dello Shipping
e della Logistica
Intervento del presidente Tomaso Cognolato
Roma, 19 giugno 2025
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Accentuata crescita delle performance finanziarie trimestrali di ABB
Zurigo
Nel periodo luglio-settembre il valore dei nuovi ordini è aumentato del +11,6%
Fratelli Neri compra due rimorchiatori prodotti dall'egiziana Misr Tugboats Factory
Ismailia
Saranno presi in consegna nel primo trimestre del 2026
COSCO Shipping Ports stabilisce il proprio nuovo record di traffico trimestrale dei container
Hong Kong
Nel periodo luglio-settembre sono stati movimentati 29,8 milioni di teu (+3,6%)
Nel terzo trimestre il traffico dei container nel porto di Hong Kong è calato del -9,2%
Hong Kong
Calo del -16,3% registrato a settembre
Porto di Civitavecchia, nominati i componenti dell'Organismo di partenariato della risorsa mare
Civitavecchia
Rimarrà in carica per quattro anni
Nuovo record di traffico trimestrale dei container movimentato dai terminal portuali di CMPort
Hong Kong
Nuovi massimi registrati sia in Cina che nei porti esteri
CMA CGM ordinerà sei portacontainer feeder alla Cochin Shipyard
Kochi
Commessa del valore di circa 300 milioni di dollari
In Francia si studiano soluzioni efficienti per il varo portuale di strutture eoliche galleggianti
Trondheim/Brest
Accordo tra la norvegese BOA e il porto di Brest
Augusta Due ha acquisito una seconda nuova tanker costruita da Fujian Southeast Shipbuilding Co.
Roma
Ha una capacità di 18.590 tonnellate di portata lorda
IRU, CLECAT, ESC e GCCA contrarie ad obiettivi vincolanti per la domanda di camion a zero emissioni
Bruxelles
Chiedono di concentrarsi piuttosto sulla creazione di condizioni favorevoli affinché gli operatori possano utilizzarli
- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA
tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail
Partita iva: 03532950106
Registrazione Stampa 33/96 Tribunale di Genova
Direttore responsabile Bruno Bellio
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