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Strasburgo ha approvato la rapida messa al bando delle petroliere a scafo singolo
La nuova normativa dovrebbe essere adottata definitivamente nelle prossime settimane dai ministri dei Trasporti dell'UE
5 giugno 2003
Il Parlamento europeo, con 501 voti favorevoli, 5 contrari e 14 astensioni, ha approvato ieri in prima lettura l'introduzione accelerata delle norme per la messa al bando delle petroliere a scafo singolo.

Fra i principali emendamenti adottati, è previsto che il ritiro progressivo previsto per la categoria 2 di petroliere, generalmente costruite fra il 1982 e il 1986, debba essere esteso alle petroliere della categoria 3, più piccole e spesso utilizzate nel traffico regionale. Queste categorie di navi dovranno essere bandite entro il 2010, anziché il 2015 come era stato proposto.

Il Parlamento ha inoltre deciso che le petroliere di categoria 1 non potranno essere più utilizzate dopo 23 anni di attività e in ogni caso non oltre il 2005.

Le nuove normative saranno applicate anche alle navi che arrivano o partono da porti o terminal offshore e a quelle in ancoraggio nelle acque territoriali degli Stati membri;
Per non mettere in pericolo l'approvvigionamento comunitario di petrolio è stato approvato un emendamento che prevede un periodo transitorio (fino al 2008) per le petroliere di piccole dimensioni di portata lorda inferiore a 5.000 tonnellate. Per garantire inoltre gli approvvigionamenti di petrolio alle regioni più settentrionali dell'UE è stato introdotto un emendamento che prevede un periodo transitorio di due anni per petroliere a scafo singolo dotate di rinforzati per la navigazione nei ghiacci.

La nuova normativa - ha annunciato il vicepresidente della Commissione Europea, Loyola de Palacio - dovrebbe essere adottata definitivamente nelle prossime settimane dai ministri dei Trasporti dell'UE.

 

Parlamento europeo
Testo approvato dal Parlamento
Edizione provvisoria : 04/06/2003

Petroliere monoscafo

P5_TA-PROV(2003)0247

A5-0144/2003

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 417/2002 sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo e che abroga il regolamento (CE) n. 2978/94 del Consiglio (COM(2002) 780 - C5-0629/2002 - 2002/0310(COD))



(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

-  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2002) 780)(1),

-  visti gli articoli 251, paragrafo 2 e 80, paragrafo 2 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0629/2002),

-  visto l'articolo 67 del suo regolamento,

-  visti la relazione della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo e i pareri della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia e della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0144/2003),


1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.



Emendamento 1
CONSIDERANDO 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione



Emendamenti del Parlamento


(1 bis) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero compiere ogni sforzo per assicurare che una norma analoga a quella contenuta nel presente regolamento, che modifica il regolamento (CE) n. 417/2002, possa essere istituita nel 2003 a livello mondiale, mediante un emendamento alla Convenzione MARPOL. La Commissione e il Consiglio le istituzioni si compiacciono per la disponibilità manifestata dall'Organizzazione marittima iternazionale (IMO) di effettuare una riunione addizionale del Comitato per la protezione dell'ambiente marittimo (MEPC) nel dicembre 2003 allo scopo di agevolare la ricerca di una soluzione internazionale concernente l'eliminazione accelerata delle petroliere monoscafo e l'introduzione a breve termine di un'interdizione a carico delle petroliere monoscafo che trasportano prodotti petroliferi pesanti.
Emendamento 2
CONSIDERANDO 5 bis (nuovo)





(5 bis) Il rapido declassamento delle navi monoscafo farà aumentare il numero delle navi da rottamare, essendo inteso che le relative operazioni debbono essere effettuate in maniera sicura per l'uomo e l'ambiente.
Emendamento 3
CONSIDERANDO 7 bis (nuovo)





(7 bis) La Commissione europea dovrebbe ricevere dal Consiglio e dagli Stati membri un mandato in base al quale possa negoziare l'imposizione delle disposizioni del presente regolamento nell'ambito dell'IMO.
Emendamento 4
CONSIDERANDO 7 ter (nuovo)





(7 ter) Il rapido aumento del traffico petrolifero nel Mar Baltico rappresenta un pericolo per l'ambiente marino, in particolare durante la stagione invernale, per cui le petroliere che accedono a un porto o a un terminale off-shore sotto la giurisdizione di uno Stato membro, salpano da essi o gettano l'ancora in una zona sotto la giurisdizione di uno Stato membro, devono avere una struttura e un propulsore dotati di un dispositivo di protezione contro il ghiaccio, conforme ai requisiti stabiliti dalle autorità di tale Stato membro, qualora le condizioni di gelo rendano necessario l'utilizzo di navi dotate di un dispositivo di questo tipo.
Emendamento 5
CONSIDERANDO 7 quater (nuovo)





(7 quater) Sarebbe estremamente importante fare in modo che, oltre agli Stati membri, anche altri Stati, soprattutto i paesi candidati e i paesi vicini dell'Unione europea, si impegnino a eliminare le petroliere monoscafo.
Emendamento 6
CONSIDERANDO 7 quinquies (nuovo)





(7 quinquies) I mercantili ovvero le navi container caricano spesso a bordo, come carburante, prodotti petroliferi pesanti (olio combustibile pesante, HFO) in quantitativi che possono superare notevolmente il carico di petroliere di piccole dimensioni. La Commissione dovrebbe presentare al più presto al Consiglio e al Parlamento una proposta per garantire che, nelle navi di nuova costruzione, anche il petrolio caricato come carburante sia immagazzinato in serbatoi sicuri a doppia parete.
Emendamento 7
CONSIDERANDO 7 sexies (nuovo)





(7 sexies) I cantieri navali europei dispongono del know-how necessario per la costruzione di petroliere a doppio scafo. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero adoperarsi di conseguenza con strumenti e programmi adeguati affinché l'aumento della domanda di petroliere sicure a doppio scafo, connesso al presente regolamento, abbia effetti positivi sul settore delle costruzioni navali della Comunità.
Emendamento 8
ARTICOLO 1, PUNTO 2, LETTERA a)
Articolo 2, paragrafo 1, trattino 1 (regolamento (CE) n. 417/2002)





'- che accedono a un porto, ad un terminale off-shore o ad una zona di ancoraggio sotto la giurisdizione di uno Stato membro, indipendentemente dalla loro bandiera, o'


'- che, indipendentemente dalla bandiera che battono, accedono a un porto o ad un terminale off-shore sotto la giurisdizione di uno Stato membro, salpano da essi o gettano l'ancora in una zona sotto la giurisdizione di uno Stato membro'
Emendamento 9
ARTICOLO 1, PUNTO 2 bis (nuovo)
Articolo 3, punto 10 (regolamento (CE) n. 417/2002)





2 bis) Il punto 10 è redatto come segue:


'petroliera a doppio scafo': petroliera che soddisfa le norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente di cui alla regola 13F dell'allegato I della convenzione MARPOL 73/78. È altresì considerata come petroliera a doppio scafo una petroliera che soddisfa le disposizioni del paragrafo 1, lettera c), della regola riveduta 13G dell'allegato I della convenzione MARPOL 73/78.'
Emendamento 10
ARTICOLO 1, PUNTO 3
Articolo 3, punto 14 (regolamento (CE) n. 417/2002)





'14. 'prodotti petroliferi pesanti': combustibile pesante, greggio pesante, oli usati, bitume e catrame.


'14. 'prodotti petroliferi pesanti':


a) petrolio greggio con una densità, a una temperatura di 15' C, superiore a 900 kg/m3 *;


b) oli combustibili con una densità, a una temperatura di 15' C, superiore a 900 kg/m3 o una viscosità cinematica, a una temperatura di 50' C, superiore a 180 mm2/s **;


c) bitume e catrame e relative emulsioni.'


_________

* Che corrisponde a un grado API inferiore a 25,7.


** Che corrisponde a una viscosità cinematica superiore a 180 cSt.
Emendamento 11
ARTICOLO 1, PUNTO 3
Articolo 3, punto 15 (regolamento (CE) n. 417/2002)





15. 'combustibile pesante': tutti i prodotti petroliferi dei codici NC1 2710 19 51, 2710 19 55, 2710 19 61, 2710 19 63, 2710 19 65 e 2710 19 69.

_____________

1'Come definito nel regolamento (CE) n. 1832/2002 della Commissione, del 1' agosto 2002, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 290 del 28.10.2002, pag.197).


soppresso
Emendamento 12
ARTICOLO 1, PUNTO 3
Articolo 3, punto 16 (regolamento (CE) n. 417/2002)





16. 'greggio pesante': greggi del codice NC 2709 00 90 e con un grado API inferiore a 30.


soppresso
Emendamento 13
ARTICOLO 1, PUNTO 3
Articolo 3, punto 17 (regolamento (CE) n. 417/2002)





17. 'oli usati': rifiuti contenenti principalmente oli di petrolio o minerali bituminosi, miscelati o no con acqua di cui ai codici NC 2710 91 00 e 2710 99 00.


soppresso
Emendamento 14
ARTICOLO 1, PUNTO 3
Articolo 3, punto 18 (regolamento (CE) n. 417/2002)





18. 'bitume e catrame': tutti i prodotti petroliferi dei codici NC 2713 20 00, 2713 90 10, 2713 90 90 e 2715 00 00.'


soppresso
Emendamento 15
ARTICOLO 1, PUNTO 4, LETTERA a)
Articolo 4, paragrafo 1, lettera (b), alinea (regolamento (CE) n. 417/2002)





(b) per le petroliere di categoria 2:


(b) per le petroliere di categoria 2 e 3:
Emendamento 16
ARTICOLO 1, PUNTO 4, LETTERA a)
Articolo 4, paragrafo 1, lettera (c) (regolamento (CE) n. 417/2002)





(c) per le petroliere di categoria 3:


soppresso


- 2003 per le navi consegnate nel 1975 o anteriormente,


- 2004 per le navi consegnate nel 1976,


- 2005 per le navi consegnate nel 1977,


- 2006 per le navi consegnate nel 1978 e 1979,


- 2007 per le navi consegnate nel 1980 e 1981,


- 2008 per le navi consegnate nel 1982,


- 2009 per le navi consegnate nel 1983,


- 2010 per le navi consegnate nel 1984,


- 2011 per le navi consegnate nel 1985,


- 2012 per le navi consegnate nel 1986,


- 2013 per le navi consegnate nel 1987,


- 2014 per le navi consegnate nel 1988,


- 2015 per le navi consegnate nel 1989 o posteriormente.'
Emendamento 17
ARTICOLO 1, PUNTO 4, LETTERA a bis) (nuova)
Articolo 4, paragrafo 1 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 417/2002)





(a bis) È aggiunto il seguente paragrafo 1 bis:


'1 bis. Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), le petroliere delle categorie 2 o 3 che dispongono unicamente di un doppio fondo o di un rivestimento doppio che non sono utilizzati per il trasporto di petrolio e si estendono per l'intera lunghezza della cisterna di carico, o che dispongono di spazi nel doppio scafo che non sono utilizzati per il trasporto di petrolio e che si estendono per l'intera lunghezza della cisterna di carico, ma che non soddisfano le condizioni per l'esenzione dalle disposizioni del paragrafo 1, lettera c), della regola riveduta 13 G dell'allegato I della convenzione MARPOL 73/78, possono essere utilizzate oltre la data di cui al paragrafo 1 bis, a condizione che non venga oltrepassata né la data anniversario del varo della nave nel 2015, né il giorno - calcolato a partire dalla data di consegna - in cui la nave giunge all'età di 25 anni, date delle quali va considerata quella più prossima.'
Emendamento 18
ARTICOLO 1, PUNTO 4, LETTERA b)
Articolo 4, paragrafo 2 (regolamento (CE) n. 417/2002)





Nessuna petroliera che trasporta prodotti petroliferi pesanti, indipendentemente dalla sua bandiera, è autorizzata accedere a porti, terminali off-shore e zone di ancoraggio sotto la giurisdizione di uno Stato membro, salvo se tale petroliera è una petroliera a doppio scafo.


Nessuna petroliera che trasporta prodotti petroliferi pesanti, indipendentemente dalla bandiera che batte, è autorizzata ad accedere a porti e terminali off-shore sotto la giurisdizione di uno Stato membro, a salpare da essi o a gettare l'ancora in una zona sotto la giurisdizione di uno Stato membro salvo se tale petroliera è una petroliera a doppio scafo.
Emendamento 19
ARTICOLO 1, PUNTO 4, LETTERA b bis) (nuova)
Articolo 4, paragrafo 2 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 417/2002)





(b bis) È aggiunto il seguente paragrafo:


'2 bis. Le petroliere che operano esclusivamente nei porti e nella navigazione interna possono essere esonerate dall'obbligo di cui al paragrafo 2 a condizione che siano debitamente autorizzate a norma della legislazione in materia di navigazione interna.'
Emendamento 20
ARTICOLO 1, PUNTO 4, LETTERA b ter) (nuova)
Articolo 4, paragrafo 2 ter (nuovo) (regolamento (CE) n. 417/2002)





(b ter) È aggiunto il seguente paragrafo:


'2 ter. Le petroliere di portata lorda inferiore a 5.000 tonnellate devono conformarsi alle disposizioni di cui al paragrafo 2 al più tardi nel 2008, data anniversario del varo.'
Emendamento 21
ARTICOLO 1, PUNTO 4, LETTERA b quater) (nuova)
Articolo 4, paragrafo 2 quater (nuovo) (regolamento (CE) n. 417/2002)





(b quater) È aggiunto il seguente paragrafo:


'2 quater. Nei due anni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, uno Stato membro può, qualora le condizioni di gelo richiedano l'utilizzo di una nave dotata di un dispositivo di protezione contro il ghiaccio, autorizzare una petroliera monoscafo, dotata di un dispositivo di protezione contro il ghiaccio e di un doppio fondo che non viene utilizzato per il trasporto di petrolio e che si estende sull'intera lunghezza della cisterna di carico, ad accedere ai porti o ai terminali off-shore, a salpare da essi o a gettare l'ancora in una zona sotto la sua giurisdizione, a condizione che i prodotti petroliferi pesanti siano trasportati unicamente nelle cisterne centrali della petroliera.'
Emendamento 22
ARTICOLO 1, PUNTO 5
Articolo 5, paragrafo 1 (regolamento (CE) n. 417/2002)





Una petroliera di età superiore a 15 anni non è autorizzata ad accedere a porti, terminali off-shore o zone di ancoraggio sotto la giurisdizione di uno Stato membro dopo la data anniversario del giorno di consegna della nave, nel 2005 per le navi della Categoria 2 e della Categoria 3, salvo se è conforme al regime di valutazione delle condizioni della nave di cui all'articolo 6.


Una petroliera monoscafo di età superiore a 15 anni non è autorizzata, indipendentemente dalla bandiera che batte, ad accedere a porti o terminali off-shore sotto la giurisdizione di uno Stato membro, a salpare da essi o a gettare l'ancora in una zona sotto la giurisdizione di uno Stato membro, dopo la data anniversario del giorno di consegna della nave, nel 2005 per le navi della Categoria 2 e della Categoria 3, salvo se è conforme al regime di valutazione delle condizioni della nave di cui all'articolo 6.
Emendamento 23
ARTICOLO 1, PUNTO 5
Articolo 5, paragrafo 2 (regolamento (CE) n. 417/2002)





Le autorità competenti di uno Stato membro possono consentire a una petroliera con più di 15 anni di età battente bandiera di detto Stato membro di continuare a navigare dopo la data anniversario del giorno di consegna della nave, nel 2005 per le navi della Categoria 2 e della Categoria 3, ma soltanto se conforme al regime di valutazione delle condizioni della nave di cui all'articolo 6.'


soppresso
Emendamento 24
ARTICOLO 1, PUNTO 5 bis (nuovo)
Articolo 6 (regolamento (CE) n. 417/2002)





(5 bis) L'articolo 6 è redatto come segue:


'Articolo 6

Regime di valutazione delle condizioni

Ai fini dell'articolo 5, si applica il regime di valutazione delle condizioni della nave, adottato dalla risoluzione MEPC 94(46) del 27 aprile 2001, nella versione modificata.'
Emendamento 25
ARTICOLO 1, PUNTO 5 ter (nuovo)
Articolo 8, paragrafo 1, alinea (regolamento (CE) n. 417/2002)





(5 ter) All'articolo 8, l'alinea del paragrafo 1 è redatto come segue:


'1. In deroga agli articoli 4, 5 e 7, la competente autorità di uno Stato membro può, fatta salva la normativa nazionale, permettere, in circostanze eccezionali, ad una nave specifica di accedere ai porti o ai terminali off-shore sotto la giurisdizione di detto Stato membro, di salpare da essi o di gettare l'ancora in una zona sotto la giurisdizione di detto Stato membro allorché si tratta di:'




(1) Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.


 

 
2 maggio 2003 FINALE
A5-0144/2003

***I

RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 417/2002 sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo e che abroga il regolamento (CE) n. 2978/94 del Consiglio
(COM(2002) 780 ' C5?0629/2002 ' 2002/0310(COD))



Commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo

Relatore: Wilhelm Ernst Piecyk
314.765






Significato dei simboli utilizzati

*'Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I'Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II'Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune

***'Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei casi contemplati dagli articoli'105, 107, 161 e 300 del trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE

***I'Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II'Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune

***III'Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata ' fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)



Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione ' effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro ' un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.



PAGINA REGOLAMENTARE


Con lettera del 20 dicembre 2002 la Commissione ha presentato al Parlamento, a norma degli articoli 251, paragrafo 2 e 80, paragrafo 2 del trattato CE, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 417/2002 sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo e che abroga il regolamento (CE) n. 2978/94 del Consiglio (COM(2002) 780 ' 2002/0310 (COD)).

Nella seduta del 13 gennaio 2003 il Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale proposta alla commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo per l'esame di merito e, per parere, alla commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia e alla commissione per l'ambiente, la sanit' pubblica e la politica dei consumatori (C5?0629/2002).

Nella riunione del 21 gennaio 2003 la commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo ha nominato relatore Wilhelm Ernst Piecyk.

Nelle riunioni del 19 marzo 2003 e 29-30 aprile 2003 ha esaminato la proposta della Commissione e il progetto di relazione.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione legislativa con 38 voti favorevoli e 1 astensione.

Erano presenti al momento della votazione Rijk van Dam (presidente f.f.), Gilles Savary (vicepresidente), Wilhelm Ernst Piecyk (relatore), Sylviane H. Ainardi, Pedro Aparicio S'nchez (in sostituzione di Danielle Darras), Philip Charles Bradbourn, Paolo Costa (in sostituzione di Luciano Caveri), Christine de Veyrac, Jan Dhaene, Garrelt Duin, Alain Esclop', Giovanni Claudio Fava, Jacqueline Foster, Mathieu J.H. Grosch, Konstantinos Hatzidakis, Georg Jarzembowski, Dieter-Lebrecht Koch, Giorgio Lisi, Toine Manders (in sostituzione di Dirk Sterckx, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Emmanouil Mastorakis, Enrique Monson's Domingo (in sostituzione di Herman Vermeer, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Josu Ortuondo Larrea, Samuli Pohjamo, Bernard Poignant, Alonso Jos' Puerta, John Purvis (in sostituzione di Luigi Cocilovo, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Reinhard Rack, Carlos Ripoll y Mart'nez de Bedoya, Ingo Schmitt, Brian Simpson, Ulrich Stockmann, Margie Sudre, Hannes Swoboda (in sostituzione di Juan de Dios Izquierdo Collado), Joaquim Vairinhos, Daniel Varela Suanzes-Carpegna (in sostituzione di sostituzione di Felipe Camis'n Asensio), Christian Ulrik von Boetticher (in sostituzione di Rolf Berend), Mark Francis Watts, Brigitte Wenzel-Perillo (in sostituzione di Renate Sommer) e Jan Marinus Wiersma (in sostituzione di John Hume).

I pareri della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia e della commissione per l'ambiente, la sanit' pubblica e la politica dei consumatori sono allegati.

La relazione ' stata depositata il 2 maggio 2003.




PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO


sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 417/2002 sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo e che abroga il regolamento (CE) n. 2978/94 del Consiglio


(COM(2002) 780 ' C5?0629/2002 ' 2002/0310(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

''vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2002) 780(1)),

''visti gli articoli 251, paragrafo 2, e 80, paragrafo 2 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli ' stata presentata dalla Commissione (C5?0629/2002),

''visto l'articolo 67 del suo regolamento,

''visti la relazione della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo e i pareri della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia e della commissione per l'ambiente, la sanit' pubblica e la politica dei consumatori (A5?0144/2003),

1.'approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.'chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.'incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della CommissioneEmendamenti del Parlamento

Emendamento 1

CONSIDERANDO 1 bis (nuovo)

''

(1 bis)' La Commissione europea e gli Stati membri compiono ogni sforzo per assicurare che una norma analoga a quella contenuta nel presente regolamento (revisione del reg. 417/2002) possa essere istituita nel 2003 a livello mondiale, mediante un emendamento alla Convenzione MARPOL. Entrambe le istituzioni si compiacciono per la disponibilit' manifestata dall'IMO di effettuare una riunione addizionale IMO/MEPC in dicembre 2003 allo scopo di agevolare la ricerca di una soluzione internazionale concernente l'eliminazione accelerata delle petroliere monoscafo e un divieto a breve termine per le petroliere monoscafo che trasportano i prodotti petroliferi pi' pesanti.

Motivazione

E' necessaria una impostazione di tipo internazionale con il coinvolgimento dell'IMO per agevolare una soluzione internazionale.

Emendamento 2

CONSIDERANDO 5 bis (nuovo)

''

(5 bis)' Il rapido declassamento delle navi monoscafo far' aumentare il numero delle navi da rottamare, essendo inteso che le relative operazioni debbono essere effettuate in maniera sicura per l'uomo e l'ambiente.

Motivazione

Occorre prevenire una rottamazione delle navi pregiudizievole per gli uomini e l'ambiente.

Emendamento 3

CONSIDERANDO 7 bis (nuovo)

''

(7 bis)' La Commissione europea dovrebbe ricevere dal Consiglio e dagli Stati membri un mandato in base al quale possa negoziare l'imposizione delle disposizioni del presente regolamento nell'ambito dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO).

Motivazione

La sicurezza della navigazione marittima non conosce confini geografici. La politica europea in materia di trasporti marittimi si muove sempre tra le regolamentazioni internazionali (IMO) e gli interessi della Comunit'. La Comunit' pu' costituire a livello internazionale il motore di una maggiore sicurezza della navigazione e di pi' elevati standard ambientali solo se sostiene ad una sola voce la propria posizione. Un chiaro mandato negoziale della Commissione ' a tal fine lo strumento pi' adeguato.

Emendamento 4

CONSIDERANDO 7 ter (nuovo)

''

(7 ter)' Il rapido aumento del traffico petrolifero nel Mar Baltico rappresenta un pericolo per l'ambiente marino, in particolare durante la stagione invernale, per cui le petroliere che accedono a un porto o a un terminale off-shore sotto la giurisdizione di uno Stato membro, salpano da essi o gettano l'ancora in una zona sotto la giurisdizione di uno Stato membro, devono avere una struttura e un propulsore dotati di un dispositivo di protezione contro il ghiaccio, conforme ai requisiti stabiliti dalle autorit' di tale Stato membro, qualora le condizioni di gelo rendano necessario l'utilizzo di navi dotate di un dispositivo di questo tipo.

Motivazione

In inverno nel Mar Baltico, in particolare al largo delle coste finlandesi, si formano spesso ghiacci che costituiscono un pericolo per il trasporto di petrolio via mare. Le navi che operano in questa regione devono essere dotate di speciali dispositivi di protezione contro il ghiaccio.

Emendamento 5

CONSIDERANDO 7 quater (nuovo)

''

(7 quater)' Sarebbe estremamente importante fare in modo che, oltre agli Stati membri, anche altri Stati, soprattutto i paesi candidati e i paesi vicini All'Unione europea, si impegnino a eliminare le petroliere monoscafo.

Emendamento 6

CONSIDERANDO 7 quinquies (nuovo)

''

(7 quinquies)' I mercantili ovvero le navi container caricano spesso a bordo, come carburante, prodotti petroliferi pesanti (olio combustibile pesante, HFO) in quantitativi che possono superare notevolmente il carico di petroliere di piccole dimensioni. La Commissione dovrebbe presentare al pi' presto al Consiglio e al Parlamento una proposta per garantire che anche il petrolio caricato come carburante sia immagazzinato in serbatoi sicuri a doppia parete.

Motivazione

Una nave container 1.800 TEU 8 contiene, a pieno carico, dalle1.600 alle 1.700 tonnellate di prodotti petroliferi pesanti (olio combustibile pesante, HFO) usati quale carburante e inoltre anche circa 300 t di HFO o di combustibile diesel (combustibile diesel marino, MDO) per gli impianti sussidiari presenti a bordo. I mari vengono solcati anche da navi container molto pi' grandi che possono trasportare fino a 4.000 tonnellate e oltre di olio combustibile pesante e che, in caso di avaria, rappresentano un notevole pericolo per l'ecosistema marino. In particolare per queste navi ' necessario intervenire.

Emendamento 7

CONSIDERANDO 7 sexies (nuovo)

''

(7 sexies)' I cantieri navali europei dispongono del know-how necessario per la costruzione di petroliere a doppio scafo. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero adoperarsi di conseguenza con strumenti e programmi adeguati affinch' l'aumento della domanda di petroliere sicure a doppio scafo, connesso al presente regolamento, abbia effetti positivi sul settore delle costruzioni navali della Comunit'.

Motivazione

La Commissione ha provato in modo convincente le evidenti prassi di dumping a livello di cantieristica internazionale, soprattutto da parte della Corea. Il procedimento pendente dinanzi all'Organizzazione mondiale del commercio non deve portare ulteriori svantaggi per la cantieristica navale europea.

Emendamento 8

ARTICOLO 1, PUNTO 2, LETTERA a)
Articolo 2, paragrafo 1, trattino 1 (regolamento 2002/417/CE)

'- che accedono a un porto, ad un terminale off-shore o ad una zona di ancoraggio sotto la giurisdizione di uno Stato membro, indipendentemente dalla loro bandiera, o'

'

'- che, indipendentemente dalla bandiera che battono, accedono a un porto o ad un terminale off-shore sotto la giurisdizione di uno Stato membro, salpano da essi o gettano l'ancora in una zona sotto la giurisdizione di uno Stato membro'

Motivazione

La proposta della Commissione riguardava solamente l'accesso delle navi ai porti, ai terminali off-shore o alle zone di ancoraggio. Ai fini di una maggiore precisione, il regolamento dovrebbe applicarsi anche alle navi che accedono vuote a un porto dove caricano petrolio.

Emendamento 9

ARTICOLO 1, PUNTO 2 bis (nuovo)
Articolo 3, punto 10 (regolamento 2002/417/CE)

''

2 bis)' Il punto 10 ' redatto come segue:

''

'petroliera a doppio scafo': petroliera che soddisfa le norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente di cui alla regola 13F dell'allegato I della convenzione MARPOL 73/78. ' altres' considerata come petroliera a doppio scafo una petroliera che soddisfa le disposizioni del paragrafo 1, lettera c), della regola riveduta 13G dell'allegato I della convenzione MARPOL 73/78.'

Motivazione

L'aggiunta relativa al paragrafo 1, lettera c), della regola riveduta 13G dell'allegato I della convenzione MARPOL 73/78 si riferisce alle petroliere a doppio scafo costruite prima che le norme attualmente in vigore diventassero obbligatorie. Queste petroliere presentano pertanto divergenze per quanto riguarda talune caratteristiche tecniche. Questa eccezione sembra tuttavia accettabile nella prospettiva di un compromesso con il Consiglio.

Emendamento 10

ARTICOLO 1, PUNTO 3
Articolo 3, punto 14 (regolamento 2002/417/CE)

'14. 'prodotti petroliferi pesanti': combustibile pesante, greggio pesante, oli usati, bitume e catrame.

'

'14. 'prodotti petroliferi pesanti':

''

a)'petrolio greggio con una densit', a una temperatura di 15' C, superiore a 900 kg/m3 1;

''

b)'oli combustibili con una densit', a una temperatura di 15' C, superiore a 900 kg/m3 o una viscosit' cinematica, a una temperatura di 50' C, superiore a 180 mm2/s 2;

''

c)'bitume e catrame e relative emulsioni.'

''

_________

1 Che corrisponde a un grado API inferiore a 25,7.

''

2 Che corrisponde a una viscosit' cinematica superiore a 180 cSt.

Motivazione

Sebbene questa definizione non sia altrettanto ampia di quella che figura nella proposta originale della Commissione, essa copre i prodotti petroliferi pi' pericolosi e sembra pertanto accettabile nella prospettiva di un accordo con il Consiglio.

Emendamento 11

ARTICOLO 1, PUNTO 3
Articolo 3, punto 15 (regolamento 2002/417/CE)

15.''combustibile pesante': tutti i prodotti petroliferi dei codici NC 2710 19 51, 2710 19 55, 2710 19 61, 2710 19 63, 2710 19 65 e 2710 19 69.

'

soppresso

Or.'de

Motivazione

Questa soppressione ' collegata alla nuova definizione di cui all'emendamento 10.

Emendamento 12

ARTICOLO 1, PUNTO 3
Articolo 3, punto 16 (regolamento 2002/417/CE)

16.''greggio pesante': greggi del codice NC 2709 00 90 e con un grado API inferiore a 30.

'

soppresso

Motivazione

Questa soppressione ' collegata alla nuova definizione di cui all'emendamento 10.

Emendamento 13

ARTICOLO 1, PUNTO 3
Articolo 3, punto 17 (regolamento 2002/417/CE)

17.''oli usati': rifiuti contenenti principalmente oli di petrolio o minerali bituminosi, miscelati o no con acqua di cui ai codici NC 2710 91 00 e 2710 99 00.

'

soppresso

Motivazione

Questa soppressione ' collegata alla nuova definizione di cui all'emendamento 10.

Emendamento 14

ARTICOLO 1, PUNTO 3
Articolo 3, punto 18 (regolamento 2002/417/CE)

18.''bitume e catrame': tutti i prodotti petroliferi dei codici NC 2713 20 00, 2713 90 10, 2713 90 90 e 2715 00 00.'

'

soppresso

Motivazione

Questa soppressione ' collegata alla nuova definizione di cui all'emendamento 10.

Emendamento 15

ARTICOLO 1, PUNTO 4, LETTERA a)
Articolo 4, paragrafo 1, lettera (b), alinea (regolamento 2002/417/CE)

(b)'per le petroliere di categoria 2:

'

(b)'per le petroliere di categoria 2 e 3:

Motivazione

L'accelerazione dell'eliminazione progressiva fino al 2010 per le petroliere di categoria 2 dovrebbe essere estesa alla categoria 3.

Emendamento 16

ARTICOLO 1, PUNTO 4, LETTERA a)
Articolo 4, paragrafo 1, lettera (c) (regolamento 2002/417/CE)

(c)'per le petroliere di categoria 3:

'

soppresso

''2003 per le navi consegnate nel 1975 o anteriormente,

''

''2004 per le navi consegnate nel 1976,

''

''2005 per le navi consegnate nel 1977,

''

''2006 per le navi consegnate nel 1978 e 1979,

''

''2007 per le navi consegnate nel 1980 e 1981,

''

''2008 per le navi consegnate nel 1982,

''

''2009 per le navi consegnate nel 1983,

''

''2010 per le navi consegnate nel 1984,

''

''2011 per le navi consegnate nel 1985,

''

''2012 per le navi consegnate nel 1986,

''

''2013 per le navi consegnate nel 1987,

''

''2014 per le navi consegnate nel 1988,

''

''2015 per le navi consegnate nel 1989 o posteriormente.'

''

Motivazione

La soppressione ' resa necessaria dall'emendamento 15.

Emendamento 17

ARTICOLO 1, PUNTO 4, LETTERA a bis) (nuova)
Articolo 4, paragrafo 1 bis (nuovo) (regolamento 2002/417/CE)

''

(a bis)' ' aggiunto il seguente paragrafo 1 bis:

''

'1 bis. Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), le petroliere delle categorie 2 o 3 che dispongono unicamente di un doppio fondo o di un rivestimento doppio che non sono utilizzati per il trasporto di petrolio e si estendono per l'intera lunghezza della cisterna di carico, o che dispongono di spazi nel doppio scafo che non sono utilizzati per il trasporto di petrolio e che si estendono per l'intera lunghezza della cisterna di carico, ma che non soddisfano le condizioni per l'esenzione dalle disposizioni del paragrafo 1, lettera c), della regola riveduta 13 G dell'allegato I della convenzione MARPOL 73/78, possono essere utilizzate oltre la data di cui al paragrafo 1 bis, a condizione che non venga oltrepassata n' la data anniversario del varo della nave nel 2015, n' il giorno ' calcolato a partire dalla data di consegna 'in cui la nave giunge all'et' di 25 anni, date delle quali va considerata quella pi' prossima.'

Motivazione

Una proroga dei termini per l'eliminazione progressiva delle petroliere di questa categoria sembra accettabile nella prospettiva di un accordo con il Consiglio dei ministri.

Emendamento 18

ARTICOLO 1, PUNTO 4, LETTERA b)
Articolo 4, paragrafo 2 (regolamento 2002/417/CE)

(b)'Il paragrafo 2 ' sostituito da quanto segue:

'

(b)'Il paragrafo 2 ' sostituito da quanto segue:

'2. Nessuna petroliera che trasporta prodotti petroliferi pesanti, indipendentemente dalla sua bandiera, ' autorizzata ad accedere a porti, terminali off-shore e zone di ancoraggio sotto la giurisdizione di uno Stato membro, salvo se tale petroliera ' una petroliera a doppio scafo.'

'

'2. Nessuna petroliera che trasporta prodotti petroliferi pesanti, indipendentemente dalla bandiera che batte, ' autorizzata ad accedere a porti e terminali off-shore sotto la giurisdizione di uno Stato membro, a salpare da essi o a gettare l'ancora in una zona sotto la giurisdizione di uno Stato membro salvo se tale petroliera ' una petroliera a doppio scafo.'

Motivazione

Si tratta di una precisazione necessaria.

Emendamento 19

ARTICOLO 1, PUNTO 4, LETTERA b bis) (nuova)
Articolo 4, paragrafo 2 bis (nuovo) (regolamento 2002/417/CE)

''

(b bis)' ' aggiunto il seguente paragrafo:

''

'2 bis. Le petroliere che operano esclusivamente nei porti e nella navigazione interna possono essere esonerate dall'obbligo di cui al paragrafo 2 a condizione che siano debitamente autorizzate a norma della legislazione in materia di navigazione interna.'

Motivazione

Il paragrafo precisa che il regolamento si applica unicamente alle navi marittime. Le petroliere utilizzate esclusivamente nei porti e nella navigazione interna devono tuttavia essere soggette alla vigente legislazione internazionale, europea e nazionale in materia di navigazione interna.

Emendamento 20

ARTICOLO 1, PUNTO 4, LETTERA b ter) (nuova)
Articolo 4, paragrafo 2 ter (nuovo) (regolamento 2002/417/CE)

''

(b ter)' ' aggiunto il seguente paragrafo:

''

'2 ter. Le petroliere di portata lorda inferiore a 5.000 tonnellate devono conformarsi alle disposizioni di cui al paragrafo 2 al pi' tardi nel 2008, data anniversario del varo.'

Motivazione

' necessario prevedere un periodo transitorio per le piccole petroliere, in modo tale da non compromettere l'approvvigionamento di petrolio dell'Unione europea. Il 2008 sembra un termine ragionevole nella prospettiva di un accordo con il Consiglio.

Emendamento 21

ARTICOLO 1, PUNTO 4, LETTERA b quater) (nuova)
Articolo 4, paragrafo 2 quater (nuovo) (regolamento 2002/417/CE)

''

(b quater)' ' aggiunto il seguente paragrafo:

''

'2 quater. Nei due anni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, uno Stato membro pu', qualora le condizioni di gelo richiedano l'utilizzo di una nave dotata di un dispositivo di protezione contro il ghiaccio, autorizzare una petroliera monoscafo, dotata di un dispositivo di protezione contro il ghiaccio e di un doppio fondo che non viene utilizzato per il trasporto di petrolio e che si estende sull'intera lunghezza della cisterna di carico, ad accedere ai porti o ai terminali off-shore, a salpare da essi o a gettare l'ancora in una zona sotto la sua giurisdizione, a condizione che i prodotti petroliferi pesanti siano trasportati unicamente nelle cisterne centrali della petroliera.'

Motivazione

In inverno nel Mar Baltico, in particolare al largo delle coste finlandesi, si formano spesso ghiacci che costituiscono un pericolo per il trasporto di petrolio via mare. Esiste une serie di petroliere monoscafo dotate di dispositivi speciali di protezione contro il ghiaccio che permettono di garantire il trasporto in queste ragioni in inverno, indipendentemente dalle condizioni climatiche. Grazie alla concessione di un periodo transitorio di due anni per queste petroliere, l'approvvigionamento nelle regioni settentrionali dell'Unione europea non dovrebbe essere compromesso.

Emendamento 22

ARTICOLO 1, PUNTO 5
Articolo 5, paragrafo 1 (regolamento 2002/417/CE)

1.'Una petroliera di et' superiore a 15 anni non ' autorizzata ad accedere a porti, terminali off-shore o zone di ancoraggio sotto la giurisdizione di uno Stato membro dopo la data anniversario del giorno di consegna della nave, nel 2005 per le navi della Categoria 2 e della Categoria 3, salvo se ' conforme al regime di valutazione delle condizioni della nave di cui all'articolo 6.

'

1.'Una petroliera monoscafo di et' superiore a 15 anni non ' autorizzata, indipendentemente dalla bandiera che batte, ad accedere a porti o terminali off-shore sotto la giurisdizione di uno Stato membro, a salpare da essi o a gettare l'ancora in una zona sotto la giurisdizione di uno Stato membro, dopo la data anniversario del giorno di consegna della nave, nel 2005 per le navi della Categoria 2 e della Categoria 3, salvo se ' conforme al regime di valutazione delle condizioni della nave di cui all'articolo 6.

Motivazione

Si tratta di una precisazione necessaria.

Emendamento 23

ARTICOLO 1, PUNTO 5
Articolo 5, paragrafo 2 (regolamento 2002/417/CE)

2.'Le autorit' competenti di uno Stato membro possono consentire a una petroliera con pi' di 15 anni di et' battente bandiera di detto Stato membro di continuare a navigare dopo la data anniversario del giorno di consegna della nave, nel 2005 per le navi della Categoria 2 e della Categoria 3, ma soltanto se conforme al regime di valutazione delle condizioni della nave di cui all'articolo 6.'

'

soppresso

Motivazione

La soppressione ' resa necessaria dall'emendamento 22.

Emendamento 24

ARTICOLO 1, PUNTO 5 bis (nuovo)
Articolo 6 (regolamento 2002/417/CE)

''

(5 bis)' L'articolo 6 ' redatto come segue:

''

'Ai fini dell'articolo 5, si applica il regime di valutazione delle condizioni della nave, adottato dalla risoluzione MEPC 94(46) del 27 aprile 2001, nella versione modificata.'

Motivazione

L'aggiunta di 'nella versione modificata' al testo originale del regolamento ' intesa a garantire che, nel quadro del presente regolamento, venga applicata la versione attuale del regime di valutazione delle condizioni della nave, adottato dalla risoluzione MEPC.

Emendamento 25

ARTICOLO 1, PUNTO 5 ter (nuovo)
Articolo 8, paragrafo 1, alinea (regolamento 2002/417/CE)

''

(5 ter)' All'articolo 8, l'alinea del paragrafo 1 ' redatto come segue:

''

'In deroga agli articoli 4, 5 e 7, la competente autorit' di uno Stato membro pu', fatta salva la normativa nazionale, permettere, in circostanze eccezionali, ad una nave specifica di accedere ai porti o ai terminali off-shore sotto la giurisdizione di detto Stato membro, di salpare da essi o di gettare l'ancora in una zona sotto la giurisdizione di detto Stato membro allorch' si tratta di:'

Motivazione

Si tratta di un adeguamento della clausola di eccezione alle disposizioni del nuovo regolamento.



MOTIVAZIONE

1.'INTRODUZIONE

1.1.'La raccomandazione originaria della Commissione

In seguito alla marea nera dinanzi alle coste francesi della Bretagna causata nel dicembre 1999 dall'incidente dell'"Erika", petroliera monoscafo di 25 anni battente bandiera maltese, nel marzo 2000 la Commissione ha proposto tra l'altro, nell'ambito del pacchetto "Erika I", la definizione di uno scadenzario per l'eliminazione delle petroliere monoscafo:

?navi costruite prima del 1982 che non rispondono ai criteri tecnici della Convenzione MARPOL: eliminazione entro il 2005 - limite di et' 23 anni,
?navi costruite dopo il 1982 che rispondono ai criteri tecnici della Convenzione MARPOL: eliminazione entro il 2010 - limite d'et' 28 anni,
?navi che non rientrano nelle categorie di grandezza della Convenzione MARPOL (30000 ovvero 20000 tonnellate): eliminazione entro il 2015 - limite di et' 25 o 30 anni per una capacit' di oltre 600 tonnellate.

1.2.'La regolamentazione vigente

In seguito ad agguerriti negoziati il Comitato IMO per la protezione dell'ambiente marino ha presentato il 27 aprile 2001 uno scadenzario per l'eliminazione progressiva delle petroliere monoscafo. Tale scadenzario ' stato inglobato nel regolamento 13 G contenuta nell'allegato I della Convenzione MARPOL (73/78). L'accordo definitivo prevede quanto segue:

1'L'eliminazione avviene sulla base della data anniversario del giorno di consegna della nave cio' al compimento dell'anno di et'.

2.'Lo scadenzario per l'eliminazione delle navi della categoria 1 (prima di MARPOL) prevede come ultima data utile per l'eliminazione il 2007.

3.'Il termine ultimo per l'eliminazione delle petroliere della categoria 2 (dopo MARPOL) ' il 2015.

4.'La portata massima per le navi della categoria 3 (sotto le 20000 ovvero le 30000 tonnellate) viene aumentata a 5000 tonnellate. Il 2015 ' l'ultima data possibile per la loro eliminazione.

5.'Per controbilanciare l'ultima data possibile fissata al 2015, alle navi delle categorie 2 e 3 ' consentito di restare in servizio fino al 2017 ovvero fino al raggiungimento dei 25 anni di et'. I paesi che lo desiderano hanno comunque il diritto di vietare a tali navi l'ingresso nei porti o negli avamporti che si trovano sotto la loro giurisdizione. (In fase di approvazione del testo la Commissione ha annunciato che la Comunit' europea intende avvalersi di tale diritto).

Il Consiglio e il Parlamento hanno approvato in seconda lettura la succitata proroga dello scadenzario e hanno rilevato che la soluzione raggiunta ' soddisfacente soprattutto alla luce di un compromesso a livello mondiale e risponde alla loro esigenza di trovare soluzioni possibili soprattutto nell'ambito dell'Organizzazione marittima internazionale IMO.

L'articolo 7 del regolamento prevede che gli Stati membri vieteranno in futuro le petroliere delle categorie 2 e 3 che battono la loro bandiera. Alle petroliere delle categorie sopra citate che battono bandiera di un paese terzo vieteranno altres' dopo il 2005 l'ingresso nei porti ovvero negli avanporti dei loro territori.

Si prevede inoltre che le navi della categoria 1 di et' superiore a 25 anni debbano rispondere a determinati requisiti tecnici (articolo 4, paragrafo 2) per poter continuare a funzionare. Le navi che rientrano nelle categorie 1 o 2 potranno restare in funzione dopo il 2005 ovvero il 2010 solo se rispondono ai criteri di un regime speciale di valutazione delle condizioni della nave (articolo 5).

2.'LA PROPOSTA DI MODIFICA

La proposta di modifica del regolamento vigente va considerata alla luce dell'avaria della petroliera "Prestige" avvenuta di recente davanti alle coste della Galizia. Tale petroliera monoscafo aveva 26 anni e trasportava 77 000 tonnellate di prodotti petroliferi pesanti. L'avaria ha avuto devastanti effetti sull'ambiente le cui conseguenze sull'uomo e sulla natura non sono ancora pienamente calcolabili. Il disastro non ha solo colpito la costa atlantica della Spagna ma ha raggiunto frattanto anche alcune regioni della Francia.

La Commissione propone tre modifiche fondamentali al testo esistente:

1.'L'introduzione della disposizione secondo cui i prodotti petroliferi pesanti possono essere trasportati soltanto con petroliere a doppio scafo (articolo 4, paragrafo 2).

2.'Una revisione del regime di eliminazione progressiva per garantire in particolare che le petroliere monoscafo della categoria 1 non operino oltre i 23 anni di et' e dopo il 2005 o 28 anni d'et' e 2010 per la categoria 2 e 28 anni di et' e 2015 per la categoria 3.

3.'Un'applicazione pi' ampia del regime d'ispezione speciale per le petroliere (il regime di valutazione delle condizioni della nave) volto a valutare la solidit' strutturale delle petroliere monoscafo che hanno superato i 15 anni di et'.

2.1.'Divieto di trasporto

In relazione al divieto di trasporto di prodotti petroliferi pesanti da parte di petroliere monoscafo la Commissione precisa il tipo di prodotti petroliferi pesanti il cui trasporto con petroliere monoscafo dirette o provenienti da porti, avamporti o zone di ancoraggio dell'UE deve essere vietato. I prodotti petroliferi interessati sono: combustibile pesante, greggio pesante, oli usati e bitume e catrame (articolo 3, paragrafo 14). Lo stesso articolo tratta anche pi' esattamente delle caratteristiche di tali oli che vengono precisate con l'ausilio delle definizioni della direttiva 1832/2002. Si tratta soprattutto di oli ad elevata viscosit' che nel caso di un incidente affondano o creano chiazze sulla superficie dell'acqua e causano quindi gravissimi danni ecologici agli ecosistemi marini e costieri.

In questa sede va ricordato che la Commissione estende il divieto di trasporto di prodotti petroliferi pesanti alle petroliere di portata superiore a 600 tonnellate, contrariamente al limite inferiore di 5 000 tonnellate valido per il rimanente regolamento (articolo 2, paragrafo 1).

2.2.'Applicazione accelerata del regime di eliminazione progressiva

Lo scadenzario per l'eliminazione progressiva di petroliere monoscafo viene modificato per integrare il limite di et' di 23 anni per le petroliere della categoria 1 e il limite di et' di 28 anni per quelle della categoria 2. Vengono inoltre fissati nuovi termini ultimi per l'eliminazione, segnatamente il 2005 per la categoria 1, il 2010 per la categoria 2 e il 2015 per la categoria 3. In tal modo la Commissione torna alla sua proposta originaria che ' anche conforme alla normativa USA.

2.3.'Regime di valutazione delle condizioni delle navi

In conclusione, la Commissione propone di modificare le norme del regolamento vigente per quanto concerne l'obbligo di rispetto del regime di valutazione delle condizioni delle navi al fine di garantire che a partire dal 2005 a tutte le petroliere monoscafo delle categorie 2 e 3 che in quel momento avranno superato i 15 anni di et', a prescindere dalla bandiera che battono, venga vietato l'ingresso nei porti e negli avamporti degli Stati membri dell'UE qualora non rispondano ai requisiti del regime di valutazione stesso. Se tali petroliere battono bandiera di uno Stato membro dell'UE e non rispondono ai criteri del regime di valutazione vengono messe fuori uso (articolo 5).

In conclusione la Commissione estende il campo di applicazione del regolamento anche alle zone di ancoraggio sotto la giurisdizione di uno Stato membro dell'UE (articolo 1)

3.'OSSERVAZIONI

Secondo il relatore la rapida reazione della Commissione alle risoluzioni in materia del Parlamento europeo e del Consiglio dei ministri successive all'incidente della "Prestige" va considerata positivamente e la proposta della Commissione va ritenuta una misura giusta e positiva ai fini di pi' sicurezza nel trasporto marittimo e di una maggiore tutela dell'ambiente marino.

Nell'esame della proposta emergono due problematiche fondamentali:

1.'La proposta di soluzione prevista andrebbe applicata solo a livello comunitario o dovrebbe piuttosto costituire una soluzione globale a livello IMO?

2.'La misura proposta porter' ad una rapida eliminazione delle petroliere monoscafo o avr' conseguenze negative per quanto concerne l'approvvigionamento UE di prodotti petroliferi pesanti? La problematica ' stata affrontata anche in seno al Parlamento europeo che nella sua risoluzione del 19 dicembre ha invitato la Commissione ad analizzare le conseguenze della misura decisa.

Per quanto riguarda il primo punto va rilevato che l'UE deve procedere all'applicazione delle misure a livello comunitario e nel contempo adoperarsi mediante negoziati nell'ambito dell'IMO per una rapida eliminazione delle petroliere monoscafo a livello mondiale. L'esperienza insegna peraltro che l'iter relativamente lento nell'ambito dell'IMO pu' essere accelerato grazie ad una posizione comune dell'UE.

Per quanto concerne il secondo punto la Commissione illustra in uno studio al riguardo del 28 gennaio 2003 come una pi' rapida eliminazione non ridurr' sostanzialmente le capacit' quanto a petroliere. A titolo esemplificativo si ricorda che, nel caso di un'attuazione a livello mondiale della misura, la perdita di navi della categoria 1 (nel 2003 dovrebbero essere eliminate le navi con una portata complessiva di 38,6 milioni di tonnellate invece dei 2,1 milioni di tonnellate previste dalle disposizioni attualmente in vigore) verr' in gran parte compensata attraverso le petroliere con una portata di 29,7 milioni di tonnellate la cui consegna ' prevista nel 2003. Questo aspetto nonch' la sovraccapacit' esistente inducono a ritenere che le conseguenze della misura saranno sopportabili. Ci' vale soprattutto considerando che, secondo il relatore, una rapida eliminazione delle petroliere monoscafo aumenta la sicurezza del trasporto marittimo nelle acque territoriali dell'UE e contribuisce a ridurre la probabilit' che si ripetano incidenti come quelli della "Erika" e della "Prestige". Di conseguenza il relatore appoggia la proposta della Commissione che ' a suo avviso realizzabile e adeguata.

Certo, anche una petroliera a doppio scafo non pu' garantire una sicurezza assoluta nel caso di collisione o di mare molto grosso. Sono altres' d'importanza fondamentale la manutenzione della nave, i livelli di formazione dell'equipaggio e altri fattori. Per altro verso per' le petroliere a doppio scafo costituiscono un elemento insostituibile di una strategia per garantire la sicurezza del trasporto marittimo e tutelare le coste dell'Unione in quanto il doppio scafo comporta maggiore stabilit' e pu' evitare il peggio nel caso di un incidente.

Il relatore ritiene che il Consiglio e il Parlamento europeo abbiamo la responsabilit', dinanzi ai cittadini e alle cittadine dell'Unione, alla natura e non da ultimo alle persone colpite nei settori della pesca e del turismo, di raggiungere, dopo i catastrofici incidenti degli ultimi anni, un accordo grazie al quale la proposta della Commissione abbia forza di legge.

Si pu' peraltro prevedere che anche il Consiglio sia interessato alla rapida applicazione della proposta della Commissione. Nella sua sessione di dicembre ha infatti gi' raggiunto un accordo politico al riguardo. Il Consiglio si ' espresso univocamente a favore di una rapida eliminazione delle petroliere monoscafo non sicure e ha invitato con urgenza la Commissione a presentare una proposta al riguardo. La proposta deve essere approvata, secondo quanto auspica il Consiglio, entro il 1' luglio 2003. Il Consiglio concorda inoltre che i prodotti petroliferi pesanti devono essere trasporti solo in petroliere a doppio scafo.

Per tale motivo il relatore ha rinunciato a presentare emendamenti che potessero rallentare inutilmente la procedura. Si riserva di presentare altri emendamenti qualora, in seguito alle consultazioni con la Presidenza del Consiglio, la situazione dovesse cambiare.

I considerando proposti in questa sede non dovrebbero comportare alcuna difficolt' a livello procedurale. Il relatore ritiene che siano necessari per porre l'accento su alcune problematiche connesse a questo settore.





23 aprile 2003

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO ESTERO, LA RICERCA E L'ENERGIA


destinato alla commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 417/2002 sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo e che abroga il regolamento (CE) n. 2978/94 del Consiglio

(COM(2002) 780 ' C5?0629/2002 ' 2002/0310(COD))

Relatore per parere: John Purvis



PROCEDURA

Nella riunione del 20 febbraio 2003 la commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia ha nominato relatore per parere John Purvis.

Nelle riunioni del 25 marzo e 23 aprile 2003 ha esaminato il progetto di parere.

In quest'ultima riunione ha approvato le conclusioni in appresso con 30 voti favorevoli, 2 contrari e 0 astensioni.

Erano presenti al momento della votazione Jaime Valdivielso de Cu' (presidente), John Purvis (relatore per parere), Gordon J. Adam (in sostituzione di Massimo Carraro), Per-Arne Arvidsson (in sostituzione di Sir Robert Atkins), Luis Berenguer Fuster, Guido Bodrato, David Robert Bowe (in sostituzione di Olga Zrihen Zaari), Giles Bryan Chichester, Harlem D'sir, Concepci' Ferrer, Francesco Fiori (in sostituzione di Paolo Pastorelli), Colette Flesch, Norbert Glante, Alfred Gomolka (in sostituzione di Konrad K. Schwaiger), Wilfried Kuckelkorn (in sostituzione di Mechtild Rothe a norma dell'articolo 153, paragrafo 2 del regolamento), Bernd Lange (in sostituzione di Hans Karlsson), Rolf Linkohr, Caroline Lucas, Hans-Peter Martin (in sostituzione di Myrsini Zorba), Eryl Margaret McNally, Angelika Niebler, Giuseppe Nistic' (in sostituzione di von Umberto Scapagnini), Se'n ' Neachtain, Reino Paasilinna, Bernhard Rapkay (in sostituzione di Erika Mann), Imelda Mary Read, Christian Foldberg Rovsing, Esko Olavi Sepp'nen, Ole S'rensen (in sostituzione di Willy C.E.H. De Clercq a norma dell'articolo 153, paragrafo 2 del regolamento), Gary Titley, Roseline Vachetta e Alejo Vidal-Quadras Roca.

BREVE GIUSTIFICAZIONE

Dopo l'incidente della Prestige, il Parlamento europeo ha esortato il Consiglio e gli Stati membri ad accelerare l'applicazione delle misure adottate quale parte dei pacchetti Erika I e Erika II. Il Consiglio ha accolto l'invito.

La Commissione ha risposto con tre emendamenti al regolamento n. 417/2002:

?prodotti petroliferi pesanti da trasportare unicamente in petroliere a doppio scafo (portata lorda di oltre 600 t)
?eliminazione pi' rapida delle navi monoscafo delle categorie I, II e III
?applicazione pi' ampia dello speciale regime di ispezioni per le petroliere.

La proposta tralascia ambiti e regolamentazioni tuttora da rivedere e allo stesso tempo crea problemi per l'industria petrolifera e il trasporto marittimo. Sono quindi necessari degli emendamenti.

1.'Ambiti da rivedere.

?Coinvolgimento dell'IMO
' necessario cooperare con l'IMO in modo da giungere a una regolamentazione globale. Gli Stati membri dell'UE aderiscono alle convenzioni dell'IMO. Qualsiasi misura presa dovrebbe rispettare queste convenzioni o almeno dovrebbe essere attuata consultando l'IMO o anticipandone a tempo debito l'adozione da parte dell'IMO. Non ' chiaro se l'IMO possa seguire l'UE per quanto riguarda l'accelerazione del progetto di eliminazione delle navi monoscafo. La Commissione dovrebbe concentrarsi sull'obiettivo di pervenire a un accordo internazionale su tale questione.
?Petroliere battenti bandiera di paesi non UE in navigazione tra porti non UE

Queste petroliere spesso attraversano le acque dell'UE o si avvicinano ad esse come ha fatto la Prestige. Occorrono un maggiore impegno per impedire che petroliere fuori norma entrino nelle acque UE, un miglior coordinamento dei regimi di guardia costiera e un miglior pattugliamento delle acque UE. L'ideale sarebbe un accordo IMO per eliminare o regolamentare queste navi.

?Passaggio dal doppio scafo al monoscafo

Se si vuole effettuare questo passaggio in tempi rapidi, ' necessaria una strategia per agevolare l'eliminazione delle petroliere monoscafo e la costruzione di petroliere a doppio scafo specie nelle portate pi' piccole (ad esempio, sotto le 5.000 t).

?Piano di intervento in caso di emergenza
Nell'ottobre 2001 ' stato introdotto un meccanismo comunitario per favorire e rafforzare la cooperazione negli interventi della protezione civile. Questo meccanismo comprende un centro di monitoraggio e informazione capace di intervenire 24 ore su 24. La Commissione ha inoltre creato un sistema di comunicazione e informazione in caso di emergenza e strutture per attivare piccole squadre di esperti. Gli Stati membri dovrebbero poter svolgere un maggior ruolo nell'attuazione di questa strategia. Il Parlamento europeo dovrebbe chiedere una valutazione del modo in cui questo meccanismo ' stato capace di far fronte all'evenienza della Prestige e di raccomandare delle migliorie.

2.'Emendamenti

Visto che la Prestige trasportava combustibili pesanti, ' del tutto comprensibile che la Commissione si concentri su questo tipo di nave mercantile. Tuttavia, la definizione che viene proposta di combustibile pesante ' arbitraria e inutilmente onerosa. I vari tipi di greggio sono classificati, secondo le norme dell'American Petroleum Institute, in gradi API. La Commissione classifica come pesanti i vari tipi di greggio con un grado API inferiore a 30. Se si tiene conto della risposta agli agenti disperdenti in caso di fuoriuscita di greggio in mare, un API 22 costituisce un miglior limite. Il ministero statunitense dell'energia definisce i greggi di grado 22 o inferiore come greggi pesanti, quelli di grado 22-38 come greggi intermedi e oltre il grado 38 come greggi leggeri. Se l'UE desidera introdurre una norma internazionale che in futuro l'IMO potrebbe prendere in considerazione, ' meglio adottare standard universalmente accettati. I produttori UE di greggio preferirebbero che il limite fosse posto a 17,5 API, che si basa sul livello definito per una dispersione pi' rapida attraverso l'evaporazione ed escluderebbe tra l'altro la maggior parte dei greggi del Mare del Nord; il vostro relatore ritiene tuttavia che sia pi' coerente aderire a standard universalmente accettati per quanto riguarda i greggi pesanti e quelli intermedi.

Un secondo punto critico ' quello costituito dal divieto che viene proposto di trasporto di greggi pesanti in navi monoscafo con portata di oltre 600t. Al riguardo, il limite ' stato in passato di 5.000 t. Le navi tra le 600 e le 5.000 t sono impiegate soprattutto nei brevi collegamenti e tra i porti per caricare navi pi' grandi. Alcune di queste navi e chiatte seguono corsi d'acqua interni. La norma 13, lettera G dell'allegato I di MARPOL non si applica alle navi al di sotto delle 5.000 t. La norma 13, lettera F si applica alle navi di 600 t e oltre, ordinate dal 1993 in poi, e impone per esse l'obbligo di disporre almeno del doppio scafo. Se hanno una portata superiore alle 5.000 t, queste navi devono avere il doppio scafo. La flottiglia mondiale comprendente le navi al di sotto delle 5.000 t sono 3.512. Di queste, solo 151 hanno il doppio scafo. Altre 223 hanno il doppio scafo o serbatoi laterali. In questa categoria ci sono soltanto 83 navi con doppio scafo, possedute da armatori UE e che svolgono attivit' commerciale nell'UE.

L'applicazione della presente proposta della Commissione sconvolgerebbe le forniture nelle localit' isolane dell'UE, il cabotaggio nel Baltico, nel Mare del Nord e nel Mediterraneo e il bunkeraggio delle navi pi' grandi. Inoltre, le navi utilizzate principalmente nei porti e per le brevi distanze possono essere ispezionate con regolarit'. In definitiva, per evitare incidenti catastrofici, ci' che occorre ' una sana gestione manageriale, una corretta manutenzione e la conoscenza dell'arte della navigazione; seguire tutti questi aspetti ' di vitale importanza.

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia invita la commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo, responsabile per il merito, ad inserire i seguenti emendamenti nella sua relazione:

Testo proposto dalla Commissione(2)Emendamenti del Parlamento

Emendamento1

ARTICOLO1, PUNTO 2, LETTERA b)
Articolo 2, paragrafo 1 (regolamento (CE) n. 417/2002)

Ai fini dell'articolo 4, paragrafo 2, il presente regolamento si applica alle petroliere di portata lorda pari e superiore a 600 tonnellate.

'

Ai fini dell'articolo 4, paragrafo 2, il presente regolamento si applica alle petroliere di portata lorda pari e superiore a 5.000 tonnellate. A decorrere dal'* si applica alle petroliere di portata lorda pari e superiore a 600 tonnellate.

''

_______________

* cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento

Motivazione

Attualmente non ci sono abbastanza navi con una portata lorda tra 600 e 5.000 t in grado di assicurare le forniture nelle isole dell'UE e il bunkeraggio della navi pi' grandi nei porti. L'emendamento dovrebbe consentire di disporre del tempo necessario per rinnovare il parco navi.

Emendamento 2

ARTICOLO 1, PUNTO 3
Articolo 3, punto 16 (regolamento (CE) n. 417/2002)

16.'"greggio pesante": greggi del codice NC 2709 00 90 e con un grado API inferiore a 30.

'

16.'"greggio pesante": greggi del codice NC 2709 00 90 e con un grado API inferiore a 22.

Motivazione

Se si considera la risposta agli agenti disperdenti in caso di fuoriuscita di greggio in mare, ' abbondantemente sufficiente porre il limite superiore a 22 API.

Emendamento 3

ARTICOLO 1, PUNTO 4, LETTERA b) bis (nuovo)
Articolo 4, paragrafo 2 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 417/2002)

''

b)'bis. ' aggiunto il seguente paragrafo 2 bis:

''

"2 bis. Nei due anni che seguono l'entrata in vigore del presente regolamento, quando le condizioni di gelo richiedono l'uso di navi a scafo rinforzato per la navigazione tra i ghiacci, uno Stato membro pu' autorizzare l'accesso a porti, terminali off-shore e zone di ancoraggio sotto la sua giurisdizione ad una petroliera monoscafo rinforzata a prova di ghiaccio e munita di un doppio fondo non utilizzato per contenere petrolio e che si estende su tutta la lunghezza della cisterna, che trasporti prodotti petroliferi pesanti, a condizione che questi ultimi siano trasportati esclusivamente nelle cisterne centrali della petroliera."

Or.'en

Motivazione

' necessario conciliare le preoccupazioni ambientali e il pragmatismo. Il Mar Baltico in particolare ' una zona estremamente sensibile, in cui l'aumento del trasporto di petrolio rappresenta un'importante sfida. Ciononostante, vi sono due aspetti di cui si deve tener conto per quanto attiene a questo tipo di trasporto durante la stagione invernale:

1)'l'obbligo di rinforzare le petroliere perch' siano a prova di ghiaccio: sia lo scafo della nave che le sue apparecchiature di propulsione devono essere adeguatamente rinforzati onde resistere al ghiaccio;

2)'la necessit' di garantire la disponibilit' di petroliere rinforzate a prova di ghiaccio: tale necessit' deve essere presa in considerazione se si vieta l'uso di petroliere monoscafo per il trasporto di prodotti petroliferi pesanti. In Finlandia, ad esempio, quasi tutti i canali di accesso ai porti sono ghiacciati d'inverno. La navigazione nelle zone costiere ' pertanto possibile solo con navi a scafo rinforzato. Data la disponibilit' limitata di petroliere a doppio scafo di questo tipo, ' necessario prevedere pi' tempo per sostituire la flotta attuale di petroliere a doppio fondo rinforzate per il ghiaccio con petroliere nuove a doppio scafo adatte alla navigazione tra i ghiacci.

Si propone quindi quanto segue: l'utilizzo di petroliere monoscafo rinforzate per il ghiaccio per il trasporto di combustibile pesante dovrebbe essere autorizzato, durante un breve periodo di transizione, alle seguenti condizioni:

''il combustibile pesante ' trasportato unicamente nelle cisterne centrali della nave;

''la nave ' munita di un doppio fondo;

''le condizioni di gelo impongono l'uso di navi rinforzate per la navigazione tra i ghiacci.

Una nave di questo tipo, in cui il combustibile pesante ' contenuto solo nelle cisterne centrali, dovrebbe quasi corrispondere, dal punto di vista strutturale, ad una petroliera a doppio scafo, dal momento che possiede un doppio fondo. La deroga sarebbe necessaria solo per un periodo di due anni (due inverni), durante i quali sarebbe possibile acquisire una flotta di petroliere a doppio scafo rinforzato per la navigazione nei ghiacci, da destinare al traffico di cabotaggio.

L'emendamento, che ' stato concordato in seno al Consiglio, non ritarderebbe l'entrata in vigore del regolamento modificato.





23 aprile 2003

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE, LA SANIT' PUBBLICA E LA POLITICA DEI CONSUMATORI


destinato alla commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n.'417/2002 sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo e che abroga il regolamento (CE) n.'2978/94 del Consiglio

(COM(2002) 0780 ' C5?0629/2002 ' 2002/0310(COD))

Relatrice per parere: Astrid Thors



PROCEDURA

Nella riunione del 28 gennaio 2003 la commissione per l'ambiente, la sanit' pubblica e la politica dei consumatori ha nominato relatrice per parere Astrid Thors.

Nelle riunioni del 25 marzo 2003 e 23 aprile 2003 ha esaminato il progetto di parere.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato gli emendamenti in appresso con 45 voti favorevoli e 1 astensione.

Erano presenti al momento della votazione Caroline F. Jackson (presidente), Astrid Thors (relatrice per parere), Bent Hindrup Andersen, Mar'a del Pilar Ayuso Gonz'lez, Jean-Louis Berni', Hans Blokland, David Robert Bowe, John Bowis, Martin Callanan, Carmen Cerdeira (in sostituzione di Elena Valenciano Mart'nez-Orozco), Morterero, Dorette Corbey, Alexander de Roo, Anne Ferreira, Christel Fiebiger (in sostituzione di Pernille Frahm), Marialiese Flemming, Karl?Heinz Florenz, Cristina Garc'a-Orcoyen Tormo, Neena Gill (in sostituzione di Mar'a Sornosa Mart'nez), Laura Gonz'lez 'lvarez, Jutta D. Haug (in sostituzione di Torben Lund), Marie Anne Isler B'guin, Hedwig Keppelhoff-Wiechert (in sostituzione di Paolo Costa), Christa Kla', Eija-Riitta Anneli Korhola, Bernd Lange, Peter Liese, Caroline Lucas (in sostituzione di Hiltrud Breyer), Minerva Melpomeni Malliori, Emilia Franziska M'ller, Riitta Myller, Giuseppe Nistic', Ria'G.H.C. Oomen-Ruijten, B'atrice Patrie, Marit Paulsen, Fernando P'rez Royo (in sostituzione di Rosemarie M'ller), Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Yvonne Sandberg-Fries, Karin'Scheele, Bart Staes (in sostituzione di Patricia McKenna), Catherine Stihler, Antonios'Trakatellis, Kathleen Van Brempt, Peder Wachtmeister e Phillip Whitehead.

BREVE GIUSTIFICAZIONE

Antefatti

La catastrofe ecologica causata dalla petroliera Prestige nel novembre 2002 ' solo l'ultimo di una lunga serie di incidenti provocati da petroliere. Esso dimostra chiaramente che le disposizioni introdotte dal regolamento n. 417/2002 sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo non garantiscono un livello sufficiente di protezione dell'ambiente marino. Ci' ' dovuto in parte al fatto che tale regolamento, approvato con la procedura di codecisione, ' meno ambizioso in termini di scadenze per il ritiro dalla circolazione di alcune categorie di petroliere monoscafo di quanto originariamente proposto dalla Commissione. Per ridurre al minimo il rischio di futuri incidenti, ' pertanto indispensabile procedere ad una revisione del regolamento vigente, in particolare anticipando le date previste per la progressiva eliminazione delle petroliere monoscafo.

Emendamenti

La commissione per l'ambiente condivide appieno l'orientamento delle modifiche proposte dalla Commissione. Essa ritiene tuttavia che, in relazione a taluni aspetti, sia necessario e fattibile introdurre disposizioni pi' rigorose.

?La commissione sostiene pienamente la proposta di vietare immediatamente il trasporto di prodotti petroliferi pesanti in petroliere monoscafo dirette a/provenienti da porti dell'UE. Dato che attualmente questo tipo di prodotti petroliferi altamente inquinanti (alta viscosit') vengono normalmente trasportati da petroliere monoscafo di vecchia data, questa misura, se approvata, ridurrebbe drasticamente il rischio di catastrofi ecologiche come quelle provocate dal naufragio delle petroliere Prestige e Erika. Il regolamento dovrebbe comunque prevedere anche un divieto di trasporto per i prodotti petroliferi pesanti in petroliere non adatte alle condizioni di ghiaccio prevalenti, secondo quanto indicato dalle autorit' marittime.
?Per quanto concerne la proposta revisione del calendario per l'eliminazione accelerata delle petroliere monoscafo in generale, sarebbe opportuno prevedere date e limiti di et' pi' ambiziosi di quelli contenuti nella proposta della Commissione. Tali misure non dovrebbero causare gravi perturbazioni sul mercato dei trasporti marittimi, dal momento che eventuali carenze potrebbero essere compensate da navi moderne a doppio scafo. Inoltre, il mercato sembra avere una sufficiente capacit' di ricambio per far fronte alla proposta di accelerare, a livello europeo, l'eliminazione progressiva delle petroliere monoscafo adibite al trasporto di tutti i tipi di prodotti petroliferi, senza incidere negativamente sulle forniture di petrolio. D'altro canto, un calendario pi' rigoroso pu' ridurre in modo significativo il rischio di future maree nere. In particolare andrebbero vietate quanto prima possibile, vale a dire prima del 2005, le petroliere della categoria 1 (le cosiddette petroliere monoscafo 'pre-MARPOL'), che sono le pi' pericolose in quanto prive di cisterne a zavorra segregata. Per quanto riguarda la categoria 2 (le cosiddette petroliere monoscafo 'MARPOL'), si propone di ridurre a 26 anni il limite di et' proposto dalla Commissione, lasciando immutato il calendario per il loro ritiro dalla circolazione. Infine, per quanto concerne la categoria 3, il fatto che essa comprenda solo petroliere di portata lorda inferiore a 20 000 tonnellate non giustifica un'estensione del termine per la loro eliminazione definitiva entro il 2015, anche perch' la categoria 3 comprende petroliere non equipaggiate di cisterne a zavorra segregata e quindi queste navi, pur essendo pi' piccole, possono comunque provocare grave inquinamento. Esse dovrebbero quindi venire ritirate dalla circolazione al pi' tardi entro il 2010.
?In linea generale, si accolgono con favore le modifiche proposte all'applicazione del Regime di valutazione delle condizioni della nave (CAS), ma sarebbe opportuno migliorare tali condizioni introducendo ispezioni pi' rigorose per tutte le petroliere monoscafo rimanenti, a prescindere dalla loro et'. Questo aspetto ' fondamentale, dal momento che la sicurezza di una nave non dipende solo dalla sua et' ma anche dalla sua integrit' strutturale, un elemento legato, ad esempio, alla manutenzione.

Requisiti pi' rigorosi per le aree sensibili

Gli Stati membri dovrebbero poter adottare misure pi' rigorose di quelle previste dal regolamento per proteggere aree ecologicamente sensibili che rientrano nelle loro rispettive giurisdizioni. Tali aree possono comprendere quelle designate dalle convenzioni internazionali per la protezione dell'ambiente marino, ma anche aree riconosciute dall'Organizzazione marittima internazionale (OMI) come particolarmente sensibili, in virt' della loro importanza ecologica, economica, culturale o scientifica e della loro vulnerabilit' agli effetti negativi delle attivit' di trasporto marittimo. Le misure pi' rigorose adottate dagli Stati membri possono includere anche il divieto, per le petroliere monoscafo, di navigare in determinate acque a una data anteriore a quella prevista dal calendario generale di eliminazione progressiva stabilito dal regolamento.

Livello internazionale

I requisiti del regolamento in esame dovrebbero diventare prossimamente standard internazionali nell'ambito dell'OMI, in modo da garantire la coerenza a livello internazionale ed evitare che il problema venga semplicemente spostato verso acque esterne all'UE. L'Unione europea dovrebbe quindi incoraggiare l'OMI ad introdurre requisiti equivalenti a livello internazionale.

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanit' pubblica e la politica dei consumatori invita la commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione(3)

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
CONSIDERANDO 1 BIS (nuovo)

(1 bis)' Numerosi Stati membri non hanno risposto alle aspettative della Comunit' in materia di sicurezza marittima, in particolare dati i ritardi osservati nell'applicazione delle direttive e dei regolamenti esistenti.

Motivazione

I recenti incidenti che hanno visto coinvolte navi petroliere hanno evidenziato le carenze esistenti nel settore. A tale proposito abbiamo visto che l'Europa ' stata ingiustamente accusata, poich' le disposizioni legislative esistono, ma non sono applicate in modo conforme.

Emendamento 2

CONSIDERANDO 4 BIS (nuovo)

''

(4 bis)' Dato il rapido aumento del volume di petrolio trasportato attraverso il Mar Baltico, il che rappresenta un rischio per l'ambiente marino, soprattutto durante la stagione invernale, le petroliere che accedono a porti, terminali off-shore o zone di ancoraggio poste sotto la giurisdizione di uno Stato membro della regione, ovvero che salpano da tali porti o terminali, dovrebbero essere dotate di strutture rafforzate di protezione contro il ghiaccio nonch' di macchinari di propulsione rispondenti ai requisiti fissati dall'amministrazione dello Stato membro in questione, quando le condizioni del ghiaccio richiedono l'impiego di navi provviste di strutture rafforzate contro il ghiaccio.

Emendamento 3

CONSIDERANDO 7 BIS (nuovo)

''

(7 bis)' Sarebbe estremamente importante fare in modo che, oltre agli Stati membri, anche altri Stati, soprattutto i paesi candidati e i paesi vicini dell'Unione europea, si impegnino a eliminare le petroliere monoscafo.

Emendamento 4

ARTICOLO 1, PUNTO 2 BIS (nuovo)
Articolo 3, punto 6 (regolamento (CE) n. 417/2002)

''

2 BIS)' L'articolo 3, punto 6, ' sostituito da quanto segue:

''

6)''Petroliere della categoria 1':

petroliere con portata lorda pari o superiore a 20.000 tonnellate, che non soddisfano i criteri relativi alle nuove petroliere di cui all'articolo 1, paragrafo 26, nell'Allegato I di MARPOL 73/78.


Motivazione

' opportuno rendere pi' rigorose le norme riguardanti le navi pi' fragili indipendentemente dalla pericolosit' del loro carico, per ridurre il pericolo di ulteriore inquinamento causato da petroliere monoscafo.

Emendamento 5

ARTICOLO 1, PUNTO 2 TER (nuovo)
Articolo 3, punto 7 (regolamento (CE) n. 417/2002)

''

2 TER)' L'articolo 3, punto 7, ' sostituito da quanto segue:

''

7)''Petroliere della categoria 2':

petroliere con portata lorda pari o superiore a 20.000 tonnellate, che soddisfano i criteri relativi alle nuove petroliere di cui all'articolo 1, paragrafo 26, dell'Allegato I di MARPOL 73/78.


Motivazione

' opportuno rendere pi' rigorose le norme riguardanti le navi pi' fragili indipendentemente dalla pericolosit' del loro carico, per ridurre il pericolo di ulteriore inquinamento causato da petroliere monoscafo.


Emendamento 6

ARTICOLO 1, PUNTO 4, A)
Articolo 4, paragrafo 1, lettera a) (regolamento 417/2002/CE)

(a)'per le petroliere di categoria 1:

-'2003 per le navi consegnate nel 1980 o anteriormente,

-'2004 per le navi consegnate nel 1981,

-'2005 per le navi consegnate nel 1982 o posteriormente;

'

(a)'per le petroliere di categoria 1:

-'2003 per le navi consegnate nel 1980 o anteriormente,

-'2004 per le navi consegnate nel 1981 o posteriormente,

soppresso

Motivazione

Le petroliere della categoria 1 sono le pi' pericolose e dovrebbero essere ritirate dalla circolazione al pi' tardi entro il 2004.

Emendamento 7

ARTICOLO 1, PUNTO 4 A)
Articolo 4, paragrafo 1, lettera b) (regolamento 417/2002/CE)

(b)'per le petroliere di categoria 2:

-'2003 per le navi consegnate nel 1975 o anteriormente,
- 2004 per le navi consegnate nel 1976,

-'2005 per le navi consegnate nel 1977,

-'2006 per le navi consegnate nel 1978 e 1979,

-'2007 per le navi consegnate nel 1980 e 1981,

-'2008 per le navi consegnate nel 1982,

-'2009 per le navi consegnate nel 1983,

-'2010 per le navi consegnate nel 1984 o posteriormente;

'

(b)'per le petroliere di categoria 2:

-'2003 per le navi consegnate nel 1977 o anteriormente,
- 2004 per le navi consegnate nel 1978,

-'2005 per le navi consegnate nel 1979,

-'2006 per le navi consegnate nel 1980,

-'2007 per le navi consegnate nel 1981,

-'2008 per le navi consegnate nel 1982,

-'2009 per le navi consegnate nel 1983,

-'2010 per le navi consegnate nel 1984 o posteriormente;


Motivazione

Il limite di et' massimo per tutte le petroliere della categoria 2 dovrebbe essere di 26 anni.

Emendamento 8

ARTICOLO 1, PUNTO 4 A)
Articolo 4, paragrafo 1, lettera c) (regolamento 417/2002/CE)

(c)'per le petroliere di categoria 3:

2003 per le navi consegnate nel 1975 o anteriormente,

2004 per le navi consegnate nel 1976,

2005 per le navi consegnate nel 1977,

2006 per le navi consegnate nel 1978 e 1979,

2007 per le navi consegnate nel 1980 e 1981,

2008 per le navi consegnate nel 1982,

2009 per le navi consegnate nel 1983,

2010 per le navi consegnate nel 1984,

2011 per le navi consegnate nel 1985,

2012 per le navi consegnate nel 1986,

2013 per le navi consegnate nel 1987,

2014 per le navi consegnate nel 1988,

2015 per le navi consegnate nel 1989 o posteriormente.

'

(c)'per le petroliere di categoria 3:

2003 per le navi consegnate nel 1975 o anteriormente,

2004 per le navi consegnate nel 1976,

2005 per le navi consegnate nel 1977,

2006 per le navi consegnate nel 1978 e 1979,

2007 per le navi consegnate nel 1980 e 1981,

2008 per le navi consegnate nel 1982,

2009 per le navi consegnate nel 1983,

2010 per le navi consegnate nel 1984 o posteriormente,

soppresso

soppresso

soppresso

soppresso

soppresso

Motivazione

Le petroliere della categoria 3 dovrebbero essere ritirate dalla circolazione al pi' tardi entro il 2010.


Emendamento 9

ARTICOLO 1, PUNTO 4 B) BIS (nuovo)
Articolo 4, paragrafo 2 bis (nuovo) (regolamento 417/2002/CE)

''

B)'BIS. E' aggiunto il paragrafo seguente:

2 bis.' In linea con gli standard e le regolamentazioni internazionali, gli Stati membri possono stabilire requisiti tecnici per la protezione delle petroliere dai danni causati dal ghiaccio, ad esempio mediante il rafforzamento della struttura e del sistema di propulsione della nave contro il ghiaccio. Le petroliere che accedono a porti, terminali off-shore e zone di ancoraggio sotto la giurisdizione di uno Stato membro devono essere conformi a tali requisiti, se l'autorit' competente lo ritiene necessario in considerazione delle condizioni di ghiaccio prevalenti.


Motivazione

Per evitare il rischio di futuri incidenti, le petroliere dovrebbero essere opportunamente attrezzate per le condizioni di ghiaccio prevalenti.

Emendamento 10

ARTICOLO 1, PUNTO 4 B) TER (nuovo)
Articolo 4, paragrafo 2 ter (nuovo) (regolamento 417/2002/CE)

''

B)'TER. E' aggiunto il paragrafo seguente:

2 ter.' Gli Stati membri possono vietare alle petroliere monoscafo di navigare in acque (sotto la loro giurisdizione) designate come ecologicamente sensibili ai sensi di convenzioni internazionali. Tale divieto pu' entrare in vigore ad una data anteriore rispetto a quanto stabilito dal paragrafo 1.


Motivazione

Sarebbe opportuno fissare requisiti pi' rigorosi per le zone particolarmente sensibili, in modo da proteggere l'ambiente marino.

Emendamento 11

ARTICOLO 1, PUNTO 5
Articolo 5, paragrafo 1 (regolamento 417/2002/CE)

1.'Una petroliera di et' superiore a 15 anni non ' autorizzata ad accedere a porti, terminali off-shore o zone di ancoraggio sotto la giurisdizione di uno Stato membro dopo la data anniversario del giorno di consegna della nave, nel 2005 per le navi della Categoria 2 e della Categoria 3, salvo se ' conforme al regime di valutazione delle condizioni della nave di cui all'articolo 6.

'

1.'Le petroliere non sono autorizzate ad accedere a porti, terminali off-shore o zone di ancoraggio sotto la giurisdizione di uno Stato membro dopo la data anniversario del giorno di consegna della nave, nel 2005 per le navi della Categoria 2 e della Categoria 3, salvo se sono conformi al regime di valutazione delle condizioni della nave di cui all'articolo 6.


Motivazione

L'applicazione del Regime di valutazione delle condizioni della nave (CAS) dovrebbe essere obbligatoria per tutte le petroliere monoscafo rimanenti, a prescindere dalla loro et'.

Emendamento 12

ARTICOLO 1, PUNTO 5
Articolo 5, paragrafo 2 (regolamento 417/2002/CE)

2.'Le autorit' competenti di uno Stato membro possono consentire a una petroliera con pi' di 15 anni di et' battente bandiera di detto Stato membro di continuare a navigare dopo la data anniversario del giorno di consegna della nave, nel 2005 per le navi della Categoria 2 e della Categoria 3, ma soltanto se conforme al regime di valutazione delle condizioni della nave di cui all'articolo 6

'

2.'Le autorit' competenti di uno Stato membro possono consentire a petroliere battenti bandiera di detto Stato membro di continuare a navigare dopo la data anniversario del giorno di consegna della nave, nel 2005 per le navi della Categoria 2 e della Categoria 3, ma soltanto se conformi al regime di valutazione delle condizioni della nave di cui all'articolo 6


Motivazione

L'applicazione del Regime di valutazione delle condizioni della nave (CAS) dovrebbe essere obbligatoria per tutte le petroliere monoscafo rimanenti, a prescindere dalla loro et'.

Emendamento 13

ARTICOLO 1, PUNTO 5 BIS (nuovo)
Articolo 8, paragrafo 2 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 417/2002)

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5 BIS)' All'articolo 8 ' aggiunto il paragrafo seguente:

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"2 bis. Entro la scadenza raccomandata dal Consiglio Trasporti del 6 dicembre 2002, gli Stati membri designano e attrezzano opportunamente porti o luoghi di rifugio atti ad accogliere le navi in difficolt'. La Carta europea dei luoghi di rifugio ' accessibile al pubblico.

Motivazione

Questi luoghi di rifugio sono importanti per evitare di amplificare gli effetti di disastri preannunciati, cos' come ' importante che tali installazioni possano essere di utilit' alle imbarcazioni in difficolt'. La scelta di rendere pubblica la carta vuole incitare gli Stati costieri ad evitare ulteriori ritardi nella designazione dei luoghi di rifugio.


(1) GU C non ancora pubblicata in GU..
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DALLA PRIMA PAGINA
Assarmatori chiede sostegni per i marittimi italiani impiegati sulle rotte di corto raggio e per il rinnovo delle flotte di traghetti
Assarmatori chiede sostegni per i marittimi italiani impiegati sulle rotte di corto raggio e per il rinnovo delle flotte di traghetti
Roma
Messina: occorre ridisegnare un regime di Aiuti di Stato a favore dei cantieri europei
Nel primo quadrimestre del 2025 il traffico marittimo dei container tra Asia e Europa è cresciuto del +4,8%
Tokyo
Calo del -6,4% delle spedizioni verso i porti asiatici. Aumento del +9,0% dei volumi allo sbarco in Europa
Notevole l'impatto sull'Italia di una eventuale chiusura della rotta marittima attraverso lo Stretto di Hormuz
Roma
La flotta mercantile per i prodotti energetici controllata dall'industria armatoriale italiana interessata a questi traffici ammonta a circa 80 unità
Lo scorso mese il traffico delle merci nei porti marittimi cinesi è cresciuto del +3,7%
Lo scorso mese il traffico delle merci nei porti marittimi cinesi è cresciuto del +3,7%
Pechino
I contenitori sono stati pari a 26,7 milioni di teu (+6,1%)
Nel 2024 sono stati persi in mare 576 container sugli oltre 250 milioni trasportati dalle navi
Washington
Circa 200 sono caduti dalle portacontenitori nella regione del Capo di Buona Speranza
La FMC mette in discussione l'accordo che esenta le compagnie del World Shipping Council dalle norme antitrust USA
Washington
Intanto Sola, nominato il 20 gennaio da Trump alla presidenza dell'agenzia federale, oggi lascia l'incarico
Il settore marittimo-portuale europeo fa le pulci alla riforma delle norme doganali comunitarie
Bruxelles
Nota di CLECAT, ECASBA, European Shipowners, ESPO, Feport e WSC
Accordo del Consiglio dell'UE sulla riforma del codice doganale unionale
Bruxelles
Preoccupazione della CLECAT per la persistenza nel testo del concetto di “Single Liable Person”
Nei primi tre mesi del 2025 il traffico delle merci nel porto di Civitavecchia è cresciuto del +2,4%
Civitavecchia
Aumento del +9,9% a Gaeta e calo del -17,1% a Fiumicino
Le Aziende informanoSponsored Article
Accelleron consolida le partnership con Somas e Geislinger per sostenere l'efficienza e la sostenibilità del settore marittimo
La società cantieristica giapponese Imabari Shipbuilding acquisisce il controllo della connazionale JMU
Imabari/Tokyo
Elevata dal 30% al 60% la quota di proprietà
WTO, i nuovi dazi hanno impresso uno slancio ai commerci che non è destinato a durare
Ginevra
Ripresa trainata dagli importatori che hanno anticipato gli acquisti in vista dei previsti aumenti tariffari
Alla Terminal Investments Limited del gruppo MSC il 50% del capitale della Barcelona Europe South Terminal
Barcellona
La transazione è stata autorizzata dall'Autorità Portuale di Barcellona
Mancano decreti attuativi della legge SalvaMare e i cittadini italiani pagano per una gestione dei rifiuti pescati che non viene effettuata
Roma
Lo denunciano Fondazione Marevivo e Federazione del Mare
In cinque anni e mezzo nei porti dell'UE sono state sequestrate 1.244 tonnellate di droghe
In cinque anni e mezzo nei porti dell'UE sono state sequestrate 1.244 tonnellate di droghe
Lisbona
I maggiori quantitativi passano attraverso gli scali di Belgio, Spagna, Olanda, Italia e Germania
Domani entrerà in vigore la Convenzione internazionale sul riciclaggio delle navi
Copenaghen
Il BIMCO esorta l'UE ad includere cantieri indiani nell'elenco europeo degli impianti di riciclaggio navale
Assologistica presenta il progetto “Cruscotto” per assicurare trasparenza e legalità al settore della logistica
Milano
Ruggerone: è un'infrastruttura di fiducia tra committenza e operatori
Federagenti, le crociere non possono né devono diventare il bersaglio di una campagna di odio indiscriminato
Federagenti, le crociere non possono né devono diventare il bersaglio di una campagna di odio indiscriminato
Roma
Proposto un “Patto per il mare” con soluzioni per affrontare un overtourism di cui le navi passeggeri non sono colpevoli
Nuovo passo avanti per la realizzazione del sistema sotterraneo di trasporto delle merci in Svizzera
Nuovo passo avanti per la realizzazione del sistema sotterraneo di trasporto delle merci in Svizzera
Berna
Cargo sous terrain prevede di realizzare un sistema di 500 chilometri entro la metà del secolo
Carnival registra risultati economici record per il periodo marzo-maggio
Carnival registra risultati economici record per il periodo marzo-maggio
Miami
Picco per questo trimestre anche il numero di crocieristi imbarcati
Federlogistica, sconsiderato attivare i cantieri ferroviari senza una programmazione concertata
Genova
Falteri: isolare il porto di Genova dalla rete ferroviaria per tre settimane significa mettere in difficoltà l'intero Nord Italia
Privatizzati terminal multipurpose in otto porti sauditi
Privatizzati terminal multipurpose in otto porti sauditi
Riyad
Quattro saranno gestiti dalla Saudi Global Ports e quattro dalla Red Sea Gateway Terminal
Avviato il dibattito pubblico sul progetto del Molo VIII del porto di Trieste
Avviato il dibattito pubblico sul progetto del Molo VIII del porto di Trieste
Trieste
Previsto un investimento complessivo di 315,8 milioni di euro
La sudcoreana HD Hyundai si accorda con l'americana  Edison Chouest Offshore per costruire portacontainer negli USA
La sudcoreana HD Hyundai si accorda con l'americana Edison Chouest Offshore per costruire portacontainer negli USA
Seul
Prevista la possibilità di realizzare altri tipi di navi e di costruire gru portuali
Rixi: con il decreto Omnibus garantito avvio Fase B della nuova diga foranea di Genova
Roma
Autorizzata una spesa di 50 milioni di euro per il 2026 e di 92,8 milioni per il 2027
Il conflitto Israele-Iran induce Maersk a sospendere gli scali al porto di Haifa
Copenaghen
Proseguiranno, invece, quelli al porto di Ashdod
Dichiarazione d'impegno delle nazioni nordeuropee per contrastare la flotta ombra russa
Varsavia
Se le navi non batteranno una bandiera valida nel Mar Baltico e nel Mare del Nord - specificano - adotteremo misure appropriate nel rispetto del diritto internazionale
Stabile il traffico delle merci nei porti francesi nel primo trimestre del 2025
Stabile il traffico delle merci nei porti francesi nel primo trimestre del 2025
La Défense
In aumento i container e le rinfuse liquide. Rialzo dei carichi allo sbarco e diminuzione di quelli all'imbarco
Cognolato (Assiterminal): oggi più che mai serve una politica portuale coerente
Roma
Restano ancora aperte - ha evidenziato - tutte le criticità evidenziate in questi anni
Alessandro Pitto confermato presidente di Fedespedi
Milano
Rinnovati il consiglio direttivo, il collegio dei probiviri e il collegio dei revisori dei conti
Incandescente un'azione di protesta dei marittimi greci, con i sindacati PENEN e PNO che lanciano gravissime accuse, anche reciproche
Il Pireo
Lo sciopero, dichiarato illegale dai tribunali, blocca alcune navi del gruppo Attica nel porto di Patrasso
Contratto a Saipem per un progetto per l'estrazione di fosfati in Algeria che include l'adeguamento del porto di Annaba
Milano
Prevista anche la costruzione di linee ferroviarie
Il canale di Suez festeggia il ritorno dei transiti di portacontainer di grande capacità
Il canale di Suez festeggia il ritorno dei transiti di portacontainer di grande capacità
Ismailia
Oggi è stato attraversato dalla nave “CMA CGM Osiris” che può trasportare 15.536 teu
IMO, ILO, ICS e ITF sollecitano la tutela dei diritti dei marittimi rispetto ad un'ingiusta criminalizzazione
Londra
Ad aprile sono state adottate le “Linee guida sul trattamento equo dei marittimi detenuti in relazione a presunti reati”
I nuovi dazi di Trump colpiscono anche il traffico dei container nel porto di Long Beach
Long Beach
Nei primi cinque mesi del 2025 registrato un incremento del +17,2%
Trasferimento del porto di Carrara dall'AdSP ligure a quella toscana non senza un confronto con gli operatori
Milano
Lo chiedono Dario Perioli, FHP, Grendi e Tarros
Sino a 768 miliardi di dollari gli investimenti necessari per adeguare i porti mondiali all'innalzamento del livello dei mari
New York
Il porto di Los Angeles accusa l'impatto dei nuovi dazi sul traffico dei container
Los Angeles
A maggio registrata una diminuzione del -4,8%
Assagenti propone una task force per risolvere i problemi portuali, logistici e industriali
Genova
Un organismo di consultazione «problem solver» composto, oltre che dalle categorie del cluster marittimo, dalle industrie manifatturiere del quadrante Nord-Ovest
A maggio il traffico delle merci nel porto di Singapore è calato del -4,6%
Singapore
Ribaltata una nuova gru in consegna nella nuova area portuale di Tuas
Nel primo trimestre del 2025 il traffico delle merci sulla rete ferroviaria svizzera è calato del -6,4%
Neuchâtel
Performance dei servizi pari a 2,35 miliardi di tonnellate-km, in calo del -8,2%
ANGOPI teme che nuove misure per garantire la continuità marittima penalizzino i servizi di ormeggio
ANGOPI teme che nuove misure per garantire la continuità marittima penalizzino i servizi di ormeggio
Ischia
Potestà: necessario sottrarli ad un meccanismo perverso
L'olandese HES International gestirà un terminal per rinfuse nel porto di Marsiglia-Fos
Marsiglia
Il contratto di concessione avrà una durata minima di 30 anni
Il governo di Ibiza si oppone al programma di pernottamento a bordo dei traghetti offerto da Trasmed
Ibiza/Valencia
È ritenuto un «hotel clandestino», mentre la compagnia lo definisce un servizio crocieristico
Bruno Pisano nominato commissario straordinario dell'AdSP del Mar Ligure Orientale
Roma
Assumerà l'incarico da lunedì prossimo
Federlogistica propone un confronto fra operatori sulla congestion fee in attesa di una soluzione dal governo
Genova
Nei primi cinque mesi del 2025 il traffico dei container nel porto di Gioia Tauro è cresciuto del +10,3%
Gioia Tauro
Sono stati movimentati 1.813.071 teu
Trasportounito, i tempi di attesa dei camion nei porti vanno pagati
Genova
Tagnochetti: la Port Fee ha l'obiettivo di redistribuire in modo più equo i costi di tutti i disservizi
Nominati i commissari delle AdSP del Tirreno Settentrionale, dello Ionio e della Liguria Occidentale
Roma/Genova
Preoccupazione dei sindacati per il futuro dei lavoratori di Genoa Port Terminal
Instabilità politica e transizione verde sono i principali problemi con cui si confronta lo shipping
Londra
Lo evidenzia l'“ICS Maritime Barometer Report 2024-2025”
Presentato il nuovo container terminal del porto di Termini Imerese
Palermo
Trasferimento del traffico movimentato da Portitalia nel porto di Palermo
Un sondaggio del GCMD conferma l'impegno dello shipping per la decarbonizzazione
Singapore
Preoccupazione dei porti per la mancanza di certezze circa la domanda da parte delle compagnie di navigazione
La Commissione UE ha identificato nuovamente Port Said East e Tanger Med quali porti di trasbordo di container limitrofi
Bruxelles
L'autotrasporto estende l'applicazione delle “congestion fee” al porto di Livorno
Livorno/Roma/Milano/Genova
Fedespedi, non risolvono i problemi, ma hanno come unico effetto l'innalzamento dei costi
Nel porto di Livorno è stato inaugurato il nuovo Posto di Controllo Frontaliero
Livorno
La struttura è costata 15 milioni di euro
Ad aprile i transiti di navi nel canale di Suez sono diminuiti del -7,7%
Ad aprile i transiti di navi nel canale di Suez sono diminuiti del -7,7%
Il Cairo
Nel primo quadrimestre del 2025 la flessione del traffico marittimo è stata del -14,9%
Porto di Genova, via libera alla proroga della concessione a Spinelli sino al 30 settembre
Genova
Ok anche alla proroga al gruppo Campostano
Il Fondo Nazionale Marittimi ha avviato il riconoscimento di borse di studio
Genova
Sono concesse per i corsi di addestramento di base e di familiarizzazione alla security
RFI e MIT sottoscrivono l'aggiornamento al contratto di programma per circa 2,1 miliardi
Roma
Circa 500 milioni di euro previsti per la gestione della rete ferroviaria
San Giorgio del Porto consegna una nave per il bunkeraggio di gas naturale liquefatto
Genova
È stata costruita per Genova Trasporti Marittimi
Pisano (AdSP Liguria Orientale): i porti di La Spezia e Carrara si sono integrati in maniera quasi perfetta
La Spezia/Bari
Insediato il commissario straordinario dell'AdSP del Mare Adriatico Meridionale
Raffaele Latrofa designato alla presidenza dell'AdSP del Mar Tirreno Centro-Settentrionale
Roma
È vice sindaco di Pisa
L'indiana Mazagon Dock Shipbuilders acquisisce il controllo del cantiere navale srilankése Colombo Dockyard
Mumbai
Investimento di circa 53 milioni di dollari
Al commissario dell'AdSP del Mar Ligure Occidentale attribuiti i poteri e le prerogative del Comitato di gestione
Genova
Il provvedimento in attesa del ripristino degli ordinari organi di vertice
Approvato il Piano Operativo Triennale 2025-2027 dell'AdSP dell'Adriatico Centrale
Ancona
Parere favorevole dell'Organismo di partenariato della risorsa mare
Il 2 luglio a Genova si terrà l'assemblea pubblica del Centro Internazionale Studi Containers
Genova
Tratterà delle trasformazioni fisiche del container e della digitalizzazione dei processi
Andrea Ormesani è il nuovo presidente di Assosped Venezia
Venezia
Rinnovato il consiglio direttivo. Paolo Salvaro rimane segretario generale
Witte (ISU): nel 2024 il settore del salvataggio navale si è stabilizzato rispetto al minimo di due anni fa
Londra
La finlandese Elomatic installerà tunnel thruster su 11 navi da crociera del gruppo Carnival
Turku
I lavori inizieranno il prossimo autunno e termineranno nel 2028
Il primo luglio a Roma si terrà l'assemblea di Assarmatori
Roma
“Mediterraneo controcorrente” il tema dell'incontro
Fincantieri ha consegnato la nuova nave da crociera Viking Vesta all'americana Viking
Trieste/Los Angeles
È stata costruita nel cantiere navale di Ancona
La Guardia Costiera di Genova ha posto in fermo amministrativo la portacontainer PL Germany
Genova
La Marina Militare italiana commissiona a Fincantieri due nuove Multipurpose Combat Ship
Trieste
L'ordine all'azienda cantieristica vale 700 milioni di euro
Al gruppo MSC la gestione dei servizi crocieristici nei porti di Bari e Brindisi
Bari
Concessione della durata decennale con possibilità di estensione
Nel 2024 la tedesca Kombiverkehr è tornata all'utile
Francoforte sul Meno
Invariato il livello dei ricavi risultati pari a 434,6 milioni di euro
A Deltamarin la progettazione delle sei nuove ro-pax ordinate da Grimaldi per le rotte mediterranee
Turku
PROSSIME PARTENZE
Visual Sailing List
Porto di partenza
Porto di destinazione:
- per ordine alfabetico
- per nazione
- per zona geografica
La pratica del subappalto nella logistica europea sta creando un mercato del lavoro parallelo in cui i diritti non vengono applicati
Bruxelles
Presentato il rapporto “Sorry, We Subcontracted You”
Domani Grendi immetterà la quarta nave del gruppo su rotte da e per la Sardegna
Milano
“Grendi Star”, della capacità di carico di 2.800 metri lineari, collegherà Marina di Carrara e Cagliari
Firmato il contratto di supporto in esercizio delle fregate FREMM tra Orizzonte Sistemi Navali e OCCAR
Taranto
L'accordo ha un valore complessivo di circa 764 milioni di euro
Appello per riformare l'intero sistema di formazione alla guida nel settore dei trasporti
Roma
Presentate sette proposte
Nel porto di Gioia Tauro i militari della Guardia di Finanza hanno sequestrato 228 chili di cocaina
Reggio Calabria
Arrestati due portuali
Porto di Livorno, nuovo osservatorio per trovare soluzioni al problema della congestione portuale
Livorno
Marilli: cercheremo soluzioni per giungere alla possibile revoca della port fee
Lockton P.L. Ferrari ha chiuso l'ultimo esercizio annuale con ricavi lordi pari a 34 milioni di dollari
Genova
Il volume dei premi assicurativi è salito a 350 milioni
La polacca Trans Polonia Group acquisisce l'olandese Nijman/Zeetank Holding
Tczew
È specializzato nel trasporto e nella logistica di prodotti liquidi e gassosi
d'Amico Tankers vende due navi cisterna costruite nel 2011 per 36,2 milioni di dollari
Lussemburgo
Verranno consegnate agli acquirenti entro fine luglio e il 21 dicembre
L'Accademia Italiana della Marina Mercantile programma 13 nuovi corsi gratuiti
Genova
Disponibili oltre 300 posizioni
Una delegazione di Wista Italy in visita ai porti di Catania e Augusta
Catania/Augusta
L'associazione è formata da donne che ricoprono ruoli di responsabilità nei settori marittimo, della logistica e del trade
Nei primi cinque mesi del 2025 il porto di Algeciras ha movimentato 1,9 milioni di container (-6,3%)
Algeciras
I container vuoti sono diminuiti del -5,5% e quelli pieni del -6,4%
Reway Group entra nel settore della manutenzione di infrastrutture ferroviarie portuali
Licciana Nardi
Ottenute due commesse affidate dall'AdSP del Mar Ligure Orientale
A Delcomar ed Ensamar i servizi marittimi con le isole minori sarde
Cagliari
Aggiudicata la gara per l'affidamento in concessione per sei anni dei collegamenti
Porto di Trieste, il fresco di nomina Gurrieri silura il fresco di nomina Torbianelli
Trieste
Russo (Pd): è uno squallido gioco di potere
La singaporiana SeaLead amplia la sua offerta di spedizioni marittime al collegamento fra Turchia e Italia
Singapore
Rotta connessa a servizi che transitano attraverso il canale di Suez
Il programma americano Container Security Initiative è stato esteso al Marocco
Rabat
Amrani: consolidiamo il ruolo di Tanger Med come hub marittimo sicuro e di livello mondiale
Assai positivo il primo trimestre della greca Euroseas
Atene
Pittas: il momento positivo è proseguito nel secondo periodo trimestrale
Assonat e SACE presentano un piano per la portualità turistica italiana
Roma
Kuehne+Nagel ha aperto una nuova filiale a Napoli
Milano
Lo scopo è di supportare la crescita operativa del gruppo nell'Italia meridionale
RINA ha acquisito l'intero capitale della finlandese Foreship
Helsinki
L'azienda di Helsinki è specializzata in consulenza nel settore dell'ingegneria navale e meccanica
In calo il traffico dei container nei porti di Barcellona e Valencia a maggio
Barcellona/Valencia
Ripresa dei contenitori in transito nello scalo catalano
Stabile il traffico annuale delle merci nei porti greci nel 2024
Il Pireo
In crescita i volumi nazionali, mentre sono diminuiti gli scambi con l'estero
Perplessità di spedizionieri, doganalisti e agenti marittimi spezzini al trasferimento del porto di Carrara all'AdSP toscana
La Spezia
Timidamente, «auspicano una considerazione per i progressi compiuti fino ad ora»
Francesco Mastro nominato commissario straordinario dell'AdSP del Mare Adriatico Meridionale
Roma
Assumerà l'incarico il prossimo 30 giugno
John Denholm sarà il nuovo presidente dell'International Chamber of Shipping
Atene
Fra un anno subentrerà ad Emanuele Grimaldi
Insediati i commissari straordinari delle due Autorità di Sistema Portuale liguri
Genova/La Spezia
Matteo Paroli e Bruno Pisano alla guida degli enti
Marcata flessione del traffico dei container nel porto di Hong Kong a maggio
Hong Kong
Sono stati movimentati 1,05 milioni di teu (-12,7%)
Assogasliquidi-Federchimica indica la strada per accelerare la decarbonizzazione del trasporto stradale e marittimo
Roma
Amadei: il nostro settore è pronto ed è arrivato il momento delle scelte industriali coraggiose
Il comando della petroliera Eagle S accusato della tranciatura dei cavi sottomarini nel Golfo di Finlandia
Vantaa
L'incidente è stato causato dall'ancora della nave
Piattaforma online per segnalare criticità che pongono a rischio i lavoratori dei trasporti
Genova
È stata approntata da Fit Cisl Liguria
GNV realizzerà un collegamento estivo diretto fra Civitavecchia e Tunisi
Genova
Affiancherà la storica rotta via Palermo
È stata portata a termine l'unificazione delle concessioni di Grimaldi nel porto di Barcellona
Madrid/Barcellona
Il contratto ha scadenza il 20 settembre 2035
Nei primi cinque mesi del 2025 il traffico delle merci nei porti russi è calato del -4,9%
San Pietroburgo
A maggio registrata una flessione del -12% circa
Il gruppo logistico Raben crea una filiale in Turchia
Milano
Avrà 20 dipendenti e un magazzino cross-dock di 2.000 metri quadri
Alberto Dellepiane è stato confermato presidente di Assorimorchiatori
Roma
Inalterata la composizione dell'intero vertice associativo
Accordo tra Fincantieri e l'indonesiana PMM per sviluppare soluzioni per far fronte alle nuove sfide subacquee non convenzionali
PORTI
Porti italiani:
Ancona Genova Ravenna
Augusta Gioia Tauro Salerno
Bari La Spezia Savona
Brindisi Livorno Taranto
Cagliari Napoli Trapani
Carrara Palermo Trieste
Civitavecchia Piombino Venezia
Interporti italiani: elenco Porti del mondo: mappa
BANCA DATI
ArmatoriRiparatori e costruttori navali
SpedizionieriProvveditori e appaltatori navali
Agenzie marittimeAutotrasportatori
MEETINGS
Il primo luglio a Roma si terrà l'assemblea di Assarmatori
Roma
“Mediterraneo controcorrente” il tema dell'incontro
Il 2 luglio a Genova si terrà l'assemblea pubblica del Centro Internazionale Studi Containers
Genova
››› Archivio
RASSEGNA STAMPA
US has its eye on Greek ports
(Kathimerini)
Proposed 30% increase for port tariffs to be in phases, says Loke
(Free Malaysia Today)
››› Archivio
FORUM dello Shipping
e della Logistica
Intervento del presidente Tomaso Cognolato
Roma, 19 giugno 2025
››› Archivio
Affidati i lavori di adeguamento strutturale della banchina 23 del porto di Ancona
Ancona
Intervento del valore di oltre 11,8 milioni di euro
Convegno sul ruolo di GNL e bioGNL per la decarbonizzazione dei trasporti e dell'industria
Roma
L'evento di Federchimica-Assogasliquidi si svolgerà lunedì a Roma
L'olandese Bolidt incrementa la presenza nel settore delle navi da crociera con l'acquisizione dell'americana Boteka
Hendrik-Ido-Ambacht
Contship Italia ha acquisito la società genovese di servizi doganali S.T.S.
Melzo
L'azienda ligure è stata fondata nel 1985
Francesco Benevolo è stato nominato commissario straordinario dell'AdSP del Mare Adriatico Centro-Settentrionale
Roma
È direttore operativo di RAM - Logistica, Infrastrutture e Trasporti
Montaresi rimette il mandato di commissario dell'AdSP Ligure Orientale
La Spezia
Negli otto mesi di gestione commissariale - sottolinea - non abbiamo perso neppure un secondo
Gurrieri è stato nominato commissario straordinario dell'AdSP del Mare Adriatico Orientale
Trieste
In attesa del perfezionamento dell'iter formale per la designazione del presidente
I commissari dell'AdSP della Liguria Occidentale hanno rimesso il mandato nella disponibilità del ministro Salvini
Genova
La decisione nel quadro dell'iter di designazione e nomina dei nuovi vertici
Confetra critica le disposizioni del decreto-legge Infrastrutture per l'autotrasporto
Roma
La Confederazione sollecita lo blocco del processo di nomina dei presidenti delle autorità portuali
A maggio sono diminuiti i ricavi delle taiwanesi Evergreen, Yang Ming e WHL
Keelung/Taipei
Accentuata la flessione per le due principali compagnie
Ordine alla sudcoreana KSOE per la costruzione di otto portacontainer da 15.900 teu
Seongnam
Il valore unitario di ciascuna nave è di circa 221 milioni di dollari
Primo terminal portuale per il traffico di auto della greca Neptune Lines
Il Pireo
Sarà inaugurato il prossimo anno nel porto francese di Port-La Nouvelle
Il 16 giugno si terrà l'assemblea dell'associazione degli agenti e mediatori marittimi genovesi
Genova
Tavola rotonda su Genova, polo del Nord Ovest e del Mediterraneo
Rinnovato il consiglio di amministrazione di BN di Navigazione
Genova
BluNavy punta a raggiungere un milione di passeggeri entro il 2025
Viking Line progetta la più grande nave ro-pax al mondo a sola propulsione elettrica
Viking Line progetta la più grande nave ro-pax al mondo a sola propulsione elettrica
Åland
Traffico mensile dei container record nei porti turchi
Ankara
A maggio sono stati movimentati quasi 1,4 milioni di teu (+17,6%)
Sergio Landolfi è stato eletto presidente dell'Associazione Doganalisti del Porto della Spezia
La Spezia
Rinnovato il consiglio direttivo
Ad ottobre a Salerno l'élite dell'industria dei traghetti parteciperà alla conferenza di Interferry
Victoria
Evento dal titolo “Connections”
Uniport avvia un'iniziativa a favore della ricerca sulla SLA
Roma
Raccolta fondi a favore del Centro Clinico NeMO Fondazione Serena Onlus
Il Propeller Club di Genova ha analizzato rischi e opportunità dell'uso dell'AI nei settori marittimo e assicurativo
Genova
Evidenziata l'importanza della formazione nell'impiego della tecnologia
Chantiers de l'Atlantique consegna lo yacht da crociera di lusso Luminara a The Ritz-Carlton Yacht Collection
Saint-Nazaire
La nave debutterà in Alaska
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tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail
Partita iva: 03532950106
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