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Strasburgo ha approvato la rapida messa al bando delle petroliere a scafo singolo
La nuova normativa dovrebbe essere adottata definitivamente nelle prossime settimane dai ministri dei Trasporti dell'UE
5 giugno 2003
Il Parlamento europeo, con 501 voti favorevoli, 5 contrari e 14 astensioni, ha approvato ieri in prima lettura l'introduzione accelerata delle norme per la messa al bando delle petroliere a scafo singolo.

Fra i principali emendamenti adottati, è previsto che il ritiro progressivo previsto per la categoria 2 di petroliere, generalmente costruite fra il 1982 e il 1986, debba essere esteso alle petroliere della categoria 3, più piccole e spesso utilizzate nel traffico regionale. Queste categorie di navi dovranno essere bandite entro il 2010, anziché il 2015 come era stato proposto.

Il Parlamento ha inoltre deciso che le petroliere di categoria 1 non potranno essere più utilizzate dopo 23 anni di attività e in ogni caso non oltre il 2005.

Le nuove normative saranno applicate anche alle navi che arrivano o partono da porti o terminal offshore e a quelle in ancoraggio nelle acque territoriali degli Stati membri;
Per non mettere in pericolo l'approvvigionamento comunitario di petrolio è stato approvato un emendamento che prevede un periodo transitorio (fino al 2008) per le petroliere di piccole dimensioni di portata lorda inferiore a 5.000 tonnellate. Per garantire inoltre gli approvvigionamenti di petrolio alle regioni più settentrionali dell'UE è stato introdotto un emendamento che prevede un periodo transitorio di due anni per petroliere a scafo singolo dotate di rinforzati per la navigazione nei ghiacci.

La nuova normativa - ha annunciato il vicepresidente della Commissione Europea, Loyola de Palacio - dovrebbe essere adottata definitivamente nelle prossime settimane dai ministri dei Trasporti dell'UE.

 

Parlamento europeo
Testo approvato dal Parlamento
Edizione provvisoria : 04/06/2003

Petroliere monoscafo

P5_TA-PROV(2003)0247

A5-0144/2003

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 417/2002 sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo e che abroga il regolamento (CE) n. 2978/94 del Consiglio (COM(2002) 780 - C5-0629/2002 - 2002/0310(COD))



(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

-  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2002) 780)(1),

-  visti gli articoli 251, paragrafo 2 e 80, paragrafo 2 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0629/2002),

-  visto l'articolo 67 del suo regolamento,

-  visti la relazione della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo e i pareri della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia e della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0144/2003),


1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.



Emendamento 1
CONSIDERANDO 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione



Emendamenti del Parlamento


(1 bis) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero compiere ogni sforzo per assicurare che una norma analoga a quella contenuta nel presente regolamento, che modifica il regolamento (CE) n. 417/2002, possa essere istituita nel 2003 a livello mondiale, mediante un emendamento alla Convenzione MARPOL. La Commissione e il Consiglio le istituzioni si compiacciono per la disponibilità manifestata dall'Organizzazione marittima iternazionale (IMO) di effettuare una riunione addizionale del Comitato per la protezione dell'ambiente marittimo (MEPC) nel dicembre 2003 allo scopo di agevolare la ricerca di una soluzione internazionale concernente l'eliminazione accelerata delle petroliere monoscafo e l'introduzione a breve termine di un'interdizione a carico delle petroliere monoscafo che trasportano prodotti petroliferi pesanti.
Emendamento 2
CONSIDERANDO 5 bis (nuovo)





(5 bis) Il rapido declassamento delle navi monoscafo farà aumentare il numero delle navi da rottamare, essendo inteso che le relative operazioni debbono essere effettuate in maniera sicura per l'uomo e l'ambiente.
Emendamento 3
CONSIDERANDO 7 bis (nuovo)





(7 bis) La Commissione europea dovrebbe ricevere dal Consiglio e dagli Stati membri un mandato in base al quale possa negoziare l'imposizione delle disposizioni del presente regolamento nell'ambito dell'IMO.
Emendamento 4
CONSIDERANDO 7 ter (nuovo)





(7 ter) Il rapido aumento del traffico petrolifero nel Mar Baltico rappresenta un pericolo per l'ambiente marino, in particolare durante la stagione invernale, per cui le petroliere che accedono a un porto o a un terminale off-shore sotto la giurisdizione di uno Stato membro, salpano da essi o gettano l'ancora in una zona sotto la giurisdizione di uno Stato membro, devono avere una struttura e un propulsore dotati di un dispositivo di protezione contro il ghiaccio, conforme ai requisiti stabiliti dalle autorità di tale Stato membro, qualora le condizioni di gelo rendano necessario l'utilizzo di navi dotate di un dispositivo di questo tipo.
Emendamento 5
CONSIDERANDO 7 quater (nuovo)





(7 quater) Sarebbe estremamente importante fare in modo che, oltre agli Stati membri, anche altri Stati, soprattutto i paesi candidati e i paesi vicini dell'Unione europea, si impegnino a eliminare le petroliere monoscafo.
Emendamento 6
CONSIDERANDO 7 quinquies (nuovo)





(7 quinquies) I mercantili ovvero le navi container caricano spesso a bordo, come carburante, prodotti petroliferi pesanti (olio combustibile pesante, HFO) in quantitativi che possono superare notevolmente il carico di petroliere di piccole dimensioni. La Commissione dovrebbe presentare al più presto al Consiglio e al Parlamento una proposta per garantire che, nelle navi di nuova costruzione, anche il petrolio caricato come carburante sia immagazzinato in serbatoi sicuri a doppia parete.
Emendamento 7
CONSIDERANDO 7 sexies (nuovo)





(7 sexies) I cantieri navali europei dispongono del know-how necessario per la costruzione di petroliere a doppio scafo. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero adoperarsi di conseguenza con strumenti e programmi adeguati affinché l'aumento della domanda di petroliere sicure a doppio scafo, connesso al presente regolamento, abbia effetti positivi sul settore delle costruzioni navali della Comunità.
Emendamento 8
ARTICOLO 1, PUNTO 2, LETTERA a)
Articolo 2, paragrafo 1, trattino 1 (regolamento (CE) n. 417/2002)





'- che accedono a un porto, ad un terminale off-shore o ad una zona di ancoraggio sotto la giurisdizione di uno Stato membro, indipendentemente dalla loro bandiera, o'


'- che, indipendentemente dalla bandiera che battono, accedono a un porto o ad un terminale off-shore sotto la giurisdizione di uno Stato membro, salpano da essi o gettano l'ancora in una zona sotto la giurisdizione di uno Stato membro'
Emendamento 9
ARTICOLO 1, PUNTO 2 bis (nuovo)
Articolo 3, punto 10 (regolamento (CE) n. 417/2002)





2 bis) Il punto 10 è redatto come segue:


'petroliera a doppio scafo': petroliera che soddisfa le norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente di cui alla regola 13F dell'allegato I della convenzione MARPOL 73/78. È altresì considerata come petroliera a doppio scafo una petroliera che soddisfa le disposizioni del paragrafo 1, lettera c), della regola riveduta 13G dell'allegato I della convenzione MARPOL 73/78.'
Emendamento 10
ARTICOLO 1, PUNTO 3
Articolo 3, punto 14 (regolamento (CE) n. 417/2002)





'14. 'prodotti petroliferi pesanti': combustibile pesante, greggio pesante, oli usati, bitume e catrame.


'14. 'prodotti petroliferi pesanti':


a) petrolio greggio con una densità, a una temperatura di 15' C, superiore a 900 kg/m3 *;


b) oli combustibili con una densità, a una temperatura di 15' C, superiore a 900 kg/m3 o una viscosità cinematica, a una temperatura di 50' C, superiore a 180 mm2/s **;


c) bitume e catrame e relative emulsioni.'


_________

* Che corrisponde a un grado API inferiore a 25,7.


** Che corrisponde a una viscosità cinematica superiore a 180 cSt.
Emendamento 11
ARTICOLO 1, PUNTO 3
Articolo 3, punto 15 (regolamento (CE) n. 417/2002)





15. 'combustibile pesante': tutti i prodotti petroliferi dei codici NC1 2710 19 51, 2710 19 55, 2710 19 61, 2710 19 63, 2710 19 65 e 2710 19 69.

_____________

1'Come definito nel regolamento (CE) n. 1832/2002 della Commissione, del 1' agosto 2002, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 290 del 28.10.2002, pag.197).


soppresso
Emendamento 12
ARTICOLO 1, PUNTO 3
Articolo 3, punto 16 (regolamento (CE) n. 417/2002)





16. 'greggio pesante': greggi del codice NC 2709 00 90 e con un grado API inferiore a 30.


soppresso
Emendamento 13
ARTICOLO 1, PUNTO 3
Articolo 3, punto 17 (regolamento (CE) n. 417/2002)





17. 'oli usati': rifiuti contenenti principalmente oli di petrolio o minerali bituminosi, miscelati o no con acqua di cui ai codici NC 2710 91 00 e 2710 99 00.


soppresso
Emendamento 14
ARTICOLO 1, PUNTO 3
Articolo 3, punto 18 (regolamento (CE) n. 417/2002)





18. 'bitume e catrame': tutti i prodotti petroliferi dei codici NC 2713 20 00, 2713 90 10, 2713 90 90 e 2715 00 00.'


soppresso
Emendamento 15
ARTICOLO 1, PUNTO 4, LETTERA a)
Articolo 4, paragrafo 1, lettera (b), alinea (regolamento (CE) n. 417/2002)





(b) per le petroliere di categoria 2:


(b) per le petroliere di categoria 2 e 3:
Emendamento 16
ARTICOLO 1, PUNTO 4, LETTERA a)
Articolo 4, paragrafo 1, lettera (c) (regolamento (CE) n. 417/2002)





(c) per le petroliere di categoria 3:


soppresso


- 2003 per le navi consegnate nel 1975 o anteriormente,


- 2004 per le navi consegnate nel 1976,


- 2005 per le navi consegnate nel 1977,


- 2006 per le navi consegnate nel 1978 e 1979,


- 2007 per le navi consegnate nel 1980 e 1981,


- 2008 per le navi consegnate nel 1982,


- 2009 per le navi consegnate nel 1983,


- 2010 per le navi consegnate nel 1984,


- 2011 per le navi consegnate nel 1985,


- 2012 per le navi consegnate nel 1986,


- 2013 per le navi consegnate nel 1987,


- 2014 per le navi consegnate nel 1988,


- 2015 per le navi consegnate nel 1989 o posteriormente.'
Emendamento 17
ARTICOLO 1, PUNTO 4, LETTERA a bis) (nuova)
Articolo 4, paragrafo 1 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 417/2002)





(a bis) È aggiunto il seguente paragrafo 1 bis:


'1 bis. Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), le petroliere delle categorie 2 o 3 che dispongono unicamente di un doppio fondo o di un rivestimento doppio che non sono utilizzati per il trasporto di petrolio e si estendono per l'intera lunghezza della cisterna di carico, o che dispongono di spazi nel doppio scafo che non sono utilizzati per il trasporto di petrolio e che si estendono per l'intera lunghezza della cisterna di carico, ma che non soddisfano le condizioni per l'esenzione dalle disposizioni del paragrafo 1, lettera c), della regola riveduta 13 G dell'allegato I della convenzione MARPOL 73/78, possono essere utilizzate oltre la data di cui al paragrafo 1 bis, a condizione che non venga oltrepassata né la data anniversario del varo della nave nel 2015, né il giorno - calcolato a partire dalla data di consegna - in cui la nave giunge all'età di 25 anni, date delle quali va considerata quella più prossima.'
Emendamento 18
ARTICOLO 1, PUNTO 4, LETTERA b)
Articolo 4, paragrafo 2 (regolamento (CE) n. 417/2002)





Nessuna petroliera che trasporta prodotti petroliferi pesanti, indipendentemente dalla sua bandiera, è autorizzata accedere a porti, terminali off-shore e zone di ancoraggio sotto la giurisdizione di uno Stato membro, salvo se tale petroliera è una petroliera a doppio scafo.


Nessuna petroliera che trasporta prodotti petroliferi pesanti, indipendentemente dalla bandiera che batte, è autorizzata ad accedere a porti e terminali off-shore sotto la giurisdizione di uno Stato membro, a salpare da essi o a gettare l'ancora in una zona sotto la giurisdizione di uno Stato membro salvo se tale petroliera è una petroliera a doppio scafo.
Emendamento 19
ARTICOLO 1, PUNTO 4, LETTERA b bis) (nuova)
Articolo 4, paragrafo 2 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 417/2002)





(b bis) È aggiunto il seguente paragrafo:


'2 bis. Le petroliere che operano esclusivamente nei porti e nella navigazione interna possono essere esonerate dall'obbligo di cui al paragrafo 2 a condizione che siano debitamente autorizzate a norma della legislazione in materia di navigazione interna.'
Emendamento 20
ARTICOLO 1, PUNTO 4, LETTERA b ter) (nuova)
Articolo 4, paragrafo 2 ter (nuovo) (regolamento (CE) n. 417/2002)





(b ter) È aggiunto il seguente paragrafo:


'2 ter. Le petroliere di portata lorda inferiore a 5.000 tonnellate devono conformarsi alle disposizioni di cui al paragrafo 2 al più tardi nel 2008, data anniversario del varo.'
Emendamento 21
ARTICOLO 1, PUNTO 4, LETTERA b quater) (nuova)
Articolo 4, paragrafo 2 quater (nuovo) (regolamento (CE) n. 417/2002)





(b quater) È aggiunto il seguente paragrafo:


'2 quater. Nei due anni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, uno Stato membro può, qualora le condizioni di gelo richiedano l'utilizzo di una nave dotata di un dispositivo di protezione contro il ghiaccio, autorizzare una petroliera monoscafo, dotata di un dispositivo di protezione contro il ghiaccio e di un doppio fondo che non viene utilizzato per il trasporto di petrolio e che si estende sull'intera lunghezza della cisterna di carico, ad accedere ai porti o ai terminali off-shore, a salpare da essi o a gettare l'ancora in una zona sotto la sua giurisdizione, a condizione che i prodotti petroliferi pesanti siano trasportati unicamente nelle cisterne centrali della petroliera.'
Emendamento 22
ARTICOLO 1, PUNTO 5
Articolo 5, paragrafo 1 (regolamento (CE) n. 417/2002)





Una petroliera di età superiore a 15 anni non è autorizzata ad accedere a porti, terminali off-shore o zone di ancoraggio sotto la giurisdizione di uno Stato membro dopo la data anniversario del giorno di consegna della nave, nel 2005 per le navi della Categoria 2 e della Categoria 3, salvo se è conforme al regime di valutazione delle condizioni della nave di cui all'articolo 6.


Una petroliera monoscafo di età superiore a 15 anni non è autorizzata, indipendentemente dalla bandiera che batte, ad accedere a porti o terminali off-shore sotto la giurisdizione di uno Stato membro, a salpare da essi o a gettare l'ancora in una zona sotto la giurisdizione di uno Stato membro, dopo la data anniversario del giorno di consegna della nave, nel 2005 per le navi della Categoria 2 e della Categoria 3, salvo se è conforme al regime di valutazione delle condizioni della nave di cui all'articolo 6.
Emendamento 23
ARTICOLO 1, PUNTO 5
Articolo 5, paragrafo 2 (regolamento (CE) n. 417/2002)





Le autorità competenti di uno Stato membro possono consentire a una petroliera con più di 15 anni di età battente bandiera di detto Stato membro di continuare a navigare dopo la data anniversario del giorno di consegna della nave, nel 2005 per le navi della Categoria 2 e della Categoria 3, ma soltanto se conforme al regime di valutazione delle condizioni della nave di cui all'articolo 6.'


soppresso
Emendamento 24
ARTICOLO 1, PUNTO 5 bis (nuovo)
Articolo 6 (regolamento (CE) n. 417/2002)





(5 bis) L'articolo 6 è redatto come segue:


'Articolo 6

Regime di valutazione delle condizioni

Ai fini dell'articolo 5, si applica il regime di valutazione delle condizioni della nave, adottato dalla risoluzione MEPC 94(46) del 27 aprile 2001, nella versione modificata.'
Emendamento 25
ARTICOLO 1, PUNTO 5 ter (nuovo)
Articolo 8, paragrafo 1, alinea (regolamento (CE) n. 417/2002)





(5 ter) All'articolo 8, l'alinea del paragrafo 1 è redatto come segue:


'1. In deroga agli articoli 4, 5 e 7, la competente autorità di uno Stato membro può, fatta salva la normativa nazionale, permettere, in circostanze eccezionali, ad una nave specifica di accedere ai porti o ai terminali off-shore sotto la giurisdizione di detto Stato membro, di salpare da essi o di gettare l'ancora in una zona sotto la giurisdizione di detto Stato membro allorché si tratta di:'




(1) Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.


 

 
2 maggio 2003 FINALE
A5-0144/2003

***I

RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 417/2002 sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo e che abroga il regolamento (CE) n. 2978/94 del Consiglio
(COM(2002) 780 ' C5?0629/2002 ' 2002/0310(COD))



Commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo

Relatore: Wilhelm Ernst Piecyk
314.765






Significato dei simboli utilizzati

*'Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I'Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II'Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune

***'Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei casi contemplati dagli articoli'105, 107, 161 e 300 del trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE

***I'Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II'Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune

***III'Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata ' fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)



Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione ' effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro ' un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.



PAGINA REGOLAMENTARE


Con lettera del 20 dicembre 2002 la Commissione ha presentato al Parlamento, a norma degli articoli 251, paragrafo 2 e 80, paragrafo 2 del trattato CE, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 417/2002 sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo e che abroga il regolamento (CE) n. 2978/94 del Consiglio (COM(2002) 780 ' 2002/0310 (COD)).

Nella seduta del 13 gennaio 2003 il Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale proposta alla commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo per l'esame di merito e, per parere, alla commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia e alla commissione per l'ambiente, la sanit' pubblica e la politica dei consumatori (C5?0629/2002).

Nella riunione del 21 gennaio 2003 la commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo ha nominato relatore Wilhelm Ernst Piecyk.

Nelle riunioni del 19 marzo 2003 e 29-30 aprile 2003 ha esaminato la proposta della Commissione e il progetto di relazione.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione legislativa con 38 voti favorevoli e 1 astensione.

Erano presenti al momento della votazione Rijk van Dam (presidente f.f.), Gilles Savary (vicepresidente), Wilhelm Ernst Piecyk (relatore), Sylviane H. Ainardi, Pedro Aparicio S'nchez (in sostituzione di Danielle Darras), Philip Charles Bradbourn, Paolo Costa (in sostituzione di Luciano Caveri), Christine de Veyrac, Jan Dhaene, Garrelt Duin, Alain Esclop', Giovanni Claudio Fava, Jacqueline Foster, Mathieu J.H. Grosch, Konstantinos Hatzidakis, Georg Jarzembowski, Dieter-Lebrecht Koch, Giorgio Lisi, Toine Manders (in sostituzione di Dirk Sterckx, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Emmanouil Mastorakis, Enrique Monson's Domingo (in sostituzione di Herman Vermeer, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Josu Ortuondo Larrea, Samuli Pohjamo, Bernard Poignant, Alonso Jos' Puerta, John Purvis (in sostituzione di Luigi Cocilovo, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Reinhard Rack, Carlos Ripoll y Mart'nez de Bedoya, Ingo Schmitt, Brian Simpson, Ulrich Stockmann, Margie Sudre, Hannes Swoboda (in sostituzione di Juan de Dios Izquierdo Collado), Joaquim Vairinhos, Daniel Varela Suanzes-Carpegna (in sostituzione di sostituzione di Felipe Camis'n Asensio), Christian Ulrik von Boetticher (in sostituzione di Rolf Berend), Mark Francis Watts, Brigitte Wenzel-Perillo (in sostituzione di Renate Sommer) e Jan Marinus Wiersma (in sostituzione di John Hume).

I pareri della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia e della commissione per l'ambiente, la sanit' pubblica e la politica dei consumatori sono allegati.

La relazione ' stata depositata il 2 maggio 2003.




PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO


sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 417/2002 sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo e che abroga il regolamento (CE) n. 2978/94 del Consiglio


(COM(2002) 780 ' C5?0629/2002 ' 2002/0310(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

''vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2002) 780(1)),

''visti gli articoli 251, paragrafo 2, e 80, paragrafo 2 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli ' stata presentata dalla Commissione (C5?0629/2002),

''visto l'articolo 67 del suo regolamento,

''visti la relazione della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo e i pareri della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia e della commissione per l'ambiente, la sanit' pubblica e la politica dei consumatori (A5?0144/2003),

1.'approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.'chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.'incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della CommissioneEmendamenti del Parlamento

Emendamento 1

CONSIDERANDO 1 bis (nuovo)

''

(1 bis)' La Commissione europea e gli Stati membri compiono ogni sforzo per assicurare che una norma analoga a quella contenuta nel presente regolamento (revisione del reg. 417/2002) possa essere istituita nel 2003 a livello mondiale, mediante un emendamento alla Convenzione MARPOL. Entrambe le istituzioni si compiacciono per la disponibilit' manifestata dall'IMO di effettuare una riunione addizionale IMO/MEPC in dicembre 2003 allo scopo di agevolare la ricerca di una soluzione internazionale concernente l'eliminazione accelerata delle petroliere monoscafo e un divieto a breve termine per le petroliere monoscafo che trasportano i prodotti petroliferi pi' pesanti.

Motivazione

E' necessaria una impostazione di tipo internazionale con il coinvolgimento dell'IMO per agevolare una soluzione internazionale.

Emendamento 2

CONSIDERANDO 5 bis (nuovo)

''

(5 bis)' Il rapido declassamento delle navi monoscafo far' aumentare il numero delle navi da rottamare, essendo inteso che le relative operazioni debbono essere effettuate in maniera sicura per l'uomo e l'ambiente.

Motivazione

Occorre prevenire una rottamazione delle navi pregiudizievole per gli uomini e l'ambiente.

Emendamento 3

CONSIDERANDO 7 bis (nuovo)

''

(7 bis)' La Commissione europea dovrebbe ricevere dal Consiglio e dagli Stati membri un mandato in base al quale possa negoziare l'imposizione delle disposizioni del presente regolamento nell'ambito dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO).

Motivazione

La sicurezza della navigazione marittima non conosce confini geografici. La politica europea in materia di trasporti marittimi si muove sempre tra le regolamentazioni internazionali (IMO) e gli interessi della Comunit'. La Comunit' pu' costituire a livello internazionale il motore di una maggiore sicurezza della navigazione e di pi' elevati standard ambientali solo se sostiene ad una sola voce la propria posizione. Un chiaro mandato negoziale della Commissione ' a tal fine lo strumento pi' adeguato.

Emendamento 4

CONSIDERANDO 7 ter (nuovo)

''

(7 ter)' Il rapido aumento del traffico petrolifero nel Mar Baltico rappresenta un pericolo per l'ambiente marino, in particolare durante la stagione invernale, per cui le petroliere che accedono a un porto o a un terminale off-shore sotto la giurisdizione di uno Stato membro, salpano da essi o gettano l'ancora in una zona sotto la giurisdizione di uno Stato membro, devono avere una struttura e un propulsore dotati di un dispositivo di protezione contro il ghiaccio, conforme ai requisiti stabiliti dalle autorit' di tale Stato membro, qualora le condizioni di gelo rendano necessario l'utilizzo di navi dotate di un dispositivo di questo tipo.

Motivazione

In inverno nel Mar Baltico, in particolare al largo delle coste finlandesi, si formano spesso ghiacci che costituiscono un pericolo per il trasporto di petrolio via mare. Le navi che operano in questa regione devono essere dotate di speciali dispositivi di protezione contro il ghiaccio.

Emendamento 5

CONSIDERANDO 7 quater (nuovo)

''

(7 quater)' Sarebbe estremamente importante fare in modo che, oltre agli Stati membri, anche altri Stati, soprattutto i paesi candidati e i paesi vicini All'Unione europea, si impegnino a eliminare le petroliere monoscafo.

Emendamento 6

CONSIDERANDO 7 quinquies (nuovo)

''

(7 quinquies)' I mercantili ovvero le navi container caricano spesso a bordo, come carburante, prodotti petroliferi pesanti (olio combustibile pesante, HFO) in quantitativi che possono superare notevolmente il carico di petroliere di piccole dimensioni. La Commissione dovrebbe presentare al pi' presto al Consiglio e al Parlamento una proposta per garantire che anche il petrolio caricato come carburante sia immagazzinato in serbatoi sicuri a doppia parete.

Motivazione

Una nave container 1.800 TEU 8 contiene, a pieno carico, dalle1.600 alle 1.700 tonnellate di prodotti petroliferi pesanti (olio combustibile pesante, HFO) usati quale carburante e inoltre anche circa 300 t di HFO o di combustibile diesel (combustibile diesel marino, MDO) per gli impianti sussidiari presenti a bordo. I mari vengono solcati anche da navi container molto pi' grandi che possono trasportare fino a 4.000 tonnellate e oltre di olio combustibile pesante e che, in caso di avaria, rappresentano un notevole pericolo per l'ecosistema marino. In particolare per queste navi ' necessario intervenire.

Emendamento 7

CONSIDERANDO 7 sexies (nuovo)

''

(7 sexies)' I cantieri navali europei dispongono del know-how necessario per la costruzione di petroliere a doppio scafo. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero adoperarsi di conseguenza con strumenti e programmi adeguati affinch' l'aumento della domanda di petroliere sicure a doppio scafo, connesso al presente regolamento, abbia effetti positivi sul settore delle costruzioni navali della Comunit'.

Motivazione

La Commissione ha provato in modo convincente le evidenti prassi di dumping a livello di cantieristica internazionale, soprattutto da parte della Corea. Il procedimento pendente dinanzi all'Organizzazione mondiale del commercio non deve portare ulteriori svantaggi per la cantieristica navale europea.

Emendamento 8

ARTICOLO 1, PUNTO 2, LETTERA a)
Articolo 2, paragrafo 1, trattino 1 (regolamento 2002/417/CE)

'- che accedono a un porto, ad un terminale off-shore o ad una zona di ancoraggio sotto la giurisdizione di uno Stato membro, indipendentemente dalla loro bandiera, o'

'

'- che, indipendentemente dalla bandiera che battono, accedono a un porto o ad un terminale off-shore sotto la giurisdizione di uno Stato membro, salpano da essi o gettano l'ancora in una zona sotto la giurisdizione di uno Stato membro'

Motivazione

La proposta della Commissione riguardava solamente l'accesso delle navi ai porti, ai terminali off-shore o alle zone di ancoraggio. Ai fini di una maggiore precisione, il regolamento dovrebbe applicarsi anche alle navi che accedono vuote a un porto dove caricano petrolio.

Emendamento 9

ARTICOLO 1, PUNTO 2 bis (nuovo)
Articolo 3, punto 10 (regolamento 2002/417/CE)

''

2 bis)' Il punto 10 ' redatto come segue:

''

'petroliera a doppio scafo': petroliera che soddisfa le norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente di cui alla regola 13F dell'allegato I della convenzione MARPOL 73/78. ' altres' considerata come petroliera a doppio scafo una petroliera che soddisfa le disposizioni del paragrafo 1, lettera c), della regola riveduta 13G dell'allegato I della convenzione MARPOL 73/78.'

Motivazione

L'aggiunta relativa al paragrafo 1, lettera c), della regola riveduta 13G dell'allegato I della convenzione MARPOL 73/78 si riferisce alle petroliere a doppio scafo costruite prima che le norme attualmente in vigore diventassero obbligatorie. Queste petroliere presentano pertanto divergenze per quanto riguarda talune caratteristiche tecniche. Questa eccezione sembra tuttavia accettabile nella prospettiva di un compromesso con il Consiglio.

Emendamento 10

ARTICOLO 1, PUNTO 3
Articolo 3, punto 14 (regolamento 2002/417/CE)

'14. 'prodotti petroliferi pesanti': combustibile pesante, greggio pesante, oli usati, bitume e catrame.

'

'14. 'prodotti petroliferi pesanti':

''

a)'petrolio greggio con una densit', a una temperatura di 15' C, superiore a 900 kg/m3 1;

''

b)'oli combustibili con una densit', a una temperatura di 15' C, superiore a 900 kg/m3 o una viscosit' cinematica, a una temperatura di 50' C, superiore a 180 mm2/s 2;

''

c)'bitume e catrame e relative emulsioni.'

''

_________

1 Che corrisponde a un grado API inferiore a 25,7.

''

2 Che corrisponde a una viscosit' cinematica superiore a 180 cSt.

Motivazione

Sebbene questa definizione non sia altrettanto ampia di quella che figura nella proposta originale della Commissione, essa copre i prodotti petroliferi pi' pericolosi e sembra pertanto accettabile nella prospettiva di un accordo con il Consiglio.

Emendamento 11

ARTICOLO 1, PUNTO 3
Articolo 3, punto 15 (regolamento 2002/417/CE)

15.''combustibile pesante': tutti i prodotti petroliferi dei codici NC 2710 19 51, 2710 19 55, 2710 19 61, 2710 19 63, 2710 19 65 e 2710 19 69.

'

soppresso

Or.'de

Motivazione

Questa soppressione ' collegata alla nuova definizione di cui all'emendamento 10.

Emendamento 12

ARTICOLO 1, PUNTO 3
Articolo 3, punto 16 (regolamento 2002/417/CE)

16.''greggio pesante': greggi del codice NC 2709 00 90 e con un grado API inferiore a 30.

'

soppresso

Motivazione

Questa soppressione ' collegata alla nuova definizione di cui all'emendamento 10.

Emendamento 13

ARTICOLO 1, PUNTO 3
Articolo 3, punto 17 (regolamento 2002/417/CE)

17.''oli usati': rifiuti contenenti principalmente oli di petrolio o minerali bituminosi, miscelati o no con acqua di cui ai codici NC 2710 91 00 e 2710 99 00.

'

soppresso

Motivazione

Questa soppressione ' collegata alla nuova definizione di cui all'emendamento 10.

Emendamento 14

ARTICOLO 1, PUNTO 3
Articolo 3, punto 18 (regolamento 2002/417/CE)

18.''bitume e catrame': tutti i prodotti petroliferi dei codici NC 2713 20 00, 2713 90 10, 2713 90 90 e 2715 00 00.'

'

soppresso

Motivazione

Questa soppressione ' collegata alla nuova definizione di cui all'emendamento 10.

Emendamento 15

ARTICOLO 1, PUNTO 4, LETTERA a)
Articolo 4, paragrafo 1, lettera (b), alinea (regolamento 2002/417/CE)

(b)'per le petroliere di categoria 2:

'

(b)'per le petroliere di categoria 2 e 3:

Motivazione

L'accelerazione dell'eliminazione progressiva fino al 2010 per le petroliere di categoria 2 dovrebbe essere estesa alla categoria 3.

Emendamento 16

ARTICOLO 1, PUNTO 4, LETTERA a)
Articolo 4, paragrafo 1, lettera (c) (regolamento 2002/417/CE)

(c)'per le petroliere di categoria 3:

'

soppresso

''2003 per le navi consegnate nel 1975 o anteriormente,

''

''2004 per le navi consegnate nel 1976,

''

''2005 per le navi consegnate nel 1977,

''

''2006 per le navi consegnate nel 1978 e 1979,

''

''2007 per le navi consegnate nel 1980 e 1981,

''

''2008 per le navi consegnate nel 1982,

''

''2009 per le navi consegnate nel 1983,

''

''2010 per le navi consegnate nel 1984,

''

''2011 per le navi consegnate nel 1985,

''

''2012 per le navi consegnate nel 1986,

''

''2013 per le navi consegnate nel 1987,

''

''2014 per le navi consegnate nel 1988,

''

''2015 per le navi consegnate nel 1989 o posteriormente.'

''

Motivazione

La soppressione ' resa necessaria dall'emendamento 15.

Emendamento 17

ARTICOLO 1, PUNTO 4, LETTERA a bis) (nuova)
Articolo 4, paragrafo 1 bis (nuovo) (regolamento 2002/417/CE)

''

(a bis)' ' aggiunto il seguente paragrafo 1 bis:

''

'1 bis. Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), le petroliere delle categorie 2 o 3 che dispongono unicamente di un doppio fondo o di un rivestimento doppio che non sono utilizzati per il trasporto di petrolio e si estendono per l'intera lunghezza della cisterna di carico, o che dispongono di spazi nel doppio scafo che non sono utilizzati per il trasporto di petrolio e che si estendono per l'intera lunghezza della cisterna di carico, ma che non soddisfano le condizioni per l'esenzione dalle disposizioni del paragrafo 1, lettera c), della regola riveduta 13 G dell'allegato I della convenzione MARPOL 73/78, possono essere utilizzate oltre la data di cui al paragrafo 1 bis, a condizione che non venga oltrepassata n' la data anniversario del varo della nave nel 2015, n' il giorno ' calcolato a partire dalla data di consegna 'in cui la nave giunge all'et' di 25 anni, date delle quali va considerata quella pi' prossima.'

Motivazione

Una proroga dei termini per l'eliminazione progressiva delle petroliere di questa categoria sembra accettabile nella prospettiva di un accordo con il Consiglio dei ministri.

Emendamento 18

ARTICOLO 1, PUNTO 4, LETTERA b)
Articolo 4, paragrafo 2 (regolamento 2002/417/CE)

(b)'Il paragrafo 2 ' sostituito da quanto segue:

'

(b)'Il paragrafo 2 ' sostituito da quanto segue:

'2. Nessuna petroliera che trasporta prodotti petroliferi pesanti, indipendentemente dalla sua bandiera, ' autorizzata ad accedere a porti, terminali off-shore e zone di ancoraggio sotto la giurisdizione di uno Stato membro, salvo se tale petroliera ' una petroliera a doppio scafo.'

'

'2. Nessuna petroliera che trasporta prodotti petroliferi pesanti, indipendentemente dalla bandiera che batte, ' autorizzata ad accedere a porti e terminali off-shore sotto la giurisdizione di uno Stato membro, a salpare da essi o a gettare l'ancora in una zona sotto la giurisdizione di uno Stato membro salvo se tale petroliera ' una petroliera a doppio scafo.'

Motivazione

Si tratta di una precisazione necessaria.

Emendamento 19

ARTICOLO 1, PUNTO 4, LETTERA b bis) (nuova)
Articolo 4, paragrafo 2 bis (nuovo) (regolamento 2002/417/CE)

''

(b bis)' ' aggiunto il seguente paragrafo:

''

'2 bis. Le petroliere che operano esclusivamente nei porti e nella navigazione interna possono essere esonerate dall'obbligo di cui al paragrafo 2 a condizione che siano debitamente autorizzate a norma della legislazione in materia di navigazione interna.'

Motivazione

Il paragrafo precisa che il regolamento si applica unicamente alle navi marittime. Le petroliere utilizzate esclusivamente nei porti e nella navigazione interna devono tuttavia essere soggette alla vigente legislazione internazionale, europea e nazionale in materia di navigazione interna.

Emendamento 20

ARTICOLO 1, PUNTO 4, LETTERA b ter) (nuova)
Articolo 4, paragrafo 2 ter (nuovo) (regolamento 2002/417/CE)

''

(b ter)' ' aggiunto il seguente paragrafo:

''

'2 ter. Le petroliere di portata lorda inferiore a 5.000 tonnellate devono conformarsi alle disposizioni di cui al paragrafo 2 al pi' tardi nel 2008, data anniversario del varo.'

Motivazione

' necessario prevedere un periodo transitorio per le piccole petroliere, in modo tale da non compromettere l'approvvigionamento di petrolio dell'Unione europea. Il 2008 sembra un termine ragionevole nella prospettiva di un accordo con il Consiglio.

Emendamento 21

ARTICOLO 1, PUNTO 4, LETTERA b quater) (nuova)
Articolo 4, paragrafo 2 quater (nuovo) (regolamento 2002/417/CE)

''

(b quater)' ' aggiunto il seguente paragrafo:

''

'2 quater. Nei due anni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, uno Stato membro pu', qualora le condizioni di gelo richiedano l'utilizzo di una nave dotata di un dispositivo di protezione contro il ghiaccio, autorizzare una petroliera monoscafo, dotata di un dispositivo di protezione contro il ghiaccio e di un doppio fondo che non viene utilizzato per il trasporto di petrolio e che si estende sull'intera lunghezza della cisterna di carico, ad accedere ai porti o ai terminali off-shore, a salpare da essi o a gettare l'ancora in una zona sotto la sua giurisdizione, a condizione che i prodotti petroliferi pesanti siano trasportati unicamente nelle cisterne centrali della petroliera.'

Motivazione

In inverno nel Mar Baltico, in particolare al largo delle coste finlandesi, si formano spesso ghiacci che costituiscono un pericolo per il trasporto di petrolio via mare. Esiste une serie di petroliere monoscafo dotate di dispositivi speciali di protezione contro il ghiaccio che permettono di garantire il trasporto in queste ragioni in inverno, indipendentemente dalle condizioni climatiche. Grazie alla concessione di un periodo transitorio di due anni per queste petroliere, l'approvvigionamento nelle regioni settentrionali dell'Unione europea non dovrebbe essere compromesso.

Emendamento 22

ARTICOLO 1, PUNTO 5
Articolo 5, paragrafo 1 (regolamento 2002/417/CE)

1.'Una petroliera di et' superiore a 15 anni non ' autorizzata ad accedere a porti, terminali off-shore o zone di ancoraggio sotto la giurisdizione di uno Stato membro dopo la data anniversario del giorno di consegna della nave, nel 2005 per le navi della Categoria 2 e della Categoria 3, salvo se ' conforme al regime di valutazione delle condizioni della nave di cui all'articolo 6.

'

1.'Una petroliera monoscafo di et' superiore a 15 anni non ' autorizzata, indipendentemente dalla bandiera che batte, ad accedere a porti o terminali off-shore sotto la giurisdizione di uno Stato membro, a salpare da essi o a gettare l'ancora in una zona sotto la giurisdizione di uno Stato membro, dopo la data anniversario del giorno di consegna della nave, nel 2005 per le navi della Categoria 2 e della Categoria 3, salvo se ' conforme al regime di valutazione delle condizioni della nave di cui all'articolo 6.

Motivazione

Si tratta di una precisazione necessaria.

Emendamento 23

ARTICOLO 1, PUNTO 5
Articolo 5, paragrafo 2 (regolamento 2002/417/CE)

2.'Le autorit' competenti di uno Stato membro possono consentire a una petroliera con pi' di 15 anni di et' battente bandiera di detto Stato membro di continuare a navigare dopo la data anniversario del giorno di consegna della nave, nel 2005 per le navi della Categoria 2 e della Categoria 3, ma soltanto se conforme al regime di valutazione delle condizioni della nave di cui all'articolo 6.'

'

soppresso

Motivazione

La soppressione ' resa necessaria dall'emendamento 22.

Emendamento 24

ARTICOLO 1, PUNTO 5 bis (nuovo)
Articolo 6 (regolamento 2002/417/CE)

''

(5 bis)' L'articolo 6 ' redatto come segue:

''

'Ai fini dell'articolo 5, si applica il regime di valutazione delle condizioni della nave, adottato dalla risoluzione MEPC 94(46) del 27 aprile 2001, nella versione modificata.'

Motivazione

L'aggiunta di 'nella versione modificata' al testo originale del regolamento ' intesa a garantire che, nel quadro del presente regolamento, venga applicata la versione attuale del regime di valutazione delle condizioni della nave, adottato dalla risoluzione MEPC.

Emendamento 25

ARTICOLO 1, PUNTO 5 ter (nuovo)
Articolo 8, paragrafo 1, alinea (regolamento 2002/417/CE)

''

(5 ter)' All'articolo 8, l'alinea del paragrafo 1 ' redatto come segue:

''

'In deroga agli articoli 4, 5 e 7, la competente autorit' di uno Stato membro pu', fatta salva la normativa nazionale, permettere, in circostanze eccezionali, ad una nave specifica di accedere ai porti o ai terminali off-shore sotto la giurisdizione di detto Stato membro, di salpare da essi o di gettare l'ancora in una zona sotto la giurisdizione di detto Stato membro allorch' si tratta di:'

Motivazione

Si tratta di un adeguamento della clausola di eccezione alle disposizioni del nuovo regolamento.



MOTIVAZIONE

1.'INTRODUZIONE

1.1.'La raccomandazione originaria della Commissione

In seguito alla marea nera dinanzi alle coste francesi della Bretagna causata nel dicembre 1999 dall'incidente dell'"Erika", petroliera monoscafo di 25 anni battente bandiera maltese, nel marzo 2000 la Commissione ha proposto tra l'altro, nell'ambito del pacchetto "Erika I", la definizione di uno scadenzario per l'eliminazione delle petroliere monoscafo:

?navi costruite prima del 1982 che non rispondono ai criteri tecnici della Convenzione MARPOL: eliminazione entro il 2005 - limite di et' 23 anni,
?navi costruite dopo il 1982 che rispondono ai criteri tecnici della Convenzione MARPOL: eliminazione entro il 2010 - limite d'et' 28 anni,
?navi che non rientrano nelle categorie di grandezza della Convenzione MARPOL (30000 ovvero 20000 tonnellate): eliminazione entro il 2015 - limite di et' 25 o 30 anni per una capacit' di oltre 600 tonnellate.

1.2.'La regolamentazione vigente

In seguito ad agguerriti negoziati il Comitato IMO per la protezione dell'ambiente marino ha presentato il 27 aprile 2001 uno scadenzario per l'eliminazione progressiva delle petroliere monoscafo. Tale scadenzario ' stato inglobato nel regolamento 13 G contenuta nell'allegato I della Convenzione MARPOL (73/78). L'accordo definitivo prevede quanto segue:

1'L'eliminazione avviene sulla base della data anniversario del giorno di consegna della nave cio' al compimento dell'anno di et'.

2.'Lo scadenzario per l'eliminazione delle navi della categoria 1 (prima di MARPOL) prevede come ultima data utile per l'eliminazione il 2007.

3.'Il termine ultimo per l'eliminazione delle petroliere della categoria 2 (dopo MARPOL) ' il 2015.

4.'La portata massima per le navi della categoria 3 (sotto le 20000 ovvero le 30000 tonnellate) viene aumentata a 5000 tonnellate. Il 2015 ' l'ultima data possibile per la loro eliminazione.

5.'Per controbilanciare l'ultima data possibile fissata al 2015, alle navi delle categorie 2 e 3 ' consentito di restare in servizio fino al 2017 ovvero fino al raggiungimento dei 25 anni di et'. I paesi che lo desiderano hanno comunque il diritto di vietare a tali navi l'ingresso nei porti o negli avamporti che si trovano sotto la loro giurisdizione. (In fase di approvazione del testo la Commissione ha annunciato che la Comunit' europea intende avvalersi di tale diritto).

Il Consiglio e il Parlamento hanno approvato in seconda lettura la succitata proroga dello scadenzario e hanno rilevato che la soluzione raggiunta ' soddisfacente soprattutto alla luce di un compromesso a livello mondiale e risponde alla loro esigenza di trovare soluzioni possibili soprattutto nell'ambito dell'Organizzazione marittima internazionale IMO.

L'articolo 7 del regolamento prevede che gli Stati membri vieteranno in futuro le petroliere delle categorie 2 e 3 che battono la loro bandiera. Alle petroliere delle categorie sopra citate che battono bandiera di un paese terzo vieteranno altres' dopo il 2005 l'ingresso nei porti ovvero negli avanporti dei loro territori.

Si prevede inoltre che le navi della categoria 1 di et' superiore a 25 anni debbano rispondere a determinati requisiti tecnici (articolo 4, paragrafo 2) per poter continuare a funzionare. Le navi che rientrano nelle categorie 1 o 2 potranno restare in funzione dopo il 2005 ovvero il 2010 solo se rispondono ai criteri di un regime speciale di valutazione delle condizioni della nave (articolo 5).

2.'LA PROPOSTA DI MODIFICA

La proposta di modifica del regolamento vigente va considerata alla luce dell'avaria della petroliera "Prestige" avvenuta di recente davanti alle coste della Galizia. Tale petroliera monoscafo aveva 26 anni e trasportava 77 000 tonnellate di prodotti petroliferi pesanti. L'avaria ha avuto devastanti effetti sull'ambiente le cui conseguenze sull'uomo e sulla natura non sono ancora pienamente calcolabili. Il disastro non ha solo colpito la costa atlantica della Spagna ma ha raggiunto frattanto anche alcune regioni della Francia.

La Commissione propone tre modifiche fondamentali al testo esistente:

1.'L'introduzione della disposizione secondo cui i prodotti petroliferi pesanti possono essere trasportati soltanto con petroliere a doppio scafo (articolo 4, paragrafo 2).

2.'Una revisione del regime di eliminazione progressiva per garantire in particolare che le petroliere monoscafo della categoria 1 non operino oltre i 23 anni di et' e dopo il 2005 o 28 anni d'et' e 2010 per la categoria 2 e 28 anni di et' e 2015 per la categoria 3.

3.'Un'applicazione pi' ampia del regime d'ispezione speciale per le petroliere (il regime di valutazione delle condizioni della nave) volto a valutare la solidit' strutturale delle petroliere monoscafo che hanno superato i 15 anni di et'.

2.1.'Divieto di trasporto

In relazione al divieto di trasporto di prodotti petroliferi pesanti da parte di petroliere monoscafo la Commissione precisa il tipo di prodotti petroliferi pesanti il cui trasporto con petroliere monoscafo dirette o provenienti da porti, avamporti o zone di ancoraggio dell'UE deve essere vietato. I prodotti petroliferi interessati sono: combustibile pesante, greggio pesante, oli usati e bitume e catrame (articolo 3, paragrafo 14). Lo stesso articolo tratta anche pi' esattamente delle caratteristiche di tali oli che vengono precisate con l'ausilio delle definizioni della direttiva 1832/2002. Si tratta soprattutto di oli ad elevata viscosit' che nel caso di un incidente affondano o creano chiazze sulla superficie dell'acqua e causano quindi gravissimi danni ecologici agli ecosistemi marini e costieri.

In questa sede va ricordato che la Commissione estende il divieto di trasporto di prodotti petroliferi pesanti alle petroliere di portata superiore a 600 tonnellate, contrariamente al limite inferiore di 5 000 tonnellate valido per il rimanente regolamento (articolo 2, paragrafo 1).

2.2.'Applicazione accelerata del regime di eliminazione progressiva

Lo scadenzario per l'eliminazione progressiva di petroliere monoscafo viene modificato per integrare il limite di et' di 23 anni per le petroliere della categoria 1 e il limite di et' di 28 anni per quelle della categoria 2. Vengono inoltre fissati nuovi termini ultimi per l'eliminazione, segnatamente il 2005 per la categoria 1, il 2010 per la categoria 2 e il 2015 per la categoria 3. In tal modo la Commissione torna alla sua proposta originaria che ' anche conforme alla normativa USA.

2.3.'Regime di valutazione delle condizioni delle navi

In conclusione, la Commissione propone di modificare le norme del regolamento vigente per quanto concerne l'obbligo di rispetto del regime di valutazione delle condizioni delle navi al fine di garantire che a partire dal 2005 a tutte le petroliere monoscafo delle categorie 2 e 3 che in quel momento avranno superato i 15 anni di et', a prescindere dalla bandiera che battono, venga vietato l'ingresso nei porti e negli avamporti degli Stati membri dell'UE qualora non rispondano ai requisiti del regime di valutazione stesso. Se tali petroliere battono bandiera di uno Stato membro dell'UE e non rispondono ai criteri del regime di valutazione vengono messe fuori uso (articolo 5).

In conclusione la Commissione estende il campo di applicazione del regolamento anche alle zone di ancoraggio sotto la giurisdizione di uno Stato membro dell'UE (articolo 1)

3.'OSSERVAZIONI

Secondo il relatore la rapida reazione della Commissione alle risoluzioni in materia del Parlamento europeo e del Consiglio dei ministri successive all'incidente della "Prestige" va considerata positivamente e la proposta della Commissione va ritenuta una misura giusta e positiva ai fini di pi' sicurezza nel trasporto marittimo e di una maggiore tutela dell'ambiente marino.

Nell'esame della proposta emergono due problematiche fondamentali:

1.'La proposta di soluzione prevista andrebbe applicata solo a livello comunitario o dovrebbe piuttosto costituire una soluzione globale a livello IMO?

2.'La misura proposta porter' ad una rapida eliminazione delle petroliere monoscafo o avr' conseguenze negative per quanto concerne l'approvvigionamento UE di prodotti petroliferi pesanti? La problematica ' stata affrontata anche in seno al Parlamento europeo che nella sua risoluzione del 19 dicembre ha invitato la Commissione ad analizzare le conseguenze della misura decisa.

Per quanto riguarda il primo punto va rilevato che l'UE deve procedere all'applicazione delle misure a livello comunitario e nel contempo adoperarsi mediante negoziati nell'ambito dell'IMO per una rapida eliminazione delle petroliere monoscafo a livello mondiale. L'esperienza insegna peraltro che l'iter relativamente lento nell'ambito dell'IMO pu' essere accelerato grazie ad una posizione comune dell'UE.

Per quanto concerne il secondo punto la Commissione illustra in uno studio al riguardo del 28 gennaio 2003 come una pi' rapida eliminazione non ridurr' sostanzialmente le capacit' quanto a petroliere. A titolo esemplificativo si ricorda che, nel caso di un'attuazione a livello mondiale della misura, la perdita di navi della categoria 1 (nel 2003 dovrebbero essere eliminate le navi con una portata complessiva di 38,6 milioni di tonnellate invece dei 2,1 milioni di tonnellate previste dalle disposizioni attualmente in vigore) verr' in gran parte compensata attraverso le petroliere con una portata di 29,7 milioni di tonnellate la cui consegna ' prevista nel 2003. Questo aspetto nonch' la sovraccapacit' esistente inducono a ritenere che le conseguenze della misura saranno sopportabili. Ci' vale soprattutto considerando che, secondo il relatore, una rapida eliminazione delle petroliere monoscafo aumenta la sicurezza del trasporto marittimo nelle acque territoriali dell'UE e contribuisce a ridurre la probabilit' che si ripetano incidenti come quelli della "Erika" e della "Prestige". Di conseguenza il relatore appoggia la proposta della Commissione che ' a suo avviso realizzabile e adeguata.

Certo, anche una petroliera a doppio scafo non pu' garantire una sicurezza assoluta nel caso di collisione o di mare molto grosso. Sono altres' d'importanza fondamentale la manutenzione della nave, i livelli di formazione dell'equipaggio e altri fattori. Per altro verso per' le petroliere a doppio scafo costituiscono un elemento insostituibile di una strategia per garantire la sicurezza del trasporto marittimo e tutelare le coste dell'Unione in quanto il doppio scafo comporta maggiore stabilit' e pu' evitare il peggio nel caso di un incidente.

Il relatore ritiene che il Consiglio e il Parlamento europeo abbiamo la responsabilit', dinanzi ai cittadini e alle cittadine dell'Unione, alla natura e non da ultimo alle persone colpite nei settori della pesca e del turismo, di raggiungere, dopo i catastrofici incidenti degli ultimi anni, un accordo grazie al quale la proposta della Commissione abbia forza di legge.

Si pu' peraltro prevedere che anche il Consiglio sia interessato alla rapida applicazione della proposta della Commissione. Nella sua sessione di dicembre ha infatti gi' raggiunto un accordo politico al riguardo. Il Consiglio si ' espresso univocamente a favore di una rapida eliminazione delle petroliere monoscafo non sicure e ha invitato con urgenza la Commissione a presentare una proposta al riguardo. La proposta deve essere approvata, secondo quanto auspica il Consiglio, entro il 1' luglio 2003. Il Consiglio concorda inoltre che i prodotti petroliferi pesanti devono essere trasporti solo in petroliere a doppio scafo.

Per tale motivo il relatore ha rinunciato a presentare emendamenti che potessero rallentare inutilmente la procedura. Si riserva di presentare altri emendamenti qualora, in seguito alle consultazioni con la Presidenza del Consiglio, la situazione dovesse cambiare.

I considerando proposti in questa sede non dovrebbero comportare alcuna difficolt' a livello procedurale. Il relatore ritiene che siano necessari per porre l'accento su alcune problematiche connesse a questo settore.





23 aprile 2003

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO ESTERO, LA RICERCA E L'ENERGIA


destinato alla commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 417/2002 sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo e che abroga il regolamento (CE) n. 2978/94 del Consiglio

(COM(2002) 780 ' C5?0629/2002 ' 2002/0310(COD))

Relatore per parere: John Purvis



PROCEDURA

Nella riunione del 20 febbraio 2003 la commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia ha nominato relatore per parere John Purvis.

Nelle riunioni del 25 marzo e 23 aprile 2003 ha esaminato il progetto di parere.

In quest'ultima riunione ha approvato le conclusioni in appresso con 30 voti favorevoli, 2 contrari e 0 astensioni.

Erano presenti al momento della votazione Jaime Valdivielso de Cu' (presidente), John Purvis (relatore per parere), Gordon J. Adam (in sostituzione di Massimo Carraro), Per-Arne Arvidsson (in sostituzione di Sir Robert Atkins), Luis Berenguer Fuster, Guido Bodrato, David Robert Bowe (in sostituzione di Olga Zrihen Zaari), Giles Bryan Chichester, Harlem D'sir, Concepci' Ferrer, Francesco Fiori (in sostituzione di Paolo Pastorelli), Colette Flesch, Norbert Glante, Alfred Gomolka (in sostituzione di Konrad K. Schwaiger), Wilfried Kuckelkorn (in sostituzione di Mechtild Rothe a norma dell'articolo 153, paragrafo 2 del regolamento), Bernd Lange (in sostituzione di Hans Karlsson), Rolf Linkohr, Caroline Lucas, Hans-Peter Martin (in sostituzione di Myrsini Zorba), Eryl Margaret McNally, Angelika Niebler, Giuseppe Nistic' (in sostituzione di von Umberto Scapagnini), Se'n ' Neachtain, Reino Paasilinna, Bernhard Rapkay (in sostituzione di Erika Mann), Imelda Mary Read, Christian Foldberg Rovsing, Esko Olavi Sepp'nen, Ole S'rensen (in sostituzione di Willy C.E.H. De Clercq a norma dell'articolo 153, paragrafo 2 del regolamento), Gary Titley, Roseline Vachetta e Alejo Vidal-Quadras Roca.

BREVE GIUSTIFICAZIONE

Dopo l'incidente della Prestige, il Parlamento europeo ha esortato il Consiglio e gli Stati membri ad accelerare l'applicazione delle misure adottate quale parte dei pacchetti Erika I e Erika II. Il Consiglio ha accolto l'invito.

La Commissione ha risposto con tre emendamenti al regolamento n. 417/2002:

?prodotti petroliferi pesanti da trasportare unicamente in petroliere a doppio scafo (portata lorda di oltre 600 t)
?eliminazione pi' rapida delle navi monoscafo delle categorie I, II e III
?applicazione pi' ampia dello speciale regime di ispezioni per le petroliere.

La proposta tralascia ambiti e regolamentazioni tuttora da rivedere e allo stesso tempo crea problemi per l'industria petrolifera e il trasporto marittimo. Sono quindi necessari degli emendamenti.

1.'Ambiti da rivedere.

?Coinvolgimento dell'IMO
' necessario cooperare con l'IMO in modo da giungere a una regolamentazione globale. Gli Stati membri dell'UE aderiscono alle convenzioni dell'IMO. Qualsiasi misura presa dovrebbe rispettare queste convenzioni o almeno dovrebbe essere attuata consultando l'IMO o anticipandone a tempo debito l'adozione da parte dell'IMO. Non ' chiaro se l'IMO possa seguire l'UE per quanto riguarda l'accelerazione del progetto di eliminazione delle navi monoscafo. La Commissione dovrebbe concentrarsi sull'obiettivo di pervenire a un accordo internazionale su tale questione.
?Petroliere battenti bandiera di paesi non UE in navigazione tra porti non UE

Queste petroliere spesso attraversano le acque dell'UE o si avvicinano ad esse come ha fatto la Prestige. Occorrono un maggiore impegno per impedire che petroliere fuori norma entrino nelle acque UE, un miglior coordinamento dei regimi di guardia costiera e un miglior pattugliamento delle acque UE. L'ideale sarebbe un accordo IMO per eliminare o regolamentare queste navi.

?Passaggio dal doppio scafo al monoscafo

Se si vuole effettuare questo passaggio in tempi rapidi, ' necessaria una strategia per agevolare l'eliminazione delle petroliere monoscafo e la costruzione di petroliere a doppio scafo specie nelle portate pi' piccole (ad esempio, sotto le 5.000 t).

?Piano di intervento in caso di emergenza
Nell'ottobre 2001 ' stato introdotto un meccanismo comunitario per favorire e rafforzare la cooperazione negli interventi della protezione civile. Questo meccanismo comprende un centro di monitoraggio e informazione capace di intervenire 24 ore su 24. La Commissione ha inoltre creato un sistema di comunicazione e informazione in caso di emergenza e strutture per attivare piccole squadre di esperti. Gli Stati membri dovrebbero poter svolgere un maggior ruolo nell'attuazione di questa strategia. Il Parlamento europeo dovrebbe chiedere una valutazione del modo in cui questo meccanismo ' stato capace di far fronte all'evenienza della Prestige e di raccomandare delle migliorie.

2.'Emendamenti

Visto che la Prestige trasportava combustibili pesanti, ' del tutto comprensibile che la Commissione si concentri su questo tipo di nave mercantile. Tuttavia, la definizione che viene proposta di combustibile pesante ' arbitraria e inutilmente onerosa. I vari tipi di greggio sono classificati, secondo le norme dell'American Petroleum Institute, in gradi API. La Commissione classifica come pesanti i vari tipi di greggio con un grado API inferiore a 30. Se si tiene conto della risposta agli agenti disperdenti in caso di fuoriuscita di greggio in mare, un API 22 costituisce un miglior limite. Il ministero statunitense dell'energia definisce i greggi di grado 22 o inferiore come greggi pesanti, quelli di grado 22-38 come greggi intermedi e oltre il grado 38 come greggi leggeri. Se l'UE desidera introdurre una norma internazionale che in futuro l'IMO potrebbe prendere in considerazione, ' meglio adottare standard universalmente accettati. I produttori UE di greggio preferirebbero che il limite fosse posto a 17,5 API, che si basa sul livello definito per una dispersione pi' rapida attraverso l'evaporazione ed escluderebbe tra l'altro la maggior parte dei greggi del Mare del Nord; il vostro relatore ritiene tuttavia che sia pi' coerente aderire a standard universalmente accettati per quanto riguarda i greggi pesanti e quelli intermedi.

Un secondo punto critico ' quello costituito dal divieto che viene proposto di trasporto di greggi pesanti in navi monoscafo con portata di oltre 600t. Al riguardo, il limite ' stato in passato di 5.000 t. Le navi tra le 600 e le 5.000 t sono impiegate soprattutto nei brevi collegamenti e tra i porti per caricare navi pi' grandi. Alcune di queste navi e chiatte seguono corsi d'acqua interni. La norma 13, lettera G dell'allegato I di MARPOL non si applica alle navi al di sotto delle 5.000 t. La norma 13, lettera F si applica alle navi di 600 t e oltre, ordinate dal 1993 in poi, e impone per esse l'obbligo di disporre almeno del doppio scafo. Se hanno una portata superiore alle 5.000 t, queste navi devono avere il doppio scafo. La flottiglia mondiale comprendente le navi al di sotto delle 5.000 t sono 3.512. Di queste, solo 151 hanno il doppio scafo. Altre 223 hanno il doppio scafo o serbatoi laterali. In questa categoria ci sono soltanto 83 navi con doppio scafo, possedute da armatori UE e che svolgono attivit' commerciale nell'UE.

L'applicazione della presente proposta della Commissione sconvolgerebbe le forniture nelle localit' isolane dell'UE, il cabotaggio nel Baltico, nel Mare del Nord e nel Mediterraneo e il bunkeraggio delle navi pi' grandi. Inoltre, le navi utilizzate principalmente nei porti e per le brevi distanze possono essere ispezionate con regolarit'. In definitiva, per evitare incidenti catastrofici, ci' che occorre ' una sana gestione manageriale, una corretta manutenzione e la conoscenza dell'arte della navigazione; seguire tutti questi aspetti ' di vitale importanza.

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia invita la commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo, responsabile per il merito, ad inserire i seguenti emendamenti nella sua relazione:

Testo proposto dalla Commissione(2)Emendamenti del Parlamento

Emendamento1

ARTICOLO1, PUNTO 2, LETTERA b)
Articolo 2, paragrafo 1 (regolamento (CE) n. 417/2002)

Ai fini dell'articolo 4, paragrafo 2, il presente regolamento si applica alle petroliere di portata lorda pari e superiore a 600 tonnellate.

'

Ai fini dell'articolo 4, paragrafo 2, il presente regolamento si applica alle petroliere di portata lorda pari e superiore a 5.000 tonnellate. A decorrere dal'* si applica alle petroliere di portata lorda pari e superiore a 600 tonnellate.

''

_______________

* cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento

Motivazione

Attualmente non ci sono abbastanza navi con una portata lorda tra 600 e 5.000 t in grado di assicurare le forniture nelle isole dell'UE e il bunkeraggio della navi pi' grandi nei porti. L'emendamento dovrebbe consentire di disporre del tempo necessario per rinnovare il parco navi.

Emendamento 2

ARTICOLO 1, PUNTO 3
Articolo 3, punto 16 (regolamento (CE) n. 417/2002)

16.'"greggio pesante": greggi del codice NC 2709 00 90 e con un grado API inferiore a 30.

'

16.'"greggio pesante": greggi del codice NC 2709 00 90 e con un grado API inferiore a 22.

Motivazione

Se si considera la risposta agli agenti disperdenti in caso di fuoriuscita di greggio in mare, ' abbondantemente sufficiente porre il limite superiore a 22 API.

Emendamento 3

ARTICOLO 1, PUNTO 4, LETTERA b) bis (nuovo)
Articolo 4, paragrafo 2 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 417/2002)

''

b)'bis. ' aggiunto il seguente paragrafo 2 bis:

''

"2 bis. Nei due anni che seguono l'entrata in vigore del presente regolamento, quando le condizioni di gelo richiedono l'uso di navi a scafo rinforzato per la navigazione tra i ghiacci, uno Stato membro pu' autorizzare l'accesso a porti, terminali off-shore e zone di ancoraggio sotto la sua giurisdizione ad una petroliera monoscafo rinforzata a prova di ghiaccio e munita di un doppio fondo non utilizzato per contenere petrolio e che si estende su tutta la lunghezza della cisterna, che trasporti prodotti petroliferi pesanti, a condizione che questi ultimi siano trasportati esclusivamente nelle cisterne centrali della petroliera."

Or.'en

Motivazione

' necessario conciliare le preoccupazioni ambientali e il pragmatismo. Il Mar Baltico in particolare ' una zona estremamente sensibile, in cui l'aumento del trasporto di petrolio rappresenta un'importante sfida. Ciononostante, vi sono due aspetti di cui si deve tener conto per quanto attiene a questo tipo di trasporto durante la stagione invernale:

1)'l'obbligo di rinforzare le petroliere perch' siano a prova di ghiaccio: sia lo scafo della nave che le sue apparecchiature di propulsione devono essere adeguatamente rinforzati onde resistere al ghiaccio;

2)'la necessit' di garantire la disponibilit' di petroliere rinforzate a prova di ghiaccio: tale necessit' deve essere presa in considerazione se si vieta l'uso di petroliere monoscafo per il trasporto di prodotti petroliferi pesanti. In Finlandia, ad esempio, quasi tutti i canali di accesso ai porti sono ghiacciati d'inverno. La navigazione nelle zone costiere ' pertanto possibile solo con navi a scafo rinforzato. Data la disponibilit' limitata di petroliere a doppio scafo di questo tipo, ' necessario prevedere pi' tempo per sostituire la flotta attuale di petroliere a doppio fondo rinforzate per il ghiaccio con petroliere nuove a doppio scafo adatte alla navigazione tra i ghiacci.

Si propone quindi quanto segue: l'utilizzo di petroliere monoscafo rinforzate per il ghiaccio per il trasporto di combustibile pesante dovrebbe essere autorizzato, durante un breve periodo di transizione, alle seguenti condizioni:

''il combustibile pesante ' trasportato unicamente nelle cisterne centrali della nave;

''la nave ' munita di un doppio fondo;

''le condizioni di gelo impongono l'uso di navi rinforzate per la navigazione tra i ghiacci.

Una nave di questo tipo, in cui il combustibile pesante ' contenuto solo nelle cisterne centrali, dovrebbe quasi corrispondere, dal punto di vista strutturale, ad una petroliera a doppio scafo, dal momento che possiede un doppio fondo. La deroga sarebbe necessaria solo per un periodo di due anni (due inverni), durante i quali sarebbe possibile acquisire una flotta di petroliere a doppio scafo rinforzato per la navigazione nei ghiacci, da destinare al traffico di cabotaggio.

L'emendamento, che ' stato concordato in seno al Consiglio, non ritarderebbe l'entrata in vigore del regolamento modificato.





23 aprile 2003

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE, LA SANIT' PUBBLICA E LA POLITICA DEI CONSUMATORI


destinato alla commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n.'417/2002 sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo e che abroga il regolamento (CE) n.'2978/94 del Consiglio

(COM(2002) 0780 ' C5?0629/2002 ' 2002/0310(COD))

Relatrice per parere: Astrid Thors



PROCEDURA

Nella riunione del 28 gennaio 2003 la commissione per l'ambiente, la sanit' pubblica e la politica dei consumatori ha nominato relatrice per parere Astrid Thors.

Nelle riunioni del 25 marzo 2003 e 23 aprile 2003 ha esaminato il progetto di parere.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato gli emendamenti in appresso con 45 voti favorevoli e 1 astensione.

Erano presenti al momento della votazione Caroline F. Jackson (presidente), Astrid Thors (relatrice per parere), Bent Hindrup Andersen, Mar'a del Pilar Ayuso Gonz'lez, Jean-Louis Berni', Hans Blokland, David Robert Bowe, John Bowis, Martin Callanan, Carmen Cerdeira (in sostituzione di Elena Valenciano Mart'nez-Orozco), Morterero, Dorette Corbey, Alexander de Roo, Anne Ferreira, Christel Fiebiger (in sostituzione di Pernille Frahm), Marialiese Flemming, Karl?Heinz Florenz, Cristina Garc'a-Orcoyen Tormo, Neena Gill (in sostituzione di Mar'a Sornosa Mart'nez), Laura Gonz'lez 'lvarez, Jutta D. Haug (in sostituzione di Torben Lund), Marie Anne Isler B'guin, Hedwig Keppelhoff-Wiechert (in sostituzione di Paolo Costa), Christa Kla', Eija-Riitta Anneli Korhola, Bernd Lange, Peter Liese, Caroline Lucas (in sostituzione di Hiltrud Breyer), Minerva Melpomeni Malliori, Emilia Franziska M'ller, Riitta Myller, Giuseppe Nistic', Ria'G.H.C. Oomen-Ruijten, B'atrice Patrie, Marit Paulsen, Fernando P'rez Royo (in sostituzione di Rosemarie M'ller), Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Yvonne Sandberg-Fries, Karin'Scheele, Bart Staes (in sostituzione di Patricia McKenna), Catherine Stihler, Antonios'Trakatellis, Kathleen Van Brempt, Peder Wachtmeister e Phillip Whitehead.

BREVE GIUSTIFICAZIONE

Antefatti

La catastrofe ecologica causata dalla petroliera Prestige nel novembre 2002 ' solo l'ultimo di una lunga serie di incidenti provocati da petroliere. Esso dimostra chiaramente che le disposizioni introdotte dal regolamento n. 417/2002 sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo non garantiscono un livello sufficiente di protezione dell'ambiente marino. Ci' ' dovuto in parte al fatto che tale regolamento, approvato con la procedura di codecisione, ' meno ambizioso in termini di scadenze per il ritiro dalla circolazione di alcune categorie di petroliere monoscafo di quanto originariamente proposto dalla Commissione. Per ridurre al minimo il rischio di futuri incidenti, ' pertanto indispensabile procedere ad una revisione del regolamento vigente, in particolare anticipando le date previste per la progressiva eliminazione delle petroliere monoscafo.

Emendamenti

La commissione per l'ambiente condivide appieno l'orientamento delle modifiche proposte dalla Commissione. Essa ritiene tuttavia che, in relazione a taluni aspetti, sia necessario e fattibile introdurre disposizioni pi' rigorose.

?La commissione sostiene pienamente la proposta di vietare immediatamente il trasporto di prodotti petroliferi pesanti in petroliere monoscafo dirette a/provenienti da porti dell'UE. Dato che attualmente questo tipo di prodotti petroliferi altamente inquinanti (alta viscosit') vengono normalmente trasportati da petroliere monoscafo di vecchia data, questa misura, se approvata, ridurrebbe drasticamente il rischio di catastrofi ecologiche come quelle provocate dal naufragio delle petroliere Prestige e Erika. Il regolamento dovrebbe comunque prevedere anche un divieto di trasporto per i prodotti petroliferi pesanti in petroliere non adatte alle condizioni di ghiaccio prevalenti, secondo quanto indicato dalle autorit' marittime.
?Per quanto concerne la proposta revisione del calendario per l'eliminazione accelerata delle petroliere monoscafo in generale, sarebbe opportuno prevedere date e limiti di et' pi' ambiziosi di quelli contenuti nella proposta della Commissione. Tali misure non dovrebbero causare gravi perturbazioni sul mercato dei trasporti marittimi, dal momento che eventuali carenze potrebbero essere compensate da navi moderne a doppio scafo. Inoltre, il mercato sembra avere una sufficiente capacit' di ricambio per far fronte alla proposta di accelerare, a livello europeo, l'eliminazione progressiva delle petroliere monoscafo adibite al trasporto di tutti i tipi di prodotti petroliferi, senza incidere negativamente sulle forniture di petrolio. D'altro canto, un calendario pi' rigoroso pu' ridurre in modo significativo il rischio di future maree nere. In particolare andrebbero vietate quanto prima possibile, vale a dire prima del 2005, le petroliere della categoria 1 (le cosiddette petroliere monoscafo 'pre-MARPOL'), che sono le pi' pericolose in quanto prive di cisterne a zavorra segregata. Per quanto riguarda la categoria 2 (le cosiddette petroliere monoscafo 'MARPOL'), si propone di ridurre a 26 anni il limite di et' proposto dalla Commissione, lasciando immutato il calendario per il loro ritiro dalla circolazione. Infine, per quanto concerne la categoria 3, il fatto che essa comprenda solo petroliere di portata lorda inferiore a 20 000 tonnellate non giustifica un'estensione del termine per la loro eliminazione definitiva entro il 2015, anche perch' la categoria 3 comprende petroliere non equipaggiate di cisterne a zavorra segregata e quindi queste navi, pur essendo pi' piccole, possono comunque provocare grave inquinamento. Esse dovrebbero quindi venire ritirate dalla circolazione al pi' tardi entro il 2010.
?In linea generale, si accolgono con favore le modifiche proposte all'applicazione del Regime di valutazione delle condizioni della nave (CAS), ma sarebbe opportuno migliorare tali condizioni introducendo ispezioni pi' rigorose per tutte le petroliere monoscafo rimanenti, a prescindere dalla loro et'. Questo aspetto ' fondamentale, dal momento che la sicurezza di una nave non dipende solo dalla sua et' ma anche dalla sua integrit' strutturale, un elemento legato, ad esempio, alla manutenzione.

Requisiti pi' rigorosi per le aree sensibili

Gli Stati membri dovrebbero poter adottare misure pi' rigorose di quelle previste dal regolamento per proteggere aree ecologicamente sensibili che rientrano nelle loro rispettive giurisdizioni. Tali aree possono comprendere quelle designate dalle convenzioni internazionali per la protezione dell'ambiente marino, ma anche aree riconosciute dall'Organizzazione marittima internazionale (OMI) come particolarmente sensibili, in virt' della loro importanza ecologica, economica, culturale o scientifica e della loro vulnerabilit' agli effetti negativi delle attivit' di trasporto marittimo. Le misure pi' rigorose adottate dagli Stati membri possono includere anche il divieto, per le petroliere monoscafo, di navigare in determinate acque a una data anteriore a quella prevista dal calendario generale di eliminazione progressiva stabilito dal regolamento.

Livello internazionale

I requisiti del regolamento in esame dovrebbero diventare prossimamente standard internazionali nell'ambito dell'OMI, in modo da garantire la coerenza a livello internazionale ed evitare che il problema venga semplicemente spostato verso acque esterne all'UE. L'Unione europea dovrebbe quindi incoraggiare l'OMI ad introdurre requisiti equivalenti a livello internazionale.

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanit' pubblica e la politica dei consumatori invita la commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione(3)

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
CONSIDERANDO 1 BIS (nuovo)

(1 bis)' Numerosi Stati membri non hanno risposto alle aspettative della Comunit' in materia di sicurezza marittima, in particolare dati i ritardi osservati nell'applicazione delle direttive e dei regolamenti esistenti.

Motivazione

I recenti incidenti che hanno visto coinvolte navi petroliere hanno evidenziato le carenze esistenti nel settore. A tale proposito abbiamo visto che l'Europa ' stata ingiustamente accusata, poich' le disposizioni legislative esistono, ma non sono applicate in modo conforme.

Emendamento 2

CONSIDERANDO 4 BIS (nuovo)

''

(4 bis)' Dato il rapido aumento del volume di petrolio trasportato attraverso il Mar Baltico, il che rappresenta un rischio per l'ambiente marino, soprattutto durante la stagione invernale, le petroliere che accedono a porti, terminali off-shore o zone di ancoraggio poste sotto la giurisdizione di uno Stato membro della regione, ovvero che salpano da tali porti o terminali, dovrebbero essere dotate di strutture rafforzate di protezione contro il ghiaccio nonch' di macchinari di propulsione rispondenti ai requisiti fissati dall'amministrazione dello Stato membro in questione, quando le condizioni del ghiaccio richiedono l'impiego di navi provviste di strutture rafforzate contro il ghiaccio.

Emendamento 3

CONSIDERANDO 7 BIS (nuovo)

''

(7 bis)' Sarebbe estremamente importante fare in modo che, oltre agli Stati membri, anche altri Stati, soprattutto i paesi candidati e i paesi vicini dell'Unione europea, si impegnino a eliminare le petroliere monoscafo.

Emendamento 4

ARTICOLO 1, PUNTO 2 BIS (nuovo)
Articolo 3, punto 6 (regolamento (CE) n. 417/2002)

''

2 BIS)' L'articolo 3, punto 6, ' sostituito da quanto segue:

''

6)''Petroliere della categoria 1':

petroliere con portata lorda pari o superiore a 20.000 tonnellate, che non soddisfano i criteri relativi alle nuove petroliere di cui all'articolo 1, paragrafo 26, nell'Allegato I di MARPOL 73/78.


Motivazione

' opportuno rendere pi' rigorose le norme riguardanti le navi pi' fragili indipendentemente dalla pericolosit' del loro carico, per ridurre il pericolo di ulteriore inquinamento causato da petroliere monoscafo.

Emendamento 5

ARTICOLO 1, PUNTO 2 TER (nuovo)
Articolo 3, punto 7 (regolamento (CE) n. 417/2002)

''

2 TER)' L'articolo 3, punto 7, ' sostituito da quanto segue:

''

7)''Petroliere della categoria 2':

petroliere con portata lorda pari o superiore a 20.000 tonnellate, che soddisfano i criteri relativi alle nuove petroliere di cui all'articolo 1, paragrafo 26, dell'Allegato I di MARPOL 73/78.


Motivazione

' opportuno rendere pi' rigorose le norme riguardanti le navi pi' fragili indipendentemente dalla pericolosit' del loro carico, per ridurre il pericolo di ulteriore inquinamento causato da petroliere monoscafo.


Emendamento 6

ARTICOLO 1, PUNTO 4, A)
Articolo 4, paragrafo 1, lettera a) (regolamento 417/2002/CE)

(a)'per le petroliere di categoria 1:

-'2003 per le navi consegnate nel 1980 o anteriormente,

-'2004 per le navi consegnate nel 1981,

-'2005 per le navi consegnate nel 1982 o posteriormente;

'

(a)'per le petroliere di categoria 1:

-'2003 per le navi consegnate nel 1980 o anteriormente,

-'2004 per le navi consegnate nel 1981 o posteriormente,

soppresso

Motivazione

Le petroliere della categoria 1 sono le pi' pericolose e dovrebbero essere ritirate dalla circolazione al pi' tardi entro il 2004.

Emendamento 7

ARTICOLO 1, PUNTO 4 A)
Articolo 4, paragrafo 1, lettera b) (regolamento 417/2002/CE)

(b)'per le petroliere di categoria 2:

-'2003 per le navi consegnate nel 1975 o anteriormente,
- 2004 per le navi consegnate nel 1976,

-'2005 per le navi consegnate nel 1977,

-'2006 per le navi consegnate nel 1978 e 1979,

-'2007 per le navi consegnate nel 1980 e 1981,

-'2008 per le navi consegnate nel 1982,

-'2009 per le navi consegnate nel 1983,

-'2010 per le navi consegnate nel 1984 o posteriormente;

'

(b)'per le petroliere di categoria 2:

-'2003 per le navi consegnate nel 1977 o anteriormente,
- 2004 per le navi consegnate nel 1978,

-'2005 per le navi consegnate nel 1979,

-'2006 per le navi consegnate nel 1980,

-'2007 per le navi consegnate nel 1981,

-'2008 per le navi consegnate nel 1982,

-'2009 per le navi consegnate nel 1983,

-'2010 per le navi consegnate nel 1984 o posteriormente;


Motivazione

Il limite di et' massimo per tutte le petroliere della categoria 2 dovrebbe essere di 26 anni.

Emendamento 8

ARTICOLO 1, PUNTO 4 A)
Articolo 4, paragrafo 1, lettera c) (regolamento 417/2002/CE)

(c)'per le petroliere di categoria 3:

2003 per le navi consegnate nel 1975 o anteriormente,

2004 per le navi consegnate nel 1976,

2005 per le navi consegnate nel 1977,

2006 per le navi consegnate nel 1978 e 1979,

2007 per le navi consegnate nel 1980 e 1981,

2008 per le navi consegnate nel 1982,

2009 per le navi consegnate nel 1983,

2010 per le navi consegnate nel 1984,

2011 per le navi consegnate nel 1985,

2012 per le navi consegnate nel 1986,

2013 per le navi consegnate nel 1987,

2014 per le navi consegnate nel 1988,

2015 per le navi consegnate nel 1989 o posteriormente.

'

(c)'per le petroliere di categoria 3:

2003 per le navi consegnate nel 1975 o anteriormente,

2004 per le navi consegnate nel 1976,

2005 per le navi consegnate nel 1977,

2006 per le navi consegnate nel 1978 e 1979,

2007 per le navi consegnate nel 1980 e 1981,

2008 per le navi consegnate nel 1982,

2009 per le navi consegnate nel 1983,

2010 per le navi consegnate nel 1984 o posteriormente,

soppresso

soppresso

soppresso

soppresso

soppresso

Motivazione

Le petroliere della categoria 3 dovrebbero essere ritirate dalla circolazione al pi' tardi entro il 2010.


Emendamento 9

ARTICOLO 1, PUNTO 4 B) BIS (nuovo)
Articolo 4, paragrafo 2 bis (nuovo) (regolamento 417/2002/CE)

''

B)'BIS. E' aggiunto il paragrafo seguente:

2 bis.' In linea con gli standard e le regolamentazioni internazionali, gli Stati membri possono stabilire requisiti tecnici per la protezione delle petroliere dai danni causati dal ghiaccio, ad esempio mediante il rafforzamento della struttura e del sistema di propulsione della nave contro il ghiaccio. Le petroliere che accedono a porti, terminali off-shore e zone di ancoraggio sotto la giurisdizione di uno Stato membro devono essere conformi a tali requisiti, se l'autorit' competente lo ritiene necessario in considerazione delle condizioni di ghiaccio prevalenti.


Motivazione

Per evitare il rischio di futuri incidenti, le petroliere dovrebbero essere opportunamente attrezzate per le condizioni di ghiaccio prevalenti.

Emendamento 10

ARTICOLO 1, PUNTO 4 B) TER (nuovo)
Articolo 4, paragrafo 2 ter (nuovo) (regolamento 417/2002/CE)

''

B)'TER. E' aggiunto il paragrafo seguente:

2 ter.' Gli Stati membri possono vietare alle petroliere monoscafo di navigare in acque (sotto la loro giurisdizione) designate come ecologicamente sensibili ai sensi di convenzioni internazionali. Tale divieto pu' entrare in vigore ad una data anteriore rispetto a quanto stabilito dal paragrafo 1.


Motivazione

Sarebbe opportuno fissare requisiti pi' rigorosi per le zone particolarmente sensibili, in modo da proteggere l'ambiente marino.

Emendamento 11

ARTICOLO 1, PUNTO 5
Articolo 5, paragrafo 1 (regolamento 417/2002/CE)

1.'Una petroliera di et' superiore a 15 anni non ' autorizzata ad accedere a porti, terminali off-shore o zone di ancoraggio sotto la giurisdizione di uno Stato membro dopo la data anniversario del giorno di consegna della nave, nel 2005 per le navi della Categoria 2 e della Categoria 3, salvo se ' conforme al regime di valutazione delle condizioni della nave di cui all'articolo 6.

'

1.'Le petroliere non sono autorizzate ad accedere a porti, terminali off-shore o zone di ancoraggio sotto la giurisdizione di uno Stato membro dopo la data anniversario del giorno di consegna della nave, nel 2005 per le navi della Categoria 2 e della Categoria 3, salvo se sono conformi al regime di valutazione delle condizioni della nave di cui all'articolo 6.


Motivazione

L'applicazione del Regime di valutazione delle condizioni della nave (CAS) dovrebbe essere obbligatoria per tutte le petroliere monoscafo rimanenti, a prescindere dalla loro et'.

Emendamento 12

ARTICOLO 1, PUNTO 5
Articolo 5, paragrafo 2 (regolamento 417/2002/CE)

2.'Le autorit' competenti di uno Stato membro possono consentire a una petroliera con pi' di 15 anni di et' battente bandiera di detto Stato membro di continuare a navigare dopo la data anniversario del giorno di consegna della nave, nel 2005 per le navi della Categoria 2 e della Categoria 3, ma soltanto se conforme al regime di valutazione delle condizioni della nave di cui all'articolo 6

'

2.'Le autorit' competenti di uno Stato membro possono consentire a petroliere battenti bandiera di detto Stato membro di continuare a navigare dopo la data anniversario del giorno di consegna della nave, nel 2005 per le navi della Categoria 2 e della Categoria 3, ma soltanto se conformi al regime di valutazione delle condizioni della nave di cui all'articolo 6


Motivazione

L'applicazione del Regime di valutazione delle condizioni della nave (CAS) dovrebbe essere obbligatoria per tutte le petroliere monoscafo rimanenti, a prescindere dalla loro et'.

Emendamento 13

ARTICOLO 1, PUNTO 5 BIS (nuovo)
Articolo 8, paragrafo 2 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 417/2002)

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5 BIS)' All'articolo 8 ' aggiunto il paragrafo seguente:

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"2 bis. Entro la scadenza raccomandata dal Consiglio Trasporti del 6 dicembre 2002, gli Stati membri designano e attrezzano opportunamente porti o luoghi di rifugio atti ad accogliere le navi in difficolt'. La Carta europea dei luoghi di rifugio ' accessibile al pubblico.

Motivazione

Questi luoghi di rifugio sono importanti per evitare di amplificare gli effetti di disastri preannunciati, cos' come ' importante che tali installazioni possano essere di utilit' alle imbarcazioni in difficolt'. La scelta di rendere pubblica la carta vuole incitare gli Stati costieri ad evitare ulteriori ritardi nella designazione dei luoghi di rifugio.


(1) GU C non ancora pubblicata in GU..
(2) Non ancora pubblicato nella GU.
(3) GU C ... / Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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DALLA PRIMA PAGINA
Nel 2025 l'utile per gli azionisti del gruppo CMA CGM è calato del -58,1%
Marsiglia
Ricavi in calo del -2,0% (-5,2% nel solo quarto trimestre)
Nel quarto trimestre del 2025 il traffico delle merci nei porti di Napoli e Salerno è cresciuto del +2,0%
Napoli
Il calo del -1,0% accusato nello scalo del capoluogo regionale è stato più che colmato dalla crescita del +6,3% a Salerno
La Federazione del Mare promuove a pieni voti le nuove strategie dell'UE per i settori marittimo e portuale
Roma
Mattili: siamo disponibili a contribuire all'EU Industrial Maritime Value Chains Alliance
CK Hutchison annuncia di aver intensificato le azioni legali contro la Repubblica di Panama
Hong Kong
Presentato un'integrazione alla notifica di controversia presso l'ICC
I terminal crociere di Global Ports Holding registrano traffici record
Istanbul
Lo scorso anno i passeggeri sono stati 18,1 milioni (+8,5%)
Interferry, la strada per la decarbonizzazione dei traghetti indicata dalla Commissione UE è quella giusta
Victoria
Roos: bene raccomandare che i fondi dell'ETS vengano utilizzati esattamente dove vengono raccolti
CLECAT promuove la strategia dell'UE per il sistema marittimo, portuale e logistico europeo
Bruxelles
Posto l'accento anche sulla necessità di evitare che operatori integrati possano limitare l'accesso dei concorrenti a infrastrutture, servizi o clienti
ESPO approva la nuova strategia dell'UE per i porti
Bruxelles
Tra gli elementi più apprezzati, l'impegno ad attuare una revisione dell'EU ETS e del regolamento FuelEU Maritime
Colpita una nave cisterna nei pressi della costa del Kuwait
Southampton/Kuwait City
Un proiettile ha colpito anche una portacontainer nello Stretto di Hormuz
Armatori e produttori navali europei plaudono alla strategia dell'UE per il settore. Meno convinti della proposta gli operatori portuali tedeschi
Bruxelles/Roma/Amburgo
WSC apprezza le strategie per l'industria marittima e i porti proposte dalla Commissione Europea
Washington
Tuttavia, secondo l'associazione, non sono sufficientemente attente alla semplificazione degli scambi commerciali
La Commissione Europea presenta due strategie per promuovere la competitività, la sostenibilità, la sicurezza e la resilienza dei porti, dei trasporti marittimi e della cantieristica navale dell'UE
Bruxelles
Verrà istituito un consiglio di alto livello
Esplosioni e un incendio su una nave russa che è affondata presso la Libia
Mosca/Tripoli
A dicembre un attacco ad una petroliera russa nella stessa regione era stato rivendicato dall'Ucraina
Si susseguono gli attacchi alle navi nella regione dello Stretto di Hormuz
Southampton/Battaramulla
Lanci di proiettili e danni segnalati da tre unità navali. Colpita una fregata iraniana nello Sri Lanka
Viking ordina a Fincantieri due nuove navi da crociera expedition e fissa un'opzione per due navi oceaniche
Trieste
Valore degli accordi superiore a due miliardi di euro
Nel 2025 il traffico dei container nel porto maltese di Marsaxlokk è rimasto stabile
Kalafrana/Hong Kong
La cinese CMPort ha sottoscritto un accordo del 70% del terminal petrolifero brasiliano Vast Infraestrutura
T&E, entro il 2035 oltre metà dei traghetti europei potrebbero diventare elettrici
T&E, entro il 2035 oltre metà dei traghetti europei potrebbero diventare elettrici
Bruxelles
Klann: i traghetti elettrici sono anche già più economici su molte tratte e nei prossimi anni lo diventeranno sempre di più
ITF, JNG e IBF hanno designato lo Stretto di Hormuz e le acque circostanti come High Risk Area
ITF, JNG e IBF hanno designato lo Stretto di Hormuz e le acque circostanti come High Risk Area
Londra
Prossimo possibile passaggio della zona a Warlike Operations Area
Nautilus International esorta Stati e operatori dello shipping a garantire la sicurezza e i diritti dei marittimi
Londra/Bruxelles
L'International Trade Union Confederation sollecita un cessate il fuoco immediato da parte di tutte le parti
Stretto di Hormuz, morto un marittimo di una nave attaccata da un'imbarcazione drone
Muscat
Ventuno membri dell'equipaggio sono stati evacuati
Norwegian Cruise Line Holdings chiude un 2025 record palesando però qualche difficoltà con i costi non operativi
Miami
La crisi bellica in Medio Oriente colpisce anche i porti
Dubai/Muscat/Washington
Kramek (WSC): lo shipping di linea ha dimostrato di saper reagire a situazioni di emergenza, come quella nel Mar Rosso
ICS, ECSA e ASA preoccupate per la sicurezza dei marittimi in Medio Oriente
Londra/Bruxelles/Singapore
Si tratta - hanno sottolineato - di una situazione in rapida evoluzione e imprevedibile
Hapag-Lloyd e Maersk le prime ad aver annusato aria di guai in Medio Oriente. Colpita una tanker sanzionata dagli USA
Amburgo/Copenaghen/Southampton/
Washington/Muscat
Venerdì le due compagnie hanno avvisato i clienti di modifiche ai propri servizi nella regione. Feriti quattro marittimi della “Skylight”
Aggiornato l'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi
Bruxelles
Incluso per la prima volta un cantiere navale tedesco, quello di Emden
Confitarma esorta l'UE a rafforzare l'attrattività delle proprie bandiere marittime
Roma
Sarà un arbitrato da oltre 1,5 miliardi di dollari a risolvere la controversia tra PPC e la Repubblica di Panama
Panamá
Procedura presso l'International Chamber of Commerce di New York
Gara per il terminal multipurpose al molo Príncep d'Espanya del porto di Barcellona
Barcellona
Il contratto di concessione avrà una durata di 16 anni
Accordo Fincantieri-Navantia per coordinare ed eseguire congiuntamente il progetto European Patrol Corvette
Triste/Madrid
Nel 2025 il porto di Rotterdam ha movimentato 14,2 milioni di contenitori (+3,1%)
Nel 2025 il porto di Rotterdam ha movimentato 14,2 milioni di contenitori (+3,1%)
Rotterdam
Nel solo quarto trimestre i container sono stati pari a 3,5 milioni di teu (+3%)
PSA annuncia un piano di investimenti da un miliardo di dollari nel porto di Genova
PSA annuncia un piano di investimenti da un miliardo di dollari nel porto di Genova
Roma/Singapore
La prima fase prima è incentrata sull'implementazione tecnologica e sull'adeguamento infrastrutturale del terminal PSA Genova Pra'
Nuovo hub logistico a Londra per incrementare il trasporto ferroviario delle merci nel tunnel sotto la Manica
Londra
Previsto un investimento di circa 15 milioni di sterline
Il primo luglio Jeremy Nixon lascerà la carica di CEO della Ocean Network Express a Till Ole Barrelet
Singapore
Il manager tedesco proviene dalla Emirates Shipping Lines
Installate le prime tre gru elettriche a portale del nuovo terminal intermodale di Milano Smistamento
Milano
A pieno regime potrà gestire fino a 44 treni al giorno
Nota di protesta del governo di Hong Kong per l'estromissione della PPC dalla gestione dei porti panamensi
Hong Kong/Pechino
La portavoce del governo di Pechino ha sottolineato che la Cina tutelerà fermamente i diritti e i legittimi interessi delle sue aziende
Le associazioni europee dei trasporti sollecitano a dare al CEF una dotazione di almeno 100 miliardi di euro
Bruxelles
Lamentata la cronica insufficienza di fondi e carenze finanziarie
Il governo panamense assegna la gestione transitoria del porto di Balboa alla APM Terminals e del porto di Cristóbal alla TiL
Hong Kong/Panamá
CK Hutchison Holdings denuncia l'illegittimità del sequestro dei terminal e conferma il possibile avvio di azioni legali
Il governo panamense pone sotto sequestro beni e attrezzature dei porti di Balboa e Cristóbal
Panamá
La Panama Ports Company del gruppo CK Hutchison è stata esautorata dalla gestione dei due scali portuali
Dichiarazione delle associazioni del trasporto ferroviario e intermodale contro i gigaliner sulle strade europee
Bruxelles
Le attuali posizioni delle istituzioni dell'UE - denunciano - includono tutte elementi che rischiano di aprire la porta ad un'ampia diffusione di questi veicoli
Prorogato al 28 febbraio 2027 il mandato della missione EuNavFor Aspides
Bruxelles
Deliberato un budget di quasi 15 milioni di euro
L'Osservatorio EU-ETS di Puertos del Estado conferma il rischio di perdita di quote di traffico container dei porti europei
L'Osservatorio EU-ETS di Puertos del Estado conferma il rischio di perdita di quote di traffico container dei porti europei
Madrid
Santana: riteniamo che alcuni aspetti dell'ETS debbano essere monitorati e, ove necessario, rivisti
Tidewater compra la brasiliana Wilson Sons Ultratug Participações per 500 milioni di dollari
Houston
Ha una flotta di 22 Platform Supply Vessels
Trump tenta di aggirare la sentenza della Corte Suprema introducendo dazi temporanei
Trump tenta di aggirare la sentenza della Corte Suprema introducendo dazi temporanei
Washington/Suitland
Firmato anche un ordine esecutivo che conferma la sospensione del regime “de minimis”
Lieve crescita del traffico delle merci nel porto di Ancona nel 2025
Ancona
In lieve diminuzione i rotabili. Decisa riduzione del numero di passeggeri
Ad ottobre verrà avviata la costruzione del terminal crociere al Molo San Cataldo di Taranto
Londra
Investimento di oltre 4,5 milioni di euro da parte di Global Ports Holding
Un morto e quattro feriti a bordo della nave da crociera World Legacy (ex Moby Zaza)
Singapore
Sull'unità è divampato un incendio
SBB CFF FFS Cargo ha venduto 31 locomotive alla Nordic Re-Finance
Berna
L'azienda svizzera prevede di dotarsi entro il 2035 solamente di mezzi prodotti dalla Stadler Rail Valencia
Lo scorso anno il traffico delle merci nel porto di Amburgo è cresciuto del +2,6%
Lo scorso anno il traffico delle merci nel porto di Amburgo è cresciuto del +2,6%
Amburgo
Il rialzo grazie ai container. Stabili i volumi nel solo quarto trimestre
Nel quarto trimestre del 2025 il gruppo DFDS ha registrato una perdita netta di -286 milioni di corone danesi
Copenaghen
Lo scorso anno il traffico delle merci nei porti del Montenegro è cresciuto del +1,6%
Podgorica
I soli carichi da e per l'Italia sono aumentati del +64,6%
Ad APM Terminals il 37,5% del Southern Container Terminal del porto di Jeddah
L'Aia/Dubai
DP World manterrà il restante 62,5%
Continua la flessione del traffico dei container nel porto di Los Angeles
Los Angeles
A gennaio calo del -12,1%. Bown: lo stato delle esportazioni verso la Cina appare pessimo
Nel quarto trimestre del 2025 il traffico delle merci nel porto di Civitavecchia è aumentato del +8,6%
Civitavecchia
Nell'intero anno la crescita è stata del +3,1%
Samskip cede servizi marittimi e logistici con il Regno Unito e l'Irlanda alla CLdN
Lussemburgo/Rotterdam
L'accordo include gli accordi di noleggio per oltre 5.000 unità di carico multimodali
L'Antitrust ha riaperto il procedimento sulla concentrazione tra la Ignazio Messina & C. e la Terminal San Giorgio
Roma
L'International Chamber of Shipping contro le nuove tasse portuali programmate dal governo USA
Washington
Necessarie - sottolinea l'associazione - soluzioni politiche attentamente coordinate
Norwegian Cruise Line Holdings ordina tre nuove navi da crociera a Fincantieri
Miami/Trieste
Sono destinate alle compagnie Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises e Regent Seven Seas Cruises
Hapag-Lloyd e ZIM hanno concordato un accordo di fusione
Haifa/Amburgo
La compagnia tedesca sborserà sino a 2,5 miliardi di dollari
L'America's Maritime Action Plan prospetta una nuova tassa per le navi costruite all'estero provenienti da qualsiasi nazione che entrano nei porti USA
Washington
Verrebbe utilizzata per finanziare il nuovo Maritime Security Trust Fund
Hapag-Lloyd sta per acquisire l'israeliana ZIM
Amburgo
Alla compagnia tedesca andranno le operazioni internazionali, mentre quelle in e con Israele saranno attribuite alla società di private equity FIMI Opportunity Funds di Tel Aviv
Sultan Ahmed bin Sulayem lascia DP World dopo il coinvolgimento nel caso Epstein
Dubai
Essa Kazim nominato presidente e Yuvraj Narayan amministratore delegato
Eurogate e APM Terminals investiranno un miliardo di euro per lo sviluppo del North Sea Terminal Bremerhaven
Brema/L'Aia
CK Hutchison minaccia ricorsi contro APM Terminals se assumerà la gestione dei porti panamensi di Cristóbal e Balboa
Hong Kong
Domani verrà inaugurato il nuovo container terminal di transhipment di Damietta
Brema/Melzo
La sua capacità di traffico annua salirà sino a 3,3 milioni di teu
Fincantieri presenta un piano industriale che prevede il raddoppio della capacità di produzione di navi militari nei cantieri italiani
Milano
Per la produzione civile è programmata la riallocazione di volumi nei cantieri rumeni e un'espansione in Vietnam
Accordo Fincantieri - Generative Bionics per la realizzazione di robot umanoidi saldatori
Trieste/Genova
I primi test nel cantiere navale di Sestri Ponente sono programmati entro la fine di quest'anno
Lieve incremento del traffico annuale delle merci movimentato dai porti croati
Zagabria
Forte calo delle rinfuse secche compensato dall'aumento dei carichi liquidi e dai container record
Il gruppo Grendi prevede di chiudere il 2025 con un fatturato record di 158 milioni di euro (+33%)
Genova
Incremento del +10% dei ricavi al netto dell'effetto dell'acquisizione della Dario Perioli
Negative le performance trimestrali e annuali della sudcoreana HMM
Negative le performance trimestrali e annuali della sudcoreana HMM
Seul
Nel 2025 la flotta di portacontenitori ha trasportato 3,94 milioni di teu (+3,2%)
Offerta per acquisire il corriere espresso europeo InPost
Amsterdam/Lussemburgo
È stata presentata da un consorzio partecipato da Advent International (37%), FedEx (37%), A&R Investments (16%) e PPF Group (10%)
Accordo di fusione siglato da Transocean e Valaris
Steinhausen/Hamilton
La nuova società avrà una flotta di 73 unità offshore, tra cui 33 navi di perforazione per acque ultra-profonde
Hapag-Lloyd prevede di chiudere l'esercizio 2025 con un calo del -61% dell'utile operativo
Amburgo
Carichi record trasportati dalla flotta in crescita del +8%
FS costituisce una società specializzata nella consulenza nei trasporti e nelle infrastrutture
Londra
La nuova azienda ha sede a Londra
Lo scorso anno il traffico marittimo nel canale di Suez è calato del -3,4%
Lo scorso anno il traffico marittimo nel canale di Suez è calato del -3,4%
Cairo
Crescita del +9,0% nel solo quarto trimestre. A dicembre i transiti sono aumentati del +13,1%
La legge sulle semplificazioni, anziché facilitare, complica la vita dei comandanti delle navi e li carica di ulteriori responsabilità sia operative che giuridiche
Genova
Accordo BYD-Automar per il traffico di autoveicoli attraverso il porto di Gioia Tauro
Schiedam
L'obiettivo è servire il mercato del centro-sud del territorio italiano
Il gruppo Maersk annuncia il taglio del 15% dei posti di lavoro a terra
Il gruppo Maersk annuncia il taglio del 15% dei posti di lavoro a terra
Copenaghen
Sui risultati finanziari trimestrali e annuali grava l'effetto della riduzione del valore dei noli marittimi
Fermi nel porto di Genova centinaia di container di prodotti alimentari vegetali a temperatura controllata
Genova
Lo denuncia Spediporto
L'Associazione degli Spedizionieri della Spezia ha costituito la sezione degli spedizionieri terminalisti
La Spezia
Lo scopo è il rafforzamento della rappresentanza e la valorizzazione della logistica retroportuale
FHP Intermodal attiva un servizio ferroviario dal nord Italia verso Bari e Catania
Foggia
Previste inizialmente le partenze di due coppie di treni settimanali
Gestire le spedizioni marittime in uno scenario reso assai complesso dalla crisi in Medio Oriente
Genova
Botta (Spediporto) e l'avvocato Guidi suggeriscono come comportarsi per gestire le difficoltà
A Marghera la consegna della nuova nave da crociera Norwegian Luna
Trieste
È la seconda unità della classe “Prima Plus” costruita da Fincantieri
Assiterminal, bene la strategia per i porti definita dall'UE
Genova/Bruxelles
Seas At Risk, One Planet Port e IFAW preoccupate per il riferimento alla proposta di regolamento sull'accelerazione delle valutazioni di impatto ambientale
Completata nel porto di Gioia Tauro la prima cabina elettrica dedicata al sistema di cold ironing
Gioia Tauro
Ad aprile il primo collegamento di una portacontainer ad una presa mobile
Nel 2025 i ricavi della Konecranes sono rimasti stabili
Helsinki
Il valore dei nuovi ordini è cresciuto del +9,7%, con un +21,3% per i mezzi portuali
Nel 2025 l'utile netto di Finnlines è cresciuto del +50,7%
Helsinki
Ricavi in aumento del +2,0%
Ingente carico di munizioni e detonatori sequestrato nel porto di Ancona
Ancona
Stava per essere imbarcato su una nave traghetto destinata al trasporto esclusivo di passeggeri
Ravenna è stata designata Capitale del mare 2026
Roma
Petri (Assoporti): il suo porto costituisce un nodo strategico per l'economia nazionale
2025 record per il gruppo crocieristico americano Viking Holdings
Los Angeles
I ricavi sono cresciuti del +21,9%
UECC ha ordinato a China Merchants Jinling la costruzione di due PCTC
Oslo
Avranno una capacità di 3.000 ceu e saranno prese in consegna nel 2028
Kuehne+Nagel programma più corposi tagli al personale
Schindellegi
Peggioramento dei risultati economici nel quarto trimestre del 2025
Avviso pubblico dell'AdSP del Tirreno Settentrionale per selezionare il nuovo segretario generale
Livorno
La procedura non ha natura concorsuale e non è previsto alcun processo selettivo
KKCG Maritime pubblica l'Opa parziale per accrescere dal 14,5% al 29,9% la propria partecipazione in Ferretti
Milano/Hong Kong/Praga
L'offerta non è finalizzata al delisting delle azioni
Focolaio di norovirus su una seconda nave da crociera della Holland America Line
Hong Kong
Colpiti 65 passeggeri e 11 membri dell'equipaggio della “Westerdam”
PROSSIME PARTENZE
Visual Sailing List
Porto di partenza
Porto di destinazione:
- per ordine alfabetico
- per nazione
- per zona geografica
SOS LOGistica, autolesionista destinare solo il 10% dei 590 milioni per l'autotrasporto ai veicoli a zero emissioni
Roma/Milano
Testi: parlare oggi di un mercato BEV pesante che “decolla” resta un miraggio
Nel cantiere di Muggiano della Fincantieri l'impostazione del primo sottomarino U212NFS
Trieste
La consegna della prima unità è prevista per il 2029
Pubblicata la nuova gara per le manovre ferroviarie nei porti di Savona e Vado Ligure
Genova
L'importo a base d'appalto ammonta a 14,8 milioni di euro
La cinese LC Logistics ordina due nuove portacontenitori da 11.000 teu
Hong Kong
Commessa del valore complessivo di 236 milioni di dollari
Palumbo Superyachts realizzerà un nuovo polo per la cantieristica navale in metallo ad Ortona
Ortona
Area in concessione nello scalo portuale abruzzese
Kuehne+Nagel compra le attività nel segmento del trasporto stradale della tedesca Lohmöller
Schindellegi
Nel 2024 avevano generato un fatturato di circa 23,5 milioni di euro
Ad Ancona la Fincantieri ha consegnato lo yacht da crociera ultra-lusso Four Seasons I
Trieste
Con la nave debutta anche il programma Navis Sapiens
Rolls-Royce registra performance economiche annuali record
Londra
Lo scorso anno i ricavi sono aumentati del +12,2%
Quasi 12 milioni di tonnellate di CO2 evitate nel 2025 per le imbarcazioni rivestite con i prodotti della Jotun
Muggia
Stimato un risparmio sui costi del carburante di circa due miliardi di dollari
Nel 2025 il traffico intermodale movimentato da Interporto Padova è stato pari a 381.031 teu (-7,5%)
Padova
Registrato un valore della produzione record
Nel 2025 l'interporto di Nola ha movimentato 2.000 treni
Nola
Atteso un incremento del +50% nel 2026
Un pilota del porto di Livorno perde la vita in una collisione
Livorno
La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento
Studio sui fuel navali alternativi quali potenziali inquinanti marini e sull'efficacia delle misure di risposta
Lisbona
È stato commissionato dall'Agenzia Europea per la Sicurezza Marittima
A Taranto la prima riunione in presenza del gruppo di lavoro internazionale “Cruises & Port Cities”
Taranto/La Spezia
Pisano (AdSP Liguria Orientale): strategico il rapporto tra città e porto, in particolare in relazione al traffico crocieristico
Variabile nel quarto trimestre del 2025 l'andamento del commercio di merci nelle nazioni del G20
Parigi
In crescita il commercio di servizi
Proroga degli incentivi alla manovra ferroviaria merci nei porti
Roma
Carta (Fermerci): il comparto tuttavia continua a soffrire e lo dimostrano i dati complessivi del 2025
Saipem si è aggiudicata un ulteriore contratto offshore in Arabia Saudita
Milano
Commessa del valore di circa 500 milioni di dollari
Nel 2025 i ricavi della MPC Container Ships sono diminuiti del -4,3%
Oslo
L'utile netto è stato di 236,4 milioni di dollari (-11,4%)
Inaugurati i nuovi uffici dell'AdSP della Sicilia Orientale nel porto di Pozzallo
Pozzallo
Appalto del valore di circa 750mila euro
Finmar nominata agente in Italia della United Global Ro-Ro
Genova
Programmati due servizi con scali al porto di Genova
Aggiudicati i lavori di ampliamento del Molo San Cataldo nel porto di Bari
Bari
Saranno eseguiti dall'Rti Fincantieri Infrastructure Opere Marittime, Boskalis Italia, Zeta ed e-Marine
L'anagrafe digitale dei lavoratori marittimi e il libretto di navigazione digitale sono legge
Genova
L'articolo 11 del decreto-legge 19/2026 istituisce l'AGEMAR
DB Cargo programma il taglio di circa 6.000 posti di lavoro
Berlino
A breve l'avvio delle trattative con i rappresentanti dei dipendenti
Nel 2025 i container trasportati dalla flotta della RCL sono aumentati del +8,8%
Bangkok
I ricavi determinati da questa attività sono cresciuti del +5,2%
Sulla nomina di Tardini a presidente dell'AdSP della Sicilia Occidentale, Salvini e Schifani hanno (per ora) sotterrato l'ascia di guerra
Palermo
Traffico annuale dei container in crescita del +5,4% nei terminal portuali di HHLA
Amburgo
Previsti ricavi record pari a 1,76 miliardi di euro (+9,9%)
Nel 2025 il traffico dei container nel porto di New York è cresciuto del +2,3%
New York
Significativo aumento dei contenitori pieni all'esportazione
Politica e Assiterminal festeggiano la proroga del bonus portuale
Roma/Genova
Ferrari: intuito il valore della progettualità che stava dietro alla riformulazione della norma
A gennaio il traffico dei container nel porto di Hong Kong è diminuito del -3,2%
Hong Kong
Sono stati movimentati 1,13 milioni di teu
Costamare si assicura ricavi pari a 940 milioni di dollari dal noleggio di 12 portacontainer
Monaco
Lo scorso mese il traffico delle merci nel porto di Singapore è cresciuto del +13,0%
Singapore
I container sono stati pari a 3.892.370 teu (+11,3%)
CMA CGM ha ordinato al cantiere navale Cochin Shipyard sei portacontainer a GNL da 1.700 teu
Marsiglia
Entro fine anno saliranno a 1.500 i marittimi indiani imbarcati sulle navi del gruppo francese
Filt Cgil, incontro sull'importanza dell'articolo 17 della legge 84/94
Roma
Si terrà domani a Roma presso il Centro Congresso Frentani
Britta Weber è stata nominata nuovo chief executive officer del gruppo Hupac
Chiasso
È l'attuale vicepresidente di UPS Healthcare per l'Europa e l'Asia
Saipem acquisirà un'unità di perforazione offshore mobile per 272,5 milioni di dollari
Milano
Accordo con la norvegese Deep Value Driller
Il 20 febbraio a Genova si terrà la 59ma edizione del Premio San Giorgio
Genova
La Targa San Giorgio sarà conferita a Gian Enzo Duci
Ricorso di Filt Cgil contro l'autorizzazione alla Cartour a svolgere le operazioni di rizzaggio e derizzaggio
Medlog inaugura un parco logistico nel porto King Abdulaziz di Dammam
Ginevra
Occupa un'area di oltre 100mila metri quadri
Manageritalia e Assologistica siglano il rinnovo del Ccnl dirigenti della logistica
Roma
Aumento retributivo lordo mensile a regime di 750 euro in tre tranche
Sottoscritto un accordo vincolante per l'acquisizione di Qube da parte di Macquarie Asset Management
Sydney
È stato approvato all'unanimità dal Cda del gruppo logistico australiano
Meyer Turku ha completato la progettazione di una nave da crociera a zero emissioni nette
Turku
Il combustibile principale è il biometanolo
Lo scorso anno il fatturato della Kalmar è cresciuto del +1%
Helsinki
Utile operativo, utile netto e nuovi ordini in aumento rispettivamente del +26%, +28% e +8%
Terminal Investment Limited mette le mani sul porto peruviano di Pisco
Lima
Acquisita la Terminal Portuario de Paracas
Assagenti sollecita un'informativa più costante e tempestiva sull'avanzamento dei lavori della nuova diga foranea di Genova
Grimaldi ha preso in consegna la Grande Michigan
Napoli
È l'ottava Pure Car and Truck Carrier ammonia ready del gruppo partenopeo
Incontro tra i presidenti della Federazione del Mare e di Assoporti
Roma
Mario Mattioli e Roberto Petri hanno affrontato le principali tematiche del cluster marittimo
La marocchina Marsa Maroc partecipa allo sviluppo del porto di Monrovia
Casablanca
Contratto per la gestione di due banchine e per la realizzazione di un terminal multipurpose
La sudcoreana Pan Ocean compra dieci VLCC della connazionale SK Shipping
Seul
Transazione del valore di circa 668 milioni di dollari
Stefano Messina è stato confermato presidente di Assarmatori
Roma
Guiderà l'associazione armatoriale anche nel quadriennio 2026-2030
Roberto Mantovanelli è stato nominato segretario generale dell'AdSP dell'Adriatico Settentrionale
Venezia
Approvato il Piano Operativo Triennale 2026-2028 dei porti di Venezia e Chioggia
Nel 2025 i porti albanesi hanno movimentato un traffico record di 8,2 milioni di tonnellate di merci (+6,2%)
Tirana
Nuovo picco anche dei passeggeri pari a 1,7 milioni di unità (+6,4%)
WASS (Fincantieri) ha ottenuto una commessa dell'Arabia Saudita per la fornitura di siluri leggeri
Trieste
L'ordine ha un valore superiore ai 200 milioni di euro
Ingente commessa alla Oxin (Somec) per la realizzazione di aree cucina, riposterie, catering e bar di due navi da crociera
San Vendemiano
Il valore dell'ordine è di 53 milioni di euro
Sogedim attiva un servizio giornaliero Carpi-Campogalliano/Inghilterra
Carpi
Navetta giornaliera in partenza dai poli logistici di Campogalliano, Carpi e Prato
Danaos Corporation registra ricavi trimestrali e annuali record
Atene
In calo gli utili
CPPIB e OMERS valuterebbero la vendita del 67% di Associated British Ports
Londra
Maersk ordina otto portacontainer dual-fuel da 18.600 teu
Copenaghen
Costruite da New Times Shipbuilding Co., saranno consegnate tra il 2029 e il 2030
Inaugurato un nuovo cantiere navale della PaxOcean a Singapore
Singapore
Occupa un'area di 17,3 ettari
Nel porto di Trieste è arrivata la più grande portacontainer di sempre
Trieste
Scalo della “MSC Diana” che ha una capacità di circa 19.000 teu
Antin Infrastructure Partners compra il costruttore navale americano Vigor Marine Group
New York
Ha cantieri navali a Seattle, Portland, Vancouver, San Diego e Norfolk
Nel 2025 i porti marocchini hanno movimentato un traffico record di 262,6 milioni di tonnellate di merci (+8,9%)
Rabat
Transhipment pari al 50,5% del totale
Yang Ming immette la prima di cinque navi dual-fuel a GNL da 15.500 teu sulla rotta Asia-Mediterraneo
Keelung
Sarà impiegata nel servizio MD2
Uno studio evidenzia i problemi delle portacontainer a GNL nel conformarsi al futuro obbligo della connessione agli impianti di cold ironing
Berlino/Amburgo
Accordo Fincantieri-Wsense nell'offerta di sistemi all'avanguardia per la dimensione subacquea
Trieste
Previsto il co-sviluppo di soluzioni tecnologiche wireless avanzate
Uno studio rileva elevati livelli di inquinanti organici persistenti causati dalle attività di demolizione navale
Bruxelles
Porto di Livorno, al via la gara per la gestione dei rifiuti prodotti dalle navi
Livorno
Il valore previsto dell'appalto è di oltre 40 milioni di euro
Ricavi e profitti della DSV risentono dell'effetto dell'acquisizione della Schenker
Copenaghen
Nel 2025 il volume d'affari è cresciuto del +48,0%
Wärtsilä registra una sensibile crescita dei risultati trimestrali e annuali del segmento Marine
Helsinki
Stabile il valore dei nuovi ordini acquisiti dal gruppo finlandese nel 2025
L'olandese Portwise è stata comprata dalla connazionale Haskoning
Rijswijk
L'azienda offre soluzioni per l'ottimizzazione delle operazioni dei terminal attraverso l'automazione e l'elettrificazione
Avviata in Cina la costruzione della prima di sei portacontainer per Italia Marittima
Trieste
Le navi, che potranno utilizzare combustibile tradizionale e metanolo, avranno una capacità di 2.400 teu
Nello Stretto di Hormuz imbarcazioni armate hanno intimato ad una tanker statunitense di fermarsi
Southampton/Londra
GTS annuncia nuovi servizi ferroviari tra il porto di Genova e il Centro-Sud Italia
Bari
Collegamenti tramite il terminal di Segrate Milano
Kuehne+Nagel incrementa le aree nella CargoCity South dell'aeroporto di Francoforte
Schindellegi
Una nuova struttura verrà completata e presa in consegna alla fine del 2028
Nel 2025 è raddoppiato il numero di navi dual-fuel impiegate dai vettori marittimi di linea
Washington
Attualmente il portafoglio ordini è costituito per il 74% da unità di questo tipo
AD Ports sigla un accordo per la realizzazione e gestione di un terminal multipurpose nel porto di Matadi
Abu Dhabi/Kinshasa
Rilancio del progetto di costruzione del porto in acque profonde di Banana
Confitarma, la posizione dell'Agenzia delle Entrate rischia di produrre pesanti ripercussioni sull'occupazione dei marittimi italiani
Roma
PORTI
Porti italiani:
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Interporti italiani: elenco Porti del mondo: mappa
BANCA DATI
ArmatoriRiparatori e costruttori navali
SpedizionieriProvveditori e appaltatori navali
Agenzie marittimeAutotrasportatori
MEETINGS
Filt Cgil, incontro sull'importanza dell'articolo 17 della legge 84/94
Roma
Si terrà domani a Roma presso il Centro Congresso Frentani
Il 19 gennaio a Genova un convegno sul congestionamento del sistema logistico del Nord Ovest
Genova
Si terrà presso la Sala della Trasparenza della Regione Liguria
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RASSEGNA STAMPA
Auction of megaterminal in Santos may be postponed due to deadlock within the Federal Government
(A Tribuna)
East Port Said Port faces a new challenge with Europe's carbon rules for shipping
(EnterpriseAM)
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FORUM dello Shipping
e della Logistica
Intervento del presidente Tomaso Cognolato
Roma, 19 giugno 2025
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Bucchioni nominato presidente pro tempore dell'Associazione degli Spedizionieri del Porto della Spezia
La Spezia
Al via la gara per lo sviluppo del polo della cantieristica nautica nel porto di Ancona
Ancona
Il Comitato di gestione dell'AdSP ha approvato il bando
Ulteriore flessione delle performance finanziarie trimestrali della ONE
Singapore
Stabile il volume di carichi containerizzati trasportati dalla flotta
Firmato l'atto di nomina di Laura DiBella alla presidenza della FMC
Washington
Il suo mandato scadrà il 30 giugno 2028
Nel 2025 il porto di Singapore ha registrato forniture di bunker record
Singapore
Joint venture PSA-MOL per la gestione di un nuovo terminal ro-ro
Il porto di Taranto è stato visitato da una delegazione della giapponese FLOWRA
Taranto
L'associazione riunisce 21 tra i principali player energetici nipponici
Nuovi ordini ad ABB in un trimestre per la prima volta sopra i dieci miliardi di dollari
Zurigo
Crescita della domanda nei settori marittimo, portuale e ferroviario
Negli Stati Uniti la MSC è stata multata per un totale di 22,67 milioni di dollari
Washington
La Federal Maritime Commission ha comunicato gli esiti di un'indagine
CSC Vespucci e Livorno Reefer costituiranno una piattaforma unica dedicata ai prodotti ortofrutticoli ed esotici nel porto di Livorno
Signal Ocean ha acquisito AXSMarine
Parigi/Londra
La società propone piattaforme web a supporto del settore del noleggio navale
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tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail
Partita iva: 03532950106
Registrazione Stampa 33/96 Tribunale di Genova
Direttore responsabile Bruno Bellio
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