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La Commissione Europea ha avviato un'indagine sul Fondo italiano di garanzia per il credito navale
Il Fondo, che è stato istituito nel 1997, non è ancora operativo
30 aprile 2003
La Commissione Europea ha avviato oggi un'indagine sul Fondo italiano di garanzia per il credito navale. Il procedimento - ha precisato Bruxelles - è stato aperto perché un esame preliminare del regime creditizio, che non è ancora operativo, non ha permesso alla Commissione di escludere la sussistenza di un aiuto di Stato nel Fondo.
Le autorità italiane hanno notificato alla Commissione l'approvazione del decreto di attuazione del Fondo centrale di garanzia per il credito navale il 16 maggio 2001. Il Fondo, istituito con la legge n. 261 del 31 luglio 1997, ma non ancora operativo, è destinato alla copertura dei rischi di mancato rimborso dei prestiti per la conversione e trasformazione di navi presso cantieri navali italiani. Il Fondo fornirà garanzie di secondo grado del tipo detto "end-financing" ad armatori italiani e stranieri. Potrà essere garantito un importo non superiore al 40% dell'ammontare del prestito e - entro questo limite - la garanzia potrà essere attivata in misura non superiore al 90% della perdita subita dalla banca in termini di capitale, interessi contrattuali e interessi di mora e spese. Il premio una tantum che deve essere corrisposto dai beneficiari è fisso ed è stato stabilito nella misura del 2,3% dell'importo garantito per prestiti della durata di 12 anni. Ciò corrisponde ad un premio annuo dello 0,5%.
A norma del regolamento comunitario sulla costruzione navale - ha ricordato la Commissione - i regimi di garanzia statale a favore di prestiti alla costruzione navale sono ammissibili solo in assenza di elementi di aiuti di Stato.
Legge 31 luglio 1997, n. 261
"Rifinanziamento delle leggi di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione delle disposizioni comunitarie di settore"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 1997
Art. 1.
1. Per consentire ulteriori interventi finalizzati al sostegno dell'industria cantieristica ed armatoriale, con l'attuazione delle misure previste dalla direttiva 87/167/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1987, e dalla direttiva 90/684/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1990, sono autorizzati nel triennio 1997-1999 i seguenti ulteriori limiti di impegno della durata massima di quindici anni: a) per gli interventi di cui all'articolo 2 della legge 14 giugno 1989, n. 234, in ragione di lire 15.000 milioni per l'anno 1998; b) per gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, in ragione di lire 45.000 milioni per l'anno 1997, 20.000 milioni per l'anno 1998 e 70.000 milioni per l'anno 1999; c) per gli interventi di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, in ragione di lire 40.000 milioni per l'anno 1997, 70.000 milioni per l'anno 1998 e 75.000 milioni per l'anno 1999.
Art. 2.
1. In attuazione del regolamento (CE) n. 1904/96 del Consiglio del 27 settembre 1996, relativo agli aiuti alla costruzione navale, le disposizioni di cui al decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, recante provvedimenti a favore dell'industria navalmeccanica e della ricerca nel settore navale, sono estese, nei limiti degli stanziamenti di cui all'articolo 1, ai contratti di costruzione e trasformazione navale stipulati fino alla data di entrata in vigore dell'accordo in sede di Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) del 21 dicembre 1994 relativo alle normali condizioni di concorrenza nel settore della costruzione e della riparazione navale commerciale o, in mancanza, fino al 31 dicembre 1997.
Art. 3.
1. In vista della entrata in vigore dell'accordo OCSE del 21 dicembre 1994 relativo alle normali condizioni di concorrenza nel settore della costruzione e della riparazione navale commerciale o, in ogni caso, del superamento in sede di Unione europea dell'attuale regime di sostegno al settore stesso e tenuto conto delle presenti condizioni del mercato, il Ministero dei trasporti e della navigazione è autorizzato in via transitoria ed eccezionale ad accordare alle imprese di costruzione navale iscritte all'Albo di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), della legge 14 giugno 1989, n. 234, i contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, in relazione alla produzione da essi effettivamente sviluppata, nei limiti delle relative autorizzazioni di spesa. Detta facoltà è esercitata con riferimento alla produzione realizzata grazie ad incrementi della produttività ottenuti anche mediante forme di associazione, integrazione e coordinamento tra imprese iscritte al menzionato Albo delle imprese di costruzione navale. Restano fermi i valori di capacità produttiva assistibile annua, strutturale, già riconosciuti alla data del 31 dicembre 1995 alle suddette imprese ed è escluso in ogni caso il riconoscimento di nuova capacità produttiva assistibile conseguente alla creazione di nuove strutture produttive od all'iscrizione all'Albo di nuove imprese.
2. Ai fini dell'ammissibilità ai contributi di cui agli articoli 3 e 10 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, sono assimilati a tutti gli effetti ai lavori di trasformazione di cui al comma 2 dell'articolo 4 del citato decreto-legge i lavori di completamento di costruzioni rientranti nel campo d'applicazione dell'anzidetta normativa eseguiti da imprese iscritte all'Albo speciale delle imprese di riparazione navale, terza e quarta fascia dimensionale, di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), della legge 14 giugno 1989, n. 234, sempre che il valore contrattuale delle relative commesse non sia inferiore ai 10 milioni di ECU.
3. Al fine di equiparare le condizioni di concorrenza tra cantieri italiani e cantieri di altri Paesi dell'Unione europea, la concessione dei contributi di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, deve intendersi accordabile, nei limiti delle relative autorizzazioni di spesa, per le iniziative relative alla costruzione di navi commesse ai cantieri nazionali iscritti all'Albo di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), della legge 14 giugno 1989, n. 234, od ai cantieri di altri Paesi dell'Unione europea, prescindendo dall'applicazione delle norme relative alle tecniche organizzative ed alle modalità del processo produttivo contenute nel regolamento adottato con decreto del Ministro della marina mercantile 8 novembre 1990, n. 373.
Art. 4.
1. In relazione al processo di normalizzazione del mercato internazionale della costruzione navale, di cui al citato accordo OCSE del 21 dicembre 1994, e allo scopo di favorire la privatizzazione dell'industria cantieristica nazionale, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, è autorizzato a partecipare, in concorso con altri soggetti, e subordinatamente alla non opposizione da parte dei competenti organi della Comunità europea, alla ricapitalizzazione della società Fincantieri-Cantieri Navali Italiani SpA.
2. Per la corresponsione delle somme di cui al comma 1 si applicano le procedure di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431.
3. Per le finalità di cui al comma 1 sono autorizzati limiti di impegno quindicennali in ragione di lire 15.000 milioni per l'anno 1997 e 20.000 milioni per l'anno 1998.
Art. 5.
1. È istituito il Fondo centrale di garanzia per il credito navale, di seguito denominato "Fondo", destinato alla copertura dei rischi derivanti dalla mancata restituzione del capitale e dalla mancata corresponsione dei relativi interessi ed altri accessori connessi o dipendenti dai finanziamenti di cui al presente articolo. La gestione finanziaria, amministrativa e tecnica del Fondo è affidata all'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) o a una società a prevalente partecipazione bancaria individuata con decreto del Ministro del tesoro.
2. Possono essere ammessi all'intervento della garanzia del Fondo i finanziamenti garantiti da ipoteca di primo grado sulla nave che ne è oggetto, concessi da banche ad armatori italiani ed esteri per i lavori, effettuati nei cantieri nazionali, di costruzione e trasformazione delle unità navali previste dall'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, di durata non superiore a dodici anni dall'ultimazione della nave, di importo non superiore all'80 per cento del prezzo contrattuale e ad un tasso di interesse non inferiore a quello di cui alla risoluzione del Consiglio dell'OCSE del 3 agosto 1981, e successive modificazioni.
3. La garanzia del Fondo può essere accordata alla banca concedente il finanziamento fino ad un massimale del 40 per cento del finanziamento stesso, su richiesta della banca concedente, previa richiesta della banca concedente e dell'armatore interessato. Nei limiti di detto massimale, la garanzia può essere attivata in misura non superiore al 90 per cento della perdita che, di intesa con il soggetto gestore del Fondo, risulti definitivamente accertata.
4. Le condizioni e le modalità dell'intervento della garanzia del Fondo sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione.
5. Il Fondo ha una dotazione iniziale costituita dall'apporto dello Stato ed è alimentato dai versamenti una tantum effettuati dalle banche richiedenti a fronte della concessione della garanzia e dagli interessi maturati sulle disponibilità del Fondo stesso.
6. Per l'attuazione di quanto disposto dal presente articolo è autorizzato un limite d'impegno di durata decennale pari a lire 20.000 milioni per l'anno 1998.
Art. 6.
1. Al fine di incrementare il ruolo della ricerca e sviluppo nel miglioramento della competitività e di consolidare le basi tecnologiche dell'industria navalmeccanica, il Ministero dei trasporti e della navigazione è autorizzato a concedere, nel quadro della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee n. 96/C 45/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C45 del 17 febbraio 1996, all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) di Roma ed al Centro per gli studi di tecnica navale SpA (CETENA) di Genova, contributi per i programmi di ricerca nel settore navale relativi al periodo 1^ gennaio 1997- 31 dicembre 1999 ed aventi ad oggetto lo sviluppo di soluzioni avanzate in tema di trasporti marittimi ed industria cantieristica, determinati e corrisposti nei limiti e secondo le aliquote, le modalità e le procedure di cui ai seguenti commi.
2. I contributi di cui al comma 1 sono riferiti alle spese sostenute per la realizzazione dei programmi di ricerca finalizzati ad: a) attività di ricerca fondamentale nelle discipline scientifiche di potenziale interesse per l'ingegneria navale marina, non collegata ad obiettivi industriali o commerciali; b) attività di ricerca industriale tesa alla definizione di metodologie avanzate ed innovative nel campo della progettazione delle navi e delle strutture marine, nonchè alla definizione di tecnologie costruttive in campi innovativi, in particolare per navi ottimali per il cabotaggio nazionale; c) attività di sviluppo precompetitiva orientata alla concretizzazione della ricerca industriale relativa a determinati tipi di veicoli, impianti e componenti con caratteristiche avanzate e innovative nonchè a prodotti, processi di produzione o servizi nuovi. Per le attività di cui alle lettere a), b) e c) le percentuali di aiuto sono pari rispettivamente al 90 per cento, al 50 per cento ed al 25 per cento dei costi ammissibili effettivamente sostenuti.
3. I programmi di ricerca dell'INSEAN di Roma e del CETENA di Genova relativi al triennio 1997 - 1999 sono presentati al Ministro dei trasporti e della navigazione, al Ministro del bilancio e della programmazione economica ed al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Ciascun programma deve contenere la definizione dei temi di ricerca, gli obiettivi che si intendono raggiungere, i costi previsti per le singole ricerche ed ogni altra indicazione utile alla sua valutazione sotto il profilo tecnico-scientifico.
5. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, sentito il parere del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 1976, n. 259, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, approva i programmi di cui al comma 3.
6. I contributi di cui al comma 1 sono corrisposti secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 431, nonchè dell'articolo 16, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132.
7. Per le finalità di cui al presente articolo sono autorizzati nel triennio 1997-1999 limiti di impegno in ragione di 5.000 milioni per l'anno 1998 e 5.000 milioni per l'anno 1999.
Art. 7.
1. Il contributo di cui all'articolo 5 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, può essere corrisposto, per motivi di accelerazione dell'azione amministrativa da definire in sede di programmi annuali di cui agli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, contestualmente al provvedimento di concessione del contributo in via preliminare nonchè di concessione di quello in via definitiva, assumendo come data di valuta la data dei provvedimenti stessi e quale tasso d'interesse prime rate quello riportato dal Bollettino della Banca d'Italia o, in mancanza, da notori organi di informazione economica, maggiorato delle commissioni d'uso, convenzionalmente fissate nello 0,50 per cento in ragione d'anno.
2. I documenti per la determinazione e la liquidazione definitiva dei contributi di cui agli articoli 3, 4 e 10 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, per le unità che completino i lavori di costruzione o trasformazione successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere presentati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
Art. 8.
1. In relazione alla concessione dei contributi di cui alla presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 5, del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132.
2. Per gli interventi a favore dell'industria navalmeccanica ed armatoriale e della ricerca nel settore navale, il Ministero dei trasporti e della navigazione è autorizzato ad impegnare in ciascun esercizio finanziario anche i limiti d'impegno stanziati per il biennio successivo all'esercizio di competenza, con pagamento delle relative annualità, comprensive dell'ammortamento e del relativo preammortamento nel caso di mutui autorizzati secondo il sistema di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431, a partire dall'esercizio finanziario cui si riferisce ciascun limite d'impegno.
Art. 9.
1. Il comma 5 dell'articolo 24 della legge 14 giugno 1989, n. 234, è sostituito dal seguente: "5. L'ammontare complessivo delle somme di cui al comma 4 è assegnato in ragione del 35 per cento al Registro italiano navale, del 10 per cento all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale - Vasca navale - e del 50 per cento al fine di incentivare la produttività del personale civile, compreso quello con qualifica dirigenziale, del Ministero dei trasporti e della navigazione, settore navigazione".
2. Alla copertura dell'onere recato dalla presente legge, pari a lire 100.000 milioni nell'anno 1997, 250.000 milioni nell'anno 1998 e 400.000 milioni nell'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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