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Strasburgo ha approvato la rapida messa al bando delle petroliere a scafo singolo
La nuova normativa dovrebbe essere adottata definitivamente nelle prossime settimane dai ministri dei Trasporti dell'UE
5 giugno 2003
Il Parlamento europeo, con 501 voti favorevoli, 5 contrari e 14 astensioni, ha approvato ieri in prima lettura l'introduzione accelerata delle norme per la messa al bando delle petroliere a scafo singolo.

Fra i principali emendamenti adottati, è previsto che il ritiro progressivo previsto per la categoria 2 di petroliere, generalmente costruite fra il 1982 e il 1986, debba essere esteso alle petroliere della categoria 3, più piccole e spesso utilizzate nel traffico regionale. Queste categorie di navi dovranno essere bandite entro il 2010, anziché il 2015 come era stato proposto.

Il Parlamento ha inoltre deciso che le petroliere di categoria 1 non potranno essere più utilizzate dopo 23 anni di attività e in ogni caso non oltre il 2005.

Le nuove normative saranno applicate anche alle navi che arrivano o partono da porti o terminal offshore e a quelle in ancoraggio nelle acque territoriali degli Stati membri;
Per non mettere in pericolo l'approvvigionamento comunitario di petrolio è stato approvato un emendamento che prevede un periodo transitorio (fino al 2008) per le petroliere di piccole dimensioni di portata lorda inferiore a 5.000 tonnellate. Per garantire inoltre gli approvvigionamenti di petrolio alle regioni più settentrionali dell'UE è stato introdotto un emendamento che prevede un periodo transitorio di due anni per petroliere a scafo singolo dotate di rinforzati per la navigazione nei ghiacci.

La nuova normativa - ha annunciato il vicepresidente della Commissione Europea, Loyola de Palacio - dovrebbe essere adottata definitivamente nelle prossime settimane dai ministri dei Trasporti dell'UE.

 

Parlamento europeo
Testo approvato dal Parlamento
Edizione provvisoria : 04/06/2003

Petroliere monoscafo

P5_TA-PROV(2003)0247

A5-0144/2003

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 417/2002 sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo e che abroga il regolamento (CE) n. 2978/94 del Consiglio (COM(2002) 780 - C5-0629/2002 - 2002/0310(COD))



(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

-  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2002) 780)(1),

-  visti gli articoli 251, paragrafo 2 e 80, paragrafo 2 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0629/2002),

-  visto l'articolo 67 del suo regolamento,

-  visti la relazione della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo e i pareri della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia e della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0144/2003),


1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.



Emendamento 1
CONSIDERANDO 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione



Emendamenti del Parlamento


(1 bis) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero compiere ogni sforzo per assicurare che una norma analoga a quella contenuta nel presente regolamento, che modifica il regolamento (CE) n. 417/2002, possa essere istituita nel 2003 a livello mondiale, mediante un emendamento alla Convenzione MARPOL. La Commissione e il Consiglio le istituzioni si compiacciono per la disponibilità manifestata dall'Organizzazione marittima iternazionale (IMO) di effettuare una riunione addizionale del Comitato per la protezione dell'ambiente marittimo (MEPC) nel dicembre 2003 allo scopo di agevolare la ricerca di una soluzione internazionale concernente l'eliminazione accelerata delle petroliere monoscafo e l'introduzione a breve termine di un'interdizione a carico delle petroliere monoscafo che trasportano prodotti petroliferi pesanti.
Emendamento 2
CONSIDERANDO 5 bis (nuovo)





(5 bis) Il rapido declassamento delle navi monoscafo farà aumentare il numero delle navi da rottamare, essendo inteso che le relative operazioni debbono essere effettuate in maniera sicura per l'uomo e l'ambiente.
Emendamento 3
CONSIDERANDO 7 bis (nuovo)





(7 bis) La Commissione europea dovrebbe ricevere dal Consiglio e dagli Stati membri un mandato in base al quale possa negoziare l'imposizione delle disposizioni del presente regolamento nell'ambito dell'IMO.
Emendamento 4
CONSIDERANDO 7 ter (nuovo)





(7 ter) Il rapido aumento del traffico petrolifero nel Mar Baltico rappresenta un pericolo per l'ambiente marino, in particolare durante la stagione invernale, per cui le petroliere che accedono a un porto o a un terminale off-shore sotto la giurisdizione di uno Stato membro, salpano da essi o gettano l'ancora in una zona sotto la giurisdizione di uno Stato membro, devono avere una struttura e un propulsore dotati di un dispositivo di protezione contro il ghiaccio, conforme ai requisiti stabiliti dalle autorità di tale Stato membro, qualora le condizioni di gelo rendano necessario l'utilizzo di navi dotate di un dispositivo di questo tipo.
Emendamento 5
CONSIDERANDO 7 quater (nuovo)





(7 quater) Sarebbe estremamente importante fare in modo che, oltre agli Stati membri, anche altri Stati, soprattutto i paesi candidati e i paesi vicini dell'Unione europea, si impegnino a eliminare le petroliere monoscafo.
Emendamento 6
CONSIDERANDO 7 quinquies (nuovo)





(7 quinquies) I mercantili ovvero le navi container caricano spesso a bordo, come carburante, prodotti petroliferi pesanti (olio combustibile pesante, HFO) in quantitativi che possono superare notevolmente il carico di petroliere di piccole dimensioni. La Commissione dovrebbe presentare al più presto al Consiglio e al Parlamento una proposta per garantire che, nelle navi di nuova costruzione, anche il petrolio caricato come carburante sia immagazzinato in serbatoi sicuri a doppia parete.
Emendamento 7
CONSIDERANDO 7 sexies (nuovo)





(7 sexies) I cantieri navali europei dispongono del know-how necessario per la costruzione di petroliere a doppio scafo. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero adoperarsi di conseguenza con strumenti e programmi adeguati affinché l'aumento della domanda di petroliere sicure a doppio scafo, connesso al presente regolamento, abbia effetti positivi sul settore delle costruzioni navali della Comunità.
Emendamento 8
ARTICOLO 1, PUNTO 2, LETTERA a)
Articolo 2, paragrafo 1, trattino 1 (regolamento (CE) n. 417/2002)





'- che accedono a un porto, ad un terminale off-shore o ad una zona di ancoraggio sotto la giurisdizione di uno Stato membro, indipendentemente dalla loro bandiera, o'


'- che, indipendentemente dalla bandiera che battono, accedono a un porto o ad un terminale off-shore sotto la giurisdizione di uno Stato membro, salpano da essi o gettano l'ancora in una zona sotto la giurisdizione di uno Stato membro'
Emendamento 9
ARTICOLO 1, PUNTO 2 bis (nuovo)
Articolo 3, punto 10 (regolamento (CE) n. 417/2002)





2 bis) Il punto 10 è redatto come segue:


'petroliera a doppio scafo': petroliera che soddisfa le norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente di cui alla regola 13F dell'allegato I della convenzione MARPOL 73/78. È altresì considerata come petroliera a doppio scafo una petroliera che soddisfa le disposizioni del paragrafo 1, lettera c), della regola riveduta 13G dell'allegato I della convenzione MARPOL 73/78.'
Emendamento 10
ARTICOLO 1, PUNTO 3
Articolo 3, punto 14 (regolamento (CE) n. 417/2002)





'14. 'prodotti petroliferi pesanti': combustibile pesante, greggio pesante, oli usati, bitume e catrame.


'14. 'prodotti petroliferi pesanti':


a) petrolio greggio con una densità, a una temperatura di 15' C, superiore a 900 kg/m3 *;


b) oli combustibili con una densità, a una temperatura di 15' C, superiore a 900 kg/m3 o una viscosità cinematica, a una temperatura di 50' C, superiore a 180 mm2/s **;


c) bitume e catrame e relative emulsioni.'


_________

* Che corrisponde a un grado API inferiore a 25,7.


** Che corrisponde a una viscosità cinematica superiore a 180 cSt.
Emendamento 11
ARTICOLO 1, PUNTO 3
Articolo 3, punto 15 (regolamento (CE) n. 417/2002)





15. 'combustibile pesante': tutti i prodotti petroliferi dei codici NC1 2710 19 51, 2710 19 55, 2710 19 61, 2710 19 63, 2710 19 65 e 2710 19 69.

_____________

1'Come definito nel regolamento (CE) n. 1832/2002 della Commissione, del 1' agosto 2002, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 290 del 28.10.2002, pag.197).


soppresso
Emendamento 12
ARTICOLO 1, PUNTO 3
Articolo 3, punto 16 (regolamento (CE) n. 417/2002)





16. 'greggio pesante': greggi del codice NC 2709 00 90 e con un grado API inferiore a 30.


soppresso
Emendamento 13
ARTICOLO 1, PUNTO 3
Articolo 3, punto 17 (regolamento (CE) n. 417/2002)





17. 'oli usati': rifiuti contenenti principalmente oli di petrolio o minerali bituminosi, miscelati o no con acqua di cui ai codici NC 2710 91 00 e 2710 99 00.


soppresso
Emendamento 14
ARTICOLO 1, PUNTO 3
Articolo 3, punto 18 (regolamento (CE) n. 417/2002)





18. 'bitume e catrame': tutti i prodotti petroliferi dei codici NC 2713 20 00, 2713 90 10, 2713 90 90 e 2715 00 00.'


soppresso
Emendamento 15
ARTICOLO 1, PUNTO 4, LETTERA a)
Articolo 4, paragrafo 1, lettera (b), alinea (regolamento (CE) n. 417/2002)





(b) per le petroliere di categoria 2:


(b) per le petroliere di categoria 2 e 3:
Emendamento 16
ARTICOLO 1, PUNTO 4, LETTERA a)
Articolo 4, paragrafo 1, lettera (c) (regolamento (CE) n. 417/2002)





(c) per le petroliere di categoria 3:


soppresso


- 2003 per le navi consegnate nel 1975 o anteriormente,


- 2004 per le navi consegnate nel 1976,


- 2005 per le navi consegnate nel 1977,


- 2006 per le navi consegnate nel 1978 e 1979,


- 2007 per le navi consegnate nel 1980 e 1981,


- 2008 per le navi consegnate nel 1982,


- 2009 per le navi consegnate nel 1983,


- 2010 per le navi consegnate nel 1984,


- 2011 per le navi consegnate nel 1985,


- 2012 per le navi consegnate nel 1986,


- 2013 per le navi consegnate nel 1987,


- 2014 per le navi consegnate nel 1988,


- 2015 per le navi consegnate nel 1989 o posteriormente.'
Emendamento 17
ARTICOLO 1, PUNTO 4, LETTERA a bis) (nuova)
Articolo 4, paragrafo 1 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 417/2002)





(a bis) È aggiunto il seguente paragrafo 1 bis:


'1 bis. Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), le petroliere delle categorie 2 o 3 che dispongono unicamente di un doppio fondo o di un rivestimento doppio che non sono utilizzati per il trasporto di petrolio e si estendono per l'intera lunghezza della cisterna di carico, o che dispongono di spazi nel doppio scafo che non sono utilizzati per il trasporto di petrolio e che si estendono per l'intera lunghezza della cisterna di carico, ma che non soddisfano le condizioni per l'esenzione dalle disposizioni del paragrafo 1, lettera c), della regola riveduta 13 G dell'allegato I della convenzione MARPOL 73/78, possono essere utilizzate oltre la data di cui al paragrafo 1 bis, a condizione che non venga oltrepassata né la data anniversario del varo della nave nel 2015, né il giorno - calcolato a partire dalla data di consegna - in cui la nave giunge all'età di 25 anni, date delle quali va considerata quella più prossima.'
Emendamento 18
ARTICOLO 1, PUNTO 4, LETTERA b)
Articolo 4, paragrafo 2 (regolamento (CE) n. 417/2002)





Nessuna petroliera che trasporta prodotti petroliferi pesanti, indipendentemente dalla sua bandiera, è autorizzata accedere a porti, terminali off-shore e zone di ancoraggio sotto la giurisdizione di uno Stato membro, salvo se tale petroliera è una petroliera a doppio scafo.


Nessuna petroliera che trasporta prodotti petroliferi pesanti, indipendentemente dalla bandiera che batte, è autorizzata ad accedere a porti e terminali off-shore sotto la giurisdizione di uno Stato membro, a salpare da essi o a gettare l'ancora in una zona sotto la giurisdizione di uno Stato membro salvo se tale petroliera è una petroliera a doppio scafo.
Emendamento 19
ARTICOLO 1, PUNTO 4, LETTERA b bis) (nuova)
Articolo 4, paragrafo 2 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 417/2002)





(b bis) È aggiunto il seguente paragrafo:


'2 bis. Le petroliere che operano esclusivamente nei porti e nella navigazione interna possono essere esonerate dall'obbligo di cui al paragrafo 2 a condizione che siano debitamente autorizzate a norma della legislazione in materia di navigazione interna.'
Emendamento 20
ARTICOLO 1, PUNTO 4, LETTERA b ter) (nuova)
Articolo 4, paragrafo 2 ter (nuovo) (regolamento (CE) n. 417/2002)





(b ter) È aggiunto il seguente paragrafo:


'2 ter. Le petroliere di portata lorda inferiore a 5.000 tonnellate devono conformarsi alle disposizioni di cui al paragrafo 2 al più tardi nel 2008, data anniversario del varo.'
Emendamento 21
ARTICOLO 1, PUNTO 4, LETTERA b quater) (nuova)
Articolo 4, paragrafo 2 quater (nuovo) (regolamento (CE) n. 417/2002)





(b quater) È aggiunto il seguente paragrafo:


'2 quater. Nei due anni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, uno Stato membro può, qualora le condizioni di gelo richiedano l'utilizzo di una nave dotata di un dispositivo di protezione contro il ghiaccio, autorizzare una petroliera monoscafo, dotata di un dispositivo di protezione contro il ghiaccio e di un doppio fondo che non viene utilizzato per il trasporto di petrolio e che si estende sull'intera lunghezza della cisterna di carico, ad accedere ai porti o ai terminali off-shore, a salpare da essi o a gettare l'ancora in una zona sotto la sua giurisdizione, a condizione che i prodotti petroliferi pesanti siano trasportati unicamente nelle cisterne centrali della petroliera.'
Emendamento 22
ARTICOLO 1, PUNTO 5
Articolo 5, paragrafo 1 (regolamento (CE) n. 417/2002)





Una petroliera di età superiore a 15 anni non è autorizzata ad accedere a porti, terminali off-shore o zone di ancoraggio sotto la giurisdizione di uno Stato membro dopo la data anniversario del giorno di consegna della nave, nel 2005 per le navi della Categoria 2 e della Categoria 3, salvo se è conforme al regime di valutazione delle condizioni della nave di cui all'articolo 6.


Una petroliera monoscafo di età superiore a 15 anni non è autorizzata, indipendentemente dalla bandiera che batte, ad accedere a porti o terminali off-shore sotto la giurisdizione di uno Stato membro, a salpare da essi o a gettare l'ancora in una zona sotto la giurisdizione di uno Stato membro, dopo la data anniversario del giorno di consegna della nave, nel 2005 per le navi della Categoria 2 e della Categoria 3, salvo se è conforme al regime di valutazione delle condizioni della nave di cui all'articolo 6.
Emendamento 23
ARTICOLO 1, PUNTO 5
Articolo 5, paragrafo 2 (regolamento (CE) n. 417/2002)





Le autorità competenti di uno Stato membro possono consentire a una petroliera con più di 15 anni di età battente bandiera di detto Stato membro di continuare a navigare dopo la data anniversario del giorno di consegna della nave, nel 2005 per le navi della Categoria 2 e della Categoria 3, ma soltanto se conforme al regime di valutazione delle condizioni della nave di cui all'articolo 6.'


soppresso
Emendamento 24
ARTICOLO 1, PUNTO 5 bis (nuovo)
Articolo 6 (regolamento (CE) n. 417/2002)





(5 bis) L'articolo 6 è redatto come segue:


'Articolo 6

Regime di valutazione delle condizioni

Ai fini dell'articolo 5, si applica il regime di valutazione delle condizioni della nave, adottato dalla risoluzione MEPC 94(46) del 27 aprile 2001, nella versione modificata.'
Emendamento 25
ARTICOLO 1, PUNTO 5 ter (nuovo)
Articolo 8, paragrafo 1, alinea (regolamento (CE) n. 417/2002)





(5 ter) All'articolo 8, l'alinea del paragrafo 1 è redatto come segue:


'1. In deroga agli articoli 4, 5 e 7, la competente autorità di uno Stato membro può, fatta salva la normativa nazionale, permettere, in circostanze eccezionali, ad una nave specifica di accedere ai porti o ai terminali off-shore sotto la giurisdizione di detto Stato membro, di salpare da essi o di gettare l'ancora in una zona sotto la giurisdizione di detto Stato membro allorché si tratta di:'




(1) Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.


 

 
2 maggio 2003 FINALE
A5-0144/2003

***I

RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 417/2002 sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo e che abroga il regolamento (CE) n. 2978/94 del Consiglio
(COM(2002) 780 ' C5?0629/2002 ' 2002/0310(COD))



Commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo

Relatore: Wilhelm Ernst Piecyk
314.765






Significato dei simboli utilizzati

*'Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I'Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II'Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune

***'Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei casi contemplati dagli articoli'105, 107, 161 e 300 del trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE

***I'Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II'Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune

***III'Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata ' fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)



Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione ' effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro ' un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.



PAGINA REGOLAMENTARE


Con lettera del 20 dicembre 2002 la Commissione ha presentato al Parlamento, a norma degli articoli 251, paragrafo 2 e 80, paragrafo 2 del trattato CE, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 417/2002 sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo e che abroga il regolamento (CE) n. 2978/94 del Consiglio (COM(2002) 780 ' 2002/0310 (COD)).

Nella seduta del 13 gennaio 2003 il Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale proposta alla commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo per l'esame di merito e, per parere, alla commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia e alla commissione per l'ambiente, la sanit' pubblica e la politica dei consumatori (C5?0629/2002).

Nella riunione del 21 gennaio 2003 la commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo ha nominato relatore Wilhelm Ernst Piecyk.

Nelle riunioni del 19 marzo 2003 e 29-30 aprile 2003 ha esaminato la proposta della Commissione e il progetto di relazione.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione legislativa con 38 voti favorevoli e 1 astensione.

Erano presenti al momento della votazione Rijk van Dam (presidente f.f.), Gilles Savary (vicepresidente), Wilhelm Ernst Piecyk (relatore), Sylviane H. Ainardi, Pedro Aparicio S'nchez (in sostituzione di Danielle Darras), Philip Charles Bradbourn, Paolo Costa (in sostituzione di Luciano Caveri), Christine de Veyrac, Jan Dhaene, Garrelt Duin, Alain Esclop', Giovanni Claudio Fava, Jacqueline Foster, Mathieu J.H. Grosch, Konstantinos Hatzidakis, Georg Jarzembowski, Dieter-Lebrecht Koch, Giorgio Lisi, Toine Manders (in sostituzione di Dirk Sterckx, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Emmanouil Mastorakis, Enrique Monson's Domingo (in sostituzione di Herman Vermeer, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Josu Ortuondo Larrea, Samuli Pohjamo, Bernard Poignant, Alonso Jos' Puerta, John Purvis (in sostituzione di Luigi Cocilovo, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Reinhard Rack, Carlos Ripoll y Mart'nez de Bedoya, Ingo Schmitt, Brian Simpson, Ulrich Stockmann, Margie Sudre, Hannes Swoboda (in sostituzione di Juan de Dios Izquierdo Collado), Joaquim Vairinhos, Daniel Varela Suanzes-Carpegna (in sostituzione di sostituzione di Felipe Camis'n Asensio), Christian Ulrik von Boetticher (in sostituzione di Rolf Berend), Mark Francis Watts, Brigitte Wenzel-Perillo (in sostituzione di Renate Sommer) e Jan Marinus Wiersma (in sostituzione di John Hume).

I pareri della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia e della commissione per l'ambiente, la sanit' pubblica e la politica dei consumatori sono allegati.

La relazione ' stata depositata il 2 maggio 2003.




PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO


sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 417/2002 sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo e che abroga il regolamento (CE) n. 2978/94 del Consiglio


(COM(2002) 780 ' C5?0629/2002 ' 2002/0310(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

''vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2002) 780(1)),

''visti gli articoli 251, paragrafo 2, e 80, paragrafo 2 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli ' stata presentata dalla Commissione (C5?0629/2002),

''visto l'articolo 67 del suo regolamento,

''visti la relazione della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo e i pareri della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia e della commissione per l'ambiente, la sanit' pubblica e la politica dei consumatori (A5?0144/2003),

1.'approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.'chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.'incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della CommissioneEmendamenti del Parlamento

Emendamento 1

CONSIDERANDO 1 bis (nuovo)

''

(1 bis)' La Commissione europea e gli Stati membri compiono ogni sforzo per assicurare che una norma analoga a quella contenuta nel presente regolamento (revisione del reg. 417/2002) possa essere istituita nel 2003 a livello mondiale, mediante un emendamento alla Convenzione MARPOL. Entrambe le istituzioni si compiacciono per la disponibilit' manifestata dall'IMO di effettuare una riunione addizionale IMO/MEPC in dicembre 2003 allo scopo di agevolare la ricerca di una soluzione internazionale concernente l'eliminazione accelerata delle petroliere monoscafo e un divieto a breve termine per le petroliere monoscafo che trasportano i prodotti petroliferi pi' pesanti.

Motivazione

E' necessaria una impostazione di tipo internazionale con il coinvolgimento dell'IMO per agevolare una soluzione internazionale.

Emendamento 2

CONSIDERANDO 5 bis (nuovo)

''

(5 bis)' Il rapido declassamento delle navi monoscafo far' aumentare il numero delle navi da rottamare, essendo inteso che le relative operazioni debbono essere effettuate in maniera sicura per l'uomo e l'ambiente.

Motivazione

Occorre prevenire una rottamazione delle navi pregiudizievole per gli uomini e l'ambiente.

Emendamento 3

CONSIDERANDO 7 bis (nuovo)

''

(7 bis)' La Commissione europea dovrebbe ricevere dal Consiglio e dagli Stati membri un mandato in base al quale possa negoziare l'imposizione delle disposizioni del presente regolamento nell'ambito dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO).

Motivazione

La sicurezza della navigazione marittima non conosce confini geografici. La politica europea in materia di trasporti marittimi si muove sempre tra le regolamentazioni internazionali (IMO) e gli interessi della Comunit'. La Comunit' pu' costituire a livello internazionale il motore di una maggiore sicurezza della navigazione e di pi' elevati standard ambientali solo se sostiene ad una sola voce la propria posizione. Un chiaro mandato negoziale della Commissione ' a tal fine lo strumento pi' adeguato.

Emendamento 4

CONSIDERANDO 7 ter (nuovo)

''

(7 ter)' Il rapido aumento del traffico petrolifero nel Mar Baltico rappresenta un pericolo per l'ambiente marino, in particolare durante la stagione invernale, per cui le petroliere che accedono a un porto o a un terminale off-shore sotto la giurisdizione di uno Stato membro, salpano da essi o gettano l'ancora in una zona sotto la giurisdizione di uno Stato membro, devono avere una struttura e un propulsore dotati di un dispositivo di protezione contro il ghiaccio, conforme ai requisiti stabiliti dalle autorit' di tale Stato membro, qualora le condizioni di gelo rendano necessario l'utilizzo di navi dotate di un dispositivo di questo tipo.

Motivazione

In inverno nel Mar Baltico, in particolare al largo delle coste finlandesi, si formano spesso ghiacci che costituiscono un pericolo per il trasporto di petrolio via mare. Le navi che operano in questa regione devono essere dotate di speciali dispositivi di protezione contro il ghiaccio.

Emendamento 5

CONSIDERANDO 7 quater (nuovo)

''

(7 quater)' Sarebbe estremamente importante fare in modo che, oltre agli Stati membri, anche altri Stati, soprattutto i paesi candidati e i paesi vicini All'Unione europea, si impegnino a eliminare le petroliere monoscafo.

Emendamento 6

CONSIDERANDO 7 quinquies (nuovo)

''

(7 quinquies)' I mercantili ovvero le navi container caricano spesso a bordo, come carburante, prodotti petroliferi pesanti (olio combustibile pesante, HFO) in quantitativi che possono superare notevolmente il carico di petroliere di piccole dimensioni. La Commissione dovrebbe presentare al pi' presto al Consiglio e al Parlamento una proposta per garantire che anche il petrolio caricato come carburante sia immagazzinato in serbatoi sicuri a doppia parete.

Motivazione

Una nave container 1.800 TEU 8 contiene, a pieno carico, dalle1.600 alle 1.700 tonnellate di prodotti petroliferi pesanti (olio combustibile pesante, HFO) usati quale carburante e inoltre anche circa 300 t di HFO o di combustibile diesel (combustibile diesel marino, MDO) per gli impianti sussidiari presenti a bordo. I mari vengono solcati anche da navi container molto pi' grandi che possono trasportare fino a 4.000 tonnellate e oltre di olio combustibile pesante e che, in caso di avaria, rappresentano un notevole pericolo per l'ecosistema marino. In particolare per queste navi ' necessario intervenire.

Emendamento 7

CONSIDERANDO 7 sexies (nuovo)

''

(7 sexies)' I cantieri navali europei dispongono del know-how necessario per la costruzione di petroliere a doppio scafo. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero adoperarsi di conseguenza con strumenti e programmi adeguati affinch' l'aumento della domanda di petroliere sicure a doppio scafo, connesso al presente regolamento, abbia effetti positivi sul settore delle costruzioni navali della Comunit'.

Motivazione

La Commissione ha provato in modo convincente le evidenti prassi di dumping a livello di cantieristica internazionale, soprattutto da parte della Corea. Il procedimento pendente dinanzi all'Organizzazione mondiale del commercio non deve portare ulteriori svantaggi per la cantieristica navale europea.

Emendamento 8

ARTICOLO 1, PUNTO 2, LETTERA a)
Articolo 2, paragrafo 1, trattino 1 (regolamento 2002/417/CE)

'- che accedono a un porto, ad un terminale off-shore o ad una zona di ancoraggio sotto la giurisdizione di uno Stato membro, indipendentemente dalla loro bandiera, o'

'

'- che, indipendentemente dalla bandiera che battono, accedono a un porto o ad un terminale off-shore sotto la giurisdizione di uno Stato membro, salpano da essi o gettano l'ancora in una zona sotto la giurisdizione di uno Stato membro'

Motivazione

La proposta della Commissione riguardava solamente l'accesso delle navi ai porti, ai terminali off-shore o alle zone di ancoraggio. Ai fini di una maggiore precisione, il regolamento dovrebbe applicarsi anche alle navi che accedono vuote a un porto dove caricano petrolio.

Emendamento 9

ARTICOLO 1, PUNTO 2 bis (nuovo)
Articolo 3, punto 10 (regolamento 2002/417/CE)

''

2 bis)' Il punto 10 ' redatto come segue:

''

'petroliera a doppio scafo': petroliera che soddisfa le norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente di cui alla regola 13F dell'allegato I della convenzione MARPOL 73/78. ' altres' considerata come petroliera a doppio scafo una petroliera che soddisfa le disposizioni del paragrafo 1, lettera c), della regola riveduta 13G dell'allegato I della convenzione MARPOL 73/78.'

Motivazione

L'aggiunta relativa al paragrafo 1, lettera c), della regola riveduta 13G dell'allegato I della convenzione MARPOL 73/78 si riferisce alle petroliere a doppio scafo costruite prima che le norme attualmente in vigore diventassero obbligatorie. Queste petroliere presentano pertanto divergenze per quanto riguarda talune caratteristiche tecniche. Questa eccezione sembra tuttavia accettabile nella prospettiva di un compromesso con il Consiglio.

Emendamento 10

ARTICOLO 1, PUNTO 3
Articolo 3, punto 14 (regolamento 2002/417/CE)

'14. 'prodotti petroliferi pesanti': combustibile pesante, greggio pesante, oli usati, bitume e catrame.

'

'14. 'prodotti petroliferi pesanti':

''

a)'petrolio greggio con una densit', a una temperatura di 15' C, superiore a 900 kg/m3 1;

''

b)'oli combustibili con una densit', a una temperatura di 15' C, superiore a 900 kg/m3 o una viscosit' cinematica, a una temperatura di 50' C, superiore a 180 mm2/s 2;

''

c)'bitume e catrame e relative emulsioni.'

''

_________

1 Che corrisponde a un grado API inferiore a 25,7.

''

2 Che corrisponde a una viscosit' cinematica superiore a 180 cSt.

Motivazione

Sebbene questa definizione non sia altrettanto ampia di quella che figura nella proposta originale della Commissione, essa copre i prodotti petroliferi pi' pericolosi e sembra pertanto accettabile nella prospettiva di un accordo con il Consiglio.

Emendamento 11

ARTICOLO 1, PUNTO 3
Articolo 3, punto 15 (regolamento 2002/417/CE)

15.''combustibile pesante': tutti i prodotti petroliferi dei codici NC 2710 19 51, 2710 19 55, 2710 19 61, 2710 19 63, 2710 19 65 e 2710 19 69.

'

soppresso

Or.'de

Motivazione

Questa soppressione ' collegata alla nuova definizione di cui all'emendamento 10.

Emendamento 12

ARTICOLO 1, PUNTO 3
Articolo 3, punto 16 (regolamento 2002/417/CE)

16.''greggio pesante': greggi del codice NC 2709 00 90 e con un grado API inferiore a 30.

'

soppresso

Motivazione

Questa soppressione ' collegata alla nuova definizione di cui all'emendamento 10.

Emendamento 13

ARTICOLO 1, PUNTO 3
Articolo 3, punto 17 (regolamento 2002/417/CE)

17.''oli usati': rifiuti contenenti principalmente oli di petrolio o minerali bituminosi, miscelati o no con acqua di cui ai codici NC 2710 91 00 e 2710 99 00.

'

soppresso

Motivazione

Questa soppressione ' collegata alla nuova definizione di cui all'emendamento 10.

Emendamento 14

ARTICOLO 1, PUNTO 3
Articolo 3, punto 18 (regolamento 2002/417/CE)

18.''bitume e catrame': tutti i prodotti petroliferi dei codici NC 2713 20 00, 2713 90 10, 2713 90 90 e 2715 00 00.'

'

soppresso

Motivazione

Questa soppressione ' collegata alla nuova definizione di cui all'emendamento 10.

Emendamento 15

ARTICOLO 1, PUNTO 4, LETTERA a)
Articolo 4, paragrafo 1, lettera (b), alinea (regolamento 2002/417/CE)

(b)'per le petroliere di categoria 2:

'

(b)'per le petroliere di categoria 2 e 3:

Motivazione

L'accelerazione dell'eliminazione progressiva fino al 2010 per le petroliere di categoria 2 dovrebbe essere estesa alla categoria 3.

Emendamento 16

ARTICOLO 1, PUNTO 4, LETTERA a)
Articolo 4, paragrafo 1, lettera (c) (regolamento 2002/417/CE)

(c)'per le petroliere di categoria 3:

'

soppresso

''2003 per le navi consegnate nel 1975 o anteriormente,

''

''2004 per le navi consegnate nel 1976,

''

''2005 per le navi consegnate nel 1977,

''

''2006 per le navi consegnate nel 1978 e 1979,

''

''2007 per le navi consegnate nel 1980 e 1981,

''

''2008 per le navi consegnate nel 1982,

''

''2009 per le navi consegnate nel 1983,

''

''2010 per le navi consegnate nel 1984,

''

''2011 per le navi consegnate nel 1985,

''

''2012 per le navi consegnate nel 1986,

''

''2013 per le navi consegnate nel 1987,

''

''2014 per le navi consegnate nel 1988,

''

''2015 per le navi consegnate nel 1989 o posteriormente.'

''

Motivazione

La soppressione ' resa necessaria dall'emendamento 15.

Emendamento 17

ARTICOLO 1, PUNTO 4, LETTERA a bis) (nuova)
Articolo 4, paragrafo 1 bis (nuovo) (regolamento 2002/417/CE)

''

(a bis)' ' aggiunto il seguente paragrafo 1 bis:

''

'1 bis. Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), le petroliere delle categorie 2 o 3 che dispongono unicamente di un doppio fondo o di un rivestimento doppio che non sono utilizzati per il trasporto di petrolio e si estendono per l'intera lunghezza della cisterna di carico, o che dispongono di spazi nel doppio scafo che non sono utilizzati per il trasporto di petrolio e che si estendono per l'intera lunghezza della cisterna di carico, ma che non soddisfano le condizioni per l'esenzione dalle disposizioni del paragrafo 1, lettera c), della regola riveduta 13 G dell'allegato I della convenzione MARPOL 73/78, possono essere utilizzate oltre la data di cui al paragrafo 1 bis, a condizione che non venga oltrepassata n' la data anniversario del varo della nave nel 2015, n' il giorno ' calcolato a partire dalla data di consegna 'in cui la nave giunge all'et' di 25 anni, date delle quali va considerata quella pi' prossima.'

Motivazione

Una proroga dei termini per l'eliminazione progressiva delle petroliere di questa categoria sembra accettabile nella prospettiva di un accordo con il Consiglio dei ministri.

Emendamento 18

ARTICOLO 1, PUNTO 4, LETTERA b)
Articolo 4, paragrafo 2 (regolamento 2002/417/CE)

(b)'Il paragrafo 2 ' sostituito da quanto segue:

'

(b)'Il paragrafo 2 ' sostituito da quanto segue:

'2. Nessuna petroliera che trasporta prodotti petroliferi pesanti, indipendentemente dalla sua bandiera, ' autorizzata ad accedere a porti, terminali off-shore e zone di ancoraggio sotto la giurisdizione di uno Stato membro, salvo se tale petroliera ' una petroliera a doppio scafo.'

'

'2. Nessuna petroliera che trasporta prodotti petroliferi pesanti, indipendentemente dalla bandiera che batte, ' autorizzata ad accedere a porti e terminali off-shore sotto la giurisdizione di uno Stato membro, a salpare da essi o a gettare l'ancora in una zona sotto la giurisdizione di uno Stato membro salvo se tale petroliera ' una petroliera a doppio scafo.'

Motivazione

Si tratta di una precisazione necessaria.

Emendamento 19

ARTICOLO 1, PUNTO 4, LETTERA b bis) (nuova)
Articolo 4, paragrafo 2 bis (nuovo) (regolamento 2002/417/CE)

''

(b bis)' ' aggiunto il seguente paragrafo:

''

'2 bis. Le petroliere che operano esclusivamente nei porti e nella navigazione interna possono essere esonerate dall'obbligo di cui al paragrafo 2 a condizione che siano debitamente autorizzate a norma della legislazione in materia di navigazione interna.'

Motivazione

Il paragrafo precisa che il regolamento si applica unicamente alle navi marittime. Le petroliere utilizzate esclusivamente nei porti e nella navigazione interna devono tuttavia essere soggette alla vigente legislazione internazionale, europea e nazionale in materia di navigazione interna.

Emendamento 20

ARTICOLO 1, PUNTO 4, LETTERA b ter) (nuova)
Articolo 4, paragrafo 2 ter (nuovo) (regolamento 2002/417/CE)

''

(b ter)' ' aggiunto il seguente paragrafo:

''

'2 ter. Le petroliere di portata lorda inferiore a 5.000 tonnellate devono conformarsi alle disposizioni di cui al paragrafo 2 al pi' tardi nel 2008, data anniversario del varo.'

Motivazione

' necessario prevedere un periodo transitorio per le piccole petroliere, in modo tale da non compromettere l'approvvigionamento di petrolio dell'Unione europea. Il 2008 sembra un termine ragionevole nella prospettiva di un accordo con il Consiglio.

Emendamento 21

ARTICOLO 1, PUNTO 4, LETTERA b quater) (nuova)
Articolo 4, paragrafo 2 quater (nuovo) (regolamento 2002/417/CE)

''

(b quater)' ' aggiunto il seguente paragrafo:

''

'2 quater. Nei due anni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, uno Stato membro pu', qualora le condizioni di gelo richiedano l'utilizzo di una nave dotata di un dispositivo di protezione contro il ghiaccio, autorizzare una petroliera monoscafo, dotata di un dispositivo di protezione contro il ghiaccio e di un doppio fondo che non viene utilizzato per il trasporto di petrolio e che si estende sull'intera lunghezza della cisterna di carico, ad accedere ai porti o ai terminali off-shore, a salpare da essi o a gettare l'ancora in una zona sotto la sua giurisdizione, a condizione che i prodotti petroliferi pesanti siano trasportati unicamente nelle cisterne centrali della petroliera.'

Motivazione

In inverno nel Mar Baltico, in particolare al largo delle coste finlandesi, si formano spesso ghiacci che costituiscono un pericolo per il trasporto di petrolio via mare. Esiste une serie di petroliere monoscafo dotate di dispositivi speciali di protezione contro il ghiaccio che permettono di garantire il trasporto in queste ragioni in inverno, indipendentemente dalle condizioni climatiche. Grazie alla concessione di un periodo transitorio di due anni per queste petroliere, l'approvvigionamento nelle regioni settentrionali dell'Unione europea non dovrebbe essere compromesso.

Emendamento 22

ARTICOLO 1, PUNTO 5
Articolo 5, paragrafo 1 (regolamento 2002/417/CE)

1.'Una petroliera di et' superiore a 15 anni non ' autorizzata ad accedere a porti, terminali off-shore o zone di ancoraggio sotto la giurisdizione di uno Stato membro dopo la data anniversario del giorno di consegna della nave, nel 2005 per le navi della Categoria 2 e della Categoria 3, salvo se ' conforme al regime di valutazione delle condizioni della nave di cui all'articolo 6.

'

1.'Una petroliera monoscafo di et' superiore a 15 anni non ' autorizzata, indipendentemente dalla bandiera che batte, ad accedere a porti o terminali off-shore sotto la giurisdizione di uno Stato membro, a salpare da essi o a gettare l'ancora in una zona sotto la giurisdizione di uno Stato membro, dopo la data anniversario del giorno di consegna della nave, nel 2005 per le navi della Categoria 2 e della Categoria 3, salvo se ' conforme al regime di valutazione delle condizioni della nave di cui all'articolo 6.

Motivazione

Si tratta di una precisazione necessaria.

Emendamento 23

ARTICOLO 1, PUNTO 5
Articolo 5, paragrafo 2 (regolamento 2002/417/CE)

2.'Le autorit' competenti di uno Stato membro possono consentire a una petroliera con pi' di 15 anni di et' battente bandiera di detto Stato membro di continuare a navigare dopo la data anniversario del giorno di consegna della nave, nel 2005 per le navi della Categoria 2 e della Categoria 3, ma soltanto se conforme al regime di valutazione delle condizioni della nave di cui all'articolo 6.'

'

soppresso

Motivazione

La soppressione ' resa necessaria dall'emendamento 22.

Emendamento 24

ARTICOLO 1, PUNTO 5 bis (nuovo)
Articolo 6 (regolamento 2002/417/CE)

''

(5 bis)' L'articolo 6 ' redatto come segue:

''

'Ai fini dell'articolo 5, si applica il regime di valutazione delle condizioni della nave, adottato dalla risoluzione MEPC 94(46) del 27 aprile 2001, nella versione modificata.'

Motivazione

L'aggiunta di 'nella versione modificata' al testo originale del regolamento ' intesa a garantire che, nel quadro del presente regolamento, venga applicata la versione attuale del regime di valutazione delle condizioni della nave, adottato dalla risoluzione MEPC.

Emendamento 25

ARTICOLO 1, PUNTO 5 ter (nuovo)
Articolo 8, paragrafo 1, alinea (regolamento 2002/417/CE)

''

(5 ter)' All'articolo 8, l'alinea del paragrafo 1 ' redatto come segue:

''

'In deroga agli articoli 4, 5 e 7, la competente autorit' di uno Stato membro pu', fatta salva la normativa nazionale, permettere, in circostanze eccezionali, ad una nave specifica di accedere ai porti o ai terminali off-shore sotto la giurisdizione di detto Stato membro, di salpare da essi o di gettare l'ancora in una zona sotto la giurisdizione di detto Stato membro allorch' si tratta di:'

Motivazione

Si tratta di un adeguamento della clausola di eccezione alle disposizioni del nuovo regolamento.



MOTIVAZIONE

1.'INTRODUZIONE

1.1.'La raccomandazione originaria della Commissione

In seguito alla marea nera dinanzi alle coste francesi della Bretagna causata nel dicembre 1999 dall'incidente dell'"Erika", petroliera monoscafo di 25 anni battente bandiera maltese, nel marzo 2000 la Commissione ha proposto tra l'altro, nell'ambito del pacchetto "Erika I", la definizione di uno scadenzario per l'eliminazione delle petroliere monoscafo:

?navi costruite prima del 1982 che non rispondono ai criteri tecnici della Convenzione MARPOL: eliminazione entro il 2005 - limite di et' 23 anni,
?navi costruite dopo il 1982 che rispondono ai criteri tecnici della Convenzione MARPOL: eliminazione entro il 2010 - limite d'et' 28 anni,
?navi che non rientrano nelle categorie di grandezza della Convenzione MARPOL (30000 ovvero 20000 tonnellate): eliminazione entro il 2015 - limite di et' 25 o 30 anni per una capacit' di oltre 600 tonnellate.

1.2.'La regolamentazione vigente

In seguito ad agguerriti negoziati il Comitato IMO per la protezione dell'ambiente marino ha presentato il 27 aprile 2001 uno scadenzario per l'eliminazione progressiva delle petroliere monoscafo. Tale scadenzario ' stato inglobato nel regolamento 13 G contenuta nell'allegato I della Convenzione MARPOL (73/78). L'accordo definitivo prevede quanto segue:

1'L'eliminazione avviene sulla base della data anniversario del giorno di consegna della nave cio' al compimento dell'anno di et'.

2.'Lo scadenzario per l'eliminazione delle navi della categoria 1 (prima di MARPOL) prevede come ultima data utile per l'eliminazione il 2007.

3.'Il termine ultimo per l'eliminazione delle petroliere della categoria 2 (dopo MARPOL) ' il 2015.

4.'La portata massima per le navi della categoria 3 (sotto le 20000 ovvero le 30000 tonnellate) viene aumentata a 5000 tonnellate. Il 2015 ' l'ultima data possibile per la loro eliminazione.

5.'Per controbilanciare l'ultima data possibile fissata al 2015, alle navi delle categorie 2 e 3 ' consentito di restare in servizio fino al 2017 ovvero fino al raggiungimento dei 25 anni di et'. I paesi che lo desiderano hanno comunque il diritto di vietare a tali navi l'ingresso nei porti o negli avamporti che si trovano sotto la loro giurisdizione. (In fase di approvazione del testo la Commissione ha annunciato che la Comunit' europea intende avvalersi di tale diritto).

Il Consiglio e il Parlamento hanno approvato in seconda lettura la succitata proroga dello scadenzario e hanno rilevato che la soluzione raggiunta ' soddisfacente soprattutto alla luce di un compromesso a livello mondiale e risponde alla loro esigenza di trovare soluzioni possibili soprattutto nell'ambito dell'Organizzazione marittima internazionale IMO.

L'articolo 7 del regolamento prevede che gli Stati membri vieteranno in futuro le petroliere delle categorie 2 e 3 che battono la loro bandiera. Alle petroliere delle categorie sopra citate che battono bandiera di un paese terzo vieteranno altres' dopo il 2005 l'ingresso nei porti ovvero negli avanporti dei loro territori.

Si prevede inoltre che le navi della categoria 1 di et' superiore a 25 anni debbano rispondere a determinati requisiti tecnici (articolo 4, paragrafo 2) per poter continuare a funzionare. Le navi che rientrano nelle categorie 1 o 2 potranno restare in funzione dopo il 2005 ovvero il 2010 solo se rispondono ai criteri di un regime speciale di valutazione delle condizioni della nave (articolo 5).

2.'LA PROPOSTA DI MODIFICA

La proposta di modifica del regolamento vigente va considerata alla luce dell'avaria della petroliera "Prestige" avvenuta di recente davanti alle coste della Galizia. Tale petroliera monoscafo aveva 26 anni e trasportava 77 000 tonnellate di prodotti petroliferi pesanti. L'avaria ha avuto devastanti effetti sull'ambiente le cui conseguenze sull'uomo e sulla natura non sono ancora pienamente calcolabili. Il disastro non ha solo colpito la costa atlantica della Spagna ma ha raggiunto frattanto anche alcune regioni della Francia.

La Commissione propone tre modifiche fondamentali al testo esistente:

1.'L'introduzione della disposizione secondo cui i prodotti petroliferi pesanti possono essere trasportati soltanto con petroliere a doppio scafo (articolo 4, paragrafo 2).

2.'Una revisione del regime di eliminazione progressiva per garantire in particolare che le petroliere monoscafo della categoria 1 non operino oltre i 23 anni di et' e dopo il 2005 o 28 anni d'et' e 2010 per la categoria 2 e 28 anni di et' e 2015 per la categoria 3.

3.'Un'applicazione pi' ampia del regime d'ispezione speciale per le petroliere (il regime di valutazione delle condizioni della nave) volto a valutare la solidit' strutturale delle petroliere monoscafo che hanno superato i 15 anni di et'.

2.1.'Divieto di trasporto

In relazione al divieto di trasporto di prodotti petroliferi pesanti da parte di petroliere monoscafo la Commissione precisa il tipo di prodotti petroliferi pesanti il cui trasporto con petroliere monoscafo dirette o provenienti da porti, avamporti o zone di ancoraggio dell'UE deve essere vietato. I prodotti petroliferi interessati sono: combustibile pesante, greggio pesante, oli usati e bitume e catrame (articolo 3, paragrafo 14). Lo stesso articolo tratta anche pi' esattamente delle caratteristiche di tali oli che vengono precisate con l'ausilio delle definizioni della direttiva 1832/2002. Si tratta soprattutto di oli ad elevata viscosit' che nel caso di un incidente affondano o creano chiazze sulla superficie dell'acqua e causano quindi gravissimi danni ecologici agli ecosistemi marini e costieri.

In questa sede va ricordato che la Commissione estende il divieto di trasporto di prodotti petroliferi pesanti alle petroliere di portata superiore a 600 tonnellate, contrariamente al limite inferiore di 5 000 tonnellate valido per il rimanente regolamento (articolo 2, paragrafo 1).

2.2.'Applicazione accelerata del regime di eliminazione progressiva

Lo scadenzario per l'eliminazione progressiva di petroliere monoscafo viene modificato per integrare il limite di et' di 23 anni per le petroliere della categoria 1 e il limite di et' di 28 anni per quelle della categoria 2. Vengono inoltre fissati nuovi termini ultimi per l'eliminazione, segnatamente il 2005 per la categoria 1, il 2010 per la categoria 2 e il 2015 per la categoria 3. In tal modo la Commissione torna alla sua proposta originaria che ' anche conforme alla normativa USA.

2.3.'Regime di valutazione delle condizioni delle navi

In conclusione, la Commissione propone di modificare le norme del regolamento vigente per quanto concerne l'obbligo di rispetto del regime di valutazione delle condizioni delle navi al fine di garantire che a partire dal 2005 a tutte le petroliere monoscafo delle categorie 2 e 3 che in quel momento avranno superato i 15 anni di et', a prescindere dalla bandiera che battono, venga vietato l'ingresso nei porti e negli avamporti degli Stati membri dell'UE qualora non rispondano ai requisiti del regime di valutazione stesso. Se tali petroliere battono bandiera di uno Stato membro dell'UE e non rispondono ai criteri del regime di valutazione vengono messe fuori uso (articolo 5).

In conclusione la Commissione estende il campo di applicazione del regolamento anche alle zone di ancoraggio sotto la giurisdizione di uno Stato membro dell'UE (articolo 1)

3.'OSSERVAZIONI

Secondo il relatore la rapida reazione della Commissione alle risoluzioni in materia del Parlamento europeo e del Consiglio dei ministri successive all'incidente della "Prestige" va considerata positivamente e la proposta della Commissione va ritenuta una misura giusta e positiva ai fini di pi' sicurezza nel trasporto marittimo e di una maggiore tutela dell'ambiente marino.

Nell'esame della proposta emergono due problematiche fondamentali:

1.'La proposta di soluzione prevista andrebbe applicata solo a livello comunitario o dovrebbe piuttosto costituire una soluzione globale a livello IMO?

2.'La misura proposta porter' ad una rapida eliminazione delle petroliere monoscafo o avr' conseguenze negative per quanto concerne l'approvvigionamento UE di prodotti petroliferi pesanti? La problematica ' stata affrontata anche in seno al Parlamento europeo che nella sua risoluzione del 19 dicembre ha invitato la Commissione ad analizzare le conseguenze della misura decisa.

Per quanto riguarda il primo punto va rilevato che l'UE deve procedere all'applicazione delle misure a livello comunitario e nel contempo adoperarsi mediante negoziati nell'ambito dell'IMO per una rapida eliminazione delle petroliere monoscafo a livello mondiale. L'esperienza insegna peraltro che l'iter relativamente lento nell'ambito dell'IMO pu' essere accelerato grazie ad una posizione comune dell'UE.

Per quanto concerne il secondo punto la Commissione illustra in uno studio al riguardo del 28 gennaio 2003 come una pi' rapida eliminazione non ridurr' sostanzialmente le capacit' quanto a petroliere. A titolo esemplificativo si ricorda che, nel caso di un'attuazione a livello mondiale della misura, la perdita di navi della categoria 1 (nel 2003 dovrebbero essere eliminate le navi con una portata complessiva di 38,6 milioni di tonnellate invece dei 2,1 milioni di tonnellate previste dalle disposizioni attualmente in vigore) verr' in gran parte compensata attraverso le petroliere con una portata di 29,7 milioni di tonnellate la cui consegna ' prevista nel 2003. Questo aspetto nonch' la sovraccapacit' esistente inducono a ritenere che le conseguenze della misura saranno sopportabili. Ci' vale soprattutto considerando che, secondo il relatore, una rapida eliminazione delle petroliere monoscafo aumenta la sicurezza del trasporto marittimo nelle acque territoriali dell'UE e contribuisce a ridurre la probabilit' che si ripetano incidenti come quelli della "Erika" e della "Prestige". Di conseguenza il relatore appoggia la proposta della Commissione che ' a suo avviso realizzabile e adeguata.

Certo, anche una petroliera a doppio scafo non pu' garantire una sicurezza assoluta nel caso di collisione o di mare molto grosso. Sono altres' d'importanza fondamentale la manutenzione della nave, i livelli di formazione dell'equipaggio e altri fattori. Per altro verso per' le petroliere a doppio scafo costituiscono un elemento insostituibile di una strategia per garantire la sicurezza del trasporto marittimo e tutelare le coste dell'Unione in quanto il doppio scafo comporta maggiore stabilit' e pu' evitare il peggio nel caso di un incidente.

Il relatore ritiene che il Consiglio e il Parlamento europeo abbiamo la responsabilit', dinanzi ai cittadini e alle cittadine dell'Unione, alla natura e non da ultimo alle persone colpite nei settori della pesca e del turismo, di raggiungere, dopo i catastrofici incidenti degli ultimi anni, un accordo grazie al quale la proposta della Commissione abbia forza di legge.

Si pu' peraltro prevedere che anche il Consiglio sia interessato alla rapida applicazione della proposta della Commissione. Nella sua sessione di dicembre ha infatti gi' raggiunto un accordo politico al riguardo. Il Consiglio si ' espresso univocamente a favore di una rapida eliminazione delle petroliere monoscafo non sicure e ha invitato con urgenza la Commissione a presentare una proposta al riguardo. La proposta deve essere approvata, secondo quanto auspica il Consiglio, entro il 1' luglio 2003. Il Consiglio concorda inoltre che i prodotti petroliferi pesanti devono essere trasporti solo in petroliere a doppio scafo.

Per tale motivo il relatore ha rinunciato a presentare emendamenti che potessero rallentare inutilmente la procedura. Si riserva di presentare altri emendamenti qualora, in seguito alle consultazioni con la Presidenza del Consiglio, la situazione dovesse cambiare.

I considerando proposti in questa sede non dovrebbero comportare alcuna difficolt' a livello procedurale. Il relatore ritiene che siano necessari per porre l'accento su alcune problematiche connesse a questo settore.





23 aprile 2003

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO ESTERO, LA RICERCA E L'ENERGIA


destinato alla commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 417/2002 sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo e che abroga il regolamento (CE) n. 2978/94 del Consiglio

(COM(2002) 780 ' C5?0629/2002 ' 2002/0310(COD))

Relatore per parere: John Purvis



PROCEDURA

Nella riunione del 20 febbraio 2003 la commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia ha nominato relatore per parere John Purvis.

Nelle riunioni del 25 marzo e 23 aprile 2003 ha esaminato il progetto di parere.

In quest'ultima riunione ha approvato le conclusioni in appresso con 30 voti favorevoli, 2 contrari e 0 astensioni.

Erano presenti al momento della votazione Jaime Valdivielso de Cu' (presidente), John Purvis (relatore per parere), Gordon J. Adam (in sostituzione di Massimo Carraro), Per-Arne Arvidsson (in sostituzione di Sir Robert Atkins), Luis Berenguer Fuster, Guido Bodrato, David Robert Bowe (in sostituzione di Olga Zrihen Zaari), Giles Bryan Chichester, Harlem D'sir, Concepci' Ferrer, Francesco Fiori (in sostituzione di Paolo Pastorelli), Colette Flesch, Norbert Glante, Alfred Gomolka (in sostituzione di Konrad K. Schwaiger), Wilfried Kuckelkorn (in sostituzione di Mechtild Rothe a norma dell'articolo 153, paragrafo 2 del regolamento), Bernd Lange (in sostituzione di Hans Karlsson), Rolf Linkohr, Caroline Lucas, Hans-Peter Martin (in sostituzione di Myrsini Zorba), Eryl Margaret McNally, Angelika Niebler, Giuseppe Nistic' (in sostituzione di von Umberto Scapagnini), Se'n ' Neachtain, Reino Paasilinna, Bernhard Rapkay (in sostituzione di Erika Mann), Imelda Mary Read, Christian Foldberg Rovsing, Esko Olavi Sepp'nen, Ole S'rensen (in sostituzione di Willy C.E.H. De Clercq a norma dell'articolo 153, paragrafo 2 del regolamento), Gary Titley, Roseline Vachetta e Alejo Vidal-Quadras Roca.

BREVE GIUSTIFICAZIONE

Dopo l'incidente della Prestige, il Parlamento europeo ha esortato il Consiglio e gli Stati membri ad accelerare l'applicazione delle misure adottate quale parte dei pacchetti Erika I e Erika II. Il Consiglio ha accolto l'invito.

La Commissione ha risposto con tre emendamenti al regolamento n. 417/2002:

?prodotti petroliferi pesanti da trasportare unicamente in petroliere a doppio scafo (portata lorda di oltre 600 t)
?eliminazione pi' rapida delle navi monoscafo delle categorie I, II e III
?applicazione pi' ampia dello speciale regime di ispezioni per le petroliere.

La proposta tralascia ambiti e regolamentazioni tuttora da rivedere e allo stesso tempo crea problemi per l'industria petrolifera e il trasporto marittimo. Sono quindi necessari degli emendamenti.

1.'Ambiti da rivedere.

?Coinvolgimento dell'IMO
' necessario cooperare con l'IMO in modo da giungere a una regolamentazione globale. Gli Stati membri dell'UE aderiscono alle convenzioni dell'IMO. Qualsiasi misura presa dovrebbe rispettare queste convenzioni o almeno dovrebbe essere attuata consultando l'IMO o anticipandone a tempo debito l'adozione da parte dell'IMO. Non ' chiaro se l'IMO possa seguire l'UE per quanto riguarda l'accelerazione del progetto di eliminazione delle navi monoscafo. La Commissione dovrebbe concentrarsi sull'obiettivo di pervenire a un accordo internazionale su tale questione.
?Petroliere battenti bandiera di paesi non UE in navigazione tra porti non UE

Queste petroliere spesso attraversano le acque dell'UE o si avvicinano ad esse come ha fatto la Prestige. Occorrono un maggiore impegno per impedire che petroliere fuori norma entrino nelle acque UE, un miglior coordinamento dei regimi di guardia costiera e un miglior pattugliamento delle acque UE. L'ideale sarebbe un accordo IMO per eliminare o regolamentare queste navi.

?Passaggio dal doppio scafo al monoscafo

Se si vuole effettuare questo passaggio in tempi rapidi, ' necessaria una strategia per agevolare l'eliminazione delle petroliere monoscafo e la costruzione di petroliere a doppio scafo specie nelle portate pi' piccole (ad esempio, sotto le 5.000 t).

?Piano di intervento in caso di emergenza
Nell'ottobre 2001 ' stato introdotto un meccanismo comunitario per favorire e rafforzare la cooperazione negli interventi della protezione civile. Questo meccanismo comprende un centro di monitoraggio e informazione capace di intervenire 24 ore su 24. La Commissione ha inoltre creato un sistema di comunicazione e informazione in caso di emergenza e strutture per attivare piccole squadre di esperti. Gli Stati membri dovrebbero poter svolgere un maggior ruolo nell'attuazione di questa strategia. Il Parlamento europeo dovrebbe chiedere una valutazione del modo in cui questo meccanismo ' stato capace di far fronte all'evenienza della Prestige e di raccomandare delle migliorie.

2.'Emendamenti

Visto che la Prestige trasportava combustibili pesanti, ' del tutto comprensibile che la Commissione si concentri su questo tipo di nave mercantile. Tuttavia, la definizione che viene proposta di combustibile pesante ' arbitraria e inutilmente onerosa. I vari tipi di greggio sono classificati, secondo le norme dell'American Petroleum Institute, in gradi API. La Commissione classifica come pesanti i vari tipi di greggio con un grado API inferiore a 30. Se si tiene conto della risposta agli agenti disperdenti in caso di fuoriuscita di greggio in mare, un API 22 costituisce un miglior limite. Il ministero statunitense dell'energia definisce i greggi di grado 22 o inferiore come greggi pesanti, quelli di grado 22-38 come greggi intermedi e oltre il grado 38 come greggi leggeri. Se l'UE desidera introdurre una norma internazionale che in futuro l'IMO potrebbe prendere in considerazione, ' meglio adottare standard universalmente accettati. I produttori UE di greggio preferirebbero che il limite fosse posto a 17,5 API, che si basa sul livello definito per una dispersione pi' rapida attraverso l'evaporazione ed escluderebbe tra l'altro la maggior parte dei greggi del Mare del Nord; il vostro relatore ritiene tuttavia che sia pi' coerente aderire a standard universalmente accettati per quanto riguarda i greggi pesanti e quelli intermedi.

Un secondo punto critico ' quello costituito dal divieto che viene proposto di trasporto di greggi pesanti in navi monoscafo con portata di oltre 600t. Al riguardo, il limite ' stato in passato di 5.000 t. Le navi tra le 600 e le 5.000 t sono impiegate soprattutto nei brevi collegamenti e tra i porti per caricare navi pi' grandi. Alcune di queste navi e chiatte seguono corsi d'acqua interni. La norma 13, lettera G dell'allegato I di MARPOL non si applica alle navi al di sotto delle 5.000 t. La norma 13, lettera F si applica alle navi di 600 t e oltre, ordinate dal 1993 in poi, e impone per esse l'obbligo di disporre almeno del doppio scafo. Se hanno una portata superiore alle 5.000 t, queste navi devono avere il doppio scafo. La flottiglia mondiale comprendente le navi al di sotto delle 5.000 t sono 3.512. Di queste, solo 151 hanno il doppio scafo. Altre 223 hanno il doppio scafo o serbatoi laterali. In questa categoria ci sono soltanto 83 navi con doppio scafo, possedute da armatori UE e che svolgono attivit' commerciale nell'UE.

L'applicazione della presente proposta della Commissione sconvolgerebbe le forniture nelle localit' isolane dell'UE, il cabotaggio nel Baltico, nel Mare del Nord e nel Mediterraneo e il bunkeraggio delle navi pi' grandi. Inoltre, le navi utilizzate principalmente nei porti e per le brevi distanze possono essere ispezionate con regolarit'. In definitiva, per evitare incidenti catastrofici, ci' che occorre ' una sana gestione manageriale, una corretta manutenzione e la conoscenza dell'arte della navigazione; seguire tutti questi aspetti ' di vitale importanza.

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia invita la commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo, responsabile per il merito, ad inserire i seguenti emendamenti nella sua relazione:

Testo proposto dalla Commissione(2)Emendamenti del Parlamento

Emendamento1

ARTICOLO1, PUNTO 2, LETTERA b)
Articolo 2, paragrafo 1 (regolamento (CE) n. 417/2002)

Ai fini dell'articolo 4, paragrafo 2, il presente regolamento si applica alle petroliere di portata lorda pari e superiore a 600 tonnellate.

'

Ai fini dell'articolo 4, paragrafo 2, il presente regolamento si applica alle petroliere di portata lorda pari e superiore a 5.000 tonnellate. A decorrere dal'* si applica alle petroliere di portata lorda pari e superiore a 600 tonnellate.

''

_______________

* cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento

Motivazione

Attualmente non ci sono abbastanza navi con una portata lorda tra 600 e 5.000 t in grado di assicurare le forniture nelle isole dell'UE e il bunkeraggio della navi pi' grandi nei porti. L'emendamento dovrebbe consentire di disporre del tempo necessario per rinnovare il parco navi.

Emendamento 2

ARTICOLO 1, PUNTO 3
Articolo 3, punto 16 (regolamento (CE) n. 417/2002)

16.'"greggio pesante": greggi del codice NC 2709 00 90 e con un grado API inferiore a 30.

'

16.'"greggio pesante": greggi del codice NC 2709 00 90 e con un grado API inferiore a 22.

Motivazione

Se si considera la risposta agli agenti disperdenti in caso di fuoriuscita di greggio in mare, ' abbondantemente sufficiente porre il limite superiore a 22 API.

Emendamento 3

ARTICOLO 1, PUNTO 4, LETTERA b) bis (nuovo)
Articolo 4, paragrafo 2 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 417/2002)

''

b)'bis. ' aggiunto il seguente paragrafo 2 bis:

''

"2 bis. Nei due anni che seguono l'entrata in vigore del presente regolamento, quando le condizioni di gelo richiedono l'uso di navi a scafo rinforzato per la navigazione tra i ghiacci, uno Stato membro pu' autorizzare l'accesso a porti, terminali off-shore e zone di ancoraggio sotto la sua giurisdizione ad una petroliera monoscafo rinforzata a prova di ghiaccio e munita di un doppio fondo non utilizzato per contenere petrolio e che si estende su tutta la lunghezza della cisterna, che trasporti prodotti petroliferi pesanti, a condizione che questi ultimi siano trasportati esclusivamente nelle cisterne centrali della petroliera."

Or.'en

Motivazione

' necessario conciliare le preoccupazioni ambientali e il pragmatismo. Il Mar Baltico in particolare ' una zona estremamente sensibile, in cui l'aumento del trasporto di petrolio rappresenta un'importante sfida. Ciononostante, vi sono due aspetti di cui si deve tener conto per quanto attiene a questo tipo di trasporto durante la stagione invernale:

1)'l'obbligo di rinforzare le petroliere perch' siano a prova di ghiaccio: sia lo scafo della nave che le sue apparecchiature di propulsione devono essere adeguatamente rinforzati onde resistere al ghiaccio;

2)'la necessit' di garantire la disponibilit' di petroliere rinforzate a prova di ghiaccio: tale necessit' deve essere presa in considerazione se si vieta l'uso di petroliere monoscafo per il trasporto di prodotti petroliferi pesanti. In Finlandia, ad esempio, quasi tutti i canali di accesso ai porti sono ghiacciati d'inverno. La navigazione nelle zone costiere ' pertanto possibile solo con navi a scafo rinforzato. Data la disponibilit' limitata di petroliere a doppio scafo di questo tipo, ' necessario prevedere pi' tempo per sostituire la flotta attuale di petroliere a doppio fondo rinforzate per il ghiaccio con petroliere nuove a doppio scafo adatte alla navigazione tra i ghiacci.

Si propone quindi quanto segue: l'utilizzo di petroliere monoscafo rinforzate per il ghiaccio per il trasporto di combustibile pesante dovrebbe essere autorizzato, durante un breve periodo di transizione, alle seguenti condizioni:

''il combustibile pesante ' trasportato unicamente nelle cisterne centrali della nave;

''la nave ' munita di un doppio fondo;

''le condizioni di gelo impongono l'uso di navi rinforzate per la navigazione tra i ghiacci.

Una nave di questo tipo, in cui il combustibile pesante ' contenuto solo nelle cisterne centrali, dovrebbe quasi corrispondere, dal punto di vista strutturale, ad una petroliera a doppio scafo, dal momento che possiede un doppio fondo. La deroga sarebbe necessaria solo per un periodo di due anni (due inverni), durante i quali sarebbe possibile acquisire una flotta di petroliere a doppio scafo rinforzato per la navigazione nei ghiacci, da destinare al traffico di cabotaggio.

L'emendamento, che ' stato concordato in seno al Consiglio, non ritarderebbe l'entrata in vigore del regolamento modificato.





23 aprile 2003

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE, LA SANIT' PUBBLICA E LA POLITICA DEI CONSUMATORI


destinato alla commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n.'417/2002 sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo e che abroga il regolamento (CE) n.'2978/94 del Consiglio

(COM(2002) 0780 ' C5?0629/2002 ' 2002/0310(COD))

Relatrice per parere: Astrid Thors



PROCEDURA

Nella riunione del 28 gennaio 2003 la commissione per l'ambiente, la sanit' pubblica e la politica dei consumatori ha nominato relatrice per parere Astrid Thors.

Nelle riunioni del 25 marzo 2003 e 23 aprile 2003 ha esaminato il progetto di parere.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato gli emendamenti in appresso con 45 voti favorevoli e 1 astensione.

Erano presenti al momento della votazione Caroline F. Jackson (presidente), Astrid Thors (relatrice per parere), Bent Hindrup Andersen, Mar'a del Pilar Ayuso Gonz'lez, Jean-Louis Berni', Hans Blokland, David Robert Bowe, John Bowis, Martin Callanan, Carmen Cerdeira (in sostituzione di Elena Valenciano Mart'nez-Orozco), Morterero, Dorette Corbey, Alexander de Roo, Anne Ferreira, Christel Fiebiger (in sostituzione di Pernille Frahm), Marialiese Flemming, Karl?Heinz Florenz, Cristina Garc'a-Orcoyen Tormo, Neena Gill (in sostituzione di Mar'a Sornosa Mart'nez), Laura Gonz'lez 'lvarez, Jutta D. Haug (in sostituzione di Torben Lund), Marie Anne Isler B'guin, Hedwig Keppelhoff-Wiechert (in sostituzione di Paolo Costa), Christa Kla', Eija-Riitta Anneli Korhola, Bernd Lange, Peter Liese, Caroline Lucas (in sostituzione di Hiltrud Breyer), Minerva Melpomeni Malliori, Emilia Franziska M'ller, Riitta Myller, Giuseppe Nistic', Ria'G.H.C. Oomen-Ruijten, B'atrice Patrie, Marit Paulsen, Fernando P'rez Royo (in sostituzione di Rosemarie M'ller), Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Yvonne Sandberg-Fries, Karin'Scheele, Bart Staes (in sostituzione di Patricia McKenna), Catherine Stihler, Antonios'Trakatellis, Kathleen Van Brempt, Peder Wachtmeister e Phillip Whitehead.

BREVE GIUSTIFICAZIONE

Antefatti

La catastrofe ecologica causata dalla petroliera Prestige nel novembre 2002 ' solo l'ultimo di una lunga serie di incidenti provocati da petroliere. Esso dimostra chiaramente che le disposizioni introdotte dal regolamento n. 417/2002 sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo non garantiscono un livello sufficiente di protezione dell'ambiente marino. Ci' ' dovuto in parte al fatto che tale regolamento, approvato con la procedura di codecisione, ' meno ambizioso in termini di scadenze per il ritiro dalla circolazione di alcune categorie di petroliere monoscafo di quanto originariamente proposto dalla Commissione. Per ridurre al minimo il rischio di futuri incidenti, ' pertanto indispensabile procedere ad una revisione del regolamento vigente, in particolare anticipando le date previste per la progressiva eliminazione delle petroliere monoscafo.

Emendamenti

La commissione per l'ambiente condivide appieno l'orientamento delle modifiche proposte dalla Commissione. Essa ritiene tuttavia che, in relazione a taluni aspetti, sia necessario e fattibile introdurre disposizioni pi' rigorose.

?La commissione sostiene pienamente la proposta di vietare immediatamente il trasporto di prodotti petroliferi pesanti in petroliere monoscafo dirette a/provenienti da porti dell'UE. Dato che attualmente questo tipo di prodotti petroliferi altamente inquinanti (alta viscosit') vengono normalmente trasportati da petroliere monoscafo di vecchia data, questa misura, se approvata, ridurrebbe drasticamente il rischio di catastrofi ecologiche come quelle provocate dal naufragio delle petroliere Prestige e Erika. Il regolamento dovrebbe comunque prevedere anche un divieto di trasporto per i prodotti petroliferi pesanti in petroliere non adatte alle condizioni di ghiaccio prevalenti, secondo quanto indicato dalle autorit' marittime.
?Per quanto concerne la proposta revisione del calendario per l'eliminazione accelerata delle petroliere monoscafo in generale, sarebbe opportuno prevedere date e limiti di et' pi' ambiziosi di quelli contenuti nella proposta della Commissione. Tali misure non dovrebbero causare gravi perturbazioni sul mercato dei trasporti marittimi, dal momento che eventuali carenze potrebbero essere compensate da navi moderne a doppio scafo. Inoltre, il mercato sembra avere una sufficiente capacit' di ricambio per far fronte alla proposta di accelerare, a livello europeo, l'eliminazione progressiva delle petroliere monoscafo adibite al trasporto di tutti i tipi di prodotti petroliferi, senza incidere negativamente sulle forniture di petrolio. D'altro canto, un calendario pi' rigoroso pu' ridurre in modo significativo il rischio di future maree nere. In particolare andrebbero vietate quanto prima possibile, vale a dire prima del 2005, le petroliere della categoria 1 (le cosiddette petroliere monoscafo 'pre-MARPOL'), che sono le pi' pericolose in quanto prive di cisterne a zavorra segregata. Per quanto riguarda la categoria 2 (le cosiddette petroliere monoscafo 'MARPOL'), si propone di ridurre a 26 anni il limite di et' proposto dalla Commissione, lasciando immutato il calendario per il loro ritiro dalla circolazione. Infine, per quanto concerne la categoria 3, il fatto che essa comprenda solo petroliere di portata lorda inferiore a 20 000 tonnellate non giustifica un'estensione del termine per la loro eliminazione definitiva entro il 2015, anche perch' la categoria 3 comprende petroliere non equipaggiate di cisterne a zavorra segregata e quindi queste navi, pur essendo pi' piccole, possono comunque provocare grave inquinamento. Esse dovrebbero quindi venire ritirate dalla circolazione al pi' tardi entro il 2010.
?In linea generale, si accolgono con favore le modifiche proposte all'applicazione del Regime di valutazione delle condizioni della nave (CAS), ma sarebbe opportuno migliorare tali condizioni introducendo ispezioni pi' rigorose per tutte le petroliere monoscafo rimanenti, a prescindere dalla loro et'. Questo aspetto ' fondamentale, dal momento che la sicurezza di una nave non dipende solo dalla sua et' ma anche dalla sua integrit' strutturale, un elemento legato, ad esempio, alla manutenzione.

Requisiti pi' rigorosi per le aree sensibili

Gli Stati membri dovrebbero poter adottare misure pi' rigorose di quelle previste dal regolamento per proteggere aree ecologicamente sensibili che rientrano nelle loro rispettive giurisdizioni. Tali aree possono comprendere quelle designate dalle convenzioni internazionali per la protezione dell'ambiente marino, ma anche aree riconosciute dall'Organizzazione marittima internazionale (OMI) come particolarmente sensibili, in virt' della loro importanza ecologica, economica, culturale o scientifica e della loro vulnerabilit' agli effetti negativi delle attivit' di trasporto marittimo. Le misure pi' rigorose adottate dagli Stati membri possono includere anche il divieto, per le petroliere monoscafo, di navigare in determinate acque a una data anteriore a quella prevista dal calendario generale di eliminazione progressiva stabilito dal regolamento.

Livello internazionale

I requisiti del regolamento in esame dovrebbero diventare prossimamente standard internazionali nell'ambito dell'OMI, in modo da garantire la coerenza a livello internazionale ed evitare che il problema venga semplicemente spostato verso acque esterne all'UE. L'Unione europea dovrebbe quindi incoraggiare l'OMI ad introdurre requisiti equivalenti a livello internazionale.

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanit' pubblica e la politica dei consumatori invita la commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione(3)

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
CONSIDERANDO 1 BIS (nuovo)

(1 bis)' Numerosi Stati membri non hanno risposto alle aspettative della Comunit' in materia di sicurezza marittima, in particolare dati i ritardi osservati nell'applicazione delle direttive e dei regolamenti esistenti.

Motivazione

I recenti incidenti che hanno visto coinvolte navi petroliere hanno evidenziato le carenze esistenti nel settore. A tale proposito abbiamo visto che l'Europa ' stata ingiustamente accusata, poich' le disposizioni legislative esistono, ma non sono applicate in modo conforme.

Emendamento 2

CONSIDERANDO 4 BIS (nuovo)

''

(4 bis)' Dato il rapido aumento del volume di petrolio trasportato attraverso il Mar Baltico, il che rappresenta un rischio per l'ambiente marino, soprattutto durante la stagione invernale, le petroliere che accedono a porti, terminali off-shore o zone di ancoraggio poste sotto la giurisdizione di uno Stato membro della regione, ovvero che salpano da tali porti o terminali, dovrebbero essere dotate di strutture rafforzate di protezione contro il ghiaccio nonch' di macchinari di propulsione rispondenti ai requisiti fissati dall'amministrazione dello Stato membro in questione, quando le condizioni del ghiaccio richiedono l'impiego di navi provviste di strutture rafforzate contro il ghiaccio.

Emendamento 3

CONSIDERANDO 7 BIS (nuovo)

''

(7 bis)' Sarebbe estremamente importante fare in modo che, oltre agli Stati membri, anche altri Stati, soprattutto i paesi candidati e i paesi vicini dell'Unione europea, si impegnino a eliminare le petroliere monoscafo.

Emendamento 4

ARTICOLO 1, PUNTO 2 BIS (nuovo)
Articolo 3, punto 6 (regolamento (CE) n. 417/2002)

''

2 BIS)' L'articolo 3, punto 6, ' sostituito da quanto segue:

''

6)''Petroliere della categoria 1':

petroliere con portata lorda pari o superiore a 20.000 tonnellate, che non soddisfano i criteri relativi alle nuove petroliere di cui all'articolo 1, paragrafo 26, nell'Allegato I di MARPOL 73/78.


Motivazione

' opportuno rendere pi' rigorose le norme riguardanti le navi pi' fragili indipendentemente dalla pericolosit' del loro carico, per ridurre il pericolo di ulteriore inquinamento causato da petroliere monoscafo.

Emendamento 5

ARTICOLO 1, PUNTO 2 TER (nuovo)
Articolo 3, punto 7 (regolamento (CE) n. 417/2002)

''

2 TER)' L'articolo 3, punto 7, ' sostituito da quanto segue:

''

7)''Petroliere della categoria 2':

petroliere con portata lorda pari o superiore a 20.000 tonnellate, che soddisfano i criteri relativi alle nuove petroliere di cui all'articolo 1, paragrafo 26, dell'Allegato I di MARPOL 73/78.


Motivazione

' opportuno rendere pi' rigorose le norme riguardanti le navi pi' fragili indipendentemente dalla pericolosit' del loro carico, per ridurre il pericolo di ulteriore inquinamento causato da petroliere monoscafo.


Emendamento 6

ARTICOLO 1, PUNTO 4, A)
Articolo 4, paragrafo 1, lettera a) (regolamento 417/2002/CE)

(a)'per le petroliere di categoria 1:

-'2003 per le navi consegnate nel 1980 o anteriormente,

-'2004 per le navi consegnate nel 1981,

-'2005 per le navi consegnate nel 1982 o posteriormente;

'

(a)'per le petroliere di categoria 1:

-'2003 per le navi consegnate nel 1980 o anteriormente,

-'2004 per le navi consegnate nel 1981 o posteriormente,

soppresso

Motivazione

Le petroliere della categoria 1 sono le pi' pericolose e dovrebbero essere ritirate dalla circolazione al pi' tardi entro il 2004.

Emendamento 7

ARTICOLO 1, PUNTO 4 A)
Articolo 4, paragrafo 1, lettera b) (regolamento 417/2002/CE)

(b)'per le petroliere di categoria 2:

-'2003 per le navi consegnate nel 1975 o anteriormente,
- 2004 per le navi consegnate nel 1976,

-'2005 per le navi consegnate nel 1977,

-'2006 per le navi consegnate nel 1978 e 1979,

-'2007 per le navi consegnate nel 1980 e 1981,

-'2008 per le navi consegnate nel 1982,

-'2009 per le navi consegnate nel 1983,

-'2010 per le navi consegnate nel 1984 o posteriormente;

'

(b)'per le petroliere di categoria 2:

-'2003 per le navi consegnate nel 1977 o anteriormente,
- 2004 per le navi consegnate nel 1978,

-'2005 per le navi consegnate nel 1979,

-'2006 per le navi consegnate nel 1980,

-'2007 per le navi consegnate nel 1981,

-'2008 per le navi consegnate nel 1982,

-'2009 per le navi consegnate nel 1983,

-'2010 per le navi consegnate nel 1984 o posteriormente;


Motivazione

Il limite di et' massimo per tutte le petroliere della categoria 2 dovrebbe essere di 26 anni.

Emendamento 8

ARTICOLO 1, PUNTO 4 A)
Articolo 4, paragrafo 1, lettera c) (regolamento 417/2002/CE)

(c)'per le petroliere di categoria 3:

2003 per le navi consegnate nel 1975 o anteriormente,

2004 per le navi consegnate nel 1976,

2005 per le navi consegnate nel 1977,

2006 per le navi consegnate nel 1978 e 1979,

2007 per le navi consegnate nel 1980 e 1981,

2008 per le navi consegnate nel 1982,

2009 per le navi consegnate nel 1983,

2010 per le navi consegnate nel 1984,

2011 per le navi consegnate nel 1985,

2012 per le navi consegnate nel 1986,

2013 per le navi consegnate nel 1987,

2014 per le navi consegnate nel 1988,

2015 per le navi consegnate nel 1989 o posteriormente.

'

(c)'per le petroliere di categoria 3:

2003 per le navi consegnate nel 1975 o anteriormente,

2004 per le navi consegnate nel 1976,

2005 per le navi consegnate nel 1977,

2006 per le navi consegnate nel 1978 e 1979,

2007 per le navi consegnate nel 1980 e 1981,

2008 per le navi consegnate nel 1982,

2009 per le navi consegnate nel 1983,

2010 per le navi consegnate nel 1984 o posteriormente,

soppresso

soppresso

soppresso

soppresso

soppresso

Motivazione

Le petroliere della categoria 3 dovrebbero essere ritirate dalla circolazione al pi' tardi entro il 2010.


Emendamento 9

ARTICOLO 1, PUNTO 4 B) BIS (nuovo)
Articolo 4, paragrafo 2 bis (nuovo) (regolamento 417/2002/CE)

''

B)'BIS. E' aggiunto il paragrafo seguente:

2 bis.' In linea con gli standard e le regolamentazioni internazionali, gli Stati membri possono stabilire requisiti tecnici per la protezione delle petroliere dai danni causati dal ghiaccio, ad esempio mediante il rafforzamento della struttura e del sistema di propulsione della nave contro il ghiaccio. Le petroliere che accedono a porti, terminali off-shore e zone di ancoraggio sotto la giurisdizione di uno Stato membro devono essere conformi a tali requisiti, se l'autorit' competente lo ritiene necessario in considerazione delle condizioni di ghiaccio prevalenti.


Motivazione

Per evitare il rischio di futuri incidenti, le petroliere dovrebbero essere opportunamente attrezzate per le condizioni di ghiaccio prevalenti.

Emendamento 10

ARTICOLO 1, PUNTO 4 B) TER (nuovo)
Articolo 4, paragrafo 2 ter (nuovo) (regolamento 417/2002/CE)

''

B)'TER. E' aggiunto il paragrafo seguente:

2 ter.' Gli Stati membri possono vietare alle petroliere monoscafo di navigare in acque (sotto la loro giurisdizione) designate come ecologicamente sensibili ai sensi di convenzioni internazionali. Tale divieto pu' entrare in vigore ad una data anteriore rispetto a quanto stabilito dal paragrafo 1.


Motivazione

Sarebbe opportuno fissare requisiti pi' rigorosi per le zone particolarmente sensibili, in modo da proteggere l'ambiente marino.

Emendamento 11

ARTICOLO 1, PUNTO 5
Articolo 5, paragrafo 1 (regolamento 417/2002/CE)

1.'Una petroliera di et' superiore a 15 anni non ' autorizzata ad accedere a porti, terminali off-shore o zone di ancoraggio sotto la giurisdizione di uno Stato membro dopo la data anniversario del giorno di consegna della nave, nel 2005 per le navi della Categoria 2 e della Categoria 3, salvo se ' conforme al regime di valutazione delle condizioni della nave di cui all'articolo 6.

'

1.'Le petroliere non sono autorizzate ad accedere a porti, terminali off-shore o zone di ancoraggio sotto la giurisdizione di uno Stato membro dopo la data anniversario del giorno di consegna della nave, nel 2005 per le navi della Categoria 2 e della Categoria 3, salvo se sono conformi al regime di valutazione delle condizioni della nave di cui all'articolo 6.


Motivazione

L'applicazione del Regime di valutazione delle condizioni della nave (CAS) dovrebbe essere obbligatoria per tutte le petroliere monoscafo rimanenti, a prescindere dalla loro et'.

Emendamento 12

ARTICOLO 1, PUNTO 5
Articolo 5, paragrafo 2 (regolamento 417/2002/CE)

2.'Le autorit' competenti di uno Stato membro possono consentire a una petroliera con pi' di 15 anni di et' battente bandiera di detto Stato membro di continuare a navigare dopo la data anniversario del giorno di consegna della nave, nel 2005 per le navi della Categoria 2 e della Categoria 3, ma soltanto se conforme al regime di valutazione delle condizioni della nave di cui all'articolo 6

'

2.'Le autorit' competenti di uno Stato membro possono consentire a petroliere battenti bandiera di detto Stato membro di continuare a navigare dopo la data anniversario del giorno di consegna della nave, nel 2005 per le navi della Categoria 2 e della Categoria 3, ma soltanto se conformi al regime di valutazione delle condizioni della nave di cui all'articolo 6


Motivazione

L'applicazione del Regime di valutazione delle condizioni della nave (CAS) dovrebbe essere obbligatoria per tutte le petroliere monoscafo rimanenti, a prescindere dalla loro et'.

Emendamento 13

ARTICOLO 1, PUNTO 5 BIS (nuovo)
Articolo 8, paragrafo 2 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 417/2002)

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5 BIS)' All'articolo 8 ' aggiunto il paragrafo seguente:

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"2 bis. Entro la scadenza raccomandata dal Consiglio Trasporti del 6 dicembre 2002, gli Stati membri designano e attrezzano opportunamente porti o luoghi di rifugio atti ad accogliere le navi in difficolt'. La Carta europea dei luoghi di rifugio ' accessibile al pubblico.

Motivazione

Questi luoghi di rifugio sono importanti per evitare di amplificare gli effetti di disastri preannunciati, cos' come ' importante che tali installazioni possano essere di utilit' alle imbarcazioni in difficolt'. La scelta di rendere pubblica la carta vuole incitare gli Stati costieri ad evitare ulteriori ritardi nella designazione dei luoghi di rifugio.


(1) GU C non ancora pubblicata in GU..
(2) Non ancora pubblicato nella GU.
(3) GU C ... / Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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DALLA PRIMA PAGINA
Terminal Intermodale Venezia, rinnovato il contratto di concessione
Terminal Intermodale Venezia, rinnovato il contratto di concessione
Venezia
La durata dell'accordo è di 25 anni. Previsti investimenti per oltre 100 milioni di euro
In vista delle elezioni, in Australia ci si litiga su chi estrometterà la cinese Landbridge dal porto di Darwin
Darwin/Strathpine
Assicurazioni in tal senso sia dal premier Albanese che dal leader dell'opposizione Dutton
I dazi USA causeranno una riduzione di quattro punti percentuali del volume degli scambi commerciali mondiali previsti
Ginevra
Lo ritiene la World Trade Organization
L'84% delle nuove costruzioni ordinate dall'armamento italiano saranno realizzate in Cina
Roma
Analisi del Centro Studi Confitarma sui possibili impatti dei dazi USA sull'industria nazionale dello shipping
Le navi della GNV scaleranno per la prima volta i porti algerini
Genova
In estate verranno attivati i collegamenti settimanali Sète-Algeri e Sète-Bejaia
Boluda Towage e Marsa Maroc opereranno i servizi di rimorchio nel nuovo porto di Nador West Med
Valencia
Denton (ICC): i dazi annunciati da Trump rappresentano una sfida cruciale alla governance del commercio basata sulle regole
Denton (ICC): i dazi annunciati da Trump rappresentano una sfida cruciale alla governance del commercio basata sulle regole
Parigi
Sono piuttosto necessarie - ha evidenziato - soluzioni multilaterali per risolvere le annose inefficienze e disuguaglianze nel sistema commerciale globale
Guerrieri nominato commissario straordinario dell'AdSP del Tirreno Settentrionale
Livorno
Il mandato conferito dal MIT non ha scadenza
APM Terminals compra la Panama Canal Railway Company
L'Aia
La società gestisce la linea ferroviaria parallela e adiacente al canale di Panama
Piloda progetta nel porto di Brindisi un hub per la riparazione, refitting e demolizione navale
Napoli
Manifestazione di interesse per la riconversione e la reindustrializzazione dell'area dell'ex centrale a carbone
Kuehne+Nagel si occuperà della logistica dei pezzi di ricambio delle auto elettriche della Changan nel mercato europeo
Schindellegi
Accordo con la casa automobilistica cinese
A.P. Møller Holding presenta un'offerta per acquisire l'intero capitale della società di rimorchio Svitzer
A.P. Møller Holding presenta un'offerta per acquisire l'intero capitale della società di rimorchio Svitzer
Copenaghen
La società di investimenti della famiglia Mærsk possiede già il 47,0% dell'azienda
Dichiarata la sussistenza dell'interesse pubblico per il progetto di MSC, Neri e Lorenzini per un nuovo container terminal a Livorno
Lieve crescita annuale del traffico delle merci nei porti italiani trainata dai container
Lieve crescita annuale del traffico delle merci nei porti italiani trainata dai container
Roma
Nel segmento dei contenitori il forte aumento dei trasbordi ha compensato il calo dell'import-export
La turca Desan Shipyard in trattative per rilevare la gestione del cantiere navale di Mangalia
Bucarest
Lo stabilimento di Tuzla è assai più piccolo di quello rumeno
Sei associazioni internazionali dello shipping presentano una guida per pianificare la navigazione in sicurezza
Londra
TUI assegna a Fincantieri la commessa per due nuove navi da crociera per Marella Cruises
Hannover/Trieste
Le consegne sono previste nel 2030 e nel 2032
ESPO sollecita l'UE e gli Stati membri a destinare fondi alla decarbonizzazione di navi e porti
Bruxelles
Destinare gli introiti Fondo per l'Innovazione per stimolare la domanda di fuel navali puliti
L'antitrust cinese avvia un'indagine sulla cessione dei terminal portuali panamensi di Hutchison Ports
Pechino/Hong Kong
Panama Ports Company opera negli scali di Balboa e Cristobal
PSA registra una crescita dei ricavi annuali, ma calano gli utili
Singapore
Deciso aumento generalizzato dei costi operativi
Prorogata per altri 18 mesi a Cagliari la durata della società di fornitura di lavoro portuale temporaneo
Cagliari
Nel 2024 il traffico delle merci nei porti marittimi cinesi è cresciuto del +3,5%
Pechino
Aumento del +6,9% del traffico con l'estero. Nel primo bimestre del 2025 sono state movimentate 1,75 miliardi di tonnellate (+1,6%)
Il produttore cinese di container CIMC archivia un 2024 eccezionale
Hong Kong
Venduti quasi 3,6 milioni di contenitori (+372%). Ricavi record
Le Aziende informanoSponsored Article
AAL Shipping sceglie il sistema di consulenza marina di ABB per ottimizzare la flotta Super B-Class
A febbraio il traffico delle merci nel porto di Genova è calato del -4,4% e a Savona-Vado è aumentato del +24,5%
Genova
Flessione dei passeggeri delle crociere e dei traghetti
ICS, le misure contro le navi cinesi prospettate da Trump rischiano di avere importanti conseguenze indesiderate, anche per gli USA
Washington
Forte contrarietà alla loro introduzione espressa anche dal WSC
Intercargo, le misure internazionali per la decarbonizzazione dello shipping devono essere semplici e chiare
Londra
Gkonis: non devono compromettere l'efficienza operativa e il regolare trasporto globale di beni essenziali
Il porto di Barcellona investe 124 milioni per lo sviluppo del traffico di combustibili sostenibili
Barcellona
Realizzazione di tre nuovi ormeggi al Moll de l'Energia
Nel 2024 il traffico delle merci nel porto di Catania è tornato a crescere. Calo ad Augusta
Nel 2024 il traffico delle merci nel porto di Catania è tornato a crescere. Calo ad Augusta
Augusta
Movimentate complessivamente 7,9 milioni e 23,0 milioni di tonnellate di carichi
Nel 2024 la società terminalista HHLA ha registrato ricavi record in crescita del +10,5%
Amburgo
L'utile dopo le imposte è ammontato a 56,4 milioni di euro (+33,1%)
Avvio di una consultazione pubblica per l'aggiornamento dei PRP dei porti di Genova e Savona-Vado
Genova
Previsto il coinvolgimento delle comunità territoriali, economiche e sociali
ITU, ICAO e IMO sottolineano i rischi per il trasporto marittimo ed aereo causati dagli attacchi alle comunicazioni satellitari
Ginevra/Montreal/Londra
Il governo di Londra presenta la propria strategia per la decarbonizzazione del trasporto marittimo
Londra
Le misure per i porti saranno definite dopo una consultazione pubblica che si svolgerà nei prossimi mesi
Per la sicurezza non bastano le navi militari, ma sono essenziali anche quelle mercantili
Londra
TUI in trattative con i cantieri navali per due nuove navi da crociera per Marella
Hannover
Slot disponibili a partire dall'esercizio finanziario 2031
ANESCO, con i Centri per l'Impiego Portuale sono diminuiti gli infortuni nei tre principali porti spagnoli
Madrid
Calo del 67% dei giorni di lavoro persi all'anno
Filt, Fit e Uilt, no alla trasformazione da “articolo 18” a “16” dell'azienda portuale livornese LTM
Livorno
I sindacati chiedono all'authority portuale di bloccare la proliferazione di nuovi soggetti economici
Lo scorso anno Fincantieri ha registrato valori record dei ricavi e dei nuovi ordini
Lo scorso anno Fincantieri ha registrato valori record dei ricavi e dei nuovi ordini
Trieste
Folgiero: raccolti i primi i frutti della nostra strategia e visione industriale
Nel quarto trimestre del 2024 i ricavi di COSCO Shipping Holdings sono aumentati del +44,8%
Nel quarto trimestre del 2024 i ricavi di COSCO Shipping Holdings sono aumentati del +44,8%
Shanghai
Nel periodo le portacontainer della flotta del gruppo cinese hanno trasportato 6,9 milioni di teu (+13,1%). In calo i contenitori sulle rotte Asia-Europa/Med
Porto Marghera, rinnovo della concessione a Terminal Rinfuse Venezia
Venezia
Nuovo contratto della durata di 25 anni. Previsti investimenti pari ad oltre 53 milioni di euro
Nell'ultimo trimestre del 2024 nei porti francesi è cresciuto il solo traffico dei container
Parigi
Nell'intero anno i contenitori sono stati pari ad oltre 5,3 milioni di teu (+11,5%)
Carnival segna nuovi record relativi al trimestre di bassa stagione dicembre-febbraio
Carnival segna nuovi record relativi al trimestre di bassa stagione dicembre-febbraio
Miami
Positive le prospettive per la parte restante dell'esercizio 2025
La ferrovia perde terreno nel traffico transalpino delle merci attraverso la Svizzera
Berna
Nel 2024 i treni hanno trasportato 25,7 milioni di tonnellate di carichi (-3,7%)
Lo scorso anno i ricavi della divisione portuale di CK Hutchison sono cresciuti del +10,8%
Hong Kong
Nel 2024 Ferrovie dello Stato Italiane ha registrato una perdita netta di -208 milioni di euro
Roma
Ricavi in crescita del +11,7%. In aumento le merci trasportate dal gruppo grazie all'acquisizione di Exploris
Porto di Genova, Ente Bacini chiede nuovi spazi e il rinnovo della concessione
Genova
Convegno per celebrare il centenario della società
Il 19 giugno a Roma si terrà l'assemblea pubblica dell'Associazione Italiana Terminalisti Portuali
Genova
VARD costruirà una nave per operazioni subacquee offshore per Dong Fang Offshore
Ålesund/Trieste
Il contratto ha un valore di 113,5 milioni di euro
La settimana prossima i porti italiani parteciperanno alla Seatrade Cruise Global
Roma
Marchio dell'iniziativa: “CruiseItaly - One Country, Many Destinations”
Inaugurato ufficialmente il terminal crociere del gruppo MSC nel porto di Barcellona
Barcellona
Nel 2027 sarà dotato di un impianto di cold ironing
Marcegaglia e Nova Marine Carriers costituiscono la joint venture NovaMar Logistic
Lugano/Gazoldo degli Ippoliti
Una general cargo trasporterà le materie prime agli stabilimenti del gruppo siderurgico
Liebherr registra un fatturato annuale record nel segmento delle gru per il settore marittimo-portuale
Bulle
Forte domanda di mezzi per l'industria offshore e per la movimentazione dei container
A Genova il convegno annuale “Programmazione, Esercizio e Gestione di Reti di Trasporto”
Genova
È dedicato al settore dei trasporti e della mobilità
Lo scorso anno sono state 656 le navi sottoposte a lavori di riparazione in Grecia
Il Pireo
Incremento di cinque unità rispetto al 2023
Porto della Spezia, completate le simulazioni di accosto delle navi da crociera al molo Garibaldi Ovest
La Spezia
Convegno di Assagenti sul futuro della professione di agente e mediatore marittimo
Genova
Si terrà domani a Genova
Francesco Beltrano è il nuovo segretario generale di Uniport
Roma
Subentra a Paolo Ferrandino, che continuerà a collaborare come consulente
Stena Line presenta il progetto di una nave ro-ro in grado di ridurre il consumo di energia di almeno il 20%
Goteborg
Introdotte gran parte delle tecnologie innovative attualmente disponibili
Saipem si è aggiudicata nuovi contratti in Medio Oriente e in Guyana
Milano
L'importo complessivo delle commesse è di circa 720 milioni di dollari
Convegno a Genova per il centenario di Ente Bacini
Genova
La società è stata istituita il 19 febbraio 1925
Rinnovato il consiglio di amministrazione di Interporto Bologna
Bentivoglio
Stefano Caliandro nominato presidente. Perdita di 1,7 milioni di euro nel 2024
NYK investe 76 miliardi di yen nella NYK Energy Ocean Corporation
Tokyo
La newco ha rilevato le attività della ENEOS Ocean
La decarbonizzazione del trasporto marittimo sarà più rapida nell'UE e negli Stati Uniti
DHL ha acquisito la CRYOPDP
Bonn/Nashville
La società fornisce servizi di corriere per cliniche e per l'assistenza sanitaria
PROSSIME PARTENZE
Visual Sailing List
Porto di partenza
Porto di destinazione:
- per ordine alfabetico
- per nazione
- per zona geografica
Oltre un milione alle imprese portuali di Livorno e Piombino per acquisire mezzi green
Livorno
Pubblicata la graduatoria di ammissione ai contributi del PNRR-Next Gen Eu
Nel 2024 le vendite dei container della COSCO Shipping Development Co. sono aumentate del +204,1%
Shanghai
Il relativo fatturato è cresciuto del +124,0%
Pubblicato il bando di finanziamento per l'acquisto di mezzi elettrici nei porti di Genova e Savona-Vado
Genova
Yang Ming acquista tre nuove portacontainer da 8.000 teu
Keelung
Saranno prese in consegna fra il 2028 e il 2029
Avviata a Marghera la costruzione di una nave da crociera per Regent Seven Seas Cruises
Trieste
Fincantieri consegnerà l'unità nel 2026
Federlogistica istituisce sedi operative in Spagna e Brasile
Genova
L'obiettivo è di andare oltre i teorici rapporti di cooperazione
Sequestrata oltre una tonnellata di cocaina nel porto di Gioia Tauro
Reggio Calabria
Se immessa sul mercato avrebbe fruttato oltre 187 milioni di euro
Nel 2024 i risultati economici di Interporto Padova hanno raggiunto valori record
Padova
Ricavi in crescita del +17%
Tre cerimonie nel cantiere navale di Saint-Nazaire per altrettante nuove navi di MSC Crociere
Ginevra
Consegnata la nuova ammiraglia “MSC World America”
Nel 2024 la società ferroviaria tedesca DB Cargo ha ridotto le perdite
Berlino
Ricavi nuovamente in calo. Flessione del -9,0% dei volumi di merci trasportate
NovaAlgoma ordina in Cina una seconda nave cementiera da 38.000 tpl
Lugano
Sarà presa in consegna nel 2027
Intesa doganale Italia-Brasile per facilitare gli scambi commerciali
Brasilia
Missione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nella nazione sudamericana
Un team di La Spezia Container Terminal a Rotterdam per testare tecnologie avanzate
La Spezia
Visitato il centro formazione di ECT Hutchinson Ports
Lunedì l'assemblea degli spedizionieri genovesi
Genova
Si terrà al Palazzo della Borsa di Genova
Assarmatori, in Italia il segmento dei traghetti non può sopportare l'onere dell'EU ETS in una situazione di mercato molto fragile
Bruxelles
Messina: tutelare lo shipping dagli eccessi ideologici del Green Deal
Rinnovato il sito web del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera
Roma
È diventato un unico punto di accesso digitale ai documenti e ai servizi
Nel 2024 i trasporti fluviali di merci in Germania sono aumentati del +1,2%
Wiesbaden
Il volume, pari a 173,8 milioni di tonnellate, è il secondo più basso dal 1990
Ad APM Terminals concesso il rinnovo della concessione nel porto di New York - New Jersey
New York
Contratto della durata di 33 anni. Previsti investimenti pari a 500 milioni di dollari
Avviata la sperimentazione dell'automazione delle gru nel terminal di Interporto Padova
Padova
La società interportuale insignita del “Premio Industria Felix 2025”
A febbraio il traffico dei container nel porto di Algeciras è calato del -17,0%
Algeciras
In riduzione sia i volumi in import-export che il transhipment
A Miami è stata costituita la nuova compagnia crocieristica Crescent Seas
Miami
La flotta, inizialmente formata da una nave della Regent Seven Seas Cruises, salirà a cinque unità entro i prossimi cinque anni
Nel 2024 il volume di veicoli trasportato dalla flotta di Wallenius Wilhelmsen è calato del -9,7%
Oslo
Flessione dei traffici sulla quasi totalità delle rotte mondiali
Accordo tra Assoporti e Assologistica e le authority di commercio, trasporti e porti della Florida
Roma
È stato siglato oggi
Ad aprile una missione in Albania del The International Propeller Clubs - Italia
Genova
Si svolgerà i giorni 9 e 10 a Tirana e Durazzo
Nel 2024 i ricavi della COSCO Shipping Ports sono saliti alla quota record di 1,5 miliardi di dollari (+3,3%)
Hong Kong
Nel solo quarto trimestre calo del -3,0%
A SO.RI.MA. (gruppo FHP) in concessione un'area di 125mila metri quadri nel porto di Chioggia
Venezia
Previsti investimenti pari a 11,5 milioni di euro nell'arco di 25 anni
PORTI
Porti italiani:
Ancona Genova Ravenna
Augusta Gioia Tauro Salerno
Bari La Spezia Savona
Brindisi Livorno Taranto
Cagliari Napoli Trapani
Carrara Palermo Trieste
Civitavecchia Piombino Venezia
Interporti italiani: elenco Porti del mondo: mappa
BANCA DATI
ArmatoriRiparatori e costruttori navali
SpedizionieriProvveditori e appaltatori navali
Agenzie marittimeAutotrasportatori
MEETINGS
Il 19 giugno a Roma si terrà l'assemblea pubblica dell'Associazione Italiana Terminalisti Portuali
Genova
A Genova il convegno annuale “Programmazione, Esercizio e Gestione di Reti di Trasporto”
Genova
È dedicato al settore dei trasporti e della mobilità
››› Archivio
RASSEGNA STAMPA
Damen Mangalia Unionists Protest Friday Against Possible Closure
(The Romania Journal)
Govt. to woo top ten shipping liners in world for Colombo port expansion
(Daily Mirror)
››› Archivio
FORUM dello Shipping
e della Logistica
Relazione del presidente Nicola Zaccheo
Roma, 18 settembre 2024
››› Archivio
Il network intermodale di Contship Italia è stato esteso al Terminal del Golfo di La Spezia
Melzo
Connessioni con gli inland terminal di Milano, Modena e Padova
Lo scorso mese il traffico dei container nel porto di Valencia è cresciuto del +15,2%
Valencia
Il volume complessivo delle merci movimentate è aumentato del +6,8%
L'AdSP del Mar Tirreno Settentrionale ottiene la certificazione per la parità di genere
Livorno
È la prima port authority italiana ad ottenere questo riconoscimento
Si indebolisce la crescita del traffico dei container nei porti di Los Angeles e Long Beach
Los Angeles/Long Beach
Lo scorso mese registrati incrementi rispettivamente del +2,6% e +13,4%
Assarmatori, bene la posizione del governo italiano sull'impatto dell'EU ETS su shipping e porti
Roma
Messina: compresi appieno i rischi e le storture della regolazione climatica europea
Conferita ai terminal portuali genovesi di PSA Italy la certificazione anticorruzione
Genova
La norma UNI EN ISO 37001 definisce i requisiti per un sistema di gestione anticorruzione efficace
Assiterminal presenta tre progetti per la transizione sostenibile del settore portuale italiano
Roma
Ultimati i lavori alle banchine 33 e 34 del porto di Civitavecchia
Civitavecchia
Approntati 50.000 metri quadri di piazzali
Il completamento e raddoppio della Pontremolese è il sogno-incubo della community portuale spezzina
La Spezia
Fontana: non si trovano i soldi quando risorse enormi sono convogliate su linee ferroviarie di dubbia utilità
Hanwha ha acquisito il 9,9% del capitale della società navalmeccanica Austal
Sydney
Investimento del valore di circa 116 milioni di dollari USA
La flotta europea è in crescita ma le flotte concorrenti crescono ad un ritmo più sostenuto
Bruxelles
Raptis (European Shipowners): investire i ricavi dell'ETS in tecnologie e combustibili puliti per lo shipping
Trasportounito ha confermato il fermo nazionale dell'autotrasporto di merci
Roma
Proclamato per la durata di cinque giorni dal 31 marzo al 4 aprile
A febbraio il traffico dei container nel porto di Hong Kong è cresciuto del +9,1%
Hong Kong
Tuttavia, per la seconda volta negli ultimi 25 anni, il volume di carichi è stato inferiore al milione di teu
Stabile il traffico delle merci nei porti greci nel terzo trimestre del 2024
Pireo
L'aumento dei volumi trasportati sulle rotte nazionali ha compensato il calo del traffico con l'estero
Al container terminal di Vado Ligure una portacontainer da 21.000 teu a pieno carico
Vado Ligure
Approdata la Cosco Shipping Nebula che è lunga 400 metri
UIR propone un tavolo permanente per lo sviluppo dell'intermodalità
Verona
Compito principale, quello di costruire un programma di finanziamento dei progetti
Approvato il piano di ristrutturazione della compagnia spagnola Armas Trasmediterránea
Las Palmas de Gran Canaria
Respinto il ricorso dei creditori
A febbraio si è accentuata la flessione del traffico delle merci nel porto di Singapore
Singapore
I carichi containerizzati sono ammontati a 27,4 milioni di tonnellate (-3,6%)
- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA
tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail
Partita iva: 03532950106
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