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L'International Chamber of Shipping difende il ruolo dei consorzi armatoriali per la stabilità dei mercati
Ribadendo di non sostenere la decisione unilaterale dell'UE di vietare le conference marittime, l'organizzazione armatoriale auspica che la Commissione Europea mantenga in vigore almeno il regolamento di esenzione per categoria per i consorzi di trasporto marittimo di linea
17 luglio 2012
Rispondendo alla consultazione che si concluderà il prossimo 27 luglio sulle future linee direttrici sull'applicazione delle regole della concorrenza ai trasporti marittimi, che sono state adottate il 1° luglio 2008 dalla Commissione Europea ( del 1° luglio 2008) e che pubblichiamo di seguito, l'organizzazione armatoriale mondiale International Chamber of Shipping (ICS), precisando che la propria posizione in merito è allineata con quelle espresse dall'European Community Shipowners' Associations (ECSA) e dal World Shipping Council, ha sottolineato di non aver alcuna obiezione rispetto alla scadenza a partire dal settembre 2013 delle linee guida antitrust specifiche per il comparto marittimo che riguardano lo scambio di informazioni tra compagnie concorrenti che operano nel settore del trasporto di linea. «Tuttavia - ha precisato l'ICS - tale affermazione non deve essere considerata come un'indicazione della futura posizione di ICS rispetto al mantenimento in vigore dopo il 2015 del regolamento di esenzione per categoria per i consorzi di trasporto marittimo di linea, essendo l'attuale posizione dell'ICS - ha sottolineato il responsabile delle relazioni esterne dell'organizzazione armatoriale, Simon Bennett - quella che questa specifica esenzione per categoria dovrebbe essere rinnovata».

«Anche se costituiscono una forma molto più flessibile di cooperazione rispetto alle conference - ha spiegato l'International Chamber of Shipping - i consorzi offrono stabilità ai mercati contribuendo a garantire il mantenimento dei servizi di linea verso le destinazioni più remote e consentendo efficienze come quella della condivisione di slot sulle portacontainer».

Inoltre l'organizzazione armatoriale internazionale ha rilevato che «se, per di più, la Commissione Europea dovesse decidere di non estendere le linee direttrici sull'applicazione delle regole della concorrenza ai trasporti marittimi dopo il settembre 2013, ICS ritiene pure che sarebbe utile se la Commissione potesse mantenere gli orientamenti sulla concorrenza marittima relativi agli accordi di pool nel settore del trasporto marittimo tramp, dato che questi offrono linee guida molto utili per gli operatori marittimi al fine di realizzare un'autovalutazione degli accordi di pool secondo le normative generali sulla concorrenza dell'UE». «Qualora la Commissione Europea dovesse decidere di non estendere queste linee guida per il settore non di linea dopo il settembre 2013 - ha precisato Simon Bennett - ci permettiamo di suggerire che i paragrafi 62 e 63 di queste linee guida vengano mantenuti nel contesto delle linee direttrici generali antitrust, magari tramite un allegato o una nota, come suggerito dall'ECSA». L'ICS ha ricordato che le linee direttrici in materia di trasporto tramp, cioè non di linea, non sono state adottate per gestire la transizione da un regime specifico per il settore alla piena applicazione delle norme generali sulla concorrenza dell'UE, come è stato il caso per il trasporto di linea nel 2008 quando le conference armatoriali sono state vietate; piuttosto - ha osservato l'ICS - sono state adottate per offrire una guida agli operatori del trasporto tramp al fine di effettuare un'autovalutazione degli accordi di pool necessaria a causa della mancanza di qualsiasi giurisprudenza o di qualche altra linea guida per il settore tramp».

L'ICS ha quindi ribadito che, in linea generale, non sostiene la decisione unilaterale dell'UE di vietare le conference marittime entrata in vigore nel 2008, che pertanto continua ad incoraggiare i partner commerciali dell'UE a mantenere lo status quo per quanto riguarda le esenzioni antitrust che essi possono continuare ad autorizzare per quanto riguarda tra l'altro, le conference marittime e gli accordi di discussione, e che sostiene anche le linee guida dell'APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) relative al trasporto di linea adottate nel giugno 2011, che riguardano l'applicazione delle regole sulla concorrenza agli accordi che non prevedono rate di nolo concordate.

L'ICS ha concluso evidenziando che anche il recente studio della statunitense Federal Maritime Commission (FMC), pubblicato nel gennaio 2012, ha rimarcato che l'abrogazione del regolamento UE sulle esenzioni per categoria non ha evidentemente determinato alcun calo relativo dei noli per le merci dell'Unione Europea rispetto a quelli per gli scambi Far East-USA. In altre parole - ha rilevato l'ICS - gli spedizionieri che si occupano di traffici europei sembrano non essere stati avvantaggiati dal nuovo regime dell'UE rispetto agli spedizionieri che operano nel mercato Estremo Oriente-USA nel quale il divieto dell'UE non viene applicato. La statunitense FMC - ha osservato ancora l'ICS - ha rilevato inoltre che sembra essersi verificato un aumento della volatilità dei noli relativi ai traffici europei rispetto a quelli Far East-USA e che le attività relative agli accordi di discussione che sono ancora consentite nei traffici extracomunitari potrebbe aver avuto un effetto di attenuazione rispetto ala volatilità dei noli.



Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 81 del trattato CE ai servizi di trasporto marittimo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 245/02)

1. INTRODUZIONE

1. Le presenti linee direttrici fissano i principi a cui la Commissione delle Comunità europee aderirà nella definizione dei mercati e nella valutazione degli accordi di cooperazione nell'ambito dei servizi di trasporto marittimo direttamente interessati dai cambiamenti introdotti dal regolamento (CE) n. 1419/2006 del Consiglio, del 25 settembre 2006, ovverosia dei servizi marittimi di linea, dei servizi di cabotaggio e dei servizi di trasporto con navi da carico non regolari [1].

2. Lo scopo delle linee direttrici è aiutare le imprese e le associazioni di imprese che offrono tali servizi, soprattutto verso e/o da un porto o porti dell'Unione europea, a valutare se gli accordi che sottoscrivono [2] sono compatibili con l'articolo 81 del trattato che istituisce le Comunità europee (in appresso, il trattato). Le linee direttrici non si applicano ad altri settori.

3. Il regolamento (CE) n. 1419/2006 ha esteso al cabotaggio e ai servizi internazionali di trasporto con navi da carico non regolari il campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato CE [3] e del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti della Commissione in applicazione degli articoli 81 ed 82 del trattato CE [4]. Pertanto, dal 18 ottobre 2006, tutti i servizi di trasporto marittimo sono soggetti alle disposizioni procedurali generali.

4. Il regolamento (CE) n. 1419/2006 ha inoltre abrogato il regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, sulle modalità di applicazione degli articoli 85 e 86 (gli attuali articoli 81 e 82) del trattato ai trasporti marittimi [5] contenente l'esenzione di categoria a favore delle conferenze di compagnie marittime di linea che permetteva alle compagnie marittime di linea, riunite in conferenze, di fissare prezzi e altre condizioni di trasporto, in quanto il sistema delle conferenze non è più conforme ai criteri di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato. L'abrogazione dell'esenzione per categoria ha effetto a partire dal 18 ottobre 2008. Dopo tale data, le compagnie marittime di linea che operano verso o da un porto o porti dell'Unione europea devono sospendere tutte le attività relative alle conferenze marittime contrarie all'articolo 81 del trattato, indipendentemente dal fatto che altre giurisdizioni permettano, esplicitamente o tacitamente, che, nel quadro di conferenze marittime o di accordi di discussione, vengano fissati i prezzi. Inoltre, i membri delle conferenze devono garantire che tutti gli eventuali accordi conclusi nell'ambito del sistema delle conferenze sia conforme all'articolo 81 a partire dal 18 ottobre 2008.

5. Le presenti linee direttrici integrano gli orientamenti che la Commissione ha già pubblicato in altre comunicazioni. Poiché i servizi di trasporto marittimi sono caratterizzati da ampi accordi di cooperazione tra operatori concorrenti, le linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 81 del trattato agli accordi di cooperazione orizzontale (in appresso, le linee direttrici sulla cooperazione orizzontale) [6] e le linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato [7] assumono particolare rilevanza.

6. Gli accordi di cooperazione orizzontale tra compagnie di trasporto marittimo di linea relativi alla fornitura di servizi comuni rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 823/2000 della Commissione, del 19 aprile 2000, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi) [8], che stabilisce le condizioni, ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato, soddisfatte le quali il divieto di cui all'articolo 81, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi tra due o più vettori esercenti una nave (consorzi). Il regolamento sarà modificato alla luce dei cambiamenti introdotti dal regolamento (CE) n. 1419/2006 [9].

7. Le presenti linee direttrici non pregiudicano l'interpretazione dell'articolo 81 del trattato da parte della Corte di giustizia o del Tribunale di primo grado delle Comunità europee. I principi enunciati nelle presenti linee direttrici devono essere applicati tenendo conto delle circostanze caratteristiche di ogni singolo caso.

8. La Commissione applicherà le presenti linee direttrici per un periodo di cinque anni.


2. SERVIZI DI TRASPORTO MARITTIMO

2.1. Campo d'applicazione

9. I servizi marittimi di linea, i servizi di cabotaggio e i servizi di trasporto con navi da carico non regolari sono i settori del trasporto marittimo direttamente interessati dai cambiamenti introdotti con il regolamento (CE) n. 1419/2006.

10. I trasporti marittimi di linea comportano il trasporto regolare di merci, tipicamente contenute in container, verso i porti di una determinata rotta geografica (trade). In generale, i trasporti marittimi di linea sono inoltre caratterizzati dal fatto che gli orari e le date di partenza sono pubblicati in anticipo e che il servizio è aperto a tutti gli utenti.

11. L'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CEE) n. 4056/86 definisce i servizi di trasporto con navi da carico non regolari (tramps) come servizi di trasporto di merci alla rinfusa o di "break-bulk", mediante una nave totalmente o parzialmente noleggiata ad uno o più caricatori sulla base di un noleggio a viaggio o a tempo o di qualsiasi altro tipo di contratto, su linee non regolari o non pubblicate allorché le tariffe di nolo siano liberamente negoziate caso per caso conformemente alle condizioni dell'offerta e della domanda. Tipicamente, si tratta del trasporto non regolare di una sola merce che occupa tutta la nave [10].

12. Il cabotaggio consiste nella fornitura di un servizio di trasporto marittimo, compresi i servizi di linea e i servizi con navi da carico non regolari, che collega due o più porti dello stesso Stato membro [11]. Sebbene le presenti linee direttrici non riguardino specificamente i servizi di cabotaggio, esse si applicano a tali servizi nella misura in cui essi sono forniti sotto forma di trasporto di linea o con navi da carico non regolari.

2.2. Incidenza sugli scambi tra gli Stati membri

13. L'articolo 81 del trattato si applica a tutti gli accordi che possono avere un'incidenza rilevante sugli scambi tra Stati membri. Affinché venga soddisfatta la condizione relativa agli effetti sugli scambi, deve essere possibile prevedere, con un sufficiente margine di probabilità e sulla base di una serie di fattori oggettivi di diritto o di fatto, che l'accordo o la condotta possano avere un'incidenza, diretta o indiretta, effettiva o potenziale, sulla configurazione degli scambi tra Stati membri [12]. Nelle sue linee direttrici sulla nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 del trattato [13], la Commissione ha pubblicato indicazioni sul modo in cui applicherà il concetto di incidenza sugli scambi.

14. I servizi di trasporto offerti dalle compagnie di linea e dagli operatori di navi da carico non regolari hanno spesso carattere internazionale, in quanto collegano porti comunitari con paesi terzi e/o prevedono operazioni di esportazione o importazione tra due o più Stati membri (ovvero scambi intracomunitari) [14]. Nella maggior parte dei casi, è probabile che essi incidano sugli scambi tra Stati membri, tra l'altro a causa dell'impatto esercitato sui mercati della fornitura di servizi di trasporto e di intermediazione [15].

15. Gli effetti sugli scambi tra Stati membri rivestono una particolare importanza per i servizi di cabotaggio nella misura in cui determinano il campo di applicazione dell'articolo 81 del trattato e la sua interazione con le legislazioni nazionali in materia di concorrenza ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1/2003 concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato. La misura in cui tali servizi possono avere un'incidenza sugli scambi tra Stati membri deve essere valutata caso per caso [16].

2.3. Il mercato rilevante

16. Per valutare l'incidenza sulla concorrenza di un accordo ai sensi dell'articolo 81 del trattato, è necessario definire il prodotto rilevante e i mercati geografici. Scopo principale della definizione del mercato è individuare in modo sistematico i vincoli concorrenziali ai quali sono soggette le imprese. Indicazioni in materia sono reperibili nella comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza [17]. Tali indicazioni sono importanti anche per la definizione del mercato relativamente ai servizi di trasporto marittimo.

17. Il mercato del prodotto rilevante comprende tutti i prodotti e/o servizi che sono considerati intercambiabili o sostituibili dal consumatore, in ragione delle caratteristiche dei prodotti, dei loro prezzi e dell'uso al quale sono destinati. Il mercato geografico rilevante comprende l'area nella quale le imprese in causa forniscono o domandano i prodotti o servizi di cui trattasi, nella quale le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee e che può essere tenuta distinta dalle zone geografiche contigue perché in queste ultime le condizioni di concorrenza sono sensibilmente diverse [18]. Il trasportatore o i trasportatori non possono esercitare un'incidenza significativa sulle condizioni prevalenti del mercato se i clienti sono in grado di passare facilmente a nuovi fornitori [19].

2.3.1. Trasporto marittimo di linea

18. Numerose decisioni della Commissione e sentenze della Corte hanno individuato nei servizi di trasporto marittimo di linea con container il mercato del prodotto rilevante [20]. Tali decisioni e sentenze si riferiscono a trasporti marittimi lungo rotte d'alto mare (deep sea trades). Altre modalità di trasporto non sono state inserite nello stesso mercato dei servizi, anche se, in alcuni casi e in misura marginale, tali servizi possono essere intercambiabili. Ciò è dipeso dal fatto che soltanto una percentuale insufficiente delle merci trasportate in container può essere facilmente convogliata verso altri mezzi di trasporto, per esempio il trasporto aereo [21].

19. In determinate circostanze, può risultare appropriato definire un mercato dei prodotti più ristretto, limitato ad un particolare tipo di prodotto trasportato via mare. Per esempio, il trasporto di merci deperibili si potrebbe limitare ai container frigoriferi o comprendere il trasporto tramite navi frigorifere tradizionali. Sebbene sia possibile, in circostanze eccezionali, che possano avvenire sostituzioni tra trasporto in container e trasporto convenzionale (break bulk) [22], non è emersa una tendenza durevole al passaggio dal primo al secondo. Per la grande maggioranza di categorie di merci e utilizzatori di merci containerizzate, il trasporto convenzionale (break bulk) non rappresenta un'alternativa valida al trasporto di linea in container [23]. Se le merci vengono regolarmente containerizzate, è improbabile che esse vengano mai più trasportate senza container [24]. Attualmente, il trasporto marittimo di linea con container risulta quindi soprattutto soggetto ad una sostituibilità a senso unico [25].

20. Il mercato geografico rilevante è costituito dall'area in cui sono commercializzati i servizi, tipicamente rappresentata da una serie di porti alle estremità del servizio, delimitata dalla sovrapposizione dei bacini di utenza dei porti. Per quanto riguarda la parte europea del servizio, l'attuale mercato geografico si compone, per quanto riguarda i trasporti di linea, di una serie di porti in Europa del Nord e/o nel Mediterraneo. Poiché i servizi di trasporto di linea del Mediterraneo sono solo marginalmente sostituibili con quelli offerti dall'Europa del Nord, le due aree costituiscono due mercati distinti [26].

2.3.2. Servizi di trasporto con navi da carico non regolari

21. Finora, la Commissione non ha applicato l'articolo 81 del trattato al trasporto con navi da carico non regolari. Le imprese sono invitate a tenere conto dei seguenti elementi in fase di valutazione, nella misura in cui essi sono pertinenti ai servizi di trasporto con navi da carico non regolari che essi forniscono.

Elementi di cui tenere conto nella determinazione del mercato dei prodotti rilevante dal punto di vista della domanda (sostituzione da parte della domanda)

22. Le condizioni (main terms) della singola richiesta di trasporto rappresentano un punto di partenza per definire i mercati di servizi rilevanti per il trasporto con navi da carico non regolari poiché essi generalmente riportano gli elementi essenziali [27] della richiesta di trasporto in questione. Sulla base dei bisogni specifici dell'utente del servizio di trasporto, esse comprenderanno elementi negoziabili e non negoziabili. Una volta individuato, un elemento negoziabile delle condizioni essenziali - il tipo o la grandezza della nave - può indicare, a titolo di esempio, che il mercato rilevante rispetto a tale elemento specifico è più ampio di quanto previsto dalla richiesta di trasporto iniziale.

23. La natura del servizio di trasporto con navi da carico non regolari può variare e esistono diversi tipi di contratti di trasporto. Per questo motivo, può risultare necessario verificare se gli utenti ritengono che i servizi forniti nel quadro di contratti di noleggio a tempo (time charter contracts), di contratti di noleggio a viaggio (voyage charter contracts) o di contratti di trasporto marittimo (contracts of affreightment) siano sostituibili. In caso affermativo, essi potrebbero far parte dello stesso mercato rilevante.

24. Le navi si suddividono tipicamente in una serie di categorie caratterizzate da grandezze industriali standard [28]. A causa del ruolo importante delle economie di scala, un servizio caratterizzato da un notevole squilibrio tra il volume del carico e la grandezza può non essere offerto ad una rata di nolo concorrenziale. Pertanto, è necessario valutare caso per caso la sostituibilità tra le diverse grandezze di navi, in modo da stabilire se ogni grandezza costituisce un distinto mercato rilevante.

Elementi di cui tenere conto nella determinazione del mercato dei prodotti rilevante dal punto di vista dell'offerta (sostituzione da parte dell'offerta)

25. Le caratteristiche fisiche e tecniche delle merci da trasportare e il tipo di nave rappresentano le prime indicazioni relative al mercato rilevante dal punto di vista dell'offerta [29]. Se le navi possono essere adattate al trasporto di un particolare tipo di merci a costi trascurabili e a breve termine [30], diversi fornitori di servizi di trasporto con navi da carico non regolari possono competere per il trasporto di tali merci. In tali casi, il mercato rilevante dalla parte dell'offerta comprenderà più di un tipo di nave.

26. Tuttavia, esistono navi di diversi tipi che vengono modificate dal punto di vista tecnico e/o sono appositamente costruite per fornire servizi di trasporto specializzati. Sebbene le navi speciali possano trasportare anche altri tipi di merci, esse lo fanno in generale a condizioni svantaggiose dal punto di vista della concorrenza. La capacità dei fornitori di servizi specializzati di competere per il trasporto di merci diverse ne risulta quindi limitata.

27. Nell'ambito dei trasporti con navi non regolari, gli scali vengono effettuati sulla base delle singole richieste. La mobilità delle navi può tuttavia essere limitata dalla presenza di restrizioni legate al tipo di terminal, al pescaggio o alle norme ambientali che si applicano a determinate categorie di navi in alcuni porti o regioni.

Ulteriori elementi di cui tenere conto nella determinazione del mercato dei prodotti rilevante

28. È inoltre opportuno verificare l'esistenza di catene di sostituzione tra grandezze di navi nel settore del trasporto con navi da carico non regolari. In alcuni mercati del settore, le grandezze situate alle estremità del mercato non risultano direttamente sostituibili. Le sostituzioni a catena possono tuttavia esercitare una pressione sui prezzi praticati alle estremità del mercato e portare al loro inserimento in una definizione più ampia di mercato.

29. In alcuni mercati del settore dei trasporti con navi da carico non regolari, è necessario stabilire caso per caso se le navi possono essere considerate capacità vincolata e se quindi non se ne deve tenere conto nella valutazione del mercato rilevante.

30. Altri fattori, quali l'affidabilità del fornitore del servizio, la sicurezza e le disposizioni regolamentari - per esempio, l'obbligo di doppio scafo per le petroliere nelle acque comunitarie - possono influenzare la sostituibilità a livello di offerta e di domanda [31].

Dimensione geografica

31. Le richieste di trasporto contengono solitamente elementi geografici, quali i porti o le regioni di carico e scarico. Tali porti forniscono un primo orientamento per la definizione di mercato geografico rilevante a livello di domanda, fermo restante il fatto che la definizione finale di tale mercato può essere diversa.

32. Alcuni mercati geografici possono essere definiti in base alla direzione o possono essere periodici, per esempio nei casi in cui le condizioni climatiche o i periodi di raccolta condizionano la domanda di trasporto di carichi particolari. In tale contesto, per delimitare i mercati geografici rilevanti, è opportuno tenere conto del riposizionamento delle navi, dei viaggi in zavorra e degli squilibri commerciali.

2.4. Quote di mercato

33. Le quote di mercato offrono una prima utile indicazione sulla struttura del mercato e sull'importanza concorrenziale tanto delle parti che dei rispettivi concorrenti. La Commissione interpreta caso per caso le quote di mercato alla luce delle condizioni di mercato. Per quanto riguarda i trasporti di linea, numerose decisioni della Commissione e sentenze della Corte hanno utilizzato i dati relativi al volume e/o alla capacità come base del calcolo delle quote di mercato [32].

34. Nei mercati del trasporto con navi da carico non regolari, i fornitori di servizi si fanno concorrenza per ottenere contratti di trasporto, in altri termini essi vendono traversate o capacità di trasporto. In base agli specifici servizi in questione, i diversi dati possono permettere agli operatori di calcolare le quote di mercato annuali [33], per esempio:

  1. il numero delle traversate;
  1. la quota di volume o di valore detenuta dalle parti rispetto ai trasporti complessivi di una specifica merce (tra due o più porti);
  1. la quota di mercato detenuta dalle parti sul mercato dei contratti di noleggio a tempo;
  1. le quote detenute dalle parti a livello di capacità nella flotta in questione (per tipo e grandezza delle navi).


3. ACCORDI ORIZZONTALI NEL SETTORE DEI TRASPORTI MARITTIMI

35. Gli accordi di cooperazione sono una caratteristica comune dei mercati dei trasporti marittimi. Considerando che tali accordi possono essere sottoscritti da concorrenti effettivi o potenziali e che possono incidere negativamente sui parametri della concorrenza, le imprese devono procedere con particolare cautela e garantire che essi siano conformi alle regole di concorrenza. Nei mercati dei servizi, quali i trasporti marittimi, i seguenti elementi sono particolarmente importanti per valutare l'incidenza che un accordo può avere sul mercato rilevante: prezzi, costi, qualità, frequenza e differenziazione del servizio prestato, innovazione e commercializzazione del servizio.

36. Per i servizi a cui sono destinate le presenti linee direttrici, gli elementi particolarmente rilevanti sono tre: gli accordi tecnici, gli scambi di informazioni e i pool.

3.1. Accordi tecnici

37. Alcuni tipi di accordi tecnici possono non rientrare nel divieto di cui all'articolo 81 del trattato in quanto essi non limitano la concorrenza, come nel caso, per esempio, degli accordi orizzontali il cui unico obiettivo e effetto è applicare miglioramenti tecnici o realizzare una cooperazione tecnica. A questa categoria si ritiene che appartengano anche gli accordi relativi all'applicazione delle norme ambientali. Gli accordi tra concorrenti relativi a prezzi, capacità o altri parametri della concorrenza non rientrano, in linea di principio, in questa categoria [34].

3.2. Scambi di informazioni tra concorrenti nel trasporto marittimo di linea

38. Un sistema di scambio di informazioni presuppone un accordo in base al quale le imprese si scambiano informazioni o forniscono informazioni ad un'agenzia comune incaricata di centralizzarle, ordinarle ed elaborarle prima di ritrasmetterle ai partecipanti nella forma e con la frequenza concordata.

39. In numerosi settori, è pratica comune raccogliere, scambiare e pubblicare statistiche aggregate e informazioni generali sul mercato. La pubblicazione di tali informazioni rappresenta uno strumento efficace per aumentare la trasparenza del mercato e le conoscenze a disposizione degli utenti e può pertanto generare efficienze. Tuttavia, lo scambio di informazioni commerciali sensibili e di dati individuali può, in certe circostanze, violare l'articolo 81 del trattato. Le presenti linee direttrici sono destinate ad aiutare i fornitori di servizi di trasporti marittimi di linea a valutare in quali casi tali scambi violino le regole della concorrenza.

40. Nel settore del trasporto marittimo di linea, gli scambi di informazioni tra le compagnie di linea che appartengono ad un consorzio, che altrimenti rientrerebbero nel campo di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato, sono autorizzati nella misura in cui essi sono subordinati e necessari alla gestione comune dei servizi di trasporto di linea e di altre forme di cooperazione che rientrano nel campo di applicazione del regolamento di esenzione per categoria (CE) n. 823/2000 [35]. Le presenti linee direttrici non riguardano tali scambi di informazioni.

3.2.1. In generale

41. Per la valutazione dei sistemi di scambio di informazioni alla luce del diritto comunitario della concorrenza, è necessario procedere alle seguenti distinzioni.

42. Lo scambio di informazioni può costituire uno strumento che agevola l'attuazione di pratiche anticoncorrenziali, per esempio il controllo del rispetto di un cartello; se lo scambio di informazioni è funzionale ad una pratica anticoncorrenziale, la sua valutazione deve essere effettuata congiuntamente alla valutazione di tale pratica. Lo scambio di informazioni può anche essere finalizzato alla restrizione della concorrenza [36]. Le presenti linee direttrici non riguardano tali scambi di informazioni.

43. Tuttavia, uno scambio di informazioni può costituire, in quanto tale, una violazione dell'articolo 81 del trattato in virtù degli effetti che produce. Tale situazione si verifica se lo scambio di informazioni riduce o elimina il margine di incertezza relativo al funzionamento del mercato in questione, con conseguente restrizione della concorrenza tra imprese [37]. Ogni operatore economico deve determinare in autonomia le strategie che intende adottare sul mercato. La Corte ha inoltre concluso che le imprese non possono avere con altri operatori contatti diretti o indiretti che influiscano sul comportamento di un concorrente o rivelino il proprio comportamento (programmato) se l'obiettivo o l'effetto di tali contatti è limitare la concorrenza, ovvero produrre condizioni di concorrenza che non corrispondono alle normali condizioni del mercato in questione, tenendo conto della natura dei prodotti o dei servizi forniti, le dimensioni e il numero delle imprese e il volume del mercato [38]. Al contrario, per quanto riguarda il mercato della pasta di legno, la Corte ha concluso che il sistema degli annunci unilaterali di prezzo trimestrali effettuati in modo indipendente dai produttori ai consumatori costituisce in quanto tale un'azione sul mercato che non è atta a ridurre le incertezze di ciascuna impresa circa il futuro atteggiamento dei suoi concorrenti e che pertanto, in assenza di pratiche concordate preliminarmente tra produttori, non costituisce una violazione dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato [39].

44. La giurisprudenza comunitaria fornisce orientamenti generali per l'esame dei probabili effetti di uno scambio di informazioni. La Corte ha concluso che in un mercato veramente concorrenziale, la trasparenza tra operatori produce generalmente l'intensificazione della concorrenza tra fornitori [40]. Tuttavia, in un mercato fortemente concentrato e oligopolistico in cui la concorrenza risulta già notevolmente ridotta, gli scambi di informazioni dettagliate relative alle vendite individuali che avvengono a brevi intervalli tra concorrenti e che escludono gli altri fornitori e i consumatori possono verosimilmente alterare sensibilmente la concorrenza che sussiste tra fornitori. In tali circostanze, la condivisione regolare e frequente di informazioni relative al funzionamento del mercato ha l'effetto di rivelare periodicamente a tutti i concorrenti le posizioni sul mercato e le strategie dei singoli concorrenti [41]. La Corte ha inoltre concluso che un sistema di scambi di informazioni può costituire una violazione delle regole di concorrenza anche se il mercato non è fortemente concentrato, ma vi sia una restrizione dell'autonomia decisionale delle imprese per effetto della pressione generata nel corso di una serie di discussioni con i concorrenti [42].

45. Ne consegue che gli effetti esistenti o potenziali di uno scambio di informazioni devono essere valutati su base individuale, poiché i risultati della valutazione dipendono da una combinazione di fattori caratteristici del caso in oggetto. Due elementi chiave che la Commissione esamina nella valutazione di uno scambio di informazioni sono la struttura del mercato in cui avviene lo scambio e le caratteristiche delle informazioni scambiate. Nella valutazione si deve tenere conto anche degli effetti concreti o potenziali dello scambio di informazioni rispetto alla situazione concorrenziale che si verrebbe a creare in assenza dell'accordo di scambio di informazioni [43]. Per rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato, lo scambio deve esercitare un effetto negativo sensibile sui parametri della concorrenza [44].

46. Gli orientamenti che seguono si applicano soprattutto all'analisi di una restrizione della concorrenza ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato. Gli orientamenti relativi all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato si trovano al paragrafo 58 e nella comunicazione generale in materia [45].

3.2.2. Struttura del mercato

47. Il livello di concentrazione e la struttura dell'offerta e della domanda in un dato mercato sono elementi essenziali per valutare se uno scambio rientra nel campo di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato [46].

48. Il livello di concentrazione è particolarmente importante poiché nei mercati fortemente concentrati e oligopolistici gli effetti restrittivi tendono a manifestarsi maggiormente e ad avere una maggiore durata, rispetto ai mercati meno concentrati. Una maggiore trasparenza in un mercato concentrato può consolidare l'interdipendenza delle imprese e ridurre l'intensità della concorrenza.

49. Anche la struttura della domanda e dell'offerta è importante, in particolare il numero di operatori concorrenti e la simmetria e la stabilità delle rispettive quote di mercato, nonché i legami strutturali che esistono tra concorrenti [47]. La Commissione può inoltre tenere conto di altri fattori, quali l'omogeneità dei servizi e la trasparenza generale sul mercato.

3.2.3. Caratteristiche delle informazioni scambiate

50. Lo scambio tra concorrenti di dati commerciali sensibili relativi ai parametri della concorrenza, quali il prezzo, la capacità o i costi, rientra più facilmente nel campo di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato rispetto allo scambio di informazioni di altro tipo. La sensibilità commerciale delle informazioni va valutata tenendo conto dei criteri esposti nelle presenti linee direttrici.

51. Lo scambio di informazioni che sono già di dominio pubblico non costituisce in linea di principio una violazione dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato [48]. È tuttavia importante determinare il livello di trasparenza del mercato e la misura in cui lo scambio migliora le informazioni rendendole più accessibili e/o combina le informazioni disponibili al pubblico con altre informazioni. Le informazioni oggetto dello scambio potrebbero diventare commercialmente sensibili e il loro scambio potenzialmente restrittivo della concorrenza.

52. Le informazioni possono essere individuali o aggregate. I dati individuali riguardano un'impresa esplicitamente nominata o identificabile. I dati aggregati uniscono i dati provenienti da un numero di imprese indipendenti sufficientemente alto da rendere impossibile il riconoscimento dei dati individuali. Lo scambio di informazioni individuali tra concorrenti rischia maggiormente di rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato [49] rispetto allo scambio di informazioni aggregate, che, in linea di principio, non vi rientra. La Commissione valuterà con particolare attenzione il livello dell'aggregazione. Esso deve infatti essere tale che le informazioni non possano essere disaggregate, permettendo alle imprese di identificare, direttamente o indirettamente, le strategie concorrenziali dei concorrenti.

53. Tuttavia, per quanto riguarda i trasporti di linea, è opportuno usare cautela nella valutazione degli scambi relativi alle previsioni in materia di capacità, soprattutto se gli scambi avvengono in mercati concentrati. Nei mercati dei trasporti di linea, i dati sulla capacità rappresentano il parametro più importante per coordinare il comportamento dal punto di vista della concorrenza ed hanno un effetto diretto sui prezzi. Lo scambio di previsioni sulla capacità in forma aggregata che indicano su quali rotte (trades) verrà utilizzata la capacità possono risultare anticoncorrenziali nella misura in cui può condurre all'adozione di una strategia comune da parte di numerosi o di tutti i trasportatori e ad una fornitura di servizi a prezzi superiori ai prezzi concorrenziali. Inoltre, esiste un rischio di disaggregazione dei dati, in quanto questi possono combinarsi con le notizie fornite dalle compagnie di linea. Ciò permetterebbe alle imprese di individuare le posizioni sul mercato e le strategie dei concorrenti.

54. Anche l'attualità delle informazioni e il periodo a cui si riferiscono rappresentano fattori importanti. Le informazioni possono essere datate, recenti o riguardare il futuro. Generalmente si ritiene che lo scambio di informazioni datate non rientri nel campo di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato, in quanto esso non può avere alcuna incidenza effettiva sul comportamento futuro delle imprese. In casi già trattati, la Commissione ha considerato datate le informazioni che avevano più di un anno [50], mentre le informazioni di meno di un anno sono state ritenute recenti [51]. Il carattere datato o recente delle informazioni dovrebbe essere valutato con una certa flessibilità, tenendo conto della misura in cui, nel mercato rilevante, le informazioni diventano obsolete. Il lasso di tempo a partire dal quale i dati diventano obsoleti è probabilmente più corto se i dati sono aggregati piuttosto che individuali. Analogamente, anche gli scambi di dati recenti sul volume e sulla capacità non rischiano di essere restrittivi della concorrenza se i dati sono aggregati ad un livello tale che le transazioni dei singoli caricatori o trasportatori non possano essere identificate né direttamente né indirettamente. I dati futuri si riferiscono al parere di un'impresa in merito al modo in cui si evolverà il mercato o alla strategia che essa intende adottare su tale mercato. Gli scambi di dati relativi al futuro rischiano di essere particolarmente problematico, soprattutto se i dati si riferiscono ai prezzi o alla produzione, e possono quindi rivelare la strategia commerciale che un'impresa intende adottare sul mercato. Ciò può ridurre sensibilmente la rivalità tra gli operatori che partecipano allo scambio e risultare quindi potenzialmente restrittivo della concorrenza.

55. Anche la frequenza degli scambi va presa in considerazione. Più frequentemente vengono scambiati i dati, tanto più rapidamente i concorrenti possono reagire. Ciò facilita le ritorsioni e in ultima analisi riduce gli incentivi ad intraprendere azioni concorrenziali sul mercato e limita inoltre la cosiddetta concorrenza nascosta.

56. Anche le modalità di diffusione dei dati vanno prese in considerazione per valutare gli effetti sui mercati. Più sono le informazioni condivise con i clienti, meno esse rischiano di porre problemi. Al contrario, se la trasparenza del mercato aumenta ad esclusivo vantaggio dei fornitori, i clienti possono vedersi privati della possibilità di beneficiare dell'aumento della cosiddetta concorrenza nascosta.

57. Nel trasporto marittimo di linea, l'andamento dei prezzi medi relativo al trasporto di un container per uso marittimo è indicato tramite un indice dei prezzi. È improbabile che un indice dei prezzi basato su dati sui prezzi opportunamente aggregati possa violare l'articolo 81, paragrafo 1, del trattato, a condizione che il livello di aggregazione sia tale che le informazioni non possano essere disaggregate, permettendo alle imprese di identificare, direttamente o indirettamente, le strategie concorrenziali dei loro concorrenti. Se l'indice dei prezzi riduce o elimina il margine di incertezza relativo al funzionamento del mercato, con conseguente riduzione della concorrenza tra imprese, vi è violazione dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato. Nel valutare il probabile effetto di un tale indice dei prezzi su un dato mercato rilevante, si dovrebbe tener conto del livello di aggregazione dei dati, della loro natura storica o recente e della frequenza di pubblicazione dell'indice. In generale, è importante valutare insieme tutti i singoli elementi dei sistemi di scambio delle informazioni al fine di tener conto delle potenziali interazioni, ad esempio tra lo scambio di dati sulla capacità e il volume da una parte e dell'indice dei prezzi dall'altra.

58. Uno scambio di informazioni tra vettori che ha effetti restrittivi sulla concorrenza può tuttavia generare efficienze, come ad esempio una migliore pianificazione degli investimenti e un impiego più efficiente della capacità. Tali efficienze dovranno essere concretizzate e trasferite sui clienti e dovranno compensare gli effetti anticoncorrenziali dello scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato. In tale contesto, va ricordato che una delle condizioni dell'articolo 81, paragrafo 3, è che i consumatori partecipino equamente ai benefici generati dall'accordo restrittivo. Se sono soddisfatte tutte quattro le condizioni cumulative di cui all'articolo 81, paragrafo 3, il divieto previsto dall'articolo 81, paragrafo 1, non si applica [52].

3.2.4. Associazioni commerciali

59. Nel settore dei trasporti marittimi di linea, come in qualsiasi altro settore, le discussioni e gli scambi possono avvenire in seno ad una associazione commerciale a condizione che questa non venga utilizzata come a) luogo di riunioni di cartello [53]; b) struttura che adotta decisioni o raccomandazioni anticoncorrenziali destinate ai propri membri [54]; ovvero c) un mezzo di scambio di informazioni che riduce o elimina il margine di incertezza relativo al funzionamento del mercato in questione, con conseguente restrizione della concorrenza tra imprese, che non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3 [55]. Diverse sono le discussioni che si svolgono legittimamente nell'ambito delle associazioni commerciali, per esempio le discussioni relative alle norme tecniche ed ambientali.

3.3. Accordi di pool nel settore del trasporto con navi da carico non regolari

60. La forma più diffusa di cooperazione orizzontale nel settore del trasporto con navi da carico non regolari è il pool di trasporti marittimi. Non esiste un modello unico di pool, ma alcune caratteristiche sembrano essere comuni alla maggior parte dei pool presenti nei diversi segmenti di mercato.

61. Un tipico pool di trasporti marittimi riunisce un certo numero di navi simili [56] appartenenti a proprietari diversi, ma gestite da una sola amministrazione. Il gestore del pool è solitamente responsabile della gestione commerciale [e si occupa, per esempio, di commercializzazione in comune [57], negoziazione delle rate di nolo e centralizzazione delle entrate e dei costi delle traversate [58]] e del funzionamento del pool (pianificazione dei movimenti delle navi e comunicazione delle istruzioni alle navi, nomina di agenti nei porti, informazioni ai clienti, rilascio di fatture di carico, ordinazione di carburante, raccolta delle entrate delle navi e ridistribuzione secondo una ponderazione predefinita, ecc.). Il gestore del pool agisce spesso sotto la supervisione di un comitato esecutivo in cui sono rappresentati i proprietari delle navi. La funzionalità tecnica delle navi è solitamente di competenza dei proprietari (sicurezza, equipaggio, riparazioni, manutenzione, ecc.). Sebbene commercializzino i servizi in comune, i membri del pool effettuano servizi i servizi individualmente.

62. Tale descrizione evidenzia che l'aspetto fondamentale dei pool di trasporto marittimo standard è la vendita in comune associata ad elementi di produzione in comune. Gli orientamenti in materia di vendita in comune, come variante di un accordo di commercializzazione in comune, e di produzione in comune, di cui alle linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 81 del trattato agli accordi di cooperazione orizzontale [59], risultano pertanto pertinenti. Vista la varietà delle caratteristiche dei pool, per determinare, facendo riferimento al suo centro di gravità [60], se rientra nel campo di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, e, in caso affermativo, se soddisfa le quattro condizioni cumulative di cui all'articolo 81, paragrafo 3, ogni pool deve essere esaminato individualmente.

63. I pool che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio [61] in quanto costituiti come imprese comuni che esercitano stabilmente tutte le funzioni di un'entità economica autonoma [le cosiddette imprese comuni a pieno titolo, cfr. articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 139/2004] non sono direttamente interessati dalle modifiche introdotte dal regolamento (CE) n. 1419/2006 e non vengono trattati in questa sede. Indicazioni in materia si possono trovare anche nella comunicazione consolidata sui criteri di competenza giurisdizionale della Commissione sul regolamento (CE) n. 139/2004 relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese [62]. Nella misura in cui tali pool hanno come obiettivo o effetto il coordinamento del comportamento concorrenziale delle imprese che li compongono, tale coordinamento sarà valutato alla luce dei criteri di cui all'articolo 81, paragrafi 1 e 3, del trattato, al fine di stabilire se l'operazione è compatibile con il mercato comune oppure no [63].

3.3.1. Pool che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato

64. Gli accordi di pool non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato se i partecipanti al pool non sono concorrenti effettivi o potenziali. Ciò avviene per esempio se due o più proprietari di navi creano un pool di trasporti marittimi allo scopo di ottenere ed eseguire contratti di noleggio di navi che non potrebbero ottenere o eseguire come singoli operatori. Tale conclusione non è smentita dai casi in cui tali pool trasportano occasionalmente altre merci che rappresentano una porzione limitata del volume complessivo.

65. I pool le cui attività non incidono sui parametri pertinenti della concorrenza in quanto sono di importanza minore e/o non hanno ripercussioni sensibili sugli scambi tra Stati membri [64] non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato.

3.3.2. Pool che generalmente rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato

66. Gli accordi di pool tra concorrenti che riguardano soltanto la vendita in comune hanno tipicamente come oggetto ed effetto il coordinamento delle politiche dei prezzi adottate dai concorrenti in questione [65].

3.3.3. Pool che generalmente rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato

67. Se il pool non si pone come obiettivo la restrizione della concorrenza, è necessario procedere ad un'analisi della sua incidenza sul mercato interessato. Gli accordi rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato quando possono verosimilmente esercitare un'incidenza negativa sensibile sui parametri della concorrenza nel mercato, quali prezzi, costi, differenziazione dei servizi, qualità dei servizi, e innovazione. Gli accordi possono produrre tali effetti quando riducono sensibilmente la rivalità tra le parti dell'accordo o tra queste e terzi [66].

68. Alcuni pool di trasporto con navi da carico non regolari non svolgono attività di vendita comune, ma implicano un certo livello di coordinamento relativo ai parametri della concorrenza (per esempio, programmazione comune o acquisti in comune). Tali casi rientrano nell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato esclusivamente se le parti che hanno sottoscritto l'accordo detengono un certo grado di potere di mercato [67].

69. La capacità del pool di produrre sensibili effetti negativi sul mercato dipende dal contesto economico, tenuto conto del potere di mercato combinato delle parti e della natura dell'accordo, unitamente ad altri fattori strutturali che caratterizzano il mercato rilevante. È inoltre necessario valutare se l'accordo di pool ha ripercussioni sul comportamento delle parti nei mercati vicini strettamente legati al mercato che subisce direttamente le conseguenze della cooperazione [68]. Ciò può verificarsi per esempio se il mercato in cui opera il pool è il mercato del trasporto di prodotti forestali su navi speciali a forma di parallelepipedo (mercato A) e i membri del pool gestiscono anche navi che operano nel mercato del trasporto di rinfuse solide (mercato B).

70. Per quanto riguarda i fattori strutturali del mercato rilevante, se il pool detiene una quota di mercato bassa, è improbabile che esso produca effetti restrittivi. Anche la concentrazione del mercato, la posizione e il numero dei concorrenti, la stabilità nel tempo delle quote di mercato, l'appartenenza a più pool, la presenza di barriere all'ingresso del mercato e le probabilità di altri ingressi, la trasparenza del mercato, il potere di contrattazione degli utenti dei servizi di trasporto e la natura dei servizi (ad esempio, servizi omogenei o differenziati) vanno presi in considerazione come ulteriori elementi utili a valutare l'incidenza di un determinato pool sul mercato rilevante.

71. Per quanto riguarda la natura dell'accordo, è opportuno tenere conto delle clausole che hanno un'incidenza sul comportamento concorrenziale del pool o dei suoi membri, per esempio le clausole che vietano ai membri di operare sullo stesso mercato al di fuori del pool (clausole di non concorrenza), i periodi di blocco e i termini di preavviso (clausole di uscita) e gli scambi di informazioni commerciali sensibili. Inoltre, va tenuto conto di tutti i possibili legami esistenti tra i pool, a livello di gestione o di membri, nonché di condivisione di costi e entrate.

3.3.4. Applicabilità dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato

72. Se i pool rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato, le imprese coinvolte devono assicurarsi di soddisfare le quattro condizioni cumulative di cui all'articolo 81, paragrafo 3 [69]. L'articolo 81, paragrafo 3, non esclude a priori certi tipi di accordi dal suo campo di applicazione. In linea di principio, tutti gli accordi restrittivi che soddisfano le quattro condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3, possono beneficiare della deroga. Tale analisi si basa su una scala variabile: maggiore è la restrizione della concorrenza riscontrata ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, maggiori devono essere gli incrementi di efficienza e il trasferimento agli utilizzatori.

73. Spetta alle imprese coinvolte dimostrare che il pool migliora i servizi di trasporto o promuove il progresso tecnico o economico tramite incrementi di efficienza. Gli incrementi di efficienza non possono consistere nel risparmio sui costi che sono parte integrante della riduzione della concorrenza, ma devono risultare dall'integrazione di attività economiche.

74. Gli incrementi di efficienza resi possibili dai pool possono per esempio derivare dal miglioramento dei tassi di utilizzo e delle economie di scala. I pool di trasporto con navi da carico non regolari prevedono solitamente la pianificazione in comune dei movimenti delle navi, allo scopo di ripartire le flotte geograficamente. Tale ripartizione può ridurre il numero dei viaggi in zavorra, con possibile miglioramento dell'utilizzo della capacità complessiva da parte del pool e conseguenti economie di scala.

75. Agli utilizzatori deve essere riservata una congrua parte delle efficienze che ne derivano. Ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato, è necessario prendere in considerazione il carattere favorevole degli effetti sull'insieme dei consumatori nei mercati rilevanti, e non l'impatto su ciascun membro di tale categoria di consumatori [70]. Il trasferimento dei benefici deve almeno compensare gli utilizzatori degli effetti negativi, effettivi o possibili, determinati nei loro confronti dalla restrizione della concorrenza constatata ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1 [71]. Per valutare la probabilità del trasferimento, è necessario prendere in considerazione in questo contesto anche la struttura del mercato dei trasporti con navi da carico non regolari e l'elasticità della domanda.

76. Il pool non deve imporre restrizioni non indispensabili al raggiungimento delle efficienze. A fini di verifica, è necessario esaminare se le parti avrebbero potuto ottenuto gli incrementi di efficienza da sole. Nell'effettuare tale valutazione, è importante considerare, tra l'altro, la dimensione minima efficiente per fornire vari tipi di servizi nel settore del trasporto con navi da carico non regolari. Inoltre, ogni clausola restrittiva inserita in un accordo di pool deve risultare ragionevolmente necessaria ad ottenere i presunti incrementi di efficienza. Le clausole restrittive possono essere giustificate per un periodo di lunga durata, per l'intera durata di vita del pool o per un periodo transitorio.

77. Infine, l'accordo non deve dare alle parti interessate la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti o dei servizi di cui trattasi.






[1]


Regolamento (CE) n. 1419/2006 del Consiglio, del 25 settembre 2006, che abroga il regolamento (CEE) n. 4056/86, che determina le modalità di applicazione degli articoli 85 e 86 (gli attuali articoli 81 e 82) del trattato ai trasporti marittimi, e che modifica il regolamento (CE) n. 1/2003 estendendone il campo di applicazione al cabotaggio e ai servizi internazionali di trasporto con navi da carico non regolari (GU L 269 del 28.9.2006, pag. 1).


[2]


Il termine "accordo" è utilizzato per gli accordi, le decisioni di associazioni di imprese e le pratiche concordate.


[3]


GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.


[4]


GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18.


[5]


GU L 378 del 31.12.1986, pag. 4.


[6]


GU C 3 del 6.1.2001, pag. 2.


[7]


GU C 101 del 27.4.2004, pag. 97.


[8]


GU L 100 del 20.4.2000, pag. 24.


[9]


Considerando 3 del regolamento (CE) n. 611/2005 della Commissione, citato alla nota 8.


[10]


La Commissione ha individuato una serie di caratteristiche specifiche del trasporto specializzato che lo distingue dai servizi di linea e dai servizi su navi non regolari. Tali caratteristiche comprendono la fornitura di servizi regolari per un determinato tipo di merce. La fornitura del servizio rientra tipicamente nel quadro di un contratto di noleggio di nave (contract of affreightment) e prevede l'impiego di navi speciali modificate tecnicamente o costruite per trasportare merci specifiche. Decisione 94/980/CE della Commissione, del 19 ottobre 1994, relativa alla causa IV/34.446 - Trans-Atlantic Agreement (GU L 376 del 31.12.1994, pag. 1) (in appresso, la decisione TAA), punti da 47 a 49.


[11]


Articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) (GU L 364 del 12.12.1992, pag. 7).


[12]


Causa 42/84, Remia BV e altri/Commissione, Racc. 1985, pag. 2545, punto 22. Causa 319/82 Ciments et Bétons de l'Est/Kerpen & Kerpen, Racc. 1983, pag. 4173, paragrafo 9.


[13]


GU C 101 del 27.4.2004, pag. 81.


[14]


Il fatto che il servizio sia effettuato verso o da un porto non UE non impedisce che risultino interessati gli scambi tra Stati membri. Per stabilire se gli effetti sui clienti e sugli altri operatori comunitari che si avvalgono di tali servizi rientrino nella giurisdizione comunitaria è necessario procedere ad un'analisi attenta. A tal fine, cfr. le linee direttrici sulla nozione di pregiudizio al commercio di cui agli articoli 81 e 82 del trattato, citate alla nota 13.


[15]


Decisione 93/82/CEE della Commissione, del 23 dicembre 1992 (cause IV/32.448 e IV/32.450, Cewal) (GU L 34 del 10.2.1993, pag. 1), punto 90, confermata dal Tribunale di primo grado nelle cause riunite da T-24/93 a T-26/93 e T-28/93, Compagnie Maritime Belge e altri/Commissione delle Comunità europee, Racc. 1996, pag. II-1201, punto 205; decisione TAA, di cui alla nota 10, punti da 288 a 296, confermata dalla sentenza del Tribunale di primo grado, del 28 febbraio 2002, nella causa T-395/94, Atlantic Container Line e altri/Commissione (in appresso, la sentenza TAA), punti da 72 a 74; decisione 1999/243/CE della Commissione, del 16 settembre 1998 (IV/35.134 - Trans-Atlantic Conference Agreement) (in appresso, la decisione TACA) (GU L 95 del 9.4.1999, pag. 1), punti da 386 a 396 decisione 2003/68/CE della Commissione, del 14 novembre 2002 (caso COMP/35.134 - TACA riveduta) (in appresso, la decisione TACA riveduta) (GU L 26 del 31.1.2003, pag. 53), punto 73.


[16]


Per un orientamento sull'applicazione dell'incidenza sugli scambi, cfr. le linee direttrici della Commissione di cui alla nota 13.


[17]


GU C 372 del 9.12.1997, pag. 5.


[18]


Comunicazione sulla definizione del mercato, di cui alla nota 17, punto 8.


[19]


Comunicazione sulla definizione del mercato, di cui alla nota 17, punto 13.


[20]


Decisione 1999/485/CE della Commissione, del 30 aprile 1999 (causa IV/34.250 - Europe Asia Trade Agreement) (GU L 193 del 26.7.1999, pag. 23); decisione TAA, di cui alla nota 10 e decisione TACA, di cui alla nota 15, punti da 60 a 84. La definizione di mercato di cui alla decisione TACA è stata confermata dal Tribunale di primo grado nella sentenza sulle cause riunite T-191/98 e da T-212/98 a T-214/98, Atlantic Container Line AB e altri/Commissione, Racc. 2003, pag. II-3275 (in appresso, la sentenza TACA), punti da 781 a 883.


[21]


Il paragrafo 62 della decisione TACA, di cui alla nota 15, e i punti da 783 a 789 della sentenza TACA, di cui alla nota 20.


[22]


Decisione TACA, di cui alla nota 15, punto 71.


[23]


Sentenza TAA, di cui alla nota 15, punto 273 e sentenza TACA, di cui alla nota 20, punto 809.


[24]


Sentenza TAA, di cui alla nota 15, punto 281. Decisione della Commissione relativa al caso COMP/M.3829 - MAERSK/PONL, del 29 luglio 2005, punto 13.


[25]


Decisione TACA, di cui alla nota 15, punti da 62 a 75; sentenza TACA, di cui alla nota 21, punto 795, e decisione della Commissione nel caso MAERSK/PONL, di cui alla nota 23, punti 13 e da 112 a 117.


[26]


Decisione TACA, di cui alla nota 15, punti da 76 a 83, e decisione TACA riveduta, di cui alla nota 15, punto 39.


[27]


Per il noleggio a viaggio (voyage charter), per esempio, gli elementi essenziali di una richiesta di trasporto sono le merci da trasportare, il volume, i porti di carico e scarico, i giorni in cui la nave rimane ormeggiata o la data entro cui le merci devono arrivare e i dettagli tecnici relativi alla nave richiesta.


[28]


Dal punto di vista dell'industria, le grandezze delle navi corrispondono a mercati distinti. La stampa specializzata e il Baltic Exchange pubblicano indici dei prezzi per ogni dimensione standard delle navi e le relazioni dei consulenti dividono il mercato in base alla grandezza delle navi.


[29]


Per esempio, un carico liquido alla rinfusa non può essere trasportato su una nave adibita al trasporto di rinfuse solide, mentre un carico refrigerato non può essere trasportato su una nave adibita al trasporto di automobili. Molte petroliere possono trasportare prodotti petroliferi neri (dirty) e bianchi (clean), ma non possono trasportare prodotti bianchi subito dopo avere trasportato prodotti neri.


[30]


Per una nave adibita al trasporto di rinfuse solide, passare dal trasporto di carbone al trasporto di granaglie può richiedere un processo di pulizia della durata di un solo giorno, che può essere effettuato durante un viaggio in zavorra. In altri mercati dei trasporti di questo tipo, l'operazione può richiedere più tempo.


[31]


Regolamento (CE) n. 417/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo e che abroga il regolamento (CE) n. 2978/94 del Consiglio (GU L 64 del 7.3.2002).


[32]


Decisione TACA, di cui alla nota 15, punto 85; decisione TACA riveduta, di cui alla nota 15, punti 85 e 86, e sentenza TACA, di cui alla nota 20, punti 924, 925 e 927.


[33]


In base alle peculiarità dei mercati rilevanti di trasporto con navi da carico non regolari si possono prevedere periodi più brevi, per esempio nei mercati in cui i contratti di noleggio di navi durano meno di un anno.


[34]


Decisione 2000/627/CE della Commissione, del 16 maggio 2000 [caso IV/34.108 - Far East Trade Tariff Charges and Surcharges Agreement (FETTCSA)] (GU L 268 del 20.10.2000, pag. 1), punto 153. Sentenza del Tribunale di primo grado, del 21 ottobre 1997, nella causa T-229/94, Deutsche Bahn AG/Commissione, Racc. 1997, pag. II-1689, punto 37.


[35]


Il regolamento (CE) n. 823/2000 di cui alla nota 8 si applica ai servizi di trasporto marittimo internazionali di linea in partenza da o a destinazione di uno o più porti della Comunità per il trasporto di sole merci, principalmente in container - cfr. articoli 1, 2 e 3, paragrafo 2, lettera g).


[36]


Sentenza del Tribunale di primo grado nella causa C-49/92 P, Commissione/Anic Partecipazioni, Racc. 1999, pag. I-4125, punti da 121 a 126.


[37]


Sentenza della Corte di giustizia, causa C-7/95 P, John Deere/Commissione, Racc. 1998, pag. I-3111, punto 90, e sentenza della Corte di giustizia, causa C-194/99 P, Thyssen Stahl/Commissione, Racc. 2003, pag. I-10821, punto 81.


[38]


Sentenza della Corte di giustizia, del 23 novembre 2006, causa C-238/05, Asnef-Equifax/Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), Racc. 2006, pag. I-11125, punto 52, e sentenza della Corte di giustizia, causa C-49/92 P, Commissione/Anic Partecipazioni, di cui alla nota 36, punti 116 e 117.


[39]


Sentenza della Corte di giustizia, cause riunite C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85 e da C-125/85 a C-129/85, A. Ahlström Osakeyhtiö e altri/Commissione, Racc. 1993, pag. I-01307, punti da 59 a 65.


[40]


Sentenza relativa alla causa John Deere/Commissione, C-7/95 P, di cui alla nota 37, punto 88.


[41]


Sentenza del Tribunale di primo grado, causa T-35/92 John Deere Ltd/Commissione, Racc. 1994, pag. II-957, punto 51, confermata in appello dalla sentenza relativa alla causa John Deere Ltd/Commissione, causa C-7/95 P, di cui alla nota 37, punto 89, e più recentemente, sentenza relativa alla causa Asnef-Equifax/Ausbanc, di cui alla nota 38.


[42]


Sentenza del Tribunale di primo grado, causa T-141/94, Thyssen Stahl AG/Commissione, Racc. 1999, pag. II-347, punti 402 e 403.


[43]


Sentenza relativa alla causa John Deere Ltd/Commissione, C-7/95 P, di cui alla nota 37, punti da 75 a 77.


[44]


Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, di cui alla nota 7, paragrafo 16.


[45]


Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, di cui alla nota 7.


[46]


Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, di cui alla nota 7, paragrafo 25.


[47]


Nei trasporti marittimi di linea esistono legami operativi e/o strutturali tra concorrenti, per esempio l'adesione a accordi di consorzi che permettono alle compagnie marittime di scambiare informazioni allo scopo di fornire un servizio comune. Nella valutazione dell'incidenza sul mercato in questione di un nuovo scambio di informazioni, dovrà essere presa in considerazione, caso per caso, l'esistenza di un tale legame.


[48]


Sentenza TACA, di cui alla nota 20, punto 1154.


[49]


Decisione 78/252/CEE della Commissione, del 23 dicembre 1977, causa IV/34.983 - Vegetable parchment (GU L 70 del 13.3.1978, pag. 54).


[50]


Decisione 92/157/CEE della Commissione, del 17 febbraio 1992, causa IV/31.370 - UK Agricultural Tractor Registration Exchange (GU L 68 del 13.3.1992, pag. 19), punto 50.


[51]


Decisione 98/4/CECA della Commissione, del 26 novembre 1997, causa IV/36.069 - Wirtschaftsvereiningung Stahl (GU L 1 del 3.1.1998, pag. 10), punto 17.


[52]


Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, di cui alla nota 7.


[53]


Decisione 2004/421/CECA della Commissione, del 16 dicembre 2003, causa COMP/36.240 - Industrial tubes (GU L 125 del 28.4.2004, pag. 50).


[54]


Decisione 82/896/CEE della Commissione, del 15 dicembre 1982 - IV/29.883 - AROW/BNIC (GU L 379 del 31.12.1982, pag. 1); decisione 96/438/CE della Commissione, del 5 giugno 1996, causa IV/34.983 - Fenex (GU L 181 del 20.7.1996, pag. 28).


[55]


Decisione 92/157/CEE (UK Agricultural Tractor Registration Exchange), di cui alla nota 50.


[56]


In questo modo, il pool riesce ad aggiudicarsi grossi contratti di noleggio, combinare diversi contratti di questo tipo e ridurre il numero di viaggi in zavorra grazie ad una programmazione accurata.


[57]


Per esempio, le navi del pool sono commercializzate nel quadro di una sola entità commerciale che offre soluzioni di trasporto indipendentemente dalla nave che assicurerà la traversata.


[58]


Per esempio, le entrate del pool sono raccolte dall'amministrazione centrale e i guadagni sono distribuiti ai partecipanti sulla base di un complesso sistema di ponderazione.


[59]


Rispettivamente alla sezione 5 e 3 delle linee direttrici, citate alla nota 6.


[60]


Linee direttrici sugli accordi di cooperazione orizzontale, di cui alla nota 6, punto 12.


[61]


Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (il regolamento comunitario sulle concentrazioni) (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).


[62]


GU C 95 del 16.4.2008, pag. 1.


[63]


Articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio.


[64]


Comunicazione della Commissione relativa agli accordi di importanza minore che non determinano restrizioni sensibili della concorrenza ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato (GU C 368 del 22.12.2001, pag. 13) e linee direttrici sulla nozione di pregiudizio al commercio, di cui alla nota 13.


[65]


Linee direttrici sugli accordi di cooperazione orizzontale, di cui alla nota 6, punto 5. Le attività degli agenti marittimi indipendenti che "sistemano una nave" non rientrano in questa categoria.


[66]


Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, di cui alla nota 7.


[67]


Linee direttrici sugli accordi di cooperazione orizzontale, di cui alla nota 6, punto 149.


[68]


Linee direttrici sugli accordi di cooperazione orizzontale, di cui alla nota 6, punto 142.


[69]


Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, di cui alla nota 7.


[70]


Sentenza relativa alla causa Asnef-Equifax/Ausbanc, di cui alla nota 38, punto 70.


[71]


Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, di cui alla nota 7, paragrafo 24.
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DALLA PRIMA PAGINA
Lieve crescita del traffico delle merci nel porto di Ancona nel 2025
Ancona
In lieve diminuzione i rotabili. Decisa riduzione del numero di passeggeri
Ad ottobre verrà avviata la costruzione del terminal crociere al Molo San Cataldo di Taranto
Londra
Investimento di oltre 4,5 milioni di euro da parte di Global Ports Holding
Un morto e quattro feriti a bordo della nave da crociera World Legacy (ex Moby Zaza)
Singapore
Sull'unità è divampato un incendio
SBB CFF FFS Cargo ha venduto 31 locomotive alla Nordic Re-Finance
Berna
L'azienda svizzera prevede di dotarsi entro il 2035 solamente di mezzi prodotti dalla Stadler Rail Valencia
Lo scorso anno il traffico delle merci nel porto di Amburgo è cresciuto del +2,6%
Lo scorso anno il traffico delle merci nel porto di Amburgo è cresciuto del +2,6%
Amburgo
Il rialzo grazie ai container. Stabili i volumi nel solo quarto trimestre
Nel quarto trimestre del 2025 il gruppo DFDS ha registrato una perdita netta di -286 milioni di corone danesi
Copenaghen
Lo scorso anno il traffico delle merci nei porti del Montenegro è cresciuto del +1,6%
Podgorica
I soli carichi da e per l'Italia sono aumentati del +64,6%
Ad APM Terminals il 37,5% del Southern Container Terminal del porto di Jeddah
L'Aia/Dubai
DP World manterrà il restante 62,5%
Continua la flessione del traffico dei container nel porto di Los Angeles
Los Angeles
A gennaio calo del -12,1%. Bown: lo stato delle esportazioni verso la Cina appare pessimo
Nel quarto trimestre del 2025 il traffico delle merci nel porto di Civitavecchia è aumentato del +8,6%
Civitavecchia
Nell'intero anno la crescita è stata del +3,1%
Samskip cede servizi marittimi e logistici con il Regno Unito e l'Irlanda alla CLdN
Lussemburgo/Rotterdam
L'accordo include gli accordi di noleggio per oltre 5.000 unità di carico multimodali
L'Antitrust ha riaperto il procedimento sulla concentrazione tra la Ignazio Messina & C. e la Terminal San Giorgio
Roma
L'International Chamber of Shipping contro le nuove tasse portuali programmate dal governo USA
Washington
Necessarie - sottolinea l'associazione - soluzioni politiche attentamente coordinate
Norwegian Cruise Line Holdings ordina tre nuove navi da crociera a Fincantieri
Miami/Trieste
Sono destinate alle compagnie Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises e Regent Seven Seas Cruises
Hapag-Lloyd e ZIM hanno concordato un accordo di fusione
Haifa/Amburgo
La compagnia tedesca sborserà sino a 2,5 miliardi di dollari
L'America's Maritime Action Plan prospetta una nuova tassa per le navi costruite all'estero provenienti da qualsiasi nazione che entrano nei porti USA
Washington
Verrebbe utilizzata per finanziare il nuovo Maritime Security Trust Fund
Hapag-Lloyd sta per acquisire l'israeliana ZIM
Amburgo
Alla compagnia tedesca andranno le operazioni internazionali, mentre quelle in e con Israele saranno attribuite alla società di private equity FIMI Opportunity Funds di Tel Aviv
Sultan Ahmed bin Sulayem lascia DP World dopo il coinvolgimento nel caso Epstein
Dubai
Essa Kazim nominato presidente e Yuvraj Narayan amministratore delegato
Eurogate e APM Terminals investiranno un miliardo di euro per lo sviluppo del North Sea Terminal Bremerhaven
Brema/L'Aia
CK Hutchison minaccia ricorsi contro APM Terminals se assumerà la gestione dei porti panamensi di Cristóbal e Balboa
Hong Kong
Domani verrà inaugurato il nuovo container terminal di transhipment di Damietta
Brema/Melzo
La sua capacità di traffico annua salirà sino a 3,3 milioni di teu
Fincantieri presenta un piano industriale che prevede il raddoppio della capacità di produzione di navi militari nei cantieri italiani
Milano
Per la produzione civile è programmata la riallocazione di volumi nei cantieri rumeni e un'espansione in Vietnam
Accordo Fincantieri - Generative Bionics per la realizzazione di robot umanoidi saldatori
Trieste/Genova
I primi test nel cantiere navale di Sestri Ponente sono programmati entro la fine di quest'anno
Lieve incremento del traffico annuale delle merci movimentato dai porti croati
Zagabria
Forte calo delle rinfuse secche compensato dall'aumento dei carichi liquidi e dai container record
Il gruppo Grendi prevede di chiudere il 2025 con un fatturato record di 158 milioni di euro (+33%)
Genova
Incremento del +10% dei ricavi al netto dell'effetto dell'acquisizione della Dario Perioli
Negative le performance trimestrali e annuali della sudcoreana HMM
Negative le performance trimestrali e annuali della sudcoreana HMM
Seul
Nel 2025 la flotta di portacontenitori ha trasportato 3,94 milioni di teu (+3,2%)
Offerta per acquisire il corriere espresso europeo InPost
Amsterdam/Lussemburgo
È stata presentata da un consorzio partecipato da Advent International (37%), FedEx (37%), A&R Investments (16%) e PPF Group (10%)
Accordo di fusione siglato da Transocean e Valaris
Steinhausen/Hamilton
La nuova società avrà una flotta di 73 unità offshore, tra cui 33 navi di perforazione per acque ultra-profonde
Hapag-Lloyd prevede di chiudere l'esercizio 2025 con un calo del -61% dell'utile operativo
Amburgo
Carichi record trasportati dalla flotta in crescita del +8%
FS costituisce una società specializzata nella consulenza nei trasporti e nelle infrastrutture
Londra
La nuova azienda ha sede a Londra
Lo scorso anno il traffico marittimo nel canale di Suez è calato del -3,4%
Lo scorso anno il traffico marittimo nel canale di Suez è calato del -3,4%
Cairo
Crescita del +9,0% nel solo quarto trimestre. A dicembre i transiti sono aumentati del +13,1%
La legge sulle semplificazioni, anziché facilitare, complica la vita dei comandanti delle navi e li carica di ulteriori responsabilità sia operative che giuridiche
Genova
Accordo BYD-Automar per il traffico di autoveicoli attraverso il porto di Gioia Tauro
Schiedam
L'obiettivo è servire il mercato del centro-sud del territorio italiano
Il gruppo Maersk annuncia il taglio del 15% dei posti di lavoro a terra
Il gruppo Maersk annuncia il taglio del 15% dei posti di lavoro a terra
Copenaghen
Sui risultati finanziari trimestrali e annuali grava l'effetto della riduzione del valore dei noli marittimi
Nel 2025 il traffico dei container nei porti di Genova e Savona-Vado Ligure ha raggiunto il record storico di quasi tre milioni di teu
Genova
Passeggeri delle crociere in crescita del +6,1%; in calo del -4,0% quelli dei traghetti
Il porto di Busan ha stabilito nuovamente il proprio record storico di traffico annuale dei container
Busan
Lo scorso anno il totale è stato di 24,88 milioni di teu (+2,0%)
Panama Ports Company ha avviato un procedimento arbitrale contro la Repubblica di Panama
Panamá
Denunciati ingenti danni e la chiusura delle autorità statali rispetto a ripetute richieste di confronto
Nel 2025 il traffico delle merci nei porti della Sardegna è cresciuto del +3,0%
Cagliari
Lieve flessione dei crocieristi contenuta dall'avvio dell'home port a Cagliari ed Olbia
Stabile nel 2025 il traffico delle merci nel porto di Barcellona
Barcellona
Nel solo quarto trimestre sono state movimentate 16,7 milioni di tonnellate (+4,5%)
Maersk e Hapag-Lloyd riportano un servizio India/Medio Oriente-Mediterraneo sulla rotta attraverso Suez
Nel 2025 le navi transitate nel canale di Panama sono aumentate del +14,1%
Nel 2025 le navi transitate nel canale di Panama sono aumentate del +14,1%
Panamá
I porti della nazione centroamericana hanno movimentato 9.915.357 container (+3,6%)
Lo scorso anno il traffico dei container nel porto di Tanger Med ha raggiunto la quota record di 11,1 milioni di teu (+8,4%)
Lo scorso anno il traffico dei container nel porto di Tanger Med ha raggiunto la quota record di 11,1 milioni di teu (+8,4%)
Anjra
Nuovo massimo storico del totale delle merci
Nel 2025 i porti turchi hanno movimentato un traffico record di 553,3 milioni di tonnellate di merci (+4,0%)
Ankara
Nuovo picco storico dei container con l'Italia pari a 678.715 teu (+9,8%). Calo dei transiti navali attraverso lo Stretto del Bosforo
La gestione transitoria dei porti panamensi di Cristóbal e Balboa sarà affidata ad APM Terminals
Panamá
Il presidente Mulino ha esortato Panama Ports Company a collaborare pienamente in vista di questa nuova fase
Nuova messe di record storici raccolta dai porti cinesi
Nuova messe di record storici raccolta dai porti cinesi
Pechino
Nel 2025 gli scali marittimi hanno movimentato 11,63 miliardi di tonnellate di merci (+3,7%)
PPC denuncia la contraddittorietà della sentenza della Corte Suprema di Giustizia di Panama rispetto al quadro giuridico vigente
Balboa
La società non esclude il ricorso ad azioni legali nazionali e internazionali
Lukoil sigla un accordo con la statunitense Carlyle per cederle gli asset internazionali del gruppo russo
Mosca
La transazione dovrà essere autorizzata dallo statunitense Office of Foreign Assets Control
La Corte Suprema di Giustizia di Panama dichiara l'incostituzionalità della legge sul contratto di concessione con la Panama Ports Company
Panamá
Lo scorso anno i terminal portuali della PPC hanno movimentato 3,9 milioni di container
Royal Caribbean Cruises ha ordinato due nuove navi da crociera a Chantiers de l'Atlantique con opzioni per altre quattro
Royal Caribbean Cruises ha ordinato due nuove navi da crociera a Chantiers de l'Atlantique con opzioni per altre quattro
Miami
Programmati nuovi ordini per dieci nuove navi fluviali. Anno finanziario record
CMA CGM costituisce una joint venture con Stonepeak a cui conferirà dieci container terminal
New York/Los Angeles
Sarà partecipata rispettivamente al 75% e 25%. La società americana investirà 2,4 miliardi di dollari
No delle aziende tedesche del trasporto merci su rotaia ad un aumento del +37% dei prezzi delle tracce ferroviarie
Berlino
Die Güterbahnen esorta il ministro dei Trasporti a presentare la promessa riforma del sistema di tariffazione
FS Logistix incrementa da sei a dieci le rotazioni settimanali sulla tratta ferroviaria Duisburg-Milano
Milano
Effettuati due collegamenti giornalieri per ciascuna direzione
Nel quarto trimestre del 2025 il traffico delle merci nel porto di Anversa-Zeebrugge è calato del -4,9%
Anversa
Nell'intero anno la flessione è stata del -4,1%
Valletta Cruise Port registra un traffico annuale delle crociere record
Londra
Nel 2025 i passeggeri sono stati 963mila (+2,3%)
Evergreen investe sino a quasi 1,5 miliardi di dollari nella costruzione di 23 portacontainer
Taipei
Sette navi da 5.900 teu sono state ordinate a Jiangsu New Yangzi Shipbuilding e 16 da 3.100 teu a CSSC Huangpu Wenchong Shipbuilding
Nel 2025 i porti spagnoli hanno movimentato un traffico dei container record di quasi 19 milioni di teu
Madrid
Nuovi massimi storici anche delle merci convenzionali e dei passeggeri
Prima operazione di trasbordo di container in un porto dell'Algeria
Prima operazione di trasbordo di container in un porto dell'Algeria
Algeri
È avvenuta domenica nello scalo portuale di Djen Djen
Gli autotrasportatori di Serbia, Bosnia-Erzegovina, Montenegro e Macedonia del Nord bloccano le frontiere
Belgrado
Azione di protesta di una settimana contro il nuovo sistema di ingressi/uscite dell'UE
Minacciata la ripresa degli attacchi contro le navi nella regione del Mar Rosso
Teheran
Verrebbero attuati in risposta ad un'escalation delle azioni militari di USA e alleati nella regione
Nuovo record annuale del traffico marittimo negli Stretti di Malacca e di Singapore
Nuovo record annuale del traffico marittimo negli Stretti di Malacca e di Singapore
Port Klang
Lo scorso anno, per la prima volta, sono transitate oltre 100mila navi
Nuovo record di marittimi abbandonati dagli armatori
Londra
Nel 2025 sono stati abbandonati 6.223 membri degli equipaggi di 410 navi
Due commissari della FMC chiedono al governo USA di adottare misure contro i porti canadesi e messicani
Washington
Sollecitata l'applicazione della disposizione volta ad impedire ai vettori delle merci di eludere la Harbor Maintenance Fee
Stabile il traffico annuale dei container movimentato dal porto di Algeciras
Algeciras
Registrata una flessione del -6,2% del peso delle merci nei contenitori
La Commissione UE autorizza l'Italia al sostegno economico alla manovra ferroviaria nei porti
Roma
Incentivi per un totale massimo di 30 milioni di euro in cinque anni
Le compagnie di navigazione sollecitano ulteriori incentivi per accelerare il ripristino dei transiti nel canale di Suez
Le compagnie di navigazione sollecitano ulteriori incentivi per accelerare il ripristino dei transiti nel canale di Suez
Ismailia
Evidenziata anche la necessità di ridurre i premi assicurativi per le navi in transito nella regione del Mar Rosso
Recuperati 3,1 milioni di euro di addizionale regionale ai canoni demaniali marittimi non versati nei porti campani
Napoli
422 avvisi di messa in mora ai concessionari risultati inadempienti
A novembre 2025 il traffico delle merci nei porti di Genova e Savona-Vado è calato del -5,5%
Genova
I due scali hanno registrato variazioni percentuali rispettivamente del -7,5% e +0,6%
UE ETS, Interferry chiede di bloccare lo scatto al pagamento del 100% delle emissioni prodotte dai traghetti nel 2026
Victoria
La stragrande maggioranza delle entrate dell'ETS marittimo - denuncia l'associazione - viene dirottata verso i bilanci nazionali degli Stati membri
La nuova configurazione del network di servizi di Ocean Alliance conferma sette toccate ai porti italiani
Hong Kong/Taipei
Due al porto di Genova, due a quello della Spezia e uno scalo ciascuno ai porti di Vado Ligure, Trieste e Salerno
Lo scorso anno il traffico delle merci nel porto di Marsiglia-Fos è aumentato del +5%
Lo scorso anno il traffico delle merci nel porto di Marsiglia-Fos è aumentato del +5%
Marsiglia
Crocieristi in crescita del +7%
DB Cargo programma il taglio di circa 6.000 posti di lavoro
Berlino
A breve l'avvio delle trattative con i rappresentanti dei dipendenti
Nel 2025 i container trasportati dalla flotta della RCL sono aumentati del +8,8%
Bangkok
I ricavi determinati da questa attività sono cresciuti del +5,2%
Sulla nomina di Tardini a presidente dell'AdSP della Sicilia Occidentale, Salvini e Schifani hanno (per ora) sotterrato l'ascia di guerra
Palermo
Traffico annuale dei container in crescita del +5,4% nei terminal portuali di HHLA
Amburgo
Previsti ricavi record pari a 1,76 miliardi di euro (+9,9%)
Nel 2025 il traffico dei container nel porto di New York è cresciuto del +2,3%
New York
Significativo aumento dei contenitori pieni all'esportazione
Politica e Assiterminal festeggiano la proroga del bonus portuale
Roma/Genova
Ferrari: intuito il valore della progettualità che stava dietro alla riformulazione della norma
A gennaio il traffico dei container nel porto di Hong Kong è diminuito del -3,2%
Hong Kong
Sono stati movimentati 1,13 milioni di teu
Costamare si assicura ricavi pari a 940 milioni di dollari dal noleggio di 12 portacontainer
Monaco
CMA CGM ha ordinato al cantiere navale Cochin Shipyard sei portacontainer a GNL da 1.700 teu
Marsiglia
Entro fine anno saliranno a 1.500 i marittimi indiani imbarcati sulle navi del gruppo francese
Lo scorso mese il traffico delle merci nel porto di Singapore è cresciuto del +13,0%
Singapore
I container sono stati pari a 3.892.370 teu (+11,3%)
Filt Cgil, incontro sull'importanza dell'articolo 17 della legge 84/94
Roma
Si terrà domani a Roma presso il Centro Congresso Frentani
Britta Weber è stata nominata nuovo chief executive officer del gruppo Hupac
Chiasso
È l'attuale vicepresidente di UPS Healthcare per l'Europa e l'Asia
Saipem acquisirà un'unità di perforazione offshore mobile per 272,5 milioni di dollari
Milano
Accordo con la norvegese Deep Value Driller
Il 20 febbraio a Genova si terrà la 59ma edizione del Premio San Giorgio
Genova
La Targa San Giorgio sarà conferita a Gian Enzo Duci
Ricorso di Filt Cgil contro l'autorizzazione alla Cartour a svolgere le operazioni di rizzaggio e derizzaggio
Medlog inaugura un parco logistico nel porto King Abdulaziz di Dammam
Ginevra
Occupa un'area di oltre 100mila metri quadri
Manageritalia e Assologistica siglano il rinnovo del Ccnl dirigenti della logistica
Roma
Aumento retributivo lordo mensile a regime di 750 euro in tre tranche
Sottoscritto un accordo vincolante per l'acquisizione di Qube da parte di Macquarie Asset Management
Sydney
È stato approvato all'unanimità dal Cda del gruppo logistico australiano
Meyer Turku ha completato la progettazione di una nave da crociera a zero emissioni nette
Turku
Il combustibile principale è il biometanolo
Lo scorso anno il fatturato della Kalmar è cresciuto del +1%
Helsinki
Utile operativo, utile netto e nuovi ordini in aumento rispettivamente del +26%, +28% e +8%
Terminal Investment Limited mette le mani sul porto peruviano di Pisco
Lima
Acquisita la Terminal Portuario de Paracas
Assagenti sollecita un'informativa più costante e tempestiva sull'avanzamento dei lavori della nuova diga foranea di Genova
Grimaldi ha preso in consegna la Grande Michigan
Napoli
È l'ottava Pure Car and Truck Carrier ammonia ready del gruppo partenopeo
Incontro tra i presidenti della Federazione del Mare e di Assoporti
Roma
Mario Mattioli e Roberto Petri hanno affrontato le principali tematiche del cluster marittimo
La marocchina Marsa Maroc partecipa allo sviluppo del porto di Monrovia
Casablanca
Contratto per la gestione di due banchine e per la realizzazione di un terminal multipurpose
La sudcoreana Pan Ocean compra dieci VLCC della connazionale SK Shipping
Seul
Transazione del valore di circa 668 milioni di dollari
Roberto Mantovanelli è stato nominato segretario generale dell'AdSP dell'Adriatico Settentrionale
Venezia
Approvato il Piano Operativo Triennale 2026-2028 dei porti di Venezia e Chioggia
Stefano Messina è stato confermato presidente di Assarmatori
Roma
Guiderà l'associazione armatoriale anche nel quadriennio 2026-2030
Nel 2025 i porti albanesi hanno movimentato un traffico record di 8,2 milioni di tonnellate di merci (+6,2%)
Tirana
Nuovo picco anche dei passeggeri pari a 1,7 milioni di unità (+6,4%)
WASS (Fincantieri) ha ottenuto una commessa dell'Arabia Saudita per la fornitura di siluri leggeri
Trieste
L'ordine ha un valore superiore ai 200 milioni di euro
Ingente commessa alla Oxin (Somec) per la realizzazione di aree cucina, riposterie, catering e bar di due navi da crociera
San Vendemiano
Il valore dell'ordine è di 53 milioni di euro
Sogedim attiva un servizio giornaliero Carpi-Campogalliano/Inghilterra
Carpi
Navetta giornaliera in partenza dai poli logistici di Campogalliano, Carpi e Prato
Danaos Corporation registra ricavi trimestrali e annuali record
Atene
In calo gli utili
CPPIB e OMERS valuterebbero la vendita del 67% di Associated British Ports
Londra
Maersk ordina otto portacontainer dual-fuel da 18.600 teu
Copenaghen
Costruite da New Times Shipbuilding Co., saranno consegnate tra il 2029 e il 2030
Inaugurato un nuovo cantiere navale della PaxOcean a Singapore
Singapore
Occupa un'area di 17,3 ettari
Nel porto di Trieste è arrivata la più grande portacontainer di sempre
Trieste
Scalo della “MSC Diana” che ha una capacità di circa 19.000 teu
Antin Infrastructure Partners compra il costruttore navale americano Vigor Marine Group
New York
Ha cantieri navali a Seattle, Portland, Vancouver, San Diego e Norfolk
PROSSIME PARTENZE
Visual Sailing List
Porto di partenza
Porto di destinazione:
- per ordine alfabetico
- per nazione
- per zona geografica
Nel 2025 i porti marocchini hanno movimentato un traffico record di 262,6 milioni di tonnellate di merci (+8,9%)
Rabat
Transhipment pari al 50,5% del totale
Yang Ming immette la prima di cinque navi dual-fuel a GNL da 15.500 teu sulla rotta Asia-Mediterraneo
Keelung
Sarà impiegata nel servizio MD2
Uno studio evidenzia i problemi delle portacontainer a GNL nel conformarsi al futuro obbligo della connessione agli impianti di cold ironing
Berlino/Amburgo
Accordo Fincantieri-Wsense nell'offerta di sistemi all'avanguardia per la dimensione subacquea
Trieste
Previsto il co-sviluppo di soluzioni tecnologiche wireless avanzate
Uno studio rileva elevati livelli di inquinanti organici persistenti causati dalle attività di demolizione navale
Bruxelles
Porto di Livorno, al via la gara per la gestione dei rifiuti prodotti dalle navi
Livorno
Il valore previsto dell'appalto è di oltre 40 milioni di euro
Ricavi e profitti della DSV risentono dell'effetto dell'acquisizione della Schenker
Copenaghen
Nel 2025 il volume d'affari è cresciuto del +48,0%
Wärtsilä registra una sensibile crescita dei risultati trimestrali e annuali del segmento Marine
Helsinki
Stabile il valore dei nuovi ordini acquisiti dal gruppo finlandese nel 2025
L'olandese Portwise è stata comprata dalla connazionale Haskoning
Rijswijk
L'azienda offre soluzioni per l'ottimizzazione delle operazioni dei terminal attraverso l'automazione e l'elettrificazione
Avviata in Cina la costruzione della prima di sei portacontainer per Italia Marittima
Trieste
Le navi, che potranno utilizzare combustibile tradizionale e metanolo, avranno una capacità di 2.400 teu
Nello Stretto di Hormuz imbarcazioni armate hanno intimato ad una tanker statunitense di fermarsi
Southampton/Londra
GTS annuncia nuovi servizi ferroviari tra il porto di Genova e il Centro-Sud Italia
Bari
Collegamenti tramite il terminal di Segrate Milano
Kuehne+Nagel incrementa le aree nella CargoCity South dell'aeroporto di Francoforte
Schindellegi
Una nuova struttura verrà completata e presa in consegna alla fine del 2028
Nel 2025 è raddoppiato il numero di navi dual-fuel impiegate dai vettori marittimi di linea
Washington
Attualmente il portafoglio ordini è costituito per il 74% da unità di questo tipo
AD Ports sigla un accordo per la realizzazione e gestione di un terminal multipurpose nel porto di Matadi
Abu Dhabi/Kinshasa
Rilancio del progetto di costruzione del porto in acque profonde di Banana
Confitarma, la posizione dell'Agenzia delle Entrate rischia di produrre pesanti ripercussioni sull'occupazione dei marittimi italiani
Roma
Bucchioni nominato presidente pro tempore dell'Associazione degli Spedizionieri del Porto della Spezia
La Spezia
Al via la gara per lo sviluppo del polo della cantieristica nautica nel porto di Ancona
Ancona
Il Comitato di gestione dell'AdSP ha approvato il bando
Ulteriore flessione delle performance finanziarie trimestrali della ONE
Singapore
Stabile il volume di carichi containerizzati trasportati dalla flotta
Firmato l'atto di nomina di Laura DiBella alla presidenza della FMC
Washington
Il suo mandato scadrà il 30 giugno 2028
Nel 2025 il porto di Singapore ha registrato forniture di bunker record
Singapore
Joint venture PSA-MOL per la gestione di un nuovo terminal ro-ro
Il porto di Taranto è stato visitato da una delegazione della giapponese FLOWRA
Taranto
L'associazione riunisce 21 tra i principali player energetici nipponici
Nuovi ordini ad ABB in un trimestre per la prima volta sopra i dieci miliardi di dollari
Zurigo
Crescita della domanda nei settori marittimo, portuale e ferroviario
Negli Stati Uniti la MSC è stata multata per un totale di 22,67 milioni di dollari
Washington
La Federal Maritime Commission ha comunicato gli esiti di un'indagine
CSC Vespucci e Livorno Reefer costituiranno una piattaforma unica dedicata ai prodotti ortofrutticoli ed esotici nel porto di Livorno
Signal Ocean ha acquisito AXSMarine
Parigi/Londra
La società propone piattaforme web a supporto del settore del noleggio navale
Stena RoRo ha ordinato in Cina la costruzione di due navi ro-ro con opzioni per altre quattro unità
Göteborg
Sono state progettate in cooperazione con l'italiana Naos
Shanghai Zhonggu Logistics Co. ordinerà quattro nuove portacontainer da 6.000 teu
Shanghai
La commessa includerà opzioni per due ulteriori navi
Nel 2025 i ricavi della UPS sono diminuiti del -2,6%
Nel solo ultimo trimestre è stata registrata una flessione del -3,2%
ICS ha pubblicato la propria analisi periodica sulle performance degli Stati di bandiera
Londra
A maggio Michail Stahlhut lascerà la carica di amministratore delegato della Hupac
Chiasso
Bertschi: sotto la sua guida rafforzata la posizione della società come principale fornitore nel trasporto combinato strada/rotaia in Europa
Nominati i membri dell'Organismo di partenariato della risorsa mare di Ravenna
Ravenna
Si riunirà per la prima volta il prossimo 4 febbraio e rimarrà in carica quattro anni
Messina (Assarmatori): bene il decreto del MIT sul cold ironing
Roma
Passaggio fondamentale - ha sottolineato - per far sì che l'elettrificazione delle banchine sia concretamente utilizzabile
Contship ha aderito al programma DCSA+ della Digital Container Shipping Association
Melzo
Tra gli scopi, migliorare l'efficienza delle operazioni in terminal, l'accuratezza del planning e la collaborazione con le compagnie di navigazione
La Federación de Estibadores Portuarios Argentinos minaccia uno sciopero nei porti nazionali
La Plata
Azione a sostegno dei lavoratori del porto di Concepción del Uruguay
Nel 2025 il traffico delle merci nel porto di Taranto è cresciuto del +0,8%
Taranto
Nel solo ultimo trimestre è stato registrato un calo del -22,6%
Lo scorso anno il traffico dei container nel porto di Valencia è cresciuto del +3,4%
Valencia
Sono stati movimentati 5.662.661 teu
Fincantieri, commessa della Marina Militare italiana per il potenziamento della cyber resilienza delle unità navali
Nuovo stabilimento a Charleston per la produzione e il collaudo di sistemi di potenza e propulsione navale
Arlington
È stato inaugurato dalla Leonardo DRS, controllata dell'italiana Leonardo
Progetto per il rafforzamento della sicurezza informatica marittimo-portuale
Brest/Bruxelles/Roma
I partner sono France Cyber Maritime, FEPORT e la Federazione del Mare
Nell'ultimo trimestre del 2025 il traffico dei container nel porto di Los Angeles è calato del -10,6%
Los Angeles
Nell'intero anno è stata registrata una flessione del -0,6%
Nei primi sei mesi d'attività InnoWay Trieste ha prodotto 170 carri ferroviari
Trieste
Nel 2026 a Bagnoli della Rosandra è prevista la costruzione di 600 unità
Ferretti, no all'Opa volontaria condizionata e parziale lanciata dalla KKCG Maritime
Milano
Riaffermata la forte fiducia nella strategia di lungo periodo della società
Haropa Port segna un nuovo record di traffico dei container
Le Havre
Lo scorso anno il traffico complessivo delle merci è aumentato del +2%
È deceduto Decio Lucano, decano dei giornalisti che si occupano di shipping
Genova
Innumerevoli le sue avventure cartacee, tra cui “Vita e Mare” e “TMM”, ma anche digitali con “DL News”
Marsa Maroc ordina 106 trattrici portuali elettriche alla Terberg
Benschop
Saranno impiegate nel porto di Nador West Med
Contargo acquisisce il 50% di Cargo-Center-Graz Logistik
Mannheim
L'azienda tedesca estende il suo network intermodale ai porti adriatici di Koper e Rijeka
Un'unica offerta vincolante da Dubai per l'acquisto della Venice Ro-Port Mos
Venezia
La società gestisce il terminal per le autostrade del mare e le crociere di Fusina
Nel 2025 il porto di Long Beach ha movimentato un traffico dei container record
Long Beach
Nell'ultimo trimestre è stata registrata una flessione del -8,8%
HMM introdurrà soluzioni di navigazione autonoma basate sull'intelligenza artificiale su 40 navi
Seul
Contratto con Avikus e accordo con KSOE
Due nuove connessioni ferroviarie con la Germania dall'Interporto di Padova
Padova
Sono operate da InRail e LTE Italia
Intersea è diventata agente generale in Italia della portoghese GS Lines
Genova
La compagnia di navigazione fa parte del Grupo Sousa
A MSC e alla qatarina Maha lo sviluppo e la gestione del porto libico di Misurata
Parigi/Misurata
Previsto un investimento di 1,5 miliardi di dollari
F2i si è aggiudicato la concessione del porto turistico di Lavagna
Milano
Il contratto di concessione avrà una durata di 50 anni
Eni, varo dello scafo della Coral North FLNG
Geoje/San Donato Milanese
Sarà impiegata nell'offshore di Cabo Delgado, a nord del Mozambico
Laghezza ha acquisito un magazzino logistico a Sarzana
La Spezia
L'intento è di istituire un hub di prossimità destinato alle attività produttive locali
Inaugurato il Red Sea Container Terminal del porto egiziano di Sokhna
Sokhna
È gestito da una joint venture di Hutchison Ports, COSCO e CMA Terminals
Nella flotta di GNV è entrato il traghetto GNV Altair
Genova
Ha una capacità di 2.700 passeggeri e 915 metri lineari di rotabili
Maersk conferma il ripristino dei transiti attraverso il canale di Suez del servizio MECL
Copenaghen
La linea collega India e Medio Oriente con l'East Coast USA
Ignazio Messina & C. ha acquisito l'intero controllo della Thermocar
Genova
L'azienda genovese opera nel settore della logistica di container frigo a temperatura controllata
Il Cda della Genco ha respinto la proposta di acquisizione avanzata da Diana Shipping
New York/Atene
La compagnia americana lascia tuttavia uno spiraglio aperto ammettendo la validità della fusione
MSC includerà il porto di Trieste nel servizio Dragon Italia-USA
Ginevra
Lo scalo giuliano verrà toccato a partire dalla seconda metà di febbraio
De Wave Group ha comprato la francese DL Services
Genova
L'azienda è specializzata nella progettazione di cucine industriali e nella fornitura di componenti tecnici e ricambi di bordo
Il servizio transatlantico TUX della CMA CGM scalerà il porto di Salerno
Marsiglia
La linea collega la Turchia con la costa orientale degli USA
Lo scorso anno il traffico delle crociere nel porto del Pireo è aumentato del +9%
Pireo
Movimentati circa 1,85 milioni di passeggeri
Nuovi collegamenti intermodali tra l'Italia settentrionale e il Belgio di GTS Rail e CargoBeamer
Bari/Leipzig
Attivati sulle linee Padova-Zeebrugge e Liegi-Domodossola
Nel 2025 il traffico delle crociere nel porto di Genova è cresciuto del +6,5%
Genova
Passeggeri dei traghetti in diminuzione del -3,6%
Grimaldi ha preso in consegna la PCTC Grande Manila
Napoli
La nave ha una capacità totale pari a 9.241 ceu
PORTI
Porti italiani:
Ancona Genova Ravenna
Augusta Gioia Tauro Salerno
Bari La Spezia Savona
Brindisi Livorno Taranto
Cagliari Napoli Trapani
Carrara Palermo Trieste
Civitavecchia Piombino Venezia
Interporti italiani: elenco Porti del mondo: mappa
BANCA DATI
ArmatoriRiparatori e costruttori navali
SpedizionieriProvveditori e appaltatori navali
Agenzie marittimeAutotrasportatori
MEETINGS
Filt Cgil, incontro sull'importanza dell'articolo 17 della legge 84/94
Roma
Si terrà domani a Roma presso il Centro Congresso Frentani
Il 19 gennaio a Genova un convegno sul congestionamento del sistema logistico del Nord Ovest
Genova
Si terrà presso la Sala della Trasparenza della Regione Liguria
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RASSEGNA STAMPA
Auction of megaterminal in Santos may be postponed due to deadlock within the Federal Government
(A Tribuna)
East Port Said Port faces a new challenge with Europe's carbon rules for shipping
(EnterpriseAM)
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FORUM dello Shipping
e della Logistica
Intervento del presidente Tomaso Cognolato
Roma, 19 giugno 2025
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Vendita all'asta della nave da crociera per spedizioni Exploris One
Nantes
Ha una capacità di 144 passeggeri e 102 membri dell'equipaggio
SeaCube Container Leasing ha comprato la Martin Container
Montvale
L'azienda è specializzata nel segmento dei contenitori frigo
Pisano: la Zona Logistica Semplificata ha una grande valenza strategica per il porto della Spezia
La Spezia
A RINA e HPC un progetto per la promozione dei porti “verdi” nella regione del Caspio
Genova
Contratto quinquennale con l'OSCE
- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA
tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail
Partita iva: 03532950106
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Direttore responsabile Bruno Bellio
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