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Nerli critica l'assenza nella nuova finanziaria di investimenti a favore dei porti
Accuse al governo per il mancato chiarimento sulla durata delle concessioni demaniali interne alle autorità portuali e alle istituzioni locali che frenano la trasformazione del porto di Napoli
22 ottobre 2002
Nel corso del convegno sui porti turistici organizzato dalla Biennale Internazionale del Mare, in svolgimento alla Stazione Marittima di Napoli, Francesco Nerli, presidente dell'Autorità Portuale di Napoli nonché presidente onorario di Assoporti, ha espresso dure critiche nei confronti del governo Berlusconi, del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Pietro Lunardi, e di alcuni rappresentanti delle istituzioni locali.

Nerli ha sottolineato l'assenza di investimenti a favore dei porti nella nuova finanziaria 2002-2003, ma anche di una serie di provvedimenti che - ha detto - creano disorientamento e caos nel settore marittimo. Il presidente dell'authority portuale di Napoli si è soffermato in particolare sulla legge n. 88 del 16 marzo 2001 in materia di "Investimenti delle imprese marittime" (promulgata sotto il secondo governo Amato, ndr), che stabilisce la durata di sei anni per le concessioni demaniali. «La legge - ha osservato - avrebbe dovuto precisare che dalle disposizioni restano escluse le concessioni demaniali interne alle autorità portuali. Perché non è pensabile che un'impresa che gestisce una banchina per il traffico container, commerciale o crocieristico, impiegando per questo notevoli capitali, possa accettare di avere una concessione per sei anni».«Ma l'irresponsabilità di questo governo - ha spiegato Nerli - va oltre: come Assoporti, prima dell'estate, chiedemmo di inserire nel collegato alla finanziaria un chiarimento sulla norma in questione che stabilisse questa esclusione e facesse, quindi, chiarezza sulla materia. Ci era stato detto di sì, ma nel collegato non c'è traccia della doverosa precisazione». «Ma la confusione - ha aggiunto - si estende anche ad altre questioni. Proprio in materia di diportismo, mentre in attuazione del federalismo alcune Regioni, come la Regione Campania, procedono ad emanare leggi in materia, in Parlamento si discute di una nuova legge sulla nautica da diporto. Il ministro Lunardi deve dire cosa vuole fare, se vuole sostenere con interventi e con politiche adeguate lo sviluppo delle infrastrutture portuali».

Le critiche di Nerli sono state indirizzate anche ad alcuni rappresentanti delle istituzioni locali, accusati di eccessivo «narcisismo istituzionale». «Non si può discutere due anni per la collocazione di un gazebo - ha detto - non si può frenare la trasformazione del porto per questioni risibili, vincolando questa città a non fare nulla. Noi faremo tutto quello che è in nostro potere per andare avanti, per fare del porto di Napoli un porto di livello internazionale, ma anche gli altri devono svolgere un ruolo costruttivo e non di costante veto».

Legge 16 marzo 2001, n. 88
"Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2001



Art. 1.
(Finalità e campo di applicazione)


1. Le disposizioni di cui alla presente legge, nell'ambito delle competenze di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 30 ottobre 1999, sono dirette ad incentivare, con misure di carattere straordinario e transitorio, gli investimenti delle imprese marittime per il rinnovo e l'ammodernamento della flotta, con l'obiettivo di assicurare lo sviluppo del trasporto marittimo, in particolare del trasporto di merci e di quello a breve e medio raggio, e la tutela degli interessi occupazionali del settore.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono finalizzate anche alla promozione e alla costruzione di navi cisterna a basso impatto ambientale e dotate dei più elevati standard di sicurezza in conformità alla politica comunitaria ed internazionale sulla sicurezza dei mari e compatibilmente con le tecnologie disponibili, al fine di prevenire gli incidenti in mare o limitarne le conseguenze.
3. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano agli investimenti in avanzata fase di realizzazione nell'anno 2000 o in tale anno avviati per l'ammodernamento ed il rinnovo della flotta da parte di soggetti aventi titolo ad essere proprietari di navi italiane ai sensi dell'articolo 143 del codice della navigazione, inclusi i Gruppi europei di interesse economico (GEIE) di cui al regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio del 25 luglio 1985 ed al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, sempreché gli investimenti riguardino lavori eseguiti da imprese di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a) e b), della legge 14 giugno 1989, n. 234, o da cantieri dell'Unione europea.
4. Per «investimenti in avanzata fase di realizzazione nell'anno 2000» si intendono esclusivamente gli investimenti effettuati da parte di soggetti che alla data del 1º gennaio 2000 erano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 143 del codice della navigazione e per i quali i pagamenti sono effettuati nel corso di tale anno o negli anni successivi.
5. I benefici di cui alla presente legge sono accordati per iniziative di investimento relative alle unità navali di cui all'articolo 2 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, con esclusione di quelle per le quali siano state concesse agevolazioni pubbliche finalizzate a ridurre l'onere degli interessi.
6. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 6 della legge 31 luglio 1997, n. 261, è autorizzato un ulteriore limite di impegno di durata decennale pari a lire 450 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.


Art. 2.
(Incentivazione degli investimenti)


1. Ai soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 143 del codice della navigazione è riconosciuto, con riferimento agli investimenti di cui all'articolo 1 della presente legge, e nei limiti dello stanziamento di cui al comma 3 del presente articolo, un credito d'imposta nella misura massima corrispondente al massimale previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio del 29 giugno 1998, in relazione al prezzo effettivamente pagato per i lavori relativi alle unità di cui all'articolo 1, comma 5.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito imponibile e può essere computato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, in proporzione alle quote dell'investimento effettivamente pagate nel periodo di imposta sulla base dello stato di avanzamento dei lavori.
3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzato un limite d'impegno quindicennale di lire 17.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.



Art. 3.
(Modalità d'intervento sui finanziamenti)


1. Alle imprese armatoriali aventi i requisiti di cui all'articolo 143 del codice della navigazione che effettuano gli investimenti di cui all'articolo 1 della presente legge il Ministero dei trasporti e della navigazione può altresì concedere un contributo pari all'abbattimento, entro il limite massimo del 3,80 per cento annuo, del tasso d'interesse commerciale di riferimento (CIRR) in relazione ad un piano d'ammortamento della durata di dodici anni calcolato sull'80 per cento del prezzo dei lavori di costruzione o trasformazione dell'unità.

2. Il contributo è corrisposto anche durante i lavori, previa presentazione di idonea fidejussione bancaria o assicurativa, in rate semestrali costanti posticipate per la durata di dodici anni decorrenti dal 1º marzo o dal 1º settembre di ciascun anno.
3. Nel rispetto delle disposizioni comunitarie vigenti in materia e nei limiti degli stanziamenti già autorizzati da leggi vigenti, le operazioni di cui al presente articolo sono ammissibili all'intervento del Fondo centrale di garanzia per il credito navale di cui all'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261, e successive modificazioni.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzato un limite d'impegno dodecennale di lire 72.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.



Art. 4.
(Applicazione)


1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottare con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate disposizioni attuative della presente legge, nei limiti finanziari indicati al comma 3 dell'articolo 2, in particolare per determinare le condizioni ed i criteri per la concessione del credito d'imposta di cui all'articolo 2, nonché le modalità di svolgimento dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria e di regolazione contabile del medesimo credito d'imposta.

2. Le imprese che eseguono lavori di costruzione o di trasformazione navale nell'ambito degli investimenti di cui all'articolo 1 sono tenute al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro. Nel caso in cui affidino parte delle lavorazioni in appalto, le medesime imprese sono tenute al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 30 novembre 1998, n. 413.



Art. 5.
(Disposizioni concernenti
i marittimi imbarcati)


1. Il comma 2 dell'articolo 318 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«2. Alle disposizioni di cui al comma 1 può derogarsi attraverso accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Per i marittimi di nazionalità diversa da quella italiana o comunitaria, imbarcati in conformità a quanto previsto dal presente comma, non sono richiesti visto di ingresso nel territorio dello Stato, permesso di soggiorno e autorizzazione al lavoro anche quando la nave navighi nelle acque territoriali o sosti in un porto nazionale».
2. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, le parole: «In ogni caso dovranno osservarsi i seguenti criteri:» sono sostituite dalle seguenti: «Per la composizione degli equipaggi delle navi di cui all'articolo 1 dovranno essere osservati i seguenti criteri:».


3. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 457 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1998, è inserito il seguente:

«1-bis. In deroga al comma 1 dell'articolo 318 del codice della navigazione, nonché alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, la composizione degli equipaggi delle navi di cui all'articolo 1 può essere altresì determinata in conformità ad accordi sindacali nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale».

4. Il comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 457 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1998, è sostituito dal seguente:

«2. Nella tabella di armamento della nave è posta annotazione dei componenti dell'equipaggio per i quali, ai sensi del comma 2 dell'articolo 318 del codice della navigazione, nonché ai sensi degli accordi di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo, non è richiesta la nazionalità italiana o comunitaria. L'autorità marittima, qualora non ricorrano motivi particolari o di forza maggiore, nega le spedizioni alla nave il cui equipaggio sia composto non in conformità alla annotazione stessa. Per i marittimi di nazionalità diversa da quella italiana o comunitaria, imbarcati in conformità a quanto previsto nella tabella di armamento della nave, non sono richiesti visto di ingresso nel territorio dello Stato, permesso di soggiorno e autorizzazione al lavoro anche quando la nave navighi nelle acque territoriali o sosti in un porto nazionale».
5. Il comma 8-bis dell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'articolo 36, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, deve interpretarsi nel senso che per i lavoratori marittimi italiani imbarcati su navi battenti bandiera estera, per i quali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, e dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, non è applicabile il calcolo sulla base della retribuzione convenzionale, continua ad essere escluso dalla base imponibile fiscale il reddito derivante dall'attività prestata su tali navi per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di dodici mesi. I lavoratori marittimi percettori del suddetto reddito non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiararlo all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica.



Art. 6.
(Norma interpretativa)


1. L'articolo 8 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, si interpreta nel senso che il contributo compensativo da assegnare alle autorità portuali è pari alla differenza, calcolata per l'intera durata della concessione, tra il canone che sarebbe derivato dall'applicazione del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595, e quello stabilito negli atti di concessione di cui al comma 1 del medesimo articolo 8.

2. Il contributo compensativo è erogato in un'unica soluzione per il danno economico subito dalle autorità portuali a tutto il 2000 e quindi annualmente fino alla scadenza della concessione, in proporzione all'incidenza negativa che l'ente subirà sul bilancio in ciascun esercizio finanziario.
3. Il contributo compensativo è erogato nei limiti della spesa massima autorizzata dall'articolo 8, comma 2, della legge 28 dicembre 1999, n. 522.



Art. 7.
(Iniziative a favore del cabotaggio
nel Mediterraneo)


1. Le ritenute di cui all'articolo 9 della legge 19 maggio 1975, n. 169, e di cui all'articolo 19 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, oltre che per le finalità indicate negli stessi articoli 9 e 19, possono essere utilizzate anche per contributi ad iniziative per la promozione del cabotaggio nel Mediterraneo, nonché per studi di fattibilità finalizzati allo sviluppo dello stesso.



Art. 8.
(Trasferimento dei compiti di attuazione
degli interventi nel settore marittimo)


1. A decorrere dal 1º gennaio 2001, agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, a quelli di cui all'articolo 4, comma 1, all'articolo 6, comma 1, ed all'articolo 6-bis del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, nonché a quelli di cui all'articolo 9 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, provvede il Ministero dei trasporti e della navigazione.

2. Agli oneri relativi agli interventi di cui al comma 1, si provvede a carico delle autorizzazioni di spesa disposte a favore della gestione commissariale del Fondo gestioni istituti contrattuali lavoratori portuali di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, considerando le autorizzazioni medesime corrispondentemente ridotte.
3. Per garantire con carattere di stabilità il corretto espletamento delle ampliate funzioni di vigilanza, programmazione e controllo ministeriale in connessione alla riorganizzazione dei settori della navigazione marittima ed aerea, nonché lo svolgimento delle funzioni operative connesse a provvedimenti a favore del settore portuale e dell'armamento di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto in cui definisce un programma di attività su base triennale stabilendo le priorità, i tempi e le modalità di attuazione delle predette funzioni in modo da assicurarne la realizzazione. Per le finalità del presente comma, a decorrere dall'anno 2001, il fondo unico di amministrazione, istituito dall'articolo 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto ministeri per il quadriennio 1998-2001, è integrato dell'importo di lire 4.800 milioni da destinare in sede di contrattazione integrativa alla definizione di specifici progetti e piani di incentivazione rivolti al personale dei livelli funzionali del Ministero dei trasporti e della navigazione appartenente al ruolo del soppresso Ministero della marina mercantile e al ruolo della ex Direzione generale dell'aviazione civile, utilizzato per il raggiungimento dei predetti obiettivi. All'onere derivante dal presente comma, quantificato in 4.800 milioni di lire a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Art. 9.
(Conferimento alle regioni di funzioni amministrative nei porti di rilevanza regionale)


1. All'articolo 105, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le parole da: «tale conferimento» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «tale conferimento non opera nei porti finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, nonché nelle aree di preminente interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 1996, e successive modificazioni. Nei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale il conferimento decorre dal 1º gennaio 2002».

2. Nell'esercizio delle funzioni amministrative afferenti il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo ricadenti nei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale, le regioni acquisiscono, con riferimento alla compatibilità dell'uso delle aree e delle opere portuali con gli interessi marittimi, il parere della competente autorità marittima.



Art. 10.
(Disposizioni concernenti le concessioni
dei beni demaniali marittimi)


1. Il comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è sostituito dal seguente:

«2. Le concessioni di cui al comma 1, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, hanno durata di sei anni. Alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza, fatto salvo il secondo comma dell'articolo 42 del codice della navigazione».
2. All'articolo 45-bis del codice della navigazione le parole: «, in casi eccezionali e per periodi determinati,» sono soppresse.



Art. 11.
(Copertura finanziaria)


1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, ad eccezione dell'articolo 8, pari a lire 89.450 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede, quanto a lire 60.000 milioni mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nell'ambito dell'unità previsionale di base 4.2.1.2 (cap. 7205) dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 2001 e successivi, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 30 novembre 1998, n. 413, quanto a lire 450 milioni mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nell'ambito della medesima unità previsionale di base 4.2.1.2. (cap. 7220) per l'anno 2001 e successivi, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 30 novembre 1998, n. 413, e, quanto a lire 29.000 milioni mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nell'ambito dell'unità previsionale di base 4.1.2.10 (cap. 1618) dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno 2001 e successivi, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 31 luglio 1997, n. 261.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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Navantia completa l'acquisizione dei cantieri navali di Harland & Wolff
Madrid
Domínguez conferma la volontà del gruppo spagnolo di collaborare con l'industria britannica
Assegnata l'attività di fornitura di lavoro portuale temporaneo nei porti di Bari, Brindisi, Manfredonia e Barletta
Fercam acquisisce la società di spedizioni tedesca LIC
Bolzano
Recente costituzione di una nuova filiale a Troisdorf
CIMC prevede di chiudere il 2024 con un forte aumento degli utili
Hong Kong
Produzione e commercializzazione dei container dell'azienda in decisa crescita
COSCO Shipping Lines rinnova i servizi MENA e EMA tra Mediterraneo e East Coast USA
Shanghai
Introdotti nella prima linea scali al porto di Salerno
COSCO Shipping Energy emette azioni per finanziare la crescita della flotta
Shanghai
In programma la costruzione di sei VLCC, due navi LNG e tre Aframax
I sindacati confermano i tre giorni di sciopero dei lavoratori dell'AdSP del Tirreno Centrale
Napoli
L'azione di protesta è in programma il 31 gennaio, 3 e 4 febbraio prossimi
Contratto record alla Rolls-Royce per la flotta di sottomarini della Royal Navy
Londra
Commessa della durata di otto anni e del valore di nove miliardi di sterline
Trasportunito, il DURC nell'autotrasporto è utilizzato per non pagare i servizi
Roma
Le norme - denuncia l'associazione - vengono apertamente violate dalla committenza
Kombiverkehr ripristina il collegamento ferroviario tra il porto di Lubecca e Verona
Francoforte sul Meno
Programmate due partenze settimanali in entrambe le direzioni
AD Ports stringe un accordo per realizzare un parco logistico presso il porto di Alessandria d'Egitto
Il Cairo
L'attività sarà sviluppata con la Holding Company for Maritime and Land Transport
Il canale di Panama è e continuerà ad essere panamense
Davos
Lo ha sottolineato il presidente della nazione centroamericana, José Raúl Mulino
Autamarocchi acquisisce il controllo di Dissegna Logistics
Trieste
L'azienda di Rossano Veneto opera nel settore del trasporto intermodale
Rubboli (Assologistica): i porti italiani hanno bisogno di una governance più efficiente e coordinata
Milano
Porto di Ravenna, incentivi per l'acquisto di mezzi portuali “green”
Ravenna
Tetto massimo di 300.000 euro per ciascun beneficiario
PORTI
Porti italiani:
Ancona Genova Ravenna
Augusta Gioia Tauro Salerno
Bari La Spezia Savona
Brindisi Livorno Taranto
Cagliari Napoli Trapani
Carrara Palermo Trieste
Civitavecchia Piombino Venezia
Interporti italiani: elenco Porti del mondo: mappa
BANCA DATI
ArmatoriRiparatori e costruttori navali
SpedizionieriProvveditori e appaltatori navali
Agenzie marittimeAutotrasportatori
MEETINGS
Il 21 gennaio a Roma si terrà l'assemblea annuale di Federlogistica
Roma
Il tema è: “Le logistiche intelligenti. Se l'intelligenza artificiale irrompe nel mondo della logistica”
Giovedì a Venezia un convegno sulle implicazioni per porti e trasporti marittimi delle crisi geopolitiche
Venezia
È organizzato dall'Università Ca' Foscari e dall'AdSP dell'Adriatico Settentrionale
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RASSEGNA STAMPA
Kuwait approves Chinese company for port operations
(AGBI - Arabian Gulf Business Insight)
Iran signs over $1.8b investment contracts with private sector for ports development
(Tehran Times)
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FORUM dello Shipping
e della Logistica
Relazione del presidente Nicola Zaccheo
Roma, 18 settembre 2024
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In vendita il 20% del capitale della omanita Asyad Shipping Company
Muscat
Prevista la quotazione sul mercato Muscat Stock Exchange
Commessa a Circle per la gestione dei dati relativi al traffico ferroviario e intermodale di un porto
Milano
ANSFISA adotta le linee guida per la valutazione e gestione del rischio del trasporto ferroviario di merci pericolose
Roma
Oltre 217 chili di cocaina sequestrati nel porto di Livorno
Livorno
Erano occultati in un container contenente legname proveniente dal Sud America
Merlo lascia la presidenza di Federlogistica a Davide Falteri
Roma
La logistica - ha sottolineato - è uno dei driver del sistema economico nazionale
Allo studio in Germania una rete di terminal galleggianti per l'importazione di idrogeno pulito
Berlino
Memorandum of understanding sottoscritto da SEFE e Höegh Evi
Affidato il servizio di progettazione esecutiva della bonifica dei fondali del Molo Italia alla Spezia
La Spezia
Fratelli Cosulich ordina una quarta unità methanol-ready
Genova
Sarà costruita dal cantiere navale Taizhou Maple Leaf Shipbuilding
MSC interessata ad avviare attività di costruzione e riparazione navale in India
Gurgaon
Confronto con la società navalmeccanica Swan Defence And Heavy Industries
In Spagna allo studio una rete logistica per il trasporto ferroviario di bio-fuel verso i porti
Madrid
Accordo tra Adif e il gruppo Exolum
Luka Koper ha ordinato a Konecranes quattro nuove gru a portale su gomma
Koper
Saranno i primi mezzi alimentati esclusivamente con energia elettrica dello scalo sloveno
In arrivo al porto di Genova la nave per il bunkeraggio di GNL e bio-GNL
Genova
Potrà fornire servizi sia “ship-to-ship” che “ship-to-truck”
Lo scorso anno il traffico delle merci nei porti russi è diminuito del -2,3%
San Pietroburgo
Il maggior volume di carichi, quello in esportazione, è calato del -1,9%
Höegh Autoliners si assicura due contratti pluriennali per il trasporto di auto
Oslo
Accordi con due case automobilistiche con cui collabora da anni
Nel 2024 a Malta è stato registrato un traffico crocieristico record
Floriana
Approdi di 357 navi per un totale di oltre 940mila passeggeri
Cavotec fornirà sistemi e tecnologie di elettrificazione per i porti italiani
Lugano
Acquisiti tre ordini del valore complessivo di sette milioni di euro
Lo scorso anno gli attacchi dei pirati alle navi sono diminuiti del -3%
Londra
Nell'ultimo trimestre è stato registrato un aumento del +76%
COSCO Shipping Ports segna nuovi record di traffico annuale e trimestrale dei container
Hong Kong
Nell'intero 2024 sono stati movimentati 111,9 milioni di teu (+5,7%)
Alberto Maestrini (VARD) è stato eletto presidente della SEA Europe
Bruxelles
L'associazione rappresenta la cantieristica navale europea
Consegnate le aree del Molo Brin ad Olbia alla Quay Royal
In programma la realizzazione di una marina per mega yacht
Nel 2024 il porto di Singapore ha stabilito nuovi record dei container e delle rinfuse non petrolifere
Singapore
Lo scalo asiatico ha movimentato complessivamente 622,7 milioni di tonnellate di merci (+5,2%)
- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA
tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail
Partita iva: 03532950106
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Direttore responsabile Bruno Bellio
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