testata inforMARE
Cerca
15 giugno 2026 - Anno XXX
Quotidiano indipendente di economia e politica dei trasporti
16:15 GMT+2
LinnkedInTwitterFacebook
Bruxelles avvia una procedura di infrazione contro 12 nazioni UE per inosservanza della legislazione sul traffico marittimo
Tutte le nazioni comunitarie, con l'eccezione di Danimarca, Germania e Spagna, non hanno adottato la normativa entro il 5 febbraio scorso
26 febbraio 2004
La Commissione Europea ha avviato oggi una procedura di infrazione contro tutte le nazioni dell'UE, con l'eccezione di Danimarca, Germania e Spagna, per inosservanza della legislazione comunitaria sui sistemi di monitoraggio del traffico marittimo implementata con la direttiva n. 59 del 27 giugno 2002. Gli Stati UE avrebbero dovuto adottare questa normativa entro il 5 febbraio scorso.

L'esecutivo europeo ha precisato che, qualora gli Stati membri non dovessero adottare le misure necessarie per attuare la direttiva entro due mesi, la Commissione deciderà di procedere ulteriormente con la procedura di infrazione inviando un parere motivato, avviando così la fase che precede il deferimento del caso alla Corte di Giustizia UE.

 

Direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 27 giugno 2002
relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio




IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione(1),
visto il parere del Comitato economico e sociale(2),
visto il parere del Comitato delle regioni(3),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(4),
considerando quanto segue:
(1) Nella comunicazione del 24 febbraio 1993 per una politica comune della sicurezza marittima la Commissione ricorda, tra gli obiettivi da conseguire a livello comunitario, l'introduzione di un sistema di informazione obbligatorio grazie al quale gli Stati membri possano rapidamente accedere a tutte le informazioni importanti relative ai movimenti delle navi che trasportano prodotti pericolosi ed inquinanti, nonché sulla natura esatta di tali carichi.
(2) La direttiva 93/75/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993, relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti(5), ha istituito un sistema per l'informazione delle autorità competenti sulle navi dirette a porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti, nonché sugli incidenti in mare. Tale direttiva prevede che la Commissione presenti nuove proposte per l'introduzione di un più completo sistema di notificazione nella Comunità e che tali proposte possano riguardare le navi in transito lungo le coste degli Stati membri.
(3) La risoluzione del Consiglio dell'8 giugno 1993 per una politica comune della sicurezza dei mari(6) riconosce che tra i principali obiettivi dell'azione comunitaria rientra l'adozione di un sistema di informazione più completo.
(4) L'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione dovrebbe contribuire a prevenire gli incidenti e gli inquinamenti in mare, nonché a ridurre al minimo le loro conseguenze sull'ambiente marino e costiero, sull'economia e sulla salute delle popolazioni locali. L'efficienza del traffico marittimo e, in particolare, della gestione dello scalo delle navi nei porti, dipende dall'osservanza dell'obbligo per le navi di annunciare con sufficiente anticipo il loro arrivo nei porti.
(5) Lungo le coste europee sono stati istituiti vari sistemi obbligatori di notifica delle navi in conformità con le pertinenti disposizioni dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO). È opportuno provvedere affinché le navi osservino gli obblighi di notifica prescritti da tali sistemi.
(6) Sono stati inoltre istituiti servizi di assistenza al traffico marittimo (VTS) e sistemi di organizzazione del traffico che svolgono un'importante funzione ai fini della prevenzione degli incidenti e dell'inquinamento in talune zone marittime pericolose per la navigazione o nelle quali il traffico è particolarmente intenso. È necessario che le navi utilizzino i servizi di assistenza al traffico e osservino le norme applicabili ai sistemi di organizzazione del traffico approvati dall'IMO.
(7) Nel settore degli equipaggiamenti di bordo sono stati realizzati progressi tecnologici fondamentali che consentono oggi l'identificazione automatica delle navi (sistemi AIS) e quindi un loro migliore monitoraggio, nonché la registrazione dei dati di viaggio (sistemi VDR o "scatole nere") che facilitano le indagini dopo gli incidenti. In considerazione della loro importanza ai fini della definizione di una politica di prevenzione degli incidenti in mare è opportuno rendere obbligatoria la presenza di queste apparecchiature a bordo delle navi che effettuano viaggi nazionali ed internazionali con scalo nei porti della Comunità. I dati forniti da un sistema VDR possono essere utilizzati sia dopo un incidente per indagare sulle sue cause sia a titolo preventivo per trarre insegnamenti da questo tipo di situazioni. Gli Stati membri dovrebbero promuovere l'impiego di tali dati per entrambi i fini.
(8) Gli Stati membri dovrebbero accertarsi che le stazioni costiere delle autorità competenti dispongano di personale sufficiente e debitamente qualificato, oltre alle attrezzature tecniche appropriate.
(9) La conoscenza esatta delle merci pericolose o inquinanti trasportate a bordo delle navi e di altre informazioni pertinenti dal punto di vista della sicurezza, come quelle relative a incidenti avvenuti in mare, è un fattore essenziale per poter preparare ed effettuare con la dovuta efficacia le operazioni di intervento in caso di inquinamento o di rischio di inquinamento in mare. Le navi dirette ai porti degli Stati membri o che ne escono devono notificare queste informazioni alle autorità competenti o alle autorità portuali di tali Stati membri.
(10) Per semplificare e accelerare la trasmissione e l'utilizzazione di informazioni sul carico, che possono talora essere voluminose, è opportuno che tali informazioni vengano trasmesse, qualora ciò sia possibile, per via elettronica all'autorità competente o all'autorità portuale interessata. Per gli stessi motivi, gli scambi di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero aver luogo per via elettronica.
(11) Se gli Stati membri si sono accertati che le compagnie interessate hanno istituito procedure interne atte a garantire che le informazioni prescritte dalla direttiva vengano inviate all'autorità competente senza alcun indugio, deve essere possibile esentare i servizi di linea fra due o più Stati, di cui almeno uno sia uno Stato membro, dall'obbligo di notificazione per ciascun viaggio.
(12) Talune navi presentano, in ragione del loro comportamento o delle loro condizioni, rischi potenziali per la sicurezza della navigazione e per l'ambiente. È opportuno che gli Stati membri riservino una particolare attenzione al monitoraggio di tali navi, che adottino i provvedimenti appropriati per evitare l'aggravamento dei rischi che tali navi pongono e che trasmettano agli altri Stati membri interessati le informazioni pertinenti di cui dispongono in merito a tali navi. Tali provvedimenti appropriati potrebbero essere misure previste nell'ambito delle attività di controllo dello Stato di approdo.
(13) Gli Stati membri devono premunirsi contro i rischi per la sicurezza marittima, la sicurezza degli individui e dell'ambiente marino e costiero creati da incidenti o talune altre situazioni in mare o dalla presenza di perdite di inquinanti o di colli alla deriva. A tal fine i comandanti delle navi che si trovano nella zona di ricerca e di soccorso/zona economica esclusiva o zona equivalente degli Stati membri dovrebbero riferire alle autorità costiere i fatti eventualmente rilevati, fornendo ogni opportuna informazione. In base alla loro situazione specifica, gli Stati membri dovrebbero disporre di un margine di manovra nel determinare a quale delle suddette zone geografiche debba applicarsi l'obbligo di notifica.
(14) In caso di incidente in mare, la piena e totale cooperazione delle parti implicate nel trasporto contribuisce in modo significativo all'efficacia degli interventi delle autorità competenti.
(15) Quando sulla base di previsioni meteorologiche e sullo stato del mare diffuse da un servizio d'informazione meteorologica qualificato ritiene che le condizioni meteorologiche o del mare siano eccezionalmente sfavorevoli e creino un grave rischio per la sicurezza della vita umana o un grave rischio di inquinamento, l'autorità competente designata da uno Stato membro dovrebbe informarne il capitano di una nave che intende entrare o uscire dal porto e può adottare ogni altra misura appropriata. Fatto salvo il dovere di assistenza alle navi in difficoltà, dette misure possono comprendere eventualmente il divieto di entrare o uscire dal porto fino al ritorno alla normalità. In caso di rischio per la sicurezza o di rischio di inquinamento e tenuto conto della situazione specifica del porto in questione, l'autorità competente può raccomandare alle navi di non uscire dal porto. Il comandante, qualora decida di uscire dal porto, lo fa in ogni caso sotto la propria responsabilità e dovrebbe motivare la sua decisione.
(16) La mancata disponibilità di luoghi di rifugio può avere gravi conseguenze in caso di incidente in mare. Gli Stati membri dovrebbero quindi elaborare piani per consentire, se la situazione lo richiede, di accogliere nelle migliori condizioni possibili le navi in difficoltà nei loro porti o in ogni altra zona protetta. Ove necessario e praticabile, tali piani dovrebbero comprendere la fornitura di mezzi e strutture adeguati in ordine all'assistenza, al salvataggio e all'intervento antinquinamento. I porti che accolgono una nave in difficoltà dovrebbero poter contare su un rapido rimborso e un indennizzo delle spese sostenute e dei danni eventuali che l'operazione comporta. La Commissione dovrebbe pertanto esaminare le possibilità di istituire un sistema adeguato di indennizzo per i porti comunitari che accolgono una nave in difficoltà e di esigere che le navi dirette verso un porto comunitario siano adeguatamente assicurate.
(17) È necessario creare un quadro di cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione onde migliorare la realizzazione del sistema di monitoraggio ed informazione sul traffico marittimo, dando vita a canali di comunicazione adeguati tra le autorità competenti e i porti degli Stati membri. Inoltre, la copertura del sistema di identificazione e monitoraggio delle navi deve essere completata nelle zone marittime della Comunità nelle quali esso è ancora insufficiente. In aggiunta, nelle regioni marittime della Comunità dovranno essere creati centri di gestione delle informazioni con il compito di agevolare lo scambio o la comunicazione dei dati utili in relazione al monitoraggio del traffico e all'attuazione della presente direttiva. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero altresì cercare di cooperare con i paesi terzi per realizzare tali obiettivi.
(18) L'applicazione della presente direttiva sarà tanto più efficace quanto più rigoroso sarà il controllo che gli Stati membri eserciteranno sulla sua osservanza. A tal fine gli Stati membri devono effettuare regolarmente ispezioni adeguate o adottare qualsiasi altra disposizione necessaria per assicurarsi che i canali di comunicazione istituiti in applicazione della presente direttiva funzionino in maniera soddisfacente. È opportuno che venga istituito un regime di sanzioni onde garantire che le parti interessate rispettino gli obblighi in materia di notifica e di presenza a bordo delle apparecchiature previste dalla direttiva.
(19) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(7).
(20) Talune disposizioni della presente direttiva possono essere modificate secondo tale procedura allo scopo di tener conto dell'evoluzione degli strumenti comunitari e internazionali e dell'esperienza maturata nell'applicazione della direttiva stessa, purché tali modifiche non abbiano l'effetto di ampliare l'ambito d'applicazione della direttiva. Adeguate relazioni degli Stati membri sull'attuazione della direttiva costituiscono uno strumento utile affinché la Commissione possa valutare l'esperienza maturata al riguardo.
(21) La presente direttiva rafforza, estende e modifica in modo significativo le disposizioni della direttiva 93/75/CEE. Di conseguenza, è opportuno abrogare la direttiva 93/75/CEE.
(22) Dato che gli obiettivi dell'azione proposta, vale a dire una migliore sicurezza ed efficienza del traffico marittimo, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Secondo il principio di proporzionalità di cui al suddetto articolo, la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di detti obiettivi,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1
Scopo
Scopo della presente direttiva è istituire nella Comunità un sistema di monitoraggio del traffico navale e d'informazione ai fini di una migliore sicurezza ed efficienza di tale traffico, di una migliore risposta delle autorità in caso d'incidente o in presenza di situazioni potenzialmente pericolose in mare, comprese le operazioni di ricerca e di soccorso, e di un ausilio per migliorare la prevenzione e l'individuazione dell'inquinamento causato dalle navi.
Gli Stati membri provvedono al monitoraggio e adottano tutte le misure necessarie e appropriate per assicurare che i comandanti, gli esercenti o gli agenti delle navi, nonché gli spedizionieri/caricatori o proprietari delle merci pericolose o inquinanti trasportate a bordo di dette navi, rispettino gli obblighi sanciti dalla presente direttiva.

Articolo 2
Ambito di applicazione
1. La presente direttiva si applica alle navi di stazza lorda pari o superiore a 300 tonnellate, salvo diversamente specificato.
2. La presente direttiva non si applica:
a) alle navi da guerra, alle navi da guerra ausiliarie e alle altre navi appartenenti ad uno Stato membro o da questo esercitate e utilizzate per un servizio pubblico non commerciale;
b) alle navi da pesca, alle navi tradizionali e alle imbarcazioni da diporto di lunghezza inferiore a 45 metri;
c) ai bunker fino a 5000 tonnellate, alle scorte e alle attrezzature di bordo delle navi.

Articolo 3
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
a) "strumenti internazionali pertinenti": i seguenti strumenti:
- "MARPOL": la convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e il relativo protocollo del 1978,
- "SOLAS": la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare e i relativi protocolli e modifiche,
- la convenzione internazionale del 1969 per la stazzatura delle navi,
- la convenzione internazionale del 1969 sull'intervento in alto mare in caso di sinistri che causino o possano causare l'inquinamento da idrocarburi, e il relativo protocollo del 1973 sull'intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi,
- "SAR": la convenzione internazionale del 1979 sulla ricerca ed il salvataggio marittimo,
- "Codice ISM": il codice internazionale per la gestione della sicurezza,
- "Codice IMDG": il Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose,
- "Codice IBC": il Codice internazionale dell'IMO per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di prodotti chimici pericolosi,
- "Codice IGC": il Codice internazionale dell'IMO per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di gas liquefatti,
- "Codice BC": il Codice dell'IMO delle norme pratiche per la sicurezza del trasporto alla rinfusa di carichi solidi,
- "Codice INF": il Codice dell'IMO relativo alle norme di sicurezza per il trasporto di combustibile nucleare irradiato, di plutonio e di scorie altamente radioattive in fusti a bordo di navi,
- "Risoluzione IMO A 851 (20)": la risoluzione 851 (20) dell'Organizzazione marittima internazionale, avente per titolo "Principi generali dei sistemi di rapportazione navale e prescrizioni per la rapportazione navale, comprese le linee guida per la rapportazione dei sinistri in cui sono coinvolte merci pericolose, sostanze nocive e/o sostanze inquinanti per l'ambiente marino";
b) "esercente": l'armatore, il proprietario o il gestore della nave;
c) "agente": la persona incaricata o autorizzata a rilasciare le informazioni in nome dell'esercente della nave;
d) "spedizioniere/caricatore": la persona che ha stipulato con un vettore un contratto per il trasporto di merci via mare o la persona nel cui nome o per conto della quale è stipulato il contratto;
e) "compagnia": la compagnia ai sensi della regola 1, paragrafo 2 del capitolo IX della SOLAS;
f) "nave": qualsiasi nave o unità marittima;
g) "merci pericolose": - le merci classificate nel Codice IMDG,
- le sostanze liquide pericolose di cui al capitolo 17 del Codice IBC,
- i gas liquefatti di cui al capitolo 19 del Codice IGC,
- le sostanze solide di cui all'appendice B del Codice BC.
Sono parimenti comprese le merci per il cui trasporto sono state prescritte condizioni preliminari conformemente al paragrafo 1.1.3 del Codice IBC o al paragrafo 1.1.6 del Codice IGC;
h) "merci inquinanti": - gli idrocarburi, secondo la definizione della MARPOL, allegato I,
- le sostanze liquide nocive, secondo la definizione della MARPOL, allegato II,
- le sostanze dannose, secondo la definizione della MARPOL, allegato III;
i) "unità di carico": un veicolo stradale adibito al trasporto di merci, un veicolo ferroviario adibito al trasporto di merci, un contenitore, un veicolo cisterna stradale, un veicolo cisterna ferroviario o una cisterna mobile;
j) "indirizzo": il nome e i canali di comunicazione che consentono di stabilire, in caso di necessità, un contatto con l'esercente, l'agente, l'autorità portuale, l'autorità competente o qualsiasi altra persona o organismo abilitato in possesso di informazioni dettagliate riguardanti il carico della nave;
k) "autorità competenti": le autorità e gli organismi designati dagli Stati membri a ricevere e a diffondere le informazioni comunicate a norma della presente direttiva;
l) "autorità portuale": l'autorità o l'organismo competente designato dagli Stati membri, per ciascun porto, a ricevere e a diffondere le informazioni comunicate a norma della presente direttiva;
m) "luogo di rifugio": il porto, la parte di un porto o qualsiasi altro luogo di ancoraggio o ormeggio protetto o qualsiasi altra area riparata individuati da uno Stato membro per accogliere una nave in pericolo;
n) "stazione costiera": il servizio di assistenza al traffico marittimo (VTS), l'impianto a terra incaricato di gestire un sistema di rapportazione obbligatorio approvato dall'IMO o l'organismo incaricato di coordinare le operazioni di ricerca e di salvataggio o di lotta contro l'inquinamento dell'ambiente marino, designati dagli Stati membri in applicazione della presente direttiva;
o) "servizio di assistenza al traffico marittimo (VTS)": il servizio finalizzato a migliorare la sicurezza e l'efficienza del traffico marittimo e a tutelare l'ambiente, in grado di interagire con il traffico e di rispondere alle condizioni di traffico che si verificano nell'area coperta dal VTS;
p) "sistema di rotte navali": qualsiasi sistema che organizza uno o più corsie di traffico o prevede misure di organizzazione del traffico al fine di ridurre il rischio di sinistri; esso comprende schemi di separazione del traffico, corsie di traffico a doppio senso, rotte raccomandate, zone da evitare, zone di traffico costiero, rotatorie, zone di prudenza e corsie di traffico in acque profonde;
q) "nave tradizionale": qualsiasi tipo di nave storica e relative ricostruzioni, comprese quelle finalizzate a incoraggiare e promuovere le tecniche e l'arte marinaresca tradizionali e nel contempo identificabili come monumenti viventi di cultura, il cui esercizio rispetta i principi tradizionali dell'arte e della tecnica marinaresche;
r) "sinistro": il sinistro quale definito nel Codice dell'IMO in materia di inchieste sui sinistri e sugli incidenti marittimi.

TITOLO I
RAPPORTAZIONE E MONITORAGGIO NAVALI
Articolo 4
Notifica preventiva dell'ingresso nei porti degli Stati membri
1. L'esercente, l'agente o il comandante della nave diretta verso un porto di uno Stato membro notifica all'autorità portuale le informazioni di cui all'allegato I, parte 1:
a) con almeno ventiquattr'ore d'anticipo, oppure
b) al più tardi al momento in cui la nave esce dal porto precedente, se la durata del viaggio è inferiore a ventiquattr'ore, oppure
c) se il porto di scalo non è noto o se è cambiato durante il viaggio, non appena quest'informazione è disponibile.
2. Le navi che, in provenienza da un porto extracomunitario, sono dirette a un porto di uno Stato membro e che trasportano merci pericolose o inquinanti sono soggette all'obbligo di notifica di cui all'articolo 13.

Articolo 5
Monitoraggio delle navi che entrano nelle aree coperte da sistemi obbligatori di rapportazione navale
1. Lo Stato membro interessato provvede al monitoraggio e adotta tutte le misure necessarie e appropriate per assicurare che tutte le navi che entrano nell'area coperta da un sistema obbligatorio di rapportazione navale, adottato dall'IMO in base alla convenzione SOLAS, capitolo V, regola 11 e utilizzato da uno o più Stati, fra cui almeno uno Stato membro, conformemente alle linee guida e ai criteri emanati dall'IMO, diffondano le informazioni necessarie in osservanza di detto sistema, fatte salve le informazioni supplementari prescritte dallo Stato membro in conformità con la risoluzione IMO A.851(20).
2. Lo Stato membro che sottopone per adozione all'IMO un nuovo sistema obbligatorio di rapportazione navale o una proposta di modifica di un sistema di rapportazione esistente indica nella proposta almeno le informazioni enumerate nell'allegato I, parte 4.

Articolo 6
Impiego dei sistemi di identificazione automatica
1. Ogni nave che fa scalo in un porto di uno Stato membro dev'essere dotata, secondo il calendario indicato all'allegato II, parte I, di un AIS rispondente alle norme di funzionamento definite dall'IMO.
2. Le navi dotate dell'AIS lo mantengono sempre in funzione, tranne nei casi in cui accordi, regole o norme internazionali prevedano la protezione delle informazioni sulla navigazione.

Articolo 7
Impiego dei sistemi di rotte navali
1. Gli Stati membri provvedono al monitoraggio e adottano tutte le misure necessarie e appropriate per assicurare che tutte le navi che entrano nell'area coperta da un sistema di rotte navali obbligatorio, adottato dall'IMO in base alla convenzione SOLAS, capitolo V, regola 10 e utilizzato da uno o più Stati, fra cui almeno uno Stato membro, impieghino detto sistema conformemente alle linee guida e ai criteri pertinenti emanati dall'IMO.
2. Gli Stati membri che applicano, sotto la loro responsabilità, un sistema di rotte navali non adottato dall'IMO seguono, per quanto possibile, le linee guida e i criteri elaborati dall'IMO e diffondono tutte le informazioni per un impiego sicuro ed efficace dei sistemi di rotte navali adottati.

Articolo 8
Monitoraggio dell'adesione ai servizi di assistenza al traffico marittimo da parte delle navi
Gli Stati membri provvedono al monitoraggio e adottano tutte le misure necessarie e appropriate per assicurare che:
a) le navi che entrano nell'area in cui si applica un VTS utilizzato da uno o più Stati, fra cui almeno uno Stato membro, nelle loro acque territoriali e basato sulle linee guida elaborate dall'IMO partecipino alle regole di detto VTS e le rispettino;
b) le navi battenti bandiera di uno Stato membro o quelle dirette verso un porto di uno Stato membro che entrano nell'area in cui si applica siffatto VTS, al di fuori delle acque territoriali di uno Stato membro e in base alle linee guida elaborate dall'IMO, rispettino le regole di detto VTS;
c) le navi battenti bandiera di un paese terzo e non dirette verso un porto di uno Stato membro che entrano nell'area coperta da un VTS al di fuori delle acque territoriali di uno Stato membro si attengano, per quanto possibile, alle regole di detto VTS. Gli Stati membri dovrebbero rapportare allo Stato di bandiera pertinente qualsiasi palese violazione grave di dette regole nell'area coperta da siffatto VTS.

Articolo 9
Infrastruttura per i sistemi di rapportazione navale, i sistemi di rotte navali e i servizi di assistenza al traffico marittimo
1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie e appropriate per dotarsi progressivamente, in tempi compatibili con il calendario indicato all'allegato II, parte I, degli impianti e delle installazioni a terra appropriati per ricevere ed utilizzare le informazioni AIS, prevedendo la copertura necessaria per la trasmissione dei rapporti.
2. La creazione di tutti gli impianti e installazioni a terra necessari per attuare la presente direttiva deve essere completata entro il 2007. Gli Stati membri provvedono a che gli impianti appropriati per convogliare le informazioni e scambiarle tra i sistemi nazionali degli Stati membri siano in funzione entro un anno a decorrere da tale data.
3. Gli Stati membri provvedono a che le stazioni costiere incaricate di monitorare l'adesione ai servizi di assistenza al traffico marittimo e ai sistemi di rotte navali dispongano di personale sufficiente e adeguatamente qualificato, di appropriati strumenti di comunicazione e di monitoraggio delle navi e operino in conformità delle pertinenti linee guida dell'IMO.

Articolo 10
Registratori dei dati di viaggio
1. Gli Stati membri provvedono al monitoraggio e adottano tutte le misure necessarie e appropriate per assicurare che le navi che fanno scalo in un porto di uno Stato membro siano dotate di un registratore dei dati di viaggio (sistema VDR) secondo le disposizioni dell'allegato II, parte II. Le esenzioni eventualmente accordate ai traghetti roll-on/roll-off e alle unità veloci da passeggeri ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 1999/35/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa a un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea(8), cessano il 5 agosto 2002.
2. I dati che sono stati rilevati con un sistema VDR sono messi a disposizione dello Stato membro interessato in caso di un'indagine effettuata a seguito di un sinistro avvenuto nelle acque sotto la giurisdizione di uno Stato membro. Gli Stati membri provvedono a che nel corso dell'indagine detti dati siano utilizzati e debitamente analizzati. Gli Stati membri provvedono a che i risultati dell'indagine siano pubblicati al più presto possibile dopo la sua conclusione.

Articolo 11
Indagini sui sinistri
Gli Stati membri, fatto salvo l'articolo 12 della direttiva 1999/35/CE, osservano le disposizioni del Codice dell'IMO in materia di inchieste sui sinistri e sugli incidenti marittimi in caso di indagine su un sinistro o incidente marittimo in cui è rimasta coinvolta una delle navi di cui alla presente direttiva. Gli Stati membri collaborano alle indagini sui sinistri e sugli incidenti marittimi in cui è coinvolta una nave battente la loro bandiera.

TITOLO II
NOTIFICA DELLE MERCI PERICOLOSE O INQUINANTI A BORDO DELLA NAVI (HAZMAT)
Articolo 12
Obblighi dello spedizioniere/caricatore
Le merci pericolose o inquinanti sono consegnate per il trasporto o accettate a bordo di una nave, indipendentemente dalle dimensioni di questa, in un porto di uno Stato membro soltanto se al comandante o all'esercente è pervenuta una dichiarazione contenente le informazioni di cui all'allegato I, parte 2.
Allo spedizioniere/caricatore incombe l'obbligo di trasmettere al comandante o all'esercente tale dichiarazione e di assicurare che il carico consegnato per il trasporto corrisponda effettivamente a quello dichiarato ai sensi del primo comma.

Articolo 13
Notifica delle merci pericolose o inquinanti trasportate a bordo
1. L'esercente, l'agente o il comandante di una nave, indipendentemente dalle dimensioni di questa, che trasporta merci pericolose o inquinanti e lascia un porto di uno Stato membro notifica, al più tardi al momento della partenza della nave, le informazioni di cui all'allegato I, parte 3, all'autorità competente designata da tale Stato membro.
2. L'esercente, l'agente o il comandante di una nave, indipendentemente dalle dimensioni di questa, che trasporta merci pericolose o inquinanti, proviene da un porto extracomunitario ed è diretta verso un porto di uno Stato membro o verso un luogo di ormeggio situato nelle acque territoriali di uno Stato membro, notifica le informazioni di cui all'allegato I, parte 3, all'autorità competente dello Stato membro in cui è situato il primo porto di destinazione o il luogo di ormeggio al più tardi al momento della partenza dal porto di caricamento oppure non appena è noto il porto di destinazione o il luogo di ormeggio, se questa informazione non è disponibile al momento della partenza.
3. Gli Stati membri possono istituire una procedura che autorizza l'esercente, l'agente o il comandante di una nave di cui ai paragrafi 1 e 2 a notificare le informazioni di cui all'allegato I, parte 3 all'autorità portuale del porto di partenza o di destinazione nella Comunità, a seconda dei casi.
La procedura istituita deve garantire che l'autorità competente, in caso di necessità, possa accedere alle informazioni di cui all'allegato I, parte 3, in ogni momento. A tal fine, l'autorità portuale pertinente conserva le informazioni di cui all'allegato I, parte 3 per un periodo sufficiente a consentire la loro utilizzazione in caso di incidente in mare. L'autorità portuale adotta i provvedimenti necessari per fornire immediatamente per via elettronica, 24 ore su 24, tali informazioni, a richiesta dell'autorità competente.
4. L'esercente, l'agente o il comandante della nave deve comunicare le informazioni relative al carico di cui all'allegato I, parte 3, all'autorità portuale o all'autorità competente.
Le informazioni devono essere trasmesse per via elettronica ogniqualvolta fattibile. Lo scambio di messaggi per via elettronica rispetta la sintassi e le procedure specificate nell'allegato III.

Articolo 14
Scambio telematico di dati fra Stati membri
Gli Stati membri cooperano per garantire l'interconnessione e l'interoperabilità dei sistemi nazionali utilizzati per gestire le informazioni di cui all'allegato I.
I sistemi di comunicazione istituiti a norma del primo comma devono possedere le seguenti caratteristiche:
a) lo scambio dei dati dev'essere effettuato per via elettronica e deve consentire la ricezione e il trattamento dei messaggi notificati ai sensi dell'articolo 13;
b) il sistema deve consentire la trasmissione delle informazioni 24 ore su 24;
c) ogni Stato membro dev'essere in grado di trasmettere senza indugio all'autorità competente di un altro Stato membro che ne faccia richiesta le informazioni riguardanti la nave e le merci pericolose o inquinanti che si trovano a bordo di essa.

Articolo 15
Esenzioni
1. Gli Stati membri possono esonerare dall'osservanza dei requisiti di cui all'articolo 13 i servizi di linea effettuati tra porti situati nel loro territorio qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) la compagnia che opera i suddetti servizi compila e tiene aggiornato un elenco delle navi interessate e lo trasmette all'autorità competente interessata;
b) per ciascun viaggio effettuato, le informazioni di cui all'allegato I, parte 3 sono messe a disposizione dell'autorità competente che ne fa richiesta. La compagnia deve istituire un sistema interno che garantisca la trasmissione in forma elettronica, 24 ore su 24, immediatamente dopo la ricezione della domanda, di tale informazione all'autorità competente, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4.
2. Quando un servizio di linea internazionale è operato tra due o più Stati, fra cui almeno uno Stato membro, qualsiasi Stato membro interessato dal servizio può chiedere agli altri Stati membri di concedere un'esenzione per detto servizio. Tutti gli Stati membri interessati dal servizio, compresi gli Stati costieri, collaborano per concedere un'esenzione al servizio in questione, nel rispetto delle condizioni stabilite al paragrafo 1.
3. Gli Stati membri verificano periodicamente che le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 siano soddisfatte. Quando una di queste condizioni non è più soddisfatta, gli Stati membri revocano immediatamente il beneficio dell'esenzione alla compagnia interessata.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco delle compagnie e delle navi esentate a norma del presente articolo, unitamente a tutti gli aggiornamenti dell'elenco.

TITOLO III
MONITORAGGIO DELLE NAVI A RISCHIO ED INTERVENTO IN CASO DI INCIDENTI IN MARE
Articolo 16
Trasmissione delle informazioni relative a determinate navi
1. Sono considerate navi che presentano un rischio potenziale per la navigazione ovvero una minaccia per la sicurezza della navigazione, la sicurezza delle persone o l'ambiente le navi che possiedono le caratteristiche seguenti:
a) navi che, nel corso del viaggio:
- sono rimaste coinvolte in incidenti in mare ai sensi dell'articolo 17, oppure
- hanno violato gli obblighi di notificazione e di rapportazione imposti dalla presente direttiva, oppure
- hanno violato le norme applicabili nell'ambito dei sistemi di rotte navali e dei VTS posti sotto la responsabilità di uno Stato membro;
b) le navi nei cui confronti esistono prove o presunzioni di scarichi volontari di idrocarburi o altre violazioni della Marpol nelle acque poste sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
c) le navi alle quali è stato rifiutato l'accesso ai porti degli Stati membri o che sono state oggetto di un rapporto o di una notifica di uno Stato membro a norma dell'allegato I, parte 1, della direttiva 95/21/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo(9).
2. Le stazioni costiere che detengono informazioni pertinenti sulle navi di cui al paragrafo 1 le comunicano alle stazioni costiere interessate degli altri Stati membri situati sulla rotta prevista della nave.
3. Gli Stati membri provvedono a che le informazioni comunicate loro a norma del paragrafo 2 siano trasmesse alle pertinenti autorità portuali e/o a qualsiasi altra autorità designata dallo Stato membro. In funzione delle risorse umane di cui dispongono, gli Stati membri effettuano, di loro iniziativa o su richiesta di un altro Stato membro, ispezioni o verifiche nei loro porti, fatti salvi gli obblighi inerenti al controllo da parte dello Stato di approdo. Essi informano tutti gli Stati membri interessati dei risultati delle iniziative che hanno assunto.

Articolo 17
Rapportazione di incidenti in mare
1. Fatto salvo il diritto internazionale e allo scopo di prevenire o attenuare ogni rischio significativo per la sicurezza della navigazione, la sicurezza delle persone o l'ambiente, gli Stati membri provvedono al monitoraggio e adottano tutte le misure appropriate affinché il comandante di una nave che naviga all'interno della loro zona di ricerca e soccorso/zona economica esclusiva o equivalente, rapporti immediatamente alla stazione costiera geograficamente competente:
a) qualsiasi incidente che pregiudichi la sicurezza della nave, come collisioni, incagli, avarie, disfunzioni o guasti, allagamento o spostamento del carico, eventuali difetti riscontrati nello scafo o cedimenti della struttura;
b) qualsiasi incidente che comprometta la sicurezza della navigazione, come guasti o difetti idonei ad alterare le capacità di manovra o la navigabilità della nave, qualsiasi guasto o disfunzione che alteri i sistemi di propulsione o la macchina di governo, le installazioni per la produzione di elettricità, le apparecchiature di navigazione o di comunicazione;
c) qualsiasi situazione atta a provocare un inquinamento delle acque o del litorale dello Stato membro, quale lo scarico o il rischio di scarico di sostanze inquinanti in mare;
d) qualsiasi perdita di prodotti inquinanti, contenitori o colli alla deriva.
2. Il messaggio di rapportazione trasmesso a norma del paragrafo 1 indica, come minimo, il nome della nave, la sua posizione, il porto di partenza, il porto di destinazione, l'indirizzo che consente di ottenere informazioni sulle merci pericolose e inquinanti trasportate a bordo, il numero di persone a bordo, i particolari dell'incidente e qualsiasi informazione pertinente contemplata dalla risoluzione 851 (20) dell'IMO.

Articolo 18
Misure da adottare in presenza di condizioni meteorologiche eccezionalmente avverse
1. Quando le autorità competenti designate dagli Stati membri ritengono che, a causa di condizioni meteorologiche o marittime eccezionalmente avverse, sussista un grave rischio di inquinamento delle loro zone marittime o costiere, o delle zone marittime o costiere di altri Stati o sia in pericolo la vita umana:
a) esse dovrebbero, ove possibile, fornire al capitano di una nave che si trova nella zona portuale interessata e intende entrare o uscire dal porto tutte le informazioni sulle condizioni marittime e meteorologiche e, ove opportuno e possibile, sui pericoli che queste possono comportare per la sua nave, il carico, l'equipaggio e i passeggeri;
b) fatto salvo il dovere di assistenza alle navi in difficoltà e a norma dell'articolo 20, esse possono adottare tutte le altre misure idonee, compresi la raccomandazione o il divieto a una nave particolare o a navi in generale di entrare o uscire dal porto nella zona colpita, finché non si sia stabilito che non sussiste più rischio per la vita umana e/o l'ambiente;
c) esse adottano misure idonee per limitare quanto più possibile o, se del caso, vietare il rifornimento di combustibile in mare nelle loro acque territoriali.
2. Il comandante informa la compagnia delle misure o raccomandazioni appropriate di cui al paragrafo 1. Queste lasciano tuttavia impregiudicata la decisione che il comandante deve prendere in base al suo giudizio professionale conformemente alla convenzione SOLAS. Il comandante comunica alle autorità competenti i motivi della sua decisione, qualora essa non sia conforme alle misure di cui al paragrafo 1.
3. Le misure o raccomandazioni appropriate di cui al paragrafo 1 si basano sulle previsioni meteorologiche e sullo stato del mare diffuse da un servizio d'informazione meteorologica qualificato riconosciuto dallo Stato membro.

Articolo 19
Misure relative agli incidenti in mare
1. Quando si verificano incidenti in mare di cui all'articolo 17, gli Stati membri adottano, per quanto necessario, tutte le misure appropriate in conformità al diritto internazionale per garantire la sicurezza della navigazione, la sicurezza delle persone e la protezione dell'ambiente marino e costiero.
L'allegato IV contiene un elenco non esaustivo delle misure che gli Stati membri possono adottare a norma del presente articolo.
2. L'esercente, il comandante della nave e il proprietario delle merci pericolose o inquinanti trasportate a bordo, devono collaborare pienamente, in conformità al diritto interno e internazionale, con le autorità nazionali competenti, a richiesta di queste, allo scopo di ridurre al minimo le conseguenze di un incidente in mare.
3. Il comandante di una nave cui si applicano le disposizioni del Codice ISM informa la compagnia, con le modalità previste da detto codice, in merito ad ogni incidente in mare di cui all'articolo 17, paragrafo 1. Non appena sia stata informata dell'accaduto, la compagnia ha l'obbligo di contattare la stazione costiera competente e di mettersi a sua disposizione per ogni eventualità.

Articolo 20
Luoghi di rifugio
Gli Stati membri, sentite le parti interessate e tenuto conto delle pertinenti linee guida dell'IMO, stabiliscono dei piani per accogliere nelle acque sotto la loro giurisdizione le navi in pericolo. Detti piani indicano le necessarie modalità e procedure, tenuto conto dei vincoli operativi e ambientali, per assicurare che le navi in pericolo possano recarsi immediatamente in un luogo di rifugio una volta ottenuta l'autorizzazione dell'autorità competente. Ove gli Stati membri lo ritengano necessario e praticabile, i piani devono contenere dispositivi per la fornitura di mezzi e strutture adeguati in ordine all'assistenza, al salvataggio e all'intervento anti-inquinamento.
I piani predisposti per accogliere le navi in pericolo sono comunicati a richiesta. Entro il 5 febbraio 2004 gli Stati membri informano la Commissione delle misure che adottano in applicazione del primo comma.

Articolo 21
Informazione delle parti interessate
1. Se necessario, la stazione costiera competente dello Stato membro interessato segnala via radio, nelle zone interessate, ogni incidente notificato ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, ed informa della presenza di ogni nave che comporti un rischio per la sicurezza della navigazione, la sicurezza delle persone o l'ambiente.
2. Le autorità competenti che sono in possesso delle informazioni notificate ai sensi degli articoli 13 e 17 adottano i provvedimenti opportuni per fornire tali informazioni, in qualsiasi momento, su richiesta presentata dall'autorità competente di un altro Stato membro per motivi di sicurezza.
3. Lo Stato membro le cui autorità competenti siano state informate, a norma della presente direttiva o in altro modo, di fatti che comportano o aumentano il rischio di veder messe in pericolo talune zone marittime o costiere di un altro Stato membro adotta le misure appropriate per informarne al più presto ogni Stato membro interessato e consultarlo in merito alle iniziative da prendere. Se necessario, gli Stati membri cooperano per concordare le modalità di un intervento comune.
Ogni Stato membro adotta le disposizioni necessarie per utilizzare pienamente i rapporti che le navi hanno l'obbligo di trasmettergli a norma dell'articolo 17.

TITOLO IV
MISURE SUPPLEMENTARI
Articolo 22
Designazione e pubblicazione dell'elenco degli organismi competenti
1. Ogni Stato membro designa le autorità competenti, le autorità portuali e le stazioni costiere alle quali devono essere indirizzate le notifiche previste dalla presente direttiva.
2. Ogni Stato membro provvede affinché il settore della navigazione marittima riceva un'informazione adeguata e regolarmente aggiornata, in particolare mediante pubblicazioni nautiche, sulle autorità e le stazioni designate a norma del paragrafo 1, ivi comprese, se necessario, le rispettive zone di competenza geografica e le procedure istituite per la notifica delle informazioni previste dalla presente direttiva.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco delle autorità e delle stazioni designate ai sensi del paragrafo 1 ed ogni suo successivo aggiornamento.

Articolo 23
Cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione
Gli Stati membri e la Commissione cooperano per il conseguimento degli obiettivi seguenti:
a) fare il miglior uso possibile delle informazioni notificate ai sensi della presente direttiva, anche allacciando collegamenti telematici adeguati tra le stazioni costiere e le autorità portuali per lo scambio dei dati relativi ai movimenti ed alle previsioni di arrivo delle navi nei porti nonché dei dati relativi al loro carico;
b) sviluppare e rafforzare l'efficacia dei collegamenti telematici tra le stazioni costiere degli Stati membri ai fini di una migliore conoscenza del traffico marittimo, di un migliore monitoraggio delle navi in transito e di un'armonizzazione e, per quanto possibile, di una semplificazione dei rapporti prescritti alle navi durante la rotta;
c) estendere la copertura del sistema di monitoraggio e d'informazione per il traffico marittimo, e/o aggiornarlo, allo scopo di migliorare l'identificazione e il monitoraggio delle navi. A tal fine, gli Stati membri e la Commissione cooperano per istituire, quando necessario, sistemi obbligatori di rapportazione, servizi obbligatori di assistenza al traffico e sistemi di rotte navali appropriati allo scopo di presentarli all'IMO per approvazione;
d) stabilire, se del caso, piani concertati per l'accoglienza delle navi in pericolo.

Articolo 24
Riservatezza delle informazioni
Gli Stati membri adottano, conformemente alla rispettiva normativa nazionale, i provvedimenti necessari per garantire la riservatezza delle informazioni loro trasmesse ai sensi della presente direttiva.

Articolo 25
Controllo dell'attuazione della presente direttiva e sanzioni
1. Gli Stati membri effettuano periodicamente ispezioni e attuano qualsiasi altra iniziativa necessaria per verificare il funzionamento dei sistemi telematici a terra istituiti ai fini della presente direttiva e, in particolare, la loro idoneità a soddisfare i requisiti per la ricezione e la trasmissione immediate, 24 ore su 24, delle informazioni notificate ai sensi degli articoli 13 e 15.
2. Gli Stati membri stabiliscono un sistema di sanzioni per le violazioni delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurare che dette sanzioni siano applicate. Le sanzioni così stabilite sono effettive, proporzionate e dissuasive.
3. Gli Stati membri informano senza indugio lo Stato di bandiera ed ogni altro Stato interessato delle misure adottate a norma degli articoli 16 e 19 e del paragrafo 2 del presente articolo nei confronti delle navi che non battono la loro bandiera.
4. Lo Stato membro che constata, in occasione di un incidente in mare di cui all'articolo 19, che la compagnia non è stata in grado di stabilire e di mantenere un collegamento con la nave o con le stazioni costiere interessate, ne informa lo Stato che ha rilasciato, o a nome del quale è stato rilasciato, il documento di conformità ISM e l'associato certificato di gestione della sicurezza.
Qualora la gravità dell'inadempienza dimostri l'esistenza di un grave vizio di conformità nel funzionamento del sistema di gestione della sicurezza di una compagnia stabilita in uno Stato membro, lo Stato membro che ha rilasciato il documento di conformità o il certificato di gestione della sicurezza alla nave adotta immediatamente le misure necessarie nei confronti della compagnia in questione, per revocarle il documento di conformità e l'associato certificato di gestione della sicurezza.

Articolo 26
Valutazione
1. Gli Stati membri devono riferire alla Commissione entro il 5 febbraio 2005 in merito ai progressi compiuti nell'attuazione della presente direttiva e, in particolare, delle disposizioni previste agli articoli 9, 10, 18, 20, 22, 23 e 25. Gli Stati membri devono riferire alla Commissione entro il 31 dicembre 2009 in merito alla piena attuazione della presente direttiva.
2. In base alla relazione di cui al paragrafo 1, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio entro i sei mesi successivi in merito all'attuazione della presente direttiva. Nelle relazioni la Commissione verifica se e in quale misura le disposizioni della presente direttiva attuate dagli Stati membri contribuiscono a migliorare la sicurezza e l'efficacia dei trasporti marittimi e a prevenire l'inquinamento causato dalle navi.
3. La Commissione esamina l'esigenza e l'attuabilità di misure a livello comunitario volte ad agevolare il rimborso o l'indennizzo dei costi e dei danni per l'accoglienza di navi in difficoltà, compresi idonei requisiti in materia di assicurazione o di altra garanzia finanziaria.
Entro il 5 febbraio 2007 la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati di tale esame.

DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 27
Procedura di modifica
1. Le definizioni contenute nell'articolo 3, i rinvii agli strumenti della Comunità e dell'IMO e gli allegati possono essere modificati secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2, per essere allineati agli sviluppi della normativa comunitaria o del diritto internazionale adottati, emendati o entrati in vigore, purché tali modifiche non ne estendano l'ambito di applicazione.
2. Gli allegati I, III e IV della presente direttiva possono parimenti essere modificati secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2, alla luce dell'esperienza maturata con la sua applicazione, purché tali modifiche non ne estendano l'ambito di applicazione.

Articolo 28
Comitatologia
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, in osservanza dell'articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 29
1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 5 febbraio 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 30
La direttiva 93/75/CEE è abrogata con effetto a decorrere del 5 febbraio 2004.

Articolo 31
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 32
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 2002.

Per il Parlamento europeo
Il Presidente
P. Cox

Per il Consiglio
Il Presidente
M. Arias Cañete

(1) GU C 120 E del 24.4.2001, pag. 67 e
GU C 362 E del 18.12.2001, pag. 255.
(2) GU C 221 del 7.8.2001, pag. 54.
(3) GU C 357 del 14.12.2001, pag. 1.
(4) Parere del Parlamento europeo del 14 giugno 2001 (GU C 53 E del 28.2.2002, pag. 304), posizione comune del Consiglio del 19 dicembre 2001 (GU C 58 E del 5.3.2002, pag. 14) e decisione del Parlamento europeo del 10 aprile 2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 25 giugno 2002.
(5) GU L 247 del 5.10.1993, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/74/CE della Commissione (GU L 276 del 13.10.1998, pag. 7).
(6) GU C 271 del 7.10.1993, pag. 1.
(7) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(8) GU L 138 dell'1.6.1999, pag. 1.
(9) GU L 157 del 7.7.1995, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 19 del 22.1.2002, pag. 17).ALLEGATO I

ELENCO DELLE INFORMAZIONI DA NOTIFICARE
1. Informazioni da notificare a norma dell'articolo 4 - Informazioni generali
a) Identificazione della nave (nome, codice identificativo, numero di identificazione IMO o numero MMSI).
b) Porto di destinazione.
c) Orario stimato di arrivo al porto di destinazione o alla stazione di pilotaggio, secondo quanto richiesto dall'autorità competente, e orario stimato di partenza da tale porto.
d) Numero totale di persone a bordo.
2. Informazioni da notificare a norma dell'articolo 12 - Informazioni sul carico
a) Denominazione tecnica esatta delle merci pericolose o inquinanti, numeri ONU, ove esistano, classi IMO di rischio in conformità dei codici IMDG, IBC e IGC e, se del caso, classe della nave per i carichi soggetti al codice INF secondo la definizione della regola VII/14.2, quantitativi delle merci in questione e, se queste sono trasportate in unità di carico diverse dalle cisterne, relativo numero di identificazione.
b) Indirizzo dove è possibile ottenere informazioni dettagliate sul carico.
3. Informazioni da notificare a norma dell'articolo 13
A. Informazioni generali
a) Identificazione della nave (nome, codice identificativo, numero di identificazione IMO o numero MMSI).
b) Porto di destinazione.
c) Per la nave che lascia un porto di uno Stato membro: orario stimato di partenza dal porto di partenza o dalla stazione di pilotaggio, secondo quanto richiesto dall'autorità competente, e orario stimato di arrivo nel porto di destinazione.
d) Per la nave proveniente da un porto extracomunitario e diretta verso un porto di uno Stato membro: orario stimato di arrivo al porto di destinazione o alla stazione di pilotaggio, secondo quanto richiesto dall'autorità competente.
e) Numero totale di persone a bordo.
B. Informazioni sul carico
a) Denominazione tecnica esatta delle merci pericolose o inquinanti, numeri ONU, ove esistano, classi IMO di rischio in conformità dei codici IMDG, IBC, e IGC e, se del caso, classe della nave secondo la definizione del codice INF, quantitativi delle merci in questione e relativa ubicazione a bordo e, se queste sono trasportate in unità di carico diverse dalle cisterne, relativo numero di identificazione.
b) Conferma della presenza a bordo di un elenco o manifesto di carico o piano di carico adeguato contenente una descrizione dettagliata delle merci pericolose o inquinanti trasportate e della relativa ubicazione sulla nave.
c) Indirizzo dove è possibile ottenere informazioni dettagliate sul carico.
4. Informazioni di cui all'articolo 5
- A. Identificazione della nave (nome, codice identificativo, numero di identificazione IMO o numero MMSI).
- B. Data e ora.
- C o D. Posizione con coordinate di latitudine e longitudine o rilevamento effettivo e distanza in miglia nautiche da un punto di riferimento chiaramente identificato.
- E. Rotta.
- F. Velocità.
- I. Porto di destinazione e orario stimato di arrivo.
- P. Carico e, se a bordo sono presenti merci pericolose, quantità e classe IMO.
- T. Indirizzo per la comunicazione di informazioni relative al carico.
- W. Numero totale di persone a bordo.
- X. Informazioni varie:
- caratteristiche e quantitativo stimato del combustibile "bunker", per le navi che ne trasportano più di 5000 tonnellate,
- status di navigazione.
5. Il comandante della nave deve informare immediatamente l'autorità competente o l'autorità portuale interessata di qualsiasi modifica delle informazioni notificate ai sensi del presente allegato.


ALLEGATO II

PRESCRIZIONI APPLICABILI ALLE APPARECCHIATURE DI BORDO
I. Sistemi di identificazione automatica (AIS)
1. Navi costruite il 1o luglio 2002 o dopo tale data
Le navi da passeggeri, indipendentemente dalle loro dimensioni, e tutte le navi di stazza lorda pari o superiore a 300, costruite dal 1o luglio 2002 in poi, che fanno scalo in un porto di uno Stato membro della Comunità, sono soggette all'obbligo di installare a bordo le apparecchiature di cui all'articolo 6.
2. Navi costruite prima del 1o luglio 2002
Le navi da passeggeri, indipendentemente dalle loro dimensioni, e tutte le navi di stazza lorda pari o superiore a 300, costruite prima del 1o luglio 2002, che fanno scalo in un porto di uno Stato membro della Comunità sono soggette all'obbligo di installare a bordo le apparecchiature di cui all'articolo 6 secondo il calendario seguente:
a) navi da passeggeri: entro il 1o luglio 2003;
b) navi cisterna: al più tardi al momento della prima visita del materiale di sicurezza effettuata dopo il 1o luglio 2003;
c) navi diverse dalle navi da passeggeri e dalle navi cisterna, di stazza lorda pari o superiore a 50000: entro il 1o luglio 2004;
d) navi diverse dalle navi da passeggeri e dalle navi cisterna, di stazza lorda pari o superiore a 10000 ma inferiore a 50000: entro il 1o luglio 2005 ovvero, per quanto riguarda le navi operanti su rotte internazionali, una data anteriore decisa nel quadro dell'IMO;
e) navi diverse dalle navi da passeggeri e dalle navi cisterna, di stazza lorda pari o superiore a 3000 ma inferiore a 10000: entro il 1o luglio 2006 ovvero, per quanto riguarda le navi operanti su rotte internazionali, una data anteriore decisa nel quadro dell'IMO;
f) navi diverse dalle navi da passeggeri e dalle navi cisterna, di stazza lorda pari o superiore a 300 ma inferiore a 3000: entro il 1o luglio 2007 ovvero, per quanto riguarda le navi operanti su rotte internazionali, una data anteriore decisa nel quadro dell'IMO.
Gli Stati membri possono esentare dagli obblighi relativi all'AIS stabiliti nel presente allegato le navi da passeggeri di stazza lorda inferiore a 300 adibite al traffico interno.
II. Registratori dei dati di viaggio (sistemi VDR)
1. Le navi delle seguenti classi che fanno scalo in un porto di uno Stato membro della Comunità devono essere dotate di un sistema di registrazione dei dati di viaggio conforme agli standard di prestazione della risoluzione A.861 (20) dell'IMO e agli standard di prova definiti dalla norma n. 61996 della Commissione elettronica internazionale (IEC):
a) le navi da passeggeri costruite il 1o luglio 2002 o dopo tale data: entro il 5 luglio 2002;
b) le navi da passeggeri ro/ro costruite prima del 1o luglio 2002: al più tardi al momento della prima visita effettuata a partire dal 1o luglio 2002 compreso;
c) le navi da passeggeri diverse dalle ro/ro costruite prima del 1o luglio 2002: entro il 1o gennaio 2004;
d) le navi diverse dalle navi da passeggeri di stazza lorda pari o superiore a 3000, costruite il 1o luglio 2002 o dopo tale data: entro il 5 luglio 2002.
2. Le navi delle seguenti classi, costruite prima del 1o luglio 2002, che fanno scalo in un porto di uno Stato membro della Comunità devono essere dotate di un sistema di registrazione dei dati di viaggio conforme ai pertinenti standard dell'IMO:
a) navi da carico di stazza lorda pari o superiore a 20000: non oltre la data fissata dall'IMO o, in assenza di decisione dell'IMO, entro il 1o gennaio 2007;
b) navi da carico di stazza lorda pari o superiore a 3000 ma inferiore a 20000: non oltre la data fissata dall'IMO o, in assenza di decisione dell'IMO, entro il 1o gennaio 2008.
3. Gli Stati membri possono esentare dagli obblighi relativi ai registratori dei dati di viaggio stabiliti nella presente direttiva le navi da passeggeri adibite esclusivamente a viaggi nazionali in tratti di mare diversi da quelli coperti dalla classe A, secondo quanto stabilito nell'articolo 4 della direttiva 98/18/CE del Consiglio, del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri(1).

(1) GU L 144 del 15.5.1998, pag. 1.


ALLEGATO III

MESSAGGI ELETTRONICI
1. Gli Stati membri assicurano lo sviluppo e la manutenzione delle infrastrutture necessarie alla trasmissione, ricezione e conversione dei dati fra sistemi che applicano la sintassi XML o Edifact, in base a servizi di comunicazione X.400 o Internet.
2. La Commissione assicura lo sviluppo e la manutenzione, in consultazione con gli Stati membri, di un "documento di controllo dell'interfaccia" che descrive le caratteristiche del sistema in termini di struttura dei messaggi, funzionalità dei messaggi e relazione fra i messaggi. Devono essere illustrati nel dettaglio sia i tempi e le prestazioni dei messaggi sia i protocolli e i parametri per l'interscambio dei dati. Il documento di controllo dell'interfaccia deve inoltre specificare il contenuto sotto forma di dati delle prescritte funzionalità dei messaggi e descrivere detti messaggi.
3. Dette procedure e infrastrutture dovrebbero comprendere, ogniqualvolta ciò sia fattibile, gli obblighi di rapportazione e di scambio di informazione derivanti da altre direttive, come la direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico(1).

(1) GU L 332 del 28.12.2000, pag. 81.


ALLEGATO IV

Misure che gli Stati membri possono prendere in presenza di minaccia per la sicurezza della navigazione e per l'ambiente
(in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 1)
Qualora, in seguito ad un incidente o in presenza delle circostanze descritte all'articolo 17, riguardanti una nave, l'autorità competente dello Stato membro interessato ritenga, nell'ambito del diritto internazionale, che sia necessario allontanare, attenuare o eliminare un pericolo grave ed imminente che minaccia il suo litorale o interessi connessi, la sicurezza di altre navi, del loro equipaggio e dei loro passeggeri o delle persone che si trovano a terra oppure che sia necessario proteggere l'ambiente marino, tale autorità può, in particolare:
a) limitare i movimenti della nave o dirigerla in modo che essa segua una data rotta. Questa prescrizione lascia impregiudicata la responsabilità del comandante per la conduzione in sicurezza della nave;
b) ordinare al comandante della nave di far cessare il rischio per l'ambiente o per la sicurezza della navigazione;
c) inviare a bordo della nave una squadra di esperti per valutare il grado di rischio, assistere il comandante nel rimediare alla situazione e tenere informata la stazione costiera competente;
d) ordinare al comandante di recarsi in un luogo di rifugio in caso di pericolo imminente od ordinare che la nave sia pilotata o rimorchiata.
›››Archivio notizie
DALLA PRIMA PAGINA
Sfruttare la revisione del regolamento di esenzione per categoria per incoraggiare gli investimenti privati nei porti
Costanza
Lo sollecita FEPORT
Bimco, ICS, Intercargo e Intertanko condannano gli attacchi a navi e marittimi nello Stretto di Hormuz
Londra
Esortazione a cessare immediatamente gli attacchi
Lo scorso mese il traffico dei container nel porto di Long Beach è cresciuto del +31,7%
Long Beach
Invariato il volume complessivo dei contenitori nei primi cinque mesi del 2026
Il Consiglio federale elvetico propone la proroga al 2035 dei contributi al traffico merci su rotaia attraverso le Alpi
Berna
Dal 2027 al 2035 verrebbero erogati 486 milioni di franchi
Sinora il numero di navi che escono dal Golfo Persico è il 6-7% di quelle transitate un anno fa
Parigi
AXSMarine, nessun segnale di una riapertura duratura dello Stretto di Hormuz
Global Ports Holding in trattative per la gestione del porto crociere di Saint Vincent e Grenadine
Istanbul
Attualmente il terminal registra un traffico annuo di circa 200mila passeggeri
Nel periodo 2027-2031 sono programmati investimenti nei porti taiwanesi pari a 1,8 miliardi di dollari
Taipei
Alla fine del quinquennio previsto un traffico annuo dei container pari a 15,5 milioni di teu
Le forze statunitensi hanno colpito una terza nave nel Golfo di Oman
Tampa
La “Jalveer” avrebbe a bordo un carico di petrolio iraniano
ALLRAIL, CER, ERFA, FEPORT, FTE, UIP e UIRR presentano la loro proposta per la Piattaforma Ferroviaria Europea
Bruxelles
Lo scopo è di assicurare la rappresentanza del mercato fin dall'inizio del nuovo processo di governance della capacità ferroviaria europea
L'U.S. Central Command rivendica l'attacco alla product tanker Settebello
Tampa/Nuova Delhi/Londra
Condanna del governo indiano e dell'International Maritime Organization
Colpita una product tanker nella regione dello Stretto di Hormuz
Southampton/Muscat
Ferito un marittimo. Altri due membri dell'equipaggio risultano dispersi
Nel primo trimestre di quest'anno il traffico delle merci nel porto di Civitavecchia è calato del -1,0%
Civitavecchia
Crocieristi in aumento del +32,1%
Un mercantile è stato attaccato nel Golfo di Aden
Southampton
Gemini Cooperation incrementa la capacità di stiva sulla rotta Asia-Mediterraneo
Copenaghen
Sea-Intelligence, immessa un'ulteriore capacità settimanale pari a 22.402 teu
ESPO promuove a pieni voti le conclusioni del Consiglio dell'UE sulla strategia industriale marittima
Bruxelles
Confermato il ruolo centrale degli scali portuali
La cattura e lo stoccaggio della CO2 sulle navi è una delle soluzioni più concrete e immediatamente disponibili per la decarbonizzazione dello shipping
Londra
Via libera dell'Antitrust all'acquisizione di Terminal San Giorgio da parte del gruppo Messina
Roma
Ok dell'AGCM anche all'acquisizione da parte del gruppo MSC delle attività del gruppo Asso nel settore della manutenzione e riparazione navale (Jobson Italia e UASC UAE)
In vista rincari delle tariffe per il transito delle navi nel canale di Suez
Ismailia
Saranno applicati dal 15 luglio. Escluse le navi passeggeri
L'Autorità del Canale di Suez ha annunciato l'applicazione di supplementi alle tariffe di transito nel canale egiziano per la gran parte delle principali tipologie di navi che trasportano merci, che entreranno in vigore dal prossimo 15 luglio.
Il Consiglio dell'UE accoglie molte delle richieste avanzate dalle associazioni del cluster marittimo-portuale europeo
Lussemburgo
Tuttavia, necessariamente, il testo rinvia l'adozione di misure concrete a future iniziative legislative
ESPO chiede un uso proattivo del sistema EES per evitare congestione nei porti europei
Bruxelles
Ryckbost: flessibilità attivate tempestivamente in circostanze eccezionali ma prevedibili
Rixi: necessario superare un ETS marittimo che rischia di spostare traffici e investimenti verso porti extraeuropei
Lussemburgo
Servono - evidenzia il vice ministro - incentivi e flessibilità, non nuovi vincoli
Gli Houthi minacciano una ripresa degli attacchi alle navi in transito nel Mar Rosso
Sana'a
Proclamato un divieto totale alla navigazione per tutte le navi riconducibili a interessi israeliani
Il commercio mondiale di merci potrebbe iniziare a rallentare
Il commercio mondiale di merci potrebbe iniziare a rallentare
Ginevra
Lo segnala l'ultima lettura del Goods Trade Barometer della WTO
Attivato a Genova il nuovo collegamento della viabilità portuale a Sampierdarena
Attivato a Genova il nuovo collegamento della viabilità portuale a Sampierdarena
Genova
Paroli: l'opera consente oggi a circa 900-1.000 mezzi pesanti al giorno di accedere direttamente alle aree operative del porto
I relatori del Ddl sui porti difendono il progetto di governance imperniato sulla Porti d'Italia
Roma
Ghio (PD) denuncia che gli organi di vertice di questa nuova società verrebbero nominati interamente dal governo. Ghirra (AVS): gli obiettivi di coordinamento nazionale avrebbero potuto essere perseguiti con un rafforzamento della Conferenza nazionale dei presidenti delle AdSP
Fusione nel settore della logistica tra le statunitensi WWEX Group e Auctane
Milano/Dallas/Austin
Un ruolo di primo piano all'intelligenza artificiale
Inatteso calo del traffico intermodale europeo nel primo trimestre del 2026
Bruxelles
UIRR, caos infrastrutturale causato dai cantieri che interrompono le linee ferroviarie
Hanseatic Global Terminals acquisisce il rimanente 50% della Hanseatic Global Terminals Aracruz
Rotterdam/Aracruz
La società sta realizzando il nuovo porto container brasiliano di Imetame
Conftrasporto, dal Ddl Porti emergono evidenti criticità operative, finanziarie e di coerenza normativa
Roma
Russo: le competenze della Porti d'Italia si sovrapporrebbero a quelle delle Autorità di Sistema Portuale, del Mit e dell'Art
WoodMac ritiene che le norme sulla decarbonizzazione potrebbero avere un forte impatto sulle navi a GNL
Edimburgo
Secondo la società, le norme europee porrebbero fuori mercato le navi con motori DFDE
La francese MN trasporterà il lanciatore Vega C della Avio tra l'Italia e il Sud America
Nantes
La compagnia francese si doterà di una nuova nave progettata specificamente per il trasporto di attrezzature spaziali
In vigore la metodologia dell'UE per calcolare le emissioni di gas serra dei servizi di trasporto
Bruxelles
Il sistema è basato sullo standard internazionale EN ISO 14083:2023
Lunedì nel Golfo Persico la portacontainer MSC Sariska V è stata colpita da due proiettili
Ginevra/Roma
Illesi tutti i membri dell'equipaggio
Nel primo trimestre il traffico delle merci nel porto di Brema/Bremerhaven è cresciuto del +5,8%
Brema
I container sono stati pari a 1.245.515 teu (+4,4%)
MSC acquisisce il 51% del container terminal del porto di Pivdennyi (Odessa)
Odessa
Ha una capacità di traffico di 400mila teu all'anno
Il 19 novembre 2027 entrerà in vigore la Convenzione IMO sulla responsabilità e il risarcimento dei danni connessi al trasporto di sostanze pericolose e nocive via mare
Londra
Dominguez: traguardo atteso da tempo, che colma un'importante lacuna nel regime internazionale
Ad aprile i transiti di navi nel canale di Suez sono aumentati del +13,9%
Ad aprile i transiti di navi nel canale di Suez sono aumentati del +13,9%
Il Cairo
Nel primo quadrimestre del 2026 è stato registrato un aumento del +12,1%
Nel primo trimestre il traffico delle merci nel porto di Napoli è calato del -5,3%, mentre a Salerno è cresciuto del +6,4%
Napoli
I container nei due scali sono stati pari rispettivamente a 167.433 teu (-3,5%) e 101.509 teu (+7,8%)
Kerdjoudj (Feport): con la revisione dell'EU ETS destinare parte dei proventi ai porti
Bruxelles
Esortazione a valutare attentamente il rischio della delocalizzazione del traffico di transhipment
Con il nuovo terminal di COSCO-PTP il porto di Tarragona si rilancia sul mercato dei container
Tarragona
Si prevede che i lavori di costruzione terminino nel 2028 quando il terminal avrà una capacità di 680mila teu
Nel 2025 i porti egiziani hanno stabilito il loro nuovo record storico di traffico dei container
Alessandria d'Egitto
Forte crescita dei volumi in trasbordo, che nel 2024 erano risultati stabili
Rinnovato il contratto nazionale di ormeggiatori e barcaioli dei porti
Roma
Filt-Cgil, irrobustisce un impianto regolatorio indispensabile per il settore
Uno studio spiega come rendere più attrattivo ed efficace l'uso degli impianti OPS nei porti europei
Bruxelles
Necessarie, tra l'altro, tariffe più chiare e comparabili
Federlogistica chiede l'introduzione di correttivi al disegno di legge sulla governance portuale
Genova
Falteri: il nuovo assetto garantisca alle AdSP adeguate risorse finanziarie e strumenti operativi efficaci
ESPO torna a chiedere correttivi all'EU ETS per assicurare la competitività dei porti europei
Bruxelles
Evidenziato anche l'impatto negativo sul trasporto marittimo a corto raggio
In Svizzera adottate nuove misure per rafforzare la competitività della bandiera marittima
Berna
Un armatore elvetico potrà battere bandiera svizzera anche se la società proprietaria ha sede all'estero
Concluse le prove in mare della seconda nave da crociera costruita in Cina
Shanghai
La Adora Flora City effettuerà il viaggio inaugurale con partenza il 22 novembre dal porto di Guangzhou
Nel primo trimestre del 2026 il valore del traffico delle merci del G20 ha segnato una crescita congiunturale del +5,3%
Parigi
Attenuazione della crescita del traffico delle merci nel porto di Tanger Med
Tangeri
Nei primi tre mesi del 2026 sono state movimentate 38,8 milioni di tonnellate (+3,2%)
Ad aprile il traffico delle merci nei porti marittimi cinesi è cresciuto del +2,6%
Ad aprile il traffico delle merci nei porti marittimi cinesi è cresciuto del +2,6%
Pechino
L'import-export ha registrato un aumento del +0,6%. I container sono stati 26,9 milioni (+4,8%)
Fermerci chiede al governo misure urgenti per sostenere il trasporto ferroviario delle merci
Roma
Imprese ferroviarie penalizzate dalle interruzioni infrastrutturali
Porto di Napoli, prima operazione di bunkeraggio ship-to-ship di GNL su una nave da crociera
Napoli
Axpo ha impiegato la bettolina “Green Zeebrugge”
CMA CGM ha archiviato il primo trimestre 2026 con un utile netto di 250 milioni di dollari (-78%)
CMA CGM ha archiviato il primo trimestre 2026 con un utile netto di 250 milioni di dollari (-78%)
Marsiglia
Ricavi stabili, con logistica e altre attività che hanno compensato il calo nel settore dello shipping
La Corte Suprema USA ha riaperto il caso che contrappone Havana Docks e Carnival, Royal Caribbean, NCLH e MSC
Adottato il nuovo codice internazionale di sicurezza per le navi di superficie autonome
Londra
Entrerà in vigore il prossimo primo luglio e applicato su base volontaria per almeno due anni
UIRR, nel 2025 le spedizioni di trasporto combinato strada-rotaia sono aumentate del +1,5%
Bruxelles
L'associazione ha sottolineato gli effetti disastrosi sul comparto dei lavori alle linee ferroviarie in Germania
Accordo Fincantieri - Teijin Automotive Technologies per lo sviluppo di paratie in materiali compositi per applicazioni navali
Trieste/Pouancé
Folgiero: rendiamo possibile lo sviluppo di unità più leggere ed efficienti
Dopo otto trimestri di utili, ZIM registra una perdita d'esercizio
Haifa
Nei primi tre mesi del 2026 in marcato calo (-8,3%) anche i volumi di carichi trasportati dalle navi
Gli USA hanno incriminato quattro produttori cinesi di container e sette loro dirigenti
Washington
Reso noto l'arresto lo scorso 14 aprile in Francia del direttore marketing della Singamas
Intesa di Parlamento e Consiglio UE sull'accordo sui dazi tra Unione Europea e USA
Strasburgo/Bruxelles
Introdotte una clausola di scadenza e una clausola di sospensione
FFS Cargo Svizzera riorganizza il network dei servizi di trasporto a carro singolo
Berna
Prevista una riduzione di 50 degli attuali 280 scali di smistamento
L'IMO segnala un incremento del +17% dei casi di pirateria marittima nel 2025
Londra
L'area più colpita quella degli Stretti di Malacca e Singapore con 122 incidenti (+34%)
Hapag-Lloyd e CMA CGM hanno sospeso le prenotazioni per le spedizioni marittime con Cuba
Parigi/Francoforte/L'Avana
Decisione dopo l'ampliamento delle sanzioni USA ordinato da Trump
Entro fine anno la gara internazionale per il nuovo container terminal del porto di Klaipeda
Klaipeda
Avrà un capacità di traffico annua pari a 2,5 milioni di teu
ITF chiede ai governi di smantellare una volta per tutte il sistema delle bandiere di comodo
Londra
È - denuncia il sindacato - la mela marcia al centro dello sfruttamento dei marittimi
Nel primo trimestre i ricavi della Evergreen sono diminuiti del -21,3%
Taipei
Risultato operativo e risultato economico netto sono calati del -69,5% e -68,8%
Viking Holdings ha chiuso il primo trimestre con una perdita netta di -54,2 milioni di dollari
Los Angeles
Ricavi in crescita del +17,5%
Nei primi tre mesi del 2026 il traffico dei container nei terminal portuali di Eurokai è cresciuto del +8,9%
Brema
Aumenti del +12,7% in Germania e del +7,8% in Italia. Calo nel porto di Tanger Med
Norovirus sulla nave da crociera Ambition della Ambassador Cruise Line
Purfleet/Vlissingen
Le autorità sanitarie francesi hanno autorizzato l'unità a continuare le normali operazioni
Nei primi tre mesi del 2026 il traffico delle merci nel porto di Amburgo è diminuito del -2,0%
Amburgo
I contenitori sono stati pari a due milioni di teu (-1,6%)
Prosegue il deterioramento dei risultati finanziari trimestrali di Yang Ming e WHL
Keelung/Taipei
Nei primi tre mesi di quest'anno i ricavi sono diminuiti rispettivamente del -15,1% e -9,3%
Hapag-Lloyd ha chiuso il primo trimestre con una perdita d'esercizio di -218,6 milioni di euro
Hapag-Lloyd ha chiuso il primo trimestre con una perdita d'esercizio di -218,6 milioni di euro
Amburgo
Ricavi in calo del -16,8%
Nei primi tre mesi del 2026 i ricavi della HMM sono diminuiti del -4,8%
Nei primi tre mesi del 2026 i ricavi della HMM sono diminuiti del -4,8%
Seul
Calo del -7,9% nel segmento dei container e crescita del +20,1% in quello delle rinfuse
Nel primo trimestre di quest'anno i terminal crociere della Global Ports Holding hanno registrato un traffico record
Istanbul
Sfiorati i cinque milioni di passeggeri
Le Aziende informano
International Shipping Community to Gather in Genoa for Two Days of Maritime Dialogue and Networking
Nei primi tre mesi del 2026 il traffico delle merci nei porti di Genova e Savona-Vado è calato del -3,8%
Genova
A marzo flessione del -6,1%, con una forte contrazione del -15,0% dei carichi containerizzati
Federconsumatori chiede al governo misure per attenuare l'impatto dell'aumento del prezzo dei biglietti dei traghetti
Roma
Rincari sono al +18% per le settimane centrali di agosto
Nel primo trimestre di quest'anno il traffico delle merci nei porti croati è cresciuto del +14,6%
Zagabria
Record storico mensile a marzo
Successo del test per l'uso del diesel HVO per la propulsione delle navi da crociera
San Donato Milanese
Sperimentazione condotta congiuntamente da Eni e MSC Crociere
Inaugurata la prima fase del terminal di APM Terminals nel porto di Suape
Suape
Diventerà operativo nella seconda metà di quest'anno
A maggio traffico dei container in crescita nei porti di Singapore e Hong Kong
Singapore/Hong Kong
A Singapore record dei bunkeraggi di gas naturale liquefatto e di biodiesel puro B100
Vavassori confermato presidente dell'Associazione Lombarda Spedizionieri e Autotrasportatori
Milano
Albertina Schiavoni e Mario Zini sono stati nominati vicepresidenti
Al presidente dell'Angopi il primo certificato professionale di competenza da ormeggiatore
Savona
L'attestato deve essere rinnovato ogni cinque anni
Fincantieri ha consegnato la nuova nave da crociera Mein Schiff Flow alla TUI Cruises
Amburgo/Monfalcone
Con una stazza lorda di circa 160.000 tonnellate, ha una capacità di circa 4.000 passeggeri
Nei primi tre mesi del 2026 il traffico delle merci nel porto di Palermo è diminuito del -6,3%
Palermo
Calo anche nei porti di Termini Imerese, Trapani e Licata. Aumenti a Porto Empedocle e Gela
Ok non definitivo dell'Antitrust all'acquisizione di attività e beni della Armas da parte della Baleària
Barcellona
Imposte una serie di condizioni
Martedì a Roma l'assemblea annuale di Assarmatori
Roma
L'evento ha per tema “Istruzioni per non navigare nel buio”
VARD costruirà un peschereccio di nuova generazione
Trieste
È stato ordinato dalla società norvegese Rosund Drift
Concentrazione nel settore della cantieristica navale del Regno Unito
Londra
Baleana compra la APCL Group (A&P Tyne, Cammell Laird e A&P Falmouth and Falmouth Docks and Engineering)
Royal Caribbean ha preso in consegna la nuova nave da crociera Legend of the Seas
Miami
Costruita da Meyer Turku, può ospitare 5.610 passeggeri
Audizioni informali dei rappresentanti dei sindacati sulla riforma della governance portuale
Roma
Al centro delle criticità evidenziate - conferma la Filt-Cgil - c'è la prevista costituzione di Porti d'Italia Spa
Venezia, il DPSS conferma la necessità di realizzare nuovi terminal offshore fuori dalla Laguna
Venezia
Il Documento di Programmazione Strategica di Sistema è stato approvato dal Comitato di gestione dell'AdSP
Il gruppo Spinelli ha aderito all'Associazione Italiana Terminalisti Portuali
Genova
L'azienda e Assiterminal hanno espresso soddisfazione per la ripresa di un importante sodalizio associativo
Nei primi tre mesi del 2026 il traffico delle merci nei porti del Regno Unito è calato del -2,6%
Londra
Diminuzione più accentuata (-6,8%) dei carichi all'imbarco
Mark Hindley è il nuovo presidente dell'associazione europea della logistica degli autoveicoli
Istanbul
Wolfgang Göbel è stato eletto presidente onorario
Porto di Genova, fermato un rimorchiatore per irregolarità sulle emissioni degli ossidi di azoto
Genova
Il mezzo nautico è utilizzato per i lavori di realizzazione della nuova diga foranea
Ad aprile il traffico delle merci nel porto di Ravenna è cresciuto del +21,4%
Ravenna
A maggio atteso un incremento del +2,5%
Nel 2027 Sallaum Lines attiverà un servizio dedicato Cina-Europa
Nanchino
Prese in consegna due nuove PCTC da 7.400 ceu
Il 12 giugno a Napoli un'iniziativa della Filt Cgil sulla governance nella portualità
Roma
Rinvenuto un drone navale nel porto rumeno di Costanza
Bucarest
L'ordigno di è autodistrutto senza causare vittime
Approvazione di principio alla HJSC per la costruzione di portacontainer a biocarburanti da 10.000 teu
Atene
È stata rilasciata dal Registro Navale Coreano
Global Ship Lease investe 917 milioni di dollari per comprare dieci nuove portacontainer
Atene
Saranno prese in consegna tra il quarto trimestre del 2028 e il primo trimestre del 2030
PROSSIME PARTENZE
Visual Sailing List
Porto di partenza
Porto di destinazione:
- per ordine alfabetico
- per nazione
- per zona geografica
Accordo WASS (Fincantieri) e Magellan nel campo della difesa subacquea del Canada
Trieste
Verranno esplorate opportunità di cooperazione industriale nel settore dei siluri pesanti e delle contromisure
Soluzioni per superare la cronica carenza di personale del comparto marittimo italiano
Procida
Pagano (Comitato del Lavoro Marittimo): digitalizzazione, semplificazione e intesa fra formazione e imprese per superare la crisi
Accordo per la formazione marittima siglato da Gente di Mare (Cosulich) e Carnival
Genova
Di Tizio: questa collaborazione ci permette di portare sul territorio un progetto internazionale
Antipollution (V.Group) ordina quattro imbarcazioni ecologiche a ONEX Shipyards & Technologies
Atene
Opzione per ulteriori quattro unità
Spinelli ha ordinato tre nuovi mezzi di movimentazione alla FTMH
Genova
Un reach stacker per container vuoti è già entrato in servizio nel deposito livornese del gruppo
Luigi Merlo alla guida della società italiana per i terminal crociere di MSC
Ginevra
Centrone (ex Fincantieri) subentra quale direttore Politiche Marittime e Affari Governativi per il gruppo in Italia
Accordo di cooperazione tra la greca Skaramangas Shipyards e la sudcoreana HD Hyundai
Atene
Lo scopo è di collaborare alla costruzione di navi militari di superficie
AD Ports compra la brasiliana Corredor Logística e Infraestrutura
San Paolo/Abu Dhabi
La società gestisce il maggior volume di esportazioni di rinfuse agroalimentari della nazione sudamericana
Approvato il Piano Operativo Triennale 2026-2028 dell'AdSP del Tirreno Settentrionale
Livorno
Via libera unanime del Comitato di gestione
Chen Lichtenstein è stato nominato presidente e amministratore delegato della ZIM
Haifa
Subentrerà al dimissionario Eli Glickman
Gianluca Croce è stato confermato presidente di Assagenti Genova
Genova
I componenti del consiglio dell'associazione per il biennio 2026-2028
Il traghetto Mega Serena è entrato far parte della flotta della Corsica Sardinia Ferries
Vado Ligure
Ha una capacità fino a 2.000 passeggeri e oltre 600 veicoli
A Marghera il taglio della prima lamiera della nave da crociera Crystal Grace
Miami
Fincantieri consegnerà l'unità nella primavera del 2028
Porto di Ortona, alla Palumbo Superyacht aggiudicata un'area di 13.048 metri quadrati
Ancona
AdSP dell'Adriatico Centrale, atto di indirizzo per il rilascio della autorizzazione unica ZES
Porto di Livorno, inaugurati due nuovi magazzini della FHP MarterNeri
Livorno
Investimento superiore ai 23 milioni di euro
Il Comitato dell'AdSP Tirreno Centro Settentrionale delibera la chiusura dello stato di crisi dell'ente
Civitavecchia
Nuova soluzione per trasporti eccezionali su treni intermodali di FS Logistix e Van der Vlist
Verona
Trasportate due piattaforme aeree da Verona a Rostock
Porto di Napoli, incendio a bordo del traghetto Phoenix della GNV
Napoli
Fiamme divampate nei locali interni del ponte 6 della nave
Latrofa sceglie una persona di sua fiducia alla guida di una società in house dell'AdSP laziale
Civitavecchia
Al nuovo amministratore unico - ha rimarcato - sono stati forniti indirizzi gestionali particolarmente stringenti
Nei primi tre mesi del 2026 i ricavi della MPC Container Ships sono diminuiti del -6,4%
Oslo
Utile netto trimestrale di 40,8 milioni di dollari (-31,8%)
Approvato il Piano Operativo Triennale 2026-2028 dell'AdSP della Sardegna
Olbia
Via libera del Comitato di gestione
Concluso l'iter di valutazione ambientale del progetto del Porto Esterno di San Antonio
San Antonio
Nel cantiere Fincantieri di Ancona è stata consegnata la nave da crociera Viking Mira
Ancona/Los Angeles
Ha una stazza lorda di 54.300 tonnellate e una capacità di 998 passeggeri
Nel 2025 RINA ha registrato ricavi pari ad oltre un miliardo di euro (+11%)
Genova
Utile netto in crescita del +30%
Porto di Marina di Carrara, posato il nuovo ponte ferroviario
Marina di Carrara
Pisano: svolta decisiva nell'organizzazione logistica del porto
Porti, interporti e corridoi. Venezia e l'Alto Adriatico come porta dei traffici verso l'Est
Venezia
È il tema dell'evento che si terrà giovedì a Venezia
Estonian State Fleet ordina un traghetto a propulsione elettrica al cantiere navale polacco Crist
Tallinn
Commessa del valore di 49,93 milioni di euro
Ad aprile i porti spagnoli hanno movimentato 1,7 milioni di contenitori (+1,7%)
Madrid
Crocieristi in calo del -18,4%
Ad aprile il traffico dei container nel porto di Valencia è diminuito del -2,5%
Valencia
Nei primi quattro mesi del 2026 sono stati movimentati quasi 1,8 milioni di teu (+0,2%)
Ancora ricavi trimestrali record per Global Ship Lease
Atene
Utile netto in calo del -24,0%
Cooperazione internazionale tra AdSP sarda e porto di Tanger Ville per la nautica di lusso
Cagliari
Promozione di un circuito nautico integrato tra Sardegna e Marocco
Nel porto di Gioia Tauro è stato inaugurato il nuovo presidio di primo intervento medico-sanitario
Gioia Tauro
Tra le dotazioni, un ambulatorio di primo soccorso e un'ambulanza CMR
Da BPER un finanziamento a Grimaldi Euromed per l'ammodernamento della flotta
Milano/Napoli
Risorse utilizzate per coprire parzialmente l'acquisto della nave “Grande Manila”
ASRY e Priya Blue istituiscono un cantiere di riciclaggio navale nel Bahrein
Al Muharraq/Alang
Arrivata nella nazione mediorientale una prima nave destinata ad essere smantellata
SAAM Towage ordina cinque nuovi rimorchiatori al cantiere navale turco Sanmar Shipyard
Santiago
Avranno una capacità di tiro compresa fra 70 e 80 tonnellate
Lo scorso mese il traffico dei container nel porto di Long Beach è calato del -5,7%
Long Beach/Singapore/Hong Kong
A Singapore è stata registrata una crescita del +3,6%, mentre ad Hong Kong i contenitori sono diminuiti del -6,3%
Carta (Fermerci): servono politiche urgenti per sostenere le imprese ferroviarie
Roma
Nel 2025 il cargo ferroviario ha perso circa il 3,5%, in termini di treni/km
Fratelli Neri ordina altri due nuovi rimorchiatori in Egitto
Ismailia
Contratto con la Suez Canal Company for Modern Boats
Ad aprile il traffico dei container nel porto di Barcellona è cresciuto del +17,4%
Barcellona/Algeciras
Aumento del +6,3% nello scalo portuale di Algeciras
Ok del governo di Islamabad alla vendita del 30% della Pakistan National Shipping Corporation
Islamabad
La quota andrà alla società logistica statale NLC che assumerà anche il controllo gestionale della PNSC
Nel 2025 il sistema portuale spagnolo ha registrato entrate record
Madrid
L'utile ante imposte è stato di 349 milioni di euro (+4,2%)
Leapmotor International rafforza la partnership con il gruppo armatoriale napoletano Grimaldi
Hoofddorp
Nel primo trimestre trasportati dalla Cina circa 20.000 destinati al mercato italiano
Lo scorso anno il traffico delle crociere nei porti tedeschi ha raggiunto un nuovo record
Wiesbaden
Con 1,51 milioni di passeggeri, la crescita è stata del +4,1%
Federazione del Mare si unisce alle celebrazioni dell'International Day for Women in Maritime 2026
Roma
Mattioli: l'economia del mare sta perdendo occasioni, opportunità e potenziale
Dopo anni di crescita sostenuta, in Spagna lo short sea shipping è entrato in una fase di rallentamento strutturale
Madrid
Lo rileva l'ultimo rapporto dell'Observatorio Estadístico del Transporte Marítimo de Corta Distancia
AD Ports comprerà la casa di spedizioni tedesca MBS Logistics
Colonia
L'azienda ha oltre 450 addetti e 26 uffici in tutto il mondo
Il gruppo Spinelli ha aderito all'Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile
Genova/Roma
Sommariva: ALIS può offrire al nostro ecosistema un valore aggiunto strategico
Investimento di 200 milioni di dollari per costruire e attrezzare il nuovo terminal multipurpose di Pointe-Noire
Brazzaville/Abu Dhabi
Ordinate tre gru ship-to-shore alla ZPMC
Evergreen conferma l'acquisto di cinque nuove portacontainer da 24.000 teu
Taipei
Saranno costruite dal cantiere navale cinese Guangzhou Shipyard International
Nei prossimi mesi la Corea avvierà un servizio marittimo containerizzato Asia-Europa sulla rotta artica
Busan
Gara conclusa con la selezione preliminare della compagnia PanStar
Nuovo allarme dell'Unione Marittimi per il destino delle navi ex ILVA
Verona
La loro possibile demolizione mette a rischio 240 posti di lavoro marittimi
Nel periodo gennaio-marzo il traffico delle merci nel porto di Koper è diminuito del -3,9%
Lubiana
Nel settore dei container sono state movimentate 2,4 milioni di tonnellate (-1,7%)
Ultima chance per riconoscere alcune mansioni portuali come usuranti e per istituire il fondo pensione
Genova
Siemens acquisirà attività dell'italiana MERMEC
Monaco
La transazione includerà lo stabilimento di produzione di materiale ferroviario rotabile Ferrosud a Matera
Crescita del traffico intermodale all'interporto di Nola
Nola/Milano
Analisi economico-finanziaria del Centro Studi di Fedespedi sulle società di gestione degli interporti
Calo trimestrale delle merci movimentate dai porti del Montenegro
Podgorica
Prosegue,anche se più attenuato, l'aumento dei volumi di carichi da e per i porti italiani
Assarmatori denuncia l'esclusione del trasporto marittimo dal decreto-legge Carburanti-bis
Roma
Messina: non si può pretendere che il settore assorba da solo l'impatto dell'aumento del carburante
HHLA registra una flessione del -5,3% dei container movimentati nel primo trimestre
Amburgo
Eijsink: un inverno insolitamente rigido ha limitato significativamente le nostre operazioni quotidiane
MSC Technology Italy avvia un piano per 200 nuove assunzioni
Torino/Ginevra
MSC Crociere debutta nel mercato dell'Alaska
Ok della Regione Marche alla nomina di Carloni a presidente dell'AdSP dell'Adriatico Centrale
Ancona
Atteso il parere della giunta regionale dell'Abruzzo
Stabili i ricavi trimestrali della greca Danaos Corporation
Atene
Due navi della compagnia sono ancora bloccate nel Golfo Persico
Ad aprile il traffico dei container nel porto di Los Angeles è aumentato del +5,7%
Los Angeles/Port Newark
Nei primi tre mesi del 2026 il porto di New York ha movimentato quasi 2,2 milioni di teu (-1,2%)
Cognolato è stato confermato presidente di Assiterminal
Roma
Eletto anche il nuovo comitato di presidenza e il consiglio direttivo
Nel primo trimestre del 2026 il traffico delle merci nel porto di Ravenna è aumentato del +0,8%
Ravenna
La crescita è stata determina dall'entrata in funzione del rigassificatore
PORTI
Porti italiani:
Ancona Genova Ravenna
Augusta Gioia Tauro Salerno
Bari La Spezia Savona
Brindisi Livorno Taranto
Cagliari Napoli Trapani
Carrara Palermo Trieste
Civitavecchia Piombino Venezia
Interporti italiani: elenco Porti del mondo: mappa
BANCA DATI
ArmatoriRiparatori e costruttori navali
SpedizionieriProvveditori e appaltatori navali
Agenzie marittimeAutotrasportatori
MEETINGS
Martedì a Roma l'assemblea annuale di Assarmatori
Roma
L'evento ha per tema “Istruzioni per non navigare nel buio”
Il 12 giugno a Napoli un'iniziativa della Filt Cgil sulla governance nella portualità
Roma
Confronto sullo sviluppo logistico, industriale e infrastrutturale dei porti
››› Archivio
RASSEGNA STAMPA
World's first floating fusion reactor-powered vessel could become reality with new project
(Interesting Engineering)
Shipbuilding's Spring Illusion: Backbone Collapses
(The Chosun Daily)
››› Archivio
FORUM dello Shipping
e della Logistica
Intervento del presidente Tomaso Cognolato
Roma, 19 giugno 2025
››› Archivio
MSC introduce scali a Napoli e Malaga nel servizio Dragon
Ginevra
Cancellate le toccate allo scalo portuale di Gioia Tauro
Rinnovato il consiglio del Fondo Nazionale Marittimi
Genova
Rimarrà in carica per tre anni
Contratto di rete per lo sviluppo congiunto dei servizi intermodali in Emilia-Romagna
Bologna
Lo hanno siglato Interporto Bologna, Dinazzano Po S, SAPIR e Rail Traction Company
Messina (Assarmatori): la tecnocrazia europea appare inflessibile sull'EU ETS
Bruxelles
Necessario - sottolinea - un miglioramento significativo di queste politiche
Positiva la prima trimestrale della d'Amico International Shipping
Lussemburgo
La compagnia ha beneficiato degli effetti delle tensioni geopolitiche
Due eventi di orientamento a Livorno e Napoli per presentare il corso ITS Commissario di Bordo
Genova
Incontri programmati dall'Accademia Italiana della Marina Mercantile con il gruppo Grimaldi
A Palermo è stato varato il troncone di prua della Explora V
Ginevra
Fincantieri consegnerà la nave da crociera ad Explora Journeys nel 2027
Il presidente dell'AdSP dell'Adriatico Orientale è il nuovo presidente di Trieste Terminal Passeggeri
Trieste
Subentra a Gianluca Madriz
Porto di Olbia, iniziati i lavori di ripristino dei fondali nel canale di accesso all'Isola Bianca
Cagliari
Lo scopo è di fare entrare in sicurezza le navi da crociera di grandi dimensioni
Damen risanerà e gestirà il cantiere di riparazione navale di Dakar
Dakar/Gorinchem
Contratto della durata di 20 anni con la Société des Infrastructures de Réparation Navale
Savino Del Bene ha acquisito tre società della spagnola Grupo Marítima Sureste
Firenze/Valencia
L'accordo riguarda Marítima Sureste Shipping, Marítima Sureste Spain e Transportes Gaypemar
Fim-Cisl, positivo l'esito dell'incontro con Fincantieri sulle prospettive del cantiere di Muggiano
La Spezia
Gli investimenti annunciati dal management - ha rilevato il sindacato - vanno nella direzione giusta
L'aumento dei costi dell'energia pesa sull'ultimo conto economico trimestrale di Finnlines
Helsinki
Doepel: oneri appesantiti anche dall'applicazione dell'EU ETS
Marabello nuova segretaria generale dell'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto
Messina
L'incarico ha durata quadriennale
Colpita la nave heavy lift HMM Namu nei pressi dello Stretto di Hormuz
Seul
L'incidente non ha provocato vittime
Deterioramento delle performance finanziarie trimestrali di DFDS
Copenaghen
In crescita i rotabili trasportati dalla flotta. Calo del -18% dei passeggeri
- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA
tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail
Partita iva: 03532950106
Registrazione Stampa 33/96 Tribunale di Genova
Direttore responsabile Bruno Bellio
Vietata la riproduzione, anche parziale, senza l'esplicito consenso dell'editore
Cerca su inforMARE Presentazione
Feed RSS Spazi pubblicitari

inforMARE in Pdf Archivio storico
Mobile