- È stata pubblicata oggi la sentenza con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria ha respinto il ricorso proposto dal gruppo logistico Spinelli contro l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e le società terminaliste genovesi PSA Genova Prà e Terminal Contenitori Porto di Genova (SECH) incentrato sullo scambio azionario tra le due aziende portuali che determina la fusione fra la prima, che gestisce il container terminal dell'area portuale di Pra', e la seconda, che opera un container terminal nell'area portuale di Sampierdarena, operazione denunciata dal gruppo Spinelli che opera anche come terminalista nell'area di Sampierdarena del porto di Genova sia nel segmento dei container attraverso la Genoa Port Termnal sia in quello delle rinfuse solide attraverso la Terminal Rinfuse Genova, attività supportate sempre nella stessa area portuale da un'altra filiale, la Centro Servizi Derna.
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- Spinelli ha impugnato il provvedimento con cui l'Autorità di Sistema Portuale ha autorizzato il mutamento del controllo societario e il riassetto azionario concordato da PSA Genova Pra' e SECH. Il capitale della prima - in precedenza denominata Voltri Terminal Europa (VTE) - è suddiviso fra la genovese Gruppo Investimenti Portuali (34,67%) e la PSA Investments (65,33%) che fa parte del gruppo terminalista PSA di Singapore, mentre SECH è partecipata al 100% dalla società Seber, a sua volta partecipata al 60% da Gruppo Investimenti Portuali e al 40% da PSA Investments. L'accordo fra le due società prevede la costituzione di una nuova società di diritto belga chiamata MergeCo, poi rinominata PSA Genoa Investments, partecipata al 62% da PSA Investments e al 38% da GIP, e il conferimento a PSA Genoa Investments delle partecipazioni detenute da PSA Investments e da GIP nelle società Seber e PSA Genova Prà. In ossequio alle clausole contenute nelle rispettive concessioni, SECH e PSA Genova Prà hanno chiesto all'Autorità di Sistema Portuale l'autorizzazione al mutamento dei propri assetti societari, mentre GIP e PSA Investments hanno notificato l'operazione alla presidenza del Consiglio dei ministri che deciso di non esercitare i poteri speciali previsti dalle norme sul golden power.
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- Nella sentenza il TAR per la Liguria ricorda che l'operazione di concentrazione è stata esaminata anche dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che ha ritenuto che non vi fossero i presupposti per una sua comunicazione preventiva e che questa non fosse quindi subordinata all'assenso della stessa AGCM. Inoltre il TAR ricorda che l'Autorità di Sistema Portuale ha chiesto un parere all'Avvocatura generale dello Stato in merito all'interpretazione e all'applicabilità al caso di specie dell'articolo 18, comma 7, della legge n. 84 del 1994, nella parte in cui dispone che in ciascun porto un'impresa concessionaria di un'area demaniale “non può essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso porto, a meno che l'attività per la quale richiede una nuova concessione sia differente da quella di cui alle concessioni già esistenti nella stessa area demaniale”.
- Proprio sull'articolo 18, comma 7, della legge n. 84 del 1994, che vieta il rilascio di due concessioni allo stesso operatore per aree demaniali che si trovino nello stesso porto, si è incentrato il ricorso proposto dal gruppo Spinelli. Nella sentenza del TAR si specifica che «non si comprende quale utilità giuridicamente apprezzabile la parte attrice possa ricavare dall'annullamento dell'atto impugnato, nei termini della rimozione di una lesione da questo arrecata a un interesse “pretensivo” al conseguimento di un bene della vita o di un interesse “oppositivo” al suo mantenimento: a ben vedere, infatti - precisa la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale - da un lato l'atto non incide sulle concessioni rilasciate alla ricorrente, dall'altro questa non potrebbe comunque ottenere la concessione degli spazi attualmente assegnati alle controinteressate, che rimarrebbero nella loro disponibilità anche in assenza dell'operazione contestata; né infine viene specificamente dedotto quale sia il pregiudizio che l'operazione stessa determinerebbe sull'attività economica della ricorrente. Anzi, dalla stessa prospettazione della parte attrice si evince come questa intenda in realtà far valere - in maniera, appunto, inammissibile - un interesse “generale” alla legittimità dell'azione amministrativa, in quanto lamenta la compromissione de “la concorrenza tra i terminalisti, con grave pregiudizio per il sistema portuale e per la sua competitività» (p. 2 del ricorso) e l'interesse di «qualunque operatore portuale […] a che l'attività delle imprese concorrenti sia consentita e si svolga nel rispetto delle norme”, sostenendo che il danno derivante dal divieto di doppia concessione sarebbe in re ipsa (p. 4-5 delle repliche); del tutto indimostrato, infine, è che a seguito e in conseguenza della fusione la ricorrente sia stata costretta a ridurre le tariffe praticate per i servizi portuali del 50% (p. 7 delle repliche)».
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- Respingendo il ricorso, il TAR specifica che deve «essere ».
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