Dopo la Convenzione di Basilea sul controllo dei traffici transfrontalieri di residui pericolosi adottata nel 1989 e ratificata da 132 nazioni e dall'Unione Europea, finalmente 115 nazioni in una riunione a Basilea hanno adottato un protocollo sull'indennizzo delle vittime in caso di incidente nel corso di trasporti internazionali di residui pericolosi (non scorie radioattive e nucleari). Per entrare in vigore e divenire giuridicamente costrittivo il protocollo dovrà essere ratificato da almeno 20 nazioni.
Il protocollo prevede la seguente tabella d'indennizzi, che variano in funzione del tonnellaggio complessivo del carico. I valori d'indennizzo sono espressi in diritti speciali di prelievo (il DSP), la moneta del Fondo Monetario Internazionale, che attualmente vale 1,38 dollari per un DSP:
- da 5 a 25 tonnellate: 2 milioni di DSP
- da 25 a 50 tonnellate: 4 milioni di DSP
- da 50 a 1000 tonnellate: 6 milioni di DSP
- da 1000 a 10.000 tonnellate: 10 milioni di DSP
- oltre 10.000 tonnellate: 1000 DSP per ogni tonnellata in più, fino a un massimo di 30 milioni di DSP
- in caso di responsabilità dell'eliminatore del carico, indennizzo di 2 milioni di DSP.
Le cifre che rappresentano gli indennizzi sono espresse al minimo. Naturalmente ciascuna nazione è libera di aumentarle.
Secondo il protocollo approvato a Basilea lo Stato o l'impresa che annuncerà l'esportazione di un carico di scorie pericolose sarà ritenuto responsabile dell'incidente, finché il carico verrà ritirato dal destinatario (impresa che deve riciclare o eliminare le scorie). Se l'incidente avverrà dopo la presa in consegna da parte del riciclatore (o eliminatore) sarà quest'ultimo il responsabile.
L'indennizzo dovrà compensare i danni alle persone (ferite, morte, perdite finanziarie) e gli eventuali danni all'ambiente.
Se il traffico di scorie pericolose è illegale e il responsabile dell'eventuale incidente non può essere scoperto, i danni vengono indennizzati da un fondo speciale previsto dalla Convenzione di Basilea e finanziato da contributi volontari degli Stati.
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