Nel corso della sua quattordicesima riunione, svoltasi dal 20 al 22 ottobre a Interlaken, il Comitato permanente della Convenzione Alpina, l'organismo esecutivo della Convenzione sulla protezione delle Alpi (Convenzione Alpina), ha approvato all'unanimità la proposta di sottoporre il protocollo "Trasporti" all'esame delle diverse nazioni interessate. Il documento prevede che, in linea di principio, in futuro ci si astenga dalla costruzione di nuove strade transalpine.
All'incontro, presieduto dalla Svizzera, hanno partecipato delegazioni di Germania, Francia, Italia, Austria, Slovenia, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco e della Commissione Europea, nonché di diverse organizzazioni non governative con il ruolo di osservatori.
Il protocollo "Trasporti", a lungo oggetto di controversie, è stato rielaborato negli ultimi mesi da un gruppo di lavoro presieduto dal Liechtenstein. L'obiettivo del documento è di garantire l'applicazione nell'arco alpino del principio di sviluppo sostenibile nel settore dei trasporti. L'articolo 11 del protocollo prevede in particolare che "le Parti contraenti si astengano dalla costruzione di nuove strade transalpine o intraalpine di grande comunicazione." Eventuali deroghe sono soggette a disposizioni restrittive.
A Interlaken il Comitato si è inoltre occupato delle questioni riguardanti l'applicazione della Convenzione delle Alpi. Oggetto di discussione sono stati i metodi di applicazione, i vantaggi e gli svantaggi dell'istituzione di un'eventuale segreteria permanente, l'introduzione di una procedura di composizione delle controversie, nonché il Sistema di Osservazione e di Informazione delle Alpi (S.O.I.A.), su internet all'indirizzo www.soia.int. Il S.O.I.A. raccoglie informazioni e dati attinenti alla valutazione degli aspetti economici, sociali e ambientali dell'arco alpino, e crea le premesse affinché possa essere applicata la Convenzione delle Alpi insieme con i suoi protocolli.
Il Comitato permanente, sulla scia degli incidenti provocati valanghe cadute nell'inverno 1998/1999 ha inoltre istituto un apposito gruppo di lavoro "Valanghe", presieduto dalla Svizzera, che avrà il compito di occuparsi in maniera specifica di questi eventi.
Con la ratifica da parte della Svizzera e dell'Italia, la Convenzione delle Alpi è stata ora adottata da tutti i Paesi dell'arco alpino. Il Comitato permanente ha nel frattempo iniziato i preparativi per lo svolgimento della prossima Conferenza delle Alpi dei ministri dell'ambiente, che si terrà in Svizzera alla fine del 2000.
La Convenzione sulla protezione delle Alpi, firmata a Salisburgo in Austria il 7 novembre 1991, definisce un insieme di obblighi generici relativi alla salvaguardia e alla protezione dell'ecosistema montano delle Alpi per garantire lo sviluppo sostenibile di tutta la catena alpina. Il documento costituisce in realtà soltanto un quadro generale, nel quale devono iscriversi adeguatamente le politiche che le parti contraenti conducono in questa zona. Oltre all'adozione di protocolli specifici - alcuni terminati, altri in fase di elaborazione o solo in progetto -, gli strumenti di attuazione comprendono in particolare un impegno congiunto di ricerca e l'osservazione sistematica nei settori che interessano la Convenzione, nonché lo scambio delle informazioni giuridiche, scientifiche, economiche e tecniche pertinenti.
I primi firmatari nel 1991 della Convenzione sono stati Austria, Francia, Germania, Italia, Liechtenstein, Svizzera e l'ex Jugoslavia (poi sostituita dalla Slovenia il 29 marzo 1993) e l'Unione Europea. Il Principato di Monaco si è aggiunto alla fine del 1994. Il testo della Convenzione è entrato in vigore il 6 marzo 1995, tre mesi dopo la data in cui era stato depositato il terzo strumento di ratifica. |
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CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI (CONVENZIONE DELLE ALPI)
Preambolo
La Repubblica d'Austria, la Confederazione Elvetica, la Repubblica Francese, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica Italiana, la Repubblica Slovena, il Principato di Liechtenstein, nonché la Comunità Economica Europea,
- consapevoli che le Alpi costituiscono uno dei più grandi spazi naturali continui in Europa, un habitat naturale e uno spazio economico, culturale e ricreativo nel cuore dell'Europa, che si distingue per la sua specifica e multiforme natura, cultura e storia, e del quale fanno parte numerosi popoli e Paesi,
- riconoscendo che le Alpi costituiscono l'ambiente naturale e lo spazio economico delle popolazioni locali e rivestono inoltre grandissima importanza per le regioni extra-alpine, tra l'altro quale area di transito di importanti vie di comunicazione,
- riconoscendo il fatto che le Alpi costituiscono un indispensabile rifugio e habitat per molte specie animali e vegetali minacciate,
- consapevoli delle grandi differenze esistenti tra i singoli ordinamenti giuridici, gli assetti naturali del territorio, gli insediamenti umani, le attività agricole e forestali, i livelli e le condizioni di sviluppo economico, l'incidenza del traffico nonché le forme e l'intensità dell' utilizzazione turistica,
- considerando che il crescente sfruttamento da parte dell'uomo minaccia l'area alpina e le sue funzioni ecologiche in misura sempre maggiore e che la riparazione dei danni o è impossibile o è possibile soltanto con un grande dispendio di mezzi, costi notevoli e tempi generalmente lunghi,
- convinti che gli interessi economici debbano essere armonizzati con le esigenze ecologiche,
- a seguito dei risultati della prima Conferenza delle Alpi dei Ministri dell'Ambiente, tenutasi a Berchtesgaden dal 9 all'11 ottobre 1989, hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1 Campo d'applicazione
Oggetto della presente Convenzione è la regione delle Alpi, com'è descritta e rappresentata nell'allegato.
Ciascuna Parte contraente, all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica o accettazione o approvazione, ovvero in qualsiasi momento successivo, può, tramite una dichiarazione indirizzata alla Repubblica d'Austria in qualità di Depositario, estendere l'applicazione della presente Convenzione ad ulteriori parti del proprio territorio, qualora ciò sia ritenuto necessario per l'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione.
Ogni dichiarazione rilasciata ai sensi del parafrafo 2 può essere revocata per quanto riguarda ciascun territorio in essa citato, tramite una notifica indirizzata al Depositario. La revoca ha efficacia dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi, calcolato a partire dalla data di ricezione della notifica da parte del Depositario. Articolo 2 Obblighi generali
Le Parti contraenti, in ottemperanza ai principi della prevenzione, della cooperazione e della responsabilità di chi causa danni ambientali, assicurano una politica globale per la conservazione e la protezione delle Alpi, tenendo equamente conto degli interessi di tutti i Paesi alpini e delle loro Regioni alpine, nonché della Comunità Economica Europea, ed utilizzando le risorse in maniera responsabile e durevole. La cooperazione transfrontaliera a favore dell'area alpina viene intensificata nonché ampliata sul piano geografico e tematico.
Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi:
a. Popolazione e cultura - al fine di rispettare, conservare e promuovere l'identità culturale e sociale delle popolazioni locali e di assicurarne le risorse vitali di base, in particolare gli insediamenti e lo sviluppo economico compatibili con l'ambiente, nonché al fine di favorire la comprensione reciproca e le relazioni di collaborazione tra le popolazioni alpine ed extra-alpine.
b. Pianificazione territoriale - al fine di garantire l'utilizzazione contenuta e razionale e lo sviluppo sano ed armonioso dell'intero territorio, tenendo in particolare considerazione i rischi naturali, la prevenzione di utilizzazioni eccessive o insufficienti, nonché il mantenimento o il ripristino di ambienti naturali, mediante l'identificazione e la valutazione complessiva delle esigenze di utilizzazione, la pianificazione integrata e a lungo termine e l'armonizzazione delle misure conseguenti.
c. Salvaguardia della qualità dell'aria - al fine di ridurre drasticamente le emissioni inquinanti e i loro effetti negativi nella regione alpina, nonché la trasmissione di sostanze inquinanti provenienti dall'esterno, ad un livello che non sia nocivo per l'uomo, la fauna e la flora.
d. Difesa del suolo - al fine di ridurre il degrado quantitativo e qualitativo del suolo, in particolare impiegando tecniche di produzione agricola e forestale che rispettino il suolo, utilizzando in misura contenuta suoli e terreno, limitando l'erosione e l'impermeabilizzazione dei suoli.
e. Idroeconomia - al fine di conservare o di ristabilire la qualità naturale delle acque e dei sistemi idrici, in particolare salvaguardandone la qualità, realizzando opere idrauliche compatibili con la natura e sfruttando l'energia idrica in modo da tener parimenti conto degli interessi della popolazione locale e dell'interesse alla conservazione dell'ambiente.
f. Protezione della natura e tutela del paesaggio - al fine di proteggere, di tutelare e, se necessario, di ripristinare l'ambiente naturale e il paesaggio, in modo da garantire stabilmente l'efficienza degli ecosistemi, la conservazione della flora e della fauna e dei loro habitat, la capacità rigenerativa e la continuità produttiva delle risorse naturali, nonché la diversità, l'unicità e la bellezza della natura e del paesaggio nel loro insieme.
g. Agricoltura di montagna - al fine di assicurare, nell'interesse della collettività, la gestione del paesaggio rurale tradizionale, nonché una agricoltura adeguata ai luoghi e in armonia con l'ambiente, e al fine di promuoverla tenendo conto delle condizioni economiche più difficoltose.
h. Foreste montane - al fine di conservare, rafforzare e ripristinare le funzioni della foresta, in particolare quella protettiva, migliorando la resistenza degli ecosistemi forestali, in particolare attuando una silvicoltura adeguata alla natura e impedendo utilizzazioni che possano danneggiare le foreste, tenendo conto delle condizioni economiche più difficoltose nella regione alpina.
i. Turismo e attività del tempo libero - al fine di armonizzare le attività turistiche e del tempo libero con le esigenze ecologiche e sociali, limitando le attività che danneggino l'ambiente e stabilendo, in particolare, zone di rispetto.
j. Trasporti - al fine di ridurre gli effetti negativi e i rischi derivanti dal traffico interalpino e transalpino ad un livello che sia tollerabile per l'uomo, la fauna, la flora e il loro habitat, tra l'altro attuando un più consistente trasferimento su rotaia dei trasporti e in particolare del trasporto merci, soprattutto mediante la creazione di infrastrutture adeguate e di incentivi conformi al mercato, senza discriminazione sulla base della nazionalità.
k. Energia - al fine di ottenere forme di produzione, distribuzione e utilizzazione dell'energia che rispettino la natura e il paesaggio, e di promuovere misure di risparmio energetico.
l. Economia dei rifiuti - al fine di assicurare la raccolta, il riciclaggio e il trattamento dei rifiuti in maniera adeguata alle specifiche esigenze topografiche, geologiche e climatiche dell'area alpina, tenuto conto in particolare della prevenzione della produzione dei rifiuti.
Le Parti contraenti concluderanno Protocolli in cui verrano definiti gli aspetti particolari per l'attuazione della presente Convenzione. Articolo 3 Ricerca e osservazione sistematica
Nei settori di cui all'articolo 2, le Parti contraenti convengono:
a) di effettuare lavori di ricerca e valutazioni scientifiche, collaborando insieme,
b) di sviluppare programmi comuni o integrati di osservazione sistematica,
c) di armonizzare ricerche ed osservazioni, nonché la relativa raccolta dati.
Articolo 4 Collaborazione in campo giuridico, scientifico, economico e tecnico
Le Parti contraenti agevolano e promuovono lo scambio di informazioni di natura giuridica, scientifica, economica e tecnica che siano rilevanti per la presente Convenzione.
Le Parti contraenti, al fine della massima considerazione delle esigenze transfrontaliere e regionali, si informano reciprocamente sui previsti provvedimenti di natura giuridica ed economica, dai quali possono derivare conseguenze specifiche per la regione alpina o parte di essa .
Le Parti contraenti collaborano con organizzazioni internazionali, governative o non governative, ove necessario per attuare in modo efficace la presente Convenzione e i Protocolli dei quali esse sono Parti contraenti.
Le Parti contraenti provvedono in modo adeguato ad informare regolarmente l'opinione pubblica sui risultati delle ricerche e osservazioni, nonché sulle misure adottate.
Gli obblighi derivanti alle Parti contraenti dalla presente Convenzione nel campo dell'informazione hanno effetto salvo le leggi nazionali sulla riservatezza. Informazioni definite riservate debbono essere trattate come tali. Articolo 5 Conferenza delle Parti contraenti (Conferenza delle Alpi)
I problemi di interesse comune delle Parti contraenti e la loro collaborazione formano oggetto di sessioni a scadenze regolari della Conferenza delle Parti contraenti (Conferenza delle Alpi). La prima sessione della Conferenza delle Alpi viene convocata al più tardi un anno dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, da una Parte contraente designata di comune accordo.
In seguito le sessioni ordinarie della Conferenza delle Alpi hanno luogo di norma ogni due anni presso la Parte contraente che detiene la presidenza. La presidenza e la sede si alternano dopo ogni sessione ordinaria della Conferenza delle Alpi. Entrambe sono stabilite dalla Conferenza delle Alpi.
La Parte contraente che ha la Presidenza propone di volta in volta l'ordine del giorno per la sessione della Conferenza delle Alpi. Ciascuna Parte contraente ha il diritto di far inserire punti ulteriori nell'ordine del giorno.
Le Parti contraenti trasmettono alla Conferenza delle Alpi informazioni sulle misure da esse adottate per l'attuazione della presente Convenzione e dei Protocolli dei quali esse sono Parti contraenti, fatte salve le leggi nazionali sulla riservatezza.
L'Organizzazione delle Nazioni Unite, le sue istituzioni specializzate, il Consiglio d'Europa, nonché ogni altro Stato europeo, possono partecipare in qualità di osservatori alle sessioni della Conferenza delle Alpi. Lo stesso vale per le Comunità transfrontaliere di enti territoriali delle Alpi. La Conferenza delle Alpi può inoltre ammettere come osservatori organizzazioni internazionali non governative che svolgano un'attività in materia.
Ha luogo una sessione straordinaria della Conferenza delle Alpi ogni qualvolta essa la deliberi oppure qualora, nel periodo tra due sessioni, un terzo delle Parti contraenti ne faccia domanda scritta presso la Parte contraente che esercita la presidenza. Articolo 6 Compiti della Conferenza delle Alpi
La Conferenza delle Alpi esamina lo stato di attuazione della Convenzione, nonché dei Protocolli con gli allegati, e espleta nelle sue sessioni in particolare i seguenti compiti:
a. Adotta le modifiche della presente Convenzione in conformità con la procedura di cui all'articolo 10.
b. Adotta i Protocolli e i loro allegati, nonché le loro modifiche in conformità con la procedura di cui all'articolo 11.
c. Adotta il proprio regolamento interno.
d. Prende le necessarie decisioni in materia finanziaria.
e. Decide la costituzione di Gruppi di Lavoro ritenuti necessari all'attuazione della Convenzione.
f) Prende atto delle valutazioni derivanti dalle informazioni scientifiche.
g. Delibera o raccomanda misure per la realizzazione degli obiettivi previsti dall'articolo 3 e dall'articolo 4, stabilisce la forma, l'oggetto e la frequenza della trasmissione delle informazioni da presentare ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, e prende atto delle informazioni medesime nonché delle relazioni presentate dai Gruppi di Lavoro.
h. Assicura l'espletamento delle necessarie attività di segretariato.
Articolo 7 Delibere della Conferenza delle Alpi
Salvo quanto stabilito diversamente qui di seguito, la Conferenza delle Alpi delibera per consenso. Riguardo ai compiti indicati alle lettere c, f e g dell'articolo 6, qualora risultino esauriti tutti i tentativi di raggiungere il consenso e il presidente ne prenda atto espressamente, si delibera a maggioranza di tre quarti delle Parti contraenti presenti e votanti.
Nella Conferenza delle Alpi ciascuna Parte contraente dispone di un voto. La Comunità Economica Europea esercita il diritto di voto nell'ambito delle proprie competenze, esprimendo un numero di voti corrispondente al numero dei suoi Stati membri che sono Parti contraenti della presente Convenzione; la Comunità Economica Europea non esercita il diritto di voto qualora i rispettivi Stati membri esercitino il proprio diritto di voto. Articolo 8 Comitato Permanente
E' istituito, quale organo esecutivo, il Comitato Permanente della Conferenza delle Alpi, formato dai delegati delle Parti contraenti .
Le Parti firmatarie che non abbiano ancora ratificato la Convenzione partecipano alle sessioni del Comitato Permanente con status di osservatori. Lo stesso status può inoltre essere concesso ad ogni Paese alpino che non abbia ancora firmato la presente Convenzione e ne faccia domanda.
Il Comitato Permanente adotta il proprio regolamento interno.
Il Comitato Permanente delibera inoltre sulle modalità dell'eventuale partecipazione alle proprie sessioni di rappresentanti di organizzazioni governative e non governative.
La Parte contraente che presiede la Conferenza delle Alpi assume la presidenza del Comitato Permanente.
Il Comitato Permanente espleta in particolare i seguenti compiti:
a. esamina le informazioni trasmesse dalle Parti contraenti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, per presentarne rapporto alla Conferenza delle Alpi,
b. raccoglie e valuta la documentazione relativa all'attuazione della Convenzione e dei Protocolli con gli allegati, e la sottopone all'esame della Conferenza delle Alpi, ai sensi dell'articolo 6,
c. riferisce alla Conferenza delle Alpi sull' attuazione delle delibere da essa adottate,
d. prepara le sessioni della Conferenza delle Alpi nei loro contenuti e può proporre punti dell'ordine del giorno nonché ulteriori misure relative all'attuazione della Convenzione e dei rispettivi Protocolli,
e. insedia i Gruppi di Lavoro per l'elaborazione di Protocolli e di raccomandazioni ai sensi dell'articolo 6, lettera e, e coordina la loro attività,
f. esamina e armonizza i contenuti dei progetti di Protocollo in una visione unitaria e globale e li sottopone alla Conferenza delle Alpi,
g. propone alla Conferenza delle Alpi misure e raccomandazioni per la realizzazione degli obiettivi contenuti nella Convenzione e nei Protocolli.
7Le delibere nel Comitato Permanente vengono adottate in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 7. Articolo 9 Segretariato
La Conferenza delle Alpi può deliberare per consenso l'istituzione di un Segretariato Permanente.
Articolo 10 Modifiche della Convenzione
Ciascuna Parte contraente può presentare alla Parte contraente che presiede la Conferenza delle Alpi proposte di modifica della Convenzione. Tali proposte saranno trasmesse dalla Parte contraente che presiede la Conferenza delle Alpi alle Parti contraenti e alle Parti firmatarie almeno sei mesi prima dell'inizio della Sessione della Conferenza delle Alpi in cui saranno prese in esame. Le modifiche della Convenzione entrano in vigore in conformità con le disposizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 12.
Articolo 11 Protocolli e loro modifiche
I progetti di Protocollo di cui all'articolo 2, paragrafo 3 vengono trasmessi dalla Parte contraente che presiede la Conferenza delle Alpi alle Parti contraenti e alle Parti firmatarie almeno sei mesi prima dell'inizio della sessione della Conferenza delle Alpi che li prenderà in esame.
I Protocolli adottati dalla Conferenza delle Alpi vengono firmati in occasione delle sue sessioni o successivamente presso il Depositario. Essi entrano in vigore per quelle Parti contraenti che li abbiano ratificati, accettati o approvati. Per l'entrata in vigore di un Protocollo sono necessarie almento tre ratifiche o accettazioni o approvazioni. Gli strumenti suddetti vengono depositati presso la Repubblica d'Austria in qualità di Depositario.
Qualora i Protocolli non contengano disposizioni diverse, per l'entrata in vigore e per la denuncia si applicano per analogia le disposizioni degli articoli 10, 13 e 14.
Per le modifiche dei Protocolli si applicano le corrispondenti disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3. Articolo 12 Firma e ratifica
La presente Convenzione è depositata per la firma presso la Repubblica d'Austria in qualità di Depositario, a decorrere dal 7 novembre 1991.
La Convenzione deve essere sottoposta a ratifica o accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica o accettazione o approvazione vengono depositati presso il Depositario.
La Convenzione entra in vigore tre mesi dopo il giorno in cui tre Stati abbiano espresso la propria adesione alla Convenzione in conformità con il paragrafo 2.
Per ciascuna Parte firmataria, che abbia espresso successivamente la propria adesione alla Convenzione in conformità con le disposizioni del paragrafo 2, la Convenzione entra in vigore tre mesi dopo il deposito dello strumento di ratifica o accettazione o approvazione. Articolo 13 Denuncia
Ciascuna Parte contraente può denunciare in qualsiasi momento la presente Convenzione mediante una notifica indirizzata al Depositario.
La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi a partire dalla data di ricevimento della notifica da parte del Depositario. Articolo 14 Notifiche
Il Depositario notifica alle Parti contraenti ed alle Parti firmatarie:
a. gli atti di firma,
b. i depositi di strumenti di ratifica o accettazione o approvazione
c. la data di entrata in vigore della presente Convenzione ai sensi dell'articolo 12,
d. le dichiarazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 2 e 3,
e. le notifiche effettuate ai sensi dell'articolo 13 e le date in cui le denunce hanno effetto.
In fede di ciò la presente Convenzione è stata sottoscritta dai firmatari debitamente autorizzati.
Fatto a Salisburgo, il 7 novembre 1991, in lingua francese, italiana, slovena e tedesca, laddove ciascuno dei quattro testi fa egualmente fede, in un originale depositato presso l'Archivio di Stato Austriaco. Il Depositario trasmette copie certificate conformi alle Parti firmatarie.
Per la Repubblica d'Austria:
Per la Confederazione Elvetica:
Per la Repubblica Francese:
Per la Repubblica Federale di Germania:
Per la Repubblica Italiana:
Per la Repubblica Slovena:
Per il Principato di Liechtenstein:
Per la Comunità Economica Europea:
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