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2 ottobre 2024 - Anno XXVIII
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Nerli critica l'assenza nella nuova finanziaria di investimenti a favore dei porti
Accuse al governo per il mancato chiarimento sulla durata delle concessioni demaniali interne alle autorità portuali e alle istituzioni locali che frenano la trasformazione del porto di Napoli
22 ottobre 2002
Nel corso del convegno sui porti turistici organizzato dalla Biennale Internazionale del Mare, in svolgimento alla Stazione Marittima di Napoli, Francesco Nerli, presidente dell'Autorità Portuale di Napoli nonché presidente onorario di Assoporti, ha espresso dure critiche nei confronti del governo Berlusconi, del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Pietro Lunardi, e di alcuni rappresentanti delle istituzioni locali.

Nerli ha sottolineato l'assenza di investimenti a favore dei porti nella nuova finanziaria 2002-2003, ma anche di una serie di provvedimenti che - ha detto - creano disorientamento e caos nel settore marittimo. Il presidente dell'authority portuale di Napoli si è soffermato in particolare sulla legge n. 88 del 16 marzo 2001 in materia di "Investimenti delle imprese marittime" (promulgata sotto il secondo governo Amato, ndr), che stabilisce la durata di sei anni per le concessioni demaniali. «La legge - ha osservato - avrebbe dovuto precisare che dalle disposizioni restano escluse le concessioni demaniali interne alle autorità portuali. Perché non è pensabile che un'impresa che gestisce una banchina per il traffico container, commerciale o crocieristico, impiegando per questo notevoli capitali, possa accettare di avere una concessione per sei anni».«Ma l'irresponsabilità di questo governo - ha spiegato Nerli - va oltre: come Assoporti, prima dell'estate, chiedemmo di inserire nel collegato alla finanziaria un chiarimento sulla norma in questione che stabilisse questa esclusione e facesse, quindi, chiarezza sulla materia. Ci era stato detto di sì, ma nel collegato non c'è traccia della doverosa precisazione». «Ma la confusione - ha aggiunto - si estende anche ad altre questioni. Proprio in materia di diportismo, mentre in attuazione del federalismo alcune Regioni, come la Regione Campania, procedono ad emanare leggi in materia, in Parlamento si discute di una nuova legge sulla nautica da diporto. Il ministro Lunardi deve dire cosa vuole fare, se vuole sostenere con interventi e con politiche adeguate lo sviluppo delle infrastrutture portuali».

Le critiche di Nerli sono state indirizzate anche ad alcuni rappresentanti delle istituzioni locali, accusati di eccessivo «narcisismo istituzionale». «Non si può discutere due anni per la collocazione di un gazebo - ha detto - non si può frenare la trasformazione del porto per questioni risibili, vincolando questa città a non fare nulla. Noi faremo tutto quello che è in nostro potere per andare avanti, per fare del porto di Napoli un porto di livello internazionale, ma anche gli altri devono svolgere un ruolo costruttivo e non di costante veto».

Legge 16 marzo 2001, n. 88
"Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2001



Art. 1.
(Finalità e campo di applicazione)


1. Le disposizioni di cui alla presente legge, nell'ambito delle competenze di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 30 ottobre 1999, sono dirette ad incentivare, con misure di carattere straordinario e transitorio, gli investimenti delle imprese marittime per il rinnovo e l'ammodernamento della flotta, con l'obiettivo di assicurare lo sviluppo del trasporto marittimo, in particolare del trasporto di merci e di quello a breve e medio raggio, e la tutela degli interessi occupazionali del settore.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono finalizzate anche alla promozione e alla costruzione di navi cisterna a basso impatto ambientale e dotate dei più elevati standard di sicurezza in conformità alla politica comunitaria ed internazionale sulla sicurezza dei mari e compatibilmente con le tecnologie disponibili, al fine di prevenire gli incidenti in mare o limitarne le conseguenze.
3. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano agli investimenti in avanzata fase di realizzazione nell'anno 2000 o in tale anno avviati per l'ammodernamento ed il rinnovo della flotta da parte di soggetti aventi titolo ad essere proprietari di navi italiane ai sensi dell'articolo 143 del codice della navigazione, inclusi i Gruppi europei di interesse economico (GEIE) di cui al regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio del 25 luglio 1985 ed al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, sempreché gli investimenti riguardino lavori eseguiti da imprese di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a) e b), della legge 14 giugno 1989, n. 234, o da cantieri dell'Unione europea.
4. Per «investimenti in avanzata fase di realizzazione nell'anno 2000» si intendono esclusivamente gli investimenti effettuati da parte di soggetti che alla data del 1º gennaio 2000 erano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 143 del codice della navigazione e per i quali i pagamenti sono effettuati nel corso di tale anno o negli anni successivi.
5. I benefici di cui alla presente legge sono accordati per iniziative di investimento relative alle unità navali di cui all'articolo 2 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, con esclusione di quelle per le quali siano state concesse agevolazioni pubbliche finalizzate a ridurre l'onere degli interessi.
6. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 6 della legge 31 luglio 1997, n. 261, è autorizzato un ulteriore limite di impegno di durata decennale pari a lire 450 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.


Art. 2.
(Incentivazione degli investimenti)


1. Ai soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 143 del codice della navigazione è riconosciuto, con riferimento agli investimenti di cui all'articolo 1 della presente legge, e nei limiti dello stanziamento di cui al comma 3 del presente articolo, un credito d'imposta nella misura massima corrispondente al massimale previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio del 29 giugno 1998, in relazione al prezzo effettivamente pagato per i lavori relativi alle unità di cui all'articolo 1, comma 5.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito imponibile e può essere computato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, in proporzione alle quote dell'investimento effettivamente pagate nel periodo di imposta sulla base dello stato di avanzamento dei lavori.
3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzato un limite d'impegno quindicennale di lire 17.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.



Art. 3.
(Modalità d'intervento sui finanziamenti)


1. Alle imprese armatoriali aventi i requisiti di cui all'articolo 143 del codice della navigazione che effettuano gli investimenti di cui all'articolo 1 della presente legge il Ministero dei trasporti e della navigazione può altresì concedere un contributo pari all'abbattimento, entro il limite massimo del 3,80 per cento annuo, del tasso d'interesse commerciale di riferimento (CIRR) in relazione ad un piano d'ammortamento della durata di dodici anni calcolato sull'80 per cento del prezzo dei lavori di costruzione o trasformazione dell'unità.

2. Il contributo è corrisposto anche durante i lavori, previa presentazione di idonea fidejussione bancaria o assicurativa, in rate semestrali costanti posticipate per la durata di dodici anni decorrenti dal 1º marzo o dal 1º settembre di ciascun anno.
3. Nel rispetto delle disposizioni comunitarie vigenti in materia e nei limiti degli stanziamenti già autorizzati da leggi vigenti, le operazioni di cui al presente articolo sono ammissibili all'intervento del Fondo centrale di garanzia per il credito navale di cui all'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261, e successive modificazioni.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzato un limite d'impegno dodecennale di lire 72.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.



Art. 4.
(Applicazione)


1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottare con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate disposizioni attuative della presente legge, nei limiti finanziari indicati al comma 3 dell'articolo 2, in particolare per determinare le condizioni ed i criteri per la concessione del credito d'imposta di cui all'articolo 2, nonché le modalità di svolgimento dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria e di regolazione contabile del medesimo credito d'imposta.

2. Le imprese che eseguono lavori di costruzione o di trasformazione navale nell'ambito degli investimenti di cui all'articolo 1 sono tenute al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro. Nel caso in cui affidino parte delle lavorazioni in appalto, le medesime imprese sono tenute al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 30 novembre 1998, n. 413.



Art. 5.
(Disposizioni concernenti
i marittimi imbarcati)


1. Il comma 2 dell'articolo 318 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«2. Alle disposizioni di cui al comma 1 può derogarsi attraverso accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Per i marittimi di nazionalità diversa da quella italiana o comunitaria, imbarcati in conformità a quanto previsto dal presente comma, non sono richiesti visto di ingresso nel territorio dello Stato, permesso di soggiorno e autorizzazione al lavoro anche quando la nave navighi nelle acque territoriali o sosti in un porto nazionale».
2. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, le parole: «In ogni caso dovranno osservarsi i seguenti criteri:» sono sostituite dalle seguenti: «Per la composizione degli equipaggi delle navi di cui all'articolo 1 dovranno essere osservati i seguenti criteri:».


3. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 457 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1998, è inserito il seguente:

«1-bis. In deroga al comma 1 dell'articolo 318 del codice della navigazione, nonché alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, la composizione degli equipaggi delle navi di cui all'articolo 1 può essere altresì determinata in conformità ad accordi sindacali nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale».

4. Il comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 457 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1998, è sostituito dal seguente:

«2. Nella tabella di armamento della nave è posta annotazione dei componenti dell'equipaggio per i quali, ai sensi del comma 2 dell'articolo 318 del codice della navigazione, nonché ai sensi degli accordi di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo, non è richiesta la nazionalità italiana o comunitaria. L'autorità marittima, qualora non ricorrano motivi particolari o di forza maggiore, nega le spedizioni alla nave il cui equipaggio sia composto non in conformità alla annotazione stessa. Per i marittimi di nazionalità diversa da quella italiana o comunitaria, imbarcati in conformità a quanto previsto nella tabella di armamento della nave, non sono richiesti visto di ingresso nel territorio dello Stato, permesso di soggiorno e autorizzazione al lavoro anche quando la nave navighi nelle acque territoriali o sosti in un porto nazionale».
5. Il comma 8-bis dell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'articolo 36, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, deve interpretarsi nel senso che per i lavoratori marittimi italiani imbarcati su navi battenti bandiera estera, per i quali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, e dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, non è applicabile il calcolo sulla base della retribuzione convenzionale, continua ad essere escluso dalla base imponibile fiscale il reddito derivante dall'attività prestata su tali navi per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di dodici mesi. I lavoratori marittimi percettori del suddetto reddito non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiararlo all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica.



Art. 6.
(Norma interpretativa)


1. L'articolo 8 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, si interpreta nel senso che il contributo compensativo da assegnare alle autorità portuali è pari alla differenza, calcolata per l'intera durata della concessione, tra il canone che sarebbe derivato dall'applicazione del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595, e quello stabilito negli atti di concessione di cui al comma 1 del medesimo articolo 8.

2. Il contributo compensativo è erogato in un'unica soluzione per il danno economico subito dalle autorità portuali a tutto il 2000 e quindi annualmente fino alla scadenza della concessione, in proporzione all'incidenza negativa che l'ente subirà sul bilancio in ciascun esercizio finanziario.
3. Il contributo compensativo è erogato nei limiti della spesa massima autorizzata dall'articolo 8, comma 2, della legge 28 dicembre 1999, n. 522.



Art. 7.
(Iniziative a favore del cabotaggio
nel Mediterraneo)


1. Le ritenute di cui all'articolo 9 della legge 19 maggio 1975, n. 169, e di cui all'articolo 19 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, oltre che per le finalità indicate negli stessi articoli 9 e 19, possono essere utilizzate anche per contributi ad iniziative per la promozione del cabotaggio nel Mediterraneo, nonché per studi di fattibilità finalizzati allo sviluppo dello stesso.



Art. 8.
(Trasferimento dei compiti di attuazione
degli interventi nel settore marittimo)


1. A decorrere dal 1º gennaio 2001, agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, a quelli di cui all'articolo 4, comma 1, all'articolo 6, comma 1, ed all'articolo 6-bis del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, nonché a quelli di cui all'articolo 9 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, provvede il Ministero dei trasporti e della navigazione.

2. Agli oneri relativi agli interventi di cui al comma 1, si provvede a carico delle autorizzazioni di spesa disposte a favore della gestione commissariale del Fondo gestioni istituti contrattuali lavoratori portuali di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, considerando le autorizzazioni medesime corrispondentemente ridotte.
3. Per garantire con carattere di stabilità il corretto espletamento delle ampliate funzioni di vigilanza, programmazione e controllo ministeriale in connessione alla riorganizzazione dei settori della navigazione marittima ed aerea, nonché lo svolgimento delle funzioni operative connesse a provvedimenti a favore del settore portuale e dell'armamento di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto in cui definisce un programma di attività su base triennale stabilendo le priorità, i tempi e le modalità di attuazione delle predette funzioni in modo da assicurarne la realizzazione. Per le finalità del presente comma, a decorrere dall'anno 2001, il fondo unico di amministrazione, istituito dall'articolo 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto ministeri per il quadriennio 1998-2001, è integrato dell'importo di lire 4.800 milioni da destinare in sede di contrattazione integrativa alla definizione di specifici progetti e piani di incentivazione rivolti al personale dei livelli funzionali del Ministero dei trasporti e della navigazione appartenente al ruolo del soppresso Ministero della marina mercantile e al ruolo della ex Direzione generale dell'aviazione civile, utilizzato per il raggiungimento dei predetti obiettivi. All'onere derivante dal presente comma, quantificato in 4.800 milioni di lire a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Art. 9.
(Conferimento alle regioni di funzioni amministrative nei porti di rilevanza regionale)


1. All'articolo 105, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le parole da: «tale conferimento» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «tale conferimento non opera nei porti finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, nonché nelle aree di preminente interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 1996, e successive modificazioni. Nei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale il conferimento decorre dal 1º gennaio 2002».

2. Nell'esercizio delle funzioni amministrative afferenti il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo ricadenti nei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale, le regioni acquisiscono, con riferimento alla compatibilità dell'uso delle aree e delle opere portuali con gli interessi marittimi, il parere della competente autorità marittima.



Art. 10.
(Disposizioni concernenti le concessioni
dei beni demaniali marittimi)


1. Il comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è sostituito dal seguente:

«2. Le concessioni di cui al comma 1, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, hanno durata di sei anni. Alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza, fatto salvo il secondo comma dell'articolo 42 del codice della navigazione».
2. All'articolo 45-bis del codice della navigazione le parole: «, in casi eccezionali e per periodi determinati,» sono soppresse.



Art. 11.
(Copertura finanziaria)


1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, ad eccezione dell'articolo 8, pari a lire 89.450 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede, quanto a lire 60.000 milioni mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nell'ambito dell'unità previsionale di base 4.2.1.2 (cap. 7205) dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 2001 e successivi, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 30 novembre 1998, n. 413, quanto a lire 450 milioni mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nell'ambito della medesima unità previsionale di base 4.2.1.2. (cap. 7220) per l'anno 2001 e successivi, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 30 novembre 1998, n. 413, e, quanto a lire 29.000 milioni mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nell'ambito dell'unità previsionale di base 4.1.2.10 (cap. 1618) dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno 2001 e successivi, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 31 luglio 1997, n. 261.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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In forte crescita le performance operative ed economiche di Global Ports Holding
Istanbul
Nel periodo gennaio-agosto il traffico dei passeggeri nei terminal crociere è aumentato del +29%
Proposte del think tank TEHA Group per stimolare la competitività dell'industria marittima italiana
Palermo
In corso a Palermo la seconda edizione del Forum Risorsa Mare
Montaresi nominata commissario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale
Roma
Rixi: con Montaresi garantiamo la continuità, in attesa della nomina del nuovo vertice della AdSP
La greca CCEC vende cinque portacontainer da 5.023 teu per 118,4 milioni di dollari
Atene
Sono state costruite nel 2013
Di Caterina (ALIS): no a scioperi o blocchi dei servizi di trasporto intermodale con la Sicilia
Roma
Soddisfazione per l'impegno del MIT a destinare i fondi della tassazione ETS a sostegno dell'intermodalità marittima
Alsea e Spediporto, l'export italiano potrebbe ulteriormente crescere migliorando l'accessibilità ai mercati europei
Milano
Ostacoli e oneri aggiuntivi per superare la barriera delle Alpi
Assiterminal nomina i componenti delle commissioni e dei gruppi di lavoro
Genova
Rimarranno in carica nel triennio 2024-2026
Nell'imminenza dello sciopero nei porti della East Coast e del Golfo USA la FMC esorta carrier e terminalisti ad attenersi alle norme
North Bergen/Lyndhurst
Nessun passo avanti per scongiurare il fermo nonostante i contratti fra l'ILA e l'USMX
Giovedì in 11 porti italiani si terrà la presentazione del libro “Donne sul ponte di comando”
Milano
Il volume di Wista Italy verrà presentato anche al “Monaco Yacht Show”
Venerdì a Napoli un seminario sul tema “Salute e sicurezza in ambito portuale: la legislazione applicabile”
Napoli
Organizzato da Inail Campania e Assarmatori con l'Ateneo “Parthenope”
PROSSIME PARTENZE
Visual Sailing List
Porto di partenza
Porto di destinazione:
- per ordine alfabetico
- per nazione
- per zona geografica
Serve un confronto e non dichiarazioni unilaterali sui servizi ai camion nei porti liguri
Genova
Lo sottolinea Filt Cgil Genova evidenziando che la questione coinvolge diverse categorie di lavoratori
Realizzato a Venezia il varo della SDO-SuRS per la Marina Militare italiana
San Giorgio di Nogaro
Iniziato il trasferimento verso Genova dove nel cantiere T. Mariotti si procederà con l'imbarco delle sovrastrutture
Liquidata una filiale russa del gruppo Maersk
Mosca
La procedura di liquidazione di un'altra società russa del gruppo danese sarebbe stata annullata
Il vertice di Assiterminal ha incontrato il ministro Musumeci
Roma
Cognolato: ribadita l'importanza che il governo continui a tenere la marittimità al centro delle sue politiche
Gasparato (UIR): fare squadra con le istituzioni sulle norme di riforma degli interporti
Roma
Il testo di legge in esame - ha spiegato - rappresenta un punto di partenza importante
Rilasciata la concessione per il porto turistico per grandi yacht al molo Brin di Olbia
Cagliari
Diciassette i posti barca disponibili
A Mantova il gruppo Kuehne+Nagel ha inaugurato il centro di distribuzione Adidas Campus
A Mantova il gruppo Kuehne+Nagel ha inaugurato il centro di distribuzione Adidas Campus
Mantova
L'investimento di 350 milioni di euro è il più consistente mai realizzato dall'azienda elvetica
L'AdSP del Mar Ligure Orientale vince il premio “Smart Port” al RemTech Expo di Ferrara
La Spezia
Riconoscimento alla politica di innovazione e sostenibilità ambientale dell'ente
Il prossimo 11 ottobre a Lugano si terrà la settima edizione di “Un Mare di Svizzera”
Lugano
Forum internazionale sull'asse logistico fra i porti liguri e i mercati del centro Europa
Ad agosto i container nel porto di Valencia sono aumentati mentre ad Algeciras sono calati
Valencia/Algeciras
Movimentati rispettivamente 464mila teu (+19,1%) e 403mila teu (-5,2%)
Quindici milioni di euro al porto di Pozzallo per il cold ironing
Pozzallo
Ok del Ministero al finanziamento
PORTI
Porti italiani:
Ancona Genova Ravenna
Augusta Gioia Tauro Salerno
Bari La Spezia Savona
Brindisi Livorno Taranto
Cagliari Napoli Trapani
Carrara Palermo Trieste
Civitavecchia Piombino Venezia
Interporti italiani: elenco Porti del mondo: mappa
BANCA DATI
ArmatoriRiparatori e costruttori navali
SpedizionieriProvveditori e appaltatori navali
Agenzie marittimeAutotrasportatori
MEETINGS
Domani la Federazione del Mare celebra i suoi 30 anni con un convegno a Napoli
Roma
Tema dell'incontro: “Il Mediterraneo nella storia: da Mare a Medio Oceano”
Venerdì a Napoli un seminario sul tema “Salute e sicurezza in ambito portuale: la legislazione applicabile”
Napoli
Organizzato da Inail Campania e Assarmatori con l'Ateneo “Parthenope”
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RASSEGNA STAMPA
Is Pakistan's bid to kickstart Chinese-run Gwadar port putting 'cart before the horse'?
(South China Morning Post)
CVC urges Deutsche Bahn to reconsider Schenker sale to DSV, letter shows
(Reuters)
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FORUM dello Shipping
e della Logistica
Relazione del presidente Nicola Zaccheo
Roma, 18 settembre 2024
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Lo scorso mese il traffico dei contenitori nel porto di Los Angeles è aumentato del +16,0%
Los Angeles/New York/Savannah
Grimaldi completa l'acquisizione del 67% del capitale dell'Autorità Portuale di Heraklion
Heraklion
Investiti 80 milioni di euro
L'ART ha richiesto alle AdSP un elenco minimo di informazioni sul demanio marittimo gestito
Roma
Zaccheo: essenziale per esercitare le funzioni di regolazione sulle concessioni portuali
Accordo per consentire l'espansione della concessione di MCT nel porto di Gioia Tauro
Gioia Tauro
Accordo tra la società terminalista, l'AdSP e il Corap, enti che hanno in corso un contenzioso
Pubblicato il bando per l'assegnazione dei lotti del distretto della cantieristica del Porto Canale di Cagliari
Cagliari
Giunte 17 manifestazioni di interesse
La polacca Kotniz ha acquisito una quota di maggioranza dell'italiana Metalstyle
Genova
Consolidamento nel settore dei prodotti e componenti per la nautica
Federazione del Mare e Assocostieri firmano un protocollo d'intesa
Roma
Collaboreranno all'organizzazione di eventi, convegni e presentazioni delle rispettive associazioni
Sommariva: nessun impatto delle mie dimissioni sui procedimenti e progetti in corso nei porti della Spezia e di Carrara
La Spezia
- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA
tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail
Partita iva: 03532950106
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Direttore responsabile Bruno Bellio
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